02004D0003 — IT — 01.01.2021 — 002.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 2003 che autorizza, per la commercializzazione di tuberi-seme di patate nella totalità o in parte del territorio di taluni Stati membri, l'adozione di misure più rigorose di quelle previste negli allegati I e II della direttiva 2002/56/CE del Consiglio contro alcune malattie [notificata con il numero C(2003) 4833] (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 002 del 6.1.2004, pag. 47) |
Modificata da:
|
|
Gazzetta ufficiale |
||
n. |
pag. |
data |
||
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 24 febbraio 2014 |
L 56 |
16 |
26.2.2014 |
|
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/2113 DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 2020 |
L 427 |
21 |
17.12.2020 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 2003
che autorizza, per la commercializzazione di tuberi-seme di patate nella totalità o in parte del territorio di taluni Stati membri, l'adozione di misure più rigorose di quelle previste negli allegati I e II della direttiva 2002/56/CE del Consiglio contro alcune malattie
[notificata con il numero C(2003) 4833]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2004/3/CE)
Articolo 1
Gli Stati membri elencati nella colonna 1 dell’allegato I sono autorizzati, per le regioni indicate a fronte della rispettiva denominazione nella colonna 2 di detto allegato, a limitare la commercializzazione di tuberi-seme di patate ai tuberi-seme di base come segue:
per la produzione di tuberi-seme di patate, ai:
tuberi-seme di patate di base che soddisfano i requisiti stabiliti per la «classe S dell’Unione» al punto 1, lettera a), punti da ii) a v), e al punto 1, lettera b), punti da i) a iv), dell’allegato I della direttiva di esecuzione 2014/20/UE della Commissione ( 1 ); oppure
tuberi-seme di patate di base che soddisfano i requisiti stabiliti per la «classe SE dell’Unione» al punto 2, lettera a), punti da ii) a v), e al punto 2, lettera b), punti da i) a iv), dell’allegato I della direttiva di esecuzione 2014/20/UE;
per la produzione di patate, ai:
tuberi-seme di patate di base che soddisfano i requisiti stabiliti per la «classe S dell’Unione» al punto 1, lettera a), punti da ii) a v), e al punto 1, lettera b), punti da i) a iv), dell’allegato I della direttiva di esecuzione 2014/20/UE;
tuberi-seme di patate di base che soddisfano i requisiti stabiliti per la «classe SE dell’Unione» al punto 2, lettera a), punti da ii) a v), e al punto 2, lettera b), punti da i) a iv), dell’allegato I della direttiva di esecuzione 2014/20/UE; oppure
tuberi-seme di patate di base che soddisfano i requisiti stabiliti per la «classe E dell’Unione» al punto 3, lettera a), punti da ii) a v), e al punto 3, lettera b), punti da i) a iv), dell’allegato I della direttiva di esecuzione 2014/20/UE.
Articolo 2
Gli Stati membri istituiscono un sistema permanente di controlli regolari sull'osservanza delle condizioni di autorizzazione e redigono un rapporto. La Commissione esercita la vigilanza su tale sistema.
Articolo 3
L'autorizzazione di cui all'articolo 1 è revocata non appena sia accertato che le relative condizioni non sono più soddisfatte.
Articolo 4
La decisione 93/231/CEE è abrogata.
I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO I
Stato membro (1) |
Regione |
Germania |
— Bundesland Mecklenburg-Vorpommern — Gemeinde Groß Lüsewitz — Ortsteile Lindenhof und Pentz der Gemeinde Metschow — Gemeinden Böhlendorf, Breesen, Langsdorf sowie Ortsteil Grammow der Gemeinde Grammow — Gemeinden Hohenbrünzow, Hohenmocker, Ortsteil Ganschendorf der Gemeinde Sarow sowie Ortsteil Leistenow der Gemeinde Utzedel — Gemeinden Ranzin, Lüssow und Gribow — Gemeinde Pelsin |
Irlanda |
Intero territorio |
Portogallo |
Azzorre (zone al di sopra di 300 m di altitudine) |
Finlandia |
Comuni di Liminka e Tyrnävä |
Regno Unito (1) |
Irlanda del Nord |
(1)
Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. |
ALLEGATO II
Regolamento abrogato e modificazioni successive
Decisione 93/231/CEE |
GU L 106 del 30.4.1993, pag. 11 |
Decisione 95/21/CE |
GU L 28 del 7.2.1995, pag. 13 |
Decisione 95/76/CE |
GU L 60 del 18.3.1995, pag. 31 |
Decisione 96/332/CE |
GU L 127 del 25.5.1996, pag. 31 |
Decisione 2003/242/CE |
GU L 89 del 5.4.2003, pag. 24 |
ALLEGATO III
Tavola di concordanza
Decisione 93/231/CEE |
Presente decisione |
Articolo 1 |
Articolo 1 |
Articolo 2 |
Articolo 2 |
Articolo 3 |
Articolo 3 |
Articolo 4 |
— |
— |
Articolo 4 |
Articolo 5 |
Articolo 5 |
Allegato |
Allegato I |
— |
Allegato II |
— |
Allegato III |
( 1 ) Direttiva di esecuzione 2014/20/UE della Commissione, del 6 febbraio 2014, che determina classi dell’Unione di tuberi-seme di patate di base e certificati nonché i relativi requisiti e le relative denominazioni (GU L 38 del 7.2.2014, pag. 32).