2004R0014 — IT — 23.10.2004 — 002.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 14/2004 DELLA COMMISSIONE

del 30 dicembre 2003

relativo alla definizione dei bilanci previsionali e alla fissazione degli aiuti comunitari per l'approvvigionamento di alcuni prodotti essenziali per il consumo umano, la trasformazione e come fattori di produzione agricoli nonché per la fornitura di animali vivi e di uova alle regioni ultraperiferiche, conformemente ai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio

(GU L 003, 7.1.2004, p.6)

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Gazzetta ufficiale

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date

►M1

REGOLAMENTO (CE) N. 1232/2004 DELLA COMMISSIONE del 2 luglio 2004

  L 234

5

3.7.2004

►M2

REGOLAMENTO (CE) N. 1796/2004 DELLA COMMISSIONE del 15 ottobre 2004

  L 317

23

16.10.2004




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 14/2004 DELLA COMMISSIONE

del 30 dicembre 2003

relativo alla definizione dei bilanci previsionali e alla fissazione degli aiuti comunitari per l'approvvigionamento di alcuni prodotti essenziali per il consumo umano, la trasformazione e come fattori di produzione agricoli nonché per la fornitura di animali vivi e di uova alle regioni ultraperiferiche, conformemente ai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio



LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1452/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per taluni prodotti agricoli, che modifica la direttiva 72/462/CEE e che abroga i regolamenti (CEE) n. 525/77 e (CEE) n. 3763/91 (Poseidom) ( 1 ), in particolare l'articolo 3, paragrafo 6, l'articolo 6, paragrafo 5, e l'articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 1453/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1600/92 (Poseima) ( 2 ), in particolare l'articolo 3, paragrafo 6, e l'articolo 4, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 1454/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/92 (Poseican) ( 3 ), in particolare l'articolo 3, paragrafo 6, e l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Le modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 per quanto concerne i regimi specifici di approvvigionamento («RSA») di determinati prodotti agricoli per i dipartimenti francesi d'oltremare (DOM), Madera, le Azzorre e le isole Canarie (di seguito denominate «regioni ultraperiferiche») sono fissate dal regolamento (CE) n. 20/2002 della Commissione ( 4 ).

(2)

Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1452/2001, dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1453/2001 e dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1454/2001, occorre definire il bilancio previsionale di approvvigionamento per i prodotti che beneficiano dei regimi specifici di approvvigionamento, nonché fissare le quantità di prodotti che beneficiano del RSA e l'importo degli aiuti concessi per l'approvvigionamento di prodotti provenienti dalla Comunità.

(3)

Conformemente ai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 e a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 20/2002, l'importo degli aiuti è fissato tenendo conto dei costi aggiuntivi di trasporto verso i mercati delle regioni ultraperiferiche e dei prezzi all'esportazione verso i paesi terzi nonché, nel caso dei prodotti destinati alla trasformazione o dei fattori di produzione agricoli, dei costi aggiuntivi dovuti all'insularità e all'ultraperifericità.

(4)

La Commissione e gli Stati membri proseguono la loro riflessione comune sulla definizione e sulla quantificazione dei costi aggiuntivi, il che potrebbe eventualmente portare ad un adeguamento degli importi indicati negli allegati.

(5)

Occorre pertanto fissare importi forfettari degli aiuti per ciascun prodotto, differenziati secondo la destinazione. Per tenere conto inoltre delle correnti di scambio con il resto della Comunità e dell'aspetto economico degli aiuti previsti, è necessario fissare un importo di aiuto in funzione delle restituzioni concesse all'esportazione di prodotti analoghi verso i paesi terzi, da applicare quando tale importo è superiore agli importi forfettari summenzionati.

(6)

Per tenere conto delle specificità dei vari prodotti di ogni settore, occorre precisare, ove occorra, le modalità di concessione dell'aiuto e di contabilizzazione dei quantitativi per la consegna dei prodotti comunitari nelle regioni ultraperiferiche, di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1452/2001, all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1453/2001 e all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1454/2001.

(7)

Il regolamento della Commissione (CE) n. 98/2003 del 20 gennaio 2003, relativo alla definizione dei bilanci previsionali e alla fissazione degli aiuti comunitari per l'approvvigionamento di alcuni prodotti essenziali per il consumo umano, la trasformazione e come fattori di produzione agricoli nonché per la fornitura di animali vivi e di uova alle regioni ultraperiferiche, conformemente ai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio ( 5 ), è stato adottato precisando che sarebbe stato applicato dal 1o gennaio al 31 dicembre 2003. Nell'intento di garantire la certezza del diritto, occorre abrogare il suddetto regolamento e sostituirlo con un nuovo regolamento.

(8)

Per un'ordinata esecuzione delle operazioni nel corso del 2004, è opportuno applicare il presente regolamento a decorrere dal 1o gennaio 2004.

