02004F0757 — IT — 18.08.2022 — 005.001
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DECISIONE QUADRO 2004/757/GAI DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 2004 (GU L 335 del 11.11.2004, pag. 8) |
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Gazzetta ufficiale |
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DIRETTIVA (UE) 2017/2103 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 novembre 2017 |
L 305 |
12 |
21.11.2017 |
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DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2019/369 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 2018 |
L 66 |
3 |
7.3.2019 |
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DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2020/1687 DELLA COMMISSIONE del 2 settembre 2020 |
L 379 |
55 |
13.11.2020 |
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DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2021/802 DELLA COMMISSIONE del 12 marzo 2021 |
L 178 |
1 |
20.5.2021 |
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DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2022/1326 DELLA COMMISSIONE del 18 marzo 2022 |
L 200 |
148 |
29.7.2022 |
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DECISIONE QUADRO 2004/757/GAI DEL CONSIGLIO
del 25 ottobre 2004
riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti
Articolo 1
Definizioni
Ai fini della presente decisione quadro si intende per:
«stupefacenti»:
una sostanza contemplata dalla convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961, quale modificata dal protocollo del 1972, o dalla convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971;
le sostanze elencate nell'allegato;
«precursori»: le sostanze classificate nella legislazione comunitaria che attua gli obblighi derivanti dall'articolo 12 della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988;
«persona giuridica»: qualsiasi ente che abbia personalità giuridica in forza del diritto nazionale applicabile ad eccezione degli Stati o di altre istituzioni pubbliche nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche;
«nuova sostanza psicoattiva»: una sostanza allo stato puro o contenuta in un preparato non contemplata dalla convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961, quale modificata dal protocollo del 1972, o dalla convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971 ma che può presentare rischi sanitari o sociali analoghi a quelli presentati dalle sostanze contemplate da tali convenzioni;
«preparato»: una miscela contenente una o più nuove sostanze psicoattive.
Articolo 1 bis
Procedura per l'inclusione di nuove sostanze psicoattive nella definizione di «stupefacenti»
Inoltre, la Commissione tiene conto della gravità del danno sociale causato dalla nuova sostanza psicoattiva ai singoli individui e alla società e, in particolare, se l'impatto della nuova sostanza psicoattiva sul funzionamento della società e sull'ordine pubblico è tale da turbare quest'ultimo o da causare comportamenti violenti o antisociali che si traducono in un danno per il consumatore o altre persone o i beni, o se le attività criminali, inclusa la criminalità organizzata, associate alla nuova sostanza psicoattiva sono sistematiche, comportano significativi profitti illeciti o significativi costi economici.
Le disposizioni adottate dagli gli Stati membri contengono un riferimento alla presente decisione quadro o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
Articolo 1 ter
Misure nazionali di controllo
Fatti salvi gli obblighi imposti agli Stati membri in conformità della presente decisione quadro, in relazione alle nuove sostanze psicoattive gli Stati membri possono mantenere o introdurre nel proprio territorio le eventuali misure nazionali di controllo che ritengano appropriate.
Articolo 2
Reati connessi al traffico illecito di stupefacenti e di precursori
Ciascuno Stato membro provvede affinché siano punite le seguenti condotte intenzionali allorché non autorizzate:
la produzione, la fabbricazione, l'estrazione, la preparazione, l'offerta, la commercializzazione, la distribuzione, la vendita, la consegna a qualsiasi condizione, la mediazione, la spedizione, la spedizione in transito, il trasporto, l'importazione o l'esportazione di stupefacenti;
la coltura del papavero da oppio, della pianta di coca o della pianta della cannabis;
la detenzione o l'acquisto di stupefacenti allo scopo di porre in essere una delle attività di cui alla lettera a);
la fabbricazione, il trasporto, la distribuzione di precursori, quando la persona che compie tali atti sia a conoscenza del fatto che essi saranno utilizzati per la produzione o la fabbricazione illecite di stupefacenti.
Articolo 3
Istigazione, complicità e tentativo
Articolo 4
Sanzioni
Ciascuno Stato membro provvede affinché i reati di cui all'articolo 2 siano soggetti a pene detentive della durata massima compresa tra almeno 1 e 3 anni.
Ciascuno Stato membro provvede affinché i reati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c), siano soggetti a pene detentive della durata massima compresa tra almeno 5 e 10 anni in presenza di ciascuna delle seguenti circostanze:
il reato implica grandi quantitativi di stupefacenti;
il reato o implica la fornitura degli stupefacenti più dannosi per la salute, oppure ha determinato gravi danni alla salute di più persone.
