2003Q0401 — IT — 24.03.2007 — 001.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

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REGOLAMENTO FINANZIARIO

del 27 marzo 2003

per il 9o Fondo europeo di sviluppo

(GU L 083, 1.4.2003, p.1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

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date

►M1

Regolamento (CE) n. 309/2007 del Consiglio del 19 marzo 2007

  L 82

1

23.3.2007




▼B

REGOLAMENTO FINANZIARIO

del 27 marzo 2003

per il 9o Fondo europeo di sviluppo



Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'accordo di partenariato concluso tra i membri del gruppo degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 ( 1 ),

vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea ( 2 ), («Decisione sull'associazione d'oltremare»),

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del protocollo finanziario dell'accordo di partenariato tra gli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000, nonché alla concessione di un'assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato CE ( 3 ), in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione ( 4 ),

visto il parere della Corte dei conti ( 5 ),

visto il parere della Banca europea per gli investimenti,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre determinare le modalità di versamento dei contributi degli Stati membri al nono Fondo europeo di sviluppo (in prosieguo: «FES»), istituito dall'accordo interno, nonché alla concessione di un'assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato CE.

(2)

Occorre definire le modalità secondo le quali la Corte dei conti esercita i propri poteri nei confronti del FES.

(3)

Le disposizioni in materia di controllo della Corte dei conti sulle risorse gestite dalla BEI rispettano il carattere convenzionale dell'accordo tripartito, quale risulta dall'articolo 248 del trattato.

(4)

Dovrebbe essere regolata la questione del trattamento delle eventuali rimanenze di precedenti FES, in particolare per quanto riguarda le modalità di trasferimento al 9o FES, la loro assegnazione ai vari strumenti di cooperazione previsti dall'accordo ACP–CE o dalla decisione sull'associazione d'oltremare, e le relative disposizioni di attuazione.

(5)

È necessario assicurare la coerenza fra il presente regolamento e le misure adottate dalla Commissione per l'attuazione della decisione sull'associazione d'oltremare.

(6)

Occorre garantire l'esecuzione adeguata, rapida ed efficace dei programmi e dei progetti finanziati nell'ambito dell'accordo ACP-CE nonché definire procedure di gestione trasparenti, di agevole applicazione e idonee a permettere il decentramento dei compiti e delle responsabilità verso gli operatori in loco.

(7)

La decisione n. 2/2002 del Consiglio dei Ministri ACP-CE, del 7 ottobre 2002, relativa all'attuazione degli articoli 28, 29 e 30 dell'allegato IV dell'accordo di Cotonou ( 6 ), definisce la regolamentazione generale e i capitolati generali d'oneri applicabili agli appalti di lavori, forniture e servizi finanziati dal FES nonché le norme in materia di procedura di conciliazione e di arbitrato applicabili a tali appalti.

(8)

È necessario determinare le modalità secondo le quali l'ordinatore principale del FES designato dalla Commissione che è responsabile in particolare del controllo delle spese finanziate sul FES, adotta, in stretta collaborazione con l'ordinatore nazionale, le misure necessarie per garantire la buona esecuzione delle operazioni.

(9)

Nella misura del possibile, si dovrebbe tener conto del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ( 7 ) (in prosieguo denominato il «regolamento finanziario generale»), in quanto elemento centrale della riforma della gestione interna della Commissione, ai fini del regolamento finanziario del FES, in particolare nella prospettiva dell'eventuale integrazione delle risorse del FES nel bilancio generale delle Comunità. Modificazioni del presente regolamento potranno essere proposte dalla Commissione alla luce dell'esperienza acquisita a seguito della sua applicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO FINANZIARIO:



PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI PRINCIPALI



TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI



CAPO 1

OGGETTO

Articolo 1

1.  Il presente regolamento precisa le norme relative alla costituzione ed all'esecuzione finanziaria delle risorse del 9o FES.

2.  La Commissione assume le responsabilità della Comunità definite all'articolo 57 dell'accordo ACP-CE e quelle definite dalla decisione sull'associazione d'oltremare. A tal fine, garantisce l'esecuzione finanziaria di tutte le operazioni effettuate sulle risorse del FES assegnate sotto forma di aiuti non rimborsabili, all'infuori degli abbuoni di interessi ed effettua i pagamenti conformemente al presente regolamento.

Nell'applicazione del presente regolamento, la Commissione agisce sotto la propria responsabilità, entro i limiti delle risorse disponibili.

3.  La BEI provvede, per conto della Comunità, alla gestione del Fondo investimenti e degli abbuoni di interessi, ed effettua le relative operazioni, secondo le modalità di cui alla parte seconda. In questo ambito la BEI agisce a nome e a rischio della Comunità.

La BEI provvede all'esecuzione finanziaria delle operazioni effettuate mediante prestiti sulle sue risorse proprie, cui si applicano eventualmente abbuoni di interessi sulle risorse del FES.

4.  Le disposizioni della prima e della terza parte si applicano esclusivamente all'esecuzione finanziaria delle risorse del FES gestite dalla Commissione. Tali disposizioni non possono essere interpretate come fonte di obblighi della Commissione nell'esecuzione finanziaria delle risorse del FES gestite dalla BEI.

5.  Salvo indicazione contraria, i riferimenti fatti nel presente regolamento agli Stati ACP includono gli organismi o i loro rappresentanti di cui agli articoli 13 e 14 dell'allegato IV dell'accordo ACP-CE debitamente autorizzati all'esercizio delle loro competenze nell'ambito di detto accordo.

6.  L'esercizio ha inizio il 1o gennaio e si conclude il 31 dicembre.



CAPO 2

PRINCIPIO DELL'UNITÀ DI CONTO

Articolo 2

Le risorse del FES sono costituite, eseguite e sono oggetto di rendiconto in euro.

Tuttavia, per le esigenze della tesoreria di cui all'articolo 26, il contabile è autorizzato ad effettuare operazioni in euro, in altre divise e in monete nazionali.



CAPO 3

PRINCIPIO DELLA SPECIALIZZAZIONE

Articolo 3

Le risorse del FES sono specializzate secondo gli strumenti principali di cooperazione, quali definiti nel protocollo finanziario dell'accordo ACP-CE e nella decisione sull'associazione d'oltremare.

Per quanto riguarda gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (in prosieguo: «Stati ACP»), questi strumenti sono stabiliti dal protocollo finanziario di cui all'allegato I dell'accordo ACP-CE. La specializzazione si basa anche sulle disposizioni dell'accordo interno e tiene conto della riserva di cui all'articolo 2, paragrafo 2, di tale accordo e delle risorse riservate alle spese di esecuzione di cui all'articolo 4 dello stesso.

Per quanto riguarda i paesi e territori d'oltremare (in prosieguo: «PTOM»), questi strumenti sono fissati nell'allegato II A della decisione sull'associazione d'oltremare. La specializzazione tiene conto anche della riserva di cui all'articolo 3, paragrafo 3, di detto allegato e delle risorse destinate agli studi o interventi d'assistenza tecnica di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), dello stesso.



CAPO 4

PRINCIPIO DELLA SANA GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 4

1.  Le risorse del FES sono utilizzate secondo i principi di una sana gestione finanziaria, vale a dire secondo i principi di economia, efficienza ed efficacia.

2.  Secondo il principio dell'economia, i mezzi impiegati per la realizzazione delle attività sono resi disponibili in tempo utile, nella quantità e qualità appropriate ed al prezzo migliore.

Secondo il principio dell'efficienza, deve essere ricercato il miglior rapporto tra i mezzi impiegati ed i risultati conseguiti.

Secondo il principio dell'efficacia, gli obiettivi specifici fissati devono essere raggiunti e devono essere conseguiti i risultati attesi.

3.  Sono fissati obiettivi e il controllo permanente della loro realizzazione è assicurato mediante indicatori misurabili. A tale scopo l'utilizzazione delle risorse del FES deve essere preceduta da una valutazione ex-ante dell'azione da realizzare e l'azione deve formare oggetto di una valutazione ex-post al fine di garantire che i risultati previsti giustifichino i mezzi impiegati.

4.  I programmi o le azioni devono essere sottoposti ad un esame periodico, in particolare in vista della stima delle richieste di contributi di cui all'articolo 38, paragrafo 1, per verificarne la giustificazione.



CAPO 5

PRINCIPIO DELLA TRASPARENZA

Articolo 5

1.  Le risorse del FES sono costituite, eseguite e sono oggetto di rendiconto nel rispetto del principio della trasparenza.

2.  Le previsioni annuali degli impegni e dei pagamenti a norma dell'articolo 10 dell'accordo interno e i conti del FES di cui all'articolo 96 del presente regolamento sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.



TITOLO II

RISORSE E SPESE AMMINISTRATIVE



CAPO 1

COSTITUZIONE DELLE RISORSE DEL FES

Articolo 6

1.  Il FES è costituito dei seguenti elementi:

a) l'importo fissato all'articolo 1 dell'accordo interno;

b) le eventuali rimanenze dei FES precedenti constatate secondo l'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), dell'accordo interno e definite alla parte terza, titolo I del presente regolamento.

2.  Le entrate provenienti dagli interessi prodotti da fondi di cui al paragrafo 1, depositati presso i delegati ai pagamenti in Europa di cui all'articolo 37 dell'allegato IV dell'accordo ACP-CE, sono accreditate ad uno o più conti bancari aperti a nome della Commissione ed utilizzate conformemente alle disposizioni dell'articolo 9 dell'accordo interno e del presente regolamento.

3.  La ripartizione delle dotazioni fissata dall'accordo ACP-CE e dall'accordo interno è riprodotta a titolo indicativo in allegato al presente regolamento.

Articolo 7

L'importo fissato all'articolo 4 dell'accordo interno è destinato a finanziare le spese d'esecuzione sostenute dalla Commissione nell'ambito dell'accordo ACP-CE. È utilizzato secondo i principi stabiliti all'articolo 9 del suddetto accordo interno.

Dette risorse sono utilizzate in particolare per rafforzare le capacità amministrative della Commissione e delle sue delegazioni, al fine di garantire la buona preparazione ed esecuzione delle operazioni finanziate dal FES.



CAPO 2

CONTRIBUTI AL FES

Articolo 8

1.  Ogni anno, la Commissione stabilisce e comunica al Consiglio, entro il 15 ottobre, lo stato di previsione dei pagamenti per l'esercizio successivo e lo scadenzario delle richieste di contributi, tenendo conto delle previsioni che la BEI, le comunica a norma dell'articolo 121 per le operazioni di cui questa garantisce la gestione, compresi gli abbuoni d'interesse.

La Commissione giustifica l'importo chiesto in base alla sua capacità di assegnare realmente le risorse proposte. La BEI giustifica l'importo chiesto in base alle sue esigenze operative. Il Consiglio si pronuncia su queste giustificazioni e su ciascuna richiesta di contributi secondo le modalità di cui all'articolo 10 dell'accordo interno ed all'articolo 38 del presente regolamento.

2.  Per le rimanenze trasferite dai FES precedenti al 9o FES a norma dell'articolo 6, i contributi di ogni Stato membro sono calcolati proporzionalmente al suo contributo al FES interessato.

3.  Unitamente alle previsioni annuali per i contributi, la Commissione trasmette quanto segue:

a) le proprie previsioni degli impegni per l'esercizio successivo e quelle della BEI;

b) le proprie stime degli impegni e degli esborsi relativi a ciascuno dei quattro anni successivi all'anno della richiesta di contributi e quelle della BEI; ogni anno il Consiglio riesamina e approva lo scadenzario.

Le informazioni finanziarie sul FES che la Commissione fornisce all'autorità di bilancio nel quadro della procedura annuale di bilancio, incluse le stime dei contributi per l'esercizio in corso e quello successivo, sono messe a disposizione del Consiglio entro il 15 giugno. Tali informazioni servono da base per una stima intermedia degli impegni e degli esborsi.

4.  Qualora i contributi non siano sufficienti a coprire il fabbisogno effettivo del FES durante l'esercizio in esame, si applica l'articolo 10, paragrafo 4, dell'accordo interno relativo ai versamenti supplementari.

5.  Il versamento dei contributi da parte degli Stati membri è eseguito conformemente all'articolo 38.



TITOLO III

ESECUZIONE DELLE RISORSE DEL FES



CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 9

La Commissione può delegare ai propri uffici i poteri d'esecuzione delle risorse del FES di cui è titolare alle condizioni determinate dal presente regolamento e nei limiti che essa stessa determina nell'atto di delega. I delegati possono agire soltanto entro i limiti dei poteri che sono loro espressamente conferiti.

Articolo 10

Gli agenti finanziari di cui al capo 3 non possono adottare atti d'esecuzione delle risorse del FES in relazione ai quali i loro interessi e quelli della Comunità potrebbero essere in conflitto. Qualora ciò si verificasse, l'agente è tenuto ad astenersi e ad informarne l'autorità competente.

Articolo 11

1.  Secondo le procedure previste per le proposte di finanziamento di cui all'articolo 24, paragrafi 1 e 3, dell'accordo interno e al fine di accelerarne l'espletamento, la Commissione presenta proposte di finanziamento relative all'autorizzazione di importi globali destinati al finanziamento delle attività di cui all'articolo 16, paragrafo 7, dell'allegato IV dell'accordo ACP-CE. Quando la proposta è adottata, la Commissione può prendere decisioni di finanziamento sulla base dell'autorizzazione globale.

2.  Le proposte di finanziamento di cui al paragrafo 1 specificano gli obiettivi e se del caso l'impatto desiderato del contributo comunitario. Esse specificano altresì la sostenibilità delle attività, l'esperienza e le valutazioni precedenti nonché il coordinamento con gli altri donatori.



CAPO 2

METODI D'ESECUZIONE

Articolo 12

La Commissione provvede all'esecuzione finanziaria delle risorse del FES con una gestione decentrata negli Stati ACP conformemente all'accordo ACP-CE e secondo il principio della condivisione delle responsabilità di cui all'articolo 57 del suddetto accordo ed agli articoli 34, 35 e 36 dell'allegato IV del medesimo.

La Commissione provvede all'esecuzione finanziaria delle risorse del FES mediante gestione decentrata con i PTOM conformemente alla decisione sull'associazione d'oltremare e alle relative disposizioni d'attuazione.

In taluni casi specifici previsti dall'accordo ACP-CE, dall'accordo interno, dalla decisione sull'associazione d'oltremare e dalle relative disposizioni d'attuazione, la Commissione può provvedere all'esecuzione finanziaria delle risorse del FES in modo centralizzato.

In taluni casi specifici previsti dall'accordo ACP-CE, dall'accordo interno, dalla decisione sull'associazione d'oltremare e dalle relative disposizioni d'attuazione, la Commissione può provvedere all'esecuzione finanziaria delle risorse del FES anche con una gestione congiunta con organizzazioni internazionali.

Le risorse del FES possono anche essere associate a fondi provenienti da altre fonti per realizzare un obiettivo congiunto.

Articolo 13

▼M1

1.  Nell’ambito della gestione decentrata la Commissione provvede all’esecuzione finanziaria delle risorse del FES secondo le modalità di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 fatta salva la delega di funzioni residue agli organismi di cui all’articolo 14, paragrafo 3.

▼B

2.  La Commissione e gli Stati ACP o i PTOM beneficiari procedono come segue:

a) verificano regolarmente se le azioni finanziate sulle risorse del FES sono state eseguite correttamente;

b) prendono tutte le misure atte a prevenire le irregolarità e le frodi e, se necessario, avviano azioni giudiziarie per recuperare i fondi indebitamente versati.

3.  Per accertarsi che i fondi siano utilizzati conformemente alla normativa pertinente ed entro i limiti delle competenze da questa attribuitele, la Commissione attua procedure di liquidazione dei conti o meccanismi di correzioni finanziarie che le permettono di assumere le responsabilità che le sono affidate dall'accordo ACP-CE, in particolare in forza dell'articolo 34, paragrafo 1, dell'allegato IV del medesimo, nonché dalla decisione sull'associazione d'oltremare, in particolare in forza degli articoli 20 e 32 della medesima per il controllo delle spese finanziate sulle risorse del FES.

