2003R0147 — IT — 14.05.2014 — 007.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 147/2003 DEL CONSIGLIO

del 27 gennaio 2003

relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia

(GU L 024, 29.1.2003, p.2)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

►M1

Regolamento (CE) n. 631/2007 del Consiglio del 7 giugno 2007

  L 146

1

8.6.2007

►M2

Regolamento (UE) n. 1137/2010 del Consiglio del 7 dicembre 2010

  L 322

2

8.12.2010

►M3

Regolamento (UE) n. 642/2012 del Consiglio del 16 luglio 2012

  L 187

8

17.7.2012

►M4

Regolamento (UE) n. 941/2012 del Consiglio del 15 ottobre 2012

  L 282

1

16.10.2012

►M5

Regolamento (UE) n. 431/2013 del Consiglio del 13 maggio 2013

  L 129

12

14.5.2013

►M6

Regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio del 13 maggio 2013

  L 158

1

10.6.2013

►M7

Regolamento (UE) n. 1153/2013 del Consiglio del 15 novembre 2013

  L 306

1

16.11.2013

►M8

Regolamento (UE) n. 478/2014 del Consiglio del 12 maggio 2014

  L 138

1

13.5.2014




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 147/2003 DEL CONSIGLIO

del 27 gennaio 2003

relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia



IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

vista la posizione comune 2002/960/PESC del Consiglio, del 10 dicembre 2002, relativa a misure restrittive nei confronti della Somalia ( 1 ),

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il 23 gennaio 1992, il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha adottato la risoluzione 733 (1992), che impone un embargo generale e totale su tutte le forniture di armi ed equipaggiamenti militari alla Somalia (in appresso «embargo sulle armi»).

(2)

Il 19 giugno 2001, il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha adottato la risoluzione 1356 (2001), che prevede alcune deroghe all'embargo sulle armi.

(3)

Il 22 luglio 2002, il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha adottato la risoluzione 1425 (2002), che estende l'embargo sulle armi vietando di fornire, direttamente o indirettamente, alla Somalia consulenze tecniche, assistenza finanziaria o di altro tipo, nonché formazione connessa con attività militari.

(4)

Dato che alcune di queste misure rientrano nel campo di applicazione del trattato, l'attuazione delle decisioni pertinenti del Consiglio di sicurezza richiede, specie per evitare distorsioni della concorrenza, l'adozione di testi legislativi comunitari per quanto riguarda il territorio della Comunità. Ai fini del presente regolamento, detto territorio è costituito dai territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite.

(5)

La Commissione e gli Stati membri dovrebbero informarsi reciprocamente delle misure adottate in conformità del presente regolamento e comunicarsi tutte le altre informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il regolamento stesso; dovrebbero inoltre collaborare con il comitato istituito al paragrafo 11 della risoluzione 733 (1992), in particolare fornendogli informazioni.

(6)

Occorre prevedere l'imposizione di sanzioni in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento, e gli Stati membri dovrebbero imporre sanzioni adeguate a tal fine. È inoltre opportuno che le sanzioni concernenti violazioni delle disposizioni del presente regolamento possano essere imposte a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e che gli Stati membri istituiscano procedimenti contro qualsiasi persona, entità o organismo posto sotto la loro giurisdizione, che abbia violato una o più di dette disposizioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



Articolo 1

Fatto salvo l'esercizio dei pubblici poteri da parte degli Stati membri, è vietato

 fornire finanziamenti o assistenza finanziaria connessi con attività militari, in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armi e materiale bellico, direttamente o indirettamente a qualsiasi persona, entità o organismo della Somalia,

 offrire, vendere, fornire o trasferire consulenze tecniche, assistenza o formazione connesse con attività militari, compresi in particolare la formazione e l'assistenza per la produzione, la manutenzione e l'impiego di armi e materiale bellico di qualsiasi tipo, a qualsiasi persona, entità od organismo della Somalia.

