2003R1177 — IT — 11.12.2008 — 002.001


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REGOLAMENTO (CE) N. 1177/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 giugno 2003

relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 165, 3.7.2003, p.1)

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Gazzetta ufficiale

  No

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date

►M1

REGOLAMENTO (CE) N. 1553/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 7 settembre 2005

  L 255

6

30.9.2005

►M2

REGOLAMENTO (CE) N. 1791/2006 DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2006

  L 363

1

20.12.2006

►M3

REGOLAMENTO (CE) N. 1137/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 ottobre 2008

  L 311

1

21.11.2008




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REGOLAMENTO (CE) N. 1177/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 giugno 2003

relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC)

(Testo rilevante ai fini del SEE)



IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,

viste le proposte della Commissione ( 1 ),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ( 2 ),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ( 3 ),

considerando quanto segue:

(1)

Per assolvere i compiti che le sono stati affidati, in particolare dopo i Consigli europei di Lisbona, Nizza, Stoccolma e Laeken, rispettivamente del marzo 2000, dicembre 2000, marzo 2001 e dicembre 2001, la Commissione dovrebbe disporre di informazioni sulla distribuzione del reddito, nonché sul livello e sulla composizione della povertà e dell'esclusione sociale negli Stati membri.

(2)

Il nuovo metodo aperto di coordinamento nel settore dell'inclusione sociale e gli indicatori strutturali da elaborare per la relazione annuale di sintesi rendono sempre più necessario disporre di dati comparabili e tempestivi sia trasversali sia longitudinali sulla distribuzione del reddito, nonché sul livello e sulla composizione della povertà e dell'esclusione sociale, per poter effettuare comparazioni attendibili e pertinenti tra gli Stati membri.

(3)

La decisione n. 50/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 dicembre 2001, che istituisce un programma d'azione comunitaria inteso ad incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri al fine di combattere l'esclusione sociale ( 4 ), ha fissato, all'azione 1.2 del settore 1 «Analisi dell'esclusione sociale», le condizioni necessarie in relazione al finanziamento di misure riguardanti la preparazione e la diffusione di statistiche comparabili e in particolare all'introduzione di miglioramenti nelle indagini e nell'analisi della povertà e dell'esclusione sociale.

(4)

Il metodo migliore per valutare la situazione con riferimento al reddito, alla povertà e all'esclusione sociale consiste nell'elaborazione di statistiche comunitarie che utilizzino metodologie e definizioni armonizzate. Alcuni Stati membri possono necessitare di un periodo aggiuntivo per adeguare i loro sistemi a tali metodologie e definizioni armonizzate.

(5)

Onde riflettere i cambiamenti che si verificano nella distribuzione del reddito, nonché nel livello e nella composizione della povertà e dell'esclusione sociale, è necessario che le statistiche siano aggiornate annualmente.

(6)

Al fine di approfondire le principali tematiche in campo sociale, in particolare quelle nuove che richiedono ricerche specifiche, la Commissione ha bisogno di microdati trasversali e longitudinali a livello di famiglia e di singolo individuo.

(7)

La priorità dovrebbe essere attribuita all'elaborazione di dati trasversali annuali tempestivi e comparabili sul reddito, sulla povertà e sull'esclusione sociale.

(8)

È opportuno incoraggiare la flessibilità con riguardo alle fonti dei dati, in particolare l'uso delle fonti di dati nazionali esistenti a prescindere che si tratti di indagini campionarie o di registri, e i piani di campionamento nazionali, nonché promuovere l'integrazione della nuova fonte o delle nuove fonti nei sistemi statistici nazionali esistenti.

(9)

Il regolamento (CE) n. 831/2002 della Commissione, del 17 maggio 2002, recante attuazione del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie, per quanto riguarda l'accesso ai dati riservati per fini scientifici ( 5 ), ha stabilito, nell'intento di consentire che si traggano conclusioni statistiche a scopi scientifici, le condizioni alle quali può essere autorizzato l'accesso ai dati riservati trasmessi all'autorità comunitaria.

