2004D0211 — IT — 28.10.2016 — 024.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 gennaio 2004

che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE

[notificata con il numero C(2003) 5242]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/211/CE)

(GU L 073 dell'11.3.2004, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO (CE) N. 1792/2006 DELLA COMMISSIONE del 23 ottobre 2006

  L 362

1

20.12.2006

►M2

DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2008/804/CE del 17 ottobre 2008

  L 277

36

18.10.2008

►M3

DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2009/624/CE del 28 agosto 2009

  L 227

7

29.8.2009

►M4

DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2010/266/UE del 30 aprile 2010

  L 117

85

11.5.2010

 M5

DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2010/333/UE del 14 giugno 2010

  L 150

53

16.6.2010

 M6

DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2010/463/UE del 20 agosto 2010

  L 220

74

21.8.2010

 M7

DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2010/776/UE del 15 dicembre 2010

  L 332

38

16.12.2010

►M8

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE 2011/267/UE del 3 maggio 2011

  L 114

5

4.5.2011

 M9

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE 2011/512/UE del 18 agosto 2011

  L 214

22

19.8.2011

 M10

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE 2011/686/UE del 13 ottobre 2011

  L 269

37

14.10.2011

 M11

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE 2012/532/UE del 27 settembre 2012

  L 264

15

29.9.2012

 M12

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE 2013/167/UE del 3 aprile 2013

  L 95

19

5.4.2013

►M13

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE 2013/259/UE del 31 maggio 2013

  L 150

28

4.6.2013

►M14

REGOLAMENTO (UE) N. 519/2013 DELLA COMMISSIONE del 21 febbraio 2013

  L 158

74

10.6.2013

 M15

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE 2013/718/UE del 4 dicembre 2013

  L 326

49

6.12.2013

 M16

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE 2014/86/UE del 13 febbraio 2014

  L 45

24

15.2.2014

 M17

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE 2014/127/UE del 7 marzo 2014

  L 70

28

11.3.2014

►M18

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE 2014/332/UE del 4 giugno 2014

  L 167

52

6.6.2014

►M19

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE 2014/501/UE del 24 luglio 2014

  L 222

16

26.7.2014

►M20

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE 2014/523/UE del 4 agosto 2014

  L 233

33

6.8.2014

 M21

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/557 DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 31 marzo 2015

  L 92

107

8.4.2015

►M22

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1009 DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 24 giugno 2015

  L 161

22

26.6.2015

►M23

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/2301 DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE dell'8 dicembre 2015

  L 324

38

10.12.2015

►M24

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/361 DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 10 marzo 2016

  L 67

57

12.3.2016

►M25

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1030 DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 23 giugno 2016

  L 168

17

25.6.2016

►M26

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1899 DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 26 ottobre 2016

  L 293

42

28.10.2016




▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 gennaio 2004

che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE

[notificata con il numero C(2003) 5242]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/211/CE)



Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

La presente decisione stabilisce l'elenco dei paesi terzi, o delle loro parti ove si applica la regionalizzazione, da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi, nonché le altre condizioni applicabili a tali importazioni.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

«categoria di equidi» : gli equidi definiti conformemente all'articolo 2, lettere c), d) ed e), della direttiva 90/426/CEE e i cavalli registrati;

«importazione» : l'introduzione sul territorio comunitario di equidi vivi nel rispetto delle condizioni stabilite specificamente per ogni tipo di importazione, segnatamente ammissione temporanea, reintroduzione dopo un'esportazione temporanea e importazioni.

Articolo 3

Importazione di equidi vivi

Gli Stati membri autorizzano l'importazione nella Comunità di equidi vivi provenienti dai paesi terzi o dalle parti del territorio di tali paesi terzi elencati nelle colonne 2 e 4 dell'allegato I conformemente alle indicazioni ivi stabilite, segnatamente:

 l'ammissione temporanea di cavalli registrati, nella colonna 6,

 la reintroduzione dopo un'esportazione temporanea di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali, nella colonna 7,

 l'importazione di cavalli registrati, nella colonna 8,

 l'importazione di equidi da macello, nella colonna 9,

 l'importazione di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione, nella colonna 10.