(9)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei pertinenti comitati di gestione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



Articolo 1

1.  I quantitativi contemplati dal bilancio previsionale d'approvvigionamento del regime specifico d'approvvigionamento che beneficiano dell'esenzione dal dazio all'importazione da paesi terzi o dell'aiuto per i prodotti comunitari nonché gli importi degli aiuti per l'approvvigionamento di prodotti comunitari sono fissati, per prodotto:

a) nell'allegato I per i dipartimenti francesi d'oltremare (DOM);

b) nell'allegato III per Madera e le Azzorre;

c) nell'allegato V per le isole Canarie.

2.  Per ciascun prodotto:

a) gli importi che figurano nella colonna I si applicano all'approvvigionamento di prodotti comunitari diversi dai fattori di produzione agricoli e dai prodotti destinati alla trasformazione;

b) gli importi che figurano nella colonna II si applicano all'approvvigionamento di fattori di produzione agricoli comunitari e di prodotti comunitari destinati alla trasformazione nelle regioni ultraperiferiche;

c) gli importi ottenuti mediante i riferimenti che figurano nella colonna III, ove presenti, si applicano a qualsiasi oggetto dell'approvvigionamento di prodotti comunitari quando tali importi sono superiori a quelli indicati nelle colonne I e II.

Articolo 2

Il numero di animali e di uova destinati al sostegno dell'allevamento nelle regioni ultraperiferiche e, se del caso, gli aiuti per tali forniture sono fissati:

a) nell'allegato II per i dipartimenti francesi d'oltremare (DOM);

b) nell'allegato IV per Madera e le Azzorre;

c) nell'allegato VI per le isole Canarie.

Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 98/2003 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I

▼M2

Parte 1   Cereali e prodotti cerealicoli destinati all'alimentazione animale e all'alimentazione umana; semi oleosi, colture proteiche, foraggi essiccati



Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

Dipartimento

Designazione delle merci

Codici NC

Quantità

(in tonnellate)

Aiuto

(in euro/tonnellata)

I

II

III

Guadalupa

frumento tenero, orzo, granturco e malto

1001 90, 1003 00, 1005 90 e 1107 10

55 000

42

 (1)

Guiana

frumento tenero, orzo, granturco, prodotti destinati all'alimentazione animale e malto

1001 90, 1003 00, 1005 90, 2309 90 31, 2309 90 41, 2309 90 51, 2309 90 33, 2309 90 43, 2309 90 53 e 1107 10

6 445

52

 (1)

Martinica

frumento tenero, orzo, granturco, semole e semolini di frumento duro, avena e malto

1001 90, 1003 00, 1005 90, 1103 11, 1004 00 e 1107 10

52 000

42

 (1)

Riunione

frumento tenero, orzo, granturco e malto

1001 90, 1003 00, 1005 90 e 1107 10

178 000

48

 (1)

(1)   L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione (GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7).

▼B

Parte 2   Oli vegetali



Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

Designazione delle merci

Codice NC

Dipartimento

Quantità

(in tonnellate)

Aiuto

(in EUR/tonnellata)

I

II

III

Oli vegetali (1)

da 1507 a 1516 (2)

Martinica

300

71

 (3)

Riunione

11 000

91

 (3)

Totale

11 300

 
 
 

(1)   Destinati all'industria di trasformazione.

(2)   Esclusi 1509 e 1510:

(3)   L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento 136/66/CEE.

▼M2

Parte 3   Prodotti trasformati a base di ortofrutticoli



Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

Designazione delle merci

Codice NC

Dipartimento

Quantità

(in tonnellate)

Aiuto

(in euro/tonnellata)

I

II

III

Puree di frutta, ottenute mediante cottura, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, destinate alla trasformazione

ex20 07

Tutti

45

395

Polpe di frutta, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcol, non nominate né comprese altrove, destinate alla trasformazione

ex20 08

Guiana

650

586

Guadalupa

 

408

Martinica

 

408

Riunione

 

456

Succhi di frutta concentrati (compresi i mosti di uva), non fermentati, senza aggiunta di alcol, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, destinati alla trasformazione

ex20 09

Guiana

350

 

727

 

Martinica

 

311

 (1)

Riunione

 

311

 

Guadalupa

 

311

 

(1)   L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).

▼B

Parte 4   Sementi



Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

Designazione delle merci

Codice NC

Dipartimento

Quantità

(in tonnellate)

Aiuto

(in EUR/tonnellata)

I

II

III

Patate da semina

0701 10 00

Riunione

200

 

94

 




ALLEGATO II

Parte 1   Allevamento bovino



Numero di animali e aiuto per la fornitura di animali della Comunità, per anno civile

Designazione delle merci

Codice NC

Dipartimento

Quantità

Aiuto

(in EUR/capo)

Cavalli riproduttori

►M2  0101 10 10 ◄

Tutti

3

1 100

Animali vivi della specie bovina:

—  bovini riproduttori (1)

010210

 
 

—  bufali riproduttori (2)

ex010210 90

400

1 100

—  bovini destinati all'ingrasso (3) (4)

010290

100

(1)   L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle pertinenti disposizioni comunitarie.