I termini «confisca», «strumenti», «proventi» e «beni» hanno lo stesso significato attribuito loro all'articolo 1 della convenzione del Consiglio d'Europa del 1990 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato.
Articolo 5
Circostanze particolari
In deroga all'articolo 4, ciascuno Stato membro può adottare le misure necessarie affinché le pene di cui all'articolo 4 possano essere ridotte nel caso in cui l'autore del reato:
rinunci all'attività criminosa nell'ambito del traffico di stupefacenti e di precursori, e
fornisca alle autorità amministrative o giudiziarie informazioni che esse non avrebbero potuto ottenere con altri mezzi e che sono loro utili per:
prevenire o attenuare gli effetti del reato,
individuare o consegnare alla giustizia i complici nel reato,
acquisire elementi di prova, o
prevenire la commissione di altri reati di cui agli articoli 2 e 3.
Articolo 6
Responsabilità delle persone giuridiche
Ciascuno Stato membro provvede affinché le persone giuridiche possano essere considerate responsabili di uno dei reati di cui agli articoli 2 e 3, allorché siano commessi, per loro conto, individualmente o in qualità di componenti di un loro organo, da soggetti che vi esercitino un ruolo direttivo e che abbiano il potere di:
rappresentare le persone giuridiche o
prendere decisioni a nome delle persone giuridiche o
esercitare controlli in seno alle persone giuridiche.
Articolo 7
Sanzioni applicabili alle persone giuridiche
Gli Stati membri provvedono affinché la persona giuridica dichiarata responsabile ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, sia punibile con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive che comprendono sanzioni pecuniarie penali e non penali e, eventualmente, altre sanzioni quali:
l’esclusione dal godimento di un beneficio fiscale o non fiscale ovvero di sussidi pubblici;
l’interdizione temporanea o permanente dall’esercizio di un'attività commerciale;
l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;
provvedimenti giudiziari di scioglimento;
la chiusura temporanea o permanente delle sedi usate per commettere il reato;
ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, la confisca di sostanze oggetto di reati di cui agli articoli 2 e 3, di strumenti utilizzati o destinati a essere utilizzati per la commissione di tali reati e dei proventi derivanti da tali reati o la confisca di beni il cui valore corrisponde a quello di detti proventi, sostanze o strumenti.
Articolo 8
Giurisdizione ed esercizio dell'azione penale
Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a stabilire la propria competenza giurisdizionale sui reati di cui agli articoli 2 e 3 laddove:
il reato sia commesso anche solo parzialmente sul suo territorio;
l'autore del reato sia un suo cittadino; oppure
il reato sia commesso a beneficio di una persona giuridica che ha la sua sede nel territorio di tale Stato membro.
Articolo 8 bis
Esercizio della delega
Articolo 9
Attuazione e relazioni
Articolo 10
Applicazione territoriale
La presente decisione quadro si applica a Gibilterra.
Articolo 11
Entrata in vigore
La presente decisione quadro entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
ALLEGATO
Elenco delle sostanze di cui all'articolo 1, punto 1, lettera b)
P-Metiltioanfetamina o 4-Metiltioanfetamina, di cui alla decisione 1999/615/GAI del Consiglio ( 4 ).
Parametossimetilamfetamina o N-metil-1-(4-metossifenil)-2-aminopropano, di cui alla decisione 2002/188/GAI del Consiglio ( 5 ).
2,5 dimetossi-4-iodofenetilamina, 2,5-dimetossi-4-etiltiofenetilamina, 2,5 dimetossi-4-(n)-propiltiofenetilamina, e 2,4,5-trimetossianfetamina, di cui alla decisione 2003/847/GAI del Consiglio ( 6 ).
1-benzilpiperazina o 1-benzil-1,4-diazacicloesano o N-benzilpiperazina o benzilpiperazina, di cui alla decisione 2008/206/GAI del Consiglio ( 7 ).
4-methylmethcathinone, di cui alla decisione 2010/759/UE del Consiglio ( 8 ).
4-metil-5-(4-metilfenil)-4,5-diidroossazol-2-amina (4,4′-DMAR) e 1-cicloesil-4-(1,2-difeniletil)-piperazina (MT-45), di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2015/1873, del Consiglio ( 9 ).
4-metilanfetamina, di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2015/1874 del Consiglio ( 10 ).
4-iodo-2,5-dimetossi-N-(2-metossibenzil)fenetilammina (25I-NBOMe), 3,4-dicloro-N-[(1-(dimetilammino)cicloesil)metil]benzamide (AH-7921), 3,4-metilendiossipirovalerone (MDPV) e 2-(etilamino)-2-(3-metossifenil)cicloesanone (metossietamina), di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2015/1875 del Consiglio ( 11 ).