Articolo 4

Importazioni di sperma della specie equina

Gli Stati membri autorizzano le importazioni di sperma della specie equina in provenienza dai paesi terzi o dalle parti del territorio dei paesi terzi elencati, rispettivamente, nelle colonne 2 e 4 dell'allegato I da cui sono autorizzate inoltre le importazioni permanenti di cavalli registrati, equidi registrati o equidi da riproduzione e produzione. Tali importazioni sono autorizzate a condizione che lo sperma sia stato raccolto ai fini dell'esportazione verso la Comunità esclusivamente da equidi appartenenti alla categoria di equidi vivi di cui è autorizzata l'importazione permanente e che tali importazioni soddisfino i requisiti corrispondenti alle indicazioni di cui alle colonne 11, 12 e 13 dell'allegato I.

Articolo 5

Importazioni di ovuli ed embrioni della specie equina

Gli Stati membri autorizzano le importazioni di ovuli ed embrioni della specie equina in provenienza dai paesi terzi o dalle parti del territorio di paesi terzi elencati, rispettivamente, nelle colonne 2 e 4 dell'allegato I da cui sono autorizzate inoltre le importazioni permanenti di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione. Tali importazioni devono soddisfare i requisiti corrispondenti alle indicazioni di cui alla colonna 14 dell'allegato I.

Articolo 6

Condizioni per l'importazione di equidi provenienti da paesi terzi

Gli Stati membri autorizzano esclusivamente l'importazione di equidi che soddisfano le seguenti condizioni:

a) gli equidi soddisfano i requisiti di polizia sanitaria stabiliti nel corrispondente certificato tipo di cui alle decisioni 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/196/CEE e 93/197/CEE per la pertinente categoria di equidi, il tipo di importazione e il gruppo sanitario indicato nella colonna 5 dell'allegato I cui è stato assegnato il paese terzo o la parte del territorio del paese terzo esportatore;

b) se del caso, l'importazione di equidi è assoggettata alle condizioni o garanzie supplementari di cui alla colonna 15 della tabella figurante nell'allegato I della presente decisione;

c) gli equidi non sono trasportati in un mezzo che trasporta altri equidi non destinati alla Comunità;

d) salvo diversa autorizzazione prevista dalle condizioni di polizia sanitaria specifiche per l'importazione nella Comunità, gli equidi non sono trasportati in un mezzo che trasporta equidi di stato sanitario inferiore;

e) durante il trasporto verso la Comunità, gli equidi non sono scaricati sul territorio o parte del territorio di un paese terzo da cui non è autorizzata l'importazione di equidi nella Comunità;

f) durante il trasporto verso la Comunità, gli equidi non sono trasportati su strada, per ferrovia o trasferiti a piedi attraverso il territorio o parte del territorio di un paese terzo che non siano autorizzati per almeno un tipo di importazione o almeno una categoria di equidi;

g) gli equidi giungono al posto d'ispezione frontaliero del punto di entrata nella Comunità entro 10 giorni dalla data di certificazione nel paese terzo esportatore ai fini del trasporto o del trasferimento verso la Comunità. In caso di trasporto via mare, il periodo di 10 giorni è prolungato della durata del viaggio per mare.

Articolo 7

Condizioni per l'importazione di sperma equino proveniente da paesi terzi

Le importazioni nella Comunità di sperma della specie equina sono consentite soltanto se lo sperma è raccolto in un centro riconosciuto conformemente alla direttiva 92/65/CEE e figurante nell'elenco della decisione 2000/284/CE e soddisfa le condizioni stabilite nel certificato di polizia sanitaria di cui alla decisione 96/539/CE della Commissione.

Articolo 8

Condizioni per l'importazione di ovuli ed embrioni della specie equina provenienti da paesi terzi

Le importazioni nella Comunità di ovuli ed embrioni della specie equina sono consentite soltanto se tali ovuli e/o embrioni soddisfano le condizioni stabilite nel certificato di polizia sanitaria di cui alla decisione 96/540/CE della Commissione.

Articolo 9

Modifiche

1.  Gli allegati I e II della decisione 93/195/CEE sono modificati conformemente all'allegato II della presente decisione.

