2003D0135 — IT — 31.03.2010 — 009.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 2003

che approva i piani per l'eradicazione della peste suina classica e la vaccinazione di emergenza dei suini selvatici contro la peste suina classica in Germania, negli Stati federali della Bassa Sassonia, della Renania settentrionale-Vestfalia, della Renania-Palatinato e della Saar

[notificata con il numero C(2003) 626]

(I testi in lingua tedesca e francese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/135/CE)

(GU L 053, 28.2.2003, p.47)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

 M1

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 12 febbraio 2004

  L 49

42

19.2.2004

 M2

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 26 gennaio 2005

  L 24

45

27.1.2005

 M3

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 15 marzo 2005

  L 72

44

18.3.2005

 M4

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 23 dicembre 2005

  L 345

30

28.12.2005

 M5

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 12 aprile 2006

  L 104

51

13.4.2006

 M6

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 23 febbraio 2007

  L 57

20

24.2.2007

 M7

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 12 marzo 2008

  L 70

9

14.3.2008

 M8

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 20 marzo 2009

  L 75

24

21.3.2009

 M9

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 26 maggio 2009

  L 137

42

3.6.2009

►M10

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 29 marzo 2010

  L 84

56

31.3.2010




▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 2003

che approva i piani per l'eradicazione della peste suina classica e la vaccinazione di emergenza dei suini selvatici contro la peste suina classica in Germania, negli Stati federali della Bassa Sassonia, della Renania settentrionale-Vestfalia, della Renania-Palatinato e della Saar

[notificata con il numero C(2003) 626]

(I testi in lingua tedesca e francese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/135/CE)



LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica ( 1 ), in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, l'articolo 20, paragrafo 2, l'articolo 25, paragrafo 3, e l'articolo 29, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Nell'ultimo decennio la peste suina classica è stata confermata nella popolazione di suini selvatici in Germania, negli stati federali del Baden-Württemberg, del Brandeburgo, della Bassa Sassonia, del Meclemburgo-Pomerania occidentale, della Renania Settentrionale-Vestfalia, della Renania Palatinato, della Saar e della Sassonia-Anhalt.

(2)

Con le decisioni 1999/39/CE, del 21 dicembre 1998, che approva il piano presentato dalla Germania per l'eradicazione della peste suina classica dai suini selvatici nel Brandeburgo, nel Meclemburgo-Pomerania occidentale e nella Bassa Sassonia e che abroga la decisione 96/552/CE ( 2 ), 1999/335/CE della Commissione, del 7 maggio 1999, che approva i piani presentati dalla Germania per l'eradicazione della peste suina classica dai suini selvatici nel Baden-Württemberg e nella Renania Palatinato ( 3 ) e 2000/281/CE della Commissione, del 31 marzo 2000, che approva i piani presentati dalla Germania per l'eradicazione della peste suina classica dai suini selvatici nella Sassonia-Anhalt ( 4 ), la Commissione ha approvato i piani per l'eradicazione della peste suina classica nella popolazione di suini selvatici nel Baden-Württemberg, nel Brandeburgo, nella Bassa Sassonia, nel Meclemburgo-Pomerania occidentale, nella Renania-Palatinato e nella Sassonia-Anhalt.

(3)

Con la decisione 2002/161/CE, che approva i piani presentati dalla Germania per l'eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici nella Saar e la vaccinazione di emergenza contro la peste suina classica dei suini selvatici nella Renania-Palatinato e nella Saar ( 5 ), modificata da ultimo dalla decisione 2002/791/CE ( 6 ), la Commissione ha approvato i piani per l'eradicazione della peste suina classica nella popolazione di suini selvatici nella Renania Settentrionale-Vestfalia e per una vaccinazione di emergenza dei suini selvatici contro la peste suina classica nella Renania settentrionale-Vestfalia, nella Renania-Palatinato e nella Saar.

(4)

La Germania ha presentato dati da cui risulta che la peste suina classica è stata eradicata nel Baden-Württemberg, nel Brandeburgo, nel Meclemburgo-Pomerania occidentale e nella Sassonia-Anhalt. È pertanto opportuno abrogare le misure di lotta adottate dalla Commissione contro tale malattia in queste zone della Germania.