(10)

La produzione di statistiche comunitarie specifiche è disciplinata dalle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie ( 6 ).

(11)

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ( 7 ).

(12)

Il comitato del programma statistico è stato consultato a norma dell'articolo 3 della decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio ( 8 ),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



Articolo 1

Scopo

Scopo del presente regolamento è l'istituzione di un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (in seguito denominato «EU-SILC»), comprendente dati longitudinali e trasversali comparabili e tempestivi sul reddito, nonché sul livello e sulla composizione della povertà e dell'esclusione sociale a livello nazionale ed europeo.

La comparabilità dei dati degli Stati membri è un obiettivo fondamentale che è perseguito fin dall'avvio della rilevazione dei dati EU-SILC attraverso lo sviluppo di studi metodologici condotti in stretta cooperazione tra gli Stati membri e Eurostat.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «statistiche comunitarie»: le statistiche come definite all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 322/97;

b) «produzione di statistiche»: il processo quale è definito nell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 322/97;

c) «anno d'indagine»: l'anno in cui è condotta la rilevazione dei dati oggetto di indagine o la maggior parte di tale rilevazione;

d) «periodo di rilevazione sul campo»: il periodo di tempo nel quale è effettuata la rilevazione dei dati dell'indagine;

e) «periodo di riferimento»: il periodo di tempo cui si riferisce una particolare informazione;

f) «famiglia»: una persona che vive da sola o un gruppo di persone che vivono insieme nella stessa abitazione privata condividendo le spese o partecipando alla provvista comune di quanto è necessario per vivere;

g) «dati trasversali»: i dati relativi a un determinato momento o a un certo periodo di tempo; i dati trasversali possono essere ricavati sia da un'indagine campionaria trasversale con o senza rotazione sia da un'indagine campionaria a panel puro (a condizione che sia garantita la rappresentatività trasversale); tali dati possono essere combinati con dati estratti da registri (dati su persone, famiglie o abitazioni ricavati da un registro statistico o amministrativo a livello di unità);

h) «dati longitudinali»: i dati relativi ai cambiamenti nel tempo a livello individuale, osservati periodicamente su un certo arco di tempo. I dati longitudinali possono essere ricavati da un'indagine trasversale con un campione a rotazione in cui gli individui una volta selezionati sono seguiti, oppure da un'indagine a panel puro; possono essere combinati con dati estratti da registri;

i) «persone del campione»: le persone selezionate per costituire il campione nella prima fase di un panel longitudinale; può trattarsi di tutti i membri di un campione iniziale di famiglie o di un campione rappresentativo di individui in un'indagine di persone;

j) «tematiche target primarie»: le tematiche per le quali i dati vanno rilevati su base annua;

k) «tematiche target secondarie»: le tematiche per le quali i dati vanno rilevati ogni quattro anni o con frequenza minore;

l) «reddito lordo»: il reddito lordo totale monetario e non monetario percepito dalla famiglia in un determinato «periodo di riferimento del reddito», al lordo dell'imposta sul reddito, delle imposte correnti sul patrimonio, dei contributi sociali obbligatori a carico dei lavoratori dipendenti e autonomi e dei disoccupati (se dovuti) e dei contributi sociali a carico dei datori di lavoro, ma inclusi i trasferimenti tra famiglie ricevuti;

m) «reddito disponibile»: il reddito lordo al netto dell'imposta sul reddito, delle imposte correnti sul patrimonio, dei contributi sociali obbligatori a carico dei lavoratori dipendenti e autonomi e dei disoccupati (se dovuti), dei contributi sociali a carico dei datori di lavoro e dei trasferimenti tra famiglie corrisposti.

Articolo 3

Campo d'applicazione

Le statistiche EU-SILC comprendono dati trasversali sul reddito, sulla povertà, sull'esclusione sociale e su altre condizioni di vita, nonché dati longitudinali limitati al reddito, al lavoro e a un numero ristretto di indicatori non monetari dell'esclusione sociale.

