2004R0872 — IT — 10.09.2004 — 001.002
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REGOLAMENTO (CE) N. 872/2004 DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 relativo ad ulteriori misure restrittive nei confronti della Liberia (GU L 162, 30.4.2004, p.32) |
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Gazzetta ufficiale |
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REGOLAMENTO (CE) N. 1149/2004 DELLA COMMISSIONE del 22 giugno 2004 |
L 222 |
17 |
23.6.2004 |
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REGOLAMENTO (CE) N. 1478/2004 DELLA COMMISSIONE del 18 agosto 2004 |
L 271 |
36 |
19.8.2004 |
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REGOLAMENTO (CE) N. 1580/2004 DELLA COMMISSIONE dell’8 settembre 2004 |
L 289 |
4 |
10.9.2004 |
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REGOLAMENTO (CE) N. 2136/2004 DELLA COMMISSIONE del 14 dicembre 2004 |
L 369 |
14 |
16.12.2004 |
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REGOLAMENTO (CE) N. 872/2004 DEL CONSIGLIO
del 29 aprile 2004
relativo ad ulteriori misure restrittive nei confronti della Liberia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,
vista la posizione comune 2004/487/PESC del Consiglio relativa al congelamento dei fondi dell'ex Presidente liberiano Charles Taylor e delle persone e entità a lui associate, ( 1 )
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:|
(1) |
Il 10 febbraio 2004, a seguito dell'adozione da parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite della risoluzione 1521 (2003) che stabiliva misure rivedute nei confronti della Liberia per tener conto dell'evoluzione della situazione in questo paese e, in particolare, della partenza dell'ex Presidente Charles Taylor, e a seguito dell'adozione della posizione comune 2004/137/PESC del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti della Liberia ( 2 ), il Consiglio ha adottato il regolamento 234/2004 relativo a talune misure restrittive nei confronti della Liberia ( 3 ). |
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(2) |
La risoluzione 1532 (2004) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite del 12 marzo 2004 prevede il congelamento dei fondi e delle risorse economiche posseduti o controllati dall'ex Presidente liberiano Charles Taylor, da Jewell Howard Taylor e da Charles Taylor Jr. da altre persone a lui legate da stretti vincoli di parentela nonché dai suoi ex alti funzionari e da altri suoi stretti alleati e soci designati dal comitato del Consiglio di Sicurezza istituito ai sensi del paragrafo 21 della risoluzione 1521 (2003). |
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(3) |
Le azioni e le politiche dell'ex Presidente liberiano Charles Taylor e di altre persone, in particolare il saccheggio delle risorse liberiane e il loro trasferimento al di fuori del paese e l'occultamento di fondi e di beni liberiani, hanno minato la transizione della Liberia verso la democrazia e lo sviluppo ordinato delle sue istituzioni e risorse politiche, amministrative ed economiche. |
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(4) |
In considerazione dell'impatto negativo sulla Liberia del trasferimento all'estero di beni e fondi oggetto di appropriazione indebita e dell'uso di questi ultimi da parte di Charles Taylor e soci per minare la pace e la stabilità in Liberia e nella regione, è necessario procedere al congelamento dei fondi dell'ex Presidente liberiano e dei suoi soci. |
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(5) |
La posizione comune 2004/487/PESC prevede il congelamento dei fondi e delle risorse economiche dell'ex Presidente liberiano Charles Taylor e delle persone a lui legate da stretti vincoli di parentela nonché dei suoi ex alti funzionari e di altri stretti alleati o soci. |
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(6) |
Poiché tali misure rientrano nell'ambito del trattato, la loro applicazione richiede una normativa comunitaria, per quanto riguarda il territorio della Comunità, onde evitare distorsioni della concorrenza. Ai fini del presente regolamento, per territorio della Comunità si devono intendere i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi precisate. |
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(7) |
La posizione comune prevede altresì che alcune esenzioni alla disposizione relativa al congelamento possano essere concesse a fini umanitari o per rispettare vincoli o decisioni anteriori alla data della risoluzione 1532 (2004). |
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(8) |
Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha affermato che valuterà l'eventualità di mettere a disposizione del governo liberiano i fondi e le risorse economiche congelati in virtù della risoluzione 1532(2004), e le relative modalità con cui ciò sia fattibile, una volta che il governo avrà instaurato un meccanismo trasparente di contabilità e di revisione dei conti per assicurare un uso responsabile delle entrate pubbliche a diretto beneficio della popolazione liberiana. |
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(9) |
Per garantire l'efficacia delle misure previste, il presente regolamento deve entrare in vigore il giorno della pubblicazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
1) per «comitato delle sanzioni» si intende il comitato del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite istituito ai sensi del paragrafo 21 della risoluzione 1521 (2003);
