2005R0600 — IT — 12.11.2013 — 007.001
Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni
|
REGOLAMENTO (CE) N. 600/2005 DELLA COMMISSIONE del 18 aprile 2005 concernente l’autorizzazione decennale di un coccidiostatico nei mangimi, l'autorizzazione provvisoria di un additivo e l'autorizzazione permanente di taluni additivi per mangimi (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 099, 19.4.2005, p.5) |
Modificato da:
|
|
|
Gazzetta ufficiale |
||
|
No |
page |
date |
||
|
REGOLAMENTO (CE) N. 2028/2006 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2006 |
L 414 |
26 |
30.12.2006 |
|
|
REGOLAMENTO (CE) N. 496/2007 DELLA COMMISSIONE del 4 maggio 2007 |
L 117 |
9 |
5.5.2007 |
|
|
REGOLAMENTO (CE) N. 202/2009 DELLA COMMISSIONE del 16 marzo 2009 |
L 71 |
8 |
17.3.2009 |
|
|
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 516/2011 DELLA COMMISSIONE del 25 maggio 2011 |
L 138 |
43 |
26.5.2011 |
|
|
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 118/2012 DELLA COMMISSIONE del 10 febbraio 2012 |
L 38 |
36 |
11.2.2012 |
|
|
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 334/2012 DELLA COMMISSIONE del 19 aprile 2012 |
L 108 |
6 |
20.4.2012 |
|
|
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1014/2013 DELLA COMMISSIONE del 22 ottobre 2013 |
L 281 |
1 |
23.10.2013 |
|
REGOLAMENTO (CE) N. 600/2005 DELLA COMMISSIONE
del 18 aprile 2005
concernente l’autorizzazione decennale di un coccidiostatico nei mangimi, l'autorizzazione provvisoria di un additivo e l'autorizzazione permanente di taluni additivi per mangimi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunitàeuropea,
vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali ( 1 ), in particolare l'articolo 3, l'articolo 9 D, paragrafo 1, e l’articolo 9 E, paragrafo 1,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ( 2 ), in particolare l'articolo 25,
considerando quanto segue:|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 prevede una procedura per l’autorizzazione degli additivi per mangimi. |
|
(2) |
L'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1831/2003 contiene disposizioni transitorie per le domande di autorizzazione di additivi per mangimi presentate conformemente alla direttiva 70/524/CEE prima della data di applicazione di detto regolamento. |
|
(3) |
Le domande di autorizzazione degli additivi di cui agli allegati del presente regolamento sono state presentate prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
|
(4) |
Le osservazioni iniziali sulle domande di autorizzazione, come disposto dall’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 70/524/CEE, sono state inoltrate alla Commissione prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003. Tali domande devono pertanto continuare ad essere trattate conformemente all'articolo 4 della direttiva 70/524/CEE. |
|
(5) |
Il responsabile della messa in circolazione del prodotto Salinomax 120G ha presentato una domanda di autorizzazione decennale, come coccidiostatico per polli da ingrasso, a norma dell’articolo 4 della citata direttiva. L’Autoritàeuropea per la sicurezza alimentare (AESA) ha comunicato il suo parere in merito alla sicurezza dell’utilizzazione di questo preparato per gli esseri umani, gli animali e l’ambiente, alle condizioni di cui all’allegato I del presente regolamento. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE. È pertanto opportuno autorizzare per un periodo di dieci anni l’impiego di questo preparato, come precisato nell’allegato I. |
|
(6) |
Sono stati presentati dati a sostegno di una domanda di autorizzazione relativa all’impiego del nuovo additivo Lactobacillus acidophilus DSM 13241 per cani e gatti. Il 15 aprile 2004 e il 27 ottobre 2004, l’AESA ha emesso pareri favorevoli in merito alla sicurezza per gli animali interessati, gli utilizzatori e l’ambiente. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 9 E, paragrafo 1, della direttiva 70/524/CEE. Di conseguenza può essere autorizzato a titolo provvisorio l'impiego di questo preparato a base di microrganismi, come precisato nell'allegato II. |
|
(7) |
L’impiego del preparato a base di microrganismi Enterococcus faecium ATCC 53519 e Enterococcus faecium ATCC 55593 è stato autorizzato a titolo provvisorio per la prima volta per i polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1436/98 della Commissione ( 3 ). Nuovi dati sono stati presentati a sostegno della domanda di autorizzazione a tempo indeterminato di questo preparato enzimatico. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE. Di conseguenza è opportuno autorizzare a tempo indeterminato l'impiego di questo preparato a base di microrganismi, come precisato nell'allegato III. |
|
(8) |
L’impiego del preparato a base di microrganismi Bacillus licheniformis DSM 5749 e Bacillus subtilis DSM 5750 è stato autorizzato a titolo provvisorio per la prima volta per i tacchini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 2437/2000 della Commissione ( 4 ) e per i vitelli dal regolamento (CE) n. 418/2001 della Commissione ( 5 ). Nuovi dati sono stati presentati a sostegno della domanda di autorizzazione a tempo indeterminato di questo preparato a base di microrganismi. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE. Di conseguenza è opportuno autorizzare a tempo indeterminato l'impiego di questo preparato a base di microrganismi, come precisato nell'allegato III. |
|
(9) |
L'impiego del preparato a base di microrganismi Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta per i conigli dal regolamento (CE) n. 1436/98. Nuovi dati sono stati presentati a sostegno della domanda di autorizzazione a tempo indeterminato di questo preparato a base di microrganismi. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE. Di conseguenza è opportuno autorizzare a tempo indeterminato l'impiego di questo preparato a base di microrganismi, come precisato nell'allegato III. |
|
(10) |
La valutazione di questa domanda dimostra la necessitàdi talune procedure per proteggere i lavoratori dall'esposizione all'additivo di cui all'allegato. Tale protezione deve essere garantita dall'applicazione della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro ( 6 ). |
|
(11) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È autorizzato per dieci anni l’impiego del preparato appartenente al gruppo «Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose» di cui all’allegato I quale additivo nell’alimentazione animale, alle condizioni ivi specificate.