Articolo 4

Tempo di riferimento

1.  I dati trasversali e longitudinali sono prodotti annualmente a iniziare dal 2004. Nella misura del possibile in ciascuno Stato membro il momento della rilevazione è mantenuto invariato da un anno all'altro.

▼M1

2.  In deroga al paragrafo 1, la Repubblica ceca, la Germania, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, i Paesi Bassi, la Polonia, la Slovenia, la Slovacchia e il Regno Unito sono autorizzati ad iniziare la raccolta annuale dei dati trasversali e longitudinali nel 2005.

Tale autorizzazione è subordinata alla condizione che tali Stati membri forniscano per il 2004 dati comparabili per gli indicatori trasversali comuni dell'Unione europea, adottati dal Consiglio anteriormente al 1o gennaio 2003 nel contesto del metodo aperto di coordinamento e che si possono ottenere sulla base dello strumento EU-SILC.

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3.  Il periodo di riferimento del reddito è un periodo di dodici mesi. Può trattarsi di un periodo di dodici mesi fisso (come il precedente anno civile o fiscale) o di un periodo di dodici mesi variabile (come i dodici mesi precedenti l'intervista) o essere basato su un calcolo comparabile.

4.  Nel caso in cui sia utilizzato per il reddito un periodo di riferimento fisso, la rilevazione sul campo relativa all'indagine è condotta in un arco di tempo limitato il più prossimo possibile al periodo di riferimento del reddito o al periodo della dichiarazione fiscale in modo da ridurre al minimo il lasso di tempo tra le variabili di reddito e le variabili correnti.

Articolo 5

Caratteristiche dei dati

1.  Al fine di consentire un'analisi pluridimensionale a livello di famiglia e di singoli individui e, in particolare, l'approfondimento delle principali tematiche sociali nuove che richiedono ricerche specifiche, tutti i dati familiari e individuali sono collegabili nella componente trasversale.

Analogamente tutti i dati relativi alle famiglie e alle persone sono collegabili nella componente longitudinale.

Non è necessario che i microdati longitudinali siano collegabili con i microdati trasversali.

La componente longitudinale comprende come minimo quattro anni.

2.  Al fine di ridurre l'onere della risposta, di facilitare le procedure di imputazione del reddito e di controllare la qualità dei dati, le autorità nazionali hanno accesso alle pertinenti fonti di dati amministrativi a norma del regolamento (CE) n. 322/97.

Articolo 6

Dati richiesti

1.  Le tematiche target primarie e i corrispondenti periodi di riferimento che devono essere coperti dalle componenti trasversali e longitudinali sono precisati nell'allegato I.

▼M3

2.  Le tematiche target secondarie sono incluse ogni anno a iniziare dal 2005 soltanto nella componente trasversale. Un’unica tematica secondaria è presa in considerazione ogni anno. Le misure relative alla definizione di dette tematiche, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 3.

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Articolo 7

Unità di rilevazione

1.  La popolazione di riferimento per le statistiche EU-SILC è costituita da tutte le famiglie e dai loro componenti residenti nel territorio dello Stato membro al momento della rilevazione dei dati.

2.  Le principali informazioni rilevate si riferiscono:

a) alle famiglie, compresi i dati sulle dimensioni e sulla composizione della famiglia, nonché sulle caratteristiche fondamentali dei suoi componenti, e

b) alle persone di sedici anni e più.

3.  L'unità di rilevazione e le modalità di rilevazione delle informazioni sulle famiglie e sulle persone sono quelle descritte nell'allegato I.

Articolo 8

Campionamento e regole di inseguimento

1.  I dati trasversali e longitudinali sono basati su campioni probabilistici rappresentativi a livello nazionale.

2.  In deroga al paragrafo 1, la Germania fornirà dati trasversali basati su un campione probabilistico rappresentativo a livello nazionale per la prima volta per l'anno 2008. Per il 2005 la Germania fornirà dati di cui il 25 % sarà basato su un campionamento probabilistico e il 75 % su campioni per quote; quest'ultima procedura sarà progressivamente sostituita dalla selezione aleatoria, in modo da giungere al campionamento probabilistico pienamente rappresentativo entro il 2008.

