2005R0184 — IT — 09.05.2006 — 001.001


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►B

REGOLAMENTO (CE) N. 184/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 gennaio 2005

relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero

(GU L 035, 8.2.2005, p.23)

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REGOLAMENTO (CE) N. 602/2006 DELLA COMMISSIONE del 18 aprile 2006

  L 106

10

19.4.2006




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 184/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 gennaio 2005

relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero



IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere della Banca centrale europea, espresso conformemente all'articolo 105, paragrafo 4, del trattato ( 1 ),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ( 2 ),

considerando quanto segue:

(1)

Il trattato stabilisce che la Commissione presenti relazioni al Consiglio al fine di consentire a quest'ultimo di sorvegliare l'evoluzione economica in ciascuno degli Stati membri e nella Comunità, nonché la coerenza delle politiche economiche con taluni indirizzi di massima.

(2)

Conformemente al trattato, la Commissione deve presentare al Consiglio proposte per l'attuazione della politica commerciale comune e il Consiglio deve autorizzare la Commissione ad aprire i negoziati necessari.

(3)

L'applicazione e la revisione degli accordi commerciali, incluso l'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) ( 3 ), e l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (ADPIC/TRIP) ( 4 ) nonché i negoziati in corso e futuri relativi ad ulteriori accordi rendono necessario disporre delle informazioni statistiche pertinenti.

(4)

Il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità ( 5 ) («SEC 95»), contiene il quadro di riferimento per le norme, le definizioni, le classificazioni e le regole contabili comuni ai fini dell'elaborazione dei conti degli Stati membri per le esigenze statistiche della Comunità allo scopo di ottenere risultati comparabili tra gli Stati membri.

(5)

Il piano d'azione relativo alle esigenze statistiche dell'UME presentato al Consiglio nel settembre 2000 e la terza, quarta e quinta relazione sull'avanzamento dei lavori, anch'esse accolte favorevolmente dal Consiglio, prevedono la presentazione entro 90 giorni di conti europei trimestrali per settore istituzionale. La presentazione tempestiva di dati trimestrali di bilancia dei pagamenti costituisce un presupposto essenziale per l'elaborazione di tali conti europei trimestrali.

(6)

Il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, relativo alle statistiche strutturali sulle imprese ( 6 ), ha istituito un quadro comune per la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione e la valutazione delle statistiche comunitarie sulla struttura, l'attività, la competitività e il rendimento delle imprese nella Comunità e precisa le caratteristiche da rilevare in tale settore.

(7)

Il regolamento (CE) n. 2560/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001, sui pagamenti transfrontalieri in euro ( 7 ), ha avuto un impatto diretto sulla raccolta di statistiche; un aumento della soglia prevista da detto regolamento avrebbe un notevole impatto sull'onere di comunicazione per le imprese e sulla qualità delle statistiche della bilancia dei pagamenti degli Stati membri, in particolare negli Stati membri che hanno sistemi di raccolta basati sulle liquidazioni.

(8)

Collettivamente, il manuale della bilancia dei pagamenti del Fondo monetario internazionale, l'indirizzo della Banca centrale europea (BCE), del 2 maggio 2003, sugli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore delle statistiche relative a bilancia dei pagamenti, posizione patrimoniale sull'estero e schema delle riserve internazionali ( 8 ), il manuale delle statistiche degli scambi internazionali di servizi delle Nazioni Unite e la definizione di riferimento degli investimenti diretti all'estero dell'OCSE definiscono le norme generali per l'elaborazione delle statistiche relative alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero.

(9)

Nel campo delle statistiche inerenti alla bilancia dei pagamenti, la BCE e la Commissione coordinano, se del caso, i lavori relativi alla loro elaborazione. Il presente regolamento definisce in particolare le informazioni statistiche che la Commissione richiede agli Stati membri per produrre statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero. Ai fini della produzione e della diffusione di queste statistiche comunitarie, la Commissione e gli Stati membri si consultano reciprocamente su questioni riguardanti la qualità dei dati forniti e la loro diffusione.

(10)

Il regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell'11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto ( 9 ), stabilisce che le norme nazionali relative al segreto statistico non possono essere invocate contro la trasmissione all'autorità comunitaria (Eurostat) di dati statistici riservati allorquando un atto di diritto comunitario che disciplina una statistica comunitaria preveda la trasmissione di tali dati.

(11)

Il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea ( 10 ), definisce un regime di riservatezza che si applica alle informazioni statistiche riservate trasmesse alla BCE.

(12)

La produzione di statistiche comunitarie specifiche è disciplinata dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, sulle statistiche comunitarie ( 11 ).

(13)

Vi è una chiara esigenza di elaborare statistiche a livello comunitario relative alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero nel rispetto di standard di qualità statistica comuni.

(14)

Poiché lo scopo del presente regolamento, in particolare la creazione di norme di qualità statistica comuni per la produzione di statistiche comparabili relative alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(15)

Al fine di garantire l'osservanza degli obblighi precisati nel presente regolamento, le istituzioni nazionali responsabili per la rilevazione dei dati all'interno degli Stati membri possono avere necessità di accedere a fonti di dati amministrativi, quali i registri di imprese gestiti da altre istituzioni pubbliche, e ad altre basi di dati contenenti informazioni sulle posizioni e sulle operazioni sull'estero ogni qualvolta tali dati sono necessari per la produzione di statistiche comunitarie.

(16)

Le misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ( 12 ),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie relative alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero.

Articolo 2

Trasmissione dei dati

1.  Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) dati relativi alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero come precisato nell'allegato I. I dati sono quelli definiti nell'allegato II.

2.  Gli Stati membri trasmettono i dati alla Commissione (Eurostat) nel rispetto delle scadenze indicate nell'allegato I.

Articolo 3

Fonti di dati

1.  Gli Stati membri raccolgono le informazioni richieste nel presente regolamento utilizzando tutte le fonti che essi ritengono pertinenti e appropriate. Esse possono comprendere fonti di dati amministrativi quali i registri di imprese.

2.  Le persone fisiche e giuridiche tenute a fornire le informazioni rispettano, allorché trasmettono tali informazioni, i termini e le definizioni fissate dalle istituzioni nazionali responsabili per la rilevazione di dati all'interno degli Stati membri in conformità con il presente regolamento.

3.  Nel caso in cui i dati richiesti non possano essere rilevati a un costo ragionevole è ammessa la trasmissione delle migliori stime possibili (compresi i valori zero).

Articolo 4

Criteri e relazioni in tema di qualità

1.  Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni ragionevoli che ritengono necessarie per garantire la qualità dei dati trasmessi conformemente a standard di qualità comuni.

2.  Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sulla qualità dei dati comunicati (in prosieguo denominata «relazione sulla qualità»).

3.  Gli standard di qualità comuni nonché il contenuto e la periodicità delle relazioni sulla qualità sono specificati secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2, tenuto conto delle implicazioni per quanto concerne i costi di rilevazione e di elaborazione dei dati e cambiamenti importanti riguardanti la rilevazione dei dati.

La qualità dei dati trasmessi è valutata, sulla base delle relazioni sulla qualità, dalla Commissione assistita dal comitato della bilancia dei pagamenti di cui all'articolo 11. Tale valutazione della Commissione è trasmessa per conoscenza al Parlamento europeo.

4.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro un termine massimo di tre mesi dalla loro entrata in vigore significativi cambiamenti metodologici o di altro tipo suscettibili d'influenzare i dati trasmessi. La Commissione notifica al Parlamento europeo e agli altri Stati membri ogni siffatta comunicazione.

Articolo 5

Flussi di dati

Le statistiche da elaborare sono raggruppate per la trasmissione alla Commissione (Eurostat) secondo i seguenti flussi di dati:

a) indicatori della bilancia dei pagamenti in euro;

b) statistiche trimestrali relative alla bilancia dei pagamenti;

c) scambi internazionali di servizi;

d) flussi di investimenti diretti all'estero;

e) posizioni di investimenti diretti all'estero.

Tali flussi di dati sono conformi a quanto specificato nell'allegato I.

Articolo 6

Periodo di riferimento e periodicità

Gli Stati membri elaborano i flussi di dati nel rispetto del primo periodo di riferimento e della periodicità specificati nell'allegato I.

Articolo 7

Trasmissione dei dati

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati di cui al presente regolamento utilizzando un formato e una procedura definiti dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Articolo 8

Trasmissione e scambio di dati riservati

1.  Nonostante le norme stabilite nell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1588/90, la trasmissione di dati riservati tra Eurostat e la BCE può avvenire nella misura in cui tale trasmissione è necessaria per garantire la coerenza tra i dati della bilancia dei pagamenti dell'Unione europea e quelli del territorio economico degli Stati membri che hanno adottato la moneta unica.

2.  Il paragrafo 1 si applica a condizione che la BCE tenga debito conto dei principi definiti all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 322/97 e rispetti le condizioni di cui all'articolo 14 dello stesso regolamento.

3.  Lo scambio di dati riservati, quali definiti all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 322/97, è permesso tra gli Stati membri nella misura in cui tale scambio è necessario per garantire la qualità dei dati della bilancia dei pagamenti dell'Unione europea.

Gli Stati membri che ricevono dati riservati da altri Stati membri trattano tali informazioni in maniera riservata.

Articolo 9

Diffusione

La Commissione (Eurostat) provvede alla diffusione delle statistiche comunitarie elaborate in forza del presente regolamento con una cadenza simile a quella indicata nell'allegato I.

Articolo 10

Adeguamento ai cambiamenti economici e tecnici

Le disposizioni necessarie per tener conto dei cambiamenti economici e tecnici sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Tali disposizioni riguardano:

a) l'aggiornamento delle definizioni (allegato II);

b) l'aggiornamento dei requisiti relativi ai dati, inclusi i termini per la trasmissione nonché le revisioni, gli ampliamenti e le cancellazioni di flussi di dati (allegato I).

Articolo 11

Procedura di comitato

1.  La Commissione è assistita da un comitato denominato «comitato della bilancia dei pagamenti» (in appresso «comitato»).

