2005O0016 — IT — 01.01.2007 — 001.001


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INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 30 dicembre 2005

relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale («TARGET»)

(BCE/2005/16)

(2006/21/CE)

(GU L 018, 23.1.2006, p.1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

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date

►M1

INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 3 agosto 2006

  L 221

17

12.8.2006




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INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 30 dicembre 2005

relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale («TARGET»)

(BCE/2005/16)

(2006/21/CE)



IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 105, paragrafo 2, primo e quarto trattino, e gli articoli 3.1, 12.1, 14.3, 17, 18 e 22 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale («TARGET») è disciplinato da un quadro normativo adottato fin dal momento iniziale della terza fase dell'unione economica e monetaria. L’indirizzo BCE/2001/3, del 26 aprile 2001, relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET) ( 1 ), è già stato modificato diverse volte dalla sua adozione e dovrebbe essere riformulato a fini di chiarezza e di trasparenza.

(2)

Al fine di rispecchiare gli ultimi sviluppi del quadro normativo di TARGET, il presente indirizzo incorpora altresì una serie di modifiche necessarie riguardanti la rimozione di partecipanti dal sistema di regolamento lordo in tempo reale (RTGS), l’accesso a TARGET da parte di enti situati in paesi terzi, i giorni di operatività di TARGET, la definizione di collegamenti stretti, la sospensione dell’accesso al credito infragiornaliero e la procedura di composizione delle controversie. L’attuazione e la verifica del presente indirizzo dovrebbero essere limitate alle suddette modifiche.

(3)

L’articolo 105, paragrafo 2, primo trattino, del trattato, e l’articolo 3.1, primo trattino, dello statuto, stabiliscono che uno dei compiti fondamentali da assolvere tramite il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) è quello di definire e attuare la politica monetaria della Comunità.

(4)

Il quarto trattino dell’articolo 105, paragrafo 2, del trattato, e il quarto trattino dell’articolo 3.1 dello statuto, stabiliscono che un altro compito fondamentale da assolvere tramite il SEBC è quello di promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento.

(5)

L’articolo 22 dello statuto stabilisce che la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali possono predisporre mezzi atti ad assicurare sistemi di compensazione e di pagamento efficienti e affidabili all’interno della Comunità e nei rapporti con i paesi terzi.

(6)

La realizzazione di una politica monetaria unica comporta la necessità di meccanismi di pagamento, mediante i quali le operazioni di politica monetaria tra le banche centrali nazionali e gli enti creditizi possano essere effettuate in modo sicuro e tempestivo e che siano tali da promuovere l’unicità del mercato monetario nell’area dell’euro.

(7)

Le suddette finalità giustificano un meccanismo di pagamento funzionante ad un elevato livello di sicurezza, con tempi di trasmissione brevissimi e a costi bassi.

(8)

In conformità degli articoli 12.1 e 14.3 dello statuto, gli indirizzi della BCE costituiscono parte integrante del diritto comunitario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:



Articolo 1

Definizioni

1.  Ai fini del presente indirizzo:

 per «BCN» si intendono le banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti,

 per «sistemi nazionali di RTGS» o «sistemi RTGS nazionali» si intendono i sistemi RTGS che compongono TARGET indicati nell’allegato I del presente indirizzo,

 per «procedura di pagamento della BCE» si intende il meccanismo di pagamento organizzato all’interno della BCE e collegato a TARGET allo scopo di effettuare i) pagamenti fra conti detenuti presso la BCE; e ii) pagamenti, attraverso TARGET, fra conti detenuti presso la BCE e le BCN,

 per «interlinking» o «sistema interlinking» si intende l’insieme delle infrastrutture tecniche, delle caratteristiche progettuali e delle procedure che sono poste in essere all’interno di ciascun sistema nazionale di RTGS e della procedura di pagamento della BCE, ovvero che costituiscono un adattamento di questi ultimi, per l’esecuzione dei pagamenti transfrontalieri all’interno di TARGET,

 per «Stati membri non partecipanti» si intendono gli Stati membri che non hanno adottato la moneta unica ai sensi del trattato,

 per «SEE» si intende lo Spazio economico europeo definito nell’accordo sullo Spazio economico europeo concluso il 2 maggio 1992 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio, dall’altra ( 2 ),

 per «partecipanti» o «partecipanti diretti» si intendono gli enti che hanno accesso diretto a un sistema nazionale di RTGS e sono titolari di un conto di RTGS presso la BCN interessata (ovvero presso la BCE, nel caso della procedura di pagamento della BCE), ivi compresa la BCN in questione o la BCE, in quanto agente di regolamento o in altra veste,

 per «ente del settore pubblico» si intende un ente del «settore pubblico» come definito all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 3603/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, che precisa le definizioni necessarie all'applicazione dei divieti enunciati all'articolo 104 e all'articolo 104 B, paragrafo 1, del trattato ( 3 ) ,

 per «impresa di investimento» si intende un'impresa di investimento come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio ( 4 ) , ad eccezione degli enti di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE, purché l’impresa di investimento considerata sia autorizzata a svolgere le attività di cui ai punti 2, 3, 6 e 7 della sezione A dell’allegato I della direttiva 2004/39/CE,

 per «regole RTGS» si intendono le norme e/o le disposizioni contrattuali che si applicano a un sistema nazionale di RTGS,

 per «Eurosistema» si intende la BCE e le banche centrali nazionali degli Stati membri che hanno adottato la moneta unica in conformità del trattato,

 per «pagamenti transfrontalieri» si intendono i pagamenti effettuati o da effettuare tra due sistemi nazionali di RTGS ovvero tra un sistema nazionale di RTGS e la procedura di pagamento della BCE,

 per «pagamenti domestici» si intendono i pagamenti effettuati o da effettuare all’interno di un sistema nazionale di RTGS o all’interno della procedura di pagamento della BCE,

 per «ordine di pagamento» si intende l’istruzione da parte di un partecipante, in conformità con le pertinenti regole RTGS, intesa a mettere a disposizione di un partecipante destinatario, ivi compresa una BCN o la BCE, una somma di denaro mediante registrazione contabile su un conto di RTGS,

 per «partecipante mittente» si intende il partecipante che ha avviato un pagamento impartendo un ordine di pagamento,

 per «BCN/BCE mittente» si intende la BCE o la BCN presso la quale il partecipante mittente detiene il proprio conto di RTGS,

 per «credito infragiornaliero» si intende il credito accordato e rimborsato nell’ambito della stessa giornata lavorativa,

 per «conto di RTGS» si intende un conto (o, nella misura consentita dalle pertinenti regole RTGS considerate, qualunque gruppo di conti consolidati, a condizione che tutti i titolari degli stessi siano responsabili in modo solidale nei confronti del sistema di RTGS in caso di insolvenza) aperto a nome di un partecipante nei libri contabili di una BCN o della BCE, sul quale vengono regolati i pagamenti domestici e/o transfrontalieri,

 per «procedura di blocco dei fondi» si intende la procedura in virtù della quale dei fondi depositati ovvero delle linee di credito sono accantonati e resi indisponibili per qualunque transazione o scopo diversi dall’esecuzione di un particolare ordine di pagamento, al fine di garantirne l’utilizzo nell’esecuzione del pagamento in oggetto; nel presente indirizzo l’accantonamento di fondi o linee di credito viene definito «blocco»,

 per «operazioni di rifinanziamento marginale» (marginal lending facility) si intendono le operazioni di rifinanziamento marginale messe a disposizione dell’Eurosistema,

 per «tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale» si intende il tasso d’interesse di volta in volta applicabile alle operazioni di rifinanziamento marginale dell’Eurosistema,

 per «partecipante remoto» si intende un ente situato in un paese SEE che partecipa direttamente al sistema RTGS nazionale di uno Stato membro (diverso) dell’UE («Stato membro ospite») e che a questo scopo detiene un conto di RTGS in euro a nome proprio presso la BCN dello Stato membro ospite, senza necessariamente possedere una succursale in quello Stato, laddove per «succursale» si intende una succursale come definita all’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio ( 5 ) ,