Per la componente longitudinale, la Germania fornirà per l'anno 2006 dati longitudinali (dati relativi agli anni 2005 e 2006) di cui un terzo sarà basato su un campionamento probabilistico e due terzi saranno basati su campioni per quote. Per l'anno 2007, metà dei dati longitudinali relativi agli anni 2005, 2006 e 2007 si baseranno su un campionamento probabilistico e l'altra metà su campioni per quote. Dopo il 2007 tutti i dati longitudinali si baseranno su campioni probabilistici.

▼M3

3.  Per la componente longitudinale, i singoli individui inclusi nel campione iniziale, ossia le persone del campione, sono seguiti per tutta la durata del panel. Ogni persona inclusa nel campione che trasferisce la propria residenza all’interno delle frontiere nazionali viene seguita nella nuova località di residenza secondo norme e procedure di monitoraggio che la Commissione provvederà a definire. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 3.

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Articolo 9

Dimensione del campione

1.  Sulla base di varie considerazioni statistiche e pratiche e dei requisiti di precisione per le variabili più critiche, la dimensione effettiva minima del campione da raggiungere è quella specificata nella tavola di cui all'allegato II.

2.  La dimensione del campione per la componente longitudinale corrisponde, per ogni coppia di anni consecutivi, al numero di famiglie intervistate con successo nel primo anno, nelle quali tutti o almeno la maggioranza dei componenti di 16 anni o più sono intervistati con successo in entrambi gli anni.

3.  Gli Stati membri che fanno uso di registri per il reddito e di altri dati possono avvalersi di un campione di persone anziché di un campione di famiglie complete per l'indagine mediante intervista. La dimensione effettiva minima del campione in termini di numero di persone di 16 anni o più da intervistare dettagliatamente corrisponde al 75 % del dato indicato nelle colonne 3 e 4 della tavola di cui all'allegato II, rispettivamente per la componente trasversale e longitudinale.

I dati sul reddito e di altro tipo sono rilevati anche per la famiglia della persona selezionata e per ciascuno dei componenti di tale famiglia.

Articolo 10

Trasmissione dei dati

1.  Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat), sotto forma di file di microdati, dati ponderati trasversali e longitudinali integralmente controllati, riveduti e imputati con riferimento al reddito.

Gli Stati membri trasmettono i dati in forma elettronica rispettando il formato tecnico adeguato che verrà adottato secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

2.  Con riferimento alla componente trasversale, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i file di microdati relativi all'anno d'indagine N, di preferenza entro undici mesi dalla fine della rilevazione dei dati. Il termine ultimo per la trasmissione dei microdati a Eurostat è il 30 novembre (N+1) per gli Stati membri i cui dati sono rilevati alla fine dell'anno N o attraverso un'indagine continuativa o attraverso registri e il 1o ottobre (N+1) per gli altri Stati membri.

Unitamente ai file di microdati, gli Stati membri trasmettono indicatori di coesione sociale basati sul campione trasversale dell'anno N che saranno inclusi nella relazione primaverile annua dell'anno (N+2) al Consiglio europeo.

I termini per la trasmissione dei dati si applicano anche per la trasmissione dei dati comparabili per gli indicatori trasversali comuni UE relativi a quegli Stati membri che iniziano la raccolta annuale dei dati dopo il 2004, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2.

3.  Con riferimento alla componente longitudinale, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i file di microdati fino all'anno N, di preferenza entro quindici mesi dalla fine della rilevazione sul campo. Ogni anno il termine ultimo per la trasmissione dei microdati a Eurostat è la fine del mese di marzo (N+2), a partire dal secondo anno delle statistiche EU-SILC.

