02002L0087 — IT — 26.06.2021 — 007.001


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►B

DIRETTIVA 2002/87/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2002

relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 035 del 11.2.2003, pag. 1)

Modificata da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

 M1

DIRETTIVA 2005/1/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2005

  L 79

9

24.3.2005

►M2

DIRETTIVA 2006/48/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 giugno 2006

  L 177

1

30.6.2006

 M3

DIRETTIVA 2008/25/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell’11 marzo 2008

  L 81

40

20.3.2008

►M4

DIRETTIVA 2009/138/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 novembre 2009

  L 335

1

17.12.2009

►M5

DIRETTIVA 2010/78/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 novembre 2010

  L 331

120

15.12.2010

►M6

DIRETTIVA 2011/89/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 novembre 2011

  L 326

113

8.12.2011

►M7

DIRETTIVA 2013/36/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 giugno 2013

  L 176

338

27.6.2013

►M8

DIRETTIVA (UE) 2019/2034 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 novembre 2019

  L 314

64

5.12.2019




▼B

DIRETTIVA 2002/87/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2002

relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio



CAPO I

OBIETTIVO E DEFINIZIONI

▼M6

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva disciplina la vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate che abbiano ottenuto l’autorizzazione di cui all’articolo 6 della direttiva 73/239/CEE, all’articolo 4 della direttiva 2002/83/CE ( 1 ), all’articolo 5 della direttiva 2004/39/CE ( 2 ), all’articolo 3 della direttiva 2005/68/CE ( 3 ), all’articolo 6 della direttiva 2006/48/CE ( 4 ), all’articolo 5 della direttiva 2009/65/CE ( 5 ), all’articolo 14 della direttiva 2009/138/CE ( 6 ) o agli articoli da 6 a 11 della direttiva 2011/61/UE ( 7 ) e che appartengano a un conglomerato finanziario.

La presente direttiva modifica altresì le pertinenti norme settoriali applicabili alle imprese che sono regolamentate dalle direttive suindicate.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

1)

«ente creditizio» : un ente creditizio ai sensi dell’articolo 4, punto 1, della direttiva 2006/48/CE;

2)

«impresa di assicurazione» : un’impresa di assicurazione ai sensi dell’articolo 13, punto 1, 2 o 3, della direttiva 2009/138/CE;

3)

«impresa di investimento» : un’impresa di investimento ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2004/39/CE, comprese le imprese di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi ( 8 ), o un’impresa avente la sede sociale in un paese terzo e che, se avesse la sede sociale all’interno dell’Unione, sarebbe soggetta ad autorizzazione a norma della direttiva 2004/39/CE;

4)

«impresa regolamentata» : un ente creditizio, un’impresa di assicurazione, un’impresa di riassicurazione, un’impresa di investimento, una società di gestione patrimoniale o un gestore di fondi di investimento alternativi;

5)

«società di gestione patrimoniale» : una società di gestione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE o un’impresa che ha la sede sociale in un paese terzo e che, se avesse la sede sociale all’interno dell’Unione, sarebbe soggetta ad autorizzazione a norma della stessa direttiva;

5 bis)

«gestore di fondi di investimento alternativi» : un gestore di fondi di investimento alternativi ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e ab), della direttiva 2011/61/UE o un’impresa che ha la sede sociale in un paese terzo e che, se avesse la sede sociale all’interno dell’Unione, sarebbe soggetta ad autorizzazione a norma della stessa direttiva;

6)

«impresa di riassicurazione» : un’impresa di riassicurazione ai sensi dell’articolo 13, punto 4, 5 o 6, della direttiva 2009/138/CE o una società veicolo ai sensi dell’articolo 13, punto 26, della direttiva 2009/138/CE;

▼M8

7)

«norme settoriali» : gli atti giuridici dell’Unione in materia di vigilanza prudenziale sulle imprese regolamentate, in particolare i regolamenti (UE) n. 575/2013 ( 9 ) e (UE) 2019/2033 ( 10 ) del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2009/138/CE, 2013/36/UE ( 11 ) e 2014/65/EU ( 12 ) e (EU) 2019/2034 ( 13 ) del Parlamento europeo e del Consiglio;

▼M6

8)

«settore finanziario» :

il settore composto da una o più delle imprese seguenti:

a) 

un ente creditizio, un ente finanziario o un’impresa di servizi ausiliari ai sensi dell’articolo 4, punto 1, 5 o 21, della direttiva 2006/48/CE (in prosieguo denominati collettivamente «settore bancario»);

b) 

un’impresa di assicurazione, un’impresa di riassicurazione o una società di partecipazione assicurativa ai sensi dell’articolo 13, punto 1, 2, 4 o 5, o dell’articolo 212, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2009/138/CE (in prosieguo denominate collettivamente «settore assicurativo»);

c) 

un’impresa di investimento ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/49/CE (in prosieguo denominate collettivamente «settore dei servizi di investimento»);

9)

«impresa madre» : un’impresa madre ai sensi dell’articolo 1 della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, relativa ai conti consolidati ( 14 ), od ogni impresa che, a giudizio delle autorità competenti, eserciti effettivamente un’influenza dominante su un’altra impresa;

