2004R0808 — IT — 20.11.2009 — 003.002


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►B

REGOLAMENTO (CE) N. 808/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 21 aprile 2004

relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell'informazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 143, 30.4.2004, p.49)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

 M1

REGOLAMENTO (CE) N. 1893/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 2006

  L 393

1

30.12.2006

►M2

REGOLAMENTO (CE) N. 1137/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 ottobre 2008

  L 311

1

21.11.2008

►M3

REGOLAMENTO (CE) N. 1006/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 settembre 2009

  L 286

31

31.10.2009


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 276, 20.10.2010, pag. 80  (1137/2008)




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 808/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 21 aprile 2004

relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell'informazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)



IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ( 1 ),

considerando quanto segue:

(1)

Il Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000 ha stabilito l'obiettivo di fare dell'Europa, entro il 2010, l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e più dinamica del mondo.

(2)

Il piano d'azione eEurope 2002, adottato dal Consiglio europeo di Feira nel giugno 2000, ha istituito un processo di fissazione degli obiettivi e di analisi comparativa al fine di mettere l'Europa online il più rapidamente possibile.

(3)

Il Consiglio europeo di Siviglia del giugno 2002 ha adottato gli obiettivi del piano d'azione eEurope 2005, che richiede una base giuridica per garantire la fornitura regolare di dati comparabili da parte degli Stati membri e per consentire un maggiore impiego di statistiche ufficiali sulla società dell'informazione.

(4)

Gli indicatori strutturali utilizzati nella relazione annuale di primavera al Consiglio europeo richiedono indicatori fondati su informazioni statistiche coerenti provenienti dall'area della società dell'informazione.

(5)

Il processo di analisi comparativa di eEurope, che fa parte dell'attuazione dei piani d'azione eEurope, richiede indicatori basati su informazioni statistiche coerenti provenienti dall'area della società dell'informazione.

(6)

Ai servizi della Commissione occorrono statistiche armonizzate su base annuale relative all'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle imprese.

(7)

Ai servizi della Commissione occorrono statistiche armonizzate su base annuale relative all'utilizzo delle TIC da parte degli individui e delle famiglie.

(8)

La rapida evoluzione del settore della società dell'informazione richiede statistiche adeguate ai nuovi sviluppi. Tale esigenza può essere soddisfatta mediante l'impiego di moduli a durata limitata e l'introduzione di modifiche mediante misure d'esecuzione che tengano conto delle risorse degli Stati membri, degli oneri sui rispondenti, della fattibilità tecnica e metodologica e dell'affidabilità dei risultati.

(9)

La produzione di statistiche comunitarie specifiche è disciplinata dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie ( 2 ).

(10)

Poiché l'obiettivo dell'azione proposta, vale a dire l'istituzione di un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie sulla società dell'informazione, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(11)

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ( 3 ).

(12)

Il Comitato del programma statistico, istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio ( 4 ) è stato consultato conformemente all'articolo 3 della suddetta decisione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



Articolo 1

Obiettivo

L'obiettivo del presente regolamento è quello di istituire un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie sulla società dell'informazione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento:

a) il termine «statistiche comunitarie» ha il significato corrispondente a quanto definito nell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 322/97;

b) il termine «produzione di statistiche» ha il significato corrispondente a quanto definito nell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 322/97;

c) con «periodo di riferimento» si intende il periodo a cui si riferiscono i dati;

d) con «anno di riferimento» si intende l'anno solare a cui si riferiscono i dati raccolti;

e) con «periodo di raccolta» si intende un periodo specificato nelle misure d'esecuzione durante il quale viene eseguita la raccolta dei dati.

Articolo 3

Campo di applicazione

▼M3

1.  Le statistiche da produrre includono informazioni che sono utili per gli indicatori strutturali e necessarie per l’analisi comparativa delle strategie politiche della Comunità sullo sviluppo dello Spazio europeo dell'informazione, l’innovazione nelle imprese e la società europea dell’informazione, quale il quadro di analisi comparativa i2010 e i suoi sviluppi nell’ambito della strategia di Lisbona, nonché altre informazioni necessarie a fornire una base uniforme per l’analisi della società dell’informazione.

▼B

2.  Le statistiche vanno raggruppate in moduli, come definito negli allegati I e II.

Articolo 4

Moduli

I moduli di cui al presente regolamento coprono le seguenti unità statistiche:

 imprese e società dell'informazione, come definito nell'allegato I,

 individui, famiglie e società dell'informazione, come definito nell'allegato II.

Articolo 5

Manuale metodologico

La Commissione in stretta cooperazione con gli Stati membri elabora e aggiorna, in funzione delle necessità create da nuove misure d'esecuzione, un manuale metodologico che contiene le linee guida raccomandate per le statistiche comunitarie prodotte a norma del presente regolamento.

