02003L0087 — IT — 29.12.2017 — 009.001
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DIRETTIVA 2003/87/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 275 dell'25.10.2003, pag. 32) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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L 338 |
18 |
13.11.2004 |
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L 8 |
3 |
13.1.2009 |
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REGOLAMENTO (CE) N. 219/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell’11 marzo 2009 |
L 87 |
109 |
31.3.2009 |
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L 140 |
63 |
5.6.2009 |
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L 343 |
1 |
19.12.2013 |
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REGOLAMENTO (UE) N. 421/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 aprile 2014 |
L 129 |
1 |
30.4.2014 |
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L 264 |
1 |
9.10.2015 |
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REGOLAMENTO (UE) 2017/2392 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 dicembre 2017 |
L 350 |
7 |
29.12.2017 |
Modificato da:
TRATTATO RELATIVO ALL’ADESIONE DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA ALL’UNIONE EUROPEA |
L 112 |
21 |
24.4.2012 |
Rettificato da:
DIRETTIVA 2003/87/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 13 ottobre 2003
che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
La presente direttiva istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità (in prosieguo denominato «il sistema comunitario»), al fine di promuovere la riduzione di dette emissioni secondo criteri di validità in termini di costi e di efficienza economica.
La presente direttiva dispone inoltre che le riduzioni delle emissioni dei gas a effetto serra aumentino al fine di contribuire ai livelli di abbattimento ritenuti necessari, dal punto di vista scientifico, per evitare cambiamenti climatici pericolosi.
La presente direttiva stabilisce inoltre disposizioni per la valutazione e l’attuazione di un impegno più rigoroso della Comunità in materia di riduzioni, superiore al 20 %, da applicare previa approvazione da parte della Comunità di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici che conduca a riduzioni delle emissioni dei gas a effetto serra superiori a quelle previste all’articolo 9, come risulta dall’impegno di riduzione del 30 % approvato dal Consiglio europeo del marzo 2007.
Articolo 2
Campo di applicazione
1. La presente direttiva si applica alle emissioni provenienti dalle attività indicate nell'allegato I e ai gas a effetto serra elencati nell'allegato II.
2. La presente direttiva si applica salvo il disposto della direttiva 96/61/CE.
3. L’applicazione della presente direttiva all’aeroporto di Gibilterra non pregiudica le rispettive posizioni giuridiche del Regno di Spagna e del Regno Unito per quanto riguarda la controversia relativa alla sovranità sul territorio in cui è situato tale aeroporto.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:
a) «quota di emissioni», il diritto di emettere una tonnellata di biossido di carbonio equivalente per un periodo determinato, valido unicamente per rispettare le disposizioni della presente direttiva e cedibile conformemente alla medesima;
b) «emissioni», il rilascio nell’atmosfera di gas a effetto serra a partire da fonti situate in un impianto o il rilascio, da parte di un aeromobile che esercita una delle attività di trasporto aereo elencate nell’allegato I, dei gas specificati in riferimento all’attività interessata;
c) «gas a effetto serra», i gas di cui all’allegato II e altri costituenti gassosi dell'atmosfera, sia naturali che di origine antropica, che assorbono e riemettono radiazioni infrarosse;
d) «autorizzazione ad emettere gas a effetto serra», l'autorizzazione rilasciata a norma degli articoli 5 e 6;
e) «impianto», un'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato I e altre attività direttamente associate che hanno un collegamento tecnico con le attività svolte in tale sito e che potrebbero incidere sulle emissioni e sull'inquinamento;
f) «gestore», la persona che gestisce o controlla un impianto o, se previsto dalla normativa nazionale, alla quale è stato delegato un potere economico determinante per quanto riguarda l'esercizio tecnico del medesimo;
g) «persona», qualsiasi persona fisica o giuridica;
h) «nuovo entrante»:
— l’impianto che esercita una o più attività indicate nell’allegato I, che ha ottenuto un’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra per la prima volta dopo il 30 giugno 2011,
— l’impianto che esercita per la prima volta un’attività inclusa nel sistema comunitario ai sensi dell’articolo 24, paragrafi 1 o 2, o
— l’impianto che esercita una o più attività indicate nell’allegato I o un’attività inclusa nel sistema comunitario ai sensi dell’articolo 24, paragrafi 1 o 2, che ha subito un ampliamento sostanziale dopo il 30 giugno 2011, solo nella misura in cui riguarda l’ampliamento in questione;
i) «pubblico», una o più persone nonché, secondo la normativa o la prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o gruppi di persone;
j) «tonnellata di biossido di carbonio equivalente», una tonnellata metrica di biossido di carbonio (CO2) o una quantità di qualsiasi altro gas a effetto serra elencato nell'allegato II che abbia un equivalente potenziale di riscaldamento planetario;
k) «parte inclusa nell'allegato I», una parte elencata nell'allegato I alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) che ha ratificato il Protocollo di Kyoto come indicato all'articolo 1, paragrafo 7, del protocollo medesimo;
l) «attività di progetto», un'attività di progetto approvata da una o più parti incluse nell'allegato I ai sensi dell'articolo 6 o dell'articolo 12 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto;
m) «unità di riduzione delle emissioni» (emission reduction unit, ERU), un'unità rilasciata ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto;
n) «riduzione delle emissioni certificate» (certified emission reduction, CER), un'unità rilasciata ai sensi dell'articolo 12 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto;
o) «operatore aereo», la persona che opera un aeromobile nel momento in cui è esercitata una delle attività di trasporto aereo elencate nell’allegato I o, nel caso in cui tale persona non sia conosciuta o non identificata dal proprietario dell’aeromobile il proprietario dell’aeromobile;
p) «operatore di trasporto aereo commerciale», un operatore il quale, dietro compenso, fornisce al pubblico servizi aerei di linea o non di linea per il trasporto di passeggeri, merci o posta;
q) «Stato membro di riferimento», lo Stato membro incaricato di gestire il sistema comunitario di scambio con riferimento all’operatore aereo secondo quanto indicato all’articolo 18 bis;
r) «emissioni attribuite al trasporto aereo», le emissioni imputabili a tutti i voli che rientrano nelle attività di trasporto aereo elencate nell’allegato I in partenza da un aerodromo situato in uno Stato membro e a quelli che arrivano in siffatto aerodromo da un paese terzo;
s) «emissioni storiche del trasporto aereo», la media delle emissioni annue prodotte negli anni civili 2004, 2005 e 2006 dagli aeromobili che svolgono una delle attività di trasporto aereo elencate nell’allegato I;
t) «combustione», l’ossidazione di combustibili, indipendentemente dall’impiego che viene fatto dell’energia termica, elettrica o meccanica prodotte in tale processo, e altre attività direttamente connesse, compreso il lavaggio dei gas di scarico;
u) «impianto di produzione di elettricità», un impianto che, al 1o gennaio 2005 o successivamente, ha prodotto elettricità ai fini della vendita a terzi e nel quale non si effettua alcuna attività elencata all’allegato I diversa dalla «combustione di carburanti».
CAPO II
TRASPORTI AEREI
Articolo 3 bis
Ambito di applicazione
Le disposizioni del presente capo si applicano all’assegnazione e al rilascio di quote per le attività di trasporto aereo elencate nell’allegato I.
Articolo 3 ter
Attività di trasporto aereo
Entro il 2 agosto 2009 la Commissione elabora, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 23, paragrafo 2, linee guida sull’interpretazione particolareggiata delle attività di trasporto aereo elencate nell’allegato I.
Articolo 3 quater
Quantità totale di quote assegnate al trasporto aereo
1. La quantità totale di quote da assegnare agli operatori aerei per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012 è equivalente al 97 % delle emissioni storiche del trasporto aereo.
2. Per il periodo indicato ►M4 all’articolo 13, paragrafo 1 ◄ , che ha inizio il 1o gennaio 2013 e, in mancanza di modifiche in seguito al riesame di cui all’articolo 30, paragrafo 4, per ogni periodo successivo, la quantità totale di quote da assegnare agli operatori aerei corrisponde al 95 % delle emissioni storiche del trasporto aereo moltiplicato per il numero di anni che costituiscono il periodo.
Tale percentuale può essere rivista nell’ambito del riesame generale della presente direttiva.
3. La Commissione riesamina la quantità totale di quote da assegnare agli operatori aerei conformemente all’articolo 30, paragrafo 4.
3 bis. Le assegnazioni di quote per attività di trasporto aereo da e per gli aerodromi situati in paesi non appartenenti allo Spazio economico europeo (SEE) dopo il 31 dicembre 2023 sono soggette al riesame di cui all'articolo 28 ter.
4. Entro il 2 agosto 2009, la Commissione decide in merito alle emissioni storiche del trasporto aereo in base ai migliori dati disponibili, comprese le stime basate sulle informazioni relative al traffico reale. Tale decisione è esaminata nell’ambito del comitato di cui all’articolo 23, paragrafo 1.
Articolo 3 quinquies
Metodo di assegnazione delle quote al trasporto aereo mediante vendita all’asta
1. Nel periodo indicato all’articolo 3 quater, paragrafo 1, è messo all’asta il 15 % delle quote.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2013 è messo all'asta il 15 % delle quote. La Commissione realizza uno studio sulla capacità del settore del trasporto aereo di trasferire i costi della CO2 ai suoi clienti, con riferimento all'EU ETS e alla misura mondiale basata sul mercato sviluppata dall'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile («ICAO»). Tale studio valuta la capacità del settore del trasporto aereo di trasferire il costo delle unità di emissione necessarie, effettuando un raffronto con il settore industriale e quello dell'elettricità, allo scopo di presentare una proposta volta ad aumentare la percentuale di quote messe all'asta conformemente al riesame di cui all'articolo 28 ter, paragrafo 2, tenendo conto dell'analisi del trasferimento dei costi e prendendo in considerazione un allineamento ad altri settori, nonché la competitività tra le diverse modalità di trasporto.
3. È adottato un regolamento contenente le modalità precise per la vendita all’asta, da parte degli Stati membri, delle quote che non devono essere rilasciate a titolo gratuito ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo o dell’articolo 3 septies, paragrafo 8. Il numero di quote che ogni Stato membro mette all’asta per ciascun periodo è proporzionale alla percentuale ad esso imputabile delle emissioni complessive attribuite al trasporto aereo di tutti gli Stati membri per l’anno di riferimento, comunicate conformemente all’articolo 14, paragrafo 3, e verificate a norma dell’articolo 15. Per il periodo di cui all’articolo 3 quater, paragrafo 1, l’anno di riferimento è il 2010 e per ciascun periodo successivo di cui all’articolo 3 quater l’anno di riferimento è l’anno civile che si conclude 24 mesi prima dell’inizio del periodo cui si riferisce l’asta.
Tale regolamento, inteso a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, è adottato secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 3.
4. Tutti i proventi derivanti dalla vendita all'asta di quote dovrebbero essere utilizzati per combattere i cambiamenti climatici nell'Unione e nei paesi terzi, tra l'altro per ridurre le emissioni di gas a effetto serra, per favorire l'adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici nell'Unione e nei paesi terzi, in particolare nei paesi in via di sviluppo, per finanziare la ricerca e lo sviluppo ai fini della mitigazione e dell'adattamento, ivi compreso in particolare nei settori dell'aeronautica e del trasporto aereo, per ridurre le emissioni attraverso modalità di trasporto a basse emissioni e per coprire i costi di gestione dell'EU ETS. I proventi derivanti dalla vendita all'asta dovrebbero anche essere utilizzati per finanziare progetti comuni volti a ridurre le emissioni di gas a effetto serra nel settore del trasporto aereo, come l'impresa comune per la ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo (SESAR), le iniziative tecnologiche congiunte «Clean Sky» e qualsiasi iniziativa atta a consentire l'ampia diffusione del GNSS per la navigazione satellitare e capacità in termini di interoperabilità in tutti gli Stati membri, in particolare i progetti che migliorano l'infrastruttura di navigazione aerea, la prestazione di servizi di navigazione aerea e l'uso dello spazio aereo. I proventi delle aste possono anche essere utilizzati per finanziare i contributi al Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili, nonché misure finalizzate a combattere la deforestazione. Gli Stati membri che utilizzano tali proventi per cofinanziare la ricerca e l'innovazione rivolgono particolare attenzione ai programmi o alle iniziative nell'ambito del nono programma quadro di ricerca («9o PQ»). La trasparenza sull'uso dei proventi derivanti dalla vendita all'asta di quote ai sensi della presente direttiva è essenziale ai fini del rispetto degli impegni dell'Unione.
Gli Stati membri informano la Commissione delle iniziative intraprese a norma del primo comma del presente paragrafo.
5. Le informazioni comunicate alla Commissione a norma della presente direttiva non esonerano gli Stati membri dall’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 88, paragrafo 3, del trattato.
Articolo 3 sexies
Assegnazione e rilascio di quote agli operatori aerei
1. Per ciascun periodo indicato all’articolo 3 quater, ogni operatore aereo può presentare domanda per l’attribuzione delle quote destinate ad essere assegnate a titolo gratuito. La domanda può essere inoltrata all’autorità competente dello Stato membro di riferimento presentando i dati verificati relativi alle tonnellate-chilometro per le attività di trasporto aereo elencate nell’allegato I svolte dall’operatore aereo stesso nell’anno di controllo. Ai fini del presente articolo, l’anno di controllo è l’anno civile che si conclude ventiquattro mesi prima dell’inizio del periodo cui si riferisce la domanda, secondo le modalità descritte negli allegati IV e V o, relativamente al periodo di cui all’articolo 3 quater, paragrafo 1, il 2010. Le domande sono inoltrate almeno ventuno mesi prima dell’inizio del periodo cui si riferiscono o, relativamente al periodo di cui all’articolo 3 quater, paragrafo 1, entro il 31 marzo 2011.
2. Gli Stati membri presentano alla Commissione le domande di cui al paragrafo 1 loro pervenute almeno diciotto mesi prima dell’inizio del periodo cui si riferiscono tali domande o, relativamente al periodo di cui all’articolo 3 quater, paragrafo 1, entro il 30 giugno 2011.
3. Almeno quindici mesi prima dell’inizio di ciascun periodo indicato all’articolo 3 quater, paragrafo 2, o, relativamente al periodo di cui all’articolo 3 quater, paragrafo 1, entro il 30 settembre 2011, la Commissione calcola e adotta una decisione che fissi:
a) la quantità totale di quote da assegnare per il periodo in questione a norma dell’articolo 3 quater;
b) il numero di quote da vendere all’asta per il periodo in questione a norma dell’articolo 3 quinquies;
c) il numero di quote nella riserva speciale per gli operatori aerei per il periodo in questione a norma dell’articolo 3 septies, paragrafo 1;
d) il numero di quote da assegnare a titolo gratuito per il periodo in questione sottraendo il numero di quote di cui alle lettere b), e c) dalla quantità totale di quote decisa ai sensi della lettera a); e
e) il parametro di riferimento da applicare per l’assegnazione delle quote a titolo gratuito agli operatori aerei di cui la Commissione ha ricevuto le domande a norma del paragrafo 2.
Il parametro di riferimento di cui alla lettera e), espresso in quote per tonnellate-chilometro, è calcolato dividendo il numero delle quote di cui alla lettera d) per la somma dei dati relativi alle tonnellate-chilometro dichiarati nelle domande trasmesse alla Commissione a norma del paragrafo 2.
4. Entro tre mesi dalla data della decisione della Commissione di cui al paragrafo 3, ciascuno Stato membro di riferimento calcola e pubblica:
a) la quantità totale di quote da assegnare per il periodo interessato a ciascun operatore aereo per il quale ha inoltrato la domanda alla Commissione a norma del paragrafo 2, calcolata moltiplicando i dati sulle tonnellate-chilometro dichiarati nella domanda per il parametro di riferimento di cui al paragrafo 3, lettera e); nonché
b) le quote da assegnare a ciascun operatore aereo per ogni anno, determinate dividendo la quantità totale di quote relative al periodo interessato, calcolata come indicato alla lettera a), per il numero di anni che costituiscono il periodo nel quale l’operatore aereo in questione svolge una delle attività di trasporto aereo elencate nell’allegato I.
5. Entro il 28 febbraio 2012 e, successivamente, entro il 28 febbraio di ogni anno, l’autorità competente dello Stato membro di riferimento rilascia a ciascun operatore aereo il numero di quote che gli sono assegnate per quell’anno a norma del presente articolo o dell’articolo 3 septies.
Articolo 3 septies
Riserva speciale per taluni operatori aerei
1. Per ciascun periodo di cui all’articolo 3 quater, paragrafo 2, il 3 % della quantità totale di quote di emissioni da assegnare è accantonato in una riserva speciale destinata agli operatori aerei:
a) che cominciano ad esercitare un’attività di trasporto aereo di cui all’allegato I dopo l’anno di controllo per il quale i dati relativi alle tonnellate-chilometro sono stati trasmessi ai sensi dell’articolo 3 sexies, paragrafo 1, in relazione a un periodo di cui all’articolo 3 quater, paragrafo 2; o
b) i cui dati relativi alle tonnellate-chilometro sono aumentati mediamente di oltre il 18 % annuo tra l’anno di controllo per il quale sono stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilometro ai sensi dell’articolo 3 sexies, paragrafo 1, in relazione al periodo di cui all’articolo 3 quater, paragrafo 2, ed il secondo anno civile del periodo in questione;
e la cui attività ai sensi della lettera a), o attività supplementare ai sensi della lettera b), non è una continuazione integrale o parziale di un’attività di trasporto aereo esercitata in precedenza da un altro operatore aereo.
2. Un operatore aereo ammissibile ai sensi del paragrafo 1 può chiedere l’assegnazione gratuita di quote di emissioni prelevate dalla riserva speciale presentando una domanda all’autorità competente del suo Stato membro di riferimento. La domanda è presentata entro il 30 giugno del terzo anno del periodo di cui all’articolo 3 quater, paragrafo 2, cui la domanda si riferisce.
Un’assegnazione ad un operatore aereo a norma del paragrafo 1, lettera b), non supera il milione di quote.
