2003R1216 — IT — 01.01.2009 — 002.001
Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni
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REGOLAMENTO (CE) N. 1216/2003 DELLA COMMISSIONE del 7 luglio 2003 recante applicazione del regolamento (CE) n. 450/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'indice del costo del lavoro (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 169, 8.7.2003, p.37) |
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Gazzetta ufficiale |
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REGOLAMENTO (CE) N. 224/2007 DELLA COMMISSIONE del 1o marzo 2007 |
L 64 |
23 |
2.3.2007 |
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REGOLAMENTO (CE) N. 973/2007 DELLA COMMISSIONE del 20 agosto 2007 |
L 216 |
10 |
21.8.2007 |
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Rettificato da:
REGOLAMENTO (CE) N. 1216/2003 DELLA COMMISSIONE
del 7 luglio 2003
recante applicazione del regolamento (CE) n. 450/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'indice del costo del lavoro
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 450/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo all'indice del costo del lavoro ( 1 ), in particolare l'articolo 11,
considerando quanto segue:|
(1) |
La destagionalizzazione e la correzione per i giorni lavorativi dell'indice del costo del lavoro sono due elementi fondamentali della sua elaborazione. Le serie corrette rendono possibile la comparazione dei risultati e l'interpretazione dell'indice in maniera comprensibile. |
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(2) |
I formati prestabiliti per la trasmissione dei dati riducono al minimo i problemi connessi a tali trasmissioni e, unitamente alle relazioni sulla qualità standardizzate, migliorano l'interpretazione e il rapido impiego dell'indice del costo del lavoro. |
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(3) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del programma statistico. |
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(4) |
Ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 450/2003 occorre concedere alcune deroghe alle prescrizioni di tale regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Procedure di trasmissione e di correzione
1. Gli indici e i metadati sono trasmessi in forma elettronica dagli Stati membri alla Commissione (Eurostat). La trasmissione è conforme alle appropriate norme di interscambio approvate dal Comitato del programma statistico. Eurostat fornisce la documentazione dettagliata riguardante le norme approvate e linee guida sulle modalità di attuazione di tali norme.
2. I metadati e gli indici trasmessi sono elaborati in maniera tale da consentire una completa interpretazione dei risultati e l'efficiente applicazione delle procedure di destagionalizzazione della Commissione (Eurostat) per gli aggregati europei.
Le serie dell'indice sono trasmesse nelle seguenti forme:
a) non corrette;
b) corrette per i giorni lavorativi e
c) destagionalizzate e corrette per i giorni lavorativi.
Articolo 2
Qualità
1. I criteri di qualità di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 450/2003 comprendono i seguenti criteri:
a) pertinenza;
b) accuratezza;
c) tempestività e puntualità;
d) accessibilità e chiarezza;
e) comparabilità;
f) coerenza e
g) completezza.
Le autorità nazionali si accertano che i risultati riflettano la reale situazione con riguardo alle attività economiche, con un sufficiente grado di rappresentatività.
2. Le relazioni sulla qualità di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 450/2003 sono trasmesse alla Commissione al più tardi entro il 31 agosto di ogni anno e si riferiscono ai dati fino alla fine del quarto trimestre dell'anno civile precedente. La prima relazione sulla qualità è trasmessa al più tardi entro il 31 agosto 2004.
3. Il contenuto delle relazioni annuali sulla qualità per l'indice del costo del lavoro è conforme a quanto specificato nell'allegato I del presente regolamento.
Articolo 3
Periodi di transizione
Nell'allegato II del presente regolamento sono fornite precisazioni in merito ai periodi di transizione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 450/2003.
Articolo 4
Copertura delle ►M2 sezioni O-S ◄ della ►M2 NACE Rev. 2 ◄
1. Per quanto riguarda gli Stati membri diversi da quelli di cui al paragrafo 2, i dati per l'indice del costo del lavoro relativo alle ►M2 sezioni O-S ◄ della ►M2 NACE Rev. 2 ◄ sono prodotti e trasmessi per il primo trimestre del 2007 e per tutti i trimestri successivi.
2. Per quanto riguarda i seguenti Stati membri: Belgio, Danimarca, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Cipro, Lussemburgo, Malta, Austria, Polonia e Svezia, i dati sono prodotti e trasmessi per il primo trimestre del 2009 e per tutti i trimestri successivi.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2 le serie destagionalizzate e corrette per i giorni lavorativi, di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), sono prodotte e trasmesse non appena saranno disponibili serie comprendenti quattro anni di dati.
