2004R0872 — IT — 10.09.2004 — 001.002


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 872/2004 DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2004

relativo ad ulteriori misure restrittive nei confronti della Liberia

(GU L 162, 30.4.2004, p.32)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

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date

►M1

REGOLAMENTO (CE) N. 1149/2004 DELLA COMMISSIONE del 22 giugno 2004

  L 222

17

23.6.2004

►M2

REGOLAMENTO (CE) N. 1478/2004 DELLA COMMISSIONE del 18 agosto 2004

  L 271

36

19.8.2004

►M3

REGOLAMENTO (CE) N. 1580/2004 DELLA COMMISSIONE dell’8 settembre 2004

  L 289

4

10.9.2004

►M4

REGOLAMENTO (CE) N. 2136/2004 DELLA COMMISSIONE del 14 dicembre 2004

  L 369

14

16.12.2004




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 872/2004 DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2004

relativo ad ulteriori misure restrittive nei confronti della Liberia



IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

vista la posizione comune 2004/487/PESC del Consiglio relativa al congelamento dei fondi dell'ex Presidente liberiano Charles Taylor e delle persone e entità a lui associate, ( 1 )

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il 10 febbraio 2004, a seguito dell'adozione da parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite della risoluzione 1521 (2003) che stabiliva misure rivedute nei confronti della Liberia per tener conto dell'evoluzione della situazione in questo paese e, in particolare, della partenza dell'ex Presidente Charles Taylor, e a seguito dell'adozione della posizione comune 2004/137/PESC del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti della Liberia ( 2 ), il Consiglio ha adottato il regolamento 234/2004 relativo a talune misure restrittive nei confronti della Liberia ( 3 ).

(2)

La risoluzione 1532 (2004) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite del 12 marzo 2004 prevede il congelamento dei fondi e delle risorse economiche posseduti o controllati dall'ex Presidente liberiano Charles Taylor, da Jewell Howard Taylor e da Charles Taylor Jr. da altre persone a lui legate da stretti vincoli di parentela nonché dai suoi ex alti funzionari e da altri suoi stretti alleati e soci designati dal comitato del Consiglio di Sicurezza istituito ai sensi del paragrafo 21 della risoluzione 1521 (2003).

(3)

Le azioni e le politiche dell'ex Presidente liberiano Charles Taylor e di altre persone, in particolare il saccheggio delle risorse liberiane e il loro trasferimento al di fuori del paese e l'occultamento di fondi e di beni liberiani, hanno minato la transizione della Liberia verso la democrazia e lo sviluppo ordinato delle sue istituzioni e risorse politiche, amministrative ed economiche.

(4)

In considerazione dell'impatto negativo sulla Liberia del trasferimento all'estero di beni e fondi oggetto di appropriazione indebita e dell'uso di questi ultimi da parte di Charles Taylor e soci per minare la pace e la stabilità in Liberia e nella regione, è necessario procedere al congelamento dei fondi dell'ex Presidente liberiano e dei suoi soci.

(5)

La posizione comune 2004/487/PESC prevede il congelamento dei fondi e delle risorse economiche dell'ex Presidente liberiano Charles Taylor e delle persone a lui legate da stretti vincoli di parentela nonché dei suoi ex alti funzionari e di altri stretti alleati o soci.

(6)

Poiché tali misure rientrano nell'ambito del trattato, la loro applicazione richiede una normativa comunitaria, per quanto riguarda il territorio della Comunità, onde evitare distorsioni della concorrenza. Ai fini del presente regolamento, per territorio della Comunità si devono intendere i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi precisate.

(7)

La posizione comune prevede altresì che alcune esenzioni alla disposizione relativa al congelamento possano essere concesse a fini umanitari o per rispettare vincoli o decisioni anteriori alla data della risoluzione 1532 (2004).

(8)

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha affermato che valuterà l'eventualità di mettere a disposizione del governo liberiano i fondi e le risorse economiche congelati in virtù della risoluzione 1532(2004), e le relative modalità con cui ciò sia fattibile, una volta che il governo avrà instaurato un meccanismo trasparente di contabilità e di revisione dei conti per assicurare un uso responsabile delle entrate pubbliche a diretto beneficio della popolazione liberiana.