L'attuazione da parte degli Stati ACP e dei PTOM degli interventi finanziati sulle risorse del FES è soggetta al controllo della Commissione che può esercitarlo o con l'approvazione preventiva o con un controllo a posteriori o secondo una procedura mista, secondo le disposizioni dell'accordo ACP-CE e della decisione sull'associazione d'oltremare e relative disposizioni d'attuazione.

4.  In funzione del grado di decentramento convenuto nell'accordo ACP-CE e nella decisione sull'associazione d'oltremare e relative disposizioni d'attuazione, la Commissione si adopera al fine di promuovere presso gli Stati ACP e i PTOM beneficiari, nell'esercizio dei poteri loro affidati dall'accordo ACP-CE e dalla decisione sull'associazione d'oltremare, il rispetto del principio della sana gestione finanziaria di cui all'articolo 4 del presente regolamento ed in particolare la progressiva applicazione dei seguenti criteri:

a) l'effettiva separazione delle funzioni di ordinazione e di pagamento;

b) l'esistenza di un sistema efficace di controllo interno delle operazioni di gestione;

c) procedure di rendicontazione distinte che consentano di giustificare l'impiego delle risorse del FES;

d) l'esistenza di un sistema di controllo esterno indipendente pubblico o privato;

e) procedure di aggiudicazione degli appalti trasparenti, non discriminatorie e che impediscano qualsiasi conflitto d'interessi;

f) per gli appalti in amministrazione diretta ai sensi dell'articolo 80, paragrafo 2, disposizioni adeguate per la gestione ed il controllo dei conti dell'amministrazione e per la definizione delle responsabilità dell'amministratore e del contabile.

Ai fini del primo comma, la Commissione inserisce, di concerto con gli Stati ACP e i PTOM beneficiari, le disposizioni adeguate nelle convenzioni di finanziamento di cui all'articolo 51, paragrafo 3.

Articolo 14

1.  Quando la Commissione esegue le risorse del FES in modo centralizzato, le funzioni d'esecuzione sono espletate sia direttamente nei suoi servizi sia indirettamente, secondo le disposizioni dei paragrafi da 2 a 7 del presente articolo e degli articoli 16 e 17.

▼M1

La possibilità di espletare indirettamente le funzioni d’esecuzione, secondo le disposizioni dei paragrafi da 2 a 7 del presente articolo e dell’articolo 15, in caso di gestione decentrata si applica anche alla delega di funzioni residue agli organismi di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

▼B

2.  La Commissione non può affidare a terzi i poteri d'esecuzione di cui è titolare in forza dell'accordo ACP-CE o della decisione d'associazione oltremare nella misura in cui tali poteri implicano un ampio margine di discrezionalità tale da esprimere scelte politiche.

Il primo comma si applica in particolare alle decisioni di finanziamento di cui all'articolo 51, paragrafo 2.

Nei metodi d'esecuzione indiretta di cui al paragrafo 3, le funzioni d'esecuzione delegate devono essere esattamente definite e controllate.

3.  Nei limiti previsti al paragrafo 2, la Commissione può affidare funzioni che implicano attribuzioni proprie dell'autorità pubblica e in particolare funzioni d'esecuzione finanziaria alle seguenti entità:

a) agenzie esecutive di cui all'articolo 15;

b) organismi nazionali pubblici o entità di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico e che forniscono le garanzie finanziarie sufficienti per l'esecuzione delle funzioni loro affidate nell'ambito definito nel presente paragrafo.

▼M1

La Commissione informa ogni anno il Consiglio dei casi e degli organismi interessati, fornendo un’adeguata motivazione per il ricorso alle agenzie nazionali.

▼B

Nel caso previsto al primo comma, lettera b), di programmi o di progetti cofinanziati dagli Stati membri o dai loro organismi incaricati dell'esecuzione e conformi alle priorità fissate nelle strategie di cooperazione per ciascun paese di cui al capitolo III dell'accordo interno ed all'articolo 20 della decisione sull'associazione d'oltremare, la Commissione può affidare agli Stati membri, o ai loro organismi incaricati dell'esecuzione, la responsabilità della gestione dei fondi della Comunità. La Commissione può corrispondere, a valere sulle risorse del FES di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), i) e ii) dell'accordo interno, una compensazione finanziaria per l'onere amministrativo sostenuto.

Gli organismi od entità di cui al primo comma, lettera b), possono essere incaricati di funzioni d'esecuzione soltanto se la delega di funzioni d'esecuzione finanziaria è effettuata in risposta alle esigenze della sana gestione finanziaria secondo un'analisi preliminare e garantisce il rispetto del principio di non discriminazione e la visibilità dell'azione della Comunità. Le funzioni d'esecuzione così affidate non danno luogo a conflitti d'interesse. Se dall'analisi risulta che la delega risponde al meglio alle esigenze della sana gestione finanziaria, la Commissione chiede, preventivamente alla sua attuazione, il parere del comitato del FES di cui all'articolo 21 dell'accordo interno, il quale può altresì pronunciarsi sulla prevista applicazione dei criteri di selezione.

Le garanzie finanziarie di cui al primo comma, lettera b), si applicano in particolare in materia di recupero integrale degli importi eventualmente dovuti dagli organismi o entità interessati.

4.  Nei metodi d'esecuzione indiretta di cui al paragrafo 3, gli organismi incaricati delle funzioni d'esecuzione procedono come segue:

a) verificano regolarmente se le azioni da finanziare sono state eseguite correttamente;

b) prendono tutte le misure atte a prevenire le irregolarità e le frodi e, se necessario, avviano azioni giudiziarie per recuperare i fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati.

5.  Le decisioni di cui al paragrafo 3, con cui vengono affidate funzioni d'esecuzione, comprendono le disposizioni appropriate per garantire la trasparenza delle operazioni effettuate e comportano necessariamente quanto segue:

a) una revisione contabile esterna indipendente;

b) un sistema efficace di controllo interno delle operazioni di gestione;

c) una contabilità di tali operazioni e procedure di rendiconto che consentano di accertare la corretta utilizzazione delle risorse del FES e che riflettano nei conti delle Comunità l'effettiva misura di tale utilizzazione;

d) procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni conformi alle norme di cui ai titoli IV e V.

La Commissione può riconoscere l'equipollenza fra i sistemi di controllo e di contabilità nonché fra le procedure di aggiudicazione degli appalti degli organismi nazionali di cui al paragrafo 3 e le proprie regole, tenendo conto delle norme riconosciute a livello internazionale.

6.  La Commissione provvede alla sorveglianza, alla valutazione e al controllo dell'esecuzione delle funzioni affidate agli organismi di cui al paragrafo 3. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) dispone nei confronti di tali organismi degli stessi poteri esercitati nei confronti degli uffici della Commissione. Gli organismi interessati adottano le disposizioni necessarie per agevolare lo svolgimento delle indagini interne dell'OLAF. Qualsiasi atto di tali organismi relativo all'esecuzione finanziaria delle risorse del FES e in particolare qualsiasi decisione e qualsiasi contratto da essi stipulato, deve prevedere espressamente gli stessi controlli previsti dall'articolo 51, paragrafo 4.

7.  La Commissione non può affidare atti d'esecuzione su fondi in provenienza dalle risorse del FES, compreso il pagamento e la riscossione, ad entità od organismi esterni di diritto privato, ad eccezione degli organismi o delle entità di cui al paragrafo 3, primo comma, lettera b).

Ad entità od organismi esterni di diritto privato non previsti dal paragrafo 3, primo comma, lettera b), possono essere affidate dalla Commissione, mediante contratto, funzioni di perizia tecnica e funzioni amministrative, preparatorie o accessorie che non implicano né attribuzioni proprie dell'autorità pubblica né l'esercizio di un potere di apprezzamento discrezionale.

Articolo 15

Le agenzie esecutive sono persone giuridiche di diritto comunitario, create con decisione della Commissione, alle quali possono essere delegati interamente o in parte poteri d'esecuzione, per conto della Commissione e sotto la sua responsabilità, conformemente al regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio del 19 dicembre 2003 che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari ( 8 ) e che definisce le condizioni e le modalità della loro istituzione e del loro funzionamento.

Articolo 16

Nell'ambito della gestione congiunta con organizzazioni internazionali, queste ultime applicano in materia di contabilità, revisione contabile, controllo e aggiudicazione degli appalti, norme che offrano garanzie equivalenti alle norme riconosciute a livello internazionale. L'esecuzione da parte delle organizzazioni internazionali delle azioni finanziate sulle risorse del FES è sottoposta al controllo della Commissione. Il controllo è esercitato o mediante approvazione preliminare o mediante controllo a posteriori o con una procedura mista.



CAPO 3

AGENTI FINANZIARI



Sezione 1

Principio della separazione delle funzioni

Articolo 17

1.  Le funzioni di ordinatore e di contabile sono separate e incompatibili tra di loro.

2.  Salvo indicazione contraria, i riferimenti all'ordinatore o all'ordinatore competente fatti nel presente regolamento comprendono gli ordinatori della Commissione definiti alla sezione 2. I riferimenti al contabile comprendono i contabili della Commissione di cui alla sezione 3.



Sezione 2

L'ordinatore

Articolo 18

1.  Nell'esecuzione finanziaria delle operazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, la Commissione esercita le funzioni di ordinatore.

2.  La Commissione stabilisce gli agenti di livello adeguato ai quali delega le funzioni di ordinatore e fissa i limiti dei poteri conferiti, nonché la facoltà dei delegati di sottodelegare i loro poteri.

3.  A norma dell'articolo 34 dell'allegato IV dell'accordo ACP-CE, la Commissione designa un ordinatore delegato come ordinatore principale del FES. Determina anche le sue funzioni per quanto concerne l'attuazione della decisione sull'associazione d'oltremare. L'ordinatore principale può delegare i propri poteri ad ordinatori sottodelegati.

4.  Le deleghe e le sottodeleghe delle funzioni di ordinatore sono accordate soltanto ad agenti soggetti allo statuto dei funzionari delle Comunità europee o al regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità (in prosieguo: «lo statuto»).

5.  Le regole di competenza stabilite nel presente titolo si applicano agli ordinatori delegati o sottodelegati. Gli ordinatori delegati o sottodelegati possono agire esclusivamente entro i limiti dell'atto di delega o di sottodelega. Ogni decisione di delega ne indica i limiti e, se necessario, la durata. L'ordinatore delegato o sottodelegato competente può essere assistito nel suo compito da uno o più agenti incaricati di effettuare, sotto la sua responsabilità, alcune operazioni necessarie all'esecuzione del FES ed al rendimento dei conti.

6.  Le decisioni adottate a norma dei paragrafi 2, 3 e 5 sono notificate ai delegati, al contabile, al revisore interno ed alla Corte dei conti.

Articolo 19

L'ordinatore al quale spetta la gestione delle risorse del FES è incaricato di eseguire le entrate e le spese secondo il principio della sana gestione finanziaria e di garantirne la legittimità e la regolarità.

Articolo 20

1.  Per eseguire le spese, l'ordinatore principale e gli ordinatori sottodelegati procedono agli impegni, alla liquidazione delle spese e all'emissione degli ordini di pagamento, nonché agli atti preliminari necessari all'esecuzione delle risorse del FES.

2.  L'esecuzione delle entrate comporta la formazione delle previsioni di crediti, l'accertamento dei diritti da recuperare e l'emissione degli ordini di riscossione. Comporta anche, se necessario, la rinuncia ai crediti accertati.

Articolo 21

1.  Salvo nel caso della gestione centralizzata, le operazioni inerenti all'esecuzione dei programmi o dei progetti sono effettuate dall'ordinatore nazionale o regionale di cui all'articolo 35 dell'allegato IV dell'accordo ACP-CE ed alle misure d'attuazione della decisione sull'associazione d'oltremare, in stretta cooperazione, negli Stati ACP, con il capo di delegazione secondo gli articoli 35 e 36 del suddetto allegato dell'accordo ACP-CE.

2.  Il capo di delegazione è ordinatore sottodelegato ed è, nell'esercizio dei poteri che gli sono delegati, soggetto al presente regolamento. Riceve le istruzioni e gli sono conferiti i poteri necessari per svolgere le funzioni definite all'articolo 36 dell'allegato IV dell'accordo ACP-CE ed alle misure d'attuazione della decisione sull'associazione d'oltremare.

Articolo 22

1.  L'ordinatore principale prende tutte le misure necessarie all'applicazione dell'allegato IV dell'accordo ACP-CE nonché degli articoli 18 e 33 e degli allegati da II A a II D della decisione sull'associazione d'oltremare.

2.  L'ordinatore principale prende le misure necessarie per assicurarsi che gli ordinatori nazionali, regionali o territoriali eseguano i compiti di cui sono incaricati in virtù dell'accordo ACP-CE, in particolare dell'allegato IV, ed in virtù della decisione sull'associazione d'oltremare o delle sue misure d'attuazione. Adotta, in stretta collaborazione con l'ordinatore nazionale, le decisioni d'impegno ed i provvedimenti finanziari necessari per garantire, dal punto di vista economico e tecnico, la buona esecuzione delle operazioni.

Articolo 23

L'ordinatore principale che venga a conoscenza di problemi nello svolgimento delle procedure relative alla gestione delle risorse del FES, prende con l'ordinatore nazionale o regionale tutti i contatti necessari per rimediare alla situazione ed adotta le misure necessarie compresa, qualora l'ordinatore nazionale o regionale non svolga o non sia in grado di svolgere i compiti affidatigli dall'accordo ACP-CE, la sostituzione temporanea da parte dell'ordinatore principale. In quest'ultimo caso, la Commissione può ottenere una compensazione finanziaria per l'onere amministrativo supplementare a carico delle risorse assegnate allo Stato ACP in questione.

Qualsiasi misura adottata dall'ordinatore principale a titolo del primo comma è adottata in nome e per conto dell'ordinatore nazionale o regionale interessato.

Articolo 24

1.  L'ordinatore principale stabilisce, conformemente alle norme minime stabilite dalla Commissione e tenendo conto dei rischi inerenti al contesto della gestione ed alla natura delle azioni finanziate, la struttura organizzativa ed i sistemi e procedure di gestione e di controllo interno adeguati all'esecuzione dei suoi compiti, comprese, se necessario, le verifiche a posteriori. Prima che un'operazione sia autorizzata, i suoi aspetti operativi e finanziari sono verificati da agenti diversi da quelli che hanno avviato l'operazione. L'avviamento e la verifica ex ante ed ex post di un'operazione sono funzioni distinte.

2.  Ogni agente incaricato del controllo della gestione delle operazioni finanziarie dispone delle necessarie competenze professionali. Rispetta il codice deontologico specifico stabilito dalla Commissione.

3.  Quando un agente che partecipa alla gestione finanziaria e al controllo delle operazioni ritiene irregolare, o contraria al principio di una sana gestione finanziaria o alle regole deontologiche che è tenuto a rispettare, una decisione la cui applicazione o accettazione gli sia imposta dal suo superiore, ne informa per iscritto l'ordinatore principale e, in caso d'inerzia di quest'ultimo, l'istanza di cui all'articolo 35, paragrafo 3. In caso di frode, corruzione o altra attività illecita che potrebbe nuocere agli interessi della Comunità, informa l'OLAF e le istanze designate dallo statuto.

Articolo 25

L'ordinatore principale rende conto alla Commissione dell'esercizio delle sue funzioni mediante una relazione annuale di attività, accompagnata dalle informazioni finanziarie e di gestione pertinenti. La relazione espone i risultati delle sue operazioni a fronte degli obiettivi che gli sono stati assegnati, i rischi associati a dette operazioni, l'impiego delle risorse messe a sua disposizione ed il funzionamento del sistema di controllo interno. Il revisore interno della Commissione prende conoscenza della relazione annuale di attività e degli altri elementi d'informazione identificati. La Commissione trasmette entro il 15 giugno di ogni anno al Parlamento europeo ed al Consiglio un riassunto della relazione annuale di attività dell'anno precedente.



