2002R1605 — IT — 01.01.2007 — 001.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

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REGOLAMENTO (CE, Euratom) N. 1605/2002 DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 2002

che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee

(GU L 248, 16.9.2002, p.1)

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Gazzetta ufficiale

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►M1

REGOLAMENTO (CE, EURATOM) n. 1995/2006 DEL CONSIGLIO del 13 dicembre 2006

  L 390

1

30.12.2006


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 025, 30.1.2003, pag. 43  (1605/02)




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REGOLAMENTO (CE, Euratom) N. 1605/2002 DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 2002

che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee



INDICE

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI COMUNI

TITOLO I

OGGETTO …

TITOLO II

PRINCIPI DI BILANCIO …

Capo 1

Principi dell'unità e della verità di bilancio

Capo 2

Principio dell'annualità

Capo 3

Principio del pareggio

Capo 4

Principio dell'unità di conto

Capo 5

Principio dell'universalità

Capo 6

Principio della specializzazione

Capo 7

Principio della sana gestione finanziaria

Capo 8

Principio della trasparenza

TITOLO III

FORMAZIONE E STRUTTURA DEL BILANCIO …

Capo 1

Formazione del bilancio

Capo 2

Struttura e presentazione del bilancio

TITOLO IV

ESECUZIONE DEL BILANCIO …

Capo 1

Disposizioni generali

Capo 2

Metodi d'esecuzione

Capo 3

Agenti finanziari

Sezione 1

Principio della separazione delle funzioni …

Sezione 2

L'ordinatore …

Sezione 3

Il contabile …

Sezione 4

L'amministratore degli anticipi …

Capo 4

Responsabilità degli agenti finanziari

Sezione 1

Disposizioni generali …

Sezione 2

Disposizioni relative agli ordinatori delegati e sottodelegati …

Sezione 3

Disposizioni relative ai contabili e agli amministratori degli anticipi …

Capo 5

Operazioni di entrata

Sezione 1

Disponibilità delle risorse proprie …

Sezione 2

Previsione di crediti …

Sezione 3

Accertamento dei crediti …

Sezione 4

Emissione degli ordini di riscossione …

Sezione 5

Recupero …

Capo 6

Operazioni di spesa

Sezione 1

Impegno delle spese …

Sezione 2

Liquidazione delle spese …

Sezione 3

Ordinazione delle spese …

Sezione 4

Pagamento delle spese …

Sezione 5

Termini per le operazioni di spesa …

Capo 7

Sistemi informatici

Capo 8

Il revisore interno

TITOLO V

AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI …

Capo 1

Disposizioni generali

Sezione 1

Campo d'applicazione e principi di attribuzione …

Sezione 2

Pubblicazione …

Sezione 3

Procedure di aggiudicazione degli appalti …

Sezione 4

Garanzie e controllo …

Capo 2

Disposizioni relative agli appalti aggiudicati dalle istituzioni comunitarie per proprio conto

TITOLO VI

SOVVENZIONI …

Capo 1

Portata e forma delle sovvenzioni

Capo 2

Principi

Capo 3

Procedura di concessione

Capo 4

Pagamento e controllo

Capo 5

Esecuzione

TITOLO VII

RENDICONTO E CONTABILITÀ …

Capo 1

Rendiconto

Capo 2

Informazione sull'esecuzione del bilancio

Capo 3

Contabilità

Sezione 1

Disposizioni comuni …

Sezione 2

Contabilità generale …

Sezione 3

Contabilità di bilancio …

Capo 4

Inventario delle immobilizzazioni

TITOLO VIII

CONTROLLO ESTERNO E DISCARICO …

Capo 1

Controllo esterno

Capo 2

Discarico

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

TITOLO I

FONDO EUROPEO AGRICOLO DI GARANZIA …

TITOLO II

FONDI STRUTTURALI, FONDO DI COESIONE, FONDO EUROPEO PER LA PESCA, FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE …

TITOLO III

RICERCA …

TITOLO IV

AZIONI ESTERNE …

Capo 1

Disposizioni generali

Capo 2

Esecuzione delle azioni

Capo 3

Aggiudicazione degli appalti

Capo 4

Sovvenzioni

Capo 5

Verifica dei conti

TITOLO V

UFFICI EUROPEI …

TITOLO VI

STANZIAMENTI AMMINISTRATIVI …

TITOLO VII

ESPERTI …

PARTE TERZA

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

TITOLO I

DISPOSIZIONI TRANSITORIE …

TITOLO II

DISPOSIZIONI FINALI …



IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 279,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 183,

vista la proposta della Commissione ( 1 ),

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ),

visto il parere della Corte dei conti ( 3 ),

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 4 ),

considerando quanto segue:

(1)

Il contesto nel quale è stato adottato il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ( 5 ) è profondamente mutato, in particolare a seguito del quadro delle prospettive finanziarie in cui il bilancio è inserito, degli sviluppi istituzionali e dell'adesione di nuovi Stati membri; in funzione di ciò, il regolamento finanziario è stato modificato più volte in modo sostanziale. Per tener conto segnatamente delle esigenze di semplificazione normativa ed amministrativa nonché di una gestione delle finanze comunitarie ancor più rigorosa, occorre procedere, a fini di chiarezza, alla rifusione del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977.

(2)

Il presente regolamento deve limitarsi ad enunciare i grandi principi e le regole di base che disciplinano l'intero settore del bilancio previsto dal trattato, mentre le disposizioni di applicazione devono essere rinviate al regolamento recante le modalità d'esecuzione del presente regolamento, per istituire una migliore gerarchia delle norme ed accrescere in tal modo la leggibilità del regolamento finanziario. È pertanto necessario abilitare la Commissione ad adottare le modalità d'esecuzione.

(3)

La formazione e l'esecuzione del bilancio devono rispettare i quattro principi fondamentali del diritto di bilancio (unità, universalità, specializzazione e annualità) nonché i principi della verità del bilancio, del pareggio, dell'unità di conto, di una sana gestione finanziaria e della trasparenza.

(4)

Il presente regolamento deve ribadire questi principi e limitare le eccezioni ai casi strettamente necessari nel quadro di una disciplina rigorosa.

(5)

Riguardo al principio dell'unità, il presente regolamento deve stabilire che il principio si applica anche alle spese operative riguardanti l'attuazione delle disposizioni del trattato sull'Unione europea relative alla politica estera e di sicurezza comune e a quelle relative alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale quando tali spese sono a carico del bilancio. I principi dell'unità e della verità del bilancio implicano che siano iscritte a bilancio tutte le entrate e tutte le spese delle Comunità, come pure quelle dell'Unione quando sono a carico del bilancio.

(6)

Riguardo al principio dell'universalità, devono essere soppresse le possibilità di riversamento di acconti e di reimpiego, che saranno parzialmente sostituite da entrate con destinazione specifica, nonché le possibilità di ricostituzione degli stanziamenti disimpegnati; queste modifiche non riguardano le norme speciali sui fondi strutturali.

(7)

Riguardo al principio della specializzazione, è indispensabile che le istituzioni dispongano di una certa flessibilità di gestione per gli storni di stanziamenti. Il presente regolamento finanziario deve infatti autorizzare una presentazione integrata dell'assegnazione delle risorse finanziarie e amministrative per destinazione. Devono inoltre essere armonizzate fra tutte le istituzioni le procedure di storno degli stanziamenti, in modo che gli storni degli stanziamenti del personale e di funzionamento siano di competenza di ciascuna istituzione. Per quanto concerne gli storni di stanziamenti riguardanti le spese operative, la Commissione può procedere a storni tra capitoli all'interno dello stesso titolo, entro il limite complessivo del 10 % degli stanziamenti dell'esercizio iscritti alla linea a partire dalla quale si procede allo storno. La costituzione di riserve da parte dell'autorità di bilancio deve peraltro essere limitata a due casi: l'assenza dell'atto di base o l'incertezza quanto alla sufficienza degli stanziamenti.

(8)

Riguardo al principio dell'annualità, deve essere mantenuta la distinzione tra stanziamenti dissociati e non dissociati. I riporti di stanziamenti d'impegno e di pagamento devono essere decisi da ciascuna istituzione. I periodi complementari devono essere limitati ai casi assolutamente necessari, ossia ai pagamenti del FEAOG.

(9)

Il principio del pareggio costituisce una regola di base del bilancio. Al riguardo occorre sottolineare che il ricorso al prestito non è compatibile con il sistema delle risorse proprie delle Comunità. Tuttavia, il principio del pareggio non è tale da costituire un ostacolo alle operazioni di assunzione e di erogazione dei prestiti garantiti dal bilancio generale dell'Unione.

(10)

In virtù dell'articolo 277 del trattato CE e dell'articolo 181, paragrafo 1, del trattato Euratom, è necessario fissare l'unità di conto in cui è stabilito il bilancio; questa unità di conto è altresì applicabile all'esecuzione e alla rendicontazione.

(11)

Riguardo al principio della sana gestione finanziaria, questo dev'essere definito con riferimento ai principi di economia, efficienza ed efficacia e deve esserne verificato il rispetto mediante indicatori di efficienza definiti per attività e misurabili, che consentano di valutare i risultati ottenuti. Le istituzioni devono procedere ad una valutazione ex ante ed ex post, in conformità degli orientamenti definiti dalla Commissione.

(12)

Riguardo infine al principio della trasparenza, dev'essere garantita una migliore informazione sull'esecuzione del bilancio e sulla contabilità. Occorre anche fissare un termine imperativo per la pubblicazione del bilancio, fatta salva l'eventuale diffusione provvisoria assicurata dalla Commissione tra la constatazione dell'adozione definitiva del bilancio da parte del presidente del Parlamento europeo e la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. È conservata la possibilità di una riserva negativa.

(13)

In materia di formazione e di presentazione del bilancio, occorre armonizzare e semplificare le attuali disposizioni eliminando la distinzione, priva di conseguenze pratiche, tra bilanci suppletivi e bilanci rettificativi.

(14)

La sezione del bilancio relativa alla Commissione deve autorizzare la presentazione degli stanziamenti e delle risorse in base alla destinazione, cioè la formazione del bilancio per attività («Activity Based Budgeting»), per aumentare la trasparenza della gestione del bilancio a fronte degli obiettivi della sana gestione finanziaria e, in particolare, dell'efficienza e dell'efficacia.

(15)

Le autorizzazioni di bilancio devono consentire alle istituzioni di disporre di una certa flessibilità nella gestione dei posti statutari, soprattutto nel quadro del nuovo orientamento di una gestione imperniata sui risultati e non sui mezzi. Questa libertà deve tuttavia essere contenuta entro il duplice limite costituito dagli stanziamenti di bilancio di un esercizio e dal numero totale di posti assegnati; inoltre, ne devono essere esclusi i gradi A 1, A 2 e A 3.

(16)

In materia di esecuzione del bilancio, è necessario chiarire le diverse modalità possibili, ossia l'esecuzione centralizzata a cura della Commissione, l'esecuzione concorrente con gli Stati membri ovvero decentrata con i paesi terzi beneficiari di aiuti esterni, oppure, infine, congiunta con organizzazioni internazionali. La gestione centralizzata deve poter essere effettuata o direttamente dai servizi della Commissione oppure indirettamente mediante delega ad organismi di diritto comunitario o di diritto pubblico nazionale. Le diverse modalità di esecuzione devono garantire, indipendentemente dall'entità incaricata di tutta l'esecuzione o di parte di essa, il rispetto di procedure a tutela dei fondi comunitari, fermo restando che a norma dell'articolo 274 del trattato la responsabilità finale dell'esecuzione del bilancio spetta alla Commissione.

(17)

La responsabilità della Commissione in materia di esecuzione del bilancio le impedisce di delegare funzioni implicanti l'esercizio di potestà pubbliche che implichino margini di apprezzamento discrezionale. Il presente regolamento deve ribadire questo principio e precisare le funzioni che possono essere delegate. Occorre precisare inoltre che agli organismi di diritto privato, ad esclusione di quelli ai quali è attribuita una funzione di servizio pubblico, e a determinate condizioni, non deve essere consentito compiere atti di esecuzione del bilancio, ma soltanto prestare servizi di perizia tecnica o amministrativa oppure eseguire compiti preparatori o accessori.

(18)

Ai fini del rispetto dei principi della trasparenza e della sana gestione finanziaria, gli organismi di diritto pubblico o che svolgono funzioni di servizio pubblico, ai quali sono delegati compiti di esecuzione per conto della Commissione, devono disporre di procedure trasparenti di aggiudicazione degli appalti, di controlli interni efficaci, di un sistema di rendicontazione distinto dal resto delle loro attività e di una revisione contabile esterna.

(19)

Il presente regolamento, in conformità dell'articolo 279, lettera c), del trattato, determina le competenze e le responsabilità degli ordinatori, del contabile e del revisore interno.

La responsabilità degli ordinatori deve essere totale per quanto riguarda tutte le operazioni di entrata e di spesa eseguite sotto la loro autorità, operazioni di cui devono rispondere anche, se del caso, nell'ambito di una procedura disciplinare. Di conseguenza, la responsabilizzazione degli ordinatori deve essere rafforzata con la soppressione dei controlli previ centralizzati e, in particolare, da un lato, del visto preventivo del controllore finanziario sulle operazioni di entrata e di spesa e, dall'altro, della verifica della quietanza liberatoria da parte del contabile.

Il contabile deve rimanere incaricato della corretta esecuzione dei pagamenti, dell'incasso delle entrate e del recupero dei crediti. Deve assumere la gestione della tesoreria e la tenuta della contabilità e deve essere incaricato della formazione degli stati finanziari dell'istituzione.

Il revisore interno esercita le proprie funzioni secondo le norme internazionali pertinenti relative alla revisione contabile. Tale funzione è destinata a verificare il corretto funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo attuati dagli ordinatori.

Il revisore interno non è un soggetto implicato nelle operazioni finanziarie. Non esercita funzioni di controllo di tali operazioni, preventivo rispetto alle decisioni degli ordinatori, funzione che spetterà quindi esclusivamente a questi ultimi.

(20)

La responsabilità degli ordinatori, dei contabili e degli amministratori degli anticipi non è di natura diversa da quella degli altri funzionari e agenti e deve essere soggetta, nell'ambito dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità, alle sanzioni disciplinari e pecuniarie attualmente vigenti. Devono invece essere mantenute talune disposizioni che individuano casi specifici di colpa dei contabili e degli amministratori degli anticipi, legati alla natura particolare delle loro mansioni; essi non disporranno più di indennità o di assicurazioni speciali. Occorre inoltre precisare la responsabilità dell'ordinatore. Nei casi che non implicano frode, per fornire all'autorità che ha il potere di nomina (AIPN) la competenza necessaria, ogni istituzione crea un organo specializzato in materia di irregolarità finanziarie, incaricato di accertare l'esistenza di irregolarità da cui derivino responsabilità disciplinari o pecuniarie del funzionario o dell'agente. Ove individui problemi sistemici, tale organo deve presentare una relazione all'ordinatore e al revisore interno. Nei casi di frode, invece, è opportuno rinviare nel presente regolamento alle disposizioni vigenti sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee e sulla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri.

(21)

Occorre definire le nozioni di impegno di bilancio e di impegno giuridico della spesa e le condizioni della relativa attuazione. Per diminuire il volume degli «impegni dormienti», deve essere limitato il periodo durante il quale possono essere assunti impegni giuridici specifici sulla base di impegni di bilancio globali. Deve inoltre essere prevista una disposizione di disimpegno per gli impegni specifici che non abbiano dato luogo a pagamenti per un periodo di tre anni.

(22)

Il presente regolamento deve definire la tipologia dei pagamenti che possono essere eseguiti dagli ordinatori. L'esecuzione di questi pagamenti deve effettuarsi principalmente in funzione dell'efficacia dell'azione e dei risultati che ne derivano.

Devono essere soppresse le nozioni di anticipo e di acconto, poco precise; i pagamenti sono effettuati sotto forma di prefinanziamenti, pagamenti intermedi e pagamento del saldo finale, quando l'importo dovuto non è interamente versato in una sola volta.

(23)

Il presente regolamento deve precisare che la liquidazione, l'ordinazione e i pagamenti devono essere eseguiti entro un termine che sarà fissato nelle modalità d'esecuzione e la cui inosservanza conferirà ai creditori il diritto ad interessi di mora a carico del bilancio.

(24)

Per quanto riguarda i contratti pubblici d'appalto conclusi dalle istituzioni delle Comunità per proprio conto, occorre prevedere l'applicazione delle disposizioni delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio che coordinano le procedure d'aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture; inoltre, le disposizioni applicabili agli appalti aggiudicati per conto di terzi devono essere conformi ai principi posti da tali direttive.

(25)

Per prevenire le irregolarità, lottare contro la frode e la corruzione e promuovere una gestione sana e efficace, occorrono norme specifiche che escludano dall'attribuzione degli appalti candidati o offerenti colpevoli di atti di questo tipo o in situazione di conflitto d'interessi.

(26)

Occorre inoltre prevedere, a fini di trasparenza, un'informazione adeguata dei candidati e degli offerenti in merito all'attribuzione dei contratti d'appalto.

(27)

Infine, nel quadro della responsabilizzazione degli ordinatori, deve essere soppresso il controllo previo esercitato dall'attuale commissione consultiva degli acquisti e dei contratti.

(28)

Per quanto riguarda le sovvenzioni, occorrono norme specifiche per la concessione e il monitoraggio delle sovvenzioni comunitarie che attuino i principi della trasparenza, della parità di trattamento, del cofinanziamento, dell'irretroattività e del controllo.

(29)

Per evitarne il cumulo, le sovvenzioni non devono poter essere accordate per finanziare due volte lo stesso intervento o per coprire spese di funzionamento di uno stesso esercizio.

(30)

Per analogia con le norme per l'attribuzione degli appalti pubblici, devono essere definite cause di esclusione dal beneficio delle sovvenzioni, affinché le istituzioni dispongano di uno strumento di lotta contro la frode e la corruzione.

(31)

La concessione di una sovvenzione deve essere oggetto di una convenzione scritta per precisare i diritti e gli obblighi dell'istituzione e del beneficiario e per garantirne il rispetto.

(32)

Per quanto riguarda la contabilità e la rendicontazione, occorre precisare che la contabilità comprende una contabilità generale e una contabilità di bilancio e sottolineare che la contabilità generale è una contabilità patrimoniale mentre della contabilità di bilancio ci si avvale ai fini del conto di risultato dell'esecuzione del bilancio e delle relazioni sull'esecuzione del bilancio.

(33)

Occorre precisare, con riferimento ai principi contabili internazionalmente riconosciuti e alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio sui conti annuali di taluni tipi di società, se pertinenti nel contesto del servizio pubblico, i principi sui quali è basata la contabilità generale e la presentazione degli stati finanziari.

(34)

Le disposizioni sulle informazioni da fornire relativamente all'esecuzione del bilancio devono essere adattate al fine di estendere tali informazioni all'utilizzazione degli stanziamenti riportati, ricostituiti e reimpiegati nonché ai diversi organismi di diritto comunitario, e di organizzare meglio la trasmissione dei dati mensili e della relazione sull'esecuzione, da comunicare tre volte all'anno all'autorità di bilancio.

(35)

Occorre armonizzare i metodi contabili utilizzati dalle istituzioni e riconoscere, in questo settore, un diritto d'iniziativa al contabile della Commissione.

(36)

Va precisato che il ricorso ai sistemi informatici per la gestione finanziaria non deve pregiudicare i diritti d'accesso della Corte dei conti ai documenti giustificativi.

(37)

In materia di controllo esterno e di discarico, anche se la Commissione ha l'intera responsabilità dell'esecuzione del bilancio, l'importanza della gestione concorrente con gli Stati membri implica la loro cooperazione nella procedura di controllo da parte della Corte dei conti, quindi di quella di discarico da parte dell'autorità di bilancio.

(38)

Per ottimizzare la rendicontazione e lo svolgimento della procedura di discarico, è opportuno modificare il calendario delle diverse fasi che portano al discarico.

(39)

La Commissione deve presentare al Parlamento europeo, qualora questo lo richieda, tutte le informazioni che siano necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in causa, conformemente all'articolo 276 del trattato CE.

(40)

Talune politiche comunitarie devono essere oggetto di disposizioni specifiche nel rispetto dei principi di base del presente regolamento.

(41)

Per gli stanziamenti del FEAOG e per gli stanziamenti amministrativi risulta necessario prevedere la possibilità di impegni anticipati dal 15 novembre che precede l'esercizio interessato.

(42)

Per quanto riguarda i Fondi strutturali, occorre mantenere il riversamento di acconti e la ricostituzione di stanziamenti alle condizioni previste dalla dichiarazione della Commissione allegata al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali ( 6 ), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1447/2001 ( 7 ).

(43)

Per quanto riguarda la ricerca, occorre armonizzare la presentazione del bilancio con le disposizioni riguardanti la formazione del bilancio per attività, preservando nel contempo la flessibilità di gestione attualmente riconosciuta al Centro comune di ricerca (CCR).

(44)

Per quanto riguarda le azioni esterne, è necessario autorizzare il decentramento della gestione degli aiuti esterni, a condizione che la Commissione disponga di garanzie di una sana gestione finanziaria e che lo Stato beneficiario assuma nei confronti della Commissione la responsabilità per i fondi versati.

(45)

Le convenzioni di finanziamento o i contratti stipulati con lo Stato beneficiario o con un organismo di diritto pubblico nazionale, comunitario o internazionale, nonché con persone fisiche e giuridiche di diritto privato, devono includere i principi generali di aggiudicazione degli appalti di cui al titolo V della prima parte e al titolo IV della seconda parte del presente regolamento, in materia di azioni esterne.

(46)

Le disposizioni generali di gestione relative agli uffici europei devono essere definite in un titolo specifico.

(47)

Anche per quanto riguarda gli stanziamenti amministrativi, è opportuno raggruppare in un titolo apposito le disposizioni specifiche loro applicabili. Occorre inoltre prevedere la possibilità per ciascuno dei due rami dell'autorità di bilancio di formulare in tempo utile un parere sui progetti immobiliari che possono comportare conseguenze finanziarie significative per il bilancio.

(48)

Il cambiamento del calendario relativo al consolidamento dei conti delle istituzioni deve essere rinviato all'esercizio 2005, allo scopo di disporre del tempo necessario per introdurre le procedure interne a tal fine indispensabili.

(49)

In materia di normativa finanziaria applicabile agli organismi creati dalle Comunità, dotati di personalità giuridica e che ricevono una sovvenzione a carico del bilancio generale delle Comunità europee, occorre garantire un quadro adeguato alle esigenze specifiche della loro gestione. Allo stesso tempo e nel pieno rispetto dell'autonomia organica necessaria all'espletamento dei compiti di tali organismi, è necessaria l'armonizzazione delle norme relative segnatamente al discarico ed alla contabilità. Il revisore interno della Commissione esercita nei confronti di tali organismi le stesse competenze di cui dispone nei confronti dei servizi della Commissione. Le norme finanziarie interne a tali organismi dovranno essere opportunamente adeguate affinché siano compatibili con il presente regolamento finanziario. A tal fine occorre abilitare la Commissione ad adottare una normativa finanziaria tipo, dalla quale gli organismi comunitari potranno discostarsi solo previo accordo della Comunità stessa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI COMUNI



TITOLO I

OGGETTO

Articolo 1

▼M1

Il presente regolamento specifica le norme relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee, in seguito denominato «il bilancio», e alla presentazione e alla revisione dei conti.

▼B

Il Comitato economico e sociale, il Comitato delle regioni, il mediatore e il garante europeo della protezione dei dati sono assimilati, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, alle istituzioni delle Comunità.

Articolo 2

Le disposizioni relative all'esecuzione del bilancio in entrate o in spese contenute in un altro atto normativo devono rispettare i principi di bilancio enunciati nel titolo II.



TITOLO II

PRINCIPI DI BILANCIO

▼M1

Articolo 3

Alle condizioni di cui al presente regolamento, la formazione e l'esecuzione del bilancio rispettano i principi dell'unità, della verità del bilancio, dell'annualità, del pareggio, dell'unità di conto, dell'universalità, della specializzazione, della sana gestione finanziaria, che richiede un controllo interno efficace ed efficiente, e della trasparenza.

▼B



CAPO 1

Principi dell'unità e della verità del bilancio

Articolo 4

1.  Il bilancio è l'atto che prevede ed autorizza, per ciascun esercizio, tutte le entrate e le spese ritenute necessarie della Comunità europea e della Comunità europea dell'energia atomica.

2.  Le spese e le entrate delle Comunità comprendono quanto segue:

a) le entrate e le spese della Comunità europea, comprese le spese amministrative che derivano alle istituzioni dalle disposizioni del trattato sull'Unione europea nel settore della politica estera e di sicurezza comune e in quello della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, nonché le spese operative connesse con l'attuazione di dette disposizioni quando sono a carico del bilancio;

b) le spese e le entrate della Comunità europea dell'energia atomica.