 per «conti inter-BCN» si intendono i conti, fatto salvo l’articolo 4 bis del presente indirizzo, reciprocamente aperti da ciascuna BCN e dalla BCE nei rispettivi libri contabili per l’esecuzione dei pagamenti transfrontalieri via TARGET; ciascuno di tali conti inter-BCN è detenuto a beneficio della BCE o della BCN a nome della quale è stato aperto,

 per «BCN/BCE destinataria» si intende la BCE o la BCN presso la quale il partecipante destinatario detiene il proprio conto di RTGS,

 per «partecipante destinatario» si intende il partecipante designato dal partecipante mittente come soggetto sul cui conto di RTGS accreditare l’importo specificato nel relativo ordine di pagamento,

 per «definitività» o «definitivo» si intende il regolamento di un ordine di pagamento che non può essere revocato, stornato o annullato dalla BCN collegata, dalla BCN/BCE mittente, dal partecipante mittente o da terzi, nemmeno in caso di procedure concorsuali concernenti un partecipante, salvo nei casi di imperfezioni nella transazione o nelle transazioni sottostanti, ovvero nell’ordine o negli ordini di pagamento, derivanti da illeciti penali o da atti fraudolenti (dove con questi ultimi si intendono, in caso di insolvenza, anche i pagamenti preferenziali e le transazioni sotto il valore di mercato effettuati in periodi sospetti), a condizione che ciò sia deciso caso per caso da un giudice competente o da un altro organo competente per la composizione delle controversie, oppure derivanti dalla presenza di errori,

 per «gestore della rete» si intende l’impresa incaricata dalla BCE di fornire i collegamenti telematici per l’interlinking,

 per «BCN prestatrice di servizi» si intende una BCN: i) il cui sistema RTGS è collegato a TARGET attraverso l’interlinking; e ii) che presta servizi a una BCN collegata per l’esecuzione dei pagamenti transfrontalieri all’interno di TARGET, stabilendo così un legame bilaterale,

 per «BCN collegata» si intende una BCN il cui sistema RTGS è collegato a TARGET attraverso una BCN prestatrice di servizi,

 per «malfunzionamento di un sistema nazionale di RTGS» o «malfunzionamento di TARGET» o «malfunzionamento» si intendono le difficoltà tecniche, i difetti o i guasti concernenti le infrastrutture tecniche e/o i sistemi informativi di un sistema RTGS nazionale o della procedura di pagamento della BCE o dei collegamenti telematici di interlinking o di un legame bilaterale, ovvero qualunque altro evento connesso a un sistema nazionale di RTGS, alla procedura di pagamento della BCE o all’interlinking o a un legame bilaterale, tali da rendere impossibile l’esecuzione e il trattamento completo degli ordini di pagamento nell’ambito di TARGET nell’arco di una stessa giornata; la definizione copre altresì i casi di malfunzionamento simultaneo in più di un sistema nazionale di RTGS (ad esempio a causa di un guasto connesso al gestore della rete),

 per «partecipante indiretto» si intende un ente che, pur non detenendo un proprio conto di RTGS, è riconosciuto da un sistema RTGS nazionale, è tenuto a osservarne le regole e può operare come controparte diretta nell’ambito di TARGET; tutte le transazioni di un partecipante indiretto sono regolate sul conto di un partecipante (come definito nel presente articolo) che abbia accettato di rappresentarlo,

 per «Stati membri partecipanti» si intendono gli Stati membri che hanno adottato la moneta unica in conformità del trattato,

 per «depositi presso la banca centrale» (deposit facility) si intendono i depositi presso la banca centrale gestiti dall’Eurosistema,

▼M1

 per «BCN remota» s’intende una BCN che non disponga di un proprio sistema di RTGS ma che partecipi in maniera remota nel sistema di RTGS di un’altra BCN, in conformità delle disposizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 3,

 per «BCN ospite» s’intende la BCN che permette ad una BCN remota di partecipare nel proprio sistema di RTGS, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3.

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2.  Gli allegati del presente indirizzo possono essere di volta in volta modificati dal consiglio direttivo della BCE. Documenti supplementari contenenti, fra le altre cose, disposizioni tecniche e specifiche relative a TARGET, possono essere adottati dal consiglio direttivo della BCE; conseguentemente i suddetti emendamenti e i documenti supplementari entrano in vigore come parte integrante del presente indirizzo nella data specificata dal consiglio direttivo della BCE, successiva alla data di notifica degli stessi alle BCN.

Articolo 2

Descrizione di TARGET

1.  Il sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale è un sistema di regolamento lordo in tempo reale per l’euro. TARGET è composto dai sistemi nazionali di RTGS, dalla procedura di pagamento della BCE e da interlinking. I sistemi RTGS possono collegarsi a TARGET attraverso interlinking o attraverso un legame bilaterale.

2.  I sistemi RTGS degli Stati membri non partecipanti possono collegarsi a TARGET, purché soddisfino i requisiti minimi comuni stabiliti nell’articolo 3 e siano in grado di trattare l’euro a fianco alla propria divisa nazionale. Il collegamento a TARGET di un sistema RTGS di uno Stato membro non partecipante è subordinato ad un accordo in forza del quale le banche centrali nazionali interessate accettano di rispettare le regole e le procedure relative a TARGET di cui al presente indirizzo (se del caso, con le precisazioni e le modifiche indicate nell’accordo in questione).

▼M1

3.  Qualora una BCN remota, enti creditizi ed altre entità del proprio Stato membro partecipino in maniera remota nel sistema di RTGS di una BCN ospite in conformità delle regole di quel sistema di RTGS, si applicano le ulteriori specifiche disposizioni seguenti:

 la BCN ospite concede alla BCN remota credito illimitato e non garantito,

 la BCN ospite e la BCN remota possono accordarsi sui termini e condizioni complementari rispetto alle regole del sistema di RTGS della BCN ospite,

 la BCN remota concede credito infragiornaliero alle entità del proprio Stato membro che partecipano nel sistema di RTGS della BCN ospite, conformemente agli obblighi previsti dall’articolo 3, lettera f,

 i pagamenti effettuati tra entità dello Stato membro della BCN remota e tra tali entità e altri partecipanti nel sistema di RTGS della BCN ospite, sono considerati pagamenti domestici ai fini della determinazione del prezzo e di altre questioni pertinenti, mentre i pagamenti effettuati tra entità dello Stato membro della BCN remota e i partecipanti in un sistema di RTGS diverso da quello della BCN ospite, sono considerati pagamenti transfrontalieri a tali fini,

 la BCN remota può nominare propri rappresentanti presso gli organi di cui all’articolo 7, paragrafo 2, e può nominare una o più persone che assumano le funzioni specificate all’articolo 7, paragrafo 3.

▼B

Articolo 3

Requisiti minimi comuni dei sistemi nazionali di RTGS

Ciascuna BCN assicura la conformità del proprio sistema nazionale di RTGS con i requisiti indicati qui di seguito.

a)    Requisiti di accesso

1) Solo gli enti creditizi soggetti a vigilanza, definiti all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2000/12/CE e situati nel SEE, sono ammessi a partecipare a un sistema nazionale di RTGS. In via eccezionale e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7, paragrafo 1, del presente indirizzo, possono partecipare a un sistema nazionale di RTGS, previa autorizzazione della rispettiva BCN, i seguenti enti:

i) ministeri del Tesoro od organi equivalenti dei governi centrali o regionali degli Stati membri, attivi sui mercati monetari;

ii) enti del settore pubblico degli Stati membri autorizzati a detenere conti per la clientela;

iii) imprese di investimento;

iv) organismi che offrono servizi di compensazione o regolamento sottoposti alla vigilanza di un’autorità competente;

v) le banche centrali dell’UE, i cui sistemi RTGS non sono collegati a TARGET.

2. I requisiti di accesso a un sistema nazionale di RTGS e la procedura di valutazione degli stessi sono contenuti nelle corrispondenti regole RTGS e messi a disposizione degli interessati. Oltre ai requisiti di cui all’articolo 3, lettera a) 1), essi possono tra l’altro includere:

 adeguata solidità finanziaria,

 numero minimo di transazioni previste,

 pagamento di una commissione d’ingresso,

 aspetti legali, tecnici e operativi.

