02005E0889 — IT — 01.07.2024 — 020.001


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►B

►C1   AZIONE COMUNE 2005/889/PESC DEL CONSIGLIO

del 25 novembre 2005  ◄

che istituisce una missione dell’Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah)

(GU L 327 del 14.12.2005, pag. 28)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

AZIONE COMUNE 2006/773/PESC DEL CONSIGLIO  del 13 novembre 2006

  L 313

15

14.11.2006

 M2

AZIONE COMUNE 2007/359/PESC DEL CONSIGLIO  del 23 maggio 2007

  L 133

51

25.5.2007

►M3

AZIONE COMUNE 2007/807/PESC DEL CONSIGLIO  del 6 dicembre 2007

  L 323

53

8.12.2007

 M4

AZIONE COMUNE 2008/379/PESC DEL CONSIGLIO  del 19 maggio 2008

  L 130

24

20.5.2008

►M5

AZIONE COMUNE 2008/862/PESC DEL CONSIGLIO  del 10 novembre 2008

  L 306

98

15.11.2008

 M6

AZIONE COMUNE 2009/854/PESC DEL CONSIGLIO  del 20 novembre 2009

  L 312

73

27.11.2009

►M7

DECISIONE 2010/274/PESC DEL CONSIGLIO  del 12 maggio 2010

  L 119

22

13.5.2010

►M8

DECISIONE 2011/312/PESC DEL CONSIGLIO  del 26 maggio 2011

  L 140

55

27.5.2011

►M9

DECISIONE 2011/857/PESC DEL CONSIGLIO  del 19 dicembre 2011

  L 338

52

21.12.2011

 M10

DECISIONE 2012/332/PESC DEL CONSIGLIO  del 25 giugno 2012

  L 165

71

26.6.2012

►M11

DECISIONE 2013/355/PESC DEL CONSIGLIO  del 3 luglio 2013

  L 185

16

4.7.2013

►M12

DECISIONE 2014/430/PESC DEL CONSIGLIO  del 3 luglio 2014

  L 197

75

4.7.2014

►M13

DECISIONE (PESC) 2015/1065 DEL CONSIGLIO  del 2 luglio 2015

  L 174

23

3.7.2015

►M14

DECISIONE (PESC) 2016/1107 DEL CONSIGLIO  del 7 luglio 2016

  L 183

64

8.7.2016

►M15

DECISIONE (PESC) 2017/1193 DEL CONSIGLIO  del 4 luglio 2017

  L 172

12

5.7.2017

►M16

DECISIONE (PESC) 2018/943 DEL CONSIGLIO  del 29 giugno 2018

  L 166

19

3.7.2018

►M17

DECISIONE (PESC) 2019/1115 DEL CONSIGLIO  del 28 giugno 2019

  L 176

6

1.7.2019

►M18

DECISIONE (PESC) 2020/955 DEL CONSIGLIO  del 30 giugno 2020

  L 212

18

3.7.2020

►M19

DECISIONE (PESC) 2021/1065 DEL CONSIGLIO  del 28 giugno 2021

  L 229

11

29.6.2021

►M20

DECISIONE (PESC) 2022/1017 DEL CONSIGLIO  del 27 giugno 2022

  L 170

74

28.6.2022

►M21

DECISIONE (PESC) 2023/1303 DEL CONSIGLIO  del 26 giugno 2023

  L 161

64

27.6.2023

►M22

DECISIONE (PESC) 2024/1806 DEL CONSIGLIO  del 25 giugno 2024

  L 1806

1

26.6.2024


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 005, 10.1.2006, pag.  20 (2005/889/PESC)

 C2

Rettifica, GU L 017, 24.1.2007, pag.  23 (2006/773/PESC)




▼B

▼C1

AZIONE COMUNE 2005/889/PESC DEL CONSIGLIO del 25 novembre 2005

▼B

che istituisce una missione dell’Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah)



Articolo 1

Missione

1.  
È istituita una missione dell’Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, in seguito denominata EU BAM Rafah, con una fase operativa che inizia il 25 novembre 2005.
2.  
L’EU BAM Rafah opera conformemente al mandato della missione di cui all’articolo 2.

Articolo 2

Mandato della missione

▼M7

L’EU BAM Rafah si prefigge di assicurare una presenza come parte terza al valico di Rafah al fine di contribuire, in coordinamento con gli sforzi dell’Unione per la costruzione istituzionale, all’apertura del valico stesso e rafforzare la fiducia tra il governo di Israele e l’Autorità Palestinese.