(5)

È invece necessario mantenere le misure di lotta contro la peste suina classica nella Bassa Sassonia, nella Renania settentrionale-Vestfalia, nella Renania-Palatinato e nella Saar.

(6)

La Germania ha presentato piani aggiornati per l'eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici nella Bassa Sassonia e nella Renania-Palatinato, per conformarli a quanto prescritto dalla direttiva 2001/89/CE.

(7)

Alla luce della situazione epidemiologica, la Germania ha presentato un piano modificato per la vaccinazione di emergenza dei suini selvatici nella Renania-Palatinato ed un piano per la vaccinazione di emergenza dei suini selvatici nella Bassa Sassonia.

(8)

I piani per l'eradicazione e per la vaccinazione di emergenza recentemente presentati sono stati esaminati e giudicati conformi alle disposizioni della direttiva 2001/89/CE.

(9)

Le autorità tedesche hanno autorizzato l'uso di un vaccino vivo attenuato contro la peste suina classica (ceppo C) da utilizzarsi per l'immunizzazione dei suini selvatici mediante esche.

(10)

Le autorità tedesche proseguiranno l'attività di stretta sorveglianza della peste suina classica nei suini selvatici nell'intero territorio della Germania, nel quadro del piano per l'eradicazione e il controllo della peste suina classica approvato dalla decisione 2002/943/CE della Commissione, del 28 novembre 2002, che approva i programmi per l'eradicazione e la sorveglianza di talune malattie animali e la prevenzione delle zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2003 ( 7 ).

(11)

Le autorità tedesche si sono impegnate ad adottare le seguenti disposizioni: i) riesaminare periodicamente le misure di lotta contro la peste suina classica predisposte in Germania, in stretta collaborazione con i servizi della Commissione, alla luce degli sviluppi della situazione epidemiologica; ii) tenere conto delle constatazioni e delle raccomandazioni fatte dall'ispezione che l'Ufficio Alimentare e Veterinario della Commissione ha svolto nella Renania-Palatinato nel gennaio 2003 ( 8 ); iii) migliorare la raccolta dei dati demografici sui suini selvatici e delle informazioni epidemiologiche sulle quali si fondano i piani per l'eradicazione e la vaccinazione approvati dalla presente decisione. Le autorità tedesche modificheranno i piani approvati dalla presente decisione e li presenteranno alla Commissione per approvazione, se del caso.

(12)

La peste suina classica è stata confermata nella popolazione di suini selvatici in Francia, presso la frontiera con la Germania. Con la decisione 2002/626/CE, del 25 luglio 2002, che approva il piano presentato dalla Francia per l'eradicazione della peste suina classica dai suini selvatici nella Moselle e nella Meurthe-et-Moselle ( 9 ), la Commissione ha approvato il piano di eradicazione presentato dalla Francia.

(13)

Per motivi di chiarezza, è opportuno adottare un'unica decisione, la quale: i) confermi l'approvazione dei piani presentati dalla Germania per l'eradicazione della peste classica nei suini selvatici nella Renania settentrionale-Vestfalia e nella Saar; ii) approvi i nuovi piani presentati per l'eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici nella Bassa Sassonia e nella Renania-Palatinato; iii) confermi l'approvazione dei piani per la vaccinazione di emergenza dei suini selvatici contro la peste suina classica nella Renania settentrionale-Vestfalia e nella Saar; iv) approvi i nuovi piani presentati per la vaccinazione di emergenza contro la peste suina classica dei suini selvatici nella Bassa Sassonia e nella Renania-Palatinato; v) stabilisca le condizioni necessarie per garantire, nelle zone frontaliere interessate, che le misure applicate dalla Germania siano coerenti con le misure applicate dalla Francia; vi) abroghi le decisioni 1999/39/CE, 1999/335/CE, 2000/281/CE e 2002/161/CE.

(14)

Per motivi di trasparenza, è opportuno indicare nella presente decisione le aree geografiche nelle quali saranno applicati i piani per l'eradicazione e per la vaccinazione di emergenza.

(15)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:



Articolo 1

I piani presentati dalla Germania per l'eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici nella Bassa Sassonia, nella Renania settentrionale-Vestfalia, nella Renania-Palatinato e nella Saar sono approvati.

Articolo 2

I piani presentati dalla Germania per la vaccinazione di emergenza dei suini selvatici contro la peste suina classica nella Bassa Sassonia, nella Renania settentrionale-Vestfalia, nella Renania-Palatinato e nella Saar sono approvati.