La prima trasmissione, relativa a dati collegati longitudinalmente:

 per gli anni d'indagine 2004 e 2005, per gli Stati membri che iniziano la raccolta annuale dei dati nel 2004, avviene entro la fine del mese di marzo 2007 e

 per gli anni di indagine 2005 e 2006, per gli Stati membri che iniziano la raccolta annuale dei dati nel 2005, avviene entro la fine del mese di marzo 2008.

La trasmissione successiva si riferisce ai primi tre anni d'indagine 2004-2006 (2005-2007) e avviene rispettivamente entro la fine dei mesi di marzo 2008 e 2009.

Successivamente saranno forniti ogni anno dati longitudinali relativi al precedente quadriennio oggetto d'indagine (se necessario riveduti rispetto alle precedenti diffusioni).

Articolo 11

Pubblicazione

Per quanto riguarda la componente trasversale, la Commissione (Eurostat) pubblica una relazione trasversale annua a livello comunitario entro la fine del mese di giugno dell'anno N+2 sulla base dei dati rilevati nel corso dell'anno N.

Per gli Stati membri che iniziano la raccolta annuale di dati dopo il 2004, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, la relazione trasversale per il 2004 comprende gli indicatori trasversali comuni UE.

Dal 2006, la relazione trasversale comprende i risultati disponibili degli studi metodologici di cui all'articolo 16.

Articolo 12

Accesso a fini scientifici ai dati riservati delle statistiche EU-SILC

1.  L'autorità comunitaria (Eurostat) può consentire l'accesso alle proprie condizioni ai dati riservati o rilasciare serie di microdati resi anonimi della fonte EU-SILC, a fini scientifici e a norma del regolamento (CE) n. 831/2002.

2.  Per quanto riguarda la componente trasversale, i file di microdati a livello comunitario per i dati rilevati nel corso dell'anno N sono resi disponibili a fini scientifici entro la fine del mese di febbraio dell'anno N+2.

3.  Per quanto riguarda la componente longitudinale, i file di microdati a livello comunitario per i dati rilevati fino all'anno N sono resi disponibili a fini scientifici entro la fine del mese di luglio dell'anno N+2.

La prima diffusione di file di microdati longitudinali per gli Stati membri che iniziano la raccolta dei dati nel 2004 riguarda gli anni 2004 e 2005 e avviene alla fine del mese di luglio 2007.

La seconda diffusione del luglio 2008 riguarda gli anni 2004-2006 per gli Stati membri che iniziano la raccolta di dati nel 2004, e gli anni 2005 e 2006 per gli Stati membri che iniziano la raccolta di dati nel 2005.

La terza diffusione avviene nel luglio 2009 e riguarda gli anni 2004-2007 per gli Stati membri che iniziano la raccolta di dati nel 2004, e gli anni 2005-2007 per gli Stati membri che iniziano la raccolta di dati nel 2005.

In seguito, ogni diffusione di luglio riguarderà i dati longitudinali a livello comunitario per i quattro anni più recenti per i quali i dati sono disponibili.

4.  Le relazioni elaborate dalla comunità scientifica in base ai file di microdati trasversali per i dati raccolti durante l'anno N non sono rese note prima del mese di luglio dell'anno N+2.

Le relazioni elaborate dalla comunità scientifica in base ai file di microdati longitudinali per l'anno di indagine N non sono rese note prima del mese di luglio dell'anno N+3.

Articolo 13

Finanziamento

1.  Per i primi quattro anni di raccolta dei dati in ogni Stato membro, detto Stato membro riceve dalla Comunità un contributo finanziario per i costi della rilevazione.

2.  L'importo stanziato annualmente per il contributo finanziario di cui al paragrafo 1 è fissato nel quadro delle procedure di bilancio annuali.

3.  L'autorità di bilancio concede gli stanziamenti disponibili per ogni anno.

▼M1

4.  In deroga al paragrafo 1, l'Estonia beneficia di un contributo finanziario della Comunità ai costi dei lavori necessari per i quattro anni di raccolta a partire dal 2005.

