2005E0724 — IT — 20.02.2006 — 001.001
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AZIONE COMUNE 2005/724/PESC DEL CONSIGLIO del 17 ottobre 2005 (GU L 272, 18.10.2005, p.26) |
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AZIONE COMUNE 2006/123/PESC DEL CONSIGLIO del 20 febbraio 2006 |
L 49 |
20 |
21.2.2006 |
AZIONE COMUNE 2005/724/PESC DEL CONSIGLIO
del 17 ottobre 2005
relativa alla nomina del rappresentante speciale dell’Unione europea nell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e che abroga la decisione comune 2005/589/PESC
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare gli articoli 14, 18, paragrafo 5 e 23, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 28 luglio 2005 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2005/589/PESC ( 1 ) che proroga il mandato del sig. Michael SAHLIN quale rappresentante speciale dell’Unione europea nell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia fino al 15 novembre 2005. |
(2) |
È stato convenuto di nominare il sig. Erwan FOUÉRÉ quale nuovo rappresentante speciale dell’Unione europea nell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia con effetto dal 1o novembre 2005. |
(3) |
L’azione comune 2005/589/PESC dovrebbe essere abrogata. |
(4) |
Il Rappresentante speciale dell’Unione europea espleterà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune fissati nell’articolo 11 del trattato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:
Articolo 1
Il sig. Erwan FOUÉRÉ è nominato rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) presso l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia dal 1o novembre 2005 al 28 febbraio 2006.
Articolo 2
Il mandato dell’RSUE è basato sull’obiettivo politico dell’Unione europea nell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, che consiste nel contribuire al consolidamento del processo politico di pace e alla piena attuazione dell’accordo quadro di Ohrid, facilitando in questo modo ulteriori progressi verso l’integrazione europea mediante il processo di stabilizzazione e associazione.
L’RSUE sostiene le attività dell’Alto rappresentante nella regione.
Articolo 3
Al fine di raggiungere l’obiettivo politico, l’RSUE ha mandato di:
a) mantenere stretti contatti con il governo dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e con le parti coinvolte nel processo politico;
b) fornire i pareri e le facilitazioni dell’Unione europea nel processo politico;
c) assicurare il coordinamento degli interventi della comunità internazionale volti a contribuire all’attuazione e alla sostenibilità delle disposizioni dell’accordo quadro del 13 agosto 2001, secondo quanto stabilito nell’accordo e nei relativi allegati;
d) seguire attentamente le questioni interetniche e di sicurezza e riferirne in merito, nonché mantenere a tal fine i collegamenti con tutti gli organismi pertinenti;
e) fornire un orientamento politico locale al capo del gruppo di consulenza dell'UE in materia di polizia (EUPAT), assicurare il coordinamento tra l'EUPAT e altri attori UE e assumere la responsabilità delle relazioni tra l'EUPAT e le autorità della parte ospitante e i media;
f) in cooperazione con il capo dell'EUPAT e in coordinamento con la presidenza, tenere un dialogo periodico con le autorità dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia sugli sviluppi delle attività dell’EUPAT.
Articolo 4
1. L’RSUE è responsabile dell’esecuzione del suo mandato, sotto l’autorità e la direzione operativa dell’Alto Rappresentante. L’RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.
2. Il Comitato politico e di sicurezza (CPS) è un interlocutore privilegiato dell’RSUE e costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all’RSUE un orientamento strategico e un apporto politico nell’ambito del mandato.
Articolo 5
1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE è pari a 215 000 EUR.
2. Le spese finanziate dall’importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le regole della Comunità europea applicabili in materia di bilancio, salvo che gli eventuali prefinanziamenti non restino di proprietà della Comunità.
3. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l’RSUE e la Commissione.
4. La presidenza, la Commissione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.
Articolo 6
1. Nei limiti del suo mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l’RSUE è responsabile della costituzione della sua squadra in consultazione con la presidenza, assistita dal segretario generale/Alto Rappresentante e in piena associazione con la Commissione. L’RSUE comunica alla presidenza ed alla Commissione la composizione definitiva della sua squadra.
2. Gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione europea possono proporre il comando di personale che operi con l’RSUE. La retribuzione del personale eventualmente distaccato da uno Stato membro o da un’istituzione dell’Unione europea presso l’RSUE è a carico rispettivamente dello Stato membro o dell’istituzione dell’Unione europea interessata.
3. Tutti gli impieghi della categoria A non interessati dal comando sono, se del caso, oggetto di pubblicità da parte del segretariato generale del Consiglio e sono inoltre notificati agli Stati membri e alle istituzioni dell’Unione europea al fine di reclutare i candidati meglio qualificati.
4. I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell’RSUE e del suo personale sono definiti con le parti. Gli Stati membri e la Commissione concedono tutto il sostegno necessario a tale scopo.
Articolo 7
Di norma l’RSUE riferisce personalmente all’Alto Rappresentante e al CPS e può riferire anche al pertinente gruppo di lavoro. Relazioni scritte sono trasmesse periodicamente all’Alto Rappresentante, al Consiglio e alla Commissione. Su raccomandazione dell’Alto Rappresentante e del CPS, l’RSUE può riferire al Consiglio «Affari generali e relazioni esterne».
Articolo 8
Al fine di assicurare la coerenza dell’azione esterna dell’Unione europea, le attività dell’RSUE sono coordinate con quelle dell’Alto Rappresentante, della presidenza e della Commissione. I rappresentanti speciali dell’UE forniscono istruzioni regolari alle missioni degli Stati membri. Vengono mantenuti stretti contatti sul campo con la presidenza e i Capimissione, i quali si adoperano per assistere l’RSUE nell’esecuzione del suo mandato. L’RSUE mantiene stretti contatti anche con altri attori internazionali e regionali sul campo.
Articolo 9
L’attuazione della presente azione comune e la coerenza della stessa con altri contributi dell’Unione europea nella regione sono esaminati regolarmente. L’RSUE presenta al segretario generale/alto rappresentante (SG/AR), al Consiglio e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro giugno 2006 e una relazione esauriente sull’esecuzione del suo mandato entro metà novembre 2006. Dette relazioni fungono da base per la valutazione della presente azione comune nell’ambito dei pertinenti gruppi di lavoro e da parte del Comitato politico e di sicurezza (CPS). Nel quadro delle priorità generali in materia di spiegamento, l’SG/AR formula raccomandazioni al CPS in merito alla decisione del Consiglio relativa al rinnovo, alla modifica o alla revoca del mandato.
Articolo 10
L’azione comune 2005/589/PESC è abrogata con effetto dal 31 ottobre 2005.
Articolo 11
La presente azione comune entra in vigore alla data dell’adozione.
Articolo 12
La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
( 1 ) GU L 199 del 29.7.2005, pag. 103.