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.  Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

4.  La BCE può partecipare alle riunioni del comitato in veste di osservatore.

Articolo 12

Relazione sull'applicazione

Entro il 28 febbraio 2010 la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla sua applicazione.

In particolare la relazione:

a) registra la qualità delle statistiche elaborate;

b) valuta i benefici che derivano alla Comunità e agli Stati membri, nonché ai fornitori e agli utilizzatori delle informazioni, dalle statistiche elaborate in rapporto ai costi;

c) individua i settori in cui sono possibili miglioramenti nonché le modifiche ritenute necessarie alla luce dei risultati ottenuti.

d) riesamina il funzionamento del comitato e raccomanda in merito all'opportunità di ridefinire la portata delle misure di esecuzione.

Articolo 13

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I

FLUSSI DI DATI

di cui all'articolo 5

1.   Indicatori della bilancia dei pagamenti in euro



BOP EUR

Indicatori in euro

Scadenza: t (1) + 2 mesi

Periodicità: trimestrale

Primo periodo di riferimento: 1o trimestre 2006

 

Crediti

Debiti

Saldo netto

Conto corrente

Extra UE

Extra UE

Extra UE

Servizi

Extra UE

Extra UE

Extra UE

(1)   t = periodo di riferimento (anno o trimestre).

2.   Statistiche trimestrali relative alla bilancia dei pagamenti



BOP Q

Dati trimestrali

Scadenza: t + 3 mesi

Periodicità: trimestrale

Primo periodo di riferimento: 1o trimestre 2006

 

Crediti

Debiti

Saldo netto

I.

Conto corrente

Livello 1

Livello 1

Livello 1

Beni

Livello 1

Livello 1

Livello 1

Servizi

Livello 1

Livello 1

Livello 1

Trasporti

Livello 1

Livello 1

Livello 1

Viaggi

Livello 1

Livello 1

Livello 1

Comunicazioni

Livello 1

Livello 1

Livello 1

Servizi di costruzione

Livello 1

Livello 1

Livello 1

Servizi di assicurazione

Livello 1

Livello 1

Livello 1

Servizi finanziari

Livello 1

Livello 1

Livello 1

Servizi informatici e di informazione

Livello 1

Livello 1

Livello 1

Royalty e diritti di licenza

Livello 1

Livello 1

Livello 1

Altri servizi alle imprese

Livello 1

Livello 1

Livello 1

Servizi personali, culturali e ricreativi

Livello 1

Livello 1

Livello 1

Servizi delle amministrazioni pubbliche non compresi altrove

Livello 1

Livello 1

Livello 1

Redditi

Livello 1

Livello 1

Livello 1

Redditi da lavoro dipendente

Livello 1

Livello 1

Livello 1

Redditi da capitale

 
 
 

—  Investimenti diretti

Livello 1

Livello 1

Livello 1

—  Investimenti di portafoglio

Extra UE

 

Mondo

—  Altri investimenti

Extra UE

Extra UE

Extra UE

Trasferimenti correnti

Livello 1

Livello 1

Livello 1

Amministrazioni pubbliche

Extra UE

Extra UE

Extra UE

Altri settori

Extra UE

Extra UE

Extra UE

II.

Conto capitale

Extra UE

Extra UE

Extra UE

 

Attività nette

Passività nette

Saldo netto

III.

Conto finanziario

 
 
 

Investimenti diretti

 
 

Livello 1

All'estero

 
 

Livello 1

—  Azioni ed altre partecipazioni

 
 

Livello 1

—  Utili reinvestiti

 
 

Livello 1

—  Altri flussi

 
 

Livello 1

Nell'economia segnalante

 
 

Livello 1

—  Azioni ed altre partecipazioni

 
 

Livello 1

—  Utili reinvestiti

 
 

Livello 1

—  Altri flussi

 
 

Livello 1

▼M1

Investimenti di portafoglio

Intra UE

Extra UE

Mondo

 

▼B

Strumenti finanziari derivati

 
 

Mondo

Altri investimenti

Extra UE

Extra UE

Extra UE

3.   Scambi internazionali di servizi



BOP ITS

Scambi internazionali di servizi

Scadenza: t + 9 mesi

Periodicità: annuale

Primo periodo di riferimento: 2006

 

Crediti

Debiti

Saldo netto

Totale servizi

Livello 3

Livello 3

Livello 3

Trasporti

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Trasporti marittimi

Livello 2

Livello 2

Livello 2

—  di passeggeri

Livello 2

Livello 2

Livello 2

—  di merci

Livello 2

Livello 2

Livello 2

—  altri

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Trasporti aerei

Livello 2

Livello 2

Livello 2

—  di passeggeri

Livello 2

Livello 2

Livello 2

—  di merci

Livello 2

Livello 2

Livello 2

—  altri

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Altri trasporti

Livello 2

Livello 2

Livello 2

—  di passeggeri

Livello 2

Livello 2

Livello 2

—  di merci

Livello 2

Livello 2

Livello 2

—  altri

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Classificazione estesa di «Altri trasporti»

 
 
 

Trasporti spaziali

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Trasporti ferroviari

Livello 2

Livello 2

Livello 2

—  di passeggeri

Livello 2

Livello 2

Livello 2

—  di merci

Livello 2

Livello 2

Livello 2

—  altri

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Trasporti su strada

Livello 2

Livello 2

Livello 2

—  di passeggeri

Livello 2

Livello 2

Livello 2

—  di merci

Livello 2

Livello 2

Livello 2

—  altri

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Trasporti per vie d'acqua interne

Livello 2

Livello 2

Livello 2

—  di passeggeri

Livello 2

Livello 2

Livello 2

—  di merci

Livello 2

Livello 2

Livello 2

—  altri

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Trasporti mediante condotte e trasmissione di energia elettrica

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Altri servizi di supporto e ausiliari dei trasporti

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Viaggi

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Viaggi d'affari

Livello 2

Livello 2

Livello 2

—  Spese dei lavoratori stagionali e frontalieri

Livello 2

Livello 2

Livello 2

—  Altri viaggi d'affari

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Viaggi per motivi personali

Livello 2

Livello 2

Livello 2

—  Spese per motivi di salute

Livello 2

Livello 2

Livello 2

—  Spese per motivi d'istruzione

Livello 2

Livello 2

Livello 2

—  Altri viaggi per motivi personali

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Comunicazioni

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Servizi postali e di corriere

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Servizi di telecomunicazione

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Servizi di costruzione

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Costruzioni all'estero

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Costruzioni nell'economia segnalante

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Servizi di assicurazione

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Assicurazioni sulla vita e fondi pensione

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Assicurazioni di merci

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Altre assicurazioni dirette

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Riassicurazione

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Servizi ausiliari

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Servizi finanziari

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Servizi informatici e di informazione

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Servizi informatici

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Servizi di informazione

Livello 2

Livello 2

Livello 2

—  Servizi delle agenzie d'informazione

Livello 2

Livello 2

Livello 2

—  Altri servizi di informazione

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Royalty e diritti di licenza

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Diritti di franchising e diritti simili

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Altre royalty e altri diritti di licenza

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Altri servizi alle imprese

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Merchanting e altri servizi connessi al commercio

Livello 2

Livello 2

Livello 2

—  Merchanting

Livello 2

Livello 2

Livello 2

—  Altri servizi connessi al commercio

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Servizi di leasing operativo

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Servizi vari alle imprese, professionali e tecnici

Livello 2

Livello 2

Livello 2

—  Servizi legali e contabili, consulenza di gestione e pubbliche relazioni

Livello 2

Livello 2

Livello 2

—  Servizi legali

Livello 2

Livello 2

Livello 2

—  Servizi contabili, di auditing e di consulenza in materia fiscale

Livello 2

Livello 2

Livello 2

—  Servizi di consulenza amministrativo-gestionale e di pubbliche relazioni

Livello 2

Livello 2

Livello 2

—  Pubblicità, studi di mercato e sondaggi di opinione

Livello 2

Livello 2

Livello 2

—  Ricerca e sviluppo

Livello 2

Livello 2

Livello 2

—  Servizi di architettura, di ingegneria e altri servizi tecnici

Livello 2

Livello 2

Livello 2

—  Servizi in campo agricolo, minerario e di lavorazione in loco

Livello 2

Livello 2

Livello 2

—  Trattamento dei rifiuti e disinquinamento

Livello 2

Livello 2

Livello 2

—  Servizi in campo agricolo, minerario e altri servizi di lavorazione in loco

Livello 2

Livello 2

Livello 2

—  Altri servizi alle imprese

Livello 2

Livello 2

Livello 2

—  Servizi tra imprese collegate non compresi altrove

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Servizi personali, culturali e ricreativi

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Servizi audiovisivi e connessi

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Altri servizi personali, culturali e ricreativi

Livello 2

Livello 2

Livello 2

—  Servizi di istruzione

Livello 2

Livello 2

Livello 2

—  Servizi sanitari

Livello 2

Livello 2

Livello 2

—  Altri

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Servizi delle amministrazioni pubbliche non compresi altrove

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Ambasciate e consolati

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Agenzie e unità militari

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Altri servizi delle amministrazioni pubbliche

Livello 2

Livello 2

Livello 2

Voci per memoria

 
 
 

Operazioni inerenti ad audiovisivi

Livello 1

Livello 1

Livello 1

Servizi postali

Livello 1

Livello 1

Livello 1

Servizi di corriere

Livello 1

Livello 1

Livello 1

4.   Questionari per i flussi di investimenti diretti all'estero (FDI)



BOP FDI

Flussi di investimenti diretti (1)

Scadenza: t + 9 mesi

Periodicità: annuale

Primo periodo di riferimento: 2006

A

Ripartizione geografica

 
 
 
 

Voce

Tipo di dati

Ripartizione geografica

Ripartizione per attività

 

Investimenti diretti all'estero

 
 
 

510

Azioni ed altre partecipazioni

Saldo netto

Livello 2

Non richiesta

525

Utili reinvestiti

Saldo netto

Livello 2

Non richiesta

530

Altri flussi

Saldo netto

Livello 2

Non richiesta

505

Investimenti diretti all'estero: totale

Saldo netto

Livello 3

Non richiesta

 

Investimenti diretti nell'economia segnalante

 
 
 

560

Azioni ed altre partecipazioni

Saldo netto

Livello 2

Non richiesta

575

Utili reinvestiti

Saldo netto

Livello 2

Non richiesta

580

Altri flussi

Saldo netto

Livello 2

Non richiesta

555

Investimenti diretti nell'economia segnalante: totale

Saldo netto

Livello 3

Non richiesta

 

Redditi da investimenti diretti

 
 
 

332

Dividendi

Crediti, debiti, saldo netto

Livello 2

Non richiesta

333

Utili reinvestiti e utili delle filiali non distribuiti

Crediti, debiti, saldo netto

Livello 2

Non richiesta

334

Interessi

Crediti, debiti, saldo netto

Livello 2

Non richiesta

330

Redditi da investimenti diretti: totale

Crediti, debiti, saldo netto

Livello 3

Non richiesta

(1)   Esclusivamente la ripartizione geografica.



