2004A3320 — IT — 01.05.2015 — 002.001
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ACCORDO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE (GU L 084 dell'20.3.2004, pag. 13) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
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data |
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L 388 |
6 |
29.12.2004 |
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L 333 |
45 |
20.12.2005 |
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L 25 |
10 |
30.1.2008 |
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L 99 |
2 |
10.4.2008 |
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L 276 |
3 |
18.9.2014 |
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L 293 |
58 |
28.10.2016 |
ACCORDO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE
tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra
IL REGNO DEL BELGIO,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e del trattato sull'Unione europea,
in appresso denominati «Stati membri», e
LA COMUNITÀ EUROPEA, LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,
in appresso denominate «la Comunità»,
da una parte,
e la EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA,
in appresso denominata «ex Repubblica jugoslava di Macedonia»,
dall'altra,
CONSIDERANDO i forti legami fra le parti e i valori comuni che condividono, il loro desiderio di consolidare tali legami e instaurare relazioni strette e durature, basate sulla reciprocità e sul mutuo interesse, che consentano alla ex Repubblica jugoslava di Macedonia di consolidare ed estendere ulteriormente i rapporti già instaurati, in particolare con l'accordo di cooperazione firmato il 29 aprile 1997 mediante scambio di lettere, entrato in vigore il 1o gennaio 1998;
CONSIDERANDO che le relazioni tra le parti nel settore dei trasporti terrestri continuano a essere disciplinate dall'accordo nel settore dei trasporti tra la Comunità europea e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, firmato il 29 giugno 1997 ed entrato in vigore il 28 novembre 1997;
CONSIDERANDO l'importanza del presente accordo, nell'ambito del processo di stabilizzazione e di associazione con i paesi dell'Europa sudorientale, da sviluppare ulteriormente attraverso una strategia comune dell'UE per la regione, ai fini dell'instaurazione e del consolidamento di un ordine europeo stabile basato sulla cooperazione, che abbia nell'Unione europea una delle chiavi di volta, nonché nell'ambito del Patto di stabilità;
CONSIDERANDO l'impegno delle parti a contribuire con ogni mezzo alla stabilizzazione politica, economica e istituzionale nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia e nella regione, attraverso l'evoluzione della società civile e la democratizzazione, lo sviluppo delle istituzioni e la riforma della pubblica amministrazione, l'intensificazione della cooperazione commerciale ed economica, il rafforzamento della sicurezza nazionale e regionale, nonché una maggiore cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni;
CONSIDERANDO l'impegno delle parti a rafforzare le libertà politiche ed economiche che costituiscono il fondamento stesso dell'accordo, nonché l'impegno a rispettare i diritti umani e lo Stato di diritto, compresi i diritti delle minoranze nazionali, e i principi democratici attraverso elezioni libere e democratiche e un sistema pluripartitico;
CONSIDERANDO che le parti si impegnano ad applicare i principi del libero mercato e che la Comunità è disposta a contribuire alle riforme economiche nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia;
CONSIDERANDO l'impegno assunto dalle parti per la piena applicazione di tutti i principi e di tutte le disposizioni della Carta delle Nazioni Unite, dell'OSCE, segnatamente quelli dell'Atto finale di Helsinki, dei documenti conclusivi delle conferenze di Madrid e di Vienna, della Carta di Parigi per una nuova Europa e del Patto di stabilità per l'Europa sudorientale adottato a Colonia, al fine di contribuire alla stabilità regionale e alla cooperazione tra i paesi della regione;
DESIDERANDO instaurare un dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse, compresi gli aspetti regionali;
CONSIDERANDO l'impegno assunto dalle parti in materia di libero scambio, in ottemperanza ai diritti e agli obblighi derivanti dall'OMC;
PERSUASI che l'accordo di stabilizzazione e di associazione creerà un nuovo clima per le loro relazioni economiche e soprattutto per lo sviluppo degli scambi e degli investimenti, fattori essenziali della ristrutturazione economica e dell'ammodernamento;
TENENDO PRESENTE l'impegno della ex Repubblica jugoslava di Macedonia a ravvicinare la sua legislazione a quella della Comunità;
TENENDO CONTO dell'intenzione della Comunità di fornire un appoggio determinante per l'attuazione delle riforme e di utilizzare a tal fine tutti gli strumenti disponibili di cooperazione e di assistenza tecnica, finanziaria ed economica su base indicativa globale pluriennale;
CONFERMANDO che le disposizioni del presente accordo che rientrano nell'ambito della parte III del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità Europea vincolano il Regno Unito e l'Irlanda quali parti contraenti distinte e non come parte della Comunità europea, finché il Regno Unito o l'Irlanda (secondo il caso) non notifichino alla ex Repubblica jugoslava di Macedonia di essere vincolati come parte della Comunità europea, in conformità del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea. Le medesime disposizioni si applicano alla Danimarca, in conformità del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato ai suddetti trattati;
CONSIDERANDO la disponibilità dell'Unione europea ad integrare il più possibile la ex Repubblica jugoslava di Macedonia nel contesto politico ed economico dell'Europa e la qualità di tale paese come potenziale candidato all'adesione all'UE sulla base del trattato sull'Unione europea e del rispetto dei criteri definiti dal Consiglio europeo del giugno 1993, e a condizione che il presente accordo venga attuato correttamente, segnatamente per quanto riguarda la cooperazione regionale,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
1. È istituita un'associazione tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, dall'altra.
2. Gli obiettivi di tale associazione sono:
— fornire un contesto adeguato per il dialogo politico, che consenta lo sviluppo di strette relazioni politiche tra le parti,
— sostenere gli sforzi della ex Repubblica jugoslava di Macedonia volti a sviluppare la cooperazione economia e internazionale, anche attraverso il ravvicinamento della sua legislazione a quella comunitaria,
— promuovere relazioni economiche armoniose tra le parti ed instaurare progressivamente una zona di libero scambio tra la Comunità e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia,
— promuovere la cooperazione regionale in tutti i settori contemplati dal presente accordo.
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Articolo 2
La politica interna ed estera delle parti si ispira al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e sanciti dall'Atto finale di Helsinki e dalla Carta di Parigi per una nuova Europa, dei principi del diritto internazionale e allo Stato di diritto, nonché dei principi dell'economia di mercato di cui al documento della conferenza CSCE di Bonn sulla cooperazione economica, che costituiscono parte integrante del presente accordo.
Articolo 3
La pace e la stabilità a livello internazionale e regionale e lo sviluppo di relazioni di buon vicinato sono un elemento fondamentale del processo di stabilizzazione e di associazione. La conclusione e l'attuazione del presente accordo rientrano nell'ambito dell'impostazione regionale della Comunità definita nelle conclusioni del Consiglio, del 29 aprile 1997, basata sui meriti dei singoli paesi della regione.
Articolo 4
La ex Repubblica jugoslava di Macedonia si impegna ad avviare la cooperazione e ad instaurare relazioni di buon vicinato con gli altri paesi della regione, anche attraverso un adeguato livello di concessioni reciproche in materia di circolazione delle persone, delle merci, dei capitali e dei servizi, nonché lo sviluppo di progetti d'interesse comune. Tale impegno è essenziale per lo sviluppo delle relazioni e della cooperazione tra le parti e contribuisce pertanto alla stabilità regionale.
Articolo 5
1. L'associazione verrà realizzata completamente durante un periodo transitorio della durata massima di dieci anni diviso in due fasi successive. La suddivisione in due fasi consentirà di applicare gradualmente le disposizioni dell'accordo di stabilizzazione e di associazione e di concentrarsi, durante la prima fase, sui settori descritti in appresso ai titoli III, V, VI e VII.
2. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito a norma dell'articolo 108 provvede periodicamente ad esaminare l'applicazione del presente accordo e i progressi compiuti dalla ex Repubblica jugoslava di Macedonia nell'attuare le riforme giuridiche, amministrative, istituzionali ed economiche in base a quanto enunciato nel preambolo e in conformità dei principi generali stabiliti nel presente accordo.
3. Quattro anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione valuta i progressi compiuti e decide il passaggio alla seconda fase e la durata di questa, nonché gli eventuali cambiamenti da apportare alle disposizioni che la disciplinano. A tal fine, esso tiene conto dei risultati del suddetto esame.
4. Le due fasi previste nei paragrafi 1 e 3 non si applicano al Titolo IV.
Articolo 6
L'accordo è pienamente compatibile con le disposizioni pertinenti dell'OMC, in particolare l'articolo XXIV del GATT 1994 e l'articolo V del GATS.
TITOLO II
DIALOGO POLITICO
Articolo 7
Viene sviluppato e intensificato ulteriormente il dialogo politico tra le parti, che accompagnerà e consoliderà il ravvicinamento tra l'Unione europea e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, e contribuirà ad instaurare stretti legami di solidarietà e nuove forme di cooperazione tra le parti.
Il dialogo politico favorisce in particolare:
— una progressiva convergenza di posizioni sulle questioni internazionali, in particolare su quelle che potrebbero avere notevoli ripercussioni su una delle parti,
— la cooperazione regionale e lo sviluppo di relazioni di buon vicinato,
— una comunanza di vedute sulla sicurezza e sulla stabilità in Europa, anche nei settori contemplati dalla politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea.
Articolo 8
Il dialogo politico può svolgersi a livello multilaterale, nonché a livello regionale con altri paesi della regione.
Articolo 9
1. A livello ministeriale, il dialogo politico bilaterale avviene nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione, cui spetta la responsabilità generale di tutte le questioni che le parti ritengono utile sottoporgli.
2. Su richiesta delle parti, il dialogo politico può assumere anche le seguenti forme:
— all'occorrenza, tramite incontri a livello di alti funzionari che rappresentino la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, da una parte, e la presidenza del Consiglio dell'Unione europea e la Commissione, dall'altra,
— utilizzando appieno tutti i canali diplomatici tra le parti, ivi compresi gli opportuni contatti nei paesi terzi e in sede di ONU, nelle riunioni dell'OSCE e in altri consessi internazionali,
— con qualsiasi altro mezzo che possa contribuire a consolidare, sviluppare e intensificare tale dialogo.
Articolo 10
A livello parlamentare, il dialogo politico si svolge nell'ambito del comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione istituito a norma dell'articolo 114.
TITOLO III
COOPERAZIONE REGIONALE
Articolo 11
Conformemente all'impegno assunto nei confronti della pace e della stabilità e dello sviluppo di relazioni di buon vicinato, la ex Repubblica jugoslava di Macedonia promuove attivamente la cooperazione regionale. La Comunità sostiene altresì progetti aventi una dimensione regionale o transfrontaliera attraverso i suoi programmi di assistenza tecnica.
Ogniqualvolta la ex Repubblica jugoslava di Macedonia preveda di potenziare la cooperazione con uno dei paesi di cui agli articoli 12-14, informa e consulta al riguardo la Comunità e gli Stati membri conformemente alle disposizioni del titolo X.
Articolo 12
Cooperazione con altri paesi che hanno firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione
Non appena sarà stato firmato almeno un accordo di stabilizzazione e di associazione con un altro dei paesi interessati dal processo di stabilizzazione e di associazione, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia avvia negoziati con il paese o i paesi interessati al fine di concludere una convenzione sulla cooperazione regionale, volta ad estendere la portata della cooperazione tra i paesi interessati.
Gli elementi principali di tale convenzione sono:
— il dialogo politico,
— l'instaurazione di una zona di libero scambio tra le parti in conformità delle disposizioni dell'OMC,
— concessioni reciproche in materia di circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi, pagamenti correnti e circolazione dei capitali ad un livello equivalente a quello del presente accordo,
— disposizioni relative alla cooperazione in altri settori, contemplati o meno dal presente accordo, in particolare nel settore della giustizia e degli affari interni.
All'occorrenza, la convenzione contiene disposizioni per l'istituzione dei necessari meccanismi istituzionali.
La convenzione sulla cooperazione regionale deve essere conclusa entro due anni dall'entrata in vigore quanto meno del secondo accordo di stabilizzazione e di associazione. La disponibilità della ex Repubblica jugoslava di Macedonia a concludere una siffatta convenzione costituisce un presupposto per l'ulteriore sviluppo delle sue relazioni con l'UE.
Articolo 13
Cooperazione con altri paesi interessati dal processo di stabilizzazione e di associazione
La ex Repubblica jugoslava di Macedonia si impegna ad avviare la cooperazione regionale con gli altri paesi interessati dal processo di stabilizzazione e di associazione in alcuni o in tutti i settori di cooperazione contemplati dal presente accordo, segnatamente in quelli di interesse comune. Tale cooperazione deve essere conforme ai principi e agli obiettivi del presente accordo.
Articolo 14
Cooperazione con i paesi candidati all'adesione all'UE
La ex Repubblica jugoslava di Macedonia può promuovere lo sviluppo della cooperazione e concludere una convenzione sulla cooperazione regionale con qualsiasi paese candidato all'adesione all'UE in tutti i settori di cooperazione contemplati dal presente accordo. Scopo della convenzione è allineare gradualmente le relazioni bilaterali tra la ex Repubblica jugoslava di Macedonia e detto paese alla parte pertinente delle relazioni tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e tale paese.
TITOLO IV
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
Articolo 15
1. Nel corso di un periodo transitorio della durata massima di dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le disposizioni del presente accordo e in base a quelle del GATT 1994 e dell'OMC. Esse tengono conto dei requisiti specifici elencati qui di seguito.
2. Per classificare le merci negli scambi tra le parti si applica la nomenclatura combinata delle merci.
3. Il dazio di base per ciascun prodotto cui si applicano le riduzioni successive previste dal presente accordo è quello effettivamente applicato erga omnes il giorno che precede la firma del presente accordo.
4. Qualora, successivamente alla firma dell'accordo, venga applicata una riduzione tariffaria erga omnes, in particolare una riduzione derivante dall'accordo sulle tariffe doganali concluso a seguito dei negoziati tariffari in sede di OMC, i suddetti dazi ridotto sostituiscono il dazio di base di cui al paragrafo 3 a decorrere dalla data di applicazione della riduzione.
5. La Comunità e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia si comunicano a vicenda i rispettivi dazi di base.
CAPITOLO I
PRODOTTI INDUSTRIALI
Articolo 16
1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia elencati nei capitoli 25-97 della nomenclatura combinata, fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato I, paragrafo I, punto ii) dell'accordo in materia di agricoltura (GATT 1994).
2. Le disposizioni degli articoli 17 e 18 non si applicano né ai prodotti tessili né ai prodotti siderurgici, come specificato agli articoli 22 e 23.
3. Gli scambi tra le parti dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica avvengono in base alle disposizioni di detto trattato.
Articolo 17
1. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti originari della ex Repubblica jugoslava di Macedonia sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo.
2. Le restrizioni quantitative sulle importazioni nella Comunità e le misure d'effetto equivalente relative ai prodotti originari della ex Repubblica jugoslava di Macedonia sono abolite alla data di entrata in vigore del presente accordo.
Articolo 18
1. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia di merci originarie della Comunità diverse da quelle elencate negli allegati I e II sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo.
2. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia di merci originarie della Comunità elencate nell'allegato I sono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario:
— il 1o gennaio del primo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto al 90 % del dazio di base,
— il 1o gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto all'80 % del dazio di base,
— il 1o gennaio del terzo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto al 70 % del dazio di base,
— il 1o gennaio del quarto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto al 60 % del dazio di base,
— il 1o gennaio del quinto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto al 50 % del dazio di base,
— il 1o gennaio del sesto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto al 40 % del dazio di base,
— il 1o gennaio del settimo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto al 30 % del dazio di base,
— il 1o gennaio dell'ottavo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto al 20 % del dazio di base,
— il 1o gennaio del nono anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto al 10 % del dazio di base,
— il 1o gennaio del decimo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo i dazi rimanenti sono aboliti.
3. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia di merci originarie della Comunità elencate nell'allegato II sono progressivamente ridotti ed eliminati secondo il calendario specificato nell'allegato.
4. Le restrizioni quantitative sulle importazioni nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia di merci originarie della Comunità e le misure di effetto equivalente sono abolite alla data di entrata in vigore del presente accordo.
Articolo 19
A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia aboliscono, nei loro scambi, tutti gli oneri di effetto equivalente a dazi doganali sulle importazioni.
Articolo 20
1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia aboliscono i dazi doganali all'esportazione e gli oneri di effetto equivalente.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia aboliscono reciprocamente tutte le restrizioni quantitative all'esportazione e tutte le misure di effetto equivalente.
Articolo 21
La ex Repubblica jugoslava di Macedonia si dichiara disposta a ridurre i suoi dazi doganali nei confronti della Comunità più rapidamente di quanto previsto all'articolo 18 qualora le sue condizioni economiche generali e la situazione del settore economico interessato lo consentano.
Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può formulare raccomandazioni in tal senso.
Articolo 22
Il protocollo n. 1 determina il regime applicabile ai prodotti tessili in esso indicati.
Articolo 23
Il protocollo n. 2 determina il regime applicabile ai prodotti siderurgici in esso indicati.
CAPITOLO II
AGRICOLTURA E PESCA
Articolo 24
Definizione
1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi di prodotti agricoli e della pesca originari della Comunità o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia.
2. Per «prodotti agricoli e della pesca» si intendono i prodotti elencati nei capitoli 1-24 della nomenclatura combinata e i prodotti elencati nell'allegato I, paragrafo I, punto ii) dell'accordo in materia di agricoltura (GATT 1994).
3. La presente definizione comprende i pesci e i prodotti della pesca di cui al capitolo 3, voci 1604 e 1605, e sottovoci 0511 91 , 2301 20 00 ed ex 1902 20 ( 1 ).
Articolo 25
Il protocollo n. 3 specifica le condizioni applicabili agli scambi dei prodotti agricoli trasformati in esso elencati.
Articolo 26
1. Alla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce tutte le restrizioni quantitative sulle importazioni di prodotti agricoli e della pesca originari della ex Repubblica jugoslava di Macedonia e le misure d'effetto equivalente.
2. Alla data di entrata in vigore del presente accordo, la ex Repubblica jugoslava di Macedonia abolisce tutte le restrizioni quantitative sulle importazioni di prodotti agricoli e della pesca originari della Comunità e le misure d'effetto equivalente.
Articolo 27
Prodotti agricoli
1. L'Unione europea abolisce i dazi doganali e gli oneri aventi effetto equivalente applicabili alle importazioni di prodotti agricoli originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, diversi da quelli delle voci 0102 , 0201 , 0202 , 1701 , 1702 e 2204 della nomenclatura combinata.
Per i prodotti di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata, nei cui confronti la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di dazi doganali ad valorem e di un dazio doganale specifico, viene eliminata unicamente la parte ad valorem del dazio.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del protocollo del presente accordo che tiene conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, l'Unione europea fissa i dazi doganali applicabili alle importazioni nell'Unione europea di prodotti di «baby beef» definiti all'allegato III e originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia al 20 % del dazio ad valorem e al 20 % del dazio specifico previsti dalla tariffa doganale comune, entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 1 650 tonnellate, espresse in peso carcasse.
L'Unione europea concede l'accesso in esenzione da dazi doganali alle importazioni nel suo territorio di prodotti delle voci 1701 e 1702 della nomenclatura combinata, originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 7 000 tonnellate (peso netto).
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del protocollo del presente accordo che tiene conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia:
a) abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari dell'Unione europea, elencati all'allegato IV a);
b) abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari dell'Unione europea, elencati all'allegato IV b), entro i limiti di contingenti tariffari indicati in tale allegato per ciascun prodotto;
c) applica i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari dell'Unione europea, elencati all'allegato IV c), entro i limiti di contingenti tariffari.
4. Le disposizioni commerciali applicabili ai prodotti vinicoli sono definite in un accordo distinto sui vini e sulle acquaviti.
Articolo 28
Prodotti della pesca
1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce completamente i dazi doganali sul pesce e sui prodotti della pesca originari della ex Repubblica jugoslava di Macedonia. I prodotti elencati all'allegato V a) sono soggetti alle disposizioni in esso contenute.
2. L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia abolisce tutti gli oneri aventi effetto equivalente a un dazio doganale e i dazi doganali applicabili alle importazioni di pesci e di prodotti della pesca originari dell'Unione europea ad eccezione dei prodotti elencati negli allegati V b) e V c), ai quali sono applicate le riduzioni tariffarie ivi indicate.
Articolo 29
1. Tenuto conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli e della pesca, della sensibilità specifica di questi, delle norme della politica comune della Comunità nei settori agricolo e della pesca, delle norme delle politiche agricole della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, del ruolo dell'agricoltura nell'economia della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, del potenziale di produzione ed esportazione dei suoi settori e mercati tradizionali e delle conseguenze dei negoziati commerciali multilaterali nell'ambito dell'OMC, entro il 1o gennaio 2003 la Comunità e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia esaminano in sede di Consiglio di stabilizzazione e di associazione, prodotto per prodotto e su un'adeguata e regolare base reciproca, la possibilità di farsi a vicenda ulteriori concessioni per procedere a una maggiore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli e della pesca.
2. Le disposizioni del presente capitolo non impediscono in alcun modo alle parti di applicare unilateralmente misure più favorevoli.
Articolo 30
Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo e in particolare l'articolo 37, qualora, dato il carattere particolarmente sensibile dei mercati agricoli e ittici, le importazioni di prodotti originari di una delle due parti soggette alle concessioni riconosciute ai sensi degli articoli 25, 27 e 28 provochino gravi perturbazioni sui mercati o ai dispositivi regolamentari interni della controparte, le due parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. In attesa di tale soluzione, la Parte interessata può adottare le misure che ritiene necessarie.
CAPITOLO III
DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 31
Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi tra le parti di tutti i prodotti, salvo quanto altrimenti disposto nel presente capitolo o nei protocolli nn. 1, 2 e 3.
Articolo 32
Standstill
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotti nuovi dazi doganali sulle importazioni o sulle esportazioni, né oneri di effetto equivalente, nelle relazioni commerciali tra la Comunità e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, né si aumentano quelli già applicati.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotte nuove restrizioni quantitative sulle importazioni o sulle esportazioni, né misure d'effetto equivalente, nelle relazioni commerciali tra la Comunità e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, né sono rese più restrittive quelle esistenti.
3. Fatte salve le concessioni riconosciute a norma dell'articolo 26, le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non limitano in alcun modo il perseguimento delle rispettive politiche agrarie da parte della ex Repubblica jugoslava di Macedonia e della Comunità o l'adozione di misure nel quadro di tali politiche, purché rimanga inalterato il regime d'importazione di cui agli allegati III, IV a, IV b, IV c, V a, V b.
Articolo 33
Divieto di discriminazione fiscale
1. Le parti si astengono dall'introdurre, qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una parte e i prodotti simili originari del territorio dell'altra parte, e procedono alla loro abolizione qualora esse già esistano.
2. I prodotti esportati nel territorio di una delle parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte indirette interne superiore all'ammontare delle imposte dirette o indirette cui sono stati soggetti.
Articolo 34
Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali sulle importazioni si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.
Articolo 35
Unioni doganali, zone di libero scambio, intese transfrontaliere
1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o accordi sugli scambi transfrontalieri tranne qualora essi alterino le condizioni commerciali previste dal presente accordo.
2. Durante i periodi transitori di cui agli articoli 17 e 18, il presente accordo lascia impregiudicata l'attuazione delle disposizioni preferenziali specifiche in materia di circolazione delle merci, contenute negli accordi di frontiera precedentemente conclusi tra uno o più Stati membri e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia di cui la ex Repubblica jugoslava di Macedonia è uno degli Stati successori, o derivanti dagli accordi bilaterali specificati al titolo III, conclusi dalla ex Repubblica jugoslava di Macedonia per promuovere il commercio regionale.
3. Nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione le parti procedono a consultazioni in merito agli accordi di cui ai paragrafi 1 e 2 e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle rispettive politiche commerciali nei confronti dei paesi terzi. In particolare nel caso in cui un paese terzo entri a far parte della Comunità, si tengono consultazioni di questo tipo per tener conto dei reciproci interessi della Comunità e della ex Repubblica jugoslava di Macedonia sanciti nel presente accordo.
Articolo 36
Dumping
1. Qualora una delle parti ritenga che negli scambi con l'altra parte stiano verificandosi pratiche di dumping, nell'accezione dell'articolo VI del GATT 1994, essa può adottare misure adeguate nei confronti di tali pratiche a norma dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 e della relativa legislazione interna.
2. Per quanto riguarda il paragrafo 1, il consiglio di stabilizzazione e di associazione è informato del caso di dumping non appena le autorità della parte importatrice hanno avviato l'indagine. Qualora non si sia posta fine al dumping, ai sensi dell'articolo VI del GATT, o non si sia trovata altra soluzione soddisfacente entro 30 giorni da quando la questione è stata sottoposta al consiglio di stabilizzazione e di associazione, la parte importatrice può adottare le misure del caso.
Articolo 37
Clausole di salvaguardia generale
1. Qualora un prodotto di una parte venga importato nel territorio dell'altra parte in quantità maggiorate e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare:
— grave pregiudizio all'industria nazionale di prodotti simili o direttamente competitivi nel territorio della parte importatrice, o
— gravi perturbazioni in qualsiasi settore dell'economia o difficoltà che potrebbero causare un grave peggioramento della situazione economica di una regione della parte importatrice,
la parte importatrice può adottare le misure del caso alle condizioni e secondo le procedure specificate nel presente articolo.
2. La Comunità e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia applicano misure di salvaguardia tra loro soltanto in conformità delle disposizioni del presente articolo. Le misure di salvaguardia, la cui portata è limitata a quanto necessario per ovviare alle difficoltà insorte, consistono di norma nella sospensione dell'ulteriore riduzione di tutte le aliquote applicabili del dazio indicate nel presente accordo per il prodotto in questione o nell'aumento dell'aliquota del dazio applicabile a tale prodotto.
Dette misure devono contenere elementi che ne prevedano esplicitamente la progressiva eliminazione entro e non oltre la fine del periodo stabilito. La loro durata è limitata a un anno. In circostanze del tutto eccezionali, tuttavia, si possono prendere misure per un massimo di tre anni. Non si possono applicare misure di salvaguardia alle importazioni di un prodotto che sia già stato assoggettato a misure di questo tipo per almeno tre anni dallo scadere delle misure in questione.
3. Nei casi specificati al presente articolo, prima di adottare le misure in esso previste o, nei casi in cui si applica il paragrafo 4, lettera b), la parte interessata, sia essa la Comunità o la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, fornisce quanto prima al comitato di stabilizzazione e di associazione tutte le opportune informazioni al fine di cercare una soluzione accettabile per entrambe le parti.
4. Ai fini dell'attuazione dei suddetti paragrafi, si applicano le seguenti disposizioni.
a) Le difficoltà create dalla situazione di cui al presente articolo vengono sottoposte all'esame del comitato di stabilizzazione e di associazione, che può decidere tutte le misure necessarie per porvi fine. Qualora il comitato di stabilizzazione e di associazione o la parte esportatrice non abbia preso una decisione che ponga fine alle difficoltà o non sia stata raggiunta altra soluzione soddisfacente entro trenta giorni da quando la questione è stata presentata al comitato di stabilizzazione e di associazione, la parte importatrice può adottare le misure opportune per risolvere il problema in conformità delle disposizioni del presente articolo. Nella scelta delle misure di salvaguardia si devono privilegiare quelle che perturbano meno il funzionamento dell'accordo.
b) Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la parte interessata può applicare immediatamente, nelle situazioni specificate al presente articolo, le misure precauzionali necessarie per far fronte alla situazione e ne informa immediatamente l'altra parte.
5. Le misure di salvaguardia vengono immediatamente notificate al comitato di stabilizzazione e di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo consentano.
6. Qualora la Comunità o la ex Repubblica jugoslava di Macedonia assoggettino le importazioni di prodotti tali da provocare le difficoltà di cui al presente articolo a una procedura amministrativa volta a fornire tempestive informazioni sull'andamento dei flussi commerciali, esse ne informano l'altra Parte.
Articolo 38
Clausola di penuria
1. Qualora l'osservanza delle disposizioni del presente titolo comporti:
a) una penuria critica, o la minaccia di penuria critica, di generi alimentari o di altri prodotti essenziali per la parte esportatrice, oppure
b) una riesportazione verso un paese terzo di un prodotto al quale la Parte esportatrice applichi restrizioni quantitative all'esportazione, dazi all'esportazione oppure misure o oneri di effetto equivalente e qualora le circostanze di cui sopra comportino, o possano probabilmente comportare, gravi difficoltà per la parte esportatrice, quest'ultima può adottare le misure del caso alle condizioni e secondo le procedure di cui al presente articolo.
2. Nella scelta delle misure si devono privilegiare quelle che perturbano meno il funzionamento dei dispositivi dell'accordo. Dette misure non devono essere applicate in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificabile, quando esistano condizioni identiche, né una restrizione dissimulata agli scambi, e sono revocate quando non sussistono più le condizioni che ne giustificano il mantenimento.
3. Prima di adottare le misure di cui al paragrafo 1 o nei casi in cui si applica il paragrafo 4, la parte interessata, sia essa la Comunità o la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, fornisce quanto prima al comitato di stabilizzazione e di associazione tutte le opportune informazioni al fine di cercare una soluzione accettabile per entrambe le parti. Le parti, nell'ambito del comitato di stabilizzazione e di associazione, possono convenire su qualsiasi mezzo necessario per porre fine alle difficoltà. Qualora non venga raggiunto un accordo entro trenta giorni da quando la questione è stata presentata al comitato di stabilizzazione e di associazione, la parte esportatrice può applicare le misure del caso alle esportazioni del prodotto in questione.
4. Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la Parte interessata, sia essa la Comunità o la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, può applicare immediatamente le misure precauzionali necessarie per far fronte alla situazione e ne informa immediatamente l'altra parte.
5. Tutte le misure applicate ai sensi del presente articolo vengono immediatamente notificate al comitato di stabilizzazione e di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo consentano.
Articolo 39
Monopoli di Stato
La ex Repubblica jugoslava di Macedonia procede ad un progressivo riordinamento dei monopoli nazionali che presentano un carattere commerciale in modo che, entro la fine del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, venga esclusa qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri e quelli della ex Repubblica jugoslava di Macedonia per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e agli sbocchi. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione è informato delle misure adottate a tal fine.
Articolo 40
Il protocollo n. 4 stabilisce le norme di origine per l'applicazione delle preferenze tariffarie previste nel presente accordo.
