2002R0902 — IT — 01.01.2003 — 001.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

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REGOLAMENTO (CE) N. 902/2002 DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 2002

recante riconoscimento delle operazioni di controllo di conformità alle norme di commercializzazione applicabili agli ortofrutticoli freschi realizzate nella Repubblica ceca prima dell'importazione nella Comunità europea

(GU L 142, 31.5.2002, p.20)

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►M1

Regolamento (CE) n. 1998/2002 della Commissione dell'8 novembre 2002

  L 308

10

9.11.2002




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REGOLAMENTO (CE) N. 902/2002 DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 2002

recante riconoscimento delle operazioni di controllo di conformità alle norme di commercializzazione applicabili agli ortofrutticoli freschi realizzate nella Repubblica ceca prima dell'importazione nella Comunità europea



LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ( 1 ), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 545/2002 ( 2 ), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione, del 12 giugno 2001 sui controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi ( 3 ), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2379/2001 della Commissione ( 4 ), stabilisce le condizioni alle quali la Commissione può concedere ai paesi terzi che lo richiedano il riconoscimento delle operazioni di controllo di conformità da essi svolte prima dell'importazione nella Comunità, conformemente alle disposizioni dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1148/2001.

(2)

L'11 ottobre 2001 le autorità ceche hanno trasmesso alla Commissione una domanda di riconoscimento dei controlli realizzati dal ČZPI (Ispettorato agroalimentare ceco) sotto la responsabilità del ministero dell'Agricoltura. Nella domanda si afferma che detto servizio dispone del personale, del materiale e delle attrezzature necessari alla realizzazione dei controlli, che esso utilizza metodi equivalenti a quelli previsti dall'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1148/2001 e che gli ortofrutticoli freschi controllati dal ČZPI e successivamente esportati dalla Repubblica ceca verso la Comunità devono rispettare le norme di commercializzazione comunitarie.

(3)

I dati trasmessi dagli Stati membri ai servizi della Commissione indicano che, nel periodo tra il 1997-2000, le importazioni di ortofrutticoli freschi in provenienza dalla Repubblica ceca hanno presentato un'incidenza relativamente bassa di non conformità alle norme di commercializzazione.

(4)

I rappresentanti dei servizi di controllo cechi partecipano regolarmente da molti anni ad attività di formazione e seminari organizzati da diversi Stati membri. Essi hanno anche partecipato regolarmente a iniziative internazionali di normalizzazione commerciale degli ortofrutticoli, in particolare nel quadro del Gruppo di lavoro sulla normalizzazione dei prodotti deperibili e il miglioramento qualitativo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (CEE/ONU), nonché, fino a poco tempo fa, nel quadro del regime OCSE per l'applicazione di norme internazionali per gli ortofrutticoli.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



Articolo 1

I controlli di conformità alle norme di commercializzazione eseguiti dalla Repubblica ceca sugli ortofrutticoli freschi originari di detto paese sono riconosciuti alle condizioni previste all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1148/2001.

Articolo 2

Il corrispondente ufficiale per la Repubblica ceca, sotto la cui responsabilità sono svolte le operazioni di controllo, nonché il servizio di controllo incaricato dell'esecuzione dei controlli medesimi, di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1148/2001, figurano all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 3

I certificati di cui all'articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1148/2001, rilasciati a seguito dei controlli di cui all'articolo 1 del presente regolamento, devono essere redatti su formulari conformi al modello riportato all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, dell'avviso di cui all'articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1148/2001, relativo all'istituzione della cooperazione amministrativa tra la Comunità europea e la Repubblica ceca.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I

Corrispondente ufficiale ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1148/2001:

Ministero dell'Agricoltura

Direzione della Produzione alimentare

Tĕšnov 17

CZ-117 05 Praga

Tel. (420-2) 21 81 22 24

Fax (420-2) 22 31 41 17

E-mail: fruveg@mze.cz

Servizio di controllo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1148/2001:

▼M1

CAFIA

Autorità ceca di controllo agricolo ed alimentare (Státní zemedelská a potravinárská inspekce)

Květná 15

CZ-603 00 Brno

Tel. (420-5) 43 54 02 03/02 49

Fax (420-5) 43 54 02 10

E-mail: fruveg@cafia.cz

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ALLEGATO II



( 1 ) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

( 2 ) GU L 84 del 28.3.2002, pag. 1.

( 3 ) GU L 156 del 13.6.2001, pag. 9.

( 4 ) GU L 321 del 6.12.2001, pag. 15.