BOP FDI

Flussi di investimenti diretti

Scadenza: t + 21 mesi

Periodicità: annuale

Primo periodo di riferimento: 2006

A

Ripartizione geografica

 
 
 
 

Voce

Tipo di dati

Ripartizione geografica

Ripartizione per attività

 

Investimenti diretti all'estero

 
 
 

510

Azioni ed altre partecipazioni

Saldo netto

Livello 2

Non richiesta

525

Utili reinvestiti

Saldo netto

Livello 2

Non richiesta

530

Altri flussi

Saldo netto

Livello 2

Non richiesta

505

Investimenti diretti all'estero: totale

Saldo netto

Livello 3

Non richiesta

 

Investimenti diretti nell'economia segnalante

 
 
 

560

Azioni e altre partecipazioni

Saldo netto

Livello 2

Non richiesta

575

Utili reinvestiti

Saldo netto

Livello 2

Non richiesta

580

Altri flussi

Saldo netto

Livello 2

Non richiesta

555

Investimenti diretti nell'economia segnalante: totale

Saldo netto

Livello 3

Non richiesta

 

Redditi da investimenti diretti

 
 
 

332

Dividendi

Crediti, debiti, saldo netto

Livello 2

Non richiesta

333

Utili reinvestiti e utili delle filiali non distribuiti

Crediti, debiti, saldo netto

Livello 2

Non richiesta

334

Interessi

Crediti, debiti, saldo netto

Livello 2

Non richiesta

330

Redditi da investimenti diretti: totale

Crediti, debiti, saldo netto

Livello 3

Non richiesta

B

Ripartizione per attività

 
 
 
 

Voce

Tipo di dati

Ripartizione geografica

Ripartizione per attività

505

Investimenti diretti all'estero: totale

Saldo netto

Saldo netto

Livello 1

Livello 2

Livello 2

Livello 1

555

Investimenti diretti nell'economia segnalante: totale

Saldo netto

Saldo netto

Livello 1

Livello 2

Livello 2

Livello 1

330

Redditi da investimenti diretti: totale

Crediti, debiti, saldo netto

Crediti, debiti, saldo netto

Livello 1

Livello 2

Livello 2

Livello 1

5.   Questionari per le posizioni di investimenti diretti all'estero (FDI)



BOP POS

Posizioni di investimenti diretti (1) (2)

Scadenza: t + 9 mesi

Periodicità: annuale

Primo periodo di riferimento: 2006

A

Ripartizione geografica

 
 
 
 

Voce

Tipo di dati

Ripartizione geografica

Ripartizione per attività

 

Investimenti diretti: attività

 
 
 

506

Azioni ed altre partecipazioni e utili reinvestiti

Posizioni nette

Livello 1

Non richiesta

530

Altri flussi

Posizioni nette

Livello 1

Non richiesta

505

Investimenti diretti all'estero: totale attività, saldo netto

Posizioni nette

Livello 2

Non richiesta

 

Investimenti diretti: passività

 
 
 

556

Azioni ed altre partecipazioni e utili reinvestiti

Posizioni nette

Livello 1

Non richiesta

580

Altri flussi

Posizioni nette

Livello 1

Non richiesta

555

Investimenti diretti nell'economia segnalante: totale passività, saldo netto

Posizioni nette

Livello 2

Non richiesta

(1)   Esclusivamente la ripartizione geografica

(2)   Le posizioni FDI al 31.12.2005 saranno trasmesse nel settembre 2007 conformemente agli attuali «gentlemen's agreements».



BOP POS

Posizioni di investimenti diretti (1)

Scadenza: t + 21 mesi

Periodicità: annuale

Primo periodo di riferimento: 2006

A

Ripartizione geografica

 
 
 
 

Voce

Tipo di dati

Ripartizione geografica

Ripartizione per attività

 

Investimenti diretti: attività

 
 
 

506

Azioni ed altre partecipazioni e utili reinvestiti

Posizioni nette

Livello 2

Non richiesta

530

Altri flussi

Posizioni nette

Livello 2

Non richiesta

505

Investimenti diretti all'estero: totale attività, saldo netto

Posizioni nette

Livello 3

Non richiesta

 

Investimenti diretti: passività

 
 
 

556

Azioni ed altre partecipazioni e utili reinvestiti

Posizioni nette

Livello 2

Non richiesta

580

Altri flussi

Posizioni nette

Livello 2

Non richiesta

555

Investimenti diretti nell'economia segnalante: totale passività, saldo netto

Posizioni nette

Livello 3

Non richiesta

B

Ripartizione per attività

 
 
 
 

Voce

Tipo di dati

Ripartizione geografica

Ripartizione per attività

505

Investimenti diretti all'estero: totale attività, saldo netto

Posizioni nette

Livello 1

Livello 2

Livello 2

Livello 1

555

Investimenti diretti nell'economia segnalante: totale passività, saldo netto

Posizioni nette

Livello 1

Livello 2

Livello 2

Livello 1

(1)   I dati riveduti sulle posizioni FDI al 31.12.2005 saranno trasmessi nel settembre 2008 conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

6.   Livelli di ripartizione geografica



►M1   ◄ ►M1   ◄ ►M1   ◄ ►M1   ◄ ►M1   ◄

Livello 1

Livello 2

A1

Mondo (tutte le entità)

A1

Mondo (tutte le entità)

D3

UE25 (intra UE25)

D3

UE25 (intra UE25)

U4

Zona extra euro

U4

Zona extra euro

4A

Istituzioni dell’Unione europea

4A

Istituzioni dell’Unione europea

D5

Extra UE25

D5

Extra UE25

 
 

IS

Islanda

 
 

LI

Liechtenstein

 
 

NO

Norvegia

CH

Svizzera

CH

Svizzera

 
 

BG

Bulgaria

 
 

HR

Croazia

 
 

RO

Romania

RU

Federazione russa

RU

Federazione russa

 
 

TR

Turchia

 
 

EG

Egitto

 
 

MA

Marocco

 
 

NG

Nigeria

 
 

ZA

Sudafrica

CA

Canada

CA

Canada

US

Stati Uniti d’America

US

Stati Uniti d'America

 
 

MX

Messico

 
 

AR

Argentina

BR

Brasile

BR

Brasile

 
 

CL

Cile

 
 

UY

Uruguay

 
 

VE

Venezuela

 
 

IL

Israele

CN

Cina

CN

Cina

HK

Hong Kong

HK

Hong Kong

IN

India

IN

India

 
 

ID

Indonesia

JP

Giappone

JP

Giappone

 
 

KR

Corea del Sud

 
 

MY

Malaysia

 
 

PH

Filippine

 
 

SG

Singapore

 
 

TW

Taiwan

 
 

TH

Thailandia

 
 

AU

Australia

 
 

NZ

Nuova Zelanda

Z8

Extra UE25 non attribuiti

Z8

Extra UE25 non attribuiti

C4

Centri finanziari offshore (1)

C4

Centri finanziari offshore

(1)   Solo per gli investimenti diretti all'estero.



Livello 3

7Z

Organizzazioni internazionali escluse le istituzioni dell’Unione europea

AD

Andorra

AE

Emirati arabi uniti

AF

Afghanistan

AG

Antigua e Barbuda

AI

Anguilla

AL

Albania

AM

Armenia

AN

Antille olandesi

AO

Angola

AQ

Antartide

AR

Argentina

AS

Samoa americane

AT

Austria

AU

Australia

AW

Aruba

AZ

Azerbaigian

BA

Bosnia Erzegovina

BB

Barbados

BD

Bangladesh

BE

Belgio

BF

Burkina Faso

BG

Bulgaria

BH

Bahrein

BI

Burundi

BJ

Benin

BM

Bermuda

BN

Brunei Darussalam

BO

Bolivia

BR

Brasile

BS

Bahamas

BT

Bhutan

BV

Isola di Bouvet

BW

Botswana

BY

Bielorussia

BZ

Belize

CA

Canada

CC

Isole Cocos (Keeling)

CD

Congo, Repubblica democratica del

CF

Repubblica centrafricana

CG

Congo

CH

Svizzera

CI

Costa d'Avorio

CK

Isole Cook

CL

Cile

CM

Camerun

CN

Cina

CO

Colombia

CR

Costa Rica

CU

Cuba

CV

Capo Verde

CX

Isola Christmas

CY

Cipro

CZ

Repubblica ceca

DE

Germania

DJ

Gibuti

DK

Danimarca

DM

Dominica

DO

Repubblica dominicana

DZ

Algeria

EC

Ecuador

EE

Estonia

EG

Egitto

ER

Eritrea

ES

Spagna

ET

Etiopia

FI

Finlandia

FJ

Figi

FK

Isole Falkland (Malvine)

FM

Micronesia, Stati federati di

FO

Isole Fær Øer

FR

Francia

GA

Gabon

GB

Regno Unito

GD

Grenada

GE

Georgia

GG

Guernsey (nessun codice paese ufficiale ISO 3166-1, elementi di codice riservati in via eccezionale)

GH

Ghana

GI

Gibilterra

GL

Groenlandia

GM

Gambia

GN

Guinea

GQ

Guinea equatoriale

GR

Grecia

GS

Georgia del Sud e Isole Sandwich meridionali

GT

Guatemala

GU

Guam

GW

Guinea Bissau

GY

Guyana

HK

Hong Kong

HM

Isole Heard e McDonald

HN

Honduras

HR

Croazia

HT

Haiti

HU

Ungheria

ID

Indonesia

IE

Irlanda

IL

Israele

IM

Isola di Man (nessun codice paese ufficiale ISO 3166-1, elementi di codice riservati in via eccezionale)