Le regole RTGS prevedono anche che vengano resi pareri legali in merito ai richiedenti, basati sui termini di riferimento armonizzati dell’Eurosistema istituiti per i pareri legali, e che siano sottoposti a revisione della BCN considerata, come stabilito e precisato dal consiglio direttivo della BCE. La BCN interessata mette tali termini di riferimento a disposizione degli interessati.

3) Un partecipante ad un sistema nazionale di RTGS ai sensi del presente articolo 3, lettera a), punti 1) e 2), ha accesso ai metodi di pagamento transfrontalieri previsti da TARGET.

4) Le regole RTGS contengono i motivi e le procedure di allontanamento di un partecipante da un sistema RTGS nazionale. Tra i motivi di allontanamento (mediante sospensione o esclusione) figurano le circostanze che comportano un rischio sistemico o che potrebbero altrimenti provocare gravi problemi operativi, ivi compresi i casi in cui il partecipante:

i) è sottoposto o sta per essere sottoposto a una procedura concorsuale;

ii) viola le regole RTGS in questione;

iii) cessa di soddisfare uno o più requisiti di accesso al sistema RTGS nazionale in questione.

5) Oltre a quanto sopra, gli enti appartenenti alle tipologie elencante all’articolo 3, lettera a), punto 1), situati in un paese con cui la Comunità ha concluso un accordo monetario possono partecipare a un sistema nazionale di RTGS. Tale partecipazione è consentita solo qualora sia prevista dal relativo accordo monetario ed è soggetta alle condizioni ivi indicate. Se necessario e fatti salvi i singoli accordi monetari, la BCE può altresì stabilire a sua discrezione, caso per caso, le condizioni appropriate per la partecipazione a TARGET. Queste condizioni possono, tra l’altro, implicare che si debba dimostrare in maniera soddisfacente alla BCE che gli aspetti pertinenti del regime giuridico applicabili nel paese in cui è situato l’ente che desidera partecipare siano equivalenti alla legislazione comunitaria.

b)    Unità monetaria

Tutti i pagamenti transfrontalieri sono in euro.

c)    Schema tariffario

1) La politica tariffaria di TARGET è determinata dal consiglio direttivo della BCE con riferimento ai principi del recupero dei costi, della trasparenza e della non discriminazione.

2) Ai pagamenti domestici in euro effettuati mediante il sistema nazionale di RTGS si applica lo schema tariffario del sistema in questione, il quale è a sua volta conforme alla politica tariffaria descritta nell’allegato II.

3) A tutti i pagamenti transfrontalieri effettuati via TARGET si applica una tariffa comune fissata dal consiglio direttivo della BCE e specificata nell’allegato III.

4) Le tariffe sono a disposizione delle parti interessate.

d)    Operatività

1) Giorni di operatività

TARGET nel suo insieme rimane chiuso i sabati e le domeniche e nei giorni di Capodanno, venerdì santo e lunedì di Pasqua (conformemente al calendario adottato presso la sede della BCE), 1o maggio (festa del lavoro), Natale e 26 dicembre.

2) Orari di operatività

Gli orari di operatività dei sistemi nazionali di RTGS sono conformi alle specifiche di cui all’allegato IV.

e)    Disciplina dei pagamenti

1) Devono transitare su TARGET i pagamenti direttamente risultanti da, ovvero effettuati in connessione a: i) operazioni di politica monetaria; ii) regolamento della parte in euro di operazioni in valuta concernenti l’Eurosistema; iii) regolamento dei sistemi internazionali di compensazione che trattano pagamenti di importo rilevante denominati in euro. TARGET può essere altresì utilizzato per altri pagamenti.

2) Il trattamento di un ordine di pagamento da parte di un sistema nazionale di RTGS e della procedura di pagamento della BCE è subordinato alla disponibilità di fondi sufficienti sul conto detenuto dal partecipante mittente presso la BCN/BCE mittente, assicurata, a seconda dei casi, o mediante la presenza di fondi immediatamente disponibili già accreditati sul suddetto conto, o mediante la mobilizzazione infragiornaliera della riserva obbligatoria, ovvero mediante il credito infragiornaliero eventualmente fornito al partecipante dalla BCN/BCE in questione in conformità con l’articolo 3, lettera f).

3) Le regole RTGS e quelle relative alla procedura di pagamento della BCE specificano che gli ordini di pagamento diventano irrevocabili entro e non oltre il momento in cui sul conto di RTGS, detenuto dal partecipante mittente presso la BCN/BCE mittente, viene addebitato l’importo in questione. Nei casi in cui i sistemi nazionali di RTGS applicano una procedura di blocco dei fondi prima di addebitare il conto di RTGS, l’irrevocabilità decorre dal momento (anteriore) in cui avviene il blocco.

f)    Credito infragiornaliero

1) Fatto salvo il disposto del presente indirizzo, ciascuna BCN fornisce credito infragiornaliero agli enti creditizi soggetti a vigilanza di cui all’articolo 3, lettera a), che partecipano al sistema nazionale di RTGS della BCN in questione, purché tali enti siano controparti autorizzate nelle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema e abbiano accesso alle operazioni di rifinanziamento marginale, salvo che l’accesso dell'ente creditizio in questione sia stato sospeso a seguito delle procedure di cui al presente indirizzo. Il credito infragiornaliero può essere concesso anche ai soggetti indicati qui di seguito, se chiaramente specificato che è limitato alla giornata in questione e che non può essere trasformato in credito overnight:

i) ministeri del Tesoro od organi equivalenti, come indicato all’articolo 3, lettera a) 1) i);

ii) enti del settore pubblico, come indicato all’articolo 3, lettera a) 1) ii);

iii) imprese d’investimento, come indicato all’articolo 3, lettera a) 1) iii), purché comprovino per iscritto e in modo soddisfacente che:

a) hanno concluso un accordo formale con una controparte autorizzata nelle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema per la copertura di eventuali posizioni debitorie residue alla fine della giornata in questione; ovvero

b) detengono un conto presso un depositario centrale di titoli e sono sottoposte a un termine per il rimborso della liquidità oppure a un massimale sulla quantità di credito infragiornaliero.

Alle imprese d'investimento che per qualunque motivo non siano in grado di rimborsare il credito infragiornaliero entro i termini stabiliti, si applicano delle sanzioni secondo quanto indicato qui di seguito. Se al momento della chiusura di TARGET l’impresa in oggetto presenta, per la prima volta in 12 mesi, un saldo debitore sul suo conto di RTGS, la rispettiva BCN irroga tempestivamente una sanzione a suo carico che consiste nell’applicare a tale saldo un tasso superiore di cinque punti percentuali al tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale. Se la situazione si verifica ripetutamente, all’impresa viene applicato un tasso d’interesse maggiorato di altri 2,5 punti percentuali ogniqualvolta essa registri tale saldo debitore entro i 12 mesi di cui sopra;

iv) enti creditizi soggetti a supervisione, come indicato all’articolo 3, lettera a) 1), del presente indirizzo, che non siano controparti autorizzate nelle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema e/o non abbiano accesso alle operazioni di rifinanziamento marginale. A tali enti, quando per qualunque motivo essi non fossero in grado di rimborsare il credito infragiornaliero entro i termini stabiliti, si applicano le disposizioni sanzionatorie previste all’articolo 3, lettera f) 1) iii), del presente indirizzo per le imprese d’investimento;

v) organismi che offrono servizi di compensazione o regolamento (e che sono sottoposti alla vigilanza di un’autorità competente), purché i meccanismi di concessione del credito infragiornaliero a tali organismi siano previamente sottoposti all’approvazione del consiglio direttivo della BCE.

2) Ciascuna BCN fornisce credito infragiornaliero per il tramite di scoperti di conto infragiornalieri garantiti presso la BCN e/o operazioni pronti contro termine infragiornaliere con le BCN in conformità ai criteri fissati più avanti e con gli ulteriori requisiti minimi comuni eventualmente definiti di volta in volta dal consiglio direttivo della BCE.