Articolo 41
Restrizioni autorizzate
Il presente accordo lascia impregiudicata l'applicazione di divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito di merci giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, da motivi legati alla tutela della salute e della vita delle persone, degli animali o di preservazione dei vegetali, alla protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico, o alla tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale o dalle norme relative all'oro e all'argento. Tali divieti o restrizioni non devono costituire tuttavia un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le parti.
Articolo 42
Le parti decidono di collaborare per ridurre il potenziale di frode nell'applicazione delle disposizioni commerciali del presente accordo.
Fatte salve altre disposizioni del presente accordo, in particolare gli articoli 30, 37 e 88 e il protocollo n. 4, qualora risulti a una parte che esistono sufficienti elementi di prova di frodi, quali un forte aumento delle esportazioni di prodotti di una parte verso l'altra, superiore al livello corrispondente alle condizioni economiche, quali la normale capacità di produzione e di esportazione, oppure la mancata collaborazione amministrativa necessaria per la verifica delle prove dell'origine, da parte dell'altra, le due parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. In attesa di una siffatta soluzione, la Parte interessata può adottare le misure opportune che ritiene necessarie. Nella scelta delle misure si devono privilegiare quelle che perturbano meno il funzionamento dei dispositivi contenuti nell'accordo.
Articolo 43
L'applicazione del presente accordo non pregiudica l'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle Isole Canarie.
TITOLO V
CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI, STABILIMENTO, PRESTAZIONE DI SERVIZI, CAPITALI
CAPITOLO I
CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI
Articolo 44
1. Nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili in ciascuno Stato membro:
— il trattamento concesso ai lavoratori cittadini della ex Repubblica jugoslava di Macedonia legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro è esente da qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento, rispetto ai cittadini di quello Stato,
— il coniuge e i figli legalmente residenti di un lavoratore legalmente occupato nel territorio di uno Stato membro, fatta eccezione per i lavoratori stagionali e per i lavoratori oggetto di accordi bilaterali a norma dell'articolo 45, salvo diverse disposizioni di tali accordi, hanno accesso al mercato del lavoro di quello Stato membro nel periodo di soggiorno di lavoro autorizzato di quel lavoratore.
2. Nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili nel suo territorio, la ex Repubblica jugoslava di Macedonia concede il trattamento di cui al paragrafo 1 ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati sul suo territorio, nonché ai loro coniugi e figli legalmente residenti in tale territorio.
Articolo 45
1. Tenendo conto della situazione del mercato del lavoro nello Stato membro in questione, nel rispetto della sua legislazione e delle regole in esso vigenti in materia di mobilità dei lavoratori:
— si dovrebbero mantenere e, se possibile, ampliare, le agevolazioni esistenti per l'accesso all'occupazione dei lavoratori della ex Repubblica jugoslava di Macedonia accordate dagli Stati membri attraverso accordi bilaterali,
— gli altri Stati membri esaminano la possibilità di concludere accordi analoghi.
2. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione valuta l'opportunità di concedere ulteriori facilitazioni, ivi comprese le possibilità di accesso alla formazione professionale, in base alle norme e procedure in vigore negli Stati membri e tenendo conto della situazione del mercato del lavoro degli Stati membri e della Comunità.
Articolo 46
Vengono stabilite le norme per coordinare i sistemi di previdenza sociale per i lavoratori cittadini della ex Repubblica jugoslava di Macedonia legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro e per i loro familiari legalmente residenti in tale territorio. A tal fine, una decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione, che non modifichi eventuali diritti o obblighi derivanti da accordi bilaterali qualora questi prevedano un trattamento più favorevole, porrà in essere le disposizioni seguenti:
— tutti i periodi di assicurazione, occupazione o residenza trascorsi dai suddetti lavoratori nei vari Stati membri sono cumulati ai fini delle pensioni e rendite di vecchiaia, di invalidità e di reversibilità e ai fini dell'assistenza sanitaria a favore di tali lavoratori e familiari,
— le pensioni o rendite di vecchiaia, di reversibilità, per infortuni sul lavoro o malattie professionali, o per invalidità derivante da tali cause, fatta eccezione per le indennità non basate sui contributi versati dai lavoratori, sono liberamente trasferibili al tasso applicato in base alla legislazione dello Stato membro debitore o degli Stati membri debitori,
— ai lavoratori in questione sono versati gli assegni familiari per i membri della loro famiglia sopra indicati.
La ex Repubblica jugoslava di Macedonia concede ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati sul suo territorio e ai loro familiari legalmente residenti sul suo territorio un trattamento analogo a quello specificato al secondo e al terzo trattino del primo paragrafo.
CAPITOLO II
STABILIMENTO
Articolo 47
Ai fini del presente accordo,
a) per «società comunitaria» o «società della ex Repubblica jugoslava di Macedonia» si intende una società costituita a norma delle leggi di uno Stato membro o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia che abbia la sede legale, l'amministrazione centrale o il principale centro degli affari sul territorio della Comunità o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia.
Tuttavia, una società costituita in base alle leggi di uno Stato membro o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia che abbia solo la sede legale sul territorio della Comunità o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia viene considerata una società comunitaria o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia se le sue attività sono collegate in modo effettivo e continuativo con l'economia di uno degli Stati membri o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia;
b) per «consociata» di una società si intende una società effettivamente controllata dalla prima;
c) per «filiale» di una società si intende un'impresa commerciale senza capacità giuridica, apparentemente permanente, come l'estensione di una casa madre, che dispone della gestione e delle infrastrutture necessarie per negoziare con terzi e pertanto, fermo restando che, all'occorrenza, vi sarà un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova in un altro paese, non deve trattare direttamente con detta casa madre ma può concludere operazioni commerciali nell'impresa che ne costituisce l'estensione;
d) per «stabilimento» si intende:
i) per quanto riguarda i cittadini, il diritto di avviare attività, in particolare società, che controllano di fatto. Le attività economiche non comprendono la ricerca di un impiego o l'assunzione sul mercato del lavoro, né conferiscono il diritto di accesso al mercato del lavoro dell'altra parte;
ii) per quanto riguarda le società comunitarie o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, il diritto di intraprendere e svolgere attività economiche attraverso la creazione e la gestione di consociate e filiali, rispettivamente nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia o nella Comunità;
e) per «attività» si intendono quelle economiche;
f) le «attività economiche» comprendono in particolare le attività di tipo industriale, commerciale, artigianale e professionale;
g) per «cittadino della Comunità» o «cittadino della ex Repubblica jugoslava di Macedonia» si intende, rispettivamente, una persona fisica che abbia la cittadinanza di uno degli Stati membri o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia;
h) per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, comprese le operazioni intermodali che implicano una tratta marittima, beneficiano delle disposizioni del presente capitolo e del capitolo III i cittadini degli Stati membri o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia stabiliti al di fuori della Comunità e della ex Repubblica jugoslava di Macedonia e le agenzie marittime stabilite al di fuori della Comunità o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia e controllate da cittadini di uno Stato membro o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, se le loro navi sono registrate in detto Stato membro o nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia in base alle rispettive legislazioni;
i) per «servizi finanziari» si intendono le attività descritte nell'allegato VI. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può ampliare o modificare il campo d'applicazione di tale allegato.
Articolo 48
1. La ex Repubblica jugoslava di Macedonia concede, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo:
i) per lo stabilimento di società comunitarie un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle sue società o, se migliore, alle società di paesi terzi;
ii) per l'attività delle filiali e consociate di società comunitarie stabilite nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle proprie società e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali di società di un paese terzo.
2. La ex Repubblica jugoslava di Macedonia non adotta nuove normative o misure che introducano discriminazioni per quanto riguarda lo stabilimento e l'attività di società comunitarie sul suo territorio, rispetto alle sue società.
3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e gli Stati membri concedono:
i) per lo stabilimento di società della ex Repubblica jugoslava di Macedonia sul territorio comunitario un trattamento non meno favorevole di quello riservato dagli Stati membri alle loro società o, se migliore, alle società di paesi terzi;
ii) per l'attività delle filiali e consociate della ex Repubblica jugoslava di Macedonia stabilite sul loro territorio un trattamento non meno favorevole di quello riservato dagli Stati membri alle loro società e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali di società di un paese terzo stabilite sul loro territorio.
4. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, e alla luce della giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia europea e della situazione del mercato del lavoro, il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina l'eventualità di estendere le suddette disposizioni allo stabilimento di cittadini di entrambe le parti contraenti dell'accordo che intendano avviare attività economiche come lavoratori autonomi.
5. Fatte salve le disposizioni del presente articolo,
a) a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le consociate e le filiali di società comunitarie hanno il diritto di utilizzare e locare proprietà immobiliari nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia;
b) le consociate di società comunitarie hanno inoltre il diritto di acquistare e godono degli stessi diritti, per quanto riguarda le proprietà immobiliari, delle società della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, nonché, per quanto riguarda beni pubblici/beni di interesse comune, compresi le risorse naturali, i terreni agricoli e il patrimonio forestale, gli stessi diritti di cui godono le società della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, quando ciò sia necessario per lo svolgimento delle attività economiche per cui esse sono stabilite in tale territorio;
c) entro la fine della prima fase del periodo transitorio il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina la possibilità di estendere i diritti di cui alla lettera b) alle filiali di società comunitarie.
Articolo 49
1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 48, fatta eccezione per i servizi finanziari di cui all'allegato VI, ciascuna parte può disciplinare lo stabilimento e l'attività delle società e dei cittadini sul suo territorio, sempreché così facendo non discrimini le società e i cittadini dell'altra parte rispetto alle sue società e ai suoi cittadini.
2. Per quanto riguarda i servizi finanziari, fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, le parti hanno il diritto di prendere misure a titolo cautelare, anche per tutelare gli investitori, i risparmiatori, gli assicurati o le persone nei cui confronti esiste un'obbligazione fiduciaria, o per garantire l'integrità e la stabilità del sistema finanziario. Le suddette misure non vengono utilizzate per eludere gli obblighi assunti dalla parte a norma dell'accordo.
3. Nessuna disposizione dell'accordo impone a una delle parti di rivelare informazioni connesse all'attività e alla contabilità di singoli clienti o informazioni riservate in possesso di organismi pubblici.
Articolo 50
1. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai servizi di trasporto aereo, fluviale e marittimo.
2. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può formulare raccomandazioni per migliorare le condizioni di stabilimento e di attività nei settori di cui al paragrafo 1.
Articolo 51
1. Le disposizioni degli articoli 48 e 49 non impediscono a una delle parti di applicare regole particolari, per lo stabilimento e l'attività sul suo territorio di filiali di società dell'altra parte al di fuori del territorio della prima, giustificate da differenze giuridiche o tecniche tra dette filiali e quelle di società stabilite sul suo territorio oppure, per i servizi finanziari, per ragioni prudenziali.
2. La differenza di trattamento si limita a quanto strettamente necessario in seguito a tali differenze giuridiche o tecniche oppure, per i servizi finanziari, per ragioni prudenziali.
Articolo 52
Al fine di rendere più agevole per i cittadini della Comunità e della ex Repubblica jugoslava di Macedonia l'avvio e lo svolgimento di attività professionali regolamentate nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia e nella Comunità, il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina le iniziative da prendere ai fini del reciproco riconoscimento delle qualifiche. Esso può prendere tutte le misure necessarie a tal fine.
Articolo 53
1. Una società comunitaria o una società della ex Repubblica jugoslava di Macedonia stabilita, rispettivamente, sul territorio della ex Repubblica jugoslava di Macedonia o della Comunità ha il diritto di assumere o di far assumere da una delle sue consociate o filiali, in base alla legislazione in vigore nel paese di stabilimento, sul territorio della ex Repubblica jugoslava di Macedonia e della Comunità, cittadini degli Stati membri e della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, purché si tratti di quadri intermedi a norma del paragrafo 2 impiegati esclusivamente da società, consociate o filiali. I permessi di soggiorno e di lavoro di questi dipendenti coprono unicamente la durata di tale occupazione.
2. I quadri intermedi delle summenzionate società, in appresso denominate «organizzazioni», sono «persone trasferite all'interno della società» a norma della lettera c) del presente paragrafo e nelle successive categorie, purché l'organizzazione sia una persona giuridica e le persone in questione siano state impiegate da essa o associate ad essa (non come azionisti di maggioranza) per almeno un anno prima di questo trasferimento:
a) le persone che occupano una carica elevata all'interno di un'organizzazione, preposte direttamente alla direzione dell'impresa sotto la supervisione generale o la direzione del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della società o dei loro equivalenti, tra cui coloro che:
— dirigono l'impresa oppure un dipartimento o una sottodivisione della stessa,
— controllano e coordinano l'attività degli altri funzionari che svolgono mansioni ispettive, professionali o amministrative,
— hanno facoltà di procedere personalmente all'assunzione o al licenziamento di personale o di raccomandare assunzioni, licenziamenti e altre azioni relative al personale;
b) I dipendenti di un'organizzazione in possesso di conoscenze non comuni indispensabili per l'attività, la ricerca, le tecniche o la gestione dell'impresa. Dalla valutazione di tali competenze può risultare, oltre alle conoscenze specificamente necessarie per l'impresa, un alto livello di qualifica concernente un tipo di lavoro o di commercio che richieda una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza ad un albo professionale;
c) Per «persona trasferita all'interno della società» si intende una persona fisica che lavora presso un'organizzazione sul territorio di una delle parti e viene trasferita temporaneamente nel quadro di attività economiche svolte sul territorio dell'altra parte; l'organizzazione in questione deve avere la sede principale sul territorio di una parte e il trasferimento deve avvenire verso un'impresa (filiale, consociata) di questa organizzazione ed essere effettivamente giustificato da attività economiche simili sul territorio dell'altra parte.
3. L'ingresso e la presenza temporanea nel territorio della Comunità o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia di cittadini della ex Repubblica jugoslava di Macedonia o della Comunità sono autorizzati quando si tratta di rappresentanti che occupano una carica elevata, a norma del paragrafo 2, lettera a), all'interno di una società e sono incaricati di aprire una consociata o una filiale di una società della ex Repubblica jugoslava di Macedonia oppure una consociata o una filiale di una società comunitaria rispettivamente in uno Stato membro della Comunità o nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia, a condizione che:
— detti rappresentanti non procedano a vendite dirette e non forniscano servizi, e che
— la sede principale della società si trovi al di fuori della Comunità e della ex Repubblica jugoslava di Macedonia e che non esistano altri rappresentanti, uffici, filiali o consociate della società nello Stato membro della Comunità o nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia.
Articolo 54
Nel corso dei primi quattro anni successivi alla data di entrata in vigore del presente accordo, la ex Repubblica jugoslava di Macedonia può prendere misure in deroga alle disposizioni del presente capitolo per quanto riguarda lo stabilimento di società e cittadini comunitari di determinate industrie che:
— siano in corso di ristrutturazione o versino in gravi difficoltà, in particolare se queste comportano gravi problemi sociali nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia,
— rischino l'eliminazione dal mercato o una drastica riduzione della quota di mercato complessivamente detenuta da società o cittadini della ex Repubblica jugoslava di Macedonia in un determinato settore o in una determinata industria nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia, oppure
— stiano affermandosi sul suo territorio.
Le suddette misure:
i) cessano di applicarsi al più tardi due anni dopo il termine della prima fase del periodo transitorio,
ii) sono opportune e necessarie per porre rimedio alla situazione, e
iii) non discriminano le attività di società e cittadini comunitari già stabiliti nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia nel momento in cui viene introdotta una determinata misura, rispetto alle società o ai cittadini della ex Repubblica jugoslava di Macedonia.
Nell'elaborare e nell'applicare le suddette misure, la ex Repubblica jugoslava di Macedonia riconosce ogniqualvolta possibile un trattamento preferenziale alle società e ai cittadini comunitari, e in nessun caso concede loro un trattamento meno favorevole di quello accordato a società o cittadini di qualsiasi paese terzo. Prima di introdurre le suddette misure, la ex Repubblica jugoslava di Macedonia consulta il consiglio di stabilizzazione e di associazione; inoltre essa non le mette in vigore prima di un mese dalla notifica al consiglio di stabilizzazione e di associazione delle misure concrete da introdurre nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia, tranne quando il rischio di danni irreparabili imponga l'adozione di misure urgenti, nel qual caso la ex Repubblica jugoslava di Macedonia consulta il consiglio di stabilizzazione e di associazione immediatamente dopo averle applicate.
Al termine dei quattro anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, la ex Repubblica jugoslava di Macedonia può introdurre o mantenere misure di questo tipo solo con l'autorizzazione del consiglio di stabilizzazione e di associazione e alle condizioni stabilite da quest'ultimo.
CAPITOLO III
PRESTAZIONE DI SERVIZI
Articolo 55
1. Le parti si impegnano, a norma delle seguenti disposizioni, a prendere i provvedimenti necessari per consentire progressivamente la prestazione di servizi da parte di società o di cittadini comunitari o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia stabiliti in una parte diversa da quella della persona alla quale i servizi sono destinati.
2. Parallelamente al processo di liberalizzazione di cui al paragrafo 1, le parti consentono la temporanea circolazione delle persone fisiche che forniscono il servizio o che sono impiegate dal fornitore del servizio come quadri intermedi quali definiti all'articolo 53, comprese le persone fisiche che sono rappresentanti di una società o di un cittadino della Comunità o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia e che chiedono l'ingresso temporaneo al fine di negoziare la vendita dei servizi o di stipulare accordi di vendita dei servizi per il fornitore in questione, a condizione che detti rappresentanti non si occupino di effettuare vendite dirette alla collettività o di fornire essi stessi servizi.
3. A decorrere dalla seconda fase del periodo transitorio, il consiglio di stabilizzazione e di associazione prende le misure necessarie per la progressiva attuazione delle disposizioni del paragrafo 1. Si tiene conto dei progressi compiuti dalle parti per quanto riguarda il ravvicinamento delle loro leggi.
Articolo 56
1. Le parti si astengono da misure o azioni che rendano le condizioni per la prestazione di servizi da parte di cittadini o società della Comunità e della ex Repubblica jugoslava di Macedonia stabiliti in una parte diversa da quella del destinatario dei servizi nettamente più restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno precedente all'entrata in vigore dell'accordo.
2. Se una parte ritiene che le misure introdotte dall'altra Parte dopo l'entrata in vigore dell'accordo rendano la situazione, per quanto riguarda la prestazione di servizi, nettamente più restrittiva rispetto a quella esistente al momento dell'entrata in vigore dell'accordo, può chiedere all'altra parte di avviare consultazioni.
Articolo 57
Per quanto riguarda la prestazione di servizi di trasporto tra la Comunità e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, si applicano le disposizioni seguenti:
1) Per quanto riguarda i trasporti terrestri, le relazioni tra le parti sono disciplinate dall'accordo nel settore dei trasporti tra la Comunità europea e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, entrato in vigore il 28 novembre 1997. Le parti ribadiscono l'importanza annessa alla corretta applicazione dell'accordo.
2) Per quanto riguarda i trasporti marittimi internazionali, le parti si impegnano ad applicare effettivamente il principio del libero accesso al mercato e al traffico su base commerciale.
a) La disposizione di cui sopra non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti all'una o all'altra delle parti del presente accordo in base al codice di comportamento delle Nazioni Unite per le conferenze di linea. Le compagnie non conferenziate hanno facoltà di operare in concorrenza con una conferenziata a condizione che aderiscano al principio della concorrenza leale su base commerciale.
b) Le parti confermano la loro adesione al principio della libera concorrenza nel commercio di carichi secchi e liquidi alla rinfusa.
3) In applicazione dei principi del paragrafo 2, le parti:
a) non introducono nei futuri accordi bilaterali con paesi terzi clausole di ripartizione del carico, tranne per i rari casi in cui società di navigazione di una qualsiasi delle parti del presente accordo non avrebbero altrimenti la possibilità di partecipare al traffico destinato al paese terzo interessato e proveniente da esso;
b) vietano, nei futuri accordi bilaterali, le clausole di ripartizione del carico relative alle rinfuse secche e liquide;
c) aboliscono, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, tutte le misure unilaterali e gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro genere che potrebbero avere effetti restrittivi o discriminatori sulla libera prestazione di servizi nel settore dei trasporti marittimi internazionali.
4) Al fine di garantire uno sviluppo coordinato e una progressiva liberalizzazione dei trasporti tra le parti secondo le reciproche esigenze commerciali, le condizioni di reciproco accesso al mercato dei trasporti aerei sono oggetto di uno speciale accordo da negoziare tra le parti dopo l'entrata in vigore del presente accordo.
5) Prima della conclusione dell'accordo di cui al paragrafo 4, le parti non prendono nessuna misura o iniziativa tale da creare una situazione più restrittiva o discriminatoria rispetto a quella esistente prima dell'entrata in vigore del presente accordo.
6) Durante il periodo transitorio, la ex Repubblica jugoslava di Macedonia adegua la sua legislazione, ivi comprese le norme amministrative, tecniche e di altro genere, alla legislazione comunitaria vigente in materia di trasporti aerei e terrestri, nella misura in cui essa favorisce la liberalizzazione e il reciproco accesso ai mercati delle parti e facilita la circolazione di viaggiatori e merci.
A mano a mano che le parti progrediscono nel conseguimento degli obiettivi del presente capitolo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina in qual modo si possa migliorare la libera prestazione dei servizi di trasporto aereo e terrestre.
CAPITOLO IV
PAGAMENTI CORRENTI E MOVIMENTI DI CAPITALE
Articolo 58
Le parti si impegnano ad autorizzare, in moneta liberamente convertibile, in conformità delle disposizioni dell'articolo VIII dello statuto del Fondo monetario internazionale, qualsiasi pagamento e bonifico sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra la Comunità e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia.
Articolo 59
1. Per quanto riguarda le transazioni in conto capitale e finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo le parti garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti diretti effettuati in società costituite in base alle leggi del paese ospitante e agli investimenti effettuati a norma delle disposizioni del capitolo II del titolo V, nonché la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e dei profitti da essi derivanti.
2. Per quanto riguarda la transazioni in conto capitale e finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le parti garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ai crediti per transazioni commerciali o alla prestazione di servizi cui partecipa un residente di una delle parti, e ai prestiti finanziari e crediti con scadenza superiore a un anno.
Dall'inizio della seconda fase, esse garantiscono inoltre la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti di portafoglio e a prestiti finanziari e crediti con scadenza inferiore a un anno.
3. Fatto salvo il paragrafo 1, le parti non introducono nuove restrizioni sulla circolazione dei capitali e sui pagamenti correnti tra residenti della Comunità e della ex Repubblica jugoslava di Macedonia e non rendono più restrittive le intese esistenti.
4. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 58 e del presente articolo, se, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali tra la Comunità e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia causano, o minacciano di causare, serie difficoltà al funzionamento della politica di cambio e della politica monetaria della Comunità o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, la Comunità e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia possono adottare misure di salvaguardia relativamente ai movimenti di capitali, se strettamente necessarie, per un periodo non superiore a sei mesi.
5. Le parti si consultano per agevolare la circolazione dei capitali tra la Comunità e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia al fine di promuovere gli obiettivi del presente accordo.
Articolo 60
1. Durante la prima fase, le parti prendono misure atte a consentire la creazione delle condizioni necessarie per l'ulteriore applicazione graduale delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei capitali.
2. Entro la fine della prima fase, il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina in che modo rendere possibile la completa applicazione delle norme comunitarie in materia di circolazione dei capitali.
CAPITOLO V
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 61
1. L'applicazione delle disposizioni del presente titolo è soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di pubblica sanità.
2. Dette disposizioni non si applicano alle attività svolte sul territorio di una o dell'altra parte e connesse, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.
Articolo 62
Ai fini del presente titolo, nessuna disposizione del presente accordo impedisce alle parti di applicare le rispettive leggi e disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, lavoro, condizioni di lavoro e stabilimento delle persone fisiche, nonché di prestazione dei servizi, a condizione che, così facendo, esse non le applichino in modo da vanificare o compromettere i benefici spettanti all'una o all'altra a norma di una specifica disposizione dell'accordo. La presente disposizione non pregiudica l'applicazione dell'articolo 61.
Articolo 63
Le disposizioni del presente titolo si applicano anche alle società controllate da e di proprietà congiunta di società o cittadini della ex Repubblica jugoslava di Macedonia e società o cittadini della Comunità.
Articolo 64
1. Il trattamento della nazione più favorita concesso a norma del presente titolo non si applica alle agevolazioni fiscali già concesse o che le parti concederanno in futuro in base ad accordi volti a evitare la doppia imposizione o altre intese in materia fiscale.
2. Nessuna disposizione del presente titolo vieta alle parti di adottare o di applicare misure destinate a prevenire l'evasione fiscale in base alle disposizioni fiscali degli accordi volti a evitare la doppia imposizione, ad altre intese fiscali o alla legislazione tributaria nazionale.
3. Nessuna disposizione del presente titolo vieta agli Stati membri o alla ex Repubblica jugoslava di Macedonia di operare distinzioni, nell'applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria, fra contribuenti la cui situazione non è identica, segnatamente per quanto riguarda il luogo di residenza.
Articolo 65
1. Le parti si adoperano, nei limiti del possibile, per evitare l'imposizione di misure restrittive, ivi comprese le misure relative alle importazioni, a fini di bilancia dei pagamenti. Qualora una Parte adotti tale misura, sottopone quanto prima all'altra parte un calendario per la loro abolizione.
2. Qualora uno o più Stati membri o la ex Repubblica jugoslava di Macedonia abbiano o rischino di avere gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti, la Comunità o la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, a seconda dei casi, in base alle condizioni stabilite nel quadro dell'accordo OMC, possono adottare misure restrittive, comprese le misure relative alle importazioni, di durata limitata e la cui portata non può essere più ampia di quanto sia necessario per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. La Comunità o la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, a seconda dei casi, informano senza indugio l'altra Parte.
3. Le eventuali misure restrittive non si applicano ai trasferimenti relativi a investimenti e, in particolare, al rimpatrio degli importi investiti o reinvestiti e di qualsiasi tipo di reddito da essi derivante.
Articolo 66
Le disposizioni del presente titolo sono progressivamente adeguate, in particolare alla luce dei requisiti posti dall'articolo V dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS).
Articolo 67
Le disposizioni del presente accordo non vietano alle parti di prendere le misure necessarie per impedire l'elusione, tramite le disposizioni del presente accordo, delle disposizioni relative all'accesso dei paesi terzi ai loro mercati.
TITOLO VI
RAVVICINAMENTO E APPLICAZIONE DELLE LEGISLAZIONI
Articolo 68
1. Le parti riconoscono l'importanza del ravvicinamento della legislazione presente e futura della ex Repubblica jugoslava di Macedonia a quella della Comunità. La ex Repubblica jugoslava di Macedonia deve adoperarsi per rendere la propria legislazione progressivamente compatibile con quella comunitaria.
2. Il graduale ravvicinamento delle legislazioni avverrà in due fasi.
3. Il ravvicinamento delle legislazioni, che ha inizio con la firma dell'accordo e la cui durata è indicata all'articolo 5, si estende ad alcuni elementi fondamentali dell'acquis del mercato interno, nonché ad altre questioni commerciali, secondo un programma da definire insieme alla Commissione delle Comunità europee. La ex Repubblica jugoslava di Macedonia definisce inoltre, insieme alla Commissione delle Comunità europee, le modalità per il controllo dell'attuazione del ravvicinamento delle legislazioni e per l'adozione di misure di applicazione delle leggi, compresa la riforma del settore giudiziario.
Vengono fissate scadenze per le legislazioni in materia di concorrenza, proprietà intellettuale, normalizzazione e certificazione, appalti pubblici e protezione dei dati. Negli altri settori del mercato interno il ravvicinamento legislativo va completato alla fine del periodo transitorio.
4. Durante la seconda fase del periodo transitorio di cui all'articolo 5, il ravvicinamento delle legislazioni si estende agli elementi dell'acquis non contemplati dal precedente paragrafo.
Articolo 69
Concorrenza e altre disposizioni di carattere economico
1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possano essere pregiudizievoli al commercio tra la Comunità e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia:
i) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, limitare o falsare il gioco della concorrenza;
ii) lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunità o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, o in una sua parte sostanziale;
iii) qualsiasi aiuto statale che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza.
2. Le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo i criteri derivanti dall'applicazione degli articoli 81, 82 e 87 del trattato che istituisce la Comunità europea.
3.
a) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, punto iii), le parti accettano che, durante i primi quattro anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, qualsiasi aiuto statale concesso dalla ex Repubblica jugoslava di Macedonia venga valutato tenendo conto del fatto che la ex Repubblica jugoslava di Macedonia va assimilata alle regioni della Comunità di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato che istituisce la Comunità europea.
b) Ciascuna delle parti garantisce la trasparenza nel campo degli aiuti di Stato, tra l'altro comunicando ogni anno all'altra Parte l'importo totale e la distribuzione dell'aiuto concesso e fornendo, su richiesta, informazioni sui piani di aiuto. Su richiesta di una delle parti, l'altra fornisce informazioni su particolari singoli casi di aiuto di Stato.
Ciascuna delle parti garantisce che le disposizioni del presente articolo vengano applicate entro cinque anni dall'entrata in vigore dell'accordo.
4. Per quanto riguarda i prodotti di cui al capitolo II del titolo IV:
— la disposizione del paragrafo 1, punto iii) non si applica,
— le pratiche contrarie al paragrafo 1, punto i) sono valutate secondo i criteri stabiliti dalla Comunità a norma degli articoli 36 e 37 del trattato che istituisce la Comunità europea, e a strumenti comunitari specifici adottati su tale base.
5. Qualora ritengano che una particolare pratica sia incompatibile con le disposizioni del paragrafo 1, e
— qualora tale pratica arrechi o minacci di arrecare grave pregiudizio all'interesse dell'altra Parte o alla sua economia nazionale, ivi compreso il settore dei servizi, la Comunità o la ex Repubblica jugoslava di Macedonia possono prendere misure adeguate previa consultazione nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione o dopo 30 giorni lavorativi dalla richiesta di consultazione.
Nel caso di pratiche incompatibili ai sensi del paragrafo 1, punto iii) del presente articolo, tali misure adeguate possono essere adottate, qualora si applichi in materia l'accordo OMC, soltanto in base alle procedure e alle condizioni stabilite da detto accordo o in conformità della pertinente normativa interna della Comunità.
