2004R0794 — IT — 24.11.2009 — 006.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 794/2004 DELLA COMMISSIONE

del 21 aprile 2004

recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE

(GU L 140 dell'30.4.2004, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO (CE) N. 1627/2006 DELLA COMMISSIONE del 24 ottobre 2006

  L 302

10

1.11.2006

►M2

Regolamento (CE) n. 1935/2006 della Commissione del 20 dicembre 2006

  L 407

1

30.12.2006

►M3

REGOLAMENTO (CE) N. 271/2008 DELLA COMMISSIONE del 30 gennaio 2008

  L 82

1

25.3.2008

►M4

REGOLAMENTO (CE) n. 1147/2008 DELLA COMMISSIONE del 31 ottobre 2008

  L 313

1

22.11.2008

►M5

REGOLAMENTO (CE) N. 257/2009 DELLA COMMISSIONE del 24 marzo 2009

  L 81

15

27.3.2009

►M6

REGOLAMENTO (CE) N. 1125/2009 DELLA COMMISSIONE del 23 novembre 2009

  L 308

5

24.11.2009


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 025, 28.1.2005, pag.  74 (794/2004)

 C2

Rettifica, GU L 131, 25.5.2005, pag.  45 (794/2004)

►C3

Rettifica, GU L 044, 15.2.2007, pag.  3 (n. 1935/2006)




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 794/2004 DELLA COMMISSIONE

del 21 aprile 2004

recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE



CAPO I

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.  Il presente regolamento stabilisce disposizioni dettagliate relativamente alla forma, al contenuto e ad altre modalità delle notificazioni e delle relazioni annuali di cui al regolamento (CE) n. 659/1999. Esso stabilisce anche disposizioni per il calcolo dei termini in tutti i procedimenti relativi agli aiuti di Stato e del tasso d'interesse per il recupero di aiuti illegittimi.

2.  Il presente regolamento si applica agli aiuti in tutti i settori.



CAPO II

NOTIFICAZIONI

Articolo 2

Moduli di notificazione

Fatti salvi gli obblighi degli Stati membri di notificare gli aiuti di Stato nel settore dell’industria carboniera a norma della decisione 2002/871/CE ( 3 ), le notificazioni di nuovi aiuti di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 659/1999, tranne quelle di cui all’articolo 4, paragrafo 2 del presente regolamento, sono effettuate utilizzando il modulo di notificazione di cui all'allegato I, parte I del presente regolamento.

Le informazioni supplementari necessarie per la valutazione della misura conformemente ai regolamenti, alle linee direttrici, alle discipline e agli altri testi applicabili agli aiuti di Stato sono fornite utilizzando le schede di informazioni complementari di cui all'allegato I, parte III.

Ogniqualvolta le linee direttrici o le discipline relative sono modificate o sostituite, la Commissione adatta i moduli di notificazione e le schede di informazioni corrispondenti.

▼M3

Articolo 3

Trasmissione della notificazione

1.  La notificazione è inviata alla Commissione mediante convalida elettronica effettuata dalla persona designata dallo Stato membro. Tale notificazione convalidata viene considerata inviata dal Rappresentante permanente.

2.  La Commissione invia la sua corrispondenza al Rappresentante permanente dello Stato membro interessato o ad altro destinatario designato dallo Stato membro.

3.  A partire dal 1o luglio 2008, le notificazioni sono inviate elettronicamente per mezzo dell’applicazione web SANI (Sistema interattivo di notifica degli aiuti di Stato).

Tutta la corrispondenza relativa a una notificazione è inviata elettronicamente per mezzo del sistema di posta elettronica protetto con infrastruttura a chiave pubblica (PKI).

4.  In circostanze eccezionali e previo accordo della Commissione e dello Stato membro interessato, può essere usato un canale di comunicazione convenuto, diverso da quelli di cui al paragrafo 3, per inviare una notificazione o la relativa corrispondenza.

In mancanza di tale accordo, la notificazione o la relativa corrispondenza inviata alla Commissione da uno Stato membro tramite un canale di comunicazione diverso da quelli di cui al paragrafo 3 non si considera presentata alla Commissione.

5.  Se la notificazione o la relativa corrispondenza contiene informazioni riservate, lo Stato membro interessato deve identificare chiaramente tali informazioni e giustificarne la classificazione come riservate.

6.  Gli Stati membri fanno riferimento al numero di identificazione dell’aiuto di Stato assegnato a un regime di aiuti dalla Commissione per ogni concessione di aiuto a un beneficiario finale.

Il paragrafo 1 non si applica agli aiuti concessi mediante misure fiscali.

▼B

Articolo 4

Procedura di notificazione semplificata per determinate modifiche ad aiuti esistenti

1.  Ai fini dell'articolo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 659/1999 si intende per modifica di un aiuto esistente qualsiasi cambiamento diverso dalle modifiche di carattere puramente formale e amministrativo che non possono alterare la valutazione della compatibilità della misura di aiuto con il mercato comune. Un aumento non superiore al 20 % della dotazione originaria di un regime di aiuti non è tuttavia considerato una modifica ad un aiuto esistente.

2.  Le seguenti modifiche di un aiuto esistente sono notificate utilizzando il modulo di notificazione semplificato riportato nell'allegato II:

(a) aumenti superiori al 20 % della dotazione per un regime di aiuto autorizzato;

(b) proroga al massimo di sei anni di un regime di aiuto esistente autorizzato, con o senza aumento della dotazione;

(c) inasprimento delle condizioni per l'applicazione di un regime di aiuto autorizzato, riduzione dell'intensità dell'aiuto o riduzione delle spese ammissibili.

La Commissione si adopera per adottare una decisione sugli aiuti notificati mediante il modulo di notificazione semplificato entro un mese.

3.  La procedura di notificazione semplificata non è ammessa per la notificazione di modifiche di regimi di aiuti per i quali gli Stati membri non hanno trasmesso relazioni annuali ai sensi degli articoli 5, 6 e 7, a meno che non siano trasmesse contestualmente le relazioni annuali per gli anni in cui sono stati concessi gli aiuti.



CAPO III

RELAZIONI ANNUALI

Articolo 5

Forma e contenuto delle relazioni annuali

1.  Fatti salvi i commi secondo e terzo del presente paragrafo, nonché ogni eventuale obbligo supplementare di trasmissione di relazioni specificatamente stabilite in decisioni condizionali a norma dell'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 659/1999 e altresì il rispetto di eventuali impegni assunti dallo Stato membro nell'ambito di una decisione di autorizzazione di aiuti, gli Stati membri compilano le relazioni annuali sui regimi di aiuti esistenti a norma dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 659/1999 per ciascun anno civile o parte di anno civile in cui si applica il regime, utilizzando il modello standardizzato di relazione riportato nell'allegato IIIA.

Le relazioni annuali sui regimi di aiuti esistenti relativi alla produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE sono redatte sulla base del modello riportato nell'allegato IIIB.

Le relazioni annuali sui regimi di aiuti esistenti relativi alla produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti della pesca di cui all’allegato I del trattato sono redatte sulla base del modello di cui all’allegato IIIC.

2.  La Commissione può richiedere agli Stati membri di fornirle informazioni aggiuntive su argomenti specifici da discutere preventivamente con gli Stati membri.

Articolo 6

Trasmissione e pubblicazione delle relazioni annuali

1.  Ogni Stato membro trasmette le sue relazioni annuali alla Commissione in formato elettronico non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce la relazione.

In casi giustificati gli Stati membri possono presentare una stima, a condizione che i dati reali siano trasmessi al più tardi insieme ai dati dell'anno successivo.

2.  Annualmente la Commissione pubblica un quadro di valutazione degli aiuti di Stato contenente una sintesi delle informazioni trasmesse nelle relazioni annuali nel corso dell'anno precedente.

Articolo 7

Qualificazione giuridica delle relazioni annuali

La trasmissione di relazioni annuali non costituisce un adempimento dell'obbligo di notificare le misure di aiuto prima di darvi esecuzione a norma dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato e detta trasmissione non pregiudica in alcun modo l'esito di un'indagine su un presunto aiuto illegittimo con la procedura di cui al capo III del regolamento (CE) n. 659/1999.



CAPO IV

TERMINI

Articolo 8

Calcolo dei termini

1.  I termini stabiliti dal regolamento (CE) n. 659/1999 e dal presente regolamento o fissati dalla Commissione in applicazione dell'articolo 88 del trattato sono calcolati a norma del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 e delle disposizioni specifiche di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo. In caso di conflitto prevalgono le disposizioni del presente regolamento.

2.  I termini sono espressi in mesi o giorni lavorativi.

▼M3

3.  Ai fini del calcolo dei termini di azione per la Commissione, l’evento rilevante ai fini dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 è la ricezione della notificazione o della successiva corrispondenza a norma dell’articolo 3, paragrafi 1 e 3, del presente regolamento.

4.  Ai fini del calcolo dei termini di azione per gli Stati membri, l’evento rilevante ai fini dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 è la ricezione della notificazione o della successiva corrispondenza da parte della Commissione a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento.

▼B

5.  Ai fini del calcolo dei termini per la trasmissione di osservazioni da parte di terzi o degli Stati membri non interessati direttamente dal procedimento dopo l'avvio del procedimento di indagine formale di cui all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 659/1999, l'evento rilevante ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 è la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea della comunicazione di avvio del procedimento.

6.  Tutte le richieste di proroga dei termini devono essere debitamente giustificate e trasmesse per iscritto almeno due giorni lavorativi prima della scadenza, all'indirizzo indicato dalla parte che stabilisce il termine.



CAPO V

TASSI DI INTERESSE PER IL RECUPERO DI AIUTI ILLEGITTIMI

▼M3

Articolo 9

Metodo di fissazione dei tassi di interesse

1.  Salvo se altrimenti previsto da una decisione specifica, il tasso di interesse da utilizzare per il recupero degli aiuti di Stato concessi in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE è un tasso percentuale annuo, fissato anticipatamente dalla Commissione per ogni anno civile.

2.  Il tasso di interesse è calcolato aggiungendo 100 punti base al tasso del mercato monetario a 1 anno. Se tali tassi non sono disponibili, si utilizza il tasso del mercato monetario a 3 mesi oppure, in mancanza di quest’ultimo, il rendimento dei titoli di Stato.

3.  In mancanza dati affidabili sul mercato monetario o sul rendimento dei titoli, o di dati equivalenti, oppure in casi eccezionali, la Commissione, in stretta cooperazione con lo Stato membro o gli Stati membri interessati, può fissare un tasso di recupero sulla base di un metodo diverso e sulla base delle informazioni disponibili.

4.  Il tasso di recupero è aggiornato una volta all’anno. Il tasso di base viene calcolato sulla base del tasso del mercato monetario a 1 anno rilevato nei mesi di settembre, ottobre e novembre dell’anno in questione. Il tasso così calcolato si applica per tutto l’anno successivo.

5.  Inoltre, per tenere conto di variazioni significative ed improvvise, viene effettuato un aggiornamento ogniqualvolta il tasso medio, calcolato nei tre mesi precedenti, si discosta di più del 15 % dal tasso in vigore. Il nuovo tasso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo ai mesi utilizzati per il calcolo.

▼B

Articolo 10

Pubblicazione

La Commissione pubblica i tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato, in vigore e storici, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e a scopo informativo su Internet.

Articolo 11

Metodo di applicazione degli interessi

1.  Il tasso di interesse da applicare è il tasso in vigore alla data in cui l'aiuto illegittimo è stato messo per la prima volta a disposizione del beneficiario.

2.  Il tasso di interesse è applicato secondo il regime dell'interesse composto fino alla data di recupero dell'aiuto. Gli interessi maturati l'anno precedente producono interessi in ciascuno degli anni successivi.

▼M3

3.  Il tasso di interesse di cui al paragrafo 1 si applica per tutto il periodo fino alla data di recupero. Tuttavia, se è trascorso più di un anno tra la data in cui l’aiuto illegittimo è stato per la prima volta messo a disposizione del beneficiario e la data di recupero dell'aiuto, il tasso di interesse è ricalcolato a intervalli di un anno, sulla base del tasso in vigore nel momento in cui si effettua il ricalcolo.

▼B



CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12

Riesame

La Commissione, di concerto con gli Stati membri, riesamina l’applicazione del presente regolamento entro quattro anni dalla sua entrata in vigore.

Articolo 13

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il capo II si applica soltanto alle notificazioni trasmesse alla Commissione oltre cinque mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.

Il capo III si applica alle relazioni annuali relative agli aiuti concessi a decorrere dal 1o gennaio 2003.

Il capo IV si applica a tutti i termini che sono stati fissati ma non sono ancora scaduti alla data di entrata di vigore del presente regolamento.

Gli articoli 9 e 11 si applicano a tutte le decisioni di recupero notificate successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I

image

▼M3

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

▼M6

PARTE III.2

SCHEDA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUGLI AIUTI DI STATO DESTINATI ALLA FORMAZIONE

La presente scheda di informazioni complementari deve essere utilizzata per la notificazione di aiuti individuali a cui si applica l’articolo 6, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione ( 4 ) e che soddisfano i criteri per l’analisi della compatibilità dei casi di aiuti di Stato destinati alla formazione soggetti a notificazione individuale (di seguito «i criteri per l’analisi della compatibilità») ( 5 ). Essa deve inoltre essere utilizzata per tutti gli aiuti individuali o i regimi di aiuti notificati alla Commissione per ragioni di certezza giuridica.

Se al progetto notificato partecipano più beneficiari, le informazioni richieste nella scheda devono essere fornite per ciascuno di essi.

COMPATIBILITÀ DEGLI AIUTI AI SENSI DELL’ARTICOLO 87, PARAGRAFO 3, LETTERA C), DEL TRATTATO CE — VALUTAZIONE DETTAGLIATA

Gli aiuti destinati alla formazione possono essere considerati compatibili con il mercato comune in virtù dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

La valutazione dettagliata mira ad assicurare che importi elevati di aiuto destinati alla formazione non alterino la concorrenza in misura contraria al comune interesse, ma contribuiscano piuttosto al suo conseguimento. Ciò accade quando i vantaggi derivanti dall’aiuto di Stato in termini di trasmissione di conoscenza sono più importanti del danno per la concorrenza e per gli scambi.

Le informazioni richieste di seguito rappresentano un elenco indicativo degli elementi di cui la Commissione può aver bisogno per una valutazione dettagliata. Si tratta di orientamenti volti a rendere trasparenti e prevedibili le decisioni della Commissione e le motivazioni che ne sono alla base, in modo da garantire la prevedibilità e la certezza del diritto. Gli Stati membri sono invitati a fornire tutti gli elementi che ritengono utili per la valutazione del caso.

Se al progetto notificato come aiuto individuale partecipano più beneficiari, le informazioni richieste nella scheda devono essere fornite per ciascuno di essi.

Caratteristiche della misura notificata

1. Fornire una breve descrizione della misura specificando l’obiettivo o gli obiettivi della misura, lo strumento di aiuto, la struttura/organizzazione della formazione, i beneficiari, la dotazione, l’importo dell’aiuto, lo schema dei pagamenti, l’intensità di aiuto e i costi ammissibili.

2. La misura di aiuto riguarda la produzione e/o trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato CE?



no

3. La misura riguarda la produzione e/o trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti della pesca e/o dell’acquacoltura di cui all’allegato I del trattato CE?



no

4. L’aiuto è destinato al settore dei trasporti marittimi?



no

In caso affermativo, rispondere alle domande seguenti:

a) Il partecipante al progetto di formazione non è un membro attivo dell’equipaggio, ma soprannumerario?



no

b) La formazione viene impartita a bordo di navi immatricolate nei registri comunitari?



no

5. La misura notificata riguarda:

la formazione specifica ( 6 ):



no

la formazione generale ( 7 ):



no

una combinazione di formazione generale e specifica:



no

la formazione di lavoratori svantaggiati o disabili ( 8 ):



no

6. Fornire una descrizione dettagliata del progetto di formazione compresi programma, abilità da acquisire, calendario, numero di ore, partecipanti, organizzatori, dotazione ecc.

7. Fornire dettagli sul beneficiario, compresi identità, gruppo del quale fa parte il beneficiario, fatturato annuo, numero di dipendenti e attività commerciali.

8. Se del caso, indicare i tassi di cambio utilizzati ai fini della notifica.

9. Tutti i documenti allegati dagli Stati membri al modulo di notifica devono essere numerati; i numeri dei documenti vanno indicati nelle pertinenti sezioni della scheda di informazioni complementari.

Obiettivo dell’aiuto

10. Fornire una descrizione dettagliata degli obiettivi di comune interesse perseguiti dalla misura notificata.

Esistenza di esternalità positive ( 9 )

11. Dimostrare che la formazione genererà esteriorità positive e fornire i relativi documenti giustificativi.

Per dimostrare le esternalità positive si possono utilizzare gli elementi indicati di seguito. Specificare gli elementi rilevanti per la misura notificata e fornire i documenti giustificativi:

natura della formazione

trasferibilità delle competenze acquisite durante la formazione

partecipanti alla formazione.

Strumento adeguato ( 10 )

12. Illustrare in che modo la misura notificata rappresenta uno strumento adeguato per aumentare le attività di formazione, fornendo i relativi documenti giustificativi.

Effetto di incentivazione e necessità degli aiuti ( 11 )

Per dimostrare l’effetto di incentivazione, la Commissione esige una valutazione da parte dello Stato membro che provi che in assenza di aiuti, ovvero nella situazione controfattuale, la quantità o qualità delle attività di formazione sarebbe inferiore.

13. I progetti oggetto dell’aiuto sono cominciati prima della presentazione della domanda di aiuto da parte dei beneficiari alle autorità nazionali?



no

In caso affermativo, la Commissione ritiene che l’aiuto non costituisca un incentivo per il beneficiario.

14. In caso negativo, indicare le seguenti date:

data in cui avrà inizio il progetto di formazione:

data in cui il beneficiario ha presentato la domanda di aiuto alle autorità nazionali:

Fornire i relativi documenti giustificativi.

15. Fornire i documenti interni del beneficiario sui costi di formazione, i partecipanti, i contenuti e il calendario per due diverse ipotesi: progetto di formazione con aiuto e progetto di formazione privo di aiuto. Spiegare, sulla base di tali informazioni, in che modo l’aiuto di Stato aumenta la quantità e/o la qualità delle attività di formazione previste.

16. Confermare che non esiste per i datori di lavoro alcun obbligo giuridico di fornire il tipo di formazione a cui si applica la misura notificata.

17. Fornire gli importi destinati dal beneficiario alla formazione negli anni precedenti.

18. Spiegare il rapporto tra il programma di formazione e le attività commerciali del beneficiario dell’aiuto.

Proporzionalità degli aiuti ( 12 )

Costi ammissibili

I costi ammissibili devono essere calcolati ai sensi dell’articolo 39 del regolamento (CE) n. 800/2008 e devono essere limitati ai sovraccosti necessari a realizzare un aumento delle attività di formazione.

19. Precisare i costi ammissibili previsti dalla misura:

costi del personale docente;

spese di trasferta, compreso l’alloggio, del personale docente e dei destinatari della formazione;

altre voci di spesa correnti, quali materiali e forniture, con attinenza diretta al progetto;

ammortamento degli strumenti e delle attrezzature, per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione

costi dei servizi di consulenza sull’iniziativa di formazione;

costi indiretti (spese amministrative, spese di locazione, spese generali, spese di trasporto e di iscrizione dei partecipanti), a concorrenza del totale degli altri costi ammissibili di cui sopra;

costi di personale per i partecipanti al progetto di formazione ( 13 ).

20. Fornire un calcolo dettagliato dei costi ammissibili della misura notificata, garantendo che i costi ammissibili siano limitati alla parte di sovraccosti necessaria a realizzare un aumento qualitativo o quantitativo delle attività di formazione.

21. Dimostrare che gli aiuti sono limitati al minimo necessario, ossia alla parte dei costi supplementari della formazione che l’impresa non può recuperare beneficiando direttamente delle competenze acquisite dai suoi dipendenti durante la formazione.

Intensità di aiuto per la formazione generale

22. Specificare l’intensità di aiuto applicabile alla misura notificata.

23. La formazione generale prevista dalla misura notificata è destinata a lavoratori svantaggiati o disabili?



no

24. Natura del beneficiario:



grande impresa

no

media impresa

no

piccola impresa

no

Intensità di aiuto per la formazione specifica

25. Specificare l’intensità di aiuto applicabile alla misura notificata.

26. La formazione specifica prevista dalla misura notificata è destinata a lavoratori svantaggiati o disabili?



no

27. Natura del beneficiario:



grande impresa

no

media impresa

no

piccola impresa

no

Analisi della distorsione della concorrenza e degli scambi ( 14 )

28. Precisare se il beneficiario ha ricevuto in passato aiuti alla formazione e fornire dettagli sugli aiuti precedenti (date, importo di aiuto e durata dei progetti di formazione).

29. Precisare i costi di formazione sostenuti annualmente dal beneficiario (importo totale destinato alla formazione negli ultimi tre anni, rapporto tra i costi di formazione e i costi complessivi) e spiegare in che modo l’aiuto incide sui costi del beneficiario (ad esempio percentuale dei costi di formazione annui e costi complessivi coperti dall’aiuto ecc.).

30. Precisare quali sono i mercati del prodotto e i mercati geografici rilevanti sui quali opera il beneficiario e sui quali l’aiuto può avere un’incidenza.

31. Per ciascuno di tali mercati precisare:

 il tasso di concentrazione del mercato,

 la quota di mercato del beneficiario,

 le quote di mercato delle altre imprese presenti su detti mercati.

32. Descrivere la struttura e la situazione della concorrenza sui mercati rilevanti e fornire i relativi documenti giustificativi (ad esempio barriere all’ingresso e all’uscita dal mercato, differenziazione del prodotto, carattere della concorrenza tra operatori del mercato ecc.).

33. Descrivere le caratteristiche del settore in cui opera il beneficiario (ad esempio l’importanza della manodopera qualificata per l’azienda, l’esistenza di sovraccapacità, le strategie di finanziamento della formazione per i concorrenti ecc.).

34. Se del caso, fornire informazioni sull’incidenza sugli scambi (spostamento dei flussi di scambio).

CUMULO

35. L’aiuto concesso nel quadro della misura notificata è cumulabile con altri aiuti?



no

In caso affermativo, indicare quali sono le regole in materia di cumulo applicabili alla misura notificata:

ALTRE INFORMAZIONI

36. Indicare altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura o delle misure in questione.

PARTE III.3

SCHEDA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUGLI AIUTI A FAVORE DEI LAVORATORI SVANTAGGIATI E DISABILI

La presente scheda di informazioni complementari deve essere utilizzata per la notificazione di aiuti individuali a cui si applica l’articolo 6, paragrafo 1, lettere h) e i), del regolamento (CE) n. 800/2008 e che soddisfano i criteri per l’analisi della compatibilità dei casi di aiuti di Stato a favore dei lavoratori svantaggiati e disabili soggetti a notificazione individuale (di seguito «i criteri per l’analisi della compatibilità») ( 15 ). Essa deve inoltre essere utilizzata per tutti gli aiuti individuali o i regimi di aiuti notificati alla Commissione per ragioni di certezza giuridica.

Se al progetto notificato partecipano più beneficiari, le informazioni richieste nella scheda devono essere fornite per ciascuno di essi.

COMPATIBILITÀ DEGLI AIUTI AI SENSI DELL’ARTICOLO 87, PARAGRAFO 3, LETTERA C), DEL TRATTATO CE — VALUTAZIONE DETTAGLIATA

Gli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e disabili possono essere considerati compatibili con il mercato comune in virtù dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

La valutazione dettagliata mira ad assicurare che importi elevati di aiuto a favore dei lavoratori svantaggiati e disabili non alterino la concorrenza in misura contraria al comune interesse, ma contribuiscano effettivamente al suo conseguimento. Ciò accade quando i vantaggi derivanti dall’aiuto di Stato in termini di incremento netto dell’occupazione di lavoratori svantaggiati e disabili oggetto della misura sono più importanti del danno per la concorrenza e per gli scambi.

Le informazioni richieste di seguito rappresentano un elenco indicativo degli elementi di cui la Commissione può aver bisogno per una valutazione dettagliata. Si tratta di orientamenti volti a rendere trasparenti e prevedibili le decisioni della Commissione e le motivazioni che ne sono alla base, in modo da garantire la prevedibilità e la certezza del diritto. Gli Stati membri sono invitati a fornire tutti gli elementi che ritengono utili per la valutazione del caso.

Se al progetto notificato come aiuto individuale partecipano più beneficiari, le informazioni richieste nella scheda devono essere fornite per ciascuno di essi.

Caratteristiche della misura notificata

1) Fornire una breve descrizione della misura notificata specificando l’obiettivo dell’aiuto, lo strumento di aiuto, i beneficiari, le categorie di lavoratori interessati, l’importo dell’aiuto, lo schema dei pagamenti, la durata, l’intensità di aiuto e i costi ammissibili.

2) La misura di aiuto riguarda la produzione e/o trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato CE?



no

3) La misura riguarda la produzione e/o trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti della pesca e/o dell’acquacoltura di cui all’allegato I del trattato CE?



no

4) Fornire dettagli sul beneficiario, compresa identità, gruppo del quale fa parte il beneficiario, fatturato, numero di dipendenti e attività commerciali.

5) La misura notificata riguarda:

Assunzione di lavoratori svantaggiati ( 16 ):



no

Assunzione di lavoratori molto svantaggiati ( 17 ):



no

Assunzione di lavoratori disabili ( 18 ):



no

6) Se del caso, indicare i tassi di cambio utilizzati ai fini della notifica:

7) Tutti i documenti allegati dagli Stati membri al modulo di notifica devono essere numerati; i numeri dei documenti vanno indicati nelle pertinenti sezioni della scheda di informazioni complementari.

Obiettivo dell’aiuto

8) Fornire una descrizione dettagliata degli obiettivi di comune interesse perseguiti dalla misura notificata.

Obiettivo di equità di comune interesse ( 19 )

9) Dimostrare che la misura notificata determinerà un aumento netto dell’occupazione dei lavoratori svantaggiati e disabili oggetto della misura stessa e quantificare tale aumento.

10) I seguenti elementi possono essere utilizzati per dimostrare che la misura notificata contribuisce al raggiungimento di un obiettivo di equità di comune interesse. Specificare gli elementi rilevanti per la misura notificata e fornire i relativi documenti giustificativi:

il numero e le categorie dei lavoratori oggetto della misura

il tasso di occupazione, a livello nazionale e/o regionale e nelle imprese interessate, delle categorie di lavoratori oggetto della misura

il tasso di disoccupazione, a livello nazionale e/o regionale, delle categorie di lavoratori oggetto della misura.

Strumento adeguato ( 20 )

11) Illustrare in che modo la misura notificata rappresenta uno strumento adeguato per aumentare l’occupazione di lavoratori svantaggiati e/o disabili e fornire i relativi documenti giustificativi.

Effetto di incentivazione e necessità degli aiuti ( 21 )

Per dimostrare l’effetto di incentivazione, la Commissione richiede allo Stato membro di presentare una valutazione che dimostri che l’integrazione salariale riguarda soltanto un lavoratore svantaggiato o disabile in un’impresa in cui l’assunzione non sarebbe avvenuta in assenza dell’aiuto.

12) I progetti oggetto dell’aiuto sono cominciati prima della presentazione della domanda di aiuto da parte dei beneficiari alle autorità nazionali?



no

In caso affermativo, la Commissione ritiene che l’aiuto non costituisca un incentivo per il beneficiario ad operare un aumento netto del numero dei lavoratori svantaggiati o disabili assunti.

13) In caso negativo, indicare le seguenti date:

data in cui ha avuto inizio il rapporto di lavoro:

data in cui il beneficiario ha presentato la domanda di aiuto alle autorità nazionali:

Fornire i relativi documenti giustificativi.

14) L’assunzione ha determinato un aumento, rispetto alla situazione che sussisterebbe in mancanza di aiuto, del numero di lavoratori svantaggiati o disabili nella o nelle imprese interessate?



no

15) In caso negativo, il posto o i posti si sono resi vacanti a seguito di dimissioni volontarie, di invalidità, di pensionamento per raggiunti limiti d’età, di riduzione volontaria dell’orario di lavoro o di licenziamenti per giusta causa e non a seguito di licenziamenti per riduzione del personale?



no

16) Descrivere eventuali integrazioni salariali attuali e passate destinate all’impresa in questione: le categorie e il numero di lavoratori oggetto delle integrazioni.

Proporzionalità degli aiuti ( 22 )

Costi ammissibili

I costi ammissibili devono essere calcolati ai sensi de gli articoli 40 e 41 del regolamento (CE) n. 800/2008 e devono essere limitati ai sovraccosti necessari a realizzare un aumento netto dei lavoratori svantaggiati o disabili impiegati.

17) Quali sono i costi ammissibili previsti dalla misura di aiuto notificata?

la retribuzione lorda, prima dell’applicazione delle imposte

i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali

i contributi assistenziali per figli e familiari.

18) Fornire un calcolo dettagliato dei costi ammissibili del periodo coperto ( 23 ) dalla misura notificata, garantendo che i costi ammissibili siano limitati ai costi necessari per realizzare un aumento netto dell’occupazione delle categorie di lavoratori svantaggiati o disabili oggetto della misura.

19) Dimostrare che gli aiuti sono limitati al minimo necessario, ossia che l’importo degli aiuti non supera i sovraccosti netti imputabili all’assunzione delle categorie di lavoratori svantaggiati o disabili oggetto della misura rispetto ai costi di assunzione di lavoratori non svantaggiati e non disabili.

Intensità di aiuto per lavoratori svantaggiati

20) Specificare l’intensità di aiuto applicabile alla misura notificata.

Intensità di aiuto per lavoratori disabili

21) Specificare l’intensità di aiuto applicabile alla misura notificata.

Analisi della distorsione della concorrenza e degli scambi ( 24 )

22) Fornire informazioni sull’importo dell’aiuto, sullo schema dei pagamenti e sullo strumento di aiuto.

23) Precisare se il beneficiario ha ricevuto in passato aiuti per i lavoratori svantaggiati o disabili e fornire dettagli sulle misure di aiuto precedenti (date, importo dell’aiuto, categorie e numero di lavoratori interessati e durata dell’integrazione salariale).

24) Precisare i costi di personale sostenuti dal beneficiario (costi di personale totali, costi di personale relativi ai lavoratori svantaggiati e disabili, rapporto tra i costi di personale e i costi complessivi) e spiegare in che modo l’aiuto incide sui costi del beneficiario (ad esempio percentuale dei costi di personale e costi complessivi coperti dall’aiuto).

25) Precisare quali sono i mercati del prodotto e i mercati geografici rilevanti sui quali opera il beneficiario e sui quali l’aiuto può avere un’incidenza.

26) Per ciascuno di tali mercati precisare:

 il tasso di concentrazione del mercato,

 la quota di mercato del beneficiario,

 le quote di mercato delle altre imprese presenti su detti mercati.

27) Descrivere la struttura e la situazione della concorrenza sui mercati rilevanti e fornire i relativi documenti giustificativi (ad esempio barriere all’ingresso e all’uscita dal mercato, differenziazione del prodotto, carattere della concorrenza tra operatori del mercato ecc.).

28) Descrivere le caratteristiche del settore in cui opera il beneficiario (ad esempio l’importanza dei costi di manodopera per il settore, l’esistenza di sovraccapacità ecc.).

29) Descrivere la situazione del mercato del lavoro nazionale/regionale (ad esempio tassi di disoccupazione e di occupazione, livelli delle retribuzioni, diritto del lavoro ecc.).

30) Se del caso, fornire informazioni sull’incidenza sugli scambi (spostamento dei flussi di scambio).

CUMULO

31) L’aiuto concesso nel quadro della misura notificata è cumulabile con altri aiuti?



no

32) In caso affermativo, indicare quali sono le regole in materia di cumulo applicabili alla misura notificata:

ALTRE INFORMAZIONI

33) Indicare altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura o delle misure in questione.

▼M1

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

▼M3

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

▼B

image

►(1) M6  

image

image

►(1) M6  

image

image

image

image

image

image

▼M4

PARTE III.10

SCHEDA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUGLI AIUTI DI STATO PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE

La presente scheda di informazioni complementari deve essere utilizzata per la notifica degli aiuti ai quali si applica la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale (di seguito:«disciplina per gli aiuti ambientali») ( 25 ). Essa va utilizzata anche per gli aiuti individuali per la tutela dell’ambiente non coperti da un regolamento di esenzione per categoria o soggetti a notifica individuale perché superano le soglie stabilite nel regolamento di esenzione per categoria al di là delle quali scatta l’obbligo di notificazione individuale.

1.   Caratteristiche essenziali della misura notificata

Si prega di compilare le parti del modulo di notifica pertinenti sulla base delle caratteristiche della misura notificata. Il modulo comporta anche alcune istruzioni per la sua compilazione.

A) Precisare il tipo di aiuto e compilare le parti pertinenti della sezione 3 [«Compatibilità degli aiuti ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE»] della scheda di informazioni complementari:

 aiuti per il superamento delle norme comunitarie o per l’innalzamento del livello di tutela ambientale da parte delle imprese in assenza di norme comunitarie — compilare la sezione 3.1;

 aiuti per l’acquisto di nuovi mezzi di trasporto intesi al superamento delle norme comunitarie o all’innalzamento del livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie — compilare la sezione 3.1;

 aiuti alla PMI per l’adeguamento a norme comunitarie non ancora in vigore — compilare la sezione 3.2;

 aiuti agli studi ambientali — compilare la sezione 3.3;

 aiuti per il risparmio energetico — compilare la sezione 3.4;

 aiuti a favore delle fonti energetiche rinnovabili — compilare la sezione 3.5;

 aiuti alla cogenerazione — compilare la sezione 3.6;

 aiuti al teleriscaldamento energeticamente sufficiente — compilare la sezione 3.7;

 aiuti per la gestione dei rifiuti — compilare la sezione 3.8;

 aiuti per il risanamento di siti contaminati — compilare la sezione 3.9;

 aiuti al trasferimento di imprese — compilare la sezione 3.10;

 aiuti connessi a regimi di autorizzazioni scambiabili — compilare la sezione 3.11;

 aiuti sotto forma di sgravi o esenzioni da imposte ambientali — compilare la sezione 6.

Compilare inoltre la sezione 4 («Effetto di incentivazione e necessità degli aiuti») la sezione 7 («Criteri che determinano la necessità di una valutazione dettagliata»), la sezione 8 («Informazioni supplementari per la valutazione dettagliata») ( 26 ), e la sezione 10 («Relazioni e monitoraggio»).

B) Spiegare le principali caratteristiche della misura notificata (obiettivi, effetti probabili dell’aiuto, strumento dell’aiuto, intensità dell’aiuto, beneficiari, budget, ecc.).

C) L’aiuto può essere cumulato con altri aiuti?



  sì

  no

In caso affermativo, compilare la sezione 9 («Cumulo») della presente scheda di informazioni complementari.

D) L’aiuto è destinato a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo?



  sì

  no

In caso affermativo, compilare la sezione 5 [«Compatibilità degli aiuti ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE»] della presente scheda di informazioni complementari.

E) Se l’aiuto individuale notificato è stato concesso nel quadro di un regime di aiuti autorizzato, si prega di fornire informazioni su tale regime (numero del caso, denominazione del regime, data dell’autorizzazione della Commissione):

F) Se viene applicato un aiuto specifico/una maggiorazione per le piccole imprese, si prega di confermare che i beneficiari rispondono alla definizione di piccola impresa secondo la legislazione comunitaria:

 

G) Se viene applicato un aiuto specifico/una maggiorazione per le medie imprese, si prega di confermare che i beneficiari rispondono alla definizione di media impresa secondo la legislazione comunitaria:

 

H) Se del caso, indicare i tassi di cambio utilizzati ai fini della notifica:

I) Tutti i documenti allegati dagli Stati membri al modulo di notifica devono essere numerati; i numeri dei documenti vanno indicati nelle pertinenti sezioni della scheda di informazioni complementari.

2.   Obiettivo dell’aiuto

A) Alla luce degli obiettivi di comune interesse di cui alla disciplina per gli aiuti ambientali (sezione 1.2), indicare le finalità ambientali perseguite dalla misura notificata. Fornire una descrizione dettagliata di ogni tipo di aiuto da accordare ai sensi della misura notificata:

B) Se la misura notificata è già stata applicata in passato, indicarne i risultati in termini di tutela dell’ambiente (citando il numero di caso corrispondente e la data d’autorizzazione della Commissione e, se possibile, allegando le relazioni di valutazione nazionali sulla misura):

C) Se si tratta di una misura nuova, indicare i risultati previsti e il periodo nel corso del quale saranno conseguiti:

3.   Compatibilità degli aiuti ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE

Se al progetto notificato come aiuto individuale partecipano più beneficiari, le informazioni che seguono vanno fornite per ciascuno di essi.

