2005D0436 — IT — 31.05.2006 — 001.001
Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 13 giugno 2005 relativa alla cooperazione della Comunità con l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura per quanto riguarda le attività della Commissione europea per il controllo dell'afta epizootica (GU L 151, 14.6.2005, p.26) |
Modificato da:
|
|
Gazzetta ufficiale |
||
No |
page |
date |
||
L 176 |
105 |
30.6.2006 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 13 giugno 2005
relativa alla cooperazione della Comunità con l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura per quanto riguarda le attività della Commissione europea per il controllo dell'afta epizootica
(2005/436/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ( 1 ), in particolare gli articoli 12 e 13,
considerando quanto segue:
(1) |
A seguito delle grandi epidemie di afta epizootica verificatesi alla fine degli anni '50 sia all'interno della Comunità che nei paesi limitrofi venne istituita la commissione europea per la lotta contro l'afta epizootica (EUFMD) nel quadro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO). |
(2) |
Negli anni '60, a motivo dei crescenti rischi di introduzione in Europa di ceppi esotici di afta epizootica, ai paesi membri della EUFMD venne chiesto di istituire un fondo fiduciario per misure d'emergenza da attuare nei Balcani, principale via di entrata della malattia. Successivamente, il suddetto fondo venne suddiviso in fondo fiduciario 911100/MTF/003/CEE, finanziato da quei paesi membri che erano contemporaneamente Stati membri della Comunità, e fondo fiduciario 909700/MTF/004/MUL, sovvenzionato dai paesi membri della EUFMD che a quel momento non erano Stati membri della Comunità. |
(3) |
In applicazione dell’articolo 4 della direttiva 90/423/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, recante modifica della direttiva 85/511/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, della direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina e della direttiva 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi ( 2 ), nel 1991 la vaccinazione profilattica contro l'afta epizootica è stata abolita in tutta la Comunità. |
(4) |
Contemporaneamente, la decisione 90/424/CEE prevedeva specificamente la possibilità di sostenere misure per la lotta all’afta epizootica nei paesi terzi, soprattutto al fine di tutelare le zone a rischio all’interno della Comunità. |
(5) |
Con l’adozione della direttiva 2003/85/CE, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 84/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE ( 3 ) gli Stati membri hanno riconfermato il divieto della vaccinazione profilattica, estendendo nel contempo la possibilità del ricorso alla vaccinazione di emergenza contro l’afta epizootica. |
(6) |
L’esistenza di certo numero di focolai di afta epizootica dichiarati a partire dal 1992, in particolare in zone della Comunità confinanti con paesi nei quali la malattia è endemica, e un’epidemia di grandi dimensioni verificatasi in taluni Stati membri nel 2001 dimostrano la necessità di essere sensibilizzati e preparati all'insorgere della malattia e di una collaborazione a livello internazionale. |
(7) |
Sono stati inoltre registrati, in paesi confinanti con gli Stati membri, focolai e, in alcuni casi, gravi epidemie che possono costituire una minaccia per la condizione sanitaria del patrimonio zootecnico comunitario sensibile a detta malattia. |
(8) |
Data l'apparizione di nuovi topotipi virali e in considerazione del deterioramento regionale delle misure di lotta, la Comunità, in stretta cooperazione con la EUFMD e facendo ricorso al fondo fiduciario 911100/MTF/003/CEE, ha sovvenzionato campagne di vaccinazione d'emergenza in Turchia e in Transcaucasia. |
(9) |
Conformemente alla decisione 2001/300/CE della Commissione, del 30 marzo 2001, concernente la cooperazione comunitaria con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, in ordine segnatamente alle attività svolte dalla Commissione europea per la lotta contro l'afta epizootica ( 4 ), la Commissione ha concluso l’accordo attuativo MTF/INT/003/CEE911100 (TFEU970089129) relativo alle attività permanenti finanziate dalla Comunità europea Commissione europea per la lotta contro l'afta epizootica della FAO, rimasto in vigore con risultati positivi fino al 31 dicembre 2004. |
(10) |
La Comunità europea e le Nazioni Unite hanno firmato, il 29 novembre 2003, un nuovo accordo quadro finanziario e amministrativo che ha posto le basi dell’accordo tra la Commissione delle Comunità europee e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazioni e l’agricoltura, firmato il 17 luglio 2003. |
(11) |
Appare opportuno rinnovare l’accordo attuativo tra le due organizzazioni internazionali e, tenendo conto dell’ampliamento della Comunità, fissare il contributo comunitario al Fondo fiduciario 911100MTF/INT/003/CEE ad un limite massimo di 4,5 milioni di EUR per un periodo di quattro anni. Le risorse del fondo fiduciario per il 2005 devono risultare dal saldo delle sue disponibilità al 25 gennaio 2005 e da un contributo comunitario tale da giungere all’equivalente in dollari americani (USD) di 2 milioni di EUR. Successivamente, la copertura delle spese sarà assicurata mediante trasferimenti annui. |
(12) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
DECIDE:
Articolo 1
1. Il saldo del fondo fiduciario 911100MTF/INT/003/CEE (TFEU 970089129) è fissato a 55 284 USD, come stabilito nella relazione finale adottata dalla 71a sessione del comitato esecutivo della Commissione europea per la lotta contro l'afta epizootica (EUFMD) della FAO il 25 gennaio 2005 a Roma.
2. Dal 1o gennaio 2005 l’obbligazione finanziaria della Comunità nei confronti del Fondo di cui al paragrafo 1 è fissata ad un massimo di 8 000 000 EUR per un periodo di quattro anni.
3. La prima rata dell'importo di cui al paragrafo 2 per il 2005 è costituita:
a) dal saldo di cui al paragrafo 1 e
b) da un contributo comunitario dell'importo necessario per giungere in totale all’equivalente in USD di 2 000 000 EUR.
4. Le spese sostenute dal fondo fiduciario durante gli anni 2005, 2006, 2007 e 2008 sono finanziate mediante contributi comunitari annui pagabili, rispettivamente, negli anni 2006, 2007, 2008 e 2009. Tali trasferimenti dipendono tuttavia dalla disponibilità di risorse nel bilancio della Commissione.
5. I contributi comunitari annui di cui al paragrafo 4 sono basati sulla relazione finanziaria presentata dalla EUFMD alla sessione annuale del comitato esecutivo o alla sessione generale biennale della EUFMD, relazione corredata da documentazione particolareggiata conformemente alle norme dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO).
Articolo 2
1. La Commissione delle Comunità europee e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura concludono un accordo attuativo sull'utilizzazione e il funzionamento del fondo fiduciario 911100/MTF/INT/003/CEE (TFEU 970089129) per un periodo di quattro anni a partire dal 1o gennaio 2005.
Ogni modifica all’accordo attuativo necessaria per tener conto dell’adeguamento della somma fissata all’articolo 1, paragrafo 2, sarà adottata per consenso tra la Commissione delle Comunità europee e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura.
2. Gli interventi del fondo fiduciario di cui all'articolo 1 sono attuati di concerto tra la Commissione e la EUFMD, conformemente all'accordo attuativo di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
( 1 ) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
( 2 ) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 13.
( 3 ) GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1.
( 4 ) GU L 102, 12.4.2001, pag. 71. Decisione modificata dalla decisione 2002/953/CE (GU L 330 del 6.12.2002, pag. 39).