10)

«impresa figlia» : un’impresa figlia ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 83/349/CEE od ogni impresa su cui un’impresa madre eserciti effettivamente, secondo le autorità competenti, un’influenza dominante od ogni filiazione di tale impresa figlia;

11)

«partecipazione» : una partecipazione ai sensi dell’articolo 17, prima frase, della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società ( 15 ), oppure il fatto di detenere direttamente o indirettamente almeno il 20 % dei diritti di voto o del capitale di un’impresa;

12)

«gruppo» : un gruppo di imprese composto dall’impresa madre, dalle imprese figlie e dalle imprese in cui l’impresa madre o le sue imprese figlie detengono una partecipazione, o imprese legate tra loro da una relazione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, ivi compresi eventuali sottogruppi delle stesse;

12 bis)

«controllo» : relazione tra un’impresa madre e un’impresa figlia di cui all’articolo 1 della direttiva 83/349/CEE o una relazione analoga tra una persona fisica o giuridica e un’impresa;

13)

«stretti legami» : situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate da un controllo o una partecipazione o una situazione in cui due o più persone fisiche o giuridiche siano legate permanentemente alla stessa persona da un legame di controllo;

14)

«conglomerato finanziario» :

un gruppo o sottogruppo a capo del quale vi sia un’impresa regolamentata ovvero del quale almeno una delle imprese figlie di tale gruppo o sottogruppo sia un’impresa regolamentata, e che soddisfi le seguenti condizioni:

a) 

qualora a capo del gruppo o sottogruppo vi sia un’impresa regolamentata:

i) 

tale impresa sia l’impresa madre di un’impresa del settore finanziario, un’impresa che detiene una partecipazione in un’impresa del settore finanziario o un’impresa legata a un’impresa del settore finanziario da una relazione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE;

ii) 

almeno una delle imprese del gruppo o sottogruppo operi nel settore assicurativo e almeno una operi nel settore bancario o dei servizi di investimento; e

iii) 

le attività consolidate o aggregate delle imprese del gruppo o sottogruppo che operano nel settore assicurativo e delle imprese che operano nel settore bancario e nel settore dei servizi di investimento siano entrambe significative ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2 o 3, della presente direttiva; ovvero

b) 

qualora a capo del gruppo o sottogruppo non vi sia un’impresa regolamentata:

i) 

le attività del gruppo o del sottogruppo si svolgano principalmente nel settore finanziario ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della presente direttiva;

ii) 

almeno una delle imprese del gruppo o sottogruppo operi nel settore assicurativo e almeno una operi nel settore bancario o dei servizi di investimento; e

iii) 

le attività consolidate o aggregate delle imprese del gruppo o sottogruppo che operano nel settore assicurativo e delle imprese che operano nel settore bancario e nel settore dei servizi di investimento siano entrambe significative ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2 o 3, della presente direttiva;

15)

«società di partecipazione finanziaria mista» : un’impresa madre, diversa da un’impresa regolamentata, che insieme con le sue imprese figlie, di cui almeno una sia un’impresa regolamentata con sede sociale nell’Unione, e con altre imprese costituisca un conglomerato finanziario;

16)

«autorità competenti» : le autorità nazionali degli Stati membri preposte, in forza di legge o regolamento, all’esercizio della vigilanza sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione o riassicurazione, sulle imprese di investimento, sulle società di gestione patrimoniale o sui gestori di fondi d’investimento alternativi, sia a livello di singola impresa che a livello di gruppo;

17)

«autorità competenti rilevanti» :

a) 

le autorità competenti degli Stati membri preposte all’esercizio della vigilanza settoriale a livello di gruppo su qualsiasi impresa regolamentata appartenente a un conglomerato finanziario, in particolare la capogruppo di un settore;

b) 

il coordinatore designato a norma dell’articolo 10, se diverso dalle autorità di cui alla lettera a);

c) 

altre autorità competenti interessate, se ritenuto necessario dalle autorità di cui alle lettere a) e b);

18)

«operazioni intragruppo» : tutte le operazioni con le quali le imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario si affidano direttamente o indirettamente ad altre imprese dello stesso gruppo o a qualsiasi persona fisica o giuridica legata alle imprese appartenenti a quel gruppo da stretti legami per adempiere un’obbligazione, contrattuale o di altra natura, dietro pagamento o a titolo gratuito;

19)

«concentrazione dei rischi» :

tutte le esposizioni con un rischio di perdita potenziale di portata tale da compromettere la solvibilità o la posizione finanziaria generale delle imprese regolamentate appartenenti al conglomerato finanziario; tali esposizioni possono essere dovute a rischio di credito/controparte, rischio di investimento, rischio assicurativo, rischio di mercato, altri rischi oppure a una combinazione o interazione di tali rischi.

Fino all’entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione adottate a norma dell’articolo 21 bis, paragrafo 1, lettera b), il parere di cui al punto 17, lettera c), tiene conto, in particolare, della quota di mercato detenuta dalle imprese regolamentate del conglomerato finanziario in altri Stati membri, specie se essa supera il 5 %, e dell’importanza all’interno del conglomerato finanziario di qualsiasi impresa regolamentata che sia stabilita in un altro Stato membro.