3. Una domanda ai sensi del paragrafo 2:
a) contiene i dati verificati relativi alle tonnellate-chilometro conformemente agli allegati IV e V per le attività di trasporto aereo elencate nell’allegato I svolte dall’operatore aereo nel secondo anno civile del periodo di cui all’articolo 3 quater, paragrafo 2, al quale la domanda si riferisce;
b) fornisce le prove che i criteri di ammissibilità ai sensi del paragrafo 1 sono soddisfatti; e
c) nel caso degli operatori aerei di cui al paragrafo 1, lettera b), indica:
i) l’aumento percentuale in tonnellate-chilometro fatto registrare dall’operatore aereo in questione tra l’anno di controllo per il quale sono stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilometro ai sensi dell’articolo 3 sexies, paragrafo 1, in relazione al periodo di cui all’articolo 3 quater, paragrafo 2, ed il secondo anno civile di tale periodo;
ii) l’aumento in termini assoluti in tonnellate-chilometro fatto registrare dall’operatore aereo in questione tra l’anno di controllo per il quale sono stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilometro ai sensi dell’articolo 3 sexies, paragrafo 1, in relazione al periodo di cui all’articolo 3 quater, paragrafo 2, ed il secondo anno civile del periodo in questione; e
iii) l’aumento in termini assoluti in tonnellate-chilometro fatto registrare dall’operatore aereo in questione tra l’anno di controllo per il quale sono stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilometro ai sensi dell’articolo 3 sexies, paragrafo 1, in relazione al periodo di cui all’articolo 3 quater, paragrafo 2, ed il secondo anno civile di tale periodo che supera la percentuale di cui al paragrafo 1, lettera b).
4. Entro sei mesi dal termine per la presentazione della domanda ai sensi del paragrafo 2, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le domande ricevute ai sensi di tale paragrafo.
5. Entro dodici mesi dal termine per la presentazione della domanda ai sensi del paragrafo 2, la Commissione decide in merito al parametro di riferimento da applicare per l’assegnazione delle quote a titolo gratuito agli operatori aerei le cui domande sono state presentate alla Commissione a norma del paragrafo 4.
Fatto salvo il paragrafo 6, il parametro di riferimento è calcolato dividendo il numero delle quote nella riserva speciale per la somma:
a) dei dati relativi alle tonnellate-chilometro per gli operatori aerei di cui al paragrafo 1, lettera a), che figurano nelle domande trasmesse alla Commissione ai sensi del paragrafo 3, lettera a), e del paragrafo 4; e
b) dell’aumento in termini assoluti in tonnellate-chilometro che supera la percentuale di cui al paragrafo 1, lettera b), per gli operatori aerei di cui al paragrafo 1, lettera b), che figura nelle domande trasmesse alla Commissione ai sensi del paragrafo 3, lettera c), punto iii), e del paragrafo 4.
6. Il parametro di riferimento di cui al paragrafo 5 non determina una quota annuale per tonnellata-chilometro maggiore della quota annuale per tonnellata-chilometro assegnata agli operatori aerei ai sensi dell’articolo 3 sexies, paragrafo 4.
7. Entro tre mesi dalla data della decisione della Commissione di cui al paragrafo 5, ciascuno Stato membro di riferimento calcola e pubblica:
a) l’assegnazione di quote di emissioni prelevate dalla riserva speciale a ciascun operatore aereo di cui ha presentato la domanda alla Commissione conformemente al paragrafo 4. Tali quote sono calcolate considerando il parametro di riferimento di cui al paragrafo 5 e moltiplicandolo:
i) nel caso di un operatore aereo di cui al paragrafo 1, lettera a), per i dati relativi alle tonnellate-chilometro che figurano nella domanda trasmessa alla Commissione ai sensi del paragrafo 3, lettera a), e del paragrafo 4;
ii) nel caso di un operatore aereo di cui al paragrafo 1, lettera b), per l’aumento in termini assoluti in tonnellate-chilometro che supera la percentuale di cui al paragrafo 1, lettera b), che figura nella domanda presentata alla Commissione ai sensi del paragrafo 3, lettera c), punto iii), e del paragrafo 4; e
b) l’assegnazione di quote di emissioni a ciascun operatore aereo per ogni anno, che è determinata dividendo la sua assegnazione di quote ai sensi della lettera a), per il numero di anni civili interi rimanenti nel periodo di cui all’articolo 3 quater, paragrafo 2, cui l’assegnazione si riferisce.
8. Eventuali quote non assegnate contenute nella riserva speciale sono messe all’asta dagli Stati membri.
9. La Commissione può fissare norme specifiche relative al funzionamento della riserva speciale ai sensi del presente articolo, compresa la valutazione dell’osservanza dei criteri di ammissibilità ai sensi del paragrafo 1. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 3.
Articolo 3 octies
Piani di monitoraggio e comunicazione
Lo Stato membro di riferimento provvede affinché ciascun operatore aereo trasmetta all’autorità competente dello Stato membro in questione un piano di monitoraggio che stabilisca le misure per il controllo e la comunicazione delle emissioni e dei dati relativi alle tonnellate-chilometro ai fini dell’applicazione dell’articolo 3 sexies e affinché tali piani siano approvati dall’autorità competente secondo ►M4 il regolamento di cui all’articolo 14 ◄ .
CAPO III
IMPIANTI FISSI
Articolo 3 nonies
Ambito di applicazione
Le disposizioni del presente capo si applicano alle autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra e all’assegnazione e al rilascio di quote per le attività elencate nell’allegato I diverse dalle attività di trasporto aereo.
Articolo 4
Autorizzazione ad emettere gas a effetto serra
Gli Stati membri provvedono affinché, a decorrere dal 1o gennaio 2005, nessun impianto possa esercitare le attività elencate all’allegato I che comportano emissioni specificate in relazione a tale attività, a meno che il relativo gestore non sia munito di un’autorizzazione rilasciata da un’autorità competente ai sensi degli articoli 5 e 6 o l’impianto non sia escluso dal sistema comunitario ai sensi dell’articolo 27. Tale disposizione si applica anche agli impianti inclusi ai sensi dell’articolo 24.
Articolo 5
Domanda di autorizzazione ad emettere gas a effetto serra
La domanda rivolta all'autorità competente, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra, contiene la descrizione di quanto segue:
a) l'impianto e le sue attività compresa la tecnologia utilizzata;
b) le materie prime e secondarie il cui impiego è suscettibile di produrre emissioni elencate nell'allegato I;
c) le fonti di emissioni di gas dell'impianto elencate nell'allegato I, e
d) le misure previste per monitorare e comunicare le emissioni secondo il regolamento di cui all’articolo 14.
La domanda di autorizzazione contiene anche una sintesi non tecnica dei dati di cui al primo comma.
Articolo 6
Condizioni e contenuto dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra
1. L'autorità competente rilascia un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra da un impianto o da parte di esso, ove abbia accertato che il gestore è in grado di controllare e comunicare le emissioni.
Un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra può valere per uno o più impianti localizzati sullo stesso sito gestiti dallo stesso gestore.
L’autorità competente riesamina, almeno ogni cinque anni, l’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra e apporta le modifiche opportune.
2. L'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra contiene i seguenti elementi:
a) nome e indirizzo del gestore;
b) descrizione delle attività e delle emissioni dell'impianto;
c) un piano di monitoraggio conforme alle disposizioni del regolamento di cui all’articolo 14. Gli Stati membri possono autorizzare i gestori ad aggiornare i piani di monitoraggio senza modificare l'autorizzazione. I gestori devono trasmettere i piani di monitoraggio aggiornati all’autorità competente per approvazione;
d) disposizioni in tema di comunicazioni, e
e) obbligo di restituire quote di emissioni, diverse dalle quote rilasciate a norma del capo II, pari alle emissioni complessivamente rilasciate dall’impianto durante ciascun anno civile, come verificate a norma dell’articolo 15, entro quattro mesi dalla fine di tale anno.
Articolo 7
Modifica degli impianti
Il gestore informa l’autorità competente in merito ad eventuali modifiche che preveda di apportare alla natura o al funzionamento dell'impianto, ovvero ad eventuali ampliamenti o riduzioni sostanziali di capacità dello stesso, modifiche che possono richiedere l’aggiornamento dell’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra. L’autorità competente, ove lo ritenga necessario, procede a detto aggiornamento. In caso di cambiamento dell’identità del gestore dell’impianto l’autorità competente aggiorna l’autorizzazione per inserirvi il nome e l’indirizzo del nuovo gestore.
Articolo 8
Coordinamento con la direttiva 96/61/CE
Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché, nel caso di impianti che esercitano attività di cui all'allegato I della direttiva 96/61/CE, le condizioni e la procedura per il rilascio di un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra siano coordinate con quelle previste da tale direttiva. Le disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 della presente direttiva possono essere integrate nelle procedure previste dalla direttiva 96/61/CE.
Articolo 9
Quantitativo comunitario di quote
Il quantitativo comunitario di quote rilasciate ogni anno a decorrere dal 2013 diminuisce in maniera lineare a partire dall’anno intermedio del periodo dal 2008 al 2012. Il quantitativo diminuisce di un fattore lineare pari all’1,74 % rispetto al quantitativo medio annuo totale di quote rilasciate dagli Stati membri conformemente alle decisioni della Commissione sui loro piani nazionali di assegnazione per il periodo dal 2008 al 2012. ►A1 Il quantitativo comunitario di quote sarà aumentato a seguito dell'adesione della Croazia solo del quantitativo di quote messe all'asta dalla Croazia a norma dell'articolo 10, paragrafo 1. ◄
La Commissione pubblica, entro il 30 giugno 2010, il quantitativo comunitario assoluto di quote per il 2013, basato sulle quote totali che sono state o saranno rilasciate dagli Stati membri conformemente alle decisioni della Commissione sui loro piani nazionali di assegnazione per il periodo dal 2008 al 2012.
La Commissione riesamina il fattore lineare e, se del caso, presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio a decorrere dal 2020, in vista dell’adozione di una decisione entro il 2025.
Articolo 9 bis
Adeguamento del quantitativo comunitario di quote
1. Per gli impianti inseriti nel sistema comunitario nel periodo dal 2008 al 2012 a norma dell’articolo 24, paragrafo 1, il quantitativo di quote da rilasciare a decorrere dal 1o gennaio 2013 è adeguato per rispecchiare il quantitativo medio annuo di quote rilasciate per tali impianti nel periodo della loro inclusione, corretto secondo il fattore lineare di cui all’articolo 9.
2. Per gli impianti che esercitano le attività di cui all’allegato I e che sono inseriti nel sistema comunitario solo a partire dal 2013, gli Stati membri assicurano che i gestori di tali impianti presentino all’autorità competente responsabile i dati sulle emissioni debitamente giustificati e verificati in maniera indipendente affinché queste possano essere prese in considerazione ai fini dell’adeguamento del quantitativo comunitario di quote da rilasciare.
Tali dati devono essere presentati, entro il 30 aprile 2010, all’autorità competente responsabile secondo le disposizioni adottate ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1.
Se i dati trasmessi sono debitamente suffragati, l’autorità competente ne informa la Commissione entro il 30 giugno 2010 e il quantitativo di quote da rilasciare, corretto secondo il fattore lineare di cui all’articolo 9, è adeguato di conseguenza. Nel caso degli impianti che emettano gas a effetto serra diversi da CO2, l’autorità competente può notificare un quantitativo inferiore di emissioni in base al potenziale di riduzione delle emissioni di tali impianti.
3. La Commissione pubblica i quantitativi corretti di cui ai paragrafi 1 e 2 entro il 30 settembre 2010.
4. Con riferimento agli impianti che sono esclusi dal sistema comunitario ai sensi dell’articolo 27, il quantitativo comunitario di quote da rilasciare a decorrere dal 1o gennaio 2013 è rivisto al ribasso per rispecchiare la media annuale delle emissioni verificate di detti impianti nel periodo dal 2008 al 2010, adeguata secondo il fattore lineare di cui all’articolo 9.
Articolo 10
Messa all’asta delle quote
1. A decorrere dal 2019, gli Stati membri mettono all'asta tutte le quote che non sono assegnate gratuitamente a norma degli articoli 10 bis e 10 quater e che non sono integrate nella riserva stabilizzatrice del mercato costituita con decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ).
1 bis. Laddove il volume delle quote che gli Stati membri devono mettere all'asta nell'ultimo anno di ciascun periodo di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della presente direttiva superi di oltre il 30 % il volume medio di cui è prevista la messa all'asta nei primi due anni del periodo successivo, prima dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 5, della decisione (UE) 2015/1814, i due terzi della differenza fra detti volumi è sottratta dal volume d'asta dell'ultimo anno del periodo e aggiunta, in parti uguali, ai volumi che gli Stati membri devono mettere all'asta nei primi due anni del periodo successivo.
2. Il quantitativo totale di quote che ogni Stato membro mette all’asta è così costituito:
a) l’88 % del quantitativo totale di quote messe all’asta è distribuito tra gli Stati membri in percentuali corrispondenti alla rispettiva percentuale di emissioni verificate nell’ambito del sistema comunitario per il 2005 o la media del periodo dal 2005 al 2007, qualunque sia il quantitativo superiore, dello Stato membro interessato;
b) il 10 % del quantitativo totale di quote messe all’asta è distribuito tra alcuni Stati membri all’insegna della solidarietà e ai fini della crescita nella Comunità, incrementando in tal modo, delle percentuali indicate all’allegato II bis, la quantità di quote messe all’asta dai suddetti Stati a norma della lettera a); e
c) il 2 % del quantitativo totale delle quote da mettere all’asta è distribuito tra gli Stati membri le cui emissioni di gas a effetto serra nel 2005 erano inferiori almeno del 20 % alle loro emissioni nell’anno di riferimento che sono loro applicabili nell’ambito del protocollo di Kyoto. La ripartizione di tale percentuale tra gli Stati membri interessati è stabilita nell’allegato II ter.
Ai fini della lettera a), per gli Stati membri che nel 2005 non hanno partecipato al sistema comunitario, la percentuale che li riguarda è calcolata utilizzando le loro emissioni verificate per il 2007 nell’ambito del sistema comunitario.
Se necessario, le percentuali di cui alle lettere b) e c), sono adeguate in proporzione per garantire che la distribuzione sia pari rispettivamente al 10 % e al 2 %.
3. Gli Stati membri stabiliscono l’uso dei proventi della vendita all’asta di quote. Almeno il 50 % dei proventi della vendita all’asta di quote di cui al paragrafo 2, comprese tutte le entrate connesse alle aste di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), o l’equivalente in valore finanziario di tali entrate, è utilizzato per uno o più dei seguenti scopi:
a) ridurre le emissioni dei gas a effetto serra, anche contribuendo al Fondo globale per l’efficienza energetica e le energie rinnovabili e al Fondo di adattamento così come reso operativo dalla conferenza di Poznan sui cambiamenti climatici (COP 14 e COP/MOP 4), favorire l’adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici e finanziare attività di ricerca e sviluppo e progetti dimostrativi volti all’abbattimento delle emissioni e all’adattamento ai cambiamenti climatici, compresa la partecipazione alle iniziative realizzate nell’ambito del Piano strategico europeo per le tecnologie energetiche e delle piattaforme tecnologiche europee;
b) sviluppare le energie rinnovabili al fine di rispettare l’impegno comunitario di utilizzare il 20 % di energia rinnovabile entro il 2020 e sviluppare altre tecnologie che contribuiscano alla transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile e aiutare a rispettare l’impegno comunitario di incrementare l’efficienza energetica del 20 % per il 2020;
c) favorire misure atte ad evitare la deforestazione e ad accrescere l’afforestazione e la riforestazione nei paesi in via di sviluppo che avranno ratificato l’accordo internazionale sui cambiamenti climatici; trasferire tecnologie e favorire l’adattamento agli effetti avversi del cambiamento climatico in tali paesi;
d) favorire il sequestro mediante silvicoltura nella Comunità;
e) incentivare la cattura e lo stoccaggio geologico ambientalmente sicuri di CO2, in particolare quello emesso dalle centrali a combustibili fossili solidi e da una serie di settori e sottosettori industriali, anche nei paesi terzi;
f) incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni;
g) finanziare la ricerca e lo sviluppo dell’efficienza energetica e delle tecnologie pulite nei settori che rientrano nella presente direttiva;
h) favorire misure intese ad aumentare l’efficienza energetica e l’isolamento delle abitazioni o a fornire un sostegno finanziario per affrontare le problematiche sociali dei nuclei a reddito medio-basso;
i) coprire le spese amministrative connesse alla gestione del sistema comunitario.
Si considera che gli Stati membri abbiano osservato le norme di cui al presente paragrafo qualora introducano e attuino, anche e soprattutto nei paesi in via di sviluppo, misure di sostegno fiscale o finanziario o politiche normative interne volte a promuovere il sostegno finanziario, che siano definite per gli scopi di cui al primo comma e che abbiano un valore equivalente ad almeno il 50 % dei proventi della vendita all’asta delle quote di cui al paragrafo 2, comprese tutte le entrate provenienti dalla vendita all’asta di cui al paragrafo 2, lettere b) e c).
Nella relazione che sono tenuti a presentate a norma della decisione n. 280/2004/CE gli Stati membri informano la Commissione sull’utilizzo dei proventi e sulle azioni adottate in conformità del presente paragrafo.