(2)   Possono beneficiare dell'aiuto solo i bufali riproduttori di razza pura iscritti nei libri genealogici riconosciuti.

(3)   Unicamente di origine di paesi terzi.

(4)   Il beneficio dell'esonero dai dazi all'importazione è subordinato:

Parte 2   Avicoltura, cunicoltura



Numero di animali e aiuto per la fornitura di animali della Comunità, per anno civile

Designazione delle merci

Codice NC

Dipartimento

Quantità

(numero di capi, pezzi)

Aiuto

(in EUR/capo, pezzo)

Pulcini per la moltiplicazione e la riproduzione (1)

ex01 05 11

Tutti

85 240

0,48

Uova da cova destinate alla produzione di pulcini per la moltiplicazione o la riproduzione (2)

ex040700 19

800 000

0,17

Riproduttori-conigli

—  Conigli da riproduzione

ex010619 10

 

670

33

(1)   Conformemente alla definizione di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2782/75 del Consiglio (GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 100).

(2)   L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle pertinenti disposizioni comunitarie.

Parte 3   Allevamento suino



Numero di animali e aiuto per la fornitura di animali della Comunità, per anno civile

Designazione delle merci

Codice NC

Dipartimento

Quantità

Aiuto

(in EUR/capo)

Riproduttori della specie suina:

 

Tutti

 
 

—  animali femmine

0103 10 00

 
 

ex010391 10

 
 

ex010392 19

300

405

—  animali maschi

0103 10 00

 
 

ex010391 10

 
 

ex010392 19

63

505

Parte 4   Allevamento ovino e caprino



Numero di animali e aiuto per la fornitura di animali della Comunità, per anno civile

Designazione delle merci

Codice NC

Dipartimento

Quantità

(in numero di capi)

Aiuto

(in EUR/capo)

Riproduttori delle specie ovina e caprina:

 

Tutti

 
 

—  animali maschi

ex01 04 10 e ex01 04 20

10

312

—  animali femmine

ex01 04 10 e ex01 04 20

125

192




ALLEGATO III

Parte 1   Cereali e prodotti cerealicoli destinati all'alimentazione animale e all'alimentazione umana; semi oleosi, colture proteiche, foraggi essiccati

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per il periodo di commercializzazione che va dal 1o gennaio al 31 dicembre



MADERA

Designazione delle merci

Codice NC

Quantità

(in tonnellate)

Aiuto

(in EUR/tonnellata)

I

II

III

Frumento tenero panificabile, frumento duro, orzo, granturco, semole di granturco, segala, malto, panelli di soia e erba medica disidratata

1001 90 99, 1001 10 00, 1003 00 90, 1005 90 00, 1103 13, 1002, 1107 10, 2304, 1214

72 900

 

34

 (1)

(1)   L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione (GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7).



AZZORRE

Designazione delle merci

Codice NC

Quantità

(in tonnellate)

Aiuto

(in EUR/tonnellata)

I

II

III

Frumento tenero panificabile, frumento duro, orzo, granturco, segala e malto, semi di soia e semi di girasole

1001 90 99, 1001 10 00, 1003 00 90, 1005 90 00, 1002, 1107 10, 1201 00 90, 1206 00 99

195 300

 

37

 (1)

(1)   L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione (GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7).

Parte 2   Riso

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile



MADERA

Designazione delle merci

Codice NC

Quantità

(in tonnellate)

Aiuto

(in EUR/tonnellata)

I

II

III

Riso lavorato

1006 30

4 000

55

76

 (1)

(1)   L'importo è pari all'importo della restituzione applicabile ai prodotti del settore del riso consegnati nell'ambito di azioni di aiuto alimentare comunitarie e nazionali.



AZZORRE

Designazione delle merci

Codice NC

Quantità

(in tonnellate)

Aiuto

(in EUR/tonnellata)

I

II

III

Riso lavorato

1006 30

2 000

63

81

 (1)

(1)   L'importo è pari all'importo della restituzione applicabile ai prodotti del settore del riso consegnati nell'ambito di azioni di aiuto alimentare comunitarie e nazionali.

▼M2

Parte 3   Oli vegetali

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile



MADERA

Designazione delle merci

Codice NC

Quantità

(in tonnellate)

Aiuto

(in euro/tonnellata)

I

II

III

Oli vegetali (escluso l'olio d'oliva):

 
 
 
 
 

— Oli vegetali:

1507-1516 (1)

2 700

52

70

 (2)

Oli d'oliva:

 
 
 
 
 

— Olio d'oliva vergine

1509 10 90

 
 
 
 

o

 

500

52

 (2)

— Olio d'oliva

1509 90 00

 
 

 



AZZORRE

Designazione delle merci

Codice NC

Quantità

(in tonnellate)

Aiuto

(in euro/tonnellata)

I

II

III

Oli d'oliva:

 
 
 
 
 

— Olio d'oliva vergine

1509 10 90

400

68

87

 (1)

o

o

 
 
 
 

— Olio d'oliva

1509 90 00

 
 
 
 

(1)   Esclusi 1509 e 1510.

