02004R2148 — IT — 24.02.2020 — 007.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
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REGOLAMENTO (CE) N. 2148/2004 DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 2004 concernente l'autorizzazione permanente e l'autorizzazione provvisoria di taluni additivi e l'autorizzazione di nuovi impieghi di un additivo già autorizzato nell'alimentazione degli animali (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 370 del 17.12.2004, pag. 24) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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REGOLAMENTO (CE) N. 1980/2005 DELLA COMMISSIONE del 5 dicembre 2005 |
L 318 |
3 |
6.12.2005 |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1018/2012 DELLA COMMISSIONE del 5 novembre 2012 |
L 307 |
56 |
7.11.2012 |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1043 DELLA COMMISSIONE del 30 giugno 2015 |
L 167 |
63 |
1.7.2015 |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2305 DELLA COMMISSIONE del 10 dicembre 2015 |
L 326 |
43 |
11.12.2015 |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/447 DELLA COMMISSIONE del 14 marzo 2017 |
L 69 |
18 |
15.3.2017 |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1145 DELLA COMMISSIONE del 8 giugno 2017 |
L 166 |
1 |
29.6.2017 |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/147 DELLA COMMISSIONE del 3 febbraio 2020 |
L 31 |
7 |
4.2.2020 |
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REGOLAMENTO (CE) N. 2148/2004 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 2004
concernente l'autorizzazione permanente e l'autorizzazione provvisoria di taluni additivi e l'autorizzazione di nuovi impieghi di un additivo già autorizzato nell'alimentazione degli animali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Articolo 1
Il preparato appartenente al gruppo «agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti» è autorizzato a tempo indeterminato per l'impiego come additivo nell'alimentazione animale, alle condizioni di cui all'allegato I.
Articolo 2
I preparati appartenenti al gruppo «microrganismi» sono autorizzati a tempo indeterminato per l'impiego come additivi nell'alimentazione animale, alle condizioni di cui all'allegato II.
▼M6 —————
Articolo 6
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
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N. CE |
Additivo |
Formula chimica, descrizione |
Specie animale o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Scadenza dell'autorizzazione |
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mg/kg di alimento completo |
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Agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti |
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E 567 |
Clinoptilolite di origine vulcanica |
Alluminosilicato d'idrato di calcio di origine vulcanica contenente un quantitativo minimo di 85 % di clinoptilolite e un massimo del 15 % di feldspati, miche e argille esenti da fibre e da quarzo ►M1 ◄ |
Suini |
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20 000 |
Tutti gli alimenti per animali |
A tempo indeterminato |
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►M6 Conigli ◄ |
►M6 — ◄ |
►M6 — ◄ |
►M6 ◄ |
►M6 Tutti gli alimenti per animali ◄ |
►M6 A tempo indeterminato ◄ |
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Volatili |
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20 000 |
Tutti gli alimenti per animali |
A tempo indeterminato |
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ALLEGATO II