3.  Sono iscritti nel bilancio la garanzia per le operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti contratte dalle Comunità ed i versamenti al fondo di garanzia per le azioni esterne.

Articolo 5

1.  La riscossione delle entrate e il pagamento delle spese possono essere effettuati solo mediante imputazione ad una linea del bilancio, salvo il disposto dell'articolo 74.

2.  Nessuna spesa può essere impegnata né oggetto di un ordine di pagamento in eccedenza agli stanziamenti autorizzati.

3.  Nessuno stanziamento può essere iscritto in bilancio se non corrisponde ad una spesa ritenuta necessaria.

▼M1

4.  Gli interessi prodotti dai fondi che sono proprietà delle Comunità sono iscritti in bilancio come entrate varie, fatto salvo il disposto degli articoli 5 bis, 18 e 74.

▼M1

Articolo 5 bis

1.  Gli interessi derivanti da pagamenti di prefinanziamento sono imputati al programma o azione in questione e sono detratti dal pagamento del saldo degli importi dovuti al beneficiario.

Il regolamento recante modalità d'esecuzione del presente regolamento, in seguito denominato «åle modalità d'esecuzione» prevede i casi nei quali, a titolo di eccezione, l'ordinatore responsabile, una volta all'anno, recupera tali interessi. Tali interessi sono versati in bilancio come entrate varie.

2.  Non sono dovuti interessi alle Comunità europee nei casi di:

a) prefinanziamenti che, ai sensi delle modalità d'esecuzione, non costituiscono importi ingenti;

b) prefinanziamenti versati a norma dei contratti d'appalto di cui all'articolo 88;

c) prefinanziamenti versati a Stati membri;

d) prefinanziamenti versati nell'ambito di aiuti di preadesione;

e) anticipi pagati a membri delle istituzioni e al personale a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in seguito denominato «lo statuto»;

f) prefinanziamenti versati nell'ambito della gestione congiunta di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettera c).

▼B



CAPO 2

Principio dell'annualità

Articolo 6

Gli stanziamenti iscritti nel bilancio sono autorizzati per la durata di un esercizio finanziario, che inizia il 1o gennaio e termina il 31 dicembre.

Articolo 7

1.  Il bilancio comporta stanziamenti dissociati, che danno luogo a stanziamenti d'impegno e a stanziamenti di pagamento, e stanziamenti non dissociati.

2.  Gli stanziamenti d'impegno coprono il costo totale degli impegni giuridici sottoscritti durante l'esercizio in corso, fatto salvo il disposto dell'articolo 77, paragrafo 2, e dell'articolo 166, paragrafo 2.

3.  Gli stanziamenti di pagamento coprono i pagamenti derivanti dall'esecuzione degli impegni giuridici sottoscritti durante l'esercizio in corso e/o durante gli esercizi precedenti.

4.  I paragrafi 1 e 2 fanno salve le disposizioni speciali dei titoli I, IV e VI della parte seconda. Non precludono la facoltà di impegnare gli stanziamenti globalmente o di procedere a impegni di bilancio per frazioni annue.

Articolo 8

1.  Le entrate sono imputate ad un esercizio sulla base degli importi riscossi nel corso dell'esercizio stesso. Tuttavia, le risorse proprie del mese di gennaio dell'esercizio successivo possono essere versate a titolo di anticipo conformemente al regolamento del Consiglio recante applicazione della decisione relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità.

2.  Le iscrizioni delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto, della risorsa complementare basata sul prodotto nazionale lordo (PNL) e, se necessario, dei contributi finanziari, possono essere rettificate conformemente al regolamento di cui al paragrafo 1.

3.  Gli stanziamenti assegnati a titolo di un esercizio possono essere utilizzati solo per coprire le spese impegnate e pagate nel corso di tale esercizio e per coprire gli importi dovuti a titolo di impegni relativi a esercizi precedenti.

4.  Gli impegni di stanziamenti sono contabilizzati sulla base degli impegni giuridici contratti fino al 31 dicembre, fatti salvi gli impegni globali di cui all'articolo 77, paragrafo 2, e le convenzioni di finanziamento di cui all'articolo 166, paragrafo 2, che sono contabilizzati sulla base degli impegni di bilancio contratti fino al 31 dicembre.

5.  I pagamenti sono contabilizzati a titolo di un esercizio sulla base dei pagamenti effettuati dal contabile entro il 31 dicembre dell'esercizio stesso.

6.  In deroga ai paragrafi 3, 4 e 5, le spese del Fondo europeo agricolo d'orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia», sono imputate ad un esercizio secondo le norme di cui al titolo I della parte seconda.

Articolo 9

1.  Gli stanziamenti non utilizzati entro la fine dell'esercizio per il quale sono stati iscritti sono annullati.

Tuttavia, possono essere oggetto di una decisione di riporto limitato unicamente all'esercizio successivo, presa dall'istituzione interessata entro il 15 febbraio conformemente ai paragrafi 2 e 3 o essere oggetto di un riporto di diritto conformemente al paragrafo 4.

2.   ►M1  Per gli stanziamenti d'impegno ◄ e gli stanziamenti non dissociati non ancora impegnati alla chiusura dell'esercizio il riporto può riguardare:

a) gli importi corrispondenti agli stanziamenti d'impegno per i quali la maggior parte delle fasi preparatorie all'atto d'impegno è completata al 31 dicembre; tali importi possono essere impegnati fino al 31 marzo dell'anno successivo;

b) gli importi che risultano necessari quando l'autorità legislativa ha adottato l'atto di base nel corso dell'ultimo trimestre dell'esercizio e la Commissione non ha potuto impegnare entro il 31 dicembre gli stanziamenti previsti a tale scopo in bilancio.

3.   ►M1  Per gli stanziamenti di pagamento ◄ , il riporto può riguardare gli importi necessari per coprire impegni anteriori o impegni riguardanti stanziamenti d'impegno riportati, quando gli stanziamenti previsti alle rispettive linee del bilancio dell'esercizio successivo non permettono di coprire il fabbisogno. L'istituzione interessata impiega in via prioritaria gli stanziamenti autorizzati per l'esercizio in corso e ricorre agli stanziamenti riportati soltanto quando i primi siano esauriti.

4.  Gli stanziamenti non dissociati corrispondenti a obblighi regolarmente contratti alla chiusura dell'esercizio sono riportati di diritto unicamente all'esercizio successivo.

5.  L'istituzione interessata informa il Parlamento europeo e il Consiglio (in prosieguo: «l'autorità di bilancio»), entro il 15 marzo, in merito alla decisione di riporto da essa presa, precisando per ogni linea di bilancio in qual modo i criteri di cui ai paragrafi 2 e 3 sono applicati a ciascun riporto.

6.  Gli stanziamenti iscritti in riserva e gli stanziamenti relativi alle spese di personale non possono essere oggetto di riporto.

Articolo 10

Le entrate non utilizzate e gli stanziamenti disponibili il 31 dicembre a titolo delle entrate con destinazione specifica di cui all'articolo 18 sono oggetto di un riporto di diritto. Gli stanziamenti disponibili corrispondenti alle entrate con destinazione specifica riportate devono essere utilizzati in via prioritaria.

Articolo 11

Fatto salvo ►M1  l'articolo 157 e l'articolo 160 bis ◄ , i disimpegni conseguenti all'inesecuzione totale o parziale delle azioni alle quali gli stanziamenti sono stati assegnati, che intervengono nel corso degli esercizi successivi all'esercizio per il quale gli stanziamenti sono stati iscritti in bilancio, danno luogo all'annullamento degli stanziamenti corrispondenti.

Articolo 12

Gli stanziamenti iscritti in bilancio possono essere impegnati con decorrenza di effetti dal 1o gennaio, non appena il bilancio è stato definitivamente adottato, fatte salve le deroghe previste al titolo I e al titolo VI della parte seconda.

Articolo 13

1.  Se il bilancio non è adottato definitivamente all'inizio dell'esercizio, alle operazioni d'impegno e di pagamento relative alle spese la cui imputazione su una linea di bilancio specifica sarebbe stata possibile a titolo dell'esecuzione dell'ultimo bilancio regolarmente adottato si applicano l'articolo 273, primo comma, del trattato CE e l'articolo 178, primo comma, del trattato Euratom.

2.  Le operazioni d'impegno possono essere effettuate, per capitolo, entro i limiti di un quarto dell'insieme degli stanziamenti autorizzati per il capitolo in questione per l'esercizio precedente, aumentato di un dodicesimo per ciascun mese trascorso.

Le operazioni di pagamento possono essere effettuate mensilmente, per capitolo, entro i limiti di un dodicesimo degli stanziamenti autorizzati per il capitolo in questione per l'esercizio precedente.

Il limite degli stanziamenti previsti nel progetto di bilancio in preparazione non può essere superato.

3.  Se richiesto dalla continuità dell'azione delle Comunità e dalle esigenze di gestione:

a) il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata a richiesta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può autorizzare simultaneamente due o più dodicesimi provvisori sia per le operazioni d'impegno sia per le operazioni di pagamento in aggiunta a quelli resi automaticamente disponibili in virtù delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2;

b) per le spese diverse da quelle derivanti obbligatoriamente dai trattati o dagli atti adottati in virtù degli stessi, si applicano l'articolo 273, terzo comma, del trattato CE e l'articolo 178, terzo comma, del trattato Euratom.

I dodicesimi supplementari sono autorizzati per intero e non sono frazionabili.

4.  Se, per un determinato capitolo, l'autorizzazione di due o più dodicesimi provvisori, accordata secondo le condizioni e le procedure previste al paragrafo 3, non permette di fare fronte alle spese necessarie per evitare un'interruzione della continuità dell'azione delle Comunità nel settore contemplato dal capitolo in questione, può essere autorizzato, a titolo eccezionale, il superamento dell'importo degli stanziamenti iscritti nel corrispondente capitolo del bilancio dell'esercizio precedente. L'autorità di bilancio delibera secondo le procedure previste al paragrafo 3. L'importo globale degli stanziamenti disponibile nel bilancio dell'esercizio precedente non può tuttavia in nessun caso essere superato.



CAPO 3

Principio del pareggio

Articolo 14

1.  Nel bilancio entrate e stanziamenti di pagamento devono risultare in pareggio.

2.  Fatto salvo l'articolo 46, paragrafo 1, punto 4, la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica nonché gli organismi creati dalle Comunità di cui all'articolo 185, non possono accendere prestiti.

Articolo 15

1.  Il saldo di ogni esercizio viene iscritto nel bilancio dell'esercizio successivo, in entrate o in stanziamenti di pagamento a seconda che si tratti di un'eccedenza o di un disavanzo.

2.  Le stime appropriate di tali entrate o degli stanziamenti di pagamento sono iscritte in bilancio nel corso della procedura di bilancio e mediante ricorso alla procedura della lettera rettificativa, presentata a norma dell'articolo 34. Esse vengono determinate secondo il regolamento del Consiglio recante applicazione della decisione relativa alle risorse proprie delle Comunità.

3.  Dopo la presentazione dei conti di ogni esercizio, la differenza rispetto alle stime è iscritta nel bilancio dell'esercizio successivo mediante un bilancio rettificativo, appositamente elaborato. In tal caso, la Commissione presenta il progetto preliminare di bilancio rettificativo entro 15 giorni dalla presentazione dei conti provvisori.



CAPO 4

Principio dell'unità di conto

Articolo 16

Il bilancio è formato, è eseguito ed è oggetto di rendiconto in euro.

▼M1

Tuttavia, per le esigenze della tesoreria di cui all'articolo 61, il contabile e, nel caso delle casse di anticipi, l'amministratore degli anticipi e, per la gestione amministrativa dei servizi esterni della Commissione, l'ordinatore responsabile sono autorizzati ad effettuare operazioni nelle monete nazionali, alle condizioni precisate nelle modalità d'esecuzione.

▼B



CAPO 5

Principio dell'universalità

Articolo 17

L'insieme delle entrate copre l'insieme degli stanziamenti di pagamento, salvo il disposto dell'articolo 18. Le entrate e le spese sono iscritte senza contrazione fra di esse, salvo il disposto dell'articolo 20.

Articolo 18

1.   ►M1  Fatto salvo l'articolo 160, paragrafo 1 bis e l'articolo 161, paragrafo 2, le entrate seguenti sono destinate specificamente a finanziare spese determinate: ◄

a) i contributi finanziari degli Stati membri per taluni programmi di ricerca, secondo la decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità;

▼M1

bis)  i contributi finanziari degli Stati membri e di altri paesi donatori, inclusi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche e parastatali, o di organizzazioni internazionali per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dalla Comunità e gestiti per loro conto dalla Commissione, a norma del pertinente atto di base;

▼B

b) gli interessi sui depositi e le ammende previsti dal regolamento volto ad accelerare e chiarire le modalità d'attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi;

c) le entrate con una destinazione specifica, quali redditi da fondazioni, sovvenzioni, donazioni e legati, ivi comprese le entrate con destinazione specifica proprie a ciascuna istituzione;

d) le partecipazioni di paesi terzi o di organismi diversi ad attività delle Comunità;

e) le entrate provenienti da terzi per forniture, prestazioni di servizi o lavori effettuati su loro richiesta;

▼M1

e bis)  i proventi della vendita di autoveicoli, macchinari, impianti, materiali e apparecchiature scientifiche e tecniche che vengono sostituiti o rottamati quando il valore contabile è completamente ammortizzato;

▼B

f) le entrate provenienti dalla restituzione di somme indebitamente pagate;

g) i proventi di forniture, prestazioni di servizi e lavori effettuati a favore di altre istituzioni o organismi, compreso l'importo delle indennità di missione pagate per conto di altre istituzioni o organismi e da questi ultimi rimborsati;

h) l'importo delle indennità di assicurazione riscosse;

i) le entrate provenienti da indennità locative;

j) le entrate provenienti dalla vendita di pubblicazioni e film, anche su supporto elettronico.

2.  Il pertinente atto di base può anche prescrivere di destinare a spese specifiche le entrate da esso previste.

3.  Il bilancio prevede per le entrate con destinazione specifica di cui ai paragrafi 1 e 2 una struttura d'accoglienza e, per quanto possibile, il loro importo.

Articolo 19

1.  La Commissione può accettare qualsiasi atto di liberalità a favore delle Comunità, in particolare fondazioni, sovvenzioni e donazioni e legati.

2.   ►M1  L'accettazione di liberalità per un valore pari o superiore a 50 000 EUR comportanti oneri finanziari, compresi i costi correlati all'accettazione, superiori al 10 % del valore della liberalità effettuata è soggetta all'autorizzazione del Parlamento europeo e del Consiglio, i quali si pronunciano entro due mesi dalla data di ricevimento della domanda della Commissione. ◄ Se entro questo termine non è stata formulata alcuna obiezione, la Commissione delibera in via definitiva sull'accettazione.

Articolo 20

1.  Le modalità d'esecuzione possono prevedere i casi in cui talune entrate possono essere detratte dall'importo delle fatture o delle richieste di pagamento, che in tal caso sono oggetto di un ordine di pagamento al netto.

2.  I prezzi di prodotti o prestazioni forniti alle Comunità, che comprendono oneri fiscali oggetto di rimborso da parte degli Stati membri in forza del protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee o da parte di paesi terzi in forza delle pertinenti convenzioni, sono imputati in bilancio con il loro importo al netto delle tasse.

3.  Le differenze di cambio registrate nel corso dell'esecuzione di bilancio possono essere compensate. Il risultato finale, positivo o negativo, è ripreso nel saldo dell'esercizio.



CAPO 6

Principio della specializzazione

Articolo 21

Gli stanziamenti sono specificati per titoli e per capitoli; i capitoli sono suddivisi in articoli e in voci.

▼M1

Articolo 22

1.  Ogni istituzione, eccettuata la Commissione, può procedere, all'interno della propria sezione di bilancio, a storni di stanziamenti:

a) da titolo a titolo fino ad un massimo del 10 % degli stanziamenti dell'esercizio iscritti alla linea dalla quale viene effettuato lo storno;

b) da capitolo a capitolo e da articolo ad articolo senza limiti.

2.  Tre settimane prima di procedere agli storni di cui al paragrafo 1, le istituzioni informano l'autorità di bilancio delle loro intenzioni. Se durante tale periodo uno dei rami dell'autorità di bilancio avanza motivi debitamente giustificati, si applica la procedura di cui all'articolo 24.

3.  Ogni istituzione, eccettuata la Commissione, può proporre all'autorità di bilancio storni da titolo a titolo, all'interno della propria sezione di bilancio, superiori al limite del 10 % degli stanziamenti dell'esercizio iscritti nella linea di bilancio dalla quale s'intende effettuare lo storno. Tali storni sono soggetti alla procedura di cui all'articolo 24.

4.  Ogni istituzione, eccettuata la Commissione, può procedere, all'interno della propria sezione di bilancio, a storni da articolo ad articolo senza informarne preventivamente l'autorità di bilancio.

▼B

Articolo 23

1.  La Commissione può procedere ai seguenti storni all'interno della propria sezione del bilancio:

a) storni all'interno degli articoli e storni da articolo ad articolo all'interno di ciascun capitolo;

▼M1

b) per le spese di personale e di funzionamento, storni da titolo a titolo fino a un massimo del 10 % degli stanziamenti dell'esercizio iscritti alla linea dalla quale si procede allo storno e fino ad un massimo del 30 % degli stanziamenti dell'esercizio iscritti nella linea verso la quale viene effettuato lo storno;

▼B

c) per le spese operative, storni tra capitoli all'interno dello stesso titolo, entro il limite complessivo del 10 % degli stanziamenti dell'esercizio iscritti alla linea a partire dalla quale si procede allo storno;

▼M1

d) storni, non appena l'atto di base è adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, dal titolo «stanziamenti accantonati», di cui all'articolo 43, nei casi in cui per l'azione in oggetto l'atto di base mancava al momento della formazione del bilancio.

▼M1

Tre settimane prima di procedere agli storni di cui al primo comma, lettere b) e c), la Commissione informa l'autorità di bilancio della propria decisione. Se durante il periodo di tre settimane uno dei rami dell'autorità di bilancio avanza motivi debitamente giustificati, si applica la procedura di cui all'articolo 24.

▼M1

Negli ultimi due mesi dell'esercizio, tuttavia, la Commissione può trasferire autonomamente stanziamenti relativi a spese per il personale, il personale esterno o altri agenti da titolo a titolo entro un limite complessivo pari al 5 % degli stanziamenti dell'esercizio. La Commissione informa l'autorità di bilancio nelle due settimane successive alla decisione relativa a tali storni.

La Commissione informa l'autorità di bilancio nelle due settimane successive alla decisione relativa agli storni di cui alla lettera d) del primo comma.

▼B

2.  La Commissione può proporre all'autorità di bilancio, all'interno della propria sezione del bilancio, altri storni non previsti ►M1  dal paragrafo 1 ◄ .

Articolo 24

1.  L'autorità di bilancio decide gli storni di stanziamenti secondo il disposto dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo fatte salve le deroghe di cui al titolo I della parte seconda.

2.  Quando le proposte di storno di stanziamenti riguardano spese derivanti obbligatoriamente dai trattati o dagli atti adottati in forza dei medesimi, il Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo, delibera a maggioranza qualificata, entro sei settimane, salvo in caso d'urgenza. Il Parlamento europeo formula il proprio parere in tempo utile affinché il Consiglio possa prenderne conoscenza e deliberare entro il termine indicato. In mancanza di una decisione del Consiglio entro tale termine, le proposte di storno si considerano approvate.

3.  Quando le proposte di storno riguardano spese diverse da quelle derivanti obbligatoriamente dai trattati o dagli atti adottati in forza dei medesimi, il Parlamento europeo, previa consultazione del Consiglio, delibera entro sei settimane, salvo in caso d'urgenza. Il Consiglio formula il proprio parere a maggioranza qualificata, in tempo utile affinché il Parlamento europeo possa prenderne conoscenza e deliberare entro il termine indicato. In mancanza di una decisione entro tale termine, le proposte di storno si considerano approvate.

4.  Le proposte di storno che riguardano contemporaneamente spese derivanti obbligatoriamente dai trattati o dagli atti adottati in forza dei medesimi e le altre spese, si considerano approvate se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno preso una decisione contraria entro sei settimane dal ricevimento delle proposte da parte delle due istituzioni. Se il Parlamento europeo e il Consiglio riducono in modo divergente l'importo di una proposta di storno, si considera approvato l'importo meno elevato accettato da una delle due istituzioni. Lo storno non può essere eseguito se una delle due istituzioni è contraria al principio dello storno.

Articolo 25

1.  Possono essere dotate di stanziamenti mediante storno solo le linee di bilancio per le quali il bilancio autorizza uno stanziamento o reca la menzione «per memoria» (p.m.).

2.  Gli stanziamenti corrispondenti ad entrate con destinazione specifica possono essere oggetto di storno solo a condizione che tali entrate conservino la loro destinazione.

Articolo 26

▼M1

1.  Gli storni all'interno dei titoli del bilancio previsti per gli stanziamenti del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), dei Fondi strutturali, del Fondo di coesione, del Fondo europeo per la pesca, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e della ricerca, sono disciplinati dalle disposizioni speciali contenute nei titoli I, II e III della parte seconda.

▼B

2.   ►M1  Gli storni destinati a permettere l'utilizzazione della riserva per aiuti d'urgenza sono decisi dall'autorità di bilancio su proposta della Commissione. Per ogni singola operazione deve essere presentata una proposta distinta. ◄

Si applica la procedura di cui all'articolo 24, paragrafi 2 e 3. Se la proposta della Commissione non ottiene l'accordo dei due rami dell'autorità di bilancio e se non si raggiunge una posizione comune sull'utilizzazione di tali riserve, il Parlamento europeo e il Consiglio non adottano decisioni sulla proposta di storno della Commissione.

▼M1

3.  In casi eccezionali debitamente giustificati di catastrofi umanitarie e crisi internazionali, che si verifichino dopo il 15 dicembre dell'esercizio, la Commissione può procedere allo storno di stanziamenti non utilizzati dell'esercizio in corso ancora disponibili dai titoli di bilancio della rubrica 4 del quadro finanziario pluriennale ai titoli di bilancio riguardanti gli aiuti erogati per situazioni di crisi ed operazioni di aiuto umanitario. La Commissione informa i due rami dell'autorità di bilancio immediatamente dopo aver effettuato tali storni.

▼B



CAPO 7

Principio della sana gestione finanziaria

Articolo 27

1.  Gli stanziamenti del bilancio sono utilizzati secondo il principio di una sana gestione finanziaria, vale a dire secondo i principi di economia, efficienza ed efficacia.

2.  Secondo il principio dell'economia, i mezzi impiegati dall'istituzione per la realizzazione delle proprie attività sono resi disponibili in tempo utile, nella quantità e qualità appropriate ed al prezzo migliore.

Secondo il principio dell'efficienza, deve essere ricercato il miglior rapporto tra i mezzi impiegati ed i risultati conseguiti.

Secondo il principio dell'efficacia, gli obiettivi specifici fissati devono essere raggiunti e devono essere conseguiti i risultati attesi.

3.  Sono stabiliti obiettivi specifici, misurabili, realizzabili, pertinenti e corredati di un termine per tutti i settori di attività contemplati dal bilancio. La realizzazione di tali obiettivi è verificata mediante indicatori di performance stabiliti per attività e le amministrazioni incaricate della spesa trasmettono alle autorità di bilancio informazioni al riguardo. Tali informazioni, previste all'articolo 33, paragrafo 2, lettera d), sono fornite ogni anno entro i termini più brevi e al più tardi nei documenti che accompagnano il progetto preliminare di bilancio.

4.  Per migliorare il processo decisionale, le istituzioni procedono a valutazioni ex ante ed ex post in conformità degli orientamenti definiti dalla Commissione. Sono soggetti a valutazione tutti i programmi e attività che comportano spese importanti e i risultati di tale valutazione sono comunicati alle amministrazioni incaricate della spesa e alle autorità legislative e di bilancio.

Articolo 28

▼M1

1.  Le proposte o iniziative presentate all'autorità legislativa dalla Commissione o da uno Stato membro in conformità delle pertinenti disposizioni del trattato CE o del trattato sull'Unione europea, che possano avere un'incidenza finanziaria, ivi compresa un'incidenza sul numero dei posti, sono corredate di una scheda finanziaria e della valutazione di cui all'articolo 27, paragrafo 4 del presente regolamento.

Le modifiche a una proposta o iniziativa presentate all'autorità legislativa che possano avere un'incidenza finanziaria rilevante, ivi compresa un'incidenza sul numero dei posti, sono corredate di una scheda finanziaria preparata dall'istituzione che propone la modifica.

▼B

2.  Nel corso della procedura di bilancio, la Commissione fornisce tutte le informazioni che consentono il raffronto tra l'evoluzione del fabbisogno di stanziamenti e le previsioni iniziali riportate nelle schede finanziarie. Tali informazioni comprendono i progressi compiuti e lo stato di avanzamento dei lavori dell'autorità legislativa sulle proposte presentate. Se necessario, il fabbisogno di stanziamenti è rivisto in funzione dello stato di avanzamento delle deliberazioni sull'atto di base.