2.  La decisione 94/63/CE è modificata come segue:

a) Il titolo della decisione è sostituito dal testo seguente:

«Decisione della Commissione, del 31 gennaio 1994, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di sperma, ovuli ed embrioni delle specie ovina e caprina nonché di ovuli ed embrioni della specie suina»

;

b) all'articolo 1, il secondo paragrafo è soppresso;

c) nell'allegato, la parte II è soppressa.

Articolo 10

Abrogazioni

Le decisioni 92/160/CEE e 95/461/CE sono abrogate.

Articolo 11

Data di applicazione

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o maggio 2004.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.




ALLEGATO I



Codice ISO

Paese

Codice del territorio

Delimitazione del territorio

CS

AT

Reintr.

Importazioni

Importazioni

Condizioni specifiche

CR

CR

CR

EM

ER + ERP

Sperma

Ovuli/Embrioni

CR

ER

ERP

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

AE

Emirati arabi uniti

AE-0

Tutto il paese

E

X

X

X

X

 

AR

Argentina

AR-0

Tutto il paese

D

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

AU

Australia

AU-0

Tutto il paese

B

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

BB

Barbados

BB-0

Tutto il paese

D

X

X

X

X

 

▼M1 —————

▼M13

BH

Bahrein

BH-0

Tutto il paese

E

X

X

X

 

▼B

BM

Bermuda

BM-0

Tutto il paese

D

X

X

X

X

 

BO

Bolivia

BO-0

Tutto il paese

D

X

X

X

X

 

▼M22

BR

Brasile

BR-0

Intero paese

D

 

BR-1

Gli Stati di:

Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal e Rio de Janeiro tranne la regione BR-2 fino al 31 ottobre 2016

D

X

X

X

 

BR-2

Il Centro olimpico equestre (Centro Olimpico de Hipismo) presso la scuola di equitazione dell'esercito brasiliano di Vila Militar a Deodoro, Rio de Janeiro, nello Stato di Rio de Janeiro e la strada di collegamento all'aeroporto internazionale di Galeão.

D

X

X

X

Valido fino al 31 ottobre 2016

▼B

BY

Bielorussia

BY-0

Tutto il paese

B

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

CA

Canada

CA-0

Tutto il paese

C

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

CH

Svizzera

CH-0

Tutto il paese

A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

CL

Cile

CL-0

Tutto il paese

D

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

▼M13

CN

Cina

CN-0

Tutto il paese

 

 

CN-1

Zona indenne da malattie degli equini nella città di Conghua, comune di Guangzhou, provincia di Guangdong, compreso il tratto autostradale sicuro da e verso l’aeroporto a Guangzhou e a Hong Kong (cfr. casella 3 per i dettagli)

C

X

X

X

 

CN-2

Sede del Global Champions Tour presso il parcheggio n. 15 della Expo 2010 e il tratto verso l’aeroporto internazionale Pudong di Shanghai, nella parte settentrionale della nuova zona di Pudong e nella parte orientale del distretto di Minhang dell’area metropolitana di Shanghai (cfr. casella 5 per i dettagli)

C

X

►M24  Valido dal 15 aprile al 15 maggio 2016 ◄

▼M19

CR

Costa Rica

CR-0

Tutto il paese

D

 

CR-1

Area metropolitana di San José

D

X

 

CR-2

Area metropolitana di San José

D

X

Unicamente per i cavalli qualificati per i Giochi equestri mondiali in Francia. Valido fino al 15 ottobre 2014

▼B

CU

Kuuba

CU-0

Koko maa

D

X

X

X

X

 

DZ

Algeria

DZ-0

Tutto il paese

E

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

▼M26

EG

Egitto

EG-0

Tutto il paese

E

EG-1

Zona indenne dalle malattie degli equini stabilita presso l'ospedale veterinario delle forze armate egiziane a El-Nasr Road, da una parte all'altra del Al Ahly Club, Il Cairo, e il collegamento autostradale con l'aeroporto internazionale del Cairo (cfr. riquadro 7 per i dettagli)

E

X

X

▼B

FK

Isole Falkland

FK-0

Tutto il paese

A

X

X

X

X

X

X

 