IN

India

IO

Territorio britannico dell'Oceano Indiano

IQ

Iraq

IR

Iran, Repubblica islamica dell’

IS

Islanda

IT

Italia

JE

Jersey (nessun codice paese ufficiale ISO 3166-1, elementi di codice riservati in via eccezionale)

JM

Giamaica

JO

Giordania

JP

Giappone

KE

Kenya

KG

Kirghizistan

KH

Cambogia

KI

Kiribati

KM

Comore

KN

Saint Kitts e Nevis

KP

Corea, Repubblica democratica popolare di Corea (Corea del Nord)

KR

Corea, Repubblica di (Corea del Sud)

KW

Kuwait

KY

Isole Cayman

KZ

Kazakistan

LA

Repubblica democratica popolare del Laos

LB

Libano

LC

Saint Lucia

LI

Liechtenstein

LK

Sri Lanka

LR

Liberia

LS

Lesotho

LT

Lituania

LU

Lussemburgo

LV

Lettonia

LY

Gran Giamahiria araba libica

MA

Marocco

MD

Moldova, Repubblica

MG

Madagascar

MH

Isole Marshall

MK (1)

Macedonia, ex Repubblica iugoslava di

ML

Mali

MM

Myanmar

MN

Mongolia

MO

Macao

MP

Marianne settentrionali

MQ

Martinica

MR

Mauritania

MS

Montserrat

MT

Malta

MU

Maurizio

MV

Maldive

MW

Malawi

MX

Messico

MY

Malaysia

MZ

Mozambico

NA

Namibia

NC

Nuova Caledonia

NE

Niger

NF

Isola Norfolk

NG

Nigeria

NI

Nicaragua

NL

Paesi Bassi

NO

Norvegia

NP

Nepal

NR

Nauru

NU

Niue

NZ

Nuova Zelanda

OM

Oman

PA

Panama

PE

Perù

PF

Polinesia francese

PG

Papua Nuova Guinea

PH

Filippine

PK

Pakistan

PL

Polonia

PN

Pitcairn

PR

Portorico

PS

Territorio palestinese occupato

PT

Portogallo

PW

Palau

PY

Paraguay

QA

Qatar

RO

Romania

RU

Federazione russa

RW

Ruanda

SA

Arabia Saudita

SB

Isole Salomone

SC

Seicelle

SD

Sudan

SE

Svezia

SG

Singapore

SH

Sant’Elena

SI

Slovenia

SK

Slovacchia

SL

Sierra Leone

SM

San Marino

SN

Senegal

SO

Somalia

SR

Suriname

ST

São Tomé e Príncipe

SV

Salvador

SY

Repubblica araba siriana

SZ

Swaziland

TC

Turks e Caicos

TD

Ciad

TG

Togo

TH

Thailandia

TJ

Tagikistan

TK

Tokelau

TM

Turkmenistan

TN

Tunisia

TO

Tonga

TP

Timor est

TR

Turchia

TT

Trinidad e Tobago

TV

Tuvalu

TW

Taiwan, Provincia della Cina

TZ

Tanzania, Repubblica unita di

UA

Ucraina

UG

Uganda

UM

Isole minori lontane degli Stati Uniti

US

Stati Uniti

UY

Uruguay

UZ

Uzbekistan

VA

Città del Vaticano

VC

Saint Vincent e Grenadine

VE

Venezuela

VG

Isole Vergini britanniche

VI

Isole Vergini americane

VN

Vietnam

VU

Vanuatu

WF

Wallis e Futuna

WS

Samoa

YE

Yemen

YT

Mayotte

YU

Iugoslavia

ZA

Sudafrica

ZM

Zambia

ZW

Zimbabwe

(1)   Codice provvisorio che non pregiudica la denominazione definitiva che sarà attribuita al paese a conclusione dei negoziati attualmente in corso presso le Nazioni Unite.

7.   Livelli di ripartizione per attività



Livello 1

Livello 2

 
 

NACE Rev. 1

 

AGRICOLTURA E PESCA

Sezioni A, B

ESTRAZIONE DI MINERALI

ESTRAZIONE DI MINERALI

Sezione C

 

di cui:

 
 

Estrazione di petrolio e di gas

Divisione 11

ATTIVITÀ MANIFATTURIERE

ATTIVITÀ MANIFATTURIERE

Sezione D

 

Industrie alimentari

Sottosezione DA

 

Industrie tessili e dell'abbigliamento

Sottosezione DB

 

Industria del legno, stampa ed editoria

Sottosezioni DD & DE

 

TOTALE industrie tessili + industria del legno

 
 

Raffinerie di petrolio e altri trattamenti

Divisione 23

 

Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali

Divisione 24

 

Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche

Divisione 25

Prodotti petroliferi, chimici, in gomma e materie plastiche

TOTALE prodotti petroliferi, chimici, in gomma e materie plastiche

 
 

Prodotti in metallo

Sottosezione DJ

 

Macchine ed apparecchi meccanici

Divisione 29

 

TOTALE prodotti in metallo ed apparecchi meccanici

 
 

Macchine per ufficio, elaboratori e sistemi informatici

Divisione 30

 

Apparecchi radiotelevisivi e apparecchiature per le comunicazioni

Divisione 32

Macchine per ufficio, elaboratori, apparecchi radiotelevisivi e app. per le comunicazioni

TOTALE macchine per ufficio, elaboratori, apparecchi radiotelevisivi e apparecchiature per le comunicazioni

 
 

Autoveicoli

Divisione 34

 

Altri mezzi di trasporto

Divisione 35

Veicoli e altri mezzi di trasporto

TOTALE veicoli + altri mezzi di trasporto

 
 

Attività manifatturiere n.c.a.

 

ENERGIA ELETTRICA, GAS E ACQUA

ENERGIA ELETTRICA, GAS E ACQUA

Sezione E

COSTRUZIONI

COSTRUZIONI

Sezione F

TOTALE SERVIZI

TOTALE SERVIZI

 

COMMERCIO E RIPARAZIONI

COMMERCIO E RIPARAZIONI

Sezione G

 

Commercio, manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli; vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione

Divisione 50

 

Commercio all'ingrosso e intermediari del commercio, autoveicoli e motocicli esclusi

Divisione 51

 

Commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e di motocicli; riparazione di beni personali e per la casa

Divisione 52

ALBERGHI E RISTORANTI

ALBERGHI E RISTORANTI

Sezione H

TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONI

TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONI

Sezione I

 

Trasporti e magazzinaggio

Div. 60, 61, 62, 63

 

Trasporti terrestri; trasporti mediante condotte

Divisione 60

 

Trasporti marittimi e per vie d'acqua

Divisione 61

 

Trasporti aerei

Divisione 62

 

Attività di supporto ed ausiliarie dei trasporti; attività delle agenzie di viaggio

Divisione 63

 

Poste e telecomunicazioni

Divisione 64

 

Attività postali e di corriere

Gruppo 641

 

Telecomunicazioni

Gruppo 642

INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA

INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA

Sezione J

 

Intermediazione monetaria e finanziaria (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)

Divisione 65

 

Assicurazioni e fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie

Divisione 66

 

Attività ausiliarie dell'intermediazione finanziaria e delle assicurazioni

Divisione 67

 

ATTIVITÀ IMMOBILIARI

Sezione K, Div. 70

 

NOLEGGIO DI MACCHINARI E ATTREZZATURE SENZA OPERATORE E DI BENI PER USO PERSONALE E DOMESTICO

Sezione K, Div. 71

INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE

INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE

Sezione K, Div. 72

RICERCA E SVILUPPO

RICERCA E SVILUPPO

Sezione K, Div. 73

ATTIVITÀ DI SERVIZI ALLE IMPRESE

ATTIVITÀ DI SERVIZI ALLE IMPRESE

Sezione K, Div. 74

 

Attività legali, contabilità, studi di mercato e consulenza

Gruppo 741

 

Attività degli studi legali e notarili

Classe 7411

 

Contabilità, audit; consulenza in materia fiscale

Classe 7412

 

Studi di mercato e sondaggi di opinione

Classe 7413

 

►M1  Consulenza amministrativo-gestionale, incluse le attività delle holding ◄

Classi 7414, 7415

 

Attività degli studi di architettura, ingegneria ed altri studi tecnici

Gruppo 742

 

Pubblicità

Gruppo 744

 

Altre attività di servizi alle imprese non comprese altrove.

Gruppi 743, 745, 746, 747, 748

 

ISTRUZIONE

Sezione M

 

SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE

Sezione N

 

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI, DELLE ACQUE DI SCARICO E SIMILI

Sezione O, Div. 90

 

ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE NON COMPRESE ALTROVE

Sezione O, Div. 91

ATTIVITÀ RICREATIVE, CULTURALI E SPORTIVE

ATTIVITÀ RICREATIVE, CULTURALI E SPORTIVE

Sezione O, Div. 92

 

Attività cinematografiche, radiotelevisive, dello spettacolo, di intrattenimento e divertimento

Gruppi 921, 922, 923

 

Attività delle agenzie di stampa

Gruppo 924

 

Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali

Gruppo 925

 

Attività sportive e ricreative

Gruppi 926, 927

 

ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI

Sezione O, Div. 93

 

Non attribuiti

 




ALLEGATO II

DEFINIZIONI

di cui all'articolo 10

BENI (codice 100)

In tale voce del conto corrente della bilancia dei pagamenti figurano i beni mobili per i quali si verifica un trasferimento della proprietà (tra residenti e non residenti). Tali beni dovrebbero essere misurati al valore di mercato su base FOB. Fanno eccezione alla regola del trasferimento della proprietà (e le relative operazioni sono registrate nei beni): i beni in leasing finanziario, i beni trasferiti tra un'impresa madre e una filiale e alcune merci in lavorazione. Scambi intracomunitari di beni: il paese partner dovrebbe essere definito secondo il principio della spedizione. I beni includono: merci in generale, merci in lavorazione, riparazioni, provviste di bordo e oro non monetario.