3.1.   Aiuti per il superamento delle norme comunitarie o per l’innalzamento del livello di tutela ambientale da parte delle imprese in assenza di norme comunitarie ( 27 )

3.1.1.    Natura degli investimenti oggetto dell’aiuto e norme applicabili

A) Specificare se l’aiuto è concesso per:

 investimenti che consentono al beneficiario di innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle sue attività superando le norme comunitarie applicabili ( 28 ), indipendentemente dall’esistenza di una normativa nazionale obbligatoria più rigorosa delle norme comunitarie;

oppure

 investimenti che consentono al beneficiario di innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle sue attività in assenza di norme comunitarie.

B) Fornire informazioni dettagliate, inclusi, se del caso, dati sulle norme comunitarie rilevanti:

C) Se l’aiuto è concesso per rispondere a norme nazionali che vanno al di là di quelle comunitarie, indicare tali norme nazionali applicabili e allegarne una copia:

3.1.2.    Intensità di aiuto e maggiorazioni

Nel caso di regimi d’aiuto, l’intensità di aiuto deve essere calcolata per ciascuno dei beneficiari.

A) Qual è l’intensità massima di aiuto applicabile alla misura notificata ( 29 )? …

B) L’aiuto è concesso nell’ambito di una procedura di gara autenticamente competitiva ( 30 )?



  sì

  no

In caso affermativo, fornire dettagli sulla procedura di gara e allegare una copia del bando o della relativa bozza:

C) Maggiorazioni

Ai progetti sono applicate delle maggiorazioni?



  sì

  no

In caso affermativo, specificare di che tipo.

 Nell’ambito della misura notificata viene applicata una maggiorazione per le PMI?

 



  sì

  no

In caso affermativo, specificare il livello della maggiorazione applicabile ( 31 ): …

 Nell’ambito della misura notificata è applicata la maggiorazione per l’ecoinnovazione ( 32 )?

 



  sì

  no

In caso affermativo, descrivere in che modo sono soddisfatte le seguenti condizioni:

 gli attivi o il progetto ecoinnovativi rappresentano una novità o un sensibile miglioramento rispetto alla situazione del settore industriale pertinente a livello comunitario;

 il beneficio ambientale previsto è significativamente maggiore rispetto al miglioramento derivato dall’evoluzione generale del livello tecnologico che caratterizza attività analoghe;

 il carattere innovativo degli attivi o dei progetti in questione comporta un certo livello di rischio tecnologico, commerciale o finanziario superiore al rischio generalmente associato ad analoghi attivi o progetti non innovativi.

Fornire informazioni dettagliate che dimostrino che le condizioni di cui sopra sono soddisfatte:

Specificare il livello della maggiorazione ( 33 ): …

D) In caso di un regime d’aiuti, indicare l’intensità di aiuto complessiva dei progetti sovvenzionati nel quadro del regime notificato (comprese le maggiorazioni)(in %): …

3.1.3.    Costi ammissibili ( 34 )

A) Si prega di confermare che i costi ammissibili sono limitati ai sovraccosti d’investimento necessari a raggiungere un livello di tutela ambientale superiore a quello richiesto dalle norme comunitarie:

 

B) Si prega di confermare anche che:

 se il costo dell’investimento a favore della tutela ambientale può essere facilmente individuabile, il costo ammissibile corrisponde a tale costo connesso alla tutela dell’ambiente;

oppure

 i sovraccosti di investimento sono calcolati rapportando l’investimento alla situazione controfattuale in assenza di aiuti, cioè l’investimento di riferimento ( 35 );

e

 i costi ammissibili sono calcolati al netto di qualsiasi profitto operativo e costo operativo connesso all’investimento supplementare per la tutela dell’ambiente e verificatosi durante i primi cinque anni di vita dell’investimento interessato.

C) In cosa consistono i costi ammissibili?

 investimenti in attivi materiali;

 investimenti in attivi immateriali.

D) Nel caso di investimenti in attivi materiali, indicare il tipo di investimenti in questione:

 investimenti realizzati in terreni strettamente necessari per soddisfare obiettivi ambientali;

 investimenti in fabbricati destinati a ridurre o a eliminare l’inquinamento e i fattori inquinanti;

 investimenti in impianti e attrezzature destinati a ridurre o a eliminare l’inquinamento e i fattori inquinanti;

 investimenti volti ad adattare i metodi di produzione in modo da tutelare l’ambiente.

E) Nel caso di investimenti in attivi immateriali (trasferimento di tecnologie mediante acquisizione di licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche brevettate o non brevettate), confermare che tutti questi attivi immateriali soddisfano le seguenti condizioni:

 sono considerati elementi patrimoniali ammortizzabili;

 sono acquistati a condizioni di mercato presso imprese rispetto alle quali l’acquirente non disponga di alcun potere di controllo, diretto o indiretto;

 figurano all’attivo del bilancio dell’impresa e rimangono e sono sfruttati nell’azienda del beneficiario dell’aiuto per almeno cinque anni ( 36 ).

Confermare inoltre che, se gli attivi immateriali sono rivenduti nel corso del quinquennio:

 gli introiti ottenuti dalla cessione saranno dedotti dai costi ammissibili;

e

 l’importo totale o parziale dell’aiuto sarà eventualmente rimborsato.

F) Nel caso di investimenti che mirano ad ottenere un livello di tutela ambientale superiore rispetto alle norme comunitarie, si prega di confermare le dichiarazioni appropriate:

 qualora l’impresa si stia adeguando a norme nazionali adottate in assenza di norme comunitarie, i costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d’investimento necessari per ottenere il livello di tutela ambientale prescritto dalle norme nazionali;

 qualora l’impresa si stia adeguando o superi norme nazionali più rigorose di quelle comunitarie o superi le norme comunitarie, i costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d’investimento necessari per ottenere un livello di tutela ambientale superiore a quanto prescritto dalle norme comunitarie ( 37 );

 in assenza di norme, i costi ammissibili corrispondono ai costi d’investimento necessari per conseguire un livello di tutela ambientale superiore a quello che verrebbe raggiunto dall’impresa o dalle imprese interessate in assenza di qualsiasi aiuto ambientale.

G) Per i regimi di aiuto, presentare una metodologia di calcolo dettagliata, in relazione alla situazione controfattuale, che sarà applicata a tutti gli aiuti individuali basati sul regime notificato, e fornire i documenti giustificativi pertinenti:

Per le misure di aiuto individuali, fornire un calcolo dettagliato dei costi ammissibili del progetto di investimento notificato, in relazione alla situazione controfattuale, e fornire i documenti giustificativi pertinenti:

3.1.4.    Norme specifiche applicabili agli aiuti per l’acquisto di nuovi mezzi di trasporto intesi al superamento delle norme comunitarie o all’innalzamento del livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie ( 38 )

In caso di aiuti per l’acquisto di nuovi mezzi di trasporto intesi al superamento delle norme comunitarie o all’innalzamento del livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie, oltre a rispondere alle sezioni 3.1-3.1.3:

A) Confermare che i nuovi veicoli per il trasporto stradale, ferroviario, marittimo e lungo le vie navigabili interne che rispettano le norme comunitarie adottate sono stati acquistati prima dell’entrata in vigore di queste, e che esse, una volta diventate obbligatorie, non si applicano retroattivamente ai veicoli già acquistati:

 

Si prega di fornire informazioni dettagliate:

B) Nei casi di interventi di equipaggiamento di veicoli già circolanti volti alla tutela ambientale nel settore dei trasporti, si prega di confermare:

 che gli autoveicoli esistenti vengono adeguati a norme ambientali non ancora in vigore al momento in cui detti autoveicoli sono diventati operativi;

oppure

 che essi non sono soggetti ad alcuna norma ambientale.

3.2.   Aiuti per l’adeguamento a norme comunitarie non ancora in vigore ( 39 )

3.2.1.    Condizioni di base

A) Confermare che l’investimento è stato effettuato e concluso almeno un anno prima dell’entrata in vigore della norma:



  sì

  no

Se sì, nel caso di regimi di aiuto, si prega di fornire dettagli sul modo in cui tale condizione è rispettata:

Se sì, nel caso di aiuti individuali, si prega di fornire dettagli e documenti giustificativi pertinenti:

B) Si prega di fornire dettagli sulle norme comunitarie rilevanti, così come sulle date rilevanti ai fini del rispetto della condizione A:

3.2.2.    Intensità di aiuto

Qual è l’intensità di base applicabile alla misura notificata?

 per le piccole imprese ( 40 ): …;

 per le medie imprese ( 41 ): …;

 per le grandi imprese ( 42 ): …

3.2.3.    Costi ammissibili

A) Si prega di confermare che i costi ammissibili sono limitati ai sovraccosti d’investimento necessari a raggiungere il livello di tutela ambientale richiesto dalla norma comunitaria rispetto al livello di tutela ambientale esistente richiesto prima dell’entrata in vigore di detta norma:

 

B) Si prega inoltre di confermare che:

 se il costo dell’investimento a favore della tutela ambientale può essere facilmente individuabile, il costo ammissibile corrisponde a tale costo connesso alla tutela dell’ambiente;

oppure

 i sovraccosti di investimento sono calcolati rapportando l’investimento alla situazione controfattuale in assenza di aiuti, cioè l’investimento di riferimento ( 43 );

e

 i costi ammissibili sono calcolati al netto di qualsiasi profitto operativo e costo operativo connesso all’investimento supplementare per la tutela dell’ambiente e verificatosi durante i primi cinque anni di vita dell’investimento interessato.

C) In cosa consistono i costi ammissibili?

 investimenti in attivi materiali;

 investimenti in attivi immateriali.

D) Nel caso di investimenti in attivi materiali, indicare il tipo di investimenti in questione:

 investimenti realizzati in terreni strettamente necessari per soddisfare obiettivi ambientali;

 investimenti in fabbricati destinati a ridurre o a eliminare l’inquinamento e i fattori inquinanti;

 investimenti in impianti e attrezzature destinati a ridurre o a eliminare l’inquinamento e i fattori inquinanti;

 investimenti volti ad adattare i metodi di produzione in modo da tutelare l’ambiente.

E) Nel caso di investimenti in attivi immateriali (trasferimento di tecnologie mediante acquisizione di licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche brevettate o non brevettate), confermare che tutti questi attivi immateriali soddisfano le seguenti condizioni:

 sono considerati elementi patrimoniali ammortizzabili;

 sono acquistati a condizioni di mercato presso imprese rispetto alle quali l’acquirente non disponga di alcun potere di controllo, diretto o indiretto;

 figurano all’attivo del bilancio dell’impresa e rimangono e sono sfruttati nell’azienda del beneficiario dell’aiuto per almeno cinque anni ( 44 ).

Confermare inoltre che, se gli attivi immateriali sono rivenduti nel corso del quinquennio:

 gli introiti ottenuti dalla cessione saranno dedotti dai costi ammissibili;

e

 l’importo totale o parziale dell’aiuto sarà eventualmente rimborsato.

F) Per i regimi di aiuto, presentare una metodologia di calcolo dettagliata, in relazione alla situazione controfattuale, che sarà applicata a tutti gli aiuti individuali basati sul regime notificato, e fornire i documenti giustificativi pertinenti:

Per le misure di aiuto individuali, fornire un calcolo dettagliato dei costi ammissibili del progetto di investimento notificato, in relazione alla situazione controfattuale, e fornire i documenti giustificativi pertinenti:

3.3.   Aiuti agli studi ambientali ( 45 )

3.3.1.    Studi direttamente connessi a investimenti intesi al raggiungimento di norme che superano quelle comunitarie o innalzano il livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie

A) Si prega di confermare se l’aiuto è concesso per studi direttamente connessi a investimenti intesi al raggiungimento di norme che superano quelle comunitarie o innalzano il livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie:



  sì

  no

In caso affermativo, specificare la finalità dell’investimento:

 consente al beneficiario di innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle sue attività, superando le norme comunitarie applicabili, indipendentemente dall’esistenza di una normativa nazionale obbligatoria più rigorosa delle norme comunitarie;

oppure

 consente al beneficiario di innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle sue attività in assenza di norme comunitarie.

B) Fornire informazioni dettagliate, inclusi, se del caso, dati sulle norme comunitarie rilevanti:

C) Se l’aiuto è concesso per studi direttamente connessi a investimenti intesi al raggiungimento di norme nazionali che vanno al di là di quelle comunitarie, indicare tali norme nazionali applicabili e allegarne una copia:

D) Descrivere i tipi di studi che saranno sovvenzionati:

3.3.2.    Studi direttamente connessi a investimenti intesi a consentire un risparmio energetico

Si prega di confermare che l’aiuto è concesso per studi direttamente connessi a investimenti intesi a consentire un risparmio energetico:



  sì

  no

In caso affermativo, si prega di fornire elementi che dimostrino in che modo la finalità dell’investimento in questione corrisponde alla definizione di risparmio energetico di cui al punto 70, paragrafo 2, della disciplina per gli aiuti ambientali:

3.3.3.    Studi direttamente connessi a investimenti per la produzione di energia rinnovabile

A) Si prega di confermare se l’aiuto è concesso per studi direttamente connessi a investimenti finalizzati alla produzione di energia rinnovabile:



  sì

  no

In caso affermativo, si prega di fornire elementi che dimostrino in che modo la finalità dell’investimento in questione corrisponde alla definizione di produzione di energia da fonti rinnovabili di cui al punto 70, paragrafi 5 e 9, della disciplina per gli aiuti ambientali:

B) Specificare i tipi di fonti di energia rinnovabili che si intende sostenere con l’investimento legato allo studio ambientale e fornire precisazioni:

3.3.4.    Intensità di aiuto e maggiorazioni

A) Qual è l’intensità massima di aiuto applicabile alla misura notificata ( 46 )?

B) Nell’ambito della misura notificata viene applicata una maggiorazione per le PMI?



  sì

  no

In caso affermativo, specificare il livello della maggiorazione applicabile ( 47 ): …

3.4.   Aiuti per il risparmio energetico ( 48 )

3.4.1.    Condizioni di base

A) Si prega di confermare che la misura notificata è conforme alla definizione di risparmio energetico di cui al punto 70, paragrafo 2, della disciplina per gli aiuti ambientali:

 

B) Specificare, fornendo informazioni dettagliate, i tipi di misure sovvenzionate che consentono di realizzare un risparmio energetico, così come il livello di risparmio energetico da raggiungere:

3.4.2.    Aiuti agli investimenti

3.4.2.1.   Intensità di aiuto e maggiorazioni

A) Qual è l’intensità di base applicabile alla misura notificata ( 49 )? …

B) Maggiorazioni

 Nell’ambito della misura notificata viene applicata una maggiorazione per le PMI?:

 



  sì

  no

In caso affermativo, specificare il livello della maggiorazione applicabile ( 50 ): …

C) L’aiuto è concesso nell’ambito di una procedura di gara autenticamente competitiva ( 51 )?



  sì

  no

In caso affermativo, fornire dettagli sulla procedura di gara e allegare una copia del bando o della relativa bozza:

D) In caso di un regime d’aiuti, indicare l’intensità di aiuto complessiva dei progetti sovvenzionati nel quadro del regime notificato (comprese le maggiorazioni)(in %):

3.4.2.2.   Costi ammissibili ( 52 )

A) Per quanto riguarda il calcolo dei costi ammissibili, confermare che i costi ammissibili sono limitati ai sovraccosti d’investimento necessari a raggiungere un risparmio energetico superiore al livello prescritto dalle norme comunitarie:

 

B) Confermare inoltre che

 nel caso in cui il costo dell’investimento a favore della tutela ambientale possa essere facilmente individuabile, il costo ammissibile corrisponde a tale costo connesso alla tutela dell’ambiente;

oppure

 la parte dell’investimento direttamente connessa al risparmio energetico è calcolata rapportando l’investimento alla situazione controfattuale in assenza di aiuti, cioè l’investimento di riferimento ( 53 );

e

 i costi ammissibili sono calcolati al netto di qualsiasi profitto operativo e costo operativo connesso all’investimento supplementare per il risparmio energetico e verificatosi durante i primi tre anni di vita dell’investimento in esame nel caso delle PMI, durante i primi quattro anni nel caso delle grandi imprese che non fanno parte del sistema europeo di scambio dei diritti di emissioni di CO2, e durante i primi cinque anni nel caso delle grandi imprese che fanno parte del sistema europeo di scambio dei diritti di emissioni di CO2 ( 54 ).

C) Nel caso di aiuti agli investimenti per il raggiungimento di un livello di risparmio energetico superiore a quello richiesto dalle norme comunitarie, si prega di indicare quale delle seguenti affermazioni è applicabile:

 qualora l’impresa si stia adeguando a norme nazionali adottate in assenza di norme comunitarie, i costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d’investimento necessari per ottenere il livello di tutela ambientale prescritto dalle norme nazionali;

 qualora l’impresa si stia adeguando o superi norme nazionali più rigorose di quelle comunitarie rilevanti o superi le norme comunitarie, i costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d’investimento necessari per ottenere un livello di tutela ambientale superiore a quanto prescritto dalle norme comunitarie ( 55 );

 in assenza di norme, i costi ammissibili corrispondono ai costi d’investimento necessari per conseguire un livello di tutela ambientale superiore a quello che verrebbe raggiunto dall’impresa o dalle imprese interessate in assenza di qualsiasi aiuto ambientale.

D) In cosa consistono i costi ammissibili?

 investimenti in attivi materiali;

 investimenti in attivi immateriali.

E) Nel caso di investimenti in attivi materiali, indicare il tipo di investimenti in questione:

 investimenti realizzati in terreni strettamente necessari per soddisfare obiettivi ambientali;

 investimenti in fabbricati destinati a ridurre o a eliminare l’inquinamento e i fattori inquinanti;

 investimenti in impianti e attrezzature destinati a ridurre o a eliminare l’inquinamento e i fattori inquinanti;

 investimenti volti ad adattare i metodi di produzione in modo da tutelare l’ambiente.

F) Nel caso di investimenti in attivi immateriali (trasferimento di tecnologie mediante acquisizione di licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche brevettate o non brevettate), confermare che tutti questi attivi immateriali soddisfano le seguenti condizioni:

 sono considerati elementi patrimoniali ammortizzabili;

 sono acquistati a condizioni di mercato presso imprese rispetto alle quali l’acquirente non disponga di alcun potere di controllo, diretto o indiretto;

 figurano all’attivo del bilancio dell’impresa e rimangono e sono sfruttati nell’azienda del beneficiario dell’aiuto per almeno cinque anni ( 56 ).

Confermare inoltre che, se gli attivi immateriali sono rivenduti nel corso del quinquennio:

 gli introiti ottenuti dalla cessione saranno dedotti dai costi ammissibili;

e

 l’importo totale o parziale dell’aiuto sarà eventualmente rimborsato.

G) Per i regimi di aiuto, presentare una metodologia di calcolo dettagliata, in relazione alla situazione controfattuale ( 57 ), che sarà applicata a tutti gli aiuti individuali basati sul regime notificato, e fornire i documenti giustificativi pertinenti:

Se la notifica riguarda una misura di aiuti individuale, fornire un calcolo dettagliato dei costi ammissibili del progetto di investimento notificato, in relazione alla situazione controfattuale, e fornire i documenti giustificativi pertinenti:

3.4.3.    Aiuti al funzionamento

A) Si prega di fornire informazioni/calcoli che dimostrino che gli aiuti si limitano a compensare i sovraccosti netti di produzione derivanti dall’investimento, tenendo conto dei benefici derivanti dal risparmio energetico ( 58 ):

B) Qual è la durata della misura di aiuto al funzionamento ( 59 )? …

C) L’aiuto è decrescente?



  sì

  no

Qual è l’intensità:

 degli aiuti decrescenti (indicare i tassi decrescenti per ciascun anno) ( 60 ): …;

 degli aiuti non decrescenti ( 61 ): …

3.5.   Aiuti a favore delle fonti energetiche rinnovabili ( 62 )

3.5.1.    Condizioni di base

A) Si prega di confermare che l’aiuto è concesso esclusivamente per la promozione delle fonti di energia rinnovabili come definite dalla disciplina per gli aiuti ambientali ( 63 ):



  sì

  no

B) Nel caso della promozione di biocarburanti, si prega di confermare che l’aiuto è concesso solo per la promozione di biocarburanti sostenibili ai sensi di tale disciplina:



  sì

  no

C) Specificare, fornendo informazioni dettagliate, i tipi di fonti di energia rinnovabili ( 64 ) sostenute nel quadro della misura notificata:

3.5.2.    Aiuti agli investimenti

3.5.2.1.   Intensità di aiuto e maggiorazioni

A) Qual è l’intensità di base applicabile a ciascuna fonte di energia rinnovabile sostenuta dalla misura notificata ( 65 )? …

B) Nell’ambito della misura notificata viene applicata una maggiorazione per le PMI?



  sì

  no

In caso affermativo, specificare il livello della maggiorazione applicabile ( 66 ): …

C) L’aiuto è concesso nell’ambito di una procedura di gara autenticamente competitiva ( 67 )?



  sì

  no

In caso affermativo, fornire dettagli sulla procedura di gara e allegare una copia del bando o della relativa bozza:

D) In caso di un regime d’aiuti, indicare l’intensità di aiuto complessiva dei progetti sovvenzionati nel quadro del regime notificato (comprese le maggiorazioni)(in %):

3.5.2.2.   Costi ammissibili ( 68 )

A) Si prega di confermare che i costi ammissibili si limitano ai sovraccosti sostenuti dal beneficiario rispetto ai costi caratteristici di una centrale elettrica tradizionale o di un sistema di riscaldamento tradizionale di pari capacità in termini di produzione effettiva di energia:

 

B) Confermare anche che:

 nel caso in cui il costo dell’investimento a favore delle fonti di energia rinnovabili posa essere facilmente individuabile, il costo ammissibile corrisponde a tale costo connesso alle fonti di energia rinnovabili;

oppure

 i sovraccosti di investimento sono calcolati rapportando l’investimento alla situazione controfattuale in assenza di aiuti, cioè l’investimento di riferimento ( 69 );

e

 i costi ammissibili vanno calcolati al netto di qualsiasi profitto e costo operativo connesso agli investimenti supplementari per le fonti di energia rinnovabili e verificatosi durante i primi cinque anni di vita dell’investimento interessato.

C) In cosa consistono i costi ammissibili?

 investimenti in attivi materiali;

 investimenti in attivi immateriali.

D) Nel caso di investimenti in attivi materiali, indicare il tipo di investimenti in questione:

 investimenti realizzati in terreni strettamente necessari per soddisfare obiettivi ambientali;

 investimenti in fabbricati destinati a ridurre o a eliminare l’inquinamento e i fattori inquinanti;

 investimenti in impianti e attrezzature destinati a ridurre o a eliminare l’inquinamento e i fattori inquinanti;

 investimenti volti ad adattare i metodi di produzione in modo da tutelare l’ambiente.

E) Nel caso di investimenti in attivi immateriali (trasferimento di tecnologie mediante acquisizione di licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche brevettate o non brevettate), confermare che tutti questi attivi immateriali soddisfano le seguenti condizioni:

 sono considerati elementi patrimoniali ammortizzabili;

 sono acquistati a condizioni di mercato presso imprese rispetto alle quali l’acquirente non disponga di alcun potere di controllo, diretto o indiretto;

 figurano all’attivo del bilancio dell’impresa e rimangono e sono sfruttati nell’azienda del beneficiario dell’aiuto per almeno cinque anni ( 70 ).

Confermare inoltre che, se gli attivi immateriali sono rivenduti nel corso del quinquennio:

 gli introiti ottenuti dalla cessione saranno dedotti dai costi ammissibili;

e

 l’importo totale o parziale dell’aiuto sarà eventualmente rimborsato.

F) Per i regimi di aiuto, presentare una metodologia di calcolo dettagliata, in relazione alla situazione controfattuale, che sarà applicata a tutti gli aiuti individuali basati sul regime notificato, e fornire i documenti giustificativi pertinenti:

Per le misure di aiuto individuali, fornire un calcolo dettagliato dei costi ammissibili del progetto di investimento notificato, in relazione alla situazione controfattuale, e fornire i documenti giustificativi pertinenti:

3.5.3.    Aiuti al funzionamento

In funzione dell’alternativa scelta per la valutazione dell’aiuto al funzionamento ( 71 ), compilare la parte pertinente della sezione qui di seguito.

3.5.3.1.   Alternativa 1

A) Fornire, per la durata della misura notificata, le informazioni seguenti a dimostrazione che l’aiuto al funzionamento è concesso per coprire la differenza fra il costo di produzione di energia da fonti rinnovabili e il prezzo di mercato del tipo di energia interessata:

 analisi dettagliata dei costi di produzione dell’energia da ciascuna delle fonti di energia rinnovabile interessate ( 72 ):

 

 

 analisi dettagliata del prezzo di mercato del tipo di energia interessata:

 

 

B) Si prega di dimostrare che l’aiuto sarà concesso solo fino al completamento, conformemente alle consuete norme contabili, dell’ammortamento degli impianti ( 73 ), e di fornire un’analisi dettagliata dell’ammortamento di ciascun tipo ( 74 ) di investimento a favore della tutela dell’ambiente:

Per i regimi di aiuto, specificare come sarà garantito il rispetto di questa condizione:

Per gli aiuti individuali, fornire un’analisi dettagliata che dimostri che questa condizione è soddisfatta:

C) Nel determinare l’importo degli aiuti al funzionamento, si prega di dimostrare come viene detratto dai costi di produzione qualsiasi aiuto agli investimenti concesso all’impresa interessata per il nuovo impianto:

D) Gli aiuti coprono anche una normale remunerazione del capitale?



  sì

  no

In caso affermativo, fornire precisazioni nonché informazioni/calcoli che mostrino il tasso normale di remunerazione e indicare le ragioni per cui il tasso scelto è adeguato:

E) Per gli aiuti alla produzione di energia rinnovabile dalla biomassa, nei casi in cui gli aiuti al funzionamento siano superiori all’importo dell’investimento, si prega di fornire dati/documenti giustificativi (basati su esempi di calcolo per i regimi di aiuto o su calcoli dettagliati per gli aiuti individuali) che dimostrino che i costi totali sostenuti dall’impresa dopo l’ammortamento dell’impianto continuano a superare i prezzi di mercato dell’energia:

F) Specificare i meccanismi di sostegno (tenendo conto dei requisiti di cui sopra), e in particolare i metodi di calcolo dell’importo dell’aiuto:

 per i regimi d’aiuto, sulla base di un esempio (teorico) di progetto ammissibile:

 

 

Si prega inoltre di confermare che la metodologia di calcolo sopra descritta sarà applicata a tutti gli aiuti individuali basati sul regime notificato:

 

 per gli aiuti individuali, fornire un calcolo dettagliato dell’importo dell’aiuto (tenendo conto dei requisiti di cui sopra):

 

 

G) Qual è la durata della misura notificata?

La prassi della Commissione è limitare l’autorizzazione a 10 anni. In caso affermativo, ci si impegna a notificare nuovamente la misura entro il termine di 10 anni?



  sì

  no

3.5.3.2.   Alternativa 2

A) Fornire una descrizione dettagliata del certificato verde o del sistema di gare d’appalto (incluse, fra l’altro, informazioni sul livello dei poteri discrezionali, il ruolo dell’amministratore, il meccanismo di fissazione dei prezzi, il meccanismo di finanziamento, il meccanismo di sanzione e il meccanismo di ridistribuzione):

B) Qual è la durata della misura notificata ( 75 )?

C) Fornire dati/calcoli che dimostrino che l’aiuto è indispensabile per garantire la redditività delle fonti di energia rinnovabili:

D) Fornire dati/calcoli che dimostrino che l’aiuto non determina globalmente una sovraccompensazione a vantaggio di fonti di energia rinnovabili:

E) Fornire informazioni/calcoli che dimostrino che l’aiuto non disincentiva i produttori dall’essere più competitivi:

3.5.3.3.   Alternativa 3 ( 76 )

A) Qual è la durata della misura d’aiuto al funzionamento ( 77 )? …

B) Fornire, per la durata della misura notificata, le informazioni seguenti a dimostrazione che l’aiuto al funzionamento è concesso per compensare la differenza fra il costo di produzione di energia da fonti rinnovabili e il prezzo di mercato del tipo di energia interessata:

 analisi dettagliata dei costi di produzione dell’energia da ciascuna delle fonti di energia rinnovabili interessata ( 78 ):

 

 

 analisi dettagliata del prezzo di mercato del tipo di energia interessata:

 

 

C) L’aiuto è decrescente?



  sì

  no

Qual è l’intensità:

 degli aiuti decrescenti (indicare i tassi decrescenti per ciascun anno) ( 79 ):

 …;

 degli aiuti non decrescenti ( 80 ): …

3.6.   Aiuti alla cogenerazione ( 81 )

3.6.1.    Condizioni di base

Confermare se tale aiuto è concesso esclusivamente ad unità di cogenerazione conformi alla definizione di cogenerazione ad alto rendimento di cui al punto 70, paragrafo 11, della disciplina per gli aiuti ambientali:



  sì

  no

3.6.2.    Aiuti agli investimenti

Si prega di confermare che:

 la nuova unità di cogenerazione permette di ottenere un risparmio generalizzato di energia primaria rispetto alla produzione separata secondo la definizione della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 82 ) e della decisione 2007/74/CE della Commissione ( 83 );

 il miglioramento di un’unità di cogenerazione esistente o la conversione di un impianto di produzione di energia esistente in un’unità di cogenerazione consentono di ottenere un risparmio di energia primaria rispetto alla situazione di partenza.

Fornire informazioni dettagliate ed elementi che dimostrino che le condizioni di cui sopra sono soddisfatte:

3.6.2.1.   Intensità di aiuto e maggiorazioni

A) Qual è l’intensità di base applicabile alla misura notificata ( 84 )?: …

B) Maggiorazioni:

 Nell’ambito della misura notificata viene applicata una maggiorazione per le PMI?

 



  sì

  no

In caso affermativo, specificare il livello della maggiorazione applicabile ( 85 ): …

C) L’aiuto è concesso nell’ambito di una procedura di gara autenticamente competitiva ( 86 )?



  sì

  no

In caso affermativo, fornire dettagli sulla procedura di gara e allegare una copia del bando o della relativa bozza:

D) In caso di un regime d’aiuti, indicare l’intensità di aiuto complessiva dei progetti sovvenzionati nel quadro del regime notificato (comprese le maggiorazioni)(in %):

3.6.2.2.   Costi ammissibili ( 87 )

A) Si prega di confermare che i costi ammissibili sono limitati ai sovraccosti d’investimento necessari alla realizzazione di un impianto di cogenerazione ad alto rendimento:

 

B) Si prega di confermare inoltre che:

 se il costo dell’investimento a favore della cogenerazione può essere facilmente individuabile, il costo ammissibile corrisponde a tale costo connesso alla cogenerazione;

oppure

 i sovraccosti di investimento direttamente legati alla cogenerazione sono calcolati rapportando l’investimento alla situazione controfattuale in assenza di aiuti, cioè l’investimento di riferimento ( 88 );

e

 i costi ammissibili sono calcolati al netto di qualsiasi profitto operativo e costo operativo connesso all’investimento supplementare e verificatosi durante i primi cinque anni di vita dell’investimento interessato.

C) In cosa consistono i costi ammissibili?

 investimenti in attivi materiali;

 investimenti in attivi immateriali.

D) Nel caso di investimenti in attivi materiali, indicare il tipo di investimenti in questione:

 investimenti realizzati in terreni strettamente necessari per soddisfare obiettivi ambientali;

 investimenti in fabbricati destinati a ridurre o a eliminare l’inquinamento e i fattori inquinanti;

 investimenti in impianti e attrezzature destinati a ridurre o a eliminare l’inquinamento e i fattori inquinanti;

 investimenti volti ad adattare i metodi di produzione in modo da tutelare l’ambiente.

E) Nel caso di investimenti in attivi immateriali (trasferimento di tecnologie mediante acquisizione di licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche brevettate o non brevettate), confermare che tutti questi attivi immateriali soddisfano le seguenti condizioni:

 sono considerati elementi patrimoniali ammortizzabili;

 sono acquistati a condizioni di mercato presso imprese rispetto alle quali l’acquirente non disponga di alcun potere di controllo, diretto o indiretto;

 figurano all’attivo del bilancio dell’impresa e rimangono e sono sfruttati nell’azienda del beneficiario dell’aiuto per almeno cinque anni ( 89 ).

Confermare inoltre che, se gli attivi immateriali sono rivenduti nel corso del quinquennio:

 gli introiti ottenuti dalla cessione saranno dedotti dai costi ammissibili;

e

 l’importo totale o parziale dell’aiuto sarà eventualmente rimborsato.

F) Per i regimi di aiuto, presentare una metodologia di calcolo dettagliata, in relazione alla situazione controfattuale, che sarà applicata a tutti gli aiuti individuali basati sul sistema notificato, e fornire i documenti giustificativi pertinenti:

Per le misure di aiuto individuali, fornire un calcolo dettagliato dei costi ammissibili del progetto di investimento notificato, in relazione alla situazione controfattuale, e fornire i documenti giustificativi pertinenti:

3.6.3.    Aiuti al funzionamento

A) Si prega di confermare che l’unità di cogenerazione preesistente è conforme alla definizione di cogenerazione ad alto rendimento di cui al punto 70, paragrafo 11, della disciplina per gli aiuti ambientali, e presenta un risparmio generalizzato di energia primaria rispetto alla produzione separata come prescritto dalla direttiva 2004/8/CE e dalla decisione 2007/74/CE:

 

B) Confermare inoltre che gli aiuti al funzionamento a favore della cogenerazione ad alto rendimento sono concessi esclusivamente:

 alle imprese che provvedono alla distribuzione pubblica di calore e di energia elettrica, ove questi siano prodotti a costi superiori al prezzo di mercato ( 90 );

 a favore dell’impiego industriale della cogenerazione di calore e di energia elettrica, laddove si possa dimostrare che il costo di produzione di un’unità di energia ottenuta mediante tale tecnica è superiore al prezzo di mercato di un’unità di energia tradizionale ( 91 ).

Fornire informazioni dettagliate ed elementi che dimostrino che le condizioni rilevanti sono soddisfatte:

3.6.3.1.   Alternativa 1

A) Fornire le informazioni seguenti a dimostrazione che l’aiuto al funzionamento è concesso per coprire la differenza fra il costo di produzione di energia in unità di cogenerazione e il prezzo di mercato del tipo di energia interessata:

 analisi dettagliata dei costi di produzione dell’energia in unità di cogenerazione ( 92 ):

 

 

 analisi dettagliata del prezzo di mercato del tipo di energia interessata:

 

 

B) Si prega di dimostrare che: l’aiuto sarà concesso solo fino al completamento, conformemente alle consuete norme contabili, dell’ammortamento degli impianti ( 93 ), e di fornire un’analisi dettagliata dell’ammortamento di ciascun tipo di investimento a favore della tutela dell’ambiente:

Per i regimi di aiuto, specificare come sarà garantito il rispetto di questa condizione:

Per gli aiuti individuali, fornire un’analisi dettagliata che dimostri che questa condizione è soddisfatta:

C) Nel determinare l’importo degli aiuti al funzionamento, si prega di dimostrare come viene detratto dai costi di produzione qualsiasi aiuto agli investimenti concesso all’impresa interessata per il nuovo impianto:

D) Gli aiuti coprono anche una normale remunerazione del capitale?



  sì

  no

In caso affermativo, fornire precisazioni nonché informazioni/calcoli che mostrino il tasso normale di remunerazione e indicare le ragioni per cui il tasso scelto è adeguato:

E) Per gli aiuti a sostegno delle unità di cogenerazione di calore ed elettricità basate sulla biomassa, se gli aiuti al funzionamento sono superiori all’importo dell’investimento, si prega di fornire dati/documenti giustificativi (basati su esempi di calcolo per i regimi di aiuto o su calcoli dettagliati per gli aiuti individuali) che dimostrino che i costi totali sostenuti dall’impresa dopo l’ammortamento dell’impianto continuano a superare i prezzi di mercato dell’energia:

F) Specificare i meccanismi di sostegno (tenendo conto dei requisiti di cui sopra), e in particolare i metodi di calcolo dell’importo dell’aiuto:

 per i regimi d’aiuto, sulla base di un esempio (teorico) di progetto ammissibile:

 

 

 Si prega inoltre di confermare che la metodologia di calcolo sopra descritta sarà applicata a tutti gli aiuti individuali basati sul regime notificato:

 

 

 per gli aiuti individuali, fornire un calcolo dettagliato dell’importo dell’aiuto (tenendo conto dei requisiti di cui sopra):

 

 

G) Qual è la durata della misura notificata?

