2005D0710 — IT — 10.06.2006 — 001.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

▼M2

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 2005

recante alcune misure di protezione relative all’influenza aviaria ad alta patogenicità in Romania

[notificata con il numero C(2005) 4068]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/710/CE)

(GU L 269, 14.10.2005, p.42)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

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date

►M1

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 20 gennaio 2006

  L 17

27

21.1.2006

►M2

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 20 gennaio 2006

  L 17

30

21.1.2006

 M3

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 28 aprile 2006

  L 118

18

3.5.2006

►M4

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 2 giugno 2006

  L 152

36

7.6.2006

►M5

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 7 giugno 2006

  L 158

14

10.6.2006




▼B

▼M2

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 2005

recante alcune misure di protezione relative all’influenza aviaria ad alta patogenicità in Romania

▼B

[notificata con il numero C(2005) 4068]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/710/CE)



LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE ( 1 ), in particolare l’articolo 18,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio del 18 dicembre 1997 che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ( 2 ), in particolare l’articolo 22,

considerando quanto segue:

(1)

L’influenza aviaria è una malattia virale contagiosa del pollame e dei volatili che provoca mortalità e alterazioni e può assumere rapidamente un carattere epizootico tale da costituire una grave minaccia per la salute pubblica e degli animali e da ridurre notevolmente la redditività degli allevamenti avicoli. Sussiste il rischio che l’agente patogeno venga introdotto attraverso gli scambi internazionali di pollame vivo e di prodotti a base di pollame.

(2)

Il 12 ottobre 2005 è stato notificato alla Commissione che in Romania si è isolato un virus H5 dell’influenza aviaria raccolto da un caso clinico. Il quadro clinico fa sospettare che si tratti di influenza aviaria ad alta patogenicità, in attesa della determinazione del tipo di neuraminidasi (N) e dell’indice di patogenicità.

(3)

In considerazione del rischio per la salute degli animali rappresentato dall’introduzione della malattia nella Comunità, è opportuno come misura immediata sospendere le importazioni di pollame vivo, ratiti, selvaggina da penna selvatica e d’allevamento, volatili vivi diversi dal pollame e uova da cova di tali specie provenienti dalla Romania.

(4)

Poiché la Romania è autorizzata per quanto riguarda le importazioni di trofei da caccia, uova destinate al consumo umano e piume non trasformate, anche le importazioni di tali prodotti nella Comunità dovrebbero essere sospese, in ragione del rischio che comportano per la salute degli animali.

(5)

Inoltre dovrebbero essere sospese le importazioni dalla Romania nella Comunità di carne fresca di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica e d’allevamento nonché le importazioni di preparazioni e prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carne di tali specie.

(6)

Alcuni prodotti derivati dal pollame abbattuto prima del 1o agosto 2005 dovrebbero continuare ad essere autorizzati, tenuto conto del periodo d’incubazione della malattia.

(7)

La decisione 2005/432/CE della Commissione che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e abroga le decisioni 97/41/CE, 97/221/CE e 97/222/CE ( 3 ) contiene l’elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri possono autorizzare l’importazione di prodotti a base di carne e definisce i trattamenti considerati efficaci ai fini dell’inattivazione degli agenti patogeni rispettivi. Per prevenire il rischio di trasmissione della malattia attraverso tali prodotti, occorre applicare un trattamento idoneo in funzione dello status sanitario del paese di origine e della specie da cui è ottenuto il prodotto. Risulta pertanto opportuno continuare ad autorizzare le importazioni di prodotti a base di carni di pollame originari della Romania che abbiano subito un trattamento termico ad almeno 70 °C in tutte le loro parti.