(9)

Per garantire l'efficacia delle misure previste, il presente regolamento deve entrare in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



Articolo 1

Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

1) per «comitato delle sanzioni» si intende il comitato del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite istituito ai sensi del paragrafo 21 della risoluzione 1521 (2003);

2) per «fondi» si intendono le attività ed utilità finanziarie di qualsiasi natura, compresi a titolo meramente esemplificativo:

a) i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari, le cambiali, gli ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento;

b) i depositi presso enti finanziari o altri soggetti, i saldi sui conti, i crediti e le obbligazioni di qualsiasi natura;

c) i titoli negoziabili a livello pubblico e privato e gli strumenti finanziari rappresentativi di un prestito, comprese le azioni, le quote di partecipazione, i titoli obbligazionari di qualsiasi natura, i pagherò, i warrant e i contratti derivati;

d) gli interessi, i dividendi o altri redditi ed incrementi di valore generati dalle attività;

e) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni finanziari;

f) le lettere di credito, le polizze di carico e gli altri titoli rappresentativi di merci;

g) i documenti da cui risulti una partecipazione in fondi o risorse finanziarie;

h) tutti gli altri strumenti di finanziamento delle esportazioni;

3) per «congelamento di fondi» si intende il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;

4) per «risorse economiche» si intendono le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;

5) per «congelamento di risorse economiche» si intende il divieto del loro utilizzo al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, l'affitto e la costituzione di diritti reali di garanzia.

Articolo 2

1.  Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti o controllati direttamente o indirettamente, dall'ex Presidente liberiano Charles Taylor, da Jewell Howard Taylor, da Charles Taylor Jr. e dalle seguenti persone e entità, designate dal comitato delle sanzioni ed elencate nell'allegato I:

a) altre persone legate all'ex Presidente liberiano Charles Taylor da stretti vincoli di parentela;

b) alti funzionari dell'ex regime di Taylor e altri stretti alleati e soci;

c) persone giuridiche, organismi o entità posseduti o controllati direttamente o indirettamente dalle persone di cui sopra;

d) qualsiasi altra persona fisica o giuridica che agisce per conto o sotto la direzione delle persone di cui sopra.

2.  Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione direttamente o indirettamente o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'allegato 1.

3.  È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano tali da aggirare, direttamente o indirettamente, le misure di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 3

1.  In deroga all'articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri figuranti nell'allegato II possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche congelati siano messi a disposizione dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

a) necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;

b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati,

purché abbiano notificato al comitato delle sanzioni l'intenzione di autorizzare l'accesso a tali fondi e risorse economiche e detto comitato non abbia comunicato loro una decisione negativa entro due giorni lavorativi dalla notifica.

2.  In deroga all'articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri figuranti nell'allegato II possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche congelati siano messi a disposizione dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono necessari per coprire le spese straordinarie, purché abbiano notificato tale decisione al comitato delle sanzioni e questo l'abbia approvata.

Articolo 4

In deroga all'articolo 2 le autorità competenti degli Stati membri figuranti nell'allegato II possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati, se sussistono le seguenti condizioni:

a) i fondi o le risorse economiche sono oggetto di un vincolo di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale sorto prima del 12 marzo 2004 o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale resa prima di tale data;

b) i fondi o le risorse economiche sono usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;

c) il vincolo o la decisione non avvantaggia una persona, un'entità o un organismo designati dal comitato delle sanzioni e menzionati nell'allegato I del presente regolamento;

d) il riconoscimento del vincolo o della decisione non è contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato;

e) la competente autorità ha notificato il vincolo o la decisione al comitato delle sanzioni.

Articolo 5

La pertinente autorità competente informa le autorità competenti degli altri Stati membri e la Commissione dell'eventuale autorizzazione concessa ai sensi degli articoli 3 e 4.

Articolo 6

L'articolo 2, paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di:

a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o

b) pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi anteriori alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle disposizioni del presente regolamento,

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell'articolo 2, paragrafo 1.

Articolo 7

L'articolo 2, paragrafo 2 non osta a che gli enti finanziari accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti della persona o entità elencata, purché tali versamenti siano anch'essi congelati. L'ente finanziario informa tempestivamente le autorità competenti in merito a tali transazioni.