Sezione 3

Il contabile

Articolo 26

1.  Il contabile è incaricato di quanto segue:

a) provvedere alla corretta esecuzione dei pagamenti, all'incasso delle entrate ed al recupero dei crediti accertati;

b) preparare e presentare gli stati finanziari e le relazioni sull'esecuzione finanziaria secondo gli articoli 100 e 101;

c) tenere la contabilità di quanto segue:

i) delle dotazioni di cui all'articolo 6, ad esclusione del fondo investimenti e degli abbuoni di interessi;

ii) degli impegni di cui all'articolo 51;

iii) dei pagamenti, delle entrate e dei crediti;

d) definire, conformemente al titolo VII, le norme e i metodi contabili nonché il piano contabile;

e) precisare e convalidare i sistemi contabili e, se necessario, convalidare i sistemi stabiliti dall'ordinatore principale e destinati a fornire o giustificare informazioni contabili;

f) provvedere alla gestione della tesoreria.

2.  Il contabile ottiene dagli ordinatori e dalla BEI, che ne garantiscono l'affidabilità, ciascuno per quanto lo concerne, tutte le informazioni necessarie all'elaborazione di conti che riproducano un'immagine fedele dell'esecuzione finanziaria delle risorse del FES.

3.  Solo il contabile è qualificato a maneggiare fondi e valori. È responsabile della custodia dei medesimi.

Articolo 27

Il contabile è nominato dalla Commissione. Per l'esercizio dei suoi compiti il contabile può delegare alcune delle sue funzioni ad agenti soggetti allo statuto sotto la propria responsabilità gerarchica. L'atto di delega definisce i compiti affidati ai delegati.

Le decisioni prese a norma del primo comma sono notificate ai delegatari, all'ordinatore principale, al revisore interno e alla Corte dei conti.



Sezione 4

I delegati ai pagamenti

Articolo 28

Per effettuare i pagamenti di cui all'articolo 37, paragrafi 1 e 4, dell'allegato IV dell'accordo ACP-CE o alle misure d'attuazione della decisione sull'associazione d'oltremare, il contabile apre conti presso istituti finanziari degli Stati ACP e dei PTOM, per i pagamenti nella valuta nazionale degli Stati ACP o nella valuta locale dei PTOM, e presso istituti finanziari degli Stati membri, per i pagamenti in euro ed in altre valute. Conformemente all'articolo 37, paragrafo 2, di detto allegato, i fondi depositati su conti presso istituti finanziari degli Stati ACP e dei PTOM sono infruttiferi e i servizi resi da queste ultime non sono retribuiti. Conformemente all'articolo 1, paragrafo 3, dell'accordo interno i fondi depositati su conti presso istituti finanziari degli Stati membri producono interessi che sono accreditati ad uno dei conti di cui al medesimo articolo.

Articolo 29

Le relazioni tra la Commissione ed i delegati ai pagamenti di cui all'articolo 37 dell'allegato IV dell'accordo ACP-CE o alle misure d'attuazione della decisione sull'associazione d'oltremare, sono oggetto di contratti. Copie di questi contratti, una volta firmati, sono trasmesse per informazione alla Corte dei conti.

Articolo 30

1.  La Commissione trasferisce dai conti speciali aperti a norma dell'articolo 40, paragrafo 3, gli importi necessari all'approvvigionamento dei conti aperti a suo nome a norma dell'articolo 28. Questi trasferimenti sono effettuati in funzione delle necessità di tesoreria dei progetti e dei programmi.

2.  La Commissione si adopera al fine di ripartire i prelievi da operare sui conti speciali di cui all'articolo 40, paragrafo 3, in modo da mantenere gli averi su questi conti ripartiti nella proporzione secondo la quale gli Stati membri contribuiscono al FES.

Articolo 31

Le firme dei funzionari ed agenti della Commissione autorizzati ad effettuare operazioni sui conti del FES sono depositate presso le banche interessate al momento dell'apertura dei conti o, per i funzionari ed agenti delegati successivamente, in occasione della loro designazione. Questa procedura si applica anche al deposito della firma degli ordinatori nazionali e regionali e dei loro delegati per le operazioni sui conti delegati ai pagamenti aperti negli Stati ACP o nei PTOM, e, se necessario, sui conti aperti negli Stati membri.



CAPO 4

RESPONSABILITÀ DEGLI AGENTI FINANZIARI



Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 32

1.  Fatte salve eventuali misure disciplinari, l'autorità che li ha nominati può ritirare, in qualsiasi momento, temporaneamente o definitivamente, la delega o la sottodelega conferita all'ordinatore principale ed agli ordinatori sottodelegati.

2.  Fatte salve eventuali misure disciplinari, la Commissione può sospendere, in qualsiasi momento, temporaneamente o definitivamente, i contabili dalle loro funzioni.

Articolo 33

1.  Le disposizioni del presente capo fanno salva l'eventuale responsabilità penale degli agenti di cui all'articolo 32 secondo il diritto nazionale applicabile e le disposizioni vigenti sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee e sulla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri.

2.  Ogni ordinatore o contabile è responsabile sotto il profilo disciplinare e patrimoniale, conformemente allo statuto, salvo il disposto degli articoli 34, 35 e 36 del presente regolamento. In caso di frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita che possa ledere gli interessi della Comunità, saranno aditi l'OLAF e le istanze designate dallo statuto.



Sezione 2

Disposizioni relative agli ordinatori

Articolo 34

Ogni ordinatore impegna la propria responsabilità pecuniaria alle condizioni previste dallo statuto secondo cui il funzionario può essere tenuto a risarcire in tutto o in parte, il danno subito dalle Comunità per colpa personale grave commessa nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni, in particolare quando accerta i diritti da recuperare o emette ordini di riscossione, impegna una spesa o firma un ordine di pagamento, senza conformarsi al presente regolamento finanziario. Ciò vale anche quando, trascura di compilare un atto che dia luogo ad un credito o quando trascura o ritarda, senza giustificazione, l'emissione di ordini di riscossione, o quando trascura o ritarda, senza giustificazione, l'emissione di un ordine di pagamento che possano comportare la responsabilità civile della Commissione nei confronti di terzi.

Articolo 35

1.  Quando l'ordinatore principale o l'ordinatore sottodelegato ritiene che una decisione di propria competenza sia inficiata d'irregolarità o contravvenga al principio di una sana gestione finanziaria, ne informa per iscritto l'autorità delegante. Se l'autorità delegante dà istruzione motivata per iscritto, all'ordinatore principale o all'ordinatore sottodelegato, di prendere tale decisione, quest'ultimo è esente da responsabilità.

2.  In caso di sottodelega all'interno dei propri servizi, l'ordinatore principale resta responsabile dell'efficacia dei sistemi di gestione e di controllo interno istituiti e della scelta dell'ordinatore sottodelegato.

3.  L'istanza specializzata istituita dalla Commissione a norma del regolamento finanziario generale è competente per determinare l'esistenza di un'irregolarità finanziaria, e le sue eventuali conseguenze, nell'ambito del FES. Per quanto concerne la gestione delle risorse del FES da parte della Commissione, l'istanza è adita conformemente alle modalità d'esecuzione del regolamento finanziario generale.

Sulla base del parere di tale istanza, la Commissione decide l'avvio di un procedimento disciplinare o volto ad accertare una responsabilità patrimoniale. Se l'istanza ha individuato problemi sistematici, presenta all'ordinatore principale e al revisore interno una relazione corredata da raccomandazioni.



Sezione 3

Disposizioni relative ai contabili

Articolo 36

Il contabile è responsabile, alle condizioni e secondo le procedure previste dallo statuto, sotto il profilo disciplinare o patrimoniale. Esso risponde personalmente in particolare nelle fattispecie seguenti:

a) perdita o deterioramento di fondi, valori e documenti che ha in custodia;

b) indebita modificazione di conti bancari o di conti correnti postali;

c) recuperi o pagamenti non conformi ai corrispondenti ordini di riscossione o di pagamento;

d) mancato incasso di entrate dovute.



CAPO 5

OPERAZIONI DI ENTRATA



Sezione 1

Disponibilità delle risorse del FES

Articolo 37

Le entrate del FES sono costituite dai versamenti degli Stati membri, conformemente all'accordo interno ed al presente regolamento, dalle entrate generate dai fondi depositati a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento e da qualsiasi altra somma la cui accettazione è autorizzata dal Consiglio.

Articolo 38

1.  I contributi annuali degli Stati membri sono stabiliti dal Consiglio alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 21 dell'accordo interno, sulla base di una proposta della Commissione, in tre quote esigibili in conformità delle procedure in appresso.

2.  La Commissione presenta la proposta relativa alla prima quota dell'anno successivo contemporaneamente alla comunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1. Il Consiglio decide in merito alla stessa entro la fine dell'anno in corso e gli Stati membri versano i rispettivi contributi entro il 21 gennaio dell'anno successivo.

La Commissione presenta la proposta relativa alla seconda quota dell'anno in corso contemporaneamente alla comunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 3. Il Consiglio decide in merito alla stessa entro ventuno giorni dalla presentazione della proposta da parte della Commissione. Gli Stati membri versano i rispettivi contributi entro ventuno giorni dalla data di notifica della decisione del Consiglio.

La Commissione presenta la proposta relativa alla terza quota entro il 10 ottobre. Il Consiglio decide in merito alla stessa entro ventun giorni dalla presentazione della proposta da parte della Commissione. Gli Stati membri versano i rispettivi contributi entro ventuno giorni dalla data di notifica della decisione del Consiglio.

Salvo decisione contraria del Consiglio, i versamenti complementari dell'esercizio finanziario decisi dal Consiglio a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, dell'accordo interno sono esigibili ed eseguiti entro il più breve termine possibile, fissato nella decisione di richiesta dei versamenti e comunque non superiore a tre mesi.

3.  Per ogni quota di contributi, proposta dalla Commissione e decisa del Consiglio viene indicato, conformemente all'articolo 1, quanto segue:

a) l'importo dei contributi destinato a finanziare le operazioni del FES di cui la Commissione garantisce la gestione;

b) l'importo dei contributi destinato a finanziare le operazioni del FES di cui la BEI garantisce la gestione, compresi gli abbuoni d'interesse.

4.  Gli importi a carico di ogni Stato membro, previsti dal paragrafo 3 del presente articolo, sono fissati in modo che siano proporzionali ai contributi al FES dello Stato membro interessato, stabiliti all'articolo 1, paragrafo 2, dell'accordo interno ed indicati nell'allegato del presente regolamento e per ogni importo di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

Articolo 39

La presente parte e la terza parte si applicano soltanto alle entrate riscosse dalla Commissione in forza dell'articolo 40.

Articolo 40

1.  I contributi degli Stati membri sono espressi in euro.

2.  Ogni Stato membro versa l'importo del suo contributo in euro.

3.  I contributi sono accreditati da ogni Stato membro, per quanto concerne l'importo dovuto alla Commissione previsto dall'articolo 38, paragrafo 2, lettera a), su un conto speciale intestato «Commissione delle Comunità europee — Fondo europeo di sviluppo» aperto presso la banca d'emissione dello Stato membro o presso l'istituto finanziario da esso designato. L'importo dei contributi è conservato sul conto speciale fino a quando è necessario effettuare i pagamenti di cui all'articolo 37 dell'allegato IV dell'accordo ACP-CE o previsti dalle misure d'attuazione della decisione sull'associazione d'oltremare.

Riguardo all'importo dovuto alla BEI, di cui all'articolo 38, paragrafo 2, lettera b), i contributi sono accreditati da ogni Stato membro, secondo le modalità di cui all'articolo 122, su un conto aperto a nome di ciascuno Stato membro presso la BEI.

La Commissione offre, se necessario, l'assistenza tecnica adeguata ai fini dell'esecuzione delle decisioni del Consiglio di cui all'articolo 38.

4.  Qualora le quote di contributi esigibili di cui al presente articolo non siano versate alla data d'esigibilità, fissata all'articolo 38, paragrafo 1, lo Stato membro interessato è tenuto al pagamento di interessi sulla somma non versata. Gli interessi sono calcolati ad un tasso di due punti superiore al tasso d'interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni principali di rifinanziamento il primo giorno lavorativo del mese di scadenza, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C. Il tasso è aumentato dello 0,25 % per ogni mese di ritardo. Gli interessi sono esigibili per tutto il periodo di mora e sono calcolati a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del pagamento della quota, di cui all'articolo 38.

Per quanto riguarda l'importo dovuto alla Commissione di cui all'articolo 38, paragrafo 2, lettera a), gli importi degli interessi di mora sono accreditati ad uno dei conti di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

Quanto all'importo dovuto alla BEI a norma dell'articolo 38, paragrafo 2, lettera b), gli importi degli interessi di mora sono accreditati alla BEI.

5.  Alla scadenza del protocollo finanziario, figurante all'allegato I dell'accordo ACP-CE, la parte di contributi che gli Stati membri devono ancora versare a norma dell'articolo 38 del presente regolamento è chiesta dalla Commissione, in funzione delle necessità, alle condizioni stabilite dal presente regolamento.



Sezione 2

Previsione di crediti

Articolo 41

Qualsiasi misura o situazione costitutiva di un credito del FES, o di una sua modificazione, comunicata alla Commissione dall'ordinatore nazionale o di cui la Commissione venga a conoscenza, è preventivamente oggetto di una previsione di credito da parte dell'ordinatore competente. Dette previsioni sono trasmesse al contabile ai fini di registrazione. Indicano la natura e l'imputazione contabile dell'entrata e, per quanto possibile, la stima dell'importo e la designazione del debitore. Per la formazione delle previsioni di credito, l'ordinatore competente verifica quanto segue:

a) l'esattezza dell'imputazione contabile;

b) la regolarità e la conformità della previsione di credito in relazione alle disposizioni sulla gestione del FES e a qualsiasi atto adottato in esecuzione delle stesse nonché al principio della sana gestione finanziaria di cui all'articolo 4.



Sezione 3

Accertamento dei crediti

Articolo 42

L'accertamento di un credito è l'atto dell'ordinatore avente il seguente oggetto:

a) verifica dell'esistenza dei debiti a carico del debitore;

b) determinazione o verifica dell'esistenza e dell'importo del debito;

c) verifica dell'esigibilità del debito.



Sezione 4

Principio della riscossione

Articolo 43

1.  Gli importi indebitamente pagati sono ricuperati.

2.  La Commissione determina le condizioni alle quali sono dovuti alla Comunità interessi di mora.



Sezione 5

Emissione degli ordini di riscossione

Articolo 44

1.  L'emissione dell'ordine di riscossione è l'atto con il quale l'ordinatore competente impartisce al contabile l'istruzione di recuperare un credito accertato.

2.  Fatte salve le responsabilità degli Stati ACP o dei PTOM, la Commissione può formalizzare l'accertamento di un credito a carico di persone diverse dagli Stati con una decisione che costituisce titolo esecutivo alle stesse condizioni di cui all'articolo 256 del trattato.

Articolo 45

Ogni credito verificato come certo, liquido ed esigibile nell'ambito dell'esecuzione delle risorse del FES, è accertato da un ordine di riscossione dell'ordinatore competente, trasmesso al contabile unitamente ad una nota di addebito dell'ordinatore competente indirizzata al debitore. L'ordine di riscossione è accompagnato dai documenti giustificativi che attestano i diritti accertati. Nell'emettere l'ordine di riscossione, l'ordinatore competente verifica:

a) l'esattezza dell'imputazione contabile;

b) la regolarità e la conformità dell'ordine di riscossione alle disposizioni pertinenti;

c) la regolarità dei documenti giustificativi;

d) l'esattezza della designazione del debitore;

e) la data di scadenza;

f) la conformità con il principio della sana gestione finanziaria di cui all'articolo 4;

g) l'esattezza dell'importo da riscuotere e della valuta di riscossione.

Gli ordini di riscossione sono registrati dal contabile.



Sezione 6

Riscossione

Articolo 46

1.  Il contabile prende a carico gli ordini di riscossione dei crediti debitamente stabiliti dall'ordinatore competente. È tenuto ad assicurare alle scadenze previste negli ordini di riscossione, il versamento delle entrate del FES e vigilare sulla salvaguardia dei pertinenti diritti delle Comunità.