6. Le parti si scambiano informazioni tenendo conto delle limitazioni imposte dal rispetto del segreto professionale.
Articolo 70
Per quanto riguarda le imprese pubbliche e le imprese cui sono stati riconosciuti diritti speciali o esclusivi, ciascuna Parte garantisce che, a decorrere dal terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, si applichino i principi del trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 86.
Articolo 71
Proprietà intellettuale, industriale e commerciale
1. A norma del presente articolo e dell'allegato VII, le parti confermano l'importanza annessa ad un'adeguata ed effettiva tutela e applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale.
2. La ex Repubblica jugoslava di Macedonia prende le misure necessarie per garantire, entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, un livello di tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale analogo a quello esistente nella Comunità, ivi compresi mezzi efficaci di esercizio di tali diritti.
3. La ex Repubblica jugoslava di Macedonia si impegna ad aderire, entro il termine indicato al paragrafo precedente, alle convenzioni multilaterali sui diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale di cui all'allegato VII.
Qualora nel settore della proprietà intellettuale, industriale e commerciale sorgano problemi tali da falsare le condizioni del commercio, si consulta urgentemente, su richiesta di una o dell'altra parte, il consiglio di stabilizzazione e di associazione al fine di trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti.
Articolo 72
Appalti pubblici
1. Le parti sono favorevoli ad una maggiore apertura dell'aggiudicazione degli appalti pubblici in base ai principi di non discriminazione e di reciprocità, segnatamente nell'ambito dell'OMC.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le società della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, stabilite o meno nella Comunità, possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti nella Comunità in base alle norme comunitarie in materia, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società comunitarie.
Le precedenti disposizioni si applicano altresì ai contratti nel settore dei servizi di pubblica utilità non appena il governo della ex Repubblica jugoslava di Macedonia avrà adottato la legislazione che introduce le norme comunitarie nel settore. La Comunità esamina periodicamente se la ex Repubblica jugoslava di Macedonia abbia effettivamente introdotto tale normativa.
Entro e non oltre cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le società comunitarie non stabilite nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia conformemente alla legge sugli appalti pubblici, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società della ex Repubblica jugoslava di Macedonia. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le società comunitarie stabilite nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia, a norma delle disposizioni del capitolo II del titolo V, possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società della ex Repubblica jugoslava di Macedonia.
Il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina periodicamente la possibilità per la ex Repubblica jugoslava di Macedonia di garantire a tutte le società comunitarie l'accesso alle procedure di aggiudicazione in vigore nel paese.
3. Per quanto riguarda lo stabilimento, l'attività e la fornitura di servizi tra la Comunità e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, nonché l'occupazione e la circolazione della manodopera per l'esecuzione dei contratti d'appalto pubblici, si applicano le disposizioni degli articoli 44-67.
Articolo 73
Standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformità
1. La ex Repubblica jugoslava di Macedonia adotta le misure necessarie per garantire, progressivamente, la conformità della sua legislazione alle normative tecniche comunitarie e alle procedure europee in materia di standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformità.
2. A tale scopo, le parti si adoperano per:
— promuovere l'uso delle normative tecniche comunitarie e delle norme europee, nonché dei controlli e delle procedure per la valutazione della conformità,
— concludere, all'occorrenza, protocolli europei sulla valutazione della conformità,
— promuovere lo sviluppo di infrastrutture di qualità: standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformità,
— incoraggiare la partecipazione ai lavori delle organizzazioni europee specializzate (CEN, CENELEC, ETSI, EA, WELMEC, EUROMED, ecc.).
TITOLO VII
GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI
Articolo 74
Consolidamento delle istituzioni e Stato di diritto
Nella loro cooperazione in materia di giustizia e di affari interni, le parti annettono particolare importanza al rafforzamento delle istituzioni a tutti i livelli dell'amministrazione in generale e per quanto riguarda le autorità incaricate dell'applicazione della legge e l'apparato giudiziario in particolare, compreso il consolidamento dello Stato di diritto. La cooperazione nel settore della giustizia si prefigge in particolare l'indipendenza del sistema giudiziario e il miglioramento della sua efficienza, nonché la formazione degli operatori del settore.
Articolo 75
Visti, controlli alle frontiere, asilo e immigrazione
1. Le parti collaborano in materia di visti, controlli alle frontiere, asilo e immigrazione, e istituiscono un ambito di cooperazione, anche a livello regionale, per tali settori.
2. La cooperazione nei settori di cui al paragrafo 1 poggia su consultazioni reciproche e su uno stretto coordinamento tra le parti, e deve comprendere assistenza tecnica e amministrativa che consenta:
— lo scambio di informazioni in merito a legislazione e pratiche,
— la redazione della normativa,
— una maggiore efficienza delle istituzioni,
— la formazione del personale,
— la sicurezza dei documenti di viaggio e l'identificazione dei documenti falsi.
3. La cooperazione si concentra in particolare:
— nel settore dell'asilo, sull'elaborazione e sull'attuazione della normativa nazionale per conformarsi alle norme della convenzione di Ginevra del 1951 e garantire così il rispetto del principio di «non respingimento»;
— nel settore dell'immigrazione legale, sulle norme di ammissione, sui diritti e sullo status delle persone ammesse. Per quanto riguarda l'immigrazione, le parti approvano l'equo trattamento dei cittadini di altri paesi che risiedono legalmente nei loro territori e la promozione di una politica di integrazione volta a garantire loro diritti e obblighi comparabili a quelli dei loro cittadini.
Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può raccomandare altri temi di cooperazione ai sensi del presente articolo.
Articolo 76
Prevenzione e controllo dell'immigrazione illegale; riammissione
1. Le parti decidono di cooperare per prevenire e controllare l'immigrazione illegale. A tal fine:
— la ex Repubblica jugoslava di Macedonia accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti illegalmente sul territorio di uno Stato membro, su richiesta di quest'ultimo e senza altre formalità, quando essi siano stati identificati come tali,
— ciascuno Stato membro dell'Unione europea accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti illegalmente sul territorio della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, su richiesta di quest'ultima e senza altre formalità, quando essi siano stati identificati come tali.
Gli Stati membri dell'Unione europea e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia forniscono ai loro cittadini gli opportuni documenti d'identità e garantiscono loro l'accesso alle strutture amministrative all'uopo necessarie.
2. Le parti accettano di concludere, dietro richiesta, un accordo tra la ex Repubblica jugoslava di Macedonia e la Comunità europea volto a disciplinare gli obblighi specifici degli Stati membri dell'Unione europea e della ex Repubblica jugoslava di Macedonia in materia di riammissione, compreso l'obbligo di riammettere i cittadini di altri paesi e gli apolidi.
3. In attesa della conclusione dell'accordo con la Comunità di cui al paragrafo 2, la ex Repubblica jugoslava di Macedonia accetta di concludere, su richiesta di uno Stato membro, accordi bilaterali con singoli Stati membri dell'Unione europea, volti a disciplinare gli obblighi specifici in materia di riammissione tra la ex Repubblica jugoslava di Macedonia e gli Stati membri dell'Unione europea, compreso l'obbligo di riammettere i cittadini di altri paesi e gli apolidi.
4. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina altre eventuali azioni comuni volte a prevenire e a controllare l'immigrazione illegale, compresa la tratta di esseri umani.
Articolo 77
Lotta al riciclaggio del denaro
1. Le parti convengono sulla necessità di prodigare ogni sforzo e di collaborare al fine di evitare che i loro sistemi finanziari siano utilizzati per il riciclaggio dei proventi delle attività illecite in generale, e del traffico illecito di droga in particolare.
2. La cooperazione nel settore potrebbe comprendere un'assistenza amministrativa e tecnica volta a sostenere l'attuazione delle disposizioni e a garantire un efficace funzionamento di norme e meccanismi adeguati per la lotta contro il riciclaggio del denaro, equivalenti a quelli adottati in materia dalla Comunità e dai consessi internazionali.
Articolo 78
Lotta alla criminalità e alle altre attività illecite e azioni di prevenzione
1. Le parti decidono di collaborare per combattere e prevenire le attività criminali e illegali, organizzate o meno, quali:
— tratta di esseri umani,
— attività economiche illecite, segnatamente corruzione, transazioni illegali di merci quali rifiuti industriali e materiali radioattivi e transazioni relative a prodotti illegali o contraffatti,
— traffico illegale di stupefacenti e sostanze psicotrope,
— contrabbando,
— traffico illecito di armi,
— terrorismo.
La cooperazione in tali settori è oggetto di consultazioni e di uno stretto coordinamento tra le parti.
2. L'assistenza tecnica e amministrativa nel settore può comprendere:
— l'elaborazione della legislazione nazionale nel settore del diritto penale,
— una maggiore efficienza delle istituzioni incaricate di combattere e prevenire la criminalità,
— la formazione del personale e lo sviluppo delle strutture investigative,
— la definizione di misure volte a prevenire la criminalità.
Articolo 79
Cooperazione nel settore della lotta contro le droghe illecite
1. Nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le parti collaborano per garantire un'impostazione equilibrata e integrata nei confronti degli stupefacenti. Le politiche e le azioni nel settore saranno volte a ridurre l'offerta, il traffico e la domanda di droghe illecite e a garantire un controllo più efficace dei precursori.
2. Le parti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per conseguire tali obiettivi. Le loro azioni si basano su principi concordati conformi alla strategia dell'UE in materia di droga.
3. La cooperazione tra le parti comprende assistenza tecnica e amministrativa in particolare nei seguenti settori: elaborazione delle normative e delle politiche nazionali; creazione di enti e centri di informazione; formazione di personale; ricerca nel campo della droga; prevenzione dell'impiego abusivo di precursori per la produzione illecita di droga. Le parti possono concordare l'inclusione di altri settori.
TITOLO VIII
POLITICHE DI COOPERAZIONE
Articolo 80
1. La Comunità e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia instaurano una stretta cooperazione per contribuire allo sviluppo e al potenziale di crescita della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, consolidando i legami economici esistenti sulla base più ampia possibile, a vantaggio di entrambe le parti.
2. Vengono elaborate politiche e altre misure per favorire lo sviluppo economico e sociale della ex Repubblica jugoslava di Macedonia. L'elaborazione di tali politiche deve tenere pienamente conto, fin dall'inizio, degli aspetti ambientali e garantirne la compatibilità con i requisiti di uno sviluppo sociale armonioso.
3. Le politiche di cooperazione vanno integrate in un contesto regionale di cooperazione. Va rivolta particolare attenzione alle misure atte a promuovere la cooperazione fra la ex Repubblica jugoslava di Macedonia e i paesi limitrofi, compresi gli Stati membri, contribuendo in tal modo alla stabilità regionale. Il Consiglio di stabilizzazione e di associazione può stabilire priorità tra le politiche di cooperazione descritte in appresso e all'interno di queste.
Articolo 81
Politica economica
1. La Comunità e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia agevolano il processo di riforma economica collaborando per migliorare la comprensione dei meccanismi delle rispettive economie e dell'attuazione della politica economica nelle economie di mercato.
2. A tal fine, la Comunità e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia collaborano per procedere a:
— scambi di informazioni sui risultati e sulle prospettive macroeconomici nonché sulle strategie di sviluppo,
— un'analisi congiunta delle questioni economiche di interesse comune, compresi l'elaborazione della politica economica e gli strumenti per la sua attuazione.
3. Su richiesta delle autorità della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, la Comunità può fornire l'assistenza tecnica necessaria per aiutare il paese ad introdurre la piena convertibilità del denaro e a ravvicinare gradualmente le sue politiche a quelle del Sistema monetario europeo. La cooperazione in questo settore comprende scambi informali di informazioni sui principi e sul funzionamento del Sistema monetario europeo e del Sistema europeo di banche centrali.
Articolo 82
Cooperazione nel settore statistico
1. La cooperazione nel settore statistico punta a creare un sistema statistico efficiente e sostenibile in grado di fornire tempestivamente dati affidabili, oggettivi e precisi necessari per pianificare e sorvegliare il processo di transizione e riforma nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia. Essa deve consentire al sistema statistico nazionale, coordinato dall'Ufficio statistico nazionale, di soddisfare meglio le esigenze dei suoi clienti, tanto della pubblica amministrazione quanto del settore privato. Il sistema statistico deve rispettare i principi fondamentali della statistica elaborati dall'ONU e le disposizioni della normativa statistica europea, e allinearsi all'acquis comunitario nel settore.
2. A tal fine, le parti possono cooperare in particolare per:
— favorire lo sviluppo di un sistema statistico efficace nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia, basato su un quadro istituzionale adeguato,
— sviluppare e mantenere la capacità nazionale di raccolta, elaborazione e divulgazione di informazioni statistiche di ottima qualità, utilizzando con la massima efficienza tecnologie moderne,
— fornire agli operatori economici dei settori pubblico e privato e ai ricercatori i dati socioeconomici adeguati necessari per controllare l'andamento delle riforme dello Stato,
— consentire al sistema statistico nazionale di adottare i principi e le norme del sistema statistico europeo,
— garantire il carattere riservato dei dati personali.
3. La cooperazione nel settore comprende, ma non esclusivamente, scambi di informazioni metodologiche, la partecipazione a gruppi di lavoro selezionati di Eurostat e lo scambio di dati statistici.
Articolo 83
Servizi bancari, servizi assicurativi e altri servizi finanziari
1. Le parti collaborano allo scopo di istituire e sviluppare un contesto favorevole al potenziamento dei servizi bancari, assicurativi e finanziari nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia.
La cooperazione si concentra sui seguenti settori:
— adozione di un sistema contabile comune compatibile con le norme europee,
— potenziamento e ristrutturazione dei settori bancario e assicurativo e di altri settori finanziari,
— miglioramento dei sistemi di controllo e di regolamentazione dei servizi bancari e di altri servizi finanziari,
— scambi d'informazioni, in particolare sui disegni di legge,
— traduzioni e compilazione di glossari terminologici.
2. Le parti collaborano al fine di istituire sistemi efficaci di revisione contabile nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia secondo i metodi e le procedure in vigore nella Comunità.
La cooperazione è imperniata sui seguenti settori:
— assistenza tecnica all'Ufficio dei revisori contabili della ex Repubblica jugoslava di Macedonia,
— creazione di unità interne di revisione contabile presso le agenzie ufficiali,
— scambi di informazioni sui sistemi di revisione contabile,
— uniformazione dei documenti di revisione contabile,
— formazione e consulenze.
Articolo 84
Promozione e tutela degli investimenti
1. La cooperazione mira a instaurare un clima favorevole agli investimenti privati, nazionali ed esteri.
2. Più in particolare, la cooperazione si prefigge:
— il miglioramento di un contesto giuridico che favorisca e tuteli gli investimenti nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia,
— se del caso, la conclusione di accordi bilaterali con gli Stati membri per la promozione e la tutela degli investimenti,
— l'applicazione di disposizioni adeguate per i trasferimenti di capitale,
— una migliore tutela degli investimenti.
Articolo 85
Cooperazione industriale
1. La cooperazione intende in particolare promuovere l'ammodernamento e la ristrutturazione dell'industria e di singoli settori della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, nonché la cooperazione industriale fra gli operatori economici dell'una e dell'altra parte soprattutto al fine di rafforzare il settore privato in condizioni che garantiscano la tutela dell'ambiente.
2. Le azioni di cooperazione industriale rispecchiano le priorità stabilite da entrambe le parti. Esse tengono conto degli aspetti regionali dello sviluppo industriale, promuovendo, quando opportuno, partnership transnazionali. Le azioni puntano, in particolare, a creare un contesto adeguato per le imprese, a migliorare il know-how e a promuovere i mercati e la loro la trasparenza, nonché l'attività delle imprese.
Articolo 86
Piccole e medie imprese
Le parti si adoperano per sviluppare e potenziare le piccole e medie imprese (PMI) del settore privato, creare nuove imprese in zone che presentano un potenziale di crescita e favorire la cooperazione tra PMI della Comunità e della ex Repubblica jugoslava di Macedonia.
Articolo 87
Turismo
La cooperazione tra le parti nel settore turistico intende agevolare e incoraggiare il turismo e gli scambi nel settore attraverso il trasferimento di know-how, la partecipazione della ex Repubblica jugoslava di Macedonia ad importanti organizzazioni turistiche europee e l'esame della possibilità di realizzare operazioni comuni, segnatamente per progetti turistici regionali.
Articolo 88
Dogane
1. La cooperazione nel settore doganale mira a garantire l'osservanza di tutte le disposizioni che si intende adottare per quanto riguarda gli scambi e a ravvicinare il sistema doganale della ex Repubblica jugoslava di Macedonia a quello della Comunità, in modo da agevolare le misure di liberalizzazione previste nel presente accordo.
2. In particolare, la cooperazione comprende:
— scambi di informazioni, anche sui metodi d'indagine,
— lo sviluppo di infrastrutture transfrontaliere tra le parti,
— la possibile interconnessione tra i sistemi di transito della Comunità e della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, nonché l'adozione e l'impiego del documento amministrativo unico (DAU),
— la semplificazione dei controlli e delle formalità per il trasporto di merci,
— il sostegno all'introduzione di moderni sistemi di informazione doganale.
3. Fatta salva l'ulteriore cooperazione prevista dal presente accordo, in particolare dagli articoli 76, 77 e 78, l'assistenza reciproca tra le autorità amministrative delle parti competenti per quanto riguarda le questioni doganali è disciplinata dalle disposizioni del protocollo n. 5.
Articolo 89
Fiscalità
Le parti avviano una cooperazione in campo fiscale, che comprende misure intese all'ulteriore riforma del sistema fiscale, all'ammodernamento dell'amministrazione fiscale per assicurare una riscossione efficace delle imposte e alla lotta contro le frodi.
Articolo 90
Cooperazione nel settore sociale
1. In materia di occupazione, le parti collaborano principalmente per ammodernare i servizi di collocamento e di consulenza professionale, prendendo contemporaneamente misure di sostegno e promuovendo lo sviluppo locale per contribuire alla ristrutturazione dell'industria e del mercato del lavoro. Tale cooperazione comprende inoltre l'esecuzione di studi, l'invio di esperti, azioni informative e programmi di formazione.
2. Per quanto riguarda la previdenza sociale, le parti cercano di adeguare il regime della ex Repubblica jugoslava di Macedonia alle nuove esigenze economiche e sociali, essenzialmente assicurando i servizi di esperti e fornendo informazioni e formazione.
3. La cooperazione tra le parti comporta l'adeguamento della legislazione della ex Repubblica jugoslava di Macedonia per quanto riguarda le condizioni di lavoro e le pari opportunità tra uomini e donne.
4. Le parti sviluppano la cooperazione al fine di migliorare il livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, basandosi sul livello esistente nella Comunità.
Articolo 91
Istruzione e formazione
1. Le parti cooperano per migliorare il livello dell'istruzione generale e delle qualifiche professionali nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia, tenendo conto delle sue priorità.
2. Il programma Tempus contribuisce ad intensificare la cooperazione tra le parti nel settore dell'istruzione e della formazione, nonché a promuovere la democrazia, lo Stato di diritto e la riforma economica.
3. Anche la Fondazione europea per la formazione contribuisce al miglioramento delle strutture e delle attività di formazione nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia.
Articolo 92
Cooperazione culturale
Le parti si impegnano a promuovere la cooperazione culturale. Tale cooperazione contribuisce, tra l'altro, a migliorare la comprensione e la stima reciproche tra singoli cittadini, comunità e popoli.
Articolo 93
Informazione e comunicazione
La Comunità e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia prendono le misure necessarie per promuovere lo scambio di informazioni, privilegiando i programmi volti a diffondere tra la popolazione le informazioni di base sulla Comunità, nonché a fornire agli ambienti professionali della ex Repubblica jugoslava di Macedonia informazioni più specialistiche.
Articolo 94
Cooperazione nel settore audiovisivo
Le parti collaborano per promuovere l'industria audiovisiva in Europa e incoraggiano la coproduzione nei settori cinematografico e televisivo.
Le parti coordinano e, se del caso, armonizzano le politiche volte a disciplinare gli aspetti relativi ai contenuti delle trasmissioni radiotelevisive transfrontaliere, rivolgendo particolare attenzione alle questioni riguardanti l'acquisizione di diritti di proprietà intellettuale per i programmi trasmessi via satellite e via cavo.
Articolo 95
Infrastrutture di comunicazione elettronica e servizi connessi
Le parti intensificano la cooperazione nel settore delle infrastrutture di comunicazione elettronica, comprese le reti di telecomunicazioni classiche e le relative reti elettroniche per la trasmissione di materiale audiovisivo, nonché i servizi associati, con il fine ultimo dell'allineamento all'acquis comunitario, da parte della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, un anno dopo l'entrata in vigore dell'accordo.
Detta cooperazione si concentra sui seguenti settori prioritari:
— elaborazione di politiche,
— aspetti giuridici e normativi,
— potenziamento delle istituzioni necessarie in un contesto liberalizzato,
— ammodernamento delle infrastrutture elettroniche della ex Repubblica jugoslava di Macedonia e loro integrazione nelle reti europea e mondiale, con particolare attenzione a un miglioramento a livello regionale,
— cooperazione internazionale,
— cooperazione con gli organismi europei, segnatamente con quelli che operano nel settore della normalizzazione,
— coordinamento delle posizioni in organizzazioni e consessi internazionali.
Articolo 96
Società dell'informazione
Le parti decidono di intensificare la cooperazione per sviluppare ulteriormente la società dell'informazione nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia. Nel complesso, si intende preparare la società all'era digitale, attrarre investimenti e garantire l'interoperabilità di reti e servizi.
Le autorità della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, con l'assistenza della Comunità, riesaminano attentamente gli impegni politici assunti nell'Unione europea, per allineare le proprie politiche su quelle dell'Unione.
Le autorità della ex Repubblica jugoslava di Macedonia elaborano un piano per l'adozione della normativa comunitaria nel settore della società dell'informazione.
Articolo 97
Tutela dei consumatori
Le parti collaborano per allineare le norme della ex Repubblica jugoslava di Macedonia in materia di tutela dei consumatori a quelle della Comunità. Un'efficace tutela dei consumatori è indispensabile per garantire il buon funzionamento dell'economia di mercato; essa dipende dallo sviluppo di un'infrastruttura amministrativa volta ad assicurare il controllo del mercato e l'applicazione della legislazione in questo campo.
A tal fine, tenendo conto dei loro interessi comuni, le parti incoraggiano e garantiscono:
— l'armonizzazione delle legislazioni e l'allineamento delle modalità di tutela dei consumatori della ex Repubblica jugoslava di Macedonia con quelle in vigore nella Comunità,
— una politica attiva di tutela dei consumatori, compresi una maggiore informazione e lo sviluppo di organizzazioni indipendenti,
— un'efficace tutela giuridica dei consumatori per migliorare la qualità dei beni di consumo e mantenere norme di sicurezza adeguate.
Articolo 98
Trasporti
1. Parallelamente all'accordo nel settore dei trasporti tra la Comunità europea e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, le parti sviluppano e intensificano la cooperazione per consentire alla ex Repubblica jugoslava di Macedonia di:
— ristrutturare ed ammodernare i trasporti e le relative infrastrutture,
— migliorare la circolazione dei viaggiatori e delle merci e l'accesso al mercato dei trasporti eliminando gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro tipo,
— applicare norme operative analoghe a quelle in vigore nella Comunità,
— sviluppare un sistema di trasporto compatibile con quello comunitario e ad esso simile,
— migliorare la tutela dell'ambiente nei trasporti e ridurre gli effetti nocivi e l'inquinamento.
2. I settori di cooperazione prioritari sono:
— lo sviluppo delle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e portuali, nonché degli altri grandi assi d'interesse comune, e dei collegamenti transeuropei e paneuropei,
— la gestione delle ferrovie e degli aeroporti, anche attraverso un'adeguata cooperazione tra le competenti autorità nazionali,
— il trasporto stradale, compresi l'imposizione fiscale, gli aspetti sociali e quelli ambientali,
— il trasporto combinato strada-ferrovia,
— l'armonizzazione delle statistiche relative al trasporto internazionale,
— l'ammodernamento delle attrezzature tecniche di trasporto per conformarsi alle norme comunitarie, e l'assistenza per ottenere finanziamenti a tal fine, segnatamente per quanto riguarda il trasporto rotaia-strada, il trasporto multimodale e il trasbordo,
— la promozione di programmi tecnologici e di ricerca comuni,
— l'adozione di politiche dei trasporti coordinate e compatibili con quelle in vigore nella Comunità.
Articolo 99
Energia
1. La cooperazione rispecchia i principi dell'economia di mercato e del trattato sulla Carta europea per l'energia, e si prefigge una progressiva integrazione dei mercati energetici dell'Europa.
2. La cooperazione prevede in particolare:
— formulazione e pianificazione della politica energetica, compresi l'ammodernamento delle infrastrutture, il miglioramento e la diversificazione dell'approvvigionamento e un migliore accesso al mercato energetico, compresa l'agevolazione del transito,
— gestione e formazione nel settore energetico e trasferimento di tecnologia e di know-how,
— promozione del risparmio e dell'utilizzazione razionale dell'energia, delle fonti energetiche rinnovabili; esame dell'impatto ambientale della produzione e del consumo di energia,
— definizione di un contesto per la ristrutturazione dei servizi energetici di pubblica utilità e cooperazione tra imprese del settore.
Articolo 100
Agricoltura e settore agroindustriale
La cooperazione in questo settore si prefigge l'ammodernamento e la ristrutturazione dei settori agricolo e agroindustriale, la gestione delle risorse idriche, lo sviluppo rurale, la graduale armonizzazione della legislazione in campo veterinario e fitosanitario con le norme comunitarie e lo sviluppo del settore forestale e del settore della pesca della ex Repubblica jugoslava di Macedonia.
Articolo 101
Sviluppo regionale e locale
Le parti intensificano la cooperazione a livello di sviluppo regionale per contribuire allo sviluppo economico e alla riduzione degli squilibri regionali.
Viene rivolta particolare attenzione alla cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale. A tal fine, è possibile procedere a scambi di informazioni e di esperti.
Articolo 102
Cooperazione nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico
1. Le parti promuovono la cooperazione bilaterale a livello di ricerca scientifica civile e sviluppo tecnologico (RST) a vantaggio di entrambe, tenendo conto delle risorse disponibili, prevedendo un accesso adeguato ai rispettivi programmi e mantenendo livelli adeguati di tutela effettiva dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale (DPI).
2. La cooperazione in campo scientifico e tecnologico riguarda:
— scambi di informazioni in campo scientifico e tecnologico,
— organizzazione di riunioni congiunte su questioni scientifiche,
— attività comuni di ricerca e sviluppo tecnologico,
— attività di formazione e programmi di mobilità per scienziati, ricercatori e specialisti delle due parti impegnati in attività di ricerca e sviluppo tecnologico.
3. Una siffatta cooperazione si basa su intese specifiche da negoziare e concludere secondo le procedure adottate da ciascuna delle parti definendo, tra l'altro, opportune disposizioni in materia di DPI.
Articolo 103
Ambiente e sicurezza nucleare
1. Le parti instaurano e intensificano la cooperazione nell'impegno fondamentale della lotta contro il degrado ambientale, al fine di contribuire alla sostenibilità dell'ambiente.
2. La cooperazione potrebbe essere imperniata sui seguenti settori prioritari:
— lotta contro l'inquinamento locale, regionale e transfrontaliero (aria, qualità dell'acqua, compresi il trattamento delle acque reflue e l'inquinamento dell'acqua potabile) e realizzazione di controlli efficaci,
— elaborazione di strategie relative ai problemi globali e climatici,
— produzione e consumo razionali, sostenibili e non inquinanti dell'energia; sicurezza degli impianti industriali,
— classificazione e manipolazione sicura delle sostanze chimiche,
— riduzione, riciclaggio e smaltimento sicuro dei rifiuti e attuazione della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (Basilea, 1989),
— impatto dell'agricoltura sull'ambiente; erosione del suolo e inquinamento causato dai prodotti chimici utilizzati in agricoltura,
— tutela delle foreste, della flora e della fauna e salvaguardia della biodiversità,
— pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana,
— valutazione dell'impatto ambientale e valutazione ambientale strategica,
— ravvicinamento continuo delle legislazioni alle norme comunitarie,
— convenzioni internazionali in materia di ambiente alle quali la Comunità aderisce,
— cooperazione a livello regionale, anche nell'ambito dell'Agenzia europea per l'ambiente,
— istruzione e informazione in materia ambientale e sensibilizzazione ai problemi del settore.
3. Nel settore della protezione contro le catastrofi naturali, la cooperazione mira ad assicurare la protezione di persone, animali, proprietà e ambiente contro le catastrofi provocate dall'uomo. A tal fine, la cooperazione potrebbe comprende i settori seguenti:
— scambio di informazioni sui risultati dei progetti scientifici e di ricerca e sviluppo,
— controllo reciproco, notifica rapida e sistemi di allerta per quanto riguarda le catastrofi e le loro conseguenze,
— esercitazioni di salvataggio e di soccorso e sistemi di assistenza in caso di catastrofe,
— scambio di esperienze nel settore della ricostruzione e della ripresa in seguito a calamità.
4. La cooperazione nel settore della sicurezza nucleare potrebbe concentrarsi in particolare sui seguenti settori:
— miglioramento della normativa della ex Repubblica jugoslava di Macedonia in materia di sicurezza nucleare e rafforzamento delle autorità di controllo e dei mezzi a loro disposizione,
— protezione contro le radiazioni, compresi i controlli ambientali,
— gestione delle scorie radioattive: la ex Repubblica jugoslava di Macedonia si impegna a fornire al consiglio di stabilizzazione e di associazione informazioni in merito a qualsiasi intenzione di importare o depositare scorie radioattive,
— promozione di accordi tra gli Stati membri dell'UE, o l'Euratom, e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, in merito allo scambio tempestivo di informazioni in caso di incidenti nucleari e su questioni di sicurezza nucleare in generale, se del caso,
— potenziamento della sorveglianza e del controllo del trasporto di materiali che potrebbero provocare inquinamento radioattivo.
TITOLO IX
COOPERAZIONE FINANZIARIA
Articolo 104
Per conseguire gli obiettivi del presente accordo e in conformità degli articoli 3, 108, e 109, la ex Repubblica jugoslava di Macedonia può beneficiare di assistenza finanziaria da parte della Comunità sotto forma di sovvenzioni e prestiti, compresi prestiti della Banca europea per gli investimenti.
Articolo 105
L'assistenza finanziaria, sotto forma di sovvenzioni, è disciplinata dalle misure operative previste dal pertinente regolamento del Consiglio nell'ambito di un quadro indicativo pluriennale definito dalla Comunità in seguito a consultazioni con la ex Repubblica jugoslava di Macedonia.