La prassi della Commissione è limitare l’autorizzazione a 10 anni. In caso affermativo, ci si impegna a notificare nuovamente la misura entro il termine di 10 anni?



  sì

  no

3.6.3.2.   Alternativa 2

A) Fornire una descrizione dettagliata del certificato o del sistema di gare d’appalto (incluse, fra l’altro, informazioni sul livello dei poteri discrezionali, il ruolo dell’amministratore e il meccanismo di fissazione dei prezzi):

B) Qual è la durata della misura notificata ( 94 )?

C) Fornire dati/calcoli che dimostrino che l’aiuto è indispensabile per garantire la redditività della produzione di energia negli impianti di cogenerazione:

D) Fornire dati/calcoli che dimostrino che l’aiuto non determina globalmente una sovraccompensazione a vantaggio dell’energia prodotta in impianti di cogenerazione:

E) Fornire informazioni/calcoli che dimostrino che l’aiuto non disincentiva i produttori di energia in cogenerazione dall’essere più competitivi:

3.6.3.3.   Alternativa 3

A) Qual è la durata della misura d’aiuto al funzionamento ( 95 )? …

B) Fornire, per la durata della misura notificata, le informazioni seguenti a dimostrazione che l’aiuto al funzionamento è concesso per compensare la differenza fra il costo di produzione di energia in impianti di cogenerazione e il prezzo di mercato del tipo di energia interessata:

 analisi dettagliata dei costi di produzione dell’energia negli impianti di cogenerazione:

 

 

 analisi dettagliata del prezzo di mercato del tipo di energia interessata:

 

 

C) L’aiuto è decrescente?



  sì

  no

Qual è l’intensità:

 degli aiuti decrescenti (indicare i tassi decrescenti per ciascun anno) ( 96 ):

 …;

 degli aiuti non decrescenti ( 97 ): …

3.7.   Aiuti al teleriscaldamento energeticamente efficiente ( 98 )

3.7.1.    Condizioni di base

Si prega di confermare che:

 gli aiuti ambientali agli investimenti a favore di impianti di teleriscaldamento energeticamente efficiente conducono ad un risparmio di energia primaria;

e

 l’impianto di teleriscaldamento beneficiario soddisfa la definizione di teleriscaldamento energeticamente efficiente di cui al punto 70, paragrafo 13, della disciplina per gli aiuti ambientali;

e

 l’operazione combinata di produzione di calore (e di elettricità nel caso della cogenerazione) e di distribuzione di calore risulta in un risparmio di energia primaria;

oppure

 l’investimento è inteso ad utilizzare e distribuire il calore di scarto ai fini del teleriscaldamento.

Per i regimi di aiuto, specificare come viene garantito il rispetto di questa condizione:

Nel caso di aiuti individuali, fornire informazioni dettagliate e documenti giustificativi pertinenti:

3.7.2.    Intensità di aiuto e maggiorazioni

A) Qual è l’intensità di base applicabile alla misura notificata ( 99 )? …

B) Nell’ambito della misura notificata viene applicata una maggiorazione per le PMI?



  sì

  no

In caso affermativo, specificare il livello della maggiorazione applicabile ( 100 ): …

C) L’aiuto è concesso nell’ambito di una procedura di gara autenticamente competitiva ( 101 )?



  sì

  no

In caso affermativo, fornire dettagli sulla procedura di gara e allegare una copia del bando o della relativa bozza:

D) In caso di un regime d’aiuti, indicare l’intensità di aiuto complessiva dei progetti sovvenzionati nel quadro del regime notificato (comprese le maggiorazioni) (in %):

3.7.3.    Costi ammissibili ( 102 )

A) Si prega di confermare che i costi ammissibili sono limitati ai sovraccosti d’investimento necessari ad effettuare un investimento che conduca al teleriscaldamento energeticamente efficiente rispetto all’investimento di riferimento:

 

B) Confermare inoltre che:

 nel caso in cui il costo dell’investimento a favore della tutela dell’ambiente possa essere facilmente individuabile, il costo ammissibile corrisponde a tale costo connesso al teleriscaldamento energeticamente efficiente;

oppure

 i sovraccosti di investimento sono calcolati rapportando l’investimento alla situazione controfattuale in assenza di aiuti, cioè l’investimento di riferimento ( 103 ),

e

 i costi ammissibili sono calcolati al netto di qualsiasi profitto operativo e costo operativo connesso all’investimento supplementare e verificatosi durante i primi cinque anni di vita dell’investimento interessato.

C) In cosa consistono i costi ammissibili?

 investimenti in attivi materiali;

 investimenti in attivi immateriali.

D) Nel caso di investimenti in attivi materiali, indicare il tipo di investimenti in questione:

 investimenti realizzati in terreni strettamente necessari per soddisfare obiettivi ambientali;

 investimenti in fabbricati destinati a ridurre o a eliminare l’inquinamento e i fattori inquinanti;

 investimenti in impianti e attrezzature destinati a ridurre o a eliminare l’inquinamento e i fattori inquinanti;

 investimenti volti ad adattare i metodi di produzione in modo da tutelare l’ambiente.

E) Nel caso di investimenti in attivi immateriali (trasferimento di tecnologie mediante acquisizione di licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche brevettate o non brevettate), confermare che tutti questi attivi immateriali soddisfano le seguenti condizioni:

 sono considerati elementi patrimoniali ammortizzabili;

 sono acquistati a condizioni di mercato presso imprese rispetto alle quali l’acquirente non disponga di alcun potere di controllo, diretto o indiretto;

 figurano all’attivo del bilancio dell’impresa e rimangono e sono sfruttati nell’azienda del beneficiario dell’aiuto per almeno cinque anni ( 104 ).

Confermare inoltre che, se gli attivi immateriali sono rivenduti nel corso del quinquennio:

 gli introiti ottenuti dalla cessione saranno dedotti dai costi ammissibili;

e

 l’importo totale o parziale dell’aiuto sarà eventualmente rimborsato.

F) Per i regimi di aiuto, presentare una metodologia di calcolo dettagliata, in relazione alla situazione controfattuale, che sarà applicata a tutti gli aiuti individuali basati sul regime notificato, e fornire i documenti giustificativi pertinenti:

Per le misure di aiuto individuali, fornire un calcolo dettagliato dei costi ammissibili del progetto di investimento notificato, in relazione alla situazione controfattuale, e fornire i documenti giustificativi pertinenti:

3.8.   Aiuti per la gestione dei rifiuti ( 105 )

3.8.1.    Condizioni generali

Si prega di confermare che le condizioni seguenti sono soddisfatte:

 gli aiuti sono concessi per la gestione dei rifiuti di altre imprese, ivi comprese le attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero di energia, che sia conforme alla classificazione gerarchica dei principi della gestione dei rifiuti ( 106 );

 l’investimento è inteso a ridurre l’inquinamento prodotto da altre imprese (gli «inquinatori»), escluso l’inquinamento prodotto dal beneficiario degli aiuti;

 gli aiuti non esentano indirettamente gli inquinatori dagli oneri che incomberebbero loro in forza della normativa comunitaria, ovvero da oneri che andrebbero considerati come normali costi di un’impresa per gli inquinatori;

 gli investimenti vanno oltre lo «stato dell’arte» ( 107 ) oppure prevedono un impiego innovativo di tecnologie tradizionali;

 i materiali interessati sarebbero altrimenti eliminati o trattati secondo un approccio meno rispettoso dell’ambiente;

 gli investimenti non si limitano ad accrescere la domanda di riciclaggio dei materiali senza potenziare la raccolta dei medesimi.

Fornire inoltre informazioni dettagliate ed elementi che dimostrino che le condizioni di cui sopra sono soddisfatte:

3.8.2.    Intensità di aiuto

A) Qual è l’intensità di base applicabile alla misura notificata ( 108 )?…

B) Nell’ambito della misura notificata viene applicata una maggiorazione per le PMI?



  sì

  no

In caso affermativo, specificare il livello della maggiorazione applicabile ( 109 ): …

C) In caso di un regime d’aiuti, indicare l’intensità di aiuto complessiva dei progetti sovvenzionati nel quadro del regime notificato (comprese le maggiorazioni) (in %):

3.8.3.    Costi ammissibili ( 110 )

A) Si prega di confermare che i costi ammissibili sono limitati ai sovraccosti d’investimento, sostenuti dal beneficiario, necessari a effettuare un investimento che conduca alla gestione dei rifiuti, rispetto all’investimento di riferimento, ad esempio una produzione tradizionale di pari capacità che non prevede la gestione dei rifiuti:

 

B) Confermare inoltre che:

 se il costo dell’investimento a favore della gestione dei rifiuti può essere facilmente individuabile, i costi ammissibili corrispondono a tali costi connessi alla gestione dei rifiuti;

oppure

 i sovraccosti di investimento sono calcolati rapportando l’investimento alla situazione controfattuale in assenza di aiuti, cioè l’investimento di riferimento ( 111 );

e

 dai costi ammissibili sono detratti i costi di un tale investimento di riferimento;

 i costi ammissibili sono calcolati al netto di qualsiasi profitto operativo e costo operativo connesso all’investimento supplementare per la gestione dei rifiuti e verificatosi durante i primi cinque anni di vita dell’investimento interessato.

C) In cosa consistono i costi ammissibili?

 investimenti in attivi materiali;

 investimenti in attivi immateriali.

D) Nel caso di investimenti in attivi materiali, indicare il tipo di investimenti in questione:

 investimenti realizzati in terreni strettamente necessari per soddisfare obiettivi ambientali;

 investimenti in fabbricati destinati a ridurre o a eliminare l’inquinamento e i fattori inquinanti;

 investimenti in impianti e attrezzature destinati a ridurre o a eliminare l’inquinamento e i fattori inquinanti;

 investimenti volti ad adattare i metodi di produzione in modo da tutelare l’ambiente.

E) Nel caso di investimenti in attivi immateriali (trasferimento di tecnologie mediante acquisizione di licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche brevettate o non brevettate), confermare che tutti questi attivi immateriali soddisfano le seguenti condizioni:

 sono considerati elementi patrimoniali ammortizzabili;

 sono acquistati a condizioni di mercato presso imprese rispetto alle quali l’acquirente non disponga di alcun potere di controllo, diretto o indiretto,

 figurano all’attivo del bilancio dell’impresa e rimangono e sono sfruttati nell’azienda del beneficiario dell’aiuto per almeno cinque anni ( 112 ).

Confermare inoltre che, se gli attivi immateriali sono rivenduti nel corso del quinquennio:

 gli introiti ottenuti dalla cessione saranno dedotti dai costi ammissibili;

e

 l’importo totale o parziale dell’aiuto sarà eventualmente rimborsato.

F) Per i regimi di aiuto, presentare una metodologia di calcolo dettagliata, in relazione alla situazione controfattuale, che sarà applicata a tutti gli aiuti individuali basati sul regime notificato, e fornire i documenti giustificativi pertinenti:

Per le misure di aiuto individuali, fornire un calcolo dettagliato dei costi ammissibili del progetto di investimento notificato, in relazione alla situazione controfattuale, e fornire i documenti giustificativi pertinenti:

3.9.   Aiuti per il risanamento di siti contaminati ( 113 )

3.9.1.    Condizioni generali

Si prega di confermare che le condizioni seguenti sono soddisfatte:

 gli aiuti agli investimenti a favore delle imprese che rimediano ai danni ambientali mediante il risanamento di siti contaminati ( 114 ) portano a un livello superiore di tutela ambientale.

Descrivere in dettaglio tale miglioramento della tutela ambientale, fornendo anche, se del caso, le informazioni disponibili sul sito, il tipo di contaminazione, una descrizione dell’attività che ha causato la contaminazione, e la procedura di risanamento prevista:

 l’inquinatore ( 115 ) responsabile della contaminazione non è individuabile oppure non è possibile addebitargli i costi dell’inquinamento.

Fornire informazioni dettagliate ed elementi che dimostrino che la condizione di cui sopra è soddisfatta:

3.9.2.    Intensità di aiuto e costi ammissibili

A) Qual è l’intensità di base applicabile alla misura notificata ( 116 )? …

B) Si prega di confermare che l’importo totale degli aiuti non sarà in nessun caso superiore ai costi effettivi dei lavori di risanamento:

 

C) Specificare i costi dei lavori di risanamento ( 117 ):

D) Confermare che l’aumento di valore del terreno è dedotto dai costi ammissibili:

 

Precisare come ciò viene garantito:

E) Per i regimi di aiuto, presentare una metodologia di calcolo dettagliata, conforme ai principi sopra indicati, che sarà applicata a tutti gli aiuti individuali basati sul regime notificato, e fornire i documenti giustificativi pertinenti:

Per le misure di aiuto individuali, fornire un calcolo dettagliato dei costi ammissibili del progetto di investimento notificato, conformemente ai principi sopra indicati, e fornire i documenti giustificativi pertinenti:

3.10.   Aiuti al trasferimento di imprese ( 118 )

3.10.1.    Condizioni generali

A) Si prega di confermare che:

 il cambiamento di ubicazione è dettato da motivi di tutela o di prevenzione ambientale e fa seguito a una decisione amministrativa o giudiziaria emessa da un’autorità pubblica competente, oppure è il frutto di un concordato tra l’impresa e l’autorità pubblica competente;

 l’impresa rispetta le norme ambientali più rigorose applicabili alla nuova regione di insediamento.

Fornire informazioni dettagliate ed elementi che dimostrino che le condizioni di cui sopra sono soddisfatte:

B) Si prega di confermare che il beneficiario degli aiuti:

 è un’impresa ubicata in un area urbana o in una zona speciale di conservazione designata ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ( 119 ), che svolge, nel rispetto della normativa vigente, un’attività fonte di grave inquinamento e che, proprio a causa di tale ubicazione, deve lasciare il luogo in cui è insediata per spostarsi in una zona più adeguata;

oppure

 è uno stabilimento o un impianto cui si applica la direttiva Seveso II ( 120 ).

Fornire informazioni dettagliate e documenti giustificativi:

3.10.2.    Intensità di aiuto e costi ammissibili

A) Qual è l’intensità di base applicabile alla misura notificata ( 121 )? …

B) Nell’ambito della misura notificata viene applicata una maggiorazione per le PMI?



  sì

  no

In caso affermativo, specificare il livello della maggiorazione applicabile ( 122 ): …

C) Si prega di fornire precisazioni e relativi documenti giustificativi (se del caso) in merito ai seguenti elementi legati agli aiuti al trasferimento di imprese:

a) benefici:

 ricavato della vendita o della locazione dell’impianto o del terreno sgomberati:

 

 

 indennizzo corrisposto in caso di esproprio:

 

 

 altri benefici connessi al trasferimento dell’impianto, in particolare i benefici derivanti dal miglioramento della tecnologia utilizzata, attuato in occasione del trasferimento, e le plusvalenze contabili derivanti dall’uso più consono dell’impianto:

 

 

 investimenti connessi ad eventuali aumenti della capacità:

 

 

 altri potenziali benefici:

 

 

b) costi:

 costi connessi all’acquisto del terreno, alla costruzione o all’acquisto di un nuovo impianto di capacità pari all’impianto sgomberato:

 

 

 eventuali penali in cui è incorsa l’impresa per la risoluzione del contratto di locazione di terreni o di immobili, qualora la decisione amministrativa o giudiziaria che ne ordina il trasferimento comporti la risoluzione anticipata di detto contratto:

 

 

 altri costi potenziali:

 

 

D) Per i regimi di aiuto, indicare una metodologia di calcolo (ad esempio basandosi su un esempio teorico) per i costi ammissibili/importo dell’aiuto, che includa i benefici/costi di cui alla lettera C), che sarà applicata a tutti gli aiuti individuali basati sul regime notificato:

Per le misure di aiuto individuali, fornire un calcolo dettagliato per i costi ammissibili/importo dell’aiuto del progetto di investimento notificato, che includa i benefici/costi di cui alla lettera C), e fornire i documenti giustificativi pertinenti:

3.11.   Aiuti connessi a regimi di autorizzazioni scambiabili ( 123 )

A) Descrivere in dettaglio il regime di autorizzazioni scambiabili, compresi, fra l’altro, gli obiettivi, le modalità di concessione, le autorità/entità interessate, il ruolo dello Stato, i beneficiari, gli aspetti procedurali:

B) Spiegare in che modo:

 il regime di autorizzazioni scambiabili è concepito in modo tale da conseguire obiettivi ambientali superiori a quelli a cui mirano le norme comunitarie che le imprese interessate sono tenute a rispettare:

 l’assegnazione delle quote è effettuata in modo trasparente e si basa su criteri oggettivi e su dati provenienti da fonti della più elevata attendibilità:

 la quantità totale di autorizzazioni o di quote scambiabili concesse a ciascuna impresa ad un prezzo inferiore al valore di mercato non supera le previsioni di fabbisogno dell’impresa quali stimate per una situazione senza sistema di scambio:

 la metodologia di assegnazione non favorisce determinate imprese o determinati settori:

Nel caso in cui la metodologia di assegnazione favorisca determinate imprese o determinati settori, spiegare in che modo ciò sia giustificato dalla logica ambientale del regime stesso oppure come sia necessario ai fini della coerenza con altre politiche ambientali:

Si prega inoltre di spiegare in che modo:

 l’assegnazione di autorizzazioni o di quote ai nuovi operatori non avviene a condizioni più favorevoli di quelle previste per le imprese già presenti sugli stessi mercati:

 l’accesso al regime non deve essere indebitamente ostacolato dall’assegnazione alle imprese già presenti di autorizzazioni o di quote più elevate rispetto a quelle concesse ai nuovi operatori:

Fornire informazioni dettagliate ed elementi che dimostrino che le condizioni di cui sopra sono soddisfatte:

C) Confermare che i seguenti criteri ( 124 ) sono rispettati dal regime:

 i beneficiari sono selezionati in base a criteri oggettivi e trasparenti e gli aiuti sono, in linea di principio, concessi secondo modalità identiche per tutti i concorrenti operanti nello stesso settore e/o nello stesso mercato rilevante ove essi siano in una situazione fattuale simile;

e

 l’asta integrale garantisce un aumento sostanziale dei costi di produzione per ciascun settore o categoria di singoli beneficiari;

e

 l’aumento dei costi derivante dal regime di autorizzazioni scambiabili non può venir fatto gravare sul consumatore senza che si verifichi una contrazione notevole delle vendite ( 125 );

e

 si è utilizzata la tecnica più vantaggiosa all’interno del SEE come parametro per il livello di sovvenzione concessa.

Fornire informazioni dettagliate che dimostrino come sono applicati questi criteri:

4.   Effetto di incentivazione e necessità degli aiuti ( 126 )

4.1.   Condizioni generali

A) I progetti oggetto dell’aiuto sono cominciati prima della presentazione della domanda di aiuto da parte dei beneficiari alle autorità nazionali?



  sì

  no

In caso affermativo, la Commissione ritiene che l’aiuto non costituisca un incentivo per il beneficiario ( 127 ).

B) In caso negativo, indicare le date:

 Il progetto ambientale ha avuto inizio il: …

 Il beneficiario ha presentato la domanda di aiuto alle autorità nazionali il: …

Si prega di allegare documenti che dimostrino quanto sopra.

4.2.   Valutazione dell’effetto di incentivazione

Se l’aiuto è concesso

 a imprese che non siano PMI,

 a PMI, ma è soggetto a una valutazione dettagliata,

la Commissione esigerà che l’effetto di incentivazione dell’aiuto sia dimostrato da una valutazione. Passare alle domande successive. Negli altri casi, la Commissione ritiene che l’effetto di incentivazione sia automaticamente presente per la misura d’aiuto.

4.2.1.    Condizioni generali

Se occorre dimostrare l’effetto di incentivazione per più imprese partecipanti al progetto notificato, le informazioni che seguono vanno fornite per ciascuna di esse.

Per dimostrare l’effetto di incentivazione, la Commissione esige una valutazione da parte dello Stato membro che provi che in assenza di aiuti, ovvero nella situazione controfattuale, non sarebbe stata scelta l’alternativa più rispettosa per l’ambiente. Si prega di fornire le informazioni che seguono

4.2.2.    Criteri

A) Dimostrare che la situazione controfattuale è credibile:

B) I costi ammissibili sono stati calcolati in linea con la metodologia di cui ai punti 81, 82 e 83 della disciplina per gli aiuti ambientali?



  sì

  no

Fornire informazioni dettagliate ed elementi che dimostrino la metodologia utilizzata:

C) L’investimento sarebbe stato sufficientemente redditizio in assenza di aiuti?



  sì

  no

Fornire informazioni dettagliate e giustificativi in merito a tale redditività ( 128 ):

5.   Compatibilità degli aiuti ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE

Gli aiuti a favore della tutela dell’ambiente destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto ( 129 )di comune interesse europeo possono essere considerati compatibili con il mercato comune in virtù dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE

5.1.   Condizioni generali (cumulative)

A) Fornire informazioni dettagliate ed elementi giustificativi per quanto riguarda i termini di attuazione del progetto notificato, compresi partecipanti, obiettivi, effetti e mezzi per la realizzazione degli obiettivi ( 130 ):

B) Confermare che:

 si tratta di un progetto di comune interesse europeo ( 131 ): fornisce un contributo concreto, esemplare e identificabile alla realizzazione degli interessi comunitari in materia di tutela ambientale ( 132 );

e

 i vantaggi insiti negli obiettivi del progetto non si limitano allo Stato membro o agli Stati membri che lo realizzano ma si estendono all’intera Comunità. ( 133 );

e

 il progetto contribuisce in modo sostanziale agli obiettivi comunitari.

Si prega di fornire informazioni dettagliate e documenti giustificativi:

C) Fornire informazioni dettagliate e giustificativi che dimostrino che l’aiuto è necessario E che costituisce un incentivo per l’esecuzione del progetto:

D) Si prega di fornire informazioni e giustificativi a dimostrazione del fatto che il progetto comporta un grado di rischio elevato:

E) Si prega di fornire informazioni e giustificativi a dimostrazione del fatto che il progetto riveste grande importanza tenuto conto del suo volume ( 134 ):

F) Indicare il contributo ( 135 ) del beneficiario al progetto:

G) Elencare gli Stati membri da cui provengono le imprese partecipanti al progetto notificato ( 136 ):

5.2.   Descrizione del progetto

Descrivere dettagliatamente il progetto, compresi, fra le altre cose, la struttura/organizzazione, i beneficiari, il budget, l’importo dell’aiuto, l’intensità di aiuto ( 137 ), gli investimenti interessati e i costi ammissibili. A titolo di guida, cfr. la sezione 3 della presente scheda di informazioni complementari.

6.   Aiuti sotto forma di sgravi o esenzioni da imposte ambientali

6.1.   Condizioni generali

A) Si prega di spiegare in che modo gli sgravi o le esenzioni fiscali contribuiscono indirettamente a migliorare il livello di tutela ambientale, e indicare le ragioni per cui gli sgravi e le esenzioni fiscali non compromettono gli obiettivi generali perseguiti:

B) Per gli sgravi o esenzioni da imposte armonizzate a livello comunitario si prega di confermare che:

 l’aiuto è concesso per un periodo massimo di 10 anni;

e

 i beneficiari corrispondono almeno il livello comunitario minimo di imposizione prescritto dalla direttiva applicabile ( 138 ).

Fornire, per ogni categoria di beneficiari, giustificativi riguardanti il livello minimo di imposizione da pagare (tasso effettivamente pagato, preferibilmente in EUR, e nelle stesse unità della legislazione comunitaria applicabile):

 sono compatibili con la pertinente legislazione comunitaria applicabile e conformi ai limiti e alle condizioni ivi fissati.

Indicare le disposizioni rilevanti e fornire pertinenti documenti giustificativi:

C) Per gli sgravi o esenzioni da imposte ambientali che non sono state armonizzate, o che sono state armonizzate ma i beneficiari pagano meno del livello comunitario minimo di imposizione, si prega di confermare che l’aiuto è concesso per un periodo massimo di 10 anni:



  sì

  no

Si prega inoltre di fornire quanto segue:

 una descrizione dettagliata dei settori esonerati:

 

 

 informazioni, per ogni settore, quanto alle tecniche più vantaggiose all’interno del SEE relativamente alla riduzione del danno ambientale cui mira l’imposta:

 

 

 un elenco dei 20 maggiori beneficiari degli sgravi/riduzioni così come una descrizione dettagliata della loro situazione, in particolare il fatturato, le quote di mercato e l’entità della base imponibile:

 

 

6.2.   Necessità dell’aiuto

Si prega di confermare che:

 i beneficiari sono selezionati in base a criteri oggettivi e trasparenti e gli aiuti sono, in linea di principio, concessi secondo modalità identiche per tutti i concorrenti operanti nello stesso settore e/o nello stesso mercato rilevante ove essi siano in una situazione fattuale simile;

e

 l’imposta ambientale al netto dello sgravio porterebbe a un aumento sostanziale dei costi di produzione per ciascun settore o categoria di singoli beneficiari ( 139 );

e

 in assenza dell’aiuto, l’aumento sostanziale dei costi di produzione porterebbe a una contrazione notevole delle vendite se venisse fatto gravare sul consumatore ( 140 ).

Fornire i documenti giustificativi riguardanti le condizioni sopra indicate:

6.3.   Proporzionalità dell’aiuto

Specificare quale delle condizioni seguenti è soddisfatta:

A) Il regime definisce i criteri a garanzia che ciascun beneficiario corrisponda una parte dell’imposta nazionale complessivamente equivalente alle prestazioni ambientali di ciascun beneficiario paragonate a quelle ottenute con la tecnica più vantaggiosa all’interno del SEE?



  sì

  no

Fornire informazioni dettagliate ed elementi comprovanti che questa condizione è soddisfatta:

B) I beneficiari degli aiuti corrispondono almeno il 20 % dell’imposta nazionale?



  sì

  no

In caso negativo, si prega di dimostrare come possa essere giustificata un’aliquota inferiore nell’ottica di una limitata distorsione della concorrenza:

C) Gli sgravi e le esenzioni fiscali sono condizionati alla conclusione di accordi tra lo Stato membro e le imprese o le associazioni di imprese beneficiarie?



  sì

  no

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate e giustificativi comprovanti che le imprese o le associazioni di imprese si impegnano a conseguire obiettivi di tutela ambientale aventi effetti equivalenti: i) all’imposizione legata alle prestazioni ambientali ( 141 ), oppure ii) al 20 % dell’imposta nazionale ( 142 ), oppure iii) all’applicazione del livello comunitario minimo di imposizione:

Confermare inoltre che:

 il contenuto degli accordi è stato negoziato dallo Stato membro e stabilisce segnatamente gli obiettivi e lo scadenzario per il loro conseguimento;

 lo Stato membro assicura un controllo indipendente e tempestivo degli impegni assunti in forza di questi accordi;

 gli accordi saranno periodicamente rivisti alla luce di innovazioni tecnologiche o di altra natura e prevedono un sistema efficace di sanzioni da irrogare in caso di mancato adempimento degli impegni.

Specificare, per ogni settore, gli obiettivi e lo scadenzario e descrivere i meccanismi di controllo e revisione (ad esempio da parte di chi e con quale periodicità), così come il sistema di sanzioni:

7.   Criteri che determinano ma necessità di una valutazione dettagliata ( 143 )

Indicare se la misura notificata rientra nelle seguenti categorie di aiuti:

 per le misure che rientrano nel campo di applicazione di un regolamento di esenzione per categoria: caso notificato alla Commissione in forza di un obbligo di notifica individuale dell’aiuto come previsto dal regolamento di esenzione per categoria;

 aiuti agli investimenti: quando l’importo degli aiuti ad una singola impresa supera 7,5 Mio EUR (anche se nell’ambito di un regime di aiuti autorizzato);

 aiuti al funzionamento per misure di risparmio energetico: quando l’importo degli aiuti per impresa supera 5 Mio EUR su cinque anni;

 aiuti al funzionamento per la produzione di elettricità da fonti rinnovabili e/o per la produzione combinata di calore rinnovabile: quando gli aiuti sono concessi a impianti a elettricità rinnovabile la cui capacità di produzione di elettricità rinnovabile supera 125 MW;

 aiuti al funzionamento per la produzione di biocarburante: quando gli aiuti sono concessi ad impianti per la produzione di biocarburante la cui produzione supera 150 000 tonnellate l’anno;

 aiuti al funzionamento per la cogenerazione: quando gli aiuti sono concessi ad impianti di cogenerazione la cui capacità di produzione di elettricità da cogenerazione supera 200 MW ( 144 );

 aiuti al funzionamento concessi a favore di nuovi impianti di energia rinnovabile calcolati sulla base di un calcolo dei costi esterni evitati ( 145 ).

In questo caso, si prega di fornire un’analisi comparativa dei costi motivata e quantificata, recante una valutazione dei costi esterni generati dai produttori di energia concorrenti, in modo da dimostrare che l’aiuto costituisce effettivamente una compensazione a fronte di costi esterni evitati ( 146 ).

Se la misura notificata rientra almeno in una di queste categorie di aiuti, è soggetta a una valutazione dettagliata e devono essere fornite informazioni supplementari per consentire alla Commissione di effettuarla (sezione 8 della presente scheda di informazioni complementari).

8.   Informazioni supplementari per la valutazione dettagliata ( 147 )

Se al progetto notificato soggetto alla valutazione dettagliata partecipano più beneficiari, le informazioni che seguono vanno fornite per ciascuno di essi. Le informazioni fornite nella presente sezione non dispensano dall’obbligo di descrivere dettagliatamente il progetto notificato, inclusi i partecipanti, nelle precedenti sezioni della scheda.

8.1.   Osservazioni generali

La valutazione dettagliata mira ad assicurare che importi elevati di aiuto alla tutela dell’ambiente non alterino la concorrenza in misura contraria al comune interesse, ma contribuiscano effettivamente al suo conseguimento. Ciò accade quando i vantaggi derivanti dall’aiuto di Stato in termini di benefici per l’ambiente sono più importanti del danno per la concorrenza e per gli scambi ( 148 ).

La valutazione dettagliata è effettuata sulla base degli elementi positivi e negativi specificati nelle sezioni 5.2.1 e 5.2.2 della disciplina per gli aiuti ambientali, che si applicano oltre ai criteri di cui al capitolo 3 della stessa disciplina.

Le informazioni richieste di seguito rappresentano un elenco indicativo degli elementi di cui la Commissione può aver bisogno per una valutazione dettagliata. Si tratta di orientamenti volti a rendere trasparenti e prevedibili le decisioni della Commissione e la relativa motivazione, per garantire la prevedibilità e la certezza del diritto. Gli Stati membri dovrebbero fornire tutti gli elementi che ritengano utili per la valutazione del caso.

Gli Stati membri sono invitati a basarsi in particolare sulle fonti di informazione elencate di seguito. Si prega di indicare se simili documenti giustificativi sono allegati alla notifica:

 valutazioni di regimi di aiuti di Stato o di misure di aiuto di Stato precedenti;

 valutazioni dell’impatto effettuate dall’autorità che concede gli aiuti;

 altri studi in materia di tutela ambientale.

8.2.   Fallimento del mercato ( 149 )

A) Indicare il contributo atteso dalla misura in termini di tutela ambientale (in modo quantificabile), allegando i documenti giustificativi:

B) Indicare il livello di protezione ambientale perseguito rispetto alle norme comunitarie esistenti e/o alle norme di altri Stati membri e fornire i documenti giustificativi:

C) Nel caso di aiuti per l’adeguamento a norme nazionali che vanno oltre le norme comunitarie, fornire le informazioni seguenti e (se del caso) documenti giustificativi:

 natura, tipo e ubicazione dei principali concorrenti del beneficiario degli aiuti:

 costi per l’attuazione delle norme nazionali (regimi di autorizzazioni scambiabili) che graverebbero sull’impresa in assenza di aiuti:

 costi comparativi dell’attuazione di dette norme per i principali concorrenti del beneficiario:

8.3.   Strumento adeguato ( 150 )

Indicare per quali motivi lo Stato membro ha deciso di fare ricorso a uno strumento selettivo come l’aiuto di Stato per incrementare la tutela dell’ambiente e allegare i documenti giustificativi:

 valutazioni d’impatto della misura proposta;

 analisi comparativa delle opzioni alternative prese in considerazione dallo Stato membro;

 motivazioni a riprova che il principio «chi inquina paga» è rispettato;

 altro: …

8.4.   Effetto di incentivazione e necessità degli aiuti ( 151 )

Oltre al calcolo dei sovraccosti di cui al capitolo 3 della disciplina per gli aiuti ambientali, fornire le informazioni in appresso.

A) Dimostrare quali azioni specifiche ( 152 ) non sarebbero state intraprese dall’impresa in assenza di aiuti (situazione controfattuale) e fornire i documenti giustificativi:

B) Almeno uno dei seguenti elementi deve risultare presente per dimostrare l’effetto ambientale previsto connesso al cambiamento di comportamento. Specificare gli elementi rilevanti per la misura notificata e fornire i documenti giustificativi:

 aumento del livello di tutela ambientale;

 ritmo accelerato di attuazione di norme non ancora in vigore.

C) I seguenti elementi possono essere utilizzati per dimostrare l’effetto di incentivazione. Specificare gli elementi rilevanti per la misura notificata e fornire i documenti giustificativi ( 153 ):

 vantaggi per la produzione;

 condizioni di mercato;

 eventuali future norme cogenti (se, a livello comunitario, vi sono negoziati in corso per introdurre norme obbligatorie, nuove o più rigorose, che la misura interessata mirerebbe a rispettare);

 livello di rischio;

 livello di redditività.

D) Nel caso di aiuti concessi a imprese che si adeguano a norme nazionali o superiori alle norme comunitarie o adottate in assenza di norme comunitarie, fornire informazioni e giustificativi che dimostrino che il beneficiario degli aiuti avrebbe subito un danno notevole in termini di sovraccosti e non sarebbe stato in grado di sostenere i costi connessi all’immediata attuazione delle norme nazionali:

8.5.   Proporzionalità degli aiuti ( 154 )

A) Fornire un calcolo accurato dei costi ammissibili, che dimostri che essi sono realmente limitati ai sovraccosti necessari a raggiungere il livello di tutela ambientale:

B) I beneficiari sono stati scelti mediante un processo di selezione aperto?



  sì

  no

Si prega di fornire informazioni dettagliate ( 155 ) e documenti giustificativi:

C) Spiegare come viene garantito che l’importo dell’aiuto sia limitato al minimo necessario e allegare documenti giustificativi:

8.6   Analisi della distorsione della concorrenza e degli scambi ( 156 )

8.6.1.    Mercati rilevanti ed effetti sugli scambi

A) Indicare se è probabile che l’aiuto incida sulla concorrenza fra imprese su un mercato del prodotto:



  sì

  no

Precisare quali sono i mercati del prodotto sui quali l’aiuto può avere un’incidenza ( 157 ):

B) Per ciascuno di tali mercati, fornire una stima indicativa della quota di mercato del beneficiario:

Per ciascuno di tali mercati, fornire una stima indicativa delle quote di mercato delle altre imprese presenti sul mercato. Se possibile, indicare il relativo indice di Herfindahl-Hirschman (HHI):

C) Descrivere la struttura e le dinamiche dei mercati rilevanti, allegando documenti giustificativi:

D) Se del caso, fornire informazioni sull’incidenza sugli scambi (spostamento dei flussi di scambio e delocalizzazione dell’attività economica):

E) La Commissione prenderà in considerazione gli elementi seguenti nel valutare in che misura è probabile che il beneficiario possa aumentare o mantenere il livello delle vendite come conseguenza degli aiuti. Indicare quelli per cui sono forniti giustificativi ( 158 ):

 riduzione o compensazione dei costi unitari di produzione;

 processi produttivi più rispettosi dell’ambiente;

 nuovi prodotti.

8.6.2.    Incentivi dinamici/crowding out

Nella sua analisi degli effetti dell’aiuto sugli incentivi dinamici a investire dei concorrenti, la Commissione prenderà in considerazione gli elementi seguenti ( 159 ). Indicare per quali di essi sono allegati documenti giustificativi:

 importo degli aiuti;

 frequenza degli aiuti;

 durata degli aiuti;

 riduzione progressiva degli aiuti;

 prontezza di adeguamento a norme future;

 livello delle norme regolamentari rispetto agli obiettivi ambientali;

 rischio di sovvenzioni incrociate;

 neutralità tecnologica;

 innovazione competitiva.

