02004R2148 — IT — 24.02.2020 — 007.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 2148/2004 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2004

concernente l'autorizzazione permanente e l'autorizzazione provvisoria di taluni additivi e l'autorizzazione di nuovi impieghi di un additivo già autorizzato nell'alimentazione degli animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 370 del 17.12.2004, pag. 24)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO (CE) N. 1980/2005 DELLA COMMISSIONE del 5 dicembre 2005

  L 318

3

6.12.2005

 M2

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1018/2012 DELLA COMMISSIONE del 5 novembre 2012

  L 307

56

7.11.2012

 M3

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1043 DELLA COMMISSIONE del 30 giugno 2015

  L 167

63

1.7.2015

 M4

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2305 DELLA COMMISSIONE del 10 dicembre 2015

  L 326

43

11.12.2015

►M5

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/447 DELLA COMMISSIONE del 14 marzo 2017

  L 69

18

15.3.2017

►M6

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1145 DELLA COMMISSIONE del 8 giugno 2017

  L 166

1

29.6.2017

►M7

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/147 DELLA COMMISSIONE del 3 febbraio 2020

  L 31

7

4.2.2020




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 2148/2004 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2004

concernente l'autorizzazione permanente e l'autorizzazione provvisoria di taluni additivi e l'autorizzazione di nuovi impieghi di un additivo già autorizzato nell'alimentazione degli animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)



Articolo 1

Il preparato appartenente al gruppo «agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti» è autorizzato a tempo indeterminato per l'impiego come additivo nell'alimentazione animale, alle condizioni di cui all'allegato I.

Articolo 2

I preparati appartenenti al gruppo «microrganismi» sono autorizzati a tempo indeterminato per l'impiego come additivi nell'alimentazione animale, alle condizioni di cui all'allegato II.

▼M6 —————

▼B

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I



N. CE

Additivo

Formula chimica, descrizione

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Scadenza dell'autorizzazione

mg/kg di alimento completo

Agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti

E 567

Clinoptilolite di origine vulcanica

Alluminosilicato d'idrato di calcio di origine vulcanica contenente un quantitativo minimo di 85 % di clinoptilolite e un massimo del 15 % di feldspati, miche e argille esenti da fibre e da quarzo ►M1   ◄

Suini

20 000

Tutti gli alimenti per animali

A tempo indeterminato

►M6  Conigli ◄

►M6  — ◄

►M6  — ◄

►M6   ◄

►M6  Tutti gli alimenti per animali ◄

►M6  A tempo indeterminato ◄

Volatili

20 000

Tutti gli alimenti per animali

A tempo indeterminato




ALLEGATO II



N. CE

Additivo

Formula chimica, descrizione

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Scadenza dell'autorizzazione

CFU/kg di alimento completo

Microrganismi

▼M5 —————

▼M7 —————

▼M6 —————