Articolo 3

La Germania mette in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per l'applicazione dei piani di cui agli articoli 1 e 2 nelle zone che figurano nell'allegato.

Articolo 4

La Germania adotta le misure necessarie su una fascia del proprio territorio di larghezza non inferiore a 20 km dal confine tra la Renania-Palatinato e la Francia, allo scopo di:

a) ridurre quanto più possibile gli inconvenienti per la popolazione di suini selvatici causati da trasporti a lunga distanza dei suini selvatici fuori dalla zona in questione, tenendo conto delle barriere naturali e convenzionali; e

b) diminuire la densità della popolazione di suini selvatici.

La Germania adotta le misure summenzionate in coordinamento e in collaborazione con le autorità francesi. Tali misure disciplinano anche le attività venatorie ed eventualmente la sospensione della caccia.

Articolo 5

Le decisioni 1999/39/CE, 1999/335/CE, 2000/281/CE e 2002/161/CE sono abrogate.

Articolo 6

La Germania e la Francia sono destinatari della presente decisione.

▼M10




ALLEGATO

1.    ZONE NELLE QUALI SONO ATTUATI PIANI DI ERADICAZIONE

A.    Nel Land Renania-Palatinato

a) i Kreise Altenkirchen e Neuwied;

b) nel Kreis Westerwald: i comuni di Bad Marienberg, Hachenburg, Ransbach-Baumbach, Rennerod, Selters, Wallmerod e Westerburg, il comune di Höhr-Grenzhausen a nord dell’autostrada A48, il comune di Montabaur a nord dell’autostrada A3 e il comune di Wirges a nord delle autostrade A48 e A3;

c) nel Landkreis Südwestpfalz: i comuni di Thaleischweiler-Fröschen, Waldfischbach-Burgalben, Rodalben e Wallhalben;

d) nel Kreis Kaiserslautern: i comuni di Bruchmühlbach-Miesau a sud dell’autostrada A6, Kaiserslautern-Süd e Landstuhl;

e) la città di Kaiserslautern a sud dell’autostrada A6.

B.    Nel Land Renania settentrionale-Vestfalia

a) nel Kreis Rhein-Sieg: le città di Bad Honnef, Königswinter, Hennef (Sieg), Sankt Augustin, Niederkassel, Troisdorf, Siegburg e Lohmar e i comuni di Neunkirchen-Seelscheid, Eitorf, Ruppichteroth, Windeck e Much;

b) nel Kreis Siegen-Wittgenstein: nel comune di Kreuztal le località Krombach, Eichen, Fellinghausen, Osthelden, Junkernhees e Mittelhees, nella città di Siegen le località Sohlbach, Dillnhütten, Geisweid, Birlenbach, Trupbach, Seelbach, Achenbach, Lindenberg, Rosterberg, Rödgen, Obersdorf, Eisern e Eiserfeld, i comuni di Freudenberg, Neunkirchen e Burbach, nel comune di Wilnsdorf le località Rinsdorf e Wilden;

c) nel Kreis Olpe: nella città di Drolshagen le località Drolshagen, Lüdespert, Schlade, Hützemert, Feldmannshof, Gipperich, Benolpe, Wormberg, Gelsingen, Husten, Halbhusten, Iseringhausen, Brachtpe, Berlinghausen, Eichen, Heiderhof, Forth e Buchhagen, nella città di Olpe le località Olpe, Rhode, Saßmicke, Dahl, Friedrichsthal, Thieringhausen, Günsen, Altenkleusheim, Rhonard, Stachelau, Lütringhausen e Rüblinghausen, il comune di Wenden;

d) nel Märkische Kreis: le città di Halver, Kierspe e Meinerzhagen;

e) nella città di Remscheid: le località Halle, Lusebusch, Hackenberg, Dörper Höhe, Niederlangenbach, Durchsholz, Nagelsberg, Kleebach, Niederfeldbach, Endringhausen, Lennep, Westerholt, Grenzwall, Birgden, Schneppendahl, Oberfeldbach, Hasenberg, Lüdorf, Engelsburg, Forsten, Oberlangenbach, Niederlangenbach, Karlsruhe, Sonnenschein, Buchholzen, Bornefeld e Bergisch Born;

f) nelle città di Colonia e Bonn: i comuni della riva destra del Reno;

g) la città di Leverkusen;

h) il Rheinisch-Bergische Kreis;

i) l’Oberbergische Kreis.