8.6.3.    Tenere in vita imprese inefficienti ( 160 )

La Commissione prenderà in considerazione gli elementi seguenti nella sua analisi degli effetti degli aiuti per evitare che siano impropriamente utilizzati a sostegno di imprese incapaci di adeguarsi a norme e tecnologie più rispettose dell’ambiente perché carenti sotto il profilo dell’efficienza. Indicare per quali di essi sono forniti documenti giustificativi e informazioni dettagliate:

 tipo di beneficiari;

 sovraccapacità del settore interessato dagli aiuti;

 comportamento normale nel settore interessato dagli aiuti;

 importanza relativa degli aiuti;

 processo di selezione;

 selettività.

8.6.4.    Potere di mercato/comportamento discriminatorio ( 161 )

La Commissione prenderà in considerazione gli elementi seguenti nella sua analisi degli effetti dell’aiuto sul potere di mercato del beneficiario. Indicare per quali di essi sono forniti documenti giustificativi e informazioni dettagliate:

 potere di mercato del beneficiario degli aiuti e struttura del mercato;

 nuovi arrivi;

 differenziazione di prodotto e discriminazione di prezzo;

 potere dell’acquirente.

8.6.5.    Conseguenze sugli scambi e sull’ubicazione ( 162 )

Si prega di dimostrare che l’aiuto non è stato decisivo per la scelta dell’ubicazione per l’investimento:

9.   Cumulo ( 163 )

A) L’aiuto concesso nel quadro della misura notificata è cumulato con altri aiuti ( 164 )?



  sì

  no

B) In caso affermativo, indicare quali sono le regole in materia di cumulo applicabili alla misura notificata:

C) Indicare come sarà verificato il rispetto delle regole in materia di cumulo nel quadro della misura notificata:

10.   Relazioni e monitoraggio ( 165 )

10.1.   Relazioni annuali

Si noti che questo obbligo di presentare relazioni annuali lascia impregiudicato lo stesso tipo di obbligo di cui al presente regolamento.

Confermare che ci si impegna a presentare relazioni annuali sull’esecuzione della misura di aiuto ambientale notificata alla Commissione, che specificheranno, per ciascun regime approvato, per quanto riguarda le grandi imprese, gli elementi elencati in appresso:

 la ragione sociale dei beneficiari,

 l’importo degli aiuti per beneficiario,

 l’intensità di aiuto,

 una descrizione degli obiettivi della misura e del tipo di tutela ambientale che si intende incentivare,

 i settori di attività nei quali vengono realizzati i progetti sovvenzionati,

 una spiegazione di come sia stato rispettato l’effetto di incentivazione:

 

 

Nel caso di sgravi o esenzioni fiscali, confermare che ci si impegna a presentare relazioni annuali contenenti gli elementi elencati in appresso:

 i testi legislativi o regolamentari con cui vengono istituiti gli aiuti,

 precisazioni sulle categorie di imprese che beneficiano degli sgravi o delle esenzioni fiscali,

 precisazioni sui settori economici maggiormente interessati da detti sgravi/esenzioni:

 

 

10.2.   Monitoraggio e valutazione

A) Confermare che ci si impegna a conservare una documentazione dettagliata relativa alla concessione degli aiuti, con tutte le informazioni necessarie per accertare il rispetto delle regole in materia di costi ammissibili e intensità di aiuto massima autorizzabile:

 

B) Confermare che ci si impegna a garantire che la documentazione dettagliata di cui alla lettera A) sia conservata per dieci anni dalla data di concessione degli aiuti:

 

C) Confermare che ci si impegna a fornire i documenti di cui alla lettera A) su richiesta della Commissione:

 

11.   Altre informazioni

Si invita a fornire ogni altra informazione ritenuta necessaria ai fini della valutazione delle misure in questione a norma della disciplina per gli aiuti ambientali.

▼M3

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

▼C3

PARTE III.12

SCHEDA DI INFORMAZIONI NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA

Il presente modulo di notifica degli aiuti di Stato riguarda solo le attività relative alla produzione, alla trasformazione e alla commercializzazione di prodotti agricoli quali definiti al punto 6 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 ( 166 ). Le norme relative agli aiuti di Stato nel settore agricolo non si applicano a misure relative alla trasformazione di prodotti dell'allegato I in prodotti non compresi in tale allegato. Per questo tipo di misure occorre compilare il modulo di notifica pertinente.

1.   Prodotti interessati

1.1. La misura si applica ad uno o più dei seguenti prodotti non soggetti a un'organizzazione comune dei mercati:

patate diverse dalle patate da fecola

carne equina

caffè

sughero

aceti di alcole

La misura non si applica a nessuno di questi prodotti

2.   Effetto incentivante

A.    Regimi di aiuti

2.1. Gli aiuti nell'ambito di un regime vengono accordati esclusivamente per attività intraprese o servizi ricevuti dopo che il suddetto regime sia stato istituito e che la Commissione lo abbia dichiarato compatibile con il trattato CE?



no

In caso negativo, si rimanda al punto 16 degli orientamenti agricoli.

2.2. Se il regime stabilisce un diritto automatico a beneficiare dell'aiuto, senza che siano necessari ulteriori interventi a livello amministrativo, l'aiuto in questione può tuttavia essere accordato solo per attività intraprese o servizi ricevuti dopo che il suddetto regime sia stato istituito e che la Commissione lo abbia dichiarato compatibile con il trattato CE?



no

In caso negativo, si rimanda al punto 16 degli orientamenti agricoli.

2.3. Se il regime prevede la presentazione di una domanda all'autorità competente, l'aiuto può essere accordato solo per attività intraprese o servizi ricevuti dopo che siano state soddisfatte le seguenti condizioni:

a) il regime di aiuti è stato istituito e la Commissione lo ha dichiarato compatibile con il trattato CE;

b) è stata correttamente presentata una domanda di aiuto alle autorità competenti;

c) la domanda è stata accettata dalle autorità competenti interessate con modalità tali da obbligare tali autorità ad accordare l'aiuto, indicando chiaramente l'importo da erogare o le modalità di calcolo dello stesso; l'accettazione da parte delle autorità competenti è possibile solo se il bilancio disponibile per l'aiuto o regime di aiuto non è esaurito?



no

In caso negativo, si rimanda al punto 16 degli orientamenti agricoli.

B.    Aiuti individuali:

2.4. Gli aiuti individuali che non rientrano in alcun regime verranno accordati solo per attività intraprese o servizi ricevuti dopo che siano stati soddisfatti i criteri di cui al punto 2.3, lettere b) e c)?



no

In caso negativo, si rimanda al punto 16 degli orientamenti agricoli.

C.    Aiuti compensativi:

2.5. Il regime di aiuti è di natura compensativa?



no

In caso affermativo, non si applicano i precedenti punti A e B.

3.   Tipo di aiuto

Che tipo(i) di aiuto include la misura prevista?

MISURE DI SVILUPPO RURALE

A.

Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole

B.

Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli

C.

Aiuti per impegni agroambientali e per il benessere degli animali

bis.

Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE ( 167 )

D.

Aiuti volti a compensare gli svantaggi naturali in determinate regioni

E.

Aiuti per il rispetto di requisiti obbligatori

F.

Aiuti all'insediamento dei giovani agricoltori

G.

Aiuti al prepensionamento e alla cessazione dell'attività agricola

H.

Aiuti a favore delle associazioni di produttori

I.

Aiuti per la ricomposizione fondiaria

J.

Aiuti destinati a promuovere la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli di qualità

K.

Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo

L.

Aiuti al settore zootecnico

M.

Aiuti di Stato per le regioni ultraperiferiche e per le isole del Mar Egeo

GESTIONE DEI RISCHI E DELLE CRISI

N.

Aiuti a titolo di compenso dei danni causati alla produzione agricola o ai mezzi di produzione agricola

O.

Aiuti destinati alla lotta contro le epizoozie e le fitopatie

P.

Aiuti per il pagamento di premi assicurativi

Q.

Aiuti per la chiusura della capacità di produzione, di trasformazione e di commercializzazione

ALTRI AIUTI

R.

Aiuti alla pubblicità dei prodotti agricoli

S.

Aiuti connessi alle esenzioni fiscali a norma della direttiva 2003/96/CE ( 168 )

T.

Aiuti per il settore forestale

PARTE III.12.A

SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI PER GLI AIUTI AGLI INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE

Il presente modulo riguarda gli investimenti nelle aziende agricole di cui al punto IV.A degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 ( 169 ).

1.   Obiettivi dell'aiuto

1.1. Indicare quali obiettivi, tra quelli sotto elencati, persegue l'investimento:

ridurre i costi di produzione;

migliorare e riconvertire la produzione;

migliorare la qualità;

tutelare e migliorare l'ambiente, rispettare le norme relative all'igiene e al benessere degli animali;

diversificare le attività agricole;

altro (precisare).

Se l'investimento persegue altri obiettivi, si rammenta che non possono essere concessi aiuti agli investimenti nelle aziende per investimenti che non perseguono uno degli obiettivi summenzionati.

1.2. Gli aiuti riguardano meri investimenti di sostituzione?



no

In caso di risposta affermativa si rammenta che non possono essere concessi aiuti agli investimenti nelle aziende per meri investimenti di sostituzione.

1.3. L'aiuto è collegato a investimenti riguardanti prodotti oggetto di restrizioni alla produzione o di limitazioni del sostegno comunitario a livello dei singoli agricoltori, delle singole aziende o dei singoli impianti di trasformazione nell'ambito di un'organizzazione comune di mercato (regimi di sostegno diretto compresi) finanziata dal FEAGA, e che avrebbero come conseguenza un aumento della capacità produttiva superiore a tali restrizioni o limitazioni?



no

In caso di risposta affermativa si rammenta che, a norma del punto 37 degli orientamenti, non possono essere concessi aiuti per questo tipo di investimento.

2.   Beneficiari

Chi sono i beneficiari dell'aiuto?

agricoltori;

associazioni di produttori;

altri (specificare)

…………

3.   Intensità dell'aiuto

3.1. Indicare il massimale del finanziamento pubblico, espresso in percentuale del volume dell'investimento che può beneficiare degli aiuti:

a) ………… nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 ( 170 ) (massimo 50 %);

b) ………… in altre regioni (massimo 40 %);

c) ………… per i giovani agricoltori nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 se l'investimento è realizzato entro cinque anni dall'insediamento (massimo 60 %);

d) ………… per i giovani agricoltori in altre regioni se l'investimento è realizzato entro cinque anni dall'insediamento (massimo 50 %);

e) ………… nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93 ( 171 ) (massimo 75 %);

f) ………… per gli investimenti che comportano costi aggiuntivi attribuibili alla tutela e al miglioramento dell'ambiente o al miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali negli allevamenti realizzati nel rispetto dei termini prescritti per conformarsi ai nuovi requisiti minimi [massimo 75 % nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 e massimo 60 % nelle altre zone];

g) ………… per gli investimenti che comportano costi aggiuntivi attribuibili alla tutela e al miglioramento dell'ambiente o al miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali negli allevamenti realizzati nei tre anni successivi alla data entro la quale si sarebbero dovuti realizzare detti investimenti nel rispetto dei termini previsti dalla normativa comunitaria [massimo 50 % nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 e massimo 40 % nelle altre zone];

h) ………… per gli investimenti che comportano costi aggiuntivi attribuibili alla tutela e al miglioramento dell'ambiente o al miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali negli allevamenti realizzati nel quarto anno successivo alla data entro la quale si sarebbero dovuti realizzare detti investimenti nel rispetto dei termini previsti dalla normativa comunitaria [massimo 25 % nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 e massimo 20 % nelle altre zone];

i) ………… per gli investimenti che comportano costi aggiuntivi attribuibili alla tutela e al miglioramento dell'ambiente o al miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali negli allevamenti realizzati nel quinto anno successivo alla data entro la quale si sarebbero dovuti realizzare detti investimenti nel rispetto dei termini previsti dalla normativa comunitaria [massimo 12,5 % nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 e massimo 10 % nelle altre zone; per le spese realizzate oltre il quinto anno non è autorizzato alcun aiuto];

j) ………… per gli investimenti supplementari realizzati dagli Stati membri che hanno aderito alla Comunità rispettivamente il 1o maggio 2004 e il 1o gennaio 2007, ai fini dell'attuazione della direttiva 91/676/CEE ( 172 ) (massimo 75 %);

k) ………… per gli investimenti supplementari realizzati ai fini dell'attuazione della direttiva 91/676/CEE, che beneficiano di un aiuto concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 [massimo 50 % nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 e massimo 40 % nelle altre zone];

l) ………… per gli investimenti effettuati da giovani agricoltori onde conformarsi a requisiti comunitari o nazionali in vigore [massimo 6 % nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 e massimo 50 % nelle altre zone].

3.2. Nel caso degli investimenti che comportano costi aggiuntivi attribuibili alla tutela e al miglioramento dell'ambiente o al miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali negli allevamenti, la maggiorazione è limitata agli investimenti intesi a superare i requisiti comunitari minimi in vigore o a investimenti effettuati per conformarsi ai nuovi requisiti comunitari minimi nonché ai costi aggiuntivi ammissibili necessari per conseguire tali obiettivi, senza che vi sia un aumento della capacità produttiva?



no

3.3. Nel caso degli investimenti effettuati ai fini dell'attuazione della direttiva 91/676/CEE, l'intensità prevista dell'aiuto è limitata ai costi aggiuntivi ammissibili necessari e non si applica agli investimenti che comportano un aumento della capacità produttiva?



no

3.4. Nel caso degli investimenti effettuati da giovani agricoltori onde conformarsi a requisiti comunitari o nazionali in vigore, l'aiuto è limitato ai costi aggiuntivi sostenuti non oltre 36 mesi dalla data di insediamento per conformarsi ai requisiti?



no

4.   Criteri di ammissibilità

4.1. L'aiuto è riservato alle aziende agricole che non sono in difficoltà?



no

4.2. L'aiuto riguarda la fabbricazione e la commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o di prodotti lattiero-caseari?



no

5.   Spese ammissibili

5.1. Tra quelle sotto elencate, indicare le spese ammissibili previste dalla misura:

costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili;

acquisto o leasing con patto di acquisto di macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici, fino a un massimo del loro valore di mercato, esclusi i costi connessi al contratto di leasing (tasse, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.);

spese generali collegate alle due voci precedenti, ad esempio onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti o licenze.

5.2. L'aiuto copre l'acquisto di materiale usato?



no

5.3. In caso di risposta affermativa, tale acquisto è ammissibile solo per le piccole e medie imprese con bassi standard tecnici e un capitale modesto?



no

5.4. Sono esclusi dall'aiuto l'acquisto di diritti di produzione, di animali, di vegetali annuali e l'impianto?



no

In caso di risposta negativa si rammenta che, a norma del punto 29 degli orientamenti, non possono essere concessi aiuti per queste voci di spesa.

5.5. Nell'ambito delle spese ammissibili dell'investimento previsto, la quota riservata all'acquisto di terreni diversi da quelli destinati all'edilizia è limitata al 10 %?



no

In caso di risposta negativa si rammenta che tale massimale del 10 % costituisce una delle condizioni di ammissibilità previste dal punto 29 degli orientamenti agricoli.

6.   Aiuto per la conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali

6.1. L'aiuto riguarda investimenti o lavori intesi alla conservazione di elementi non produttivi del patrimonio situati in aziende agricole?



no

6.1.1. In caso di risposta affermativa, qual è il tasso di aiuto previsto (massimo 100 %)?

…………

6.1.2. Le spese ammissibili comprendono un compenso del lavoro svolto dall'agricoltore o dai suoi collaboratori?



no

6.1.3. In caso di risposta affermativa, tale compenso è limitato a 10 000 EUR all'anno?



no

6.1.4. In caso di risposta negativa giustificare il superamento del suddetto massimale.

…………

6.2. L'aiuto riguarda investimenti o lavori intesi alla conservazione di elementi del patrimonio facenti parte dei fattori produttivi dell'azienda?



no

6.2.1. In caso di risposta affermativa, l'investimento comporta un aumento della capacità produttiva dell'azienda?



no

6.2.2. Quali sono i massimali previsti per questo tipo di investimento?

Investimenti senza aumento della capacità:

massimale previsto per le zone svantaggiate e le zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 (massimo 75 %): …………

massimale previsto per le altre zone (massimo 60 %): …………

Investimenti con aumento della capacità:

massimale previsto in caso di utilizzo di materiali contemporanei: (massimo: cfr. punto 3.1): …………

massimale previsto in caso di utilizzo di materiali tradizionali, espresso come percentuale delle spese aggiuntive (massimo 100 %): …………

7.   Trasferimento di fabbricati agricoli nell'interesse pubblico

7.1. Il trasferimento è imposto da un esproprio?



no

7.2. Il trasferimento è giustificato da un interesse pubblico precisato nella base giuridica?



no

Si rammenta che la base giuridica deve indicare l'interesse pubblico che giustifica il trasferimento.

7.3. Il trasferimento consiste semplicemente nello smantellamento, nello spostamento e nella ricostruzione di strutture esistenti?



no

7.3.1. In caso di risposta affermativa, qual è l'intensità di aiuto (massimo 100 %)?

…………

7.4. Il trasferimento comporta vantaggi per l'agricoltore, che fruisce di strutture più moderne?



no

7.4.1. In caso di risposta affermativa, a quanto ammonta il contributo dell'agricoltore in percentuale della plusvalenza delle strutture dopo il trasferimento?

Nelle zone svantaggiate e nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 (minimo 50 %):

…………

Nelle altre zone (minimo 60 %):

…………

Giovani agricoltori nelle zone svantaggiate e nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 (minimo 45 %):

…………

Giovani agricoltori nelle altre zone (minimo 55 %):

7.5. Il trasferimento determina un aumento della capacità produttiva?



no

7.5.1. In caso di risposta affermativa, a quanto ammonta il contributo dell'agricoltore, espresso come percentuale delle spese connesse all'aumento?

Nelle zone svantaggiate e nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 (minimo 50 %):

…………

Nelle altre zone (minimo 60 %):

…………

Giovani agricoltori nelle zone svantaggiate e nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 (minimo 45 %):

…………

Giovani agricoltori nelle altre zone (minimo 55 %):

8.   Altre informazioni

8.1. La notifica è accompagnata da una documentazione attestante l'adeguatezza e la coerenza tra l'aiuto di Stato previsto e i programmi di sviluppo rurale interessati?



no

In caso di risposta affermativa, pregasi accludere detta documentazione qui di seguito o in allegato alla presente scheda.

…………

In caso di risposta negativa si rammenta che il punto 26 degli orientamenti agricoli richiede che venga fornita tale documentazione.

8.2. La notifica è accompagnata da una documentazione che dimostri che il sostegno è finalizzato a obiettivi chiaramente definiti, che riflettono precisi bisogni strutturali e territoriali e svantaggi strutturali?



no

In caso di risposta affermativa, pregasi accludere detta documentazione qui di seguito o in allegato alla presente scheda.

…………

In caso di risposta negativa si rammenta che il punto 36 degli orientamenti agricoli richiede che venga fornita tale documentazione.

PARTE III.12.B

SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI PER GLI AIUTI AGLI INVESTIMENTI NEL SETTORE DELLA TRASFORMAZIONE E DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI

Il presente modulo riguarda gli investimenti nel settore della trasformazione ( 173 ) e della commercializzazione ( 174 ) dei prodotti agricoli, di cui al punto IV.B degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 ( 175 ).

1.   Ambito di applicazione e beneficiari dell'aiuto

1.1. Specificare la disposizione degli orientamenti agricoli nell'ambito della quale rientra la presente notifica:

1.1.1.

 

punto IV.B.2.a) [regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione ( 176 ) o qualsiasi altra disposizione che lo sostituisca]

1.1.2.

 

punto IV.B.2.b) [regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione ( 177 )]

1.1.3.

 

punto IV.B.2.c) [orientamenti della Commissione in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 ( 178 )]

1.1.4.

 

punto IV.B.2.d) [aiuti alle imprese intermedie in regioni non ammissibili agli aiuti a finalità regionale]

1.2.    Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione (aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese)

Il beneficiario è una PMI operante nel settore della trasformazione o della commercializzazione di prodotti agricoli?



no

In caso negativo, l'aiuto non soddisfa le condizioni necessarie ai sensi del regolamento citato e non può essere dichiarato compatibile con il mercato comune ai sensi del punto IV.B.2.a) degli orientamenti agricoli.

In caso affermativo, l'aiuto è esente dall'obbligo di notifica. Specificare i motivi per cui le vostre autorità desiderano presentare comunque una notifica. In tal caso, si rimanda alla sezione pertinente del modulo generale di notifica [allegato I del regolamento (CE) n. 794/2004 ( 179 ) o qualsiasi altra disposizione che lo sostituisca].

1.3.    Regolamento della Commissione per gli aiuti regionali agli investimenti

L'aiuto soddisfa le condizioni stabilite dal suddetto regolamento?



no

In caso negativo, l'aiuto non soddisfa le condizioni necessarie ai sensi del regolamento citato e non può essere dichiarato compatibile con il mercato comune ai sensi del punto IV.B.2.b) degli orientamenti agricoli.

In caso affermativo, l'aiuto è esente dall'obbligo di notifica. Specificare i motivi per cui le vostre autorità desiderano presentare comunque una notifica. In tal caso, si rimanda al modulo di notifica specifico.

1.4.    Orientamenti della Commissione in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013  ( 180 )

L'aiuto soddisfa le condizioni stabilite dai suddetti orientamenti?



no

In caso negativo, l'aiuto non soddisfa le condizioni necessarie ai sensi degli orientamenti citati e non può essere dichiarato compatibile con il mercato comune ai sensi del punto IV.B.2.c) degli orientamenti agricoli.

In caso affermativo, si ricorda che la valutazione di tale aiuto andrà effettuata sulla base degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale. Si rimanda alla sezione pertinente del modulo generale di notifica [allegato del regolamento (CE) n. 1627/2006 ( 181 )].

1.5.    Aiuti in regioni NON ammesse a beneficiare di aiuti a finalità regionale

1.5.1. Tra i beneficiari figurano PMI?



no

In caso affermativo si rimanda al precedente punto 1.2 [punto IV.B.2.a) degli orientamenti agricoli].

1.5.2. Tra i beneficiari figurano grandi imprese (ossia imprese con almeno 750 dipendenti e un fatturato di almeno 200 milioni di EUR)?



no

In caso affermativo, l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato comune ai sensi del punto IV.B.2.d) degli orientamenti agricoli.

1.5.3 Tra i beneficiari figurano imprese intermedie (ossia imprese con meno di 750 dipendenti o un fatturato inferiore a 200 milioni di EUR)?



no

In caso affermativo, si rimanda alla sezione pertinente del modulo generale di notifica [allegato del regolamento (CE) n. 1627/2006 della Commissione] relativa alle spese ammissibili.

2.   Intensità degli aiuti

2.1. Se i beneficiari sono PMI [regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione o qualsiasi altra disposizione che lo sostituisca]:

Indicare l'intensità massima degli aiuti per investimenti ammissibili:

2.1.1. nelle regioni ultraperiferiche: ………… (massimo 75 %)

2.1.2. nelle isole minori dell'Egeo ( 182 ): ………… (massimo 65 %)

2.1.3. nelle regioni ammissibili ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a): ………… (massimo 50 %)

2.1.4. nelle altre regioni: ………… (massimo 40 %)

Se l'aliquota dell'aiuto è superiore ai massimali sopra indicati, si ricorda che la misura non sarà conforme alle disposizioni dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione.

2.2. In relazione agli aiuti che rientrano nel campo di applicazione del regolamento della Commissione per gli aiuti regionali agli investimenti o degli orientamenti della Commissione per gli aiuti di Stato a finalità regionale per il 2007-2013, indicare l'intensità massima degli aiuti per:

2.2.1.  le PMI:

2.2.1.1. con riguardo agli investimenti ammissibili nelle regioni che possono beneficiare di aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato: .………… (massimo: 50 % o massimale fissato nella mappa degli aiuti a finalità regionale approvata per lo Stato membro interessato per il periodo 2007-2013)

2.2.1.2. con riguardo agli investimenti ammissibili in altre regioni che possono beneficiare di aiuti regionali: ………… (massimo: 40 % o massimale fissato nella mappa degli aiuti a finalità regionale approvata per lo Stato membro interessato per il periodo 2007-2013)

2.2.2.  le imprese intermedie ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio ( 183 ) (ossia imprese che non sono PMI ma hanno meno di 750 dipendenti e un fatturato inferiore a 200 milioni di EUR):

2.2.2.1. con riguardo agli investimenti ammissibili nelle regioni che possono beneficiare di aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato: ............ (massimo: 25 % o massimale fissato nella mappa degli aiuti a finalità regionale approvata per lo Stato membro interessato per il periodo 2007-2013)

2.2.2.2. con riguardo agli investimenti ammissibili in altre regioni che possono beneficiare di aiuti regionali: ………… (massimo: 20 % o massimale fissato nella mappa degli aiuti a finalità regionale approvata per lo Stato membro interessato per il periodo 2007-2013)

Se il massimale dell'aiuto è superiore ai massimali sopra indicati, si ricorda che la misura non sarà conforme alle disposizioni del punto IV.B.2.c).ii) degli orientamenti agricoli.

2.2.2.3. I beneficiari soddisfano tutte le altre condizioni della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione ( 184 )?



no

In caso negativo, la misura non sarà conforme alle disposizioni del punto IV.B.2. c).ii) degli orientamenti agricoli.

2.2.3. Tra i beneficiari figurano imprese di dimensioni maggiori delle imprese intermedie di cui al punto 2.2.2 (ossia grandi imprese)?



no

In caso affermativo, l'intensità massima degli aiuti è pari o inferiore al massimale fissato nella mappa degli aiuti a finalità regionale approvata per lo Stato membro interessato per il periodo 2007-2013?



no

In caso negativo, l'aiuto non può essere dichiarato conforme alle disposizioni del punto IV.B.2.c) degli orientamenti agricoli. In caso affermativo, indicare l'intensità massima degli aiuti fissata nella mappa degli aiuti a finalità regionale sopra citata. L'intensità massima degli aiuti fissata nella mappa degli aiuti a finalità regionale corrispondente è del .... %.

2.3. In relazione agli investimenti a favore delle imprese intermedie in regioni non ammissibili agli aiuti a finalità regionale:

2.3.1. indicare il massimale dell'aiuto:…………(massimo: 20 %)

Se il massimale dell'aiuto è superiore ai massimali sopra indicati, si ricorda che la misura non sarà conforme alle disposizioni del punto IV.B.2.d) degli orientamenti agricoli.

2.3.2. I beneficiari soddisfano tutte le altre condizioni della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione?



no

In caso negativo, la misura non sarà conforme alle disposizioni del punto IV.B.2.d) degli orientamenti agricoli.

3.   Criteri di ammissibilità e spese

3.1. L'aiuto riguarda la fabbricazione e la commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari?



no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che la misura non sarà conforme alle disposizioni del punto IV.B degli orientamenti agricoli.

3.2. Nel caso delle imprese intermedie o grandi, l'aiuto riguarda l'acquisto di attrezzature di seconda mano?



no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che la misura non sarà conforme alle disposizioni del punto IV.B degli orientamenti agricoli.

3.3. Con riguardo agli aiuti agli investimenti realizzati in regioni non ammissibili agli aiuti a finalità regionale:

potete confermare che le spese ammissibili per gli investimenti corrispondono pienamente alle spese ammissibili contemplate negli orientamenti della Commissione per gli aiuti di Stato a finalità regionale per il 2007-2013?



no

In caso di risposta negativa:

  se i beneficiari non sono PMI, la misura non sarà conforme alle disposizioni del punto IV.B.2.d) degli orientamenti agricoli,

 se i beneficiari sono PMI, le spese ammissibili sono conformi agli articoli 2 e 4 del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione?



no

In caso negativo, la misura non sarà conforme alle disposizioni del punto IV.B.2.d) degli orientamenti agricoli.

3.4. L'aiuto può finanziare investimenti in relazione ai quali un'organizzazione comune dei mercati (inclusi i regimi di sostegno diretto) finanziata dal FEAOG pone restrizioni alla produzione o limiti al sostegno comunitario a livello dei singoli agricoltori, delle aziende o degli impianti di trasformazione quando tali investimenti aumenterebbero la produzione al di là di tali restrizioni o limiti?



no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che il punto 47 degli orientamenti agricoli non consente aiuti destinati a questi investimenti.

4.   Altre informazioni

4.1. La notifica è corredata della documentazione richiesta, attestante che il sostegno è destinato ad obiettivi chiaramente definiti che rispecchiano esigenze strutturali e territoriali identificate e svantaggi strutturali?



no

In caso di risposta affermativa, fornire gli elementi richiesti qui di seguito o in un allegato alla presente scheda

…………

In caso di risposta negativa si ricorda che questa documentazione è richiesta ai sensi del punto 46 degli orientamenti agricoli

4.2. La notifica è corredata della documentazione attestante che l'aiuto di Stato rientra nel piano di sviluppo rurale pertinente ed è coerente con esso?



no

In caso di risposta affermativa, fornire gli elementi richiesti qui di seguito o in un allegato alla presente scheda

…………

In caso di risposta negativa si ricorda che questa documentazione è richiesta ai sensi del punto 26 degli orientamenti agricoli.

5.   Notifiche individuali

Gli investimenti ammissibili e l'importo dell'aiuto possono superare rispettivamente 25 000 000 e 12 000 000  di EUR?



no

In caso di risposta affermativa, verrà presentata una notifica individuale e si effettuerà una prova volta a dimostrare l'esistenza di sbocchi di mercato?



no

In caso di risposta negativa, si ricorda che la misura non sarà conforme alle disposizioni del punto IV.B degli orientamenti agricoli.

PARTE III.12.C

SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER LA TUTELA AMBIENTALE E PER IL BENESSERE DEGLI ANIMALI

Il presente modulo deve essere utilizzato per la notifica di aiuti di Stato a sostegno di metodi di produzione agricola finalizzati alla protezione dell'ambiente e alla conservazione dello spazio naturale (agroambiente) oppure destinati a migliorare il benessere degli animali, di cui al punto IV.C degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 ( 185 ) (di seguito «gli orientamenti») e agli articoli 39 e 40 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio ( 186 ).

 La misura riguarda un compenso destinato ad agricoltori che assumono volontariamente impegni agroambientali [articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio]?

 



no

 In caso di risposta affermativa, si rimanda alla parte della presente scheda di informazioni supplementari (SIS) relativa agli «Aiuti a favore di impegni nel settore agroambientale».

 La misura riguarda un compenso destinato ad agricoltori che assumono volontariamente impegni per il benessere degli animali [articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio]?

 



no

 In caso di risposta affermativa, si rimanda alla parte della presente SIS relativa agli «Aiuti a favore di impegni per il benessere degli animali».

 L'aiuto riguarda unicamente investimenti nel settore ambientale (punto 56 degli orientamenti)?

 



no

 In caso di risposta affermativa, si rimanda alla SIS relativa agli «Aiuti a favore di investimenti nel settore agricolo».

 L'aiuto ambientale persegue altri obiettivi, quali attività di formazione e consulenza a favore dei produttori agricoli (punto IV.K degli orientamenti)?

 



no

 In caso di risposta affermativa, si rimanda alla SIS relativa al punto IV.K degli orientamenti.

 Altro?

 Fornire una descrizione completa della(e) misura(e) ....

 La notifica è corredata della documentazione attestante la compatibilità e la coerenza tra l'aiuto di Stato previsto e il piano di sviluppo rurale interessato?

 



no

  In caso di risposta affermativa, fornire gli elementi richiesti qui di seguito o in un allegato alla presente scheda.

 …………

  In caso di risposta negativa si ricorda che questa documentazione è richiesta ai sensi del punto 26 degli orientamenti agricoli.

AIUTI A FAVORE DI IMPEGNI NEL SETTORE AGROAMBIENTALE (PUNTO IV.C.2 DEGLI ORIENTAMENTI)

1.   Obiettivo della misura

Quale obiettivo specifico promuove la misura di sostegno, fra quelli sotto elencati?

forme di conduzione dei terreni agricoli compatibili con la tutela e con il miglioramento dell'ambiente, del paesaggio e delle sue caratteristiche, delle risorse naturali, del suolo e della diversità genetica — riduzione dei costi di produzione;

estensivizzazione, favorevole all'ambiente, della produzione agricola e gestione dei sistemi di pascolo a scarsa intensità — miglioramento e riconversione della produzione;

tutela di ambienti agricoli ad alto valore naturale esposti a rischi — incremento della qualità;

salvaguardia del paesaggio e delle caratteristiche tradizionali dei terreni agricoli;

ricorso alla pianificazione ambientale nell'ambito della produzione agricola. Se la misura non si prefigge nessuno degli obiettivi sopra elencati, indicare quali sono gli obiettivi perseguiti in termini di protezione ambientale. (Effettuare una descrizione dettagliata

…………

…………

Se si tratta di una misura già applicata in passato, quali ne sono stati i risultati in termini di tutela dell'ambiente?

…………

…………

2.   Criteri di ammissibilità

2.1. L'aiuto sarà concesso ad agricoltori e/o ad altri gestori del territorio [articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005] che assumono impegni agroambientali per un periodo compreso fra cinque e sette anni?



no

2.2. Sarà necessario un periodo di durata inferiore o superiore per la totalità degli impegni o per alcuni di essi?



no

In caso di risposta affermativa fornire i motivi che giustificano tale durata

…………

…………

2.3. Confermare che non saranno concessi aiuti volti a compensare gli impegni nel settore agroambientale che non vanno al di là delle norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 4 e 5 e degli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 ( 187 ) nonché dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altre norme obbligatorie prescritte dalla legislazione nazionale e citate nel programma per lo sviluppo rurale.



no

In caso di risposta negativa, si ricorda che ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005, non possono essere concessi aiuti per impegni nel settore agroambientale che non vanno al di là dell'applicazione di tali norme e requisiti.

2.4. Descrivere le norme e i requisiti di cui sopra e spiegare in che modo gli impegni agroambientali vanno al di là della loro applicazione.

…………

…………

3.   Importo dell'aiuto

3.1. Indicare l'importo massimo di aiuto che può essere concesso sulla base della superficie dell'azienda a cui si applicano gli impegni agroambientali:

per colture perenni specializzate ………… (importo massimo di 900 EUR/ha)

per colture annuali ………… (importo massimo di 600 EUR/ha)

per altri usi dei terreni ………… (importo massimo di 450 EUR/ha)

per razze locali minacciate di abbandono ………… (importo massimo di 200 EUR/UBA)

altro? …………

In caso di superamento degli importi massimi menzionati, giustificare la compatibilità dell'aiuto con le disposizioni dell'articolo 39, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1698/2005.

3.2. La misura di sostegno è concessa annualmente?



no

In caso di risposta negativa fornire i motivi che giustificano una diversa periodicità

…………

…………

3.3. L'importo del sostegno annuale è calcolato sulla base di uno dei seguenti elementi:

 il mancato guadagno,

 i costi aggiuntivi derivanti dall'impegno assunto, e

 la necessità di fornire un indennizzo per i costi di transazione?



no

Indicare il metodo di calcolo utilizzato per fissare l'importo del sostegno e specificare l'importo del mancato guadagno, dei costi aggiuntivi ed eventualmente dei costi di transazione: …………

3.4. Il livello di riferimento per il calcolo del mancato guadagno e dei costi aggiuntivi derivanti dall'impegno assunto è costituito dalle norme e dai requisiti di cui al punto 2.3?



no

In caso di risposta negativa indicare il livello di riferimento preso in considerazione

…………

…………

3.5. I pagamenti sono effettuati per unità di produzione?



no

In caso di risposta affermativa spiegare i motivi che giustificano il ricorso a tale metodo e le misure adottate per garantire il rispetto degli importi massimi annuali che possono beneficiare del sostegno comunitario stabiliti nell'allegato del regolamento (CE) n. 1698/2005.

