2004R1277 — IT — 13.07.2004 — 000.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 1277/2004 DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 2004

recante trentasettesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama Bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talebani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

(GU L 241, 13.7.2004, p.12)


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 353, 27.11.2004, pag. 23  (1277/04)




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 1277/2004 DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 2004

recante trentasettesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama Bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talebani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio



LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama Bin Laden, alla rete Al Qaeda e ai Talebani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talebani dell'Afghanistan ( 1 ), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 6 luglio 2004, il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si deve applicare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche; occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato I.

(3)

Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 del Consiglio è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è così modificato:

1) Le voci seguenti sono aggiunte all’elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità»:

a) Al-Haramain (sezione Afghanistan). Indirizzo: Afghanistan

b) Al-Haramain (sezione Albania). Indirizzo:Irfan Tomini Street 58, Tirana, Albania.

c) Al-Haramain (sezione Bangladesh). Indirizzo:House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dacca; Bangladesh.

d) Al-Haramain (sezione Etiopia). Indirizzo:Woreda District 24 Kebele Section 13, Addis Abeba, Etiopia.

e) Al-Haramain (sezione Paesi Bassi) (alias Stichting Al Haramain Humanitarian Aid). Indirizzo:Jan Hanzenstraat 114, 1053 SV Amsterdam, Paesi Bassi.

2) La voce seguente è aggiunta all’elenco «Persone fisiche».

a) Aqeel ►C1  Abdulaziz ◄ Al-Aqil. Data di nascita: 29 aprile 1949.

b) Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (alias Hassan Turki). Data di nascita: circa 1944. Luogo di nascita: Regione V (Ogaden), Etiopia. Altre informazioni: membro del sottoclan Reer-Abdille, che fa parte del clan Ogaden.



( 1 ) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1237/2004 della Commissione (GU L 235 del 6.7.2004, pag. 24).