Articolo 8

1.  Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale e le disposizioni dell'articolo 284 del trattato, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:

a) fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 2, alle autorità competenti degli Stati membri in cui risiedono o sono situati, elencate nell'allegato II, e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso dette autorità competenti, alla Commissione;

b) collaborare con le autorità competenti elencate nell'allegato II per qualsiasi verifica di tali informazioni.

2.  Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri interessati.

3.  Le informazioni fornite o ricevute in conformità del presente articolo sono utilizzate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute.

Articolo 9

Il congelamento di fondi e risorse economiche, o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica o l'entità che lo attua, né per i suoi dirigenti o dipendenti, a meno che si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati in seguito a negligenza.

Articolo 10

La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle decisioni pronunciate da organi giurisdizionali nazionali.

Articolo 11

La Commissione è autorizzata a:

a) modificare l'allegato I sulla base di decisioni prese dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni; e

b) modificare l'allegato II sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.

Articolo 12

Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e prendono tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano senza indugio tali norme alla Commissione dopo l'entrata in vigore del regolamento come pure ogni successiva modifica.

Articolo 13

Il presente regolamento si applica:

a) nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo;

b) a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

c) a qualsiasi cittadino di uno Stato membro ovunque egli si trovi;

d) a qualsiasi persona giuridica, gruppo o entità registrato o costituito conformemente alla legislazione di uno Stato membro;

e) a qualsiasi persona giuridica, gruppo o entità operante all'interno della Comunità.

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M1




ALLEGATO I

Elenco delle persone fisiche e giuridiche, degli organismi o delle entità di cui all'articolo 2

(1) Cyril Allen. Data di nascita: 26 luglio 1952. Altre informazioni: ex presidente del Partito patriottico nazionale.

(2) Viktor Anatoljevitch Bout (alias (a) Butt, (b) Bont, (c) Butte, (d) Boutov, (e) Vitali Sergitov. Data di nascita: (a) 13 gennaio 1967, (b) 13 gennaio 1970. Altre informazioni: numeri passaporti (a) 21N0532664, (b) 29N0006765, (c) 21N0557148, (d) 44N3570350.

(3) Charles R. Bright. Data di nascita: 29 agosto 1948. Altre informazioni: ex ministro delle finanze.

(4) M. Moussa Cisse (alias Mamadee Kamara). Data di nascita: 24 dicembre 1946 (26 giugno 1944). Altre informazioni: ex capo del protocollo del presidente. Presidente del Mohammad Group of Companies. Passaporto diplomatico liberiano D001548-99; passaporto ordinario liberiano 0058070.

(5) Randolph Cooper. Data di nascita: 28 ottobre 1950. Altre informazioni: ex amministratore delegato dell’aeroporto internazionale di Robertsfield.

(6) Jenkins Dunbar. Data di nascita: 10 gennaio 1947. Altre informazioni: ex ministro del territorio, delle miniere e dell’energia.

(7) Myrtle Gibson. Data di nascita: 3 novembre 1952. Altre informazioni: ex senatore, consigliere di Charles Taylor.

(8) Reginald B. Goodridge (Senior). Data di nascita: 11 novembre 1952. Altre informazioni: ex ministro della cultura, dell’informazione e del turismo.

(9)  ►M2  Baba Jobe. Nazionalità: gambiana. Altre informazioni: ex direttore della Gambia New Millenium Air Company. Ex membro del parlamento gambiano. ◄

(10) Ali Kleilat. Data di nascita: 10 luglio 1970. Luogo di nascita: Beirut. Nazionalità: libanese.

(11) Joseph Wong Kiia Tai. Altre informazioni: dirigente della Oriental Timber Company.