(2)   L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento 136/66/CEE.

Parte 4   Prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile



MADERA

Designazione delle merci

Codice NC

Quantità

(in tonnellate)

Aiuto

(in euro/tonnellata)

I

II

III

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

 
 
 
 
 

— preparazioni diverse da quelle omogeneizzate a base di frutta diverse dagli agrumi

2007 99

100

73

91

Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcol, non nominate né comprese altrove:

 

760

168

186

— ananas

2008 20

 
 
 
 

— pere

2008 40

 
 
 
 

— ciliege

2008 60

 
 
 
 

— pesche

2008 70

 
 
 
 

— altre, compresi i miscugli, esclusi quelli del codice NC 2008 19

 
 
 
 
 

— miscugli

2008 92

 
 
 
 

— diverse dai cuori di palma e miscugli

2008 99

 
 
 
 

Succhi di frutta concentrati (compresi i mosti di uva), non fermentati, senza aggiunta di alcol, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, destinati alla trasformazione

ex20 09

130

 

186

 



AZZORRE

Designazione delle merci

Codice NC

Quantità

(in tonnellate)

Aiuto

(in euro/tonnellata)

I

II

III

Succhi di frutta concentrati (compresi i mosti di uva), non fermentati, senza aggiunta di alcol, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, destinati alla trasformazione

ex20 09

100

 

186

 

▼B

Parte 5   Zuccheri

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile



MADERA

Designazione delle merci

Codice NC

Quantità

(in tonnellate di zucchero bianco)

Aiuto

(in EUR/100 kg)

I

II

III

Zuccheri

1701 e 1702 (esclusi i glucosi e gli isoglucosi)

7 000

7,4

9,2

 (1)

(1)   Per lo zucchero bianco l'importo è pari all'importo massimo della restituzione all'esportazione fissato per lo zucchero bianco nell'ambito della gara permanente per l'esportazione di zucchero bianco. Nel caso in cui due gare permanenti venissero effettuate simultaneamente, l'importo massimo da prendere in considerazione è quello fissato per ultimo nell'ambito della gara permanente aperta per l'esportazione della campagna di commercializzazione successiva. Per lo zucchero greggio l'importo è pari al 92 % dell'importo applicabile per lo zucchero bianco. Se la resa dello zucchero greggio spedito si discosta dal 92 %, l'importo è adeguato in applicazione dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).



AZZORRE

Designazione delle merci

Codice NC

Quantità

(in tonnellate di zucchero bianco)

Aiuto

(in EUR/100 kg)

I

II

III

Zucchero greggio di barbabietola

1701 12 10

6 500

 

6,4

 (1)

(1)   92 % dell'importo massimo della restituzione all'esportazione fissato per lo zucchero bianco nell'ambito della gara permanente per l'esportazione di zucchero bianco. Nel caso in cui due gare permanenti venissero effettuate simultaneamente, l'importo massimo da prendere in considerazione è quello fissato per ultimo nell'ambito della gara permanente aperta per l'esportazione della campagna di commercializzazione successiva. Se la resa dello zucchero greggio spedito si discosta dal 92 %, l'importo dell'aiuto è adeguato in applicazione dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1260/2001.

▼M2

Parte 6   Latte e prodotti lattiero-caseari

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile



MADERA

Designazione delle merci

Codice NC

Quantità

(in tonnellate)

Aiuto

(in euro/tonnellata)

I

II

III (1)

Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (2)

0401

12 000

48

66

 (3)

Latte scremato in polvere (2)

ex04 02

500

48

66

 (3)

Latte intero in polvere (2)

ex04 02

530

48

66

 (3)

Burro e altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere (2)

ex04 05

1 000

84

102

 (3)

Formaggi( (2)

0406

1 700

84

102

 (3)

(1)   In euro/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione.

(2)   I prodotti interessati, e le relative note a piè di pagina, sono gli stessi di quelli contemplati nel regolamento della Commissione che fissa le restituzioni all'esportazione a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48).

(3)   L'importo è pari all'importo della restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999. Se le restituzioni concesse a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999 hanno importi differenziati, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettere e) e l) del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11), l'importo dell’aiuto è pari all'importo più elevato della restituzione concessa per prodotti dello stesso codice della nomenclatura per le restituzioni all'esportazione [regolamento (CE) n. 3846/87, GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1].