(8)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:



▼M5

Articolo 1

1.  Gli Stati membri sospendono l’importazione:

a) di pollame vivo, ratiti, selvaggina da penna selvatica o d’allevamento e di uova da cova di tali specie provenienti dalla parte di territorio della Romania di cui alla parte B dell’allegato; nonché

▼M1

b) dei seguenti prodotti provenienti dalla parte del territorio della Romania di cui alla parte B dell’allegato:

 carni fresche di pollame, ratiti, selvaggina da penna selvatica e d’allevamento,

 preparazioni a base di carne e prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carne di tali specie,

 alimenti greggi per animali da compagnia e materie prime non trasformate per mangimi contenenti parti delle suddette specie,

 uova destinate al consumo umano,

 trofei di caccia non trattati di qualsiasi tipo di volatili, e

 piume e parti di piume non trattate.

2.  In deroga al paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri autorizzano le importazioni dei prodotti di cui al paragrafo 1, lettera b), dal primo al terzo trattino, ottenuti da volatili abbattuti prima del 1o agosto 2005.

3.  I certificati veterinari/documenti commerciali che accompagnano le partite dei prodotti di cui al paragrafo 2 recano una delle diciture seguenti a seconda della specie di cui trattasi:

«Carni fresche di pollame/carni fresche di ratiti/carni fresche di selvaggina da penna selvatica/carni fresche di selvaggina da penna d’allevamento/prodotto a base di carne costituito da o contenente carne di pollame, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica o d’allevamento/preparazione a base di carne costituita da o contenente carne di pollame, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica o d’allevamento/alimenti greggi per animali da compagnia e materie prime non trasformate per mangimi contenenti parti di pollame, ratiti, selvaggina da penna selvatica o d’allevamento ( 4 ) ottenute/o/a/i da volatili abbattuti prima del 1o agosto 2005 e in conformità dell’articolo 1, paragrafo 2, della decisione 2005/710/CE della Commissione.

4.  In deroga al paragrafo 1, lettera b), secondo trattino, gli Stati membri autorizzano l’importazione di prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carne di pollame, ratiti, selvaggina da penna selvatica o d’allevamento purché la carne di tali specie sia stata sottoposta ad almeno uno dei trattamenti specifici di cui all’allegato II, parte IV, punti B, C o D, della decisione 2005/432/CE della Commissione.

▼B

Articolo 2

Gli Stati membri provvedono affinché le importazioni di piume o parti di piume trasformate siano accompagnate da un documento commerciale attestante che le piume o parti di piume trasformate sono state trattate con getto di vapore o altri metodi destinati ad impedire la propagazione di agenti patogeni.

Il documento commerciale suddetto non è richiesto per le piume ornamentali trasformate, le piume trasformate trasportate da viaggiatori per uso personale o le partite di piume trasformate inviate a privati per fini non industriali.

Articolo 3

Gli Stati membri modificano le misure da essi applicate alle importazioni per renderle conformi alla presente decisione e danno immediata e adeguata pubblicità alle misure adottate. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 4

La presente decisione si applica fino al ►M5  31 dicembre 2006 ◄ .

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

▼M4




ALLEGATO

Parti del territorio della Romania di cui all’articolo 1, lettere a) e b)



PARTE A

Codice ISO del paese

Nome del paese

Descrizione della parte di territorio

RO

Romania

—  Tutto il territorio della Romania



PARTE B

Codice ISO del paese

Nome del paese

Descrizione della parte di territorio

RO

Romania

In Romania, le contee di:

— Arges

— Bacau

— Botosani

— Braila

— Brasov

— Bucuresti

— Buzau

— Calarasi

— Constanta

— Covasna

— Dimbovita

— Dolj

— Galati

— Giurgiu

— Gorj

— Harghita

— Ialomita

— Iasi

— Ilfov

— Mehedinti

— Mures

— Neamt

— Olt

— Prahova

— Sibiu

— Suceava

— Teleorman

— Tulcea

— Vaslui

— Vilcea

— Vrancea



( 1 ) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dall’Atto di adesione del 2003.

( 2 ) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; versione rettificata GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1).

( 3 ) GU L 151 del 14.6.2005, pag. 3.

( 4 ) Cancellare la voce non pertinente.»