3) Il credito infragiornaliero viene concesso a fronte di adeguate garanzie. Costituiscono garanzie, che sono sottoposte alle medesime regole in materia di valutazione e controllo del rischio previste per le attività stanziabili a garanzia delle operazioni di politica monetaria, le stesse attività e gli stessi strumenti che costituiscono attività stanziabili a garanzia delle suddette operazioni. Fatto salvo il caso dei ministeri del Tesoro od organi equivalenti e degli enti del settore pubblico di cui rispettivamente all’articolo 3, lettera a) 1), punti i) e ii), del presente indirizzo, le BCN non accettano come attività sottostanti gli strumenti di debito emessi o garantiti dal partecipante o da qualunque altro ente con cui la controparte abbia stretti legami, come definito nelle Caratteristiche generali degli strumenti e delle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema e come previsto per le operazioni di politica monetaria.

4) Su proposta della rispettiva BCN, il consiglio direttivo della BCE può esentare i ministeri del Tesoro od organi equivalenti di cui all’articolo 3, lettera a) 1) i), dal requisito di garanzia in rapporto alla concessione di credito infragiornaliero definito all’articolo 3, lettera f) 3).

5) Al credito infragiornaliero erogato in conformità dell’articolo 3, lettera f), non si applicano interessi.

6) I partecipanti remoti non hanno accesso al credito infragiornaliero.

7) Le regole RTGS contengono i motivi che possono indurre una BCN a sospendere o escludere un partecipante dall’accesso al credito infragiornaliero. Qualora una BCN decida di sospendere o escludere dall’accesso una controparte ammessa ad eseguire operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema, la BCE approva tale decisione prima che diventi esecutiva. Eccezionalmente e in casi di urgenza, una BCN può sospendere tale controparte nelle operazioni di politica monetaria dall’accesso al credito infragiornaliero con effetto immediato. In questo caso la BCN in questione notifica immediatamente per iscritto alla BCE detto provvedimento e la BCE ha il potere di revocare la decisione della BCN. Se la BCN non riceve la decisione della BCE entro dieci giorni di operatività dal ricevimento della suddetta notifica da parte della BCE, tuttavia, si considera che la BCE abbia approvato la decisione della BCN. In caso di clausole di sospensione o esclusione automatica (ossia in casi d’inadempimento automatico per insolvenza o provvedimenti analoghi), la BCN interessata ne informa immediatamente per iscritto la BCE.

Tra i motivi della sospensione o esclusione di cui sopra figurano le circostanze che comportano un rischio sistemico o che potrebbero altrimenti mettere a repentaglio l’ordinato funzionamento dei sistemi di pagamento, ivi compresi i casi in cui il partecipante:

i) è sottoposto a una delle procedure concorsuali;

ii) viola le regole RTGS in questione;

iii) è sospeso o escluso dall’accesso al sistema nazionale di RTGS;

iv) è una controparte autorizzata alle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema e perde tale autorizzazione ovvero è sospeso o escluso dall’accesso a tali operazioni o a una parte delle stesse.

Articolo 4

Accordi per i pagamenti transfrontalieri effettuati attraverso interlinking

Il disposto del presente articolo si applica agli accordi relativi ai pagamenti transfrontalieri effettuati o da effettuare mediante interlinking.

a)    Descrizione di interlinking

La BCE e ciascuna BCN gestiscono una componente interlinking per il trattamento dei pagamenti transfrontalieri nell’ambito di TARGET. Tali componenti sono conformi alle disposizioni tecniche e alle specifiche riportate sul sito Internet della BCE (www.ecb.int) e aggiornate di tempo in tempo.

b)    Apertura e gestione dei conti inter-BCN detenuti presso le BCN e la BCE

1) La BCE e ciascuna BCN aprono un conto inter-BCN nei propri libri contabili per ogni altra BCN e per la BCE. A sostegno delle scritture effettuate sui conti inter-BCN, ogni BCN e la BCE si concedono reciprocamente una linea di credito illimitata e non garantita.

2) Per eseguire un pagamento transfrontaliero, la BCN/BCE mittente accredita l’importo relativo sul conto inter-BCN della BCN/BCE destinataria detenuto nei propri libri contabili, mentre la BCN/BCE destinataria addebita lo stesso importo sul conto inter-BCN della BCN/BCE mittente detenuto nei propri libri contabili.

3) Tutti i conti inter-BCN sono denominati in euro.

c)    Obblighi della BCN/BCE mittente

1) Verifica

La BCN/BCE mittente procede senza indugio al controllo di tutti i dettagli contenuti nell’ordine di pagamento necessari all’esecuzione di quest’ultimo, in conformità con le disposizioni tecniche e con le specifiche di cui all’articolo 4, lettera a). Qualora rilevi errori sintattici o altri motivi di rifiuto, essa tratta i dati e l’ordine di pagamento in conformità con le regole RTGS del proprio sistema RTGS nazionale. A ciascun pagamento che transita su interlinking viene assegnato un codice identificativo esclusivo per agevolare l’identificazione dei messaggi e la gestione degli errori.

2) Regolamento

Una volta controllata la validità di un ordine di pagamento come indicato all’articolo 4, lettera c) 1), e accertata la disponibilità di fondi o di uno scoperto di conto, la BCN/BCE mittente procede senza indugio a:

a) addebitare l’importo relativo sul conto di RTGS del partecipante mittente;

b) accreditare lo stesso importo sul conto inter-BCN della BCN/BCE destinataria detenuto nei propri libri contabili.

Il momento in cui la BCN/BCE mittente esegue l’addebito di cui alla lettera a) viene chiamato «ora del regolamento». Per i sistemi RTGS nazionali che applicano una procedura di blocco dei fondi, l’ora del regolamento coincide con il momento in cui avviene il blocco di cui all’articolo 3, lettera e) 3).

Ai fini del presente indirizzo e fatte salve le disposizioni relative all’irrevocabilità di cui all’articolo 3, lettera e) 3), un pagamento diventa definitivo (nell’accezione dell’articolo 1 del presente indirizzo) nei confronti del partecipante mittente all’ora del regolamento.

d)    Obblighi della BCN/BCE destinataria

1) Verifica

La BCE/BCN destinataria procede senza indugio al controllo di tutti i dettagli contenuti nell’ordine di pagamento che sono necessari per il corretto accredito sul conto di RTGS del partecipante destinatario (ivi compreso l’identificatore esclusivo, al fine di evitare doppi accrediti). La suddetta BCN/BCE non tratta gli ordini di pagamento che a sua conoscenza sono stati disposti per errore o più di una volta. Essa informa la BCN/BCE mittente dell’esistenza di tali ordini e dei pagamenti ricevuti a fronte degli stessi (e restituisce immediatamente al mittente i pagamenti in oggetto).

2) Regolamento

Una volta controllata la validità di un ordine di pagamento come indicato all’articolo 4, lettera d) 1), la BCN/BCE destinataria procede senza indugio a:

a) addebitare l’importo relativo sul conto inter-BCN della BCN/BCE mittente detenuto nei propri libri contabili;

b) accreditare lo stesso importo sul conto di RTGS del partecipante destinatario;

c) inviare un messaggio di conferma positiva alla BCN/BCE mittente.

Ai fini del presente indirizzo e fatte salve le disposizioni relative all’irrevocabilità di cui all’articolo 3, lettera e) 3), un pagamento diventa definitivo (nell’accezione all’articolo 1 del presente indirizzo) nei confronti del partecipante destinatario nel momento in cui l’importo relativo viene accreditato sul conto di RTGS di quest’ultimo conformemente alla lettera b).

e)    Trasferimento di responsabilità per gli ordini di pagamento

La responsabilità dell’esecuzione di un ordine di pagamento viene trasferita alla BCN/BCE destinataria a partire dal momento in cui la BCN/BCE mittente riceve da questa una conferma positiva.

f)    Trattamento degli errori

1) Procedure di trattamento degli errori

Le BCN assicurano la conformità dei rispettivi sistemi nazionali di RTGS con le procedure di trattamento degli errori adottate dal consiglio direttivo della BCE; la BCE assicura lo stesso per quanto attiene alla procedura di pagamento della BCE.

2) Misure ulteriori d’emergenza

Le BCN assicurano la conformità dei rispettivi sistemi e procedure nazionali di RTGS con i termini e le condizioni relative alle misure ulteriori di emergenza e con le procedure adottate dal consiglio direttivo della BCE; la BCE assicura lo stesso per quanto attiene alla procedura di pagamento della BCE.

g)    Rapporti con il gestore della rete

1) Ciascuna BCN e la BCE hanno un collegamento o un punto di accesso al gestore della rete.