5-(2-amminopropil)indolo, di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2015/1876 del Consiglio ( 12 ).
1-fenil-2-(pirrolidin-1-il)pentan-1-one (α-pirrolidinovalerofenone, α-PVP), di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2016/1070 del Consiglio ( 13 ).
Metil-2-[[1-(cicloesilmetil)-1H-indolo-3- carbonil]ammino]-3,3-dimetilbutanoato (MDMB-CHMICA), di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2017/369 del Consiglio ( 14 ).
N-(1-fenetilpiperidin-4-yl)-N-fenilacrilamide (acrilofentanil), di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2017/1774 del Consiglio ( 15 ).
N-fenil-N-[1-(2-feniletile) piperidin-4-il] furan-2-carbossammide (furanilfentanil), di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2017/2170 del Consiglio ( 16 ).
N-(1-ammino-3,3-dimetil-1-ossobutan-2-il)-1-(cicloesilmetil)-1H-indazol-3-carbossiammide (ADB-CHMINACA), di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2018/747 del Consiglio ( 17 ).
1-(4-cianobutil)-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-indazolo-3-carbossiammide (CUMYL-4CN-BINACA), di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2018/748 del Consiglio ( 18 )
N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il] ciclopropancarbossiammide (ciclopropilfentanil) e 2-metossi-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il] acetammide (metossiacetilfentanil), di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2018/1463 del Consiglio ( 19 ).
N,N-dietil-2-[[4-(1-metiletossi)fenil]metil]-5-nitro-1H-benzimidazol-1-etanammina (isotonitazene) ( *1 ).
Metil 3,3-dimetil-2-{[1-(penta-4-en-1-il)-1H-indazolo-3-carbonil]ammino}butanoato (MDMB-4en-PINACA) ( 20 ).
Metil 2-{[1-(4-fluorobutil)-1H-indolo-3-carbonil]ammino}-3,3-dimetilbutanoato (4F-MDMB-BICA) (20) .
2-(metilammino)-1-(3-metilfenil)propan-1-one (3-MMC) ( 21 ).
1-(3-clorofenil)-2-(metilammino)propan-1-one (3-CMC) (21) .
( 1 ) Regolamento (CE) n. 1920/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 1).
( 2 ) GU L 351 del 29.12.1998, pag. 1.
( 3 ) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
( 4 ) Decisione 1999/615/GAI del Consiglio, del 13 settembre 1999, che definisce la 4-MTA quale nuova droga sintetica da sottoporre a misure di controllo e a sanzioni penali (GU L 244 del 16.9.1999, pag. 1).
( 5 ) Decisione 2002/188/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002, avente ad oggetto misure di controllo e sanzioni penali relative alla nuova droga sintetica PMMA (GU L 63 del 6.3.2002, pag. 14).
( 6 ) Decisione 2003/847/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativa a misure di controllo e sanzioni penali in relazione alle nuove droghe sintetiche 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 e TMA-2 (GU L 321 del 6.12.2003, pag. 64).
( 7 ) Decisione 2008/206/GAI del Consiglio, del 3 marzo 2008, che definisce la 1-benzilpiperazina (BZP) quale nuova sostanza psicoattiva da sottoporre a misure di controllo e a sanzioni penali (GU L 63 del 7.3.2008, pag. 45).
( 8 ) Decisione 2010/759/UE del Consiglio, del 2 dicembre 2010, sull'opportunità di sottoporre a misure di controllo il 4-methylmethcathinone (mefedrone) (GU L 322 dell'8.12.2010, pag. 44).
( 9 ) Decisione di esecuzione (UE) 2015/1873 del Consiglio, dell'8 ottobre 2015, che sottopone a misure di controllo le sostanze 4-metil-5-(4-metilfenil)-4,5-diidroossazol-2-amina (4,4′-DMAR) e 1-cicloesil-4-(1,2-difeniletil)-piperazina (MT-45) (GU L 275 del 20.10.2015, pag. 32).
( 10 ) Decisione di esecuzione (UE) 2015/1874 del Consiglio, dell'8 ottobre 2015, che sottopone a misure di controllo la 4-metilanfetamina (GU L 275 del 20.10.2015, pag. 35).