GL

Groenlandia

GL-0

Tutto il paese

A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

HK

Hong Kong

HK-0

Tutto il paese

C

X

X

X

X

 

▼M14 —————

▼M22

IL

Israele  (2)

IL-0

Intero paese

E

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

▼M18

IN

India

IN-0

L'intero paese

C

 

IN-1

La zona indenne dalle malattie degli equini presso il Remount and Veterinary Corps (RVC) Centre, Meerut Cantonment, distretto di Meerut, divisione di Meerut, stato di Uttar Pradesh, compreso il passaggio stradale da e verso l'aeroporto di Nuova Delhi

(per ulteriori dettagli cfr. riquadro 6)

C

X

X

Valido fino al 31 ottobre 2014

▼B

IS

Islanda

IS-0

Tutto il paese

A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

JM

Giamaica

JM-0

Tutto il paese

D

X

X

X

X

 

JO

Giordania

JO-0

Tutto il paese

E

X

X

X

X

 

JP

Giappone

JP-0

Tutto il paese

C

X

X

X

X

 

KG

Kirghizistan

KG-0

Tutto il paese

 

KG-1

Regione di Issyk-Kul

B

X

X

 

KR

Repubblica di Corea

KR-0

Tutto il paese

C

X

X

X

X

 

▼M20

KW

Kuwait

KW-0

Tutto il paese

E

X

X

X

 

▼M25

LB

Libano

LB-0

Tutto il paese

E

X

X

X

 

▼M22 —————

▼B

MA

Marokko

MA-0

Koko maa

E

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

▼M2

ME

Montenegro

ME-0

Tutto il paese

B

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

▼B

MK (1)

FYROM

MK-0

Tutto il paese

B

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

MO

Macao

MO-0

Tutto il paese

C

X

X

X

X

 

MY

Malaysia

MY-0

Peninsula

C

X

X

X

X

 

▼M3

MU

Maurizio

MU-0

L'intero paese

E

X

 

▼M23

MX

Messico

MX-0

L'intero paese

D

 

MX-1

Area metropolitana di Città del Messico

D

X

Valido dal 30 marzo al 30 aprile 2016

▼B

NZ

Nuova Zelanda

NZ-0

Tutto il paese

B

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

OM

Oman

OM-0

Tutto il paese

E

X

X

X

X

 

PE

Perù

PE-0

Tutto il paese

 

PE-1

Regione di Lima

D

X

X

X

X

 

PM

Saint-Pierre e Miquelon

PM-0

Tutto il paese

G

X

X

X

X

X

X

 

PY

Paraguay

PY-0

Tutto il paese

D

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

QA

Qatar

QA-0

Tutto il paese

E

X

X

X

X

 

▼M1 —————

▼M2

RS

Serbia

RS-0

Tutto il paese

B

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

▼B

RU

Russia

RU-0

Tutto il paese

 

RU-1

Province di Kaliningrad, Arkhangelsk, Vologda, Murmansk, Leningrad, Novgorod, Pskov, Briansk, Vladimir, Ivanovo, Tver, Kaluga, Kostroma, Moskva, Orjol, Riasan, Smolensk, Tula, Jaroslavl, Nijninovgorod, Kirov, Belgorod, Voronesh, Kursk, Lipezk, Tambov, Astrahan, Volgograd, Penza, Saratov, Uljanovsk, Rostov, Orenburg, Perm e Kurgan

B

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

RU-2

Regioni di Stavropol e Krasnodar

B

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

RU-3

Repubbliche di Carelia, Mari, Mordovia, Ciuvasci, Calmucchi, Tartaria, Daghestan, Cabardino-Balcaria, Ossezia Settentrionale, Inguscezia e Karacajevo-Cerkessia

B

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

SA

Arabia Saudita

SA-0

Tutto il paese

 

SA-1

L'intero territorio tranne le zone di protezione e di sorveglianza (cfr. riquadro 1)

E

X

X

X

X

 

▼M2 —————

▼B

SG

Singapore

SG-0

Tutto il paese

C

X

X

X

X

 

▼M22 —————

▼B

TH

Thailandia

TH-0

Tutto il paese

C

X

X

X

X

 