▼B

Al tal fine l’EU BAM Rafah:

a) 

monitorerà, verificherà e valuterà attivamente i risultati conseguiti dall’Autorità Palestinese nell’attuazione degli accordi quadro, in materia di sicurezza e doganale conclusi dalle parti in ordine al funzionamento del posto di frontiera di Rafah;

b) 

contribuirà, fornendo una guida, allo sviluppo delle capacità palestinesi riguardo a tutti gli aspetti della gestione delle frontiere a Rafah;

c) 

contribuirà a mantenere il collegamento tra le autorità palestinesi, israeliane ed egiziane riguardo a tutti gli aspetti della gestione del valico di Rafah;

▼M8

d) 

assisterà l’EUPOL COPPS nelle sue mansioni aggiuntive nel campo della formazione del personale dell’Autorità Palestinese addetto alla gestione delle frontiere e dei valichi per i valichi di Gaza.

▼B

L’EU BAM Rafah assolve alle responsabilità affidatele negli accordi tra il governo di Israele e l’Autorità Palestinese riguardo alla gestione del valico di Rafah. Non si assumerà compiti di sostituzione.

▼M1 —————

▼B

Articolo 4

Struttura della missione

L’EU BAM Rafah comprende i seguenti elementi:

a) 

capomissione assistito da personale di consulenza;

b) 

sezione monitoraggio e operazioni;

c) 

sezione amministrativa;

tali elementi sono elaborati nel concetto operativo (CONOPS) e nel piano operativo (OPLAN). Il Consiglio approva il CONOPS e l’OPLAN.

▼M3

Articolo 4 bis

Comandante dell'operazione civile

1.  
Il direttore della capacità civile di pianificazione e condotta è il comandante dell'operazione civile dell'EU BAM Rafah.

▼M7

2.  
Il comandante dell’operazione civile, posto sotto il controllo politico e la direzione strategica del Comitato politico e di sicurezza (CPS) e l’autorità generale dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR), esercita il comando e il controllo a livello strategico dell’EU BAM Rafah.

▼M3

3.  
Il comandante dell'operazione civile assicura un'attuazione corretta ed efficace delle decisioni del Consiglio nonché di quelle del CPS, impartendo tra l'altro al capomissione le necessarie istruzioni a livello strategico.
4.  
Tutto il personale distaccato resta subordinato alle autorità nazionali dello Stato d'origine o all'istituzione dell'UE. Le autorità nazionali trasferiscono al comandante dell'operazione civile il controllo operativo del personale, delle squadre e delle unità rispettivi.
5.  
Il comandante dell'operazione civile ha la responsabilità generale di assicurare che il dovere di diligenza dell'UE sia correttamente assolto.
6.  
Se necessario, il comandante dell'operazione civile e il rappresentante speciale dell’Unione europea si consultano reciprocamente.

▼B

Articolo 5

Capomissione

▼M7 —————

▼M3

►M7  1. ◄   
Il capomissione assume la responsabilità ed esercita il comando e il controllo della missione a livello di teatro delle operazioni.

▼M11

1 bis  
Il capomissione è il rappresentante della missione; può delegare compiti di gestione riguardanti il personale e le questioni finanziarie a membri del personale della missione, sotto la sua responsabilità generale.

▼M3

►M7  2. ◄   
Il capomissione esercita il comando e il controllo del personale, delle squadre e delle unità degli Stati contributori assegnati dal comandante dell'operazione civile, unitamente alla responsabilità amministrativa e logistica che si estende anche ai mezzi, alle risorse e alle informazioni messi a disposizione della missione.
►M7  3. ◄   
Il capomissione impartisce istruzioni a tutto il personale della missione per la condotta efficace dell'EU BAM Rafah a livello di teatro delle operazioni, assumendone il coordinamento e la gestione quotidiana secondo le istruzioni del comandante dell'operazione civile a livello strategico.

▼M11 —————

▼M3

►M7  5. ◄   
Il capomissione è responsabile del controllo disciplinare sul personale. Per quanto concerne il personale distaccato, l'azione disciplinare è esercitata dall'autorità nazionale o dell'UE interessata.
►M7  6. ◄   
Il capomissione rappresenta l'EU BAM Rafah nell'area delle operazioni e assicura un'adeguata visibilità della missione.
►M7  7. ◄   
Il capomissione assicura il coordinamento sul terreno, se opportuno, unitamente ad altri attori dell'UE. Fatta salva la catena di comando, il capomissione riceve orientamento politico locale dal rappresentante speciale dell’Unione europea.