SERVIZI (codice 200)

Trasporti (codice 205)

Sono compresi tutti i servizi di trasporto prestati dai residenti in un'economia a favore dei residenti in un'altra economia, che implicano il trasporto di passeggeri, il movimento di merci (noli), il noleggio di mezzi di trasporto con equipaggio e i connessi servizi di supporto e ausiliari.

Trasporti marittimi (codice 206)

Sono compresi tutti i servizi di trasporto via mare. È richiesta la seguente ripartizione: Trasporti marittimi di passeggeri (codice 207), Trasporti marittimi di merci (codice 208) e Altri trasporti marittimi (codice 209).

Trasporti aerei (codice 210)

Sono compresi tutti i servizi di trasporto per via aerea. È richiesta la seguente ripartizione: Trasporti aerei di passeggeri (codice 211), Trasporti aerei di merci (codice 212) e Altri trasporti aerei (codice 213).

Altri trasporti (codice 214)

Sono compresi tutti i servizi di trasporto non prestati per via aerea o marittima. È richiesta la seguente ripartizione: Altri trasporti di passeggeri (codice 215), Altri trasporti di merci (codice 216) e Altri trasporti diversi (codice 217)

È richiesta un'estesa classificazione della voce Altri trasporti (codice 214) come segue:

Trasporti spaziali (codice 218)

Sono inclusi i lanci di satelliti da parte di imprese commerciali per conto dei proprietari dei satelliti (quali le società di telecomunicazioni) e altre attività svolte dagli operatori di veicoli spaziali quali il trasporto di beni e persone per esperimenti scientifici. Sono inclusi anche i trasporti spaziali di passeggeri e gli esborsi sostenuti da un'economia per far viaggiare i propri residenti sui veicoli spaziali di un'altra economia.

Trasporti ferroviari (codice 219)

Trasporti mediante l'uso di carrozze ferroviarie. È necessaria un'ulteriore suddivisione fra Trasporti ferroviari di passeggeri (codice 220), Trasporti ferroviari di merci (codice 221) e Altri trasporti ferroviari (codice 222).

Trasporti su strada (codice 223)

Trasporti effettuati mediante autocarri, camion, autobus e pullman. È necessaria un'ulteriore suddivisione fra Trasporti di passeggeri su strada (codice 224), Trasporti di merci su strada (codice 225) e Altri trasporti su strada (codice 226).

Trasporti per vie d'acqua interne (codice 227)

Riguardano i trasporti internazionali su fiumi, canali e laghi. Sono incluse le vie d'acqua interne a un paese e quelle in comune tra due o più paesi. È necessaria un'ulteriore suddivisione fra Trasporti di passeggeri per vie d'acqua interne (codice 228), Trasporti di merci per vie d'acqua interne (codice 229) e Altri trasporti per vie d'acqua interne (codice 230).

Trasporti mediante condotte e trasmissione di energia elettrica (codice 231)

Sono compresi i trasporti internazionali di merci mediante condotte. Sono inclusi anche gli oneri per la trasmissione di energia elettrica se questa è separata dal processo di produzione e di distribuzione. È esclusa la fornitura di energia elettrica, così come la fornitura di petrolio e prodotti connessi, di acqua e di altre merci mediante condotte. Sono esclusi anche i servizi di distribuzione di energia elettrica, acqua, gas e altri prodotti petroliferi (inclusi in Altri servizi alle imprese (codice 284)).

Altri servizi di supporto e ausiliari dei trasporti (codice 232)

Gli altri servizi di supporto e ausiliari dei trasporti comprendono tutti gli altri servizi di trasporto che non possono essere attribuiti a nessuna delle ripartizioni dei servizi di trasporto sopra descritte.

Viaggi (codice 236)

I viaggi riguardano principalmente i beni e i servizi acquistati in un'economia dai viaggiatori che soggiornano per periodi inferiori a un anno in tale economia. I beni e i servizi sono acquistati dai viaggiatori o per loro conto, oppure sono forniti ad essi gratuitamente (ossia come omaggio) per loro uso personale o perché li possano offrire a loro volta. Sono esclusi i trasporti di passeggeri nelle economie che i viaggiatori stanno visitando quando tali servizi di trasporto sono prestati da vettori non residenti nella particolare economia visitata, nonché i trasporti internazionali di passeggeri: entrambi sono inclusi nei servizi ai passeggeri alla voce trasporti. Sono esclusi anche i beni acquistati dai viaggiatori per la rivendita nella propria economia o in qualsiasi altra economia. I viaggi sono articolati in due suddivisioni: Viaggi d'affari (codice 237) e Viaggi per motivi personali (codice 240).

Viaggi d'affari (codice 237)

I viaggi d'affari riguardano gli acquisti di beni e servizi da parte di coloro che viaggiano per affari. Sono inclusi anche gli acquisti di beni e servizi per uso personale da parte dei lavoratori stagionali, dei lavoratori frontalieri e degli altri lavoratori non residenti nell'economia in cui sono occupati, i cui datori di lavoro sono residenti in tale economia. I viaggi d'affari sono ulteriormente ripartiti in Spese dei lavoratori stagionali e frontalieri (codice 238) e Altri viaggi d’affari (codice 239).

Spese dei lavoratori stagionali e frontalieri (codice 238)

Sono inclusi gli acquisti di beni e servizi per uso personale da parte dei lavoratori stagionali, dei lavoratori frontalieri e degli altri lavoratori non residenti nell'economia in cui sono occupati, i cui datori di lavoro sono residenti in tale economia.

Altri viaggi d'affari (codice 239)

Comprende tutti i Viaggi d’affari (codice 237) non inclusi nelle Spese dei lavoratori stagionali e frontalieri (codice 238).

Viaggi per motivi personali (codice 240)

I viaggi per motivi personali comprendono i beni e i servizi acquistati dai viaggiatori che si recano all'estero non per ragioni d'affari bensì per altri scopi: vacanze, partecipazione ad attività culturali e ricreative, visite ad amici e parenti, pellegrinaggi, istruzione e motivi di salute. I Viaggi per motivi personali (codice 240) sono ripartiti in tre suddivisioni: Spese per motivi di salute (codice 241), Spese per motivi d'istruzione (codice 242) e Altri viaggi per motivi personali (codice 243).

Spese per motivi di salute (codice 241)

Sono definite come il totale delle spese sostenute da quanti viaggiano per ragioni mediche.

Spese per motivi d'istruzione (codice 242)

Sono definite come il totale delle spese sostenute da studenti.

Altri viaggi per motivipersonali (codice 243)

Sono compresi i Viaggi per motivi personali (codice 240) non inclusi nelle Spese per motivi di salute (codice 241) o nelle Spese per motivi d'istruzione (codice 242).

Altri servizi (981)

Sono tutti i Servizi (codice 200) non inclusi nei Trasporti (codice 205) o nei Viaggi (codice 236).

Comunicazioni (codice 245)

Sono inclusi i Servizi postali e di corriere (codice 246) e i Servizi di telecomunicazione (codice 247).

Servizi postali e di corriere (codice 246)

Comprende i Servizi postali (codice 958) e i Servizi di corriere (codice 959).

Servizi postali (codice 958)

Sono inclusi i servizi di fermoposta, i servizi telegrafici e i servizi prestati agli sportelli postali quali la vendita di francobolli, le spedizioni di denaro, ecc. Spesso, ma non sempre, tali servizi sono prestati dalle amministrazioni postali nazionali. I servizi postali sono oggetto di accordi internazionali e i flussi tra operatori di economie diverse dovrebbero essere registrati su base lorda.

Servizi di corriere (codice 959)

I servizi di corriere sono incentrati sulle consegne espresso e porta a porta. Per prestare tali servizi i corrieri possono far uso di mezzi di trasporto propri, pubblici o la cui proprietà è condivisa con altri privati. Sono incluse le consegne espresso che possono includere ad esempio il ritiro a richiesta o le consegne in tempi definiti.

Servizi di telecomunicazione (codice 247)

Comprendono la trasmissione di suoni, immagini o altre informazioni via telefono, telex, telegramma, cavi radiotelevisivi, radiotelediffusione, satellite, posta elettronica, fax, ecc., inclusi i servizi in rete alle imprese e i servizi di teleconferenza e di supporto. Non è incluso il valore delle informazioni trasportate. Sono compresi anche i servizi di telefoni cellulari, i servizi Internet e i servizi di accesso in linea inclusa la fornitura di accesso a Internet.

Servizi di costruzione (codice 249)

Sono comprese le Costruzioni all'estero (codice 250) e le Costruzioni nell'economia segnalante (codice 251).

Costruzioni all'estero (codice 250)

Sono compresi i servizi di costruzione prestati a favore di non residenti da imprese residenti nell'economia segnalante(crediti) e i beni e i servizi acquistati da tali imprese nell'economia ospitante (debiti).

Costruzioni nell'economia segnalante(codice 251)

Sono compresi i servizi di costruzione prestati a favore di residenti nell'economia segnalante da imprese di costruzione non residenti (debiti) e i beni e i servizi acquistati nell'economia segnalanteda tali imprese non residenti (crediti).

Servizi di assicurazione (codice 253)

Riguarda la fornitura a non residenti di diversi tipi di assicurazione da parte di compagnie d'assicurazione residenti e viceversa. Tali servizi sono stimati o valutati in funzione del compenso del servizio incluso nei premi totali, anziché del valore complessivo dei premi. Comprendono Assicurazioni sulla vita e fondi pensione (codice 254), Assicurazioni di merci (codice 255), Altre assicurazioni dirette (codice 256), Riassicurazione (codice 257) e Servizi ausiliari (codice 258).

Assicurazioni sulla vita e fondi pensione (codice 254)

Le polizze di assicurazione sulla vita, con o senza utili, prevedono versamenti periodici a favore di un assicuratore (può trattarsi anche di un pagamento in un'unica soluzione), in cambio dei quali questo si impegna a versare all'assicurato una somma minima convenuta o una rendita vitalizia a una certa data o anche prima in caso di decesso dell'assicurato. L'assicurazione temporanea per il caso di morte, che garantisce il pagamento di un capitale in caso di morte, ma non in altre situazioni costituisce una forma di assicurazione diretta ed è pertanto esclusa dalla presente voce ed inclusa nella voce Altre assicurazioni dirette (codice 256).