▼B

Articolo 3

Soglie per identificare un conglomerato finanziario

▼M6

1.  
Si considera che le attività di un gruppo si svolgano principalmente nel settore finanziario, ai sensi dell’articolo 2, punto 14, lettera b), punto i), se il rapporto tra il totale dello stato patrimoniale delle imprese regolamentate e non regolamentate, operanti nel settore finanziario e appartenenti al gruppo e il totale dello stato patrimoniale del gruppo nel suo complesso è superiore a un coefficiente del 40 %.
2.  
Si considera che le attività svolte nei diversi settori finanziari siano significative, ai sensi dell’articolo 2, punto 14, lettera a), punto iii), o lettera b), punto iii), se per ciascun settore finanziario il valore medio del rapporto tra il totale dello stato patrimoniale di quel settore finanziario e il totale dello stato patrimoniale delle imprese del settore finanziario appartenenti al gruppo e del rapporto tra i requisiti di solvibilità del medesimo settore finanziario e il totale dei requisiti di solvibilità delle predette imprese del settore finanziario appartenenti al gruppo è superiore a un coefficiente del 10 %.

Ai fini della presente direttiva, il settore finanziario di minori dimensioni di un conglomerato finanziario è il settore con il valore medio più basso e il settore finanziario più importante di un conglomerato finanziario è il settore con il valore medio più alto. Ai fini del calcolo del valore medio e della valutazione del settore finanziario di minori dimensioni e di quello più importante, il settore bancario e quello dei servizi di investimento sono considerati congiuntamente.

Le società di gestione patrimoniale si aggiungono al settore a cui appartengono all’interno del gruppo; ove non appartengano esclusivamente ad un settore, si aggiungono al settore finanziario di minori dimensioni.

I gestori di fondi di investimento alternativi si aggiungono al settore a cui appartengono all’interno del gruppo; ove non appartengano esclusivamente a un settore, si aggiungono al settore finanziario di minori dimensioni.

3.  
Le attività svolte nei diversi settori si presume siano significative ai sensi dell’articolo 2, punto 14, lettera a), punto iii), o punto 14, lettera b), punto iii), anche qualora il totale dello stato patrimoniale del settore finanziario di minori dimensioni all’interno del gruppo superi 6 miliardi di EUR.

Se il gruppo non raggiunge la soglia di cui al paragrafo 2 del presente articolo, le autorità competenti rilevanti possono decidere di comune accordo di non considerare il gruppo un conglomerato finanziario, o anche di non applicare le disposizioni degli articoli 7, 8 o 9, se ritengono che l’inclusione del gruppo nel campo di applicazione della presente direttiva o l’applicazione di dette disposizioni non sia necessaria o sia inopportuna o fuorviante rispetto agli obiettivi della vigilanza supplementare.

Le decisioni prese conformemente al presente paragrafo sono notificate alle altre autorità competenti e, salvo in circostanze eccezionali, sono rese pubbliche dalle autorità competenti.

3 bis.  
Se il gruppo raggiunge la soglia di cui al paragrafo 2 del presente articolo, ma il settore di minori dimensioni non supera 6 miliardi di EUR, le autorità competenti rilevanti possono decidere di comune accordo di non considerare il gruppo un conglomerato finanziario, o anche di non applicare le disposizioni degli articoli 7, 8 o 9, se ritengono che l’inclusione del gruppo nel campo di applicazione della presente direttiva o l’applicazione di dette disposizioni non sia necessaria o sia inopportuna o fuorviante rispetto agli obiettivi della vigilanza supplementare.

Le decisioni prese conformemente al presente paragrafo sono notificate alle altre autorità competenti e, salvo in circostanze eccezionali, sono rese pubbliche dalle autorità competenti.

▼B

4.  

Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3, le autorità competenti rilevanti possono di comune accordo:

▼M6

a) 

escludere un’impresa dal calcolo dei coefficienti, nei casi contemplati all’articolo 6, paragrafo 5, a meno che l’impresa non si sia trasferita da uno Stato membro in un paese terzo e vi siano elementi che inducano a ritenere che l’impresa abbia cambiato ubicazione per eludere la regolamentazione;

▼B

b) 

tener conto del rispetto delle soglie previste ai paragrafi 1 e 2 per tre anni consecutivi, al fine di evitare bruschi cambiamenti di regime e non tener conto di tale rispetto qualora la struttura del gruppo subisca modifiche significative;

▼M6

c) 

escludere una o più partecipazioni nel settore di minori dimensioni ove tali partecipazioni siano decisive per l’identificazione di un conglomerato finanziario e considerate nel loro insieme siano di interesse trascurabile rispetto agli obiettivi della vigilanza supplementare.

▼B

Qualora sia stato individuato un conglomerato finanziario conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3, le decisioni di cui al primo comma del presente paragrafo sono adottate sulla base di una proposta del coordinatore di tale conglomerato finanziario.