▼M1

3.  Al fine di prevenire i rischi di frode e irregolarità, la scheda finanziaria di cui al paragrafo 1 presenta tutte le informazioni che riguardano le misure di prevenzione e di tutela esistenti e previste.

▼M1

Articolo 28 bis

1.  Il bilancio viene eseguito secondo il principio di un controllo interno efficace ed efficiente, adeguato per ogni modo di gestione, e in conformità delle normative settoriali specifiche.

2.  Ai fini dell'esecuzione del bilancio, il controllo interno viene definito come un processo applicabile a tutti i livelli della gestione e destinato a fornire ragionevoli garanzie quanto al conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) efficacia, efficienza ed economia delle operazioni,

b) affidabilità delle relazioni,

c) salvaguardia degli attivi e informazione,

d) prevenzione e individuazione delle frodi e irregolarità,

e) adeguata gestione dei rischi connessi alla legalità e regolarità delle operazioni sottostanti, tenendo conto del carattere pluriennale dei programmi, nonché della natura dei pagamenti in questione.

▼B



CAPO 8

Principio della trasparenza

Articolo 29

1.  Il bilancio è formato, eseguito ed è oggetto di rendiconto nel rispetto del principio della trasparenza.

▼M1

2.  Il bilancio ed i bilanci rettificativi definitivamente adottati sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del presidente del Parlamento europeo.

La pubblicazione avviene entro tre mesi dalla data della constatazione dell'adozione definitiva del bilancio.

I conti annuali consolidati e le relazioni della gestione finanziaria e di bilancio elaborate da ciascuna istituzione sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

▼B

Articolo 30

1.  Le operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti contratte dalle Comunità a favore di terzi sono oggetto di un'informazione presentata in allegato al bilancio.

2.  Le operazioni del Fondo di garanzia per le azioni esterne sono oggetto di un'informazione presentata negli stati finanziari.

▼M1

3.  La Commissione mette a disposizione, nella forma appropriata, le informazioni sui beneficiari dei fondi provenienti dal bilancio, di cui essa dispone qualora l'esecuzione del bilancio sia centralizzata e espletata direttamente dai suoi servizi e le informazioni sui beneficiari dei fondi siano fornite da entità cui siano stati delegati compiti di esecuzione del bilancio secondo altre modalità di gestione.

Tali informazioni sono messe a disposizione nel debito rispetto dei requisiti in materia di riservatezza, in particolare la tutela dei dati personali ai sensi della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ( 8 ) e del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2001 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ( 9 ), e dei requisiti in materia di sicurezza, nel rispetto delle specificità di ciascuna delle modalità di gestione di cui all'articolo 53 e se del caso in conformità delle pertinenti normative settoriali.

▼B



TITOLO III

FORMAZIONE E STRUTTURA DEL BILANCIO



CAPO 1

Formazione del bilancio

Articolo 31

Il Parlamento europeo, il Consiglio, la Corte di giustizia delle Comunità europee, la Corte dei conti, il Comitato economico e sociale, il Comitato delle regioni, il mediatore e il garante europeo della protezione dei dati redigono uno stato di previsione delle loro spese e delle loro entrate, che trasmettono alla Commissione anteriormente al 1o luglio di ogni anno.

Gli stati di previsione sono altresì trasmessi, a titolo informativo, da tali istituzioni all'autorità di bilancio entro il 1o luglio di ogni anno. La Commissione redige il proprio stato di previsione che trasmette all'autorità di bilancio entro la stessa data.

Nella preparazione del proprio stato di previsione, la Commissione utilizza le informazioni indicate all'articolo 32.

Articolo 32

Ciascun organismo di cui all'articolo 185 trasmette alla Commissione entro il 1o aprile di ogni anno, conformemente all'atto che l'ha istituito, uno stato di previsione delle proprie spese ed entrate, compresi la tabella dell'organico e il programma di lavoro.

La Commissione comunica questi documenti all'autorità di bilancio, a titolo informativo, salvo nel caso previsto all'articolo 46, paragrafo 1, punto 3, lettera d).

Articolo 33

1.  Entro il 1o settembre di ogni anno la Commissione presenta al Consiglio un progetto preliminare di bilancio. Il progetto preliminare di bilancio viene contestualmente trasmesso al Parlamento.

Il progetto preliminare di bilancio presenta uno stato generale riassuntivo delle spese e delle entrate delle Comunità e raggruppa gli stati di previsione di cui all'articolo 31.

2.  La Commissione unisce al progetto preliminare di bilancio quanto segue:

a) un'analisi della gestione finanziaria dell'esercizio trascorso e lo stato degli importi da liquidare;

b) se del caso, un parere sugli stati di previsione delle altre istituzioni, che può comportare previsioni divergenti debitamente motivate;

c) qualsiasi documento di lavoro giudicato utile riguardante la tabella dell'organico delle istituzioni e le sovvenzioni che la Commissione assegna agli organismi di cui all'articolo 185 e alle scuole europee;

▼M1

d) rendiconti di attività contenenti:

 informazioni sulla realizzazione di tutti gli obiettivi specifici, misurabili, realizzabili, pertinenti e corredati di un termine, precedentemente fissati per le varie attività, compresi i nuovi obiettivi misurati mediante indicatori;

 una giustificazione esauriente e un approccio costo benefici per le modifiche proposte riguardanti il livello degli stanziamenti;

 chiara motivazione dell'intervento a livello dell'UE nel rispetto, tra l'altro, del principio di sussidiarietà;

 informazioni sui tassi di esecuzione dell'attività dell'esercizio trascorso e tassi di esecuzione per l'esercizio in corso.

I risultati delle valutazioni sono esaminati e utilizzati per dimostrare i vantaggi che una modifica di bilancio prospettata può comportare;

▼M1

e) uno stato riepilogativo delle scadenze dei pagamenti da effettuare nel corso degli esercizi successivi in base agli impegni di bilancio assunti nel corso di esercizi precedenti.

▼B

Articolo 34

1.  La Commissione, di propria iniziativa o su richiesta delle altre istituzioni per quanto concerne la rispettiva sezione, può presentare al Consiglio una lettera rettificativa che modifica il progetto preliminare di bilancio sulla base di nuovi elementi non ancora noti al momento della stesura dello stesso.

2.  Salvo altrimenti convenuto tra le istituzioni o in circostanze eccezionali, la presentazione al Consiglio da parte della Commissione interviene almeno trenta giorni prima della prima lettura del progetto di bilancio da parte del Parlamento europeo. Il Consiglio presenta la lettera rettificativa al Parlamento europeo almeno quindici giorni prima di tale prima lettura.

Articolo 35

1.  Il Consiglio stabilisce il progetto di bilancio secondo la procedura di cui all'articolo 272, paragrafo 3, del trattato CE e all'articolo 177, paragrafo 3, del trattato Euratom.

2.  Il Consiglio presenta il progetto di bilancio al Parlamento europeo entro il 5 ottobre dell'anno precedente quello dell'esecuzione del bilancio. Il Consiglio allega al progetto di bilancio una motivazione, precisando i motivi per i quali si è discostato dal progetto preliminare di bilancio.

Articolo 36

1.  Il presidente del Parlamento europeo constata che il bilancio è definitivamente adottato secondo la procedura di cui all'articolo 272, paragrafo 7, del trattato CE e all'articolo 177, paragrafo 7, del trattato Euratom.

2.  La constatazione dell'adozione definitiva del bilancio comporta, a decorrere dal 1o gennaio dell'esercizio successivo o a decorrere dalla data della constatazione dell'adozione definitiva del bilancio se questa è posteriore al 1o gennaio, l'obbligo per ciascuno Stato membro di mettere a disposizione delle Comunità gli importi dovuti, alle condizioni fissate dal regolamento del Consiglio recante applicazione della decisione relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità.

Articolo 37

1.  In caso di circostanze inevitabili, eccezionali o impreviste, la Commissione può presentare progetti preliminari di bilancio rettificativo.

Le richieste di bilancio rettificativo avanzate nelle circostanze di cui al primo comma dalle altre istituzioni sono trasmesse alla Commissione.

▼M1

Prima di presentare un progetto preliminare di bilancio rettificativo, la Commissione e le istituzioni diverse dalla Commissione esaminano la possibilità di una ridistribuzione degli stanziamenti interessati, tenendo conto delle previste sottoesecuzioni degli stanziamenti.

▼B

2.  Salvo circostanze eccezionali, la Commissione presenta al Consiglio qualsiasi progetto preliminare di bilancio rettificativo entro il 1o settembre di ogni anno. Essa può unire un parere alle domande di progetti preliminari di bilancio rettificativo proposti dalle altre istituzioni.

3.  L'autorità di bilancio delibera tenendo conto dell'urgenza.

Articolo 38

1.  In caso di presentazione di un progetto preliminare di bilancio rettificativo al Consiglio, quest'ultimo stabilisce un progetto di bilancio rettificativo conformemente agli articoli 35 e 37.

2.  Gli articoli 35 e 36 si applicano ai bilanci rettificativi, tranne che per il calendario. Detti bilanci devono essere giustificati con riferimento al bilancio di cui modificano le previsioni.

Articolo 39

La Commissione e l'autorità di bilancio possono convenire di anticipare talune date relative alla trasmissione degli stati di previsione o all'adozione e alla trasmissione del progetto preliminare e del progetto di bilancio, a condizione che tale intesa non determini una riduzione o un allungamento dei periodi, riservati all'esame di tali testi, previsti dall'articolo 272 del trattato CE e dall'articolo 177 del trattato Euratom.



CAPO 2

Struttura e presentazione del bilancio

Articolo 40

Il bilancio comporta:

▼M1

a) uno stato generale delle entrate e delle spese;

▼B

b) sezioni divise in stati delle entrate e delle spese per ciascuna istituzione.

Articolo 41

1.  Le entrate della Commissione nonché le entrate e le spese delle altre istituzioni sono classificate dall'autorità di bilancio in titoli, capitoli, articoli e voci secondo la loro natura o la loro destinazione.

2.  Lo stato delle spese della sezione della Commissione è presentato secondo una nomenclatura decisa dall'autorità di bilancio e che comporta una classificazione per destinazione.

Il titolo corrisponde ad un settore politico e il capitolo corrisponde di norma ad un'attività.

Ciascun titolo può comportare stanziamenti operativi e stanziamenti amministrativi.

All'interno di ciascun titolo, gli stanziamenti amministrativi sono raggruppati in un unico capitolo.

Articolo 42

Il bilancio non può comportare entrate negative.

Le risorse proprie riscosse in applicazione della decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità sono importi netti e come tali sono presentate nello stato riassuntivo delle entrate del bilancio.

Articolo 43

1.  Ogni sezione del bilancio può comportare un titolo «stanziamenti accantonati». Gli stanziamenti sono iscritti in tale titolo nelle due situazioni seguenti:

a) mancanza di atto di base per l'azione interessata al momento della formazione del bilancio;

b) incertezza, basata su seri motivi, quanto alla sufficienza degli stanziamenti o alla possibilità di eseguire, in condizioni conformi alla buona gestione finanziaria, gli stanziamenti iscritti alle linee operative interessate.

▼M1

Gli stanziamenti di tale titolo possono essere utilizzati soltanto previo storno effettuato secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera d) nei casi in cui l'adozione dell'atto di base è soggetta alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato, e secondo la procedura di cui all'articolo 24 negli altri casi.

▼B

2.  In caso di gravi difficoltà d'esecuzione, la Commissione può proporre, nel corso dell'esercizio, uno storno di stanziamenti verso il titolo «stanziamenti accantonati». L'autorità di bilancio decide in merito a tali storni conformemente all'articolo 24.

Articolo 44

La sezione del bilancio della Commissione può comportare una «riserva negativa», il cui importo massimo è limitato a 200 milioni di EUR. Questa riserva, che è iscritta in un titolo specifico, può riguardare sia stanziamenti d'impegno che stanziamenti di pagamento.

Tale riserva deve essere utilizzata entro la fine dell'esercizio, mediante storno, secondo la procedura di cui ►M1  agli articoli 23 e 25 ◄ .

▼M1

Articolo 45

1.  Il bilancio comporta, nella sezione della Commissione, una riserva per gli aiuti d'urgenza a favore di paesi terzi.

2.  La riserva di cui al paragrafo 1 è utilizzata entro la fine dell'esercizio, mediante storno, secondo la procedura di cui agli articoli 24 e 26.

▼B

Articolo 46

1.  Il bilancio presenta:

1)  ►M1  nello stato generale delle entrate e delle spese: ◄

a) le previsioni di entrate delle Comunità per l'esercizio interessato;

b) le entrate previste dell'esercizio precedente e le entrate dell'esercizio n - 2;

c) gli stanziamenti d'impegno e di pagamento per l'esercizio interessato;

d) gli stanziamenti d'impegno e di pagamento per l'esercizio precedente;

e) le spese impegnate e le spese pagate nel corso dell'esercizio n - 2;

▼M1 —————

▼M1

g) i commenti appropriati a ciascuna suddivisione prevista all'articolo 41, paragrafo 1.

2) nella sezione corrispondente a ciascuna istituzione, le entrate e le spese figurano con la stessa struttura di cui al punto 1);

▼B

3) per quanto riguarda il personale:

a) una tabella dell'organico che fissa, per ogni sezione del bilancio, il numero dei posti per grado in ciascuna categoria e in ciascun quadro, e il numero dei posti permanenti e temporanei, di cui è autorizzata la presa a carico nei limiti degli stanziamenti del bilancio;

b) una tabella dell'organico retribuito sugli stanziamenti per la ricerca e lo sviluppo tecnologico per l'azione diretta e una tabella dell'organico retribuito sugli stessi stanziamenti per l'azione indiretta; le tabelle sono suddivise in categorie e gradi, con la distinzione tra posti permanenti e temporanei, di cui è autorizzata la presa a carico nei limiti degli stanziamenti del bilancio;

▼M1

c) per quanto riguarda il personale scientifico e tecnico, la ripartizione può essere indicata per gruppi di gradi, alle condizioni stabilite per ciascun bilancio; la tabella dell'organico specifica quanti sono gli agenti del personale scientifico o tecnico altamente qualificati, ai quali sono attribuiti i vantaggi speciali previsti dalle disposizioni particolari dello statuto dei funzionari;

▼B

d)  ►C1  una tabella dell'organico che fissa, per ciascun organismo di cui all'articolo 185 ◄ che riceve una sovvenzione a carico del bilancio, il numero dei posti, per grado e per categoria. Le tabelle dell'organico indicano, accanto al numero dei posti autorizzati a titolo dell'esercizio, il numero dei posti autorizzati a titolo dell'esercizio precedente;

4) per l'assunzione e l'erogazione di prestiti:

a) nello stato generale delle entrate, le linee di bilancio corrispondenti alle operazioni in questione, destinate a ricevere gli eventuali rimborsi di beneficiari inizialmente inadempienti, che hanno reso necessario il ricorso alla «garanzia di buon fine». Tali linee recano la dicitura «per memoria» (p.m.) e sono accompagnate dai commenti del caso;

b) nella sezione della Commissione:

i) le linee di bilancio che presentano la «garanzia di buon fine» delle Comunità per le operazioni in questione; tali linee recano la dicitura «per memoria» (p.m.) fintanto che non sussista alcun onere effettivo a tale titolo cui si debba far fronte con risorse definitive;

ii) commenti che indicano il riferimento all'atto di base ed il volume delle operazioni previste, la durata, nonché la garanzia finanziaria che le Comunità forniscono per lo svolgimento di tali operazioni;

c) a titolo indicativo, in un documento allegato alla sezione della Commissione:

i) le operazioni in capitale e la gestione dell'indebitamento in corso;

ii) le operazioni in capitale e la gestione dell'indebitamento per l'esercizio finanziario interessato;

▼M1

5) le linee di bilancio, in entrate e in spese, necessarie per l'attivazione del Fondo di garanzia per le azioni esterne.

▼B

2.  Oltre ai documenti di cui al paragrafo 1, l'autorità di bilancio può allegare al bilancio qualsiasi altro documento pertinente.

Articolo 47

1.  La tabella dell'organico di cui all'articolo 46, paragrafo 1, punto 3, costituisce per ciascuna istituzione o organismo un limite tassativo; nessuna nomina può essere fatta oltre detto limite.

Ogni istituzione od organismo può tuttavia procedere a modifiche delle tabelle dell'organico fino a concorrenza del 10 % dei posti autorizzati, tranne che per i ►M1  gradi AD 16, AD 15 e AD 14 ◄ , a due condizioni:

a) non incidere sul volume degli stanziamenti per il personale corrispondente ad un esercizio pieno, e

b) non superare il limite del numero totale di posti autorizzati per tabella dell'organico.

Tre settimane prima di procedere alle modifiche di cui al secondo comma, le istituzioni informano l'autorità di bilancio delle loro intenzioni. Se durante tale periodo uno dei rami dell'autorità di bilancio avanza motivi debitamente giustificati, le istituzioni si astengono dalle modifiche e si applica la procedura ordinaria.

2.  In deroga al paragrafo 1, primo comma, possono essere compensati i casi di attività ad orario ridotto autorizzati dall'autorità che ha il potere di nomina, conformemente allo statuto.



TITOLO IV

ESECUZIONE DEL BILANCIO



CAPO 1

Disposizioni generali

Articolo 48

1.  La Commissione esegue il bilancio in entrate e in spese conformemente al presente regolamento, sotto la propria responsabilità ed entro i limiti degli stanziamenti autorizzati.

2.  Gli Stati membri cooperano con la Commissione affinché gli stanziamenti siano utilizzati secondo il principio di una sana gestione finanziaria.

▼M1

Articolo 49

1.  Per l'esecuzione degli stanziamenti iscritti in bilancio per qualsiasi azione comunitaria o dell'Unione europea è preliminarmente adottato un atto di base.

Un atto di base è un atto giuridico che fornisce una base giuridica per l'azione e per l'esecuzione delle spesa corrispondente iscritte in bilancio.

2.  In applicazione del trattato CE e del trattato Euratom, un atto di base è un atto adottato dall'autorità legislativa e può assumere la forma di regolamento, direttiva, decisione ai sensi dell'articolo 249 del trattato CE o di decisione sui generis.

3.  In applicazione del titolo V del trattato sull'Unione europea (relativo alla politica estera e di sicurezza comune — PESC), un atto di base può assumere una delle forme specificate all'articolo 13, paragrafi 2 e 3, all'articolo 14, all'articolo 18, paragrafo 5, all'articolo 23, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 24 del trattato sull'Unione europea.

4.  In applicazione del titolo VI del trattato sull'Unione europea (relativo alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale), un atto di base può assumere una delle forme di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea.

5.  Le raccomandazioni e i pareri, nonché le risoluzioni, le conclusioni, le dichiarazioni e gli altri atti privi di effetto giuridico non costituiscono atti di base ai sensi del presente articolo.

6.  In deroga ai paragrafi da 1 a 4, possono essere eseguiti senza atto di base e a condizione che le azioni finanziate siano di competenza delle Comunità o di quella dell'Unione:

a) gli stanziamenti relativi a progetti pilota di natura sperimentale destinati ad accertare la fattibilità e l'utilità di un'azione. I pertinenti stanziamenti d'impegno possono essere iscritti in bilancio per non più di due esercizi finanziari successivi;

b) gli stanziamenti relativi ad azioni preparatorie nei settori di applicazione del trattato CE e del trattato Euratom, nonché del titolo VI del trattato sull'Unione europea, destinate all'elaborazione di proposte in vista dell'adozione di azioni future. Le azioni preparatorie obbediscono ad un'impostazione coerente e possono rivestire forme diverse. I relativi stanziamenti d'impegno possono essere iscritti in bilancio per non più di tre esercizi finanziari successivi. La procedura legislativa deve concludersi prima della scadenza del terzo esercizio. Nel corso della procedura legislativa, l'impegno degli stanziamenti deve rispettare le caratteristiche proprie dell'azione preparatoria quanto alle attività previste, agli obiettivi perseguiti e ai beneficiari. Di conseguenza, i mezzi posti in atto non possono corrispondere, in volume, a quelli previsti per il finanziamento dell'azione definitiva stessa.

All'atto della presentazione del progetto preliminare di bilancio, la Commissione presenta all'autorità di bilancio una relazione sulle azioni contemplate alle lettere a) e b), in cui si valutano i risultati ottenuti e si stabilisce l'eventuale seguito;

c) gli stanziamenti relativi a misure preparatorie nel campo del titolo V del trattato sull'Unione europea (relativo alla PESC). Tali misure sono limitate a un periodo di tempo ridotto e destinate a creare le condizioni per l'azione dell'Unione europea volta al conseguimento degli obiettivi della PESC e per l'adozione dei necessari strumenti giuridici.

Ai fini delle operazioni UE di gestione delle crisi, le misure preparatorie sono destinate fra l'altro a valutare i requisiti operativi, a consentire una rapida assegnazione iniziale delle risorse o a creare le condizioni in loco per l'avvio dell'azione.

Le misure preparatorie sono approvate dal Consiglio, con la piena associazione della Commissione. A tal fine, la presidenza, assistita dal Segretario generale del Consiglio/Alto rappresentante per la PESC informa la Commissione con la massima tempestività dell'intenzione del Consiglio di avviare un'azione preparatoria e comunica in particolare una stima delle risorse necessarie a tal fine. In conformità delle disposizioni del presente regolamento, la Commissione adotta tutte le misure necessarie per garantire un rapido esborso dei fondi;

d) gli stanziamenti relativi ad azioni di natura puntuale, o permanente, svolte dalla Commissione in esecuzione di compiti connessi alle sue prerogative istituzionali in virtù del trattato CE e del trattato Euratom diverse dal diritto di iniziativa legislativa di cui alla lettera b), nonché in esecuzione di competenze specifiche attribuitele direttamente da detti trattati ed elencate nelle modalità di esecuzione;

e) gli stanziamenti destinati al funzionamento di ciascuna istituzione, in virtù della sua autonomia amministrativa.

▼B

Articolo 50

La Commissione riconosce alle altre istituzioni i poteri necessari all'esecuzione delle rispettive sezioni del bilancio.

▼M1

Ciascuna istituzione esercita tali poteri in conformità del presente regolamento ed entro i limiti degli stanziamenti autorizzati.

▼B

Articolo 51

La Commissione e ciascuna delle altre istituzioni possono delegare, nell'ambito dei loro servizi, i propri poteri d'esecuzione del bilancio alle condizioni stabilite dal presente regolamento e dalle loro regole interne ed entro i limiti che esse fissano nell'atto di delegazione. I delegati possono agire soltanto entro i limiti dei poteri che sono loro espressamente conferiti.

▼M1

Articolo 52

1.  È fatto divieto agli agenti finanziari e ad ogni altra persona partecipante all'esecuzione del bilancio, alla gestione, alla revisione contabile o al controllo, di adottare un'azione da cui possa derivare un conflitto tra i loro interessi e quelli delle Comunità. In tal caso, l'agente interessato è tenuto ad astenersi da tali azioni e ad informarne l'autorità competente.

2.  Vi è conflitto d'interessi quando l'esercizio imparziale e obiettivo delle funzioni dell'agente finanziario o di un'altra persona di cui al paragrafo 1, è compromesso da motivi familiari, affettivi, da affinità politica o nazionale, da interesse economico o da qualsiasi altra comunanza d'interessi con il beneficiario.

▼B



CAPO 2

Metodi d'esecuzione

▼M1

Articolo 53

La Commissione esegue il bilancio in conformità delle disposizioni degli articoli da 53 bis a 53 quinquies secondo i metodi seguenti:

a) in modo centralizzato;

b) con una gestione concorrente o decentrata; o

c) in gestione congiunta con organizzazioni internazionali.

▼M1

Articolo 53 bis

Quando la Commissione esegue il bilancio in modo centralizzato, le funzioni di esecuzione sono espletate o direttamente nei suoi servizi o indirettamente secondo le disposizioni degli articoli da 54 a 57.

Articolo 53 ter

1.  Quando la Commissione esegue il bilancio mediante gestione concorrente, le funzioni d'esecuzione del bilancio sono delegate agli Stati membri. Questo metodo si applica, in particolare, alle azioni di cui ai titoli I e II della parte seconda .

2.  Fatte salve disposizioni complementari previste dalla normativa settoriale pertinente e per assicurare, nella gestione concorrente, che i fondi siano utilizzati secondo le regole ed i principi previsti, gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi o di altro tipo necessari per tutelare gli interessi finanziari delle Comunità. A tal fine essi devono in particolare:

a) accertarsi che le azioni finanziate dal bilancio siano realmente effettuate e assicurare che esse siano attuate correttamente;

b) prevenire le irregolarità, e le frodi e intervenire se esse si verificano;

c) recuperare i fondi indebitamente versati o non correttamente utilizzati oppure perduti come conseguenza d'irregolarità o errori;

d) garantire, attraverso la normativa settoriale pertinente e in conformità dell'articolo 30, paragrafo 3, una corretta pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di fondi provenienti dal bilancio.

