02004R1453 — IT — 08.11.2018 — 004.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 1453/2004 DELLA COMMISSIONE

del 16 agosto 2004

concernente l'autorizzazione a tempo indeterminato di alcuni additivi nei mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 269 dell'17.8.2004, pag. 3)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

 M1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1399 DELLA COMMISSIONE del 17 agosto 2015

  L 217

1

18.8.2015

►M2

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/447 DELLA COMMISSIONE del 14 marzo 2017

  L 69

18

15.3.2017

►M3

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1145 DELLA COMMISSIONE del 8 giugno 2017

  L 166

1

29.6.2017

►M4

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1566 DELLA COMMISSIONE del 18 ottobre 2018

  L 262

27

19.10.2018




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 1453/2004 DELLA COMMISSIONE

del 16 agosto 2004

concernente l'autorizzazione a tempo indeterminato di alcuni additivi nei mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)



Articolo 1

L’impiego come additivi nell’alimentazione animale dei preparati appartenenti ai gruppi «Microrganismi» ed «Enzimi» di cui agli allegati I e II è autorizzato a tempo indeterminato, alle condizioni ivi specificate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M2 —————

▼B




ALLEGATO II



N. CE

Additivo

Denominazione chimica, descrizione

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

Unità d'attività/kg di alimento completo

Enzimi

▼M3 —————

▼M4 —————

▼B

E 1613

Endo-1,4-beta-xilanasi

EC 3.2.1.8

Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10 W) con un'attività minima di:

Polvere

70 000 IFP (1)/g

Liquido

7 000 IFP/ml

Polli da ingrasso

1 050 IFP

1.  Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

2.  Dose raccomandata per kg di mangime completo:

1 400 IFP.

3.  Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto arabinoxilani), contenenti, ad esempio, oltre il 40 % di frumento.

A tempo indeterminato

(1)   1 IFP è il quantitativo di enzima che libera 1 microgrammo-molecola di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio), a partire da xilano di avena, al minuto, con pH 4,8 e a 50 °C.