Articolo 2

È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di promuovere le operazioni di cui all'articolo 1.

▼M7

Articolo 2 bis

In deroga all’articolo 1, l’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito il prestatore del servizio, indicata nei siti web specificati nell’allegato I, può autorizzare, alle condizioni che ritiene appropriate:

a) la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria, consulenza tecnica, assistenza o formazione relativamente ad attività militari se ha appurato che i finanziamenti, la consulenza, l’assistenza o la formazione in questione mirano unicamente a sostenere o a essere utilizzati dalla missione dell’Unione africana in Somalia (AMISOM) di cui al paragrafo 10, lettera b) della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2111 (2013), o a essere utilizzati unicamente dagli Stati o dalle organizzazioni internazionali, regionali o subregionali conformemente al paragrafo 10, lettera e) dell'UNSCR 2111 (2013);

b) la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria, consulenza tecnica, assistenza o formazione relativamente ad attività militari se ha appurato che i finanziamenti, la consulenza, l’assistenza o la formazione in questione mirano unicamente a sostenere i partner strategici dell’AMISOM, operanti unicamente nell’ambito del concetto strategico dell’Unione africana del 5 gennaio 2012 (o nell’ambito del successivo concetto strategico dell’Unione africana), in cooperazione e coordinamento con l’AMISOM, conformemente al paragrafo 10, lettera c) dell’UNSCR 2111 (2013), o a essere utilizzati da tali partner;

c) la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria, consulenza tecnica, assistenza o formazione relativamente ad attività militari se ha appurato che i finanziamenti, la consulenza, l’assistenza o la formazione in questione mirano unicamente a sostenere il personale delle Nazioni Unite, inclusa la missione di assistenza dell’ONU in Somalia (UNSOM), conformemente al paragrafo 10, lettera a) dell’UNSCR 2111 (2013), o a essere utilizzati da tale personale;

d) la fornitura di consulenza tecnica, assistenza o formazione relativamente ad attività militari, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

i) l’autorità competente interessata ha appurato che tale consulenza, assistenza o formazione è destinata unicamente a favorire lo sviluppo delle istituzioni di sicurezza, e

ii) lo Stato membro interessato ha informato il comitato istituito dal paragrafo 11 dell'UNSCR 751 (1992) di aver appurato che tale consulenza, assistenza o formazione è destinata unicamente a favorire lo sviluppo delle istituzioni di sicurezza, e dell’intenzione della sua autorità competente di concedere un’autorizzazione e il comitato non ha sollevato obiezioni in merito entro cinque giorni lavorativi dalla notifica;

▼M8

e) la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria, consulenza tecnica, assistenza o formazione relativamente ad attività militari, tranne per quanto riguarda gli articoli elencati nell'allegato III, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

i) l'autorità competente interessata ha appurato che i finanziamenti, l'assistenza finanziaria, la consulenza tecnica, l'assistenza o la formazione in questione sono destinati unicamente allo sviluppo delle forze di sicurezza del governo federale della Somalia per la sicurezza del popolo somalo; e

ii) il comitato istituito dal paragrafo 11 dell'UNSCR 751 (1992) è stato informato, con almeno cinque giorni di anticipo, dal governo federale della Somalia o, in alternativa, dallo Stato membro che fornisce i finanziamenti, l'assistenza finanziaria, la consulenza tecnica, l'assistenza o la formazione di qualsiasi fornitura di tali finanziamenti, assistenza finanziaria, consulenza tecnica, assistenza o formazione destinati unicamente allo sviluppo delle forze di sicurezza del governo federale della Somalia per la sicurezza del popolo somalo, a norma dei paragrafi 3 e 4 dell'UNSCR 2142 (2014) e del paragrafo 16 dell'UNSCR 2111 (2013);

▼M7

f) la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria, consulenza tecnica, assistenza o formazione relativamente ad attività militari se ha appurato che i finanziamenti, la consulenza, l’assistenza o la formazione in questione mirano unicamente a sostenere la missione di formazione dell’Unione europea in Somalia (EUTM) o a essere utilizzati da tale missione.