▼B

Parte 7   Settore delle carni bovine

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile



MADERA

Designazione delle merci

Codice

Quantità

(in tonnellate)

Aiuto

(in EUR/tonnellata)

I

II

III

Carni:

 
 
 
 
 

—  carni di animali della specie bovina domestica, fresche o refrigerate

0201

020110009110 (1)

020110009120

020110009130 (1)

020110009140

020120209110 (1)

020120209120

020120309110 (1)

020120309120

020120509110 (1)

020120509120

020120509130 (1)

020120509140

020120909700

4 800

153

171

 (1)

 

020130009100 (2) (6)

020130009120 (2) (6)

020130009060 (6)

123

141

 (1)

—  carni di animali della specie bovina domestica, congelate

0202

020210009100

020210009900

020220109000

020220309000

020220509100

020220509900

020220909100

1 000

119

137

 (1)

 

020230909200 (6)

95

113

 (1)

(1)   L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1254/1999. Se le restituzioni concesse a norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1254/1999 hanno importi differenziati, l'importo dell'aiuto è pari all'importo della restituzione concessa per prodotti dello stesso codice della nomenclatura per le restituzioni all'esportazione per la destinazione B03 in vigore al momento della domanda di aiuto.

NB:

I codici dei prodotti nonché i rinvii a piè di pagina sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

▼M2

Parte 8   Settore delle carni suine

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile



MADERA

Designazione delle merci

Codice (1)

Quantità

(in tonnellate)

Aiuto

(in euro/tonnellata)

I

II

III

Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate:

ex02 03

2 800

 
 

— in carcasse o mezzene

02031110 90 00

 

95

113

 (2)

— prosciutti e loro pezzi

02031211 91 00

 

143

161

 (2)

— spalle e loro pezzi

02031219 91 00

 

95

113

 (2)

— parti anteriori e loro pezzi

02031911 91 00

 

95

113

 (2)

— lombate e loro pezzi

02031913 91 00

 

143

161

 (2)

— pancette (ventresche) e loro pezzi

02031915 91 00

 

95

113

 (2)

— altre: disossate

02031955 91 10

 

176

194

 (2)

— altre: disossate

02031955 93 10

 

176

194

 (2)

— in carcasse o mezzene

02032110 90 00

 

95

113

 (2)

— prosciutti e loro pezzi

02032211 91 00

 

143

161

 (2)

— spalle e loro pezzi

02032219 91 00

 

95

113

 (2)

— parti anteriori e loro pezzi

02032911 91 00

 

95

113

 (2)

— lombate e loro pezzi

02032913 91 00

 

143

161

 (2)

— pancette (ventresche) e loro pezzi

02032915 91 00

 

95

113

 (2)

— altre: disossate

02032955 91 10

 

176

194

 (2)

(1)   I codici dei prodotti nonché i rinvii a piè di pagina sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

(2)   L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC eventualmente concessa a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75 (GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 1).

▼B

Parte 9   Sementi

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile



MADERA

Designazione delle merci

Codice NC

Quantità

(in tonnellate)

Aiuto

(in EUR/tonnellata)

I

II

III

Patate da semina

0701 10 00

2 000

95

 

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile



AZZORRE

Designazione delle merci

Codice NC

Quantità

(in tonnellate)

Aiuto

(in EUR/tonnellata)

I

II

III

Granturco destinato alla semina:

1005 10

150

85

 




ALLEGATO IV

Parte 1   Allevamento bovino

Numero di animali e aiuto per la fornitura di animali della Comunità, per anno civile



MADERA

Designazione delle merci

Codice NC

Quantità

Aiuto

(in EUR/capo)

Animali vivi della specie bovina:

 
 
 

—  bovini riproduttori

0102 10 100102 10 90

160

608

—  bovini destinati all'ingrasso (1)

0102 90

1 000

128

(1)   Il beneficio dell'esonero dai dazi all'importazione o il pagamento dell'aiuto è subordinato:

Parte 2   Avicoltura

Numero di animali e aiuto per la fornitura di animali della Comunità, per anno civile



MADERA

Designazione delle merci

Codice NC

Quantità

(numero di capi, pezzi)

Aiuto

(in EUR/capo, pezzo)

Riproduttori:

 
 
 

—  Pulcini per la moltiplicazione e la riproduzione (1)

ex01 05 11

0

0,12

—  Uova da cova destinate alla produzione di pulcini per la moltiplicazione o la riproduzione (1)

ex040700 19

0

0,06



AZZORRE

Designazione delle merci

Codice NC

Quantità

(numero di capi, pezzi)

Aiuto

(in EUR/capo, pezzo)

Riproduttori:

 
 
 

—  Pulcini (1)

ex01 05 11

20 000

0,12

—  Uova da cova (1)

ex040700 19

1 000 000

0,06

(1)   Conformemente alla definizione di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2782/75 del Consiglio (GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 100).

