02003O0005 — IT — 15.12.2020 — 002.001


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►B

INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 20 marzo 2003

relativo all'applicazione dei provvedimenti diretti a contrastare le riproduzioni irregolari di banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro di banconote in euro

(BCE/2003/5)

(2003/206/CE)

(GU L 078 del 25.3.2003, pag. 20)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 19 aprile 2013

  L 118

43

30.4.2013

►M2

INDIRIZZO (UE) [2020/2091] DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 4 dicembre 2020

  L 423

65

15.12.2020




▼B

INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 20 marzo 2003

relativo all'applicazione dei provvedimenti diretti a contrastare le riproduzioni irregolari di banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro di banconote in euro

(BCE/2003/5)

(2003/206/CE)



▼M2

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente indirizzo:

1. 

per «riproduzione irregolare» si intende qualsiasi riproduzione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della decisione BCE/2013/10 della Banca centrale europea ( 1 ) che:

a) 

non soddisfi i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 3, della decisione BCE/2013/10 e non sia esentata dalla BCE o dalla BCN rilevante ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, della decisione BCE/2013/10; oppure

b) 

violi il diritto d’autore della BCE sulle banconote in euro, ad esempio influenzando negativamente la reputazione delle banconote in euro;

2. 

per «attività irregolare» si intende la produzione, il possesso, il trasporto, la diffusione, la vendita, la promozione, l’importazione nell’Unione e l’utilizzo o il tentato utilizzo di riproduzioni irregolari nelle transazioni.

▼B

Articolo 2

▼M2

Applicazione di provvedimenti per contrastare le attività irregolari

1.  
Qualora una BCN venga a conoscenza di un’attività irregolare svolta nel proprio territorio nazionale, la BCN stessa, con comunicazione standard predisposta dalla BCE, ordina all’autore di interrompere una o più delle relative attività irregolari e, se opportuno, ordinare al possessore della riproduzione irregolare di consegnare la stessa.

▼M2

1 bis.  
Qualora una BCN venga a conoscenza dello svolgimento di un’attività irregolare, direttamente o indirettamente, incluso in forma elettronica su siti Internet contenenti il relativo dominio url nazionale, tramite strumenti di comunicazione su filo senza filo, ovvero tramite qualsiasi altro mezzo che permetta al pubblico di avere accesso alla riproduzione irregolare dal luogo e nel momento scelti individualmente, effettua immediatamente una notifica alla BCE. La BCN ordina anche all’autore di interrompere l’attività irregolare, utilizzando modelli standardizzati forniti dalla BCE. La BCE quindi adotta tutte le misure necessarie per rimuovere la riproduzione irregolare dall’ubicazione elettronica.
1 ter.  
La BCE ha anche la facoltà di ordinare all’autore di interrompere una o più delle attività irregolari nel territorio di uno o più degli Stati membri e al di fuori dell’Unione. Se opportuno, la BCE ordina al possessore della riproduzione irregolare di consegnare la stessa.
1 quater.  
Prima di adottare una delle misure di cui al presente articolo, la BCN informa la BCE, che coordina le misure da adottare in modo che la BCN o la BCE, secondo i casi, agisca nell’ambito della propria competenza richiesta nell’adottare qualunque misura.

▼B

2.  
In caso l'autore della riproduzione irregolare non rispetti l'ordine emesso ai sensi del paragrafo 1, la BCN interessata ne informa immediatamente la BCE.

▼M2

3.  
La successiva decisione di avviare una procedura di infrazione sulla base dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio ( 2 ), che potrebbe comportare l’imposizione di sanzioni in conformità a tale regolamento è assunta dal Comitato esecutivo della BCE o dalla BCN rilevante. Prima di adottare tale decisione, la BCE e la BCN interessata si consultano reciprocamente e la BCN informa la BCE dell’esistenza o, alternativamente, della possibilità di intraprendere una distinta procedura di infrazione ai sensi della normativa penale nazionale, nonché dell’esistenza di altro adeguato presupposto giuridico ai sensi del quale avviare un’azione contro l’attività irregolare, quale, ad esempio, la normativa sul diritto d’autore. Qualora una procedura di infrazione sia stata già intrapresa o, alternativamente, debba essere intrapresa ai sensi della normativa penale nazionale, ovvero qualora esista la possibilità di agire contro l’attività irregolare ai sensi di altro adeguato presupposto giuridico, non è intrapresa nessuna procedura di infrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 2532/98.