4. Entro il 30 giugno 2010 la Commissione adotta un regolamento sui tempi, sulla gestione e su altri aspetti riguardanti la vendita all’asta delle quote per garantire che le aste si svolgano in maniera aperta, trasparente, armonizzata e non discriminatoria. A tal fine, è opportuno che il processo sia prevedibile, segnatamente per quanto riguarda i tempi e la sequenza delle aste, nonché i volumi stimati delle quote da rendere disponibili. ►M5 Qualora una valutazione indichi, per i singoli settori industriali, che non si prevede un impatto significativo sui settori o sottosettori soggetti a un elevato rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, la Commissione può, in circostanze eccezionali, adeguare il calendario per il periodo di cui all'articolo 13, paragrafo 1, con inizio il 1o gennaio 2013, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato. La Commissione procede a tale adeguamento una sola volta al massimo per un numero massimo di quote pari a 900 milioni. ◄
Le aste sono concepite per garantire che:
a) i gestori, ed in particolare le PMI che ricadono nel sistema comunitario, vi abbiano un accesso pieno, giusto ed equo;
b) tutti i partecipanti abbiano contemporaneamente accesso alle stesse informazioni e non turbino il funzionamento dell’asta;
c) l’organizzazione e la partecipazione all’asta sia efficace sotto il profilo dei costi e siano evitati costi amministrativi superflui; e
d) l’accesso alle quote sia garantito agli impianti di piccole dimensioni.
Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 3.
Gli Stati membri riferiscono sulla corretta applicazione delle regole che disciplinano la vendita all’asta in merito a ciascuna asta, in particolare per quanto riguarda l’accesso aperto ed equo, la trasparenza, la formazione del prezzo nonché gli aspetti tecnici e operativi. Tali relazioni sono presentate entro un mese dallo svolgimento dell’asta in questione e sono pubblicate sul sito web della Commissione.
5. La Commissione verifica il funzionamento del mercato europeo del carbonio. Ogni anno presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento del mercato del carbonio, incluso lo svolgimento delle aste, la liquidità e i volumi scambiati. Se necessario, gli Stati membri garantiscono che ogni informazione pertinente sia trasmessa alla Commissione almeno due mesi prima che quest’ultima approvi la relazione.
Articolo 10 bis
Norme comunitarie transitorie per l’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote
1. Entro il 31 dicembre 2010 la Commissione adotta misure di attuazione comunitarie interamente armonizzate per l’assegnazione delle quote di cui ai paragrafi da 4, 5, 7 e 12, incluse le disposizioni necessarie per un’applicazione armonizzata del paragrafo 19.
Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 3.
Le misure citate al primo comma definiscono, ove possibile, parametri di riferimento comunitari ex ante per garantire che l’assegnazione avvenga in modo da incentivare riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra e tecniche efficienti sotto il profilo energetico, tenendo conto delle tecniche, dei prodotti sostitutivi e dei processi di produzione alternativi, della cogenerazione ad alto rendimento, del recupero energetico efficiente dei gas di scarico, della possibilità di utilizzare la biomassa e della cattura e dello stoccaggio di CO2, ove tali tecniche siano disponibili, e in modo da non incentivare l’incremento delle emissioni. Non vengono assegnate quote gratuite agli impianti di produzione di elettricità fatta eccezione per i casi di cui all’articolo 10 quater e per l’elettricità prodotta a partire da gas di scarico.
Per ciascun settore e sottosettore, il parametro di riferimento è calcolato, in linea di principio, per i prodotti finali piuttosto che per i materiali in ingresso, in modo da massimizzare le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra nonché il risparmio e l’efficienza energetica nell’intero processo produttivo del settore o del sottosettore interessato.
Nella definizione ex ante dei principi per la determinazione dei parametri di riferimento per ciascun settore e sottosettore, la Commissione consulta le parti in causa, inclusi i settori e i sottosettori interessati.
Al momento dell’approvazione di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici da parte della Comunità, che comporti riduzioni vincolanti delle emissioni dei gas a effetto serra comparabili a quelle fissate dalla Comunità, la Commissione rivede le misure summenzionate affinché l’assegnazione delle quote a titolo gratuito avvenga unicamente se è pienamente giustificata a norma dell’accordo internazionale.
2. Nel definire i principi per la determinazione dei parametri di riferimento ex ante per i singoli settori o sottosettori, il punto di partenza è il livello medio delle prestazioni del 10 % degli impianti più efficienti di un settore o sottosettore della Comunità nel periodo 2007-2008. La Commissione consulta le parti in causa, inclusi i settori e i sottosettori interessati.
I regolamenti adottati ai sensi degli articoli 14 e 15 prevedono norme armonizzate in materia di monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni di gas a effetto serra legate alla produzione, in vista della determinazione ex ante dei parametri di riferimento.
3. Fatti salvi i paragrafi 4 e 8 e a prescindere dall’articolo 10 quater, gli impianti di produzione di elettricità, gli impianti deputati alla cattura di CO2, le condutture per il trasporto di CO2 o i siti di stoccaggio di CO2 non beneficiano dell’assegnazione gratuita di quote.
4. Sono assegnate quote a titolo gratuito al teleriscaldamento e alla cogenerazione ad alto rendimento definita dalla direttiva 2004/8/CE in caso di domanda economicamente giustificabile, rispetto alla generazione di energia termica o frigorifera. Per ogni anno successivo al 2013 le quote totali assegnate a tali impianti per la produzione di calore sono adeguate applicando il fattore lineare di cui all’articolo 9.
5. Il quantitativo massimo annuo di quote utilizzato come base per calcolare le quote da assegnare agli impianti che non sono contemplati dal paragrafo 3 e che non sono nuovi entranti non devono superare la somma:
a) del quantitativo comunitario totale annuo di quote, determinato ai sensi dell’articolo 9, moltiplicato per la percentuale di emissioni generate da impianti non contemplati dal paragrafo 3 rispetto al totale delle emissioni medie verificate nel periodo dal 2005 al 2007, prodotte da impianti rientranti nel sistema comunitario nel periodo dal 2008 al 2012; e
b) del totale delle emissioni medie annue verificate prodotte nel periodo dal 2005 al 2007 da impianti inclusi nel sistema comunitario soltanto a partire dal 2013 e non contemplati dal paragrafo 3, adeguato applicando il fattore lineare di cui all’articolo 9.
Ove necessario si applica un fattore di correzione transettoriale uniforme.
6. Gli Stati membri possono altresì adottare misure finanziarie a favore di settori o sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell’energia elettrica, al fine di compensare tali costi e ove tali misure finanziarie siano conformi alle norme sugli aiuti di Stato applicabili e da adottare in tale ambito.
Tali misure sono basate sui parametri di riferimento ex ante delle emissioni indirette di CO2 per unità di produzione. I parametri di riferimento ex ante sono calcolati per un dato settore o sottosettore come il prodotto del consumo di energia elettrica per unità di produzione corrispondente alle tecnologie disponibili più efficienti e delle emissioni di CO2 del relativo mix di produzione di energia elettrica in Europa.
7. Il cinque per cento (5 %) del quantitativo comunitario totale di quote determinato conformemente agli articoli 9 e 9 bis per il periodo dal 2013 al 2020 è accantonato per i nuovi entranti e rappresenta il quantitativo massimo da assegnare ai nuovi entranti secondo le norme adottate ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. Le quote accantonate di tale riserva comunitaria che non sono né assegnate ai nuovi entranti né utilizzate ai sensi dei paragrafi 8, 9 o 10 del presente articolo nel periodo dal 2013 al 2020 sono messe all’asta dagli Stati membri, tenendo conto del grado in cui gli impianti negli Stati membri hanno beneficiato di tale riserva, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2 e, per quanto riguarda le modalità dettagliate e i tempi, ai sensi dell’ 10, paragrafo 4, nonché delle relative disposizioni di attuazione.
Gli importi assegnati sono adeguati applicando il fattore lineare di cui all’articolo 9.
Non sono assegnate quote a titolo gratuito ai nuovi entranti per la produzione di energia elettrica.
Entro il 31 dicembre 2010 la Commissione adotta norme armonizzate relative all’applicazione della definizione di «nuovo entrante», in particolare in relazione alla definizione di «ampliamento sostanziale».
Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 3.
8. Fino a 300 milioni di quote accantonate nella riserva per i nuovi entranti sono disponibili fino al 31 dicembre 2015 per contribuire a promuovere la creazione e il funzionamento di un massimo di 12 progetti dimostrativi su scala commerciale, mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico ambientalmente sicuri di CO2, nonché di progetti dimostrativi relativi alle tecnologie innovative per le energie rinnovabili nel territorio dell’Unione.
Le quote sono concesse a progetti dimostrativi che prevedono lo sviluppo, con una distribuzione geograficamente equilibrata, di un’ampia gamma di CCS e di tecnologie innovative per le energie rinnovabili che non sono ancora sostenibili dal punto di vista commerciale. La loro concessione è subordinata alle emissioni evitate di CO2 verificate.
I progetti sono selezionati sulla base di criteri oggettivi e trasparenti che includono requisiti relativi allo scambio di conoscenze. Tali criteri e le misure sono adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 3, e sono resi pubblici.
Sono accantonate delle quote per i progetti che soddisfano i criteri di cui al terzo comma. Il sostegno a tali progetti è fornito per il tramite degli Stati membri ed è complementare rispetto a un sostanziale cofinanziamento da parte del gestore dell’impianto. I progetti possono anche essere cofinanziati dagli Stati membri interessati e attraverso altri strumenti. Nessun progetto che superi il 15 % del quantitativo totale delle quote disponibili a tal fine beneficia di un sostegno attraverso il meccanismo di cui al presente paragrafo. Si tiene conto di tali quote ai sensi del paragrafo 7.
9. La Lituania, che, a norma dell’articolo 1 del protocollo n. 4 sulla centrale nucleare di Ignalina nel paese, allegato all’atto di adesione del 2003, si è impegnata a chiudere l’unità 2 della centrale in questione entro il 31 dicembre 2009, può, se il totale delle emissioni lituane verificate nel periodo dal 2013 al 2015 nell’ambito del sistema comunitario supera la somma delle quote rilasciate a titolo gratuito agli impianti lituani per le emissioni dovute alla produzione di energia elettrica in quel determinato periodo e tre ottavi delle quote che la Lituania deve mettere all’asta per il periodo 2013-2020, avvalersi delle quote della riserva per i nuovi entranti per la vendita all’asta, conformemente al regolamento di cui all’articolo 10, paragrafo 4. Il quantitativo massimo di tali quote equivale alle emissioni in eccesso nel periodo in questione, purché tale sforamento derivi da un incremento delle emissioni imputabile alla produzione di energia elettrica, detratto il quantitativo delle quote che in quello Stato membro hanno superato, nel periodo dal 2008 al 2012, le emissioni verificate nell’ambito del sistema comunitario in Lituania durante il medesimo periodo. Si tiene conto di tali quote ai sensi del paragrafo 7.
10. Gli Stati membri con una rete elettrica interconnessa con la Lituania e che nel 2007 importavano da tale paese oltre il 15 % del loro fabbisogno interno di energia elettrica per il proprio consumo e in cui le emissioni siano aumentate in ragione di investimenti in nuovi impianti di produzione di energia elettrica, possono applicare il paragrafo 9 per analogia alle condizioni ivi stabilite.
11. Fatto salvo l’articolo 10 ter, nel 2013 il quantitativo di quote assegnate a titolo gratuito a norma dei paragrafi da 4 a 7 del presente articolo corrisponde all’80 % del quantitativo determinato secondo le modalità di cui al paragrafo 1. Successivamente le quote assegnate a titolo gratuito diminuiscono ogni anno di un importo uguale, raggiungendo una percentuale del 30 % nel 2020, in vista della loro completa cessazione nel 2027.
12. Fatto salvo l’articolo 10 ter, nel 2013 e in ogni anno successivo fino al 2020, agli impianti che operano in settori o sottosettori esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio sono assegnate, ai sensi del paragrafo 1, quote a titolo gratuito per un importo che può raggiungere il 100 % del quantitativo determinato conformemente alle misure di cui al paragrafo 1.
13. Entro il 31 dicembre 2009, e successivamente ogni cinque anni, previa discussione in seno al Consiglio europeo, la Commissione determina un elenco dei settori o dei sottosettori di cui al paragrafo 12 sulla base dei criteri di cui ai paragrafi da 14 a 17.
Ogni anno, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può aggiungere all’elenco di cui al primo comma un settore o sottosettore ove sia possibile dimostrare, in una relazione analitica, che il settore o sottosettore in questione soddisfa i criteri di cui ai paragrafi da 14 a 17, a seguito di un cambiamento che ha avuto un impatto sostanziale sulle attività del settore o del sottosettore.
Ai fini del presente articolo, la Commissione consulta gli Stati membri, i settori o i sottosettori in causa e altre parti interessate.
Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 3.
14. Per determinare i settori o i sottosettori di cui al paragrafo 12, la Commissione valuta, a livello comunitario, in quale misura il settore o il sottosettore interessato, al pertinente livello di disaggregazione, sia in grado di trasferire il costo diretto delle quote necessarie e i costi indiretti derivanti dall’aumento dei prezzi dell’energia elettrica, a seguito dell’attuazione della presente direttiva, sui prezzi dei prodotti, senza che ciò comporti la perdita di una quota importante di mercato a vantaggio di impianti meno efficienti in termini di emissioni di carbonio al di fuori del territorio comunitario. Tali valutazioni sono basate sul prezzo medio del carbonio in funzione della valutazione d’impatto della Commissione a corredo del pacchetto delle misure di attuazione degli obiettivi dell’Unione europea sui cambiamenti climatici e le energie rinnovabili per il 2020 e, se disponibili, sui dati relativi agli scambi commerciali, alla produzione e al valore aggiunto degli ultimi tre anni per ciascun settore o sottosettore.
15. Un settore o sottosettore è ritenuto esposto a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio se:
a) la somma dei costi aggiuntivi diretti e indiretti generati dall’attuazione della presente direttiva può comportare un aumento sensibile dei costi di produzione, calcolati come percentuale del valore aggiunto lordo, di almeno il 5 %; e
b) l’intensità degli scambi con paesi terzi, intesa come il rapporto tra la somma del valore delle esportazioni verso paesi terzi e del valore delle importazioni da tali paesi e il volume complessivo del mercato per la Comunità (volume d’affari annuo più importazioni totali dai paesi terzi), è superiore al 10 %.
16. Fatto salvo il paragrafo 15, un settore o sottosettore si considera inoltre esposto a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio se:
a) la somma dei costi aggiuntivi diretti e indiretti derivanti dall’attuazione della presente direttiva può comportare un aumento particolarmente elevato dei costi di produzione, calcolati come percentuale del valore aggiunto lordo, di almeno il 30 %; o
b) l’intensità degli scambi con paesi terzi, intesa come il rapporto tra la somma del valore delle esportazioni verso paesi terzi e del valore delle importazioni da tali paesi e il volume complessivo del mercato per la Comunità (volume d’affari annuo più importazioni totali dai paesi terzi), è superiore al 30 %.
17. L’elenco di cui al paragrafo 13 può essere integrato dopo il completamento di una valutazione qualitativa, tenendo conto, qualora siano disponibili i dati pertinenti, dei seguenti criteri:
a) la misura in cui i singoli impianti del settore o sottosettore interessato sono in grado di ridurre i livelli di emissione o il consumo di energia elettrica, tenendo conto se del caso del possibile aumento dei costi di produzione derivante dall’investimento corrispondente, ad esempio applicando le tecniche più efficienti;
b) le caratteristiche attuali e previste del mercato, anche allorché l’esposizione commerciale o i tassi di crescita dei costi diretti e indiretti sono vicini ai massimali di cui al paragrafo 16;
c) i margini di profitto, quali indicatori potenziali per le decisioni d’investimento a lungo termine o di trasferimento;
18. L’elenco di cui al paragrafo 13 è definito dopo aver tenuto conto, ove siano disponibili i relativi dati, di quanto segue:
a) la misura in cui i paesi terzi, che rappresentano una parte determinante della produzione globale di prodotti in settori o sottosettori ritenuti a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, si impegnano seriamente a ridurre le emissioni di gas a effetto serra nei settori o sottosettori interessati in una misura comparabile a quella della Comunità ed entro lo stesso lasso di tempo; e
b) la misura in cui l’efficienza in termini di emissioni di carbonio degli impianti situati in tali paesi è comparabile a quella della Comunità.
19. Non sono assegnate quote a titolo gratuito a un impianto che ha cessato l’attività, a meno che il gestore non dimostri all’autorità competente che tale impianto riprenderà la produzione entro un determinato e ragionevole lasso di tempo. Si considera che abbiano cessato l’attività gli impianti per i quali è scaduta o è stata ritirata l’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra e quelli per i quali l’attività o la ripresa dell’attività sono tecnicamente impossibili.
20. Tra le misure adottate ai sensi del paragrafo 1, la Commissione include provvedimenti atti a definire gli impianti che cessano parzialmente la loro attività o riducono in misura significativa la loro capacità, e provvedimenti per adeguare di conseguenza, se del caso, il livello delle quote assegnate a titolo gratuito a tali impianti.
Articolo 10 ter
Misure di sostegno a favore di determinate industrie ad elevata intensità energetica nell’eventualità di una rilocalizzazione delle emissioni di carbonio
1. Entro il 30 giugno 2010, sulla scorta dell’esito dei negoziati internazionali, della misura in cui questi garantiscono riduzioni delle emissioni globali di gas a effetto serra e previa consultazione di tutte le parti sociali interessate, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione analitica nella quale valuta la situazione dei settori e sottosettori ad alta intensità energetica considerati esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. La relazione è corredata delle eventuali proposte ritenute opportune, che possono comprendere:
a) l’adeguamento della percentuale di quote che tali settori o sottosettori hanno ricevuto a titolo gratuito ai sensi dell’articolo 10 bis;
b) l’inclusione nel sistema comunitario degli importatori di prodotti che sono fabbricati dai settori o sottosettori determinati a norma dell’articolo 10 bis;
c) la valutazione dell’impatto della rilocalizzazione delle emissioni di carbonio sulla sicurezza energetica degli Stati membri, in particolare allorché le connessioni elettriche con il resto dell’Unione sono insufficienti e in presenza di connessioni elettriche con i paesi terzi, e delle misure appropriate a tale riguardo.
Quando si esaminano le misure più opportune da adottare si tiene conto anche di eventuali accordi settoriali vincolanti che garantiscano riduzioni delle emissioni globali di gas a effetto serra dell’entità necessaria per combattere efficacemente i cambiamenti climatici e che siano controllabili, verificabili e soggette a disposizioni obbligatorie in materia di controllo dell’applicazione.