2.    ZONE NELLE QUALI SI APPLICA IL PIANO PER LA VACCINAZIONE DI EMERGENZA

A.    Nel Land Renania-Palatinato

a) i Kreise Altenkirchen e Neuwied;

b) nel Kreis Westerwald: i comuni di Bad Marienberg, Hachenburg, Ransbach-Baumbach, Rennerod, Selters, Wallmerod e Westerburg, il comune di Höhr-Grenzhausen a nord dell’autostrada A48, il comune di Montabaur a nord dell’autostrada A3 e il comune di Wirges a nord delle autostrade A48 e A3;

c) nel Landkreis Südwestpfalz: i comuni di Thaleischweiler-Fröschen, Waldfischbach-Burgalben, Rodalben e Wallhalben;

d) nel Kreis Kaiserslautern: i comuni di Bruchmühlbach-Miesau a sud dell’autostrada A6, Kaiserslautern-Süd e Landstuhl;

e) la città di Kaiserslautern a sud dell’autostrada A6.

B.    Nel Land Renania settentrionale-Vestfalia

a) nel Kreis Rhein-Sieg: le città di Bad Honnef, Königswinter, Hennef (Sieg), Sankt Augustin, Niederkassel, Troisdorf, Siegburg e Lohmar e i comuni di Neunkirchen-Seelscheid, Eitorf, Ruppichteroth, Windeck e Much;

b) nel Kreis Siegen-Wittgenstein: nel comune di Kreuztal le località Krombach, Eichen, Fellinghausen, Osthelden, Junkernhees e Mittelhees, nella città di Siegen le località Sohlbach, Dillnhütten, Geisweid, Birlenbach, Trupbach, Seelbach, Achenbach, Lindenberg, Rosterberg, Rödgen, Obersdorf, Eisern e Eiserfeld, i comuni di Freudenberg, Neunkirchen e Burbach, nel comune di Wilnsdorf le località Rinsdorf e Wilden;

c) nel Kreis Olpe: nella città di Drolshagen le località Drolshagen, Lüdespert, Schlade, Hützemert, Feldmannshof, Gipperich, Benolpe, Wormberg, Gelsingen, Husten, Halbhusten, Iseringhausen, Brachtpe, Berlinghausen, Eichen, Heiderhof, Forth e Buchhagen, nella città di Olpe le località Olpe, Rhode, Saßmicke, Dahl, Friedrichsthal, Thieringhausen, Günsen, Altenkleusheim, Rhonard, Stachelau, Lütringhausen e Rüblinghausen, il comune di Wenden;

d) nel Märkische Kreis: le città di Halver, Kierspe e Meinerzhagen;

e) nella città di Remscheid: le località Halle, Lusebusch, Hackenberg, Dörper Höhe, Niederlangenbach, Durchsholz, Nagelsberg, Kleebach, Niederfeldbach, Endringhausen, Lennep, Westerholt, Grenzwall, Birgden, Schneppendahl, Oberfeldbach, Hasenberg, Lüdorf, Engelsburg, Forsten, Oberlangenbach, Niederlangenbach, Karlsruhe, Sonnenschein, Buchholzen, Bornefeld e Bergisch Born;

f) nelle città di Colonia e Bonn: i comuni della riva destra del Reno;

g) la città di Leverkusen;

h) il Rheinisch-Bergische Kreis;

i) l’Oberbergische Kreis.



( 1 ) GU L 316 dell'1.12.2001, pag. 5.

( 2 ) GU L 11 del 16.1.1999, pag. 47.

( 3 ) GU L 126 del 20.5.1999, pag. 21.

( 4 ) GU L 92 del 31.3.2000, pag. 27.

( 5 ) GU L 53 del 23.2.2002, pag. 43.

( 6 ) GU L 274 dell'11.10.2002, pag. 40.

( 7 ) GU L 326 del 3.12.2002, pag. 12.

( 8 ) Alla data di adozione della presente decisione la relazione relativa a tale missione non era ancora ultimata.

( 9 ) GU L 200 del 30.7.2002, pag. 37.