Articolo 5
Concatenamento dell'indice
Nell'allegato IV del presente regolamento è specificata la formula dell'indice a catena di Laspeyres da utilizzare per il calcolo dell'indice del costo del lavoro per combinazioni di sezioni della ►M2 NACE Rev. 2 ◄ cui è fatto riferimento nell'allegato al regolamento (CE) n. 450/2003.
Articolo 6
Deroghe
Nell'allegato V del presente regolamento sono specificate le deroghe alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2, accettate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 450/2003.
Articolo 7
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
Le relazioni annuali sulla qualità per l'indice del costo del lavoro includono i seguenti elementi:
a) dimostrazione della rispondenza alle esigenze degli utilizzatori:
— una sintesi comprendente una descrizione degli utilizzatori, dell'origine e della soddisfazione delle necessità degli utilizzatori della pertinenza delle statistiche per gli utenti;
b) dimostrazione di accuratezza (informazioni ripartite secondo le sezioni della ►M2 NACE Rev. 2 ◄ ):
— cronistoria delle revisioni: una tabella che elenchi le revisioni dei tassi di crescita da un anno all'altro pubblicati per il costo totale del lavoro utilizzando le serie non corrette per gli ultimi 12 trimestri; una sintesi dei motivi delle revisioni,
— copertura: una tabella che illustri la percentuale di lavoratori dipendenti rappresentata nel campione/registro o nei campioni/registri sulla base del numero di lavoratori dipendenti ai sensi del SEC 95; nel caso in cui le rilevazioni per il costo del lavoro siano effettuate attingendo a fonti diverse, una tabella ripartita per componenti del costo del lavoro ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 450/2003,
— frequenza: una tabella indicante la frequenza con cui sono rilevate/aggiornate le diverse informazioni sui componenti del costo del lavoro,
— stima: una descrizione dei metodi utilizzati con riguardo alla stima/modello delle informazioni mancanti (gruppi di lavoratori dipendenti, imprese, attività economiche e componenti di costo mancanti); una valutazione il più possibile quantitativa dell'impatto sui dati finali delle informazioni totalmente mancanti (gruppi di lavoratori dipendenti, imprese, attività economiche e componenti di costo mancanti),
— ore lavorate: una descrizione dei metodi utilizzati per determinare le ore lavorate o una descrizione della misurazione approssimata delle ore lavorate e una valutazione il più possibile quantitativa dell'impatto della misurazione approssimata sui dati finali,
— dati amministrativi: nel caso in cui siano utilizzati dati amministrativi, osservazioni sulla corrispondenza e sulle differenze tra i concetti amministrativi e i concetti teorici statistici;
c) tempestività e puntualità:
— una tabella indicante i giorni di ritardo nella trasmissione dei dati per gli ultimi 12 trimestri oggetto della relazione e la corrispondenza tra la data di trasmissione prevista ed effettiva;
d) accessibilità e chiarezza:
— una descrizione dei mezzi di pubblicazione per i dati e i metadati negli Stati membri;
e) comparabilità:
— una descrizione di qualunque differenza tra concetti e metodi in qualsiasi coppia di trimestri consecutivi dal primo trimestre del 1996 in poi; inoltre una descrizione delle differenze e una valutazione il più possibile quantitativa dell'effetto della variazione delle stime; va individuata altresì qualunque differenza di comparabilità tra le sezioni della ►M2 NACE Rev. 2 ◄ ;
f) coerenza:
— un diagramma e una tabella indicanti i tassi di crescita annui non corretti dell'indice del costo totale del lavoro (sezioni della ►M2 NACE Rev. 2 ◄ ) e dei redditi da lavoro dipendente del SEC 95 per ora lavorata (ripartizione A6) fornendo spiegazioni per le differenze nei tassi di crescita degli ultimi 12 trimestri;
g) completezza:
— una relazione sui progressi nell'applicazione del regolamento (CE) n. 450/2003 unitamente ad un piano dettagliato e ad uno scadenzario per il completamento della sua applicazione; una sintesi dei divari restanti rispetto ai concetti UE.
La prima relazione sulla qualità da trasmettere entro il 31 agosto 2004 include anche le seguenti voci per i dati retrospettivi:
— una descrizione delle fonti utilizzate per i dati retrospettivi e della metodologia utilizzata,
— una descrizione della corrispondenza tra la copertura (attività economiche, lavoratori dipendenti, componenti di costo) dei dati retrospettivi e quella dei dati correnti,
— una descrizione della comparabilità dei dati retrospettivi e dei dati correnti.