A tale scopo, gli Stati membri procedono ad accertamenti e predispongono un efficace sistema di controllo interno efficace ed efficiente, in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 28 bis. Se necessario ed appropriato, essi avviano azioni legali.

3.  Gli Stati membri presentano una sintesi annuale, realizzata al livello nazionale opportuno, delle revisioni contabili e delle dichiarazioni disponibili.

4.  Per assicurarsi che l'impiego dei fondi sia conforme alla normativa pertinente, la Commissione ricorre a procedure di liquidazione dei conti o a meccanismi di rettifiche finanziarie che le permettano di assumere la responsabilità finale nell'esecuzione del bilancio.

Articolo 53 quater

1.  Quando la Commissione esegue il bilancio mediante gestione decentrata, le funzioni d'esecuzione del bilancio sono delegate a paesi terzi, a norma dell'articolo 56 e del titolo IV della parte seconda, fatta salva la delega di funzioni residue agli organismi di cui all'articolo 54, paragrafo 2.

2.  Per assicurarsi che l'impiego dei fondi sia conforme alla normativa pertinente, la Commissione ricorre a procedure di liquidazione dei conti o a meccanismi di rettifiche finanziarie che le permettano di assumere la responsabilità finale nell'esecuzione del bilancio.

3.  I paesi terzi a cui sono delegate funzioni di esecuzione garantiscono in conformità dell'articolo 30, paragrafo 3, una corretta pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di fondi provenienti dal bilancio.

Articolo 53 quinquies

1.  Quando la Commissione esegue il bilancio mediante gestione congiunta, alcune funzioni d'esecuzione sono delegate ad organizzazioni internazionali, in conformità delle modalità d'esecuzione, nei seguenti casi:

a) se la Commissione e l'organizzazione internazionale sono vincolate da un accordo quadro a lungo termine nel quale sono stabilite le disposizioni amministrative e finanziarie per la loro cooperazione;

b) se la Commissione e l'organizzazione internazionale elaborano un progetto o programma congiunto;

c) quando i fondi provenienti da più donatori sono raggruppati e non sono specificati per voci o categorie specifiche di spese, ossia nel caso di azioni finanziate da una pluralità di donatori.

Tali organizzazioni applicano in materia di contabilità, di revisione contabile, di controllo interno e di aggiudicazione degli appalti, norme che offrano garanzie equivalenti a quelle delle norme internazionalmente riconosciute.

2.  Nelle convenzioni individuali concluse con le organizzazioni internazionali per la concessione del finanziamento devono figurare disposizioni particolareggiate per l'esecuzione delle funzioni affidate a tali organizzazioni internazionali.

3.  Le organizzazioni internazionali a cui sono delegate funzioni di esecuzione garantiscono in conformità dell'articolo 30, paragrafo 3, una corretta pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di fondi provenienti dal bilancio.

▼B

Articolo 54

▼M1

1.  La Commissione non può delegare a terzi i poteri d'esecuzione di cui è titolare in forza dei trattati, ove implichino un ampio margine di discrezionalità tale da esprimere scelte politiche. Le funzioni d'esecuzione delegate devono essere esattamente definite e il loro uso deve essere rigorosamente controllato.

La delega delle funzioni d'esecuzione del bilancio deve rispondere al principio di sana gestione finanziaria che richiede un controllo interno efficace ed efficiente e garantire il rispetto del principio di non discriminazione e la visibilità dell'azione comunitaria. Le funzioni d'esecuzione così delegate non possono generare conflitti d'interessi.

▼B

2.   ►M1  Nei limiti previsti al paragrafo 1, la Commissione, quando esegue il bilancio mediante gestione centralizzata indiretta o gestione decentrata, ai sensi dell' articolo 53 bis o 53 ter, può delegare funzioni implicanti l'esercizio di potestà pubbliche e in particolare funzioni d'esecuzione del bilancio: ◄

a) alle agenzie di diritto comunitario di cui all'articolo 55 (in prosieguo: «agenzie esecutive»);

▼M1

b) ad organismi creati dalle Comunità, di cui all'articolo 185, e ad altri organismi comunitari specializzati, come la Banca europea per gli investimenti o il Fondo europeo per gli investimenti, nella misura in cui vi sia compatibilità con la missione dell'organismo definita dall'atto di base;

c) ad organismi pubblici nazionali o internazionali o ad entità di diritto privato investite di attribuzioni di servizio pubblico, che presentano sufficienti garanzie finanziarie nelle condizioni previste dalle modalità d'esecuzione;

▼M1

d) a persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V del trattato dell'Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente atto di base ai sensi dell'articolo 49 del presente regolamento.

▼B

3.  Quando funzioni d'esecuzione sono espletate da organismi di cui al paragrafo 2, questi ultimi verificano regolarmente se le azioni finanziate dal bilancio siano state eseguite correttamente.

▼M1

Detti organismi o persone adottano le misure atte a prevenire le irregolarità e le frodi e, se del caso, avviano azioni legali per recuperare i fondi indebitamente versati o non correttamente utilizzati.

Articolo 55

1.  Le agenzie esecutive sono persone giuridiche di diritto comunitario istituite con decisione della Commissione, cui può essere delegata in tutto o in parte l'attuazione, per conto della Commissione e sotto la sua responsabilità, di un programma o di un progetto comunitario, a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio del 19 dicembre 2002 che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari ( 10 ).

2.  L'esecuzione degli stanziamenti operativi corrispondenti è affidata al direttore dell'agenzia.

Articolo 56

1.  La Commissione, quando esegue il bilancio mediante gestione centralizzata indiretta, si accerta anzitutto dell'esistenza e del buon funzionamento nelle entità alle quali affida l'esecuzione:

a) di procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni che siano trasparenti e non discriminatorie e impediscano qualsiasi conflitto d'interessi, ai sensi delle disposizioni rispettivamente dei titoli V e VI;

b) di un sistema efficace ed efficiente di controllo interno della gestione delle operazioni comprendente l'effettiva separazione delle funzioni rispettivamente di ordinatore e di contabile o delle funzioni equivalenti;

c) un sistema contabile che consenta di verificare la corretta utilizzazione dei fondi comunitari e che rispecchi tale utilizzazione nei conti della Comunità;

d) una revisione contabile esterna indipendente;

e) un accesso del pubblico all'informazione, al livello previsto dalla normativa comunitaria;

f) una corretta pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di fondi provenienti dal bilancio in conformità dell'articolo 30, paragrafo 3.

La Commissione può accettare che i sistemi di revisione contabile, contabilità e aggiudicazione degli appalti degli organismi di cui ai paragrafi 1 e 2 siano equivalenti ai propri sistemi, nel rispetto delle norme internazionalmente riconosciute.

2.  In caso di gestione decentrata, si applicano i criteri di cui al paragrafo 1, ad eccezione del criterio di cui alla lettera e), in tutto o in parte secondo il grado di decentramento convenuto tra la Commissione e il paese terzo o gli organismi di diritto pubblico nazionali o internazionali interessati.

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, lettera a) e dell'articolo 169 bis, la Commissione può decidere

 in caso di utilizzazione in comune di fondi e

 alle condizioni previste nell'atto di base,

di fare ricorso alle procedure di aggiudicazione degli appalti o concessione delle sovvenzioni del paese partner beneficiario o come convenuto fra i donatori.

Prima di prendere tale decisione, la Commissione deve aver ottenuto in via preliminare, sulla base di un esame caso per caso, la prova che tali procedure rispettano i principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione, evitano conflitti di interesse, offrono garanzie equivalenti agli standard internazionalmente riconosciuti e garantiscono il rispetto delle disposizioni in materia di sana gestione finanziaria che richiede un controllo interno efficace ed efficiente.

Il paese terzo, gli organismi di diritto pubblico nazionali o internazionali interessati si impegnano ad adempiere i seguenti obblighi:

a) rispettare i criteri di cui al paragrafo 1, secondo le modalità stabilite nel primo comma del presente paragrafo;

b) assicurare che la revisione contabile di cui al paragrafo 1, lettera d) sia effettuata da un istituto nazionale di revisione contabile esterna indipendente;

c) procedere a regolari accertamenti intesi ad assicurare che le azioni da finanziare mediante il bilancio siano state attuate correttamente;

d) adottare le misure atte a prevenire le irregolarità e le frodi e, se del caso, avviare azioni legali per recuperare i fondi indebitamente versati.

3.  La Commissione provvede alla sorveglianza, alla valutazione e al controllo dell'esecuzione delle funzioni delegate. Quando procede ai controlli avvalendosi dei propri sistemi di controllo, essa tiene conto dell'equipollenza fra i sistemi di controllo.

▼B

Articolo 57

▼M1

1.  La Commissione non può affidare atti d'esecuzione relativi a fondi provenienti dal bilancio, compresi il pagamento e la riscossione, ad entità od organismi esterni di diritto privato, ad eccezione del caso previsto all'articolo 54, paragrafo 2, lettera c) o dei casi specifici di pagamenti da versare a beneficiari determinati dalla Commissione, il cui importo e le cui condizioni sono stabiliti dalla Commissione e che non implichino l'esercizio di potere discrezionale da parte dell'entità o dell'organismo che procede al loro versamento.

▼B

2.  Ad entità od organismi esterni di diritto privato non investiti di attribuzioni di servizio pubblico, possono essere affidati, mediante contratto, unicamente compiti di perizia tecnica e compiti amministrativi, preparatori o accessori che non implichino l'esercizio né di potestà pubbliche, né di un potere di apprezzamento discrezionale.



CAPO 3

Agenti finanziari



Sezione 1

Principio della separazione delle funzioni

Articolo 58

Le funzioni di ordinatore e di contabile sono separate e tra loro incompatibili.



Sezione 2

L'ordinatore

Articolo 59

1.  Le funzioni di ordinatore sono esercitate dall'istituzione.

▼M1

1 bis.  Ai fini del presente titolo, il termine agenti indica le persone soggette allo statuto.

▼M1

2.  Ogni istituzione stabilisce nelle proprie regole amministrative interne gli agenti di livello adeguato ai quali delega, nel rispetto delle condizioni previste dal rispettivo regolamento interno, le funzioni di ordinatore, i limiti dei poteri conferiti, nonché la facoltà dei delegati di sottodelegare i loro poteri.

3.  Le deleghe e le sottodeleghe delle funzioni di ordinatore sono accordate soltanto ad agenti.

▼B

4.  Gli ordinatori delegati o sottodelegati possono agire esclusivamente entro i limiti stabiliti dall'atto di delegazione o di sottodelegazione. L'ordinatore delegato o sottodelegato competente può essere assistito nell'espletamento delle sue funzioni da uno o più agenti incaricati di effettuare, sotto la sua responsabilità, determinate operazioni necessarie ai fini dell'esecuzione del bilancio e della rendicontazione.

Articolo 60

1.  L'ordinatore è incaricato in ogni istituzione di eseguire le entrate e le spese secondo i principi di una sana gestione finanziaria e di garantirne la legittimità e la regolarità.

2.  Per eseguire le spese, l'ordinatore delegato e sottodelegato procede agli impegni di bilancio ed agli impegni giuridici, alla liquidazione delle spese e all'emissione degli ordini di pagamento, nonché agli atti preliminari necessari all'esecuzione degli stanziamenti.

3.  L'esecuzione delle entrate comporta la formazione delle previsioni di crediti, l'accertamento dei diritti da recuperare e l'emissione degli ordini di riscossione. Comporta anche, se necessario, la rinuncia ai crediti accertati.

4.  L'ordinatore delegato pone in atto, conformemente alle norme minime stabilite da ogni istituzione e tenendo conto dei rischi inerenti alle caratteristiche della gestione ed alla natura delle azioni finanziate, la struttura organizzativa nonché i sistemi e le procedure interni di gestione e di controllo adeguati all'esecuzione dei suoi compiti, comprese eventuali verifiche ex post. Prima che un'operazione sia autorizzata, i suoi aspetti operativi e finanziari sono verificati da agenti diversi da quelli che hanno avviato l'operazione. La verifica ex ante ed ex post e l'avvia di un'operazione sono funzioni separate.

5.  Gli agenti incaricati del controllo della gestione delle operazioni finanziarie devono disporre delle necessarie competenze professionali. Essi rispettano un codice deontologico deciso da ciascuna istituzione.

6.  Gli agenti partecipanti alla gestione finanziaria e al controllo delle operazioni che ritengono irregolare o contraria ai principi di una sana gestione finanziaria o alle regole deontologiche cui sono vincolati una decisione la cui applicazione o accettazione sia stata loro imposta da un superiore, ne informano per iscritto l'ordinatore delegato e, in caso d'inerzia dello stesso, l'istanza di cui all'articolo 66, paragrafo 4. In caso di attività illecite, di frode o di corruzione che possano ledere gli interessi della Comunità, essi informano le autorità e istanze designate dalla legislazione in vigore.

▼M1

7.  L'ordinatore delegato rende conto alla propria istituzione dell'esercizio delle sue funzioni mediante una relazione annuale di attività, corredata di informazioni finanziarie e di gestione, che confermi che le informazioni figuranti in tale relazione forniscono un'immagine fedele, salvo se diversamente specificato nelle riserve collegate a determinati settori di entrate e spese.

La relazione illustra i risultati delle sue operazioni a fronte degli obiettivi che gli sono stati assegnati, i rischi associati a dette operazioni, l'impiego delle risorse messe a sua disposizione e l'efficienza ed efficacia del sistema di controllo interno. Il revisore contabile interno prende conoscenza della relazione annuale di attività e degli altri elementi d'informazione individuati. La Commissione trasmette all'autorità di bilancio, entro il 15 giugno di ogni anno, una sintesi delle relazioni annuali di attività dell'anno precedente.

▼B



Sezione 3

Il contabile

Articolo 61

1.  Ogni istituzione nomina un contabile che, presso la stessa, è incaricato di quanto segue:

a) provvedere alla corretta esecuzione dei pagamenti, all'incasso delle entrate ed al recupero dei crediti accertati;

b) preparare e presentare i conti, conformemente al titolo VII;

c) tenere la contabilità conformemente al titolo VII;

d) definire, conformemente al titolo VII, le norme e i metodi contabili nonché il piano contabile;

e) definire e convalidare i sistemi contabili e, se necessario, convalidare i sistemi stabiliti dall'ordinatore e destinati a fornire o giustificare informazioni contabili; ►M1  il contabile è abilitato a verificare il rispetto dei criteri di liquidazione; ◄

f) provvedere alla gestione della tesoreria.

2.  Il contabile ottiene dagli ordinatori, che ne garantiscono l'affidabilità, tutte le informazioni necessarie all'elaborazione di conti che forniscano un quadro fedele del patrimonio delle Comunità e dell'esecuzione del bilancio.

▼M1

2 bis.  Prima della loro adozione da parte dell'istituzione, il contabile approva i conti attestando in tal modo con ragionevole certezza che i conti forniscono un'immagine fedele della situazione finanziaria dell'istituzione.

A tal fine il contabile verifica che tali conti sono stati preparati nel rispetto delle norme, dei metodi e dei sistemi contabili definiti sotto la sua responsabilità, come stabilito nel presente regolamento per i conti della sua istituzione e che tutte le entrate e le spese sono contabilizzate.

Gli ordinatori delegati trasmettono al contabile tutte le informazioni di cui ha bisogno per svolgere i suoi compiti.

Gli ordinatori delegati restano pienamente responsabili dell'utilizzo corretto dei fondi da loro gestiti, nonché della legalità e regolarità delle spese sotto il loro controllo.

2 ter.  Il contabile è abilitato a verificare le informazioni ricevute nonché a eseguire qualsiasi controllo supplementare che egli ritenga necessario per approvare i conti.

Formula riserve, se necessario, illustrando con precisione la natura e la portata di dette riserve.

2 quater.  I contabili delle altre istituzioni e agenzie approvano i rispettivi conti annuali e li inviano al contabile della Commissione.

▼M1

3.  Salve le deroghe previste dal presente regolamento, solo il contabile è autorizzato a maneggiare denaro contante ed equivalenti di liquidità. È responsabile della custodia dei medesimi.

▼B

Articolo 62

▼M1

Ai fini dell'esercizio dei suoi compiti, il contabile può delegare alcune delle proprie funzioni ad agenti subordinati.

▼B

L'atto di delegazione definisce i compiti affidati ai delegati.



Sezione 4

L'amministratore degli anticipi

▼M1

Articolo 63

1.  Possono essere create casse di anticipi per l'incasso di entrate che non siano le risorse proprie e per il pagamento di spese di importo limitato ai sensi delle modalità d'esecuzione.

Tuttavia, nel settore degli aiuti erogati per situazioni di crisi e delle operazioni d'aiuto umanitario ai sensi dell'articolo 110, si possono utilizzare le casse di anticipi senza limite di importo rispettando il livello di stanziamenti deciso dall'autorità di bilancio per la corrispondente linea di bilancio per l'esercizio in corso.

2.  Le casse di anticipi sono alimentate dal contabile dell'istituzione e sono poste sotto la responsabilità di amministratori degli anticipi designati dal contabile dell'istituzione.

▼B



CAPO 4

Responsabilità degli agenti finanziari



Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 64

1.  Fatte salve eventuali misure disciplinari, l'autorità che li ha nominati può ritirare, in qualsiasi momento, temporaneamente o definitivamente, la delegazione o la sottodelegazione conferita agli ordinatori delegati e sottodelegati.

2.  Fatte salve eventuali misure disciplinari, l'autorità che lo ha nominato può sospendere, in qualsiasi momento, temporaneamente o definitivamente, il contabile dalle sue funzioni.

3.  Fatte salve eventuali misure disciplinari, l'autorità che li ha nominati può sospendere, in qualsiasi momento, temporaneamente o definitivamente, gli amministratori degli anticipi dalle loro funzioni.

Articolo 65

▼M1

1.  Le disposizioni del presente capo fanno salva l'eventuale responsabilità penale degli agenti finanziari di cui all'articolo 64, secondo il diritto nazionale applicabile e le disposizioni vigenti sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità e sulla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità o degli Stati membri.

▼B

2.  Ogni ordinatore, contabile o amministratore degli anticipi è responsabile sotto il profilo disciplinare e patrimoniale, conformemente allo statuto, salvo il disposto degli articoli 66, 67 e 68. In caso di attività illecita, di frode o di corruzione che possono ledere gli interessi della Comunità, saranno adite le autorità e istanze designate dalla legislazione vigente.



Sezione 2

Disposizioni relative agli ordinatori delegati e sottodelegati

Articolo 66

▼M1

1.  L'ordinatore impegna la propria responsabilità pecuniaria alle condizioni previste dallo statuto.

▼M1

1 bis.  L'obbligo di versare compensazioni si applica in particolare se:

a) l'ordinatore, intenzionalmente o per negligenza grave da parte sua, accerta i diritti da recuperare o emette ordini di riscossione, impegna una spesa o firma un ordine di pagamento, senza conformarsi al presente regolamento e alle sue modalità d'esecuzione;

b) l'ordinatore, intenzionalmente o per negligenza grave da parte sua, trascura di compilare un atto che dia luogo ad un credito, trascura o ritarda l'emissione di ordini di riscossione, oppure ritarda l'emissione di un ordine di pagamento, generando in tal modo una responsabilità civile dell'istituzione nei confronti di terzi.

▼B

2.  Gli ordinatori delegati o sottodelegati che ritengano che una decisione di loro competenza sia inficiata d'irregolarità o contravvenga ai principi di una sana gestione finanziaria, ne informano per iscritto l'autorità delegante. Se l'autorità delegante dà istruzione motivata per iscritto all'ordinatore delegato o sottodelegato di prendere tale decisione, quest'ultimo è esente da responsabilità.

▼M1

3.  In caso di sottodelegazione all'interno dei suoi servizi, l'ordinatore delegato resta responsabile dell'efficienza e dell'efficacia dei sistemi interni di gestione e di controllo istituiti e della scelta dell'ordinatore sottodelegato.

4.  Ogni istituzione crea un'istanza specializzata in irregolarità finanziarie o partecipa a un'istanza comune creata da varie istituzioni. Tali istanze sono indipendenti sul piano funzionale e accertano l'esistenza di un'irregolarità finanziaria e le eventuali conseguenze.

▼B

Sulla base del parere di quest'istanza, l'istituzione decide l'avvio di un procedimento disciplinare o volto ad accertare una responsabilità patrimoniale. Se l'istanza ha individuato problemi sistemici, presenta all'ordinatore e all'ordinatore delegato se questi non è in causa, nonché al revisore interno una relazione corredata di raccomandazioni.



Sezione 3

Disposizioni relative ai contabili e agli amministratori degli anticipi

Articolo 67

Il contabile impegna, alle condizioni e secondo le procedure previste dallo statuto, la propria responsabilità disciplinare o patrimoniale. Esso risponde personalmente in particolare nelle fattispecie seguenti:

a) perdita o deterioramento di fondi, valori e documenti che ha in custodia;

b) indebita modificazione di conti bancari o di conti correnti postali;

c) recuperi o pagamenti non conformi ai corrispondenti ordini di riscossione o di pagamento;

d) mancato incasso di entrate dovute.

Articolo 68

L'amministratore degli anticipi impegna, alle condizioni e secondo le procedure previste dallo statuto, la propria responsabilità disciplinare o patrimoniale. Esso risponde personalmente in particolare nelle fattispecie seguenti:

a) perdita o deterioramento di fondi, valori e documenti che ha in custodia;

b) impossibilità di giustificare con documenti regolari i pagamenti eseguiti;

c) pagamento a soggetti non aventi diritto;

d) mancato incasso di entrate dovute.



CAPO 5

Operazioni di entrata



Sezione 1

Disponibilità delle risorse proprie

Articolo 69

Le entrate costituite dalle risorse proprie previste dalla decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, sono oggetto di una previsione iscritta nel bilancio ed espressa in euro. Vengono messe a disposizione conformemente al regolamento del Consiglio recante applicazione di detta decisione.



Sezione 2

Previsione di crediti

Articolo 70

1.  Ogni misura o situazione costitutiva di un credito delle Comunità o di una sua modificazione è preventivamente oggetto di una previsione di credito da parte dell'ordinatore competente.

2.  In deroga al paragrafo 1, le risorse proprie di cui alla decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, versate a scadenze fisse dagli Stati membri, non sono oggetto di una previsione di credito preliminarmente alla messa a disposizione della Commissione degli importi a cura degli Stati membri. Esse sono oggetto di un ordine di riscossione dell'ordinatore competente.



Sezione 3

Accertamento dei crediti

Articolo 71

1.  L'accertamento di un credito è l'atto dell'ordinatore delegato o sottodelegato avente il seguente oggetto:

a) verifica dell'esistenza dei debiti a carico del debitore;

b) determinazione o verifica dell'esistenza e dell'importo del debito;

c) verifica dell'esigibilità del debito.

2.  Le risorse proprie messe a disposizione della Commissione ed ogni credito appurato come certo, liquido ed esigibile devono essere oggetto di accertamento mediante un ordine di riscossione destinato al contabile, seguito da una nota di addebito indirizzata al debitore; entrambi i documenti sono emessi dall'ordinatore competente.

3.  Gli importi indebitamente pagati sono ricuperati.

4.  Le condizioni alle quali gli interessi di mora sono dovuti alle Comunità sono precisate nelle modalità d'esecuzione.



Sezione 4

Emissione degli ordini di riscossione

Articolo 72

1.  L'emissione dell'ordine di riscossione è l'atto con il quale l'ordinatore delegato o sottodelegato competente impartisce al contabile l'istruzione di recuperare un credito accertato.

2.  L'istituzione può formalizzare l'accertamento di un credito a carico di persone diverse dagli Stati con una decisione che costituisce titolo esecutivo a norma dell'articolo 256 del trattato CE.



Sezione 5

Recupero

Articolo 73

1.  Il contabile prende a carico gli ordini di riscossione dei crediti debitamente stabiliti dall'ordinatore competente. È tenuto ad assicurare l'afflusso delle entrate delle Comunità e a vigilare sulla conservazione dei loro diritti.

Il contabile procede al recupero mediante compensazione e a debita concorrenza dei crediti delle Comunità, se il debitore è titolare di un credito certo, liquido e esigibile nei confronti delle Comunità.

▼M1

2.  Quando l'ordinatore delegato competente intenda rinunciare, anche parzialmente, a recuperare un credito accertato, si assicura che la rinuncia sia regolare e conforme ai principi di una sana gestione finanziaria e di proporzionalità, secondo le procedure e conformemente ai criteri previsti dalle modalità d'esecuzione. La decisione di rinuncia deve essere motivata. L'ordinatore può delegare l'assunzione di detta decisione soltanto alle condizioni previste dalle modalità d'esecuzione.

