2005R0673 — IT — 01.05.2014 — 009.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 673/2005 DEL CONSIGLIO

del 25 aprile 2005

che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America

(GU L 110, 30.4.2005, p.1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

 M1

REGOLAMENTO (CE) N. 632/2006 DELLA COMMISSIONE del 24 aprile 2006

  L 111

5

25.4.2006

 M2

REGOLAMENTO (CE) N. 409/2007 DELLA COMMISSIONE del 16 aprile 2007

  L 100

16

17.4.2007

 M3

REGOLAMENTO (CE) N. 283/2008 DELLA COMMISSIONE del 27 marzo 2008

  L 86

19

28.3.2008

 M4

REGOLAMENTO (CE) N. 317/2009 DELLA COMMISSIONE del 17 aprile 2009

  L 100

6

18.4.2009

 M5

REGOLAMENTO (UE) N. 305/2010 DELLA COMMISSIONE del 14 aprile 2010

  L 94

15

15.4.2010

 M6

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 311/2011 DELLA COMMISSIONE del 31 marzo 2011

  L 86

51

1.4.2011

►M7

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 349/2013 DELLA COMMISSIONE del 17 aprile 2013

  L 108

6

18.4.2013

►M8

REGOLAMENTO (UE) N. 37/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 gennaio 2014

  L 18

1

21.1.2014

►M9

REGOLAMENTO (UE) N. 38/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 gennaio 2014

  L 18

52

21.1.2014

►M10

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 303/2014 DELLA COMMISSIONE del 25 marzo 2014

  L 90

6

26.3.2014


Rettificato da:

 C1

Rettifica, GU L 098, 10.4.2008, pag. 28  (283/2008)

 C2

Rettifica, GU L 116, 26.4.2013, pag. 13  (349/2013)




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 673/2005 DEL CONSIGLIO

del 25 aprile 2005

che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America



IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il 27 gennaio 2003 l'organo di conciliazione dell'OMC (Organizzazione mondiale del commercio) ha adottato la relazione dell'organo di appello ( 1 ) e la relazione del gruppo di esperti ( 2 ), confermata dalla relazione dell'organo di appello, che constata l'incompatibilità della legge Continued Dumping and Subsidy Offset Act (CDSOA) con gli obblighi assunti dagli Stati Uniti nell'ambito degli accordi dell'OMC.

(2)

Poiché le autorità statunitensi non hanno adeguato la loro legislazione agli accordi in questione, la Comunità ha chiesto all'organo di conciliazione di essere autorizzata a sospendere l'applicazione agli Stati Uniti delle proprie concessioni tariffarie e dei relativi obblighi assunti nell'ambito dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 ( 3 ). Gli Stati Uniti hanno contestato il livello di sospensione delle concessioni tariffarie e dei relativi obblighi e la questione è stata sottoposta ad arbitrato.

(3)

Il 31 agosto 2004 l'arbitro ha stabilito che l'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio causati ogni anno alla Comunità era pari al 72 % dell'importo dei pagamenti per la CDSOA relativi a dazi antidumping o compensativi versati per le importazioni provenienti dalla Comunità nel corso dell'anno più recente per il quale erano all'epoca disponibili dati pubblicati dalle autorità statunitensi. L'arbitro ha pertanto concluso che la sospensione da parte della Comunità delle concessioni o di altri obblighi, tramite l'imposizione su una serie di prodotti originari degli Stati Uniti di dazi supplementari all'importazione, oltre ai dazi doganali consolidati, a concorrenza di un valore commerciale complessivo annuo non superiore all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio, risultava coerente con le norme dell'OMC. Il 26 novembre 2004, conformemente alla decisione dell'arbitro, l'organo di conciliazione ha concesso l'autorizzazione a sospendere l'applicazione agli Stati Uniti delle concessioni tariffarie e dei relativi obblighi previsti dall'accordo GATT del 1994.