▼B

Articolo 6

Fase di pianificazione

1.  
Durante la fase di pianificazione della missione, è istituito un gruppo di pianificazione comprendente il capomissione, che lo dirige, e il personale necessario per svolgere le funzioni derivanti dalle necessità riconosciute della missione.
2.  
Nel processo di pianificazione è effettuata in via prioritaria una valutazione globale del rischio, che se necessario è aggiornata.
3.  
Il gruppo di pianificazione redige l’OPLAN ed elabora tutti gli strumenti tecnici necessari per l’esecuzione della missione. L’OPLAN tiene conto della valutazione globale dei rischi e comprende un piano di sicurezza.

Articolo 7

Personale dell’EU BAM Rafah

1.  
Il personale dell’EU BAM Rafah è adeguato per entità e competenza al mandato di cui all’articolo 2 e alla struttura di cui all’articolo 4.
2.  
Il personale dell’EU BAM Rafah è distaccato dagli Stati membri o dalle istituzioni dell’Unione europea. Ogni Stato membro sostiene i costi connessi con il personale dell’EU BAM Rafah da esso distaccato, inclusi gli stipendi, la copertura sanitaria, le spese di viaggio per e dalla zona di missione e le indennità diverse da quelle giornaliere.
3.  
Il personale internazionale e il personale locale sono assunti dall’EU BAM Rafah su base contrattuale in funzione delle necessità.
4.  
Se del caso, anche i paesi terzi possono distaccare personale presso la missione. Ogni paese terzo che distacca del personale sostiene i costi connessi con il personale da esso distaccato, inclusi gli stipendi, la copertura sanitaria, le indennità, l’assicurazione contro i rischi gravi e le spese di viaggio per e dalla zona di missione.

▼M12

5.  
Ciascun membro del personale resta subordinato all'autorità dello Stato o dell'istituzione dell'UE d'origine competente ed assolve i propri compiti operando esclusivamente nell'interesse della missione. Tutto il personale rispetta i principi e le norme minime in materia di sicurezza stabiliti dalla decisione 2013/488/UE del Consiglio ( 1 ).

▼B

6.  
I funzionari di polizia dell’Unione europea indossano, se del caso, le uniformi nazionali e le mostrine dell’Unione europea e gli altri membri della missione sono muniti, all’occorrenza, di identificativi, previa decisione del capomissione, in base a considerazioni di sicurezza.

Articolo 8

Status del personale dell’EU BAM Rafah

▼M7

1.  
Ove richiesto, lo status del personale dell’EU BAM Rafah, compresi, se del caso, i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie ai fini del compimento e del buon funzionamento della stessa EU BAM Rafah, è oggetto di un accordo da stipulare secondo la procedura di cui all’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

▼B

2.  
Lo Stato membro o l’istituzione dell’Unione europea che ha distaccato un membro del personale è competente per eventuali richieste di indennizzo, presentate dal membro del personale in questione o che lo riguardano connesse al distacco. Lo Stato membro o l’istituzione dell’Unione europea in questione è competente a proporre eventuali azioni nei confronti del membro del personale oggetto del distacco.

▼M11

3.  
Le condizioni d’impiego nonché i diritti e gli obblighi del personale internazionale e del personale locale sono stabiliti nei contratti conclusi tra l’EU BAM Rafah e membri del personale interessati.

▼M3

Articolo 9

Catena di comando

1.  
L'EU BAM Rafah dispone di una catena di comando unificata, come un'operazione di gestione delle crisi.
2.  
Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio, esercita il controllo politico e la direzione strategica dell'EU BAM Rafah.

▼M7

3.  
Il comandante dell’operazione civile, sotto il controllo politico e la direzione strategica del CPS e l’autorità generale dell’AR, è il comandante dell’EU BAM Rafah a livello strategico e, in quanto tale, impartisce istruzioni al capomissione e gli fornisce consulenza e sostegno tecnico.
4.  
Il comandante dell’operazione civile riferisce al Consiglio tramite l’AR.

▼M3

5.  
Il capomissione esercita il comando e il controllo dell'EU BAM Rafah a livello di teatro delle operazioni e risponde direttamente al comandante dell'operazione civile.

Articolo 10

Controllo politico e direzione strategica

▼M8

1.  
Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio e dell’AR, esercita il controllo politico e la direzione strategica della missione. Il Consiglio autorizza il CPS ad assumere le decisioni pertinenti a tal fine, a norma dell’articolo 38 del trattato. Tale autorizzazione include le competenze necessarie per nominare un capomissione, su proposta dell’AR, e per modificare l’OPLAN. Essa verte parimenti sulle competenze necessarie per assumere ulteriori decisioni in merito alla nomina del capomissione. Le competenze decisionali riguardanti gli obiettivi e la conclusione della missione restano attribuite al Consiglio.