TN

Tunisia

TN-0

Tutto il paese

E

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

TR

Turchia

TR-0

Tutto il paese

 

TR-1

Province di Ankara, Edirne, Istanbul, Izmir, Kirklareli e Tedirdag

E

X

X

X

X

 

UA

Ucraina

UA-0

Tutto il paese

B

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

US

Stati Uniti d'America

US-0

Tutto il paese

C

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

UY

Uruguay

UY-0

Tutto il paese

D

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

▼M8

ZA

Sud Africa

ZA-0

L’intero paese

 

ZA-1

Area metropolitana di Città del Capo (ulteriori dettagli sono forniti nel riquadro 2).

F

Decisione 2008/698/CE

▼B

(1)   Codice provvisorio senza effetti sulla denominazione definitiva del paese che sarà attribuita dopo la conclusione dei negoziati in corso presso le Nazioni Unite.

(2)   Nel seguito inteso come lo Stato di Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.

Legenda:


Riquadri

X

Importazione consentita in linea di massima

 

Importazione non autorizzata

 

Colonne

Colonne 1-4

Delimitazione del territorio

 

Colonna 5 (CS):

Categoria sanitaria

 

Colonna 6 (AT):

Ammissione temporanea di cavalli registrati

(decisione 92/260/CEE)

Colonna 7 (Reintr.):

Reintroduzione di cavalli registrati per gare, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea

(decisione 93/195/CEE)

Colonna 8

Importazioni di cavalli registrati

(decisione 93/197/CEE)

Colonna 9

Importazioni di equidi da macello

(decisione 93/196/CEE)

Colonna 10

Importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione

(decisione 93/197/CEE)

Colonna 11

Importazioni di sperma raccolto da cavalli registrati

(decisione 96/539/CE)

Colonna 12

Importazioni di sperma raccolto da equidi registrati

(decisione 96/539/CE)

Colonna 13

Importazioni di sperma raccolto da equidi da riproduzione e produzione

(decisione 96/539/CE)

Colonna 14

Importazioni di ovuli ed embrioni della specie equina

(decisione 96/540/CE)

Colonna 15

Riferimento a condizioni specifiche/garanzie supplementari

 

Animale/Prodotto:

Categorie/condizioni

 

CR

Cavalli registrati

 

EM

Equidi da macello conformemente alla definizione di cui all'articolo 2, lettera d), della direttiva 90/426/CEE

 

ER

Equidi registrati conformemente alla definizione di cui all'articolo 2, lettera c), della direttiva 90/426/CEE

 

ERP

Equidi da riproduzione e produzione conformemente alla definizione di cui all'articolo 2, lettera e), della direttiva 90/426/CEE

 

SPERMA

Sperma della specie equina raccolto conformemente alla direttiva 92/65/CEE

 

Ovuli/Embrioni

Ovuli ed embrioni della specie equina raccolti conformemente alla direttiva 92/65/CEE

 



RIQUADRO 1:

SA

Arabia Saudita

SA-1

Delimitazione delle zone di protezione e di sorveglianza (riquadro 1):

1.  Provincia di Jizan

— zona di protezione: l'intera provincia, eccetto la parte a nord del posto stradale di controllo ad Ash-Shuqaiq sulla strada n. 5 e a nord della strada n. 10,

— zona di sorveglianza: la parte della provincia situata a nord del posto stradale di controllo di Ash-Shuqaiq sulla strada n. 5, controllata dal posto stradale di controllo a Al Qahmah, e a nord della strada n. 10.