I fondi pensione sono fondi distinti costituiti al fine di fornire un reddito al momento del pensionamento a gruppi specifici di lavoratori. Sono organizzati e gestiti da datori di lavoro pubblici o privati oppure congiuntamente dai datori di lavoro e i loro dipendenti. Sono finanziati con i contributi versati dai datori di lavoro e/o dai lavoratori e con i proventi degli investimenti delle attività del fondo ed eseguono operazioni finanziarie per conto proprio. I fondi pensione non includono i regimi di sicurezza sociale previsti per ampie fasce della popolazione che sono imposti, controllati o finanziati dalle amministrazioni pubbliche. Sono inclusi i servizi di gestione dei fondi pensione. Nel caso dei fondi pensione i «premi» sono generalmente descritti come «contributi», mentre gli «indennizzi» sono generalmente indicati come «prestazioni».

Assicurazioni di merci (codice 255)

I servizi di assicurazione delle merci si riferiscono all'assicurazione stipulata per le merci destinate ad essere esportate o importate su una base coerente con la misurazione delle merci FOB e il loro trasporto.

Altre assicurazioni dirette (codice 256)

Le altre assicurazioni dirette riguardano tutte le altre forme di assicurazione contro gli incidenti e contro i danni. Sono incluse le assicurazioni temporanee per il caso di morte, le assicurazioni contro gli infortuni e le malattie (quando non rientrano nei regimi di sicurezza sociale delle amministrazioni pubbliche), le assicurazioni marittime, aeree e per altri tipi di trasporto, le assicurazioni contro l'incendio e altri danni, le assicurazioni contro le perdite finanziarie, le assicurazioni di responsabilità civile e le altre assicurazioni quali l'assicurazione viaggi o quelle relative a prestiti e carte di credito.

Riassicurazione (codice 257)

La riassicurazione è il processo con il quale viene ceduta una parte del rischio di assicurazione, spesso a operatori specializzati, in cambio di una quota proporzionale dei premi incassati. Le operazioni di riassicurazione possono riferirsi ad assicurazioni che coprono numerosi tipi diversi di rischio.

Servizi ausiliari (codice 258)

Comprendono le operazioni che sono strettamente legate alle attività di assicurazione e dei fondi pensione. Sono incluse le commissioni degli agenti, i servizi di agenzia e di brokeraggio, i servizi di consulenza in materia di assicurazione e pensioni, i servizi di valutazione e adeguamento, i servizi attuariali, i servizi di amministrazione delle merci assicurate salvate e i servizi di regolamentazione e monitoraggio sugli indennizzi e i servizi di recupero.

Servizi finanziari (codice 260)

I servizi finanziari comprendono i servizi d'intermediazione finanziaria e i servizi ausiliari, fatta eccezione per quelli delle compagnie di assicurazione sulla vita e dei fondi pensione (inclusi nella voce Assicurazioni sulla vita e fondi pensione) e gli altri servizi di assicurazione prestati tra residenti e non residenti. Tali servizi possono essere prestati da istituti bancari, borse, società di factoring, gestori di carte di credito e altre imprese. Sono inclusi i servizi prestati in relazione ad operazioni inerenti a strumenti finanziari, nonché altri servizi connessi ad attività finanziarie come quelli di consulenza, di custodia e di gestione di attività.

Servizi informatici e di informazione (codice 262)

Comprendono Servizi informatici (codice 263) e Servizi di informazione (codice 264).

Servizi informatici (codice 263)

Comprendono i servizi relativi a hardware e software e i servizi di elaborazione dei dati. Sono inclusi i servizi di consulenza e di implementazione in materia di hardware e software, i servizi di manutenzione e riparazione di computer e periferiche, i servizi di ripristino, di consulenza e di assistenza in questioni connesse alla gestione delle risorse informatiche, l'analisi, la progettazione e la programmazione di sistemi chiavi in mano (inclusa progettazione e sviluppo di pagine Web) e la consulenza tecnica in merito al software, lo sviluppo, la produzione, la fornitura e la documentazione di software su misura, inclusi i sistemi operativi realizzati su richiesta di utenti specifici, la manutenzione dei sistemi e altri servizi di supporto quali la formazione fornita nell'ambito della consulenza, i servizi di elaborazione dei dati quali l'inserimento dei dati, la tabulazione e l'elaborazione in time-sharing, i servizi connessi all'inserimento di pagine Web (ossia la concessione di spazio su server in Internet per ospitare le pagine Web dei clienti) e la gestione di strutture informatiche.

Servizi di informazione (codice 264)

Comprendono i Servizi delle agenzie d'informazione (codice 889) e gli Altri servizi di fornitura di informazioni (codice 890).

Servizi delle agenzie d'informazione (codice 889)

I servizi delle agenzie d'informazione includono la fornitura ai mezzi di comunicazione di notizie, fotografie e articoli.

Altri servizi di fornitura di informazioni (codice 890)

Includono i servizi delle basi di dati — concezione di una base di dati, memorizzazione dei dati e diffusione di dati e di basi di dati (inclusi directory ed elenchi di indirizzi) sia in linea sia su supporto magnetico, ottico o cartaceo — e i portali di ricerca sul Web (servizi dei motori di ricerca che provvedono a cercare indirizzi Internet per i clienti che lo richiedono tramite l'inserimento di parole chiave). Sono inclusi anche gli abbonamenti diretti e non in blocco a giornali e periodici, per e-mail, trasmissione elettronica o altri mezzi.

Royalty e diritti di licenza (codice 266)

Comprendono i Diritti di franchising e diritti simili (codice 891) e Altre royalty e altri diritti di licenza (codice 892).

Diritti di franchising e diritti simili (codice 891)

Comprendono gli introiti e gli esborsi internazionali per diritti di franchising e royalty corrisposti per l'uso di marchi registrati.

Altre royalty e altri diritti di licenza (codice 892)

Comprendono gli introiti e gli esborsi internazionali connessi all'uso autorizzato di attività non finanziarie immateriali non prodotte e di diritti di proprietà (quali brevetti, diritti d'autore e progetti e processi industriali) e all'uso mediante contratti di licenza di originali o prototipi (quali manoscritti, programmi informatici, opere cinematografiche e registrazioni sonore).

Altri servizi alle imprese (codice 268)

Comprendono Merchanting e altri servizi connessi al commercio (codice 269), Servizi di leasing operativo (codice 272) e Servizi tecnici, professionali e alle imprese diversi (codice 273).

Merchanting e altri servizi connessi al commercio (codice 269)

Comprendono Merchanting (codice 270) e Altri servizi connessi al commercio (codice 271).

Merchanting (codice 270)

Il merchanting è definito come l'acquisto di un bene da un non residente da parte di un residente nell'economia segnalante e la successiva rivendita del bene a un altro non residente. Nel corso del processo il bene non entra nell'economia segnalante né la lascia.

Altri servizi connessi al commercio (codice 271)

Comprendono le commissioni sulle operazioni su beni e servizi tra a) commercianti, mediatori in merci, intermediari e commissionari residenti e b) i non residenti.

Servizi di leasing operativo (codice 272)

Riguardano le operazioni tra residenti e non residenti di leasing e di noleggio, senza operatore, di navi, aeromobili e mezzi di trasporto quali carrozze ferroviarie, container e impianti di trivellazione senza equipaggio.

Servizi tecnici, professionali e alle imprese diversi (codice 273)

Comprendono Servizi legali e contabili, consulenza di gestione e pubbliche relazioni (codice 274), Pubblicità, studi di mercato e sondaggi di opinione (codice 278), Ricerca e sviluppo (codice 279), Servizi di architettura, di ingegneria e altri servizi tecnici (codice 280), Servizi in campo agricolo, minerario e di lavorazione in loco (codice 281), Altri servizi alle imprese (codice 284) e Servizi tra imprese collegate n.c.a. (codice 285).

Servizi legali e contabili, consulenza di gestione e pubbliche relazioni (codice 274)

Comprendono i Servizi legali (codice 275), Servizi contabili, di auditing e di consulenza in materia fiscale (codice 276) e Servizi di consulenza amministrativo-gestionale e di pubbliche relazioni (codice 277).

Servizi legali (codice 275)

Comprendono i servizi legali di consulenza e di rappresentanza in qualsiasi procedura giuridica, giudiziaria e statutaria, i servizi di redazione di documenti e strumenti giuridici, la consulenza in materia di certificazione e i servizi di deposito e di composizione delle controversie.

Servizi contabili, di auditing e di consulenza in materia fiscale (codice 276)

Comprendono la registrazione delle operazioni commerciali per le imprese e altri soggetti, i servizi di auditing di dati contabili e di documenti finanziari, la consulenza in materia fiscale per le imprese e la preparazione di documenti fiscali.

Servizi di consulenza amministrativo-gestionale e di pubbliche relazioni (codice 277)

Comprendono i servizi di consulenza, orientamento e assistenza operativa prestati a favore delle imprese allo scopo di definire la loro politica e strategia aziendale e la pianificazione complessiva, la struttura e il controllo di un'organizzazione. Sono inclusi i servizi di revisione gestionale, di consulenza in materia di gestione del mercato, della produzione, delle risorse umane e di progetti, nonché i servizi di consulenza, di orientamento e di assistenza operativa connessi al miglioramento dell'immagine dei clienti e delle relazioni di questi con le istituzioni e il pubblico in generale.

Pubblicità, studi di mercato e sondaggi di opinione (codice 278)

I servizi tra residenti e non residenti riguardano la progettazione, la creazione e la commercializzazione di messaggi pubblicitari da parte di agenzie pubblicitarie, la pianificazione dei mezzi inclusa la compravendita di spazi pubblicitari, i servizi di esposizione forniti da fiere commerciali, la promozione di prodotti all'estero, gli studi di mercato, il telemarketing e i sondaggi di opinione su vari argomenti.

