2003E0873 — IT — 15.02.2007 — 002.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

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AZIONE COMUNE 2003/873/PESC DEL CONSIGLIO

dell'8 dicembre 2003

che proroga e modifica il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente

(GU L 326, 13.12.2003, p.46)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

►M1

AZIONE COMUNE 2004/534/PESC DEL CONSIGLIO del 28 giugno 2004

  L 234

18

3.7.2004

 M2

AZIONE COMUNE 2005/99/PESC DEL CONSIGLIO del 2 febbraio 2005

  L 31

73

4.2.2005

►M3

AZIONE COMUNE 2005/587/PESC DEL CONSIGLIO del 28 luglio 2005

  L 199

99

29.7.2005

►M4

AZIONE COMUNE 2005/796/PESC DEL CONSIGLIO del 14 novembre 2005

  L 300

64

17.11.2005

 M5

AZIONE COMUNE 2006/119/PESC DEL CONSIGLIO del 20 febbraio 2006

  L 49

8

21.2.2006

 M6

AZIONE COMUNE 2007/110/PESC DEL CONSIGLIO del 15 febbraio 2007

  L 46

71

16.2.2007




▼B

AZIONE COMUNE 2003/873/PESC DEL CONSIGLIO

dell'8 dicembre 2003

che proroga e modifica il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente



IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14, l'articolo 18, paragrafo 5 e l'articolo 23, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il 10 dicembre 2002 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2002/965/PESC ( 1 ), che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente.

(2)

Con l'azione comune 2003/445/PESC del Consiglio ( 2 ), il mandato del rappresentante speciale è stato prorogato fino al 31 dicembre 2003.

(3)

Con l'azione comune 2003/537/PESC del 21 luglio 2003, il Consiglio ha deciso di nominare l'ambasciatore Marc OTTE nuovo rappresentante speciale dell'Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente.

(4)

In base al riesame dell'azione comune 2002/965/PESC, è opportuno prorogare il mandato del rappresentante speciale.

(5)

Il 17 novembre 2003 il Consiglio ha adottato istruzioni per la nomina, il mandato e il finanziamento dei rappresentanti speciali dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:



Articolo 1

Il mandato del sig. Marc OTTE quale rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per il processo di pace in Medio Oriente è prorogato.

Articolo 2

Il mandato dell'RSUE è basato sugli obiettivi politici dell'Unione europea con riguardo al processo di pace in Medio Oriente.

Tali obiettivi includono:

a) una soluzione che preveda due Stati, Israele ed uno Stato di Palestina democratico, vitale, pacifico e sovrano, che vivano fianco a fianco all'interno di frontiere sicure e riconosciute e intrattengano normali relazioni con i paesi limitrofi, conformemente alle risoluzioni 242, 338, 1397 e 1402 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («ONU») e ai principi della conferenza di Madrid;

b) una soluzione dei capitoli israelo-siriano e israelo-libanese;

c) una soluzione equa alla complessa questione di Gerusalemme nonché una soluzione giusta, realizzabile e concordata al problema dei profughi palestinesi;

d) la rapida convocazione di una conferenza di pace che dovrebbe affrontare gli aspetti politici ed economici nonché le questioni inerenti alla sicurezza, riaffermare i parametri di una soluzione politica e definire un calendario realistico e dettagliato;

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e) l’istituzione di un dispositivo di polizia duraturo ed efficace sotto direzione palestinese, conforme ai migliori standard internazionali, in cooperazione con i programmi di costruzione istituzionale della Comunità europea e altre iniziative internazionali nel più ampio contesto del settore della sicurezza, compresa la riforma del sistema penale.

▼B

Tali obiettivi sono basati sull'impegno dell'Unione europea a:

a) collaborare con le parti e con i partner della comunità internazionale, soprattutto nell'ambito del «quartetto per il Medio Oriente», per cogliere ogni opportunità che porti la pace e un futuro dignitoso per tutti i popoli della regione;

b) continuare ad offrire assistenza per le riforme della sicurezza, rapide elezioni e le riforme politiche ed amministrative in Palestina;

c) contribuire pienamente alla costruzione della pace, nonché alla ricostruzione dell'economia palestinese, quale parte integrante dello sviluppo regionale.

L'RSUE sostiene le attività dell'alto rappresentante nella regione, anche nell'ambito del «quartetto per il Medio Oriente».

Articolo 3

Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l'RSUE ha mandato di:

a) fornire il contributo attivo ed efficace dell'Unione europea ad azioni ed iniziative che conducano ad una soluzione definitiva del conflitto israelo-palestinese e del conflitto israelo-siriano e israelo-libanese;

b) facilitare e mantenere stretti contatti con tutte le parti del processo di pace in Medio Oriente, con gli altri paesi della regione, i membri del «quartetto per il Medio Oriente» e altri paesi interessati, nonché con l'ONU e con altre pertinenti organizzazioni internazionali, al fine di cooperare con essi al rafforzamento del processo di pace;

c) assicurare la continuità della presenza dell'Unione europea in loco e nelle pertinenti sedi internazionali e contribuire alla gestione e alla prevenzione delle crisi;

d) seguire e sostenere i negoziati di pace tra le parti e, se del caso, offrire la consulenza e i buoni uffici dell'Unione europea;

e) contribuire, ove richiesto, all'attuazione degli accordi internazionali conclusi tra le parti e trattare con esse a livello diplomatico in caso di inadempimento delle clausole di tali accordi;

f) prestare particolare attenzione ai fattori che presentano implicazioni per la dimensione regionale del processo di pace in Medio Oriente;