2.  Se alla scadenza prevista nell'ordine di riscossione, il recupero effettivo non ha avuto luogo, il contabile ne informa l'ordinatore competente ed avvia senza indugio la procedura di recupero, con qualsiasi mezzo legale, se necessario anche mediante compensazione. Se ciò non è possibile, il contabile ricorre all'esecuzione forzata conformemente all'articolo 44, paragrafo 2 o tramite vie legali.

3.  Il contabile procede al recupero mediante compensazione e a debita concorrenza dei crediti del FES o delle Comunità, se il debitore è titolare di un credito certo, liquido e esigibile nei confronti del FES o delle Comunità.

4.  Nel contesto degli appalti eseguiti in economia di cui al titolo V ed in caso di mancato recupero entro i termini dei crediti del FES nei confronti dell'ordinatore nazionale attraverso le agenzie o i servizi pubblici o a partecipazione pubblica dello Stato ACP interessato, l'ordinatore competente prende tutte le misure necessarie per ottenere il rimborso effettivo delle somme dovute, compresa, se necessario, l'interruzione decisa dall'ordinatore principale del ricorso a questo tipo di appalti a favore dello Stato o del PTOM in questione.

Articolo 47

1.  Quando l'ordinatore competente intenda rinunciare al recupero di un credito accertato, si assicura che la rinuncia sia regolare e conforme al principio della sana gestione finanziaria e della proporzionalità secondo le procedure e conformemente ai criteri preventivamente stabiliti dalla Commissione. La decisione di rinuncia deve essere motivata. L'ordinatore può delegarne l'assunzione solo come definito dalla Commissione nelle modalità di cui al paragrafo 2.

2.  Le modalità d'esecuzione del regolamento finanziario generale si applicano, in quanto compatibili, ai fini dell'attuazione del presente articolo.



CAPO 6

OPERAZIONI DI SPESA



Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 48

1.  Tutte le spese sono oggetto di un impegno, di una liquidazione, dell'emissione di un ordine di pagamento e di un pagamento.

2.  Le decisioni e le procedure per l'impegno, la liquidazione, l'emissione di un ordine di pagamento e il pagamento delle spese da parte della Commissione sono definite al presente capo.



Sezione 2

Impegno delle spese — principi e definizioni

Articolo 49

L'impegno della spesa è preceduto da una decisione di finanziamento adottata dalla Commissione o dalle autorità alle quali la Commissione ha delegato poteri.

Articolo 50

1.  L'impegno finanziario della Commissione consiste nell'operazione di riserva dei fondi necessari all'esecuzione di successivi pagamenti in esecuzione di un impegno giuridico.

L'impegno giuridico della Commissione è l'atto con il quale l'ordinatore competente crea un'obbligazione nei confronti di terzi dal quale può risultare una spesa a carico del FES.

L'impegno finanziario e l'impegno giuridico sono adottati dallo stesso ordinatore. Una deroga a tale regola è ammessa nei casi seguenti:

a) quando si tratta di spese amministrative della Commissione, di cui al paragrafo 4, per le quali gli impegni finanziari sono stati frazionati secondo il paragrafo 3;

b) quando impegni globali riguardano convenzioni di finanziamento di cui all'articolo 51, paragrafo 3.

2.  L'impegno finanziario della Commissione è specifico quando il beneficiario e l'importo della spesa sono determinati.

L'impegno finanziario è globale quando almeno uno degli elementi necessari a definire l'impegno come specifico rimane indeterminato.

3.  Gli impegni finanziari per le spese amministrative della Commissione possono essere frazionati su più esercizi in quote annue. Gli impegni giuridici corrispondenti menzionano il frazionamento.

4.  Sono considerate spese amministrative ai fini del paragrafo 1, terzo comma, lettera a):

a) le spese relative alle risorse umane che non fanno parte del personale statutario;

b) le spese di formazione;

c) le spese per missioni;

d) le spese di rappresentanza;

e) le spese per riunioni;

f) le spese per interpreti e traduttori indipendenti;

g) le spese per gli scambi di funzionari;

h) l'importo di locazioni mobiliari e immobiliari a carattere ripetitivo;

i) le assicurazioni;

j) spese per pulizia e manutenzione;

k) spese per le utenze dei servizi di telecomunicazioni;

l) spese per acqua, gas ed elettricità;

m) spese per pubblicazioni periodiche.

Articolo 51

1.  L'ordinatore competente procede all'impegno finanziario prima di concludere un impegno giuridico della Commissione nei confronti di terzi.

2.  Danno luogo ad impegni finanziari della Commissione le decisioni di finanziamento adottate dalla Commissione secondo le disposizioni dell'accordo ACP-CE o della decisione sull'associazione d'oltremare che l'autorizzano ad accordare un aiuto finanziario a titolo del FES.

3.  Costituiscono impegni giuridici della Commissione:

a) una convenzione di finanziamento tra la Commissione, che agisce in nome della Comunità, e gli Stati ACP o i PTOM beneficiari o gli organismi designati da questi;

b) un contratto o una convenzione di sovvenzione tra la Commissione ed organismi di diritto pubblico nazionale o internazionale o persone fisiche o giuridiche incaricate della realizzazione delle azioni.

4.  Ogni accordo di finanziamento, contratto o convenzione di sovvenzione deve prevedere espressamente il potere di controllo della Commissione, dell'OLAF, e della Corte dei conti, su documenti e sul posto, di tutti gli appaltanti e subappaltanti che hanno beneficiato di finanziamento sulle risorse del FES.

Articolo 52

Quando procede all'adozione di un impegno finanziario, l'ordinatore competente verifica quanto segue:

a) l'esattezza dell'imputazione contabile;

b) la disponibilità degli stanziamenti;

c) la conformità della spesa alle disposizioni pertinenti, in particolare a quelle dell'accordo ACP-CE, della decisione sull'associazione d'oltremare, dell'accordo interno, del presente regolamento e di ogni atto adottato in esecuzione di tali disposizioni;

d) il rispetto del principio della sana gestione finanziaria.

Quando viene adottato un impegno giuridico, l'ordinatore verifica quanto segue:

a) la copertura da parte del corrispondete impegno finanziario;

b) la conformità della spesa alle disposizioni pertinenti, in particolare a quelle dell'accordo ACP-CEE, della decisione sull'associazione d'oltremare, dell'accordo interno, del presente regolamento e di ogni atto adottato in esecuzione di tali disposizioni;

c) il rispetto del principio della sana gestione finanziaria.



Sezione 3

L'impegno delle spese nella gestione centralizzata

Articolo 53

1.  Nell'ambito della gestione centralizzata e della gestione congiunta delle risorse del FES da parte della Commissione, l'impegno delle spese è soggetto alle disposizioni della presente sezione.

2.  Gli impegni giuridici specifici riferiti ad impegni finanziari specifici sono conclusi dalla Commissione entro il 31 dicembre dell'anno n, dove l'anno «n» è quello nel corso del quale la Commissione ha preso gli impegni finanziari specifici, fatto salvo l'articolo 50, paragrafo 3.

Gli impegni finanziari globali coprono di norma il costo totale degli impegni giuridici specifici corrispondenti conclusi dalla Commissione fino al 31 dicembre dell'anno n + 1, dove l'anno «n» è quello nel corso del quale la Commissione ha preso gli impegni finanziari globali, fatto salvo l'articolo 50, paragrafo 3.

Tuttavia, quando si tratta dell'attuazione degli impegni globali di cui all'articolo 51, paragrafo 3, i singoli contratti e convenzioni sono conclusi dalla Commissione entro tre anni dalla data in cui è stato adottato l'impegno finanziario. I contratti e le singole convenzioni relativi alla revisione contabile ed alla valutazione possono essere conclusi ulteriormente.

Alla scadenza dei periodi di cui al primo e secondo comma, il saldo non eseguito degli impegni finanziari è disimpegnato dall'ordinatore competente.

3.  L'importo corrispondente a ciascun impegno giuridico specifico adottato dalla Commissione a seguito di un impegno globale, è registrato dall'ordinatore competente, prima della firma, nella contabilità finanziaria del FES, mediante imputazione dell'impegno globale.

4.  Gli impegni giuridici contratti per azioni la cui realizzazione si estende su più di un esercizio e gli impegni finanziari corrispondenti comportano, fatte salve le spese amministrative di cui all'articolo 50, paragrafo 3, un termine d'esecuzione fissato secondo le esigenze della sana gestione finanziaria.

Le parti degli impegni non eseguite nei sei mesi successivi a tale data sono oggetto di disimpegno e gli stanziamenti corrispondenti sono annullati.

Quando un impegno giuridico non ha dato luogo ad alcun pagamento per un periodo di tre anni, l'ordinatore competente procede al disimpegno dell'impegno finanziario corrispondente ed all'annullamento degli stanziamenti.

5.  La chiusura di un progetto e il disimpegno dei fondi impegnati secondo i paragrafi da 1 a 4 sono eseguiti quando gli impegni giuridici assunti dalla Commissione nei confronti di terzi a titolo del progetto sono terminati ed i relativi pagamenti e recuperi sono stati contabilizzati.

6.  Le disposizioni di cui al paragrafo 4 si applicano fatte salve le eventuali decisioni adottate dal Consiglio ai sensi dell'articolo 96 e dell'articolo 97 dell'accordo di partenariato ACP-CE.



Sezione 4

L'impegno delle spese nella gestione decentrata

Articolo 54

1.  Nell'ambito della gestione decentrata delle risorse del FES, l'impegno delle spese da parte della Commissione è soggetto alle disposizioni della presente sezione.

2.  Le convenzioni di finanziamento con gli Stati ACP o i PTOM beneficiari sono concluse entro il 31 dicembre dell'anno n + 1, dove l'anno «n» è quello nel corso del quale la Commissione ha adottato l'impegno finanziario.

Quando le convenzioni di finanziamento non sono concluse entro il termine di cui al primo comma, gli stanziamenti corrispondenti sono oggetto di disimpegno.

►M1  

3.  La Commissione ha obbligo di pagamento, a valere sulle risorse del FES, ogni qualvolta l’ordinatore competente:

a) autorizza contratti e programmi a preventivo di cui all’articolo 80, paragrafo 4;

b) autorizza convenzioni di sovvenzione.

 ◄

L'ordinatore competente registra nel sistema contabile il valore di ogni contratto, programma a preventivo o sovvenzione approvati. La registrazione è denominata «stanziamento delegato».

Le registrazioni degli stanziamenti delegati sono a valere da parte della Commissione sugli impegni globali corrispondenti alle convenzioni di finanziamento interessate.

4.  Conformemente al principio della sana gestione finanziaria di cui all'articolo 4 e nel rispetto delle proprie competenze, la Commissione si adopera ai fini di quanto segue:

a) che gli impegni giuridici specifici che attuano le convenzioni di finanziamento di cui al paragrafo 2, siano conclusi entro tre anni dalla data del corrispondente impegno finanziario della Commissione;

b) che gli stanziamenti delegati corrispondenti agli impegni giuridici specifici assunti per l'attuazione di una convenzione di finanziamento di cui al paragrafo 2, che non hanno dato luogo ad alcun pagamento per un periodo di tre anni, siano oggetto di disimpegno.

Gli impegni giuridici specifici di cui al primo comma sono contratti, convenzioni di sovvenzione o programmi a preventivo stipulati dallo Stato ACP o dal PTOM o dalle sue autorità o dalla Commissione a loro nome e per loro conto.

Ai fini dell'applicazione del primo e del secondo comma, la Commissione, d'accordo con gli Stati ACP e i PTOM beneficiari, inserisce le opportune disposizioni nelle convenzioni di finanziamento di cui al paragrafo 2.

5.  La chiusura di un progetto e il disimpegno dei fondi impegnati a norma dei paragrafi da 1 a 4 sono eseguiti quando gli impegni giuridici assunti dallo Stato ACP o dal PTOM o dalle sue autorità e/o dalla Commissione, in loro nome e per loro conto nei confronti di terzi a titolo del progetto, sono terminati ed i relativi pagamenti e recuperi sono stati contabilizzati.

6.  Le disposizioni di cui al paragrafo 4 si applicano fatte salve le eventuali decisioni adottate dal Consiglio ai sensi dell'articolo 96 e dell'articolo 97 dell'accordo di partenariato ACP-CE.



Sezione 5

Liquidazione delle spese

Articolo 55

La liquidazione di una spesa è l'atto dell'ordinatore competente avente il seguente oggetto:

a) verifica dell'esistenza dei diritti del creditore;

b) determinazione e verifica dell'esistenza e dell'importo del credito;

c) verifica dell'esigibilità del credito.

Articolo 56

1.  La liquidazione di una spesa è basata su documenti giustificativi validi che attestano i diritti del creditore, sulla base dell'accertamento di servizi effettivamente resi, di forniture effettivamente consegnate o di lavori effettivamente eseguiti oppure sulla base di altri titoli che giustificano il pagamento. La natura dei documenti giustificativi da allegare al titolo di pagamento e le menzioni da riportare devono permettere i controlli di cui agli articoli 55, 58 e 60.

2.  Prima di prendere la decisione di liquidazione della spesa, l'ordinatore competente procede personalmente all'esame dei documenti giustificativi o verifica, sotto la propria responsabilità, che l'esame sia stato effettuato.

3.  La decisione di liquidazione si esprime con la firma di un «visto per pagamento» da parte dell'ordinatore competente.

Articolo 57

I criteri per la firma del «visto per pagamento» sono determinati dall'ordinatore principale per analogia con le disposizioni corrispondenti delle modalità d'esecuzione del regolamento finanziario generale.

Articolo 58

In un sistema non informatizzato, il «visto per pagamento» è costituito da un timbro che comporta la firma dell'ordinatore competente. In un sistema informatizzato, il «visto per pagamento» è costituito dalla convalida con parola d'ordine personale dell'ordinatore competente.



Sezione 6

Ordinazione delle spese

Articolo 59

L'ordinazione delle spese è l'atto con il quale l'ordinatore competente dà al contabile, mediante l'emissione di un ordine di pagamento, l'istruzione di pagare una spesa di cui ha effettuato la liquidazione.

Articolo 60

Quando emette l'ordine di pagamento, l'ordinatore competente verifica quanto segue:

a) la regolarità dell'emissione dell'ordine di pagamento, che implica una corrispondente e previa decisione di liquidazione espressa col «visto per pagamento»;

b) la concordanza tra l'ordine di pagamento e l'impegno finanziario sul quale è imputato;

c) l'esattezza dell'imputazione contabile;

d) la disponibilità degli stanziamenti;

e) l'esattezza della designazione del beneficiario.

Articolo 61

L'ordine di pagamento indica quanto segue:

a) l'esercizio d'imputazione;

b) lo strumento e la dotazione dell'imputazione, a norma dell'articolo 3;

c) i riferimenti dell'impegno giuridico che apre il diritto al pagamento;

d) i riferimenti dell'impegno finanziario sul quale è imputato;

e) l'importo da pagare, con l'indicazione della valuta di pagamento;

f) il nome e l'indirizzo del beneficiario;

g) il conto bancario da accreditare;

h) l'oggetto della spesa;

i) il modo di pagamento.

L'ordine di pagamento è datato e firmato dall'ordinatore competente, quindi trasmesso al contabile.

Articolo 62

I documenti giustificativi sono conservati dall'ordinatore competente.



Sezione 7

Pagamento delle spese

Articolo 63

1.  Il pagamento deve basarsi sulla prova che l'azione corrispondente, è conforme alle disposizioni dell'atto di base o del contratto, e consiste in uno dei seguenti atti:

a) il pagamento della totalità degli importi dovuti;

b) un pagamento degli importi dovuti secondo le seguenti modalità:

i) un prefinanziamento, eventualmente frazionato in più versamenti;

ii) uno o più pagamenti intermedi;

iii) un pagamento a saldo degli importi dovuti.