▼B

Articolo 3

▼M4

1.  L’articolo 1 non si applica:

a) alla fornitura di finanziamenti e assistenza finanziaria destinati alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di equipaggiamenti militari non letali a uso esclusivamente umanitario o protettivo, o a materiale per i programmi per la costruzione istituzionale dell’Unione o degli Stati membri, anche nel settore della sicurezza, svolti nell’ambito del processo di pace e di riconciliazione,

b) alla fornitura di consulenze tecniche, assistenza o formazione connesse con tali equipaggiamenti non letali,

▼M5 —————

▼M4

qualora tali attività siano state approvate in precedenza dal comitato istituito dal paragrafo 11 della risoluzione 751 (1992) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

▼B

2.  L'articolo 1 non si applica neppure agli indumenti protettivi, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportati in Somalia da dipendenti delle Nazioni Unite, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari o nel campo dello sviluppo e personale associato, per loro esclusivo uso personale.

3.  L'articolo 2 non si applica alla partecipazione ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di promuovere iniziative approvate dal comitato istituito dal paragrafo 11 della risoluzione 751 (1992) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

▼M2

Articolo 3 bis

1.  Per garantire un’applicazione rigorosa degli articoli 1 e 3 della decisione 2010/231/PESC del Consiglio, del 26 aprile 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia ( 2 ), tutti i beni importati nel territorio doganale dell’Unione o esportati dal territorio doganale dell’Unione, diretti in Somalia e provenienti da tale paese, sono assoggettati all’obbligo di fornire, prima dell’arrivo o della partenza, informazioni aggiuntive alle autorità competenti degli Stati membri interessati.

2.  Le norme che disciplinano l’obbligo di fornire informazioni prima dell’arrivo o della partenza, in particolare per quanto riguarda la persona che fornisce tali informazioni, i termini da rispettare e i dati da chiedere, sono stabilite nelle disposizioni pertinenti in materia di dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita e di dichiarazioni in dogana di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ( 3 ) e al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ( 4 ).

3.  Inoltre, la persona che fornisce le informazioni di cui al paragrafo 2 dichiara se i beni rientrano nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea ( 5 ) e, nel caso in cui la loro esportazione sia soggetta ad esenzione, fornisce precisazioni sulla licenza di esportazione rilasciata.

4.  Fino al 31 dicembre 2010, le dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita e gli elementi aggiuntivi richiesti indicati nel presente articolo possono essere presentati per iscritto tramite documenti commerciali, portuali o di trasporto, purché contengano le precisazioni necessarie.

5.  A decorrere dal 1o gennaio 2011, gli elementi aggiuntivi richiesti di cui al paragrafo 3 sono presentati per iscritto o utilizzando una dichiarazione in dogana, a seconda dei casi.

▼M3

Articolo 3 ter

1.  È vietato:

a) importare nell’Unione carbone di legna:

i) originario della Somalia o

ii) esportato dalla Somalia;

b) acquistare carbone di legna situato in Somalia o originario della Somalia;

c) trasportare carbone di legna originario della Somalia o esportato dalla Somalia in qualsiasi altro paese; e

d) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, assicurazioni e riassicurazioni collegati all’importazione, al trasporto o all’acquisto di carbone di legna dalla Somalia di cui alle lettere a), b) e c); e

e) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di eludere il divieto di cui alle lettere a), b), c) e d).

2.  Ai fini del presente articolo, per «carbone di legna» si intendono i prodotti elencati nell’allegato II.

3.  I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano all’acquisto o al trasporto di carbone di legna esportato dalla Somalia prima del 22 febbraio 2012.

▼B

Articolo 4

Fatti salvi i diritti e gli obblighi degli Stati membri sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite, la Commissione mantiene tutti i contatti necessari con il comitato del Consiglio di sicurezza di cui all'articolo 3, paragrafo 1, ai fini dell'effettiva applicazione del presente regolamento.