( 11 ) Decisione di esecuzione (UE) 2015/1875 del Consiglio, dell'8 ottobre 2015, che sottopone a misure di controllo le sostanze 4-iodo-2,5-dimetossi-N-(2-metossibenzil)fenetilammina (25I-NBOMe), 3,4-dicloro-N-[(1-(dimetilammino)cicloesil)metil]benzamide (AH-7921), 3,4-metilendiossipirovalerone (MDPV) e 2-(etilamino)-2-(3-metossifenil)cicloesanone (metossietamina) (GU L 275 del 20.10.2015, pag. 38).
( 12 ) Decisione di esecuzione (UE) 2015/1876 del Consiglio, dell'8 ottobre 2015, che sottopone a misure di controllo il 5-(2-amminopropil)indolo (GU L 275 del 20.10.2015, pag. 43).
( 13 ) Decisione di esecuzione (UE) 2016/1070 del Consiglio, del 27 giugno 2016, che sottopone a misure di controllo la 1-fenil-2-(pirrolidin-1-il)pentan-1-one (α-pirrolidinovalerofenone, α-PVP) (GU L 178 del 2.7.2016, pag. 18).
( 14 ) Decisione di esecuzione (UE) 2017/369 del Consiglio, del 27 febbraio 2017, che sottopone a misure di controllo il metil-2-[[1-(cicloesilmetil)-1H-indolo-3- carbonil]ammino]-3,3-dimetilbutanoato (MDMB-CHMICA) (GU L 56 del 3.3.2017, pag. 210).
( 15 ) Decisione di esecuzione (UE) 2017/1774 del Consiglio, del 25 settembre 2017, che sottopone a misure di controllo il N-(1-fenetilpiperidin-4-yl)-N-fenilacrilamide (acrilofentanil) (GU L 251 del 29.9.2017, pag. 21).
( 16 ) Decisione di esecuzione (UE) 2017/2170 del Consiglio, del 15 novembre 2017, che sottopone a misure di controllo l'N-fenil-N-[1-(2-feniletile) piperidin-4-il] furan-2-carbossammide (furanilfentanil) (GU L 306 del 22.11.2017, pag. 19).
( 17 ) Decisione di esecuzione (UE) 2018/747 del Consiglio, del 14 maggio 2018, che sottopone a misure di controllo la nuova sostanza psicoattiva N-(1-ammino-3,3-dimetil-1-ossobutan-2-il)-1-(cicloesilmetil)-1H-indazol-3-carbossiammide (ADB-CHMINACA) (GU L 125 del 22.5.2018, pag. 8).
( 18 ) Decisione di esecuzione (UE) 2018/748 del Consiglio, del 14 maggio 2018, che sottopone a misure di controllo la nuova sostanza psicoattiva 1-(4-cianobutil)-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-indazolo-3-carbossiammide (CUMYL-4CN-BINACA) (GU L 125 del 22.5.2018, pag. 10).
( 19 ) Decisione di esecuzione (UE) 2018/1463 del Consiglio, del 28 settembre 2018, che assoggetta a misure di controllo le nuove sostanze psicoattive N-fenil-N-[1-(2-feniletil) piperidin-4-il] ciclopropancarbossiammide (ciclopropilfentanil) e 2-metossi-N-fenil-N-[1-(2-feniletil) piperidin-4-il] acetammide (metossiacetilfentanil) (GU L 245 dell'1.10.2018, pag. 9).
( *1 ) Direttiva delegata (UE) 2020/1687della Commissione, del 2 settembre 2020, che modifica l’allegato della decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio per quanto riguarda l’inclusione della nuova sostanza psicoattiva N,N-dietil-2-[[4-(1-metiletossi)fenil]metil]-5-nitro-1H-benzimidazol-1-etanammina (isotonitazene) nella definizione di «stupefacenti», GU L 379del 13.11.2020, pag. 55.
( 20 ) Direttiva delegata (UE) 2021/802 della Commissione, del 12 marzo 2021, che modifica l’allegato della decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio per quanto riguarda l’inclusione delle nuove sostanze psicoattive metil 3,3-dimetil-2-{[1-(penta-4-en-1-il)-1H-indazolo-3-carbonil]ammino}butanoato (MDMB-4en-PINACA) e metil 2-{[1-(4-fluorobutil)-1H-indolo-3-carbonil]ammino}-3,3-dimetilbutanoato (4F-MDMB-BICA) nella definizione di «stupefacenti», (GU L 178 del 20.05.2021, pag. 1).
( 21 ) Direttiva delegata (UE) 2022/1326 della Commissione, del 18 marzo 2022, che modifica l'allegato della decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione di nuove sostanze psicoattive nella definizione di «stupefacenti» (GU L 200 del xx.xx.2022, pag. 148).