▼M3

Articolo 6

Trattamento, trasmissione e divulgazione dei dati

1.  Gli Stati membri trasmettono i dati e i metadati richiesti dal presente regolamento e dalle relative misure d’esecuzione alla Commissione (Eurostat), conformemente all’articolo 21 del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee ( 5 ) riguardante la trasmissione di dati riservati.

2.  Gli Stati membri trasmettono i dati e i metadati richiesti dal presente regolamento in forma elettronica, conformemente a uno standard di scambio concordato tra la Commissione e gli Stati membri.

3.  Il capo V del regolamento (CE) n. 223/2009 si applica al trattamento e alla divulgazione di dati riservati.

Articolo 7

Qualità statistica e relazioni

1.  Gli Stati membri garantiscono la qualità dei dati trasmessi.

2.  Ai fini del presente regolamento, si applicano i criteri di qualità di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009.

3.  Ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione (Eurostat) una relazione sulla qualità dei dati trasmessi nonché sulle eventuali modifiche metodologiche apportate. La relazione è presentata un mese dopo la trasmissione dei dati.

▼M2

Articolo 8

Misure di esecuzione

1.  Le misure di esecuzione per i moduli del presente regolamento riguardano la selezione, la specificazione, l’adeguamento e la modifica delle tematiche e delle loro caratteristiche, il campo di osservazione, i periodi di riferimento e le suddivisioni delle caratteristiche, la periodicità e il calendario per la presentazione dei dati e le scadenze per la trasmissione dei risultati.

2.  La Commissione adotta le misure di esecuzione, incluso l’adeguamento e l’aggiornamento delle misure per tenere conto dell’evoluzione economica e tecnologica. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 9, paragrafo 2, tenendo conto delle risorse degli Stati membri e degli oneri sui rispondenti, della fattibilità tecnica e metodologica e dell’affidabilità dei risultati.

▼C1

3.  Le misure di esecuzione sono elaborate almeno nove mesi prima dell’inizio del periodo di raccolta dei dati.

▼M2

Articolo 9

Procedura di comitato

1.  La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

▼B

Articolo 10

Finanziamento

1.  Per almeno il primo anno di produzione da parte degli Stati membri delle statistiche comunitarie previste dalle misure di esecuzione adottate conformemente al presente regolamento la Commissione attribuisce un sostegno finanziario agli Stati membri al fine di contribuire a coprire i costi sostenuti per la produzione, elaborazione e trasmissione di tali statistiche. L'entità del sostegno finanziario non supera il 90 % di detti costi.

2.  Le condizioni e le procedure per l'attribuzione del sostegno finanziario, nonché per il versamento e il controllo del medesimo sono conformi al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ( 6 ).

3.  Qualora le condizioni di bilancio lo consentano, la Commissione continua a fornire il sostegno finanziario agli Stati membri per contribuire a coprire i costi connessi alla fornitura delle statistiche negli anni successivi.

4.  L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti disponibili per tale sostegno finanziario nel quadro delle procedure di bilancio annuali delle Comunità europee.

Articolo 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M3




ALLEGATO I

Modulo 1: Imprese e società dell’informazione

1)   Obiettivi

Il presente modulo è inteso a fornire tempestivamente statistiche sulle imprese e la società dell’informazione. Esso fornisce un quadro di riferimento per i requisiti riguardanti l’ambito di osservazione, la durata e la periodicità, le tematiche trattate, le suddivisioni dei dati da fornire, il tipo di dati da fornire e gli eventuali progetti pilota o di fattibilità necessari.

2)   Ambito di osservazione

Il presente modulo copre le attività imprenditoriali di cui alle sezioni da C a N, alla sezione R e alla divisione 95 della classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea (NACE REV. 2).

Le statistiche saranno prodotte con riferimento alle unità statistiche imprese.

3)   Durata e periodicità della fornitura dei dati

I dati saranno prodotti annualmente per un massimo di quindici anni di riferimento a decorrere dal 20 maggio 2004. Non tutte le caratteristiche saranno necessariamente fornite ogni anno; la periodicità della fornitura di ciascuna caratteristica sarà specificata e concordata nell’ambito delle misure di esecuzione di cui all’articolo 8.

4)   Tematiche trattate

Le caratteristiche da fornire saranno scelte dal seguente elenco di tematiche:

 sistemi TIC e loro utilizzo nelle imprese,

 impiego di Internet e di altre reti elettroniche da parte delle imprese,

 commercio elettronico,

 processi di e-business e aspetti organizzativi,

 uso delle TIC da parte delle imprese per scambiare informazioni e servizi con le amministrazioni e i poteri pubblici (e-government),

 competenza in materia di TIC nell’unità di impresa e necessità di personale qualificato in TIC,

 ostacoli all’utilizzo di TIC, Internet e altre reti elettroniche, del commercio elettronico e dei processi di e-business,

 spese e investimenti in TIC,

 sicurezza e fiducia nelle TIC,

 utilizzo delle TIC e loro impatto sull’ambiente (TIC verdi),

 accesso a e uso di Internet e di altre tecnologie in rete per collegare oggetti e dispositivi («Internet degli oggetti»),

 accesso a e uso di tecnologie che permettono di collegarsi a Internet o ad altre reti da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento (connettività universale).