▼M3

2.  
Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.
3.  
Il CPS riceve periodicamente e secondo necessità relazioni del comandante dell'operazione civile e del capomissione sulle questioni di loro competenza.

▼B

Articolo 11

Partecipazione di paesi terzi

1.  
Fermi restando l’autonomia decisionale dell’Unione europea e il quadro istituzionale unico della stessa, gli Stati aderenti sono invitati ed i paesi terzi possono essere invitati a contribuire all’EU BAM Rafah, a condizione che sostengano i costi connessi con il personale da essi distaccato, inclusi gli stipendi, la copertura sanitaria, le indennità, l’assicurazione contro i rischi gravi e le spese di viaggio per e dalla zona di missione, e contribuiscano adeguatamente ai costi correnti dell’EU BAM Rafah.
2.  
I paesi terzi che apportano un contributo all’EU BAM Rafah hanno diritti ed obblighi identici, in termini di gestione ordinaria della missione, a quelli degli Stati membri dell’Unione europea che partecipano alla missione.
3.  
Il Consiglio autorizza il CPS ad assumere le decisioni pertinenti in merito alla partecipazione di paesi terzi, compresi i contributi proposti e ad istituire un comitato dei contributori.

▼M7

4.  
Le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione dei paesi terzi sono oggetto di un accordo da stipulare secondo la procedura di cui all’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Allorché l’Unione europea e un paese terzo hanno concluso un accordo che istituisce un ambito per la partecipazione di tale paese terzo alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi, le disposizioni di detto accordo si applicano nell’ambito dell’EU BAM Rafah.

▼M9

Articolo 12

Sicurezza

1.  
Il comandante dell’operazione civile dirige la pianificazione delle misure di sicurezza effettuata dal capomissione e garantisce l’attuazione corretta ed efficace di tali misure per l’EU BAM Rafah a norma degli articoli 5 e 9, in coordinamento con la direzione «Sicurezza» del servizio europeo per l’azione esterna (SEAE).
2.  
Il capomissione è responsabile della sicurezza dell’EU BAM Rafah e della conformità ai requisiti minimi di sicurezza applicabili all’EU BAM Rafah, in linea con la politica dell’Unione per la sicurezza del personale schierato al di fuori dell’Unione nel quadro di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato e relativi documenti giustificativi.
3.  
Il capomissione è assistito da un alto responsabile della sicurezza della missione, che riferisce al capomissione e mantiene anche uno stretto rapporto funzionale con la direzione «Sicurezza» del SEAE.
4.  
Il personale dell’EU BAM Rafah è sottoposto ad una formazione obbligatoria in materia di sicurezza prima di assumere le funzioni conformemente all’OPLAN. Esso riceve altresì corsi periodici di aggiornamento sul posto, organizzati dall’alto responsabile della sicurezza della missione.

▼M11

Articolo 12 bis

Disposizioni giuridiche

L’EU BAM Rafah ha la capacità di procurarsi servizi e forniture, stipulare contratti e concludere accordi amministrativi, assumere personale, detenere conti bancari, acquisire beni e disporne nonché liquidare il suo passivo e stare in giudizio, nella misura necessaria per l’attuazione della presente azione comune.

▼M12

Articolo 13

Disposizioni finanziarie

▼M13

1.  
L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese relative all'EU BAM Rafah per il periodo dal 25 novembre 2005 al 31 dicembre 2011 è pari a 21 570 000 EUR.

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese relative all'EU BAM Rafah per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 30 giugno 2012 è pari a 970 000 EUR.

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese relative all'EU BAM Rafah per il periodo dal 1o luglio 2012 al 30 giugno 2013 è pari a 980 000 EUR.

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese relative all'EU BAM Rafah per il periodo dal 1o luglio 2013 al 30 giugno 2014 è pari a 940 000 EUR.

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese relative all'EU BAM Rafah per il periodo dal 1o luglio 2014 al 30 giugno 2015 è pari a 940 000 EUR.

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese relative all'EU BAM Rafah per il periodo dal 1o luglio 2015 al 30 giugno 2016 è pari a 1 270 000 EUR.

▼M14

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese relative all'EU BAM Rafah per il periodo dal 1o luglio 2016 al 30 giugno 2017 è pari a 1 545 000 EUR.