2) per «fondi» si intendono le attività ed utilità finanziarie di qualsiasi natura, compresi a titolo meramente esemplificativo:
a) i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari, le cambiali, gli ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento;
b) i depositi presso enti finanziari o altri soggetti, i saldi sui conti, i crediti e le obbligazioni di qualsiasi natura;
c) i titoli negoziabili a livello pubblico e privato e gli strumenti finanziari rappresentativi di un prestito, comprese le azioni, le quote di partecipazione, i titoli obbligazionari di qualsiasi natura, i pagherò, i warrant e i contratti derivati;
d) gli interessi, i dividendi o altri redditi ed incrementi di valore generati dalle attività;
e) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni finanziari;
f) le lettere di credito, le polizze di carico e gli altri titoli rappresentativi di merci;
g) i documenti da cui risulti una partecipazione in fondi o risorse finanziarie;
h) tutti gli altri strumenti di finanziamento delle esportazioni;
3) per «congelamento di fondi» si intende il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;
4) per «risorse economiche» si intendono le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;
5) per «congelamento di risorse economiche» si intende il divieto del loro utilizzo al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, l'affitto e la costituzione di diritti reali di garanzia.
Articolo 2
1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti o controllati direttamente o indirettamente, dall'ex Presidente liberiano Charles Taylor, da Jewell Howard Taylor, da Charles Taylor Jr. e dalle seguenti persone e entità, designate dal comitato delle sanzioni ed elencate nell'allegato I:
a) altre persone legate all'ex Presidente liberiano Charles Taylor da stretti vincoli di parentela;
b) alti funzionari dell'ex regime di Taylor e altri stretti alleati e soci;
c) persone giuridiche, organismi o entità posseduti o controllati direttamente o indirettamente dalle persone di cui sopra;
d) qualsiasi altra persona fisica o giuridica che agisce per conto o sotto la direzione delle persone di cui sopra.
2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione direttamente o indirettamente o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'allegato 1.
3. È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano tali da aggirare, direttamente o indirettamente, le misure di cui ai paragrafi 1 e 2.
Articolo 3
1. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri figuranti nell'allegato II possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche congelati siano messi a disposizione dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono:
a) necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;
b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;
c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati,
purché abbiano notificato al comitato delle sanzioni l'intenzione di autorizzare l'accesso a tali fondi e risorse economiche e detto comitato non abbia comunicato loro una decisione negativa entro due giorni lavorativi dalla notifica.
2. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri figuranti nell'allegato II possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche congelati siano messi a disposizione dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono necessari per coprire le spese straordinarie, purché abbiano notificato tale decisione al comitato delle sanzioni e questo l'abbia approvata.
Articolo 4
In deroga all'articolo 2 le autorità competenti degli Stati membri figuranti nell'allegato II possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati, se sussistono le seguenti condizioni:
a) i fondi o le risorse economiche sono oggetto di un vincolo di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale sorto prima del 12 marzo 2004 o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale resa prima di tale data;
b) i fondi o le risorse economiche sono usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;
c) il vincolo o la decisione non avvantaggia una persona, un'entità o un organismo designati dal comitato delle sanzioni e menzionati nell'allegato I del presente regolamento;
d) il riconoscimento del vincolo o della decisione non è contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato;
e) la competente autorità ha notificato il vincolo o la decisione al comitato delle sanzioni.
Articolo 5
La pertinente autorità competente informa le autorità competenti degli altri Stati membri e la Commissione dell'eventuale autorizzazione concessa ai sensi degli articoli 3 e 4.
Articolo 6
L'articolo 2, paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di:
a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o
b) pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi anteriori alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle disposizioni del presente regolamento,
purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell'articolo 2, paragrafo 1.
Articolo 7
L'articolo 2, paragrafo 2 non osta a che gli enti finanziari accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti della persona o entità elencata, purché tali versamenti siano anch'essi congelati. L'ente finanziario informa tempestivamente le autorità competenti in merito a tali transazioni.