Non tutte le tematiche saranno trattate ogni anno.

5)   Suddivisioni dei dati da fornire

Non tutte le suddivisioni dei dati saranno necessariamente fornite ogni anno; quelle necessarie saranno scelte dal seguente elenco, tenendo conto della natura delle unità statistiche, della qualità prevista dei dati statistici e delle dimensioni complessive del campionamento. Le suddivisioni saranno concordate nell’ambito delle misure d’esecuzione:

 per classe dimensionale di impresa,

 per sezione NACE,

 per regione: le suddivisioni regionali saranno limitate a non più di tre gruppi.

6)   Tipo di dati da fornire

Gli Stati membri trasmetteranno dati aggregati alla Commissione (Eurostat).

7)   Progetti pilota e di fattibilità

Qualora siano individuate richieste significative di nuovi dati o siano richiesti nuovi indicatori di natura complessa, la Commissione istituirà progetti pilota o di fattibilità eseguiti su base volontaria dagli Stati membri prima di qualsiasi raccolta dati. Tali progetti valuteranno la fattibilità della raccolta dati pertinente, tenendo conto dei vantaggi della disponibilità dei dati in relazione alla raccolta e agli oneri sui rispondenti. I risultati di tali progetti pilota o di fattibilità contribuiranno alla definizione di nuovi indicatori.




ALLEGATO II

Modulo 2: Individui, famiglie e società dell’informazione

1)   Obiettivi

Il presente modulo è inteso a fornire tempestivamente statistiche su individui, famiglie e società dell’informazione. Esso fornisce un quadro di riferimento per i requisiti riguardanti l’ambito di applicazione, la durata e la periodicità, le tematiche trattate, le caratteristiche socio-economiche di base dei dati, il tipo di dati da fornire e gli eventuali progetti pilota o di fattibilità necessari.

2)   Ambito di applicazione

Il presente modulo riguarda le statistiche relative agli individui e alle famiglie.

3)   Durata e periodicità della fornitura dei dati

I dati saranno prodotti annualmente per un massimo di quindici anni di riferimento a decorrere dal 20 maggio 2004. Non tutte le caratteristiche saranno necessariamente fornite ogni anno; la periodicità della fornitura di ciascuna caratteristica sarà specificata e concordata nell’ambito delle misure di esecuzione di cui all’articolo 8.

4)   Tematiche trattate

Le caratteristiche da fornire saranno scelte dal seguente elenco di tematiche:

 accesso a e utilizzo delle TIC da parte di individui e/o famiglie,

 utilizzo di Internet e di altre reti elettroniche a vari scopi da parte di individui e/o famiglie,

 sicurezza e fiducia nelle TIC,

 competenze e abilità in materia di TIC,

 ostacoli all’utilizzo delle TIC e di Internet,

 effetti dell’utilizzo delle TIC percepiti dagli individui e/o dalle famiglie,

 uso delle TIC da parte degli individui per scambiare informazioni e servizi con le amministrazioni e i poteri pubblici (e-government),

 accesso a e uso di tecnologie che permettono di collegarsi a Internet o ad altre reti da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento (connettività universale).

Non tutte le tematiche saranno trattate ogni anno.

5)   Caratteristiche socioeconomiche di base dei dati

Non tutte le caratteristiche di base saranno necessariamente fornite ogni anno; quelle necessarie saranno scelte dal seguente elenco e concordate nell’ambito delle misure d’esecuzione:

a) per le statistiche fornite concernenti le famiglie:

 per tipo di famiglia,

 per classe di reddito,

 per regione;

b) per le statistiche fornite concernenti gli individui:

 per gruppo di età,

 per sesso,

 per livello d’istruzione,

 per situazione occupazionale,

 per stato civile di fatto,

 per paese di nascita, cittadinanza,

 per regione.

6)   Tipo di dati da fornire

Gli Stati membri trasmetteranno registri di dati individuali alla Commissione (Eurostat) ma tali registri non consentiranno l’identificazione diretta delle unità statistiche in questione.

7)   Progetti pilota e di fattibilità

Qualora siano individuate richieste significative di nuovi dati o siano richiesti nuovi indicatori di natura complessa, la Commissione istituirà progetti pilota o di fattibilità eseguiti su base volontaria dagli Stati membri prima di qualsiasi raccolta dati. Tali studi valuteranno la fattibilità della raccolta dati pertinente, tenendo conto dei vantaggi della disponibilità dei dati in relazione ai costi della raccolta e agli oneri sui rispondenti. I risultati di tali progetti pilota o di fattibilità contribuiranno alla definizione di nuovi indicatori.



( 1 ) Parere del Parlamento europeo del 29 gennaio 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 16 aprile 2004.

( 2 ) GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

( 3 ) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

( 4 ) GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

( 5 ) GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.

( 6 ) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.