g) impegnarsi costruttivamente con i firmatari di accordi nel contesto del processo di pace per promuovere l'osservanza delle norme fondamentali della democrazia, incluso il rispetto dei diritti dell'uomo e dello stato di diritto;

h) riferire sulle possibilità d'intervento dell'Unione europea nel processo di pace e sul modo migliore di condurre le iniziative dell'Unione europea e gli sforzi da essa attualmente svolti nel quadro del processo di pace in Medio Oriente, quale il contributo dell'Unione europea alle riforme palestinesi, inclusi gli aspetti politici dei pertinenti progetti di sviluppo dell'Unione europea;

i) monitorare le azioni di entrambe le parti in relazione all'attuazione della tabella di marcia e alle questioni che potrebbero compromettere l'esito dei negoziati per uno status permanente, in modo da consentire al «quartetto per il Medio Oriente» di valutare meglio l'osservanza delle parti;

j) facilitare la cooperazione dell'Unione europea sulle suddette questioni in seno al comitato permanente Unione europea-comitato palestinese permanente per la sicurezza istituito il 9 aprile 1998 nonché con altri mezzi;

k) contribuire a far sì che le personalità influenti della regione acquisiscano una maggiore comprensione del ruolo dell'Unione europea;

l) elaborare ed attuare un programma dell'Unione europea in ordine alle questioni di sicurezza. A tal fine, il rappresentante speciale dell'Unione europea può essere assistito da un esperto preposto alla realizzazione pratica dei progetti operativi connessi alle questioni di sicurezza;

▼M4

m) fornire un orientamento, se del caso, al responsabile della polizia/capo della missione di polizia EUPOL COOPS.

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Articolo 4

1.  L'RSUE è responsabile dell'esecuzione del suo mandato, sotto l'autorità e la direzione operativa dell'alto rappresentante. L'RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

2.  Il comitato politico e di sicurezza («CPS») è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce un orientamento strategico e un apporto politico all'RSUE nell'ambito del mandato.

Articolo 5

▼M3

1.  L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea è pari a 560 000 EUR.

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2.  Le spese finanziate tramite l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili in materia di bilancio generale dell'Unione europea, salvo che gli eventuali prefinanziamenti non restino di proprietà della Comunità.

3.  La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l'RSUE e la Commissione.

4.  La presidenza, la Commissione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

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5.  Le attrezzature e le forniture per l'ufficio di Bruxelles dell'RSUE per il processo di pace in Medio Oriente sono acquistate o affittate a nome e per conto dell'Unione europea.

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Articolo 6

1.  Nei limiti del suo mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione della squadra in consultazione con la presidenza, assistita dal segretario generale/alto rappresentante e con la piena partecipazione della Commissione. L'RSUE informa la presidenza e la Commissione della composizione definitiva della squadra.

2.  Gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione europea possono proporre il comando di personale che operi con l'RSUE. La retribuzione del personale eventualmente distaccato da uno Stato membro o da un'istituzione dell'Unione europea presso l'RSUE è a carico rispettivamente dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione europea interessata.

3.  Tutti gli impieghi della categoria A non interessati dal comando sono, se del caso, oggetto di pubblicità da parte del segretariato generale del Consiglio e sono inoltre notificati agli Stati membri e alle istituzioni al fine di reclutare i candidati meglio qualificati.

4.  I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'RSUE e del suo personale sono definiti con le parti. Gli Stati membri e la Commissione concedono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

Articolo 7

Di norma l'RSUE riferisce personalmente all'alto rappresentante e al CPS e può riferire anche al pertinente gruppo di lavoro. Relazioni scritte vengono trasmesse periodicamente all'Alto rappresentante, al Consiglio e alla Commissione. L'RSUE può riferire al Consiglio «Affari generali e relazioni esterne» su raccomandazione dell'alto rappresentante e del CPS.

Articolo 8

Al fine di assicurare la coerenza dell'azione esterna dell'Unione europea, le attività dell'RSUE sono coordinate con quelle dell'alto rappresentante, della presidenza e della Commissione. Gli RSUE informano regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni della Commissione. Vengono mantenuti stretti contatti sul campo con la Presidenza, la Commissione e i capi missione che si adoperano per assistere l'RSUE nell'esecuzione del suo mandato. L'RSUE mantiene stretti contatti anche con altri attori internazionali e regionali sul campo.

Articolo 9

L'attuazione della presente azione comune e la coerenza della stessa con altri contributi dell'Unione europea nella regione sono esaminati regolarmente. Due mesi prima della scadenza del mandato, l'RSUE presenta all'alto rappresentante, al Consiglio e alla Commissione una relazione scritta esauriente sull'esecuzione del suo mandato, la quale funge da base per la valutazione dell'azione comune nell'ambito dei pertinenti gruppi di lavoro e da parte del CPS. Nel quadro delle priorità generali in materia di spiegamento, l'alto rappresentante formula raccomandazioni al CPS in merito alla decisione del Consiglio relativa al rinnovo, alla modifica o alla revoca del mandato.

Articolo 10

La presente azione comune entra in vigore il 1o gennaio 2004.

Essa si applica fino al 30 giugno 2004.

Articolo 11

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.



( 1 ) GU L 334 dell'11.12.2002, pag. 11. Azione comune modificata da ultimo all'azione comune 2003/537/PESC (GU L 184 del 23.7.2003, pag. 45).

( 2 ) GU L 150 del 18.6.2003, pag. 70.