5.  Il finanziamento dell'anno 2007 deve peraltro essere garantito da un futuro programma comunitario.

▼B

Articolo 14

Comitato

1.  La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a 3 mesi.

▼M3

3.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

▼B

Articolo 15

Misure di esecuzione

1.  Le misure per l'esecuzione del presente regolamento, incluse le misure necessarie per tener conto dei cambiamenti economici e tecnici, sono adottate come minimo dodici mesi prima dell'inizio dell'anno dell'indagine ►M3  ————— ◄ .

2.  Tali misure riguardano:

a) la definizione dell'elenco delle variabili target primarie da includere in ciascuna area tematica per la componente trasversale e l'elenco delle variabili target incluse nella componente longitudinale, compresa l'indicazione dei codici delle variabili e del formato tecnico di trasmissione a Eurostat;

b) il contenuto dettagliato della relazione intermedia e della relazione definitiva sulla qualità;

c) le definizioni e l'aggiornamento delle definizioni, in particolare l'operazionalizzazione delle definizioni di reddito di cui alle lettere l) e m) dell'articolo 2 (compreso il calendario per l'inclusione delle diverse componenti);

d) aspetti del campionamento, incluse le norme di inseguimento;

e) aspetti della rilevazione sul campo e procedure d'imputazione;

f) l'elenco delle variabili e delle tematiche target secondarie.

3.  In via eccezionale le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento riguardanti la rilevazione dei dati condotta nel 2004, incluse le misure per tener conto dei cambiamenti economici e tecnici, si riferiscono soltanto alle lettere da a) ad e) del paragrafo 2 e sono adottate almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno dell'indagine.

4.  In ciascuno Stato membro la durata complessiva dell'intervista relativa alle variabili target primarie e secondarie della componente trasversale, incluse le interviste individuali e della famiglia, non deve essere superiore in media a un'ora.

▼M3

5.  Le misure di cui ai paragrafi 1 e 2, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 3, almeno dodici mesi prima dell’inizio dell’anno dell’indagine.

▼B

Articolo 16

Relazioni e studi

1.  Entro la fine dell'anno N+1 gli Stati membri redigono una relazione intermedia sulla qualità relativa agli indicatori trasversali comuni UE, basati sulla componente trasversale dell'anno N.

Entro la fine dell'anno N+2 gli Stati membri redigono relazioni definitive sulla qualità per la componente sia trasversale sia longitudinale con riferimento all'anno di indagine N, incentrate sull'accuratezza interna. In via eccezionale, la relazione per il 2004 (per gli Stati membri che iniziano la raccolta dei dati nel 2004) e la relazione per il 2005 (per gli Stati membri che iniziano la raccolta dei dati nel 2005) riguardano esclusivamente la componente trasversale.

Sono consentiti piccoli scostamenti dalle definizioni comuni, ad esempio quelli relativi alla famiglia e al periodo di riferimento del reddito, purché incidano solo in misura marginale sulla comparabilità. L'incidenza sulla comparabilità è descritta nelle relazioni sulla qualità.

2.  Entro la fine di giugno dell'anno N+2 la Commissione (Eurostat) redige una relazione comparativa intermedia sulla qualità relativa agli indicatori trasversali comuni UE dell'anno N.

Entro il 30 giugno dell'anno N+3 la Commissione (Eurostat) redige una relazione comparativa definitiva sulla qualità relativa alla componente sia trasversale sia longitudinale con riferimento all'anno d'indagine N. In via eccezionale, la relazione per il 2004 (per gli Stati membri che iniziano la raccolta dei dati nel 2004) e la relazione per il 2005 (per gli Stati membri che iniziano la raccolta dei dati nel 2005) riguardano esclusivamente la componente trasversale.

3.  Entro il 31 dicembre 2007 la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle attività effettuate in forza del presente regolamento.