2) Per quanto attiene ai rapporti reciproci, le BCN e la BCE non si assumono vicendevolmente alcuna responsabilità per eventuali disservizi del gestore della rete. Spetta alla BCN/BCE che ha subito la perdita richiedere un eventuale risarcimento al gestore della rete per il tramite della BCE.

Articolo 4 bis

Accordi relativi ai pagamenti transfrontalieri effettuati attraverso una BCN prestatrice di servizi

Il disposto del presente articolo si applica agli accordi relativi ai pagamenti transfrontalieri effettuati o da effettuarsi mediante un legame bilaterale.

a)    Descrizione del collegamento

Ogniqualvolta si effettua un pagamento transfrontaliero per mezzo di un legame bilaterale:

 la BCN prestatrice di servizi è considerata come la BCN destinataria o mittente, a seconda del caso, per quanto riguarda gli obblighi e le responsabilità relative all’esecuzione del pagamento transfrontaliero mediante interlinking nei confronti della BCN/BCE mittente o destinataria,

 la BCN collegata è considerata come la BCN destinataria o mittente, a seconda del caso, per quanto riguarda gli obblighi e le responsabilità relative all’accredito/addebito sul conto RTGS del partecipante destinatario/mittente.

b)    Apertura di un conto per la BCN collegata e suo funzionamento

1) La BCN prestatrice di servizi apre un conto in euro nei propri libri contabili per la BCN collegata.

2) La BCN prestatrice di servizi concede alla BCN collegata una facilitazione creditizia illimitata e non garantita.

3) Per effettuare pagamenti transfrontalieri disposti da un partecipante al sistema RTGS della BCN collegata, la BCN prestatrice di servizi fa un addebito sul conto della BCN collegata e un accredito sul conto RTGS del partecipante della BCN prestatrice di servizi o un accredito sul conto inter-BCN della BCN/BCE destinataria detenuto presso la BCN prestatrice di servizi. Per effettuare pagamenti transfrontalieri a favore di un partecipante al sistema RTGS di una BCN collegata, la BCN prestatrice di servizi fa un addebito sul conto inter-BCN della BCN/BCE mittente o un addebito su un conto RTGS del partecipante della BCN prestatrice di servizi e un accredito sul conto della BCN collegata.

c)    Obblighi e responsabilità della BCN prestatrice di servizi e della BCN collegata

1) Verifica

a) La BCN collegata e la BCN prestatrice di servizi sono entrambe responsabili dell’accuratezza e della sintassi dei dati che esse si forniscono reciprocamente e concordano sulle norme da applicare a tali dati.

b) Su ricevimento di un ordine di pagamento presentato dalla BCN collegata, la BCN prestatrice di servizi controlla senza indugio tutti i dettagli contenuti nell’ordine di pagamento necessari alla sua adeguata esecuzione. Se la BCN prestatrice di servizi individua errori di sintassi o altre ragioni per rigettare un ordine di pagamento, non lo esegue e tratta i dati e l’ordine di pagamento stesso secondo regole specifiche da concordarsi da parte della BCN prestatrice di servizi e della BCN collegata.

2) Regolamento

a) Per dare esecuzione a un ordine di pagamento transfrontaliero disposto da un partecipante al sistema RTGS della BCN collegata, quest’ultima fa un addebito sul conto del proprio partecipante e, in conformità ai termini e condizioni concordate da parte della BCN collegata e dalla BCN prestatrice di servizi, presenta un pagamento corrispondente alla BCN prestatrice di servizi.

b) Non appena la BCN prestatrice di servizi ha verificato la validità dell’ordine di pagamento presentato secondo l’articolo 4 bis, lettera c) 1) b), la BCN prestatrice di servizi, senza indugio:

i) fa un addebito sul conto della BCN collegata;

ii) invia un avviso di ricevimento positivo alla BCN collegata.

c) Nell’effettuare un addebito sul conto della BCN collegata, la BCN prestatrice di servizi, senza indugio, fa un accredito sul conto RTGS del partecipante al proprio sistema nazionale di RTGS o esegue l’ordine di pagamento attraverso interlinking in conformità dell’articolo 4. Quando la BCN prestatrice di servizi riceve un avviso di ricevimento positivo o negativo da parte della BCN/BCE destinataria, essa inoltra tale avviso alla BCN collegata.

d) Per effettuare un pagamento transfrontaliero, disposto da un partecipante al sistema RTGS di una BCN prestatrice di servizi, a favore di un partecipante al sistema di RTGS della BCN collegata, la BCN prestatrice di servizi fa un accredito sul conto della BCN collegata immediatamente su ricevimento dell’ordine di pagamento. La BCN collegata immediatamente dopo fa un accredito sul conto del partecipante al sistema RTGS della BCN collegata.

e) Per effettuare un pagamento transfrontaliero, disposto da un partecipante a un sistema RTGS diverso dal sistema RTGS della BCN prestatrice di servizi, a favore di un partecipante al sistema RTGS della BCN collegata, la BCN prestatrice di servizi, su ricevimento di un ordine di pagamento da parte della BCN/BCE mittente:

i) applica le procedure descritte nell’articolo 4, lettera d) 1), e nell’articolo 4, lettera d) 2) a);

ii) in seguito fa un accredito sul conto della BCN collegata e ne dà notifica alla BCN collegata;

iii) in seguito invia un avviso di ricevimento positivo alla BCN/BCE mittente.

Su ricevimento della notifica di cui al punto ii), la BCN collegata fa immediatamente un accredito sul conto di un partecipante al suo sistema RTGS.

f) La BCN prestatrice di servizi prende tutte le misure necessarie, come concordato con la BCN collegata, al fine di assicurare che tutte le informazioni e i dati necessari a fare un accredito sul conto del partecipante al sistema di RTGS della BCN collegata siano resi disponibili alla BCN collegata in ogni circostanza.

g) Gli orari di operatività del sistema RTGS della BCN collegata sono conformi alle specifiche di cui all’allegato IV.

3) Definitività

La definitività dei pagamenti transfrontalieri eseguiti attraverso un legame bilaterale è determinata in conformità delle regole contenute nell’articolo 4, lettera c) 2), e nell’articolo 4, lettera d) 2).

4) Trasferimento di responsabilità per l’esecuzione di un ordine di pagamento

Per pagamenti transfrontalieri disposti da un partecipante al sistema RTGS di una BCN collegata, la responsabilità per l’esecuzione di un ordine di pagamento è trasferita dalla BCN collegata alla BCN prestatrice di servizi al momento in cui sul conto di una BCN collegata presso la BCN prestatrice di servizi vi è un addebito e successivamente è trasferita in capo alla BCN/BCE destinataria, in conformità dell’articolo 4, lettera e). Per i pagamenti transfrontalieri a favore di un partecipante al sistema RTGS della BCN collegata, la responsabilità per l’esecuzione di un ordine di pagamento è trasferita dalla BCN mittente alla BCN prestatrice di servizi su ricevimento da parte della BCN/BCE mittente di un avviso di ricevimento positivo, come descritto nell’articolo 4 bis, lettera c), 2) e) iii).

d)    Trattamento degli errori

Il trattamento specificato nell’articolo 4, lettera f), si applica alle BCN collegate.

e)    Rapporti con il gestore della rete

Le BCN collegate hanno un collegamento o un punto di accesso al gestore della rete. È responsabilità della BCN collegata richiedere un risarcimento da parte del gestore della rete, se la BCN collegata subisce delle perdite in seguito al mancato rispetto delle norme applicabili, e la BCN collegata presenta le richieste direttamente al gestore della rete.

f)    Informazioni per i partecipanti

Tutte le BCN informano i partecipanti ai propri sistemi RTGS del fatto che un avviso di ricevimento positivo emesso da una BCN prestatrice di servizi in relazione a pagamenti transfrontalieri a favore di partecipanti a un sistema RTGS di una BCN collegata certifica l’accredito sul conto della BCN collegata detenuto presso la BCN prestatrice di servizi, ma non certifica l’accredito sul conto di un partecipante destinatario detenuto presso la BCN collegata. Nei limiti necessari, le BCN modificano di conseguenza le proprie regole nazionali sul RTGS.