(12)  ►M2  Gus Kouwenhoven [alias (a) Kouvenhoven, (b) Kouenhoven, (c) Kouenhaven]. Data di nascita: 15 settembre 1942. Altre informazioni: proprietario dell’Hotel Africa; presidente della Oriental Timber Company. ◄

(13)  ►M2  Leonid Minin [alias (a) Blavstein, (b) Blyuvshtein, (c) Blyafshtein, (d) Bluvshtein, (e) Blyufshtein, (f) Vladimir Abramovich Kerler, (g) Vladimir Abramovich Popiloveski, (h) Vladimir Abramovich Popela, (i) Vladimir Abramovich Popelo, (j) Wulf Breslan, (k) Igor Osols]. Data di nascita: (a) 14 dicembre 1947, (b) 18 ottobre 1946, (c) sconosciuta). Nazionalità: israeliana. Passaporti tedeschi contraffatti (nome: Minin): (a) 5280007248D, (b) 18106739D. Passaporti israeliani: (a) 6019832 (6/11/94-5/11/99), (b) 9001689 (23/1/97-22/1/02), (c) 90109052 (26/11/97). Passaporto russo: KI0861177; passaporto boliviano: 65118; passaporto greco: non si conoscono gli estremi. Proprietario delle Exotic Tropical Timber Enterprises ◄ .

(14) Samir M. Nasr (alias Sanjivan Ruprah). Data di nascita: 9 agosto 1966. Altre informazioni: ex vice commissario dell’Ufficio per gli affari marittimi.

(15) Mohamed Ahmad Salami (alias Salame). Data di nascita: 22 settembre 1961. Nazionalità: libanese. Altre informazioni: proprietario della Mohamed and Company Logging Company.

(16) Emmanuel Shaw (II). Data di nascita: 29 luglio 1956.

(17) Agnes Reeves Taylor (alias Agnes Reeves-Taylor). Data di nascita: 27 settembre 1965. Altre informazioni: ex moglie dell’ex presidente Charles Taylor. Ex rappresentante permanente della Liberia presso l’Organizzazione marittima internazionale.

(18) Charles Chuckie Taylor (Junior). Altre informazioni: figlio dell’ex presidente Charles Taylor.

(19) Charles Ghankay Taylor (alias Charles MacArthur Taylor). Data di nascita: 1o settembre 1947. Altre informazioni: ex presidente della Liberia.

(20)  ►M3  Jewell Howard Taylor. Data di nascita: 17 gennaio 1963. Numero di passaporto: D/003835-04 (4/6/2004-3/6/2006). Altre informazioni: moglie dell’ex presidente Charles Taylor ◄ .

(21) Tupee Enid Taylor. Data di nascita: 17 dicembre 1962. Altre informazioni: ex moglie dell’ex presidente Charles Taylor.

(22) Benoni Urey. Data di nascita: 22 giugno 1957. Altre informazioni: ex commissario per gli affari marittimi.

(23) Benjamin Yeaton. Passaporto diplomatico liberiano D00123299. Altre informazioni: ex direttore dei servizi speciali di sicurezza.

▼M3

24) Martin George. Altre informazioni: ambasciatore della Liberia presso la Repubblica federale della Nigeria.

25) Grace Beatrice Minor. Data di nascita: 31 maggio 1942.

26) Edwin Snowe. Altre informazioni: amministratore delegato della Liberian Petroleum and Refining Corporation (LPRC).

▼B




ALLEGATO II

Elenco delle autorità competenti di cui agli articoli 3, 4, 5, 7, e 10

BELGIO

Service Public Fédéral des Finances

Administration de la Trésorerie

30 Avenue des Arts

B-1040 Bruxelles

Fax 00 32 2 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

▼M4

REPUBBLICA CECA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Tel. (420-2) 24 06 27 20

Fax (420-2) 24 22 18 11

Ministerstvo financí

Finanční analytický útvar

PO Box 675

Jindřišská 14

111 21 Praha 1

Tel. (420-2) 57 04 45 01

Fax (420-2) 57 04 45 02

▼B

DANIMARCA

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK–2100 København Ø

Tel. (45) 35 46 60 00

Fax (45) 35 46 60 01

GERMANIA

Per quanto riguarda il congelamento dei fondi:

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

Postfach

D–80281 München

Tel. (49-89) 2889 3800

Fax (49-89) 350163 3800

Per quanto riguarda i beni:

Bundesamt für Wirtschafts- und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Strasse, 29-35

