02003R0147 — IT — 13.09.2024 — 014.001
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REGOLAMENTO (CE) N. 147/2003 DEL CONSIGLIO del 27 gennaio 2003 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Somalia (GU L 024 del 29.1.2003, pag. 2) |
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REGOLAMENTO (CE) N. 147/2003 DEL CONSIGLIO
del 27 gennaio 2003
concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Somalia
Articolo 1
È vietato:
fornire a qualsiasi persona, entità od organismo della Somalia, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi con attività militari per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di beni e tecnologie che figurano nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea ( 1 );
fornire a qualsiasi persona, entità od organismo della Somalia, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica connessa con attività militari in relazione a beni e tecnologie che figurano nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea.
Articolo 1 bis
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
«assistenza tecnica»: qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico, che può assumere in particolare le seguenti forme: istruzioni, pareri, formazione, trasmissione di conoscenze operative o competenze o servizi di consulenza, comprese le forme orali di assistenza;
«finanziamenti o assistenza finanziaria»: qualsiasi azione, a prescindere dal mezzo specifico prescelto, con cui la persona, l’entità o l’organismo interessato eroga o si impegna a erogare, condizionatamente o incondizionatamente, fondi propri o risorse economiche proprie, compresi, a titolo non esaustivo, sovvenzioni, prestiti, garanzie, cauzioni, obbligazioni, lettere di credito, crediti fornitore, crediti acquirente, anticipi all’importazione o all’esportazione e tutti i tipi di assicurazione e riassicurazione, inclusa l’assicurazione del credito all’esportazione. Pagamenti e termini e condizioni di pagamento dei prezzi concordati per beni o servizi, effettuati in linea con la normale prassi commerciale, non costituiscono finanziamenti o assistenza finanziaria;
«comitato delle sanzioni»: il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ai sensi della risoluzione 2713 (2023) concernente Al-Shabaab;
«territorio dell’Unione»: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo.
Articolo 2
È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di promuovere le operazioni di cui all'articolo 1.
▼M13 —————
Articolo 3
L’articolo 1 non si applica alla fornitura di finanziamenti o assistenza finanziaria connessi con attività militari, finalizzata alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di beni e tecnologie che figurano nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea, né di assistenza tecnica connessa con attività militari in relazione a tali beni e tecnologie, se la fornitura è destinata unicamente al sostegno dei soggetti seguenti o all’uso da parte loro:
governo della Repubblica federale di Somalia (“governo somalo”), esercito nazionale somalo, agenzia nazionale per l’intelligence e la sicurezza, polizia nazionale somala o corpo degli agenti di custodia somalo;
personale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, compresi la missione di assistenza delle Nazioni Unite in Somalia (UNSOM) e l’ufficio di sostegno delle Nazioni Unite in Somalia (UNSOS);
missione di transizione dell’Unione africana in Somalia (ATMIS), paesi contributori di truppe e di forze di polizia e relativi partner strategici, che operano unicamente nell’ambito del più recente concetto operativo strategico dell’Unione africana, e in cooperazione e coordinamento con l’ATMIS;
attività di formazione e sostegno dell’Unione europea, la Turchia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e gli Stati Uniti d’America, nonché tutte le altre forze statali con un accordo sullo status delle forze o un memorandum d’intesa con il governo somalo, purché notifichino al comitato delle sanzioni l’esistenza di tali accordi.
In deroga all’articolo 1, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare la fornitura di finanziamenti o assistenza finanziaria connessi con attività militari, finalizzata alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di beni e tecnologie che figurano nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea, o la fornitura di assistenza tecnica connessa con attività militari in relazione a tali beni e tecnologie, se la fornitura è destinata unicamente al sostegno degli Stati federati e governi regionali della Somalia o delle imprese di sicurezza private con licenza di operare in Somalia, o all’uso da parte loro, e purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
per i beni e le tecnologie di cui all’allegato IV, il comitato delle sanzioni ha ricevuto dal governo somalo la notifica dell’operazione e non vi ha obiettato entro il termine di cinque giorni lavorativi;
per i beni e le tecnologie di cui all’allegato V, il comitato delle sanzioni ha ricevuto per informazione dal governo somalo, con un anticipo di cinque giorni lavorativi, una notifica preliminare.