Articolo 5

Disposizioni in materia di sicurezza

Le BCN rispettano le disposizioni contenute nella politica di sicurezza e nei requisiti e nei controlli di sicurezza di TARGET e assicurano il rispetto delle stesse da parte dei rispettivi sistemi RTGS nazionali. Anche la BCE assicura lo stesso da parte sua e in rapporto alla procedura di pagamento della BCE.

Articolo 6

Norme in materia di revisione

I revisori interni della BCE e delle BCN valutano la conformità con le caratteristiche funzionali, tecniche e organizzative, ivi comprese le disposizioni in materia di sicurezza, specificate per le componenti e i meccanismi pertinenti di TARGET di cui al presente indirizzo.

Articolo 7

Gestione di TARGET

1.  La direzione, la gestione e il controllo di TARGET rientrano nella sfera di competenze del consiglio direttivo della BCE, il quale può definire le condizioni alle quali i sistemi di pagamento transfrontaliero diversi da quelli nazionali di RTGS possono utilizzare le strutture transfrontaliere di TARGET o essere collegati a quest’ultimo.

2.  In tutto quanto attiene a TARGET, il consiglio direttivo della BCE è assistito dal comitato per i sistemi di pagamento e regolamento e dal rispettivo sottogruppo composto dai rappresentanti delle BCN per i sistemi nazionali di RTGS, il gruppo di lavoro sulla gestione di TARGET (TMWG).

3.  La gestione quotidiana di TARGET è affidata al coordinatore di TARGET presso la BCE e ai responsabili del regolamento all’interno delle BCN:

 ciascuna BCN e la BCE nominano un responsabile del regolamento per la gestione e la sorveglianza dei rispettivi sistemi nazionali di RTGS o, nel caso della BCE, della procedura di pagamento della BCE,

 il responsabile del regolamento si occupa della gestione quotidiana del sistema RTGS nazionale in questione o, nel caso della BCE, della procedura di pagamento della BCE, nonché della gestione delle situazioni anomale e degli errori,

 la BCE nomina il coordinatore di TARGET presso la BCE per la gestione quotidiana delle funzioni centrali di TARGET.

Articolo 8

Meccanismo di indennizzo di TARGET

1.    Principi generali

a) In caso di malfunzionamento di TARGET, i partecipanti diretti e indiretti (ai fini del presente articolo, di seguito «partecipanti a TARGET») hanno il diritto di presentare domande di indennizzo conformemente alle regole stabilite nel presente articolo.

b) Il meccanismo di indennizzo di TARGET si applica a tutti i sistemi nazionali di RTGS (a prescindere dal fatto che tali sistemi siano collegati a TARGET per mezzo di interlinking o attraverso un legame bilaterale) e alla procedura di pagamento della BCE ed è a disposizione di tutti i partecipanti a TARGET (compresi i partecipanti a TARGET di sistemi nazionali di RTGS degli Stati membri partecipanti che non sono controparti nelle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema e i partecipanti a TARGET di sistemi nazionali di RTGS di Stati membri non partecipanti) in relazione a tutti i pagamenti via TARGET (senza distinzione fra pagamenti nazionali e transfrontalieri). Il meccanismo di indennizzo di TARGET non si applica ai clienti nell’ambito della procedura di pagamento della BCE ai termini e alle condizioni che regolano l’utilizzo della procedura di pagamento della BCE riportate sul sito Internet della BCE e aggiornate di tempo in tempo.

c) Salvo che il consiglio direttivo della BCE decida altrimenti, il meccanismo di indennizzo di TARGET non si applica laddove il malfunzionamento di TARGET è ascrivibile alle seguenti cause:

i) eventi esterni al di fuori del controllo del SEBC; o

ii) errore commesso da un soggetto terzo diverso dall’operatore del sistema nazionale di RTGS in cui si è verificato il caso di malfunzionamento.

c)  bis Ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera c) ii), una BCN prestatrice di servizi non deve essere considerata come un terzo.

d) Le offerte previste dal meccanismo di indennizzo di TARGET («offerte di indennizzo») sono l’unico indennizzo offerto dal SEBC nei casi di malfunzionamento. Il meccanismo di indennizzo di TARGET non intende privare i partecipanti a TARGET della facoltà di avvalersi di altri mezzi di tutela, al fine di ottenere un indennizzo in caso di malfunzionamento. Tuttavia, ciascun partecipante a TARGET, a seguito dell’accettazione di un’offerta di indennizzo, accetta irrevocabilmente di rinunciare a qualsiasi domanda (incluse quelle di risarcimento per danni indiretti) che questi possa vantare nei confronti di qualunque membro del SEBC, conformemente alle leggi nazionali o ad altre normative, e il ricevimento dell’indennizzo costituisce liquidazione completa e definitiva di qualsiasi pretesa. Il partecipante a TARGET tiene indenne il SEBC, fino all’ammontare ricevuto in base al meccanismo di indennizzo di TARGET, da ulteriori indennizzi vantati da ogni altro partecipante a TARGET quanto al corrispondente ordine di pagamento.

e) La formulazione di offerte di indennizzo e/o di pagamento non costituisce un’ammissione di responsabilità da parte di alcuna BCN o della BCE relativamente al malfunzionamento.

f) Qualora una BCN collegata non possa dare esecuzione a pagamenti transfrontalieri a causa di un malfunzionamento del sistema RTGS della BCN prestatrice di servizi, quest’ultima è considerata quale «BCN malfunzionante», intesa come la BCN del sistema nazionale di RTGS in cui si è verificato il caso di malfunzionamento, in relazione a tali pagamenti.

2.    Condizioni di indennizzo

a) In relazione a un partecipante a TARGET mittente, sarà presa in considerazione una richiesta di commissione amministrativa e interessi compensatori, qualora, a causa di un malfunzionamento:

ii) non sia stata completata nell’arco di una stessa giornata l’elaborazione di un ordine di pagamento; o

iii) tale partecipante a TARGET, pur potendo dimostrare la propria intenzione di emettere un ordine di pagamento in TARGET, non sia stato in grado di farlo poiché il sistema nazionale di RTGS in quel momento non lo ha consentito (stop-sending status).

b) Con riguardo a un partecipante a TARGET destinatario, sarà presa in considerazione una richiesta di commissione amministrativa qualora, a causa di un malfunzionamento, tale partecipante non abbia ricevuto un pagamento che si aspettava di ricevere via TARGET nel giorno del malfunzionamento. In tal caso sarà presa in considerazione anche una richiesta di interessi compensatori, qualora:

i) tale partecipante a TARGET abbia fatto ricorso alle operazioni di finanziamento marginale o, in caso di un partecipante a TARGET senza accesso alle operazioni di rifinanziamento marginale, questi sia stato lasciato con un saldo debitore, ovvero il credito giornaliero sia stato trasformato in un credito overnight nel suo conto nell’ambito di RTGS al momento della chiusura di TARGET, ovvero abbia dovuto indebitarsi con la rispettiva BCN; e

ii) la BCN malfunzionante sia la BCN destinataria, o il malfunzionamento si sia verificato così tardi nell’arco della giornata di operatività di TARGET da rendere tecnicamente impossibile o impraticabile per il partecipante a TARGET destinatario il ricorso al mercato monetario.