▼M15

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese relative all'EU BAM Rafah per il periodo dal 1o luglio 2017 al 30 giugno 2018 è pari a 1 980 000 EUR.

▼M16

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese relative all'EU BAM Rafah per il periodo dal 1o luglio 2018 al 30 giugno 2019 è pari a 2 040 000 EUR.

▼M17

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese relative all'EU BAM Rafah per il periodo dal 1o luglio 2019 al 30 giugno 2020 è pari a 2 150 000 EUR.

▼M18

L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese relative all’EU BAM Rafah per il periodo dal 1o luglio 2020 al 30 giugno 2021 è pari a 2 180 000,00 EUR.

▼M19

L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese relative all’EU BAM Rafah per il periodo dal 1o luglio 2021 al 30 giugno 2022 è pari a 2 460 000  EUR.

▼M20

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese relative all'EU BAM Rafah per il periodo dal 1o luglio 2022 al 30 giugno 2023 è pari a 2 570 000  EUR.

▼M21

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese relative all'EU BAM Rafah per il periodo dal 1o luglio 2023 al 30 giugno 2024 è pari a 2 360 000  EUR.

▼M22

L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese relative all’EU BAM Rafah per il periodo dal 1o luglio 2024 al 30 giugno 2025 è pari a 3 723 805,94 EUR.

▼M12

2.  
Tutte le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione europea. La partecipazione alle gare d'appalto è aperta ai cittadini di Stati terzi che contribuiscono finanziariamente alla missione, ai cittadini delle parti ospitanti e, se necessario ai fini operativi della missione, ai cittadini dei paesi vicini.
3.  
L'EU BAM Rafah è responsabile dell'esecuzione del proprio bilancio. A tal fine l'EU BAM Rafah firma un accordo con la Commissione.
4.  
L'EU BAM Rafah è competente per eventuali richieste di indennizzo ed obblighi derivanti dall'attuazione del mandato a decorrere dal 1o luglio 2014, fatta eccezione per eventuali richieste di indennizzo in relazione a una colpa grave del capomissione, di cui quest'ultimo si assume la responsabilità.
5.  
L'attuazione delle disposizioni finanziarie non pregiudica la catena di comando di cui agli articoli 4, 4 bis e 5 e i requisiti operativi dell'EU BAM Rafah, compresa la compatibilità delle attrezzature e l'interoperabilità delle sue squadre.
6.  
Le spese sono ammissibili a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente azione comune.

▼B

Articolo 14

Azione comunitaria

▼M7

1.  
Il Consiglio e la Commissione assicurano, secondo le rispettive competenze, la coerenza tra l’attuazione della presente azione comune e l’azione esterna dell’Unione a norma dell’articolo 21, paragrafo 3 del trattato. Il Consiglio e la Commissione cooperano a tal fine.

▼B

2.  
Le necessarie modalità di coordinamento sono stabilite, come opportuno, nella zona di missione, come pure a Bruxelles.

▼M7

Articolo 15

Comunicazione di informazioni classificate

1.  
L’AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente azione comune, se opportuno e in funzione delle esigenze operative della missione, informazioni e documenti classificati dell’Unione europea fino al livello «RESTREINT UE» prodotti ai fini della missione, in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio.
2.  
Qualora insorgano necessità operative precise ed immediate, l’AR è inoltre autorizzato a comunicare alle autorità locali informazioni e documenti classificati dell’Unione europea fino al livello «RESTREINT UE» prodotti ai fini della missione, in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio. In tutti gli altri casi tali informazioni e documenti sono comunicati alle autorità locali secondo procedure consone al loro livello di cooperazione con l’Unione europea.
3.  
L’AR è autorizzato a trasmettere ai paesi terzi associati alla presente azione comune e alle autorità locali documenti non classificati dell’Unione europea connessi alle deliberazioni del Consiglio inerenti alla missione e coperte dal segreto professionale a norma dell’articolo 6, paragrafo 1 del regolamento interno del Consiglio ( 2 ).

▼M3

Articolo 15 bis

Vigilanza

È attivata la capacità di vigilanza per l'EU BAM Rafah.

▼M5

Articolo 16

Entrata in vigore

La presente azione comune entra in vigore alla data dell'adozione.

▼M22

Essa cessa di produrre effetti il 30 giugno 2025.

▼M11 —————

▼B

Articolo 18

Pubblicazione

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

▼M3

Anche le decisioni del CPS ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, in merito alla nomina del capomissione, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

▼M7 —————



( 1 ) Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).

( 2 ) Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2009, relativa all’adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell’11.12.2009, pag. 35).