2. Entro il 31 marzo 2011 la Commissione esamina se le decisioni adottate in merito alla proporzione di quote ricevute a titolo gratuito da settori o sottosettori ai sensi del paragrafo 1, tra cui l’effetto della definizione di parametri ex ante ai sensi dell’articolo 10 bis, paragrafo 2, sono suscettibili di incidere in maniera significativa sul quantitativo di quote che gli Stati membri devono mettere all’asta ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera b), rispetto a uno scenario di messa all’asta integrale per tutti i settori nel 2020. Se del caso la Commissione formula proposte adeguate al Parlamento europeo e al Consiglio, tenendo conto delle eventuali incidenze di tali proposte sulla ripartizione.
Articolo 10 quater
Opzione di assegnazione di quote a titolo gratuito per un periodo transitorio ai fini dell’ammodernamento della produzione di energia elettrica
1. In deroga all’articolo 10 bis, paragrafi da 1 a 5, gli Stati membri possono assegnare quote a titolo gratuito per un periodo transitorio agli impianti per la produzione di energia elettrica in funzione prima del 31 dicembre 2008 o agli impianti per la produzione di energia elettrica per i quali il processo d’investimento è stato fisicamente avviato entro la medesima data, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) nel 2007 la rete elettrica nazionale non era collegata, direttamente o indirettamente, al sistema di rete interconnesso gestito dall’Unione europea per il Coordinamento della Trasmissione di Elettricità (UCTE); oppure
b) nel 2007 la rete elettrica nazionale era collegata, direttamente o indirettamente, alla rete gestita dall’UCTE solamente attraverso un’unica linea con una capacità inferiore a 400 MW; oppure
c) nel 2006 oltre il 30 % dell’energia elettrica era prodotto da un unico combustibile fossile e il PIL pro capite ai prezzi di mercato non superava il 50 % del PIL pro capite medio ai prezzi di mercato della Comunità.
Lo Stato membro interessato presenta alla Commissione un piano nazionale che prevede investimenti nel riadeguamento e nel potenziamento delle infrastrutture e nelle tecnologie pulite. Il piano nazionale prevede altresì la diversificazione del mix energetico e delle fonti di approvvigionamento per un importo per quanto possibile equivalente al valore di mercato delle quote assegnate a titolo gratuito riguardo agli investimenti previsti, come pure disposizioni relative al controllo e all’esecuzione degli investimenti previsti, tenendo conto nel contempo della necessità di contenere al massimo possibili rincari dei prezzi direttamente correlabili. Lo Stato membro interessato presenta annualmente alla Commissione una relazione sugli investimenti effettuati nell’ammodernamento delle infrastrutture e nelle tecnologie pulite. Gli investimenti realizzati a partire dal 25 giugno 2009 possono essere calcolati a tal fine.
2. Le quote assegnate a titolo gratuito per un periodo transitorio sono detratte dal quantitativo di quote che lo Stato membro interessato avrebbe messo all’asta ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2. Nel 2013 il totale delle quote assegnate a titolo gratuito per un periodo transitorio non supera il 70 % delle emissioni medie annuali verificate per il periodo 2005-2007 da tali impianti di produzione di energia elettrica, corrispondente al consumo nazionale complessivo lordo dello Stato membro interessato, ed è in seguito gradualmente ridotto fino ad arrivare alla cessazione dell’assegnazione a titolo gratuito nel 2020. Per gli Stati membri che nel 2005 non hanno partecipato al sistema comunitario, le relative emissioni sono calcolate avvalendosi delle loro emissioni verificate per il 2007 nell’ambito del sistema comunitario.
Lo Stato membro interessato può decidere che le quote assegnate ai sensi del presente articolo possano essere utilizzate dal gestore dell’impianto in questione solamente per la restituzione delle quote ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3, in relazione alle emissioni dello stesso impianto nell’anno per cui le quote sono assegnate.
3. Le quote assegnate ai gestori si basano su quelle assegnate in relazione alle emissioni verificate nel periodo 2005-2007 ovvero, per gli impianti che utilizzano diversi combustibili, su un parametro di efficienza ex ante basato sulla media ponderata dei livelli di emissione degli impianti di produzione di elettricità più efficienti in termini di emissioni dei gas a effetto serra che rientrano nell’ambito del sistema comunitario. La ponderazione può rispecchiare le percentuali dei diversi combustibili nella produzione di energia elettrica nello Stato membro interessato. Secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 23, paragrafo 2, la Commissione definisce orientamenti al fine di garantire che il metodo di assegnazione eviti indebite distorsioni della concorrenza e riduca al minimo gli impatti negativi sugli incentivi per ridurre le emissioni.
4. Tutti gli Stati membri che applicano il presente articolo impongono agli impianti per la produzione di energia elettrica e ai gestori di rete che ne beneficiano di riferire ogni dodici mesi sulla realizzazione degli investimenti che figurano nel loro piano nazionale. Gli Stati membri presentano alla Commissione delle relazioni al riguardo, che sono rese pubbliche.
5. Tutti gli Stati membri che intendono assegnare quote sulla base del presente articolo presentano alla Commissione, entro il 30 settembre 2011, una domanda in cui figurano il metodo di assegnazione proposto e le singole quote. La domanda contiene:
a) la prova che lo Stato membro soddisfa almeno una delle condizioni di cui al paragrafo 1;
b) un elenco degli impianti inclusi nella domanda e il quantitativo di quote da assegnare a ciascun impianto ai sensi del paragrafo 3 e in conformità degli orientamenti della Commissione;
c) la documentazione di cui al paragrafo 1, secondo comma;
d) disposizioni relative al controllo e all’esecuzione degli investimenti previsti nel piano nazionale;
e) informazioni da cui risulti che le assegnazioni non provocano indebite distorsioni della concorrenza.
6. La Commissione valuta la domanda sulla base degli elementi di cui al paragrafo 5 e può respingere la domanda, o qualsiasi aspetto della stessa, entro sei mesi dal ricevimento delle informazioni pertinenti.
7. Due anni prima della fine del periodo transitorio durante il quale uno Stato membro può assegnare quote a titolo gratuito agli impianti per la produzione di energia elettrica in funzione entro il 31 dicembre 2008, la Commissione valuta i progressi compiuti nell’attuazione del piano nazionale. Se, su richiesta dello Stato membro interessato, la Commissione rileva la necessità di un’eventuale proroga del suddetto termine, essa può presentare al Parlamento europeo e al Consiglio proposte adeguate, comprese le condizioni che andranno soddisfatte nel caso di una proroga del termine in questione.
Articolo 11
Misure nazionali di attuazione
1. Gli Stati membri pubblicano e trasmettono alla Commissione, entro il 30 settembre 2011, l’elenco degli impianti situati nel loro territorio che ricadono nell’ambito di applicazione della presente direttiva e le quote eventualmente assegnate a titolo gratuito a ciascuno dei suddetti impianti e calcolate a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 1 e dell’articolo 10 quater.
2. Entro il 28 febbraio di ogni anno, le autorità competenti rilasciano il quantitativo di quote da assegnare per quell’anno, calcolato a norma degli articoli 10, 10 bis e 10 quater.
3. Gli Stati membri non possono assegnare quote a titolo gratuito ai sensi del paragrafo 2 agli impianti per i quali la Commissione ha respinto l’iscrizione nell’elenco di cui al paragrafo 1.
CAPO IV
DISPOSIZIONI APPLICABILI AL TRASPORTO AEREO E AGLI IMPIANTI FISSI
Articolo 11 bis
Utilizzo di CER e di ERU derivanti da attività di progetto nell’ambito del sistema comunitario prima dell’entrata in vigore di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici
1. Fatta salva l’applicazione dell’articolo 28, paragrafi 3 e 4, si applicano i paragrafi da 2 a 7 del presente articolo.
2. Nella misura in cui i gestori o gli operatori aerei non abbiano utilizzato interamente i livelli di CER e di ERU consentiti dagli Stati membri per il periodo dal 2008 al 2012 o che sia stato concesso un diritto a utilizzare i crediti a norma del paragrafo 8, i gestori possono chiedere all’autorità competente che vengano loro rilasciate quote a partire dal 2013 in cambio delle CER e delle ERU rilasciate fino al 2012 per le riduzioni delle emissioni derivanti da tipi di progetti ammissibili per essere utilizzati nell’ambito del sistema comunitario nel periodo dal 2008 al 2012.
Fino al 31 marzo 2015 l’autorità competente procede allo scambio su richiesta.
3. Nella misura in cui i gestori o gli operatori aerei non abbiano utilizzato interamente i livelli di CER e di ERU consentiti dagli Stati membri per il periodo dal 2008 al 2012, o sia stato concesso un diritto a utilizzare crediti a norma del paragrafo 8, le autorità competenti li autorizzano a scambiare le CER e le ERU derivanti da progetti registrati prima del 2013 e rilasciate per le riduzioni delle emissioni ottenute a partire dal 2013 con quote valide a decorrere dal 2013.
Il primo comma si applica alle CER e alle ERU per tutti i tipi di progetti ammissibili per essere utilizzati nell’ambito del sistema comunitario nel periodo dal 2008 al 2012.
4. Nella misura in cui i gestori o gli operatori aerei non abbiano utilizzato interamente i livelli di CER e di ERU consentiti dagli Stati membri per il periodo dal 2008 al 2012, o sia stato concesso un diritto a utilizzare crediti a norma del paragrafo 8, le autorità competenti li autorizzano a scambiare le CER rilasciate per le riduzioni delle emissioni ottenute a partire dal 2013 con quote derivanti da progetti nuovi avviati a partire dal 2013 nei paesi meno sviluppati.
Il primo comma si applica alle CER derivanti da tutti i tipi di progetti ammissibili per essere utilizzati nell’ambito del sistema comunitario nel periodo dal 2008 al 2012 fino a quando i paesi interessati non avranno ratificato un pertinente accordo con la Comunità o fino al 2020, se tale data è anteriore.
5. Nella misura in cui i gestori o gli operatori aerei non abbiano utilizzato interamente i livelli di CER e di ERU consentiti dagli Stati membri per il periodo dal 2008 al 2012, o sia stato concesso un diritto a utilizzare crediti a norma del paragrafo 8, e qualora i negoziati su un accordo internazionale sui cambiamenti climatici non siano conclusi entro il 31 dicembre 2009, i crediti derivanti da progetti o da altre attività di abbattimento delle emissioni possono essere utilizzati nell’ambito del sistema comunitario sulla base degli accordi sottoscritti con i paesi terzi, precisandone il livello di utilizzo. In base ai suddetti accordi, i gestori possono utilizzare i crediti derivanti dalle attività di progetto realizzate nei paesi terzi summenzionati al fine di ottemperare ai rispettivi obblighi nel contesto del sistema comunitario.
6. Gli accordi di cui al paragrafo 5 prevedono che, nell’ambito del sistema comunitario, possano essere utilizzati crediti derivanti da tipi di progetti ammissibili per essere utilizzati nell’ambito del sistema comunitario nel periodo dal 2008 al 2012, tra cui le tecnologie efficienti sotto il profilo energetico o per la produzione di energia da fonti rinnovabili e promuovono il trasferimento tecnologico e lo sviluppo sostenibile. Tali accordi possono inoltre prevedere l’utilizzo di crediti derivanti da progetti quando il livello di riferimento utilizzato è inferiore al quantitativo di quote assegnate a titolo gratuito a norma dell’articolo 10 bis o è inferiore ai livelli stabiliti dalla normativa comunitaria.
7. Una volta concluso un accordo internazionale sui cambiamenti climatici, nell’ambito del sistema comunitario sono accettati, a partire dal 1o gennaio 2013, solo i crediti derivanti da progetti realizzati nei paesi terzi che hanno ratificato l’accordo.
8. Tutti i gestori esistenti sono autorizzati a utilizzare crediti nel periodo 2008-2020 o fino alla quantità loro assegnata nel periodo dal 2008 al 2012 o fino a una quantità corrispondente a una percentuale, non inferiore all’11 %, delle quote loro assegnate nel periodo 2008-2012, qualunque sia il quantitativo superiore.
I gestori hanno la facoltà di utilizzare crediti al di là della percentuale dell’11 % di cui al primo comma, fino a una quantità che risulta nella combinazione delle quote loro assegnate a titolo gratuito nel periodo 2008-2012 con la loro quota complessiva di crediti di progetto pari a una specifica percentuale delle loro emissioni verificate nel periodo dal 2005 al 2007.
I nuovi entranti, tra cui quelli del periodo dal 2008 al 2012 che non hanno ricevuto né quote a titolo gratuito né un diritto a utilizzare CER ed ERU nel periodo dal 2008 al 2012, come pure i nuovi settori, hanno la facoltà di utilizzare crediti fino a una quantità corrispondente a una percentuale, non inferiore al 4,5 %, delle loro emissioni verificate nel periodo dal 2013 al 2020. Gli operatori aerei hanno la facoltà di utilizzare crediti fino a una quantità corrispondente a una percentuale, non inferiore all’1,5 %, delle loro emissioni verificate nel periodo dal 2013 al 2020.
Sono adottate misure per definire le percentuali esatte applicabili a norma del primo, del secondo e del terzo comma. Almeno un terzo del quantitativo supplementare da distribuire ai gestori esistenti oltre alla prima percentuale menzionata nel primo comma è distribuito ai gestori che hanno registrato in media il livello più basso di quote a titolo gratuito e di utilizzo dei crediti di progetto nel periodo dal 2008 al 2012.
Tali misure garantiscono che l’utilizzo complessivo dei crediti concessi non superi il 50 % delle riduzioni a livello della Comunità al di sotto dei livelli del 2005 dei settori esistenti nell’ambito del sistema comunitario per il periodo dal 2008 al 2020 e il 50 % delle riduzioni a livello della Comunità al di sotto dei livelli 2005 dei nuovi settori e di quello del trasporto aereo per il periodo dalla data del loro inserimento nel sistema comunitario al 2020.
Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 3.
9. A decorrere dal 1o gennaio 2013 possono essere applicate misure volte a limitare l’utilizzo di crediti specifici derivanti da tipi di progetti.
Tali misure stabiliscono inoltre la data a decorrere dalla quale l’utilizzo dei crediti a norma dei paragrafi da 1 a 4 è conforme alle misure stesse. Tale data cade al più presto sei mesi dopo l’adozione delle misure o, al più tardi, tre anni dopo tale adozione.
Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 3. Ove uno Stato membro lo richieda, la Commissione valuta la possibilità di presentare al comitato una bozza delle misure da adottare.
Articolo 11 ter
Attività di progetto
1. Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni di riferimento per le attività di progetto, definite da decisioni successive adottate a norma della convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto, che vengono effettuate in paesi che abbiano firmato un trattato di adesione con l'Unione europea, siano pienamente conformi all'acquis comunitario, comprese le deroghe temporanee stabilite nel trattato di adesione.
La Comunità e gli Stati membri autorizzano le attività di progetto solo quando tutti i partecipanti al progetto hanno sede in un paese che ha concluso l’accordo internazionale relativo a tali progetti o in un paese o entità sub-federale o regionale connessi al sistema comunitario a norma dell’articolo 25.
2. Ad esclusione di quanto previsto al paragrafo 3 e al paragrafo 4, gli Stati membri che ospitano attività di progetto garantiscono che non vengano rilasciate ERU o CER per le riduzioni o le limitazioni delle emissioni di gas a effetto serra ottenute ►M2 nelle attività ◄ rientranti nel campo di applicazione della presente direttiva.
3. Fino al 31 dicembre 2012, per le attività di progetto di attuazione congiunta (JI) o del meccanismo per lo sviluppo pulito (CDM) che riducono o limitano direttamente le emissioni di un impianto rientrante nel campo di applicazione della presente direttiva, possono essere rilasciate ERU e CER soltanto se un numero corrispondente di quote di emissioni è cancellato dal gestore dell'impianto in questione.
4. Fino al 31 dicembre 2012, per le attività di progetto JI o CDM che riducono o limitano indirettamente le emissioni di impianti rientranti nel campo di applicazione della presente direttiva, possono essere rilasciate ERU e CER soltanto se un numero corrispondente di quote di emissioni è cancellato dal registro nazionale dello Stato membro di origine delle ERU o delle CER.
5. Lo Stato membro che autorizza entità private o pubbliche a partecipare adattività di progetto rimane responsabile del rispetto degli obblighi che ha assunto nell'ambito della convenzione UNFCCC e del Protocollo di Kyoto e garantisce che detta partecipazione sia coerente con le relative linee guida, modalità e procedure adottate a norma della convenzione UNFCCC e del Protocollo di Kyoto.
6. Nel caso di attività di progetto per la produzione di energia idroelettrica con capacità di generazione superiore ai 20 MW, gli Stati membri garantiscono, in sede di approvazione di tali attività di progetto, il rispetto, durante lo sviluppo delle stesse, dei criteri e delle linee guida internazionali applicabili, compresi quelli contenuti nella relazione finale del novembre 2000 della World Commission on Dams intitolata «Dams and Development. A new Framework for Decision-Making».
7. Le disposizioni di attuazione dei paragrafi 3 e 4, in particolare quelle tese ad evitare la doppia contabilizzazione, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 23, paragrafo 2. La Commissione adotta le disposizioni di attuazione del paragrafo 5 del presente articolo, laddove la parte ospitante soddisfi tutti i criteri di ammissibilità per le attività di progetto JI. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 23, paragrafo 3.
Articolo 12
Trasferimento, restituzione e cancellazione di quote di emissioni
1. Gli Stati membri provvedono affinché le quote di emissioni possano essere trasferite:
a) tra persone all'interno della Comunità;
b) tra persone all'interno della Comunità e persone nei paesi terzi, quando tali quote di emissioni sono riconosciute conformemente alla procedura dell'articolo 25, nell'osservanza delle sole restrizioni previste dalla presente direttiva o adottate in forza della medesima.