3.    Calcolo dell’indennizzo

3.1 Indennizzo dei partecipanti a TARGET mittenti

a) L’offerta d’indennizzo in conformità del meccanismo di indennizzo TARGET si compone di una commissione amministrativa soltanto oppure di una commissione amministrativa e dei relativi interessi compensatori.

b) La commissione amministrativa è fissata in 50 EUR per il primo ordine di pagamento la cui elaborazione non sia stata completata nell'arco della stessa giornata e, in caso di molteplici adattamenti del pagamento, in 25 EUR per ciascuno dei successivi quattro ordini di pagamento e infine in 12,50 EUR per ciascun ordine di pagamento successivo. La commissione amministrativa è fissata con riferimento a ciascun partecipante a TARGET destinatario.

c) Gli interessi compensatori sono determinati applicando il tasso («tasso di riferimento»), che giorno per giorno risulti il più basso tra il tasso EONIA (Euro Overnight Index Average) e il tasso delle operazioni di rifinanziamento marginale, all’ammontare dell’ordine di pagamento non elaborato in conseguenza del malfunzionamento per ciascun giorno nel periodo decorrente dalla data dell’entrata, ovvero della prevista entrata, in TARGET con scadenza nella data in cui l’ordine di pagamento è stato o avrebbe potuto essere completato con successo («periodo di malfunzionamento»). Nel calcolare gli interessi compensatori, i proventi di ogni uso effettivo dei fondi avendo accesso alle operazioni di rifinanziamento marginale (ovvero, nel caso di partecipanti a TARGET di sistemi nazionali di RTGS degli Stati membri partecipanti che non sono controparti nelle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema, la remunerazione ricevuta sull’eccesso di fondi nel conto di regolamento o, nel caso di partecipanti a TARGET di sistemi nazionali RTGS di Stati membri non partecipanti, la remunerazione ricevuta per l’assunzione di saldi addizionali positivi di fine giornata sul conto RTGS) sono dedotti dall’ammontare dell’indennizzo.

d) In caso di investimento di fondi nel mercato o di uso dei fondi per il rispetto degli obblighi di riserva minima, i partecipanti a TARGET non ricevono interessi compensatori.

e) Per quanto concerne i partecipanti a TARGET mittenti di sistemi nazionali di RTGS degli Stati membri non partecipanti, qualsiasi limite alla remunerazione sull’ammontare aggregato dei depositi overnight sui conti RTGS di tale partecipante a TARGET non è considerato nella misura in cui tale importo è attribuibile al malfunzionamento.

3.2 Indennizzo di partecipanti a TARGET destinatari

a) L’offerta d’indennizzo in conformità del meccanismo di indennizzo TARGET si compone di una commissione amministrativa soltanto oppure di una commissione amministrativa e dei relativi interessi compensatori.

b) L’importo della commissione amministrativa è determinato secondo quanto disposto nel paragrafo 3.1, lettera b), e la commissione amministrativa stessa è fissata con riferimento a ciascun partecipante a TARGET mittente.

c) Si applica il metodo di calcolo per gli interessi compensatori previsto al paragrafo 3.1, lettera c), di cui sopra, ad eccezione del caso in cui tali interessi siano basati sulla differenza tra il tasso delle operazioni di rifinanziamento marginale e il tasso d’interesse di riferimento e siano calcolati su un ammontare pari al ricorso, dovuto al malfunzionamento, all’operazione di rifinanziamento marginale.

d) Per quanto concerne i partecipanti a TARGET destinatari di i) sistemi nazionali di RTGS di Stati membri partecipanti non controparti nelle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema e di ii) sistemi nazionali di RTGS di Stati membri non partecipanti, nella misura in cui un saldo debitore o una trasformazione del credito infragiornaliero in credito overnight ovvero la necessità di chiedere in prestito somme dalle rispettive BCN possano essere attribuiti al malfunzionamento, non viene applicata (e non viene considerata in casi futuri di sconfinamento, o spill-over) quella parte di tasso di penalizzazione (così come previsto dalle regole RTGS applicabili in materia) eccedente il tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale e, per i partecipanti TARGET di sistemi nazionali RTGS di cui al precedente punto ii), tale sconfinamento viene ignorato ai fini dell’accesso al credito infragiornaliero e/o della permanenza nel sistema RTGS nazionale in questione.

4.    Norme procedurali

a) Qualsiasi domanda di indennizzo è presentata su modulo di domanda standard (il cui contenuto e la cui forma sono saltuariamente determinati e resi pubblici dalla BCE) allegando tutte le informazioni pertinenti e le prove richieste. Un partecipante a TARGET mittente presenta un modulo di domanda separato per ciascun partecipante a TARGET destinatario. Un partecipante a TARGET destinatario presenta un modulo di domanda separato per ciascun partecipante TARGET mittente. Le domande relative a ogni specifico pagamento TARGET possono essere presentate solo una volta, sia da parte di un partecipante diretto che da uno indiretto, sia per proprio conto che da parte di un partecipante diretto per conto di un partecipante indiretto.

b) I partecipanti a TARGET presentano il proprio o i propri moduli di domanda nel luogo in cui il conto RTGS che è stato o che avrebbe dovuto essere addebitato è mantenuto («BCN del luogo del conto RTGS») entro due settimane dalla data di malfunzionamento. Ogni ulteriore informazione o prova richiesta da parte della BCN del luogo del conto RTGS è fornita entro due settimane dal momento di presentazione della domanda.

c) Il consiglio direttivo della BCE procede alla valutazione di ciascuna domanda ricevuta e decide se accordare o meno un’offerta di indennizzo. Salvo quanto diversamente deciso dal consiglio direttivo della BCE e comunicato ai partecipanti a TARGET, tale valutazione è effettuata entro e non oltre dodici settimane dal malfunzionamento.

d) La BCN malfunzionante comunica il risultato della valutazione riportata alla lettera c) di cui sopra ai partecipanti a TARGET di rilievo. Se la valutazione comprende un’offerta di indennizzo, i partecipanti a TARGET interessati, devono, entro quattro settimane dalla comunicazione di tale offerta, rifiutarla o accettarla, quanto a ogni singolo ordine di pagamento incluso all’interno di ciascuna domanda, sottoscrivendo una lettera standard di accettazione (il cui contenuto e la cui forma sono di tempo in tempo stabiliti e resi pubblici dalla BCE). Qualora tale lettera non sia stata ricevuta dalla BCN del luogo del malfunzionamento entro un periodo di quattro settimane, i partecipanti a TARGET interessati sono trattati come se avessero ricevuto l’offerta di indennizzo.

e) I pagamenti dell’indennizzo sono eseguiti dalla BCN del luogo del malfunzionamento su ricevuta della lettera di accettazione da parte del partecipante a TARGET. Al pagamento dell’indennizzo non si applica alcun interesse.

Articolo 9

Forza maggiore

Le BCN/BCE non sono ritenute responsabili della mancata osservanza del presente indirizzo nella misura in cui e finché perduri l’impossibilità di assolvere agli obblighi ai sensi del presente indirizzo ovvero detti obblighi siano soggetti a sospensione o ritardo per il verificarsi di circostanze determinate da motivi o cause che sfuggono a un controllo ragionevole (ivi compresi, a titolo di esempio, i casi di guasto o malfunzionamento delle apparecchiature, eventi straordinari, calamità naturali, scioperi o controversie sindacali). Quanto affermato non esime tuttavia dalla responsabilità di predisporre le misure di soccorso di cui al presente indirizzo e di trattamento degli errori di cui all’articolo 4, lettera f), e all’articolo 4 bis, lettera d), nonostante l’evento di forza maggiore, per quanto possibile, né esime dalla responsabilità di adoperarsi in ogni modo possibile per mitigare gli effetti di tali eventi mentre gli stessi si verificano.

Articolo 10

Composizione delle controversie operative e tecniche

Fatti salvi i diritti e le prerogative del consiglio direttivo della BCE, le controversie operative e tecniche fra BCN ovvero fra queste e la BCE in rapporto a TARGET che non possono essere risolte mediante accordo fra le parti vengono notificate al consiglio direttivo della BCE e rinviate per la conciliazione al comitato per i sistemi di pagamento e regolamento.

Articolo 10 bis

Legge applicabile

Nel caso in cui si verifichino controversie fra BCN, ovvero fra queste e la BCE in rapporto a TARGET, i rispettivi diritti e obblighi reciproci in rapporto agli ordini di pagamento trattati via TARGET e ogni altra questione menzionata nel presente indirizzo vengono determinati: i) dalle norme e dalle procedure stabilite nel presente indirizzo; e ii) dalle leggi dello Stato membro in cui ha sede la BCN/BCE destinataria, quale fonte aggiuntiva nelle controversie aventi per oggetto pagamenti transfrontalieri attraverso interlinking.

Articolo 11

Disposizioni finali

1.  Le BCN sono destinatarie del presente indirizzo.

2.  Il presente indirizzo abroga l’indirizzo BCE/2001/3 e qualsiasi rinvio all’indirizzo BCE/2001/3 deve essere inteso come rinvio al presente indirizzo.