▼M6

5.  
Ai fini dell’applicazione dei paragrafi 1 e 2, le autorità competenti rilevanti possono, in casi eccezionali e di comune accordo, sostituire il criterio basato sul totale dello stato patrimoniale con uno o più dei seguenti parametri, o anche aggiungere uno o più di tali parametri, qualora ritengano che essi abbiano particolare rilevanza ai fini della vigilanza supplementare di cui alla presente direttiva: struttura dei redditi, attività fuori bilancio, patrimonio totale gestito.

▼B

6.  
Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2, se i rapporti ivi indicati scendono al di sotto rispettivamente del 40 % e del 10 % per i conglomerati che sono già oggetto della vigilanza supplementare, per i tre anni successivi si applicano coefficienti ridotti pari al 35 % e all'8 % rispettivamente, in modo da evitare bruschi cambiamenti di regime.

Analogamente, per l'applicazione del paragrafo 3, se il totale dello stato patrimoniale del settore finanziario di minori dimensioni del gruppo scende al di sotto di 6 miliardi di EUR per i conglomerati già soggetti a vigilanza supplementare, per i tre anni successivi si applica una soglia inferiore pari a 5 miliardi di EUR, in modo da evitare bruschi cambiamenti di regime.

Il coordinatore, con l'accordo delle altre autorità competenti rilevanti, può, durante il periodo di cui al presente paragrafo, decidere che non si applicano più i coefficienti ridotti o l'importo ridotto ivi indicati.

7.  
Il calcolo di cui al presente articolo relativo allo stato patrimoniale è effettuato sulla base del totale dello stato patrimoniale aggregato delle imprese appartenenti al gruppo, in conformità dei loro conti annuali. Ai fini di tale calcolo, le imprese in cui è detenuta una partecipazione sono prese in considerazione per l'importo del loro stato patrimoniale totale corrispondente alla quota aggregata proporzionale detenuta dal gruppo. Tuttavia, qualora siano disponibili conti consolidati, questi sono utilizzati in luogo di quelli aggregati.

I requisiti di solvibilità di cui ai paragrafi 2 e 3 sono calcolati in conformità delle disposizioni delle pertinenti norme settoriali.

▼M6

8.  
L’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 16 ) (ABE), l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 17 ) (AEAP) e l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 18 ) (AESFEM) (in prosieguo denominate collettivamente «AEV») emanano, tramite il comitato congiunto delle AEV (comitato congiunto), orientamenti comuni finalizzati alla convergenza delle prassi di vigilanza per quanto concerne l’applicazione dei paragrafi 2, 3, 3 bis, 4 e 5 del presente articolo.
9.  
Le autorità competenti riesaminano con periodicità annuale i casi di esclusione dall’applicazione della vigilanza supplementare e rivedono i criteri quantitativi enunciati nel presente articolo e le analisi basate sul rischio applicate ai gruppi finanziari.

▼B

Articolo 4

Individuazione di un conglomerato finanziario

1.  
Le autorità competenti che hanno autorizzato le imprese regolamentate individuano, sulla base degli articoli 2, 3 e 5, qualsiasi gruppo che rientri nel campo di applicazione della presente direttiva.

▼M6

A tal fine:

— 
le autorità competenti che hanno autorizzato le imprese regolamentate appartenenti al gruppo cooperano strettamente,
— 
un’autorità competente la quale sia del parere che un’impresa regolamentata da essa autorizzata appartenga a un gruppo che potrebbe costituire un conglomerato finanziario non ancora individuato in virtù della presente direttiva comunica tale parere alle altre autorità competenti interessate e al comitato congiunto.

▼M5

2.  

Il coordinatore, designato in conformità dell’articolo 10, comunica all’impresa madre al vertice di un gruppo o, in assenza di questa, all’impresa regolamentata con il più elevato totale dello stato patrimoniale nel più importante settore finanziario di un gruppo che il gruppo è stato individuato come conglomerato finanziario nonché la designazione del coordinatore.

▼M6

Il coordinatore informa altresì le autorità competenti che hanno autorizzato le imprese regolamentate appartenenti al gruppo, le autorità competenti dello Stato membro nel quale la società di partecipazione finanziaria mista ha la sua sede principale e il comitato congiunto.

3.  
Il comitato congiunto pubblica e aggiorna sul proprio sito web l’elenco dei conglomerati finanziari definiti a norma dell’articolo 2, punto 14. Tali informazioni sono accessibili tramite un collegamento ipertestuale presente sul sito web di ciascuna delle AEV.

Il nome di ciascuna impresa regolamentata di cui all’articolo 1 facente parte di un conglomerato finanziario è inserito in un elenco, che il comitato congiunto pubblica e aggiorna sul proprio sito web.

▼B



CAPO II

VIGILANZA SUPPLEMENTARE



SEZIONE 1

CAMPO D'APPLICAZIONE

Articolo 5

Campo d'applicazione della vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate di cui all'articolo 1

1.  
Fatte salve le norme settoriali in materia di vigilanza, gli Stati membri assicurano, nei limiti e nei modi previsti dalla presente direttiva, la vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate ai sensi dell'articolo 1.
2.  