Parte 3   Allevamento suino



MADERA

Designazione delle merci

Codice NC

Quantità

Aiuto

(in EUR/capo)

Riproduttori di razza pura della specie suina (1)

0103 10 00

 
 

—  animali maschi

 

10

460

—  animali femmine

 

60

360

(1)   L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle pertinenti disposizioni comunitarie.



AZZORRE

Designazione delle merci

Codice NC

Quantità

Aiuto

(in EUR/capo)

Riproduttori di razza pura della specie suina (1)

 
 
 

—  animali maschi

0103 10 00

35

460

—  animali femmine

0103 10 00

400

360

(1)   L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle pertinenti disposizioni comunitarie.

Parte 4   Allevamento ovino e caprino

Numero di animali e aiuto per la fornitura di animali della Comunità, per anno civile



MADERA

Designazione delle merci

Codice NC

RUP

Quantità

(in numero di capi)

Aiuto

(in EUR/capo)

Riproduttori ovini e caprini:

 
 
 
 

—  animali maschi (1)

0104 10 10 e 0104 20 10

 

5

230

—  animali femmine (2)

0104 10 10 e 0104 20 10

 

45

110

(1)   Gli animali che figurano in questo gruppo sono sostituibili fra di loro al 100 %.

(2)   Gli animali che figurano in questo gruppo sono sostituibili fra di loro al 100 %.

Numero di animali e aiuto per la fornitura di animali della Comunità, per anno civile



AZZORRE

Designazione delle merci

Codice NC

RUP

Quantità

(in numero di capi)

Aiuto

(in EUR/capo)

Riproduttori ovini e caprini:

 
 
 
 

—  animali maschi (1)

0104 10 10 e 0104 20 10

 

40

230

—  animali femmine (2)

0104 10 10 e 0104 20 10

 

259

110

(1)   Gli animali che figurano in questo gruppo sono sostituibili fra di loro al 100 %.

(2)   Gli animali che figurano in questo gruppo sono sostituibili fra di loro al 100 %.




ALLEGATO V

ISOLE CANARIE

Parte I   Cereali e prodotti cerealicoli destinati all'alimentazione animale e all'alimentazione umana; semi oleosi, colture proteiche, foraggi essiccati



Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per il periodo di commercializzazione che va dal 1o gennaio al 31 dicembre

Designazione delle merci

Codice NC

Quantità

(in tonnellate)

Aiuto

(in EUR/tonnellata)

I

II

III

Frumento tenero, orzo, avena, granturco, semole di frumento duro, semole di granturco, malto e glucosio (2), farina ed agglomerati in forma di pellet di erba medica, panelli e altri residui solidi dell'estrazione di soia, olio di soia e altre presentazioni di erba medica

1001 90 99, 1003 00 90, 1004 00 00, 1005 90 00, 1103 11 10, 1103 13, 1107, 1702 30, 1702 40, 1214 10 00, 2304 00 e ex121490 99

446 800

35

 (1)

(1)   L'importo è pari all'importo della restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione (GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7).

(2)   Diversi dai prodotti dei codici NC 1702 30 10 e 1702 40 10.

Parte 2   Riso



Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

Designazione delle merci

Codice NC

Quantità

(in tonnellate)

Aiuto

(in EUR/tonnellata)

I

II

III

Riso lavorato

1006 30

13 700

36

54

 (1)

Rotture di riso

100 640

1 600

36

54

 (1)

(1)   L'importo è pari all'importo della restituzione applicabile ai prodotti del settore del riso consegnati nell'ambito di azioni di aiuto alimentare comunitarie e nazionali.

Parte 3   Oli vegetali



Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

Designazione delle merci

Designazione delle merci

Quantità

(in tonnellate)

Aiuto

(in EUR/tonnellata)

I

II

III

Oli vegetali (escluso l'olio d'oliva):

 
 
 
 
 

—  Oli vegetali (settore della trasformazione e/o del condizionamento)

da 1507 a 1516 (1)

20 000

25

 (2)

—  Oli vegetali (consumo diretto)

da 1507 a 1516 (1)

9 000

6

 (2)

Oli d'oliva:

 
 
 
 
 

—  Olio d'oliva vergine

1509 10 90

 
 
 
 

—  Olio d'oliva

1509 90 00

17 500

45

63

 (2)

—  Olio di sansa d'oliva

1510 00 90

 
 
 
 

(1)   Esclusi 1509 e 1510.

(2)   L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento 136/66/CEE.

Parte 4   Prodotti trasformati a base di ortofrutticoli



Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

Designazione delle merci

Codice NC

Quantità

(in tonnellate)

Aiuto (in EUR/tonnellata)

I

II

III

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

 
 
 
 
 

—  preparazioni diverse da quelle omogeneizzate a base di frutta diverse dagli agrumi

2007 99

4 250 (1)

125

143

Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:

 

16 850 (2)

108

126

 

—  ananassi

2008 20

 

—  agrumi

2008 30

 

—  pere

2008 40

 

—  albicocche

2008 50

 

—  pesche

2008 70

 

—  fragole

2008 80

 

—  altre, compresi i miscugli, esclusi quelli del codice NC 2008 19:

 
 

—  miscugli

2008 92

 

—  altri

2008 99

 

(1)   Di cui 750 tonnellate per i prodotti destinati alla trasformazione e/o al condizionamento.