D-65760 ESCHBORN

Tel. (49-61) 969 08-0

Fax (49-61) 969 08-800

▼M4

ESTONIA

Sakala 4

15030 Tallinn

Tel. (372-6) 68 05 00

Fax (372-6) 68 05 01

▼B

GRECIA

A.   Congelamento di attività

Ministry of Economy and Finance

General Directory of Economic Policy

Address: 5 Nikis Str., 101 80

Athens.- Greece

Tel. + 30 210 3332786

Fax + 30 210 3332810

A.   ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής

Δ/νση: Νίκης 5, ΑΘΗΝΑ 101 80

Tel. + 30 210 3332786

Fax + 30 210 3332810

B.   Restrizioni all'importazione/esportazione:

Ministry of Economy and Finance

General Directorate for Policy Planning and Management

Address Kornaroy Str., 105 63 Athens

Tel. + 30 210 3286401-3

Fax + 30 210 3286404

B.   ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ — ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής

Δ/νση: Κορνάρου 1, Τ.Κ. 105 63

Αθήνα — Ελλάς

Tel. + 30 210 3286401-3

Fax + 30 210 3286404

SPAGNA

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales

Ministerio de Economía

Paseo del Prado, 6

E–28014 Madrid

Tel. (00-34) 91 209 95 11

Fax (00-34) 91 209 96 56

FRANCIA

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des douanes et des droits indirects

Cellule embargo — Bureau E2

Tel. (33) 1 44 74 48 93

Fax (33) 1 44 74 48 97

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction du Trésor

Service des affaires européennes et internationales

Sous-direction E

139, rue du Bercy

75572 Paris Cedex 12

Tel. (33) 1 44 87 72 85

Fax (33) 1 53 18 96 37

Ministère des Affaires étrangères

Direction de la coopération européenne

Sous-direction des relations extérieures de la Communauté

Tél.: (33) 1 43 17 44 52

Télécopie: (33) 1 43 17 56 95

Direction générale des affaires politiques et de sécurité

Service de la Politique Etrangère et de Sécurité Commune

Tel. (33) 1 43 17 45 16

Fax (33) 1 43 17 45 84

IRLANDA

Central Bank of Ireland

Financial Markets Department

PO Box 559

Dame Street

Dublin 2

Tel. (353-1) 671 66 66

Department of Foreign Affairs

Bilateral Economic Relations Division

80 St. Stephen's Green

Dublin 2

Tel. (353-1) 408 2153

Fax (353-1) 408 2003

ITALIA

Ministero degli Affari Esteri

Piazzale della Farnesina, 1 — 00194 Roma

D.G.A.S. — Ufficio II

Tel. (39) 06 3691 7334

Fax (39) 06 3691 5446

Ministero degli Affari Esteri

Piazzale della Farnesina, 1 — 00194 Roma

D.G.A.O. — Ufficio II

Tel. (39) 06 3691 3820

Fax (39) 06 3691 5161

U.A.M.A.

Tel. (39) 06 3691 3605

Fax (39) 06 3691 8815

Ministero dell'Economia e delle finanze

Dipartimento del Tesoro

Comitato di Sicurezza Finanziaria

Via XX Settembre, 97 — 00187 Roma

Tel. (39) 06 4761 3942

Fax (39) 06 4761 3032

Ministero della attività produttive

Direzione Generale Politica Commerciale

Viale Boston, 35 — 00144 Roma

Tel. (39) 06 59931

Fax (39) 06 5964 7531

Firma e funzione: Ferdinando Nelli Feroci, Direttore Generale per l'Integrazione Europea

▼M4

CIPRO

Υπουργείο Εξωτερικών

Λεωφ. Προεδρικού Μεγάρου

1447 Λευκωσία

Tel. (357-22) 30 06 00

Fax (357-22) 66 18 81

Ministry of Foreign Affairs

Presidential Palace Avenue

1447 Nicosia

Tel. (357-22) 30 06 00

Fax (357-22) 66 18 81

LETTONIA

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Brīvības iela 36

Rīga LV-1395

Tel. (371) 701 62 01

Fax (371) 782 81 21

Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests

Kalpaka bulvārī 6

Rīga LV-1081

Tel. (371) 704 44 31

Fax (371) 704 45 49

LITUANIA

Economics Department

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania

J.Tumo-Vaižganto 2

LT-2600 Vilnius

Tel. (370-5) 236 25 92

Fax (370-5) 231 30 90

▼B

LUSSEMBURGO

Ministère des Affaires Etrangères

Direction des Relations internationales

6, rue de la Congrégation

L-1352 LUXEMBOURG

Tel. (352) 478 23 46

Fax (352) 22 20 48

Ministère des Finances

3, rue de la Congrégation

L–1352 Luxembourg

Tel. (352) 478 27 12

Fax (352) 47 52 41

▼M4

UNGHERIA

Articoli 3 e 4

Hungarian National Police

Országos Rendőrfőkapitányság

1139 Budapest, Teve u. 4–6.

Magyarország

Tel./Fax (36-1) 443 55 54

Articolo 7

Ministry of Finance (ainoastaan varojen osalta)