4.  La Commissione (Eurostat) organizza a partire dal 2004 studi metodologici per stimare l'impatto delle fonti utilizzate per i dati nazionali sulla comparabilità e individuare le migliori prassi da seguire. I risultati di tali studi sono inseriti nella relazione di cui al paragrafo 3.

Articolo 17

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I

TEMATICHE PRIMARIE INCLUSE NELLA COMPONENTE TRASVERSALE E TEMATICHE INCLUSE NELLA COMPONENTE LONGITUDINALE

1.   Informazioni sulla famiglia



UNITÀ

(persone o famiglie)

MODALITÀ DI RILEVAZIONE

SETTORI

TEMATICHE

PERIODO DI RIFERIMENTO

COMPONENTE TRASVERSALE (X) E/O LONGITUDINALE (L)

Famiglia

Informazioni raccolte da un componente di 16 anni o più di una famiglia o estratte da registri

DATI BASE

Dati base sulla famiglia (compreso il grado di urbanizzazione)

Corrente

X, L

REDDITO

Reddito familiare totale [lordo (1) e disponibile]

Periodo di riferimento

X, L

Componenti del reddito lordo a livello familiare

Periodo di riferimento

X, L

ESCLUSIONE

Pagamenti in arretrato per l'alloggio ed altri arretrati

Ultimi 12 mesi

X, L

Indicatori non monetari di deprivazione delle famiglie (compresi i problemi di quadratura del bilancio, l'entità del debito e la mancanza forzata di beni di prima necessità)

Corrente

X, L

Ambiente fisico e sociale

Corrente

X

INFORMAZIONI SUL LAVORO

Cura dei bambini

Corrente

X

ABITAZIONE

Tipologia dell'alloggio, titolo di possesso e condizioni abitative

Corrente

X, L

Servizi nell'abitazione

Corrente

X

Spese per l'abitazione

Corrente

X

(1)   Le componenti del reddito lordo comprendono il reddito lordo (monetario e non monetario) da lavoro dipendente o autonomo, i contributi sociali lordi a carico del datore di lavoro, i canoni di affitto imputati, i redditi da capitale, i trasferimenti correnti ricevuti, gli altri utili lordi, i pagamenti di interessi e trasferimenti correnti lordi ricevuti.

2.   Informazioni personali



UNITÀ

(persone o famiglie)

MODALITÀ DI RILEVAZIONE

SETTORI

TEMATICHE

PERIODO DI RIFERIMENTO

COMPONENTE TRASVERSALE (X) E/O LONGITUDINALE (L)

Tutte le persone di meno di 16 anni

Informazioni personali raccolte da un componente di 16 anni o più di una famiglia o estratte da registri

DATI BASE

Dati demografici

Corrente

X, L

Persone non più componenti della famiglia

Dati demografici

Periodo di riferimento

L

Tutte le persone di 16 anni o più della famiglia

Informazioni personali raccolte da tutti i componenti di 16 anni o più di una famiglia (intervista indiretta in via eccezionale per le persone temporaneamente assenti o nell'incapacità di fornire una risposta) o estratte da registri

REDDITO

Reddito personale lordo, totale e componenti a livello personale

Periodo di riferimento

X, L

Di preferenza mediante contatti personali pur accettando normalmente interviste indirette o estrazione da registri

DATI BASE

Dati personali fondamentali

Corrente

X, L

Dati demografici

Corrente

X, L

ISTRUZIONE

Istruzione (compreso il più elevato livello ISCED raggiunto)

Corrente

X, L

INFORMAZIONI SUL LAVORO

Informazioni fondamentali sullo status professionale attuale e sul principale lavoro attuale, comprese le informazioni sull'ultimo principale lavoro per i disoccupati

Corrente

X, L

Informazioni fondamentali sullo status professionale durante il periodo di riferimento del reddito

Periodo di riferimento

X

Numero complessivo di ore lavorate sull'attuale secondo, terzo,… posto di lavoro

Corrente

X

Come minimo un componente di 16 anni o più della famiglia (la persona del campione)