2.  Nella contabilità i diversi tipi di pagamento di cui al paragrafo 1 sono distinti al momento dell'esecuzione.

3.  Il prefinanziamento è destinato a fornire un fondo di tesoreria al beneficiario. Può essere frazionato in diversi versamenti.

4.  Il pagamento intermedio, che può essere rinnovato, è destinato a rimborsare le spese del beneficiario, in particolare sulla base di una nota, quando l'azione finanziata presenta un certo grado d'esecuzione. Può liquidare in tutto o in parte il prefinanziamento, salvo il disposto dell'atto di base o del contratto.

5.  La chiusura della spese assume la forma di un saldo di pagamento, che non può essere rinnovato e liquida i pagamenti che lo hanno preceduto, ovvero di un ordine di recupero.

Articolo 64

Il pagamento delle spese è eseguito dal contabile nei limiti dei fondi disponibili.

Articolo 65

I pagamenti si effettuano tramite i conti bancari di cui all'articolo 28. Le modalità per l'apertura, il funzionamento e l'utilizzazione di questi conti sono determinate dalla Commissione.

Tali modalità prevedono in particolare la firma congiunta di due agenti debitamente autorizzati sui bonifici e su tutti i pagamenti bancari.

Articolo 66

1.  Nei casi in cui il capo di delegazione esercita le funzioni di ordinatore sottodelegato a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, i pagamenti corrispondenti possono essere effettuati da un contabile sottodelegato, se necessario sul posto.

Il contabile può effettuare pagamenti in valuta nazionale sul conto delegato ai pagamenti nello Stato ACP o nel PTOM e pagamenti in valute su uno o più conti delegati ai pagamenti nella Comunità.

2.  Per i pagamenti eseguiti in base a delega dal contabile sottodelegato, l'ordinatore competente si assicura che siano effettuati controlli sia prima che dopo l'esecuzione e all'atto della contabilizzazione.



Sezione 8

Termini per le operazioni di spesa

Articolo 67

Le procedure di liquidazione, d'ordinazione e di pagamento delle spese devono essere compiute entro un termine di novanta giorni a partire dalla data di esigibilità del pagamento. L'ordinatore nazionale procede all'emissione dell'ordine di pagamento e lo notifica al capo di delegazione entro quarantacinque giorni dalla scadenza.

I reclami concernenti i ritardi di pagamento di cui essa è responsabile secondo l'articolo 37 dell'allegato IV dell'accordo ACP-CE sono a carico della Commissione che li imputa sulle risorse del conto o dei conti di cui all'articolo 6, paragrafo 2 del presente regolamento.



CAPO 7

SISTEMI INFORMATICI

Articolo 68

1.  Qualora le entrate e le spese siano gestite mediante sistemi informatici, le firme possono essere apposte mediante procedura informatizzata o elettronica.

2.  Quando sono utilizzati sistemi e sottosistemi informatici per il trattamento delle operazioni d'esecuzione finanziaria, è necessaria una descrizione completa di ciascun sistema o sottosistema.

Ogni descrizione definisce il contenuto di tutti i campi di dati e precisa il modo in cui il sistema tratta ogni singola operazione. Espone nei dettagli il modo in cui il sistema garantisce l'esistenza di una pista di controllo completa per ogni operazione.

3.  I dati dei sistemi e sottosistemi informatici sono salvaguardati periodicamente e conservati in luogo sicuro.



CAPO 8

IL REVISORE INTERNO

Articolo 69

Il revisore interno del FES è il revisore interno della Commissione. Il revisore esercita le proprie funzioni nel rispetto delle norme internazionali pertinenti. È responsabile nei confronti della Commissione della verifica del corretto funzionamento dei sistemi e delle procedure d'esecuzione delle risorse del FES alla cui gestione provvede la Commissione a norma dell'articolo 1. Il revisore interno non può essere né ordinatore né contabile.

Articolo 70

1.  Il revisore interno consiglia la Commissione riguardo al controllo dei rischi, esprimendo pareri indipendenti sulla qualità dei sistemi di gestione e di controllo e formulando raccomandazioni mirate a migliorare le condizioni di esecuzione delle operazioni e promuovere una sana gestione finanziaria. Può essere invitato a consigliare le autorità dei paesi ACP o dei PTOM sugli stessi argomenti.

È incaricato in particolare dei seguenti compiti:

a) valutare l'adeguatezza e l'efficacia dei sistemi interni di gestione, nonché le prestazioni dei servizi nella realizzazione delle politiche, dei programmi e delle azioni in relazione ai rischi ad essi associati;

b) valutare l'adeguatezza e la qualità dei sistemi di controllo interno relativi a tutte le operazioni d'esecuzione delle risorse del FES.

2.  Il revisore interno può accedere integralmente e senza limiti a qualsiasi informazione necessaria per l'esercizio delle sue funzioni, se del caso sul posto, anche negli Stati membri e nei paesi terzi.

3.  Il revisore interno riferisce alla Commissione le sue constatazioni e raccomandazioni. Questa provvede a dar seguito alle raccomandazioni risultanti dalle revisioni contabili. Presenta inoltre alla Commissione una relazione annuale di revisione contabile interna indicando il numero ed il tipo di controlli effettuati, le raccomandazioni formulate ed il seguito dato a queste ultime.

4.  La Commissione trasmette annualmente all'autorità di scarico una relazione che riassume il numero ed il tipo di revisioni contabili interne effettuate, le raccomandazioni formulate ed il seguito dato a queste ultime.

Articolo 71

Le regole particolari relative al revisore interno sono quelle definite nelle modalità d'esecuzione del regolamento finanziario generale, in particolare per quanto riguarda la garanzia dell'indipendenza della sua funzione e le condizioni della sua responsabilità.



TITOLO IV

APPALTI PUBBLICI



CAPO 1

CAMPO D'APPLICAZIONE

Articolo 72

1.  Gli appalti pubblici sono contratti a titolo oneroso, conclusi per iscritto da un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 73, per acquisire, contro pagamento di un prezzo in tutto o in parte a carico delle risorse del FES, la fornitura di beni mobili, l'esecuzione di lavori o la prestazione di servizi.

Detti appalti includono quanto segue:

a) gli appalti di forniture;

b) gli appalti di lavori;

c) gli appalti di servizi.

2.  Il presente titolo non si applica alle sovvenzioni.

Articolo 73

1.  Le amministrazioni aggiudicatrici ai fini del presente titolo sono le seguenti:

a) gli Stati ACP beneficiari o gli organismi da questi debitamente delegati, o i loro rappresentanti;

b) la Commissione, per gli appalti che aggiudica per proprio conto;

c) la Commissione in nome e per conto di uno o più Stati ACP beneficiari;

d) un organismo di diritto nazionale o internazionale o persone giuridiche o fisiche che hanno firmato una convenzione di finanziamento o una convenzione di sovvenzione con uno o più paesi ACP o con la Commissione per l'attuazione di un programma o di un progetto.

2.  Le procedure di aggiudicazione degli appalti devono essere previste nelle convenzioni di finanziamento di cui all'articolo 51, paragrafo 3.



CAPO 2

PROCEDURE E PRINCIPI DI AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI

Articolo 74

►M1  

Le procedure per l’aggiudicazione degli appalti nell’ambito delle operazioni finanziate dal FES a favore degli Stati ACP sono quelle definite nell’allegato IV dell’accordo ACP-CE.

 ◄

Le procedure per l'aggiudicazione degli appalti nell'ambito delle operazioni finanziate dal FES a favore dei PTOM sono definite nelle misure d'attuazione della decisione d'associazione oltremare.

2.  La Commissione è tenuta al rispetto delle norme comunitarie sull'aggiudicazione degli appalti quando assume le funzioni di amministrazione aggiudicatrice ai fini dell'attuazione dell'aiuto umanitario e dell'aiuto d'urgenza nell'ambito dell'accordo ACP o della decisione sull'associazione d'oltremare.



CAPO 3

PARTECIPAZIONE AGLI APPALTI

Articolo 75

1.  La partecipazione alle gare e agli appalti finanziati dal FES è aperta a parità di condizioni, secondo le disposizioni dell'articolo 20 dell'allegato IV dell'accordo ACP-CE.

2.  Possono essere ammessi a partecipare alle gare anche cittadini di paesi che non sono Stati ACP e Stati membri, compresi i PTOM, alle condizioni previste dall'articolo 22 dell'allegato IV dell'accordo ACP-CE.

▼M1

Articolo 76

Nei limiti delle competenze conferitele dall’accordo ACP-CE ed alle condizioni previste dall’allegato IV dell’accordo, la Commissione provvede affinché sia garantita, a parità di condizioni, la più ampia partecipazione possibile alle gare per l’aggiudicazione degli appalti finanziati dal FES e garantisce il rispetto dei principi della trasparenza, della proporzionalità, della parità di trattamento e della non discriminazione.

Articolo 77

Nei limiti delle competenze conferitele dall’accordo ACP-CE, la Commissione adotta le misure necessarie per istituire, analogamente a quanto disposto dal regolamento finanziario generale, una banca dati centrale in cui sono raccolti tutti i dati concernenti i candidati e gli offerenti che si trovano, ai sensi del disposto dell’allegato IV dell’accordo ACP-CE, in una delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle gare e agli appalti finanziati dal FES.

▼B



CAPO 4

PUBBLICAZIONE

▼M1

Articolo 78

Nei limiti delle competenze conferitele dall’accordo ACP-CE ed alle condizioni previste nell’allegato IV dell’accordo, la Commissione adotta le misure necessarie per garantire la pubblicazione delle gare d’appalto internazionali nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e su Internet.

▼B

Articolo 79

1.  Nei limiti delle competenze conferitele dall'accordo ACP-CE, la Commissione adotta tutte le misure opportune per consentire un'informazione efficace degli ambienti economici interessati, in particolare mediante la pubblicazione periodica dei programmi e progetti da finanziare con le risorse del FES.

2.  La Commissione provvede in particolare, con i mezzi più adeguati e specificando l'oggetto, il contenuto e l'importo degli appalti previsti, alla pubblicazione di quanto segue:

a) le schede di individuazione dei progetti;

b) una sintesi delle proposte di finanziamento decise dalla Commissione, previo parere del comitato del FES.

3.  Nei limiti delle competenze conferitele dall'accordo ACP-CE, la Commissione si impegna a pubblicare tempestivamente il risultato delle gare d'appalto.



TITOLO V

▼M1

APPALTI IN ECONOMIA E APPALTI IN AMMINISTRAZIONE DECENTRATA INDIRETTA

Articolo 80

1.  Il presente titolo disciplina gli appalti in economia e gli appalti in amministrazione decentrata indiretta di cui all’articolo 24 dell’allegato IV dell’accordo ACP-CE. Si applica, in quanto compatibile, alla cooperazione finanziaria con i PTOM.

2.  Nel caso degli appalti in economia, i progetti ed i programmi sono eseguiti direttamente dai servizi pubblici dello Stato o degli Stati ACP interessati.

La Comunità contribuisce alle spese dei servizi interessati fornendo le attrezzature e/o i materiali mancanti e/o le risorse che permettano l’assunzione del personale supplementare necessario, come esperti nazionali dello Stato ACP interessato o di un altro Stato ACP. La partecipazione della Comunità è limitata alla copertura di misure supplementari e spese d’esecuzione temporanee rigorosamente limitate alle necessità dell’intervento considerato.

La gestione finanziaria di un progetto attuato in economia a norma del primo e del secondo comma è realizzata mediante conti di casse di anticipi gestiti da un amministratore e da un contabile, la cui nomina da parte dell’ordinatore nazionale deve essere preventivamente approvata dall’ordinatore competente della Commissione.

3.  Nel caso di appalti in amministrazione decentrata indiretta le amministrazioni aggiudicatrici, ai sensi dell’articolo 73, paragrafo 1, lettera a), affidano compiti inerenti l’esecuzione dei progetti o dei programmi a organismi di diritto pubblico dello Stato o degli Stati ACP interessati ovvero a organismi di diritto privato giuridicamente distinti dallo Stato o dagli Stati ACP interessati. In tal caso, l’organismo interessato provvede alla gestione ed all’esecuzione del progetto o del programma in luogo dell’ordinatore nazionale. I compiti così delegati possono includere il potere di stipulare contratti nonché la gestione dei contratti e la direzione dei lavori in nome e per conto dello Stato o degli Stati ACP interessati.

4.  Gli appalti in economia e gli appalti in amministrazione decentrata indiretta sono attuati sotto forma di un programma di interventi da realizzare e di una stima dei relativi costi, in prosieguo denominato «programma a preventivo». Il programma a preventivo è un documento contrattuale che fissa i mezzi necessari in termini di risorse umane e materiali, il bilancio preventivo e le modalità tecniche ed amministrative d’attuazione per l’esecuzione di un progetto, in un periodo di tempo determinato, in economia, e possibilmente mediante l’aggiudicazione di appalti pubblici e la concessione di sovvenzioni specifiche. Ogni programma a preventivo è preparato dall’amministratore e dal contabile di cui al paragrafo 2 in caso di appalti in economia, o dall’organismo di cui al paragrafo 3 in caso di appalti in amministrazione decentrata indiretta, ed è quindi approvato dall’ordinatore nazionale e dall’ordinatore competente della Commissione prima dell’avvio delle attività previste nel documento.

5.  Nell’ambito dell’attuazione dei programmi a preventivo di cui al paragrafo 4, le procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni devono essere conformi a quelle enunciate, rispettivamente, ai titoli IV e VI.

6.  Le convenzioni di finanziamento di cui all’articolo 51, paragrafo 3 devono contenere disposizioni in ordine all’esecuzione degli appalti in economia o degli appalti in amministrazione decentrata indiretta.

▼B

Articolo 81

▼M1

In caso di appalti in amministrazione decentrata indiretta, l’ordinatore di cui all’articolo 73, paragrafo 1, lettera a) conclude una convenzione di concessione di servizio pubblico nell’affidare funzioni esecutive ad organismi di diritto pubblico dello Stato o degli Stati ACP interessati ovvero ad organismi di diritto privato che svolgono funzioni di servizio pubblico, e un contratto di servizi nell’affidare tali funzioni a organismi di diritto privato. La Commissione garantisce che la convenzione di concessione di servizio pubblico o il contratto di servizi stabiliscano:

▼B

a) disposizioni adeguate per il controllo dell'utilizzazione delle risorse del FES da parte dell'ordinatore principale, del capo di delegazione e dell'OLAF, da parte dell'ordinatore nazionale e della Corte di conti e da parte degli organismi nazionali di controllo degli Stati ACP interessati;

▼M1

b) la definizione chiara e l’esatta delimitazione dei poteri delegati all’organismo interessato e dei poteri attribuiti all’ordinatore nazionale;

▼B

c) le procedure da seguire per l'esercizio dei poteri così delegati quali la selezione delle azioni da finanziare, l'aggiudicazione degli appalti o la direzione dei lavori;

▼M1

d) uno strumento di revisione a posteriori e di sanzione finanziaria qualora le concessioni di finanziamento o le aggiudicazioni di appalti decise dall’organismo interessato non corrispondano alle procedure definite alla lettera c);

▼B

e) l'effettiva separazione delle funzioni di ordinazione e di pagamento;

f) l'esistenza di un sistema efficace di controllo interno delle operazioni di gestione;

g) l'esistenza di una contabilità delle operazioni di gestione e di procedure di rendicontazione distinte che permettano di giustificare l'utilizzazione delle risorse del FES.



TITOLO VI

SOVVENZIONI



CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 82

1.  Nell'ambito della gestione centralizzata, le sovvenzioni sono contributi finanziari diretti a carico delle risorse del FES, accordati dalla Commissione a titolo di liberalità, per finanziare quanto segue:

a) un'azione destinata a promuovere la realizzazione di un obiettivo che si iscrive nell'ambito dell'accordo ACP-CE o della decisione sull'associazione d'oltremare, o nell'ambito di un programma o progetto adottato secondo le disposizioni di detti atti;

b) il funzionamento di un organismo che persegue un obiettivo siffatto.

Esse sono oggetto di una convenzione scritta.