(4)

I pagamenti dovuti alla CDSOA nell'anno più recente per il quale esistono dati disponibili si riferiscono alla distribuzione di dazi antidumping e compensativi riscossi durante l'esercizio fiscale 2004 (dal 1o ottobre 2003 al 30 settembre 2004). Sulla base dei dati pubblicati dalle autorità statunitensi della «Customs and Border Protection», l'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio causati ogni anno alla Comunità è pari a 27,81 milioni di USD. La Comunità può pertanto sospendere l'applicazione agli Stati Uniti delle proprie concessioni tariffarie per un importo equivalente. L'imposizione di dazi doganali supplementari, pari al 15 % ad valorem, sulle importazioni dei prodotti di cui all'allegato I originari degli Stati Uniti rappresenta in un anno un valore commerciale non superiore a 27,81 milioni di USD. Con riguardo a tali prodotti, la Comunità dovrebbe sospendere l'applicazione agli Stati Uniti delle proprie concessioni tariffarie a decorrere dal 1o maggio 2005.

(5)

Se la decisione e le raccomandazioni dell'organo di conciliazione continuano a non essere applicate, la Commissione dovrebbe adeguare ogni anno il livello della sospensione all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio causati alla Comunità dalla CSDOA in tale periodo. La Commissione dovrebbe modificare l'elenco di cui all'allegato I oppure l'aliquota dei dazi supplementari all'importazione, secondo modalità atte a garantire che l'effetto dei dazi supplementari sulle importazioni dei prodotti in questione originari degli Stati Uniti rappresenti in un anno un valore commerciale non superiore all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio.

(6)

La Commissione dovrebbe rispettare i seguenti criteri:

a) la Commissione modifica l'aliquota dei dazi supplementari all'importazione quando aggiungendo prodotti all'elenco di cui all'allegato I o eliminandone alcuni non è possibile adeguare il livello della sospensione all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio. In altre circostanze, la Commissione dovrebbe aggiungere prodotti all'elenco di cui all'allegato I se il livello della sospensione aumenta oppure togliere dei prodotti da detto elenco se il livello della sospensione diminuisce;

b) se aggiunge prodotti, la Commissione seleziona automaticamente i prodotti elencati nell'allegato II secondo l'ordine di presentazione degli stessi. Di conseguenza, la Commissione dovrebbe modificare anche l'elenco di cui all'allegato II, rimuovendone i prodotti inseriti nell'elenco di cui all'allegato I;

c) se elimina dei prodotti, la Commissione dovrebbe depennare dapprima i prodotti che sono stati aggiunti per ultimi all'allegato I e procede quindi ad eliminare i prodotti che attualmente figurano nell'allegato I, seguendo l'ordine di detto elenco.

(7)

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ( 4 ).

(8)

Al fine di evitare l'elusione dei dazi supplementari, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



Articolo 1

Le concessioni tariffarie e gli obblighi connessi previsti per la Comunità nel quadro dell'accordo GATT del 1994 sono sospesi per quanto riguarda i prodotti originari degli Stati Uniti d'America elencati nell'allegato I del presente regolamento.

▼M10

Articolo 2

È istituito un dazio ad valorem dello 0,35 %, in aggiunta al dazio doganale applicabile a norma del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ( 5 ), sui prodotti originari degli Stati Uniti elencati nell’allegato I del presente regolamento.

▼B

Articolo 3

1.  La Commissione adegua annualmente il livello della sospensione all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio causati alla Comunità dalla CDSOA degli Stati Uniti. La Commissione modifica l'aliquota dei dazi supplementari oppure l'elenco di cui all'allegato I alle seguenti condizioni:

a) l'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio è pari al 72 % dell'importo dei pagamenti effettuati nel quadro della CDSOA per dazi antidumping e compensativi versati per le importazioni provenienti dalla Comunità nel corso dell'anno più recente per il quale sono disponibili dati pubblicati dalle autorità statunitensi;

b) l'adeguamento è effettuato secondo modalità atte a garantire che l'effetto dei dazi supplementari sulle importazioni dei prodotti selezionati originari degli Stati Uniti rappresenti, in un anno, un valore commerciale non superiore all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio;

c) fatte salve le circostanze di cui alla lettera e), quando il livello della sospensione aumenta, la Commissione aggiunge prodotti all'elenco riportato nell'allegato I. Tali prodotti sono selezionati a partire dall'elenco di cui all'allegato II, seguendo l'ordine di quest'ultimo;

d) fatte salve le circostanze di cui alla lettera e), quando il livello della sospensione diminuisce, dall'elenco di cui all'allegato I vengono eliminati dei prodotti. La Commissione depenna in primo luogo i prodotti che attualmente figurano nell'elenco di cui all'allegato II e che sono stati inclusi nell'elenco di cui all'allegato I in una fase successiva. Essa procede quindi ad eliminare i prodotti che attualmente figurano nell'elenco di cui all'allegato I, seguendo l'ordine di detto elenco;

e) la Commissione modifica l'aliquota dei dazi supplementari quando aggiungendo prodotti all'elenco di cui all'allegato I o eliminandone alcuni non è possibile adeguare il livello della sospensione all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio.

2.  Se aggiunge prodotti all'elenco di cui all'allegato I, la Commissione modifica nel contempo l'elenco di cui all'allegato II, rimuovendone i prodotti in questione. Essa non modifica l'ordine dei prodotti che rimangono sull'elenco di cui all'allegato II.

▼M9

3.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 4 al fine di apportare modifiche e adeguamenti a norma del presente articolo.

Qualora le informazioni sui pagamenti effettuati dagli Stati Uniti siano disponibili tardi nel corso dell'anno, in modo che non risulti possibile rispettare i termini regolamentari e imposti dall'OMC seguendo la procedura di cui all'articolo 4 e qualora, in caso di adeguamenti e modifiche degli allegati, sussistano imperativi motivi di urgenza, la procedura di cui all'articolo 4 bis si applica agli atti delegati adottati ai sensi del primo comma.

Articolo 4

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da 20 febbraio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.  La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

▼M9

Articolo 4 bis

1.  Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2.  Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o del Consiglio hanno sollevato obiezioni.

▼B

Articolo 5

L'origine dei prodotti cui si applica il presente regolamento è determinata conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 6

1.  Dall'applicazione dei dazi doganali supplementari sono esclusi i prodotti elencati nell'allegato I per i quali una licenza d'importazione che comporta l'esenzione o la riduzione dei dazi è stata rilasciata prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

2.  Dall'applicazione dei dazi doganali supplementari sono esclusi i prodotti elencati nell'allegato I per i quali si può dimostrare che erano già stati spediti verso la Comunità alla data di applicazione del presente regolamento e di cui non è possibile modificare la destinazione.

3.  I dazi supplementari non si applicano ai prodotti di cui all'allegato I ammessi in franchigia conformemente al regolamento (CEE) n. 918/83, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali ( 6 ).

4.  I prodotti elencati nell'allegato I possono essere vincolati al regime doganale di «trasformazione sotto controllo doganale» ai sensi dell'articolo 551, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ( 7 ), solo previo esame delle condizioni economiche da parte del comitato del codice doganale, a meno che i prodotti e le operazioni figurino nell'allegato 76, parte A, di detto regolamento.

▼M8 —————

▼B

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M10




ALLEGATO I

I prodotti a cui si applicano i dazi supplementari sono identificati dai rispettivi codici NC a otto cifre. La descrizione dei prodotti classificati in base a tali codici figura nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( 8 ) modificato dal regolamento (CE) n. 1810/2004 ( 9 ).

0710 40 00

9003 19 30

8705 10 00

6204 62 31

▼M7




ALLEGATO II

I prodotti elencati nel presente allegato sono identificati dai rispettivi codici NC a otto cifre. La descrizione dei prodotti classificati in tali codici figura nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.



( 1 ) Stati Uniti-Offset Act (Byrd Amendment), relazione dell'organo di appello (WT/DS217/AB/R, WT/DS234/AB/R, 16 gennaio 2003).

( 2 ) Stati Uniti-Offset Act (Byrd Amendment), relazione del gruppo speciale (WT/DS217/R, WT/DS234/R, 16 settembre 2002).

( 3 ) Stati Uniti-Offset Act (Byrd Amendment), ricorso da parte delle Comunità europee a norma dell'articolo 22, paragrafo 2, del DSU (WT/DS217/22, 16 gennaio 2004).

( 4 ) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

( 5 ) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

( 6 ) GU L 105 del 23.4.1983, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

( 7 ) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1.).

( 8 ) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

( 9 ) GU L 327 del 30.10.2004, pag. 1.