Ricerca e sviluppo (codice 279)

Sono compresi i servizi prestati tra residenti e non residenti in relazione alla ricerca di base, alla ricerca applicata e allo sviluppo sperimentale di nuovi prodotti e processi.

Servizi di architettura, di ingegneria e altri servizi tecnici (codice 280)

Riguardano le operazioni tra residenti e non residenti in connessione all'elaborazione di progetti di sviluppo urbanistico o di altro tipo, alla pianificazione, elaborazione e supervisione di progetti di dighe, ponti, aeroporti, progetti chiavi in mano, ecc., alla sorveglianza, alla cartografia, alla verifica e certificazione di prodotti e alle ispezioni tecniche.

Servizi in campo agricolo, minerario e di lavorazione in loco (codice 281)

Comprendono Trattamento dei rifiuti e disinquinamento (codice 282) e Servizi in campo agricolo, minerario e altri servizi di lavorazione in loco (codice 283).

Trattamento dei rifiuti e disinquinamento (codice 282)

Sono incluse le attività di trattamento di rifiuti radioattivi e di altro tipo, il risanamento di terreni contaminati, la pulizia di aree inquinate anche a seguito di perdite di petrolio, il recupero di siti minerari e i servizi di decontaminazione e di risanamento. Sono inclusi anche tutti gli altri servizi relativi alla pulizia e al ripristino dell'ambiente.

Servizi in campo agricolo, minerario e altri servizi di lavorazione in loco (codice 283)

Comprendono:

a) i servizi agricoli accessori all'agricoltura quali la fornitura di macchine agricole con operatore, i servizi di raccolta, trattamento dei raccolti e lotta contro i parassiti e i servizi di presa in pensione, cura e allevamento di bestiame; sono inclusi anche i servizi di caccia, pesca, silvicoltura e abbattimento di alberi;

b) i servizi minerari prestati presso i giacimenti di petrolio e gas, inclusi i servizi di perforazione, di costruzione di derrick, di riparazione e smantellamento e la cementazione delle tubazioni dei pozzi petroliferi e di gas; sono inclusi anche i servizi accessori alle attività di prospezione ed esplorazione mineraria quali i servizi d'ingegneria mineraria e d'indagine geologica;

c) altri servizi di lavorazione in loco relativi al trattamento o alla lavorazione in loco di beni importati senza trasferimento della proprietà, trasformati ma non riesportati nel paese da cui i beni provengono (venendo invece venduti nell'economia di lavorazione o a una terza economia) o viceversa.

Altri servizi alle imprese (codice 284)

Comprendono i servizi tra residenti e non residenti quali il collocamento di personale, i servizi di investigazione e vigilanza, di traduzione e interpretazione, fotografici, di pulizia di immobili, di attività immobiliare a favore delle imprese e qualsiasi altro servizio a favore delle imprese che non può essere classificato in nessuno dei servizi sopra elencati.

Servizi tra imprese collegate n.c.a. (codice 285)

In questa voce confluiscono tutti i restanti servizi. Sono compresi i pagamenti tra imprese collegate per servizi che non possono essere attribuiti a nessun'altra classificazione specifica. Sono inclusi i flussi finanziari da filiali, società affiliate e associate verso la loro impresa madre o altre imprese collegate, che si configurano come contributi ai costi generali di gestione delle filiali, affiliate ed associate (per la pianificazione, l'organizzazione e il controllo) nonché rimborsi delle spese pagate direttamente dalle imprese madri. Sono incluse anche le operazioni tra le imprese madri e le loro filiali, affiliate e associate a copertura delle spese generali.

Servizi personali, culturali e ricreativi (codice 287)

Comprendono Servizi audiovisivi e connessi (codice 288) e Altri servizi personali, culturali e ricreativi (codice 289).

Servizi audiovisivi e connessi (codice 288)

Comprendono i servizi, e i connessi compensi, in relazione alla produzione di film (su pellicola o videonastro), di programmi radiotelevisivi (in diretta o registrati) e di registrazioni musicali. Sono inclusi gli introiti o gli esborsi per noleggi, i compensi percepiti da attori, produttori, ecc., residenti per produzioni all'estero (o da non residenti per attività realizzate nell'economia segnalante), i proventi dalla cessione ai mezzi di comunicazione di diritti di distribuzione per un numero limitato di spettacoli in aree specifiche e dall'accesso a canali televisivi criptati (quali i servizi via cavo). Sono compresi i compensi ad attori, registi e produttori che realizzano produzioni musicali e teatrali, eventi sportivi, manifestazioni circensi e altre manifestazioni simili, nonché i proventi dalla cessione dei diritti di distribuzione (televisione, radio e cinema) connessi a tali attività.

Altri servizi personali, culturali e ricreativi (codice 289)

Comprendono Servizi di istruzione (codice 895), Servizi sanitari (codice 896) e Altri servizi personali, culturali e ricreativi diversi(codice 897).

Servizi di istruzione (codice 895)

Comprendono i servizi prestati tra residenti e non residenti in relazione all'istruzione, quali i corsi per corrispondenza e l'istruzione impartita con l'ausilio della televisione o di Internet nonché da insegnanti, ecc., che prestano servizi direttamente nelle economie ospitanti.

Servizi sanitari (codice 896)

Comprendono i servizi prestati da medici, infermieri, personale paramedico e simili, nonché da laboratori e servizi analoghi, sia in loco sia a distanza. Sono escluse tutte le spese sostenute dai viaggiatori per motivi di salute (incluse nei viaggi).

Altri servizi personali, culturali e ricreativi diversi (codice 897)

Tale voce raccoglie gli Altri servizi personali, culturali e ricreativi (codice 289) non inclusi nei Servizi di istruzione (codice 895) e nei Servizi sanitari (codice 896).

Servizi delle amministrazioni pubbliche n.c.a. (codice 291)

Tale voce raccoglie tutte le operazioni delle amministrazioni pubbliche (incluse quelle delle organizzazioni internazionali) che non figurano nelle altre componenti delle statistiche relative alla bilancia dei pagamenti (EBOPS — Extended Balance of payments services classification). Sono incluse tutte le operazioni (su beni e servizi) di ambasciate, consolati, unità militari e agenzie di difesa con residenti nelle economie in cui le ambasciate, i consolati, le unità militari e le agenzie di difesa sono localizzati e tutte le operazioni con le altre economie. Sono escluse le operazioni con residenti nelle economie rappresentate dalle ambasciate, dai consolati, dalle unità militari e dalle agenzie di difesa e le operazioni negli spacci e negli uffici postali di tali ambasciate e consolati.

È richiesta una ripartizione di tale voce tra servizi di Ambasciate e consolati (codice 292), servizi di Agenzie e unità militari (codice 293) e Altri servizi delle amministrazioni pubbliche (codice 294).

REDDITI (CODICE 300)

I redditi comprendono due tipi di operazioni tra residenti e non residenti: i) quelle riguardanti i redditi da lavoro dipendente corrisposti a lavoratori non residenti (ad esempio, lavoratori frontalieri, stagionali e altri lavoratori temporanei) e ii) quelle connesse a introiti ed esborsi relativi a redditi da capitale su attività e passività finanziarie sull'estero.

Redditi da lavoro dipendente (codice 310)

I redditi da lavoro dipendente comprendono le retribuzioni e gli altri compensi, in danaro o in natura, riconosciuti a singole persone — in economie diverse da quelle in cui risiedono — quale corrispettivo per il lavoro svolto per conto di residenti in tali economie (e da questi retribuito). Sono compresi i contributi versati dai datori di lavoro per conto dei lavoratori a sistemi di sicurezza sociale, ad assicurazioni private o a fondi pensione (con o senza costituzione di riserve) per garantire benefici ai dipendenti.

Redditi da capitale (codice 320)

I redditi da capitale consistono nei redditi derivanti dalla proprietà di attività finanziarie sull'estero, corrisposti dai residenti in un'economia ai residenti in un'altra economia. I redditi da capitale comprendono gli interessi, i dividendi, i trasferimenti di utili di filiali e le quote spettanti agli investitori diretti degli utili non distribuiti delle imprese d'investimento diretto. I redditi da capitale sono da ripartire tra investimenti diretti, investimenti di portafoglio e altri investimenti.

Redditi da investimenti diretti (codice 330)

I redditi da investimenti diretti, ossia i redditi da azioni e altre partecipazioni e gli interessi, comprendono i redditi percepiti da un investitore diretto residente in un'economia per effetto della proprietà di capitali d'investimento diretto in un'impresa in un'altra economia. I redditi da investimenti diretti sono presentati su base netta per gli investimenti diretti sia all'estero sia nell'economia segnalante (ovvero, redditi da azioni e altre partecipazioni e interessi percepiti meno redditi da azioni e altre partecipazioni e interessi corrisposti). I redditi da azioni e altre partecipazioni sono suddivisi in: i) utili distribuiti (dividendi e utili delle filiali distribuiti) e ii) utili reinvestiti e utili delle filiali non distribuiti. Gli interessi sono costituiti dagli interessi versati, su debiti interaziendali, a/da investitori diretti da/a imprese associate all'estero. I redditi da azioni privilegiate a interesse fisso sono considerati non come dividendi bensì come interessi e sono inclusi negli interessi.

Dividendi e utili delle filiali distribuiti (codice 332)

I dividendi, inclusi i dividendi in azioni, consistono nella distribuzione degli utili attribuiti alle azioni e alle altre quote di partecipazione al capitale delle società private, delle cooperative e delle società pubbliche. Gli utili distribuiti possono assumere la forma di dividendi su azioni normali o privilegiate detenute da investitori diretti in imprese associate all'estero o viceversa.

Utili reinvestiti e utili delle filiali non distribuiti (codice 333)

Gli utili reinvestiti comprendono la quota spettante agli investitori diretti, proporzionale al capitale detenuto, i) degli utili che le affiliate e le imprese associate straniere non distribuiscono come dividendi e ii) degli utili che le filiali e le altre imprese non costituite in società non trasferiscono agli investitori diretti (se tale parte degli utili non è individuata, tutti gli utili delle filiali sono considerati per convenzione come distribuiti).

Interessi (codice 334)

In tale voce sono compresi gli interessi da corrispondere, sui debiti interaziendali, a/da investitori diretti da/a imprese associate all'estero. I redditi da azioni privilegiate a interesse fisso sono considerati non come dividendi bensì come interessi e sono inclusi negli interessi.