2.  Non costituiscono sovvenzioni ai fini del presente titolo:

a) le convenzioni di finanziamento di cui all'articolo 51, paragrafo 3, lettera a);

b) gli appalti pubblici di cui al titolo IV e gli appalti in economia di cui al titolo V;

c) i prestiti, le garanzie, le partecipazioni, gli abbuoni di interessi e qualsiasi altro intervento finanziario gestiti dalla BEI;

d) l'aiuto di bilancio diretto o indiretto e gli aiuti versati a titolo di sostegno alla riduzione del debito o di sostegno delle entrate da esportazione in caso di fluttuazioni a breve termine;

e) i versamenti effettuati agli organismi delegati dalla Commissione di cui agli articoli 14 e 15 o nell'ambito della gestione congiunta di cui all'articolo 16.



CAPO 2

PRINCIPI DI CONCESSIONE

Articolo 83

1.  La concessione delle sovvenzioni rispetta i principi della trasparenza, della parità di trattamento, del divieto di cumulo, di retroattività e del cofinanziamento.

2.  La sovvenzione non può avere come oggetto o effetto un profitto per il beneficiario.

Articolo 84

1.  Quando un intervento nell'ambito della gestione centralizzata prevede un finanziamento sotto forma di sovvenzioni, la sua pianificazione operativa comprende una programmazione annuale, pubblicata all'inizio dell'esercizio, ad eccezione degli aiuti erogati per situazioni di crisi e le operazioni d'aiuto umanitario.

Detta programmazione è attuata mediante la pubblicazione di inviti a presentare proposte, tranne in casi d'urgenza eccezionali e debitamente giustificati o se le caratteristiche del beneficiario lo impongono come unica scelta per un intervento determinato.

2.  Le sovvenzioni accordate sono oggetto di una pubblicazione annuale nel rispetto delle esigenze di riservatezza e di sicurezza.

Articolo 85

1.  Per uno stesso intervento può essere accordata una sola sovvenzione, a carico delle risorse del FES, a favore di uno stesso beneficiario.

2.  Un beneficiario può ricevere una sola sovvenzione di funzionamento a carico delle risorse del FES per esercizio di bilancio del beneficiario.

Articolo 86

1.  La sovvenzione per interventi già avviati può essere ammessa solo se il richiedente può provare la necessità dell'avvio dell'intervento prima della firma della convenzione.

In tali casi, le spese ammissibili al finanziamento non possono essere anteriori alla data di deposito della domanda di sovvenzione, salvo in casi eccezionali debitamente giustificati o per spese necessarie all'erogazione di aiuti in situazioni di crisi e al buono svolgimento delle operazioni d'aiuto umanitario secondo le modalità previste dall'accordo ACP-CE o dalla decisione sull'associazione d'oltremare.

È esclusa la sovvenzione retroattiva per interventi già conclusi.

2.  La firma della convenzione relativa ad una sovvenzione di funzionamento non può intervenire dopo il quarto mese successivo all'inizio dell'esercizio finanziario del beneficiario. Le spese ammissibili al finanziamento non possono essere anteriori alla data di deposito della domanda di sovvenzione, né all'inizio dell'esercizio finanziario del beneficiario.

Articolo 87

Un intervento può essere finanziato interamente con risorse del FES unicamente se ciò risulta indispensabile alla sua realizzazione.



CAPO 3

PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE

Articolo 88

1.  Sono ammissibili le domande di sovvenzione presentate in forma scritta da parte di persone giuridiche, nell'ambito dell'accordo ACP-CE o della decisione sull'associazione d'oltremare, o di un programma o di un progetto approvato secondo le disposizioni di questi ultimi. A titolo di eccezione, in funzione della natura dell'intervento o dell'obiettivo perseguito dal richiedente, persone fisiche possono beneficiare delle sovvenzioni secondo le modalità previste dall'accordo e dalla decisione sull'associazione d'oltremare.

2.  Sono esclusi dal beneficio di sovvenzioni i richiedenti che, al momento del procedimento di concessione di una sovvenzione, si trovino in uno dei casi di esclusione previsti dalle norme comunitarie sui pubblici appalti.

I richiedenti devono dimostrare di non trovarsi in uno dei casi di cui al primo comma.

3.  L'ordinatore principale può infliggere sanzioni amministrative e finanziarie efficaci, proporzionate e dissuasive ai richiedenti che sono esclusi a norma del paragrafo 2.

Articolo 89

1.  I criteri di selezione permettono di valutare la capacità del richiedente di realizzare l'intervento o il programma di lavoro proposti.

2.  I criteri d'attribuzione permettono di valutare la qualità delle proposte presentate rispetto agli obiettivi e alle priorità fissati.

Articolo 90

1.  Sulla base dei criteri di selezione e di attribuzione preventivamente annunciati, le proposte sono valutate da un comitato di valutazione appositamente costituito, al fine di individuare le proposte che possono beneficiare di un finanziamento.

2.  L'ordinatore competente stabilisce quindi, in base alla valutazione di cui al paragrafo 1, l'elenco dei beneficiari e gli importi considerati.

3.  L'ordinatore competente informa per iscritto il richiedente del seguito riservato alla sua domanda. In caso di rifiuto della sovvenzione richiesta, egli comunica i motivi del rifiuto della richiesta, in particolare sulla base dei criteri di selezione e di attribuzione preventivamente annunciati. I richiedenti sono informati entro i quindici giorni successivi alla trasmissione della decisione di concessione ai beneficiari.



CAPO 4

PAGAMENTO

Articolo 91

Il ritmo dei pagamenti è condizionato dai rischi finanziari sostenuti, dalla durata e dallo stato di avanzamento dell'intervento o dalle spese effettive sostenute dal beneficiario.

Articolo 92

L'ordinatore competente può esigere dal beneficiario una garanzia preliminare per limitare i rischi finanziari inerenti al versamento dei prefinanziamenti.

Tenuto conto delle difficoltà di accesso ai servizi bancari locali da parte degli attori non statali, tale garanzia è richiesta in relazione a prefinanziamenti superiori a un milione di euro o che rappresentano più del 90 % dell'importo complessivo della sovvenzione. L'ordinatore competente può tuttavia esonerare da tale obbligo i beneficiari che hanno concluso una convenzione quadro di partenariato.

Articolo 93

1.  L'importo della sovvenzione diventa definitivo soltanto dopo l'accettazione da parte della Commissione delle relazioni e dei conti finali, fatti salvi ulteriori controlli da parte della stessa.

2.  In caso d'inosservanza da parte del beneficiario dei suoi obblighi legali e contrattuali, la sovvenzione è sospesa e può essere ridotta o soppressa dopo che il beneficiario ha potuto formulare le proprie osservazioni.



CAPO 5

ESECUZIONE

Articolo 94

1.  Quando l'esecuzione dell'intervento richiede che il beneficiario proceda all'aggiudicazione di appalti, le procedure conformi alle norme comunitarie di aggiudicazione degli appalti applicabili alla cooperazione con i paesi terzi devono essere previste nelle convenzioni di sovvenzioni di cui all'articolo 82, paragrafo 1.

2.  Ogni convenzione di sovvenzione prevede espressamente il potere di controllo della Commissione, dell'OLAF, e della Corte dei conti, sui documenti e sul posto, di tutti gli appaltanti e subappaltanti che hanno beneficiato di un sostegno finanziato con le risorse del FES.

Articolo 95

Nel quadro della gestione decentrata di cui all'articolo 13, la Commissione si adopera per promuovere presso gli Stati ACP e i PTOM beneficiari una gestione avente come obiettivo l'applicazione di disposizioni equivalenti a quelle del presente titolo.



TITOLO VII

CONTABILITÀ



CAPO 1

RENDICONTO

Articolo 96

1.  La Commissione forma, entro il 31 luglio di ogni anno, i conti del FES che ne descrivono la situazione finanziaria al 31 dicembre dell'esercizio trascorso. I conti del FES comprendono:

a) gli stati finanziari di cui all'articolo 100;

b) le relazioni sull'esecuzione finanziaria di cui all'articolo 101;

c) gli stati finanziari e le informazioni forniti dalla BEI a norma dell'articolo 125, paragrafo 2.

2.  I conti del FES sono accompagnati da una relazione sulla gestione finanziaria dell'esercizio trascorso che riferisce fedelmente in merito a quanto segue:

a) la realizzazione degli obiettivi dell'esercizio, conformemente al principio della sana gestione finanziaria;

b) la situazione finanziaria e gli eventi che hanno influito in modo significativo sulle attività svolte nel corso dell'esercizio.

Articolo 97

I conti devono essere regolari, veritieri e completi e devono fornire un'immagine fedele di quanto segue:

a) per gli stati finanziari, degli elementi di attivo, di passivo, degli oneri e proventi, dei diritti e obblighi non ripresi nell'attivo e nel passivo, nonché dei flussi di cassa;

b) per le relazioni sull'esecuzione finanziaria, degli elementi dell'esecuzione delle risorse del FES in entrate e in spese.

Articolo 98

Gli stati finanziari di cui all'articolo 100 sono formati sulla base dei seguenti principi contabili generalmente ammessi:

a) la continuità delle attività;

b) la prudenza;

c) la costanza dei metodi contabili;

d) la comparabilità delle informazioni;

e) l'importanza relativa;

f) la non compensazione;

g) la preminenza della sostanza sulla forma;

h) la contabilità per competenza.

Articolo 99

1.  Secondo il principio della contabilità per competenza, gli stati finanziari di cui all'articolo 100 riprendono oneri e proventi dell'esercizio, indipendentemente dalla data di pagamento o d'incasso.

2.  Il valore degli elementi di attivo e di passivo è determinato in funzione delle norme di valutazione fissate dai metodi contabili di cui all'articolo 111.

Articolo 100

1.  Gli stati finanziari sono formati dal contabile e presentati in milioni di euro. Essi comprendono:

a) il bilancio finanziario che presenta la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico del FES al 31 dicembre dell'esercizio trascorso; è presentato secondo la struttura stabilita dalle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio sui conti annuali di alcuni tipi di società, tenendo conto tuttavia della natura particolare delle attività del FES;

b) la tabella dei flussi di cassa che fa apparire gli incassi e gli esborsi dell'esercizio, la situazione finale di tesoreria ed uno stato delle risorse e dell'utilizzazione dei fondi che coprono l'esercizio trascorso;

c) una tabella dei crediti dovuti al FES che specifichi:

i) i crediti ancora da riscuotere all'inizio dell'esercizio;

ii) i diritti accertati nel corso dell'esercizio;

iii) gli importi recuperati nel corso dell'esercizio;

iv) gli annullamenti dei diritti accertati;

v) i crediti ancora da recuperare alla fine dell'esercizio.

2.  L'allegato agli stati finanziari completa e commenta le informazioni presentate negli stati di cui al paragrafo 1 e contiene note che menzionano i principi contabili seguiti per la preparazione e la presentazione dei conti.

Articolo 101

1.  Le relazioni sull'esecuzione finanziaria sono redatte dal contabile e presentate in milioni di euro. Esse comprendono il conto del risultato dell'esecuzione finanziaria che riassume la totalità delle operazioni finanziarie dell'esercizio in entrate e in spese. L'allegato al conto del risultato dell'esecuzione del bilancio ne completa e commenta le informazioni.

2.  Le relazioni sull'esecuzione finanziaria comprendono anche tabelle presentate in milioni di euro e redatte dall'ordinatore principale in collegamento con il contabile, ossia:

a) una tabella che descrive l'evoluzione, nel corso dell'esercizio trascorso, delle dotazioni di cui nell'allegato;

b) una tabella che indica l'importo globale per dotazione degli impegni, degli stanziamenti delegati e dei pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio e i relativi importi cumulati dall'apertura del FES;

c) tabelle che indicano, per dotazione, per paese, territorio, regione o sottoregione, l'importo globale degli impegni, degli stanziamenti delegati e dei pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio e i relativi importi cumulati dall'apertura del FES.

Articolo 102

La Commissione trasmette alla Corte dei conti il progetto di conti entro il 31 marzo che segue l'esercizio chiuso. Trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti, entro il 30 aprile, la relazione sulla gestione finanziaria dell'esercizio, di cui all'articolo 96.

Articolo 103

1.  La Corte dei conti formula, entro il 15 giugno, le sue osservazioni sul progetto di conti, relativamente alla parte delle risorse del FES per le quali la Commissione provvede all'esecuzione finanziaria a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, per permettere alla Commissione di apportare le correzioni giudicate necessarie per stabilire i conti definitivi.

2.  La Commissione approva i conti definitivi e li trasmette, entro il 31 luglio che segue l'esercizio chiuso, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti.

3.  I conti definitivi sono pubblicati entro il 31 ottobre successivo all'esercizio concluso, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, accompagnati dalla dichiarazione di affidabilità rilasciata dalla Corte dei conti, relativamente alla parte delle risorse del FES delle quali la Commissione provvede all'esecuzione finanziaria a norma dell'articolo 1, paragrafo 2.



CAPO 2

INFORMAZIONE SULL'ESECUZIONE DELLE RISORSE DEL FES

Articolo 104

1.  La Commissione e la BEI controllano, ciascuna nell'ambito delle sue competenze, l'utilizzazione dell'assistenza del FES fatta dagli Stati ACP, dai PTOM e da qualsiasi altro beneficiario, nonché l'attuazione dei progetti finanziati con l'assistenza del FES, tenendo conto in modo particolare degli obiettivi di cui agli articoli 55 e 56 dell'accordo ACP-CE e alle corrispondenti disposizioni della decisione sull'associazione d'oltremare.

2.  La BEI informa periodicamente la Commissione sull'attuazione dei progetti finanziati con le risorse del FES da essa amministrate, secondo le modalità esposte negli orientamenti per il funzionamento del fondo investimenti.

3.  La Commissione e la BEI forniscono al comitato del FES le informazioni sull'attuazione operativa, a livello delle dotazioni nazionali e regionali di cui all'allegato delle risorse del FES. Le informazioni riguardano altresì le operazioni relative ai progetti e programmi finanziati con il fondo investimenti. Tali informazioni sono comunicate dalla Commissione alla Corte dei conti conformemente all'articolo 32, paragrafo 4 dell'accordo interno.



CAPO 3

CONTABILITÀ

Articolo 105

1.  La contabilità è il sistema di organizzazione dell'informazione finanziaria che permette di osservare, classificare e registrare dati in cifre.

2.  La contabilità si compone di una contabilità generale e di una contabilità finanziaria. Le due contabilità sono tenute per esercizio in euro.

3.  I dati della contabilità generale e finanziaria sono stabiliti alla chiusura dell'esercizio finanziario in vista della formazione dei conti di cui al capo 1.

4.  I paragrafi 2 e 3 non ostano alla tenuta di una contabilità analitica da parte dell'ordinatore principale.

Articolo 106

Il seguito e la contabilizzazione dei versamenti e delle altre entrate effettuati dagli Stati membri sono garantiti dal contabile.

Articolo 107

La contabilità generale riproduce in forma cronologica, secondo il metodo della partita doppia, gli eventi e le operazioni che intervengono nella situazione economica, finanziaria e patrimoniale del FES e il cui saldo costituisce il bilancio finanziario del FES.

Articolo 108

1.  I movimenti di ciascun conto e i relativi saldi sono iscritti nei libri contabili.

2.  Ogni scrittura contabile, comprese le correzioni contabili, è basata su documenti giustificativi ai quali fa riferimento.

3.  Il sistema contabile deve permettere di riprodurre tutte le scritture contabili.

Articolo 109

Dopo la chiusura dell'esercizio finanziario e fino alla data del rendiconto, il contabile procede alle correzioni che, senza comportare esborsi o incassi a carico dell'esercizio, sono necessarie per una presentazione regolare, fedele e veritiera dei conti.

Articolo 110

1.  La contabilità finanziaria permette di seguire in modo dettagliato l'esecuzione finanziaria delle risorse del FES.

Segue, integralmente, i seguenti aspetti:

a) dotazioni;

b) impegni;

c) stanziamenti delegati;

d) pagamenti, crediti accertati e recuperi intervenuti durante l'esercizio per l'importo integrale e senza contrazioni fra di essi.