Sono sottoposte a vigilanza supplementare a livello di conglomerato finanziario, ai sensi degli articoli da 6 a 17, le seguenti imprese regolamentate:

a) 

le imprese regolamentate a capo di un conglomerato finanziario;

▼M6

b) 

le imprese regolamentate la cui impresa madre sia una società di partecipazione finanziaria mista con sede principale nell’Unione;

▼B

c) 

le imprese regolamentate legate a un'altra impresa del settore finanziario da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1 della direttiva 83/349/CEE.

Qualora un conglomerato finanziario sia un sottogruppo di un altro conglomerato finanziario, rispondente ai criteri di cui al primo comma, gli Stati membri applicano gli articoli da 6 a 17 soltanto alle imprese regolamentate appartenenti a quest'ultimo gruppo; ogni riferimento alle nozioni di gruppo e di conglomerato finanziario contenuto nella presente direttiva si intende, in questo caso, riferito a quest'ultimo gruppo.

▼M6

3.  
Ogni impresa regolamentata, non soggetta a vigilanza supplementare ai sensi del paragrafo 2, la cui impresa madre sia un’impresa regolamentata o una società di partecipazione finanziaria mista con sede principale in un paese terzo è assoggettata a vigilanza supplementare a livello di conglomerato finanziario, nei limiti e nei modi previsti all’articolo 18.

▼B

4.  
Qualora soggetti detengano partecipazioni o legami patrimoniali in una o più imprese regolamentate o qualora esercitino un'influenza notevole su tali imprese senza tuttavia detenere una partecipazione o altri legami finanziari, esclusi i casi di cui ai paragrafi 2 e 3, le autorità competenti rilevanti, di comune accordo e conformemente alla legislazione nazionale, determinano se e in che misura debba essere esercitata la vigilanza supplementare su tali imprese regolamentate, come se esse costituissero un conglomerato finanziario.

▼M6

Per l’esercizio di tale vigilanza supplementare occorre che almeno una delle imprese sia un’impresa regolamentata ai sensi dell’articolo 1 e che siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 14, lettera a), punto ii), o punto 14, lettera b), punto ii), e all’articolo 2, paragrafo 14, lettera a), punto iii), o punto 14, lettera b), punto iii). Le autorità competenti rilevanti decidono avendo riguardo agli obiettivi della vigilanza supplementare fissati dalla presente direttiva.

▼B

Ai fini dell'applicazione del primo comma ai «gruppi cooperativi» le autorità competenti devono prendere in considerazione gli impegni finanziari pubblici di tali gruppi rispetto ad altre imprese finanziarie.

5.  
Fatto salvo l'articolo 13, l'esercizio della vigilanza supplementare a livello di conglomerato finanziario non implica in alcun modo che le autorità competenti siano tenute ad esercitare la vigilanza su società di partecipazione finanziaria mista, su imprese regolamentate di un paese terzo appartenenti ad un conglomerato finanziario o su imprese non regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario, considerate individualmente.



SEZIONE 2

POSIZIONE FINANZIARIA

Articolo 6

Adeguatezza patrimoniale

1.  
Fatte salve le norme settoriali, la vigilanza supplementare sull'adeguatezza patrimoniale delle imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario, è esercitata in conformità delle disposizioni dei paragrafi da 2 a 5, dell'articolo 9, della sezione 3 del presente capo e dell'allegato I.
2.  
Gli Stati membri dispongono che le imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario assicurino che i mezzi propri disponibili a livello di conglomerato finanziario siano in ogni momento almeno equivalenti ai requisiti di adeguatezza patrimoniale calcolati in conformità dell'allegato I.

Gli Stati membri dispongono altresì che le imprese regolamentate attuino un'appropriata politica di adeguatezza patrimoniale a livello di conglomerato finanziario.

I requisiti di cui al primo e al secondo comma sono sottoposti alla valutazione complessiva sotto il profilo della vigilanza da parte del coordinatore in conformità delle disposizioni della sezione 3.

Il coordinatore assicura che il calcolo di cui al primo comma sia effettuato almeno una volta l'anno, dalle imprese regolamentate o dalla società di partecipazione finanziaria mista.

Il risultato del calcolo e i dati necessari per quest'ultimo sono trasmessi al coordinatore dall'impresa regolamentata ai sensi dell'articolo 1 che è a capo del conglomerato finanziario o, qualora a capo del conglomerato finanziario non vi sia un'impresa regolamentata ai sensi dell'articolo 1, dalla società di partecipazione finanziaria mista o dall'impresa regolamentata appartenente al conglomerato finanziario individuato dal coordinatore previa consultazione delle altre autorità competenti rilevanti e del conglomerato finanziario.

▼M6

3.  

Ai fini del calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale di cui al paragrafo 2, primo comma, le seguenti imprese sono incluse nell’ambito della vigilanza supplementare in conformità dell’allegato I:

a) 

un ente creditizio, un ente finanziario o un’impresa di servizi ausiliari;

b) 

un’impresa di assicurazione, un’impresa di riassicurazione o una società di partecipazione assicurativa;

c) 

un’impresa di investimento;

d) 

una società di partecipazione finanziaria mista.