Alle condizioni stabilite nelle modalità d'esecuzione, l'ordinatore competente può inoltre annullare un credito accertato o apportarvi un aggiustamento.

▼M1

Articolo 73 bis

Fatte salve le disposizioni di normative specifiche e l'applicazione della decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, i crediti delle Comunità nei confronti di terzi ed i crediti di terzi nei confronti delle Comunità sono soggetti a un termine di prescrizione di cinque anni.

La data dalla quale calcolare il termine di prescrizione e le condizioni per interrompere il decorso del termine sono stabilite nelle modalità d'esecuzione.

▼B

Articolo 74

Le entrate riscosse a titolo di ammende, penali e sanzioni, nonché gli interessi prodotti, non sono registrate definitivamente come entrate di bilancio fino a quando le corrispondenti decisioni possono essere annullate dalla Corte di giustizia.

La disposizione del primo comma non si applica alle decisioni di liquidazione dei conti o di correzioni finanziarie.



CAPO 6

Operazioni di spesa

Articolo 75

1.  Tutte le spese sono oggetto di un impegno, di una liquidazione, dell'emissione di un ordine di pagamento e di un pagamento.

2.  Tranne nel caso degli stanziamenti che, conformemente ►M1  all'articolo 49, paragrafo 6, lettera e) ◄ , possono essere eseguiti senza atto di base, l'impegno della spesa è preceduto da una decisione di finanziamento adottata dall'istituzione o dalle autorità da questa delegate.



Sezione 1

Impegno delle spese

Articolo 76

1.  L'impegno di bilancio consiste nell'operazione di riserva degli stanziamenti necessari all'esecuzione di successivi pagamenti in esecuzione di un impegno giuridico.

L'impegno giuridico è l'atto con il quale l'ordinatore crea o constata un'obbligazione dalla quale deriva un onere.

L'impegno di bilancio e l'impegno giuridico sono adottati dallo stesso ordinatore, salvo casi debitamente giustificati, previsti dalle modalità d'esecuzione.

2.  L'impegno di bilancio è specifico quando il beneficiario e l'importo della spesa sono determinati.

L'impegno di bilancio è globale, quando almeno uno degli elementi necessari a definire l'impegno come specifico rimane indeterminato.

L'impegno di bilancio è accantonato quando è destinato a coprire le spese di cui all'articolo 150 o spese correnti di natura amministrativa di cui l'importo o i beneficiari finali non sono determinati in modo definitivo.

3.  Gli impegni di bilancio per azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue solo quando ciò è previsto dall'atto di base e se si tratta di spese amministrative. Quando l'impegno di bilancio è così ripartito in frazioni annue, l'impegno giuridico menziona la ripartizione, salvo quando si tratta di spese di personale.

Articolo 77

1.  Per qualsiasi misura da cui derivi una spesa a carico del bilancio, l'ordinatore competente deve procedere previamente ad un impegno di bilancio prima di concludere un impegno giuridico nei confronti di terzi.

2.  Salve le disposizioni speciali del titolo IV della parte seconda, gli impegni di bilancio globali coprono il costo totale dei relativi impegni giuridici specifici contratti fino al 31 dicembre dell'anno n + 1.

Salvo il disposto dell'articolo 76, paragrafo 3, e dell'articolo 179, paragrafo 2, gli impegni giuridici specifici riferentisi a impegni di bilancio specifici o accantonati sono conclusi entro il 31 dicembre dell'anno n.

Alla scadenza dei periodi di cui al primo e secondo comma, il saldo non eseguito di questi impegni di bilancio è disimpegnato dall'ordinatore competente.

L'importo corrispondente a ciascun impegno giuridico specifico adottato a seguito di un impegno globale, è registrato dall'ordinatore competente, prima della firma, nella contabilità di bilancio, mediante imputazione dell'impegno globale.

3.  Gli impegni giuridici contratti per azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi e i corrispondenti impegni di bilancio comportano, tranne quando si tratta di spese di personale, un termine finale d'esecuzione fissato secondo il principio di una sana gestione finanziaria.

Le frazioni di questi impegni non eseguite nei sei mesi successivi a tale data sono oggetto di disimpegno, a norma dell'articolo 11.

▼M1

L'importo di un impegno di bilancio, corrispondente a un impegno giuridico, per il quale non è stato effettuato alcun pagamento ai sensi dell'articolo 81 entro i tre anni successivi alla firma dell'impegno giuridico è oggetto di disimpegno.

▼B

Articolo 78

1.  Quando procede all'adozione di un impegno di bilancio, l'ordinatore competente verifica quanto segue:

a) l'esattezza dell'imputazione di bilancio;

b) la disponibilità degli stanziamenti;

c) la conformità della spesa rispetto alle disposizioni dei trattati, del bilancio, del presente regolamento e delle modalità di esecuzione, nonché di qualsiasi atto, emanato in applicazione dei trattati e dei regolamenti;

d) il rispetto del principio della sana gestione finanziaria.

2.  Quando procede alla registrazione di un obbligo giuridico, l'ordinatore verifica quanto segue:

a) la copertura dell'obbligo tramite il corrispondente impegno di bilancio;

b) la regolarità e la conformità della spesa rispetto alle disposizioni dei trattati, del bilancio, del presente regolamento e delle modalità di esecuzione, nonché di qualsiasi atto emanato in applicazione dei trattati e dei regolamenti;

c) il rispetto del principio della sana gestione finanziaria.



Sezione 2

Liquidazione delle spese

Articolo 79

La liquidazione di una spesa è l'atto dell'ordinatore competente avente il seguente oggetto:

a) verifica dell'esistenza dei diritti del creditore;

b) determinazione o verifica dell'esistenza e dell'importo del credito;

c) verifica delle condizioni di esigibilità del credito.



Sezione 3

Ordinazione delle spese

Articolo 80

L'ordinazione delle spese è l'atto con il quale l'ordinatore competente, previa verifica della disponibilità degli stanziamenti, dà al contabile, mediante l'emissione di un ordine di pagamento, l'istruzione di pagare l'importo della spesa di cui ha effettuato la liquidazione.

▼M1

Nei casi in cui vengono effettuati pagamenti periodici riguardo a servizi prestati, compresi i servizi di locazione, o beni forniti, e fatta salva l'analisi dei rischi, l'ordinatore può ordinare l'applicazione del cosiddetto sistema di incasso automatico.

▼B



Sezione 4

Pagamento delle spese

Articolo 81

1.  Il pagamento deve basarsi sulla prova della conformità dell'azione corrispondente alle disposizioni dell'atto di base o del contratto, e consiste in uno o più dei seguenti atti:

a) il pagamento della totalità degli importi dovuti;

b) il pagamento degli importi dovuti, secondo le modalità seguenti:

i) un prefinanziamento, eventualmente frazionato in più versamenti;

ii) uno o più pagamenti intermedi;

iii) un pagamento a saldo degli importi dovuti.

2.  Nella contabilità i diversi tipi di pagamento di cui al paragrafo 1 sono distinti al momento dell'esecuzione.

Articolo 82

Il pagamento delle spese è eseguito dal contabile nei limiti dei fondi disponibili.



Sezione 5

Termini per le operazioni di spesa

Articolo 83

Le operazioni di liquidazione, ordinazione e pagamento delle spese sono eseguite entro i termini fissati dalle modalità d'esecuzione, che precisano anche le condizioni alle quali i creditori pagati in ritardo possono vantare interessi di mora a carico della linea alla quale è imputata la spesa in capitale.



CAPO 7

Sistemi informatici

Articolo 84

Qualora le entrate e le spese siano gestite mediante sistemi informatici, le firme possono essere apposte mediante procedura informatizzata o elettronica.



CAPO 8

Il revisore interno

Articolo 85

Ogni istituzione crea una funzione di revisione contabile interna che deve essere esercitata nel rispetto delle pertinenti norme internazionali. Il revisore interno, designato dall'istituzione, risponde alla stessa della verifica del buon funzionamento dei sistemi e delle procedure di esecuzione del bilancio. Il revisore interno non può essere né ordinatore né contabile.

Articolo 86

1.  Il revisore interno consiglia la propria istituzione riguardo al controllo dei rischi, esprimendo pareri indipendenti sulla qualità dei sistemi di gestione e di controllo e formulando raccomandazioni mirate a migliorare le condizioni di esecuzione delle operazioni e promuovere una sana gestione finanziaria.

È incaricato in particolare di quanto segue:

a) verificare l'adeguatezza e l'efficacia dei sistemi interni di gestione, nonché delle prestazioni dei servizi nella realizzazione delle politiche, dei programmi e delle azioni in relazione ai rischi ad essi associati;

▼M1

b) valutare l'efficienza e l'efficacia dei sistemi di controllo e di revisione contabile interni relativi a tutte le operazioni di esecuzione del bilancio.

▼B

2.  Il revisore interno esercita le proprie funzioni sull'insieme delle attività e dei servizi dell'istituzione. Può accedere integralmente e senza limiti a qualsiasi informazione necessaria per l'esercizio delle sue funzioni, all'occorrenza in loco, sia negli Stati membri sia nei paesi terzi.

3.  Il revisore interno presenta all'istituzione una relazione con le sue constatazioni e raccomandazioni. L'istituzione provvede a dar seguito alle raccomandazioni risultanti dalle revisioni contabili. Il revisore interno presenta inoltre all'istituzione una relazione annuale di revisione contabile interna che indica il numero e il tipo di revisioni contabili interne effettuate, le raccomandazioni formulate e il seguito dato a queste ultime.

4.  L'istituzione trasmette annualmente all'autorità competente per il discarico una relazione che riassume il numero e il tipo di revisioni contabili interne effettuate, le raccomandazioni formulate e il seguito dato a queste ultime.

Articolo 87

Regole particolari relative al revisore interno sono previste dall'istituzione in modo da garantire la piena indipendenza della sua funzione e da definire la sua responsabilità.

▼M1

Se il revisore interno è un agente, egli impegna la sua responsabilità secondo le condizioni previste dallo statuto e precisate nelle modalità d'esecuzione.

▼B



TITOLO V

AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI



CAPO 1

Disposizioni generali



Sezione 1

Campo d'applicazione e principi di attribuzione

▼M1

Articolo 88

1.  Gli appalti pubblici sono contratti a titolo oneroso, conclusi per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici ai sensi degli articoli 104 e 167, per ottenere, contro pagamento di un prezzo in tutto o in parte a carico del bilancio, la fornitura di un bene mobile o immobile, l'esecuzione di lavori o la prestazione di servizi.

Questi appalti includono quanto segue:

a) gli appalti riguardanti l'acquisto o la locazione di un immobile;

b) gli appalti di forniture;

c) gli appalti di lavori;

d) gli appalti di servizi.

2.  Un contratto quadro è un contratto concluso tra una o più amministrazioni aggiudicatrici e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste. È disciplinato dalle disposizioni del presente titolo relative alla procedura di aggiudicazione, compresa la pubblicità.

3.  Fatti salvi gli articoli da 93 a 96, il presente titolo non si applica alle sovvenzioni.

▼B

Articolo 89

1.  Gli appalti pubblici finanziati interamente o parzialmente dal bilancio rispettano i principi di trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione.

2.  Le procedure d'aggiudicazione di appalti si svolgono assicurando la più ampia concorrenza, salvo nel caso di ricorso alla procedura negoziata di cui all'articolo 91, paragrafo 1, lettera d).

▼M1

Le amministrazioni aggiudicatrici non possono ricorrere a contratti quadro in modo abusivo o in modo tale che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, limitare o falsare la concorrenza.

▼B



Sezione 2

Pubblicazione

Articolo 90

▼M1

1.  Tutti gli appalti il cui valore è superiore alle soglie previste dall'articolo 105 o dall'articolo 167 sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La pubblicazione preliminare può essere omessa solo nelle fattispecie previste dall'articolo 91, paragrafo 2 del presente regolamento, come specificato nelle modalità d'esecuzione, e per gli appalti di servizi disciplinati dall'allegato II B della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi ( 11 ).

▼B

La pubblicazione di talune informazioni dopo l'attribuzione dell'appalto può essere omessa qualora ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico o leda gli interessi commerciali legittimi di imprese pubbliche o private oppure possa nuocere ad una concorrenza leale fra queste ultime.

▼M1

2.  Gli appalti il cui valore è inferiore alle soglie previste all'articolo 105 o all'articolo 167 e gli appalti di servizi di cui all'allegato IIB della direttiva 2004/18/CE, sono oggetto di una adeguata pubblicità, come specificato nelle modalità di esecuzione.

▼B



Sezione 3

Procedure di aggiudicazione degli appalti

Articolo 91

▼M1

1.  Le procedure di aggiudicazione degli appalti assumono una delle seguenti forme:

a) la procedura aperta;

b) la procedura ristretta;

c) il concorso di progettazione;

d) la procedura negoziata;

e) il dialogo competitivo.

Nei casi in cui un appalto pubblico o un contratto quadro riveste interesse per due o più istituzioni, agenzie esecutive o organismi di cui all'articolo 185 e ogniqualvolta vi è la possibilità di migliorare l'efficienza, le amministrazioni aggiudicatrici interessate cercano di eseguire la procedura di aggiudicazione su base interistituzionale.

Nei casi in cui un appalto pubblico o un contratto quadro è necessario per l'attuazione di un'azione comune fra una istituzione e un'amministrazione aggiudicatrice di uno Stato membro, la procedura di aggiudicazione può essere condotta congiuntamente dall'istituzione e dall'amministrazione aggiudicatrice in questione, come specificato nelle modalità d'esecuzione.

▼B

2.  Per gli appalti il cui valore è superiore alle soglie previste dall'articolo 105 o dall'articolo 167, il ricorso alla procedura negoziata è autorizzato soltanto nei casi previsti nelle modalità d'esecuzione.

▼M1 —————

▼B

3.  Le modalità d'esecuzione determinano le soglie al di sotto delle quali l'amministrazione aggiudicatrice può ricorrere ad una procedura negoziata o procedere mediante semplice rimborso di fatture, in deroga all'articolo 88, paragrafo 1, primo comma.

▼M1

4.  Le modalità d'esecuzione stabiliscono quale delle procedure di aggiudicazione di cui al paragrafo 1 si applica agli appalti di servizi disciplinati dall'allegato II B della direttiva 2004/18/CE e ai contratti di cui si è dichiarato il carattere segreto, la cui esecuzione deve essere accompagnata da misure di sicurezza speciali, o quando lo richiede la tutela di interessi fondamentali delle Comunità o dell'Unione europea.

▼M1

Articolo 92

I documenti della gara d'appalto devono fornire una descrizione completa, chiara e precisa dell'oggetto dell'appalto e specificare i criteri di esclusione, selezione e attribuzione applicabili.

▼B

Articolo 93

1.   ►M1  Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti i candidati o gli offerenti: ◄

a) i quali siano in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione d'attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e regolamenti nazionali, ovvero a carico dei quali sia in corso un procedimento di tal genere;

b) nei confronti dei quali sia stata pronunziata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale;

c) che, in materia professionale, abbiano commesso un errore grave, accertato con qualsiasi elemento documentabile dalle amministrazioni aggiudicatrici;

d) che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o con gli obblighi relativi al pagamento d'imposte e tasse secondo la legislazione del paese dove sono stabiliti, del paese dell'amministrazione aggiudicatrice o del paese dove dev'essere eseguito l'appalto;

e) nei confronti dei quali sia stata emessa una sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione ad un'organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita che leda gli interessi finanziari delle Comunità;

▼M1

f) i quali siano attualmente soggetti a una sanzione amministrativa di cui all'articolo 96, paragrafo 1.

▼M1

Le lettere da a) a d) del primo comma non si applicano in caso di acquisto di forniture, a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale, oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, a seguito di un concordato giudiziario o a seguito di una procedura analoga prevista nelle legislazioni nazionali.

▼M1

2.  I candidati o offerenti devono certificare che non si trovano in una delle situazioni previste al paragrafo 1. Tuttavia, l'amministrazione aggiudicatrice può astenersi dall'esigere tale certificazione per gli appalti di valore molto modesto come indicato nelle modalità d'applicazione.

Ai fini della corretta applicazione del paragrafo 1, il candidato o offerente, se chiesto dall'amministrazione aggiudicatrice, deve:

a) quando il candidato o offerente è un'entità giuridica, fornire informazioni sulla proprietà o l'amministrazione, il controllo o il potere di rappresentanza dell'entità giuridica;

b) se è previsto un subappalto, certificare che il subcontraente non si trova in una delle situazioni di cui al paragrafo 1.

▼M1

3.  Nelle modalità d'esecuzione è stabilito il periodo massimo entro il quale le situazioni di cui al paragrafo 1 comportano l'esclusione di candidati o offerenti dalla partecipazione a una gara d'appalto. Il periodo massimo non supera i dieci anni.

▼M1

Articolo 94

Sono esclusi dall'aggiudicazione di un appalto i candidati o offerenti che, in occasione della procedura di aggiudicazione dell'appalto in oggetto:

a) si trovino in situazione di conflitto di interessi;

b) si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice ai fini della partecipazione alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o non abbiano fornito tali informazioni;

c) si trovino in una delle situazioni di esclusione, di cui all'articolo 93, paragrafo 1, previste nella procedura di aggiudicazione in oggetto.

Articolo 95

1.  La Commissione crea e gestisce una base di dati centrale nel rispetto della normativa comunitaria riguardante la protezione dei dati personali. La base di dati contiene informazioni sui candidati e offerenti che si trovano in una delle situazioni di cui agli articoli 93 e 94 e all'articolo 96, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 2, lettera a). È comune alle istituzioni, alle agenzie esecutive e agli organismi di cui all'articolo 185.

2.  Le autorità degli Stati membri e dei paesi terzi, nonché gli organismi, ad eccezione di quelli di cui al paragrafo 1, che partecipano all'esecuzione del bilancio in conformità degli articoli 53 e 54, comunicano all'ordinatore competente le informazioni sui candidati e offerenti che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 93, paragrafo 1, lettera e), se la condotta dell'operatore in questione ha danneggiato gli interessi finanziari delle Comunità. L'ordinatore raccoglie tali informazioni e chiede al contabile di inserirle nella base di dati.

Le autorità e gli organismi di cui al primo comma hanno accesso alle informazioni contenute nella base di dati e possono tenerne conto, come opportuno e sotto la propria responsabilità, per l'aggiudicazione di appalti associati all'esecuzione del bilancio.

3.  Nelle modalità d'esecuzione si fissano criteri trasparenti e coerenti per garantire l'applicazione proporzionata dei criteri di esclusione. La Commissione definisce procedure e specifiche tecniche standardizzate per il funzionamento della base di dati.

Articolo 96

1.  L'amministrazione aggiudicatrice può infliggere sanzioni amministrative o finanziarie:

a) a candidati od offerenti che rientrano in uno dei casi di cui all'articolo 94, lettera b);

b) a contraenti dei quali sia stata accertata una grave inadempienza alle obbligazioni previste in contratti a carico del bilancio.

In ogni caso, l'amministrazione aggiudicatrice deve prima dare agli interessati la possibilità di presentare osservazioni.

2.  Le sanzioni di cui al paragrafo 1 sono proporzionali all'entità dell'appalto e alla gravità dei reati commessi e possono consistere:

a) nell'esclusione del candidato o dell'offerente o del contraente dagli appalti e sovvenzioni finanziati dal bilancio per un periodo massimo di dieci anni, e/o

b) in sanzioni finanziarie inflitte al candidato o offerente o al contraente entro i limiti del valore dell'appalto in causa.

Articolo 97

1.  Gli appalti vengono aggiudicati sulla base dei criteri di aggiudicazione applicabili al contenuto dell'offerta, previa verifica della capacità degli operatori economici non esclusi ai sensi degli articoli 93 e 94 e dell'articolo 96, paragrafo 2, lettera a), in conformità dei criteri di selezione di cui ai documenti della gara d'appalto.

2.  Un appalto è attribuito mediante aggiudicazione o mediante attribuzione all'offerta economicamente più vantaggiosa.

▼B

Articolo 98

▼M1

1.  Le modalità di presentazione delle offerte sono tali da garantire una concorrenza reale e il segreto del loro contenuto fino al momento dell'apertura simultanea.

2.  Se ritenuto opportuno e proporzionato, l'amministrazione aggiudicatrice può esigere dagli offerenti, alle condizioni previste dalle modalità d'esecuzione, una garanzia preliminare a tutela del mantenimento delle offerte presentate.

▼B

3.  Tranne che per gli appalti di importo limitato di cui all'articolo 91, paragrafo 3, le candidature o le offerte sono aperte da una commissione d'apertura designata a tale scopo. Sono respinte le offerte o candidature da questa dichiarate non conformi.

▼M1

4.  Tutte le richieste di partecipazione o offerte dichiarate conformi dalla commissione d'apertura sono valutate sulla base dei criteri indicati nei documenti dell'appalto, al fine di proporre all'amministrazione aggiudicatrice l'aggiudicazione dell'appalto oppure di procedere a un'asta elettronica.

▼B

Articolo 99

Durante lo svolgimento della procedura d'aggiudicazione degli appalti, i contatti tra l'amministrazione aggiudicatrice e i candidati o offerenti possono avere luogo soltanto secondo modalità che garantiscano trasparenza e parità di trattamento. Non possono dar luogo a modificazioni delle condizioni dell'appalto o dei termini dell'offerta iniziale.

Articolo 100

1.  L'ordinatore competente designa l'aggiudicatario dell'appalto, nel rispetto dei criteri di selezione e di attribuzione previamente fissati nei documenti della gara d'appalto e delle norme d'aggiudicazione degli appalti.

2.  L'amministrazione aggiudicatrice comunica ad ogni candidato o offerente, la cui candidatura o offerta non è stata accettata, i motivi del rifiuto e ad ogni offerente che ha presentato un'offerta ammissibile e che ne fa domanda per iscritto, le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta prescelta nonché il nome dell'aggiudicatario.

La comunicazione di taluni elementi può essere omessa qualora ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico o leda gli interessi commerciali legittimi di imprese pubbliche o private oppure possa nuocere ad una concorrenza leale fra queste ultime.

Articolo 101

Fino al momento della firma del contratto, l'amministrazione aggiudicatrice può rinunciare all'appalto o annullare la procedura di aggiudicazione dell'appalto, senza che i candidati o gli offerenti possano pretendere un qualsivoglia indennizzo.

La decisione deve essere motivata ed essere resa nota ai candidati o offerenti.



Sezione 4

Garanzie e controllo

▼M1

Articolo 102

1.  L'amministrazione aggiudicatrice esige dai contraenti una garanzia preliminare nei casi specificati nelle modalità d'esecuzione.

2.  L'amministrazione aggiudicatrice può, se lo ritiene opportuno e proporzionato, esigere dai contraenti tale garanzia ai fini seguenti:

a) a garanzia della regolare esecuzione dell'appalto;

b) per limitare i rischi finanziari collegati al versamento di prefinanziamenti.

Articolo 103

Quando la procedura di aggiudicazione si rivela inficiata da errori sostanziali, irregolarità o frodi, le istituzioni sospendono la procedura e possono adottare ogni provvedimento necessario, incluso l'annullamento della procedura stessa.

Quando, dopo l'aggiudicazione dell'appalto, la procedura di aggiudicazione o l'esecuzione di un appalto si rivela inficiata da errori sostanziali, irregolarità o frodi, le istituzioni possono, in funzione della fase alla quale è giunta la procedura, non attribuire il contratto oppure sospenderne l'esecuzione oppure, se del caso, risolverlo.

Se detti errori, irregolarità o frodi sono imputabili al contraente, le istituzioni possono inoltre rifiutare il pagamento, recuperare gli importi già versati oppure risolvere tutti i contratti conclusi con il contraente, proporzionalmente alla gravità degli errori, irregolarità o frodi.

▼B



CAPO 2

Disposizioni relative agli appalti aggiudicati dalle istituzioni comunitarie per proprio conto

Articolo 104

Le istituzioni sono considerate amministrazioni aggiudicatrici per gli appalti che aggiudicano per proprio conto. ►M1  Esse delegano, a norma dell'articolo 59, i poteri necessari per esercitare la funzione di amministrazione aggiudicatrice. ◄

▼M1

Articolo 105

1.  Salvo il disposto del titolo IV della parte seconda del presente regolamento, la direttiva 2004/18/CE fissa le soglie che determinano:

a) le modalità di pubblicazione di cui all'articolo 90;

b) la scelta delle procedure di cui all'articolo 91, paragrafo 1;

c) i termini corrispondenti.

2.  Fatte salve le eccezioni e condizioni specificate nelle modalità d'esecuzione, l'amministrazione aggiudicatrice, nel caso di appalti disciplinati dalla direttiva 2004/18/CE, non firma il contratto o il contratto quadro con l'offerente selezionato prima che sia trascorso un periodo di statu quo.