Articolo 8
1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale e le disposizioni dell'articolo 284 del trattato, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:
a) fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 2, alle autorità competenti degli Stati membri in cui risiedono o sono situati, elencate nell'allegato II, e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso dette autorità competenti, alla Commissione;
b) collaborare con le autorità competenti elencate nell'allegato II per qualsiasi verifica di tali informazioni.
2. Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri interessati.
3. Le informazioni fornite o ricevute in conformità del presente articolo sono utilizzate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute.
Articolo 9
Il congelamento di fondi e risorse economiche, o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica o l'entità che lo attua, né per i suoi dirigenti o dipendenti, a meno che si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati in seguito a negligenza.
Articolo 10
La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle decisioni pronunciate da organi giurisdizionali nazionali.
Articolo 11
La Commissione è autorizzata a:
a) modificare l'allegato I sulla base di decisioni prese dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni; e
b) modificare l'allegato II sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.
Articolo 12
Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e prendono tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano senza indugio tali norme alla Commissione dopo l'entrata in vigore del regolamento come pure ogni successiva modifica.
Articolo 13
Il presente regolamento si applica:
a) nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo;
b) a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
c) a qualsiasi cittadino di uno Stato membro ovunque egli si trovi;
d) a qualsiasi persona giuridica, gruppo o entità registrato o costituito conformemente alla legislazione di uno Stato membro;
e) a qualsiasi persona giuridica, gruppo o entità operante all'interno della Comunità.
Articolo 14
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
Elenco delle persone fisiche e giuridiche, degli organismi o delle entità di cui all'articolo 2
(1) Cyril Allen. Data di nascita: 26 luglio 1952. Altre informazioni: ex presidente del Partito patriottico nazionale.
(2) Viktor Anatoljevitch Bout (alias (a) Butt, (b) Bont, (c) Butte, (d) Boutov, (e) Vitali Sergitov. Data di nascita: (a) 13 gennaio 1967, (b) 13 gennaio 1970. Altre informazioni: numeri passaporti (a) 21N0532664, (b) 29N0006765, (c) 21N0557148, (d) 44N3570350.
(3) Charles R. Bright. Data di nascita: 29 agosto 1948. Altre informazioni: ex ministro delle finanze.
(4) M. Moussa Cisse (alias Mamadee Kamara). Data di nascita: 24 dicembre 1946 (26 giugno 1944). Altre informazioni: ex capo del protocollo del presidente. Presidente del Mohammad Group of Companies. Passaporto diplomatico liberiano D001548-99; passaporto ordinario liberiano 0058070.
(5) Randolph Cooper. Data di nascita: 28 ottobre 1950. Altre informazioni: ex amministratore delegato dell’aeroporto internazionale di Robertsfield.
(6) Jenkins Dunbar. Data di nascita: 10 gennaio 1947. Altre informazioni: ex ministro del territorio, delle miniere e dell’energia.
(7) Myrtle Gibson. Data di nascita: 3 novembre 1952. Altre informazioni: ex senatore, consigliere di Charles Taylor.
(8) Reginald B. Goodridge (Senior). Data di nascita: 11 novembre 1952. Altre informazioni: ex ministro della cultura, dell’informazione e del turismo.
(9) ►M2 Baba Jobe. Nazionalità: gambiana. Altre informazioni: ex direttore della Gambia New Millenium Air Company. Ex membro del parlamento gambiano. ◄
(10) Ali Kleilat. Data di nascita: 10 luglio 1970. Luogo di nascita: Beirut. Nazionalità: libanese.
(11) Joseph Wong Kiia Tai. Altre informazioni: dirigente della Oriental Timber Company.