4.  
Nel calcolare i requisiti di adeguatezza patrimoniale supplementare per un conglomerato finanziario applicando il metodo 1 (consolidamento contabile), di cui all’allegato I della presente direttiva, i fondi propri e i requisiti di solvibilità delle imprese del gruppo sono calcolati sulla base delle rispettive norme settoriali in materia di forma e portata del consolidamento, in particolare ai sensi degli articoli 133 e 134 della direttiva 2006/48/CE e dell’articolo 221 della direttiva 2009/138/CE.

Qualora si applichi il metodo 2 (deduzione e aggregazione), di cui all’allegato I, il calcolo tiene conto della quota proporzionale del capitale sottoscritto detenuta direttamente o indirettamente dall’impresa madre o da un’impresa che detiene una partecipazione in un’altra impresa del gruppo.

▼B

5.  

Il coordinatore può decidere di escludere una determinata impresa dal calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale supplementare nei seguenti casi:

a) 

qualora l'impresa abbia sede in un paese terzo nel quale esistano ostacoli giuridici al trasferimento delleinformazioni necessarie, fatte salve le norme settoriali in materia di obbligo per le autorità competenti di negare l'autorizzazione qualora sia impedito loro l'effettivo esercizio dei compiti di vigilanza;

b) 

qualora l'impresa sia di interesse trascurabile ai fini dell'obiettivo della vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario;

c) 

qualora l'inclusione di un'impresa sia inopportuna o fuorviante circa gli obiettivi della vigilanza supplementare.

Tuttavia, qualora debbano essere escluse più imprese ai sensi della lettera b) del primo comma, esse devono comunque essere incluse se, considerate nel loro insieme, presentano un interesse non trascurabile.

Nei casi di cui alla lettera c) del primo comma il coordinatore, prima di prendere una decisione, consulta le altre autorità competenti rilevanti, salvo in situazioni di urgenza.

Qualora il coordinatore decida l'esclusione di un'impresa regolamentata dal calcolo dell'adeguatezza patrimoniale in conformità di uno dei casi contemplati alle lettere b) e c) del primo comma, le autorità competenti dello Stato membro in cui la predetta impresa ha sede possono chiedere all'impresa a capo del conglomerato finanziario di fornire informazioni per agevolare l'esercizio della vigilanza sull'impresa regolamentata.

Articolo 7

Concentrazione dei rischi

1.  
Fatte salve le norme settoriali, è esercitata una vigilanza supplementare sulla concentrazione dei rischi delle imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario in conformità delle disposizioni dei paragrafi da 2 a 4, dell'articolo 9, della sezione 3 del presente capo e dell'allegato II.
2.  
Gli Stati membri dispongono che le imprese regolamentate o le società di partecipazione finanziaria mista riferiscano, a intervalli regolari e almeno con cadenza annuale, al coordinatore in merito ad ogni significativa concentrazione dei rischi a livello del conglomerato finanziario, conformemente alle disposizioni fissate dal presente articolo e dall'allegato II. Le informazioni necessarie sono trasmesse al coordinatore dall'impresa regolamentata ai sensi dell'articolo 1 che è a capo del conglomerato finanziario o, qualora a capo del conglomerato finanziario non vi sia un'impresa regolamentata ai sensi dell'articolo 1, dalla società di partecipazione finanziaria mista o dall'impresa regolamentata appartenente al conglomerato finanziario individuato dal coordinatore previa consultazione delle altre autorità competenti rilevanti e del conglomerato finanziario.

Le concentrazioni dei rischi sono sottoposte alla valutazione complessiva sotto il profilo della vigilanza da parte del coordinatore in conformità delle disposizioni della sezione 3.

▼M6

3.  
In attesa di un ulteriore coordinamento della normativa dell’Unione, gli Stati membri possono fissare limiti quantitativi, consentire alle proprie autorità competenti di fissare limiti quantitativi oppure adottare altre misure di vigilanza che permettano di conseguire gli obiettivi di vigilanza supplementare, riguardo a qualsiasi concentrazione dei rischi a livello di conglomerato finanziario.

▼B

4.  
Qualora a capo di un conglomerato finanziario vi sia una società di partecipazione finanziaria mista, le eventuali norme settoriali in materia di concentrazione dei rischi applicabili al settore finanziario più importante del conglomerato finanziario si applicano al settore nel suo complesso, ivi compresa la società di partecipazione finanziaria mista.

▼M6

5.  
Le AEV emanano, tramite il comitato congiunto, orientamenti comuni finalizzati alla convergenza delle prassi di vigilanza per quanto concerne l’applicazione della vigilanza supplementare sulla concentrazione dei rischi come disposto dai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo. Al fine di evitare duplicazioni, gli orientamenti assicurano l’allineamento dell’applicazione degli strumenti di vigilanza previsti nel presente articolo all’applicazione degli articoli da 106 a 118 della direttiva 2006/48/CE e dell’articolo 244 della direttiva 2009/138/CE. Esse emanano orientamenti comuni specifici sull’applicazione dei paragrafi da 1 a 4 del presente articolo alle partecipazioni del conglomerato finanziario nei casi in cui le disposizioni del diritto societario nazionale impediscano l’applicazione dell’articolo 14, paragrafo 2, della presente direttiva.