La notifica a norma del paragrafo 2, lettere a) e b), riporta:
gli estremi del fabbricante e del fornitore delle armi, delle munizioni e del materiale militare, con indicazione di tipo, numero di partita o lotto e numero di matricola;
una descrizione delle armi e delle munizioni, inclusi il tipo, il calibro e la quantità;
data e luogo di consegna proposti; e
tutte le informazioni d’interesse sulla prevista unità destinataria o sul luogo di stoccaggio previsto.
L’articolo 1 non si applica alla fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria o assistenza tecnica connessi:
alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Somalia da personale delle Nazioni Unite, da rappresentanti dei mezzi di comunicazione, da operatori di imprese di sicurezza private o da operatori umanitari o dello sviluppo, e personale associato, per loro esclusivo uso personale;
alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di materiale militare non letale, a uso esclusivamente umanitario o protettivo, da parte di uno Stato membro o un’organizzazione internazionale, regionale o subregionale;
all’ingresso nei porti somali, per soste temporanee, di navi che trasportano armi o materiale militare a fini difensivi, a condizione che tali articoli rimangano sempre a bordo di tali navi.
Articolo 3 bis
Articolo 3 ter
È vietato:
importare nell’Unione carbone di legna:
originario della Somalia o
esportato dalla Somalia;
acquistare carbone di legna situato in Somalia o originario della Somalia;
trasportare carbone di legna originario della Somalia o esportato dalla Somalia in qualsiasi altro paese; e
fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, assicurazioni e riassicurazioni collegati all’importazione, al trasporto o all’acquisto di carbone di legna dalla Somalia di cui alle lettere a), b) e c); e
partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di eludere il divieto di cui alle lettere a), b), c) e d).
Articolo 3 quater
La notifica a norma del paragrafo 3 riporta tutte le informazioni d’interesse:
destinazione d’uso del prodotto o dei prodotti;
utilizzatore finale;
specifiche tecniche;
quantità del prodotto o dei prodotti; e
luogo di stoccaggio previsto del prodotto o dei prodotti.
Articolo 4
Fatti salvi i diritti e gli obblighi degli Stati membri sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite, la Commissione mantiene tutti i contatti necessari con il comitato del Consiglio di sicurezza di cui all'articolo 3, paragrafo 1, ai fini dell'effettiva applicazione del presente regolamento.
Articolo 5
La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme o alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.
Articolo 6
Il presente regolamento si applica a prescindere dagli eventuali diritti conferiti od obblighi imposti da qualsiasi accordo internazionale, da qualsiasi contratto stipulato o da qualsiasi licenza o permesso concessi prima dell'entrata in vigore del regolamento stesso.
Articolo 6 bis
La Commissione modifica ►M3 l'allegato I ◄ in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.
Articolo 7
In attesa che sia adottata la legislazione eventualmente necessaria a tal fine, le sanzioni da imporre in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento sono, se del caso, quelle stabilite dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1318/2002 del Consiglio, del 22 luglio 2002, relativo a talune misure restrittive nei confronti della Liberia ( 5 ).
Articolo 7 bis
Articolo 8
Il presente regolamento si applica:
Articolo 9
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
Siti web per informazioni sulle autorità competenti e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea
BELGIO
https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions
BULGARIA
https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions
CECHIA
www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html
DANIMARCA
https://um.dk/udenrigspolitik/sanktioner/ansvarlige-myndigheder
GERMANIA
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html
ESTONIA
https://vm.ee/sanktsioonid-ekspordi-ja-relvastuskontroll/rahvusvahelised-sanktsioonid
IRLANDA
https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/
GRECIA
http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html
SPAGNA
https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx
FRANCIA
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/
CROAZIA
https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955
ITALIA
CIPRO
LETTONIA
LITUANIA
LUSSEMBURGO
UNGHERIA
https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato
MALTA
PAESI BASSI
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties
AUSTRIA
https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/
POLONIA
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe
https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions
PORTOGALLO
https://portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas
ROMANIA
SLOVENIA
http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi
SLOVACCHIA
https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu
FINLANDIA
SVEZIA
https://www.regeringen.se/sanktioner
Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:
Commissione europea
Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell’Unione dei mercati dei capitali (DG FISMA)
Rue de Spa 2/Spastraat 2
1049 Bruxelles/Brussel (Belgio)
E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu
ALLEGATO II
Prodotti che rientrano nella definizione di «carbone di legna»
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Codice SA |
Designazione delle merci |
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4402 |
Carbone di legna (compreso il carbone di gusci o di noci), anche agglomerato |
ALLEGATO III
Elenco dei prodotti di cui all’articolo 3 quater
Attrezzature e dispositivi non specificati al punto 3 dell’allegato IV della decisione 2010/231/PESC del Consiglio ( 6 ), appositamente progettati per innescare esplosivi con mezzi elettrici o non elettrici (ad esempio, apparecchi di innesco, detonatori, ignitori, micce detonanti).