…………

…………

3.6. È prevista la concessione di un aiuto per i costi di transazione connessi alla continuazione di impegni agroambientali assunti in passato?



no

3.7. In caso di risposta affermativa, dimostrare che tali costi continuano ad essere sostenuti.

…………

3.8. È prevista la concessione di un aiuto per i costi degli investimenti non remunerativi connessi all'adempimento di impegni agroambientali? (Si considerano non remunerativi gli investimenti che non danno luogo ad un aumento netto del valore o della redditività dell'azienda.)



no

3.9. In caso di risposta affermativa, indicare l'aliquota di aiuto applicata (massimo 100 %).

…………

AIUTI A FAVORE DI IMPEGNI PER IL BENESSERE DEGLI ANIMALI (PUNTO IV.C.2 DEGLI ORIENTAMENTI)

1.   Obiettivo della misura

Per quale dei seguenti settori gli impegni a favore del benessere degli animali consentono un miglioramento delle norme?

acqua e cibo maggiormente adeguati alle necessità naturali;

condizioni di alloggio (spazio disponibile, lettiere, luce naturale);

accesso all'esterno;

assenza di mutilazioni sistematiche, isolamento o detenzione in stato di legatura permanente;

prevenzione di patologie principalmente determinate dalle pratiche di allevamento e/o dalle condizioni di detenzione.

(Effettuare una descrizione dettagliata)

…………

…………

Se si tratta di una misura già applicata in passato, quali ne sono stati i risultati in termini di benessere degli animali?

…………

2.   Criteri di ammissibilità

2.1. L'aiuto sarà concesso esclusivamente ad agricoltori che assumono impegni a favore del benessere degli animali per un periodo compreso fra cinque e sette anni?



no

2.2. Sarà necessario un periodo di durata inferiore o superiore per la totalità degli impegni o per alcuni di essi?



no

In caso di risposta affermativa fornire i motivi che giustificano tale durata

…………

…………

2.3. Confermare che non saranno concessi aiuti volti a compensare gli impegni a favore del benessere degli animali che non vanno al di là delle norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 4 e 5 e degli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 ( 188 ) e di altri requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale e citati nel programma per lo sviluppo rurale.



no

In caso di risposta negativa, si ricorda che ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005, non possono essere concessi aiuti per impegni a favore del benessere degli animali che non vanno al di là dell'applicazione di tali norme e requisiti.

2.4. Descrivere le norme e i requisiti di cui sopra e spiegare in che modo gli impegni a favore del benessere degli animali vanno al di là della loro applicazione.

…………

…………

3.   Importo dell'aiuto

3.1 Indicare l'importo massimo di aiuto a favore del benessere degli animali che può essere concesso:

………. (importo massimo di 500 EUR/UBA)

Se l'importo supera i 500 EUR/UBA, giustificarne la compatibilità con le disposizioni dell'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005.

3.2. La misura di sostegno è concessa annualmente?



no

In caso di risposta negativa fornire i motivi che giustificano una diversa periodicità

…………

…………

3.3. L'importo del sostegno annuale è calcolato sulla base di uno dei seguenti elementi:

 il mancato guadagno,

 i costi aggiuntivi derivanti dall'impegno assunto, e

 la necessità di fornire un indennizzo per i costi di transazione



no

Indicare il metodo di calcolo utilizzato per fissare l'importo del sostegno e specificare l'importo del mancato guadagno, dei costi aggiuntivi ed eventualmente dei costi di transazione e dei costi degli investimenti non remunerativi.

…………

…………

3.4. Il livello di riferimento per il calcolo del mancato guadagno e dei costi aggiuntivi derivanti dall'impegno assunto è costituito dalle norme e dai requisiti di cui al punto 2.3?



no

In caso di risposta negativa indicare il livello di riferimento preso in considerazione.

…………

…………

3.5. I pagamenti sono effettuati per unità di bestiame?



no

In caso di risposta negativa spiegare i motivi che giustificano il ricorso al metodo scelto e le misure adottate per garantire il rispetto degli importi massimi annuali che possono beneficiare del sostegno comunitario stabiliti nell'allegato del regolamento (CE) n. 1698/2005.

3.6. È prevista la concessione di un aiuto per i costi di transazione connessi alla continuazione di impegni per il benessere degli animali assunti in passato?



no

3.7. In caso di risposta affermativa, dimostrare che tali costi continuano ad essere sostenuti.

…………

3.8. È prevista la concessione di un aiuto a sostegno dei costi di investimenti non produttivi connessi alla realizzazione di impegni assunti nell'ambito di impegni agroambientali (per investimenti non produttivi si intendono investimenti che non comportano aumenti netti del valore o della redditività dell'azienda agricola)?



no

3.9. In caso di risposta affermativa, indicare l'aliquota di aiuto applicata (massimo 100 %).

…………

PARTE III.12.C bis

SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SULL'AIUTO RELATIVO ALLE INDENNITÀ NATURA 2000 E ALLE INDENNITÀ CONNESSE ALLA DIRETTIVA 2000/60/CE

Il presente modulo deve essere utilizzato dallo Stato membro per notificare gli aiuti a titolo delle indennità Natura 2000 e delle indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE ( 189 ), secondo quanto specificato al punto IV.C.3 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 ( 190 ).

1.   Obiettivo della misura

1.1. La misura è destinata a compensare gli agricoltori per i costi sostenuti e la perdita di reddito imputabili agli svantaggi che comporta l'attuazione delle direttive 79/409/CEE ( 191 ), 92/43/CEE ( 192 ) e 2000/60/CE nelle zone interessate?



no

1.1.1.  In caso di risposta negativa, si ricorda che ai sensi del punto IV.C.3 degli orientamenti agricoli non sono consentiti aiuti volti a compensare costi diversi da quelli connessi agli svantaggi derivanti dall'applicazione delle direttive 79/409/CEE, 92/43/CEE e 2000/60/CE.

2.   Criteri di ammissibilità

2.1. I costi sostenuti e la perdita di reddito sono imputabili agli svantaggi che comporta l'attuazione delle direttive 79/409/CEE, 92/43/CEE e 2000/60/CE nelle zone interessate?



no

2.1.1.  In caso di risposta affermativa descrivere in modo dettagliato le pertinenti disposizioni delle direttive in questione.

…………

…………

2.1.2.  In caso di risposta negativa, si ricorda che ai sensi del punto IV.C.3 degli orientamenti agricoli non sono consentiti aiuti volti a compensare costi diversi da quelli connessi agli svantaggi derivanti dall'applicazione delle direttive 79/409/CEE, 92/43/CEE e 2000/60/CE.

2.2. I pagamenti compensativi previsti sono necessari per risolvere i problemi specifici derivanti dalle suddette direttive?



no

2.2.1.  In caso di risposta affermativa spiegare perché è necessaria la misura in questione.

…………

…………

2.2.2.  In caso di risposta negativa, si ricorda che ai sensi del punto IV.C.3 degli orientamenti agricoli possono essere autorizzati solo i pagamenti necessari per risolvere i problemi specifici derivanti dalle suddette direttive.

2.3. Il sostegno è concesso unicamente per gli obblighi che vanno oltre gli obblighi di condizionalità?



no

2.3.1.  In caso di risposta negativa giustificarne la compatibilità con le disposizioni del punto IV.C.3 degli orientamenti agricoli.

…………

…………

2.4. Il sostegno è concesso in relazione ad obblighi che vanno oltre le condizioni stabilite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio ( 193 )?



no

2.4.1.  In caso di risposta negativa giustificarne la compatibilità con le disposizioni del punto IV.C.3 degli orientamenti agricoli.

…………

…………

2.5. L'aiuto è concesso in violazione del principio «chi inquina paga»?



no

2.5.1.  In caso di risposta affermativa fornire tutti gli elementi che giustificano la compatibilità dell'aiuto con le disposizioni del punto IV.C.3 degli orientamenti agricoli e confermarne il carattere eccezionale, temporaneo e decrescente.

…………

…………

3.   Importo dell'aiuto

3.1. Indicare l'importo massimo di aiuto, sulla base della superficie agricola utilizzata (SAU):

………… (Indennità massima iniziale Natura 2000 per un periodo non superiore a cinque anni di 500 EUR/ha di SAU)

………… . (Indennità massima normale Natura 2000 di 200 EUR/ha di SAU)

………… [L'importo massimo del sostegno connesso alla direttiva 2000/60/CE è fissato secondo la procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005]

3.1.1  Fornire informazioni supplementari relative alle indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE.

…………

…………

3.1.2.  Se l'importo di aiuto che si intende concedere è più elevato, giustificarne la compatibilità con le disposizioni del punto IV.C.3 degli orientamenti agricoli e dell'articolo 38 del regolamento (CE) n. 1698/2005 ( 194 ).

…………

…………

3.2. Indicare le misure adottate per garantire che l'importo dei pagamenti sia fissato in modo da evitare compensazioni eccessive

…………

…………

4.   Altre informazioni

La notifica è corredata della documentazione attestante la compatibilità e la coerenza tra l'aiuto di Stato previsto e il piano di sviluppo rurale interessato?



no

In caso di risposta affermativa, fornire gli elementi richiesti qui di seguito o in un allegato alla presente scheda.

…………

In caso di risposta negativa si ricorda che questa documentazione è richiesta ai sensi del punto 26 degli orientamenti agricoli.

PARTE III.12.D

SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI VOLTI A COMPENSARE GLI SVANTAGGI NATURALI IN DETERMINATE REGIONI

Il presente modulo deve essere utilizzato per la notifica degli aiuti volti a compensare gli svantaggi naturali in determinate regioni, di cui al punto IV.D degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 ( 195 ).

1.   Domande pertinenti per tutte le notifiche di aiuti volti a compensare gli svantaggi in determinate regioni

1. Descrivere lo svantaggio in questione:

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

2. Fornire la prova che l'importo dell'indennità da versare non produce sovracompensazioni dell'effetto degli svantaggi per gli agricoltori:

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

3. Se esistono zone svantaggiate in cui l'impatto medio degli svantaggi per ettaro di aziende tra loro comparabili differisce, dimostrare che il livello delle indennità compensative è proporzionato all'impatto economico degli svantaggi nelle diverse zone:

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

4. È possibile un intervento umano che inverta l'impatto economico dello svantaggio permanente?



no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che per calcolare l'importo delle indennità compensative si può tener conto soltanto dell'impatto economico di svantaggi permanenti su cui l'uomo non può intervenire. Non si terrà conto di svantaggi strutturali che possono essere superati attraverso l'ammodernamento delle aziende o con l'imposizione di imposte, la concessione di sussidi o l'attuazione della riforma della PAC.

In caso di risposta negativa, indicare per quali motivi è impossibile un intervento umano che inverta l'impatto economico dello svantaggio permanente:

…………

…………

…………

Specificare le dimensioni delle aziende che beneficieranno delle indennità

…………

5. L'importo della compensazione è stabilito comparando il reddito medio per ettaro di aziende situate nelle zone svantaggiate con il reddito di aziende delle stesse dimensioni che producono gli stessi prodotti situate in zone non svantaggiate dello stesso Stato membro, oppure, qualora un intero Stato membro sia considerato zona svantaggiata, con il reddito di aziende delle stesse dimensioni in zone simili situate in altri Stati membri in cui le condizioni di produzione siano significativamente comparabili con quelle del primo Stato membro? Il reddito di cui va tenuto conto a tal fine è il reddito diretto prodotto dall'attività agricola, al netto, in particolare, di imposte versate o sussidi ricevuti.



no

Descrivere in che modo è stato effettuato il confronto …………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

6. La misura di aiuto è associata a un contributo concesso ai sensi degli articoli 13, 14 e 15 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio ( 196 )?



no

7. Potete confermare che il finanziamento globale versato all'agricoltore non supera l'importo determinato a norma dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1257/1999?



no

Indicare l'importo …………

In caso di risposta negativa si ricorda che ai sensi del punto 72 degli orientamenti agricoli l'aiuto massimo che può essere concesso sotto forma di indennità compensativa non può superare l'importo di cui sopra.

8. La misura prevede che siano soddisfatti i criteri di ammissibilità di seguito elencati?

Gli agricoltori devono coltivare una superficie minima di terreno (specificare la superficie minima)

…………

Gli agricoltori devono impegnarsi a proseguire l'attività agricola in una zona svantaggiata per almeno un quinquennio a decorrere dal primo pagamento dell'indennità compensativa.

Gli agricoltori devono applicare le norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 4 e 5 e degli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 ( 197 ) nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e altre norme obbligatorie prescritte dalla legislazione nazionale e citate nel programma per lo sviluppo rurale.



no

9. La misura prevede che in caso di ostruzionismo da parte del proprietario o del detentore degli animali durante l'esecuzione delle ispezioni e dei prelievi necessari in applicazione dei piani nazionali di sorveglianza dei residui, nonché durante lo svolgimento delle operazioni di indagine e di controllo effettuate ai sensi della direttiva 96/23/CE, si applichino le sanzioni di cui alla domanda 4?



no

10. In caso di regimi di aiuto ancora vigenti alla data di entrata in vigore dell'articolo 37 e dell'articolo 88, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio ( 198 ), il regime in questione sarà modificato per renderlo conforme alle disposizioni dei suddetti articoli a decorrere da tale data?



no

In caso di risposta negativa, si ricorda che a decorrere dall'entrata in vigore dell'articolo 37 e dell'articolo 88, paragrafo 3, del regolamento sopra menzionato, nuove norme verranno applicate alle misure volte a compensare gli svantaggi naturali in determinate regioni e che le misure di aiuto che non soddisfano tutti i criteri previsti dai suddetti articoli nonché le eventuali modalità di applicazione adottate dal Consiglio o dalla Commissione dovranno essere soppresse.

2.   Altre informazioni

La notifica è corredata della documentazione attestante la compatibilità e la coerenza tra l'aiuto di Stato previsto e il piano di sviluppo rurale interessato?



no

In caso di risposta affermativa, fornire gli elementi richiesti qui di seguito o in un allegato alla presente scheda.

…………

In caso di risposta negativa, si ricorda che questa documentazione è richiesta ai sensi del punto 26 degli orientamenti agricoli.

PARTE III.12.E

SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER IL RISPETTO DELLE NORME

Il presente modulo riguarda gli investimenti nelle aziende agricole di cui al punto IV.E degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 ( 199 ).

1. L'aiuto previsto riguarda unicamente i produttori primari (agricoltori)?



no

2. Le nuove norme si basano su norme comunitarie?



no

3. In caso negativo, l'aiuto sarà limitato alle spese causate dall'osservanza di norme che rischiano di creare un reale svantaggio competitivo per gli agricoltori interessati?



no

4. Dimostrazione di tale svantaggio in base alla media dei margini di profitto netti delle aziende medie del settore o sottosettore cui si applica la norma:

…………

5. La compensazione totale che l'agricoltore può percepire in un periodo di 5 anni per spese sostenute e perdite di reddito derivanti dall'applicazione di una o più norme è decrescente e limitata a 10 000  EUR?



no

6. Descrizione della modalità di riduzione dell'aiuto:

…………

7. In caso di superamento del massimale di 10 000 EUR, l'aiuto è limitato all'80 % delle spese sostenute e della perdita di reddito subita dagli agricoltori e a 12 000 EUR per azienda, tenuto conto anche del sostegno comunitario eventualmente concesso?



no

8. L'aiuto è finalizzato al rispetto di norme di cui si possa dimostrare che sono la causa diretta di:

 un aumento del 5 % almeno dei costi di esercizio relativi al prodotto o ai prodotti cui si riferisce la norma,

 



no

 una perdita di reddito pari ad almeno il 10 % dei profitti netti ottenuti dal prodotto o dai prodotti cui si riferisce la norma.

 



no

9. Dimostrazione dei parametri di cui sopra (si rammenta che essi devono essere calcolati per un'azienda agricola media del settore e dello Stato membro in cui si applica la norma):

…………

10. L'aiuto è finalizzato esclusivamente al rispetto di norme che richiedono maggiori costi di esercizio o una perdita di reddito nel 25 % almeno delle aziende agricole del settore o sottosettore dello Stato membro interessato?



no

11. La notifica è accompagnata da una documentazione attestante la coerenza tra l'aiuto di Stato previsto e i programmi di sviluppo rurale interessati?



no

In caso di risposta affermativa, pregasi accludere detta documentazione qui di seguito o in allegato alla presente scheda.

…………

In caso di risposta negativa, si rammenta che il punto 26 degli orientamenti agricoli richiede che venga fornita tale documentazione.

PARTE III.12.F

SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI ALL'INSEDIAMENTO DEI GIOVANI AGRICOLTORI

Il presente modulo deve essere utilizzato per la notifica degli aiuti a favore dell'insediamento dei giovani agricoltori di cui al punto IV.F degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 ( 200 ).

1.   Criteri di ammissibilità

Si ricorda che gli aiuti di Stato per l'insediamento dei giovani agricoltori possono essere concessi solo se sono soddisfatte le condizioni per il cofinanziamento stabilite dal regolamento sullo sviluppo rurale ( 201 ) e in particolare i criteri di ammissibilità definiti all'articolo 22 del suddetto regolamento.

1.1. La misura di sostegno è concessa unicamente per la produzione primaria?



no

In caso di risposta negativa si ricorda che, ai sensi del punto 82 degli orientamenti, non possono essere concessi aiuti per attività diverse dalla produzione primaria.

1.2. Sono soddisfatte le condizioni riportate qui di seguito?

 l'agricoltore non ha ancora compiuto 40 anni,

 l'agricoltore possiede conoscenze e competenze professionali adeguate,

 l'agricoltore si insedia in un'azienda agricola come conduttore dell'azienda per la prima volta,

 l'agricoltore ha presentato un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola.



no

In caso di risposta negativa ad una delle domande di cui sopra, si ricorda che la misura non sarà conforme alle disposizioni dell'articolo 22 del regolamento sullo sviluppo rurale, né potrà essere autorizzata in virtù degli orientamenti.

1.3. La misura prevede che le condizioni di ammissibilità di cui sopra debbano sussistere alla data di adozione della decisione individuale di concedere il sostegno?



no

1.4. La misura è conforme ai requisiti comunitari o nazionali vigenti?



no

1.4.1. In caso di risposta negativa, l'obiettivo di conformarsi ai requisiti comunitari o nazionali vigenti figura nel piano aziendale presentato?



no

1.4.2. Il periodo di moratoria entro cui occorre conformarsi ai requisiti è superiore a 36 mesi dalla data di insediamento?



no

2.   Aiuto massimo concedibile

2.1. L'aiuto all'insediamento è concesso sotto forma di

un premio unico? (massimo 40 000 EUR)

(indicare l'importo)

…………

e/o

un abbuono di interessi? (importo massimo capitalizzato di 40 000  EUR)

In caso di risposta positiva, descrivere le condizioni del prestito (tasso di interesse, durata, periodo di moratoria, ecc.)

…………

2.2. Potete confermare che l'aiuto combinato con la sovvenzione concessa ai sensi del regolamento sullo sviluppo rurale non supera i 55 000  EUR e che saranno rispettati i massimali fissati per ciascuna delle due forme di aiuto (40 000  EUR per il premio unico, 40 000 EUR per i prestiti agevolati)?



no

3.   Altre informazioni

La notifica è corredata della documentazione attestante la compatibilità e la coerenza tra l'aiuto di Stato previsto e il piano di sviluppo rurale interessato?



no

In caso di risposta affermativa, accludere la suddetta documentazione qui di seguito o come allegato alla presente scheda.

…………

In caso di risposta negativa, si ricorda che questa documentazione è richiesta ai sensi del punto 26 degli orientamenti agricoli.

PARTE III.12.G

SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI AL PREPENSIONAMENTO E ALLA CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA

Il presente modulo deve essere utilizzato per la notifica dei regimi di aiuto di Stato intesi ad incoraggiare gli agricoltori più anziani al prepensionamento, di cui al punto IV.G degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 ( 202 ).

1.   Tipi di aiuto

1.1. La misura di sostegno è concessa unicamente per la produzione primaria?



no

In caso di risposta negativa si ricorda che, ai sensi del punto 85 degli orientamenti, non possono essere concessi aiuti per attività diverse dalla produzione primaria.

1.2. L'aiuto al prepensionamento è concesso:

ad imprenditori agricoli che decidono di abbandonare l'attività agricola e di cedere l'azienda ad altri agricoltori?

a lavoratori agricoli che decidono di abbandonare definitivamente l'attività agricola al momento della cessione dell'azienda?

Descrivere le misure previste:

…………

2.   Criteri di ammissibilità

2.1. L'aiuto sarà concesso unicamente nei casi in cui il cedente

 abbandona definitivamente ogni attività agricola a fini commerciali,

 ha, al momento della cessione dell'azienda, almeno 55 anni, senza aver raggiunto l'età normale di pensionamento, o non più di dieci anni meno dell'età normale di pensionamento nello Stato membro di cui trattasi, e

 ha esercitato l'attività agricola nei dieci anni che precedono la cessione?



no

In caso di risposta negativa si ricorda che, ai sensi del punto 87 degli orientamenti agricoli in combinato disposto con l'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio ( 203 ), non possono essere concessi aiuti se il cedente non soddisfa tutte queste condizioni.

2.2. L'aiuto sarà concesso unicamente nei casi in cui il rilevatario agricolo:

 subentra al cedente insediandosi come giovane agricoltore ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, ha meno di 40 anni e si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda, possiede conoscenze e competenze professionali adeguate e presenta un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, oppure

 è un imprenditore agricolo di età inferiore a 50 anni o un'entità di diritto privato e rileva l'azienda agricola del cedente al fine di ingrandire la propria azienda?



no

In caso di risposta negativa si ricorda che, ai sensi del punto 87 degli orientamenti agricoli in combinato disposto con l'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, non possono essere concessi aiuti se il rilevatario non soddisfa tutte queste condizioni.

2.3. Se l'aiuto al prepensionamento previsto comprende misure destinate a procurare un reddito ai lavoratori agricoli, confermare che non saranno concessi aiuti se il lavoratore non soddisfa tutte le seguenti condizioni:

 abbandona definitivamente ogni attività agricola al momento della cessione dell'azienda,

 ha almeno 55 anni, senza aver raggiunto l'età normale di pensionamento, o non più di dieci anni meno dell'età normale di pensionamento nello Stato membro di cui trattasi,

 ha dedicato all'agricoltura, nei cinque anni che precedono la cessazione, almeno la metà del proprio tempo di lavoro come coadiuvante familiare o lavoratore agricolo,

 ha lavorato nell'azienda del cedente almeno l'equivalente di due anni a tempo pieno nei quattro anni che precedono il prepensionamento del cedente stesso, e

 è iscritto a un regime di previdenza sociale.



no

Si ricorda che, ai sensi del punto 87 degli orientamenti agricoli e dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, non possono essere autorizzati aiuti destinati a procurare un reddito ai lavoratori agricoli se questi ultimi non soddisfano tutte queste condizioni.

3.   Importo dell'aiuto

3.1. La misura di aiuto è associata ad un contributo concesso ai sensi del regolamento sullo sviluppo rurale?



no

3.1.1. In caso di risposta affermativa, descrivere brevemente le modalità e l'importo di tale sostegno cofinanziato.

…………

…………

3.2. Indicare l'importo massimo di aiuto previsto per cedente:

…………. per cedente e per anno (importo massimo annuo di 18 000  EUR/cedente e importo massimo totale di 180 000  EUR/cedente)

Se i massimali non sono rispettati giustificarne la compatibilità con le disposizioni del punto 87 degli orientamenti. Si ricorda che gli orientamenti autorizzano pagamenti superiori ai massimali fissati nel suddetto regolamento se lo Stato membro è in grado di dimostrare che il pagamento percepito non viene trasferito ad agricoltori in attività.

3.3. Indicare l'importo massimo di aiuto dell'aiuto previsto per lavoratore:

………… per lavoratore e per anno (importo massimo annuo di 4 000  EUR/lavoratore e importo massimo totale di 40 000  EUR/lavoratore)

Se i massimali non sono rispettati giustificarne la compatibilità con le disposizioni del punto 87 degli orientamenti. Si ricorda che gli orientamenti autorizzano pagamenti superiori ai massimali fissati nel suddetto regolamento se lo Stato membro è in grado di dimostrare che il pagamento percepito non viene trasferito ad agricoltori in attività.

3.4. Il cedente riceve una normale pensione corrisposta dallo Stato membro?



no

3.4.1. In caso di risposta affermativa, l'aiuto al prepensionamento è versato in via complementare, tenuto conto dell'importo della pensione nazionale?



no

In caso di risposta negativa, si ricorda che, ai sensi del punto 87 degli orientamenti in combinato disposto con l'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, nel calcolo degli importi massimi da concedere nell'ambito di regimi di prepensionamento si deve tener conto dell'importo versato come normale pensione.

4.   Durata

4.1. Si può garantire che la durata dell'aiuto al prepensionamento previsto non sarà superiore ad un massimo di 15 anni per il cedente e per il lavoratore agricolo e che nel contempo non oltrepasserà il settantesimo compleanno del cedente e la normale età di pensionamento del lavoratore?



no

In caso di risposta negativa si ricorda che, ai sensi del punto 87 degli orientamenti in combinato disposto con l'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, non sono consentiti aiuti al prepensionamento se nel regime previsto non sono garantite tali condizioni.

PARTE III.12.H

SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI

Il presente modulo deve essere utilizzato per la notifica di misure di aiuto di Stato intese a concedere aiuti alle associazioni di produttori di cui al punto IV.H degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 ( 204 ).

1.   Tipo di aiuto

1.1. Si tratta di un aiuto all'avviamento destinato ad associazioni di produttori di recente costituzione?



no

1.2. Si tratta di un aiuto all'avviamento destinato ad unioni di produttori di recente costituzione (un'unione di produttori è costituita da associazioni di produttori riconosciute e persegue i medesimi obiettivi su scala più ampia)?



no

1.3. L'aiuto è concesso in relazione a spese ammissibili limitate a, e risultanti da, aumenti annui del fatturato del beneficiario pari almeno al 30 %, laddove ciò sia dovuto all'adesione di nuovi membri e/o al trattamento di nuovi prodotti?



no

1.3.1. In caso di risposta affermativa, a quanto ammonta l'aumento del fatturato del beneficiario?

1.3.2. L'aumento del fatturato del beneficiario è dovuto

all'adesione di nuovi membri;

al trattamento di nuovi prodotti;

a entrambe le cose?

1.4. L'aiuto è concesso a copertura dei costi di avviamento delle unioni di produttori responsabili per la supervisione dell'uso delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine o dei marchi di qualità conformemente al diritto comunitario?



no

1.5. L'aiuto è concesso ad altre associazioni o unioni di produttori agricoli che svolgono funzioni a livello produttivo, quali servizi di mutuo sostegno, di sostituzione e di gestione nelle aziende dei soci, senza essere coinvolte nell'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato?



no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che l'aiuto concesso a tali associazioni o unioni non è contemplato dal capitolo IV.H degli orientamenti agricoli. Indicare la relativa base giuridica.

…………

1.6. L'aiuto è concesso ad associazioni o ad unioni di produttori per coprire spese non connesse ai costi di avviamento, quali investimenti o attività promozionali?



no

In caso di risposta affermativa, l'aiuto sarà valutato alla luce delle norme specifiche che disciplinano tali aiuti. Si rimanda alle sezioni pertinenti del modulo generale di notifica.

1.7. Nel caso di un regime di aiuti, potete confermare che esso sarà adeguato per tener conto di eventuali modifiche dei regolamenti che disciplinano le organizzazioni comuni di mercato?



no

1.8. L'aiuto è erogato direttamente ai produttori a titolo di compenso dei contributi versati per le spese amministrative di dette associazioni nel quinquennio successivo alla costituzione dell'associazione o dell'unione?



no

1.8.1. In caso affermativo, l'importo globale erogato direttamente ai produttori rispetterà il massimale previsto per gli aiuti (400 000  EUR)?



no

2.   Beneficiari

2.1. L'aiuto all'avviamento è concesso esclusivamente a piccole e medie imprese?



no

2.2. L'aiuto all'avviamento è concesso alle associazioni o alle unioni di produttori ammissibili a norma della legislazione dello Stato membro interessato?



no

In caso di risposta negativa, si rimanda all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione ( 205 ).

2.3. L'aiuto è concesso solo se sono rispettate le seguenti disposizioni:

 l'obbligo per i soci di commercializzare la produzione secondo le norme di conferimento e di immissione sul mercato stabilite dall'associazione (tali norme possono consentire la commercializzazione diretta da parte del produttore di una quota della produzione),

 



no

 l'obbligo per i produttori che aderiscono all'associazione di rimanerne membri per un minimo di tre anni e di fornire un preavviso di almeno dodici mesi prima di recedere,

 



no

 norme comuni di produzione, in particolare per quanto riguarda la qualità dei prodotti o l'utilizzazione di pratiche biologiche, norme comuni di immissione sul mercato e norme di conoscenza della produzione, in particolare informazione in materia di raccolto e disponibilità?

 



no

In caso di risposta negativa ad una delle domande della sezione 2.3, si rimanda all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione per l'elenco dei criteri di ammissibilità all'aiuto a favore delle associazioni o unioni di produttori.

2.4. L'associazione o l'unione di produttori è del tutto conforme alle pertinenti disposizioni della normativa in materia di concorrenza, in particolare agli articoli 81 e 82 del trattato?



no

2.5. La misura/il regime di aiuto esclude chiaramente organizzazioni di produttori come imprese o cooperative, il cui obiettivo è la gestione di una o più aziende agricole e che quindi sono di fatto considerate come singoli produttori?



no

In caso di risposta negativa si ricorda che, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, i produttori restano responsabili della gestione delle proprie aziende.

2.6. La misura/il regime di aiuto escludono chiaramente la concessione di aiuti ad associazioni o unioni di produttori i cui obiettivi siano incompatibili con le disposizioni di un regolamento del Consiglio che istituisce un'organizzazione comune dei mercati?



no

In caso di risposta negativa si ricorda che ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, la Commissione non può approvare in nessun caso un aiuto incompatibile con le disposizioni che disciplinano un'organizzazione comune di mercato o che interferirebbe con il corretto funzionamento di quest'ultima.

3.   Intensità dell'aiuto e spese ammissibili

3.1. Potete confermare che l'importo totale degli aiuti accordati a un'associazione o unione di produttori non supererà i 400 000  EUR?



no

3.2. La misura/il regime di aiuto esclude chiaramente la possibilità di concedere aiuti in relazione a spese sostenute dopo il quinto anno?



no

3.3. La misura/il regime di aiuto esclude chiaramente la possibilità di concedere aiuti dopo sette anni dal riconoscimento dell'organizzazione di produttori?



no

In caso di risposta negativa ad una delle domande di cui ai punti 3.2 e 3.3, si ricorda che l'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione esclude chiaramente la possibilità di concedere aiuti per spese sostenute dopo il quinto anno o dopo sette anni dal riconoscimento dell'organizzazione di produttori.

3.4. Le spese ammissibili, sia nel caso di aiuti concessi ad associazioni o unioni di produttori che nel caso di aiuti concessi direttamente ai produttori, includono unicamente:

 l'affitto dei locali,

 l'acquisto dei locali (le spese ammissibili sono limitate al costo della locazione ai tassi di mercato),

 l'acquisto di attrezzatura da ufficio, compresi materiale e programmi informatici, i costi del personale, i costi di esercizio e le spese giuridiche e amministrative?



no

In caso di risposta negativa, si rimanda all'elenco delle spese ammissibili di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione.

PARTE III.12.I

SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER LA RICOMPOSIZIONE FONDIARIA

Il presente modulo deve essere utilizzato per la notifica di regimi di aiuto di Stato intesi a coprire i costi legali e amministrativi della ricomposizione fondiaria, contemplati al punto IV.I degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 ( 206 ).

1. La misura di aiuto rientra nell'ambito di operazioni di ricomposizione fondiaria, intraprese in conformità delle procedure stabilite dalla legislazione dello Stato membro interessato?



no

2. Le spese ammissibili comprendono esclusivamente i costi legali e amministrativi della ricomposizione fondiaria, compresi quelli per la realizzazione delle indagini?



no

Se le spese ammissibili includono altre voci, si rammenta che a norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1857/2006 sono autorizzate unicamente le spese ammissibili indicate.

3. Indicare il tasso di aiuto previsto (massimo 100 %): …

PARTE III.12.J

SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER LA PRODUZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI DI QUALITÀ

Il presente modulo deve essere utilizzato per la notifica di aiuti di Stato intesi a promuovere la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli di qualità secondo quanto descritto al punto IV.J degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (206) .

A)   PRODUTTORI PRIMARI (AGRICOLTORI)

1.   Tipo di prodotti

1.1. L'aiuto riguarda unicamente prodotti di qualità conformi ai criteri da definire ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1698/2005 ( 207 )?



no

Se l'aiuto non riguarda prodotti di qualità si tenga presente che, a norma del punto IV.J degli orientamenti agricoli, gli aiuti devono essere limitati ai prodotti agricoli di qualità.

2.   Tipo di aiuti

2.1. Quale dei seguenti tipi di aiuti può essere finanziato dal regime di aiuti/dalla misura specifica?

Ricerche di mercato, ideazione e progettazione del prodotto;

aiuti concessi per la preparazione delle domande di riconoscimento delle denominazioni di origine o delle attestazioni di specificità conformemente alla normativa comunitaria pertinente;

consulenze e servizi analoghi per l'introduzione di norme di assicurazione della qualità, quali le norme ISO 9000 o 14000, di sistemi di analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (HACCP), di sistemi di tracciabilità, di sistemi per garantire il rispetto dell'autenticità e delle norme di commercializzazione o di sistemi di audit ambientale;

costi della formazione del personale finalizzata all'introduzione di norme di assicurazione della qualità, quali le norme ISO 9000 o 14000, di sistemi di analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (HACCP), di sistemi di tracciabilità, di sistemi per garantire il rispetto dell'autenticità e delle norme di commercializzazione o di sistemi di audit ambientale;

copertura dei contributi richiesti dagli organi riconosciuti di certificazione per la certificazione iniziale dell'assicurazione di qualità e di sistemi analoghi;

costi delle misure obbligatorie di controllo adottate in virtù della normativa comunitaria o nazionale da o per conto delle autorità competenti, tranne ove la legislazione comunitaria stabilisca che tali costi devono gravare sulle imprese;

costi della partecipazione alle misure di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettera f), del regolamento n. 1857/2006 ( 208 ), a condizione che:

a) il sostegno sia concesso unicamente per i prodotti agricoli destinati al consumo umano;

b) esso riguardi un sistema di qualità alimentare comunitario o riconosciuto da uno Stato membro, rispondente a precisi criteri definiti secondo la procedura di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1698/2005;

c) l'importo dell'incentivo annuale sia determinato in funzione dell'ammontare dei costi fissi occasionati dalla partecipazione ai suddetti sistemi di qualità, per un periodo massimo di cinque anni;

d) il sostegno sia limitato a 3 000 EUR/anno per azienda.

Nota: Non sono ammissibili al sostegno i sistemi il cui unico scopo è fornire un controllo più severo del rispetto delle norme obbligatorie nell'ambito della normativa comunitaria o nazionale.

2.2. La misura di aiuto comprende investimenti necessari all'ammodernamento dei sistemi di produzione?



no

In caso affermativo, si rimanda al punto IV.A degli orientamenti nel settore agricolo.

2.3. I controlli sono effettuati da o per conto di terzi, quali

le autorità competenti o enti che agiscono in loro nome;

organismi indipendenti responsabili per il controllo e la supervisione dell'uso delle denominazioni di origine e dei marchi biologici e di qualità;

altri (specificare, indicando in che modo viene garantita l'indipendenza dell'organismo di controllo)

…………

…………

2.4. La normativa comunitaria prevede che i costi dei controlli siano a carico dei produttori, senza specificare l'effettivo ammontare degli oneri?



no

3.   Beneficiari

3.1. Chi sono i beneficiari degli aiuti?

agricoltori;

associazioni di produttori;

altri (specificare)

…………

3.2. Le grandi imprese sono escluse dalla concessione degli aiuti?



no

3.3. A parte il sostegno per la partecipazione alle misure di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettera f), del regolamento n. 1857/2006, gli aiuti escludono pagamenti diretti ai produttori?



no

3.3.1. Possono beneficiare dell'aiuto tutti i soggetti ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti?



no

3.3.2. La misura di aiuto esclude l'adesione obbligatoria all'associazione/organizzazione di produttori o all'organismo intermedio che gestisce l'aiuto, al fine di poterne beneficiare?



no

3.3.3. Il contributo ai costi amministrativi dell'associazione od organizzazione di cui trattasi è limitato ai costi della prestazione del servizio?



no

4.   Intensità dell'aiuto

4.1. Indicare il tasso massimo di sostegno pubblico per le seguenti misure:

a) ………….; ricerche di mercato, ideazione e progettazione del prodotto (massimo: 100 %);

b) ……………; aiuti concessi per la preparazione delle domande di riconoscimento delle denominazioni di origine o delle attestazioni di specificità conformemente alla normativa comunitaria pertinente (massimo: 100 %);

c) ……………; consulenze e servizi analoghi per l'introduzione di norme di assicurazione della qualità, quali le norme ISO 9 000 o 14 000 , di sistemi di analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (HACCP) o di sistemi di tracciabilità, di sistemi per garantire il rispetto dell'autenticità e delle norme di commercializzazione o di sistemi di audit ambientale (massimo: 100 %);

d) ……………; costi della formazione del personale finalizzata all'introduzione di norme di assicurazione della qualità, quali le norme ISO 9 000 o 14 000 , di sistemi di analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (HACCP), di sistemi di tracciabilità, di sistemi per garantire il rispetto dell'autenticità e delle norme di commercializzazione o di sistemi di audit ambientale (massimo: 100 %);

e) ……………; copertura dei contributi richiesti dagli organi riconosciuti di certificazione per la certificazione iniziale dell'assicurazione di qualità e di sistemi analoghi (massimo: 100 %);

f) …………; costi delle misure obbligatorie di controllo adottate in virtù della normativa comunitaria o nazionale da o per conto delle autorità competenti, tranne ove la legislazione comunitaria stabilisca che tali costi devono gravare sulle imprese;

g) …………; costi della partecipazione alle misure di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettera f), del regolamento n. 1857/2006.