Pénzügyminisztérium

1051 Budapest, József nádor tér 2–4.

Magyarország

Postafiók: 1369 Pf.: 481

Tel. (36-1) 318 20 66, (36-1) 327 21 00

Fax (36-1) 318 25 70, (36-1) 327 27 49

MALTA

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Direttorat ta' l-Affarijiet Multilaterali

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Tel. (356-21) 24 28 53

Fax (356-21) 25 15 20

▼B

PAESI BASSI

Ministerie van Financiën

Directie Financiële Markten, afdeling Integriteit

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

Tel. 070-342 8997

Fax 070-342 7984

AUSTRIA

Oesterreichische Nationalbank

Otto Wagner Platz 3

A-1090 Wien

Tel. (01-4042043 1) 404 20-0

Fax (43 1) 404 20 — 73 99

▼M4

POLONIA

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Prawno – Traktatowy

Al. J. CH. Szucha 23

PL-00-580 Warszawa

Tel. (48-22) 523 93 48

Fax (48-22) 523 91 29

▼B

PORTOGALLO

Ministério das Finanças

Direcção Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais

Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o

P–1100 Lisboa

Tel. (351) 21 882 32 40/47

Fax (351) 21 882 32 49

▼M4

SLOVENIA

Bank of Slovenia

Slovenska 35

1505 Ljubljana

Tel. (386-1) 471 90 00

Fax (386-1) 251 55 16

http://www.bsi.si

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia

Prešernova 25

1000 Ljubljana

Tel. (386-1) 478 20 00

Fax (386-1) 478 23 47

http://www.gov.si/mzz

SLOVACCHIA

Per l’assistenza finanziaria e tecnica connessa alle attività militari:

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Sekcia obchodných vzťahov a ochrany spotrebiteľa

Mierová 19

827 15 Bratislava

Tel. (421-2) 48 54 21 16

Fax (421-2) 48 54 31 16

Per i fondi e le risorse economiche:

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Štefanovičova 5

817 82 Bratislava

Tel. (421-2) 59 58 22 01

Fax (421-2) 52 49 35 31

▼B

FINLANDIA

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL/PB 176

00161 Helsinki/Helsingfors

Tel. (358) 9 16 05 59 00

Fax (358) 9 16 05 57 07

SVEZIA

Finansinspektionen

Box 6750

SE-113 85 Stockholm

Sweden

Tel. 46 +(0)8-787 80 00

Fax 46 +(0)8-24 13 35

Riksförsäkringsverket

SE-103 51 Stockholm

Sweden

Tel. 46 +(0)8-786 90 00

Fax 46 +(0)8-411 27 89

REGNO UNITO

HM Treasury

Financial Systems and International Standards

1, Horse Guards Road

London SW1A 2HQ

United Kingdom

Tel. (44-207) 270 5977

Fax (44-207) 270 5430

Bank of England

Financial Sanctions Unit

Threadneedle Street

London EC2R 8AH

United Kingdom

Tel. (44-207) 601 4607

Fax (44 207) 601 4309

▼M4

COMUNITÀ EUROPEA

Commissione delle Comunità europee

Direzione generale Relazioni esterne

Direzione PESC

Unità A.2: Questioni giuridiche e istituzionali per le relazioni esterne – Sanzioni

CHAR 12/163

B-1049 Bruxelles/Brussel

Tel. (32-2) 295 81 48, (32-2) 296 25 56

Fax (32-2) 296 75 63



( 1 ) Cfr. pagina 116 della presente Gazzetta ufficiale.

( 2 ) GU L 40 del 12.2.2004, pag. 35.

( 3 ) GU L 40 del 12.2.2004, pag. 1.