2.  Provincia di Asir

— zona di protezione: la parte della provincia delimitata dalla strada n. 10 tra Ad Darb, Abha e Kamis Mushayt a nord, eccettuati i club ippici delle basi aeree e militari e la parte della provincia delimitata a nord dalla strada n. 15 che congiunge Kamis Mushayt e il confine con la provincia di Najran passando per Jarash, Al Utfah e Dhahran Al Janoub e la parte della provincia delimitata a nord dalla strada che porta da Al Utfah a Badr Al Janoub attraverso Al Fayd (provincia di Najran),

— zona di sorveglianza: i club ippici delle basi militari e aeree, la parte della provincia compresa tra il confine con la zona di protezione e la strada n. 209 da Ash Shuqaiq fino al posto stradale di controllo di Muhayil sulla strada n. 211, la parte della provincia compresa tra il posto di controllo situato sulla strada n. 10 a sud di Abha, la città di Abha e il posto di controllo stradale di Ballasmer situato a 65 km da Abha sulla strada n. 15 in direzione nord, la parte della provincia tra Khamis Mushayt e il posto stradale di controllo a 90 km da Abha sulla strada n. 255 in direzione di Samakh e il posto stradale di controllo situato a Yarah, a 90 km da Abha, sulla strada n. 10 in direzione di Riyadh, la parte della provincia situata a sud di una linea immaginaria che congiunge il posto stradale di controllo di Yarah sulla strada n. 10 e Khashm Ghurab sulla strada n. 177 fino al confine con la provincia di Najran.

3.  Provincia di Najran

— zona di protezione: la parte della provincia delimitata dalla strada da Al Utfah (provincia di Asir) a Badr Al Janoub e a As Sebt e da As Sebt lungo il Wadi Habunah fino a congiungersi con la strada n. 177 tra Najran e Riyadh a nord e da tale incrocio con la strada n. 177 in direzione sud fino a raggiungere la strada n. 15 da Najran a Sharourah e la parte della provincia situata a sud della strada n. 15 tra Najran e Sharourah e il confine con lo Yemen,

— zona di sorveglianza: la parte della provincia situata a sud di una linea che congiunge il posto stradale di controllo di Yarah sulla strada n. 10 e Khashm Ghurab sulla strada n. 177 dal confine della provincia di Najran fino al posto stradale di controllo Khashm Ghurab, a 80 km da Najran, e ad ovest della strada n. 175 in direzione di Sharourah.



RIQUADRO 2:

ZA

Repubblica sudafricana

ZA-1

Delimitazione dell'area metropolitana di Città del Capo (ZA-1):

Limite settentrionale: Blaauwberg Road (M14);

Limite orientale: Koeberg Road (M14), Plattekloof Road (M14), N7 Highway, N1 Highway e M5 Highway;

Limite meridionale: Ottery Road, Prince George's Drive, Wetton Road, Riverstone Road, Tennant Road, Newlands Drive, Paradise Road, Union Drive, Rhodes Drive fino alla stazione di Newslands Forestry e, attraverso Echo Gorge of Table Mountain, a Camps Bay;

Limite occidentale: linea litoranea da Camps Bay a Blaauwberg Road.

▼M4



CASELLA N. 3:

CN

Cina

CN-1

Zona specifica indenne dalle malattie degli equini nella provincia di Guandong, delimitata come segue:

zona centrale: sito equestre della città di Conghua, località Lingkou, villaggio di Reshui, compresa la zona circostante in un raggio di cinque Km, controllata dal posto di controllo stradale dell’autostrada 105;

zona di sorveglianza: tutte le divisioni amministrative della città di Conghua che circondano la zona centrale, su un’area di 2 009 km2;

zona di protezione: confini esterni delle seguenti divisioni amministrative adiacenti, che circondano la zona di sorveglianza:

— distretto di Baiyun, distretto di Luogang della città di Conghua,

— distretto di Huadu della città di Guanzhou,

— città di Zengcheng,

— divisioni amministrative del distretto di Qingcheng della città di Qingyuan,

— contea di Fogang,

— contea di Xinfeng,

— contea di Longmen;

tratto autostradale sicuro:

zona di quarantena pre-ingresso: la zona di quarantena all’interno della zona di protezione, destinata dall’autorità competente alla preparazione degli equidi provenienti da altre parti della Cina all’ingresso nella zona indenne dalle malattie degli equini.