▼B

Articolo 8

Operazioni intragruppo

1.  
Fatte salve le norme settoriali, è esercitata una vigilanza supplementare sulle operazioni intragruppo delle imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario in conformità delle disposizioni dei paragrafi da 2 a 4, dell'articolo 9, della sezione 3 del presente capo e dell'allegato II.
2.  
Gli Stati membri dispongono che le imprese regolamentate o le società di partecipazione finanziaria mista riferiscano al coordinatore, a intervalli regolari e almeno con cadenza annuale, in merito a tutte le operazioni intragruppo significative delle imprese regolamentate effettuate all'interno del conglomerato finanziario conformemente alle disposizioni fissate dal presente articolo e dall'allegato II. Fino a che non sarà formulata una definizione delle soglie di cui all'ultima frase del primo paragrafo dell'allegato II, si presumerà che un'operazione intragruppo sia significativa se il suo importo supera almeno il 5 % dell'importo totale dei requisiti di adeguatezza patrimoniale al livello del conglomerato finanziario.

Le informazioni necessarie sono trasmesse al coordinatore dall'impresa regolamentata ai sensi dell'articolo 1 che è a capo del conglomerato finanziario o, qualora a capo del conglomerato finanziario non vi sia un'impresa regolamentata ai sensi dell'articolo 1, dalla società di partecipazione finanziaria mista o dall'impresa regolamentata appartenente al conglomerato finanziario individuata dal coordinatore previa consultazione delle altre autorità competenti rilevanti e del conglomerato finanziario.

Le operazioni intragruppo sono sottoposte alla valutazione complessiva del coordinatore.

▼M6

3.  
In attesa di un ulteriore coordinamento della normativa dell’Unione, gli Stati membri possono fissare limiti quantitativi e requisiti qualitativi, consentire alle proprie autorità competenti di fissare limiti quantitativi o requisiti qualitativi oppure disporre altre misure di vigilanza che permettano di conseguire gli obiettivi di vigilanza supplementare, riguardo alle operazioni intragruppo di imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario.

▼B

4.  
Qualora a capo di un conglomerato finanziario vi sia una società di partecipazione finanziaria mista, le norme settoriali in materia di operazioni intragruppo applicabili al settore finanziario più importante del conglomerato finanziario si applicano al settore nel suo complesso, ivi compresa la società di partecipazione finanziaria mista.

▼M6

5.  
Le AEV emanano, tramite il comitato congiunto, orientamenti comuni finalizzati alla convergenza delle prassi di vigilanza per quanto concerne l’applicazione della vigilanza supplementare sulle operazioni intragruppo come disposto dai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo. Al fine di evitare duplicazioni, gli orientamenti assicurano l’allineamento dell’applicazione degli strumenti di vigilanza previsti nel presente articolo all’applicazione dell’articolo 245 della direttiva 2009/138/CE. Esse emanano orientamenti comuni specifici sull’applicazione dei paragrafi da 1 a 4 del presente articolo alle partecipazioni del conglomerato finanziario nei casi in cui le disposizioni del diritto societario nazionale impediscano l’applicazione dell’articolo 14, paragrafo 2, della presente direttiva.

▼B

Articolo 9

Meccanismi di controllo interno e procedure di gestione del rischio

1.  
Gli Stati membri dispongono che le imprese regolamentate pongano in essere, nell'ambito del conglomerato finanziario, adeguati meccanismi di controllo interno e procedure di gestione del rischio, ivi comprese valide procedure amministrative e contabili.
2.  

Le procedure di gestione del rischio includono:

a) 

governo societario e gestione sani, con l'approvazione e la revisione periodica delle strategie e delle politiche da parte degli appropriati organi direttivi a livello del conglomerato finanziario per quanto concerne tutti i rischi assunti;

b) 

opportune politiche di adeguatezza patrimoniale, al fine di anticipare l'impatto della strategia aziendale sul profilo del rischio e sui requisiti patrimoniali conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 e dell'allegato I;

c) 

procedure atte ad assicurare che i sistemi di monitoraggio dei rischi siano correttamente integrati nell'organizzazione aziendale e che siano prese tutte le misure necessarie a garantire la coerenza dei sistemi posti in essere in tutte le imprese incluse nel campo d'applicazione della vigilanza supplementare, al fine di consentire la quantificazione, il monitoraggio e il controllo dei rischi a livello del conglomerato finanziario;

▼M5

d) 

accordi conclusi per contribuire ad adeguati regimi e piani di risanamento e di risoluzione delle crisi e svilupparli, se necessario. Tali accordi sono aggiornati su base regolare.

▼B

3.  