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4.  
In caso la BCE decida di intraprendere una procedura di infrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 2532/98, la stessa può prescrivere che siano le BCN a condurre i procedimenti legali. In tal caso, la BCE fornisce le istruzioni e conferisce i poteri necessari alle BCN interessate. Tutte le spese legali sono a carico della BCE. Nella misura in cui sia ritenuto opportuno e possibile, la BCE e le BCN, a seconda del caso, assicurano che le riproduzioni irregolari vengano ritirate.

▼M2

5.  

La BCE adotta per proprio conto i provvedimenti di cui al presente articolo qualora:

a) 

non sia ragionevolmente possibile stabilire l’origine dell’attività irregolare; o

b) 

l’attività irregolare sia stata o sarà svolta nel territorio di diversi Stati membri partecipanti; o

c) 

l’attività irregolare sia stata o sarà svolta all’esterno del territorio degli Stati membri partecipanti.

Articolo 3

Richieste di esenzione per le riproduzioni

1.  

Tutte le richieste di esenzione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, della decisione BCE/2013/10 sono trattate:

a) 

dalla rispettiva BCN per conto della BCE; se le riproduzioni sono state o saranno prodotte solo nel territorio dello Stato membro; oppure

b) 

dalla BCE in tutti gli altri casi descritti all’articolo 2, paragrafo 5, della decisione BCE/2013/10.

2.  
Se una BCN riceve una nuova richiesta di esenzione, ne informa la BCE e comunica la propria di intenzione di concedere o meno l’esenzione. Se i pareri della BCE e della BCN divergono, il Comitato esecutivo assume la decisione. Ai fini dell’adozione di una decisione, il Comitato esecutivo tiene conto dei pareri del Comitato per le banconote e del Comitato legale, in particolare di ogni parere espresso riguardo alla situazione specifica dello Stato membro in questione, fatti salvi i pareri espressi sulle implicazioni della decisione per l’intera area dell’euro. La BCE raccoglie i dati sulle richieste ricevute (anche se non indirizzate alla BCE stessa) e sugli esiti di tali richieste e ne informa le BCN. La BCE può anche pubblicare periodicamente i dati consolidati.

▼M1

Articolo 4

Sostituzione di banconote in euro danneggiate

1.  
Le BCN danno debitamente attuazione alla decisione BCE/2013/10 ( 3 ).
2.  
Nel dare attuazione alla decisione BCE/2013/10, e salvo ogni eventuale restrizione legale, le BCN possono distruggere le banconote in euro danneggiate o loro frammenti, a meno che vi siano fondamenti legali in base ai quali esse debbano essere conservate o restituite al richiedente.
3.  
Le BCN designano un unico organo che adotti le decisioni in merito alla sostituzione delle banconote in euro danneggiate nei casi disciplinati dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della decisione BCE/2013/10, e ne informano la BCE.

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Articolo 5

Ritiro delle banconote in euro

Le BCN pubblicano, a proprie spese, nei mezzi di comunicazione nazionali, qualsiasi decisione del Consiglio direttivo concernente il ritiro di un tipo o una serie di banconote in euro, in conformità con le istruzioni eventualmente impartite dal comitato esecutivo.

Articolo 6

Modifiche all'indirizzo BCE/1999/3

Il presente indirizzo abroga gli articoli 1, 2 e 4 dell'indirizzo BCE/1999/3. Qualsiasi rinvio agli articoli abrogati deve essere inteso come rinvio agli articoli 2, 4 e 5 del presente indirizzo.

Articolo 7

Disposizioni finali

1.  
Le banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti sono destinatarie del presente indirizzo.
2.  
Il presente indirizzo entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.



( 1 ) Decisione BCE/2013/10 della Banca centrale europea, del 19 aprile 2013, relativa a tagli, specifiche, riproduzioni, sostituzione e ritiro delle banconote in euro (GU L 118 del 30.4.2013, pag. 37).

( 2 ) Regolamento (CE) n. 2532/98, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4).

( 3 ) GU L 118 del 30.4.2013, pag. 37.