▼M13 —————

▼M13



CASELLA 5:

CN

Cina

CN-2

Delimitazione della zona nell’area metropolitana di Shanghai

Confini occidentali: fiume Huangpu dall’estuario a nord fino alla biforcazione del fiume Dazhi,

Confini meridionali: dalla biforcazione del fiume Huangpu fino all’estuario del fiume Dazhi ad est,

Confini settentrionali ed orientali: costa

▼M18



RIQUADRO 6:

IN

India

IN-1

La zona indenne dalle malattie degli equini presso il Remount and Veterinary Corps (RVC) Centre, Meerut Cantonment, distretto di Meerut, divisione di Meerut, Stato dell'Uttar Pradesh (localizzata a 29,028893, 77,731018 ovvero + 29° 01′ 44,01″, + 77° 43′ 51,66″) e circondata da una zona di sorveglianza di 10 km, incluso l'accesso attraverso Roorkee, Mawana e Delhi Roads alla Nazionale n. 58, seguita su Hapur Road (57), GT Road, Dharampura Road, Eastern Approach Road, Yudister Setu, Lala Hardev Sahai Marg, Mahatma Road, Vandemataram Marg, Nazionale n. 8, Airport Road, Ullan Batar Marg verso l'aeroporto internazionale Indira Gandhi di Nuova Delhi.

▼M26



RIQUADRO 7:

EG

Egitto

EG-1

Zona indenne dalle malattie degli equini (ZIME) di dimensioni di 0,1 km2 ca. stabilita attorno all'ospedale veterinario delle forze armate egiziane a El-Nasr Road, da una parte all'altra del Al Ahly Club, nella periferia orientale del Cairo (posizione 30°04′19,6″N 31°21′16,5″E) e il collegamento autostradale di 10 km su El-Nasr Road e Airport Road che conduce all'aeroporto internazionale del Cairo.

a)  Delimitazione dei confini della ZIME:

dall'incrocio di El-Nasr Road con El-Shaheed Ibrahim El-Shaikh Road (30°04′13,6″N 31°21′04,3″E) lungo El-Shaheed Ibrahim El-Shaikh Road per circa 500 m verso nord fino al primo incrocio con il «Passaggio all'interno delle forze armate» («il Passaggio»), girando a destra e seguendo il Passaggio per circa 100 m verso est, girando di nuovo a destra e seguendo il Passaggio per 150 m verso sud, girando a sinistra e seguendo il Passaggio per 300 m verso est, girando a destra e seguendo il Passaggio per 100 m verso sud fino a El-Nasr Road, girando a destra e seguendo El-Nasr Road per 300 m verso sud-ovest fino a ritrovarsi di fronte all'incrocio di El-Nasr Road con Hassan Màmoon Road, girando a destra e seguendo il Passaggio per 100 m verso nord, girando a sinistra e seguendo il Passaggio per 120 m verso ovest, girando a sinistra e seguendo il Passaggio per 200 m verso sud, girando a destra e seguendo El-Nasr Road per 100 m verso ovest fino all'incrocio di El-Nasr Road con El-Shaheed Ibrahim El-Shaikh Road.

b)  Delimitazione dei confini della zona di quarantena pre-esportazione all'interno della ZIME:

dal punto di fronte all'incrocio di El-Nasr Road con Hassan Màmoon Road seguendo il Passaggio per 100 m verso nord, girando a destra e seguendo il Passaggio per 250 m verso est, girando a destra e seguendo il Passaggio per 50 m verso sud fino a El-Nasr Road, girando a destra e seguendo El-Nasr Road per 300 m verso sud-ovest fino a ritrovarsi di fronte all'incrocio di El-Nasr Road con Hassan Màmoon Road.

▼B




ALLEGATO II

La decisione 93/195/CEE è modificata come segue:

1) L'elenco dei paesi terzi inclusi nel gruppo D dell'allegato I è sostituito dal seguente:

«Argentina (AR), Barbados (BB), Bermuda (BM), Bolivia (BO), Brasile (1) (BR), Cile (CL), Costa Rica (1) (CR), Cuba (CU), Giamaica (JM), Messico (1) (MX), Perù (1) (PE), Paraguay (PY), Uruguay (UY)».

2) L'elenco dei paesi terzi inclusi nel gruppo D nel titolo del certificato sanitario di cui all'allegato II è sostituito dal seguente:

«Argentina, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brasile (1), Cile, Costa Rica (1), Cuba, Giamaica, Messico (1), Perù (1), Paraguay, Uruguay».