▼B

Articolo 106

La partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche che rientrano nel campo d'applicazione dei trattati e a tutte le persone fisiche e giuridiche di un paese terzo che abbia concluso un accordo particolare con le Comunità nel settore dei pubblici appalti, secondo il disposto di detto accordo.

Articolo 107

Qualora sia applicabile l'Accordo multilaterale sugli appalti pubblici concluso nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio, gli appalti sono aperti anche ai cittadini degli Stati che hanno ratificato tale accordo, alle condizioni da esso previste.



TITOLO VI

SOVVENZIONI



▼M1

CAPO 1

Portata e forma delle sovvenzioni

▼B

Articolo 108

1.  Le sovvenzioni sono contributi finanziari diretti a carico del bilancio, accordati a titolo di liberalità, per finanziare quanto segue:

a) un'azione destinata a promuovere la realizzazione di un obiettivo che si iscrive nel quadro di una politica dell'Unione europea;

b) oppure il funzionamento di un organismo che persegue uno scopo di interesse generale europeo o un obiettivo che si iscrive nel quadro di una politica dell'Unione europea.

▼M1

Esse sono oggetto di una convenzione scritta oppure di una decisione della Commissione notificata al richiedente selezionato.

2.  Non costituiscono sovvenzioni ai sensi del presente titolo:

a) le spese per i membri e il personale delle istituzioni e i contributi alle scuole europee;

b) i prestiti, gli strumenti della Comunità che comportano rischi o i contributi finanziari della Comunità a tali strumenti, gli appalti pubblici di cui all'articolo 88 e gli aiuti erogati a titolo di assistenza macrofinanziaria e di sostegno al bilancio;

c) gli investimenti azionari effettuati in base al principio dell'investitore privato, i finanziamenti quasi mobiliari e gli azionariati o partecipazioni azionarie in istituzioni finanziarie internazionali quali la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) o organismi comunitari specializzati come il Fondo europeo per gli investimenti (FEI);

d) le quote versate dalle Comunità a titolo di sottoscrizioni presso gli organismi dei quali esse sono membri;

e) le spese effettuate nell'ambito della gestione concorrente, decentrata o congiunta ai sensi degli articoli da 53 a 53 quinquies;

f) i pagamenti effettuati a favore degli organismi a cui sono delegate funzioni d'esecuzione in conformità dell'articolo 54, paragrafo 2 e i contributi versati in virtù del loro atto di base costitutivo a favore di organismi istituiti dall'autorità legislativa;

g) le spese relative ai mercati della pesca di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera f) del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola; ( 12 )

h) i rimborsi delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dalle persone invitate dalle istituzioni o munite di mandato delle istituzioni o, se del caso, qualsiasi altra indennità versata ad esse.

▼M1

3.  Sono assimilati a sovvenzionati, e disciplinati, secondo i casi, dal presente titolo:

a) i profitti derivanti dall'abbuono d'interessi su determinati prestiti concessi;

b) gli investimenti azionari o le partecipazioni azionarie diversi da quelli di cui al paragrafo 2, lettera c).

4.  Un'istituzione può accordare sovvenzioni per attività di comunicazione se, per motivi debitamente giustificati, non è appropriato il ricorso alle procedure di appalto pubblico.

Articolo 108 bis

1.  Le sovvenzioni possono assumere una delle seguenti forme:

a) rimborso di una determinata percentuale dei costi ammissibili effettivamente sostenuti;

b) somme forfettarie;

c) finanziamenti a tasso fisso;

d) una combinazione delle forme di cui alle lettere a), b) e c).

2.  Le sovvenzioni non devono superare un massimale complessivo, in termini di valore assoluto.



▼M1

CAPO 2

Principi

Articolo 109

1.  Le sovvenzioni devono rispettare i principi della trasparenza e della parità di trattamento.

Non possono essere cumulative né possono essere concesse retroattivamente e sono soggette al regime del cofinanziamento.

In nessun caso possono essere superati i costi totali abbinati ammissibili per il finanziamento, conformemente alle modalità d'esecuzione.

2.  Le sovvenzioni non possono avere come oggetto o effetto un profitto per il beneficiario.

3.  Il paragrafo 2 non si applica a:

a) borse di studio, di ricerca o di formazione pagate a persone fisiche;

b) premi attribuiti in seguito a concorsi;

c) azioni il cui obiettivo è rafforzare la capacità finanziaria di un beneficiario o produrre reddito nel quadro di azioni esterne.

▼B

Articolo 110

▼M1

1.  Le sovvenzioni sono oggetto di un programma di lavoro annuale, pubblicato all'inizio dell'esercizio.

Tale programma di lavoro annuale è attuato mediante la pubblicazione di inviti a presentare proposte, tranne in casi d'urgenza eccezionali e debitamente giustificati oppure se le caratteristiche del beneficiario o dell'azione lo impongono come l'unica scelta per una determinata azione, oppure se il beneficiario viene individuato in un atto di base come destinatario di una sovvenzione.

Il primo comma non si applica agli aiuti in situazioni di crisi e alle operazioni di aiuto umanitario.

▼B

2.  Tutte le sovvenzioni accordate nel corso di un esercizio sono oggetto di una pubblicazione annuale nel rispetto delle esigenze di riservatezza e di sicurezza.

▼M1

Articolo 111

Per una stessa azione può essere accordata una sola sovvenzione a carico del bilancio, a favore di uno stesso beneficiario, a meno che non autorizzino altrimenti i pertinenti atti di base.

Un beneficiario può ricevere una sola sovvenzione di funzionamento a carico del bilancio per esercizio.

Il richiedente informa immediatamente gli ordinatori di eventuali richieste multiple o sovvenzioni multiple relative alla stessa azione o allo stesso programma di lavoro.

In nessun caso il bilancio finanzia due volte i medesimi costi.

Articolo 112

1.  La sovvenzione per azioni già avviate può essere concessa solo se il richiedente può provare la necessità di avviare l'azione prima della concessione della sovvenzione.

In tali casi, i costi ammissibili al finanziamento non possono essere anteriori alla data di deposito della domanda di sovvenzione, salvo in casi eccezionali debitamente giustificati previsti nell'atto di base o per le spese necessarie alla corretta esecuzione degli aiuti in situazioni di crisi e delle operazioni di aiuto umanitario, alle condizioni previste dalle modalità d'esecuzione.

È esclusa la sovvenzione retroattiva per azioni già concluse.

2.  La concessione di una sovvenzione di funzionamento interviene entro sei mesi dall'inizio dell'esercizio finanziario del beneficiario. I costi ammissibili al finanziamento non possono essere anteriori alla data di deposito della domanda di sovvenzione, né all'inizio dell'esercizio finanziario del beneficiario.

▼B

Articolo 113

1.  La sovvenzione di un'azione non può finanziare l'integralità dei costi dell'azione, salvo il disposto del titolo IV della parte seconda.

La sovvenzione di funzionamento non può finanziare l'integralità delle spese di funzionamento dell'organismo beneficiario.

▼M1

2.  Salvo diversa disposizione dell'atto di base a favore di organismi che perseguono un obiettivo d'interesse generale europeo, in caso di rinnovo le sovvenzioni di funzionamento hanno carattere degressivo. La presente disposizione non si applica alle sovvenzioni che assumono una delle forme di cui all'articolo 108 bis, paragrafo 1, lettere b) e c).

▼B



CAPO 3

Procedura di concessione

▼M1

Articolo 114

1.  Le domande di sovvenzione sono presentate per iscritto.

2.  Sono ammissibili le domande di sovvenzione presentate da:

a) persone giuridiche; le domande di sovvenzione sono ammissibili se presentate da entità non aventi personalità giuridica a norma del rispettivo diritto nazionale, purché i loro rappresentanti abbiano la capacità di assumere impegni giuridici in loro nome e assumano le responsabilità finanziarie;

b) persone fisiche, se lo esigono la natura o le caratteristiche dell'azione o l'obiettivo perseguito dal richiedente.

3.  Sono esclusi dal beneficio di sovvenzioni i richiedenti che, al momento della procedura di concessione di una sovvenzione, si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 93, paragrafo 1, all'articolo 94 e all'articolo 96, paragrafo 2, lettera a).

I richiedenti devono attestare che non si trovano in una delle situazioni di cui al primo comma. Tuttavia, l'ordinatore può astenersi dal richiedere tale attestazione per le sovvenzioni di valore molto modesto, come specificato nelle modalità di esecuzione.

4.  L'ordinatore può applicare ai richiedenti sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive, secondo quanto previsto all'articolo 96.

Simili sanzioni possono essere inflitte ai beneficiari che, al momento della presentazione della richiesta o nel corso dell'attuazione della sovvenzione, hanno dichiarato il falso fornendo le informazioni richieste dall'ordinatore oppure non hanno fornito tali informazioni.

▼B

Articolo 115

1.  I criteri di selezione permettono di valutare la capacità del richiedente di realizzare l'azione o il programma di lavoro proposti.

2.  I criteri di attribuzione previamente enunciati nell'invito a presentare proposte permettono di valutare la qualità delle proposte presentate a fronte degli obiettivi e delle priorità fissati.

Articolo 116

▼M1

1.  Le proposte sono valutate sulla base dei criteri di selezione e di concessione preventivamente annunciati, al fine di individuare quelle che possono beneficiare di un finanziamento.

▼B

2.  L'ordinatore competente stabilisce successivamente, in base alla valutazione di cui al paragrafo 1, l'elenco dei beneficiari e gli importi stabiliti.

3.  L'ordinatore competente informa per iscritto il richiedente del seguito riservato alla sua domanda. In caso di mancata concessione della sovvenzione, l'istituzione comunica i motivi del rifiuto, tenendo conto in particolare dei criteri di selezione e di attribuzione preventivamente annunciati.



CAPO 4

Pagamento e controllo

Articolo 117

Il ritmo dei pagamenti è condizionato dai rischi finanziari sostenuti, dalla durata e dallo stato di avanzamento dell'azione o dalle spese sostenute dal beneficiario.

▼M1

Articolo 118

1.  L'ordinatore competente può, se lo ritiene opportuno e proporzionato, esigere dal beneficiario una garanzia preliminare per limitare i rischi finanziari inerenti al versamento dei prefinanziamenti.

2.  L'ordinatore esige dal beneficiario tale garanzia preliminare nei casi specificati nelle modalità di esecuzione.

▼B

Articolo 119

1.  L'importo della sovvenzione diventa definitivo soltanto dopo l'accettazione da parte dell'istituzione delle relazioni e dei conti finali, fatti salvi ulteriori controlli da parte dell'istituzione.

▼M1

2.  In caso d'inosservanza da parte del beneficiario dei suoi obblighi, la sovvenzione è sospesa o ridotta o soppressa nei casi previsti dalle modalità di esecuzione, una volta che il beneficiario avrà potuto formulare le proprie osservazioni.

▼B



CAPO 5

Esecuzione

▼M1

Articolo 120

1.  Quando l'esecuzione dell'azione richiede che il beneficiario proceda all'aggiudicazione di appalti, le pertinenti procedure sono quelle stabilite nelle modalità di esecuzione.

2.  Quando l'esecuzione dell'azione richiede la concessione di un sostegno finanziario a terzi, il beneficiario della sovvenzione comunitaria può concedere tale sostegno purché :

a) la concessione del sostegno non sia lo scopo principale dell'azione;

b) le condizioni per la concessione di tale sostegno siano rigorosamente definite nella decisione o convenzione di sovvenzione conclusa tra il beneficiario e la Commissione, senza margini discrezionali;

c) tale sostegno riguardi importi esigui.

Ai fini della lettera c), l'importo massimo del sostegno finanziario che il beneficiario può versare a terzi è stabilito nelle modalità di esecuzione.

3.  Ogni decisione o convenzione di sovvenzione prevede espressamente il potere di controllo della Commissione e della Corte dei conti, in base a documenti e sul posto, di tutti i contraenti e subcontraenti che hanno beneficiato di fondi comunitari.

▼B



TITOLO VII

RENDICONTO E CONTABILITÀ



CAPO 1

Rendiconto

Articolo 121

I conti delle Comunità comprendono quanto segue:

▼M1

a) gli stati finanziari delle istituzioni definiti all'articolo 126, degli organismi di cui all'articolo 185 e degli altri organismi i cui conti devono essere consolidati in ottemperanza delle norme contabili comunitarie;

▼B

b) gli stati finanziari consolidati che presentano in forma aggregata le informazioni finanziarie contenute negli stati finanziari di cui alla lettera a);

c) le relazioni sull'esecuzione del bilancio delle istituzioni e dei bilanci degli organismi di cui all'articolo 185;

▼M1

d) le relazioni aggregate sull'esecuzione del bilancio, che presentano le informazioni contenute nelle relazioni di cui alla lettera c).

Articolo 122

1.  I conti delle istituzioni e degli organismi di cui all'articolo 121 sono corredati di una relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria dell'esercizio.

2.  La relazione di cui al paragrafo 1 fornisce informazioni, fra l'altro, sul tasso di esecuzione degli stanziamenti insieme a una sintesi sugli storni di stanziamenti fra le varie voci del bilancio.

▼B

Articolo 123

I conti devono essere regolari, veritieri e completi e devono fornire un'immagine fedele di quanto segue:

a) per gli stati finanziari, degli elementi di attivo, di passivo, degli oneri e proventi, dei diritti e obblighi non ripresi nell'attivo e nel passivo e dei flussi di cassa;

b) per le relazioni sull'esecuzione del bilancio, degli elementi dell'esecuzione del bilancio in entrate e in spese.

Articolo 124

Gli stati finanziari sono formati sulla base dei seguenti principi contabili generalmente ammessi:

a) la continuità delle attività;

b) la prudenza;

c) la costanza dei metodi contabili;

d) la comparabilità delle informazioni;

e) l'importanza relativa;

f) la non compensazione;

g) la preminenza della realtà sull'apparenza;

h) la contabilità per competenza.

Articolo 125

1.  Secondo il principio della contabilità per competenza, gli stati finanziari riprendono oneri e proventi dell'esercizio, indipendentemente dalla data di pagamento o d'incasso.

2.  Il valore degli elementi di attivo e di passivo è determinato in funzione delle norme di valutazione fissate dai metodi contabili di cui all'articolo 133.

Articolo 126

1.  Gli stati finanziari sono presentati in milioni di euro e comprendono quanto segue:

a) il bilancio finanziario e il conto del risultato economico, che rappresentano la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico al 31 dicembre dell'esercizio trascorso; sono presentati secondo la struttura stabilita dalle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio sui conti annuali di alcuni tipi di società, tenendo conto tuttavia della natura particolare delle attività delle Comunità;

b) la tabella dei flussi di cassa che fa apparire gli incassi e gli esborsi dell'esercizio e la situazione finale di tesoreria;

c) la situazione di variazione del patrimonio netto che presenta in modo dettagliato gli aumenti e le diminuzioni, intervenuti nel corso dell'esercizio, di ogni elemento dei conti del capitale.

2.  L'allegato degli stati finanziari completa e commenta le informazioni fornite negli stati di cui al paragrafo 1, fornendo le informazioni supplementari prescritte dalla pratica contabile ammessa a livello internazionale, allorché tali informazioni siano pertinenti per le attività delle Comunità.

Articolo 127

Le relazioni sull'esecuzione del bilancio sono presentate in milioni di euro. Esse comprendono:

a) il conto di risultato dell'esecuzione del bilancio che ricapitola la totalità delle operazioni di bilancio dell'esercizio in entrate e in spese ed è presentato secondo la stessa struttura del bilancio;

b) l'allegato al conto di risultato dell'esecuzione del bilancio, che ne completa e commenta le informazioni.

▼M1

Articolo 128

I contabili delle altre istituzioni e degli organismi di cui all'articolo 121 comunicano al contabile della Commissione e alla Corte dei conti, entro il 1o marzo che segue l'esercizio chiuso, i loro conti provvisori corredati della relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria dell'esercizio.

Il contabile della Commissione consolida tali conti provvisori con quelli della Commissione e trasmette alla Corte dei conti, entro il 31 marzo che segue l'esercizio chiuso, i conti provvisori della Commissione, accompagnati dalla sua relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria e i conti consolidati provvisori.

Il contabile di ciascuna istituzione ed organismo di cui all'articolo 121 trasmette entro la data di cui al secondo comma la relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria anche al Parlamento europeo e al Consiglio.

▼B

Articolo 129

1.  La Corte dei conti formula, entro il 15 giugno, le sue osservazioni sui conti provvisori di ogni istituzione e organismo di cui all' ►M1  articolo 121 ◄ .

▼M1

2.  Le istituzioni, eccettuata la Commissione, e ogni organismo di cui all'articolo 121 formano i rispettivi conti definitivi a norma dell'articolo 61 e li trasmettono al contabile della Commissione e alla Corte dei Conti entro il 1o luglio che segue l'esercizio chiuso, in vista della formazione dei conti consolidati definitivi.

▼M1

2 bis  Il contabile della Commissione prepara i conti consolidati definitivi in base alle informazioni presentategli dalle altre istituzioni a norma del paragrafo 2. I conti consolidati definitivi sono corredati da una nota redatta dal contabile della Commissione, nella quale egli dichiara che tali conti sono stati preparati nel rispetto del titolo VII e dei principi, delle norme e dei metodi contabili descritti in allegato agli stati finanziari.

▼M1

3.  La Commissione approva i conti consolidati definitivi ed i propri conti definitivi e li trasmette entro il 31 luglio che segue l'esercizio chiuso, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti.

▼B

4.  I conti consolidati definitivi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee entro il ►M1  15 novembre ◄ che segue l'esercizio chiuso, corredati della dichiarazione d'affidabilità fornita dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del trattato CE e dell'articolo 160 C del trattato Euratom.



CAPO 2

Informazione sull'esecuzione del bilancio

Articolo 130

La Commissione, oltre agli stati di cui agli articoli 126 e 127, riferisce due volte all'anno, al Parlamento europeo e al Consiglio, sulla situazione delle garanzie di bilancio e dei rischi corrispondenti.

Tali informazioni sono trasmesse contemporaneamente alla Corte dei conti.

Articolo 131

1.   ►M1  Il contabile della Commissione ◄ , oltre agli stati di cui agli articoli 126 e 127, trasmette una volta al mese, al Parlamento europeo e al Consiglio, dati in cifre, aggregati almeno a livello dei capitoli, sull'esecuzione del bilancio, per quanto concerne sia le entrate che le spese relative all'insieme degli stanziamenti.

Tali dati forniscono anche informazioni sull'impiego degli stanziamenti riportati.

I dati sono trasmessi entro i dieci giorni lavorativi che seguono la fine di ogni mese.

2.  Tre volte all'anno, entro trenta giorni lavorativi successivi al 31 maggio, al 31 agosto e al 31 dicembre, ►M1  il contabile della Commissione ◄ presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'esecuzione di bilancio, in entrate e in spese, illustrata in dettaglio per capitoli, articoli e voci.

Detta relazione comporta anche le informazioni relative all'esecuzione degli stanziamenti riportati dagli esercizi precedenti.

3.  I dati in cifre e la relazione sull'esecuzione del bilancio sono trasmessi contemporaneamente alla Corte dei conti.



CAPO 3

Contabilità



Sezione 1

Disposizioni comuni

Articolo 132

1.  La contabilità delle istituzioni è il sistema di organizzazione dell'informazione di bilancio e finanziaria che permette di raccogliere, classificare e registrare dati in cifre.

2.  La contabilità si compone di una contabilità generale e di una contabilità di bilancio. Le due contabilità sono tenute per anno civile in euro.

3.  I dati della contabilità generale e di bilancio sono stabiliti alla chiusura dell'esercizio finanziario in vista della formazione dei conti di cui al capo 1.

4.  I paragrafi 2 e 3 non ostano alla tenuta di una contabilità analitica da parte dell'ordinatore delegato.

Articolo 133

1.  Il contabile della Commissione, previa consultazione dei contabili delle altre istituzioni e degli organismi di cui ►M1  all'articolo 121 ◄ , stabilisce le norme ed i metodi contabili e il piano contabile armonizzato utilizzato da tutte le istituzioni e da tutti gli uffici di cui al titolo V della parte seconda e gli organismi di cui ►M1  all'articolo 121 ◄ .

2.  Il contabile della Commissione stabilisce le norme e metodi di cui al paragrafo 1, sul modello delle norme contabili internazionalmente ammesse per il settore pubblico, dalle quali può discostarsi quando ciò sia giustificato dalla natura particolare delle attività delle Comunità.



Sezione 2

Contabilità generale

Articolo 134

La contabilità generale riproduce in forma cronologica, secondo il metodo della partita doppia, gli eventi e le operazioni che intervengono nella situazione economica, finanziaria e patrimoniale delle istituzioni e degli organismi di cui ►M1  all'articolo 121 ◄ .

Articolo 135

1.  I movimenti di ciascun conto e i relativi saldi sono iscritti nei libri contabili.

2.  Ogni scrittura contabile, comprese le rettifiche contabili, è basata su documenti giustificativi ai quali fa riferimento.

3.  Il sistema contabile deve permettere di risalire a tutte le scritture contabili.

Articolo 136

Dopo la chiusura dell'esercizio finanziario e fino alla data del rendiconto, il contabile procede alle correzioni che, senza comportare esborsi o incassi a carico dell'esercizio, sono necessarie per una presentazione regolare, fedele e veritiera dei conti.



Sezione 3

Contabilità di bilancio

Articolo 137

1.  La contabilità di bilancio permette di seguire in modo dettagliato l'esecuzione del bilancio.

2.  Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, la contabilità di bilancio registra tutti gli atti d'esecuzione del bilancio in entrate e in spese previsti al titolo IV della prima parte.



CAPO 4

Inventario delle immobilizzazioni

Articolo 138

1.  Ogni istituzione ed ogni organismo di cui ►M1  all'articolo 121 ◄ tiene, conformemente al modello stabilito dal contabile della Commissione, inventari in numero e in valore di tutte le immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie che costituiscono il patrimonio delle Comunità.

Ogni istituzione ed ogni organismo di cui ►M1  all'articolo 121 ◄ verifica la concordanza tra le scritture d'inventario e la situazione di fatto.

2.  Le vendite di beni mobili sono oggetto di una pubblicità adeguata.



TITOLO VIII

CONTROLLO ESTERNO E DISCARICO



CAPO 1

Controllo esterno

Articolo 139

1.  Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione informano la Corte dei conti, con la massima tempestività, di tutte le decisioni e di tutti gli atti da essi emanati in esecuzione degli articoli 9, 13, 18, 22, 23, 26 e 36.

▼M1

2.  Ogni istituzione informa la Corte dei conti e l'autorità di bilancio sulle regole interne che adotta in materia finanziaria.

▼B

3.  La designazione degli ordinatori, dei revisori interni, dei contabili e degli amministratori degli anticipi, nonché le deleghe a norma degli articoli 51, 61, 62, 63 e 85 sono notificate alla Corte dei conti.

Articolo 140

1.  L'esame da parte della Corte dei conti della legittimità e della regolarità delle entrate e delle spese è effettuato rispetto ai trattati, al bilancio, al presente regolamento, alle modalità di esecuzione e a tutti gli atti emanati in esecuzione dei trattati.

2.  Nell'assolvimento delle proprie attribuzioni, la Corte dei conti può prendere conoscenza, secondo il disposto dell'articolo 142, di tutti i documenti e informazioni relativi alla gestione finanziaria dei servizi o organismi riguardanti le operazioni finanziate o cofinanziate dalle Comunità. Essa ha il potere di interpellare qualsiasi agente responsabile di un'operazione di spesa o di entrata e di avvalersi di tutte le possibilità di controllo riconosciute a detti servizi o organismi. Il controllo negli Stati membri si effettua in collaborazione con le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non dispongono delle necessarie competenze, con i servizi nazionali competenti. La Corte dei conti e le istituzioni nazionali di controllo degli Stati membri cooperano in uno spirito di reciproca fiducia, pur mantenendo la loro indipendenza.

Per raccogliere tutte le informazioni necessarie all'assolvimento di compiti ad essa affidati dai trattati o dagli atti adottati in esecuzione dei medesimi, la Corte dei conti, qualora lo richieda, può essere presente alle operazioni di controllo effettuate nel quadro dell'esecuzione del bilancio da parte o per conto di un'istituzione comunitaria.

Su richiesta della Corte dei conti ogni istituzione autorizza gli organismi finanziari che detengono averi della Comunità a far sì che la Corte stessa possa accertarsi della corrispondenza dei dati esterni con la situazione contabile.

3.  Per l'assolvimento del suo compito, la Corte dei conti notifica alle istituzioni ed alle autorità alle quali si applica il presente regolamento finanziario, i nominativi degli agenti autorizzati ad effettuare controlli presso di esse.

Articolo 141

La Corte dei conti provvede a che tutti i titoli ed i fondi depositati o in cassa siano verificati mediante attestazioni sottoscritte dai depositari o mediante verbali di situazioni di cassa e di portafoglio. Essa può procedere a tali verifiche direttamente.