(12) ►M2 Gus Kouwenhoven [alias (a) Kouvenhoven, (b) Kouenhoven, (c) Kouenhaven]. Data di nascita: 15 settembre 1942. Altre informazioni: proprietario dell’Hotel Africa; presidente della Oriental Timber Company. ◄
(13) ►M2 Leonid Minin [alias (a) Blavstein, (b) Blyuvshtein, (c) Blyafshtein, (d) Bluvshtein, (e) Blyufshtein, (f) Vladimir Abramovich Kerler, (g) Vladimir Abramovich Popiloveski, (h) Vladimir Abramovich Popela, (i) Vladimir Abramovich Popelo, (j) Wulf Breslan, (k) Igor Osols]. Data di nascita: (a) 14 dicembre 1947, (b) 18 ottobre 1946, (c) sconosciuta). Nazionalità: israeliana. Passaporti tedeschi contraffatti (nome: Minin): (a) 5280007248D, (b) 18106739D. Passaporti israeliani: (a) 6019832 (6/11/94-5/11/99), (b) 9001689 (23/1/97-22/1/02), (c) 90109052 (26/11/97). Passaporto russo: KI0861177; passaporto boliviano: 65118; passaporto greco: non si conoscono gli estremi. Proprietario delle Exotic Tropical Timber Enterprises ◄ .
(14) Samir M. Nasr (alias Sanjivan Ruprah). Data di nascita: 9 agosto 1966. Altre informazioni: ex vice commissario dell’Ufficio per gli affari marittimi.
(15) Mohamed Ahmad Salami (alias Salame). Data di nascita: 22 settembre 1961. Nazionalità: libanese. Altre informazioni: proprietario della Mohamed and Company Logging Company.
(16) Emmanuel Shaw (II). Data di nascita: 29 luglio 1956.
(17) Agnes Reeves Taylor (alias Agnes Reeves-Taylor). Data di nascita: 27 settembre 1965. Altre informazioni: ex moglie dell’ex presidente Charles Taylor. Ex rappresentante permanente della Liberia presso l’Organizzazione marittima internazionale.
(18) Charles Chuckie Taylor (Junior). Altre informazioni: figlio dell’ex presidente Charles Taylor.
(19) Charles Ghankay Taylor (alias Charles MacArthur Taylor). Data di nascita: 1o settembre 1947. Altre informazioni: ex presidente della Liberia.
(20) ►M3 Jewell Howard Taylor. Data di nascita: 17 gennaio 1963. Numero di passaporto: D/003835-04 (4/6/2004-3/6/2006). Altre informazioni: moglie dell’ex presidente Charles Taylor ◄ .
(21) Tupee Enid Taylor. Data di nascita: 17 dicembre 1962. Altre informazioni: ex moglie dell’ex presidente Charles Taylor.
(22) Benoni Urey. Data di nascita: 22 giugno 1957. Altre informazioni: ex commissario per gli affari marittimi.
(23) Benjamin Yeaton. Passaporto diplomatico liberiano D00123299. Altre informazioni: ex direttore dei servizi speciali di sicurezza.
24) Martin George. Altre informazioni: ambasciatore della Liberia presso la Repubblica federale della Nigeria.
25) Grace Beatrice Minor. Data di nascita: 31 maggio 1942.
26) Edwin Snowe. Altre informazioni: amministratore delegato della Liberian Petroleum and Refining Corporation (LPRC).
ALLEGATO II
Elenco delle autorità competenti di cui agli articoli 3, 4, 5, 7, e 10
BELGIO
Service Public Fédéral des Finances
Administration de la Trésorerie
30 Avenue des Arts
B-1040 Bruxelles
Fax 00 32 2 233 74 65
E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be
REPUBBLICA CECA
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Licenční správa
Na Františku 32
110 15 Praha 1
Tel. (420-2) 24 06 27 20
Fax (420-2) 24 22 18 11
Ministerstvo financí
Finanční analytický útvar
PO Box 675
Jindřišská 14
111 21 Praha 1
Tel. (420-2) 57 04 45 01
Fax (420-2) 57 04 45 02
DANIMARCA
Erhvervs- og Boligstyrelsen
Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