L'assistenza, sotto forma di aiuti per il potenziamento delle istituzioni e di investimenti, vuole essenzialmente contribuire alle riforme democratica, economica e istituzionale della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, in linea con il processo di stabilizzazione e di associazione. L'assistenza finanziaria può riguardare tutti i settori di armonizzazione della normativa e delle politiche di cooperazione del presente accordo, compresi giustizia e affari interni.
Occorre vegliare a che vengano completamente realizzati i progetti di infrastrutture di interesse comune individuati nell'accordo nel settore dei trasporti.
Articolo 106
Su richiesta della ex Repubblica jugoslava di Macedonia e in casi eccezionali, la Comunità può valutare, in coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali, la possibilità di concedere, in via straordinaria, un'assistenza macrofinanziaria a determinate condizioni e tenendo conto delle risorse finanziarie globali disponibili.
Articolo 107
Per consentire un impiego ottimale delle risorse disponibili, le parti si adoperano affinché i contributi comunitari siano erogati in stretto coordinamento con quelli provenienti da altre fonti quali gli Stati membri, i paesi terzi e le istituzioni finanziarie internazionali.
A tal fine, le parti procedono ad uno scambio regolare di informazioni su tutte le fonti di assistenza.
TITOLO X
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI
Articolo 108
È istituito un consiglio di stabilizzazione e di associazione incaricato di sorvegliare l'applicazione e l'attuazione del presente accordo. Il consiglio si riunisce al livello opportuno ad intervalli regolari e quando le circostanze lo richiedono. Esso esamina qualsiasi questione importante inerente all'accordo e qualunque altro problema bilaterale o internazionale di reciproco interesse.
Articolo 109
1. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione è composto, da un lato, dai membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione delle Comunità europee e, dall'altro, da membri del governo della ex Repubblica jugoslava di Macedonia.
2. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotta il proprio regolamento interno.
3. I membri del consiglio di stabilizzazione e di associazione possono farsi rappresentare, in base alle condizioni previste al riguardo dal regolamento interno.
4. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione è presieduto a turno da un rappresentante del Consiglio dell'Unione europea e da un rappresentante della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, in base alle disposizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno.
5. Nelle questioni che la riguardano, la BEI partecipa, in veste di osservatore, ai lavori del consiglio di stabilizzazione e di associazione.
Articolo 110
Ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione ha il potere di prendere decisioni all'interno del campo d'azione dell'accordo, nei casi contemplati dall'accordo stesso. Tali decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano le misure necessarie per la loro attuazione. Al momento della decisione relativa al passaggio alla seconda fase il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere, conformemente alle disposizioni dell'articolo 5, anche gli eventuali cambiamenti da apportare al contenuto delle disposizioni che disciplinano tale fase.
Il regolamento interno del consiglio di stabilizzazione e di associazione determina le funzioni del comitato di stabilizzazione e di associazione, tra cui figura la preparazione delle riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione, e le modalità di funzionamento del comitato.
Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può delegare al comitato di stabilizzazione e di associazione taluni suoi poteri. In questi casi, il comitato di stabilizzazione e di associazione adotta le sue decisioni alle condizioni stabilite nel presente articolo.
Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può formulare altresì adeguate raccomandazioni.
Esso elabora decisioni e raccomandazioni previo accordo tra le parti.
Articolo 111
Ciascuna delle parti può deferire al consiglio di stabilizzazione e di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può comporre la controversia mediante una decisione vincolante.
Articolo 112
Nell'esercizio delle sue funzioni, il consiglio di stabilizzazione e di associazione è assistito da un comitato di stabilizzazione e di associazione composto, da un lato, da rappresentanti del Consiglio dell'Unione europea e da rappresentanti della Commissione delle Comunità europee e, dall'altro, da rappresentanti della ex Repubblica jugoslava di Macedonia.
Articolo 113
Il comitato di stabilizzazione e di associazione può creare sottocomitati. Il comitato dei trasporti istituito dall'accordo nel settore dei trasporti assiste il comitato di stabilizzazione e di associazione.
Articolo 114
È istituito un comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione quale foro per lo scambio di opinioni tra membri del Parlamento della ex Repubblica jugoslava di Macedonia e del Parlamento europeo. Il calendario e la frequenza delle riunioni sono decisi dal comitato stesso.
Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione è composto, da un lato, da membri del Parlamento europeo e, dall'altro, da membri del Parlamento della ex Repubblica jugoslava di Macedonia.
Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione adotta il proprio regolamento interno.
Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione è presieduto a turno dal Parlamento europeo e dal Parlamento della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, secondo le disposizioni da stabilire nel suo regolamento interno.
Articolo 115
Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra Parte possano adire, senza discriminazioni rispetto ai propri cittadini, i competenti organi giurisdizionali e amministrativi delle parti per tutelare i loro diritti individuali e di proprietà.
Articolo 116
L'accordo non impedisce ad una parte contraente di adottare qualsiasi misura:
a) ritenuta necessaria a impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi fondamentali in materia di sicurezza;
b) inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo e alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare;
c) ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento della legge e dell'ordine, in tempo di guerra o in periodi di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
Articolo 117
1. Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:
— il regime applicato dalla ex Repubblica jugoslava di Macedonia nei confronti della Comunità non deve dare origine ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro società o filiali,
— il regime applicato dalla Comunità nei confronti della ex Repubblica jugoslava di Macedonia non deve dare origine ad alcuna discriminazione tra cittadini della ex Repubblica jugoslava di Macedonia o tra società e filiali di tale paese.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle parti di applicare le disposizioni pertinenti della loro normativa fiscale nei confronti di contribuenti che non si trovino in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.
Articolo 118
1. Le parti adottano qualsiasi provvedimento generale o specifico necessario per l'adempimento degli obblighi che loro incombono nel quadro del presente accordo. Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi fissati nell'accordo.
2. Qualora una delle parti ritenga che l'altra parte non abbia ottemperato ad un obbligo previsto dall'accordo, può adottare le misure opportune. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame esauriente della situazione ai fini della ricerca di una soluzione accettabile per le parti.
Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento dell'accordo. Le misure decise sono comunicate senza indugio al consiglio di stabilizzazione e di associazione e, qualora l'altra parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in seno a detto organo.
Articolo 119
Le parti decidono di consultarsi tempestivamente, attraverso i canali adeguati, su richiesta di una di esse, per discutere di tutte le questioni inerenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo e di altri aspetti delle loro relazioni.
Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione degli articoli 30, 37, 38 e 42.
Articolo 120
Fino a quando i privati cittadini e gli operatori economici non godranno di diritti equivalenti in base all'applicazione del presente accordo, esso non reca pregiudizio ai diritti loro garantiti da accordi vigenti che vincolano uno o più Stati membri, da un lato, e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, dall'altro.
Articolo 121
I protocolli nn. 1, 2, 3, 4 e 5 e gli allegati I-VII costituiscono parte integrante del presente accordo.
Articolo 122
Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.
Ciascuna delle parti può denunciare l'accordo dandone notifica all'altra parte. Il presente accordo cessa di essere applicabile dopo sei mesi dalla data di tale notifica.
Articolo 123
Ai fini del presente accordo, per «parti» si intendono la Comunità o i suoi Stati membri oppure la Comunità e i suoi Stati membri, in base ai rispettivi poteri, da un lato, e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, dall'altro.
Articolo 124
Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, la Comunità europea dell'energia atomica, alle condizioni precisate in detti trattati e, dall'altro, al territorio della ex Repubblica jugoslava di Macedonia.
Articolo 125
Il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è il depositario dell'accordo.
Articolo 126
Il presente accordo è redatto in due esemplari in ciascuna delle lingue ufficiali delle parti, ciascun testo facente ugualmente fede.
Articolo 127
Il presente accordo è approvato dalle parti secondo le rispettive procedure.
L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si comunicano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state espletate.
A decorrere dalla sua entrata in vigore, il presente accordo sostituisce l'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia firmato il 29 aprile 1997 mediante scambio di lettere.
Articolo 128
Accordo interinale
Le parti decidono che nel caso in cui, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di determinate parti dell'accordo, segnatamente quelle relative alla libera circolazione delle merci, dovessero essere applicate mediante un accordo interinale tra la Comunità e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, per «data di entrata in vigore del presente accordo» si intende, ai fini del titolo IV, articoli 69, 70 e 71 del presente accordo e dei protocolli nn. 1-5, la data di entrata in vigore dell'accordo interinale per quanto concerne gli obblighi di cui a tali articoli e a tali protocolli.
INDICE DEGLI ALLEGATI
Allegato I |
Importazioni nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia di prodotti industriali meno sensibili originari della Comunità (di cui all'articolo 18, paragrafo 2) |
Allegato II |
Importazioni nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia di prodotti industriali sensibili originari della Comunità (di cui all'articolo 18, paragrafo 3) |
Allegato III |
Definizione CE di «baby beef» (di cui all'articolo 27) |
Allegato IV a |
Importazioni nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia di prodotti agricoli originari dell'unione europea (Dazio zero) (di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera a)) |
Allegato IV b |
Importazioni nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia di prodotti agricoli originari dell'unione europea (Dazio zero nell'ambito di contingenti tariffari) (di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera b)) |
Allegato IV c |
Importazioni nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia di prodotti agricoli originari dell'unione europea (concessioni nell'ambito di contingenti tariffari) (di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera c)) |
Allegato V a |
Importazioni nella Comunità di prodotti della pesca originari dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (di cui all'articolo 28, paragrafo 1) |
Allegato V b |
Importazioni nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia di prodotti della pesca originari della Comunità (di cui all'articolo 28, paragrafo 2) |
Allegato V c |
Importazioni nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia di pesci e prodotti della pesca originari dell'unione europea (Dazio zero nell'ambito di contingenti tariffari) (di cui all'articolo 28, paragrafo 2) |
Allegato VI |
Stabilimento: «Servizi finanziari» (di cui al Titolo V, Capitolo II, Articoli 47 e 49) |
Allegato VII |
Diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale (di cui all'articolo 71) |
ALLEGATO I
Importazioni nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia di prodotti industriali meno sensibili originari della Comunità
(di cui all'articolo 18, paragrafo 2)
Codice doganale |
Designazione delle merci |
|
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|
2517 |
|
Sassi, ghiaia, pietre frantumate, dei tipi generalmente utilizzati per calcestruzzo o per massicciate stradali, ferroviarie o altre massicciate, ciottoli e selci, anche trattati termicamente; macadam di loppe, di scorie o di cascami industriali simili, anche contenente materie che rientrano nella prima parte del testo di questa voce, tarmacadam, granuli, scaglie e polveri di pietre delle voci 2515 o 2516, anche trattati termicamente: |
|
|
– Granuli, scaglie e polveri di pietre delle voci 2515 o 2516, anche trattati termicamente: |
|
41 00 00 |
– – di marmo |
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49 00 00 |
– – altri |
2518 |
|
Dolomite, anche sinterizzata o calcinata; dolomite sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare; pigiata di dolomite: |
2520 |
|
Pietra da gesso; anidrite; gessi, anche colorati o addizionati di piccole quantità di acceleranti o di ritardanti: |
2523 |
|
Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti «clinkers»), anche colorati |
|
10 00 00 |
– Cementi non polverizzati detti «clinkers» |
|
29 00 00 |
– – altri |
3105 |
|
Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg |
3214 |
|
Mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura, stucchi (intonaci) non refrattari dei tipi utilizzati nella muratura |
3303 |
|
Profumi ed acque da toletta |
3304 |
|
Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicamenti, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzare; preparazioni per manicure o pedicure |
3305 |
|
Preparazioni per capelli |
3306 |
|
Preparazioni per l'igiene della bocca o dei denti, comprese le polveri e le creme per facilitare l'adesione delle dentiere; fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti imballati per la vendita al minuto (fili dentari) |
3307 |
|
Preparazioni prebarba, da barba e dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno, prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per toletta preparati ed altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o non proprietà disinfettanti |
3405 |
|
Lucidi e creme per calzature, encaustici, lucidi per carrozzerie, per vetro o metalli, paste e polveri per pulire e lucidare e preparazioni simili (anche sotto forma di carta, ovatte, feltri, stoffe non tessute, materia plastica o gomma alveolari, impregnati, spalmati o ricoperti di tali preparazioni), escluse le cere del codice NC 3404 |
3506 |
|
Colle ed altri adesivi preparati, non nominati né compresi altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi, di peso netto non superiore ad 1 kg |
3701 |
|
Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili, pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori |
3702 |
|
Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate |
3808 |
|
Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide |
3918 |
|
Rivestimenti per pavimenti di materie plastiche, anche autoadesivi, in rotoli o in forma di piastrelle o di lastre; rivestimenti per pareti o per soffitti di materie plastiche, definiti nella nota 9 di questo capitolo |
3919 |
|
Lastre, fogli, strisce, nastri, pellicole ed altre forme piatte, autoadesivi, di materie plastiche, anche in rotoli |
3921 |
|
Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche |
3923 |
|
Articoli per il trasporto o l'imballaggio, di materie plastiche; turaccioli, coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura, di materie plastiche |
3924 |
|
Vasellame, altri oggetti per uso domestico, ed oggetti di igiene o da toletta, di materie plastiche |
3925 |
|
Oggetti di attrezzatura per costruzioni, di materie plastiche, non nominati né compresi altrove |
3926 |
|
Altri lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914 |
4008 |
|
Lastre, fogli, nastri, bacchette e profilati, di gomma vulcanizzata non indurita: |
|
|
– di gomma alveolare: |
|
11 00 00 |
– – Lastre, fogli e nastri |
|
19 00 00 |
– – altri |
|
|
– di gomma non alveolare: |
|
|
– – Lastre, fogli e nastri: |
|
21 10 00 |
– – – Rivestimenti e tappeti da pavimento |
|
21 90 00 |
– – – altri |
|
|
– – altri |
|
29 90 00 |
– – – altri |
4015 |
|
Indumenti ed accessori di abbigliamento (compresi i guanti), di gomma vulcanizzata non indurita, per qualsiasi uso: |
|
|
– Guanti: |
|
|
– – altri |
|
19 10 00 |
– – – per uso domestico |
|
19 90 00 |
– – – altri |
|
90 00 00 |
– altri |
4016 |
|
Altri lavori di gomma vulcanizzata non indurita: |
|
|
– altri |
|
91 00 00 |
– – Rivestimenti e tappeti da pavimento |
4302 |
|
Pelli da pellicceria conciate o preparate (comprese le teste, code, zampe ed altri pezzi, cascami e ritagli), anche riunite (senza aggiunta di altre materie), diverse da quelle della voce 4303 |
4303 |
|
Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelle da pellicceria |
4409 |
|
Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, levigato o incollato con giunture a spina |
4415 |
|
Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno |
4802 |
|
Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, in rotoli o in fogli, diversi dalla carta delle voci 4801 o 4803; carta e cartone fabbricati a mano: |
|
|
– altra carta e altro cartone, senza fibre ottenute con procedimento meccanico oppure in cui al massimo 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituita da tali fibre: |
|
|
– – di peso inferiore a 40 g per m2: |
|
51 10 00 |
– – – Carta di peso non superiore a 15 g per m2, destinata alla fabbricazione di carta per matrici di duplicatori |
|
51 90 00 |
– – – altri |
|
52 20 00 |
– – – in rotoli |
|
52 80 00 |
– – – in fogli |
|
|
– – di peso superiore a 150 g per m2 |
|
53 20 00 |
– – – in rotoli |
|
53 80 00 |
– – – in fogli |
4805 |
|
Altra carta ed altro cartone, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli che non hanno subito operazioni complementari o trattamenti diversi da quelli previsti nella nota 2 di questo capitolo: |
|
|
– altra carta ed altro cartone di peso uguale o superiore a 225 g per m2 |
|
|
– – a base di carta da macero: |
|
80 11 00 |
– – – Testliner |
|
80 19 00 |
– – – altri |
|
80 90 00 |
– – altri |
4811 |
|
Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, patinati, spalmati, impregnati, ricoperti, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli, diversi dai prodotti dei tipi descritti nei testi delle voci 4803, 4809 o 4810: |
|
|
– Carta e cartone, spalmati, impregnati o ricoperti di materia plastica (esclusi quelli adesivi): |
|
31 00 00 |
– – con imbianchimento, di peso superiore a 150 g per m2 |
|
39 00 00 |
– – altri |
|
40 00 00 |
– Carta e cartone spalmati o impregnati di cera, di paraffina, di stearina, di olio o di glicerolo |
4814 |
|
Carte da parati e rivestimenti murali simili; vetrofanie |
4815 |
|
Copripavimenti con supporto di carta o di cartone, anche tagliati |
4816 |
|
Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole |
4817 |
|
Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza |
4820 |
|
Registri, libri contabili, taccuini, libretti (per appunti, per ordinazioni, per quietanze), agende, blocchi per annotazioni, blocchi di carta da lettere e lavori simili, quaderni, cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori, legature volanti (a fogli mobili o di altra specie), cartelline e copertine per incartamenti ed altri articoli cartotecnici per scuola, ufficio o cartoleria, compresi i blocchi e i libretti per copie multiple, anche contenenti fogli di carta carbone intercalati, di carta o di cartone; album per campioni o per collezioni e copertine per libri, di carta o di cartone |
4821 |
|
Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, stampate o non |
4909 |
|
Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni |
4910 |
|
Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare |
6601 |
|
Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili) |
6802 |
|
Pietre da taglio o da costruzione (diverse dall'ardesia) lavorate e lavori di tali pietre, esclusi quelli della voce 6801; cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, di pietre naturali (compresa l'ardesia), anche su supporto; granulati, scaglie e polveri di pietre naturali (compresa l'ardesia), colorati artificialmente |
6805 |
|
Abrasivi naturali o artificiali in polvere o in granelli applicati su prodotti tessili, carta, cartone o altre materie, anche tagliati, cuciti o altrimenti riuniti |
6807 |
|
Lavori di asfalto o di prodotti simili (per esempio: pece di petrolio, di carbone fossile) |
6809 |
|
Lavori di gesso o di composizioni a base di gesso |
6810 |
|
Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati |
6811 |
|
Lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento o simili |
6813 |
|
Guarnizioni di frizione (per esempio: piastre, cilindri, nastri, segmenti, dischi, rondelle, piastrine), non montate, per freni, per innesti o per qualsiasi altro organo di attrito, a base di amianto (asbesto), di altre sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili o altre materie |
6815 |
|
Lavori di pietre o di altre materie minerali (comprese le fibre di carbonio, i lavori di queste materie o di torba), non nominati né compresi altrove |
6902 |
|
Mattoni, lastre, piastrelle e simili pezzi ceramici da costruzione, refrattari, diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili |
6904 |
|
Mattoni da costruzione, tavelloni o volterrane, copriferro ed elementi simili di ceramica |
6905 |
|
Tegole, elementi di camini, condotte di fumo, ornamenti architettonici, di ceramica ed altri prodotti ceramici per l'edilizia |
6907 |
|
Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, non verniciate né smaltate, di ceramica, cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, non verniciati né smaltati, di ceramica, anche su supporto |
6908 |
|
Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, verniciate o smaltate, di ceramica, cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, verniciati o smaltati di ceramica, anche su supporto |
6910 |
|
Acquai, lavabi, basamenti per lavabi, vasche da bagno, bidè, tazze per gabinetti, cassette di scarico, orinatoi e apparecchi fissi simili per usi sanitari, di ceramica |
6911 |
|
Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di porcellana |
6912 |
|
Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di ceramica esclusa la porcellana |
6914 |
|
Altri lavori di ceramica |
7007 |
|
Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formato da fogli aderenti fra loro |
|
|
– Vetri temperati: |
|
|
– – di dimensioni e di formato che permettono la loro utilizzazione nelle automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli |
|
11 10 00 |
– – – Di dimensioni e di formato che permettono la loro utilizzazione nelle vetture automobili e trattori |
|
11 90 00 |
– – – altri |
|
|
– – altri |
|
19 10 00 |
– – – smaltati |
|
19 20 00 |
– – – colorati nella massa, opacizzati, placcati o con strato assorbente o riflettente |
|
19 80 00 |
– – – altri |
|
|
– Vetri formati da fogli aderenti fra loro: |
|
|
– – di dimensione e di formato che permettono la loro utilizzazione nelle automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli: |
|
|
– – – altri |
|
21 91 00 |
– – – – di dimensioni e di formato che permettono la loro utilizzazione nelle vetture automobile e trattori |
|
21 99 00 |
– – – – altri |
|
29 00 00 |
– – altri |
7009 |
|
Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi |
7013 |
|
Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018 |
7019 |
|
Fibre di vetro (compresa la lana di vetro) e lavori di queste materie (per esempio: filati, tessuti): |
|
|
– Stoppini, filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) ed altri filati, anche tagliati: |
|
11 00 00 |
– – Filati tagliati, di lunghezza non superiore a 50 mm |
|
12 00 00 |
– – Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) |
|
19 00 00 |
– – altri |
7106 |
|
Argento (compreso l'argento dorato e l'argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere |
7108 |
|
Oro (compreso l'oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere |
7113 |
|
Minuterie ed oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi |
7114 |
|
Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi |
7115 |
|
Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi |
7116 |
|
Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite |
7117 |
|
Minuterie di fantasia |
7217 |
|
Fili di ferro o di acciai non legati: |
|
|
– rivestiti di altri metalli comuni: |
|
|
– – contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio: |
|
|
– – – la cui sezione trasversale massima è inferiore a 0,8 mm: |
|
30 11 00 |
– – – – ramati |
|
30 19 00 |
– – – – altri |
|
|
– – – la cui sezione trasversale massima è uguale o superiore a 0,8 mm: |
|
30 31 00 |
– – – – ramati |
|
30 39 00 |
– – – – altri |
|
30 50 00 |
– – contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio |
|
30 90 00 |
– – contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio |
|
|
– altri |
|
|
– – contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio |
|
90 10 00 |
– – – la cui sezione trasversale massima è inferiore a 0,8 mm |
|
90 30 00 |
– – – la cui sezione trasversale massima è uguale o superiore a 0,8 mm |
|
90 50 00 |
– – contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio |
|
90 90 00 |
– – contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio |
7307 |
|
Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di ghisa, ferro o acciaio: |
|
|
– fusi: |
|
|
– – di ghisa non malleabile: |
|
11 10 00 |
– – – per tubi dei tipi utilizzati per canalizzazioni sotto pressione |
|
11 90 00 |
– – – altri |
|
|
– – altri |
|
19 10 00 |
– – – di ghisa malleabile: |
|
19 90 00 |
– – – altri |
|
|
– altri |
|
91 00 00 |
– – Flange |
|
|
– – Gomiti, curve e manicotti, filettati: |
|
92 10 00 |
– – – Manicotti |
|
92 90 00 |
– – – Gomiti e curve |
|
|
– – Accessori da saldare testa a testa: |
|
|
– – – il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 609,6 mm: |
|
93 11 00 |
– – – – Gomiti e curve |
|
93 19 00 |
– – – – altri |
|
|
– – – il cui maggior diametro esterno è superiore a 609,6 mm: |
|
93 91 00 |
– – – – Gomiti e curve |
|
93 99 00 |
– – – – altri |
|
|
– – altri: |
|
99 10 00 |
– – – filettati |
|
99 30 00 |
– – – per saldare |
|
99 90 00 |
– – – altri |
7311 |
|
Recipienti per gas compressi o liquefatti, di ghisa, ferro o acciaio |
7313 |
|
Rovi artificiali di ferro o di acciaio; cordoncini (torsades), anche spinati, di fili o di nastri di ferro o di acciaio, dei tipi utilizzati per recinti |
7403 |
|
Rame raffinato e leghe di rame, greggio: |
|
|
– rame raffinato |
|
11 00 00 |
– – Catodi e sezioni di catodi |
7418 |
|
Oggetti per uso domestico, di igiene o da toletta e loro parti, di rame; spugne, strofinacci, guanti, ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi, di rame. |
7614 |
|
Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità |
7616 |
|
Altri lavori di alluminio |
7801 |
|
Piombo greggio |
7802 |
|
Cascami ed avanzi di piombo |
7803 |
|
Barre, profilati e fili, di piombo |
7804 |
|
Lamiere, fogli e nastri, di piombo; polveri e pagliette di piombo |
7805 |
|
Tubi ed accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di piombo |
7806 |
|
Altri lavori di piombo |
7901 |
|
Zinco greggio: |
|
|
– Zinco non legato: |
|
11 00 00 |
– – contenente, in peso, 99,99 % o più di zinco |
|
|
– – contenente, in peso, meno di 99,99 % di zinco: |
|
12 10 00 |
– – – contenente, in peso, 99,95 % o più, ma meno di 99,99 % di zinco |
|
12 30 00 |
– – – contenente, in peso, 98,5 % o più, ma meno di 99,95 % di zinco |
|
12 90 00 |
– – – contenente, in peso, 97,5 % o più, ma meno di 98,5 % di zinco |
7902 |
|
Cascami ed avanzi di zinco |
7903 |
|
Zinco polverizzato, polvere di zinco (tuzia) |
7904 |
|
Barre, profilati e fili, di zinco |
7905 |
|
Lamiere, fogli e nastri, di zinco |
7906 |
|
Tubi ed accessori per tubi di zinco (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti) |
7907 |
|
Altri lavori di zinco |
8211 |
|
Coltelli (diversi da quelli della voce 8208), a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili, e le loro lame |
|
|
– altri |
|
|
– – Coltelli da tavola a lama fissa |
|
91 30 00 |
– – – Coltelli con manico e lama di acciaio inossidabile |
|
91 80 00 |
– – – altri |
|
92 00 00 |
– – altri coltelli a lama fissa |
|
93 00 00 |
– – Coltelli diversi da quelli a lama fissa, compresi i roncoli chiudibili |
|
94 00 00 |
– – Lame |
8215 |
|
Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili: |
|
|
– – altri |
|
10 30 00 |
– – – di acciaio inossidabile |
|
|
– altri assortimenti: |
|
20 10 00 |
– – di acciaio inossidabile |
|
20 90 00 |
– – altri |
|
|
– – altri |
|
99 10 00 |
– – – di acciaio inossidabile |
|
99 90 00 |
– – – altri |
8301 |
|
Lucchetti, serrature e catenacci (a chiave, a segreto o elettrici), di metalli comuni; fermagli e montature a fermaglio con serratura, di metalli comuni; chiavi per tali oggetti, di metalli comuni |
|
20 00 00 |
– Serrature del tipo utilizzato per autoveicoli |
8302 |
|
Guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti o altri lavori simili; attaccapanni, cappellinai, sostegni ed oggetti simili, di metalli comuni; rotelle con montatura di metalli comuni; congegni di chiusura automatica per porte, di metalli comuni |
8304 |
|
Classificatori, schedari, scatole per la classificazione, portacopie, astucci, portapenne, portatimbri ed altro materiale e forniture analoghe per ufficio, di metalli comuni, esclusi i mobili per ufficio della voce 9403 |
8309 |
|
Tappi (compresi i tappi a corona, i tappi a passo di vite e i tappi versatori), capsule per bottiglie, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, sigilli e altri accessori per imballaggio, di metalli comuni |
|
10 00 00 |
– Tappi a corona |
8419 |
|
Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'essiccazione, l'evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione o il raffreddamento, diversi dagli apparecchi domestici; scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione: |
|
|
– Essiccatori: |
|
31 00 00 |
– – per prodotti agricoli |
|
32 00 00 |
– – per il legno, le paste per carta, la carta o i cartoni |
|
39 00 00 |
– – altri |
|
|
– – altri |
|
89 10 00 |
– – – Apparecchi e dispositivi di raffreddamento a ritorno d'acqua, nei quali lo scambio termico non si effettua attraverso una parete |
8423 |
|
Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia: |
|
|
– – di portata superiore a 30 kg ma inferiore o uguale a 5 000 kg |
|
82 10 00 |
– – – Strumenti di controllo in rapporto ad un peso predeterminato, a funzionamento automatico, comprese le cernitrici |
|
82 90 00 |
– – – altri |
|
|
– – altri |
|
89 10 00 |
– – – Pese a ponte |
|
89 90 00 |
– – – Altri |
8460 |
|
Macchine per sbavare, affilare, molare, rettificare, smerigliare, levigare o altre macchine che operano per mezzo di mole, abrasivi o prodotti per lucidare, per la rifinitura dei metalli o dei cermet, diverse dalle macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi della voce 8461 |
8461 |
|
Macchine per piallare, limare, sbozzare, brocciare, macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi, macchine per segare, troncare ed altre macchine utensili che operano con asportazione di metallo o di cermet, non nominate né comprese altrove |
8462 |
|
Macchine (comprese le presse) per fucinare o forgiare a stampo, magli per la lavorazione dei metalli; macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici, cesoie, punzonatrici o sgretolatrici per metalli; presse per la lavorazione dei metalli o dei carburi metallici, diverse da quelle sopra citate |
8463 |
|
Altre macchine utensili per la lavorazione dei metalli o dei cermet, che operano senza asportazione di materia |
8464 |
|
Macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento o di materie minerali simili o per la lavorazione a freddo del vetro: |
|
|
– Macchine per molare o levigare |
|
|
– – per la lavorazione del vetro: |
|
20 19 00 |
– – – altre |
|
20 80 00 |
– – altre |
|
90 00 00 |
– altre |
8474 |
|
Macchine ed apparecchi per selezionare, vagliare, separare, lavare, frantumare, macinare, mescolare o impastare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste); macchine per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso o altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine formatrici in sabbia per fonderia |
8477 |
|
Macchine ed apparecchi per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche o per la fabbricazione di prodotti di tali materie, non nominati né compresi altrove in questo capitolo |
8478 |
|
Macchine ed apparecchi per la preparazione o la trasformazione del tabacco, non nominati né compresi altrove in questo capitolo |
8480 |
|
Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingottiere), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche |
8483 |
|
Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento; ingranaggi e ruote di frizione; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi diaccoppiamento, compresi i giunti di articolazione |
|
|
– Ingranaggi e ruote di frizione, escluse le ruote semplici e gli altri organi elementari di trasmissione; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia: |
|
|
– – altri |
|
40 91 00 |
– – – Ingranaggi (diversi da ingranaggi a frizione): |
|
40 92 00 |
– – – Alberi filettati a sfere o a rulli |
|
40 93 00 |
– – – Riduttori, moltiplicatori e cambi di velocità |
|
40 98 00 |
– – – altri |
8501 |
|
Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni: |
|
|
– Motori di potenza inferiore o uguale a 37,5 W |
|
10 10 00 |
– – Motori sincroni di potenza inferiore o uguale a 18 W |
|
|
– – altri |
|
10 91 00 |
– – – Motori universali |
|
10 93 00 |
– – – Motori a corrente alternata |
|
10 99 00 |
– – – Motori a corrente continua |
|
|
– altri motori a corrente alternata, monofase: |
|
|
– – altri: |
|
40 91 00 |
– – – di potenza inferiore o uguale a 750 W |
8508 |
|
Utensili elettromeccanici con motore elettrico incorporato, per l'impiego a mano |
8509 |
|
Apparecchi elettromeccanici con motore elettrico incorporato, per uso domestico |
8512 |
|
Apparecchi elettrici di illuminazione o di segnalazione (esclusi gli oggetti della voce 8539), tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti elettrici, dei tipi utilizzati per velocipedi, motocicli o autoveicoli: |
|
10 00 00 |
– Apparecchi di illuminazione e di segnalazione visiva, dei tipi utilizzati per le biciclette |
8515 |
|
Macchine ed apparecchi per la brasatura o la saldatura (anche in grado di tagliare), elettrici (compresi quelli a gas riscaldati elettricamente) od operanti con laser o con altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, con fasci di elettroni, per impulsi magnetici o a getto di plasma; macchine ed apparecchi elettrici per spruzzare a caldo metalli o cermet: |
|
|
– Macchine ed apparecchi per la brasatura forte o tenera: |
|
11 00 00 |
– – Ferri e pistole per brasare |
|
19 00 00 |
– – altri |
|
|
– Macchine ed apparecchi per la saldatura dei metalli a resistenza: |
|
21 00 00 |
– – interamente o parzialmente automatici |
|
29 00 00 |
– – altri |
|
|
– Macchine ed apparecchi per la saldatura dei metalli ad arco o a getto di plasma: |
|
31 00 00 |
– – interamente o parzialmente automatici |
|
|
– – altri: |
|
39 10 00 |
– – – a mano, con elettrodi rivestiti, completi di un dispositivo da saldatura: |
|
39 90 00 |
– – – altri |
|
|
– altre macchine ed apparecchi: |
|
|
– – per il trattamento dei metalli: |
|
80 11 00 |
– – – per saldare |
|
80 19 00 |
– – – altri |
|
|
– – altri |
|
80 91 00 |
– – – per la saldatura delle materie plastiche a resistenza |
|
80 99 00 |
– – – altri |
8517 |
|
Apparecchi elettrici per la telefonia o la telegrafia su filo, compresi gli apparecchi telefonici per abbonati su filo con apparecchio «cordless» e apparecchi per la telecomunicazione a corrente portante o per la telecomunicazione numerica; videofoni |
8518 |
|
Microfoni e loro supporti, altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche; auricolari, cuffie e simili, anche combinati con un microfono; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono |
8519 |
|
Giradischi, elettrofoni, lettori di cassette ed altri apparecchi per la riproduzione del suono senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono |
8520 |
|
Magnetofoni ed altri apparecchi per la registrazione del suono, anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono |
8521 |
|
Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici |
8524 |
|
Dischi, nastri e altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37 |
8527 |
|
Apparecchi riceventi per la radiotelefonia, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria |
8528 |
|
Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini; televisori a circuito chiuso (videomonitor e videoproiettori) |
8716 |
|
Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti: |
|
|
– Rimorchi e semirimorchi ad uso abitazione o per campeggio, del tipo roulotte: |
|
10 10 00 |
– – Carrelli tenda e roulotte pieghevoli |
|
10 90 00 |
– – altri |
|
|
– Rimorchi e semirimorchi autocaricanti o autoscaricanti, per usi agricoli: |
|
20 10 00 |
– – Spanditori di letame |
|
20 90 00 |
– – altri |
|
|
– – – altri |
|
|
– – – – nuovi: |
|
39 30 00 |
– – – – – Semirimorchi |
|
|
– – – – – altri: |
|
39 51 00 |
– – – – – – con un asse |
|
39 59 00 |
– – – – – – altri: |
|
39 80 00 |
– – – – usati |
|
40 00 00 |
– altri rimorchi e semirimorchi |
|
80 00 00 |
– altri veicoli |
|
|
– Parti: |
|
90 10 00 |
– – Telai |
|
90 30 00 |
– – Carrozzerie |
|
90 90 00 |
– – altre |
9402 |
|
Mobili per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria o la veterinaria (per esempio: tavoli operatori, tavoli per esami, letti con meccanismo per usi clinici, poltrone per dentisti); poltrone da parrucchiere e poltrone simili, con dispositivo di orientamento e di elevazione; parti di tali oggetti: |
|
90 00 00 |
altri |
9404 |
|
Sommier; oggetti letterecci ed oggetti simili (per esempio: materassi, copripiedi, piumini, cuscini, cuscini-poufs, guanciali), con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, compresi quelli di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, anche ricoperti: |
|
10 00 00 |
– Sommier |
|
|
– – di altre materie: |
|
29 10 00 |
– – – con molle metalliche |
|
29 90 00 |
– – – altre |
|
|
– Sacchi a pelo: |
|
30 10 00 |
– – imbottiti di piume o di calugine |
|
30 90 00 |
– – altri |
|
|
– altri |
|
90 10 00 |
– – imbottiti di piume o di calugine |
|
90 90 00 |
– – altri |
ALLEGATO II
Importazioni nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia di prodotti industriali sensibili originari della Comunità
(di cui all'articolo 18, paragrafo 3)
I dazi doganali all'importazione nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia dei prodotti originari della Comunità elencati nel presente allegato vengono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario:
— il 1o gennaio del terzo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto all'80 % del dazio di base;
— il 1o gennaio del quinto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto al 70 % del dazio di base;
— il 1o gennaio del sesto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto al 60 % del dazio di base;
— il 1o gennaio del settimo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto al 50 % del dazio di base;
— il 1o gennaio dell'ottavo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto al 40 % del dazio di base;
— il 1o gennaio del nono anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto al 20 % del dazio di base;
— il 1o gennaio del decimo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo i dazi rimanenti sono aboliti.