B)   AZIENDE OPERANTI NELLA TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI

1.   Tipo di prodotti

1.1. L'aiuto riguarda unicamente prodotti di qualità conformi ai criteri da definire ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1698/2005?



no

Se l'aiuto non riguarda prodotti di qualità, si tenga presente che, a norma del punto IV.J degli orientamenti agricoli, gli aiuti devono essere limitati ai prodotti agricoli di qualità.

2.   Tipo di aiuti e spese ammissibili

2.1. I costi ammissibili sono limitati a:

costi per i servizi forniti da consulenti esterni e da altri fornitori di servizi; in particolare:

attività di ricerca di mercato;

ideazione e progettazione del prodotto;

domande di riconoscimento delle attestazioni di specificità conformemente alla normativa comunitaria;

introduzione di norme di assicurazione della qualità, quali le norme ISO 9000 o 14000, di sistemi di analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (HACCP), di sistemi di tracciabilità, di sistemi per garantire il rispetto dell'autenticità e delle norme di commercializzazione o di sistemi di audit ambientale;

altro (specificare)

…………

…………

Si ricorda che tali servizi non devono essere continuativi o periodici, né essere connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità.

2.2. Indicare l'intensità massima lorda dell'aiuto: …………

Se l'intensità dell'aiuto è superiore al 50 % lordo indicare dettagliatamente perché è necessaria tale intensità di aiuto:

…………

2.3. Indicare il massimale per il cumulo degli aiuti:

…………

…………

3.   Beneficiari

3.1. Chi sono i beneficiari degli aiuti?

aziende operanti nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

associazioni di produttori operanti nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

altri (specificare)

…………

3.2. Le grandi imprese sono escluse dalla concessione degli aiuti?



no

4.   Necessità dell'aiuto

4.1 È previsto che tutte le domande di aiuto debbano essere presentate prima dell'inizio dell'esecuzione del progetto?



no

4.2. In caso negativo, lo Stato membro ha adottato disposizioni legislative che fanno sorgere giuridicamente il diritto all'aiuto sulla scorta di criteri oggettivi, senza ulteriore esercizio di alcun potere discrezionale da parte dello stesso Stato membro?



no

PARTE III.12.K

SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER LA PRESTAZIONE DI ASSISTENZA TECNICA NEL SETTORE AGRICOLO

Il presente modulo deve essere utilizzato per la notifica di aiuti di Stato per la prestazione di assistenza tecnica nel settore agricolo di cui al punto IV.K degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 ( 209 )

1.   Tipo di aiuti

A.   AIUTO AI PRODUTTORI PRIMARI

1.1. Tipo di aiuti finanziati dal regime di sostegno/dalla singola misura:

istruzione generale e formazione degli agricoltori e dei loro collaboratori;

prestazione di servizi aziendali ausiliari;

servizi di consulenza forniti da terzi;

organizzazione e partecipazione a forum per lo scambio di conoscenze tra imprese, concorsi, mostre e fiere;

diffusione di conoscenze scientifiche;

Per questo aiuto, potete confermare che non sono menzionate le singole società, i marchi o l'origine — fatta eccezione per i prodotti di cui al regolamento (CE) n. 510/2006 ( 210 )?



no

informazioni sui sistemi di qualità aperti a prodotti di altri paesi, sui prodotti generici e sui benefici nutrizionali di tali prodotti e sugli utilizzi proposti per essi;

Per questo aiuto, potete confermare che non sono menzionate le singole società, i marchi o l'origine — fatta eccezione per i prodotti di cui al regolamento (CE) n. 510/2006 e agli articoli da 54 a 58 del regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ( 211 ), purché i riferimenti corrispondano esattamente a quelli registrati dalla Comunità?



no

pubblicazioni, quali cataloghi o siti web, contenenti informazioni sui produttori di una data regione o di un dato prodotto;

Per questo aiuto, potete confermare che le informazioni e la presentazione sono neutre e che tutti i produttori interessati hanno le stesse opportunità di figurare nelle pubblicazioni?



no

1.2. Descrivere le misure previste:

…………

…………

1.3. Gli aiuti per le misure sopra menzionate saranno concessi a favore di grandi imprese?



no

In caso di risposta affermativa si ricorda che, ai sensi del punto 106 degli orientamenti, la Commissione non autorizzerà aiuti di Stato a favore di grandi imprese per le misure sopra menzionate.

B.   AIUTO ALLE AZIENDE OPERANTI NEL SETTORE DELLA TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI

1.4. Tipo di aiuti finanziati dal regime di sostegno/dalla singola misura:

servizi forniti da consulenti esterni che non rivestono carattere continuativo o periodico e non sono connessi con le spese di funzionamento correnti dell'impresa;

prima partecipazione a fiere e saloni;

Descrivere le misure previste:

…………

…………

1.5. Gli aiuti per le misure sopra menzionate saranno concessi a favore di grandi imprese?



no

In caso di risposta affermativa si ricorda che, ai sensi del punto 106 degli orientamenti, la Commissione non autorizzerà aiuti di Stato a favore di grandi imprese per le misure sopra menzionate.

C.   AIUTO AI PRODUTTORI PRIMARI E ALLE AZIENDE OPERANTI NEL SETTORE DELLA TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI PER LA DIVULGAZIONE DI NUOVE TECNICHE

1.6. L'aiuto verrà concesso a favore di altre attività destinate alla divulgazione di nuove tecniche come progetti pilota di scala relativamente ridotta o progetti dimostrativi?



no

1.7. In caso affermativo, descrivere chiaramente il progetto indicandone gli aspetti innovativi e specificando l'interesse pubblico che giustifica la concessione dell'aiuto:

…………

…………

1.8. Il progetto rispetta le seguenti condizioni?

Il numero di aziende partecipanti e la durata del progetto pilota si limitano allo stretto necessario per la corretta sperimentazione?



no

I risultati del progetto pilota verranno resi pubblici?



no

2.   Spese ammissibili e intensità dell'aiuto

A.   AIUTO AI PRODUTTORI PRIMARI

2.1. Per quanto riguarda l'istruzione generale e la formazione, i costi ammissibili comprendono unicamente le spese inerenti all'organizzazione del programma di formazione, alle spese di viaggio e di soggiorno e ai costi della fornitura di servizi di sostituzione durante l'assenza dell'agricoltore o del suo collaboratore?



no

In caso di risposta negativa, si ricorda che, ai sensi del punto 104 degli orientamenti in combinato disposto con l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione ( 212 ), non possono essere autorizzati aiuti a copertura di altri costi.

2.2. Per quanto riguarda i servizi aziendali ausiliari, le spese ammissibili includono unicamente le spese effettive inerenti alla sostituzione dell'agricoltore, di un suo partner o di un suo collaboratore, in caso di malattia o nei periodi di ferie?



no

In caso di risposta negativa, si ricorda che, ai sensi del punto 103 degli orientamenti in combinato disposto con l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1857/2006, non possono essere autorizzati aiuti a copertura di altri costi.

2.3. Per quanto riguarda i servizi di consulenza forniti da terzi, le spese ammissibili si limitano esclusivamente ad attività che non rivestono carattere continuativo o periodico e non sono connesse con le normali spese di funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità)?



no

In caso di risposta negativa, si ricorda che, ai sensi del punto 103 degli orientamenti in combinato disposto con l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1857/2006, non possono essere autorizzati gli aiuti destinati a coprire attività continuative o periodiche o connesse alle normali spese di funzionamento dell'impresa.

2.4. Nel caso dell'organizzazione e partecipazione a forum per lo scambio di conoscenze tra imprese, concorsi, mostre e fiere, le spese ammissibili comprendono esclusivamente: le spese di iscrizione, le spese di viaggio, le spese per le pubblicazioni, l'affitto degli stand e i premi simbolici assegnati nell'ambito di concorsi fino a un valore massimo di 250 EUR per premio e per vincitore?



no

In caso di risposta negativa, si ricorda che, ai sensi del punto 103 degli orientamenti in combinato disposto con l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1857/2006, non possono essere autorizzati aiuti a copertura di altri costi.

2.5. Indicare l'intensità dell'aiuto ……………

2.6. L'aiuto comporta pagamenti diretti ai produttori?



no

Si ricorda che, ai sensi del punto 103 degli orientamenti in combinato disposto con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1857/2006, gli aiuti non devono comportare pagamenti diretti ai produttori.

B.   AIUTO ALLE AZIENDE OPERANTI NEL SETTORE DELLA TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI

2.7. Per quanto riguarda i servizi forniti da consulenti esterni, le spese ammissibili si limitano esclusivamente ad attività che non rivestono carattere continuativo o periodico e non sono connesse con le spese di funzionamento correnti dell'impresa?



no

In caso di risposta negativa, si ricorda che, ai sensi del punto 105 degli orientamenti in combinato disposto con l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione (o qualsiasi altra disposizione che lo sostituisca), gli aiuti destinati a coprire servizi continuativi o periodici o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità, non possono essere autorizzati.

2.8. Per quanto riguarda la partecipazione a fiere e mostre, le spese ammissibili si limitano esclusivamente ai costi aggiuntivi sostenuti per la locazione, l'installazione e la gestione dello stand e riguardano soltanto la prima partecipazione di un'azienda a una fiera o mostra particolare?



no

In caso di risposta negativa, si ricorda che non può essere autorizzata la copertura di costi diversi da quelli di cui al punto 105 degli orientamenti in combinato disposto con l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 70/2001 (o qualsiasi altra disposizione che lo sostituisca).

2.9. Indicare l'intensità dell'aiuto: …………… (massimo: 50 %).

Si ricorda che, ai sensi del punto 105 degli orientamenti in combinato disposto con l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 70/2001 (o qualsiasi altra disposizione che lo sostituisca), non possono essere autorizzati tassi di aiuto superiori al massimale sopra indicato.

C.   AIUTO AI PRODUTTORI PRIMARI E ALLE AZIENDE OPERANTI NEL SETTORE DELLA TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI PER LA DIVULGAZIONE DI NUOVE TECNICHE

2.10. Per quanto riguarda le attività destinate alla divulgazione di nuove tecniche come progetti pilota di scala relativamente ridotta o progetti dimostrativi, potete confermare che l'importo totale dell'aiuto concesso a una determinata azienda per tali progetti non supererà un massimo di 100 000  EUR sull'arco di tre esercizi finanziari?



no

2.11. Indicare l'intensità dell'aiuto …………

3.   Beneficiari

3.1. Chi sono i beneficiari dell'aiuto?

agricoltori;

associazioni di produttori;

altri (specificare)

…………

3.2. Se gli agricoltori non sono i beneficiari diretti dell'aiuto:

3.2.1. Possono beneficiare dell'aiuto tutti i soggetti ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti?



no

3.2.2. Qualora il supporto tecnico sia fornito da associazioni di produttori o da altre organizzazioni, l'appartenenza a tali associazioni o organizzazioni costituisce una condizione per avere accesso al servizio?



no

3.2.3. Il contributo dei non membri ai costi amministrativi dell'associazione od organizzazione di cui trattasi è limitato ai costi della prestazione del servizio?



no

PARTE III.12.L

SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI AL SETTORE ZOOTECNICO

Il presente modulo deve essere utilizzato dagli Stati membri per la notifica di regimi di aiuto di Stato volti a sostenere il settore zootecnico secondo la descrizione contenuta nel capitolo IV.L degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 ( 213 ).

1.   Spese ammissibili

1.1. Quali delle seguenti spese ammissibili sono coperte dalla misura di sostegno:

costi amministrativi inerenti all'adozione e alla tenuta dei libri genealogici?

spese sostenute per test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame (test effettuati da o per conto terzi)?

costi ammissibili per l'introduzione a livello di azienda di metodi o tecniche innovative in materia di riproduzione animale?

Se la misura prevista include altre spese ammissibili, si rammenta che a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1857/2006 ( 214 ) sono autorizzate unicamente le spese ammissibili sopra indicate. Sono esclusi i controlli effettuati dal proprietario del bestiame e i controlli di routine sulla qualità del latte.

2.   Importo dell'aiuto

2.1. Specificare il tasso massimo di sostegno pubblico espresso in percentuale delle spese ammissibili:

 …..……… a copertura dei costi amministrativi inerenti all'adozione e alla tenuta dei libri genealogici (massimo 100 %),

 ………….. per test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame (massimo 70 %),

 ………… per l'introduzione a livello di azienda di metodi o tecniche innovative in materia di riproduzione animale (massimo 40 % e fino al 31 dicembre 2011).

2.2. Quali provvedimenti sono stati adottati per evitare la sovracompensazione e per verificare il rispetto delle summenzionate intensità di aiuto?

…………

…………

3.   Beneficiari

3.1. L'aiuto è riservato alle aziende rispondenti alla definizione comunitaria di piccola e media impresa?



no

In caso di risposta negativa, si tenga presente che le grandi imprese sono escluse dal beneficio degli aiuti in virtù del punto 109 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013.

PARTE III.12.M

SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER LE REGIONI ULTRAPERIFERICHE E PER LE ISOLE DEL MAR EGEO

Il presente modulo deve essere utilizzato dallo Stato membro per notificare gli aiuti per le regioni ultraperiferiche e le isole del Mar Egeo, secondo quanto specificato al punto IV.M degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 ( 215 ).

1. L'aiuto proposto per le regioni ultraperiferiche e le isole del Mar Egeo deroga alle altre disposizioni contenute negli orientamenti?



no

 In caso negativo, compilare il modulo di notifica previsto per il tipo di aiuto (aiuti agli investimenti, assistenza tecnica, ecc.).

 In caso affermativo, continuare a compilare il presente modulo.

2. La misura prevede la concessione di aiuti al funzionamento?



no

3. L'aiuto è volto ad ovviare alle difficoltà specifiche della produzione agricola nelle regioni ultraperiferiche connesse alla lontananza, all'insularità e all'ultraperifericità?



no

3.1. In caso affermativo, indicare l'importo dei costi supplementari derivanti da queste difficoltà specifiche e il metodo di calcolo:

…………

…………

…………

3.2. In che modo le autorità possono accertare il legame esistente tra i costi supplementari e i fattori che li determinano (come la lontananza o l'ultraperifericità)?

…………

…………

4. L'aiuto mira a compensare in parte i sovraccosti di trasporto?



no

4.1. In caso affermativo, comprovare l'esistenza di questi costi supplementari e indicare il metodo di calcolo utilizzato per determinarne l'ammontare ( 216 ):

…………

…………

4.2. In caso affermativo, indicare l'importo massimo dell'aiuto (sulla base di un coefficiente «aiuto per chilometro» o sulla base di un coefficiente «aiuto per chilometro e aiuto per unità di peso») nonché la percentuale dei sovraccosti coperta dall'aiuto:

…………

5. Nel caso della Spagna, l'aiuto è destinato alla produzione di tabacco nelle isole Canarie ( 217 )?



no

5.1. In caso affermativo, l'aiuto è limitato a 2 980,62  EUR per tonnellata per un massimo di 10 tonnellate all'anno?



no

5.2. In che modo le autorità spagnole possono garantire che l'aiuto non condurrà a discriminazioni tra i produttori dell'arcipelago?

…………

…………

PARTE III.12.N

SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI A TITOLO DI COMPENSO DEI DANNI CAUSATI ALLA PRODUZIONE AGRICOLA O AI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA

Il presente modulo deve essere utilizzato dagli Stati membri per la notifica di regimi di aiuto di Stato volti a compensare i danni causati alla produzione agricola o ai mezzi di produzione agricola, contemplati ai punti V.B.2 e V.B.3 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 ( 218 ).

1.   Aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali (punto V.B.2 degli orientamenti)

1.1. Quale calamità o quale evento eccezionale è all'origine dei danni di cui è previsto l'indennizzo?

…………

1.2. Qual è la natura dei danni materiali subiti?

…………

1.3. Qual è il tasso di indennizzo previsto per i danni materiali?

…………

1.4. È prevista una compensazione delle perdite di reddito subite? In caso affermativo, qual è il tasso di compensazione previsto e quali sono le modalità di calcolo delle perdite di reddito?

…………

1.5. L'indennizzo è calcolato per singolo beneficiario?

…………

1.6. I pagamenti percepiti nell'ambito di polizze assicurative saranno dedotti dall'importo dell'aiuto? Spiegare quale sarà il meccanismo di controllo che consentirà di verificare l'esistenza o meno di pagamenti da parte di compagnie assicurative.

…………

2.   Aiuti destinati a indennizzare gli agricoltori ( 219 ) delle perdite causate da avverse condizioni atmosferiche (punto V.B.3 degli orientamenti)

2.1. Qual è l'evento climatico che giustifica la concessione di un aiuto?

…………

2.2. Dati meteorologici attestanti l'eccezionalità dell'evento.

…………

2.3. Indicare la data entro la quale possono essere concessi gli aiuti ( 220 ).

…………

2.4. Qual è la soglia di perdita rispetto alla produzione normale della coltura di cui trattasi ( 221 ) in un anno normale a partire dalla quale l'agricoltore potrà beneficiare di un aiuto?

…………

NB: La Commissione dichiarerà compatibili con l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti concessi per le perdite causate da avverse condizioni atmosferiche soltanto se l'evento causale può essere assimilato a una calamità naturale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1857/2006 ( 222 ). Un fenomeno meteorologico può essere assimilato a una calamità naturale e dare diritto a indennizzo se provoca la distruzione di oltre il 30 % della produzione normale della coltura di cui trattasi.

2.5 Quantificare la produzione normale di ciascuna delle colture colpite dall'evento climatico di cui trattasi e ammissibili a indennizzo. Descrivere il metodo utilizzato ( 223 ).

…………

2.6. Per i danni arrecati a mezzi di produzione (ad esempio distruzione di alberi), spiegare com'è stata calcolata la soglia di perdita a partire dalla quale scatta il diritto all'aiuto.

…………

2.7. L'importo è calcolato come segue: (livello medio della produzione durante il periodo normale x prezzo medio nello stesso periodo) — (produzione effettiva nell'anno in cui si è verificato l'evento x prezzo medio di quell'anno)?

…………

2.8. Il calcolo delle perdite è stato effettuato per ogni singola azienda o per un'intera zona? In quest'ultimo caso, dimostrare che le medie su cui ci si è basati sono rappresentative e non comportano compensazioni eccessive particolarmente rilevanti per alcuni beneficiari.

…………

2.9. Dall'importo dell'aiuto saranno dedotte eventuali somme percepite a titolo di regimi assicurativi?

…………

2.10. Nel calcolo dell'aiuto si tiene conto delle spese ordinarie non sostenute dall'agricoltore (ad esempio perché non è stato effettuato il raccolto)?

…………

2.11. Se le spese ordinarie risultano maggiorate per effetto delle condizioni atmosferiche di cui trattasi, è prevista la concessione di un aiuto supplementare a copertura delle spese aggiuntive? In caso affermativo, che percentuale delle spese aggiuntive coprirebbe l'aiuto suddetto?

…………

2.12. È stato previsto un aiuto a titolo di indennizzo dei danni che l'evento di cui trattasi ha arrecato ai fabbricati e alle attrezzature? In caso affermativo, che percentuale dei danni copre l'aiuto?

…………

2.13. Indicare il massimale del finanziamento pubblico rispetto ai danni ammissibili ( 224 ):

………… nelle zone svantaggiate ( 225 ) (massimo 90 %);

………… nelle altre zone (massimo 80 %).

2.14. L'aiuto sarà versato direttamente all'agricoltore o, se del caso, all'organizzazione di produttori di appartenenza? In quest'ultimo caso quale meccanismo di controllo permetterà di verificare che l'importo dell'aiuto percepito dall'agricoltore non sia superiore a quello delle perdite subite?

…………

2.15 A partire dal 1o gennaio 2010 l'indennizzo concesso sarà ridotto del 50 % qualora l'agricoltore interessato non abbia assicurato almeno il 50 % della produzione media annua o del suo reddito legato alla produzione e i rischi climatici statisticamente più frequenti nello Stato membro o nella regione interessata?



no

In caso di risposta negativa, si tenga presente che la Commissione dichiarerà compatibili con l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti concessi per le perdite causate da avverse condizioni atmosferiche se sussistono tutte le condizioni di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1857/2006, come esplicitamente stabilito nello stesso articolo 11. Si dimostri altresì che, nonostante tutti gli sforzi ragionevolmente compiuti, al momento in cui si sono verificati i danni non era disponibile alcuna assicurazione finanziariamente abbordabile a copertura dei rischi climatici statisticamente più frequenti nello Stato membro o nella regione interessata.

2.16 Per gli aiuti relativi alle perdite subite dopo il 1o gennaio 2011 a causa della siccità, lo Stato membro ha dato piena attuazione all'articolo 9 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 226 ) nel settore agricolo:



no

e garantisce di avere provveduto al completo recupero dei costi dei servizi idrici forniti all'agricoltura (articolo 11, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. …/2006)?



no

In caso negativo si rammenta che, a norma del punto 126 degli orientamenti agricoli, la Commissione dichiarerà compatibili con l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti di Stato concessi per perdite dovute ad avverse condizioni climatiche soltanto se soddisfano le condizioni di cui [all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1857/2006] e se le due condizioni suddette sono esplicitamente stabilite dal medesimo articolo 11.

PARTE III.12.O

SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI DESTINATI ALLA LOTTA CONTRO LE EPIZOOZIE E LE FITOPATIE

Il presente modulo deve essere utilizzato dagli Stati membri per la notifica di regimi di aiuto di Stato volti a compensare i danni causati alla produzione agricola o ai mezzi di produzione agricola, contemplati al punto V.B.4 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 ( 227 ).

1.   Epizoozie e fitopatie

1. Di quale epizoozia o fitopatia si tratta?

…………

2. La malattia è compresa nell'elenco delle epizoozie redatto dall'Organizzazione mondiale per la salute animale?



no

Se l'epizoozia o la fitopatia è insorta a seguito di avverse condizioni atmosferiche

3. Rispondere alle domande di cui alla scheda di informazioni «Parte III.12.N» fornendo tutte le informazioni atte a stabilire l'esistenza di un nesso causa-effetto tra l'evento atmosferico e l'epizoozia o la fitopatia.

…………

Se l'epizoozia o la fitopatia non è insorta a seguito di avverse condizioni atmosferiche

4. Sono previsti aiuti per imprese attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli?



no

In caso affermativo si rimanda al punto 131 degli orientamenti.

5. Il regime di aiuto è introdotto entro tre anni dal verificarsi della spesa o della perdita?



no

6. Indicare la data entro la quale possono essere concessi gli aiuti ( 228 ).

…………

7. Dimostrare l'esistenza di disposizioni comunitarie o nazionali, stabilite da leggi o da norme regolamentari o amministrative, che consentano alle autorità competenti di adottare opportune misure di lotta contro la malattia di cui trattasi, sia attuando interventi di eradicazione, e in special modo misure obbligatorie che danno diritto a indennizzo, sia organizzando un sistema di allarme eventualmente associato a incentivi per incoraggiare i singoli agricoltori a partecipare volontariamente a programmi di prevenzione ( 229 ).

…………

8. Sbarrare la casella corrispondente all'obiettivo perseguito dalle misure di aiuto:

prevenzione, in quanto prevedono indagini di massa o analisi, l'eradicazione degli agenti patogeni che possono trasmettere l'infezione, vaccinazioni preventive degli animali o opportuno trattamento delle colture, abbattimento preventivo del bestiame o distruzione dei raccolti;

compensazione, in quanto il bestiame contagiato viene abbattuto o i raccolti distrutti per ordine o raccomandazione delle autorità pubbliche, oppure il bestiame muore in seguito a vaccinazioni o altre misure raccomandate o ordinate dalle autorità competenti;

combinato, in quanto il regime di aiuti compensativi delle perdite imputabili a malattie è soggetto alla condizione che il beneficiario si impegni ad applicare in futuro idonee misure di prevenzione secondo quanto prescritto dalle autorità pubbliche.

9. Dimostrare che gli aiuti finalizzati alla lotta contro l'epizoozia o la fitopatia di cui trattasi sono compatibili con gli obiettivi e le disposizioni specifiche della normativa comunitaria nei settori veterinario e fitosanitario.

…………

10. Descrivere con precisione le misure di lotta previste.

…………

11. Quali costi o quali perdite compenserà l'aiuto?

costi per controlli sanitari, test e altre indagini, per l'acquisto e la somministrazione di vaccini, medicine o prodotti fitosanitari, per l'abbattimento e la distruzione di animali e per la distruzione di colture;

perdite dovute a epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie;

perdite di reddito, tenendo conto delle difficoltà relative alla sostituzione del bestiame o al reimpianto e della quarantena o di altri periodi di attesa imposti o raccomandati dalle autorità competenti per consentire l'eliminazione della malattia prima di sostituire il bestiame o le colture.

12. Gli aiuti finalizzati a indennizzare gli agricoltori dei costi per controlli sanitari, test e altre indagini, per l'acquisto e la somministrazione di vaccini, medicine o prodotti fitosanitari, nonché dei costi per l'abbattimento e la distruzione di animali e per la distruzione di colture saranno concessi sotto forma di servizi agevolati, senza comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori?



no

In caso di risposta negativa si rimanda all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione.

13. L'importo degli aiuti volti a indennizzare gli agricoltori per le perdite dovute a epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie è calcolato rispetto:

a. al valore di mercato degli animali uccisi o delle colture distrutte dalle epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie o degli animali soppressi o delle colture distrutte per disposizione delle autorità nell'ambito di un programma pubblico obbligatorio di prevenzione o eradicazione



no

In caso di risposta negativa si rimanda all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione.

b. alle perdite di reddito dovute a obblighi di quarantena e alle difficoltà di ripopolamento o reimpianto



no

14. Indicare l'intensità massima dell'aiuto, espressa in percentuale dei costi ammissibili:

.......……... % dei costi per controlli sanitari, test e altre indagini, per l'acquisto e la somministrazione di vaccini, medicine o prodotti fitosanitari, per l'abbattimento e la distruzione di animali e per la distruzione di colture (l'intensità lorda dell'aiuto non deve superare il 100 %);

.......……... % delle perdite dovute a epizoozie o fitopatie (l'intensità lorda dell'aiuto non deve superare il 100 %).

15. Se è previsto un aiuto per compensare le perdite di reddito dovute a periodi di quarantena o di attesa imposti o raccomandati dalle autorità competenti per consentire l'eliminazione della malattia prima di sostituire il bestiame o le colture o alle difficoltà di sostituzione del bestiame o di reimpianto, comunicare tutti gli elementi utili per valutare l'assenza di rischi di sovracompensazione delle perdite di reddito.

…………

16. È stato approvato un aiuto comunitario ai medesimi fini? In caso affermativo, indicare la data e i riferimenti della pertinente decisione della Commissione.

…………

17. Dall'importo dell'aiuto saranno dedotte eventuali somme percepite a titolo di regimi assicurativi?



no

18. Nel calcolo dell'aiuto si tiene conto delle spese non sostenute dall'agricoltore a causa della malattia e che altrimenti egli avrebbe sostenuto?



no

2.   Test TSE

1. Indicare l'intensità massima dell'aiuto relativo ai test TSE, espressa in percentuale dei costi ammissibili. A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, gli aiuti possono coprire fino al 100 % dei costi effettivamente sostenuti. Si tenga presente che devono essere inclusi eventuali contributi comunitari per i test TSE.

…………… %

2. La misura riguarda i test BSE obbligatori sui bovini macellati per il consumo umano?



no

Si tenga presente che l'obbligatorietà del test può fondarsi sulla legislazione nazionale o sulla normativa comunitaria.

3. In caso affermativo, l'intervento totale, diretto e indiretto (compresi i contributi comunitari) supera i 40 EUR per test?



no

4. In caso di risposta affermativa si rimanda all'articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione.

5. L'aiuto sarà versato direttamente ai produttori?



no

In caso di risposta affermativa si rimanda all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione.

3.   Capi morti e rifiuti dei macelli

1. La misura rientra in un programma coerente di sorveglianza e di smaltimento in condizioni di sicurezza di tutti i capi morti?



no

In caso di risposta negativa si rimanda all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione.

2. Gli aiuti per i capi morti saranno concessi agli operatori del settore della trasformazione e della commercializzazione?



no

In caso di risposta affermativa si rimanda al punto 137, punto i), degli orientamenti.

3. Gli aiuti saranno destinati a coprire i costi di smaltimento di rifiuti dei macelli prodotti dopo l'entrata in vigore dei presenti orientamenti?



no

In caso di risposta affermativa si rimanda al punto 137, punto ii), degli orientamenti.

4. L'aiuto è concesso direttamente agli agricoltori?



no

In caso di risposta affermativa si rimanda all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione.

5. In caso di risposta negativa, l'aiuto sarà versato ai soggetti economici operanti a valle della produzione, che forniscono servizi connessi alla rimozione e/o alla distruzione dei capi morti?



no

In caso di risposta negativa si rimanda all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione.

6. Indicare l'intensità massima dell'aiuto, espressa in percentuale dei costi ammissibili:

a. .......……... % dei costi di rimozione (massimo 10 %);

b. .......……... % dei costi di distruzione (massimo 75 %).

7. A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n.1857/2006 della Commissione, in alternativa, possono essere concessi aiuti fino a importi equivalenti a copertura dei premi assicurativi versati dagli agricoltori per la rimozione e la distruzione dei capi morti. La misura notificata prevede pagamenti di questo tipo?



no

8. A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, gli Stati membri possono concedere aiuti di Stato fino al 100 % a copertura dei costi per la rimozione e la distruzione delle carcasse, quando tali aiuti sono finanziati mediante prelievi o contributi obbligatori destinati a finanziare la distruzione delle carcasse, purché tali prelievi e contributi siano limitati al settore delle carni e imposti direttamente allo stesso. La misura notificata prevede pagamenti di questo tipo?



no

9. A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, gli Stati membri possono concedere aiuti di Stato fino al 100 % a copertura dei costi per la rimozione e la distruzione dei capi morti, quando esiste l'obbligo di effettuare i test TSE su detti capi. Esiste tale obbligo?



no

PARTE III.12.P

SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER IL PAGAMENTO DI PREMI ASSICURATIVI

Il presente modulo deve essere utilizzato dagli Stati membri per la notifica di regimi di aiuti di Stato destinati alla parziale copertura dei premi assicurativi versati dai produttori agricoli primari conformemente al punto V.B.5 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 ( 230 ).

1. La misura di aiuto prevede il pagamento dei premi assicurativi a favore di grandi imprese e/o di imprese attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli?



no

In caso di risposta affermativa si ricorda che, ai sensi del punto 142 degli orientamenti, la Commissione non può autorizzare tale tipo di aiuto.

2. Specificare le perdite coperte dall'assicurazione il cui premio sarà in parte finanziato nell'ambito della misura di aiuto notificata.

Unicamente le perdite dovute ad avverse condizioni atmosferiche assimilabili a calamità naturali, quali definite all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione ( 231 ).

Le perdite di cui sopra e altre perdite causate da avverse condizioni atmosferiche.

Le perdite dovute a epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie (combinate o meno con altre perdite menzionate al presente punto).

3. Qual è il livello dell'aiuto proposto?

…………

Si ricorda che l'intensità massima dell'aiuto applicabile è dell'80 % nel caso contemplato alla prima casella, del 50 % in tutti gli altri casi (ossia se sono state contrassegnate le caselle 2 e/o 3).

4. L'aiuto riguarda un regime di riassicurazione?



no

In caso affermativo, comunicare tutte le informazioni necessarie perché la Commissione possa verificare tutti i possibili elementi di aiuto ai vari livelli interessati (per esempio al livello dell'assicuratore e/o del riassicuratore) nonché la compatibilità dell'aiuto con il mercato comune. Si comunichino, in particolare, informazioni atte a consentire alla Commissione di accertare che, in ultima istanza, sia effettivamente l'agricoltore a beneficiare dell'aiuto.

5. La possibilità di copertura del rischio è limitata ad un'unica impresa o ad un gruppo di imprese di assicurazione?



no

6. La concessione dell'aiuto è subordinata alla condizione che il contratto di assicurazione sia stipulato con un'impresa di assicurazioni stabilita nello Stato membro in questione?



no

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1857/2006, la Commissione non autorizza la concessione di aiuti per il pagamento di premi assicurativi che costituiscono una barriera al funzionamento del mercato interno dei servizi di assicurazione.

PARTE III.12.Q

SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER LA CHIUSURA DELLA CAPACITÀ DI PRODUZIONE, DI TRASFORMAZIONE E DI COMMERCIALIZZAZIONE

Il presente modulo deve essere utilizzato per la notifica di regimi di aiuto di Stato intesi a ridurre la capacità di produzione contemplati al punto V.C degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale ( 232 ).

1.   Requisiti

1.1. Il regime in oggetto prevede che

 debba trattarsi di un aiuto nell'interesse generale del settore in questione,

 il beneficiario debba fornire una contropartita,

 debba essere esclusa la possibilità che si configuri un aiuto al salvataggio e alla ristrutturazione e che,

 non debba verificarsi sovracompensazione della perdita del valore di capitale e del reddito futuro?



no

In caso di risposta negativa si ricorda che, ai sensi del punto V.C. degli orientamenti, non possono essere concessi aiuti se non sono soddisfatte tali condizioni.

«Deve trattarsi di un aiuto nell'interesse generale del settore in questione»

1.2. Quali sono i settori contemplati dal regime?

…………

…………

1.3. Sono settori soggetti a limitazioni o a quote di produzione?



no

In caso di risposta affermativa descrivere le misure previste:

…………

…………

1.4. Questi settori possono essere considerati eccedentari a livello regionale o nazionale?



no

1.4.1. In caso di risposta affermativa:

1.4.1.1. il regime di aiuto previsto è coerente con altri provvedimenti comunitari intesi a ridurre la capacità di produzione?



no

Descrivere i provvedimenti di cui trattasi e le misure adottate per garantire la coerenza con gli stessi.

…………

1.4.1.2. il regime di aiuto previsto fa parte di un programma di ristrutturazione del settore che abbia fissato gli obiettivi e un calendario specifico?



no

In caso di risposta affermativa, descrivere il programma in questione:

…………

1.4.1.3. qual è la durata del regime di aiuto previsto? …………

Si ricorda che, ai sensi del punto 147.b) degli orientamenti della Commissione, questo tipo di aiuto può essere autorizzato solo se di durata limitata. La durata dei regimi di aiuti destinati a ridurre una sovracapacità dovrebbe limitarsi di norma ad un periodo non superiore a sei mesi per la presentazione delle domande di partecipazione e di altri dodici mesi per la chiusura effettiva.

1.4.2. In caso di risposta negativa, si procede alla chiusura della capacità per motivi sanitari o ambientali?



no

In caso di risposta affermativa, indicare i motivi di cui trattasi:

…………

1.5. È sicuro che non potranno essere corrisposti aiuti che interferirebbero con i meccanismi delle pertinenti organizzazioni comuni dei mercati (OCM)?



no

In caso di risposta negativa si ricorda che, ai sensi del punto 147.e) degli orientamenti, non possono essere autorizzati aiuti che interferirebbero con i meccanismi delle pertinenti organizzazioni comuni dei mercati.

