2004D0117 — IT — 02.09.2008 — 001.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 gennaio 2004

recante modifica delle decisioni 92/260/CEE, 93/197/CEE e 97/10/CE per quanto concerne l'ammissione temporanea e le importazioni nell'Unione europea di cavalli registrati in provenienza dal Sudafrica

[notificata con il numero C(2004) 50]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/117/CE)

(GU L 036, 7.2.2004, p.20)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

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DECISIONE DELLA COMMISSIONE dell’8 agosto 2008

  L 235

16

2.9.2008




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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 gennaio 2004

recante modifica delle decisioni 92/260/CEE, 93/197/CEE e 97/10/CE per quanto concerne l'ammissione temporanea e le importazioni nell'Unione europea di cavalli registrati in provenienza dal Sudafrica

[notificata con il numero C(2004) 50]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/117/CE)



LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi ( 1 ), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2, l'articolo 13, paragrafo 2, gli articoli 14, 15, 16 e l'articolo 19, punto i),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 92/260/CEE della Commissione ( 2 ) stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'ammissione temporanea di cavalli registrati.

(2)

La decisione 93/197/CEE della Commissione ( 3 ) stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione.

(3)

L'allegato I della decisione 97/10/CE della Commissione, del 12 dicembre 1996, recante modifica della decisione 79/542/CEE del Consiglio e delle decisioni della Commissione 92/160/CEE, 92/260/CEE e 93/197/CEE per quanto concerne l'ammissione temporanea e le importazioni nella Comunità di cavalli registrati in provenienza dal Sudafrica ( 4 ), prevede garanzie supplementari applicabili alla regionalizzazione del Sudafrica ai fini dell'importazione di cavalli registrati nella Comunità europea.

(4)

Tali garanzie supplementari vietano il ricorso alla vaccinazione contro la peste equina nell'ambito della zona indenne dalla malattia. Pertanto le eventuali vaccinazioni dei cavalli registrati rimasti nella zona indenne dalla peste equina per oltre 24 mesi non possono più essere certificate alle attuali condizioni d'importazione.

(5)

È inoltre necessario subordinare ad autorizzazione il trasporto di cavalli registrati nella zona indenne qualora i cavalli non siano stati vaccinati o qualora, per motivi veterinari, tale vaccinazione non sia stata effettuata conformemente a tutte le istruzioni del fabbricante.

(6)

Considerata la situazione zoosanitaria del Sudafrica, è necessario adattare le garanzie supplementari applicabili alla regionalizzazione di tale paese ai fini dell'importazione di cavalli registrati nella Comunità e riflettere tali modifiche nelle condizioni di polizia sanitaria e nella certificazione veterinaria applicabili a tali importazioni.

(7)

Le decisioni 92/260/CEE, 93/197/CEE e 97/10/CE devono essere modificate di conseguenza.

(8)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:



Articolo 1

Nell'allegato II della decisione 92/260/CEE il certificato sanitario F è sostituito dal testo che figura nell'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

Nell'allegato II della decisione 93/197/CEE il certificato sanitario F è sostituito dal testo che figura nell'allegato II della presente decisione.

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Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.




ALLEGATO I

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ALLEGATO II

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( 1 ) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

( 2 ) GU L 130 del 15.5.1992, pag. 67. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/541/CE (GU L 185 del 24.7.2003, pag. 41).

( 3 ) GU L 86 del 6.4.1993, pag. 16. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/541/CE.

( 4 ) GU L 3 del 7.1.1997, pag. 9. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/541/CE.