Codice doganale |
Designazione delle merci |
|
|
|
|
2515 |
|
Marmi, travertini, calcare di Ecaussines ed altre pietre calcaree da taglio o da costruzione con densità apparente uguale o superiore a 2,5, ed alabastro, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare |
2516 |
|
Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare |
2710 |
|
Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base |
2711 |
|
Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi |
3004 |
|
Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto: |
|
|
– contenenti altri antibiotici: |
|
20 10 00 |
– – condizionati per la vendita al minuto |
|
|
– contenenti ormoni o altri prodotti della voce 2937, e non contenenti antibiotici: |
|
|
– – contenenti insulina: |
|
31 10 00 |
– – – condizionati per la vendita al minuto |
|
|
– – contenenti ormoni corticosurrenali: |
|
32 10 00 |
– – – condizionati per la vendita al minuto |
|
|
– – altri |
|
39 10 00 |
– – – condizionati per la vendita al minuto |
|
|
– contenenti alcaloidi o loro derivati, ma non contenenti ormoni, né altri prodotti della voce 2937, né antibiotici: |
|
40 10 00 |
– – condizionati per la vendita al minuto |
|
|
– altri medicamenti contenenti vitamine o altri prodotti della voce 2936: |
|
50 10 00 |
– – condizionati per la vendita al minuto |
|
|
– altri |
|
|
– – condizionati per la vendita al minuto: |
|
90 11 00 |
– – – contenenti iodio o suoi composti |
|
90 19 00 |
– – – altri |
|
|
– – altri |
|
90 91 00 |
– – – contenenti iodio o suoi composti |
|
90 99 00 |
– – – altri |
3005 |
|
Ovatte, garze, bende e prodotti analoghi (per esempio: medicazioni, cerotti, senapismi), impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari |
3205 |
|
Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo |
3208 |
|
Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo non acquoso; soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo |
3209 |
|
Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo acquoso |
3210 |
|
Altre pitture e vernici; pigmenti all'acqua preparati dei tipi utilizzati per la rifinitura del cuoio |
3401 |
|
Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo, anche contenenti sapone; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati, o ricoperti di sapone o di detergenti |
3402 |
|
Agenti organici di superficie (diversi dai saponi); preparazioni tensioattive, preparazioni per liscivie (comprese le preparazioni ausiliarie per lavare) e preparazioni perpulire, anche contenenti sapone, diverse da quelle della voce 3401 |
|
|
– Preparazioni condizionate per la vendita al minuto |
|
20 10 00 |
– – Preparazioni tensioattive |
|
20 90 00 |
– – Preparazioni per liscivie e preparazioni per pulire |
|
|
– altri: |
|
90 10 00 |
– – Preparazioni tensioattive |
|
90 90 00 |
– – Preparazioni per liscivie e preparazioni per pulire |
3904 |
|
Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie: |
|
10 00 00 |
– Policloruro di vinile, non miscelato con altre sostanze |
|
|
– altro policloruro di vinile: |
|
21 00 00 |
– – non plastificato |
|
22 00 00 |
– – plastificato |
|
40 00 00 |
– altri copolimeri di cloruro di vinile |
|
50 00 00 |
– Polimeri di cloruro di vinilidene |
|
|
– Polimeri fluorurati: |
|
61 00 00 |
– – Politetrafluoroetilene |
|
69 00 00 |
– – altri |
|
90 00 00 |
– altri |
3917 |
|
Tubi e loro accessori (per esempio: giunti, gomiti, raccordi) di materie plastiche |
3920 |
|
Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati né stratificati, né parimenti associati ad altre materie, senza supporto |
3922 |
|
Vasche da bagno, docce, lavabi, bidè, tazze per gabinetti e loro tavolette e coperchi, cassette di scarico e articoli simili per usi sanitari o igienici, di materie plastiche |
4012 |
|
Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada amovibili per pneumatici e protettori (flaps), di gomma: |
|
|
– Pneumatici rigenerati: |
|
10 90 00 |
– – altri |
|
|
– Pneumatici usati: |
|
20 90 00 |
– – altri |
|
90 00 00 |
– altri |
4202 |
|
Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e simili contenitori; sacche daviaggio, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per provviste, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta |
4203 |
|
Indumenti ed accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti |
4205 |
|
Altri lavori di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti |
4304 |
|
Pellicce artificiali e oggetti di pellicce artificiali |
4418 |
|
Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli per pavimenti e le tavole di copertura («shingles» e «shakes»), di legno |
4808 |
|
Carta e cartone ondulati (anche con copertura incollata), increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli o in fogli, diversi dalla carta del tipo descritto nel testo della voce 4803 |
|
10 00 00 |
– Carta e cartone ondulati, anche perforati |
|
30 00 00 |
– altra carta Kraft, increspata o pieghettata, anche goffrata, impressa a secco o perforata |
|
90 00 00 |
– altra |
4810 |
|
Carta e cartone patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, con o senza leganti, esclusa qualsiasi altra patinatura o spalmatura, anche colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli: |
|
|
– Carta e cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, senza fibre ottenute con procedimento meccanico oppure in cui non più di 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre: |
|
|
– altra carta ed altro cartone: |
|
|
– – a più strati: |
|
91 10 00 |
– – – con imbianchimento di ogni strato |
|
91 30 00 |
– – – con imbianchimento di uno solo strato |
|
91 90 00 |
– – – altri |
4818 |
|
Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, e per simile carta, ovatta di cellulosa o strati di fibre di cellulosa, dei tipi utilizzati ai fini domestici o sanitari, in rotoli di larghezza non superiore a 36 cm o tagliati a misura; fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco, asciugamani, tovaglie e tovaglioli da tavola, pannolini per bambini piccoli (bébés), assorbenti e tamponi igienici, lenzuola e oggetti simili per uso domestico, da toletta, d'igiene o per ospedali, indumenti ed accessori di abbigliamento, di pasta di carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa |
4819 |
|
Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa; cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili |
|
10 00 00 |
– Scatole e sacchi di carta o di cartone ondulato |
|
30 00 00 |
– Sacchi di larghezza, alla base, di 40 cm o più |
|
40 00 00 |
– altri sacchi; sacchetti, buste (escluse quelle per dischi) e cartocci |
|
50 00 00 |
– altri imballaggi, comprese le buste per dischi |
|
60 00 00 |
– Cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili |
4823 |
|
Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura; altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa: |
|
|
– Vassoi, piatti, scodelle, tazze, bicchieri e articoli simili, di carta o di cartone: |
|
60 10 00 |
– – Vassoi, piatti e scodelle |
|
60 90 00 |
– – altri |
|
|
– Articoli foggiati a stampo o ottenuti mediante pressatura, di pasta di carta: |
|
70 10 00 |
– – Imballaggi alveolari per uova |
|
70 90 00 |
– – altri |
6402 |
|
Altre calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica |
6403 |
|
Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale |
6404 |
|
Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili |
6405 |
|
Altre calzature |
6406 |
|
Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti |
7303 |
|
Tubi e profilati cavi, di ghisa |
7304 |
|
Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio |
7305 |
|
Altri tubi (per esempio: saldati o ribaditi) a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio |
7306 |
|
Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio |
7308 |
|
Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni |
7309 |
|
Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, di ferro o di acciaio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo |
7310 |
|
Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, ferro o acciaio, di capacità inferiore o uguale a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo |
|
10 00 00 |
– di capacità uguale o superiore a 50 litri |
|
|
– di capacità inferiore a 50 litri: |
|
|
– – – altre, aventi parete di spessore: |
|
21 91 00 |
– – – – inferiore a 0,5 mm |
|
21 99 00 |
– – – – uguale o superiore a 0,5 mm |
|
|
– – altri |
|
29 10 00 |
– – – aventi parete di spessore inferiore a 0,5 mm |
|
29 90 00 |
– – – aventi parete di spessore uguale o superiore a 0,5 mm |
7317 |
|
Punte, chiodi, puntine da disegno, rampini, graffette ondulate o smussate ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio, anche con capocchia di altra materia, esclusi quelli con capocchia di rame |
7318 |
|
Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio |
7320 |
|
Molle e foglie di molle, di ferro o di acciaio |
7321 |
|
Stufe, caldaie a focolaio, cucine economiche (comprese quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per il riscaldamento centrale), graticole, bracieri, fornelli a gas, scaldapiatti ed apparecchi non elettrici simili per uso domestico e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio |
7323 |
|
Oggetti per uso domestico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi, di ferro o di acciaio: |
|
|
– – di acciaio inossidabile |
|
93 10 00 |
– – – Oggetti per il servizio della tavola |
|
93 90 00 |
– – – altri |
|
|
– – di ferro o acciaio, smaltati: |
|
94 10 00 |
– – – Oggetti per il servizio della tavola |
|
94 90 00 |
– – – altri |
|
|
– – altri |
|
99 10 00 |
– – – Oggetti per il servizio della tavola |
|
|
– – – altri |
|
99 91 00 |
– – – – dipinti o verniciati |
|
99 99 00 |
– – – – altri |
7325 |
|
Altri lavori gettati in forma (fusi), di ghisa, ferro o acciaio |
|
10 00 00 |
– di ghisa non malleabile |
|
|
– – altri |
|
|
– – – altri |
|
99 10 00 |
– – – di ghisa malleabile |
|
99 99 00 |
– – – – altri |
7604 |
|
Barre e profilati di alluminio |
7608 |
|
Tubi di alluminio |
7610 |
|
Costruzioni e parti di costruzione (per esempio: ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, balaustrate) di alluminio escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni |
7611 |
|
Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo |
7612 |
|
Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alluminio (compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili), per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità non superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo |
8303 |
|
Casseforti, porte blindate e scompartimenti per camere di sicurezza, cassette e scrigni di sicurezza ed oggetti simili, di metalli comuni |
8402 |
|
Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette «ad acqua surriscaldata» |
8403 |
|
Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402 |
8404 |
|
Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 o 8403 (per esempio: economizzatori, surriscaldatori, apparecchi di pulitura o recuperatori di gas); condensatori per macchine a vapore |
8413 |
|
Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi |
8414 |
|
Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti ad estrazione o a riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti |
8418 |
|
Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415 |
|
|
– Combinazioni di frigoriferi e di congelatori-conservatori muniti di sportelli esterni separati: |
|
|
– – altre |
|
|
– – – di capacità superiore a 340 l: |
|
10 91 10 |
– – – – nuovi |
|
10 91 90 |
– – – – usati |
|
|
– – – altri |
|
10 99 10 |
– – – – nuovi |
|
10 99 90 |
– – – – usati |
|
|
– Frigoriferi per uso domestico: |
|
|
– – a compressione: |
|
|
– – – di capacità superiore a 340 l: |
|
21 10 10 |
– – – – nuovi |
|
21 10 90 |
– – – – usati |
|
|
– – – altri |
|
|
– – – – Tipo tavolo: |
|
21 51 10 |
– – – – – nuovi |
|
21 51 90 |
– – – – – usati |
|
|
– – – – da incassare: |
|
21 59 10 |
– – – – – nuovi |
|
21 59 90 |
– – – – – usati |
|
|
– – – – altri, di capacità: |
|
|
– – – – – inferiore o uguale a 250 l |
|
21 91 10 |
– – – – – – nuovi |
|
21 91 90 |
– – – – – – usati |
|
|
– – – – – superiore a 250 l ma inferiore o uguale a 340 l |
|
21 99 10 |
– – – – – – nuovi |
|
21 99 90 |
– – – – – – usati |
|
|
– – ad assorbimento, elettrici: |
|
22 00 10 |
– – – nuovi |
|
22 00 90 |
– – – usati |
|
|
– – altri |
|
29 00 10 |
– – – nuovi |
|
29 00 90 |
– – – usati |
|
|
– Mobili congelatori-conservatori, tipo cofano, di capacità inferiore o uguale a 800 l: |
|
|
– – altri |
|
|
– – – di capacità inferiore o uguale a 400 l |
|
30 91 10 |
– – – – nuovi |
|
30 91 90 |
– – – – usati |
|
|
– – – di capacità superiore a 400 l ma inferiore o uguale a 800 l: |
|
30 99 10 |
– – – – nuovi |
|
30 99 90 |
– – – – usati |
|
|
– Mobili congelatori-conservatori, tipo armadio, di capacità inferiore o uguale a 900 l: |
|
|
– – altri |
|
|
– – – di capicità inferiore o uguale a 250 l: |
|
40 91 10 |
– – – – nuovi |
|
40 91 90 |
– – – – usati |
|
|
– – – di capacità superiore a 250 l ma inferiore o uguale a 900 l; |
|
40 99 10 |
– – – – nuovi |
|
40 99 90 |
– – – – usati |
|
|
– altri cofani, armadi, vetrine, banchi e mobili simili, per la produzione del freddo: |
|
|
– – Mobili-vetrine e mobili-banchi, frigoriferi (con gruppo frigorifero o evaporatore incorporati): |
|
|
– – – per prodotti congelati: |
|
50 11 10 |
– – – – nuovi |
|
50 11 90 |
– – – – usati |
|
|
– – – altri |
|
50 19 10 |
– – – – nuovi |
|
50 19 90 |
– – – – usati |
|
|
– – altri mobili frigoriferi: |
|
50 90 10 |
– – – – nuovi |
|
50 90 90 |
– – – – usati |
|
|
– Parti: |
|
91 00 00 |
– – Mobili costruiti per ricevere un'attrezzatura per la produzione del freddo |
8457 |
|
Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e macchine a stazioni multiple, per la lavorazione dei metalli |
8458 |
|
Torni (compresi i centri di tornitura) che operano con asportazione di metallo |
8459 |
|
Macchine (comprese le unità di lavorazione con guida di scorrimento) foratrici, alesatrici, fresatrici, filettatrici o maschiatrici per metalli che operano con asportazione di materia, esclusi i torni (compresi i centri di tornitura) della voce 8458 |
8504 |
|
Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio: raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione |
8507 |
|
Accumulatori elettrici, compresi i loro separatori, anche di forma quadrata o rettangolare: |
|
|
– al piombo, dei tipi utilizzati per l'avviamento dei motori a pistone: |
|
|
– – altri |
|
|
– – – di peso superiore a 5 kg: |
|
10 81 00 |
– – – – funzionanti con elettrolite liquido |
|
10 89 00 |
– – – – altri |
8516 |
|
Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (per esempio: asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per arricciare) o per asciugare le mani; ferri da stiro elettrici; altri apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce 8545 |
8529 |
|
Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528 |
8534 |
|
Circuiti stampati |
8535 |
|
Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, limitatori di sovracorrente, prese di corrente, cassette di giunzione) per una tensione superiore a 1 000 V |
8536 |
|
Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, limitatori di sovracorrente, spine e prese di corrente, portalampade, cassette di giunzione) per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V |
|
|
– Fusibili: |
|
10 10 00 |
– – per una intensità inferiore o uguale a 10 A |
|
10 50 00 |
– – per una intensità superiore a 10 A ed inferiore o uguale a 63 A |
|
10 90 00 |
– – per una intensità superiore a 63 A |
|
|
– Interruttori automatici: |
|
20 10 00 |
– – per una intensità inferiore o uguale a 63 A |
|
20 90 00 |
– – per una intensità superiore a 63 A |
|
|
– altri apparecchi per la protezione dei circuiti elettrici |
|
30 10 00 |
– – per una intensità inferiore o uguale a 16 A |
|
30 30 00 |
– – per una intensità superiore a 16 A ed inferiore o uguale a 125 A |
|
30 90 00 |
– – per una intensità superiore a 125 A |
|
|
– Relè: |
|
|
– – per una tensione inferiore o uguale a 60 V: |
|
41 10 00 |
– – – per una intensità inferiore o uguale a 2 A |
|
41 90 00 |
– – – per una intensità superiore a 2 A |
|
49 00 00 |
– – altri |
|
|
– altri interruttori, sezionatori e commutatori |
|
|
– – per una tensione inferiore o uguale a 60 V: |
|
50 11 00 |
– – – a tasto o pulsante |
|
50 15 00 |
– – – rotanti |
|
50 19 00 |
– – – altri |
|
|
– – altri |
|
50 90 10 |
– – – Starters for fluorescent lamp |
|
50 90 90 |
– – – altri |
|
|
– Portalampade, spine e prese di corrente: |
|
|
– – altre |
|
69 10 00 |
– – – per cavi coassiali |
|
69 30 00 |
– – – per circuiti stampati |
|
69 90 00 |
– – – altre |
|
|
– altri apparecchi: |
|
90 01 00 |
– – Elementi prefabbricati per canalizzazioni elettriche |
|
90 10 00 |
– – Connessioni ed elementi di contatto per fili e cavi |
|
90 85 00 |
– – altri |
8537 |
|
Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517 |
8538 |
|
Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 8535, 8536 o 8537 |
8539 |
|
Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti «fari e proiettori sigillati» e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco: |
|
|
– altre lampade e tubi ad incandescenza, esclusi quelli a raggi ultravioletti o infrarossi: |
|
|
– – alogeni, al tungsteno: |
|
21 30 00 |
– – – dei tipi utilizzati per motocicli o altri autoveicoli |
|
|
– – – altri, di tensione: |
|
21 92 00 |
– – – – superiore a 100 V |
|
21 98 00 |
– – – – uguale o inferiore a 100 V |
|
|
– – altri, di potenza inferiore o uguale a 200 V e di tensione superiore a 100 V: |
|
22 10 00 |
– – – a riflettore |
|
22 90 00 |
– – – altri |
|
29 30 00 |
– – altri |
|
|
– – – dei tipi utilizzati per motocicli o altri autoveicoli |
|
|
– – – altri, di tensione: |
|
29 92 00 |
– – – – superiore a 100 V |
|
29 98 00 |
– – – – uguale o inferiore a 100 V |
|
|
– Lampade e tubi a scarica, diversi da quelli a raggi ultravioletti: |
|
|
– – Lampade a vapore di mercurio o di sodio; lampade ad alogenuro metallico: |
|
32 10 00 |
– – – a vapore di mercurio |
8544 |
|
Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione |
8607 |
|
Parti di veicoli per strade ferrate o simili: |
|
|
– Freni e loro parti |
|
|
– – Freni ad aria compressa e loro parti: |
|
21 10 00 |
– – – di getti di ghisa, di ferro o di acciaio |
|
21 90 00 |
– – – altri |
|
|
– – altri |
|
29 10 00 |
– – – di getti di ghisa, di ferro o di acciaio |
|
29 90 00 |
– – – altri |
8702 |
|
Autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, compreso il conducente |
8703 |
|
Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa |
8704 |
|
Autoveicoli per il trasporto di merci |
8706 |
|
Telai degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, con motore |
8707 |
|
Carrozzerie degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, comprese le cabine |
8708 |
|
Parti ed accessori degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705: |
|
|
– Paraurti e loro parti |
|
10 00 90 |
– – altri |
|
|
– altre parti ed accessori di carrozzerie (comprese le cabine) |
|
|
– – Cinture di sicurezza: |
|
21 00 90 |
– – – altri |
|
|
– – altri |
|
29 00 90 |
– – – altri |
|
|
– Freni e servofreni, e loro parti: |
|
|
– – Guarnizioni di freni montate: |
|
31 00 90 |
– – – altri |
|
|
– – altri |
|
39 00 90 |
– – – altri |
|
|
– Ammortizzatori di sospensione: |
|
80 00 90 |
– – altri |
|
|
– – Frizioni e loro parti |
|
93 00 90 |
– – – altri |
|
|
– – altri |
|
99 00 90 |
– – – altri |
8711 |
|
Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («side car») |
8712 |
|
Biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore |
9401 |
|
Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402) anche trasformabili in letti, e loro parti: |
|
|
– Mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per veicoli aerei |
|
10 90 00 |
– – altri |
|
20 00 00 |
– Mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per autoveicoli |
|
|
– Mobili per sedersi girevoli, regolabili in altezza: |
|
30 10 00 |
– – imbottiti, con schienale e muniti di rotelle o di pattini |
|
30 90 00 |
– – altri |
|
40 00 00 |
– Mobili per sedersi, diversi dal materiale per campeggio o da giardino, trasformabili in letti |
|
50 00 00 |
– Mobili per sedersi, di canna, di vimini, di bambù o di materie simili |
|
|
– altri mobili per sedersi, con intelaiatura di legno: |
|
61 00 00 |
– – imbottiti |
|
69 00 00 |
– – altri |
|
|
– altri mobili per sedersi, con intelaiatura di metallo: |
|
71 00 00 |
– – imbottiti |
|
79 00 00 |
– – altri |
|
80 00 00 |
– altri mobili per sedersi |
|
|
– Parti: |
|
|
– – altri |
|
90 30 00 |
– – – di legno |
|
90 80 00 |
– – – altri |
9403 |
|
Altri mobili e loro parti: |
|
|
– Mobili di metallo dei tipi utilizzati negli uffici: |
|
10 10 00 |
– – Tavoli da disegno (esclusi quelli della voce 9017) |
|
|
– – altri |
|
|
– – – di altezza inferiore o uguale a 80 cm: |
|
10 51 00 |
– – – – Scrivanie |
|
10 59 00 |
– – – – altri |
|
|
– – – di altezza superiore a 80 cm: |
|
10 91 00 |
– – – – Armadi a porte, a sportelli o ad ante |
|
10 93 00 |
– – – – Armadi a cassetti, classificatori e schedari |
|
10 99 00 |
– – – – altri |
|
|
– altri mobili di metallo: |
|
|
– – altri |
|
20 91 00 |
– – – Letti |
|
20 99 00 |
– – – altri |
|
|
– Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici: |
|
|
– – di altezza inferiore o uguale a 80 cm: |
|
30 11 00 |
– – – Scrivanie |
|
30 19 00 |
– – – altri |
|
|
– – di altezza superiore a 80 cm: |
|
30 91 00 |
– – – Armadi, classificatori e schedari |
|
30 99 00 |
– – – altri |
|
|
– Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle cucine: |
|
40 10 00 |
– – Elementi di cucine componibili |
|
40 90 00 |
– – altri |
|
50 00 00 |
– Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle camere da letto |
|
|
– altri mobili di legno: |
|
60 10 00 |
– – Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle sale da pranzo o nelle stanze di soggiorno |
|
60 30 00 |
– – Mobili di legno dei tipi utilizzati nei magazzini |
|
60 90 00 |
– – altri mobili di legno |
|
|
– Mobili di materie plastiche: |
|
70 90 00 |
– – altri |
|
80 00 00 |
– Mobili di altre materie, compresi la canna, i vimini, i bambù o materie simili |
|
|
– Parti: |
|
90 10 00 |
– – di metallo |
|
90 30 00 |
– – di legno |
|
90 90 00 |
– – di altre materie |
9405 |
|
Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti non nominati né compresi altrove |
9406 |
|
Costruzioni prefabbricate |
ALLEGATO III
Definizione CE di prodotti di «BABY BEEF»
(di cui all'articolo 27, paragrafo 2)
Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, i termini usati per la descrizione dei prodotti devono essere considerati come indicativi, essendo lo schema preferenziale determinato, nell'ambito del presente allegato, dall'applicazione dei codici NC. Dove sono indicate voci di codice ex, il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC unitamente alla descrizione corrispondente.