(2)   Di cui 5 300 tonnellate per i prodotti destinati alla trasformazione e/o al condizionamento.

Parte 5   Zuccheri



Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

Designazione delle merci

Codice NC

Quantità

(in tonnellate di zucchero bianco)

Aiuto

(in EUR/100 kg)

I

II

III

Zuccheri

1701 e 1702 (esclusi i glucosi e gli isoglucosi)

61 000

0

1,8

 (1)

(1)   Per lo zucchero bianco l'importo è pari all'importo massimo della restituzione all'esportazione fissato per lo zucchero bianco nell'ambito della gara permanente per l'esportazione di zucchero bianco. Nel caso in cui due gare permanenti venissero effettuate simultaneamente, l'importo massimo da prendere in considerazione è quello fissato per ultimo nell'ambito della gara permanente aperta per l'esportazione della campagna di commercializzazione successiva.

Parte 6   Luppolo



Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

Designazione delle merci

Codice NC

Quantità

(in tonnellate)

Aiuto

(in EUR/tonnellata)

I

II

III

Luppolo

1 210

50

64

 

Parte 7   Patate da semina



Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

Designazione delle merci

Codice NC

Quantità

(in tonnellate)

Aiuto

(in EUR/tonnellata)

I

II

III

Patate da semina

0701 10 00

9 000

73

 

Parte 8   Settore delle carni bovine



Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

Designazione delle merci

Codice

Quantità

Aiuto

(in EUR/tonnellata)

I

II

III

Carni:

—  carni di animali della specie bovina domestica, fresche o refrigerate

0201

020110009110 (1)

020110009120

020110009130 (1)

020110009140

020120209110 (1)

020120209120

020120309110 (1)

020120309120

020120509110 (1)

020120509120

020120509130 (1)

020120509140

020120909700

21 200

140

158

 (1)

 

020130009100

020130009120

020130009060

112

130

 (1)

—  carni di animali della specie bovina domestica, congelate

0202

020210009100

020210009900

020220109000

020220309000

020220509100

020220509900

020220909100

14 500

106

124

 (1)

020230909200 (6)

85

103

 (1)

(1)   L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1254/1999. Se le restituzioni concesse a norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1254/1999 hanno importi differenziati, l'importo dell'aiuto è pari all'importo della restituzione concessa per prodotti dello stesso codice della nomenclatura per le restituzioni all'esportazione per la destinazione B03 in vigore al momento della domanda di aiuto.

NB:

I codici dei prodotti nonché i rinvii a piè di pagina sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

Parte 9   Settore delle carni suine



Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

Designazione delle merci

Codice (1)

Quantità

(in tonnellate)

Aiuto

(in EUR/tonnellata)

I

II

III

Carni di animali della specie suina domestica, congelate

ex02 03

17 000 (2)

 
 
 

—  in carcasse o mezzene

020321109000

85

103

 (2)

—  prosciutti e loro pezzi

020322119100

128

146

 (2)

—  spalle e loro pezzi

020322199100

85

103

 (2)

—  parti anteriori e loro pezzi

020329119100

85

103

 (2)

—  lombate e loro pezzi

020329139100

128

146

 (2)

—  pancette (ventresche) e loro pezzi

020329159100

85

103

 (2)

—  altre: disossate

020329559110

157

175

 (2)

(1)   Di cui 4 800 tonnellate per il settore della trasformazione e/o del condizionamento.

(2)   L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75 (GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1).

NB:

I codici dei prodotti nonché i rinvii a piè di pagina sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

Parte 10   Settore delle uova e del pollame



Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

Designazione delle merci

Codice NC

Quantità

(in tonnellate)

Aiuto

(in EUR/tonnellata)

I

II

III

Carni:

 
 
 
 
 

—  ex02 07; carni e frattaglie commestibili, congelate, di volatili della voce NC 0105, esclusi i prodotti di cui alla sottovoce 0207 33

02071210 99 00

02071290 91 90

02071290 99 90

02071420 99 00

02071460 99 00

02071470 91 90

02071470 92 90

40 200 (1)

85

103

 (2)

Uova:

 
 
 
 
 

—  ex04 08; uova di volatili sgusciate e tuorli, essiccati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, adatti ad uso alimentare.

04081180 91 00

04089180 91 00

40

46

64

 (3)

(1)   Di cui 200 tonnellate per il settore della trasformazione e/o del condizionamento.