ALLEGATO II
PERIODI DI TRANSIZIONE CON RIGUARDO ALL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
|
Stato membro |
Disposizione in questione |
Articolo |
Periodo di transizione |
|
Belgio |
Termine di trasmissione di 70 giorni |
6 |
2 anni |
|
Costo del lavoro per ora lavorata |
2 |
2 anni |
|
|
Germania |
Sezioni H, I e K della NACE |
3 |
2 anni |
|
Grecia |
Tutte le disposizioni |
2 anni |
|
|
Spagna |
Termine di trasmissione di 70 giorni |
6 |
2 anni |
|
Francia |
Tutte le disposizioni |
2 anni |
|
|
Irlanda |
Tutte le disposizioni |
2 anni |
|
|
Italia |
Costo del lavoro per ora lavorata |
2 |
1 anno |
|
Dati retrospettivi sulla base delle ore lavorate |
2, 5 |
1 anno |
|
|
Termine di trasmissione di 70 giorni |
6 |
1 anno |
|
|
Contributi sociali a carico dei datori di lavoro e imposte pagate dai datori di lavoro al netto dei contributi da essi percepiti — senza trattamento delle imposte e dei contributi (D.4 e D.5) |
4 |
2 anni |
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Lussemburgo |
Tutte le disposizioni |
2 anni |
|
|
Paesi Bassi |
Dati retrospettivi 1996-2002 |
5 |
2 anni |
|
Contributi sociali a carico dei datori di lavoro e imposte pagate dai datori di lavoro al netto dei contributi da essi percepiti — senza trattamento delle imposte e dei contributi (D.4 e D.5) |
4 |
2 anni |
|
|
Austria |
Sezioni C, D, E e F della NACE |
3 |
1 anno |
|
Sezioni G, H, I, J e K della NACE |
3 |
2 anni |
|
|
Portogallo |
Termine di trasmissione di 70 giorni |
6 |
1 anno |
|
Finlandia |
Tutte le disposizioni |
2 anni |
|
|
Svezia |
Tutte le disposizioni |
2 anni |
|
|
Regno Unito |
Rappresentazione dell'Irlanda del Nord |
3 |
2 anni |
|
Rappresentazione di unità con meno di 20 addetti |
3 |
2 anni |
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|
Dati retrospettivi |
5 |
1 anno |
|
|
Correzione per i giorni lavorativi |
11 |
2 anni |
▼M1 —————
ALLEGATO IV
Formula dell'indice a catena di Laspeyres da utilizzare per il calcolo dell'indice del costo del lavoro (LCI) per combinazioni di sezioni della ►M2 NACE Rev. 2 ◄
1. Definizione:
|
|
= |
costo del lavoro per ora lavorata dei lavoratori dipendenti della sezione i della ►M2 NACE Rev. 2 ◄ nel trimestre t dell'anno j |
|
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= |
costo del lavoro per ora lavorata dei lavoratori dipendenti della sezione i della ►M2 NACE Rev. 2 ◄ nell'anno k |
|
|
= |
ore lavorate dai lavoratori dipendenti della sezione i della ►M2 NACE Rev. 2 ◄ nell'anno k |
|
|
= |
|
2. La formula base di Laspeyres da utilizzare nel calcolo dell'indice del costo del lavoro (LCI) per il trimestre t dell'anno j, con anno base k è definita come segue:
in cui 1 ≤ t ≤ 4.
3. Le ponderazioni da utilizzare per il calcolo dell'indice sono definite come segue:
in cui
4. Il concatenamento annuo per l'anno l all'anno l+1, in cui 0 ≤ l < l+1 < j è definito come segue:
5. La formula dell'indice a catena di Laspeyres per il trimestre t dell'anno j con anno di riferimento k=0 e m l'intervallo richiesto per trattare e applicare i necessari pesi annui, in cui 1 ≤ m ≤ 2, è definita come segue:
LCItj(0) = 100. (L0,1). (L1,2) ….. (Lj-m-1,j-m ). LCItj(j-m).
6. Il primo anno di riferimento è l'anno 2000, se l'indice del costo del lavoro è pari a 100. Qualora gli indici delle ►M2 sezioni O-S ◄ della NACE non siano disponibili per l'anno 2000, i primi indici disponibili sono fissati a un livello che si avvicina alla media annuale delle ►M2 sezioni B-N ◄ della NACE.
ALLEGATO V
Deroghe
Danimarca, Germania, Francia e Svezia: le serie dell'indice sono trasmesse soltanto b) corrette per i giorni lavorativi e c) destagionalizzate e corrette per i giorni lavorativi. I metodi di destagionalizzazione e di correzione per i giorni lavorativi sono pienamente documentati e messi a disposizione della Commissione (Eurostat).
( 1 ) GU L 69 del 13.3.2003, pag. 1.