Codice NC |
Suddivisione Taric |
Designazione delle merci |
|
|
Animali vivi della specie bovina |
|
|
– altri |
|
|
– – delle specie domestiche |
|
|
– – – di peso superiore a 300 kg: |
|
|
– – – – Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato): |
ex 0102 90 51 |
|
– – – – – destinate alla macellazione: |
|
10 |
– che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 470 kg (1) |
ex 0102 90 59 |
|
– – – – – altri: |
|
11 21 31 91 |
– che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 470 kg (1) |
|
|
– – – – altri |
ex 0102 90 71 |
|
– – – – – destinati alla macellazione: |
|
10 |
– tori e manzi che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg e inferiore o uguale a 500 kg (1) |
ex 0102 90 79 |
|
– – – – – altri |
|
21 91 |
– tori e manzi che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg e inferiore o uguale a 500 kg (1) |
|
|
Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate |
ex 0201 10 00 |
|
– in carcasse o mezzene |
|
91 |
– carcasse di peso uguale o superiore a 180 kg e inferiore o uguale a 300 kg e mezzene di peso uguale o superiore a 90 kg e inferiore o uguale a 150 kg, con un basso grado di ossificazione delle cartilagini (segnatamente quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), con carne rosa chiaro e grasso di struttura estremamente fine, il cui colore va dal bianco al giallo chiaro (1) |
|
|
– altri pezzi non disossati |
ex 0201 20 20 |
|
– – Quarti detti «compensati» |
|
91 |
– quarti detti «compensati», di peso uguale o superiore a 90 kg e inferiore a 150 kg, con un basso grado di ossificazione delle cartilagini (segnatamente quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), con carne rosa chiaro e grasso di struttura estremamente fine, il cui colore va dal bianco al giallo chiaro (1) |
ex 0201 20 30 |
|
– – Busti e quarti anteriori |
|
91 |
– quarti anteriori di peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 75 kg, con un basso grado di ossificazione delle cartilagini (segnatamente quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), con carne rosa chiaro e grasso di struttura estremamente fine, il cui colore va dal bianco al giallo chiaro (1) |
ex 0201 20 50 |
|
– – Selle e quarti posteriori |
|
91 |
– quarti posteriori di peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 75 kg (ma di peso uguale o superiore a 38 kg ma non superiore a 68 kg per il taglio detto «pistola») con un basso grado di ossificazione delle cartilagini (segnatamente quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), con carne orsa chiaro e grasso di struttura estremamente fine, il cui colore va dal bianco al giallo chiaro (1) |
(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. |
ALLEGATO IV a)
IMPORTAZIONI NELL'EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA DI PRODOTTI AGRICOLI ORIGINARI DELL'UNIONE EUROPEA
(Dazio zero)
(di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera a))
Codice NC |
Designazione delle merci |
0101 |
Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi |
|
– Cavalli |
0101 21 00 |
– – riproduttori di razza pura |
0101 29 |
– – altri |
0101 29 90 |
– – – altri |
0101 30 00 |
– Asini |
0101 90 00 |
– altri |
0102 |
Animali vivi della specie bovina: |
|
– Bovini |
0102 29 |
– – altri |
0102 29 05 |
– – – del sottogenere Bibos o del sottogenere Poephagus |
|
– – – altri |
|
– – – – di peso superiore a 80 kg e inferiore o uguale a 160 kg |
0102 29 21 |
– – – – – destinati alla macellazione |
0102 29 29 |
– – – – – altri |
|
– – – – di peso superiore a 160 kg e inferiore o uguale a 300 kg |
0102 29 41 |
– – – – – destinati alla macellazione |
0102 29 49 |
– – – – – altri |
|
– – – – di peso superiore a 300 kg |
|
– – – – – Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato) |
0102 29 51 |
– – – – – – destinate alla macellazione |
0102 29 59 |
– – – – – – altre |
|
– – – – – Vacche |
0102 29 61 |
– – – – – – destinate alla macellazione |
0102 29 69 |
– – – – – – altre |
|
– – – – – altri |
0102 29 91 |
– – – – – – destinati alla macellazione |
0102 29 99 |
– – – – – – altri |
|
– Bufali |
0102 39 |
– – altri |
0102 39 10 |
– – – delle specie domestiche |
0102 39 90 |
– – – altri |
0102 90 |
– altri |
|
– – altri |
0102 90 91 |
– – – delle specie domestiche |
0102 90 99 |
– – – altri |
0103 |
Animali vivi della specie suina |
0103 10 00 |
– riproduttori di razza pura |
|
– altri |
0103 91 |
– – di peso inferiore a 50 kg |
0104 |
Animali vivi delle specie ovina o caprina |
0104 10 |
– della specie ovina |
0104 10 10 |
– – riproduttori di razza pura |
0104 20 |
– della specie caprina |
0104 20 10 |
– – riproduttori di razza pura |
0105 |
Galli, galline, anatre, oche, tacchini e faraone, vivi, delle specie domestiche |
|
– di peso inferiore o uguale a 185 g |
0105 11 |
– – Galli e galline |
|
– – – Pulcini femmine per la selezione e la riproduzione |
0105 11 11 |
– – – – Razze ovaiole |
0105 11 19 |
– – – – altri |
|
– – – altri |
0105 11 99 |
– – – – altri |
0105 12 00 |
– – Tacchine e tacchini |
0105 13 00 |
– – Anatre |
0105 14 00 |
– – Oche |
0105 15 00 |
– – Faraone |
|
– altri |
0105 94 00 |
– – Galli e galline |
0105 99 |
– – altri |
0105 99 10 |
– – – Anatre |
0105 99 20 |
– – – Oche |
0105 99 30 |
– – – Tacchini e tacchine |
0105 99 50 |
– – – Faraone |
0106 |
Altri animali vivi |
0201 |
Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate |
0202 |
Carni di animali della specie bovina, congelate |
0205 00 |
Carni di animali delle specie equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate |
0206 |
Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate |
0207 |
Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105 |
0208 |
Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate |
0209 |
Lardo senza parti magre, grasso di maiale e grasso di volatili non fusi né altrimenti estratti, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, essiccati o affumicati |
0209 10 |
– di suini |
0209 10 90 |
– – grasso di maiale, diverso da quello della sottovoce 0209 10 11 o 0209 10 19 |
0209 90 00 |
– altri |
0210 |
Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie |
0402 |
Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
0402 10 |
– in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 % |
|
– – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
0402 10 19 |
– – – altri |
|
– – altri |
0402 10 91 |
– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg |
0402 10 99 |
– – – altri |
|
– in polvere, in granuli e in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 % |
0402 21 |
– – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
0402 29 |
– – altri |
|
– altri |
0402 91 |
– – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
0402 99 |
– – altri |
0404 |
Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove |
0405 |
Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere |
0405 10 |
– Burro |
0405 20 |
– Paste da spalmare lattiere |
0405 20 90 |
– – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 75 % ed inferiore a 80 % |
0405 90 |
– altri |
0408 |
Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
0410 00 00 |
Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove |
0601 |
Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 1212 |
0602 |
Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio) |
0602 10 |
– Talee senza radici e marze |
0602 20 |
– Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, anche innestati |
0602 30 00 |
– Rododendri e azalee, anche innestati |
0602 40 00 |
– Rosai, anche innestati |
0602 90 |
– altri |
0602 90 10 |
– – Bianco di funghi (micelio) |
0602 90 30 |
– – Piantimi di ortaggi e piantimi di fragole |
|
– – altri |
|
– – – Piante da pien'aria |
|
– – – – Alberi, arbusti e arboscelli |
0602 90 41 |
– – – – – da bosco |
|
– – – – – altri |
0602 90 45 |
– – – – – – Talee radicate e giovani piante |
0602 90 49 |
– – – – – – altri |
0602 90 50 |
– – – – altre piante da pien'aria |
|
– – – Piante d'appartamento |
0602 90 70 |
– – – – Talee radicate e giovani piante, escluse le cactacee |
|
– – – – altre |
0602 90 91 |
– – – – – Piante da fiori con boccioli o fiorite, escluse le cactacee |
0602 90 99 |
– – – – – altre |
0603 |
Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati |
0604 |
Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati |
0701 |
Patate, fresche o refrigerate |
0701 10 00 |
– da semina |
0703 |
Cipolle, scalogni, agli, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati |
0703 10 00 |
– Cipolle e scalogni |
|
– – Cipolle |
0703 10 19 |
– – – altre |
0703101910 |
– – – – da semina |
0703101930 |
– – – – Arpadzik |
0703 90 00 |
– Porri ed altri ortaggi agliacei |
0703900010 |
– – da semina |
0709 |
Altri ortaggi, freschi o refrigerati |
|
– altri |
0709 99 |
– – altri |
0709 99 60 |
– – – Granturco dolce |
0710 |
Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati |
0710 80 |
– altri ortaggi o legumi |
0710 80 10 |
– – Olive |
0710 80 80 |
– – Carciofi |
0710 80 85 |
– – Asparagi |
0711 |
Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati |
0711 20 |
– Olive |
0712 |
Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati |
0712 20 00 |
– Cipolle |
|
– Funghi, orecchie di Giuda (Auricularia spp.), tremelle (Tremella spp.) e tartufi |
0712 31 00 |
– – Funghi del genere Agaricus |
0712 32 00 |
– – Orecchie di Giuda (Auricularia spp.) |
0712 33 00 |
– – Tremelle (Tremella spp.) |
0712 39 00 |
– – altri |
0712 90 |
– altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi |
0712 90 05 |
– – Patate, anche tagliate in pezzi o a fette ma non altrimenti preparate |
|
– – Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) |
0712 90 19 |
– – – altro |
0712 90 30 |
– – Pomodori |
0712 90 50 |
– – Carote |
0712 90 90 |
– – altri |
0713 |
Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati |
0713 10 |
– Piselli (Pisum sativum) |
0713 10 10 |
– – destinati alla semina |
0713 20 00 |
– Ceci |
0713200010 |
– – destinati alla semina |
|
– Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.) |
0713 31 00 |
– – Fagioli delle specie Vigna mungo (L.) Hepper o Vigna radiata (L.) Wilczek |
0713310010 |
– – – destinati alla semina |
0713 32 00 |
– – Fagioli Adzuki (Phaseolus o Vigna angularis) |
0713320010 |
– – – destinati alla semina |
0713 33 |
– – Fagioli comuni (Phaseolus vulgaris) |
0713 33 10 |
– – – destinati alla semina |
0713 34 00 |
– – Fagiolo Bambara o di terra (Vigna subterranea o Voandzeia subterranea) |
0713340010 |
– – – destinato alla semina |
0713 35 00 |
– – Fagiolo dall'occhio (Vigna unguiculata) |
0713350010 |
– – – destinato alla semina |
0713 39 00 |
– – altri |
0713390010 |
– – – destinati alla semina |
0713 40 00 |
– Lenticchie |
0713400010 |
– – destinate alla semina |
0713 50 00 |
– Fave (Vicia faba var. major) e favette (Vicia faba var. equina e Vicia faba var. minor) |
0713500010 |
– – destinate alla semina |
0713 60 00 |
– Pisello caiano o del tropico (Cajanus cajan) |
0713600010 |
– – destinato alla semina |
0713 90 00 |
– altri |
0713900010 |
– – destinati alla semina |
0714 |
Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago |
0801 |
Noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagiù, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate |
0802 |
Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate |
0803 |
Banane, comprese le banane plantano, fresche o essiccate |
0804 |
Datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi |
0805 |
Agrumi, freschi o secchi |
0810 |
Altre frutta fresche |
0810 20 |
– Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi |
0810 30 |
– Ribes a grappoli, compreso il ribes nero (cassis), e uva spina |
0810 40 |
– Mirtilli rossi, mirtilli neri ed altri frutti del genere «Vaccinium» |
0810 50 00 |
– Kiwi |
0810 60 00 |
– Durian |
0810 70 00 |
– Cachi |
0810 90 |
– altri |
0811 |
Frutta anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
0812 |
Frutta temporaneamente conservate (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate |
0813 |
Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806 ; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo |
0814 00 00 |
Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche |
0901 |
Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione |
0902 |
Tè, anche aromatizzato |
0904 |
Pepe (del genere «Piper»); pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta», essiccati, tritati o polverizzati |
|
– Pepe |
0904 11 00 |
– – non tritato né polverizzato |
0904 12 00 |
– – tritato o polverizzato |
0905 |
Vaniglia |
0906 |
Cannella e fiori di cinnamomo |
0907 |
Garofani (antofilli, chiodi e steli) |
0908 |
Noci moscate, macis, amomi e cardamomi |
0909 |
Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino o di carvi; bacche di ginepro |
0910 |
Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie |
1001 |
Frumento (grano) e frumento segalato |
|
– Frumento (grano) duro |
1001 11 00 |
– – destinato alla semina |
1002 |
Segale |
1003 |
Orzo |
1003 10 00 |
– destinato alla semina |
1003 90 00 |
– altro |
1003900010 |
– – destinato alla fabbricazione di birra |
1003900020 |
– – destinato al bestiame |
1003900090 |
– – altro |
1004 |
Avena |
1005 |
Granturco |
1005 10 |
– destinato alla semina |
1006 |
Riso |
1006 10 |
– Risone (riso «paddy») |
1006 10 10 |
– – destinato alla semina |
1007 |
Sorgo da granella |
1008 |
Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali |
1102 |
Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato |
1103 |
Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali |
1104 |
Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006 ; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati |
1105 |
Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate |
1106 |
Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713 , di sago o di radici o tuberi della voce 0714 e dei prodotti del capitolo 8 |
1107 |
Malto, anche torrefatto |
1108 |
Amidi e fecole; inulina |
1201 |
Fave di soia, anche frantumate |
1202 |
Arachidi non tostate né altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate |
1203 00 00 |
Copra |
1204 |
Semi di lino, anche frantumati |
1207 |
Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati |
1208 |
Farine di semi o di frutti oleosi, diverse dalla farina di senape |
1209 |
Semi, frutti e spore da sementa |
1211 |
Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati |
1212 |
Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà Cichorium intybus sativum) impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove |
1213 00 00 |
Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, macinate, pressate o agglomerate in forma di pellets |
1214 |
Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio, anche agglomerati in forma di pellets |
1301 |
Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (per esempio: balsami), naturali |
1302 |
Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati |
|
– Succhi ed estratti vegetali |
1302 11 00 |
– – Oppio |
1501 |
Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503 |
1502 |
Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503 |
1503 |
Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati |
1504 |
Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
1508 |
Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
1509 |
Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
1510 |
Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509 |
1511 |
Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
1512 |
Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
|
– Olio di cotone e sue frazioni |
1512 21 |
– – Olio greggio, anche depurato del gossipolo |
1512 29 |
– – altri |
1513 |
Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
1514 |
Oli di ravizzone, di colza o di senape e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
|
– altri |
1514 99 |
– – altri |
1515 |
Altri grassi ed oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
|
– Olio di lino e sue frazioni |
1515 11 00 |
– – Olio greggio |
1515 19 |
– – altri |
1515 30 |
– Olio di ricino e sue frazioni |
1515 50 |
– Olio di sesamo e sue frazioni |
1515 90 |
– altri |
|
– – Olio di semi di tabacco e sue frazioni |
|
– – – Olio greggio |
1515 90 21 |
– – – – destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana |
1515 90 29 |
– – – – altro |
|
– – – altri |
1515 90 31 |
– – – – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana |
1515 90 39 |
– – – – altri |
|
– – altri oli e loro frazioni |
|
– – – Oli greggi |
1515 90 40 |
– – – – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana |
|
– – – – altri |
1515 90 51 |
– – – – – concreti, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg |
1515 90 59 |
– – – – – concreti, altrimenti presentati; fluidi |
|
– – – altri |
1515 90 60 |
– – – – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana |
|
– – – – altri |
1515 90 91 |
– – – – – concreti, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg |
1515 90 99 |
– – – – – concreti, altrimenti presentati; fluidi |
1516 |
Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati |
1516 10 |
– Grassi e oli animali e loro frazioni |
1517 |
Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516 |
1517 90 |
– altre |
|
– – altre |
1517 90 99 |
– – – altre |
1603 |
Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici |
1701 |
Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido |
|
– Zuccheri greggi senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti |
1701 12 |
– – di barbabietola |
|
– altri |
1701 91 00 |
– – con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti |
1701 99 |
– – altri |
1701 99 90 |
– – – altri |
1702 |
Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati |
|
– Lattosio e sciroppo di lattosio |
1702 11 00 |
– – contenenti, in peso, 99 % o più di lattosio, espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca |
1702 19 00 |
– – altri |
1702 20 |
– Zucchero e sciroppo d'acero |
1702 30 |
– Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno di 20 % di fruttosio |
1702 40 |
– Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, da 20 % a 50 % escluso di fruttosio, escluso lo zucchero invertito |
1702 60 |
– altro fruttosio e sciroppo di fruttosio, contenente, in peso, allo stato secco, più di 50 % di fruttosio, escluso lo zucchero invertito |
1703 |
Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero |
2005 |
Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 |
2005 10 00 |
– Ortaggi e legumi omogeneizzati |
2005 70 00 |
– Olive |
2007 |
Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
2301 |
Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana; ciccioli |
2301 10 00 |
– Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni o di frattaglie; ciccioli |
2302 |
Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi |
2303 |
Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets |
2304 00 00 |
Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia |
2305 00 00 |
Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio d'arachide |
2306 |
Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305 |
2307 |
Fecce di vino; tartaro greggio |
2308 |
Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove |
2309 |
Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali |
2401 |
Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco |
4301 |
Pelli da pellicceria gregge (comprese le teste, le code, le zampe e gli altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci 4101 , 4102 o 4103 |
ALLEGATO IV b)
Importazioni nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia di prodotti agricoli originari dell'unione europea
(Dazio zero nell'ambito di contingenti tariffari)
(di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera b))
Codice NC |
Designazione delle merci |
Contingente tariffario annuo (tonnellate) |
Dazio applicabile ai quantitativi eccedentari (% di NPF) |
0401 |
Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
800 |
100 |
0401 10 |
– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1 % |
||
0401 10 10 |
– – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri |
||
0401 |
Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
2 400 |
100 |
0401 20 |
– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1 % ed inferiore o uguale a 6 % |
||
0403 |
Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao |
1 300 |
100 |
0403 10 |
– Yogurt |
||
|
– – non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao |
||
|
– – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse |
||
0403 10 11 |
– – – – inferiore o uguale a 3 % |
||
0403 10 13 |
– – – – superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 % |
||
0403 90 |
– altri |
||
|
– – non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao |
||
|
– – – altri |
||
|
– – – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse |
||
0403 90 51 |
– – – – – inferiore o uguale a 3 % |
||
0403 90 53 |
– – – – – superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 % |
||
0403 90 59 |
– – – – – superiore a 6 % |
||
0406 |
Formaggi e latticini |
40 |
100 |
0406 10 |
– Formaggi freschi (non affinati), compresi il formaggio di siero di latte e i latticini |
||
0406 |
Formaggi e latticini |
310 |
70 |
0406 20 |
– Formaggi grattugiati o in polvere, di tutti i tipi |
||
0406 30 |
– Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere |
||
0406 |
Formaggi e latticini |
650 |
100 |
0406 90 |
– altri formaggi |
||
0701 |
Patate, fresche o refrigerate |
450 |
100 |
0701 90 |
– altre |
||
|
– – altre |
||
0701 90 90 |
– – – altre |
||
0703 |
Cipolle, scalogni, agli, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati |
300 |
100 |
0703 10 |
– Cipolle e scalogni |
||
|
– – Cipolle |
||
0703 10 19 |
– – – altre |
||
1512 |
Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
100 |
100 |
|
– Oli di girasole o di cartamo e loro frazioni |
||
1512 19 |
– – altri |
||
1512 19 90 |
– – – altri |
||
1601 00 |
Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti |
3 400 |
70 |
1602 |
Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue |
2 050 |
70 |
2001 |
Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico |
40 |
100 |
2001 10 00 |
– Cetrioli e cetriolini |
||
2003 |
Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico |
50 |
100 |
2003 10 |
– Funghi del genere Agaricus |
||
2003 10 20 |
– – conservati temporaneamente, completamente cotti |
||
2003 10 30 |
– – altri |
||
2003 90 |
– altri |
||
2003 90 10 |
– – Tartufi |
||
2005 |
Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 |
150 |
100 |
2005 20 |
– Patate |
||
|
– – altre |
||
2005 20 20 |
– – – a fette sottili, fritte, anche salate o aromatizzate, in imballaggi ermeticamente chiusi, atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate |
||
2005 20 80 |
– – – altre |
||
2005 |
Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 |
60 |
100 |
2005 40 00 |
– Piselli (Pisum sativum) |
||
2009 |
Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti |
300 |
100 |
ALLEGATO IV c)
Importazioni nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia di prodotti agricoli originari dell'unione europea (concessioni nell'ambito di contingenti tariffari)
(di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera c))
Codice NC |
Designazione delle merci |
Contingente tariffario annuo (tonnellate) |
Dazio applicabile (% di NPF) |
0203 |
Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate |
2 000 |
70 |
0203 |
Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate |
200 |
50 |
0406 |
Formaggi e latticini |
600 |
70 |
0701 |
Patate, fresche o refrigerate |
100 |
50 |
0701 90 |
– altre |
▼M5 —————
ALLEGATO V a
Importazioni nella Comunità di prodotti della pesca originari dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia
(di cui all'articolo 28, paragrafo 1)
Codice |
Designazione delle merci |
Anno 1 |
Anno 2 |
►M1 Anno 3 e successivi ◄ |
Dazio % |
Dazio % |
Dazio % |
||
03019110 03019190 03021110 03021190 03032110 03032190 03041011 ex03041019 ex03041091 03042011 ex03042019 ex03049010 ex03051000 ex03053090 03054945 ex03055990 ex03056990 |
Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache, e Oncorhynchus chrysogaster): vive, fresche o refrigerate, congelate, secchi, salati o in salamoia, affumicati; filetti ed altra carne; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana |
90 % di NPF |
80 % di NPF |
70 % di NPF |
03019300 03026911 03037911 ex03041019 ex03041091 ex03042019 ex03049010 ex03051000 ex03053090 ex03054980 ex03055990 ex03056990 |
Carpe: vive, fresche o refrigerate, congelate, secchi, salati o in salamoia, affumicati; filetti ed altra carne; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana |
90 % di NPF |
80 % di NPF |
70 % di NPF |
ALLEGATO V b
Importazioni nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia di prodotti della pesca originari della Comunità
(di cui all'articolo 28, paragrafo 2)
Codice NC (1) |
Designazione delle merci |
anno 1 |
anno 2 |
►M1 anno 3 e successivi ◄ |
Dazio % |
Dazio % |
Dazio % |
||
0301 |
Pesci vivi: |
90 % di NPF |
80 % di NPF |
70 % di NPF |
0301100000 |
– Pesci ornamentali |
|||
|
– altri pesci vivi: |
|||
0301910000 |
– – Trote (Salmo trutta, oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster): |
|||
0301920000 |
– – Anguille (Anguilla spp.) |
|||
0301930000 |
– – – Carpe |
|||
0301 99 |
– – altri: |
|||
0301990010 |
– – – di acqua dolce |
|||
0302110000 |
– – Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster) |
|||
0302660000 |
– – Anguille (Anguilla spp) |
|||
0302690010 |
– – – di acqua dolce |
|||
0303210000 |
– – Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster) |
|||
0303290010 |
– – – di acqua dolce |
|||
0303790010 |
– – – di acqua dolce |
|||
0304100010 |
– – – di acqua dolce |
|||
0304200010 |
– – – di acqua dolce |
|||
0304900010 |
– – – di acqua dolce |
|||
0305490000 |
– – altri |
|||
|
– Pesci secchi, anche salati ma non affumicati: |
|||
0305590000 |
– – altri |
|||
|
– Pesci salati ma non secchi né affumicati e pesci in salamoia |
|||
0305690000 |
– – altri |
|||
(1) Secondo la definizione contenuta nella legge sulla tariffa doganale della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, del 31 luglio 1996 (Gazzetta ufficiale 38/96). |
ALLEGATO V c)
Importazioni nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia di pesci e prodotti della pesca originari dell'unione europea
(Dazio zero nell'ambito di contingenti tariffari)
(di cui all'articolo 28, paragrafo 2)
Codice NC (1) |
Designazione delle merci |
Contingente annuo esente da dazio |
0301 93 00 |
Carpe, vive |
75 tonnellate |
(1) Secondo la definizione contenuta nella legge sulla tariffa doganale — Gazzette ufficiali nn. 23/03, 69/04, 10/08, 35/10 e 11/12 dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia; decisione sull'armonizzazione e sulla modifica della tariffa doganale — Gazzetta ufficiale n. 169/12 dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia. |
ALLEGATO VI
Stabilimento: servizi finanziari
(di cui al titolo V, capitolo II, articoli 47 e 49)
Servizi finanziari: definizioni
Per servizio finanziario si intende qualsiasi servizio di carattere finanziario prestato da un operatore del ramo di una delle parti.
I servizi finanziari comprendono le seguenti attività:
A. Tutti i servizi assicurativi e attinenti le assicurazioni:
1) assicurazione diretta (ivi compresa la coassicurazione):
i) assicurazione sulla vita;
ii) assicurazione generale;
2) riassicurazione e retrocessione;
3) intermediazione assicurativa, ad esempio servizi di brokeraggio e di agenzia;
4) servizi accessori del settore assicurativo, quali i servizi di consulenza, i servizi attuariali, di valutazione dei rischi e di liquidazione dei risarcimenti;
B. Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusi quelli assicurativi):
1) assunzione di depositi e di altri fondi rimborsabili dai risparmiatori;
2) ogni genere di crediti, compresi, tra l'altro, il credito al consumo, il credito ipotecario, il factoring e il finanziamento di operazioni commerciali;
3) leasing finanziario;
4) tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro, comprese le carte di credito, di addebito e di prelievo, gli assegni turistici e le tratte bancarie;
5) fideiussioni e scoperti;
6) compravendita, per conto della clientela, in borsa, in un mercato terziario o altrove, di:
a) strumenti del mercato monetario (assegni, effetti, certificati di deposito, ecc.),
b) valuta estera,
c) prodotti derivati, ivi compresi, ma non limitatamente a, contratti a termine e opzioni,
d) titoli relativi ai tassi di cambio e ai tassi d'interesse, compresi prodotti quali i riporti valutari, gli accordi per scambi futuri di tassi d'interesse, ecc.,
e) titoli trasferibili,
f) altri titoli e attività finanziarie negoziabili, compreso il metallo prezioso;
7) partecipazione a emissioni di titoli di ogni tipo, comprese la sottoscrizione e la collocazione (pubblica o privata) in qualità di agente e la prestazione di servizi relativi a tali emissioni;
8) intermediazione di credito;
9) gestione delle attività, ad esempio gestione delle liquidità o del portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, gestione di fondi pensionistici, servizi di amministrazione fiduciaria, di deposito di custodia;
10) servizi di liquidazione e di compensazione relativi ad attività finanziarie, compresi i titoli, i prodotti derivati e gli altri strumenti negoziabili;
11) servizi finanziari accessori di consulenza, di intermediazione e di altro genere relativi a tutte le attività di cui ai punti da 1 a 10, comprese informazioni commerciali e analisi dei crediti, ricerca e consulenza nel settore degli investimenti e della gestione di portafoglio, consulenza in materia di rilevamenti e di ristrutturazione e strategie aziendali;
12) fornitura di informazioni finanziarie, programmi per l'elaborazione di dati finanziari e simili, da parte di operatori che prestano altri servizi finanziari.
Dalla definizione di servizi finanziari sono escluse le seguenti attività:
a) attività svolte da banche centrali o da qualsiasi altra istituzione pubblica ai fini della messa in atto delle politiche monetarie e dei cambi;
b) attività svolte da banche centrali, enti o dipartimenti statali o pubbliche istituzioni, per conto o con la garanzia del governo, fatta eccezione per i casi in cui tali attività possono essere svolte da operatori del settore dei servizi finanziari in concorrenza con i suddetti enti pubblici;
c) attività che rientrano in un sistema ufficiale di previdenza sociale o di assistenza pensionistica pubblica, fatta eccezione per i casi in cui tali attività possono essere svolte da operatori del settore dei servizi finanziari in concorrenza con i suddetti enti pubblici o istituzioni private.
ALLEGATO VII
Diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale
(di cui all'articolo 71)
1. |
L'articolo 71, paragrafo 3, si riferisce alle seguenti convenzioni multilaterali: — trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977, modificato nel 1980), — protocollo dell'accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Madrid 1989), — convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (UPOV), atto di (Ginevra, 1991). Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere che l'articolo 71, paragrafo 3, si applichi ad altre convenzioni multilaterali. |
2. |
Le parti confermano la loro determinazione a rispettare gli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali: — convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961), — convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (atto di Stoccolma, 1967, modificato nel 1979), — accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979), — trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984), — convenzione per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata dei loro fonogrammi (Ginevra, 1971), — convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi, 1971), — accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977, emendato nel 1979). |
3. |
Dall'entrata in vigore del presente accordo, la ex Repubblica jugoslava di Macedonia garantirà alle imprese e ai cittadini della Comunità, relativamente al riconoscimento e alla protezione della proprietà intellettuale, industriale e commerciale, un trattamento non meno favorevole di quello assicurato ad altri paesi terzi in base ad accordi bilaterali. |
ELENCO DEI PROTOCOLLI
Protocollo n. 1 |
sui tessili e sui capi d'abbigliamento |
Protocollo n. 2 |
sui prodotti siderurgici |
Protocollo n. 3 |
sugli scambi di prodotti agricoli trasformati tra la ex Repubblica iugoslava di Macedonia e la Comunità |
Protocollo n. 4 |
relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa |
Protocollo n. 5 |
sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale |
PROTOCOLLO N. 1
sui tessili e sui capi d'abbigliamento
Articolo 1
Il presente protocollo si applica ai tessili e ai capi di abbigliamento (in appresso denominati «prodotti tessili») elencati alla sezione XI (capitoli 50-63) della nomenclatura combinata della Comunità.
Articolo 2
1. I prodotti tessili della sezione XI (capitoli 50-63) della nomenclatura combinata e definiti originari della ex Repubblica iugoslava di Macedonia a norma del protocollo 4 del presente accordo vengono introdotti nella Comunità in esenzione da dazi doganali dall'entrata in vigore dell'accordo.
2. I dazi applicati all'importazione diretta nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia di prodotti tessili della sezione XI (capitoli 50-63) della nomenclatura combinata e originari della Comunità a norma del protocollo n. 4 del presente accordo, vengono aboliti dall'entrata in vigore del presente accordo, con esclusione dei prodotti elencati nell'allegato I al presente protocollo, per i quali le aliquote dei dazi vengono ridotte progressivamente secondo il disposto di detto allegato.
3. In base al presente protocollo, le disposizioni dell'accordo, in particolare degli articoli 19 e 34, si applicano agli scambi di prodotti tessili tra le Parti.
Articolo 3
Le intese relative al duplice controllo e le altre questioni connesse alle esportazioni nella Comunità di prodotti tessili originari della ex Repubblica iugoslava di Macedonia e alle esportazioni nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia di prodotti tessili originari della Comunità sono disciplinate dall'accordo sugli scambi di prodotti tessili tra la Comunità europea e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, rinnovato e applicato a decorrere dal 1o gennaio 2000.
Articolo 4
A partire dell'entrata in vigore dell'accordo non vengono imposte nuove restrizioni quantitative, né altre misure aventi effetto equivalente, se non in base a quanto stabilito nell'accordo e negli allegati protocolli.