(2)   L'importo è pari all'importo della restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75. Se le restituzioni concesse a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75 hanno importi differenziati, l'importo dell'aiuto è pari all'importo più elevato della restituzione concessa per prodotti dello stesso codice della nomenclatura per le restituzioni all'esportazione [regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione del 17 dicembre 1987 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione, GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1].

(3)   L'importo è pari all'importo della restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75. Se le restituzioni concesse a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75 hanno importi differenziati, l'importo è pari all'importo più elevato della restituzione concessa per prodotti dello stesso codice della nomenclatura per le restituzioni all'esportazione [regolamento (CEE) n. 3846/87].

Parte 11   Latte e prodotti lattiero-caseari



Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

Designazione delle merci

Codice NC

Quantità

(in tonnellate)

Aiuto

(in EUR/tonnellata)

I

II

III

Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (1)

0401

114 800 (3)

41

59

 ()

Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (2)

0402

28 000 (5)

41

59

 ()

Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % e un tenore di materie grasse non superiore a 3 % (6)

04029119 93 10

97

Burro e altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere (2)

0405

4 000

72

90

 ()

Formaggi (2)

0406

15 000

72

90

 ()

0406 30

0406 90 23

0406 90 25

0406 90 27

0406 90 76

0406 90 78

0406 90 79

0406 90 81

0406 90 86

1 900

0406 90 87

0406 90 88

Preparazioni a base di latte non contenenti materie grasse

1901 90 99

800

59

 (7)

Preparazioni a base di latte per l'alimentazione dei bambini, non contenenti materie grasse provenienti dal latte, ecc.

2106 90 92

45

 
 
 

(1)   In EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione.

(2)   I prodotti interessati, e le relative note a piè di pagina, sono gli stessi di quelli contemplati nel regolamento della Commissione che fissa le restituzioni all'esportazione a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999.

(3)   Di cui 1 300 tonnellate per il settore della trasformazione e/o del condizionamento.

(4)   L’importo è pari all’importo della restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999. Se le restituzioni concesse a norma dell’articolo 31 di tale regolamento hanno più tassi di restituzione, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera e) e lettera l), del regolamento (CE) n. 800/1999, l’importo dell’aiuto è pari all’importo più elevato della restituzione concessa per prodotti dello stesso codice della nomenclatura per le restituzioni all’esportazione [regolamento (CEE) n. 3846/87].

(5)   Da ripartire come segue:

(6)   Se il tenore di proteine del latte (tenore d'azoto x 6,38) nella sostanza secca lattica non grassa di un prodotto di questa voce è inferiore al 34 %, non è concesso alcun aiuto. Se, per i prodotti in polvere di questa voce, il tenore d'acqua, in peso, è superiore al 5%, non è concesso alcun aiuto.

(7)   L'importo è pari alla restituzione fissata dal regolamento della Commissione che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattierocaseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, concessa a norma del regolamento (CE) n. 1520/2000.




ALLEGATO VI

Parte 1   Allevamento bovino



Numero di animali e aiuto per la fornitura di animali della Comunità, per anno civile

Designazione delle merci

Codice NC

Quantità

Aiuto

(in EUR/capo)

Animali vivi della specie bovina:

 
 
 

—  riproduttori di razza pura della specie bovina

da 0102 10 10 a 0102 10 90

3 200

621

Parte 2   Allevamento suino



Numero di animali e aiuto per la fornitura di animali della Comunità, per anno civile

Designazione delle merci

Codice NC

Quantità

Aiuto

(in EUR/capo)

Riproduttori di razza pura della specie suina (1)

 
 
 

—  animali maschi

0103 10 00

200

470

—  animali femmine

0103 10 00

5 500

370

(1)   L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle pertinenti disposizioni comunitarie.

Parte 3   Avicoltura e cunicoltura



Numero di animali e aiuto per la fornitura di animali della Comunità, per anno civile

Designazione delle merci

Codice NC

Quantità

(numero di capi, pezzi)

Aiuto

(in EUR/capo, pezzo)

Riproduttori:

 
 
 

—  Pulcini di peso inferiore o uguale a 185 g

ex010511 91

ex010511 99

935 000

0,25

Riproduttori-conigli:

 
 
 

—  linee pure (nonni)

ex010619 10

2 200

30

—  genitori

 

5 200

24



( 1 ) GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

( 2 ) GU L 198 del 21.7.2001, pag. 26. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1782/2003.

( 3 ) GU L 198 del 21.7.2001, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003.

( 4 ) GU L 8 dell'1.1.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1174/2003 (GU L 164 del 2.7.2002, pag. 3).

( 5 ) GU L 14 del 21.1.2003, pag. 32. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1987/2003 (GU L 295 del 13.11.2003, pag. 47).

( 6 ) Esclusi 1509 e 1510.

( 7 ) L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento 136/66/CEE.

( 8 ) Conformemente alla definizione di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2782/75 del Consiglio (GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 100).