2.  Se necessario, quando stanziamenti delegati, pagamenti e crediti sono indicati in moneta nazionale, il sistema contabile deve consentirne la registrazione in tale moneta oltre a quella in euro.

3.  Gli impegni di cui all'articolo 51 sono contabilizzati in euro per il valore delle decisioni di finanziamento adottate dalla Commissione.

Gli stanziamenti delegati di cui all'articolo 54, paragrafo 3, sono contabilizzati in euro per il controvalore degli appalti, sovvenzioni e programmi a preventivo conclusi dallo Stato ACP o dal PTOM beneficiario o dalla Commissione nell'ambito dell'esecuzione del progetto. Tale controvalore tiene eventualmente conto di quanto segue:

a) un accantonamento per il pagamento delle spese rimborsabili su presentazione dei documenti giustificativi;

b) un accantonamento per la revisione dei prezzi e per imprevisti quali definiti nei contratti finanziati dal FES;

c) un accantonamento finanziario per la fluttuazione dei tassi di cambio.

4.  I tassi di conversione da utilizzare per la contabilizzazione definitiva dei pagamenti effettuati nell'ambito dei progetti o programmi di cui alla quarta parte dell'accordo ACP-CE, nonché all'allegato IV dell'accordo o alla decisione sull'associazione d'oltremare, sono i tassi applicabili alla data in cui vengono addebitati i conti della Commissione di cui all'articolo 28 del presente regolamento.

5.  L'insieme dei documenti contabili relativi all'esecuzione di un impegno sono conservati per un periodo di cinque anni dalla data della decisione di discarico sull'esecuzione finanziaria delle risorse del FES, di cui all'articolo 119, relativa all'esercizio nel corso del quale l'impegno è stato chiuso a livello contabile.

Articolo 111

1.  Il contabile stabilisce le norme e i metodi contabili pertinenti. Il contabile prepara e, previa consultazione dell'ordinatore principale, redige il piano contabile per le operazioni del FES, sul modello delle norme contabili generalmente ammesse per il settore pubblico, dalle quali può discostarsi quando ciò sia giustificato dalla natura particolare delle attività del FES.

2.  Le scritture contabili sono approvate in conformità del piano contabile. La nomenclatura di quest'ultimo comporta una separazione netta fra contabilità generale e contabilità finanziaria. Il piano contabile è comunicato alla Corte dei conti.



TITOLO VIII

CONTROLLO ESTERNO E DISCARICO



CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 112

Le operazioni finanziate sulle risorse del FES, alla cui gestione provvede la BEI a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, sono soggette alle procedure di controllo e di discarico previste dallo statuto della BEI per tutte le sue operazioni. Le modalità del controllo da parte della Corte dei conti figurano nell'accordo tripartito. Esse sono stabilite di comune accordo tra la BEI, la Commissione e la Corte dei conti nell'accordo vigente o in un eventuale nuovo accordo o in qualsiasi altro accordo sostitutivo.

Per quanto riguarda le operazioni finanziate sulle risorse del FES alla cui gestione provvede la Commissione a norma dell'articolo 1, paragrafo 5, la Corte dei conti esercita i suoi poteri conformemente alle disposizioni del presente titolo.



CAPO 1

CONTROLLO ESTERNO

Articolo 113

La Commissione informa la Corte dei conti, con la massima tempestività, di tutte le decisioni e di tutti gli atti da essa emanati in esecuzione del presente regolamento.

Articolo 114

Per l'assolvimento del suo compito, la Corte dei conti notifica alla Commissione ed alle autorità alle quali si applica il presente regolamento, il nome degli agenti autorizzati ad effettuare controlli presso di loro ed i compiti affidati a tali agenti.

Articolo 115

1.  Nell'ambito della cooperazione con gli Stati ACP, l'esame da parte della Corte dei conti della legittimità e della regolarità delle entrate e delle spese è conforme alle disposizioni dell'accordo ACP-CE, del presente regolamento e di ogni atto adottato in esecuzione degli stessi.

Nell'ambito della cooperazione con i PTOM l'esame da parte della Corte dei conti della legittimità e della regolarità delle entrate e delle spese è conforme alle disposizioni del trattato CE, della decisione sull'associazione d'oltremare, del presente regolamento e di ogni altro atto applicabile.

2.  Nell'assolvimento delle proprie attribuzioni, la Corte dei conti può prendere conoscenza, alle condizioni determinate al paragrafo 6, di tutti i documenti e informazioni riguardanti la gestione finanziaria dei servizi o organismi che riguardano le operazioni finanziate o cofinanziate sulle risorse del FES. Essa ha il potere di interpellare qualsiasi agente responsabile di un'operazione di spesa o di entrata e di avvalersi di tutte le possibilità di controllo riconosciute a detti servizi o organismi.

Per raccogliere tutte le informazioni necessarie all'assolvimento dei suoi compiti, la Corte dei conti, qualora lo richieda, può essere presente alle operazioni di controllo effettuate nell'ambito dell'esecuzione finanziaria della Commissione o per conto di questa.

3.  La Corte dei conti cura che tutti i titoli ed i fondi depositati o in cassa siano verificati mediante attestazioni sottoscritte dai depositari o mediante verbali di situazioni di cassa e di portafoglio. Essa può procedere a tali verifiche direttamente.

4.  Su richiesta della Corte dei conti, la Commissione autorizza gli organismi finanziari che detengono averi del FES a far sì che la Corte dei conti possa accertarsi della corrispondenza dei dati esterni con la situazione contabile.

5.  La Commissione accorda alla Corte dei conti ogni agevolazione e le fornisce tutte le informazioni di cui quest'ultima ritenga di aver bisogno per l'assolvimento dei suoi compiti. In particolare, mette a disposizione della Corte dei conti tutti i documenti relativi all'aggiudicazione e all'esecuzione degli appalti e tutti i conti relativi a movimenti di denaro e di materiali, tutti i documenti contabili o giustificativi e i relativi documenti amministrativi, tutta la documentazione relativa alle entrate e alle spese, tutti gli inventari, tutti gli organigrammi degli uffici che la Corte dei conti ritenga necessari per la verifica, su documenti o sul posto, della relazione sul risultato dell'esecuzione del bilancio e finanziaria e, per lo stesso scopo, tutti i documenti e tutti i dati stabiliti o conservati su supporto informatico.

Gli agenti soggetti alle verifiche della Corte dei conti sono tenuti a quanto segue:

a) aprire le loro casse, esibire i denari, valori e materie di qualsiasi natura, i documenti giustificativi della loro gestione di cui sono depositari, nonché libri e registri e qualsiasi altro documento attinente;

b) esibire la corrispondenza e qualunque altro documento necessario alla completa esecuzione del controllo di cui al paragrafo 1.

La comunicazione delle informazioni di cui al secondo comma, lettera b), può essere chiesta solo dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti è autorizzata a verificare i documenti relativi alle entrate ed alle uscite del FES e che sono detenuti negli uffici competenti della Commissione.

6.  La verifica della legittimità e regolarità delle entrate e delle spese e il controllo della sana gestione finanziaria si estendono all'impiego, da parte degli organismi esterni alla Commissione, delle risorse del FES che questi hanno percepito e gestito, sotto forma di sovvenzioni, a norma del titolo VI. Qualsiasi finanziamento sulle risorse del FES a beneficiari esterni alla Commissione è subordinato all'accettazione scritta, da parte dei beneficiari o, in mancanza di questa, da parte degli appaltanti o dei subappaltanti, di una verifica eseguita dalla Corte dei conti sull'impiego dei finanziamenti accordati.

7.  L'uso di sistemi informatici integrati non può avere l'effetto di limitare l'accesso della Corte dei conti ai documenti giustificativi.

8.  Le autorità nazionali di audit dei paesi beneficiari sono incoraggiate a partecipare ai lavori della Corte dei conti.

Articolo 116

1.  Al termine di ciascun esercizio la Corte dei conti redige una relazione annuale disciplinata dai paragrafi da 2 a 6.

2.  La Corte dei conti trasmette alla Commissione, entro il 15 giugno, le osservazioni che ritiene di natura tale da dover figurare nella relazione annuale. Tali osservazioni devono rimanere riservate. La Commissione invia le proprie risposte alla Corte dei conti entro il 30 settembre.

3.  Nella relazione annuale figura una valutazione della sana gestione finanziaria.

4.  La Corte dei conti può aggiungere nella relazione annuale tutte le presentazioni di sintesi od osservazioni generali che ritiene adeguate.

5.  La Corte dei conti adotta tutte le misure necessarie affinché le risposte della Commissione alle sue osservazioni siano pubblicate subito dopo le osservazioni alle quali si riferiscono.

6.  Entro il 31 ottobre, la Corte dei conti invia alle autorità responsabili del discarico e alla Commissione la propria relazione annuale accompagnata dalle risposte della Commissione e ne cura la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 117

1.  La Corte dei conti comunica alla Commissione qualsiasi osservazione che, a suo avviso, deve figurare in una relazione speciale. Tali osservazioni devono rimanere riservate.

La Commissione dispone di un termine di due mesi e mezzo per comunicare alla Corte dei conti i propri eventuali commenti alle suddette osservazioni.

La Corte dei conti adotta entro il mese successivo il testo definitivo della relazione speciale in questione.

2.  Le relazioni speciali di cui al paragrafo 1, accompagnate dalle risposte della Commissione, sono immediatamente comunicate al Parlamento europeo ed al Consiglio, ciascuno dei quali decide, eventualmente d'intesa con la Commissione, quale seguito darvi.

Se la Corte dei conti decide di pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea talune relazioni speciali, devono esservi unite le risposte della Commissione.

3.  La Corte dei conti può emettere pareri su questioni riguardanti il FES se richiestane da un'altra istituzione.

Articolo 118

Contestualmente alla relazione annuale di cui all'articolo 116, la Corte dei conti presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti, nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni.



CAPO 2

DISCARICO

Articolo 119

1.  Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico alla Commissione, entro il 30 aprile dell'anno n + 2, dell'esecuzione finanziaria delle risorse del FES dell'esercizio n., di cui cura la gestione a norma dell'articolo 1, paragrafo 2. Se tale data non può essere rispettata, il Parlamento europeo o il Consiglio informano la Commissione dei motivi per cui la decisione ha dovuto essere differita. Qualora il Parlamento europeo rinvii la decisione di discarico, la Commissione si adopera per prendere, al più presto, misure che consentano di facilitare la rimozione degli ostacoli che si frappongono a detta decisione.

2.  La decisione di discarico riguarda i conti del FES di cui all'articolo 96, ad eccezione della parte a cura della BEI conformemente all'articolo 125, paragrafo 2. La decisione implica una valutazione della responsabilità della Commissione nell'esecuzione della gestione finanziaria del periodo trascorso.

3.  In vista del discarico, il Parlamento europeo esamina, successivamente al Consiglio, i conti del FES di cui all'articolo 96. Esamina anche la relazione annuale della Corte dei conti, accompagnata dalle risposte della Commissione, nonché le sue relazioni speciali pertinenti, per l'esercizio interessato, e la sua dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni.

4.  La Commissione si adopera per dare seguito alle osservazioni che accompagnano la decisione di discarico del Parlamento europeo e ai commenti che accompagnano la raccomandazione di discarico adottata dal Consiglio.

5.  Su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, la Commissione riferisce in merito alle misure adottate a seguito di tali osservazioni e commenti, in particolare sulle istruzioni da essa impartite agli uffici incaricati dell'esecuzione finanziaria del FES. Anche questa relazione viene trasmessa alla Corte dei conti.

6.  La decisione di discarico è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 120

La Commissione presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo, tutte le informazioni necessarie per il controllo dell'esecuzione delle risorse del FES nell'esercizio in oggetto alla cui gestione essa provvede a norma dell'articolo 1, paragrafo 2. L'accesso e il trattamento delle informazioni riservate avvengono nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, della tutela del segreto professionale, delle regole sui procedimenti giudiziari e disciplinari e degli interessi della Comunità.



PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLE RISORSE DEL FES GESTITE DALLA BEI

Articolo 121

Ogni anno la BEI comunica alla Commissione, entro il 1o settembre, le sue previsioni di impegni e di pagamenti necessarie ai fini della comunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1 relativamente alle operazioni del Fondo investimenti, compresi gli abbuoni di interessi, conformemente all'accordo interno.

Ogni anno la BEI comunica alla Commissione, entro il 1o maggio, le sue previsioni aggiornate di impegni e di pagamenti necessarie ai fini della comunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 3.

Articolo 122

1.  I contributi di cui all'articolo 39 stabiliti dal Consiglio sono versati dagli Stati membri alla BEI su un conto speciale aperto a nome di ciascuno Stato membro.

2.  Salvo decisione contraria del Consiglio per quanto riguarda la remunerazione della BEI a norma dell'articolo 8 dell'accordo interno, gli utili percepiti dalla BEI sul saldo creditore dei conti speciali di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono registrati in un conto a nome della Commissione ed utilizzati ai fini di cui all'articolo 9 di detto accordo.

3.  I diritti derivanti dalle operazioni effettuate dalla BEI sulle risorse del FES, in particolare a titolo di creditore o di proprietario, sono esercitati dagli Stati membri.

4.  La BEI gestisce la tesoreria degli importi di cui al paragrafo 1 secondo le modalità fissate alla convenzione di gestione di cui all'articolo 128.

5.  Il fondo investimenti è gestito conformemente alle condizioni previste dall'accordo ACP-CE, dalla decisione sull'associazione d'oltremare e dall'accordo interno.

Articolo 123

La BEI è remunerata a copertura totale delle spese sostenute per la gestione delle operazioni effettuate a titolo del fondo investimenti. Il Consiglio decide le risorse ed i meccanismi di remunerazione della BEI conformemente all'articolo 8, paragrafo 2 dell'accordo interno. Le modalità d'applicazione della decisione del Consiglio sono integrate nella convenzione di gestione di cui all'articolo 128.

Articolo 124

La BEI tiene la Commissione regolarmente informata delle operazioni effettuate nell'ambito del fondo investimenti compresi gli abbuoni d'interesse, dell'utilizzazione fatta di tutti i contributi versati alla BEI ed in particolare dei totali trimestrali degli impegni, dei contratti e dei pagamenti, secondo le modalità definite dalla convenzione di gestione di cui all'articolo 128.

Articolo 125

1.  La BEI tiene la contabilità del fondo investimenti, compresi gli abbuoni di interessi, finanziato dal FES per consentire di seguire il ciclo completo dal ricevimento dei fondi al versamento e quindi le entrate generate ed eventuali recuperi. La BEI e la Commissione stabiliscono di comune accordo le norme e i metodi contabili pertinenti e ne informano gli Stati membri.

2.  La BEI trasmette ogni anno al Consiglio ed alla Commissione una relazione sull'esecuzione delle operazioni finanziate sulle risorse del FES di cui cura la gestione, compresi gli stati finanziari stabiliti secondo le norme e metodi di cui al paragrafo 1 e le informazioni di cui all'articolo 101, paragrafo 2.

Questi documenti sono presentati sotto forma di progetto entro il 28 febbraio e nella versione definitiva il 30 giugno che segue l'esercizio chiuso, per servire alla preparazione da parte della Commissione, a norma dell'articolo 32, paragrafo 1 dell'accordo interno, dei conti di cui all'articolo 96 del presente regolamento. La relazione sulla gestione finanziaria delle risorse gestite dalla BEI è da questa presentata alla Commissione entro il 31 marzo che segue l'esercizio chiuso.

Articolo 126

Per gli appalti finanziati sulle risorse del FES alla cui gestione provvede la BEI, si applicano le regole della BEI.

Articolo 127

Per i programmi o progetti cofinanziati dagli Stati membri o da loro organismi incaricati dell'esecuzione, secondo le priorità enunciate nelle strategie di cooperazione per ciascun paese di cui al capitolo III dell'accordo interno e all'articolo 20 della decisione sull'associazione d'oltremare, la BEI può affidare agli Stati membri o ai loro organismi incaricati dell'esecuzione la responsabilità della gestione degli aiuti della Comunità.