Articolo 5

La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme o alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.

Articolo 6

Il presente regolamento si applica a prescindere dagli eventuali diritti conferiti od obblighi imposti da qualsiasi accordo internazionale, da qualsiasi contratto stipulato o da qualsiasi licenza o permesso concessi prima dell'entrata in vigore del regolamento stesso.

▼M1

Articolo 6 bis

La Commissione modifica ►M3  l'allegato I ◄ in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.

▼B

Articolo 7

1.  Ciascuno Stato membro determina le sanzioni da imporre in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Tali sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

In attesa che sia adottata la legislazione eventualmente necessaria a tal fine, le sanzioni da imporre in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento sono, se del caso, quelle stabilite dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1318/2002 del Consiglio, del 22 luglio 2002, relativo a talune misure restrittive nei confronti della Liberia ( 6 ).

2.  Ciascuno Stato membro ha la responsabilità di avviare procedimenti nei confronti di qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo sotto la sua giurisdizione, nei casi di violazione dei divieti stabiliti dal presente regolamento da parte di tale persona, entità od organismo.

▼M1

Articolo 7 bis

1.  Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le identificano nei siti web che figurano ►M3  nell'allegato I ◄ o attraverso gli stessi.

2.  Gli Stati membri informano la Commissione in merito alle loro autorità competenti senza indugio dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e le notificano ogni successiva modifica.

▼B

Articolo 8

Il presente regolamento si applica:

 nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo,

 a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro,

 a tutti i cittadini di uno Stato membro, ovunque si trovino, e

 a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrati o costituiti conformemente alla legislazione di uno Stato membro.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M3




ALLEGATO I

Siti web per informazioni sulle autorità competenti e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea

BELGIO

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIA

http://www.mfa.bg/en/pages/view/5519

REPUBBLICA CECA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANIMARCA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

GERMANIA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRECIA

http://www1.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPAGNA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCIA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

▼M6

CROAZIA

http://www.mvep.hr/sankcije

▼M3

ITALIA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_europea/deroghe.html

CIPRO

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUSSEMBURGO

http://www.mae.lu/sanctions

UNGHERIA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_/szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

PAESI BASSI

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLONIA

http://www.msz.gov.pl

PORTOGALLO

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROMANIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVACCHIA

http://www.foreign.gov.sk

FINLANDIA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVEZIA

http://www.ud.se/sanktioner

REGNO UNITO

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea

Commissione europea

Servizio degli strumenti di politica estera (FPI)

Ufficio EEAS 02/309

B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgio)

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

▼M3




ALLEGATO II



Prodotti che rientrano nella definizione di «carbone di legna»

Codice SA

Designazione delle merci

4402

Carbone di legna (compreso il carbone di gusci o di noci), anche agglomerato

▼M5




ALLEGATO III

Elenco degli articoli di cui all’articolo 2 bis, lettera e)

1. Missili terra-aria, compresi i sistemi di difesa antiaerea portatili (MANPADS).

2. Fucili e cannoni di calibro superiore a 12,7 mm, e loro munizioni e componenti appositamente progettati (non sono inclusi i lanciarazzi anticarro a spalla quali RPG o LAW, le granate da fucile o i lanciabombe).

3. Mortai di calibro superiore a 82 mm.

4. Armi guidate anticarro, inclusi i missili guidati anticarro (ATGM) e munizioni e componenti appositamente progettati per questi articoli.

5. Cariche e dispositivi a uso militare contenenti materiali energetici; mine e materiale connesso.

6. Congegni di mira con capacità di visione notturna.



( 1 ) GU L 334 dell'11.12.2002, pag. 1.

( 2 ) GU L 105 del 27.4.2010, pag. 17.

( 3 ) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

( 4 ) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.

( 5 ) GU C 69 del 18.3.2010, pag. 19.

( 6 ) GU L 194 del 23.7.2002, pag. 1.