1.6. Il regime è accessibile, alle medesime condizioni, a tutti gli operatori economici del settore interessato e viene utilizzato un sistema trasparente di inviti a manifestare interesse?



no

In caso di risposta negativa si ricorda che, ai sensi del punto 147.k) degli orientamenti, il regime di aiuto non può essere autorizzato se non garantisce il rispetto di tale condizione.

1.7. Sono ammissibili all'aiuto soltanto le aziende che rispettano norme minime obbligatorie?



no

Si ricorda che sono escluse le aziende che non rispettano tali norme e che sarebbero comunque costrette a cessare la produzione.

1.8. Nel caso dei terreni agricoli o dei frutteti: quali misure sono state adottate per evitare l'erosione o altri effetti negativi sull'ambiente?

…………

…………

1.9. Nel caso degli impianti di cui alla direttiva 96/61/CE del Consiglio ( 233 ): quali misure sono state adottate affinché sia evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività ed il sito stesso sia ripristinato in modo soddisfacente?

…………

…………

«Il beneficiario deve fornire una contropartita»

1.10. Qual è la natura della contropartita richiesta al beneficiario dal regime previsto? …………

1.11. Consiste nella decisione definitiva e irrevocabile di porre fine irrevocabilmente alla capacità di produzione di cui trattasi?



no

1.11.1. In caso di risposta affermativa:

 si può dimostrare che questi impegni sono giuridicamente vincolanti per il beneficiario?

 Giustificare:

 ……………

 si può garantire che tali impegni saranno vincolanti anche per eventuali futuri acquirenti dello stabilimento di cui trattasi?

 



no

 Giustificare:

 …………

1.11.2. In caso di risposta negativa, indicare la natura della contropartita fornita dal beneficiario:

…………

Si ricorda che, ai sensi del punto 147.g) degli orientamenti, qualora sia già stata posta definitivamente fine alla capacità di produzione, o qualora la chiusura risulti inevitabile, non vi è contropartita da parte del beneficiario e l'aiuto non può essere erogato.

«Deve essere esclusa la possibilità che si configuri un aiuto al salvataggio e alla ristrutturazione»

1.12. Il regime di cui trattasi prevede che, qualora il beneficiario dell'aiuto si trovi in una situazione di difficoltà finanziaria, l'aiuto sarà valutato alla luce degli orientamenti comunitari in materia di salvataggio e ristrutturazione di imprese in difficoltà ( 234 )?



no

In caso di risposta negativa si ricorda che, ai sensi del punto 147.j) degli orientamenti, la Commissione non può autorizzare aiuti per la riduzione della capacità di un'impresa in difficoltà e che l'aiuto deve essere valutato alla luce delle disposizioni previste in materia di aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione.

«Non deve verificarsi sovracompensazione della perdita del valore di capitale e del reddito futuro»

1.13. Indicare l'importo massimo dell'eventuale aiuto da concedere per beneficiario.

…………

…………

1.14. L'importo dell'aiuto è calcolato sulla base della perdita di valore degli attivi più un incentivo pari al massimo al 20 % del valore di detti attivi ed eventualmente tenendo conto degli oneri sociali obbligatori derivanti dall'attuazione del regime?



no

In caso di risposta negativa, si ricorda che ai sensi del punto 147.l) degli orientamenti l'importo di aiuto deve essere tassativamente limitato al compenso di tali elementi.

1.15. Il regime di aiuto di cui trattasi prevede che, nei casi in cui la chiusura avvenga per motivi diversi da quelli sanitari o ambientali, almeno il 50 % dei costi relativi a questi aiuti debba essere sostenuto dal settore, attraverso contributi volontari o prelievi obbligatori?



no

In caso di risposta negativa si ricorda che, ai sensi del punto 147.m) degli orientamenti, la Commissione non può autorizzare l'aiuto.

1.16. Il regime di cui trattasi prevede la presentazione di una relazione annuale sull'attuazione del regime?



no

▼M2

Parte III.12.R

SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER LA PROMOZIONE E LA PUBBLICITÀ DEI PRODOTTI AGRICOLI

Utilizzare il presente modulo per notificare gli aiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodotti di cui all'allegato I del trattato CE.

Si ricorda che azioni promozionali quali la divulgazione di conoscenze scientifiche, l'organizzazione di fiere ed esposizioni o la partecipazione a tali manifestazioni o ad analoghe iniziative nel settore delle relazioni pubbliche, compresi sondaggi d'opinione o ricerche di mercato, non sono considerate pubblicità. Gli aiuti di Stato per attività promozionali in senso lato sono disciplinati dai punti IV.j e IV.k degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 ( 235 ).

1.   Campagne pubblicitarie nella Comunità

1.1. Dove verrà attuata la misura?

sul mercato di un altro Stato membro

sul mercato interno

Chi realizzerà la campagna pubblicitaria?

gruppi di produttori o altre organizzazioni, di qualunque dimensione

altri (specificare):

…………

1.2. Le autorità nazionali possono presentare alla Commissione campioni o bozzetti del materiale pubblicitario?



no

In caso negativo, indicare i motivi.

…………

1.3. Fornire un elenco completo delle spese ammissibili.

…………

1.4. Chi sono i beneficiari dell'aiuto?

agricoltori;

gruppi di produttori e/o organizzazioni di produttori;

imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

altri (specificare):

…………

1.5. Le autorità nazionali possono assicurare che tutti i produttori dei prodotti di cui trattasi sono in grado di beneficiare dell'aiuto nella stessa misura?



no

1.6 La campagna pubblicitaria sarà dedicata ai prodotti di qualità, intesi come prodotti rispondenti ai criteri da stabilirsi a norma dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1698/2005 ( 236 )?



no

1.7. La campagna pubblicitaria sarà dedicata alle denominazioni riconosciute a livello UE con riferimento all'origine dei prodotti?



no

1.8. In caso affermativo, detto riferimento corrisponderà esattamente ai riferimenti registrati dalla Comunità?



no

1.9. La campagna pubblicitaria sarà dedicata a prodotti che recano un marchio di qualità nazionale o regionale?



no

1.10. Il marchio fa riferimento all'origine nazionale dei prodotti in questione?



no

1.11. In caso affermativo, dimostrare che il riferimento all'origine dei prodotti sarà secondario nel messaggio pubblicitario.

1.12. La campagna pubblicitaria è generica e nell'interesse di tutti i produttori del tipo di prodotto considerato?



no

1.13. In caso affermativo, la campagna si svolgerà senza alcun riferimento all'origine dei prodotti?



no

In caso negativo, si tenga presente che il punto VI.D degli orientamenti non autorizza la concessione di aiuti per tali campagne.

1.14. La campagna pubblicitaria sarà dedicata esplicitamente ai prodotti di determinate ditte?



no

In caso affermativo, si tenga presente che il punto VI.D degli orientamenti non autorizza la concessione di aiuti per tali campagne.

1.15. La campagna pubblicitaria ottempera al disposto dell'articolo 2 della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità ( 237 ), e, se del caso, alle norme specifiche di etichettatura stabilite per determinati prodotti (prodotti vitivinicoli, prodotti lattiero-caseari, uova e pollame)?



no

In caso negativo, si tenga presente che il punto VI.D degli orientamenti non autorizza la concessione di aiuti per tali campagne.

1.16. Il tasso di aiuto sarà:

fino ad un massimo del 50 % (indicare il tasso esatto: ... %) e il resto della campagna sarà finanziato dal settore

fino ad un massimo del 100 % (indicare il tasso esatto: ... %) e il resto della campagna sarà finanziato dal settore mediante tributi parafiscali o contributi obbligatori.

2.   Campagne pubblicitarie nei paesi terzi

2.1 La campagna pubblicitaria è conforme ai principi del regolamento (CE) n. 2702/1999 del Consiglio ( 238 )?



no

In caso negativo, si tenga presente che il punto VI.D degli orientamenti non autorizza la concessione di aiuti per tali campagne.

In caso affermativo, specificare gli elementi che dimostrano la conformità con i principi del regolamento (CE) n. 2702/1999 del Consiglio.

2.2. La campagna pubblicitaria è a favore di particolari imprese?



no

In caso affermativo, si tenga presente che il punto VI.D degli orientamenti non autorizza la concessione di aiuti per tali campagne.

2.3. La campagna pubblicitaria rischia di pregiudicare le vendite o denigrare i prodotti di altri Stati membri?



no

In caso affermativo, si tenga presente che il punto VI.D degli orientamenti non autorizza la concessione di aiuti per tali campagne.

PARTE III.12.S

SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI CONNESSI ALLE ESENZIONI FISCALI AI SENSI DELLA DIRETTIVA 2003/96/CE

Utilizzare il presente modulo per notificare gli aiuti di Stato connessi alle esenzioni fiscali ai sensi della direttiva 2003/96/CE ( 239 ).

1. Quale misura è prevista?

uno sgravio fiscale per i combustibili utilizzati nella produzione agricola primaria

uno sgravio fiscale per i prodotti energetici e l'elettricità utilizzati nella produzione agricola primaria

2. Quale è il livello dello sgravio previsto?

…………

3. Secondo quale articolo della direttiva 2003/96/CE del Consiglio si intende applicare l'esenzione?

…………

4. Il livello dell'esenzione sarà differenziato all'interno del settore interessato?



no

5. Qualora la possibilità di applicare un livello di tassazione fino a zero ai prodotti energetici e all'elettricità utilizzati in agricoltura sia abrogata dal Consiglio, l'esenzione prevista ottempera a tutte le disposizioni pertinenti della direttiva, senza aliquote differenziate all'interno del settore interessato?



no

Indicare quale(i) articolo(i) della direttiva sarà (saranno) applicato(i).

PARTE III.12.T

SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER IL SETTORE FORESTALE

Il presente modulo deve essere utilizzato per la notifica di aiuti di Stato a sostegno della silvicoltura di cui al capitolo VII degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale ( 240 ).

1.   Obiettivo della misura

1.1. La misura contribuisce a mantenere, ripristinare o migliorare le funzioni ecologiche, protettive e ricreative delle foreste, la biodiversità e la sanità dell'ecosistema forestale oppure riguarda i costi ammissibili di cui ai punti [da 175 a 181] del capitolo VII degli orientamenti?



no

In caso negativo, si ricorda che solo le misure che riguardano almeno uno degli obiettivi o dei costi ammissibili di cui sopra possono essere approvate nell'ambito del presente capitolo.

2.   Criteri di ammissibilità

2.1. La misura esclude gli aiuti a favore delle industrie collegate alla silvicoltura o a favore dell'estrazione del legno a scopo commerciale, del trasporto del legname o della trasformazione del legno o di altre risorse forestali in determinati prodotti o a fini di produzione energetica?



no

In caso negativo, si ricorda che gli aiuti destinati agli scopi sopra elencati sono esclusi dal campo di applicazione del presente capitolo. Per tali aiuti si rimanda ad altre norme relative agli aiuti di Stato.

3.   Tipo di aiuto

3.1. La misura include aiuti destinati all'impianto, alla potatura, allo sfoltimento e all'abbattimento degli alberi o di altra vegetazione (punto VII.C.a)?



no

In caso affermativo, indicare se le spese ammissibili riguardano:

l'impianto, l'abbattimento e la potatura in generale;

la rimozione di alberi caduti;

le misure realizzate per porre rimedio ai danni forestali provocati da inquinamento atmosferico, animali, tempeste, incendi, inondazioni o eventi simili.

Se le spese ammissibili riguardano uno degli ambiti sopra indicati, descrivere le misure e confermare che il loro obiettivo principale è di mantenere o ripristinare l'ecosistema e la biodiversità forestale o il paesaggio tradizionale e che sono esclusi dal beneficio dell'aiuto l'abbattimento destinato principalmente all'estrazione del legno a scopo commerciale e il ripopolamento, quando gli alberi abbattuti sono sostituiti da alberi equivalenti:

…………

…………

…………

imboschimenti destinati ad accrescere la superficie forestale

Indicare le ragioni ambientali che giustificano gli imboschimenti destinati ad accrescere la superficie forestale e confermare che non verranno concessi aiuti agli imboschimenti con specie coltivate a breve durata:

…………

…………

…………

imboschimenti destinati a promuovere la biodiversità

Descrivere la misura e indicare le zone interessate:

…………

…………

…………

imboschimenti destinati alla creazione di aree boschive per fini ricreativi

L'accesso del pubblico per fini ricreativi alle aree boschive di cui sopra è gratuito? In caso negativo, l'accesso è limitato ai fini della protezione di zone sensibili?

…………

…………

…………

imboschimenti destinati alla lotta contro l'erosione e la desertificazione o a promuovere un'analoga funzione protettiva delle foreste

Descrivere le misure specificando le zone interessate, la funzione protettiva prevista, le specie arboree da impiantare e le eventuali misure di accompagnamento e di manutenzione da adottare:

…………

…………

…………

…………

…………

altro (specificare)

…………

…………

3.2. La misura include un aiuto per il mantenimento e il miglioramento della qualità del suolo nelle foreste e/o per garantire una crescita equilibrata e sana degli alberi (punto VII.C.b)?



no

In caso affermativo, indicare se le spese ammissibili riguardano:

la concimazione

altri trattamenti del suolo

Specificare il tipo di concimazione e/o altro trattamento del suolo

…………

…………

la riduzione dell'eccessiva densità di vegetazione

interventi atti a garantire una ritenzione idrica sufficiente e un corretto drenaggio

Confermare che le misure sopra elencate non ridurranno la biodiversità, non provocheranno la lisciviazione dei nutrienti né avranno un impatto negativo sugli ecosistemi idrici naturali o i bacini idrici protetti e indicare come ciò sarà verificato nella pratica:

…………

…………

…………

…………

3.3. La misura include un aiuto per la prevenzione, l'eradicazione e il trattamento delle fitopatie, dei danni da attacchi parassitari e delle malattie delle specie arboree, ovvero misure di prevenzione e trattamento dei danni causati dagli animali o misure mirate per la prevenzione degli incendi forestali (punto VII.C.c)?



no

In caso affermativo, indicare se le spese ammissibili riguardano:

la prevenzione e il trattamento delle fitopatie e delle malattie delle specie arboree e dei danni da attacchi parassitari o la prevenzione e il trattamento dei danni causati dagli animali

Indicare i parassiti e le malattie o gli animali in questione:

…………

…………

…………

…………

Descrivere i metodi di prevenzione e di trattamento e indicare i prodotti, gli strumenti e i materiali necessari. Ai fini della concessione dell'aiuto viene data la preferenza ai metodi biologici e meccanici di prevenzione e di trattamento? In caso negativo, dimostrare che questi metodi non sono sufficienti a combattere la malattia o i parassiti in questione:

…………

…………

…………

…………

misure mirate per la prevenzione degli incendi forestali

Descrivere le misure:

…………

…………

…………

…………

L'aiuto è destinato a compensare il valore degli alberi distrutti dagli animali o per ordine delle autorità al fine di combattere la malattia o i parassiti in questione?



no

Descrivere in che modo verrà calcolato il valore degli alberi e confermare che la compensazione sarà limitata al valore così determinato.

…………

…………

…………

…………

3.4. La misura include aiuti per il ripristino e la manutenzione di sentieri naturali, di elementi caratteristici del paesaggio, nonché degli habitat naturali per gli animali (punto VI.C.d)?



no

In caso affermativo descrivere le misure:

…………

…………

…………

…………

…………

3.5. La misura include aiuti destinati alla costruzione, al miglioramento e alla manutenzione di strade forestali e/o di infrastrutture per i visitatori (punto VII.C.e)?



no

In caso affermativo descrivere le misure:

…………

…………

…………

…………

L'accesso del pubblico per fini ricreativi alle foreste e alle infrastrutture è gratuito?



no

In caso negativo, l'accesso è limitato ai fini della protezione di zone sensibili o per garantire un uso adeguato e sicuro delle infrastrutture? Descrivere le limitazioni dell'accesso e le ragioni:

…………

…………

…………

3.6. La misura include aiuti destinati a coprire il costo di materiali e attività di informazione (punto VII.C.f)?



no

In caso affermativo, descrivere le misure e confermare che le azioni e i materiali sovvenzionati presentano informazioni generali sulle foreste e non contengono riferimenti a determinati prodotti o produttori né promuovono prodotti nazionali:

…………

…………

…………

…………

…………

3.7. La misura include aiuti destinati a coprire i costi per l'acquisto di superfici forestali a fini di protezione della natura (punto VII.C.g)?



no

In caso affermativo, descrivere in dettaglio la destinazione a fini di protezione della natura della superficie forestale in questione e confermare che tale superficie è interamente e permanentemente destinata alla protezione della natura in virtù di un obbligo statutario o contrattuale:

…………

…………

…………

…………

…………

3.8. La misura include aiuti per le spese di imboschimento di terreni agricoli e non agricoli, la creazione di sistemi agroforestali su superfici agricole, le indennità Natura 2000, le indennità per interventi silvoambientali, la ricostituzione del potenziale forestale e gli interventi preventivi nonché gli investimenti non produttivi in conformità degli articoli da 43 a 49 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o di ogni altra disposizione che li sostituisca ( 241 )?



no

In caso affermativo dimostrare che la misura soddisfa le condizioni previste dagli articoli da 43 a 49 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o da ogni altra disposizione che li sostituisca:

…………

…………

…………

…………

…………

3.9. La misura include aiuti per i costi aggiuntivi e il mancato reddito dovuti all'uso di tecnologie forestali rispettose dell'ambiente?



no

In caso affermativo, descrivere in dettaglio la tecnologia utilizzata e confermare che essa va oltre i requisiti obbligatori pertinenti:

…………

…………

…………

…………

…………

L'indennizzo è versato sulla base di un impegno volontario assunto dal proprietario forestale e che soddisfa le condizioni dell'articolo 47 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o di ogni altra disposizione che lo sostituisca?



no

In caso negativo si ricorda che l'aiuto non può essere autorizzato nell'ambito del capitolo VII degli orientamenti. In caso affermativo descrivere gli impegni:

…………

…………

…………

…………

…………

3.10. La misura include aiuti destinati a coprire i costi per l'acquisto di superfici forestali (diverse dalle superfici forestali destinate a fini di protezione della natura di cui al punto 3.7?



no

In caso affermativo descrivere la misura e indicare l'intensità dell'aiuto:

…………

…………

…………

…………

…………

3.11. La misura include un aiuto per le spese relative alla formazione, ai servizi di consulenza quali elaborazione di piani aziendali o di gestione forestale, agli studi di fattibilità nonché alla partecipazione a concorsi, mostre e fiere?



no

In caso affermativo dimostrare che la misura soddisfa le condizioni di cui all'articolo 15 del regolamento di esenzione:

…………

…………

…………

…………

…………

3.12. La misura comprende un aiuto a favore della costituzione di associazioni di silvicoltori?



no

In caso affermativo dimostrare che la misura soddisfa le condizioni di cui all'articolo 9 del regolamento di esenzione:

…………

…………

…………

…………

…………

3.13. La misura include un aiuto a favore di attività di divulgazione di nuove tecniche come progetti pilota di scala relativamente ridotta o progetti dimostrativi?



no

In caso affermativo descrivere le misure e dimostrare che esse soddisfano le condizioni di cui al punto 107 degli orientamenti:

…………

…………

…………

…………

…………

4.   Importo dell'aiuto

4.1. L'aiuto per le misure di cui ai punti da 3.1 a 3.7 è limitato al 100 % delle spese ammissibili ed esclude la sovracompensazione?



no

Descrivere le misure di controllo intese a garantire che sia esclusa la sovracompensazione:

…………

…………

…………

4.2. L'aiuto per le misure di cui al punto 3.8 si limita all'intensità massima o all'importo previsti dal regolamento (CE) n. 1698/2005 o da ogni altra disposizione che lo sostituisca?



no

Le misure di cui al punto 3.8 sono cofinanziate ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 o di ogni altra disposizione che lo sostituisca o comunque prevedono la possibilità di un tale cofinanziamento?



no

In caso affermativo, descrivere in che modo verrà esclusa l'eventualità di un doppio finanziamento che provochi una sovracompensazione:

…………

…………

…………

4.3. La compensazione per le misure di cui al punto 3.9 può superare l'intensità massima dell'aiuto ai sensi dell'articolo 47, fissata nell'allegato del regolamento (CE) n. 1698/2005, senza peraltro superare in alcun caso i costi aggiuntivi e il mancato reddito comprovati?



no

In entrambi i casi, indicare l'importo dell'aiuto e descrivere il metodo di calcolo. In caso affermativo, descrivere le circostanze particolari e gli effetti della misura sull'ambiente e fornire i calcoli atti a dimostrare che la maggiorazione dell'aiuto è limitata ai costi aggiuntivi e/o al mancato reddito comprovati:

…………

…………

…………

4.4. L'aiuto per le misure di cui al punto 3.10 si limita all'intensità massima fissata all'articolo 4 del regolamento di esenzione per l'acquisto di superfici agricole?



no

Descrivere le misure di controllo intese a garantire che sia esclusa la sovracompensazione:

…………

…………

…………

4.5. L'aiuto per le misure di cui ai punti da 3.11 a 3.13 rispetta il massimale previsto dalle norme applicabili del regolamento di esenzione o degli orientamenti?



no

Descrivere le misure di controllo intese a garantire che sia esclusa la sovracompensazione:

…………

…………

…………

image

image

image

image

image

image

▼M5

PARTE III.14

SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI AL SETTORE DELLA PESCA E DELL’ACQUACOLTURA

La presente scheda di informazioni supplementari deve essere utilizzata per la notifica dei regimi di aiuti e degli aiuti individuali contemplati dagli orientamenti per l’esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell’acquacoltura (gli «orientamenti»).

OBIETTIVO DEL REGIME O DELL’AIUTO (contrassegnare l’apposita casella e inserire le informazioni richieste):

La presente sezione segue l’ordine dei paragrafi del punto 4 degli orientamenti «Aiuti che possono essere dichiarati compatibili».

   Punto 4.1 degli orientamenti: Aiuti per categorie di misure che rientrano nel campo di applicazione di un regolamento di esenzione per categoria

Osservazioni generali concernenti questo tipo di aiuti

Sono in vigore due regolamenti di esenzione per categoria: il regolamento (CE) n. 736/2008 della Commissione ( 242 ), che si applica al settore della pesca e dell’acquacoltura, e il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione ( 243 ), che è il regolamento generale di esenzione per categoria applicabile a tutti i settori.

In linea di principio, pertanto, tali aiuti non devono essere notificati.

Tuttavia, conformemente al considerando 6 del regolamento (CE) n. 736/2008 e al considerando 7 del regolamento (CE) n. 800/2008, è opportuno che tali regolamenti lascino impregiudicata la possibilità per gli Stati membri di notificare aiuti di Stato i cui obiettivi corrispondono a quelli contemplati in detti regolamenti.

Inoltre, i seguenti tipi di aiuti non possono beneficiare dell’esenzione prevista dai regolamenti (CE) n. 736/2008 e (CE) n. 800/2008: gli aiuti che superano i massimali stabiliti, indicati all’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 736/2008 o all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 800/2008, o che presentano caratteristiche specifiche, in particolare gli aiuti destinati a imprese diverse dalle PMI, gli aiuti concessi a imprese in difficoltà, gli aiuti non trasparenti e gli aiuti a favore di un’impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto incompatibile con il mercato comune.

Caratteristiche degli aiuti notificati

Aiuti dello stesso tipo di quelli contemplati dal regolamento (CE) n. 736/2008

Aiuti dello stesso tipo di quelli contemplati dal regolamento (CE) n. 800/2008

Aiuti che superano il massimale stabilito

Aiuti destinati a imprese diverse dalle PMI

Aiuti non trasparenti

Aiuti a favore di un’impresa destinataria di un ordine di recupero pendente

Altre caratteristiche: specificare

Compatibilità con il mercato comune

Lo Stato membro è invitato a esporre in modo circostanziato e ragionato i motivi per cui l’aiuto può essere considerato compatibile con il mercato comune.

   Punto 4.2 degli orientamenti: Aiuti che rientrano nel campo di applicazione di taluni orientamenti orizzontali

Lo Stato membro è invitato a indicare il riferimento agli orientamenti pertinenti considerati applicabili alla misura di aiuto interessata nonché a esporre in modo circostanziato e ragionato i motivi per cui l’aiuto è considerato compatibile con tali orientamenti.

Lo Stato membro è inoltre invitato a compilare le altre schede di informazioni sintetiche pertinenti figuranti nell’allegato del presente regolamento:

 aiuti alla formazione: scheda della parte III.2,

 aiuti all’occupazione: scheda della parte III.3,

 aiuti alla ricerca e allo sviluppo: scheda della parte III.6.A o III.6.B, a seconda del caso,

 aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà: scheda della parte III.7 o III.8, a seconda del caso,

 aiuti a favore dell’ambiente: scheda della parte III.10.

   Punto 4.3 degli orientamenti: Aiuti per gli investimenti a bordo dei pescherecci

Lo Stato membro è invitato a fornire le informazioni atte a dimostrare la compatibilità degli aiuti con le condizioni di cui all’articolo 25, paragrafi 2 e 6, del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca ( 244 ).

È inoltre invitato a spiegare il motivo per cui tali aiuti non sono compresi nel programma operativo cofinanziato dal Fondo.

   Punto 4.4 degli orientamenti: Aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali

Lo Stato membro è invitato a fornire le seguenti informazioni atte a dimostrare la compatibilità degli aiuti:

 informazioni circostanziate sull’esistenza di una calamità naturale o di un evento eccezionale, comprese relazioni tecniche e/o scientifiche,

 prova di un nesso causale fra l’evento e i danni,

 metodo di calcolo dei danni,

 altri mezzi di giustificazione.

   Punto 4.5 degli orientamenti: Sgravi fiscali e oneri salariali riguardanti i pescherecci della Comunità operanti fuori dalle acque comunitarie

Lo Stato membro è invitato a fornire informazioni atte a dimostrare la compatibilità degli aiuti con le condizioni stabilite al punto 4.5 degli orientamenti.

Tali informazioni devono in particolare indicare in modo dettagliato il rischio di cancellazione dal registro della flotta peschereccia delle navi interessate dal regime.

   Punto 4.6 degli orientamenti: Aiuti finanziati mediante tributi parafiscali

Lo Stato membro è invitato:

 a indicare come saranno utilizzati i fondi acquisiti mediante i tributi parafiscali, e

 a dimostrare come e su quale base il loro utilizzo è compatibile con le norme in materia di aiuti di Stato.

Esso deve inoltre mostrare in che modo sarà garantito che il regime vada a beneficio sia dei prodotti nazionali che dei prodotti importati.

   Punto 4.7 degli orientamenti: Aiuti alla commercializzazione di prodotti della pesca originari delle regioni ultraperiferiche

Lo Stato membro è invitato a fornire informazioni atte a dimostrare la compatibilità degli aiuti con le condizioni di cui al presente punto e con le pertinenti condizioni del regolamento (CE) n. 791/2007 del Consiglio, del 21 maggio 2007, che istituisce un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle regioni ultraperiferiche delle Azzorre, di Madera, delle Isole Canarie e della Guiana francese e della Riunione ( 245 ).

   Punto 4.8 degli orientamenti: Aiuti riguardanti la flotta di pesca nelle regioni ultraperiferiche

Lo Stato membro è invitato a fornire informazioni atte a dimostrare la compatibilità degli aiuti con le condizioni di cui al presente punto e con le pertinenti condizioni del regolamento (CE) n. 639/2004 del Consiglio, del 30 marzo 2004, relativo alla gestione delle flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche della Comunità ( 246 ), e del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca ( 247 ).

   Punto 4.9 degli orientamenti: Aiuti destinati ad altre misure

Lo Stato membro è invitato a descrivere con la massima precisione il tipo di aiuto e i suoi obiettivi.

Esso è inoltre invitato a esporre in modo circostanziato e ragionato i motivi della compatibilità degli aiuti con le condizioni di cui al punto 3 degli orientamenti e a dimostrare come essi perseguano gli obiettivi della politica comune della pesca.

PRINCIPI GENERALI

Lo Stato membro è invitato a dichiarare che non saranno concessi aiuti per attività già intraprese dal beneficiario o per attività che il beneficiario avvierebbe comunque alle normali condizioni di mercato.

Esso è invitato a dichiarare che non saranno concessi aiuti nei casi di inottemperanza al diritto comunitario e, in particolare, alle norme della politica comune della pesca.

In tal senso lo Stato membro è invitato a dichiarare che la misura di aiuto impone esplicitamente ai beneficiari l’obbligo di ottemperare alle norme della politica comune della pesca durante il periodo di sovvenzione e, in caso di inosservanza accertata nel corso di tale periodo, dispone che l’aiuto percepito sia rimborsato in proporzione alla gravità dell’infrazione.

Lo Stato membro è invitato a dichiarare che gli aiuti sono limitati a un massimo di dieci anni o, in caso contrario, si impegna a rinotificare gli aiuti almeno due mesi prima del decimo anniversario della loro entrata in vigore.

ALTRI REQUISITI

Lo Stato membro è invitato a fornire un elenco di tutti i documenti giustificativi presentati con la notifica nonché una sintesi di tali documenti (ad esempio, dati socioeconomici relativi alle regioni beneficiarie, giustificazione scientifica ed economica).

Lo Stato membro è invitato a dichiarare che gli aiuti di cui trattasi non sono cumulati con altri aiuti per le stesse spese ammissibili o per la stessa compensazione.

In caso di cumulo, lo Stato membro è invitato a indicare i riferimenti dell’aiuto (regime di aiuti o aiuto individuale) con cui si produce cumulo e a dimostrare che l’insieme degli aiuti concessi rimane compatibile con le norme applicabili. A tal fine lo Stato membro tiene conto di tutti i tipi di aiuti di Stato, compresi gli aiuti de minimis.

▼M3




ALLEGATO II

MODULO DI NOTIFICA SEMPLIFICATO

image

▼B




ALLEGATO III A

MODELLO STANDARDIZZATO DI RELAZIONE PER GLI AIUTI DI STATO ESISTENTI

(Modello relativo a tutti i settori eccetto l'agricoltura)

Al fine di semplificare, razionalizzare e migliorare il sistema complessivo di relazioni sugli aiuti di Stato la procedura di relazione standardizzata esistente sarà sostituita da un esercizio annuale di aggiornamento. La Commissione invierà agli Stati membri entro il 1°marzo di ogni anno una tabella preformattata contenente informazioni dettagliate su tutti i regimi di aiuti e gli aiuti individuali esistenti. Gli Stati membri rinvieranno alla Commissione la tabella in formato elettronico entro il 30 giugno dell'anno in questione. Ciò consentirà alla Commissione di pubblicare nel corso dell'anno t i dati sugli aiuti di Stato relativi al periodo t-1 oggetto della relazione ( 248 ).

La maggior parte delle informazioni presenti nella tabella preformattata saranno state inserite precedentemente dalla Commissione sulla base dei dati forniti al momento dell'autorizzazione dell'aiuto. Gli Stati membri dovranno verificare e, se del caso, modificare i dettagli di ciascun regime o aiuto individuale nonché aggiungere la spesa annuale per l'ultimo anno (t-1). Gli Stati membri, inoltre, dovranno indicare quali regimi sono giunti a conclusione o per quali regimi sono stati interrotti i pagamenti o ancora precisare se un regime è cofinanziato o meno da fondi comunitari.

Informazioni quali l'obiettivo dell'aiuto, il settore cui esso è destinato, ecc. si riferiranno al momento in cui l'aiuto è stato autorizzato e non al beneficiario finale dell'aiuto. Ad esempio l'obiettivo principale di un regime che nel momento in cui l'aiuto è stato autorizzato era destinato esclusivamente alle piccole e medie imprese sarà di aiutare le piccole e medie imprese. Non sarà così invece per un altro regime per il quale tutti i fondi vengono alla fine versati a piccole e medie imprese se nel momento in cui l'aiuto è stato autorizzato il regime era aperto a tutte le imprese.

Nella tabella saranno presenti i seguenti parametri. Le informazioni relative ai parametri da 1 a 3 e da 6 a 12 saranno state completate in precedenza dalla Commissione e saranno poi verificate dagli Stati membri. Le informazioni relative ai parametri 4, 5 e 13 saranno completate dagli Stati membri.

1. Titolo

2. Numero dell'aiuto

3. Tutti i precedenti numeri dell'aiuto (ad esempio in caso di rinnovo di un regime)

4. Scadenza

Gli Stati membri dovranno segnalare i regimi che sono scaduti o per i quali sono stati interrotti tutti i pagamenti.

5. Cofinanziamento

Benché siano di per sé da escludere gli aiuti comunitari, nell'importo totale degli aiuti di Stato di ciascun Stato membro devono essere incluse le misure di aiuto cofinanziate con fondi comunitari. Al fine di individuare i regimi che sono cofinanziati e di stimare l'entità di tale aiuto rispetto all'insieme degli aiuti di Stato, gli Stati membri dovranno segnalare se il regime è cofinanziato o meno e in caso affermativo indicare la percentuale di aiuto che beneficia di cofinanziamento. Qualora ciò non sia possibile, sarà fornita una stima dell'importo totale dell'aiuto che è cofinanziato.

6. Settore

La classificazione settoriale si baserà fondamentalmente sulla NACE ( 249 ) (al livello a tre cifre).

7. Obiettivo principale

8. Obiettivo secondario

Un obiettivo secondario è un obiettivo cui l'aiuto (o una sua parte distinta) mirava, in aggiunta all'obiettivo principale, al momento in cui è stato autorizzato. Ad esempio un regime il cui obiettivo principale è la ricerca e sviluppo può avere come obiettivo secondario le piccole e medie imprese (PMI) se l'aiuto è destinato esclusivamente alle PMI. Un altro regime il cui obiettivo principale sono le PMI può avere come obiettivo secondario la formazione e l'occupazione se al momento in cui è stato autorizzato esso era destinato per l'x% alla formazione e per l'y% all'occupazione.

9. Regione/i

Un aiuto può, al momento dell'autorizzazione, essere destinato esclusivamente ad una regione specifica o a un gruppo di regioni. Se del caso si dovrà operare una distinzione tra le regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e le regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c). Se l'aiuto è destinato a una regione specifica ciò dovrà essere specificato al livello II della NUTS ( 250 ).

10. Categoria di strumento/i di aiuto

Si opererà una distinzione in sei categorie (sovvenzione, riduzione/esenzione d'imposta, partecipazione al capitale, prestito agevolato, imposta differita, garanzia).

11. Descrizione dello strumento di aiuto nella lingua nazionale

12. Tipo di aiuto

Si opererà una distinzione in tre categorie: regime, applicazione individuale di un regime, aiuto individuale concesso al di fuori di un regime (aiuto ad hoc).

13. Spesa

In linea generale gli importi dovranno essere espressi in termini di spesa effettiva (o di minori entrate effettive in caso di riduzione del carico fiscale). In mancanza di dati sui pagamenti saranno indicati e segnalati di conseguenza gli impegni o stanziamenti di bilancio. Si forniranno cifre distinte per ciascun strumento di aiuto all'interno di un regime o di un aiuto individuale (ad esempio sovvenzione, prestito agevolato, ecc.). Gli importi saranno espressi nella moneta nazionale avente corso nel periodo di riferimento della relazione. La spesa sarà indicata per t-1, t-2, t-3, t-4, t-5.




ALLEGATO III B

MODELLO STANDARDIZZATO DI RELAZIONE PER GLI AIUTI DI STATO ESISTENTI

(Modello relativo al settore agricolo)

Al fine di semplificare, razionalizzare e migliorare il sistema complessivo di relazioni sugli aiuti di Stato la procedura di relazione standardizzata esistente sarà sostituita da un esercizio annuale di aggiornamento. La Commissione invierà agli Stati membri entro il 1°marzo di ogni anno una tabella preformattata contenente informazioni dettagliate su tutti i regimi di aiuti e gli aiuti individuali esistenti. Gli Stati membri rinvieranno alla Commissione la tabella in formato elettronico entro il 30 giugno dell'anno in questione. Ciò consentirà alla Commissione di pubblicare nel corso dell'anno t i dati sugli aiuti di Stato relativi al periodo t-1 oggetto della relazione ( 251 ).

La maggior parte delle informazioni presenti nella tabella preformattata saranno state inserite precedentemente dalla Commissione sulla base dei dati forniti al momento dell'autorizzazione dell'aiuto. Gli Stati membri dovranno verificare e, se del caso, modificare i dettagli di ciascun regime o aiuto individuale nonché aggiungere la spesa annuale per l'ultimo anno (t-1). Gli Stati membri, inoltre, dovranno indicare quali regimi sono giunti a conclusione o per quali regimi sono stati interrotti i pagamenti o ancora precisare se un regime è cofinanziato o meno da fondi comunitari.