«Tecnologia»«necessaria» alla «produzione» o all’«uso» dei prodotti elencati ai punti 1 e 3. (Le definizioni dei termini «tecnologia», «necessaria», «produzione» e «uso» si trovano nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea ( 7 )).
Materiali esplosivi e precursori di seguito elencati e miscele contenenti uno o più di tali materiali:
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Denominazione della sostanza |
Numero di registro del Chemical Abstracts Service (numero CAS) |
Codice della nomenclatura combinata (NC) (1) |
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Nitroglicerina (se non imballata/preparata in dosi medicinali individuali), a meno che sia composta o miscelata con i «materiali energetici» di cui al punto ML8.a o con le polveri di metallo di cui al punto ML8.c dell’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE |
55-63-0 |
ex 2920 90 70 |
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Acido nitrico |
7697-37-2 |
ex 28 08 |
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Acido solforico |
7664-93-9 |
ex 28 07 |
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(1)
I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1) e figurante nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva. |
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ALLEGATO IV
Elenco dei prodotti di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a)
Missili terra-aria, inclusi i sistemi di difesa antiaerea portatili (MANPADS).
Armi di calibro superiore a 12,7 mm e loro munizioni e componenti appositamente progettati (non sono inclusi i lanciarazzi anticarro a spalla quali RPG (lanciagranate) o LAW (armi anticarro leggere), i lanciatori senza rinculo, le granate da fucile o i lanciabombe).
Mortai di calibro superiore a 82 mm e relative munizioni.
Armi guidate anticarro, inclusi i missili guidati anticarro (ATGM) e munizioni e componenti appositamente progettati per tali prodotti.
Cariche e dispositivi appositamente progettati o modificati per uso militare; mine e materiale connesso; spolette.
Congegni di mira con capacità di visione notturna, comprese termica e infrarossa, e accessori.
Aeromobili ad ala fissa, ala a geometria variabile, rotore basculante o ala basculante appositamente progettati o modificati per uso militare.
«Navi» e veicoli anfibi appositamente progettati o modificati per uso militare (per «nave» si intende qualsiasi nave, veicolo in effetto suolo, nave di superficie a piccola area di galleggiamento o aliscafo, nonché lo scafo o parte dello scafo di una nave).
Veicoli aerei da combattimento senza equipaggio (classificati nella categoria IV del registro delle armi convenzionali delle Nazioni Unite).
ALLEGATO V
Elenco dei prodotti di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b)
Tutti i tipi di armi di calibro fino a 12,7 mm e relative munizioni.
Lanciagranate di tipo 7 (RPG-7), LAW (armi anticarro leggere) e lanciatori senza rinculo, e relative munizioni.
Congegni di mira.
Aeromobili ad ala rotante o elicotteri appositamente progettati o modificati per uso militare.
Indumenti antibalistici o indumenti protettivi: piastre per indumenti antibalistici pesanti che offrono protezione balistica uguale o superiore al livello III (NIJ 0101, 06, luglio 2008) o equivalenti nazionali.
Veicoli terrestri appositamente progettati o modificati per uso militare.
Apparecchiature di comunicazione appositamente progettate o modificate per uso militare.
( 1 ) GU C 98 del 15.3.2018, pag. 1.
( 2 ) GU L 105 del 27.4.2010, pag. 17.
( 3 ) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1); regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1); regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione del 24 novembre 2015 recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).
( 4 ) GU C 69 del 18.3.2010, pag. 19.
( 5 ) GU L 194 del 23.7.2002, pag. 1.
( 6 ) Decisione 2010/231/PESC del Consiglio, del 26 aprile 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia e che abroga la posizione comune 2009/138/PESC (GU L 105 del 27.4.2010, pag. 17).
( 7 ) GU C 72 del 28.2.2023, pag. 2.