02004D0003 — IT — 01.01.2021 — 002.001


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►B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2003

che autorizza, per la commercializzazione di tuberi-seme di patate nella totalità o in parte del territorio di taluni Stati membri, l'adozione di misure più rigorose di quelle previste negli allegati I e II della direttiva 2002/56/CE del Consiglio contro alcune malattie

[notificata con il numero C(2003) 4833]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/3/CE)

(GU L 002 del 6.1.2004, pag. 47)

Modificata da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 24 febbraio 2014

  L 56

16

26.2.2014

►M2

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/2113 DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 2020

  L 427

21

17.12.2020




▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2003

che autorizza, per la commercializzazione di tuberi-seme di patate nella totalità o in parte del territorio di taluni Stati membri, l'adozione di misure più rigorose di quelle previste negli allegati I e II della direttiva 2002/56/CE del Consiglio contro alcune malattie

[notificata con il numero C(2003) 4833]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/3/CE)



▼M1

Articolo 1

Gli Stati membri elencati nella colonna 1 dell’allegato I sono autorizzati, per le regioni indicate a fronte della rispettiva denominazione nella colonna 2 di detto allegato, a limitare la commercializzazione di tuberi-seme di patate ai tuberi-seme di base come segue:

a) 

per la produzione di tuberi-seme di patate, ai:

i) 

tuberi-seme di patate di base che soddisfano i requisiti stabiliti per la «classe S dell’Unione» al punto 1, lettera a), punti da ii) a v), e al punto 1, lettera b), punti da i) a iv), dell’allegato I della direttiva di esecuzione 2014/20/UE della Commissione ( 1 ); oppure

ii) 

tuberi-seme di patate di base che soddisfano i requisiti stabiliti per la «classe SE dell’Unione» al punto 2, lettera a), punti da ii) a v), e al punto 2, lettera b), punti da i) a iv), dell’allegato I della direttiva di esecuzione 2014/20/UE;

b) 

per la produzione di patate, ai:

i) 

tuberi-seme di patate di base che soddisfano i requisiti stabiliti per la «classe S dell’Unione» al punto 1, lettera a), punti da ii) a v), e al punto 1, lettera b), punti da i) a iv), dell’allegato I della direttiva di esecuzione 2014/20/UE;

ii) 

tuberi-seme di patate di base che soddisfano i requisiti stabiliti per la «classe SE dell’Unione» al punto 2, lettera a), punti da ii) a v), e al punto 2, lettera b), punti da i) a iv), dell’allegato I della direttiva di esecuzione 2014/20/UE; oppure

iii) 

tuberi-seme di patate di base che soddisfano i requisiti stabiliti per la «classe E dell’Unione» al punto 3, lettera a), punti da ii) a v), e al punto 3, lettera b), punti da i) a iv), dell’allegato I della direttiva di esecuzione 2014/20/UE.

▼B

Articolo 2

Gli Stati membri istituiscono un sistema permanente di controlli regolari sull'osservanza delle condizioni di autorizzazione e redigono un rapporto. La Commissione esercita la vigilanza su tale sistema.

Articolo 3

L'autorizzazione di cui all'articolo 1 è revocata non appena sia accertato che le relative condizioni non sono più soddisfatte.

Articolo 4

La decisione 93/231/CEE è abrogata.

I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

▼M2




ALLEGATO I



Stato membro (1)

Regione

Germania

— Bundesland Mecklenburg-Vorpommern

— Gemeinde Groß Lüsewitz

— Ortsteile Lindenhof und Pentz der Gemeinde Metschow

— Gemeinden Böhlendorf, Breesen, Langsdorf sowie Ortsteil Grammow der Gemeinde Grammow

— Gemeinden Hohenbrünzow, Hohenmocker, Ortsteil Ganschendorf der Gemeinde Sarow sowie Ortsteil Leistenow der Gemeinde Utzedel

— Gemeinden Ranzin, Lüssow und Gribow

— Gemeinde Pelsin

Irlanda

Intero territorio

Portogallo

Azzorre (zone al di sopra di 300 m di altitudine)

Finlandia

Comuni di Liminka e Tyrnävä

Regno Unito (1)

Irlanda del Nord

(1)   

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

▼B




ALLEGATO II



Regolamento abrogato e modificazioni successive

Decisione 93/231/CEE

GU L 106 del 30.4.1993, pag. 11

Decisione 95/21/CE

GU L 28 del 7.2.1995, pag. 13

Decisione 95/76/CE

GU L 60 del 18.3.1995, pag. 31

Decisione 96/332/CE

GU L 127 del 25.5.1996, pag. 31

Decisione 2003/242/CE

GU L 89 del 5.4.2003, pag. 24




ALLEGATO III



Tavola di concordanza

Decisione 93/231/CEE

Presente decisione

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 5

Allegato

Allegato I

Allegato II

Allegato III



( 1 ) Direttiva di esecuzione 2014/20/UE della Commissione, del 6 febbraio 2014, che determina classi dell’Unione di tuberi-seme di patate di base e certificati nonché i relativi requisiti e le relative denominazioni (GU L 38 del 7.2.2014, pag. 32).