DK–2100 København Ø
Tel. (45) 35 46 60 00
Fax (45) 35 46 60 01
GERMANIA
Per quanto riguarda il congelamento dei fondi:
Deutsche Bundesbank
Servicezentrum Finanzsanktionen
Postfach
D–80281 München
Tel. (49-89) 2889 3800
Fax (49-89) 350163 3800
Per quanto riguarda i beni:
Bundesamt für Wirtschafts- und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
Frankfurter Strasse, 29-35
D-65760 ESCHBORN
Tel. (49-61) 969 08-0
Fax (49-61) 969 08-800
ESTONIA
Sakala 4
15030 Tallinn
Tel. (372-6) 68 05 00
Fax (372-6) 68 05 01
GRECIA
A. Congelamento di attività
Ministry of Economy and Finance
General Directory of Economic Policy
Address: 5 Nikis Str., 101 80
Athens.- Greece
Tel. + 30 210 3332786
Fax + 30 210 3332810
A. ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής
Δ/νση: Νίκης 5, ΑΘΗΝΑ 101 80
Tel. + 30 210 3332786
Fax + 30 210 3332810
B. Restrizioni all'importazione/esportazione:
Ministry of Economy and Finance
General Directorate for Policy Planning and Management
Address Kornaroy Str., 105 63 Athens
Tel. + 30 210 3286401-3
Fax + 30 210 3286404
B. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ — ΕΞΑΓΩΓΩΝ
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
Γενική Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής
Δ/νση: Κορνάρου 1, Τ.Κ. 105 63
Αθήνα — Ελλάς
Tel. + 30 210 3286401-3
Fax + 30 210 3286404
SPAGNA
Dirección General del Tesoro y Política Financiera
Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales
Ministerio de Economía
Paseo del Prado, 6
E–28014 Madrid
Tel. (00-34) 91 209 95 11
Fax (00-34) 91 209 96 56
FRANCIA
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Direction générale des douanes et des droits indirects
Cellule embargo — Bureau E2
Tel. (33) 1 44 74 48 93
Fax (33) 1 44 74 48 97
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Direction du Trésor
Service des affaires européennes et internationales
Sous-direction E
139, rue du Bercy
75572 Paris Cedex 12
Tel. (33) 1 44 87 72 85
Fax (33) 1 53 18 96 37
Ministère des Affaires étrangères
Direction de la coopération européenne
Sous-direction des relations extérieures de la Communauté
Tél.: (33) 1 43 17 44 52
Télécopie: (33) 1 43 17 56 95
Direction générale des affaires politiques et de sécurité
Service de la Politique Etrangère et de Sécurité Commune
Tel. (33) 1 43 17 45 16
Fax (33) 1 43 17 45 84
IRLANDA
Central Bank of Ireland
Financial Markets Department
PO Box 559
Dame Street
Dublin 2
Tel. (353-1) 671 66 66
Department of Foreign Affairs
Bilateral Economic Relations Division
80 St. Stephen's Green
Dublin 2
Tel. (353-1) 408 2153
Fax (353-1) 408 2003
ITALIA
Ministero degli Affari Esteri
Piazzale della Farnesina, 1 — 00194 Roma
D.G.A.S. — Ufficio II
Tel. (39) 06 3691 7334
Fax (39) 06 3691 5446
Ministero degli Affari Esteri
Piazzale della Farnesina, 1 — 00194 Roma
D.G.A.O. — Ufficio II
Tel. (39) 06 3691 3820
Fax (39) 06 3691 5161
U.A.M.A.
Tel. (39) 06 3691 3605
Fax (39) 06 3691 8815
Ministero dell'Economia e delle finanze
Dipartimento del Tesoro
Comitato di Sicurezza Finanziaria
Via XX Settembre, 97 — 00187 Roma
Tel. (39) 06 4761 3942
Fax (39) 06 4761 3032
Ministero della attività produttive
Direzione Generale Politica Commerciale
Viale Boston, 35 — 00144 Roma
Tel. (39) 06 59931
Fax (39) 06 5964 7531
Firma e funzione: Ferdinando Nelli Feroci, Direttore Generale per l'Integrazione Europea