Articolo 142

1.  La Commissione, le altre istituzioni, gli organismi che gestiscono entrate o spese a nome delle Comunità, nonché i beneficiari finali dei pagamenti effettuati a carico del bilancio, accordano alla Corte dei conti ogni agevolazione e le forniscono tutte le informazioni di cui essa ritenga di aver bisogno per l'assolvimento dei suoi compiti. Mettono a disposizione della Corte dei conti tutti i documenti relativi all'aggiudicazione e all'esecuzione degli appalti finanziati dal bilancio comunitario e ogni conto relativo a movimenti di denaro e di materiali, ogni documento contabile o giustificativo e i relativi documenti amministrativi, ogni documentazione relativa alle entrate e alle spese delle Comunità, ogni inventario, ogni organigramma che la Corte dei conti ritenga necessario per la verifica, in base a documenti o sul posto, della relazione sul risultato dell'esecuzione del bilancio e finanziaria e, per lo stesso scopo, ogni documento e tutti i dati stabiliti o conservati su supporto magnetico.

I vari servizi e organismi di controllo interni delle amministrazioni nazionali interessate accordano alla Corte dei conti ogni agevolazione di cui essa ritenga di aver bisogno per l'assolvimento dei suoi compiti.

Il primo comma si applica anche alle persone fisiche o giuridiche beneficiarie di pagamenti provenienti dal bilancio comunitario.

2.  Gli agenti soggetti alle verifiche della Corte dei conti sono tenuti a quanto segue:

a) aprire le loro casse, esibire i denari, valori e materiali di qualsiasi natura, i documenti giustificativi della loro gestione di cui sono depositari, nonché libri e registri e qualsiasi altro documento attinente;

b) esibire la corrispondenza e qualunque altro documento necessario alla completa esecuzione del controllo di cui all'articolo 140, paragrafo 1.

La comunicazione delle informazioni di cui al primo comma, lettera b) può essere chiesta solo dalla Corte dei conti.

3.  La Corte dei conti è abilitata a verificare i documenti relativi alle entrate e alle spese delle Comunità, detenuti dai servizi delle istituzioni e in particolare dai servizi responsabili delle decisioni su tali entrate e spese, presso gli organismi che gestiscono entrate o spese in nome delle Comunità e delle persone fisiche o giuridiche beneficiarie di pagamenti provenienti dal bilancio.

4.  La verifica della legittimità e regolarità delle entrate e delle spese e il controllo della sana gestione finanziaria si estendono all'impiego, da parte degli organismi esterni alle istituzioni, dei fondi comunitari riscossi a titolo di sovvenzioni.

5.  Qualsiasi finanziamento comunitario a beneficiari esterni alle istituzioni è subordinato all'accettazione scritta, da parte dei beneficiari o, in mancanza di questa, da parte dei contraenti o dei subcontraenti, della verifica eseguita dalla Corte dei conti sull'uso dell'importo dei finanziamenti accordati.

6.  La Commissione fornisce alla Corte dei conti, qualora questa le richieda, tutte le informazioni sull'assunzione e l'erogazione di prestiti.

7.  L'uso di sistemi informatici integrati non può avere l'effetto di limitare l'accesso della Corte dei conti ai documenti giustificativi.

Articolo 143

1.  La relazione annuale della Corte dei conti è disciplinata dai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo.

2.  La Corte dei conti trasmette entro il ►M1  30 giugno ◄ alla Commissione e alle istituzioni interessate le osservazioni che ritiene di natura tale da dover figurare nella relazione annuale. Tali osservazioni devono rimanere riservate. Tutte le istituzioni inviano le proprie risposte alla Corte dei conti entro il ►M1  15 ottobre ◄ . Le altre istituzioni inviano contemporaneamente le proprie risposte alla Commissione.

3.  Nella relazione annuale figura una valutazione della sana gestione finanziaria.

4.  La relazione annuale comporta tante suddivisioni quante sono le istituzioni. La Corte dei conti può aggiungere tutte le presentazioni di sintesi o osservazioni di portata generale che ritiene adeguate.

La Corte dei conti adotta tutte le misure necessarie affinché le risposte delle istituzioni alle sue osservazioni siano pubblicate subito dopo le osservazioni alle quali si riferiscono.

▼M1

5.  La Corte dei conti invia alle autorità responsabili del discarico ed alle altre istituzioni, entro il 15 novembre, la propria relazione annuale accompagnata dalle risposte delle istituzioni e ne cura la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

▼B

6.  Dopo la trasmissione da parte della Corte dei conti della relazione annuale la Commissione comunica immediatamente agli Stati membri interessati gli elementi di tale relazione riguardanti la gestione dei fondi per i quali sono competenti in forza della normativa pertinente.

Una volta ricevuta la comunicazione, gli Stati membri inviano la loro risposta alla Commissione entro il 60 giorni. Quest'ultima trasmette una sintesi alla Corte dei conti, al Consiglio e al Parlamento europeo, anteriormente al ►M1  28 febbraio ◄ .

Articolo 144

1.  La Corte dei conti comunica all'istituzione interessata le osservazioni che, a suo avviso devono figurare in una relazione speciale. Tali osservazioni devono rimanere riservate.

L'istituzione interessata dispone di un termine di due mesi e mezzo per comunicare alla Corte dei conti i propri eventuali commenti alle suddette osservazioni.

La Corte dei conti adotta entro il mese successivo il testo definitivo della relazione speciale in questione.

Le relazioni speciali corredate delle risposte delle istituzioni interessate sono immediatamente comunicate al Parlamento europeo e al Consiglio, i quali decidono, eventualmente d'intesa con la Commissione, quale seguito darvi.

▼M1

Se la Corte dei conti decide di pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea talune relazioni speciali, devono esservi unite le risposte delle istituzioni interessate.

▼B

2.   ►M1  I pareri di cui all'articolo 248, paragrafo 4, del trattato CE e all'articolo 160 C, paragrafo 4, del trattato Euratom che non riguardano proposte o progetti nell'ambito della consultazione legislativa, possono essere pubblicati dalla Corte dei conti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.  ◄ La Corte dei conti decide in merito a tale pubblicazione dopo aver consultato l'istituzione che ha chiesto il parere o l'istituzione cui il parere si riferisce. I pareri pubblicati sono corredati di eventuali commenti delle istituzioni interessate.



CAPO 2

Discarico

Articolo 145

1.  Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà atto alla Commissione, entro il ►M1  15 maggio ◄ dell'anno n + 2, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio n.

2.  Se la data prevista al paragrafo 1 non può essere rispettata, il Parlamento europeo o il Consiglio informano la Commissione dei motivi per cui la decisione ha dovuto essere differita.

3.  Qualora il Parlamento europeo rinvii la decisione di scarico, la Commissione si adopera per prendere, al più presto, misure che consentano e facilitino la rimozione degli ostacoli che si frappongono alla decisione.

Articolo 146

1.  La decisione di scarico riguarda i conti della totalità delle entrate e delle spese delle Comunità, nonché il relativo saldo, e l'attivo e il passivo delle Comunità descritti nel bilancio finanziario.

2.  In vista del discarico, il Parlamento europeo esamina, successivamente al Consiglio, i conti, gli stati e il bilancio finanziari di cui agli articoli 275 del trattato CE e 179 bis del trattato Euratom. Esamina anche la relazione annuale della Corte dei conti, accompagnata dalle risposte delle istituzioni controllate, nonché le sue relazioni speciali pertinenti, riguardo all'esercizio finanziario interessato, e la sua dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni.

3.  La Commissione presenta al Parlamento europeo, su richiesta dello stesso, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in causa, conformemente all'articolo 276 del trattato CE.

Articolo 147

1.  A norma dell'articolo 276 del trattato CE e dell'articolo 180 ter del trattato Euratom, la Commissione e le altre istituzioni adottano ogni misura utile per dar seguito alle osservazioni che accompagnano la decisione di scarico del Parlamento europeo e ai commenti che accompagnano la raccomandazione di scarico adottata dal Consiglio.

2.  Su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, le istituzioni riferiscono in merito alle misure adottate a seguito di tali osservazioni e commenti, in particolare sulle istruzioni impartite ai servizi incaricati dell'esecuzione del bilancio. Gli Stati membri cooperano con la Commissione informandola delle misure da essi adottate per dare seguito alle osservazioni, affinché essa ne tenga conto nella sua relazione. Le relazioni delle istituzioni sono trasmesse anche alla Corte dei conti.



PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI PARTICOLARI



▼M1

TITOLO I

FONDO EUROPEO AGRICOLO DI GARANZIA

▼B

Articolo 148

▼M1

1.  Le disposizioni delle parti prima e terza del presente regolamento si applicano alle spese effettuate dai servizi ed organismi di cui alla normativa sul Fondo europeo agricolo di garanzia (in prosieguo il FEAGA), nonché alle entrate, fatte salve le deroghe di cui al presente titolo.

▼B

2.  Le operazioni gestite direttamente dalla Commissione sono eseguite secondo le disposizioni delle parti prima e terza.

Articolo 149

▼M1

1.  Per ogni esercizio, il FEAGA prevede stanziamenti non dissociati, tranne che per le spese correlate alle misure di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1290/2005 che saranno coperte con stanziamenti dissociati.

▼B

►C1  2.  Gli stanziamenti riportati ◄ e rimasti inutilizzati alla fine dell'esercizio vengono annullati.

▼M1

3.  Gli stanziamenti non impegnati relativi alle azioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1290/2005, possono essere oggetto di un riporto limitato esclusivamente all'esercizio successivo.

Tale riporto non può superare, entro il limite del 2 % degli stanziamenti iniziali di cui al primo comma, l'importo dell'adattamento dei pagamenti diretti di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori ( 13 ), che era stato applicato nell'ultimo esercizio.

Gli stanziamenti riportati sono riversati esclusivamente nelle linee di bilancio che coprono le azioni di cui all'articolo 3 paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 1290/2005.

Tale riporto può condurre soltanto a un pagamento supplementare a favore dei beneficiari finali ai quali è stato applicato, nell'ultimo esercizio, l'adattamento dei pagamenti diretti di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

La Commissione adotta la decisione di riporto entro il 15 febbraio dell'esercizio verso il quale è previsto il riporto, e ne informa l'autorità di bilancio.

▼B

Articolo 150

1.  La Commissione rimborsa le spese sostenute dagli Stati membri.

▼M1

2.  Le decisioni della Commissione che stabiliscono l'importo dei pagamenti costituiscono impegni accantonati globali, entro i limiti del totale degli stanziamenti iscritti per il FEAGA.

3.  Le spese di gestione corrente del FEAGA possono, a partire dal 15 novembre, essere oggetto di impegni anticipati a carico degli stanziamenti previsti per l'esercizio successivo. Tali impegni non possono tuttavia superare i tre quarti del totale dei corrispondenti stanziamenti dell'esercizio in corso. Possono riguardare unicamente spese il cui principio si fonda su un atto di base esistente.

▼B

Articolo 151

1.   ►M1  Le spese effettuate dai servizi ed organismi di cui alla normativa sul FEAGA formano oggetto, entro due mesi dalla ricezione degli stati trasmessi dagli Stati membri, di un impegno per capitolo, articolo e voce. Si può procedere a tale impegno dopo la scadenza del suddetto termine di due mesi qualora sia necessaria una procedura di storno di stanziamenti relativi alle linee di bilancio in questione. Salvo il caso in cui il pagamento da parte degli Stati membri non sia ancora avvenuto oppure vi siano dubbi quanto all'ammissibilità, l'imputazione in pagamento avviene entro lo stesso termine di due mesi. ◄

L'impegno di bilancio viene dedotto dall'impegno accantonato globale di cui all'articolo 150.

2.  Gli impegni accantonati globali, effettuati a titolo di un esercizio e che non hanno dato luogo, entro il 1o febbraio dell'esercizio successivo, ad impegni dettagliati secondo la nomenclatura del bilancio, sono oggetto di un disimpegno a titolo dell'esercizio d'origine.

3.  I paragrafi 1 e 2 si applicano con riserva della liquidazione dei conti.

▼M1

Articolo 152

Nei conti di bilancio, le spese sono imputate ad un esercizio sulla base dei rimborsi effettuati dalla Commissione agli Stati membri entro il 31 dicembre dell'esercizio in questione, a condizione che l'ordine di pagamento sia pervenuto al contabile entro il 31 gennaio dell'esercizio successivo.

▼B

Articolo 153

▼M1

1.  La Commissione, quando a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, può procedere a storni di stanziamenti, adotta la decisione entro il 31 gennaio dell'esercizio successivo e ne informa l'autorità di bilancio come previsto all'articolo 23, paragrafo 1.

▼B

2.  Nei casi diversi da quelli previsti al paragrafo 1, la Commissione propone gli storni all'autorità di bilancio entro il 10 gennaio dell'esercizio successivo.

L'autorità di bilancio decide gli storni secondo la procedura prevista dall'articolo 24, ma entro tre settimane.

▼M1

Articolo 154

1.  Le entrate con destinazione specifica di cui al presente titolo sono destinate in funzione della loro origine, a norma dell'articolo 18, paragrafo 2.

2.  Il risultato della decisione di liquidazione dei conti di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1290/2005 è imputato su un unico articolo.



TITOLO II

FONDI STRUTTURALI, FONDO DI COESIONE, FONDO EUROPEO PER LA PESCA, FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE

▼B

Articolo 155

▼M1

1.  Le disposizioni delle parti prima del presente regolamento e terza si applicano alle spese effettuate dai servizi e organismi di cui alla normativa sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ( 14 ), sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) ( 15 ), sul Fondo sociale europeo (FSE) ( 16 ), sul Fondo di coesione ( 17 ) e sul Fondo europeo per la pesca (FEP) ( 18 ) in prosieguo i Fondi, nonché alle entrate, fatte salve le deroghe di cui al presente titolo.

▼B

2.  Alle operazioni gestite direttamente dalla Commissione si applicano parimenti le disposizioni delle parti prima e terza.

▼M1 —————

▼B

Articolo 156

1.  Il versamento da parte della Commissione della partecipazione finanziaria dei fondi è effettuato secondo il disposto dell'articolo 155.

2.  Il termine entro il quale la Commissione deve effettuare i pagamenti intermedi è fissato secondo il disposto dell'articolo 155.

3.  Il trattamento dei rimborsi da parte degli Stati membri e le relative implicazioni per l'importo della partecipazione finanziaria dei fondi sono disciplinati dall'articolo 155.

Articolo 157

Alle condizioni previste all'articolo 155, la Commissione procede al disimpegno automatico degli stanziamenti impegnati.

▼M1

Gli stanziamenti disimpegnati possono essere ricostituiti in caso di errore manifesto imputabile alla sola Commissione.

▼B

A tale scopo, la Commissione esamina i disimpegni intervenuti nel corso dell'esercizio precedente e decide, entro il 15 febbraio dell'esercizio in corso e in funzione del fabbisogno, se è necessaria la ricostituzione degli stanziamenti corrispondenti.

▼M1

Articolo 158

La Commissione può procedere, per quanto concerne le spese operative di cui al presente titolo, tranne che per il FEASR, a storni da titolo a titolo, a condizione che si tratti di stanziamenti destinati allo stesso obiettivo ai sensi della normativa sui Fondi di cui all'articolo 155, o siano spese di assistenza tecnica.

▼B

Articolo 159

Gli aspetti relativi alla gestione e alla selezione dei progetti, nonché al controllo sono disciplinati dall'articolo 155.



TITOLO III

RICERCA

Articolo 160

1.  Le disposizioni delle parti prima e terza si applicano agli stanziamenti per la ricerca e lo sviluppo tecnologico, fatte salve le deroghe di cui al presente titolo.

Detti stanziamenti sono iscritti in uno dei titoli del bilancio relativo al settore della ricerca realizzata con azioni dirette o indirette o in un capitolo relativo alle attività di ricerca inserito in un titolo diverso.

Sono eseguiti mediante la realizzazione delle azioni definite nelle modalità d'esecuzione.

▼M1

1 bis.  Gli stanziamenti relativi alle entrate risultanti dal Fondo di ricerca carbone e acciaio, di cui al protocollo, allegato al trattato CE, relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio, sono assimilati ad entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 18. Gli stanziamenti d'impegno risultanti da queste entrate sono aperti a partire dalla previsione di credito e gli stanziamenti di pagamento a partire dalla riscossione delle entrate.

▼B

2.  Per le spese operative di cui al presente titolo, la Commissione può procedere a storni da titolo a titolo, purché si tratti di stanziamenti utilizzati per gli stessi fini.

3.  Gli esperti retribuiti sugli stanziamenti per la ricerca e lo sviluppo tecnologico sono assunti sulla base delle procedure definite al momento dell'adozione di ciascun programma quadro di ricerca.

▼M1

Articolo 160 bis

1.  Gli stanziamenti d'impegno corrispondenti all'importo dell'impegno disimpegnato in seguito all'inesecuzione totale o parziale dei progetti di ricerca ai quali gli stanziamenti sono stati assegnati, possono essere ricostituiti, a titolo eccezionale e in casi debitamente giustificati, quando sono essenziali per attuare il programma inizialmente previsto, a meno che nel bilancio dell'esercizio in corso non siano iscritti fondi a tale scopo.

2.  Ai fini del paragrafo 1, la Commissione esamina, all'inizio di ogni esercizio, i disimpegni intervenuti nel corso dell'esercizio precedente e valuta, in base al fabbisogno, la necessità di ricostituire gli stanziamenti.

In base a tale valutazione, entro il 15 febbraio di ogni esercizio la Commissione può sottoporre all'autorità di bilancio adeguate proposte, presentando per ogni voce di bilancio i motivi per i quali essa propone di ricostituire gli stanziamenti.

3.  L'autorità di bilancio decide riguardo alle proposte della Commissione entro sei settimane. In mancanza di tale decisione entro il termine suddetto, le proposte si considerano approvate.

L'importo degli stanziamenti di impegno da ricostituire nell'anno n non può superare in nessun caso il 25 % dell'importo totale disimpegnato per la medesima linea di bilancio nell'anno n-1.

4.  Gli stanziamenti di impegno ricostituiti non possono formare oggetto di riporto.

Gli impegni giuridici relativi agli stanziamenti di impegno ricostituiti sono conclusi entro il 31 dicembre dell'anno n.

Alla conclusione dell'anno n, l'ordinatore competente disimpegna definitivamente il saldo non eseguito di tali stanziamenti di impegno ricostituiti.

▼B

Articolo 161

1.  Il Centro comune di ricerca (CCR) può ricevere finanziamenti imputati su stanziamenti iscritti in titoli e capitoli non previsti dall'articolo 160, paragrafo 1, nell'ambito della sua partecipazione su una base concorrenziale o negoziata ad azioni comunitarie finanziate, in tutto o in parte, dal bilancio generale.

2.  Gli stanziamenti relativi alle azioni alle quali il CCR partecipa su base concorrenziale sono assimilati ad entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 18. Gli stanziamenti d'impegno risultanti da queste entrate sono aperti a partire dalla previsione di credito.

L'esecuzione di questi stanziamenti è indicata in una contabilità analitica del conto di risultato dell'esecuzione del bilancio per ogni categoria di azioni alla quale si riferisce; è dissociata dalle entrate provenienti da finanziamenti di terzi, pubblici o privati, e dalle entrate provenienti dalle altre prestazioni per terzi effettuate dalla Commissione.

3.  Le norme sull'aggiudicazione degli appalti, di cui al titolo V della parte prima, non si applicano alle attività per conto di terzi del CCR.

4.  All'interno del titolo del bilancio relativo al settore della ricerca realizzata con azioni dirette, la Commissione può procedere, in deroga all'articolo 23, a storni fra capitoli entro il limite del 15 % degli stanziamenti iscritti alla linea a partire dalla quale si procede allo storno.



TITOLO IV

AZIONI ESTERNE



CAPO 1

Disposizioni generali

Articolo 162

1.  Le disposizioni delle parti prima e terza si applicano alle azioni esterne finanziate dal bilancio, fatte salve le deroghe di cui al presente titolo.

2.  Gli stanziamenti destinati alle azioni di cui al paragrafo 1 sono eseguiti dalla Commissione, come segue:

a) nel quadro di aiuti concessi a titolo autonomo; o

b) nell'ambito di accordi conclusi con uno o più paesi terzi beneficiari; o

c) nell'ambito di accordi con le organizzazioni internazionali di cui all'articolo 53.



CAPO 2

Esecuzione delle azioni

Articolo 163

►M1  Le azioni di cui al presente titolo possono essere eseguite a livello centralizzato dalla Commissione, mediante gestione concorrente o a livello decentrato dai paesi terzi beneficiari, ovvero congiuntamente con organizzazioni internazionali, secondo le pertinenti disposizioni degli articoli da 53 a 57. ◄ Gli stanziamenti destinati alle azioni esterne possono essere associati a fondi provenienti da altre fonti per realizzare un obiettivo congiunto.

▼M1 —————

▼B

Articolo 165

L'esecuzione delle azioni da parte dei paesi terzi beneficiari o delle organizzazioni internazionali è soggetta al controllo della Commissione. Il controllo è esercitato o mediante approvazione previa o mediante controllo a posteriori o con una procedura mista.

Articolo 166

1.  L'esecuzione delle azioni implica quanto segue:

▼M1

a) a conclusione di una convenzione di finanziamento tra la Commissione, che agisce in nome delle Comunità, e i paesi terzi beneficiari o gli organismi da questi designati, in prosieguo beneficiari;

b) un contratto o una convenzione di sovvenzione tra la Commissione e organismi di diritto pubblico nazionale o internazionale o tra la Commissione e persone fisiche o giuridiche incaricate della realizzazione.

Le condizioni alle quali è fornito l'aiuto esterno sono fissate nello strumento che gestisce le convenzioni di finanziamento, i contratti o le sovvenzioni di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo.

2.  Le convenzioni di finanziamento con i paesi terzi beneficiari di cui al paragrafo 1, lettera a) sono concluse al più tardi entro il 31 dicembre dell'anno n + 1, dove l'anno n è quello nel corso del quale è stato adottato l'impegno di bilancio.

I singoli contratti, decisioni e convenzioni di sovvenzione per l'attuazione di dette convenzioni di finanziamento sono conclusi o adottati entro tre anni a decorrere dalla data di conclusione della convenzione di finanziamento.

I singoli contratti e convenzioni relativi alla revisione contabile e alla valutazione possono essere conclusi successivamente.

▼M1

3  La disposizione di cui al paragrafo 2 non si applica ai programmi pluriennali nei seguenti casi:

 le componenti Cooperazione transfrontaliera, Sviluppo regionale, Sviluppo delle risorse umane e Sviluppo rurale del regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio del 17 luglio 2006 che istituisce uno Strumento di assistenza preadesione (IPA) ( 19 );

 la componente Cooperazione transfrontaliera del regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 2006 recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato ( 20 ).

In tali casi si applicano le seguenti regole:

a) In caso di programmi pluriennali, sono automaticamente disimpegnate le parti di un impegno di bilancio che, al 31 dicembre del quarto anno successivo all'anno n, vale a dire quello nel corso del quale è stato adottato l'impegno di bilancio:

i) non sono state utilizzate a fini di prefinanziamento; oppure

ii) non sono state utilizzate per pagamenti intermedi; oppure

iii) non sono state presentate in relazione ad esso dichiarazioni di spesa.

b) La parte degli impegni di bilancio ancora aperta al 31 dicembre 2017 per cui non viene presentata una dichiarazione di spesa entro il 31 dicembre 2018, viene automaticamente disimpegnata.

▼B



CAPO 3

Aggiudicazione degli appalti

Articolo 167

1.  Agli appalti di cui al presente titolo si applicano le disposizioni dell'articolo 56 e della parte prima, titolo V, capo 1, relative alle disposizioni generali di aggiudicazione degli appalti, salvo disposizioni specifiche sulle soglie e le modalità di aggiudicazione degli appalti esterni previste nelle modalità di esecuzione. Le amministrazioni aggiudicatrici ai sensi del presente capo sono le seguenti:

a) la Commissione in nome e per conto di uno o più beneficiari;

b) uno o più beneficiari;

▼M1

c) un organismo di diritto pubblico nazionale o internazionale o persone giuridiche o fisiche che sono beneficiari di una sovvenzione per l'attuazione di un'azione esterna.

2.  Le procedure di aggiudicazione degli appalti devono essere previste nelle convenzioni di finanziamento o nella convenzione o decisione di sovvenzione di cui all'articolo 166.

▼B

Articolo 168

1.  La partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche o giuridiche che rientrano nel campo d'applicazione dei trattati e, secondo le disposizioni specifiche previste negli atti di base che disciplinano il settore della cooperazione interessata, a tutti i cittadini, persone fisiche o giuridiche, dei paesi terzi beneficiari o di qualsiasi altro paese terzo espressamente indicati in tali atti.

2.  In casi eccezionali debitamente giustificati, possono essere ammessi a partecipare alle gare anche cittadini di paesi terzi non menzionati al paragrafo 1, secondo le disposizioni specifiche previste negli atti di base che disciplinano il settore della cooperazione.