Articolo 128

Le modalità d'applicazione della presente parte sono oggetto di una convenzione di gestione tra la Commissione che agisce in nome della Comunità e la BEI.



PARTE TERZA

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI



TITOLO I

DISPOSIZIONI TRANSITORIE



CAPO 1

TRASFERIMENTO DELLE RIMANENZE DEI FES PRECEDENTI

Articolo 129

1.  Le disposizioni del presente titolo disciplinano il trasferimento al 9o FES delle rimanenze delle risorse costituite nell'ambito degli accordi interni relativi rispettivamente al 6o  ( 9 ), al 7o  ( 10 ) e all'8o  ( 11 ) FES (in prosieguo: «i FES precedenti»).

2.  Le rimanenze dei FES precedenti sono utilizzate per finanziare i programmi, i progetti e le altre azioni che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi dell'accordo ACP-CE e della decisione sull'associazione d'oltremare, secondo le disposizioni, rispettivamente, dell'accordo e della decisione stessa e alle condizioni previste dal presente titolo.

A tale fine sono trasferiti al 9o FES tutte le eventuali rimanenze dei FES precedenti accertate alla data di entrata in vigore del protocollo finanziario figurante all'allegato dell'accordo ACP-CE, per quanto riguarda gli Stati ACP, e alla data di entrata in vigore dell'accordo interno, per quanto riguarda i PTOM, nonché tutti gli importi che siano in seguito eventualmente disimpegnati da progetti in corso nel quadro di detti fondi. Il presente paragrafo si applica fatta salva la decisione n. 2/2000 del Consiglio dei Ministri ACP-CE ( 12 ).

Articolo 130

1.  Tutte le risorse trasferite al 9o FES che erano state in precedenza assegnate al programma indicativo di uno Stato o di una regione ACP prima dell'entrata in vigore del protocollo finanziario di cui all'allegato I dell'accordo ACP-CE restano assegnate a tale Stato o regione.

2.  Le risorse che sono state assegnate ai PTOM prima dell'entrata in vigore della decisione sull'associazione d'oltremare, restano assegnate agli stessi. Tutte le risorse così trasferite al 9o FES dopo essere state precedentemente attribuite al programma indicativo di un PTOM o di una regione restano attribuite a tale PTOM o alla cooperazione regionale nell'ambito dell'attuazione della decisione sull'associazione d'oltremare.

3.  Le rimanenze di entrate provenienti dagli interessi sulle risorse dei FES precedenti sono trasferite al 9o FES e sono assegnate agli stessi obiettivi previsti per le entrate di cui all'articolo 1, paragrafo 3 dell'accordo interno. Lo stesso vale per altre entrate, costituite in particolare da interessi di mora percepiti in caso di versamenti tardivi dei contributi degli Stati membri ai FES precedenti, nonché dagli interessi, maturati sulle risorse dei FES gestite dalla BEI, che sono dovuti alla Comunità.

Articolo 131

1.  Per quanto riguarda gli Stati ACP, tutte le rimanenze non attribuite a un paese o a una regione, tenuto conto delle misure transitorie pertinenti fino all'entrata in vigore dell'accordo ACP-CE, sono attribuite al 9o FES conformemente alla decisione di cui all'articolo 132.

La disposizione del primo comma si applica in particolare a quanto segue:

a) qualsiasi rimanenza eventuale di risorse dei precedenti FES, non assegnate precedentemente a uno Stato o a una regione ACP specifici, comprese eventuali eccedenze disponibili per gli aiuti di urgenza, l'aiuto ai rifugiati e l'adeguamento strutturale;

b) qualsiasi rimanenza eventuale di risorse degli strumenti Stabex e Sysmin.

2.  Per quanto riguarda i PTOM, tutte le rimanenze non attribuite ad un programma indicativo alla data d'entrata in vigore dell'accordo interno, sono attribuite all'importo non assegnato del 9o FES.

La disposizione del primo comma si applica in particolare a tutte le eventuali rimanenze degli importi globali di cui agli articoli 118 e 142 della decisione 91/482/CE del Consiglio ( 13 ), riguardanti rispettivamente gli strumenti Stabex e Sysmin. Possono tuttavia essere adottate decisioni di finanziamento relative alle rimanenze del Sysmin fino all'entrata in vigore dell'accordo interno, se viene presentata una richiesta di finanziamento prima della scadenza della decisione 91/482/CE.

Articolo 132

La Commissione adotta le modalità d'applicazione del presente titolo per quanto riguarda il trattamento definitivo, nell'ambito del 9o FES, delle rimanenze e degli importi da disimpegnare che devono essere trasferiti al 9o FES.

Dette modalità d'applicazione sono adottate previa consultazione della BEI per quanto concerne le risorse alla cui gestione provvede e in conformità delle norme fissate nell'accordo ACP-CE, nella decisione sull'associazione d'oltremare, nell'accordo interno e nel presente regolamento.



CAPO 2

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ATTUAZIONE DEI FES PRECEDENTI E DELLE RIMANENZE TRASFERITE

Articolo 133

1.  Le rimanenze di precedenti FES trasferite al 9o FES sono gestite secondo le disposizioni del presente titolo e le disposizioni pertinenti dell'accordo ACP-CE, della decisione sull'associazione d'oltremare o dell'accordo interno.

2.  Per quanto riguarda gli Stati ACP, gli impegni relativi ai FES precedenti effettuati prima dell'entrata in vigore dell'accordo ACP continuano ad essere eseguiti secondo le norme pertinenti per tali FES, eccetto per quanto riguarda la funzione del controllore finanziario, il rendimento dei conti e la procedura per la richiesta dei contributi, ai quali si applicano le disposizioni del presente regolamento. A partire dalla data d'entrata in vigore dell'accordo ACP-CE, le rimanenze trasferite al 9o FES sono utilizzate alle condizioni previste dall'accordo ACP-CE, dall'accordo interno e dal presente regolamento.

Per i trasferimenti effettuati dai FES precedenti ai programmi indicativi nazionali o regionali di cui all'articolo 130, si applica quanto segue:

a) se l'importo supera i dieci milioni di euro per paese o regione, tali risorse sono gestite in conformità delle norme del FES originario per quanto riguarda l'ammissibilità alla partecipazione a gare d'appalto e all'aggiudicazione di appalti;

b) se le risorse trasferite sono pari o inferiori a dieci milioni di euro, si applicano le norme d'ammissibilità relative agli appalti del 9o FES.

3.  Per quanto riguarda i PTOM, gli impegni relativi ai FES precedenti effettuati prima dell'entrata in vigore dell'accordo interno e del presente regolamento continuano ad essere eseguiti secondo le norme pertinenti per tali FES, eccetto per quanto riguarda la funzione del controllore finanziario, il rendimento dei conti e la procedura per la richiesta dei contributi, ai quali si applicano le disposizioni del presente regolamento. Le risorse dei FES precedenti continuano ad essere impiegate conformemente alle disposizioni pertinenti della decisione 91/482/CE che resta in vigore a tal fine fino alla data di entrata in vigore dell'accordo interno.

4.  Le decisioni relative ai FES precedenti alla cui esecuzione finanziaria provvede la BEI continuano ad essere eseguite secondo le norme pertinenti per tali FES, eccetto per quanto riguarda la funzione del controllore finanziario e il rendimento dei conti. La procedura per la richiesta dei contributi necessari all'esecuzione di tali decisioni è quella prevista nel presente regolamento per le operazioni gestite dalla Commissione.

Articolo 134

Per garantire che l'esecuzione degli impegni assunti nell'ambito dei FES precedenti si concluda nel rispetto del principio della sana gestione finanziaria, la Commissione attua procedure che prevedono in particolare che una convenzione di finanziamento possa essere prorogata una sola volta e per un periodo non superiore a tre anni a decorrere dal termine finale d'esecuzione inizialmente previsto per il completamento dei programmi o dei progetti finanziati dalla convenzione in questione.



CAPO 3

PERIODO TRANSITORIO

Articolo 135

1.  Le procedure concernenti i contributi degli Stati membri di cui agli articoli 8, 38 e 40 si applicano per la prima volta per la prima quota di contributi proposta dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

2.  I termini di cui agli articoli 102, 103, 116 e 125 si applicano per la prima volta a titolo dell'esercizio 2005.

Per gli esercizi anteriori, questi termini sono i seguenti:

a) 30 aprile e 31 maggio per l'articolo 102;

b) 15 luglio per l'articolo 103, paragrafo 1;

c) 15 ottobre per l'articolo 103, paragrafo 2;

d) 30 novembre per l'articolo 103, paragrafo 3;

e) 15 luglio e 31 ottobre per l'articolo 116, paragrafo 2;

f) 30 novembre per l'articolo 116, paragrafo 6;

g) 31 marzo, 15 settembre e 30 aprile per l'articolo 125, paragrafo 2, secondo comma.

3.  Le disposizioni del titolo VII della prima parte si applicano progressivamente in funzione delle possibilità tecniche in modo da avere pienezza di effetti a titolo dell'esercizio 2005.



TITOLO II

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 136

1.  Conformemente agli articoli 2 e 34 dell'accordo interno, prima della scadenza del FES gli Stati membri valutano il livello di esecuzione degli impegni e dei pagamenti. In tale occasione valutano anche il fabbisogno della Commissione nell'ambito delle risorse riservate alle spese di attuazione di cui agli articoli 4 e 9 dell'accordo interno. L'opportunità di assegnare nuove risorse al sostegno della cooperazione finanziaria e alle spese di attuazione di cui all'articolo 9 dell'accordo interno viene stabilita sulla base di tale valutazione. A tal fine si tiene debito conto delle risorse del FES non impegnate o non pagate.

La Commissione tiene pienamente conto di tale valutazione dei risultati al momento dell'aggiornamento dell'assegnazione delle risorse a norma dell'articolo 16 dell'accordo interno e decide la necessaria riassegnazione delle risorse per garantire l'utilizzazione ottimale delle risorse disponibili.

2.  Prima della scadenza del 9o FES gli Stati membri fissano una data oltre la quale le risorse del FES non possono più essere impegnate.

Articolo 137

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica per lo stesso periodo previsto per l'accordo interno.




ALLEGATO

INFORMAZIONI FINANZIARIE SUL FES

1.

Conformemente all'articolo 1 dell'accordo interno, il FES è dotato di un importo massimo di 13 800 milioni di EUR finanziati dagli Stati membri con i seguenti contributi:



Stato membro

Contributo in milioni di EUR

Belgio

540,96

Danimarca

295,32

Germania

3 223,68

Grecia

172,50

Spagna

805,92

Francia

3 353,40

Irlanda

85,56

Italia

1 730,52

Lussemburgo

40,02

Paesi Bassi

720,36

Austria

365,70

Portogallo

133,86

Finlandia

204,24

Svezia

376,74

Regno Unito

1 751,22

 

13 800,00

di cui:

i) 13 500 milioni di EUR sono assegnati agli Stati ACP,

ii) 175 milioni di EUR sono assegnati ai PTOM,

iii) 125 milioni di EUR sono assegnati alla Commissione a copertura dei costi di attuazione del FES.

2.1.

Dell'importo totale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) dell'accordo interno, un importo massimo di 13 500 milioni di EUR è assegnato agli Stati ACP secondo la seguente ripartizione:

a) sino a un importo massimo di 10 000 milioni di EUR sotto forma di aiuti a fondo perduto, di cui:

i) 9 836 milioni di EUR per aiuti allo sviluppo a lungo termine, secondo la programmazione di cui agli articoli 1-5 dell'allegato IV dell'accordo ACP-CE. Queste risorse potranno essere utilizzate per finanziare l'aiuto umanitario e azioni d'urgenza a breve termine, a norma dell'articolo 72, paragrafo 3, dell'accordo ACP-CE; un importo di 195 milioni di EUR di questa dotazione è destinato al finanziamento degli abbuoni di interesse di cui agli articoli 3, lettera c) dell'allegato I, 2 e 4 dell'allegato II dell'accordo ACP-CE;

ii) 90 milioni di EUR per il finanziamento del bilancio del Centro per lo sviluppo delle imprese (CSI), ai sensi delle disposizioni dell'allegato III dell'accordo ACP-CE;

iii) 70 milioni di EUR per il finanziamento del bilancio del Centro tecnico per l'agricoltura e la cooperazione rurale (CTA), ai sensi delle disposizioni dell'allegato III dell'accordo ACP-CE;

iv) 4 milioni di EUR per coprire le spese dell'assemblea paritetica ACP-CE, costituita ai sensi dell'articolo 17 dell'accordo ACP-CE;

b) fino a concorrenza di 1 300 milioni di EUR per finanziare il sostegno alla cooperazione e all'integrazione regionali degli Stati ACP, a norma degli articoli da 6 a 14 dell'allegato IV dell'accordo ACP-CE;

c) fino a concorrenza di 2 200 milioni di EUR per finanziare il Fondo investimenti secondo le modalità e le condizioni precisate nell'allegato II («Modalità e condizioni di finanziamento») dell'accordo ACP-CE, fermo restando il finanziamento degli abbuoni di interessi, di cui agli articoli 2 e 4 dell'allegato II dell'accordo, con le risorse indicate alla lettera a), i) del presente paragrafo.

2.2.

Dei 13 500 milioni di EUR di cui al paragrafo 2.1, un importo di 1 000 milioni di euro può essere mobilizzato solo dopo un riesame dei risultati che il Consiglio effettuerà nel 2004 su proposta della Commissione. Le eventuali risorse mobilizzate sono opportunamente assegnate alle dotazioni di cui al paragrafo 2.1, lettere a), b) e c).

3.

L'importo globale dell'assistenza finanziaria fornita dalla Comunità ai PTOM sul totale indicato all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) dell'accordo interno è pari a 175 milioni di EUR, di cui 155 milioni di EUR sotto forma di aiuti non rimborsabili, di cui un importo di un milione di EUR è destinato al finanziamento degli abbuoni di interessi di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera d) dell'allegato IIA della decisione d'associazione oltremare, e 20 milioni di EUR nel quadro del Fondo investimenti. Le disposizioni che disciplinano l'attuazione dell'assistenza sono stabilite nella decisione del Consiglio sull'associazione dei PTOM alla Comunità, adottata a norma dell'articolo 187 del trattato.

4.

Un importo di 125 milioni di EUR è destinato a finanziare le spese di esecuzione impegnate dalla Commissione nel quadro dell'accordo ACP-CE. È utilizzato conformemente ai principi stabiliti all'articolo 9 dell'accordo interno e aumentato delle risorse di cui all'articolo 1, paragrafo 3 dello stesso accordo.

5.1.

All'importo indicato al paragrafo 1, secondo comma, si aggiungono, fino a concorrenza di 1 720 milioni di EUR, i prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti sulle sue risorse proprie. Questi prestiti sono concessi ai fini indicati nell'allegato II dell'accordo ACP-CE e nella decisione di associazione oltremare, conformemente alle condizioni previste dagli statuti della Banca e alle disposizioni applicabili delle modalità e condizioni di finanziamento degli investimenti di cui all'allegato e alla decisione suddetti.

5.2.

Questi prestiti sono destinati:

a) sino a un importo massimo di 1 700 milioni di EUR, ad operazioni di finanziamento da realizzare negli Stati ACP;

b) sino a un importo massimo 20 milioni di EUR, ad operazioni di finanziamento da realizzare nei PTOM.



( 1 ) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

( 2 ) GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1.

( 3 ) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 355.

( 4 ) GU C 262 E del 29.10.2002, pag. 533.

( 5 ) GU C 12 del 17.1.2003, pag. 19.

( 6 ) GU L 320 del 23.11.2002, pag. 1.

( 7 ) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

( 8 ) GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.

( 9 ) GU L 86 del 31.3.1986, pag. 221.

( 10 ) GU L 229 del 17.8.1991, pag. 288.

( 11 ) GU L 156 del 29.5.1998, pag. 108.

( 12 ) GU L 17 del 19.1.2001, pag. 20.

( 13 ) GU L 263 del 19.9.1991, pag. 1.