ALLEGATO I
DAZI DOGANALI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2
I dazi doganali all'importazione nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia dei prodotti tessili originari della Comunità elencati nel presente allegato vengono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario:
— il 1o gennaio del primo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto al 70 % del dazio di base;
— il 1o gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto al 63 % del dazio di base;
— il 1o gennaio del terzo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto al 56 % del dazio di base;
— il 1o gennaio del quarto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto al 49 % del dazio di base;
— il 1o gennaio del quinto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto al 42 % del dazio di base;
— il 1o gennaio del sesto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto al 35 % del dazio di base;
— il 1o gennaio del settimo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto al 28 % del dazio di base;
— il 1o gennaio dell'ottavo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto al 21 % del dazio di base;
— il 1o gennaio del nono anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto al 14 % del dazio di base;
— il 1o gennaio del decimo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo i dazi rimanenti sono aboliti.
Elenco dei prodotti per i quali vengono ridotte le aliquote del dazio
500710
500720
500790
510610
510620
510710
510720
510810
510820
510910
510990
511000
511111
511112
511112
511113
511190
511211
511219
511220
511230
511290
511300
520420
520511
520512
520513
520514
520515
520521
520522
520523
520524
520526
520527
520528
520531
520532
520533
520534
520535
520541
520542
520543
520544
520546
520547
520548
520611
520612
520613
520614
520615
520621
520622
520623
520624
520625
520631
520632
520633
520634
520635
520641
520642
520643
520644
520645
520710
520790
520811
520812
520813
520819
520821
520822
520823
520829
520831
520832
520833
520839
520841
520842
520843
520849
520851
520852
520853
520859
520911
520912
520919
520921
520922
520929
520931
520932
520939
520941
520942
520943
520949
520951
520952
520959
521011
521012
521019
521021
521022
521029
521031
521032
521039
521041
521042
521049
521051
521052
521059
521111
521112
521119
521121
521122
521129
521131
521132
521139
521141
521142
521143
521149
521151
521152
521159
521211
521112
521213
521214
521215
521221
521222
521223
521224
521225
530911
530919
530921
530929
531010
531090
531100
540110
540120
540210
540220
540231
540232
540233
540239
540241
540242
540243
540249
540251
540252
540259
540261
540262
540269
540310
540320
540333
540339
540341
540342
540349
540490
540500
540610
540620
540710
540720
540730
540741
540742
540743
540744
540751
540752
540753
540754
540761
540769
540771
540772
540773
540774
540781
540782
540783
540791
540792
540793
540794
540810
540821
540822
540823
540824
540831
540832
540833
540834
550110
550120
550130
550190
550310
550320
550330
550340
550390
550510
550520
550610
550620
550630
550690
550810
550820
550911
550912
550921
550922
550931
550932
550941
550942
550951
550952
550953
550959
550961
550962
550969
550991
550992
550999
551011
551012
551020
551030
551090
551110
551120
551130
551211
551219
551221
551229
551297
551299
551311
551312
551313
551319
551321
551322
551323
551329
551331
551332
551333
551339
551341
551342
551343
551349
551411
551412
551413
551419
551421
551422
551423
551429
551431
551432
551433
551439
551441
551442
551443
551449
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620442
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620459
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620463
620469
620510
620520
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620590
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620620
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621590
621600
621710
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630110
630120
630130
630140
630190
630210
630221
630222
630229
630231
630232
630239
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630251
630252
630253
630259
630260
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630292
630293
630299
630311
630312
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630411
630419
630491
630492
630493
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630510
630520
630532
630533
630539
630590
630611
630612
630619
630621
630622
630629
630631
630639
630641
630649
630691
630699
630710
630720
630790
630800
PROTOCOLLO N. 2
sui prodotti siderurgici
Articolo 1
Il presente protocollo si applica ai prodotti elencati nel capitolo 72 della tariffa doganale comune, nonché ad altri prodotti siderurgici finiti che potrebbero provenire in futuro dalla ex Repubblica iugoslava di Macedonia, contemplati da detto capitolo.
Articolo 2
I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti siderurgici originari della ex Repubblica iugoslava di Macedonia sono aboliti alla data di entrata in vigore dell'accordo.
Articolo 3
I dazi doganali applicabili all'importazione nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia dei prodotti siderurgici originari della Comunità vengono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario:
1) all'inizio del primo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, ciascun dazio viene ridotto all'80 % del dazio di base;
2) si effettuano ulteriori riduzioni al 60, al 40, al 20, e allo 0 % del dazio di base rispettivamente all'inizio del secondo, terzo, quarto, e quinto anno dall'entrata in vigore dell'accordo.
Articolo 4
1. Le restrizioni quantitative all'importazione nella Comunità di prodotti siderurgici originari della ex Repubblica iugoslava di Macedonia e le misure di effetto equivalente vengono abolite all'entrata in vigore dell'accordo.
2. Le restrizioni quantitative all'importazione nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia di prodotti siderurgici originari della Comunità e le misure di effetto equivalente vengono abolite all'entrata in vigore dell'accordo.
Articolo 5
1. Alla luce di quanto stipulato all'articolo 69 del presente accordo, le Parti riconoscono che occorre che ciascuna parte affronti urgentemente le carenze strutturali del proprio settore siderurgico per garantire la competitività della sua industria a livello mondiale. Entro due anni, la ex Repubblica iugoslava di Macedonia definisce pertanto il programma di ristrutturazione e conversione necessario per la sua industria siderurgica, onde conseguire l'efficienza economica del settore in normali condizioni di mercato. Dietro richiesta, la Comunità fornisce alla ex Repubblica iugoslava di Macedonia l'opportuna consulenza tecnica per raggiungere tale obiettivo.
2. Oltre a quanto stabilito all'articolo 69 dell'accordo, tutte le pratiche contrarie a detto articolo saranno valutate secondo criteri specifici derivanti dall'applicazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato, compresi il diritto derivato e le norme specifiche sul controllo degli aiuti di Stato applicabili al settore siderurgico dopo la scadenza del trattato CECA.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 69, paragrafo 1, punto iii) del presente accordo, la Comunità riconosce che, nei primi cinque anni successivi all'entrata in vigore dell'accordo, la ex Repubblica iugoslava di Macedonia può concedere eccezionalmente, per quanto riguarda i prodotti siderurgici, aiuti di Stato a scopo di ristrutturazione, a condizione che:
— gli aiuti contribuiscano a rendere vitali le imprese beneficiarie, nelle normali condizioni di mercato, per la fine del periodo di ristrutturazione,
— il loro importo e la loro entità siano strettamente limitati a quanto assolutamente necessario per ripristinare detta vitalità e vengano progressivamente ridotti, e
— il programma di ristrutturazione sia collegato a un piano globale di razionalizzazione e di riduzione degli impianti nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia.
4. Ciascuna delle Parti garantisce la più completa trasparenza per quanto riguarda l'attuazione del necessario programma di ristrutturazione e conversione, attraverso uno scambio ininterrotto, con l'altra Parte, di informazioni, compresi particolari sul piano di ristrutturazione, nonché su importo, entità e finalità di qualsiasi aiuto di Stato concesso ai sensi dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
5. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione controlla che siano rispettate le condizioni stabilite ai paragrafi 1-4.
6. Qualora una delle Parti ritenga che una determinata pratica dell'altra sia incompatibile con le disposizioni del presente articolo, e qualora tali pratiche arrechino o minaccino di arrecare pregiudizio ai suoi interessi o grave pregiudizio alla sua produzione interna, essa può adottare misure opportune previa consultazione del gruppo di contatto di cui all'articolo 8 o dopo trenta giorni lavorativi dall'invio della richiesta di consultazione a tale organismo.
Articolo 6
Le disposizioni degli articoli 19, 20 e 34 dell'accordo si applicano agli scambi di prodotti siderurgici tra le Parti.
▼M3 —————
Articolo 8
Le parti convengono che uno degli organismi speciali creati dal consiglio di stabilizzazione e di associazione debba essere un gruppo di contatto, che discuterà dell'esecuzione del presente protocollo.
▼M3 —————
APPENDICE 1 DELL'ALLEGATO I
ELENCO DEI PRODOTTI SOGGETTI A UN DUPLICE CONTROLLO
Tutta la voce NC 7208
Tutta la voce NC 7209
Tutta la voce NC 7210
Tutta la voce NC 7211
Tutta la voce NC 7212
I restanti allegati tecnici verranno aggiunti in una fase successiva e rispecchieranno quelli attualmente in vigore.
PROTOCOLLO N. 3
sugli scambi di prodotti agricoli trasformati tra l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e la Comunità
Articolo 1
1. La Comunità e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia applicano ai prodotti agricoli trasformati, a prescindere dall'esistenza di contingenti, i dazi di cui agli allegati I, II e III, in base alle condizioni ivi indicate.
2. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di:
— ampliare l'elenco dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo,
— modificare i dazi indicati negli allegati I e II,
— aumentare o abolire i contingenti tariffari.
3. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può sostituire i dazi stabiliti dal presente protocollo con un regime basato sui rispettivi prezzi di mercato della Comunità e della ex Repubblica iugoslava di Macedonia per i prodotti agricoli che entrano effettivamente nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo. Esso stabilisce l'elenco dei prodotti cui si applica il suddetto regime, nonché l'elenco dei prodotti di base, ed adotta, a tal fine, le modalità generali di applicazione.
Articolo 2
I dazi applicati a norma dell'articolo 1 possono essere ridotti per decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione:
— quando vengono ridotti i dazi applicati ai prodotti agricoli di base negli scambi tra la Comunità e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, oppure
— in seguito alle riduzioni derivanti da concessioni reciproche sui prodotti agricoli trasformati.
Le riduzioni di cui al primo trattino sono calcolate sulla parte del dazio designata come componente agricola, che corrisponde ai prodotti agricoli che entrano effettivamente nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati, e vengono dedotte dai dazi applicati a tali prodotti agricoli trasformati di base.
Articolo 3
La Comunità e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia si scambiano informazioni in merito ai regimi amministrativi adottati per i prodotti contemplati dal presente protocollo. Tali regimi devono garantire un trattamento equo a tutte le parti interessate e devono essere quanto più possibile flessibili ed equi.
Articolo 4
Per i prodotti il cui dazio tariffario preferenziale raggiunge, durante il processo di riduzione di cui al presente protocollo, un valore residuo pari o inferiore all'1 %, nel caso dei dazi ad valorem, o pari o inferiore a 0,01 EUR per kg (o per l'appropriata unità di misura specifica), nel caso dei dazi specifici, al raggiungimento di tale livello i dazi doganali sono eliminati.
ALLEGATO I
DAZI APPLICABILI ALL'IMPORTAZIONE NELLA COMUNITÀ DI MERCI ORIGINARIE DELLA EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA
I dazi sono fissati a zero per l'importazione nella Comunità lituana di prodotti agricoli trasformati originari della ex Repubblica iugoslava di Macedonia, elencati nella tabella seguente
Codice NC |
Designazione delle merci |
(1) |
(2) |
0403 |
Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao: |
0403 10 |
– Iogurt: |
|
– – aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao |
|
– – – in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: |
0403 10 51 |
– – – – inferiore o uguale a 1,5 % |
0403 10 53 |
– – – – superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % |
0403 10 59 |
– – – – superiore a 27 % |
|
– – – altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: |
0403 10 91 |
– – – – inferiore o uguale a 3 % |
0403 10 93 |
– – – – superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 % |
0403 10 99 |
– – – – superiore a 6 % |
0403 90 |
– altri: |
|
– – aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao |
|
– – – in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: |
0403 90 71 |
– – – – inferiore o uguale a 1,5 % |
0403 90 73 |
– – – – superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % |
0403 90 79 |
– – – – superiore a 27 % |
|
– – – altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: |
0403 90 91 |
– – – – inferiore o uguale a 3 % |
0403 90 93 |
– – – – superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 % |
0403 90 99 |
– – – – superiore a 6 % |
0405 |
Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere: |
0405 20 |
– Paste da spalmare lattiere: |
0405 20 10 |
– – aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 60 %: |
0405 20 30 |
– – aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 75 % |
0509 00 |
Spugne naturali di origine animale: |
0509 00 90 |
– altre: |
0710 |
Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati: |
0710 40 00 |
– Granturco dolce |
0711 |
Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati: |
0711 90 |
– altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi: |
|
– – Ortaggi o legumi: |
0711 90 30 |
– – – Granturco dolce |
1302 |
Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agaragar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: |
|
– Succhi ed estratti vegetali; |
1302 12 00 |
– – di liquirizia |
1302 13 00 |
– – di luppolo |
1302 20 |
– Sostanze pectiche, pectinati e pectati; |
1302 20 10 |
– – allo stato secco |
1302 20 90 |
– – altri |
1505 |
Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina |
1505 10 00 |
– Grasso di lana greggio |
1516 |
Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati: |
1516 20 |
– Grassi e oli vegetali e loro frazioni: |
1516 20 10 |
– – Oli di ricino idrogenati, detti «opalwax» |
1517 |
Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o di oli di questo capitolo, diversi dai grassi o dagli oli alimentari e loro frazioni della voce 1516: |
1517 10 |
– Margarina, esclusa la margarina liquida |
1517 10 10 |
– – avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 % |
1517 90 |
– altre: |
1517 90 10 |
– – aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 % |
|
– – altre |
1517 90 93 |
– – – Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura |
1518 00 |
Grassi, oli animali, vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, tranne quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove: |
1518 00 10 |
– Linossina |
|
– Oli vegetali fissi, fluidi, semplicemente miscelati, destinati ad usi tecnici od industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana |
|
– altri: |
1518 00 91 |
– – Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516 |
|
– – altri |
1518 00 95 |
– – – Miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o loro frazioni |
1518 00 99 |
– – – altri |
1521 |
Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinate o colorate |
1521 90 |
– altri: |
|
– – Cere di api o di altri insetti, anche raffinate o colorate |
1521 90 99 |
– – – altre |
1522 00 |
Degras; Residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali |
1522 00 10 |
– Degras |
▼M2 ————— |
|
1704 |
Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) |
1704 10 |
– Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero: |
|
– – aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): |
1704 10 11 |
– – – sotto forma di strisce |
1704 10 19 |
– – – altre |
|
– – aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): |
1704 10 91 |
– – – sotto forma di strisce |
1704 10 99 |
– – – altre |
1704 90 |
– altri: |
1704 90 10 |
– – Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie |
1704 90 30 |
– – Preparazione detta «cioccolato bianco» |
|
– – altri |
1704 90 51 |
– – – Impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore ad 1 kg |
1704 90 55 |
– – – Pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse |
1704 90 61 |
– – – Confetti e prodotti simili confettati |
|
– – – altri |
1704 90 65 |
– – – – Gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri |
1704 90 71 |
– – – – Caramelle di zucchero cotto, anche ripiene |
1704 90 75 |
– – – – Caramelle |
|
– – – – altri |
1704 90 81 |
– – – – – ottenuti per compressione |
1704 90 99 |
– – – – – altri |
1803 |
Pasta di cacao, anche sgrassata |
1803 10 00 |
– non sgrassata |
1803 20 00 |
– completamente o parzialmente sgrassata |
1804 00 00 |
Burro, grasso e olio di cacao |
1805 00 00 |
Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
1806 |
Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao: |
1806 10 |
– Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: |
1806 10 15 |
– – non contenente o contenente, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio |
1806 10 20 |
– – avente tenore, in peso, di saccarosio (comprese lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 5 % e inferiore a 65 % |
1806 10 30 |
– – avente tenore, in peso, di saccarosio (comprese lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 % |
1806 10 90 |
– – avente tenore, in peso, di saccarosio (comprese lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80 % |
1806 20 |
– altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg, allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg: |
1806 20 10 |
– – aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 31 % o aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 31 % |
1806 20 30 |
– – aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 25 % e inferiore a 31 % |
|
– – altre |
1806 20 50 |
– – – aventi tenore in peso di burro di cacao uguale o superiore a 18 % |
1806 20 70 |
– – – Preparazioni dette «Chocolate milk crumb» |
1806 20 80 |
– – – Glassatura al cacao |
1806 20 95 |
– – – altre |
|
– altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini: |
1806 31 00 |
– – ripiene |
1806 32 |
– – non ripiene |
1806 32 10 |
– – – con aggiunta di cereali, di noci od altri frutti |
1806 32 90 |
– – – altre |
1806 90 |
– altre: |
|
– – Cioccolata e prodotti di cioccolata |
|
– – – Cioccolatini (praline), anche ripieni: |
1806 90 11 |
– – – – contenenti alcole |
1806 90 19 |
– – – – altri |
|
– – – altri |
1806 90 31 |
– – – – ripieni |
1806 90 39 |
– – – – non ripieni |
1806 90 50 |
– – Prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao |
1806 90 60 |
– – Pasta da spalmare contenente cacao: |
1806 90 70 |
– – Preparazioni per bevande, contenenti cacao: |
1806 90 90 |
– – altre |
1901 |
Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 al 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove: |
1901 10 00 |
– Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto |
1901 20 00 |
– Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905 |
1901 90 |
– altri |
|
– – Estratti di malto |
1901 90 11 |
– – – aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90 % |
1901 90 19 |
– – – altri |
|
– – altri: |
1901 90 91 |
– – – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d'isoglusio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola, all'esclusione delle preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404 |
1901 90 99 |
– – – altri |
1902 |
Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato: |
|
– Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate: |
1902 11 00 |
– – contenenti uova |
1902 19 |
– – altre |
1902 19 10 |
– – – non contenenti farine né semolini di frumento (grano) tenero |
1902 19 90 |
– – – altre |
1902 20 |
– Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate): |
|
– – altre |
1902 20 91 |
– – – cotte |
1902 20 99 |
– – – altre |
1902 30 |
– altre paste alimentari |
1902 30 10 |
– – secche: |
1902 30 90 |
– – altre |
1902 40 |
– Cuscus |
1902 40 10 |
– – non preparato |
1902 40 90 |
– – altro |
1903 00 00 |
Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili |
1904 |
Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove: |
1904 10 |
– Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura |
1904 10 10 |
– – a base di granturco |
1904 10 30 |
– – a base di riso |
1904 10 90 |
– – altri |
1904 20 |
– Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati: |
1904 20 10 |
– – Preparazioni del tipo «müsli» a base di fiocchi di cereali non tostati |
|
– – altri |
1904 20 91 |
– – – a base di granturco |
1904 20 95 |
– – – a base di riso |
1904 20 99 |
– – – altri |
1904 90 |
– altri: |
1904 90 10 |
– – Riso |
1904 90 90 |
– – altri |
1905 |
Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili: |
1905 10 00 |
– Pane croccante detto «Knäckebrot» |
1905 20 |
– Pane con spezie (panpepato): |
1905 20 10 |
– – avente tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 30 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) |
1905 20 30 |
– – avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) |
1905 20 90 |
– – avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) |
1905 30 |
– Biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdini |
|
– – interamente o parzialmente rivestiti o ricoperti di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao: |
1905 30 11 |
– – – in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85 g |
1905 30 19 |
– – – altri |
|
– – altri: |
|
– – biscotti con aggiunta di dolcificanti: |
1905 30 30 |
– – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 8 % |
|
– – – – altri: |
1905 30 51 |
– – – – – doppio biscotto con ripieno |
1905 30 59 |
– – – – – altri |
|
– – – cialde e cialdine: |
1905 30 91 |
– – – – salate, anche ripiene |
1905 30 99 |
– – – – altre |
1905 40 |
– Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati: |
1905 40 10 |
– – Fette biscottate |
1905 40 90 |
– – altri |
1905 90 |
– altri: |
1905 90 10 |
– – Pane azimo (mazoth) |
1905 90 20 |
– – Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili |
|
– – altri: |
1905 90 30 |
– – – Pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta ed avente tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno non superiore a 5 %, in peso, sulla materia secca |
1905 90 40 |
– – – Cialde e cialdine aventi tenore di umidità superiore a 10 % |
1905 90 45 |
– – – Biscotti |
1905 90 55 |
– – – Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati |
|
– – – altri |
1905 90 60 |
– – – – con aggiunta di dolcificanti |
1905 90 90 |
– – – – altri |
2001 |
Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico: |
2001 90 |
– altri: |
2001 90 30 |
– – Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) |
2001 90 40 |
– – Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 % |
2001 90 60 |
– – Cuori di palma |
2004 |
Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: |
2004 10 |
– Patate: |
|
– – altre |
2004 10 91 |
– – – sotto forma di farina, semolino o fiocchi |
2004 90 |
– altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi: |
2004 90 10 |
– – Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) |
2005 |
Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: |
2005 20 |
– Patate: |
2005 20 10 |
– – sotto forma di farina, semolino o fiocchi |
2005 80 00 |
– Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) |
2008 |
Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove: |
|
– Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro: |
2008 11 |
– – Arachidi: |
2008 11 10 |
– – – Burro di arachidi |
|
– altri, compresi i miscugli, esclusi quelli compresi nella sottovoce 2008 19: |
2008 91 00 |
– – Cuori di palma |
2008 99 |
– – altri |
|
– – – senza aggiunta di alcole: |
|
– – – – senza aggiunta di zuccheri: |
2008 99 85 |
– – – – – Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata) |
2008 99 91 |
– – – – – Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 % |
2101 |
Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati: |
|
– Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè: |
2101 11 |
– – Estratti, essenze e concentrati: |
2101 11 11 |
– – – con un tenore, in peso, di materia secca proveniente dal caffè uguale o superiore a 95 % |
2101 11 19 |
– – – altri |
2101 12 |
– – Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè: |
2101 12 92 |
– – – Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati di caffè: |
2101 12 98 |
– – – altri |
2101 20 |
– Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate: |
2101 20 20 |
– – Estratti, essenze e concentrati: |
|
– – Preparazioni: |
2101 20 92 |
– – – a base di estratti, di essenze o di concentrati a base di tè o di mate |
2101 20 98 |
– – – altri |
2101 30 |
– Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati: |
|
– – Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè: |
2101 30 11 |
– – – Cicoria torrefatta |
2101 30 19 |
– – – altri |
|
– – Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè: |
2101 30 91 |
– – – di cicoria torrefatta |
2101 30 99 |
– – altri |
2102 |
Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati: |
2102 10 |
– Lieviti vivi: |
2102 10 10 |
– – Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura) |
|
– – Lieviti di panificazione |
2102 10 31 |
– – – secchi |
2102 10 39 |
– – – altri |
2102 10 90 |
– – altri |
2102 20 |
– Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti |
|
– – Lieviti morti |
2102 20 11 |
– – – in tavolette, cubi o presentazioni simili, od anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno |
2102 20 19 |
– – – altri |
2102 30 00 |
– Lieviti in polvere preparati |
2103 |
Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata: |
2103 10 00 |
– Salsa di soia |
2103 20 00 |
– Salsa «Ketchup» ed altre salse al pomodoro |
2103 30 |
– Farina di senapa e senapa preparata |
2103 30 90 |
– – Senapa preparata |
2103 90 |
– – altri: |
2103 90 90 |
– – altri |
2104 |
Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate: |
2104 10 |
– Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati: |
2104 10 10 |
– – secchi o disseccati |
2104 10 90 |
– – altri |
2104 20 00 |
– Preparazioni alimentari composte omogeneizzate |
2105 00 |
Gelati, anche contenenti cacao: |
2105 00 10 |
– non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3 % di materie grasse provenienti dal latte |
|
– aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: |
2105 00 91 |
– – uguale o superiore a 3 % e inferiore a 7 % |
2105 00 99 |
– – uguale o superiore a 7 % |
2106 |
Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: |
2106 10 |
– Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate: |
2106 10 20 |
– – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isogluscosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola |
2106 10 80 |
– – altri |
2106 90 |
– altre: |
2106 90 10 |
– – Preparazioni dette «fondute» |
2106 90 20 |
– – Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande |
|
– – altre: |
2106 90 92 |
– – – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isogluscosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola |
2106 90 98 |
– – – altre |
2202 |
Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009: |
2202 10 00 |
– Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti |
2202 90 |
– altre: |
2202 90 10 |
– – non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404: |
|
– – altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404: |
2202 90 91 |
– – – inferiore a 0,2 % |
2202 90 95 |
– – – uguale o superiore a 0,2 % e inferiore a 2 % |
2202 90 99 |
– – – uguale o superiore a 2 % |
2203 00 |
Birra di malto: |
|
– in recipienti di capacità uguale o inferiore a 10 litri: |
2203 00 01 |
– – presentata in bottiglie |
2203 00 09 |
– – altra |
2203 00 10 |
– in recipienti di capacità superiore a 10 litri |
2205 |
Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche: |
2205 10 |
– in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri: |
2205 10 10 |
– – con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol |
2205 10 90 |
– – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol |
2205 90 |
– altri: |
2205 90 10 |
– – con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol |
2205 90 90 |
– – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol |
2207 |
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo: |
2207 10 00 |
– Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol |
2207 20 00 |
– Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo |
2208 |
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcol di distillazione: |
2208 40 |
– Rum e tafia: |
|
– – presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri |
2208 40 11 |
– – – Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza di 10 %) |
|
– – – altri |
2208 40 31 |
– – – di valore superiore a 7,9 EUR per litro di alcole puro |
2208 40 39 |
– – – altri |
|
– – presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri |
2208 40 51 |
– – – Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza di 10 %) |
|
– – – altri: |
2208 40 91 |
– – – di valore superiore a 2 EUR per litro di alcole puro |
2208 40 99 |
– – – altri |
2208 90 |
– altri: |
|
– – Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, presentato in recipienti di capacità: |
2208 90 91 |
– – – inferiore o uguale a 2 litri |
2208 90 99 |
– – – superiore a 2 litri |
2402 |
Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco: |
2402 10 00 |
– Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco |
2402 20 |
– Sigarette contenenti tabacco: |
2402 20 10 |
– – contenenti garofano |
2402 20 90 |
– – altre |
2402 90 00 |
– altri |
2403 |
Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»; estratti e sughi di tabacco: |
2403 10 |
– Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione: |
2403 10 10 |
– – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g |
2403 10 90 |
– – altro |
|
– altri: |
2403 91 00 |
– – Tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti» |
2403 99 |
– – altri: |
2403 99 10 |
– – – Tabacco da masticare e tabacco da fiuto |
2403 99 90 |
– – – altri |
2905 |
Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi: |
|
– Altri polialcoli: |
2905 43 00 |
– – Mannitolo |
2905 44 |
– – D-glucitolo (sorbitolo): |
|
– – – in soluzione acquosa: |
2905 44 11 |
– – – – contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo |
2905 44 19 |
– – – – altro |
|
– – – altro: |
2905 44 91 |
– – – – contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo |
2905 44 99 |
– – – – altro |
2905 45 00 |
– – Glicerolo |
3301 |
Oli essenziali (deterpenati o no), compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali: |
3301 90 |
– altri |
3301 90 21 |
– – – Oleoresine d'estrazione di liquirizia e di luppolo |
3302 |
Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria, altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande: |
3302 10 |
– dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande |
|
– – dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande: |
|
– – – Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda: |
3302 10 10 |
– – – – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol |
|
– – – – altre: |
3302 10 21 |
– – – – – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isogluscosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola |
3302 10 29 |
– – – – – altre |
3501 |
Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina: |
3501 10 |
– Caseine: |
3501 10 50 |
– – destinate ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari o da foraggio |
3501 10 90 |
– – altre |
3501 90 |
– – altri: |
3501 90 90 |
– – altri |
3505 |
Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio, amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati: |
3505 10 |
– Destrina ed altri amidi e fecole modificati: |
3505 10 10 |
– – Destrina |
|
– – altri amidi e fecole modificati: |
3505 10 90 |
– – – altri |
3505 20 |
– Colle: |
3505 20 10 |
– – con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, inferiore a 25 % |
3505 20 30 |
– – con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 25 % ed inferiore a 55 % |
3505 20 50 |
– – con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 80 % |
3505 20 90 |
– – con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 80 % |
3809 |
Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove: |
3809 10 |
– a base di sostanze amidacee |
3809 10 10 |
– – aventi tenore, in peso, di tali sostanze inferiore a 55 % |
3809 10 30 |
– – aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 % |
3809 10 50 |
– – aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 70 % e inferiore a 83 % |
3809 10 90 |
– – aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 83 % |
3823 |
Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali: |
|
– Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione: |
3823 11 00 |
– – Acido stearico |
3823 12 00 |
– – Acido oleico |
3823 13 00 |
– – Acidi grassi del tallolio |
3823 19 |
– – altri: |
3823 19 10 |
– – – Acidi grassi distillati |
3823 19 30 |
– – – Distillato d'acidi grassi |
3823 19 90 |
– – – altri |
3823 70 00 |
– Alcoli grassi industriali |
3824 |
Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove: |
3824 60 |
– Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44: |
|
– – in soluzione acquosa: |
3824 60 11 |
– – – contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo |
3824 60 19 |
– – – altro |
|
– – altro: |
3824 60 91 |
– – – contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo |
3824 60 99 |
– – – altro |
ALLEGATO II
DAZI APPLICABILI ALL'IMPORTAZIONE NELL'EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA DI MERCI ORIGINARIE DELL'UNIONE EUROPEA
Codice NC |
Designazione delle merci |
Dazio applicabile (% di NPF) |
0403 |
Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao |
|
0403 10 |
– Yogurt |
|
|
– – aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao |
|
|
– – – in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte |
|
0403 10 51 |
– – – – inferiore o uguale a 1,5 % |
50 |
0403 10 53 |
– – – – superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % |
50 |
0403 10 59 |
– – – – superiore a 27 % |
50 |
|
– – – altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse |
|
0403 10 91 |
– – – – inferiore o uguale a 3 % |
50 |
0403 10 93 |
– – – – superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 % |
50 |
0403 10 99 |
– – – – superiore a 6 % |
50 |
0403 90 |
– altri |
|
|
– – aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao |
|
|
– – – in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte |
|
0403 90 71 |
– – – – inferiore o uguale a 1,5 % |
50 |
0403 90 73 |
– – – – superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % |
50 |
0403 90 79 |
– – – – superiore a 27 % |
50 |
|
– – – altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte |
|
0403 90 91 |
– – – – inferiore o uguale a 3 % |
50 |
0403 90 93 |
– – – – superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 % |
50 |
0403 90 99 |
– – – – superiore a 6 % |
50 |
0405 |
Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere |
|
0405 20 |
– Paste da spalmare lattiere |
|
0405 20 10 |
– – aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 60 % |
0 |
0405 20 30 |
– – aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 75 % |
0 |
0501 00 00 |
Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli |
0 |
0502 |
Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli |
0 |
0505 |
Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti |
0 |
0506 |
Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste materie |
0 |
0507 |
Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie |
0 |
0508 00 00 |
Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami |
0 |
0510 00 00 |
Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio |
0 |
0511 |
Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana |
|
|
– altri |
|
0511 99 |
– – altri |
|
|
– – – Spugne naturali di origine animale |
|
0511 99 31 |
– – – – gregge |
0 |
0511 99 39 |
– – – – altre |
0 |
0710 |
Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati |
|
0710 40 00 |
– Granturco dolce |
0 |
0711 |
Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati |
|
0711 90 |
– altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi |
|
|
– – Ortaggi o legumi |
|
0711 90 30 |
– – – Granturco dolce |
0 |
0903 00 00 |
Mate |
0 |
1212 |
Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà Cichorium intybus sativum) impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove |
|
|
– Alghe |
|
1212 29 00 |
– – altri |
0 |
1302 |
Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati |
|
|
– Succhi ed estratti vegetali |
|
1302 12 00 |
– – di liquirizia |
0 |
1302 13 00 |
– – di luppolo |
0 |
1302 19 |
– – altri |
|
1302 19 20 |
– – – di piante del genere Ephedra |
0 |
1302 19 70 |
– – – altri |
0 |
1302 20 |
– Sostanze pectiche, pectinati e pectati |