Articolo 2
È autorizzato a titolo provvisorio per quattro anni l'impiego del preparato appartenente al gruppo «Microrganismi» di cui all'allegato II quale additivo nell'alimentazione animale, alle condizioni ivi specificate.
Articolo 3
È autorizzato a tempo indeterminato l'impiego dei preparati appartenenti al gruppo «Microrganismi» di cui all'allegato III quale additivi nell'alimentazione animale, alle condizioni ivi specificate.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
|
Numero di registrazione dell'additivo |
Nome e numero di registrazione del responsabile dell'immissione in circolazione dell'additivo |
Additivo (nome commerciale) |
Composizione, formula chimica, descrizione |
Specie o categoria dell'animale |
Età massima |
Contenuto minimo |
Contenuto massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
Limite massimo per i residui (LMR) nei mangimi di origine animale |
|
mg di sostanza attiva/kg di mangime completo |
||||||||||
|
Coccidiostatici e altre sostanze medicinali |
||||||||||
|
«E 766 |
►M7 Zoetis Belgium SA ◄ |
Salinomicina sodica 120 g/kg (Salinomax 120G) |
Composizione dell'additivo: salinomicina sodica 120 g/kg lignosulfonato di calcio: 40 g/kg solfato di calcio diidrato 1 000 g/kg Sostanza attiva: salinomicina sodica, C42H69O11Na, sale sodico di un acido monocarbossilico polietere prodotto dalla fermentazione dello Streptomyces albus (ATCC 21838/US 9401-06), numero CAS 55 721-31-8 Impurezze associate: < 42 mg elaiofilina/kg di salinomicina sodica. < 40 g 17-epi-20 desossisalinomicina/kg di salinomicina sodica |
Polli da ingrasso |
— |
50 |
70 |
L'uso è vietato almeno 24 ore prima della macellazione. Da indicare nelle istruzioni per l'uso: “Pericoloso per gli equini e i tacchini”; “Questo mangime contiene uno ionoforo: l'uso associato ad alcune sostanze medicinali (ad esempio tiamulina) può essere controindicato” |
22.4.2015 |
5 μg di salinomicina/kg per tutti i tessuti in condizione umida» |
ALLEGATO II
|
Numero (ovvero n. CE) |
Additivo |
Formula chimica, descrizione |
Specie animale o categoria di animali |
Etàmassima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
|
CFU/kg di alimento completo |
||||||||
|
Microrganismi |
||||||||
|
«25 |
Lactobacillus acidophilus DSM 13241 |
Preparato di Lactobacillus acidophilus contenente almeno: 1 × 1011 CFU/g di additivo |
Cani |
— |
6 × 109 |
2 × 1010 |
Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilitàquando incorporato in pellet. Per alimenti secchi, con tenore di umiditàpari o inferiore al 2 %. |
22.4.2009 |
|
Gatti |
— |
3 × 109 |
2 × 1010 |
Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilitàquando incorporato in pellet. Per alimenti secchi con tenore di umiditàpari o inferiore al 2 %. |
22.4.2009» |
|||
ALLEGATO III
|
Numero CE |
Additivo |
Formula chimica, descrizione |
Specie animale o categoria di animali |
Etàmassima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
|
CFU/kg di alimento completo |
||||||||
|
Microrganismi |
||||||||
|
«E 1709 |
Enterococcus faecium ATCC 53519 Enterococcus faecium ATCC 55593 (Nel rapporto 1/1) |
Miscela di Enterococcus faecium incapsulato e Enterococcus faecium contenente un minimo di 2 × 108 CFU/g di additivo (cioè un minimo di 1 × 108 CFU/g di ciascun batterio) |
Polli da ingrasso |
— |
1 × 108 |
1 × 108 |
Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilitàquando incorporato in pellet. Può essere impiegato nei mangimi composti contenenti i coccidiostatici: decoquinato, alofuginone, lasalocide di sodio, maduramicina di ammonio, monensin sodico, narasina, narasina-nicarbazina e salinomicina di sodio. |
a tempo indeterminato |
|
E 1700 |
Bacillus licheniformis DSM 5749 Bacillus subtilis DSM 5750 (Nel rapporto 1/1) |
Miscela di Bacillus licheniformis DSM 5749 e Bacillus subtilis DSM 5750 contenente un minimo di 3,2 × 109 UFC/g dell’additivo (1,6 × 109 UFC/g dell’additivo di ciascun batterio) |
Tacchini da ingrasso |
— |
1,28 × 109 |
1,28 × 109 |
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. Può essere utilizzato in alimenti composti contenenti uno dei seguenti coccidiostatici: diclazuril, alofuginone, monensin sodico, robenidina, maduramicina ammonio, lasalocid sodico e il conservante acido formico. |
A tempo indeterminato |
|
Vitelli |
3 mesi |
1,28 × 109 |
1,28 × 109 |
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. |
A tempo indeterminato |
|||
|
▼M6 ————— |
||||||||
( 1 ) GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1800/2004 della Commissione (GU L 317 del 16.10.2004, pag. 37).
( 2 ) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).
( 3 ) GU L 191 del 7.7.1998, pag. 15.
( 4 ) GU L 280 del 4.11.2000, pag. 28.
( 5 ) GU L 62 del 2.3.2001, pag. 3.
( 6 ) GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1. Direttiva modificata dal ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).