1 bis. Entro il 31 dicembre 2010 la Commissione esamina se il mercato delle quote di emissione sia adeguatamente protetto dall’abuso di informazioni privilegiate o dalla manipolazione del mercato e, se del caso, formula proposte intese a garantire tale protezione. Le pertinenti disposizioni della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) ( 2 ), possono essere utilizzate, con gli eventuali adattamenti necessari ai fini di una loro applicazione al commercio dei prodotti di base.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le quote di emissioni rilasciate dall'autorità competente di un altro Stato membro vengano riconosciute ai fini ►M2 dell’adempimento degli obblighi previsti per un operatore aereo dal paragrafo 2 bis o ◄ dell'adempimento degli obblighi che incombono ad un gestore a norma del paragrafo 3.
2 bis. Gli Stati membri di riferimento si accertano, entro il 30 aprile di ogni anno, che ciascun operatore aereo restituisca un numero di quote corrispondente alle emissioni complessive prodotte nell’anno civile precedente dalle attività di trasporto aereo elencate nell’allegato I per le quali l’operatore in questione è l’operatore aereo, come verificate a norma dell’articolo 15. Gli Stati membri garantiscono che le quote restituite conformemente al presente paragrafo siano successivamente cancellate.
3. Per il periodo fino al 31 dicembre 2020, gli Stati membri provvedono affinché, entro il 30 aprile di ogni anno, il gestore di ciascun impianto restituisca un numero di quote di emissioni, diverse dalle quote rilasciate a norma del capo II, pari alle emissioni totali di tale impianto nel corso dell'anno civile precedente, come verificato a norma dell'articolo 15, e che tali quote siano successivamente cancellate. Per il periodo a decorrere dal 1o gennaio 2021, gli Stati membri provvedono affinché, entro il 30 aprile di ogni anno, il gestore di ciascun impianto restituisca un numero di quote di emissioni pari alle emissioni totali di tale impianto nel corso dell'anno civile precedente, come verificato a norma dell'articolo 15, e che tali quote siano successivamente cancellate, fatto salvo il riesame di cui all'articolo 28 ter.
3 bis. Se del caso e per il periodo necessario, al fine di tutelare l'integrità ambientale dell'EU ETS, agli operatori aerei e altri operatori che partecipano all'EU ETS è fatto divieto di utilizzare quote di emissioni rilasciate da uno Stato membro per i cui operatori aerei e altri operatori sussistano obblighi estinti. L'atto giuridico cui fa riferimento l'articolo 19 include le misure necessarie nei casi di cui al presente paragrafo.
3 bis. Non sussiste l’obbligo di restituzione delle quote per le emissioni di cui sono stati verificati la cattura e il trasporto ai fini dello stoccaggio permanente presso un impianto per cui è in vigore un’autorizzazione ai sensi della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sullo stoccaggio geologico del biossido di carbonio ( 3 ).
4. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che le quote di emissioni vengano cancellate in qualsiasi momento a richiesta della persona che le detiene.
5. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatto salvo l’articolo 10 quater.
Articolo 13
Validità delle quote
1. Le quote rilasciate a partire dal 1o gennaio 2013 sono valide per le emissioni prodotte durante periodi di otto anni con inizio il 1o gennaio 2013.
2. Quattro mesi dopo l’inizio di ciascun periodo di cui al paragrafo 1, l’autorità competente cancella le quote che non sono più valide e che non sono state restituite e cancellate ai sensi dell’articolo 12.
Gli Stati membri rilasciano, in via sostitutiva, quote di emissioni per il periodo in corso a persone le cui quote di emissioni siano state cancellate a norma del primo comma. Analogamente, le quote disponibili nella riserva stabilizzatrice del mercato che non sono più valide sono sostituite da quote valide nel periodo in corso.
Articolo 14
Monitoraggio e comunicazione delle emissioni
1. Entro il 31 dicembre 2011 la Commissione adotta un regolamento sul monitoraggio e la comunicazione delle emissioni e, se opportuno, i dati riguardanti le attività, dalle attività che figurano nell’allegato I, per il monitoraggio e la comunicazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro ai fini della domanda di cui agli articoli 3 sexies e 3 septies, ispirandosi ai principi di monitoraggio e comunicazione delle emissioni definiti nell’allegato IV e specificando, nelle prescrizioni relative al monitoraggio e alla comunicazione delle emissioni, il potenziale di riscaldamento globale di ciascun gas a effetto serra considerato.
Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 3.
2. Il regolamento di cui al paragrafo 1 tiene conto dei dati scientifici più accurati e aggiornati disponibili, in particolare quelli forniti dall’IPCC, e può anche imporre ai gestori l’obbligo di comunicare le emissioni derivanti dalla produzione di beni da parte di industrie ad alta intensità energetica che possono essere esposte alla concorrenza internazionale. Tale regolamento può specificare inoltre che tali informazioni siano verificate in maniera indipendente.
Tali obblighi possono comprendere la comunicazione delle emissioni prodotte dagli impianti di produzione di elettricità che ricadono nel sistema comunitario e connesse alla produzione dei beni summenzionati.
3. Gli Stati membri provvedono affinché ogni gestore di un impianto o operatore aereo controlli e comunichi all’autorità competente le emissioni rilasciate durante ciascun anno civile dall’impianto o, a decorrere dal 1o gennaio 2010, dall’aeromobile che gestisce, dopo la fine di tale anno, secondo quanto stabilito dal regolamento di cui al paragrafo 1.
4. Il regolamento di cui al paragrafo 1 può includere requisiti relativi all’uso di sistemi automatizzati e formati per lo scambio di dati, onde armonizzare la comunicazione tra gestori, verificatori e autorità competenti, in merito al piano di monitoraggio, alla comunicazione annua delle emissioni e alle attività di verifica.
Articolo 15
Verifica e accreditamento
Gli Stati membri provvedono affinché le comunicazioni effettuate dai gestori e dagli operatori aerei a norma dell’articolo 14, paragrafo 3, siano verificate secondo i criteri definiti all’allegato V e le eventuali disposizioni dettagliate adottate dalla Commissione ai sensi del presente articolo, e provvedono affinché l’autorità competente ne sia informata.
Gli Stati membri provvedono affinché il gestore o l’operatore aereo la cui comunicazione non sia stata riconosciuta conforme ai criteri di cui all’allegato V e alle eventuali disposizioni dettagliate adottate dalla Commissione ai sensi del presente articolo entro il 31 marzo di ogni anno per le emissioni rilasciate durante l’anno precedente non possano trasferire ulteriormente altre quote di emissioni fino al momento in cui una comunicazione di tale gestore od operatore aereo non sia riconosciuta come conforme.
La Commissione può adottare disposizioni dettagliate per la verifica delle comunicazioni presentate dagli operatori aerei a norma dell’articolo 14, paragrafo 3, e delle domande di cui agli articoli 3 sexies e 3 septies, inclusi i metodi di verifica che devono essere applicati dagli organismi di controllo, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 23, paragrafo 2.
Entro il 31 dicembre 2011 la Commissione adotta un regolamento per la verifica delle comunicazioni delle emissioni sulla base dei principi esposti nell’allegato V, e per l’accreditamento e la supervisione dei verificatori. Esso specifica le condizioni per l’accreditamento e la revoca di quest’ultimo, per il riconoscimento reciproco e per l’eventuale valutazione inter pares degli enti di accreditamento.
Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 3.
Articolo 15 bis
Comunicazione di informazioni e segreto professionale
Gli Stati membri e la Commissione provvedono a che tutte le decisioni e le comunicazioni concernenti la quantità e l’assegnazione delle quote, nonché il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni siano immediatamente divulgate in maniera sistematica garantendo un accesso non discriminatorio.
Le informazioni coperte da segreto professionale non possono essere divulgate a nessun’altra persona o autorità tranne nei casi previsti dalla legge, dalle regolamentazioni o dalle disposizioni amministrative applicabili.
Articolo 16
Sanzioni
1. Gli Stati membri determinano le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per l'applicazione di tali norme. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione ►M2 —————31 dicembre 2003 ◄ e provvedono poi a notificare immediatamente le eventuali modificazioni.
2. Gli Stati membri assicurano la pubblicazione dei nomi dei gestori e degli operatori aerei che hanno violato i requisiti per la restituzione di quote di emissioni sufficienti a norma della presente direttiva.
3. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore o l’operatore aereo che, entro il 30 aprile di ogni anno, non restituisce un numero di quote di emissioni sufficiente a coprire le emissioni rilasciate durante l’anno precedente sia obbligato a pagare un’ammenda per le emissioni in eccesso. Per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa per la quale il gestore non ha restituito le quote di emissione, l’ammenda per le emissioni in eccesso corrisponde a 100 EUR. Il pagamento dell’ammenda per le emissioni in eccesso non dispensa il gestore dall’obbligo di restituire un numero di quote di emissioni corrispondente a tali emissioni in eccesso all’atto della restituzione delle quote relative alle emissioni dell’anno civile seguente.
4. L’ammenda per le emissioni in eccesso rispetto alle quote assegnate a partire dal 1o gennaio 2013 è adeguata in base all’indice europeo dei prezzi al consumo.
5. Se un operatore aereo non rispetta le prescrizioni della presente direttiva nemmeno in seguito all’imposizione di misure coercitive, il suo Stato membro di riferimento può chiedere alla Commissione di decidere di imporgli un divieto operativo.
6. Qualsiasi richiesta di uno Stato membro di riferimento ai sensi del paragrafo 5 contiene:
a) la prova che l’operatore aereo non ha rispettato i suoi obblighi ai sensi della presente direttiva;
b) dettagli sulla misura coercitiva adottata da tale Stato membro;
c) una giustificazione dell’imposizione di un divieto operativo a livello comunitario; e
d) una raccomandazione sulla portata del divieto operativo a livello comunitario e sulle eventuali condizioni per la sua applicazione.
7. Quando richieste del tipo di quelle di cui al paragrafo 5 sono rivolte alla Commissione, questa ne informa gli altri Stati membri attraverso i loro rappresentanti in seno al comitato di cui all’articolo 23, paragrafo 1, conformemente al regolamento interno di tale comitato.
8. L’adozione di una decisione a seguito di una richiesta ai sensi del paragrafo 5 è preceduta, laddove opportuno e fattibile, da consultazioni con le autorità responsabili della supervisione regolamentare dell’operatore aereo in questione. Ogniqualvolta possibile, le consultazioni sono svolte congiuntamente dalla Commissione e dagli Stati membri.
9. Quando valuta se adottare una decisione a seguito di una richiesta ai sensi del paragrafo 5, la Commissione comunica all’operatore aereo in questione i fatti e le considerazioni principali che sono alla base di tale decisione. L’operatore aereo ha la possibilità di presentare osservazioni scritte alla Commissione entro 10 giorni lavorativi dalla data di comunicazione.
10. Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può adottare, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 23, paragrafo 2, la decisione di imporre un divieto operativo all’operatore aereo interessato.
11. Ciascuno Stato membro applica, all’interno del proprio territorio, le eventuali decisioni adottate ai sensi del paragrafo 10. Esso informa la Commissione dei provvedimenti adottati in applicazione di tali decisioni.
12. Se del caso, sono fissate regole dettagliate in relazione alle procedure di cui al presente articolo. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 3.
Articolo 17
Accesso alle informazioni
Le decisioni concernenti l'assegnazione delle quote di emissioni, le informazioni sulle attività di progetto alle quali gli Stati membri partecipano, o per le quali autorizzano la partecipazione di entità private o pubbliche, nonché le notifiche delle emissioni previste dall'autorizzazione all'emissione di gas ad effetto serra e che sono detenute dall'autorità competente, vengono messe a disposizione del pubblico ai sensi della direttiva 2003/4/CE.
Articolo 18
Autorità competente
Gli Stati membri prendono le opportune disposizioni amministrative, compresa la designazione di una o più autorità competenti, ai fini dell'attuazione delle disposizioni della presente direttiva. Qualora sia designata più di un'autorità competente, le attività che tali autorità svolgono ai sensi della presente direttiva devono essere coordinate.
Gli Stati membri garantiscono, in particolare, il coordinamento tra il proprio punto di contatto designato per l'approvazione delle attività di progetto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del Protocollo di Kyoto e le rispettive autorità nazionali designate, incaricate di attuare l'articolo 12 del Protocollo di Kyoto; entrambe sono designate conformemente alle successive decisioni adottate a norma della convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto.
Articolo 18 bis
Stato membro di riferimento
1. Lo Stato membro di riferimento di un operatore aereo è:
a) nel caso di un operatore aereo in possesso di una licenza d’esercizio valida rilasciata da uno Stato membro a norma del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei ( 4 ), lo Stato membro che ha rilasciato la licenza d’esercizio per l’operatore aereo in questione;
b) negli altri casi, lo Stato membro per il quale sono state stimate le più elevate emissioni attribuite al trasporto aereo prodotte dai voli effettuati dall’operatore aereo in questione nell’anno di riferimento.
2. Quando, nei primi due anni di ciascun periodo di cui all’articolo 3 quater, nessuna delle emissioni attribuite al trasporto aereo prodotte dai voli effettuati da un operatore aereo di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo è attribuita al suo Stato membro di riferimento, l’operatore aereo è trasferito a un altro Stato membro di riferimento per il successivo periodo. Il nuovo Stato membro di riferimento è lo Stato membro per il quale sono state stimate le più elevate emissioni attribuite al trasporto aereo prodotte dai voli effettuati dall’operatore aereo in questione nei primi due anni del periodo precedente.
3. In base alle informazioni di cui dispone, la Commissione:
a) pubblica, anteriormente al 1o febbraio 2009, un elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo che figurano nell’allegato I al 1o gennaio 2006 o successivamente a tale data, specificando lo Stato membro di riferimento di ciascun operatore aereo in base a quanto indicato al paragrafo 1;
b) aggiorna l’elenco, anteriormente al 1o febbraio di ciascun anno successivo, al fine di inserirvi gli operatori aerei che successivamente hanno svolto una delle attività di trasporto aereo che figurano nell’allegato I.
4. La Commissione può, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 23, paragrafo 2, definire orientamenti relativi alla gestione degli operatori aerei nell’ambito della presente direttiva da parte degli Stati membri di riferimento.
5. Ai fini del paragrafo 1, per gli operatori aerei che hanno iniziato ad operare nella Comunità dopo il 1o gennaio 2006, per «anno di riferimento» s’intende il primo anno civile di esercizio, in tutti gli altri casi s’intende l’anno civile che decorre dal 1o gennaio 2006.
Articolo 18 ter
Assistenza di Eurocontrol
Ai fini dell’adempimento degli obblighi previsti dall’articolo 3 quater, paragrafo 4, e dall’articolo 18 bis, la Commissione può chiedere l’assistenza di Eurocontrol o di un’altra organizzazione competente e, a tal fine può concludere opportuni accordi con tali organizzazioni.
Articolo 19
Registri
1. Le quote rilasciate a decorrere dal 1o gennaio 2012 sono conservate nel registro comunitario ai fini dell’esecuzione delle procedure relative alla gestione dei conti di deposito aperti nello Stato membro e l’assegnazione, la restituzione e l’annullamento delle quote di cui al paragrafo 3.
Ogni Stato membro è in grado di assicurare l’esecuzione delle operazioni autorizzate in base al protocollo UNFCCC o al protocollo di Kyoto.
2. Qualsiasi persona può possedere quote di emissioni. Il registro è accessibile al pubblico e contiene una contabilità separata per registrare le quote di emissioni possedute da ciascuna persona alla quale siano state rilasciate o dalla quale siano state trasferite quote di emissione.
3. Ai fini dell'attuazione della presente direttiva la Commissione adotta un regolamento relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri sotto forma di banche di dati elettroniche standardizzate, contenenti elementi di dati comuni che consentano di controllare il rilascio, il possesso, il trasferimento e la cancellazione delle quote di emissioni, nonché di assicurare l'accesso al pubblico e la riservatezza, ove necessario, e di garantire che ogni cessione sia compatibile con gli obblighi risultanti dal protocollo di Kyoto. Detto regolamento stabilisce anche disposizioni in materia di impiego e identificazione delle CER e delle ERU nel sistema comunitario e riguardo al monitoraggio del livello di impiego raggiunto. Tale misura intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 23, paragrafo 3.
4. Il regolamento di cui al paragrafo 3 contiene le opportune modalità che consentono al registro comunitario di effettuare le operazioni e altre transazioni al fine di attuare le disposizioni di cui all’articolo 25, paragrafo 1 ter. Tale regolamento contiene inoltre le procedure per la gestione dei cambiamenti e degli incidenti per il registro comunitario con riferimento alle questioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Esso contiene le opportune modalità che consentono al registro comunitario di garantire la fattibilità delle iniziative degli Stati membri riguardanti il miglioramento dell'efficienza, la gestione dei costi amministrativi e le misure di controllo della qualità.
Articolo 20
Amministratore centrale
1. La Commissione designa un amministratore centrale incaricato di tenere un catalogo indipendente nel quale sono registrati gli atti di rilascio, trasferimento e cancellazione delle quote di emissioni.
2. L'amministratore centrale esegue un controllo automatico sui singoli atti inseriti nei registri mediante il catalogo indipendente degli atti, onde verificare che il rilascio, il trasferimento e la cancellazione delle quote di emissioni non siano viziati da irregolarità.
3. Se il controllo automatico accerta l'esistenza di irregolarità, l'amministratore centrale ne informa lo Stato membro o gli Stati membri interessati, i quali non registrano le transazioni in oggetto né alcuna transazione successiva riguardante le quote di emissioni interessate finché le irregolarità non vengono sanate.
Articolo 21
Relazioni degli Stati membri
1. Ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'applicazione della presente direttiva. ►M4 La relazione riserva un’attenzione particolare alle disposizioni prese ai fini dell’assegnazione delle quote di emissione, del funzionamento dei registri, dell’applicazione delle misure di attuazione in materia di monitoraggio e comunicazione, della verifica e dell’accreditamento e delle questioni riguardanti il rispetto della presente direttiva e il trattamento fiscale delle quote rilasciate, se del caso ◄ La prima relazione è trasmessa alla Commissione entro il 30 giugno 2005. La relazione è elaborata sulla scorta di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE. Il questionario o lo schema sono trasmessi agli Stati membri almeno sei mesi prima del termine per la presentazione della prima relazione.
2. Sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione pubblica un rapporto sull'applicazione della presente direttiva nei tre mesi successivi al ricevimento delle relazioni degli Stati membri.
3. La Commissione organizza uno scambio d’informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri sugli sviluppi riguardanti l’assegnazione delle quote, l’impiego delle ERU e delle CER nell’ambito del sistema comunitario, il funzionamento dei registri, il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni, l'accreditamento, le tecnologie dell’informazione e il rispetto della presente direttiva.
Articolo 21 bis
Sostegno delle attività volte a creare capacità
Ai sensi della convenzione UNFCCC, del Protocollo di Kyoto e di ogni successiva decisione adottata per attuare i suddetti strumenti, la Commissione e gli Stati membri s'impegnano a sostenere attività volte a creare capacità nei paesi in via di sviluppo e nei paesi ad economia in transizione, affinché questi possano sfruttare appieno i meccanismi JI e CDM, a supporto delle rispettive strategie per lo sviluppo sostenibile; s'impegnano inoltre ad agevolare il coinvolgimento di entità nello sviluppo e nell'attuazione dei progetti JI e CDM.
Articolo 22
Modifiche degli allegati
Gli allegati della presente direttiva, ad eccezione degli allegati I, II bis e II ter, possono essere modificati alla luce delle relazioni di cui all’articolo 21 e dell’esperienza acquisita nell’applicazione della presente direttiva. Gli allegati IV e V possono essere modificati al fine di migliorare il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni.
Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 3.
Articolo 23
Comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 8 della decisione 93/389/CEE.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
Articolo 24
Procedure per l’inclusione unilaterale di altre attività e gas
1. A decorrere dal 2008 gli Stati membri possono applicare lo scambio di quote di emissioni conformemente alle disposizioni della presente direttiva ad attività e a gas a effetto serra che non figurano nell’allegato I, tenuto conto di tutti i criteri pertinenti, in particolare le ripercussioni sul mercato interno, la potenziale distorsione della concorrenza, l’integrità ambientale del sistema comunitario e l’affidabilità del sistema di monitoraggio e di comunicazione previsto, purché l’inclusione di tali attività e gas a effetto serra sia approvata dalla Commissione
a) secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 23, paragrafo 2, se l’inclusione riguarda impianti che non rientrano nell’allegato I; oppure
b) secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 3, se l’inclusione riguarda attività e gas a effetto serra che non sono elencati nell’allegato I. Tali misure sono intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola.
2. Quando è approvata l’inclusione di attività e gas supplementari, la Commissione può al contempo autorizzare il rilascio di quote supplementari e può autorizzare altri Stati membri ad includere le attività e i gas in questione.
3. Su iniziativa della Commissione o su richiesta di uno Stato membro, può essere adottato un regolamento sul monitoraggio e la comunicazione delle emissioni per le attività, gli impianti e i gas a effetto serra che non sono elencati come combinazione nell’allegato I, qualora il monitoraggio e la comunicazione possano essere realizzati con sufficiente accuratezza.
Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 3.
Articolo 24 bis
Norme armonizzate applicabili ai progetti di riduzione delle emissioni
1. Oltre all’inclusione di attività e gas prevista dall’articolo 24, possono essere adottate misure di attuazione per il rilascio di quote o crediti riguardanti progetti gestiti dagli Stati membri e finalizzati a ridurre le emissioni di gas a effetto serra non disciplinate dal sistema comunitario.
Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 3.
Tali misure non devono causare una doppia contabilizzazione delle riduzioni delle emissioni né impedire la realizzazione di altre iniziative di abbattimento delle emissioni non contemplate dal sistema comunitario. Sono adottate misure solo qualora l’inclusione a norma dell’articolo 24 non sia possibile e il successivo riesame del sistema comunitario considera la possibilità di disciplinare in maniera armonizzata tali emissioni in tutta la Comunità.
2. Possono essere adottate misure di attuazione che stabiliscano le istruzioni per l’accreditamento dei progetti comunitari di cui al paragrafo 1.
Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 3.
3. Uno Stato membro può rifiutare il rilascio di quote per determinati tipi di progetti che riducono le emissioni di gas a effetto serra sul suo territorio.
Tali progetti saranno eseguiti sulla base dell’accordo dello Stato membro in cui si svolge il progetto.
Articolo 25
Collegamenti con altri sistemi per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra
1. Dovrebbero essere conclusi accordi con i paesi terzi di cui all'allegato B del protocollo di Kyoto che hanno ratificato il protocollo, ai fini del riconoscimento reciproco delle quote di emissioni fra il sistema comunitario e altri sistemi per lo scambio di quote di emissioni, secondo le disposizioni dell'articolo 300 del trattato.
1 bis. Possono essere conclusi accordi per il riconoscimento delle quote tra il sistema comunitario e sistemi compatibili vincolanti di scambio delle emissioni di gas a effetto serra che prevedono tetti massimi per le emissioni assolute in vigore in altri paesi o entità sub-federali o regionali.
1 ter. Possono essere conclusi accordi non vincolanti con paesi terzi o entità sub-federali o regionali al fine1 di garantire il coordinamento amministrativo e tecnico riguardo alle quote di emissione del sistema comunitario o di altri sistemi obbligatori di scambio delle emissioni di gas a effetto serra che prevedono tetti massimi per le emissioni assolute.
2. Quando è stato concluso un accordo di cui al paragrafo 1, la Commissione adotta le disposizioni necessarie in relazione al riconoscimento reciproco delle quote di emissioni contemplate da tale accordo. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 23, paragrafo 3.
Articolo 25 bis
Provvedimenti adottati da paesi terzi per ridurre l’impatto del trasporto aereo sui cambiamenti climatici
1. Qualora un paese terzo adotti provvedimenti finalizzati a ridurre l’impatto, in termini di cambiamenti climatici, dei voli in partenza dal proprio territorio e diretti verso la Comunità, la Commissione, dopo essersi consultata con tale paese terzo e con gli Stati membri nell’ambito del comitato di cui all’articolo 23, paragrafo 1, valuta le opzioni disponibili al fine di garantire un’interazione ottimale tra il sistema comunitario e i provvedimenti adottati da tale paese.
Se necessario, la Commissione può adottare modifiche per garantire che i voli in arrivo dal paese terzo in questione siano esclusi dalle attività di trasporto aereo elencate nell’allegato I o per garantire eventuali altre modifiche delle attività di trasporto aereo elencate nell’allegato I richieste da un accordo a norma del quarto comma. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 3.
La Commissione può proporre al Parlamento europeo e al Consiglio eventuali altre modifiche della presente direttiva.
La Commissione può inoltre, ove opportuno, formulare raccomandazioni al Consiglio a norma dell’articolo 300, paragrafo 1, del trattato ai fini dell’avvio di negoziati per concludere un accordo con il paese terzo in questione.
2. La Comunità e i suoi Stati membri proseguono la ricerca di un accordo su misure globali per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti dal trasporto aereo. Alla luce di qualsiasi accordo in tal senso, la Commissione valuta se sia necessario modificare la presente direttiva per quanto attiene agli operatori aerei.
Articolo 26
Modifica della direttiva 96/61/CE
All'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 96/61/CE sono aggiunti i seguenti commi:
«Quando le emissioni di un gas a effetto serra provenienti da un impianto sono indicate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio delle quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio ( *1 ) in relazione a un'attività esercitata in tale impianto, l'autorizzazione contiene valori limite per le emissioni dirette di questo gas solo quando ciò risulti indispensabile per evitare un rilevante inquinamento locale.
Per le attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE gli Stati membri possono decidere di non imporre alcun requisito di efficienza energetica con riguardo alle unità di combustione o altre unità che emettono biossido di carbonio sul sito.
Se necessario, le autorità competenti modificano l'autorizzazione nel modo opportuno.
I tre commi precedenti non si applicano agli impianti che sono temporaneamente esclusi dal sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 2003/87/CE.
Articolo 27
Esclusione di impianti di dimensioni ridotte subordinata all’adozione di misure equivalenti
1. Previa consultazione del gestore, gli Stati membri possono escludere dal sistema comunitario gli impianti che hanno comunicato all’autorità competente emissioni per un valore inferiore a 25 000 tonnellate di CO2 equivalente e che, nei casi in cui effettuano attività di combustione, hanno una potenza termica nominale inferiore a 35 MW, escluse le emissioni da biomassa, in ciascuno dei tre anni precedenti alla notifica di cui alla lettera a), e ai quali si applicano misure finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni, a condizione che gli Stati membri interessati:
a) notifichino alla Commissione tutti gli impianti in questione specificando per ciascuno di essi le misure equivalenti finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni che sono state poste in atto, prima del termine di presentazione dell’elenco degli impianti alla Commissione a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, e, al più tardi, all’atto della presentazione dell’elenco alla Commissione;
b) confermino l’applicazione di modalità di monitoraggio finalizzate a valutare se gli impianti interessati emettono 25 000 o più tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in ogni anno civile. Gli Stati membri possono autorizzare misure semplificate di monitoraggio, comunicazione e verifica per gli impianti con emissioni annuali medie verificate tra il 2008 e il 2010 che sono inferiori a 5 000 tonnellate l’anno, conformemente all’articolo 14;
c) confermino che, qualora un impianto emetta 25 000 o più tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in un determinato anno civile o qualora all’impianto non siano più applicate le misure finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni, l’impianto rientra nuovamente nel sistema comunitario;
d) pubblichino le informazioni di cui alle lettere a), b) e c) per consentire al pubblico di presentare osservazioni.
Anche gli ospedali possono essere esclusi se adottano misure equivalenti.
2. Se, dopo aver lasciato al pubblico un periodo di tre mesi dalla data di notifica, la Commissione non esprime obiezioni entro un ulteriore periodo di sei mesi, l’esclusione si considera approvata.
Dopo la restituzione delle quote riguardanti il periodo durante il quale l’impianto ricade nel sistema comunitario, l’impianto interessato è escluso dal sistema e lo Stato membro competente non rilascia altre quote a titolo gratuito a norma dell’articolo 10 bis al medesimo impianto.
3. Allorché un impianto rientra nuovamente nel sistema comunitario a norma del paragrafo 1, lettera c), le quote rilasciate a norma dell’articolo 10 bis, sono concesse a decorrere dall’anno del rientro. Le quote rilasciate a tali impianti sono detratte dal quantitativo messo all’asta a norma dell’articolo 10, paragrafo 2, dallo Stato membro in cui è situato l’impianto.
Tali impianti rientrano nel sistema comunitario per il resto del periodo di scambio.
4. Per gli impianti che non sono stati inseriti nel sistema comunitario nel periodo dal 2008 al 2012, possono essere applicati requisiti semplificati in materia di monitoraggio, comunicazione e verifica ai fini della determinazione delle emissioni nei tre anni precedenti la notifica di cui al paragrafo 1, lettera a).
Articolo 28
Adeguamenti applicabili in caso di approvazione da parte della Commissione di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici
1. Entro tre mesi dalla firma, da parte della Comunità, di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici che comporterà, entro il 2020, riduzioni obbligatorie delle emissioni dei gas a effetto serra superiori al 20 % rispetto ai livelli del 1990, come risulta dall’impegno di riduzione del 30 % approvato dal Consiglio europeo del marzo 2007, la Commissione presenta una relazione che valuta, in particolare, i seguenti elementi:
a) la natura delle misure concordate nel quadro dei negoziati internazionali, nonché gli impegni assunti da altri paesi sviluppati a pervenire a riduzioni delle emissioni comparabili a quelle della Comunità e gli impegni assunti dai paesi in via di sviluppo economicamente più avanzati a contribuire adeguatamente, in funzione delle rispettive responsabilità e capacità;
b) le implicazioni dell’accordo internazionale sui cambiamenti climatici e, di conseguenza, le opzioni necessarie a livello della Comunità per passare al più ambizioso obiettivo di riduzione del 30 % in modo equilibrato, trasparente ed equo, tenendo conto del lavoro svolto durante il primo periodo d’impegno del protocollo di Kyoto;
c) la competitività delle industrie manifatturiere della Comunità nel contesto dei rischi di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio;
d) l’impatto dell’accordo internazionale sui cambiamenti climatici su altri settori economici della Comunità;
e) l’impatto sul settore agricolo della Comunità, inclusi i rischi di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio;
f) le modalità adeguate per includere le emissioni e gli assorbimenti relativi all’uso del suolo, ai cambiamenti di uso del suolo e alla silvicoltura nella Comunità;
g) l’afforestazione, la riforestazione, nonché le attività finalizzate ad evitare la deforestazione e il degrado forestale nei paesi terzi nell’eventualità della messa in atto di un sistema internazionalmente riconosciuto in tale ambito;
h) la necessità di politiche e misure comunitarie addizionali, alla luce degli impegni di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra assunti dalla Comunità e dagli Stati membri.
2. Sulla base della relazione di cui al paragrafo 1 la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio che modifica la presente direttiva a norma del paragrafo 1, in vista dell’entrata in vigore della direttiva modificativa previa approvazione, da parte della Comunità, dell’accordo internazionale sui cambiamenti climatici e in vista degli impegni di riduzione delle emissioni che andranno attuati a norma di tale accordo.
La proposta si basa sui principi di trasparenza, efficienza economica ed efficacia in termini di costi, nonché di equità e solidarietà nella ripartizione degli sforzi tra gli Stati membri.
3. La proposta consente ai gestori, se del caso, di utilizzare, in aggiunta ai crediti previsti dalla presente direttiva, CER, ERU o altri crediti approvati risultanti da progetti in paesi terzi che hanno ratificato l’accordo internazionale sui cambiamenti climatici.
4. La proposta comprende inoltre, se del caso, qualsiasi altra misura necessaria per contribuire al conseguimento delle riduzioni obbligatorie a norma del paragrafo 1 in modo trasparente, equilibrato ed equo e comprende, in particolare, misure di attuazione affinché i gestori possano utilizzare altri tipi di crediti di progetto nell’ambito del sistema comunitario rispetto a quelli di cui ai paragrafi da 2 a 5 dell’articolo 11 bis affinché tali gestori possano ricorrere ad altri meccanismi istituiti nell’ambito dell’accordo internazionale sui cambiamenti climatici, a seconda dei casi.
5. La proposta include le opportune misure transitorie e sospensive in attesa dell’entrata in vigore dell’accordo internazionale sui cambiamenti climatici.
Articolo 28 bis
Deroghe applicabili in vista dell'attuazione della misura mondiale dell'ICAO basata sul mercato
1. In deroga agli articoli 12, paragrafo 2 bis, 14, paragrafo 3, e 16, gli Stati membri considerano ottemperati gli obblighi precisati in tali disposizioni e non adottano alcun provvedimento nei confronti degli operatori aerei per quanto riguarda:
a) tutte le emissioni prodotte dai voli da o per gli aerodromi situati in paesi non appartenenti al SEE in ogni anno civile dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2023, fatto salvo il riesame di cui all'articolo 28 ter;
b) tutte le emissioni prodotte dai voli tra un aerodromo situato in una delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e un aerodromo situato in un'altra regione del SEE in ogni anno civile dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2023, fatto salvo il riesame di cui all'articolo 28 ter.
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Ai fini degli articoli 11 bis, 12 e 14, le emissioni verificate prodotte da voli diversi da quelli di cui al primo comma sono considerate emissioni verificate dell'operatore aereo.
2. In deroga agli articoli 3 sexies e 3 septies, agli operatori aerei che beneficiano delle deroghe di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo è assegnato, ogni anno, a titolo gratuito, un numero di quote ridotte in proporzione alla riduzione dell'obbligo di restituzione di cui alle lettere suddette.
In deroga all'articolo 3 septies, paragrafo 8, le quote di emissioni che non provengono dalla riserva speciale sono cancellate.
A decorrere dal 1o gennaio 2021, il numero di quote assegnate agli operatori aerei è soggetto all'applicazione del fattore di riduzione lineare di cui all'articolo 9, fatto salvo il riesame di cui all'articolo 28 ter.
Per quanto concerne l'attività per il periodo dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2023, gli Stati membri pubblicano, prima del 1o settembre 2018, il numero di quote del trasporto aereo assegnate a ciascun operatore aereo.
3. In deroga all'articolo 3 quinquies, gli Stati membri mettono all'asta un numero ridotto di quote del trasporto aereo in proporzione alla riduzione del numero totale di quote rilasciate.
4. In deroga all'articolo 3 quinquies, paragrafo 3, il numero di quote che ogni Stato membro deve mettere all'asta per il periodo dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2023 è ridotto in modo da corrispondere alla quantità di quote di emissioni a esso attribuita per il trasporto aereo dai voli ai quali non si applicano le deroghe di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo.
5. In deroga all'articolo 3 octies, gli operatori aerei non sono tenuti a trasmettere piani di monitoraggio che stabiliscano le misure per il controllo e la comunicazione delle emissioni in relazione ai voli cui si applicano le deroghe di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo.
6. In deroga agli articoli 3 octies, 12, 15 e 18 bis, quando un operatore aereo registra un numero totale di emissioni annue inferiore a 25 000 tonnellate di CO2 o quando un operatore aereo registra un numero totale di emissioni annue inferiore a 3 000 tonnellate di CO2 prodotte da voli diversi da quelli di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo, le sue emissioni sono considerate emissioni verificate se sono determinate utilizzando lo strumento per emettitori di entità ridotta approvato ai sensi del regolamento (UE) n. 606/2010 della Commissione ( 5 ) e alimentato da Eurocontrol con i dati provenienti dal proprio dispositivo di supporto all'ETS. Gli Stati membri possono mettere in atto procedure semplificate per gli operatori aerei non commerciali, purché tali procedure forniscano una precisione non inferiore a quella assicurata dallo strumento per emettitori di entità ridotta.