100 |
|
– Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati |
|
1302 31 00 |
– – Agar-agar |
0 |
1302 32 |
– – Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati |
|
1302 32 10 |
– – – di carrube o di semi di carrube |
0 |
1401 |
Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio) |
0 |
1404 |
Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove |
0 |
1505 00 |
Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina |
0 |
1506 00 00 |
Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
0 |
1515 |
Altri grassi ed oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
|
1515 90 |
– altri |
|
1515 90 11 |
– – Olio di tung (di abrasin); oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni |
0 |
1516 |
Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati |
|
1516 20 |
– Grassi e oli vegetali e loro frazioni |
|
1516 20 10 |
– – Oli di ricino idrogenato, detti «opalwax» |
0 |
1517 |
Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516 |
|
1517 10 |
– Margarina, esclusa la margarina liquida |
100 |
1517 90 |
– altre |
|
1517 90 10 |
– – aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 % |
100 |
|
– – altre |
|
1517 90 93 |
– – – Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura |
0 |
1518 00 |
Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516 ; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove |
0 |
1520 00 00 |
Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose |
0 |
1521 |
Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati |
0 |
1522 00 |
Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali |
|
1522 00 10 |
– Degras |
0 |
1702 |
Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati |
|
1702 50 00 |
– Fruttosio chimicamente puro |
0 |
1702 90 |
– altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio |
|
1702 90 10 |
– – Maltosio chimicamente puro |
100 |
1704 |
Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) |
50 |
1803 |
Pasta di cacao, anche sgrassata |
0 |
1804 00 00 |
Burro, grasso e olio di cacao |
0 |
1805 00 00 |
Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
0 |
1806 |
Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao |
|
1806 10 |
– Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
0 |
1806 20 |
– altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg |
50 |
|
– altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini |
|
1806 31 00 |
– – ripiene |
50 |
1806 32 |
– – non ripiene |
50 |
1806 90 |
– altre |
50 |
1901 |
Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404 , non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove |
0 |
1902 |
Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato |
|
|
– Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate |
|
1902 11 00 |
– – contenenti uova |
50 |
1902 19 |
– – altre |
50 |
1902 20 |
– Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate) |
|
1902 20 10 |
– – contenenti, in peso, più di 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici |
0 |
1902 20 30 |
– – contenenti, in peso, più di 20 % di salsicce, di salami e simili, di carni e di frattaglie, di ogni specie, compresi i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine |
100 |
|
– – altre |
|
1902 20 91 |
– – – cotte |
50 |
1902 20 99 |
– – – altre |
50 |
1902 30 |
– altre paste alimentari |
50 |
1902 40 |
– Cuscus |
50 |
1903 00 00 |
Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili |
0 |
1904 |
Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove |
100 |
1905 |
Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili |
50 |
2001 |
Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico |
|
2001 90 |
– altri |
|
2001 90 30 |
– – Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) |
0 |
2001 90 40 |
– – Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 % |
0 |
2001 90 92 |
– – Frutta tropicale e noci tropicali; cuori di palma |
0 |
2004 |
Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 |
|
2004 10 |
– Patate |
|
|
– – altre |
|
2004 10 91 |
– – – sotto forma di farina, semolino o fiocchi |
0 |
2004 90 |
– altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi |
|
2004 90 10 |
– – Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) |
0 |
2005 |
Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 |
|
2005 20 |
– Patate |
|
2005 20 10 |
– – sotto forma di farina, semolino o fiocchi |
0 |
2005 80 00 |
– Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) |
0 |
2008 |
Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove |
|
|
– Frutta a guscio, arachidi e altri semi, anche mescolati tra loro |
|
2008 11 |
– – Arachidi |
|
2008 11 10 |
– – – Burro di arachidi |
0 |
|
– altri, compresi i miscugli, esclusi quelli compresi nella sottovoce 2008 19 |
|
2008 91 00 |
– – Cuori di palma |
0 |
2008 99 |
– – altri |
|
|
– – – senza aggiunta di alcole |
|
|
– – – – senza aggiunta di zuccheri |
|
2008 99 85 |
– – – – – Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata) |
0 |
2008 99 91 |
– – – – – Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 % |
0 |
2101 |
Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati |
0 |
2102 |
Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002 ); lieviti in polvere, preparati |
100 |
2103 |
Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparata |
|
2103 10 00 |
– Salsa di soia |
0 |
2103 20 00 |
– Salsa «Ketchup» ed altre salse al pomodoro |
100 |
2103 30 |
– Farina di senape e senape preparata |
0 |
2103 90 |
– altri |
|
2103 90 10 |
– – «Chutney» di mango liquido |
0 |
2103 90 30 |
– – Amari aromatici, con titolo alcolometrico uguale o superiore a 44,2 % vol e inferiore o uguale a 49,2 % vol e contenenti da 1,5 % a 6 %, in peso, di genziana, di spezie e di ingredienti vari, da 4 % a 10 % di zuccheri e presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 0,50 litri |
0 |
2103 90 90 |
– – altri |
|
2103909010 |
– – – Miscele di erbe a base di pepe |
0 |
2103909050 |
– – – Maionese |
100 |
2103909090 |
– – – altri |
0 |
2104 |
Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate |
|
2104 10 00 |
– Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati |
50 |
2104 20 00 |
– Preparazioni alimentari composte omogeneizzate |
0 |
2105 00 |
Gelati, anche contenenti cacao |
0 |
2106 |
Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove |
|
2106 10 |
– Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate |
0 |
2106 90 |
– altre |
|
2106 90 20 |
– – Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande |
0 |
|
– – altre |
|
2106 90 92 |
– – – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola |
0 |
2106 90 98 |
– – – altre |
0 |
2201 |
Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve |
50 |
2202 |
Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009 |
50 |
2203 00 |
Birra di malto |
0 |
2205 |
Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche |
0 |
2207 |
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo |
0 |
2208 |
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione |
0 |
2402 |
Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco |
70 |
2403 |
Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»; estratti e sughi di tabacco |
100 |
2905 |
Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
|
|
– altri polialcoli |
|
2905 43 00 |
– – Mannitolo |
0 |
2905 44 |
– – D-glucitolo (sorbitolo) |
0 |
2905 45 00 |
– – Glicerolo (glicerina) |
0 |
3301 |
Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali |
|
3301 90 |
– altri |
0 |
3302 |
Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande |
|
3302 10 |
– dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande |
|
|
– – dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande |
|
|
– – – Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda |
|
3302 10 10 |
– – – – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol |
0 |
|
– – – – altre |
|
3302 10 21 |
– – – – – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola |
0 |
3302 10 29 |
– – – – – altre |
0 |
3501 |
Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina |
|
3501 10 |
– Caseina |
0 |
3501 90 |
– altri |
|
3501 90 90 |
– – altri |
0 |
3505 |
Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati |
0 |
3809 |
Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove |
|
3809 10 |
– a base di sostanze amidacee |
0 |
3823 |
Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali |
0 |
3824 |
Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove |
|
3824 60 |
– Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44 |
0 |
ALLEGATO III
DAZI APPLICABILI ALL'IMPORTAZIONE NELL'EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA DI MERCI ORIGINARIE DELL'UNIONE EUROPEA (DAZIO ZERO NELL'AMBITO DI CONTINGENTI TARIFFARI)
Codice NC |
Designazione delle merci |
Contingente tariffario annuo (tonnellate) |
Dazio applicabile (% di NPF) |
0403 |
Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao |
370 |
0 |
0403 10 |
– Yogurt |
||
|
– – aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao |
||
|
– – – in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte |
||
0403 10 51 |
– – – – inferiore o uguale a 1,5 % |
||
0403 10 53 |
– – – – superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % |
||
|
– – – altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse |
||
0403 10 91 |
– – – – inferiore o uguale a 3 % |
||
0403 10 93 |
– – – – superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 % |
||
0403 10 99 |
– – – – superiore a 6 % |
||
0403 90 |
– altri |
||
|
– – aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao |
||
|
– – – altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte |
||
0403 90 91 |
– – – – inferiore o uguale a 3 % |
||
0403 90 93 |
– – – – superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 % |
||
1517 |
Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516 |
450 |
0 |
1517 10 |
– Margarina, esclusa la margarina liquida |
||
1704 |
Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) |
385 |
0 |
1704 90 |
– altri |
||
1806 |
Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao |
1 150 |
0 |
1806 20 |
– altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg |
||
|
– altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini |
||
1806 31 00 |
– – ripiene |
||
1806 32 |
– – non ripiene |
||
1806 90 |
– altre |
||
1902 |
Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato |
215 |
0 |
1905 |
Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili |
1 435 |
0 |
2102 |
Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002 ); lieviti in polvere, preparati |
850 |
0 |
2102 10 |
– Lieviti vivi |
||
2102 |
Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002 ); lieviti in polvere, preparati |
35 |
0 |
2102 30 00 |
– Lieviti in polvere preparati |
||
2103 |
Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparata |
100 |
0 |
2104 |
Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate |
450 |
0 |
2104 10 00 |
– Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati |
||
2201 |
Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve |
1 050 |
0 |
2202 |
Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009 |
1 670 |
0 |
2402 |
Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco |
100 |
0 |
2402 20 |
– Sigarette contenenti tabacco |
DAZI APPLICABILI ALLE IMPORTAZIONINELL'EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIADI MERCI ORIGINARIE DELL'UNIONE EUROPEA(CONCESSIONI NELL'AMBITO DI CONTINGENTI TARIFFARI) ( 2 )
Codice NC |
Designazione delle merci |
Contingente tariffario annuo (tonnellate) |
Dazio applicabile |
2201 |
Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve |
150 |
12 % |
2402 |
Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco |
270 |
27 % |
2402 20 |
– Sigarette contenenti tabacco |
PROTOCOLLO N. 4
relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
Articolo 1
Norme di origine applicabili
1. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si applicano l'appendice I e le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ( 3 ) («convenzione»).
2. Tutti i riferimenti al «pertinente accordo» nell'appendice I e nelle pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee s'intendono come riferimenti al presente accordo.
Articolo 2
Composizione delle controversie
1. Le eventuali controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32 dell'appendice I della convenzione che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo sono sottoposte al consiglio di stabilizzazione e di associazione.
2. La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione ha comunque luogo secondo la legislazione di tale paese.
Articolo 3
Modifiche del protocollo
Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.
Articolo 4
Recesso dalla convenzione
1. Se l'Unione europea o l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia notificano per iscritto al depositario della convenzione la propria intenzione di recedere dalla convenzione ai sensi dell'articolo 9 della stessa, l'Unione europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia avviano immediatamente i negoziati sulle norme di origine ai fini dell'applicazione del presente accordo.
2. Fino all'entrata in vigore delle norme di origine nuovamente negoziate, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione, applicabili al momento del recesso, continuano ad applicarsi al presente accordo. Tuttavia, a decorrere dal momento del recesso, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione sono interpretate in modo da consentire il cumulo bilaterale unicamente tra l'Unione europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.
Articolo 5
Disposizioni transitorie — Cumulo
In deroga all'articolo 16, paragrafo 5, e all'articolo 21, paragrafo 3, dell'appendice I della convenzione, quando il cumulo coinvolge esclusivamente gli Stati EFTA, le Isole Fær Øer, l'Unione europea, la Turchia e i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione, la prova dell'origine può essere un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o una dichiarazione di origine.
PROTOCOLLO N. 5
relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative nel settore doganale
Articolo 1
Definizioni
Ai sensi del presente protocollo valgono le seguenti definizioni:
a) «legislazione doganale»: le disposizioni giuridiche o regolamentari, applicabili nei territori della Comunità europea e della ex Repubblica iugoslava di Macedonia, che disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a qualsiasi altra procedura o a qualsiasi altro regime doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;
b) «autorità richiedente»: l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che presenta una domanda di assistenza ai sensi del presente protocollo;
c) «autorità interpellata»: l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che riceve una domanda di assistenza ai sensi del presente protocollo;
d) «dati personali»: tutte le informazioni relative ad una persona fisica identificata o identificabile;
e) «operazione che viola la legislazione doganale»: tutte le violazioni o i tentativi di violazione della legislazione doganale.
Articolo 2
Campo di applicazione
1. Nei limiti delle loro competenze, le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della normativa doganale, soprattutto attraverso la prevenzione, l'individuazione e l'esame delle violazioni di detta legislazione.
2. L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle Parti contraenti competente per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale, né copre le informazioni ottenute grazie a poteri esercitati su richiesta dell'autorità giudiziaria, salvo quando la comunicazione di tali informazioni sia autorizzata da detta autorità.
3. L'assistenza in materia di riscossione di diritti, tasse o contravvenzioni non rientra nel presente protocollo.
Articolo 3
Assistenza su richiesta
1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della normativa doganale, comprese le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta legislazione.
2. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica:
a) se le merci esportate dal territorio di una delle Parti contraenti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra Parte contraente precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci;
b) se le merci importate nel territorio di una delle Parti contraenti sono state correttamente esportate dal territorio dell'altra Parte contraente precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.
3. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, in conformità delle sue disposizioni giuridiche o regolamentari, le misure necessarie per garantire che siano tenute sotto controllo speciale:
a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale;
b) i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in modo da fare legittimamente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla normativa doganale;
c) le merci che vengono o potrebbero venire trasportate in modo da fare legittimamente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla normativa doganale;
d) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano destinati ad operazioni contrarie alla normativa doganale.
Articolo 4
Assistenza spontanea
Le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca di propria iniziativa, nella misura in cui lo consentono le rispettive disposizioni giuridiche o regolamentari, qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare fornendo le informazioni ottenute riguardanti:
— attività che risultino, o appaiano loro contrarie a detta legislazione e che possano interessare l'altra parte contraente,
— nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla normativa doganale,
— merci note per essere soggette a operazioni contrarie alla legislazione doganale,
— persone fisiche o giuridiche per le quali vi sono fondati motivi di ritenere che partecipino o abbiano partecipato ad operazioni contrarie alla legislazione doganale,
— mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per violare la legislazione doganale.
Articolo 5
Consegna/Notifica
Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata, conformemente alle disposizioni giuridiche o regolamentari applicabili a quest'ultima, prende tutte le misure necessarie per:
— consegnare tutti i documenti, o
— notificare tutte le decisioni
provenienti dall'autorità richiedente e che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo, ad un destinatario residente o stabilito sul suo territorio.
Le domande di consegna di documenti e di notifica di decisioni devono essere presentate per iscritto nella lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima.
Articolo 6
Forma e contenuto delle domanda di assistenza
1. Le domande inoltrate conformemente al presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse sono allegati i documenti necessari al loro espletamento. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.
2. Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 del presente articolo devono contenere le seguenti informazioni:
a) l'«autorità richiedente»;
b) la misura richiesta;
c) l'oggetto e il motivo della domanda;
d) le disposizioni giuridiche e regolamentari e gli altri elementi giuridici in questione;
e) ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;
f) una sintesi dei fatti pertinenti e delle indagini già svolte.
3. Le domande sono presentate in una delle lingue ufficiali dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima. Questo requisito non si applica ai documenti di cui è corredata la domanda di cui al paragrafo 1.
4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti possono esserne richiesti la correzione o il completamento; nel frattempo, possono essere disposte misure cautelative.
Articolo 7
Adempimento delle domande
1. Per evadere le domande di assistenza l'autorità interpellata procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorità della stessa Parte contraente, fornendo le informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. La presente disposizione si applica anche alle altre autorità alle quali la domanda è stata indirizzata dall'autorità interpellata qualora questa non possa agire autonomamente.
2. Le domande di assistenza sono evase conformemente alle disposizioni giuridiche o regolamentari della Parte contraente interpellata.
3. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte contraente possono, d'intesa con l'altra Parte contraente e alle condizioni da questa stabilite, essere presenti e ottenere negli uffici dell'autorità interpellata o di qualsiasi altra autorità interessata conformemente al paragrafo 1, le informazioni sulle attività che costituiscono o che possono costituire operazioni contrarie alla normativa doganale, che occorrano all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo.
4. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte contraente possono, d'intesa con l'altra Parte contraente e alle condizioni da essa stabilite, essere presenti alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.
Articolo 8
Forma in cui devono essere comunicate le informazioni
1. L'autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorità richiedente per iscritto unitamente a documenti, copie autenticate o altro materiale pertinente.
2. Tale informazione può essere computerizzata.
3. Gli originali dei documenti sono trasmessi soltanto su richiesta qualora le copie autenticate risultassero insufficienti. Gli originali sono restituiti quanto prima.
Articolo 9
Deroghe all'obbligo di fornire assistenza
1. L'assistenza può essere rifiutata o essere subordinata all'assolvimento di talune condizioni o esigenze qualora una Parte ritenga che l'assistenza a titolo del presente protocollo:
a) possa pregiudicare la sovranità della ex Repubblica iugoslava di Macedonia o di uno Stato membro a cui è stata chiesta assistenza a norma del presente protocollo; o
b) possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2; o
c) violi un segreto industriale, commerciale o professionale.
2. L'autorità interpellata può rinviare l'assistenza qualora ritenga che essa possa interferire con un'inchiesta, un'azione giudiziaria o un processo in corso. In tal caso, l'autorità interpellata consulta l'autorità richiedente per determinare se l'assistenza possa essere prestata secondo le modalità o alle condizioni che l'autorità interpellata può richiedere.
3. Se l'autorità richiedente sollecita un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere come rispondere a detta domanda.
4. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la decisione dell'autorità interpellata e le relative motivazioni devono essere comunicate senza indugio all'autorità richiedente.
Articolo 10
Scambi di informazioni e riservatezza
1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente protocollo sono di natura riservata o ristretta, a seconda delle norme applicabili in ciascuna delle Parti contraenti. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e sono tutelate dalle rispettive leggi applicabili nel territorio della Parte contraente che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità comunitarie.
2. I dati personali possono essere scambiati solo se la Parte contraente cui potrebbero essere destinati si impegna a tutelarli in misura perlomeno equivalente a quella applicabile a quel caso specifico nella Parte contraente che li fornisce. A tal fine, le Parti contraenti si comunicano le informazioni relative alle norme in esse applicabili, comprese eventualmente le disposizioni giuridiche in vigore negli Stati membri della Comunità.
3. L'impiego, nell'ambito di azioni giudiziarie o amministrative promosse in seguito all'accertamento di operazioni contrarie alla normativa doganale, di informazioni ottenute in virtù del presente protocollo è considerata conforme ai fini del presente protocollo. Pertanto, nei documenti probatori, nelle relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi ad un tribunale, le Parti contraenti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo. L'autorità competente che ha fornito dette informazioni o dato accesso ai documenti ne è informata.
4. Le informazioni ottenute sono utilizzate soltanto ai fini del presente protocollo. Una Parte contraente che voglia utilizzare tali informazioni per altri fini deve ottenere l'accordo scritto preliminare dell'autorità che le ha fornite. Tale utilizzazione è quindi soggetta a tutte le restrizioni imposte da detta autorità.
Articolo 11
Esperti e testimoni
Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti stabiliti nell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie di cui al presente protocollo e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato davanti a quale autorità giudiziaria o amministrativa tale funzionario deve comparire, nonché per quale causa e a quale titolo sarà ascoltato.
Articolo 12
Spese di assistenza
Le parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonché per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.
Articolo 13
Esecuzione
1. L'applicazione del presente protocollo è affidata, da una parte, alle autorità doganali della ex Repubblica iugoslava di Macedonia e, dall'altra, ai servizi competenti della Commissione delle Comunità europee ed eventualmente alle autorità doganali degli Stati membri. Essi decidono in merito a tutte le misure e disposizioni pratiche necessarie per l'applicazione, tenendo conto delle norme vigenti segnatamente in materia di protezione dei dati. Essi possono raccomandare agli organismi competenti le modifiche del presente protocollo che ritengano necessarie.
2. Le parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle modalità di attuazione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.
Articolo 14
Altri accordi
1. Tenuto conto delle competenze rispettive della Comunità europea e degli Stati membri, le disposizioni del presente accordo:
— non pregiudicano gli obblighi delle Parti contraenti derivanti da altri accordi o convenzioni internazionali,
— sono ritenute complementari agli accordi in materia di assistenza reciproca conclusi, o che potrebbero venire conclusi, tra singoli Stati membri e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia,
— non pregiudicano le disposizioni che disciplinano la comunicazione tra i servizi competenti della Commissione delle Comunità europee e le autorità doganali degli Stati membri di qualsiasi informazione ottenuta nell'ambito del presente accordo, che possa essere interessare la Comunità.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, le disposizioni del presente accordo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali in materia di assistenza reciproca conclusi o che potrebbero venire conclusi, tra singoli Stati membri e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, qualora le disposizioni di questi ultimi risultassero incompatibili con quelle del presente protocollo.
3. Per quanto riguarda le questioni relative all'applicabilità del presente protocollo, le Parti contraenti si consultano per trovare una soluzione in sede di comitato di stabilizzazione e di associazione istituito dall'articolo 114 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.
ATTO FINALE
I plenipotenziari:
DEL REGNO DEL BELGIO,
DEL REGNO DI DANIMARCA,
DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
DELLA REPUBBLICA ELLENICA,
DEL REGNO DI SPAGNA,
DELLA REPUBBLICA FRANCESE,
DELL'IRLANDA,
DELLA REPUBBLICA ITALIANA,
DEL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
DEL REGNO DEI PAESI BASSI,
DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,
DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
DEL REGNO DI SVEZIA,
DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e del trattato sull'Unione europea,
in appresso denominati «Stati membri», e
della COMUNITÀ EUROPEA, della COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO e della COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,
in appresso denominate «la Comunità»,
da una parte, e
i plenipotenziari dell'EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA,
dall'altra,
riuniti a Lussemburgo il … 2001 per la firma dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, dall'altra, in appresso denominato «l'accordo», hanno adottato i testi seguenti:
l'accordo, i suoi allegati I-VII, ossia:
Allegato I |
Importazioni nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia di prodotti industriali meno sensibili originari della Comunità |
Allegato II |
Importazioni nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia di prodotti industriali sensibili originari della Comunità |
Allegato III |
Definizione CE di «baby beef» |
Allegato Iva |
Importazioni nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia di prodotti agricoli originari dell'unione europea (Dazio zero) (di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera a)) |
Allegato Ivb |
Importazioni nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia di prodotti agricoli originari dell'unione europea (Dazio zero nell'ambito di contingenti tariffari) (di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera b)) |
Allegato Ivc |
Importazioni nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia di prodotti agricoli originari dell'unione europea (concessioni nell'ambito di contingenti tariffari) (di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera c)) |
Allegato Va |
Importazioni nella Comunità di prodotti della pesca originari dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia |
Allegato Vb |
Importazioni nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia di prodotti della pesca originari della Comunità |
Allegato Vc |
Importazioni nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia di pesci e prodotti della pesca originari dell'unione europea (Dazio zero nell'ambito di contingenti tariffari) (di cui all'articolo 28, paragrafo 2) |
Allegato VI |
Stabilimento: «Servizi finanziari» |
Allegato VII |
Diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale |
e i seguenti protocolli:
Protocollo n. 1 |
sui tessili e sui capi d'abbigliamento |
Protocollo n. 2 |
sui prodotti siderurgici |
Protocollo n. 3 |
sugli scambi di prodotti agricoli trasformati tra l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e la Comunità |
Protocollo n. 4 |
relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa |
Protocollo n. 5 |
sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale |
I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità e i plenipotenziari dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia hanno adottato il testo delle dichiarazioni comuni di seguito elencate e allegate al presente atto finale:
Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 34 dell'accordo
Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 40 dell'accordo
Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 44 dell'accordo
Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 46 dell'accordo
Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 57 dell'accordo
Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 71 dell'accordo
Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 118 dell'accordo.
I plenipotenziari dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia hanno preso atto delle dichiarazioni di seguito elencate e allegate al presente atto finale:
Dichiarazione unilaterale delle Comunità e dei suoi Stati membri relativa agli articoli 27 e 29
Dichiarazione unilaterale delle Comunità relativa all'articolo 76.
Fatto a Lussemburgo, addì …
DICHIARAZIONI CONGIUNTE
DICHIARAZIONE CONGIUNTA RELATIVA ALL'ARTICOLO 34
Le Comunità europee e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, consapevoli dell'impatto che l'improvvisa abolizione della tassa dell'1 % applicata allo sdoganamento delle merci importate, potrebbe avere sul bilancio del paese, decidono, in via eccezionale, di mantenere tale tassa fino al 1o gennaio 2002 o fino all'entrata in vigore dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, a seconda di quale situazione si verifichi per prima.
Qualora, nel frattempo, tale tassa venga ridotta o abolita nei confronti di un paese terzo, la ex Repubblica jugoslava di Macedonia si impegna ad applicare immediatamente il medesimo trattamento alle merci di origine comunitaria.
Il contenuto della presente dichiarazione congiunta non pregiudica la posizione delle Comunità europee in sede di negoziati di adesione della ex Repubblica jugoslava di Macedonia all'Organizzazione mondiale del commercio.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA RELATIVA ALL'ARTICOLO 40
Dichiarazione d'intenti delle parti contraenti sul regime commerciale tra gli Stati dell'ex Repubblica federativa socialista di Jugoslavia:
1) La Comunità europea e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia ritengono fondamentale ripristinare, quanto prima, non appena lo consentirà la situazione politica ed economica, la cooperazione economica e commerciale tra gli Stati dell'ex Repubblica federativa socialista di Jugoslavia.
2) La Comunità è disposta a concedere il cumulo dell'origine agli Stati dell'ex Repubblica federativa socialista di Jugoslavia che avranno ripristinato la normale cooperazione economica e commerciale non appena si sarà avviata la cooperazione amministrativa necessaria per il buon funzionamento del cumulo.
3) Considerato quanto precede, la ex Repubblica jugoslava di Macedonia si dichiara disposta ad intavolare quanto prima negoziati per avviare la cooperazione con gli altri Stati dell'ex Repubblica federativa socialista di Jugoslavia.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA RELATIVA ALL'ARTICOLO 44
Si conviene che l'espressione «figli» è definita in base alla normativa nazionale del paese ospitante in questione.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA RELATIVA ALL'ARTICOLO 46
Si conviene che l'espressione «membri della loro famiglia» è definita in base alla normativa nazionale del paese ospitante in questione.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA RELATIVA ALL'ARTICOLO 57
Le parti decidono di adoperarsi per applicare quanto prima le disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 3, lettera b) dell'accordo tra la Comunità europea e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia nel settore dei trasporti, in merito a un sistema di ecopunti, attraverso la conclusione dell'accordo pertinente, sotto forma di scambio di lettere, quanto prima e comunque non dopo la conclusione dell'accordo interinale.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA RELATIVA ALL'ARTICOLO 71
Le parti convengono che, ai fini dell'accordo, la proprietà intellettuale, industriale e commerciale comprende in particolare i diritti d'autore, ivi compresi i diritti d'autore relativi ai programmi informatici e i diritti connessi, i diritti relativi a basi di dati, brevetti, disegni industriali, marchi commerciali e marchi di servizi, topografie di circuiti integrati, indicazioni geografiche, ivi comprese le denominazioni d'origine e la protezione dalla concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, nonché la protezione delle informazioni riservate attinenti a conoscenze specialistiche.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA RELATIVA ALL'ARTICOLO 118
a) Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione pratica dell'accordo, le parti convengono che i casi di particolare urgenza di cui all'articolo 123 dell'accordo si riferiscono ai casi di violazione effettiva dell'accordo ad opera di una delle parti. La violazione effettiva dell'accordo consiste:
— nella denuncia dell'accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale,
— nella violazione dei punti essenziali dell'accordo di cui all'articolo 2.
b) Le parti convengono che le «misure appropriate» di cui all'articolo 118 sono misure adottate in base al diritto internazionale. Qualora una parte adotti una misura in un caso di particolare urgenza ai sensi dell'articolo 118, l'altra parte può avvalersi della procedura di composizione delle controversie.
DICHIARAZIONI UNILATERALI
DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ E DEI SUOI STATI MEMBRI RELATIVA AGLI ARTICOLI 27 E 29
Considerando che, ai sensi del regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio modificato, la Comunità europea concede misure commerciali eccezionali ai paesi che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, compresa la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, la Comunità europea e i suoi Stati membri dichiarano quanto segue:
— a norma dell'articolo 29, paragrafo 2 del presente accordo, finché sarà di applicazione il regolamento (CE) n. 2007/2000 si applicano, oltre alle concessioni commerciali contrattuali previste dalla Comunità nel presente accordo, le misure commerciali unilaterali autonome più favorevoli,
— in particolare, per quanto riguarda i prodotti di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata, nei confronti dei quali la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di dazi doganali ad valorem e di un dazio doganale specifico, viene abolito anche il dazio doganale specifico in deroga alla disposizione pertinente dell'articolo 27, paragrafo 1.
DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA RELATIVA ALL'ARTICOLO 76
Per quanto riguarda la riammissione, da parte della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, di cittadini di altri paesi e di apolidi, la politica della Comunità europea in materia di rimpatrio si basa sui seguenti elementi principali:
— va privilegiato il ritorno volontario,
— il rimpatrio nel pese di origine rappresenta il principio fondamentale.
( 1 ) ex 1902 20 : «Paste alimentari farcite contenenti, in peso, più di 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici».
( 2 ) Il dazio applicabile ai quantitativi eccedentari è indicato nell'allegato II.
( 3 ) GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.