Informazioni personali raccolte da un singolo individuo o da individui (in via eccezionale intervista indiretta) o estratte da registri

SALUTE

Salute, compresi stato generale e condizioni o malattie croniche

Corrente

X, L

Accesso alle cure sanitarie

Ultimi 12 mesi

X

INFORMAZIONI SUL LAVORO

Informazioni dettagliate sul lavoro

Corrente

X, L

Curriculum delle attività

Vita lavorativa

L

Calendario delle attività

Periodo di riferimento

L

▼M1




ALLEGATO II

DIMENSIONI MINIME EFFETTIVE DEI CAMPIONI



 

Nuclei familiari

Persone di età pari o superiore a 16 anni da intervistare

trasversale

longitudinale

trasversale

longitudinale

 

1

2

3

4

Stati membri dell'UE

Belgio

4 750

3 500

8 750

6 500

▼M2

Bulgaria

4 500

3 500

10 000

7 500

▼M1

Repubblica ceca

4 750

3 500

10 000

7 500

Danimarca

4 250

3 250

7 250

5 500

Germania

8 250

6 000

14 500

10 500

Estonia

3 500

2 750

7 750

5 750

Grecia

4 750

3 500

10 000

7 250

Spagna

6 500

5 000

16 000

12 250

Francia

7 250

5 500

13 500

10 250

Irlanda

3 750

2 750

8 000

6 000

Italia

7 250

5 500

15 500

11 750

Cipro

3 250

2 500

7 500

5 500

Lettonia

3 750

2 750

7 650

5 600

Lituania

4 000

3 000

9 000

6 750

Lussemburgo

3 250

2 500

6 500

5 000

Ungheria

4 750

3 500

10 250

7 750

Malta

3 000

2 250

7 000

5 250

Paesi Bassi

5 000

3 750

8 750

6 500

Austria

4 500

3 250

8 750

6 250

Polonia

6 000

4 500

15 000

11 250

Portogallo

4 500

3 250

10 500

7 500

▼M2

Romania

5 250

4 000

12 750

9 500

▼M1

Slovenia

3 750

2 750

9 000

6 750

Slovacchia

4 250

3 250

11 000

8 250

Finlandia

4 000

3 000

6 750

5 000

Svezia

4 500

3 500

7 500

5 750

Regno Unito

7 500

5 750

13 750

10 500

▼M2

Totale degli Stati membri dell'UE

130 750

98 250

272 900

203 850

▼M1

Islanda

2 250

1 700

3 750

2 800

Norvegia

3 750

2 750

6 250

4 650

▼M2

Totale, comprese l'Islanda e la Norvegia

136 750

102 700

282 900

211 300

Nota: Il riferimento è alle dimensioni effettive del campione, vale a dire le dimensioni teoriche di un’inchiesta basata sulla campionatura aleatoria semplice (effetto del piano di sondaggio per quanto riguarda la variabile “tasso di rischio di povertà” = 1,0). La dimensione reale del campione deve essere superiore quando l’effetto del piano di sondaggio supera 1,0 e per compensare qualunque tipo di mancata risposta. Inoltre, la dimensione del campione è espressa in numero di nuclei familiari completi per i quali tutte (o quasi tutte) le informazioni richieste sono state ottenute (così come per tutti i membri di tali nuclei familiari).



( 1 ) GU C 103 E del 30.4.2002, pag. 198, e proposta modificata del 15 novembre 2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

( 2 ) GU C 149 del 21.6.2002, pag. 24.

( 3 ) Parere del Parlamento europeo del 14 maggio 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 6 marzo 2003 (GU C 107 E del 6.5.2003, pag. 26) e decisione del Parlamento europeo del 13 maggio 2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

( 4 ) GU L 10 del 12.1.2002, pag. 1.

( 5 ) GU L 133 del 18.5.2002, pag. 7.

( 6 ) GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1.

( 7 ) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

( 8 ) GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.