7. Il paragrafo 1 del presente articolo si applica ai paesi con i quali è stato raggiunto un accordo ai sensi dell'articolo 25 o 25 bis, solo conformemente ai termini di tale accordo.
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Articolo 28 ter
Relazioni e riesame della Commissione sull'attuazione della misura mondiale dell'ICAO basata sul mercato
1. Prima del 1o gennaio 2019 e successivamente a intervalli regolari, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui progressi compiuti nei negoziati in sede di ICAO al fine di attuare la misura mondiale basata sul mercato che deve essere applicata alle emissioni dal 2021, con particolare riferimento: i) agli strumenti pertinenti dell'ICAO, compresi gli standard e le pratiche raccomandate; ii) alle raccomandazioni approvate dal Consiglio dell'ICAO pertinenti ai fini della misura mondiale basata sul mercato; iii) alla creazione di un registro globale; iv) alle misure nazionali adottate dai paesi terzi al fine di attuare la misura mondiale basata sul mercato che deve essere applicata alle emissioni a decorrere dal 2021; v) alle implicazioni delle riserve dei paesi terzi; e vi) ad altri pertinenti sviluppi internazionali e strumenti applicabili.
In linea con il bilancio mondiale dell'UNFCCC, la Commissione riferisce altresì in merito agli sforzi compiuti per conseguire l'obiettivo indicativo a lungo termine del settore del trasporto aereo di dimezzare, entro il 2050, le emissioni di CO2 prodotte dal trasporto aereo rispetto ai livelli del 2005.
2. Entro 12 mesi dall'adozione degli strumenti pertinenti da parte dell'ICAO e prima che la misura mondiale basata sul mercato divenga operativa, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta le modalità di recepimento di tali strumenti nel diritto dell'Unione mediante revisione della presente direttiva. In tale relazione, la Commissione prende inoltre in esame le norme applicabili relative ai voli all'interno del SEE, se opportuno. Essa esamina inoltre l'ambizione e l'integrità ambientale complessiva della misura mondiale basata sul mercato, compresa la sua ambizione generale in relazione agli obiettivi previsti dall'accordo di Parigi, il livello di partecipazione, la sua applicabilità, la trasparenza, le sanzioni in caso di non conformità, i processi di partecipazione pubblica, la qualità dei crediti di compensazione, il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni, i registri, la rendicontabilità nonché le norme relative all'uso dei biocarburanti. Inoltre, la relazione esamina se le disposizioni adottate a norma dell'articolo 28 quater, paragrafo 2, debbano essere oggetto di revisione.
3. La Commissione correda la relazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, se del caso, di una proposta indirizzata al Parlamento europeo e al Consiglio per la modifica, la soppressione, la proroga o la sostituzione delle deroghe di cui all'articolo 28 bis, che sia coerente con l'impegno dell'Unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 in tutti i settori economici, allo scopo di preservare l'integrità ambientale e l'efficacia dell'azione per il clima dell'Unione.
Articolo 28 quater
Disposizioni in materia di monitoraggio, comunicazione e verifica ai fini della misura mondiale basata sul mercato
1. La Commissione adotta disposizioni finalizzate al monitoraggio, alla comunicazione e alla verifica appropriati delle emissioni, allo scopo di attuare la misura mondiale basata sul mercato dell'ICAO su tutte le rotte contemplate da tale misura. Tali disposizioni si basano sugli strumenti pertinenti adottati in sede ICAO, evitano qualsiasi distorsione della concorrenza, sono coerenti con i principi sanciti dal regolamento di cui all'articolo 14, paragrafo 1, e assicurano che le relazioni sulle emissioni presentate siano verificate secondo i principi e i criteri di verifica di cui all'articolo 15.
2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui agli articoli 14 e 15.
Articolo 29
Relazione al fine di assicurare un migliore funzionamento del mercato del carbonio
Qualora le relazioni periodiche sul mercato del carbonio di cui all’articolo 10, paragrafo 5 dimostrino che il mercato del carbonio non funziona correttamente, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione può essere accompagnata, se del caso, da proposte volte a migliorare la concorrenza sul mercato del carbonio e a definire misure per migliorarne il funzionamento.
Articolo 29 bis
Misure in caso di fluttuazioni eccessive dei prezzi
1. Qualora per più di sei mesi consecutivi il prezzo della quota sia tre volte superiore al prezzo medio delle quote nei due anni precedenti sul mercato europeo del carbone, la Commissione convoca immediatamente una riunione del comitato istituito dall’articolo 9 della decisione n. 280/2004/CE.
2. Qualora l’evoluzione dei prezzi di cui al paragrafo 1 non corrisponda a mutamenti dei parametri fondamentali del mercato, può essere adottata una delle seguenti misure, tenendo conto della portata dell’evoluzione dei prezzi:
a) una misura che consente agli Stati membri di anticipare la messa all’asta di parte della quantità da mettere all’asta;
b) una misura che consente agli Stati membri di mettere all’asta fino al 25 % delle quote restanti nella riserva per i nuovi entranti.
Tali misure sono adottate secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 23, paragrafo 4.
3. Ogni misura tiene nel massimo conto le relazioni presentate dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell’articolo 29 nonché ogni altra informazione pertinente fornita dagli Stati membri.
4. Le modalità di applicazione delle presenti disposizioni sono stabilite nel regolamento di cui all’articolo 10, paragrafo 4.
Articolo 30
Riesame e sviluppi ulteriori
1. Sulla base dei progressi realizzati nel monitoraggio delle emissioni dei gas a effetto serra, la Commissione può presentare al Parlamento europeo ed al Consiglio, entro il 31 dicembre 2004, una proposta intesa a modificare l'allegato I per includervi altre attività ed emissioni di altri gas a effetto serra elencati nell'allegato II.
2. Sulla base dell'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva e dei progressi realizzati nel monitoraggio delle emissioni dei gas a effetto serra, e tenuto conto degli sviluppi registrati a livello internazionale, la Commissione redige un rapporto sull'applicazione della presente direttiva riguardante quanto segue:
a) il modo e l'opportunità di modificare l'allegato I allo scopo di includervi altri importanti settori, fra cui quello chimico, dell'alluminio e dei trasporti, e altre attività ed emissioni di altri gas a effetto serra elencate nell'allegato II onde migliorare ulteriormente l'efficienza economica del sistema;
b) la relazione tra lo scambio di quote di emissioni a livello comunitario e lo scambio di quote di emissioni a livello internazionale che inizierà nel 2008;
c) un'ulteriore armonizzazione del metodo di assegnazione delle quote di emissioni (compresa una procedura di asta per il periodo successivo al 2012) e i criteri per i piani nazionali di assegnazione di cui all'allegato III;
d) l'impiego di crediti derivanti da attività di progetto, compresa la necessità di armonizzare l'impiego autorizzato di ERU e di CER nell'ambito del sistema comunitario;
e) la relazione tra lo scambio delle quote di emissioni ed altre politiche e interventi attuati a livello di Stati membri e a livello comunitario, compresi gli strumenti fiscali che perseguono gli stessi obiettivi;
f) l'opportunità di istituire un registro comunitario unico;
g) l'entità delle ammende per le emissioni in eccesso, tenuto conto, tra l'altro, dell'inflazione;
h) il funzionamento del mercato delle quote di emissioni, ivi comprese, in particolare, eventuali perturbazioni del mercato;
i) le modalità per adeguare il sistema comunitario ad un'Unione europea allargata;
j) il raggruppamento;
k) la possibilità pratica di elaborare parametri diffusi in tutta la Comunità da utilizzare come base per l'assegnazione delle quote, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e dell'analisi costi/benefici;
l) l'impatto dei meccanismi di progetto sui paesi ospitanti, in particolare riguardo agli obiettivi di sviluppo di questi ultimi, qualora siano state approvate attività di progetti JI e CDM per la produzione di energia idroelettrica con una capacità di generazione superiore ai 500 MW che abbiano un impatto negativo sotto il profilo ambientale o sociale e sul futuro impiego di CER o di ERU derivanti da tali attività di progetto per la produzione di energia idroelettrica nell'ambito del sistema comunitario;
m) il sostegno agli sforzi tesi al rafforzamento delle capacità nei paesi in via di sviluppo e per i paesi con economie in transizione;
n) le modalità e le procedure relative all'approvazione da parte degli Stati membri delle attività di progetto nazionali e al rilascio di quote di emissione a titolo delle riduzioni o limitazioni delle emissioni risultanti da tali attività a partire dal 2008;
o) le disposizioni tecniche relative alla natura temporanea dei crediti e al limite di ammissibilità dell'1 % per le attività di progetto di utilizzo del territorio, variazioni della destinazione d'uso del territorio e silvicoltura, sancite dalla decisione 17/CP.7, nonché le disposizioni relative all'esito della valutazione dei rischi potenziali connessi con l'impiego di organismi geneticamente modificati e specie estranee potenzialmente invasive nelle attività di progetto di afforestazione e riforestazione, volte a consentire ai gestori di utilizzare le CER e le ERU derivanti da attività di progetto di utilizzo del territorio, variazioni di destinazione d'uso del territorio e silvicoltura nell'ambito del sistema comunitario a partire dal 2008, ai sensi delle decisioni adottate a norma della convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto.
La Commissione presenta il suddetto rapporto al Parlamento europeo ed al Consiglio entro il 30 giugno 2006, corredandolo, se del caso, di proposte.
3. Anteriormente ad ogni periodo di cui all'articolo 11, paragrafo 2, ciascuno Stato membro pubblica nel suo piano nazionale di assegnazione l'utilizzo previsto di ERU e CER e la percentuale di quote per ciascun impianto entro le quali è consentito ai gestori di utilizzare ERU e CER all'interno del sistema comunitario per il periodo in questione. L'utilizzo totale di ERU e CER deve essere conforme ai pertinenti obblighi di supplementarità di cui al Protocollo di Kyoto, alla convenzione UNFCCC e alle successive decisioni adottate a normadi tali strumenti.
Ai sensi dell'articolo 3 della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto ( 6 ), gli Stati membri riferiscono alla Commissione ogni due anni sul grado in cui l'azione interna rappresenta effettivamente un elemento significativo degli impegni intrapresi in ambito nazionale e la misura in cui l'utilizzo dei meccanismi di progetti rappresenta uno strumento effettivamente supplementare rispetto all'azione interna e sulla proporzione tra essi, conformemente alle disposizioni in materia del Protocollo di Kyoto e alle decisioni adottate a norma dello stesso. La Commissione riferisce in merito ai sensi dell'articolo 5 della detta decisione. Alla luce di tale relazione, la Commissione presenta, ove necessario, proposte legislative o di altro tipo complementari alle disposizioni adottate dagli Stati membri al fine di assicurare che l'utilizzo dei meccanismi sia supplementare all'azione nazionale all'interno della Comunità.
4. Entro il 1o dicembre 2014 la Commissione, sulla base del controllo e dell’esperienza dell’applicazione della presente direttiva, riesamina il funzionamento della presente direttiva in relazione alle attività di trasporto aereo di cui all’allegato I e può presentare, se del caso, proposte al Parlamento europeo e al Consiglio a norma all’articolo 251 del trattato. La Commissione prende in considerazione in particolare:
a) le implicazioni e gli effetti della presente direttiva in relazione al funzionamento generale del sistema comunitario;
b) il funzionamento del mercato delle quote nel settore del trasporto aereo, con particolare riguardo alle eventuali perturbazioni del mercato;
c) l’efficacia ambientale del sistema comunitario e la misura in cui la quantità totale di quote da assegnare agli operatori aerei ai sensi dell’articolo 3 quater dovrebbe essere ridotta in linea con gli obiettivi globali dell’Unione europea di riduzione delle emissioni;
d) l’impatto del sistema comunitario sul settore del trasporto aereo, incluse le questioni relative alla competitività, tenendo conto in particolare dell’effetto delle politiche in materia di cambiamenti climatici attuate per il trasporto aereo al di fuori dell’Unione europea;
e) il proseguimento della riserva speciale per gli operatori aerei, tenendo conto della probabile convergenza dei tassi di crescita nel settore industriale;
f) l’impatto del sistema comunitario sulla dipendenza strutturale dal trasporto aereo delle regioni insulari, intercluse, regioni periferiche e ultraperiferiche della Comunità;
g) l’eventualità di includere un sistema di «passerella» per agevolare lo scambio di quote tra gli operatori aerei e i gestori degli impianti assicurando nel contempo che nessuna transazione comporti un trasferimento netto di quote dagli operatori aerei ai gestori degli impianti;
h) le implicazioni delle soglie di esclusione specificate nell’allegato I in termini di massa massima al decollo certificata e numero di voli annuali effettuati da un operatore aereo;
i) l’impatto dell’esenzione dal sistema comunitario di taluni voli effettuati nel quadro di oneri di servizio pubblico imposti ai sensi del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull’accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie ( 7 );
j) gli sviluppi, incluso il potenziale per futuri sviluppi, nell’efficienza dei trasporti aerei e, in particolare, i progressi verso il conseguimento dell’obiettivo del Consiglio consultivo per la ricerca aeronautica in Europa (ACARE) di mettere a punto e dimostrare tecnologie in grado di ridurre il consumo di combustibile del 50 % entro il 2020, e il fatto se sono necessarie ulteriori misure per aumentare l’efficienza;
k) gli sviluppi nella comprensione scientifica dell’impatto sui cambiamenti climatici delle scie di condensazione e dei cirri che si formano a causa dei trasporti aerei, al fine di proporre misure di attenuazione del cambiamento climatico che siano efficaci.
La Commissione riferisce successivamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. Prima del 1o gennaio 2020 la Commissione presenta un'analisi aggiornata degli effetti del trasporto aereo non connessi alle emissioni di CO2, corredata, se del caso, di una proposta sui modi migliori per affrontare tali effetti.
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 31
Attuazione
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione. La Commissione notifica queste disposizioni legislative regolamentari e amministrative agli altri Stati membri.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.
Articolo 32
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 33
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO I
CATEGORIE DI ATTIVITÀ CUI SI APPLICA LA PRESENTE DIRETTIVA
1. |
Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi e gli impianti che utilizzano esclusivamente biomassa non rientrano nella presente direttiva. |
2. |
I valori limite riportati in appresso si riferiscono in genere alle capacità produttive o alla resa. Qualora varie attività rientranti nella medesima categoria siano svolte in uno stesso impianto, si sommano le capacità di tali attività. |
3. |
In sede di calcolo della potenza termica nominale totale di un impianto al fine di decidere in merito alla sua inclusione nel sistema comunitario, si sommano le potenze termiche nominali di tutte le unità tecniche che ne fanno parte e che utilizzano combustibili all’interno dell’impianto. Tali unità possono comprendere, in particolare, tutti i tipi di caldaie, bruciatori, turbine, riscaldatori, altiforni, inceneritori, forni vari, essiccatoi, motori, pile a combustibile, unità di «chemical looping combustion», torce e dispositivi post-combustione termici o catalitici. Le unità con una potenza termica nominale inferiore a 3 MW e le unità che utilizzano esclusivamente biomassa non sono prese in considerazione ai fini del calcolo. Tra le «unità che utilizzano esclusivamente biomassa» rientrano quelle che utilizzano combustibili fossili solo in fase di avvio o di arresto. |
4. |
Se un’unità serve per un’attività per la quale la soglia non è espressa come potenza termica nominale totale, la soglia di tale attività è prioritaria per la decisione in merito all’inclusione nel sistema comunitario. |
5. |
Quando in un impianto si supera la soglia di capacità di qualsiasi attività prevista nel presente allegato, tutte le unità in cui sono utilizzati combustibili, diverse dalle unità per l’incinerazione di rifiuti pericolosi o domestici, sono incluse nell’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra. |
6. |
A partire dal 1o gennaio 2012 sono inclusi tutti i voli che arrivano a o partono da un aerodromo situato nel territorio di uno Stato membro cui si applica il trattato.
|
ALLEGATO II
GAS A EFFETTO SERRA DI CUI AGLI ARTICOLI 3 E 30
Biossido di carbonio (CO2)
Metano (CH4)
Protossido di azoto (N2O)
Idrofluorocarburi (HFC)
Perfluorocarburi (PFC)
Esafluoro di zolfo (SF6)
ALLEGATO II bis
Incrementi della percentuale di quote di emissione che gli Stati membri devono mettere all’asta a norma dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera a), all’insegna della solidarietà e della crescita nella Comunità, al fine di ridurre le emissioni e favorire l’adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici
|
Incremento per Stato membro |
Belgio |
10 % |
Bulgaria |
53 % |
Repubblica ceca |
31 % |
Estonia |
42 % |
Grecia |
17 % |
Spagna |
13 % |
Croazia |
26 % |
Italia |
2 % |
Cipro |
20 % |
Lettonia |
56 % |
Lituania |
46 % |
Lussemburgo |
10 % |
Ungheria |
28 % |
Malta |
23 % |
Polonia |
39 % |
Portogallo |
16 % |
Romania |
53 % |
Slovenia |
20 % |
Slovacchia |
41 % |
Svezia |
10 % |
ALLEGATO II ter
DISTRIBUZIONE DELLE QUOTE DI EMISSIONE CHE GLI STATI MEMBRI DEVONO METTERE ALL’ASTA A NORMA DELL’ARTICOLO 10, PARAGRAFO 2, LETTERA c), CHE RIFLETTONO GLI SFORZI ANTICIPATI DI TALUNI STATI MEMBRI DI CONSEGUIRE UNA RIDUZIONE DEL 20 % DELLE EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA
Stato membro |
Distribuzione in percentuale del 2 % rispetto alla base Kyoto |
Bulgaria |
15 % |
Repubblica ceca |
4 % |
Estonia |
6 % |
Ungheria |
5 % |
Lettonia |
4 % |
Lituania |
7 % |
Polonia |
27 % |
Romania |
29 % |
Slovacchia |
3 % |
▼M4 —————
ALLEGATO IV
PRINCIPI IN MATERIA DI CONTROLLO E DI COMUNICAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 14, PARAGRAFO 1
PARTE A — Controllo e comunicazione delle emissioni prodotte da impianti fissi
Controllo delle emissioni di biossido di carbonio
Le emissioni vengono monitorate attraverso l'applicazione di calcoli o in base a misurazioni.