3.  Il presente indirizzo entra in vigore il 2 gennaio 2006. Esso è applicabile a partire dal 16 marzo 2006.




ALLEGATO I

SISTEMI NAZIONALI RTGS



Stato membro

Denominazione del sistema

Agente di regolamento

Sede

Belgio

Electronic Large-value Interbank Payment System (ELLIPS)

Banque Nationale de Belgique/Nationale Bank van België

Bruxelles

Germania

RTGSplus

Deutsche Bundesbank

Francoforte

Grecia

Hellenic Real-time Money Transfer Express System (HERMES)

Bank of Greece

Atene

Spagna

Servicios de Liquidación del Banco de España (SLBE)

Banco de España

Madrid

Francia

Transferts Banque de France (TBF)

Banque de France

Parigi

Irlanda

Irish Real-time Interbank Settlement System (IRIS)

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

Dublino

Italia

Sistema di regolamento lordo (BIREL)

Banca d’Italia

Roma

Lussemburgo

Luxembourg Interbank Payment Systems (LIPS-Gross)

Banque centrale du Luxembourg

Lussemburgo

Paesi Bassi

TOP

De Nederlandsche Bank

Amsterdam

Austria

Austrian Real-time Interbank Settlement System (ARTIS)

Österreichische Nationalbank

Vienna

Portogallo

Sistema de Pagamentos de Grandes Transacções (SPGT)

Banco de Portugal

Lisbona

Finlandia

Bank of Finland (BoF-RTGS)

Suomen Pankki

Helsinki




ALLEGATO II

TARIFFE PER I PAGAMENTI DOMESTICI

Le tariffe applicate ai trasferimenti domestici RTGS in euro continueranno a essere fissate a livello nazionale in osservanza dei principi di recupero dei costi, trasparenza e non discriminazione e tenendo conto del fatto che, per non incidere sull’unicità del mercato unico, occorre mantenere tali tariffe generalmente in linea con quelle applicate ai trasferimenti transfrontalieri in euro.

I sistemi nazionali di RTGS rendono nota la propria struttura tariffaria alla BCE, alle altre BCN partecipanti, ai partecipanti ai sistemi nazionali di RTGS e alle altre parti interessate.

Le metodologie di determinazione dei costi dei sistemi nazionali di RTGS saranno armonizzate ad un livello adeguato.




ALLEGATO III

TARIFFE PER I PAGAMENTI TRANSFRONTALIERI

La tariffa (al netto dell’IVA), da applicare ai pagamenti transfrontalieri tra partecipanti diretti mediante TARGET, viene calcolata in funzione del numero di transazioni effettuate dal partecipante all’interno di un sistema di RTGS secondo la scala decrescente riportata qui di seguito:

 EUR 1,75 per ciascuna delle prime 100 transazioni effettuate in un mese,

 EUR 1,00 per ciascuna delle successive 900 transazioni effettuate nel mese,

 EUR 0,80 per ciascuna delle transazioni successive alle prime 1 000 effettuate nel mese.

Ai fini dell’applicazione della tariffa decrescente, il volume di pagamenti da considerare è il numero di transazioni effettuate dalla stessa persona giuridica all’interno di un sistema di RTGS ovvero il numero di transazioni di pagamento effettuate da enti diversi, ma da eseguire a valere sul medesimo conto di regolamento.

L’applicazione delle tariffe di cui sopra è rivista periodicamente.

Sono tenuti al pagamento delle tariffe, che possono essere applicate soltanto dalla BCN/BCE mittente, i partecipanti mittenti nel sistema nazionale di RTGS o nel meccanismo di pagamento della BCE. La BCN/BCE destinataria non applica alcuna tariffa ai partecipanti destinatari. Non è previsto alcun onere per i trasferimenti fra BCN, vale a dire nei casi in cui la BCN/BCE mittente agisce per proprio conto.

Le tariffe coprono l’accodamento delle istruzioni di pagamento (se del caso), l’addebito al mittente, l’accredito del conto inter-BCN della BCN/BCE destinataria sui libri contabili della BCN/BCE mittente, l’invio della richiesta di messaggio di regolamento del pagamento (PSMR) tramite la rete di interlinking, l’addebito del conto inter-BCN della BCN/BCE mittente sui libri contabili della BCN/BCE destinataria, l’accredito del partecipante al sistema RTGS, l’invio della notifica di messaggio di regolamento del pagamento (PSMN) mediante la rete di interlinking, la comunicazione del messaggio di pagamento al partecipante/destinatario RTGS e (se del caso) la conferma del regolamento.

La struttura tariffaria relativa ai pagamenti transfrontalieri mediante TARGET non copre i costi del collegamento di telecomunicazione tra il mittente e il sistema nazionale di RTGS cui partecipa il mittente. La tariffa relativa a questo servizio continua ad essere pagata secondo le regole nazionali.

I sistemi nazionali di RTGS non applicano una tariffa alla conversione degli ordini di trasferimento dalla valuta nazionale in euro e viceversa.

I sistemi di RTGS possono applicare tariffe aggiuntive ad altri servizi eventualmente erogati (ad esempio l’inserimento di istruzioni di pagamento su base cartacea).

La possibilità di applicare tariffe diverse in base all’orario di esecuzione delle istruzioni di pagamento verrà presa in considerazione alla luce dell’esperienza maturata durante il funzionamento del sistema.




ALLEGATO IV

ORARI DI OPERATIVITÀ DI TARGET

TARGET e pertanto le BCN e i sistemi nazionali di RTGS che partecipano a TARGET o sono ad esso collegati osservano le norme in materia di orario di operatività riportate qui di seguito.

1. L’orario di riferimento di TARGET è «l’ora della Banca centrale europea», definita come l’ora del luogo in cui ha sede la BCE.

2. Gli orari comuni di operatività di TARGET sono dalle ore 7.00 alle ore 18.00.

3. Previa notifica alla BCE, è consentito l’inizio dell’operatività prima delle ore 7.00:

i) per ragioni interne (ad esempio al fine di agevolare il regolamento delle operazioni in titoli, dei saldi dei sistemi di regolamento netto, o di altre operazioni domestiche, quali quelle batch immesse dalle BCN nei sistemi di RTGS durante la notte);

ii) per motivi connessi al SEBC (ad esempio nelle giornate in cui ci si attendono volumi di pagamento eccezionalmente elevati, oppure al fine di ridurre il rischio di regolamento in valuta nel trattamento della parte in euro di operazioni in valuta concernenti divise asiatiche).

4. Ai pagamenti disposti dalla clientela (domestici e transfrontalieri ( 6 ))si applica un orario limite (cut-off time) pari a un’ora prima dell’orario di chiusura normale di TARGET; il tempo rimanente è riservato ai pagamenti interbancari (domestici e transfrontalieri ( 7 ))per il trasferimento di liquidità fra i partecipanti. I pagamenti disposti dalla clientela sono definiti come messaggi di pagamento in formato MT100 o messaggi equivalenti nazionali (che utilizzano il formato MT100 per la trasmissione transfrontaliera). L’attuazione dell’interruzione dei pagamenti domestici alle ore 17:00 viene decisa da ciascuna BCN di concerto con il proprio settore bancario. Alle BCN è inoltre consentito di continuare il trattamento dei pagamenti domestici disposti dalla clientela e presenti in lista d’attesa alle ore 17.00.



( 1 ) GU L 140 del 24.5.2001, pag. 72. Indirizzo modificato da ultimo dall’indirizzo BCE/2005/1 (GU L 30 del 3.2.2005, pag. 21).

( 2 ) GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

( 3 ) GU L 332 del 31.12.1993, pag. 1.

( 4 ) GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

( 5 ) GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/1/CE (GU L 79 del 24.3.2005, pag. 9).

( 6 ) L’orario limite per i pagamenti transfrontalieri disposti dalla clientela inviati da un partecipante a un sistema RTGS di una BCN collegata attraverso una BCN prestatrice di servizi è fissato alle ore 16:52:30.

( 7 ) L’orario limite per i pagamenti transfrontalieri interbancari inviati da un partecipante a un sistema RTGS di una BCN collegata attraverso una BCN prestatrice di servizi è fissato alle ore 17.52.30.