CIPRO
Υπουργείο Εξωτερικών
Λεωφ. Προεδρικού Μεγάρου
1447 Λευκωσία
Tel. (357-22) 30 06 00
Fax (357-22) 66 18 81
Ministry of Foreign Affairs
Presidential Palace Avenue
1447 Nicosia
Tel. (357-22) 30 06 00
Fax (357-22) 66 18 81
LETTONIA
Latvijas Republikas Ārlietu ministrija
Brīvības iela 36
Rīga LV-1395
Tel. (371) 701 62 01
Fax (371) 782 81 21
Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests
Kalpaka bulvārī 6
Rīga LV-1081
Tel. (371) 704 44 31
Fax (371) 704 45 49
LITUANIA
Economics Department
Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania
J.Tumo-Vaižganto 2
LT-2600 Vilnius
Tel. (370-5) 236 25 92
Fax (370-5) 231 30 90
LUSSEMBURGO
Ministère des Affaires Etrangères
Direction des Relations internationales
6, rue de la Congrégation
L-1352 LUXEMBOURG
Tel. (352) 478 23 46
Fax (352) 22 20 48
Ministère des Finances
3, rue de la Congrégation
L–1352 Luxembourg
Tel. (352) 478 27 12
Fax (352) 47 52 41
UNGHERIA
Articoli 3 e 4
Hungarian National Police
Országos Rendőrfőkapitányság
1139 Budapest, Teve u. 4–6.
Magyarország
Tel./Fax (36-1) 443 55 54
Articolo 7
Ministry of Finance (ainoastaan varojen osalta)
Pénzügyminisztérium
1051 Budapest, József nádor tér 2–4.
Magyarország
Postafiók: 1369 Pf.: 481
Tel. (36-1) 318 20 66, (36-1) 327 21 00
Fax (36-1) 318 25 70, (36-1) 327 27 49
MALTA
Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet
Direttorat ta' l-Affarijiet Multilaterali
Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin
Palazzo Parisio
Triq il-Merkanti
Valletta CMR 02
Tel. (356-21) 24 28 53
Fax (356-21) 25 15 20
PAESI BASSI
Ministerie van Financiën
Directie Financiële Markten, afdeling Integriteit
Postbus 20201
2500 EE Den Haag
Tel. 070-342 8997
Fax 070-342 7984
AUSTRIA
Oesterreichische Nationalbank
Otto Wagner Platz 3
A-1090 Wien
Tel. (01-4042043 1) 404 20-0
Fax (43 1) 404 20 — 73 99
POLONIA
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Prawno – Traktatowy
Al. J. CH. Szucha 23
PL-00-580 Warszawa
Tel. (48-22) 523 93 48
Fax (48-22) 523 91 29
PORTOGALLO
Ministério das Finanças
Direcção Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais
Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o
P–1100 Lisboa
Tel. (351) 21 882 32 40/47
Fax (351) 21 882 32 49
SLOVENIA
Bank of Slovenia
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Tel. (386-1) 471 90 00
Fax (386-1) 251 55 16
http://www.bsi.si
Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia
Prešernova 25
1000 Ljubljana
Tel. (386-1) 478 20 00
Fax (386-1) 478 23 47
http://www.gov.si/mzz
SLOVACCHIA
Per l’assistenza finanziaria e tecnica connessa alle attività militari:
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Sekcia obchodných vzťahov a ochrany spotrebiteľa
Mierová 19
827 15 Bratislava
Tel. (421-2) 48 54 21 16
Fax (421-2) 48 54 31 16
Per i fondi e le risorse economiche:
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Štefanovičova 5
817 82 Bratislava
Tel. (421-2) 59 58 22 01
Fax (421-2) 52 49 35 31
FINLANDIA
Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet
PL/PB 176
00161 Helsinki/Helsingfors
Tel. (358) 9 16 05 59 00
Fax (358) 9 16 05 57 07
SVEZIA
Finansinspektionen
Box 6750
SE-113 85 Stockholm
Sweden
Tel. 46 +(0)8-787 80 00
Fax 46 +(0)8-24 13 35
Riksförsäkringsverket
SE-103 51 Stockholm
Sweden
Tel. 46 +(0)8-786 90 00
Fax 46 +(0)8-411 27 89
REGNO UNITO
HM Treasury
Financial Systems and International Standards
1, Horse Guards Road
London SW1A 2HQ
United Kingdom
Tel. (44-207) 270 5977
Fax (44-207) 270 5430
Bank of England
Financial Sanctions Unit
Threadneedle Street
London EC2R 8AH
United Kingdom
Tel. (44-207) 601 4607
Fax (44 207) 601 4309
COMUNITÀ EUROPEA
Commissione delle Comunità europee
Direzione generale Relazioni esterne
Direzione PESC
Unità A.2: Questioni giuridiche e istituzionali per le relazioni esterne – Sanzioni
CHAR 12/163
B-1049 Bruxelles/Brussel
Tel. (32-2) 295 81 48, (32-2) 296 25 56
Fax (32-2) 296 75 63
( 1 ) Cfr. pagina 116 della presente Gazzetta ufficiale.
( 2 ) GU L 40 del 12.2.2004, pag. 35.
( 3 ) GU L 40 del 12.2.2004, pag. 1.