3.  In caso di applicazione di un accordo relativo all'apertura degli appalti di beni e servizi cui partecipa la Comunità, gli appalti finanziati tramite il bilancio sono aperti anche ai cittadini di paesi terzi diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2, alle condizioni definite in tale accordo.



▼M1

CAPO 4

Sovvenzioni

▼B

Articolo 169

Un'azione può essere finanziata integralmente dal bilancio solo quando ciò si riveli indispensabile per la sua realizzazione.

▼M1

Articolo 169 bis

Le procedure di concessione delle sovvenzioni che i paesi terzi beneficiari devono applicare, in regime di gestione decentrata, sono previste nelle convenzioni di finanziamento di cui all'articolo 166. Esse sono basate sulle norme enunciate nel titolo VI della parte prima.

▼B



CAPO 5

Verifica dei conti

▼M1

Articolo 170

Ogni convenzione di finanziamento o convenzione di sovvenzione o decisione di sovvenzione deve prevedere espressamente il potere di controllo della Commissione e della Corte dei conti, in base a documenti e sul posto, di tutti i contraenti e subcontraenti che hanno beneficiato di fondi comunitari.

▼B



TITOLO V

UFFICI EUROPEI

Articolo 171

1.  Sono considerati «uffici europei» ai fini dell'applicazione del presente titolo le strutture amministrative create da una o più istituzioni per espletare funzioni orizzontali specifiche.

▼M1

2.  Le disposizioni del presente titolo si applicano alle attività dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), ad eccezione degli articoli 174, 174 bis e 175, paragrafo 2.

▼B

3.  Le disposizioni delle parti prima e terza si applicano al funzionamento degli uffici europei, salve le deroghe di cui al presente titolo.

Articolo 172

1.  Gli stanziamenti di ciascun ufficio europeo, il cui importo globale è iscritto in una linea di bilancio specifica della sezione del bilancio della Commissione, sono ripresi dettagliatamente in un allegato di detta sezione.

L'allegato è presentato sotto forma di stato delle entrate e delle spese, suddiviso allo stesso modo delle sezioni del bilancio.

Gli stanziamenti iscritti in tale allegato coprono tutte le esigenze finanziarie di ciascun ufficio europeo per l'espletamento delle sue funzioni al servizio delle istituzioni.

2.  La tabella dell'organico di ciascun ufficio europeo è allegata a quella della Commissione.

3.  Il direttore di ciascun ufficio europeo decide gli storni all'interno dell'allegato di cui al paragrafo 1. La Commissione informa l'autorità di bilancio di tali storni.

4.  I conti di ciascun ufficio europeo sono parte integrante dei conti delle Comunità di cui all'articolo 121.

▼M1

Articolo 173

Per gli stanziamenti iscritti nell'allegato per ciascun ufficio europeo, la Commissione delega i poteri di ordinatore al direttore dell'ufficio europeo in questione, a norma dell'articolo 59.

▼B

Articolo 174

1.  Ciascun ufficio europeo interistituzionale predispone una contabilità analitica delle proprie spese, atta a determinare la quota di prestazioni fornita a ciascuna istituzione. ►M1  Il direttore dell'ufficio europeo interessato adotta, previa approvazione del suo comitato direttivo, i criteri secondo i quali è tenuta la contabililità. ◄

2.  Il commento della linea di bilancio particolare sulla quale è iscritto il totale degli stanziamenti di ciascun ufficio europeo interistituzionale presenta, sotto forma di previsione, la stima del costo delle prestazioni di detto ufficio a favore di ciascuna istituzione, sulla base della contabilità analitica di cui al paragrafo 1.

3.  Ciascun ufficio europeo interistituzionale comunica i risultati della contabilità analitica alle istituzioni interessate.

▼M1

Articolo 174 bis

1.  Per la gestione degli stanziamenti iscritti nella propria sezione, ciascuna istituzione può delegare i poteri di ordinatore al direttore di un ufficio europeo interistituzionale, stabilendo i limiti e le condizioni di tale delega.

2.  Il revisore interno della Commissione esercita tutte le responsabilità previste nel titolo IV, capo 8 della parte prima.

▼M1

Articolo 175

Se il mandato di un ufficio europeo implica prestazioni a titolo oneroso a terzi, il direttore di tale ufficio determina, previa approvazione del comitato direttivo, le disposizioni specifiche riguardanti le condizioni alle quali tali prestazioni sono fornite e la tenuta della corrispondente contabilità.

▼M1 —————

▼B



TITOLO VI

STANZIAMENTI AMMINISTRATIVI

Articolo 177

Le disposizioni delle parti prima e terza si applicano agli stanziamenti amministrativi, salve le deroghe di cui al presente titolo.

Articolo 178

1.  Le spese di gestione corrente possono, a decorrere dal 15 novembre di ogni anno, essere oggetto di impegni anticipati a carico degli stanziamenti previsti per l'esercizio successivo. ►M1  Tali impegni non possono tuttavia superare un quarto degli stanziamenti decisi dall'autorità di bilancio che figurano alla corrispondente linea di bilancio per l'esercizio in corso. ◄ Tali impegni non possono riguardare spese nuove il cui principio non sia stato ancora ammesso nell'ultimo bilancio regolarmente adottato.

2.  Le spese che, in virtù di disposizioni legali o contrattuali, come i canoni di locazione, devono essere effettuate in anticipo, possono dar luogo a decorrere dal 1o dicembre ad un pagamento a valere sugli stanziamenti previsti per l'esercizio successivo. ►M1  In questo caso, non si applica il limite di cui al paragrafo 1. ◄

Articolo 179

1.  Gli stanziamenti amministrativi sono stanziamenti non dissociati.

2.  Le spese di funzionamento risultanti da contratti conclusi per periodi superiori alla durata dell'esercizio, in conformità degli usi locali o perché relativi alla fornitura di materiale di dotazione, sono imputate al bilancio dell'esercizio nel corso del quale sono effettuate.

3.  Le istituzioni informano, quanto prima, i due rami dell'autorità di bilancio di qualsiasi progetto di natura immobiliare che possa avere incidenze finanziarie significative sul bilancio.

▼M1

Qualora uno dei due rami dell'autorità di bilancio intenda formulare un parere, notifica all'istituzione interessata, entro due settimane dal ricevimento dell'informazione relativa al progetto di natura immobiliare, che intende formulare detto parere. In mancanza di risposta, l'istituzione interessata può procedere all'operazione progettata a titolo della sua autonomia amministrativa, fatti salvi l'articolo 282 del trattato CE e l'articolo 185 del trattato Euratom, per quanto concerne la rappresentanza della Comunità.

Il parere è trasmesso all'istituzione interessata entro un termine di due settimane a decorrere da tale notifica.

▼M1



TITOLO VII

ESPERTI

Articolo 179 bis

Le modalità di esecuzione includono procedure specifiche per la selezione di esperti, retribuiti sulla base di un importo fisso, incaricati di assistere le istituzioni, in particolare, nella valutazione delle proposte e delle domande di sovvenzione o dei bandi di gara, e di fornire assistenza tecnica per il seguito e la valutazione finale dei progetti finanziati dal bilancio.

▼B



PARTE TERZA

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI



TITOLO I

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

▼M1 —————

▼M1

Articolo 181

1.  Per quanto riguarda i Fondi di cui all'articolo 155, paragrafo 1 per i quali gli atti di base sono stati abrogati prima dell'applicazione del presente regolamento, gli stanziamenti disimpegnati a norma dell'articolo 157, paragrafo 1 possono essere ricostituiti in caso d'errore manifesto imputabile alla sola Commissione o in caso di forza maggiore con serie ripercussioni sulla realizzazione degli interventi finanziati da detti Fondi.

2.  La base di dati centrale di cui all'articolo 95 viene creata entro il 1o gennaio 2009.

3.  Per gli storni di stanziamenti riguardanti le spese operative di cui alla normativa sui Fondi strutturali e sul Fondo di coesione per il periodo di programmazione 2000-2006 per cui devono ancora essere effettuati pagamenti comunitari ai fini della liquidazione finanziaria degli impegni comunitari ancora da liquidare fino al termine dell'assistenza, la Commissione può procedere a storni da titolo a titolo, a condizione che gli stanziamenti in questione:

 siano destinati allo stesso obiettivo, oppure

 riguardino iniziative comunitarie o azioni innovative e assistenza tecnica e formino oggetto di storno a favore di misure della stessa natura.

4.  L'articolo 30, paragrafo 3 si applica al fondo menzionato all'articolo 148, paragrafo 1, per la prima volta in relazione ai pagamenti a carico del bilancio 2008.

▼B



TITOLO II

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 182

Per le questioni di bilancio di loro rispettiva competenza, il Parlamento europeo e il Consiglio possono ottenere la comunicazione di qualsiasi informazione e giustificazione pertinente.

Articolo 183

La Commissione adotta le modalità d'esecuzione del presente regolamento.

Articolo 184

Ogni tre anni, o ogniqualvolta ciò risulti necessario, il presente regolamento è riesaminato in base alla procedura di cui all'articolo 279 del trattato CE e all'articolo 183 del trattato Euratom, previo ricorso alla procedura di concertazione, se il Parlamento europeo lo richiede.

Articolo 185

1.   ►M1  La Commissione adotta un regolamento finanziario quadro degli organismi creati dalle Comunità, dotati di personalità giuridica e che ricevono effettivamente contributi a carico del bilancio. ◄ I regolamenti finanziari di questi organismi possono discostarsi dal regolamento quadro soltanto se lo impongano esigenze specifiche di funzionamento e previo accordo della Commissione.

2.  Il discarico per l'esecuzione dei bilanci degli organismi di cui al paragrafo 1, è dato dal Parlamento europeo su raccomandazione del Consiglio.

3.  Il revisore interno della Commissione esercita nei confronti degli organismi di cui al paragrafo 1, le stesse competenze attribuitegli nei confronti dei servizi della Commissione.

▼M1 —————

▼B

Articolo 186

Il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato s'intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza che figura in allegato.

Articolo 187

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO

TAVOLA DI CONCORDANZA

di cui all'articolo 186



Regolamento finanziario del 21 dicembre 1977

Regolamento finanziario del 25 giugno 2002

Parte I — Disposizioni applicabili al bilancio generale delle Comunità europee

Parte prima — Disposizioni comuni

Titolo I: Principi generali

Titolo II: Principi di bilancio

Articolo 1, 1.1

Articolo 4, 4.1 e 4.2

Articolo 1, 1.2

Articolo 6

Articolo 1, 1.3

Articolo 179, 179.2

Articolo 1, 1.4 e 1.5

Articolo 7

Articolo 1, 1.6

Soppresso

Articolo 1, 1.7

Articolo 77, 77.3

Articolo 2

Articoli 27 e 48, 48.2

Articolo 3

Articolo 28

Articolo 4, 4.1

Articolo 17

Articolo 4, 4.2

Articoli 17 e 18

Articolo 4, 4.3

Articolo 19

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 6 e 8

Articolo 7, 7.1

Articoli 9.1, 9.2, 9.4 e 9.6

Articolo 7, 7.2

Articoli 9.1, 9.2, 9.3, 9.5, e 9.6

Articolo 7, 7.3

Soppresso

Articolo 7, 7.4

Articolo 10

Articolo 7, 7.5

Articolo 9.1

Articolo 7, 7.6

Articolo 11 e 157

Articolo 7, 7.7

Soppresso, tranne art. 156, 156.3

Articolo 7, 7.8

Rinvio al regolamento di cui all'articolo 183

Articolo 7, 7.9

Rinvio al regolamento di cui all'articolo 183

Articolo 8, 8.1

Articolo 12

Articolo 8, 8.2 e 8.3

Articoli 150, 150.3 e 178

Articolo 9

Articolo 13

Articolo 10

Articolo 29, 29.2

Articolo 11

Articolo 16

Titolo II: Fissazione e struttura del bilancio

Titolo III: Formazione e struttura del bilancio

Sezione I: Fissazione del bilancio

Capo 1: Formazione del bilancio

Articolo 12

Articolo 31

Articolo 13

Articolo 33

Articolo 14

Articolo 34

Articolo 15, tranne 15.2

Articolo 37

Articoli 15, 15.2, e 16, 16.2

Articolo 38

Articolo 16, 16.1

Articolo 35

Articolo 17

Articolo 36

Articolo 18

Articolo 39

Sezione II: Struttura e presentazione del bilancio

Capo 2: Struttura e presentazione del bilancio

Articolo 19, 19.1

Articolo 40 e 41

Articolo 19, 19.2 e 19.3

Articolo 41

Articolo 19, 19.4

Articolo 43

Articolo 19, 19.5

Articolo 44

Articolo 19, 19.6

Soppresso

Articolo 19, 19.7

Articolo 30, 30.1

Articolo 19, 19.8

Articolo 45

Articolo 20, tranne 20.4

Articolo 46

Articolo 20, 20.4

Articolo 47

Titolo III: Esecuzione del bilancio

Titolo IV: Esecuzione del bilancio

Sezione I: Disposizioni generali

Capo 1: Disposizioni generali

Articolo 21

Articolo 58

Articolo 22, 22.1

Articolo 48 e 49

Articolo 22, 22.2

Articolo 50, 54.1 e 57.1

Articolo 22, 22.3

Soppresso

Articolo 22, 22.4

Articolo 51, 52 e 59

Articolo 22, 22.4 bis

Articolo 56

Articolo 22, 22.5

Articolo 1.2

Articolo 23

Articolo 84

Articolo 24

Soppresso

Articolo 24 bis

Articolo 85 e 86

Articolo 25

Articolo 61

Articolo 26, 26.1

Articolo 21

Articolo 26, 26.2 e 26.4

Articolo 22

Articolo 26, 26.3

Articolo 23

Articolo 26, 26.5

Articolo 24

Articolo 26, 26.6 e 7

Soppressi

Articolo 26, 26.8 e 9

Articolo 25

Articolo 26, 26.10 e 11

Articolo 26

Articolo 27, 27.1

Articolo 20, 20.1

Articolo 27, 27.2 e 5

Soppresso

Articolo 27, 27.2 bis

Articolo 20, 20.2

Articolo 27, 27.3

Soppresso

Articolo 27, 27.4

Articolo 20, 20.3

Sezione II: Entrate di bilancio e gestione delle disponibilità finanziarie

Capo 5: Operazioni di entrata

Articolo 28, 28.1

Articolo 70, 70.1

Articolo 28, 28.2

Articolo 71, 71.2

Articolo 28, 28.3

Articolo 70, 70.2

Articolo 28 bis

Articolo 74

Articolo 29

Articolo 73

Articolo 30

Rinvio al regolamento di cui all'articolo 183

Articolo 31

Articolo 69

Articolo 32

Articolo 15

Articolo 33

Rinvio al regolamento di cui all'articolo 183

Articolo 34

Articolo 131

Articolo 35

Rinvio al regolamento di cui all'articolo 183

Sezione III: Impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento delle spese

Capo 6: Operazioni di spesa

Articolo 36

Articoli 77, 77.1 e 2 e 166, 166.2

Articolo 37

Soppresso

Articolo 38

Soppresso

Articolo 39

Soppresso

Articolo 40

Articolo 79

Articolo 41

Rinvio al regolamento di cui all'articolo 183

Articolo 42

Rinvio al regolamento di cui all'articolo 183

Articolo 43

Articolo 80

Articolo 44

Rinvio al regolamento di cui all'articolo 183

Articolo 45

Rinvio al regolamento di cui all'articolo 183

Articolo 46

Articolo 81

Articolo 47

Soppresso

Articolo 48

Soppresso

Articolo 49

Articolo 71, 71.4

Articolo 50

Soppresso

Articolo 51, 51.1

Soppresso

Articolo 51, 51.2

Articolo 82

Articolo 51, 51.3

Soppresso

Articolo 52

Soppresso

Articolo 53

Rinvio al regolamento di cui all'articolo 183

Articolo 54

Articolo 63

Sezione IV: Gestione degli impieghi

 

Articolo 55

Soppresso

Titolo IV: Stipulazione dei contratti, inventari, contabilità

Titolo V: Aggiudicazione degli appalti pubblici

Sezione I: Contratti di forniture, di lavori e di servizi, di acquisti e di locazioni

 

Articolo 56

Articolo 105

Articolo 57

Soppresso

Articolo 58, 58.1

Articoli 88, 89, 89.2 e 91

Articolo 58, 58.2

Articolo 90

Articolo 58, 58.3

Articolo 97, 97.1

Articolo 58, 58.4

Rinvio al regolamento di cui all'articolo 183

Articolo 59

Articolo 91, 91.2

Articolo 60

Articolo 91, 91.3

Articolo 61

Soppresso

Articolo 62

Articolo 89, 89.1

Articolo 63

Soppresso

Articolo 64

Soppresso

Articolo 64 bis

Articolo 102

Sezione II: Inventari dei beni mobili e immobili

Titolo VII: Rendiconto e contabilità

 

Capo 4: Inventario delle immobilizzazioni

Articolo 65

Articolo 138, 138.1

Articolo 66

Articolo 138, 138.2

Articolo 67

Rinvio al regolamento di cui all'articolo 183

Articolo 68

Rinvio al regolamento di cui all'articolo 183

Sezione III: Contabilità

Capo 3: Contabilità

Articolo 69

Articoli 132 e 133

Articolo 70

Articoli 132, 133, 134 e 137

Articolo 70 bis

Rinvio al regolamento di cui all'articolo 183

Articolo 71

Soppresso

Articolo 72

Articoli 132, 132.3 e 136

Titolo V: Responsabilità degli ordinatori, dei controllori finanziari, dei contabili e degli amministratori delle anticipazioni

Titolo IV: Esecuzione del bilancio

Capo 4: Responsabilità degli agenti finanziari

Articolo 73

Articolo 66

Articolo 74

Soppresso

Articolo 75, 75.1

Articolo 67

Articolo 75, 75.2

Articolo 68

Articolo 75, 75.3

Soppresso

Articolo 75, 75.4

Soppresso

Articolo 75, 75.5

Rinvio al regolamento di cui all'articolo 183

Articolo 76

Articolo 65, 65.2

Articolo 77

Soppresso

Titolo VI: Rendimento e verifica dei conti

Titolo VII: Rendiconto e contabilità

Capo 1: Rendiconto

Articolo 78

Articolo 128

Articolo 79

Articolo 128

Articolo 80

Articoli 122 e 127

Articolo 81

Articoli 126 e 128

Articolo 82

Articolo 128, 128.2

Articolo 83, 83.1

Articolo 140, 140.3

Articolo 83, 83.2 a 4

Articolo 139

Articolo 84

Soppresso

Articolo 85

Articolo 140, 140.1 e 2

Articolo 86

Articolo 141

Articolo 87

Articolo 142, 142.1 a 5

Articolo 88

Articolo 143

Articolo 88 bis

Soppresso

Articolo 89, 89.1

Articolo 145, 145.1

Articolo 89, 89.2, 3 e 5

Articolo 146

Articolo 89, 89.4

Articolo 145, 145.2 e 3

Articolo 89, 89.6

Soppresso

Articolo 89, 89.7 e 8

Articolo 147

Articolo 89, 89.9 e 10

Rinvio al regolamento di cui all'articolo 183

Articolo 90

Articolo 144

Titolo VII: Disposizioni particolari applicabili alle attività di ricerca e sviluppo tecnologico

Parte seconda: Disposizioni particolari

Titolo III: Ricerca e sviluppo tecnologico

Articolo 91

Articolo 160, 161.1

Articolo 92, 92.1 e 2

Articolo 160, 160.1

Articolo 92, 92.3

Articolo 161, 161.1

Articolo 92, 92.4

Articolo 161, 161.3

Articolo 93

Soppresso

Articolo 94

Soppresso

Articolo 95

Articolo 161, 161.4

Articolo 96, 96.1 e 4

Articolo 161, 161.2

Articolo 96, 96.2 e 3

Soppresso

Articolo 97

Soppresso

Titolo VIII: Disposizioni particolari applicabili al fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia

Parte seconda: Disposizioni particolari

Titolo I: Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia

Articolo 98

Articolo 148

Articolo 99, 99.1

Articolo 150, 150.1 e 2

Articolo 99, 99.2

Soppresso

Articolo 100

Articolo 151, 151.1

Articolo 101

Articolo 152

Articolo 102

Rinvio al regolamento di cui all'articolo 183

Articolo 103

Articolo 151, 151.2

Articolo 104

Articolo 153

Titolo IX: Disposizioni particolari applicabili agli aiuti esterni

Parte seconda: Disposizioni particolari

Titolo IV: Azioni esterne

Sezione I: Disposizioni generali

Capo 1: Disposizioni generali

Articolo 105, 105.1 e 2

Articolo 162

Articolo 105, 105. 3

Rinvio al regolamento di cui all'articolo 183

Articolo 105, 105. 4

Soppresso

Articolo 105, 105. 5

Rinvio al regolamento di cui all'articolo 183

Articolo 106, 106.1

Articolo 166

Articolo 106, 106.2

Soppresso

Articolo 106, 106.3

Rinvio al regolamento di cui all'articolo 183

Sezione II: Realizzazione

Capo 2: Esecuzione delle azioni

Articolo 107

Soppresso

Articolo 108

Soppresso

Articolo 109

Soppresso

Articolo 110

Soppresso

Articolo 111

Soppresso

Sezione III: Stipulazione dei contratti

Capo 3: Aggiudicazione degli appalti

Articolo 112

Articolo 167, 167.1

Articolo 113

Articolo 167, 167.2

Articolo 114

Articolo 168

Articolo 115

Rinvio al regolamento di cui all'articolo 183

Articolo 116

Soppresso

Articolo 117

Soppresso

Articolo 118

Rinvio al regolamento di cui all'articolo 183

Articolo 119

Soppresso

Sezione IV: Verifica dei conti

Capo 4 : Verifica dei conti

Articolo 120

Articolo 170

Titolo X: Disposizioni applicabili alla gestione degli stanziamenti relativi al personale degli uffici e delle unità distaccate nella Comunità nonché delle delegazioni fuori Comunità e al funzionamento amministrativo corrispondente

Soppresso

Articolo 121

Soppresso

Articolo 122 (soppresso)

Soppresso

Articolo 123

Soppresso

Titolo XI: Disposizioni particolari applicabili alle partecipazioni finanziarie di terzi o di organismi vari ad attività della Comunità

Soppresso

Sezione I: Disposizioni generali

 

Articolo 124 - 126

Articolo 18, paragrafo 1, lettera d)

Sezione II: Disposizioni applicabili alle partecipazioni previste nell'ambito dell'accordo sullo Spazio economico europeo

 

Articolo 127 - 132

Articolo 18, paragrafo 1, lettera d)

Titolo XI bis: Disposizioni particolari applicabili alle sanzioni previste alla sezione 4 del regolamento (CE) n. 1467/97

 

Articolo 132 bis

Articolo 18, paragrafo 1, lettera b)

Titolo XII: Disposizioni particolari applicabili all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

Titolo V: Uffici europei

Articolo 133

Articolo 171 - 175

Parte II: Disposizioni applicabili alle operazioni di assunzione ed erogazione di mutui delle Comunità europee

 

Articolo 134

Articolo 130

Articolo 135

Rinvio al regolamento di cui all'articolo 183

Articolo 136

Soppresso

Articolo 137

Articolo 142, 142.6

Parte III: Disposizioni transitorie e finali

Parte terza: Disposizioni transitorie e finali

Articolo 138

Articolo 182

Articolo 139

Articolo 183

Articolo 140

Articolo 184

Articolo 141

Articolo 186

Articolo 142

Articolo 185

Articolo 143

Articolo 187



( 1 ) GU C 96 E del 27.3.2001, pag. 1 e GU C 103 E del 30.4.2002, pag. 292

( 2 ) GU C 153 E del 27.6.2002, pag. 236.

( 3 ) GU C 162 del 5.6.2001, pag. 1 e GU C 92 del 17.4.2002, pag. 1

( 4 ) GU C 260 del 17.9.2001, pag. 42.

( 5 ) GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 762/2001 (GU L 111 del 20.4.2001, pag. 1).

( 6 ) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.

( 7 ) GU L 198 del 21.7.2001, pag. 1.

( 8 ) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

( 9 ) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

( 10 ) GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.

( 11 ) GU L 134 del 30.4.2004, pag. 14. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 2083/2005 della Commissione (GU L 333 del 20.12.2005, pag. 28).

( 12 ) GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 320/2006 (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42).

( 13 ) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1405/2006 (GU L 265 del 26.9.2006, pag. 1).

( 14 ) Regolamento (CE) n. 1290/2005.

( 15 ) Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 1).

( 16 ) Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006 relativo al Fondo sociale europeo (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 12).

( 17 ) Regolamento (CE) n. 1084/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2006 che istituisce un Fondo di coesione (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 79).

( 18 ) Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1);

( 19 ) GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82.

( 20 ) GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1.