Calcolo delle emissioni
Le emissioni vengono calcolate applicando la seguente formula:
Dati relativi all'attività × Fattore di emissione × Fattore di ossidazione
I dati relativi alle attività (combustibile utilizzato, tasso di produzione, ecc.) vengono monitorati in base ai dati sulle forniture o a misurazioni.
Vengono utilizzati fattori di emissione riconosciuti. Sono accettabili fattori di emissione specifici alle varie attività per tutti i combustibili. Fattori di default sono accettabili per tutti i combustibili, ad esclusione di quelli non commerciali (rifiuti combustibili come pneumatici e gas derivanti da lavorazioni industriali). Per il carbone devono essere elaborati ulteriormente fattori di default specifici alla vena e per il gas naturale fattori di default specifici per l'UE o per il paese di produzione. I valori di default previsti dall'IPCC (Gruppo intergovernativo per il cambiamento climatico) sono accettabili per i prodotti di raffineria. Il fattore di emissione della biomassa è pari a zero.
Se il fattore di emissione non tiene conto del fatto che parte del carbonio non viene ossidata si applica un fattore di ossidazione aggiuntivo. Se sono stati calcolati fattori di emissione specifici per le varie attività e l'ossidazione è già stata presa in considerazione, non deve essere applicato alcun fattore di ossidazione.
Vengono applicati i fattori di ossidazione di default ai sensi della direttiva 96/61/CE, a meno che il gestore non dimostri che i fattori specifici alle attività siano più precisi.
Per ciascuna attività, ciascun impianto e ciascun combustibile si procede ad un calcolo separato.
Misurazioni
Per la misurazione delle emissioni si applicano metodi standard o riconosciuti, supportati da un calcolo delle emissioni.
Controllo delle emissioni di altri gas a effetto serra
Vengono utilizzati metodi standard o riconosciuti messi a punto dalla Commissione in collaborazione con tutte le pertinenti parti interessate. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 23, paragrafo 3.
Comunicazione delle emissioni
Ciascun gestore deve presentare le seguenti informazioni nella comunicazione riguardante un impianto.
A. Informazioni che identificano l'impianto, compresi:
— nome dell'impianto,
— indirizzo, codice postale e paese,
— tipo e numero di attività dell'allegato I svolte presso l'impianto,
— indirizzo, numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica di una persona di contatto, e
— nome del proprietario dell'impianto e di altre eventuali società capogruppo.
B. Per ciascuna attività inserita nell'allegato I svolta nel complesso e per la quale le emissioni vengono calcolate:
— dati relativi all'attività,
— fattori di emissione,
— fattori di ossidazione,
— emissioni complessive, e
— elementi di incertezza.
C. Per ciascuna attività inserita nell'allegato I svolta nel sito e per la quale le emissioni vengono misurate:
— emissioni complessive,
— informazioni sull'affidabilità dei metodi di misurazione, e
— elementi di incertezza.
D. Per le emissioni prodotte dalla combustione, la comunicazione deve riportare anche il fattore di ossidazione, a meno che il fattore di emissione specifico all'attività non abbia già tenuto conto dell'ossidazione.
Gli Stati membri provvedono a coordinare le disposizioni in materia di comunicazione con eventuali altre disposizioni esistenti in materia, al fine di ridurre al minimo l'onere di comunicazione per le imprese.
PARTE B — Controllo e comunicazione delle emissioni prodotte dalle attività di trasporto aereo
Controllo delle emissioni di biossido di carbonio
Le emissioni sono monitorate tramite calcolo, applicando la seguente formula:
consumo di combustibile × fattore di emissione
Il consumo di combustibile comprende il combustibile utilizzato dall’alimentatore ausiliario. Ove possibile si utilizza il valore corrispondente al combustibile effettivamente consumato durante ogni volo, calcolato come segue:
quantitativo di combustibile contenuto nei serbatoi dell’aeromobile al termine del rifornimento per il volo – quantitativo di combustibile contenuto nei serbatoi dell’aeromobile al termine del rifornimento per il volo successivo + rifornimento di combustibile per il volo successivo.
Se mancano i dati sul consumo effettivo del combustibile, per stimare il consumo si applica un metodo standard a livelli basato sulle migliori informazioni disponibili.
I fattori di emissione utilizzati d’ufficio sono quelli ricavati dalle linee guida IPCC 2006 sugli inventari o successivi aggiornamenti, a meno che non siano disponibili fattori di emissione specifici all’attività più precisi, identificati da laboratori indipendenti accreditati tramite metodi di analisi riconosciuti. Alla biomassa si applica un fattore di emissione pari a zero.
Per ciascun volo e ciascun combustibile si procede ad un calcolo separato.
Comunicazione delle emissioni
Ciascun operatore aereo deve presentare le seguenti informazioni nella comunicazione prevista dall’articolo 14, paragrafo 3.
A. Informazioni che identificano l’operatore aereo, compresi:
— nome dell’operatore aereo,
— Stato membro di riferimento,
— indirizzo, codice postale e paese e, se diverso, indirizzo di contatto nello Stato membro di riferimento,
— numeri di registrazione degli aeromobili e tipi di aeromobili utilizzati, nel periodo cui si riferisce la comunicazione, per lo svolgimento delle attività di trasporto aereo elencate nell’allegato I e per le quali l’operatore è considerato l’operatore aereo,
— numero del certificato di operatore aereo e della licenza d’esercizio e nome dell’autorità che ha rilasciato tale certificato/licenza al fine dello svolgimento delle attività di trasporto aereo inserite nell’allegato I per le quali l’operatore in questione è considerato l’operatore aereo,
— indirizzo, numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica di un referente,
— nome del proprietario dell’aeromobile.
B. Informazioni su ciascun tipo di combustibile per il quale si calcolano le emissioni:
— consumo di combustibile,
— fattore di emissione,
— emissioni complessive aggregate prodotte da tutti i voli effettuati nel periodo cui si riferisce la comunicazione e che rientrano fra le attività di trasporto aereo dell’allegato I per le quali l’operatore in questione è considerato l’operatore aereo,
— emissioni aggregate prodotte da:
—
— tutti i voli effettuati nel periodo cui si riferisce la comunicazione e che rientrano fra le attività di trasporto aereo dell’allegato I per le quali l’operatore in questione è considerato l’operatore aereo e che sono decollati da un aerodromo situato nel territorio di uno Stato membro e sono atterrati in un aerodromo situato nel territorio dello stesso Stato membro,
— tutti gli altri voli effettuati nel periodo cui si riferisce la comunicazione e che rientrano fra le attività di trasporto aereo dell’allegato I per le quali l’operatore in questione è considerato l’operatore aereo,
— emissioni aggregate prodotte da tutti i voli effettuati nel periodo cui si riferisce la comunicazione e rientranti nelle attività di trasporto aereo dell’allegato I per le quali l’operatore in questione è considerato l’operatore aereo e che:
—
— sono partiti da ogni Stato membro, e
— sono arrivati in ogni Stato membro in provenienza da un paese terzo,
— incertezza.
Controllo dei dati relativi alle tonnellate-chilometro ai fini degli articoli 3 sexies e 3 septies
Ai fini della domanda di assegnazione di quote a norma dell’articolo 3 sexies, paragrafo 1, o dell’articolo 3 septies, paragrafo 2, l’entità dell’attività di trasporto aereo è calcolata in tonnellate-chilometro, secondo la seguente formula:
tonnellate-chilometro = distanza × carico pagante
dove:
«distanza» è la distanza ortodromica tra l’aerodromo di partenza e l’aerodromo di arrivo maggiorata di un fattore fisso aggiuntivo di 95 km;
«carico pagante» è la massa totale di merci, posta e passeggeri trasportata.
Ai fini del calcolo del carico pagante:
— il numero dei passeggeri comprende il numero di persone a bordo dell’aeromobile, escluso l’equipaggio,
— un operatore aereo può scegliere se applicare la massa effettiva o la massa forfettaria riferita ai passeggeri e al bagaglio imbarcato contenuta nella documentazione sulla massa e sul bilanciamento per i voli interessati, oppure un valore d’ufficio pari a 100 kg per ciascun passeggero e relativo bagaglio imbarcato.
Comunicazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro ai fini degli articoli 3 sexies e 3 septies
Ciascun operatore aereo deve comunicare le seguenti informazioni nella domanda presentata a norma dell’articolo 3 sexies, paragrafo 1 o dell’articolo 3 septies, paragrafo 2:
A. Informazioni che identificano l’operatore aereo, compresi:
— nome dell’operatore aereo,
— Stato membro di riferimento,
— indirizzo, codice postale e paese e, se diverso, indirizzo di contatto nello Stato membro di riferimento,
— numeri di registrazione degli aeromobili e tipi di aeromobili utilizzati, nell’anno cui si riferisce la domanda, per lo svolgimento delle attività di trasporto aereo elencate nell’allegato I e per le quali l’operatore è considerato l’operatore aereo,
— numero del certificato di operatore aereo e della licenza d’esercizio e nome dell’autorità che ha rilasciato tale certificato/licenza al fine dello svolgimento delle attività di trasporto aereo inserite nell’allegato I per le quali l’operatore in questione è considerato l’operatore aereo,
— indirizzo, numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica di un referente,
— nome del proprietario dell’aeromobile.
B. Dati relativi alle tonnellate-chilometro:
— numero di voli per coppia di aerodromi,
— numero di passeggeri-chilometro per coppia di aerodromi,
— numero di tonnellate-chilometro per coppia di aerodromi,
— metodo scelto per il calcolo della massa dei passeggeri e del bagaglio imbarcato,
— numero complessivo di tonnellate-chilometro per tutti i voli effettuati nel corso dell’anno cui si riferisce la comunicazione e che rientrano nelle attività di trasporto aereo inserite nell’allegato I per le quali l’operatore in questione è considerato l’operatore aereo.
ALLEGATO V
CRITERI APPLICABILI ALLA VERIFICA DI CUI ALL'ARTICOLO 15
PARTE A — Verifica delle emissioni prodotte da impianti fissi
Principi generali
1. Le emissioni prodotte da ciascuna delle attività indicate nell'allegato I sono soggette a verifica.
2. La verifica tiene conto della comunicazione presentata ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3 e del controllo svolto nell'anno precedente. L'esercizio deve riguardare l'affidabilità, la credibilità e la precisione dei sistemi di monitoraggio e dei dati e delle informazioni presentati e riguardanti le emissioni, con particolare riferimento ai seguenti elementi:
a) dati presentati relativamente all'attività e misurazioni e calcoli connessi;
b) scelta e applicazione dei fattori di emissione;
c) calcoli per determinare le emissioni complessive, e
d) se si ricorre a misurazioni, opportunità della scelta e impiego dei metodi di misurazione.
3. Le emissioni indicate possono essere convalidate solo se i dati e le informazioni sono affidabili e credibili e consentono di determinare le emissioni con un grado di certezza elevato. Per dimostrare il «grado di certezza elevato» il gestore deve provare che:
a) i dati presentati non siano incoerenti tra loro;
b) il rilevamento dei dati sia stato effettuato secondo gli standard scientifici applicabili, e
c) i registri dell'impianto siano completi e coerenti.
4. Il responsabile della verifica deve avere accesso a tutti i siti e a tutte le informazioni riguardanti l'oggetto della verifica.
5. Il responsabile della verifica deve tener conto del fatto che l'impianto abbia eventualmente aderito al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).
Metodologia
Analisi strategica
6. La verifica si basa su un'analisi strategica di tutte le attività svolte presso l'impianto; a tal fine il responsabile della verifica deve avere una panoramica generale di tutte le attività svolte e della relativa importanza a livello di emissioni prodotte.
Analisi dei processi
7. La verifica delle informazioni comunicate deve avvenire, per quanto possibile, nella sede dell'impianto. Il responsabile della verifica effettua controlli a campione (spot check) per determinare l'affidabilità dei dati e delle informazioni trasmessi.
Analisi dei rischi
8. Il responsabile della verifica sottopone a valutazione tutte le fonti di emissione dell'impianto per verificare l'affidabilità dei dati riguardanti ciascuna fonte che contribuisce alle emissioni complessive dell'impianto.
9. Sulla base di questa analisi il responsabile della verifica indica esplicitamente le fonti nelle quali è stato riscontrato un elevato rischio di errore, nonché altri aspetti della procedura di monitoraggio e di comunicazione che potrebbero generare errori nella determinazione delle emissioni complessive. Ciò riguarda in particolare la scelta dei fattori di emissione e i calcoli necessari per determinare le emissioni delle singole fonti. Particolare attenzione sarà riservata alle fonti che presentano un elevato rischio di errore e a tali aspetti della procedura di controllo.
10. Il responsabile della verifica deve esaminare tutti i metodi di limitazione dei rischi applicati dal gestore, per ridurre al minimo l'incertezza.
Rapporto
11. Il responsabile della verifica predispone un rapporto sul processo di convalida, nel quale dichiara se la comunicazione di cui all'articolo 14, paragrafo 3 è conforme. Il rapporto deve indicare tutti gli aspetti attinenti al lavoro svolto. Una dichiarazione favorevole sulla comunicazione di cui all'articolo 14, paragrafo 3 può essere presentata se il responsabile della verifica ritiene che non vi siano errori materiali nell'indicazione delle emissioni complessive.
Requisiti minimi di competenza della persona responsabile della verifica
12. La persona incaricata della verifica deve essere indipendente rispetto al gestore, deve svolgere i propri compiti con serietà, obiettività e professionalità e deve conoscere:
a) le disposizioni della presente direttiva, nonché le specifiche e gli orientamenti adottati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1;
b) le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative attinenti alle attività sottoposte a verifica;
c) tutte le informazioni esistenti su ciascuna fonte di emissione nell'impianto, con particolare riguardo al rilevamento, alla misurazione, al calcolo e alla comunicazione dei dati.
PARTE B — Verifica delle emissioni prodotte dalle attività di trasporto aereo
13. I principi generali e il metodo definiti nel presente allegato si applicano alla verifica delle comunicazioni delle emissioni prodotte dai voli che rientrano in una delle attività di trasporto aereo dell’allegato I.
A tal fine:
a) al punto 3, il riferimento al «gestore» deve intendersi come riferimento all’operatore aereo e alla lettera c) di tale punto il riferimento all’impianto deve intendersi come riferimento all’aeromobile utilizzato per svolgere le attività di trasporto aereo di cui trattasi nella comunicazione;
b) al punto 5, il riferimento all’impianto deve intendersi come riferimento all’operatore aereo;
c) al punto 6, il riferimento alle attività svolte presso l’impianto deve intendersi come riferimento alle attività di trasporto aereo svolte dall’operatore aereo e di cui tratta la comunicazione;
d) al punto 7, il riferimento alla sede dell’impianto deve intendersi come riferimento ai siti utilizzati dall’operatore aereo per svolgere le attività di trasporto aereo di cui tratta la comunicazione;
e) ai punti 8 e 9, i riferimenti alle fonti di emissione dell’impianto devono intendersi come riferimenti all’aeromobile di cui l’operatore aereo è responsabile;
f) ai punti 10 e 12, il riferimento al gestore deve intendersi come riferimento all’operatore aereo.
Disposizioni supplementari per la verifica delle comunicazioni delle emissioni imputabili al trasporto aereo
14. Il responsabile della verifica deve, in particolare, accertarsi che:
a) tutti i voli imputabili a una delle attività di trasporto aereo che figurano nell’allegato I siano stati tenuti in considerazione. Nello svolgimento delle sue mansioni, il responsabile della verifica consulta i dati sugli orari e altri dati riguardanti il traffico dell’operatore aereo, compresi quelli che l’operatore stesso ha chiesto a Eurocontrol;
b) vi sia globalmente una corrispondenza tra i dati aggregati sul combustibile consumato e i dati riguardanti il combustibile acquistato o fornito in altro modo all’aeromobile che svolge l’attività di trasporto aereo.
Disposizioni supplementari per la verifica dei dati relativi alle tonnellate-chilometro presentati ai fini degli articoli 3 sexies e 3 septies
15. I principi generali e il metodo di verifica delle comunicazioni delle emissioni presentate a norma dell’articolo 14, paragrafo 3, definiti nel presente allegato, si applicano, se del caso, anche alla verifica dei dati relativi alle tonnellate-chilometro per il trasporto aereo.
16. Il responsabile della verifica deve, in particolare, accertarsi che nella domanda che l’operatore aereo presenta a norma dell’articolo 3 sexies, paragrafo 1 e dell’articolo 3 septies, paragrafo 2, si tenga conto solo dei voli di cui l’operatore aereo in questione è responsabile e che sono stati effettivamente realizzati e sono imputabili a una delle attività di trasporto aereo che figurano nell’allegato I. Nello svolgimento delle sue mansioni, il responsabile della verifica consulta i dati riguardanti il traffico dell’operatore aereo, compresi quelli che l’operatore stesso ha chiesto a Eurocontrol. Il responsabile della verifica deve inoltre controllare che il carico pagante dichiarato dall’operatore aereo corrisponda alla documentazione sul carico pagante che l’operatore conserva a fini di sicurezza.
( 1 ) Decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa alla costituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE (GU L 264 del 9.10.2015, pag. 1).
( 2 ) GU L 96 del 12.4.2003, pag. 16.
( 3 ) GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114.
( 4 ) GU L 240 del 24.8.1992, pag. 1.
( *1 ) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.»
( 5 ) Regolamento (UE) n. 606/2010 della Commissione, del 9 luglio 2010, relativo all'approvazione di uno strumento semplificato sviluppato dall'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol) per stimare il consumo di combustibile di alcuni operatori aerei a emissioni ridotte (GU L 175 del 10.7.2010, pag. 25).
( 6 ) GU L 49 del 19.2.2004, pag. 1.
( 7 ) GU L 240 del 24.8.1992, pag. 8.