Azioni ed altre partecipazioni e utili reinvestiti all'estero (codice 506)

Le azioni ed altre partecipazioni comprendono le partecipazioni in filiali, tutte le azioni (con o senza diritto di voto) di affiliate e associate (eccetto le azioni privilegiate a interesse fisso considerate come titoli di debito e incluse in altri flussi di investimento diretto) e gli altri apporti di capitale. Gli utili reinvestiti consistono nella quota spettante agli investitori diretti (proporzionale al capitale detenuto) degli utili non distribuiti come dividendi dalle affiliate o dalle imprese associate e degli utili delle filiali non trasferiti agli investitori diretti.

Azioni ed altre partecipazioni e utili reinvestiti nell'economia segnalante (codice 556)

Le azioni ed altre partecipazioni comprendono le partecipazioni in filiali, tutte le azioni (con o senza diritto di voto) di affiliate e associate (eccetto le azioni privilegiate a interesse fisso considerate come titoli di debito e incluse in altri flussi di investimento diretto) e gli altri apporti di capitale. Gli utili reinvestiti consistono nella quota spettante agli investitori diretti (proporzionale al capitale detenuto) degli utili non distribuiti come dividendi dalle affiliate o dalle imprese associate e degli utili delle filiali non trasferiti agli investitori diretti.

Redditi da investimenti di portafoglio (codice 339)

I redditi da investimenti di portafoglio comprendono le operazioni tra residenti e non residenti e derivano dalla detenzione di azioni, obbligazioni, titoli e strumenti di mercato monetario. La categoria è suddivisa in redditi da azioni e partecipazioni (dividendi) e interessi.

Redditi da altri investimenti (codice 370)

I redditi da altri investimenti comprendono gli introiti e gli esborsi per interessi con riguardo rispettivamente a tutti gli altri crediti (attività) e passività di residenti nei confronti di non residenti. In teoria tale categoria comprende anche i diritti imputati alle famiglie sulle riserve tecniche di assicurazione-vita e sulle riserve dei fondi pensione. Gli interessi sulle attività comprendono gli interessi su prestiti a lungo e a breve termine, su depositi, su altri crediti finanziari e commerciali e sulla posizione di creditore di un'economia presso l'FMI. Gli interessi sulle passività comprendono gli interessi su mutui, su depositi e su altri debiti e gli interessi connessi all'utilizzo dei crediti e dei prestiti accordati dall'FMI. Sono inclusi anche gli interessi versati all'FMI sui diritti speciali di prelievo del Fondo detenuti nel conto generale delle risorse.

Trasferimenti correnti (codice 379)

I trasferimenti correnti sono voci di contropartita delle operazioni unilaterali con cui un'entità economica fornisce una risorsa concreta o uno strumento finanziario ad un'altra entità senza ricevere in cambio una risorsa concreta o uno strumento finanziario. Tali risorse sono consumate immediatamente o subito dopo il trasferimento. Trasferimenti correnti sono tutti i trasferimenti diversi dai trasferimenti in conto capitale. Essi sono ripartiti, in funzione del settore dell'economia segnalante, tra amministrazioni pubbliche e altri settori.

Trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche (codice 380)

I trasferimenti tra amministrazioni pubbliche comprendono gli aiuti internazionali correnti relativi ai trasferimenti correnti, in denaro o in natura, tra amministrazioni pubbliche di economie differenti o tra amministrazioni pubbliche e organizzazioni internazionali.

Altri settori (codice 390)

I trasferimenti correnti tra altri settori di un'economia e non residenti comprendono quelli effettuati tra singole persone, tra organizzazioni o istituzioni non governative (o tra i due gruppi), oppure tra istituzioni governative non residenti e singole persone o istituzioni non governative.

Conto capitale (codice 994)

Il conto capitale comprende tutte le operazioni che implicano introiti ed esborsi in relazione a trasferimenti in conto capitale e acquisizioni/cessioni di attività non finanziarie non prodotte.

Conto finanziario (codice 995)

Il conto finanziario comprende tutte le operazioni associate al trasferimento della proprietà di attività e passività finanziarie sull'estero di un'economia. Tali variazioni includono la creazione e la liquidazione di crediti nei confronti, o da parte, del resto del mondo. Tutte le componenti sono classificate secondo il tipo d'investimento o secondo una ripartizione funzionale (investimenti diretti, investimenti di portafoglio, strumenti finanziari derivati, altri investimenti, riserve).

INVESTIMENTI DIRETTI (CODICE 500)

Gli investimenti diretti all'estero (FDI) consistono negli investimenti internazionali che riflettono l'obiettivo di un'entità residente in un'economia (investitore diretto) di acquisire un interesse duraturo in un'impresa residente in un'economia diversa da quella dell'investitore (impresa di investimento diretto). Un «interesse duraturo» implica l'esistenza di una relazione a lungo termine tra l'investitore diretto e l'impresa e un grado significativo d'influenza dell'investitore sulla gestione dell'impresa di investimento diretto. Gli investimenti diretti comprendono sia l'operazione iniziale tra le due entità, ovvero l'operazione che istituisce la relazione d'investimento diretto, sia le successive operazioni tra questi e tra le imprese affiliate, costituite in società o meno.

Investimenti diretti all'estero (codice 505)

Gli investimenti diretti sono classificati in primo luogo in base alla direzione: investimenti diretti all'estero di residenti e investimenti di non residenti nell'economia segnalante.

Azioni ed altre partecipazioni (codice 510)

Le azioni ed altre partecipazioni comprendono le partecipazioni in filiali, tutte le azioni (con o senza diritto di voto) di affiliate e associate (eccetto le azioni privilegiate a interesse fisso considerate come titoli di debito e incluse in altri flussi di investimento diretto) e gli altri apporti di capitale. Comprendono anche l'acquisizione da parte di un'impresa d'investimento diretto di azioni del suo investitore diretto.

Utili reinvestiti (codice 525)

Gli utili reinvestiti consistono nella quota spettante agli investitori diretti (proporzionale al capitale detenuto) degli utili non distribuiti come dividendi dalle affiliate o dalle imprese associate e degli utili delle filiali non trasferiti agli investitori diretti. Tali utili reinvestiti sono registrati come redditi con un'operazione di contropartita in conto capitale.

Altri flussi di investimento diretto (codice 530)

Gli altri flussi di investimento diretto (od operazioni finanziarie tra imprese) riguardano l'assunzione o la concessione di prestiti — anche nella forma di titoli di debito, crediti di fornitura e azioni privilegiate a interesse fisso (considerate come titoli di debito) — tra investitori diretti e imprese affiliate, filiali e associate. I crediti nei confronti dell'investitore diretto dell'impresa d'investimento diretto sono anch'essi registrati come flussi di investimento diretto.

Investimenti diretti nell'economia segnalante (codice 555)

Gli investimenti diretti sono classificati in primo luogo in base alla direzione: investimenti diretti all'estero di residenti e investimenti di non residenti nell'economia segnalante.

Azioni ed altre partecipazioni (codice 560)

Le azioni ed altre partecipazioni comprendono le partecipazioni in filiali, tutte le azioni (con o senza diritto di voto) di affiliate e associate (eccetto le azioni privilegiate a interesse fisso considerate come titoli di debito e incluse in altri flussi di investimento diretto) e gli altri apporti di capitale. Comprendono anche l'acquisizione da parte di un'impresa d'investimento diretto di azioni del suo investitore diretto.

Utili reinvestiti (codice 575)

Gli utili reinvestiti consistono nella quota spettante agli investitori diretti (proporzionale al capitale detenuto) degli utili non distribuiti come dividendi dalle affiliate o dalle imprese associate e degli utili delle filiali non trasferiti agli investitori diretti. Tali utili reinvestiti sono registrati come redditi con un'operazione di contropartita in conto capitale.

Altri flussi di investimento diretto (codice 580)

Gli altri flussi di investimento diretto (od operazioni finanziarie tra imprese) riguardano l'assunzione o la concessione di prestiti — anche nella forma di titoli di debito, crediti di fornitura e azioni privilegiate a interesse fisso (considerate come titoli di debito) — tra investitori diretti e imprese affiliate, filiali e associate. I crediti nei confronti dell'investitore diretto dell'impresa d'investimento diretto sono anch'essi registrati come flussi di investimento diretto.

INVESTIMENTI DI PORTAFOGLIO (CODICE 600)

Gli investimenti di portafoglio riguardano le operazioni inerenti ad azioni e altre partecipazioni e a titoli di debito. Questi ultimi sono ripartiti in obbligazioni, strumenti di mercato monetario e strumenti finanziari derivati quando generano crediti e debiti finanziari. Altrimenti sono classificati come investimenti diretti o come riserve.

Strumenti finanziari derivati (codice 910)

Consistono in strumenti finanziari collegati ad un altro strumento finanziario specifico oppure a un indicatore o a una merce, mediante i quali è possibile negoziare sui mercati finanziari, in maniera autonoma, specifici rischi finanziari (quali il rischio di cambio, di credito, di variazione dei tassi d'interesse, di oscillazione del prezzo di un'azione o di una merce, ecc.).

ALTRI INVESTIMENTI (CODICE 700)

Nella voce altri investimenti confluiscono tutte le restanti operazioni finanziarie che non rientrano negli investimenti diretti, negli investimenti di portafoglio, negli strumenti finanziari derivati, né nelle riserve.



( 1 ) GU C 296 del 6.12.2003, pag. 5.

( 2 ) Parere del Parlamento europeo del 30 marzo 2004 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 13 dicembre 2004.

( 3 ) GU L 336 del 23.12.1994, pag. 191.

( 4 ) GU L 336 del 23.12.1994, pag. 214.

( 5 ) GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1267/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 180 del 18.7.2003, pag. 1).

( 6 ) GU L 14 del 17.1.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

( 7 ) GU L 344 del 28.12.2001, pag. 13.

( 8 ) GU L 131 del 28.5.2003, pag. 20.

( 9 ) GU L 151 del 15.6.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

( 10 ) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

( 11 ) GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

( 12 ) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.