Informazioni quali l'obiettivo dell'aiuto, il settore cui esso è destinato, ecc. si riferiranno al momento in cui l'aiuto è stato autorizzato e non al beneficiario finale dell'aiuto. Ad esempio l'obiettivo principale di un regime che nel momento in cui l'aiuto è stato autorizzato era destinato esclusivamente alle piccole e medie imprese sarà di aiutare le piccole e medie imprese. Non sarà così invece per un altro regime per il quale tutti i fondi vengono alla fine versati a piccole e medie imprese se nel momento in cui l'aiuto è stato autorizzato il regime era aperto a tutte le imprese.

Nella tabella saranno presenti i seguenti parametri. Le informazioni relative ai parametri da 1 a 3 e da 6 a 12 saranno state completate in precedenza dalla Commissione e saranno poi verificate dagli Stati membri. Le informazioni relative ai parametri 4, 5, 13 e 14 saranno completate dagli Stati membri.

1. Titolo

2. Numero dell'aiuto

3. Tutti i precedenti numeri dell'aiuto (ad esempio in caso di rinnovo di un regime)

4. Scadenza

Gli Stati membri dovranno segnalare i regimi che sono scaduti o per i quali sono stati interrotti tutti i pagamenti.

5. Cofinanziamento

Benché siano di per sé da escludere gli aiuti comunitari, nell'importo totale degli aiuti di Stato di ciascun Stato membro devono essere incluse le misure di aiuto cofinanziate con fondi comunitari. Al fine di individuare i regimi che sono cofinanziati e di stimare l'entità di tale aiuto rispetto all'insieme degli aiuti di Stato, gli Stati membri dovranno segnalare se il regime è cofinanziato o meno e in caso affermativo indicare la percentuale di aiuto che beneficia di cofinanziamento. Qualora ciò non sia possibile, sarà fornita una stima dell'importo totale dell'aiuto che è cofinanziato.

6. Settore

La classificazione settoriale si baserà fondamentalmente sulla NACE ( 252 ) (al livello a tre cifre).

7. Obiettivo principale

8. Obiettivo secondario

Un obiettivo secondario è un obiettivo cui l'aiuto (o una sua parte distinta) mirava, in aggiunta all'obiettivo principale, al momento in cui è stato autorizzato. Ad esempio un regime il cui obiettivo principale è la ricerca e sviluppo può avere come obiettivo secondario le piccole e medie imprese (PMI) se l'aiuto è destinato esclusivamente alle PMI. Un altro regime il cui obiettivo principale sono le PMI può avere come obiettivi secondari la formazione e l'occupazione se al momento in cui è stato autorizzato esso era destinato per l'x% alla formazione e per l'y% all'occupazione.

9. Regione/i

Un aiuto può, al momento dell'autorizzazione, essere destinato esclusivamente ad una regione specifica o a un gruppo di regioni. Se del caso si dovrà operare una distinzione tra le regioni obiettivo 1 e le aree meno favorite.

10. Categoria di strumento/i di aiuto

Si opererà una distinzione in sei categorie (sovvenzione, riduzione/esenzione d'imposta, partecipazione al capitale, prestito agevolato, imposta differita, garanzia).

11. Descrizione dello strumento di aiuto nella lingua nazionale

12. Tipo di aiuto

Si opererà una distinzione in tre categorie: regime, applicazione individuale di un regime, aiuto individuale concesso al di fuori di un regime (aiuto ad hoc).

13. Spesa

In linea generale gli importi dovranno essere espressi in termini di spesa effettiva (o di minori entrate effettive in caso di riduzione del carico fiscale). In mancanza di dati sui pagamenti saranno indicati e segnalati di conseguenza gli impegni o stanziamenti di bilancio. Si forniranno cifre distinte per ciascun strumento di aiuto all'interno di un regime o di un aiuto individuale (ad esempio sovvenzione, prestito agevolato, ecc.). Gli importi saranno espressi nella moneta nazionale avente corso nel periodo di riferimento della relazione. La spesa sarà indicata per t-1, t-2, t-3, t-4, t-5.

14. Intensità di aiuto e beneficiari

Gli Stati membri dovranno indicare:

 l'effettiva intensità di aiuto del sostegno realmente concesso per ciascun tipo di aiuto e regione

 il numero di beneficiari

 l'importo medio di aiuto per beneficiario.




▼C1

ALLEGATO III C

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NELLA RELAZIONE ANNUALE DA TRASMETTERE ALLA COMMISSIONE

(Modello destinato al settore della pesca)

▼B

Le relazioni devono essere trasmesse in formato elettronico. Esse devono contenere le seguenti informazioni:

1.

Denominazione del regime di aiuti, numero dell’aiuto attribuito dalla Commissione e riferimento alla decisione della Commissione

2.

Spesa. Le cifre sono da indicare in euro o, se del caso, in moneta nazionale. In caso di agevolazioni fiscali, occorre indicare su base annua le minori entrate fiscali, eventualmente in forma di stima, se non sono disponibili dati precisi. Per l'esercizio in oggetto, indicare separatamente per ciascuno strumento di aiuto previsto dal regime (per esempio: sovvenzioni, prestiti agevolati, garanzie, ecc.):

2.1.

gli importi impegnati, il minor gettito fiscale o le altre perdite di reddito (stime), i dati sulle garanzie, ecc., per i nuovi progetti sovvenzionati. In caso di regimi di garanzia si indicherà l'ammontare totale delle nuove garanzie prestate;

2.2.

i pagamenti effettivi, il minor gettito fiscale o le altre perdite di reddito (stime), i dati sulle garanzie, ecc., per i nuovi progetti e per quelli in corso. In caso di regimi di garanzia si indicherà: l'ammontare totale della garanzia, le somme recuperate, gli indennizzi pagati, il risultato di gestione del regime di garanzia per l'anno in oggetto;

2.3.

numero di progetti e/o imprese che hanno ottenuto un aiuto;

2.4.

importo totale stimato di:

 aiuti concessi per l'arresto definitivo dei pescherecci mediante il loro trasferimento permanente a paesi terzi;

 aiuti concessi per l'arresto temporaneo delle attività di pesca;

 aiuti concessi per il rinnovo dei pescherecci;

 aiuti concessi per l'ammodernamento dei pescherecci;

 aiuti concessi per l'acquisto di navi d'occasione;

 aiuti concessi per misure socioeconomiche;

 aiuti concessi per ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;

 aiuti concessi per le regioni ultraperiferiche;

 aiuti concessi mediante tributi parafiscali;

2.5.

ripartizione su scala regionale degli importi di cui al punto 2.1 per regioni definite come regioni dell'obiettivo 1 e altre zone;

3.

Altre informazioni e osservazioni.



( 1 ) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. Regolamento modificato dall’atto di adesione 2003.

( 2 ) GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1.

( 3 ) GU L 300 del 5.11.2002, pag. 42.

( 4 ) Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3).

( 5 ) GU C 188 dell’11.8.2009, pag. 1.

( 6 ) Come definita all’articolo 38 del regolamento (CE) n. 800/2008.

( 7 ) Come definita all’articolo 38 del regolamento (CE) n. 800/2008.

( 8 ) Come definita all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 800/2008.

( 9 ) Cfr. i criteri per l’analisi della compatibilità, sezione 2.1.

( 10 ) Cfr. i criteri per l’analisi della compatibilità, sezione 2.2.

( 11 ) Cfr. i criteri per l’analisi della compatibilità, sezione 2.3.

( 12 ) Cfr. i criteri per l’analisi della compatibilità, sezione 2.4.

( 13 ) Per quanto riguarda i costi di personale per i partecipanti al progetto di formazione, vengono prese in considerazione soltanto le ore durante le quali i partecipanti prendono effettivamente parte alla formazione, previa detrazione delle ore produttive.

( 14 ) La presente sezione non si applica alle misure inferiori a 2 milioni di EUR a condizione che sia stata debitamente compilata la risposta alla domanda 10.3 nella parte I del presente allegato.

( 15 ) GU C 188 dell’11.8.2009, pag. 6.

( 16 ) Come definiti all’articolo 2, paragrafo 18, del regolamento (CE) n. 800/2008.

( 17 ) Come definiti all’articolo 2, paragrafo 19, del regolamento (CE) n. 800/2008.

( 18 ) Come definiti all’articolo 2, paragrafo 20, del regolamento (CE) n. 800/2008.

( 19 ) Cfr. i criteri per l’analisi della compatibilità, sezione 2.1.

( 20 ) Cfr. i criteri per l’analisi della compatibilità, sezione 2.2.

( 21 ) Cfr. i criteri per l’analisi della compatibilità, sezione 2.3.

( 22 ) Cfr. i criteri per l’analisi della compatibilità, sezione 2.4.

( 23 ) Per l’occupazione di lavoratori svantaggiati i costi ammissibili saranno i costi salariali su un periodo massimo di 12 mesi (o di 24 mesi per i lavoratori molto svantaggiati) dopo l’assunzione. Per l’occupazione di lavoratori disabili i costi ammissibili saranno i costi salariali per qualsiasi periodo di tempo durante il quale il lavoratore disabile è impiegato.

( 24 ) La presente sezione non si applica alle misure inferiori a 5 milioni di EUR per l’occupazione di lavoratori svantaggiati e a 10 milioni di EUR per l’occupazione di lavoratori disabili, a condizione che sia stata debitamente compilata la risposta alla domanda 10.3 nella parte I del presente allegato.

( 25 ) GU C 82 dell’1.4.2008, pag. 1. Per maggiori informazioni riguardanti l’uso della presente scheda nel settore agricolo e della pesca, cfr. la sezione 2.1 (punti 59 e 61) della disciplina per gli aiuti ambientali.

( 26 ) Le sezioni 4, 7 e 8 non devono essere compilate in caso di esenzioni e sgravi da imposte ambientali rientranti nel campo d’applicazione del capo 4 della disciplina per gli aiuti ambientali.

( 27 ) Cfr. la disciplina per gli aiuti ambientali, sezione 3.1.1.

( 28 ) Si noti che non possono essere concessi aiuti che permettono all’impresa di adeguarsi a norme comunitarie già adottate ma non ancora in vigore.

( 29 ) L’intensità massima d’aiuto è del 50 % dei costi d’investimento ammissibili.

( 30 ) Per maggiori dettagli sulla procedura di gara autenticamente competitiva richiesta, cfr. il punto 77 della disciplina per gli aiuti ambientali.

( 31 ) L’intensità può essere aumentata di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese.

( 32 ) Per maggiori informazioni cfr. il punto 78 della disciplina per gli aiuti ambientali.

( 33 ) L’intensità può essere aumentata di 10 punti percentuali.

( 34 ) Per maggiori informazioni cfr. i punti da 80 a 84 della disciplina per gli aiuti ambientali.

( 35 ) Lo scenario controfattuale deve basarsi su un investimento paragonabile dal punto di vista tecnico che comporti un livello inferiore di protezione ambientale (corrispondente a quello previsto dalle eventuali norme comunitarie obbligatorie, ove esistenti) e che sarebbe verosimilmente realizzato in assenza di aiuti. Cfr. il punto 81, lettera b), della disciplina per gli aiuti ambientali.

( 36 ) Ad eccezione dei casi in cui gli attivi immateriali diventano obsoleti da un punto di vista tecnico.

( 37 ) Si noti che i costi degli investimenti necessari per ottenere il livello di tutela prescritto dalle norme comunitarie non sono ammissibili.

( 38 ) Cfr. la disciplina per gli aiuti ambientali, sezione 3.1.2.

( 39 ) Cfr. la disciplina per gli aiuti ambientali, sezione 3.1.3.

( 40 ) L’intensità massima di aiuto è del 25 % se l’investimento è effettuato e concluso più di tre anni prima del termine perentorio di recepimento o della data di entrata in vigore, e del 20 % se l’investimento è effettuato e concluso da uno a tre anni prima del termine perentorio di recepimento o della data di entrata in vigore.

( 41 ) L’intensità massima di aiuto è del 20 % se l’investimento è effettuato e concluso più di tre anni prima del termine perentorio di recepimento o della data di entrata in vigore, e del 15 % se l’investimento è effettuato e concluso da uno a tre anni prima del termine perentorio di recepimento o della data di entrata in vigore.

( 42 ) L’intensità massima di aiuto è del 15 % se l’investimento è effettuato e concluso più di tre anni prima del termine perentorio di recepimento o della data di entrata in vigore, e del 10 % se l’investimento è effettuato e concluso da uno a tre anni prima del termine perentorio di recepimento o della data di entrata in vigore.

( 43 ) Lo scenario controfattuale deve basarsi su un investimento paragonabile dal punto di vista tecnico che comporti un livello inferiore di protezione ambientale e che sarebbe verosimilmente realizzato in assenza di aiuti. Cfr. il punto 81, lettera b), della disciplina per gli aiuti ambientali.

( 44 ) Ad eccezione dei casi in cui gli attivi immateriali diventano obsoleti da un punto di vista tecnico.

( 45 ) Si veda la disciplina per gli aiuti ambientali, sezione 3.1.4.

( 46 ) L’intensità massima d’aiuto è del 50 % dei costi dello studio.

( 47 ) Quando l’aiuto è a nome di una PMI, l’intensità può essere aumentata di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese.

( 48 ) Cfr. la disciplina per gli aiuti ambientali, sezione 3.1.5.

( 49 ) L’intensità massima d’aiuto è il 60 % dei costi d’investimento ammissibili.

( 50 ) L’intensità può essere aumentata di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese.

( 51 ) Per maggiori dettagli sulla procedura di gara autenticamente competitiva richiesta, cfr. il punto 97 della disciplina per gli aiuti ambientali.

( 52 ) Per più ampie informazioni, cfr. il punto 98 della disciplina per gli aiuti ambientali.

( 53 ) Lo scenario controfattuale deve basarsi su un investimento paragonabile dal punto di vista tecnico che comporti un livello inferiore di protezione ambientale e che sarebbe verosimilmente realizzato in assenza di aiuti. Cfr. il punto 81, lettera b), della disciplina per gli aiuti ambientali.

( 54 ) Si osservi che per le grandi imprese il periodo può essere ridotto a tre anni di vita dell’investimento ove si possa dimostrare che il periodo di ammortamento dell’investimento in esame non superi i tre anni.

( 55 ) Si noti che i costi degli investimenti necessari per ottenere il livello di tutela prescritto dalle norme comunitarie non sono ammissibili.

( 56 ) Ad eccezione dei casi in cui gli attivi immateriali diventano obsoleti da un punto di vista tecnico.

( 57 ) Cfr. il punto 81, lettera b), della disciplina per gli aiuti ambientali.

( 58 ) Si osservi che si devono detrarre dai costi di produzione gli eventuali aiuti agli investimenti concessi all’impresa e destinati al nuovo impianto.

( 59 ) Si noti che tale durata deve limitarsi a massimo 5 anni.

( 60 ) L’intensità di aiuto non deve essere superiore al 100 % dei sovraccosti nel primo anno ma deve diminuire in maniera lineare per raggiungere il tasso zero alla fine del quinto anno.

( 61 ) L’intensità massima d’aiuto è del 50 % dei sovraccosti.

( 62 ) Cfr. la disciplina per gli aiuti ambientali, sezione 3.1.6.

( 63 ) Cfr. il punto 70, paragrafi 5-9, della disciplina per gli aiuti ambientali.

( 64 ) Gli aiuti agli investimenti e/o al funzionamento per la produzione di biocarburanti sono consentiti solo nel caso dei biocarburanti sostenibili.

( 65 ) L’intensità massima di aiuto è del 60 % dei costi di investimento ammissibili.

( 66 ) L’intensità può essere aumentata di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese.

( 67 ) Per maggiori dettagli sulla procedura di gara autenticamente competitiva richiesta, cfr. il punto 104 della disciplina per gli aiuti ambientali.

( 68 ) Per più ampie informazioni cfr. i punti 105 e 106 della disciplina per gli aiuti ambientali.

( 69 ) Lo scenario controfattuale deve basarsi su un investimento paragonabile dal punto di vista tecnico che comporti un livello inferiore di protezione ambientale e che sarebbe verosimilmente realizzato in assenza di aiuti. Cfr. il punto 81, lettera b), della disciplina per gli aiuti ambientali.

( 70 ) Ad eccezione dei casi in cui gli attivi immateriali diventano obsoleti da un punto di vista tecnico.

( 71 ) Per maggiori informazioni sull’alternativa 1 cfr. il punto 109 della disciplina per gli aiuti ambientali; per l’alternativa 2 cfr. il punto 110 della stessa disciplina e per l’alternativa 3 cfr. il punto 111.

( 72 ) Per i regimi di aiuto, le informazioni possono essere fornite sotto forma di un esempio di calcolo (teorico) (preferibilmente indicando gli importi in valore netto attuale). I costi di produzione andrebbero almeno specificati separatamente per ciascun tipo di fonte di energia rinnovabile. Può anche essere utile fornire informazioni specifiche per diverse capacità di impianto e per diversi tipi di impianti di produzione quando la struttura dei costi varia sensibilmente (ad esempio nei casi di centrali eoliche sulla terraferma e/o offshore).

( 73 ) L’energia supplementare prodotta dall’impianto non potrà beneficiare di alcun sostegno finanziario. Gli aiuti possono tuttavia coprire anche una normale remunerazione del capitale.

( 74 ) L’ammortamento dovrebbe almeno essere specificato separatamente per ogni tipo di fonte di energia rinnovabile (preferibilmente indicando gli importi in valore netto attuale). Può anche essere utile fornire informazioni specifiche per diverse capacità di impianto, così come per le centrali eoliche sulla terraferma e/o offshore.

( 75 ) Si osservi che la Commissione può autorizzare questo tipo di misura notificata per un periodo di 10 anni.

( 76 ) Gli Stati membri possono concedere aiuti al funzionamento conformemente alle disposizioni di cui al punto 100 della disciplina per gli aiuti ambientali.

( 77 ) La durata deve essere limitata a massimo 5 anni.

( 78 ) Per i regimi di aiuto, le informazioni possono essere fornite sotto forma di un esempio di calcolo (teorico) (preferibilmente indicando gli importi in valore netto attuale). I costi di produzione andrebbero almeno specificati separatamente per ciascun tipo di fonte di energia rinnovabile. Può anche essere utile fornire informazioni specifiche per diverse capacità di impianto così come per le centrali eoliche sulla terraferma e/o offshore.

( 79 ) L’intensità di aiuto non deve essere superiore al 100 % dei sovraccosti nel primo anno ma deve diminuire in maniera lineare per raggiungere il tasso zero alla fine del quinto anno.

( 80 ) L’intensità massima d’aiuto è del 50 % dei sovraccosti.

( 81 ) Cfr. la disciplina per gli aiuti ambientali, sezione 3.1.7.

( 82 ) GU L 52 del 21.2.2004, pag. 50.

( 83 ) GU L 32 del 6.2.2007, pag. 183.

( 84 ) L’intensità massima d’aiuto è il 60 % dei costi d’investimento ammissibili.

( 85 ) L’intensità può essere aumentata di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese.

( 86 ) Per maggiori dettagli sulla procedura di gara autenticamente competitiva richiesta, cfr. il punto 116 della disciplina per gli aiuti ambientali.

( 87 ) Per più ampie informazioni cfr. i punti 117 e 118 della disciplina per gli aiuti ambientali.

( 88 ) Lo scenario controfattuale deve basarsi su un investimento paragonabile dal punto di vista tecnico che comporti un livello inferiore di protezione ambientale e che sarebbe verosimilmente realizzato in assenza di aiuti. Cfr. il punto 81, lettera b), della disciplina per gli aiuti ambientali.

( 89 ) Ad eccezione dei casi in cui gli attivi immateriali diventano obsoleti da un punto di vista tecnico.

( 90 ) Il carattere necessario degli aiuti sarà determinato prendendo in considerazione i costi e i proventi risultanti dalla produzione e dalla vendita del calore e dell’energia elettrica.

( 91 ) Il costo di produzione può comprendere la normale remunerazione del capitale dell’impianto ma da tale costo di produzione devono essere dedotti gli eventuali benefici ottenuti dall’impresa in termini di produzione di calore.

( 92 ) Per i regimi di aiuto queste informazioni possono essere fornite nella forma di un esempio di calcolo (teorico).

( 93 ) L’energia supplementare prodotta dall’impianto non potrà beneficiare di alcun sostegno finanziario. Gli aiuti possono tuttavia coprire anche una normale remunerazione del capitale.

( 94 ) Si osservi che la Commissione può autorizzare questo tipo di misura notificata per un periodo di 10 anni.

( 95 ) La durata deve essere limitata a massimo 5 anni.

( 96 ) L’intensità di aiuto non deve essere superiore al 100 % dei sovraccosti nel primo anno ma deve diminuire in maniera lineare per raggiungere il tasso zero alla fine del quinto anno.

( 97 ) L’intensità massima d’aiuto è del 50 % dei sovraccosti.

( 98 ) Cfr. la disciplina per gli aiuti ambientali, sezione 3.1.8.

( 99 ) L’intensità massima d’aiuto è il 50 % dei costi ammissibili. Se gli aiuti sono intesi unicamente a favore della parte produttiva dell’impianto di teleriscaldamento, per gli impianti di teleriscaldamento energeticamente efficiente alimentati con fonti rinnovabili di energia o di cogenerazione, l’intensità massima di aiuto è del 60 % dei costi ammissibili.

( 100 ) L’intensità può essere aumentata di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese.

( 101 ) Per maggiori dettagli sulla procedura di gara autenticamente competitiva richiesta, cfr. il punto 123 della disciplina per gli aiuti ambientali.

( 102 ) Per maggiori informazioni cfr. i punti 124 e 125 della disciplina per gli aiuti ambientali.

( 103 ) Lo scenario controfattuale deve basarsi su un investimento paragonabile dal punto di vista tecnico che comporti un livello inferiore di protezione ambientale e che sarebbe verosimilmente realizzato in assenza di aiuti. Cfr. il punto 81, lettera b), della disciplina per gli aiuti ambientali.

( 104 ) Ad eccezione dei casi in cui gli attivi immateriali diventano obsoleti da un punto di vista tecnico.

( 105 ) Cfr. la disciplina per gli aiuti ambientali, sezione 3.1.9.

( 106 ) Classificazione contenuta nella comunicazione della Commissione sul riesame della strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti [COM(96) 399 def. del 30.7.1996]. Per informazioni più dettagliate cfr. la nota 45 della disciplina per gli aiuti ambientali.

( 107 ) Per la definizione cfr. la nota 46 della disciplina per gli aiuti ambientali.

( 108 ) L’intensità massima d’aiuto è il 50 % dei costi d’investimento ammissibili.

( 109 ) L’intensità può essere aumentata di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese.

( 110 ) Per più ampie informazioni, cfr. i punti 130 e 131 della disciplina per gli aiuti ambientali.

( 111 ) Lo scenario controfattuale deve basarsi su un investimento paragonabile dal punto di vista tecnico che comporti un livello inferiore di protezione ambientale e che sarebbe verosimilmente realizzato in assenza di aiuti. Cfr. il punto 81, lettera b), della disciplina per gli aiuti ambientali.

( 112 ) Ad eccezione dei casi in cui gli attivi immateriali diventano obsoleti da un punto di vista tecnico.

( 113 ) Cfr. la disciplina per gli aiuti ambientali, sezione 3.1.10.

( 114 ) I danni ambientali interessati consistono nel degrado della qualità del suolo, delle acque di superficie o delle falde freatiche.

( 115 ) In questo contesto, per «inquinatore» si intende il responsabile secondo l’ordinamento di ciascuno Stato membro, fatta salva l’adozione di norme comunitarie in materia.

( 116 ) Gli aiuti possono raggiungere il 100 % dei costi ammissibili.

( 117 ) Nel caso di risanamento di siti contaminati, si considerano investimenti ammissibili tutte le spese sostenute dall’impresa per il risanamento del sito, a prescindere dal fatto che, sotto il profilo contabile, le si possa iscrivere o meno all’attivo del bilancio.

( 118 ) Cfr. la disciplina per gli aiuti ambientali, sezione 3.1.11.

( 119 ) GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

( 120 ) Direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (GU L 10 del 14.1.1997, pag. 13).

( 121 ) L’intensità massima d’aiuto è il 50 % dei costi d’investimento ammissibili.

( 122 ) L’intensità può essere aumentata di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese.

( 123 ) Cfr. la disciplina per gli aiuti ambientali, sezione 3.1.12.

( 124 ) Si osservi che questi criteri non si applicano al periodo fino al 31 dicembre 2012 nel caso dei regimi di autorizzazioni scambiabili conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

( 125 ) Questa analisi può essere condotta sulla base delle stime, tra le altre cose, dell’elasticità del prezzo del prodotto nel settore interessato, stime da effettuare nell’ambito del rilevante mercato geografico. È possibile ricorrere alle stime del calo delle vendite e al relativo impatto sulla redditività dell’impresa.

( 126 ) Cfr. la disciplina per gli aiuti ambientali, sezione 3.2.

( 127 ) Cfr. il punto 143 della disciplina per gli aiuti ambientali.

( 128 ) Tenendo debitamente conto dei vantaggi associati all’investimento in assenza di aiuti, compreso il valore delle autorizzazioni scambiabili di cui l’impresa interessata potrebbe disporre in virtù dell’investimento ecologico.

( 129 ) La Commissione può anche considerare che un gruppo di progetti costituisca un unico progetto.

( 130 ) I progetti devono essere specifici e chiaramente definiti per quanto riguarda questi aspetti.

( 131 ) Il comune interesse europeo deve essere dimostrato in termini pratici: va ad esempio dimostrato che il progetto permette di compiere progressi significativi verso la realizzazione di specifici obiettivi ambientali della Comunità.

( 132 ) Ad esempio rivestendo una grande centralità ai fini della strategia ambientale dell’Unione europea.

( 133 ) La realizzazione del progetto ad opera di imprese di diversi Stati membri non costituisce una condizione sufficiente.

( 134 ) Deve essere di notevoli dimensioni e produrre effetti ambientali sostanziali.

( 135 ) La Commissione valuta in modo più favorevole i progetti notificati che prevedono un contributo significativo dal parte del beneficiario.

( 136 ) La Commissione valuta in modo più favorevole i progetti notificati che coinvolgono imprese appartenenti ad un numero considerevole di Stati membri.

( 137 ) Si osservi che la Commissione può autorizzare percentuali di aiuto più elevate rispetto a quelle definite dalla disciplina per gli aiuti ambientali.

( 138 ) «Livello comunitario minimo di imposizione»: il livello minimo di imposizione fiscale previsto dalla legislazione comunitaria. Per quanto riguarda i prodotti energetici e l’elettricità, per livello comunitario minimo di imposizione si intende il livello minimo di imposizione di cui all’allegato I della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51).

( 139 ) I prodotti energetici e le «imprese a forte consumo di energia», come definite all’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96/CE, si ritiene soddisfino questo criterio fino a quando la disposizione rimane in vigore.

( 140 ) A tal fine, gli Stati membri possono tra l’altro fornire le stime relative all’elasticità del prezzo del prodotto nel settore interessato nell’ambito del rilevante mercato geografico assieme alle stime del calo delle vendite e/o dei profitti per le imprese operanti nel settore interessato o appartenenti alla categoria interessata.

( 141 ) Cioè lo stesso effetto che si avrebbe se il regime definisse criteri a garanzia che ciascun beneficiario corrisponda una parte dell’imposta nazionale complessivamente equivalente alle prestazioni ambientali di ciascun beneficiario paragonate a quelle ottenute con la tecnica più vantaggiosa all’interno del SEE — cfr. il punto 159, lettera a), della disciplina.

( 142 ) A meno che non possa essere giustificata un’aliquota inferiore nell’ottica di una limitata distorsione della concorrenza — cfr. il punto 159, lettera b), della disciplina.

( 143 ) Cfr. la disciplina per gli aiuti ambientali, sezione 5.1.

( 144 ) Si osservi che gli aiuti per la produzione di calore da cogenerazione vengono valutati sulla base della capacità di produzione elettrica al momento della notifica.

( 145 ) Per più ampie informazioni si veda il punto 161 della disciplina per gli aiuti ambientali.

( 146 ) Il metodo utilizzato per calcolare i costi esterni evitati deve essere internazionalmente riconosciuto e precedentemente approvato dalla Commissione. Si osservi inoltre che l’importo in eccesso di aiuti concessi ai produttori rispetto all’importo di aiuti al funzionamento per le fonti energetiche rinnovabili secondo l’alternativa 1 (si veda il punto 109 della disciplina per gli aiuti ambientali) deve essere in ogni caso reinvestito dall’impresa in fonti di energia rinnovabili ai sensi della sezione 3.1.6.1.

( 147 ) Si veda la disciplina per gli aiuti ambientali, sezione 5.2.

( 148 ) Per più ampie informazioni sulla valutazione dettagliata e la comparazione fra elementi positivi e negativi, cfr. le sezioni 1.3, 5.2.1 (punti da 166 a 174) e 5.2.2 (punti da 175 a 188) della disciplina per gli aiuti ambientali.

( 149 ) Cfr. la disciplina per gli aiuti ambientali, sezione 5.2.1.1.

( 150 ) Cfr. la disciplina per gli aiuti ambientali, sezione 5.2.1.2.

( 151 ) Cfr. la disciplina per gli aiuti ambientali, sezione 5.2.1.3.

( 152 ) Ad esempio un nuovo investimento, un processo produttivo più ecologico e/o un nuovo prodotto più rispettoso dell’ambiente.

( 153 ) Per maggiori informazioni sui diversi tipi di vantaggi, cfr. la sezione 5.2.1.3 (punto 172) della disciplina per gli aiuti ambientali.

( 154 ) Cfr. la disciplina per gli aiuti ambientali, sezione 5.2.1.4.

( 155 ) Ad esempio come sono garantite la non discriminazione, la trasparenza e l’apertura.

( 156 ) Per maggiori informazioni sugli effetti negativi della misura di aiuto, cfr. la sezione 5.2.2.

( 157 ) Per maggiori informazioni cfr la nota 60 della disciplina per gli aiuti ambientali.

( 158 ) Per maggiori informazioni cfr. il punto 177 della disciplina per gli aiuti ambientali.

( 159 ) Per maggiori informazioni cfr. i punti 178 e 179 della disciplina per gli aiuti ambientali.

( 160 ) Per maggiori informazioni cfr. la sezione 5.2.2.2 della disciplina per gli aiuti ambientali.

( 161 ) Per maggiori informazioni cfr. la sezione 5.2.2.3 della disciplina per gli aiuti ambientali.

( 162 ) Per maggiori informazioni cfr. la sezione 5.2.2.4. della disciplina per gli aiuti ambientali.

( 163 ) Cfr. la disciplina per gli aiuti ambientali, capitolo 6.

( 164 ) Gli aiuti per la tutela ambientale non sono cumulabili con gli aiuti de minimis a fronte degli stessi costi ammissibili qualora detto cumulo risulti in intensità di aiuto superiori a quelle stabilite dalla disciplina per gli aiuti ambientali.

( 165 ) Cfr. la disciplina per gli aiuti ambientali, sezioni 7.1, 7.2 e 7.3.

( 166 ) GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.

( 167 ) Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

( 168 ) Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51).

( 169 ) GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.

( 170 ) Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

( 171 ) Regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo (GU L 184 del 27.7.1993, pag. 1).

( 172 ) Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1).

( 173 ) «Trasformazione di prodotti agricoli»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta comunque un prodotto agricolo, con l'eccezione delle attività agricole necessarie per la preparazione di un prodotto animale o vegetale per la prima vendita.

( 174 ) «Commercializzazione di prodotti agricoli»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori e ogni attività volta a preparare un prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario ai consumatori finali è considerata una commercializzazione se avviene in locali separati a tal fine destinati.

( 175 ) GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.

( 176 ) Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33).

( 177 ) GU L 302 dell'1.11.2006, pag. 29.

( 178 ) GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13.

( 179 ) Regolamento (CE) n. 794/2004 del Consiglio, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).

( 180 ) GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13.

( 181 ) GU L 302 dell' 1.11.2006, pag. 10.

( 182 ) Regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio (GU L 184 del 27.7.1993, pag. 1).

( 183 ) Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

( 184 ) Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

( 185 ) GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.

( 186 ) Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

( 187 ) Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

( 188 ) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.

( 189 ) Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

( 190 ) GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.

( 191 ) Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1).

( 192 ) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

( 193 ) Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

( 194 ) Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

( 195 ) GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.

( 196 ) Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80).

( 197 ) Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

( 198 ) Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

( 199 ) GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.

( 200 ) GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.

( 201 ) Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

( 202 ) GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.

( 203 ) Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

( 204 ) GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.

( 205 ) Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione dei prodotti agricoli e che modifica il regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3).

( 206 ) GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.

( 207 ) Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

( 208 ) GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3.

( 209 ) GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.

( 210 ) Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12).

( 211 ) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 1).

( 212 ) GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3.

( 213 ) GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.

( 214 ) Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3).

( 215 ) GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.

( 216 ) La descrizione deve indicare in quale maniera le autorità intendono garantire che l'aiuto riguardi esclusivamente i sovraccosti di trasporto di merci all'interno delle frontiere nazionali, che sia calcolato sulla base del mezzo di trasporto più economico e della via più diretta fra il luogo di produzione o trasformazione e gli sbocchi commerciali e che non possa essere concesso per il trasporto di prodotti di imprese che non dispongono di ubicazioni alternative.

( 217 ) Previsto all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 247/2006 (GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1).

( 218 ) GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.

( 219 ) Ovvero gli imprenditori agricoli, escluse le imprese di trasformazione e di commercializzazione.

( 220 ) A norma dell'articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di esenzione, gli aiuti devono essere versati entro quattro anni dal verificarsi delle spese o delle perdite.

( 221 ) Il riferimento alle colture non esclude la possibilità di beneficiare dell'aiuto anche per il bestiame. I principi enunciati al punto V.B.3 degli orientamenti saranno applicati mutatis mutandis agli aiuti destinati a compensare le perdite di bestiame dovute a condizioni climatiche avverse.

( 222 ) Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001. In virtù del punto 126 degli orientamenti, la Commissione dichiarerà compatibili con l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti concessi per le perdite causate da avverse condizioni atmosferiche se sussistono tutte le condizioni di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1857/2006.

( 223 ) La produzione lorda di un anno normale dovrebbe essere ricavata prendendo come riferimento la produzione media di un agricoltore nelle tre campagne precedenti o la sua produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più elevata e quello con la produzione più bassa. Potranno essere tuttavia accettati metodi alternativi di calcolo della produzione normale, compresi valori di riferimento regionali, purché siano rappresentativi e non basati su rese eccessivamente elevate.

( 224 ) Questo tasso si applica all'importo dell'aiuto calcolato con il metodo indicato al punto 2.6 o 2.8, dal quale sono dedotte eventuali somme percepite a titolo di regimi assicurativi nonché le spese ordinarie non sostenute dall'agricoltore e al quale sono sommate le spese aggiuntive sostenute dall'agricoltore a causa dell'evento eccezionale.

( 225 ) Questo tasso si applica alle zone svantaggiate e alle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005.

( 226 ) Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

( 227 ) GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.

( 228 ) A norma dell'articolo 10, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, i regimi di aiuto devono essere varati entro tre anni e gli aiuti devono essere versati entro quattro anni dal verificarsi delle spese o delle perdite.

( 229 ) Le epizoozie, le fitopatie e le infestazioni parassitarie devono essere chiaramente indicate nel programma, che deve contenere una descrizione delle misure previste.

( 230 ) GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.

( 231 ) Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione dei prodotti agricoli e che modifica il regolamento (CE) n. 70/2001.

( 232 ) GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.

( 233 ) Direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26).

( 234 ) Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2).

( 235 ) GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.

( 236 ) Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

( 237 ) GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.

( 238 ) Regolamento (CE) n. 2702/1999 del Consiglio, del 14 dicembre 1999, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi (GU L 327 del 21.12.1999, pag. 7).

( 239 ) Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51).

( 240 ) GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.

( 241 ) Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

( 242 ) GU L 201 del 30.7.2008, pag. 16.

( 243 ) GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3.

( 244 ) GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.

( 245 ) GU L 176 del 6.7.2007, pag. 1.

( 246 ) GU L 102 del 7.4.2004, pag. 9.

( 247 ) GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10.

( 248 ) t è l'anno in cui vengono richiesti i dati.

( 249 ) La NACE Rev. 1.1 è la classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea.

( 250 ) La NUTS è la nomenclatura a fini statistici delle unità territoriali nella Comunità europea.

( 251 ) t è l'anno in cui vengono richiesti i dati.

( 252 ) La NACE Rev. 1.1 è la classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea.