2005R0607 — IT — 20.04.2005 — 000.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 607/2005 DELLA COMMISSIONE

del 18 aprile 2005

che modifica per la quarta volta il regolamento (CE) n. 1763/2004 del Consiglio che istituisce alcune misure restrittive a sostegno dell’attuazione effettiva del mandato del tribunale penale internazionale per l’ex Iugoslavia (ICTY)

(GU L 100, 20.4.2005, p.17)


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 104, 23.4.2005, pag. 46  (607/05)




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 607/2005 DELLA COMMISSIONE

del 18 aprile 2005

che modifica per la quarta volta il regolamento (CE) n. 1763/2004 del Consiglio che istituisce alcune misure restrittive a sostegno dell’attuazione effettiva del mandato del tribunale penale internazionale per l’ex Iugoslavia (ICTY)



LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1763/2004 del Consiglio, dell’11 ottobre 2004, che istituisce alcune misure restrittive a sostegno dell’attuazione effettiva del mandato del tribunale penale internazionale per l’ex Iugoslavia (ICTY) ( 1 ), in particolare l’articolo 10, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1763/2004 sono elencate le persone interessate dal congelamento di capitali e risorse economiche stabilito dallo stesso regolamento.

(2)

La Commissione è autorizzata a modificare tale allegato, tenendo conto delle decisioni adottate dal Consiglio per l’attuazione della posizione comune 2004/694/PESC del Consiglio, dell’11 ottobre 2004, relativa ad ulteriori misure a sostegno dell’effettiva attuazione del mandato del tribunale penale internazionale per l’ex Iugoslavia (ICTY) ( 2 ). La decisione 2005/316/PESC del Consiglio ( 3 ) attua tale posizione comune. L’allegato I del regolamento (CE) n. 1763/2004 deve pertanto essere opportunamente modificato.

(3)

Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 1763/2004 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (CE) n. 1763/2004 è modificato come segue:

1) È aggiunta all’elenco la seguente persona:

a) Tolimir, Zdravko. Data di nascita: 27.11.1948.

2) Sono eliminate dall’elenco le seguenti persone:

a) Borovcanin, Ljubomir. Data di nascita: 27.2.1960. Luogo di nascita: Han Pijesak, Bosnia-Erzegovina. Nazionalità: Bosnia-Erzegovina.

b) Jankovic, Gojko. Data di nascita: 31.10.1954. Luogo di nascita: Trbuse, comune di Foca, Bosnia-Erzegovina. Nazionalità: Bosnia-Erzegovina.

c) Lukic, Sreten. Data di nascita: 28.3.1955. Luogo di nascita: Visegrad, Bosnia-Erzegovina. Nazionalità: Serbia e Montenegro.

d) Nikolic, Drago. Data di nascita: 9.11.1957. Luogo di nascita: Bratunac, Bosnia-Erzegovina. Nazionalità: Bosnia-Erzegovina.

e) Pandurevic, Vinko. Data di nascita: 25.6.1959. Luogo di nascita: Sokolac, Bosnia-Erzegovina. Nazionalità: a) Bosnia-Erzegovina; b) eventualmente Serbia e Montenegro.



( 1 ) GU L 315 del 14.10.2004, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 295/2005 della Commissione (GU L 50 del 23.2.2005, pag. 5).

( 2 ) GU L 315 del 14.10.2004, pag. 52.

( 3 ) Cfr. pag. 54 della presente Gazzetta ufficiale.