I meccanismi di controllo interno includono:

a) 

meccanismi adeguati per quanto concerne l'adeguatezza patrimoniale al fine di individuare e quantificare tutti i rischi materiali incorsi e stabilire un collegamento corretto tra mezzi propri e rischi;

b) 

valide procedure di segnalazione e contabili, atte a consentire l'accertamento, la quantificazione, il monitoraggio e il controllo delle operazioni intragruppo e della concentrazione dei rischi.

▼M6

4.  
Gli Stati membri provvedono affinché in ciascuna delle imprese incluse nel campo d’applicazione della vigilanza supplementare in applicazione dell’articolo 5 siano istituiti adeguati meccanismi di controllo interno in grado di elaborare i dati e le informazioni pertinenti per l’esercizio della vigilanza supplementare.

Gli Stati membri prescrivono che le imprese regolamentate, a livello di conglomerato finanziario, forniscano periodicamente all’autorità competente informazioni relative alla propria forma giuridica e struttura di governo societario e organizzativa, incluse tutte le imprese regolamentate, le imprese figlie non regolamentate e le agenzie significative.

Gli Stati membri prescrivono che le imprese regolamentate, a livello di conglomerato finanziario, rendano pubbliche annualmente, in forma integrale o tramite riferimento a informazioni equivalenti, una descrizione della propria forma giuridica e della propria struttura di governo societario e organizzativa.

▼B

5.  
Le procedure e i meccanismi di cui ai paragrafi da 1 a 4 sono sottoposti alla valutazione complessiva del coordinatore sotto il profilo della vigilanza.

▼M6

6.  
Le autorità competenti allineano l’applicazione della vigilanza supplementare sui meccanismi di controllo interno e sulle procedure di gestione del rischio di cui al presente articolo alle procedure di riesame delle autorità di vigilanza di cui all’articolo 124 della direttiva 2006/48/CE e all’articolo 248 della direttiva 2009/138/CE. A tal fine, le AEV emanano, tramite il comitato congiunto, orientamenti comuni finalizzati alla convergenza delle prassi di vigilanza per quanto concerne l’applicazione della vigilanza supplementare sui meccanismi di controllo interno e sulle procedure di gestione del rischio di cui al presente articolo, nonché volti a garantire la coerenza con le procedure di riesame delle autorità di vigilanza di cui all’articolo 124 della direttiva 2006/48/CE e all’articolo 248 della direttiva 2009/138/CE. Esse emanano orientamenti comuni specifici sull’applicazione del presente articolo alle partecipazioni del conglomerato finanziario nei casi in cui le disposizioni del diritto societario nazionale impediscano l’applicazione dell’articolo 14, paragrafo 2, della presente direttiva.

▼B



SEZIONE 3

▼M5

MISURE PER AGEVOLARE LA VIGILANZA SUPPLEMENTARE E POTERI DEL COMITATO CONGIUNTO

▼M5

Articolo 9 bis

Ruolo del comitato congiunto

A norma dell’articolo 56 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 rispettivamente, il comitato congiunto garantisce la coerenza della vigilanza intersettoriale e transfrontaliera e l’osservanza della legislazione dell'Unione.

▼M6

Articolo 9 ter

Prove di stress

1.  
Gli Stati membri possono prevedere che il coordinatore assicuri la periodica effettuazione di opportune prove di stress sui conglomerati finanziari. Essi prevedono che le autorità competenti rilevanti cooperino pienamente con il coordinatore.
2.  
Ai fini delle prove di stress a livello dell’Unione, le AEV possono, tramite il comitato congiunto e in cooperazione con il Comitato europeo per il rischio sistemico istituito con il regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico ( 19 ), sviluppare parametri supplementari che tengano conto dei rischi specifici associati ai conglomerati finanziari, a norma del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010. Il coordinatore comunica i risultati delle prove di stress al comitato congiunto.

▼B

Articolo 10

Autorità competente preposta all'esercizio della vigilanza supplementare (coordinatore)

▼M5

1.  
Al fine di garantire l’esercizio adeguato della vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario, tra le autorità competenti degli Stati membri interessati, comprese quelle dello Stato membro in cui la società di partecipazione finanziaria mista ha la sua sede principale, è nominato un unico coordinatore, responsabile per il coordinamento e l’esercizio della vigilanza supplementare. La nomina del coordinatore è pubblicata sul sito web del comitato congiunto.

▼B

2.  

La nomina si basa sui seguenti criteri:

a) 

qualora a capo di un conglomerato finanziario vi sia un'impresa regolamentata, il compito di coordinatore è esercitato dall'autorità competente che ha autorizzato la predetta impresa regolamentata ai sensi delle pertinenti norme settoriali;

b) 

qualora a capo di un conglomerato finanziario non vi sia un'impresa regolamentata, il compito di coordinatore è esercitato dall'autorità competente individuata sulla base dei seguenti criteri:

i) 

qualora l'impresa madre di un'impresa regolamentata sia una società di partecipazione finanziaria mista, il compito di coordinatore è esercitato dall'autorità competente che ha autorizzato la predetta impresa regolamentata ai sensi delle pertinenti norme settoriali;

▼M6

ii) 

qualora più imprese regolamentate con sede sociale nell’Unione abbiano come impresa madre la stessa società di partecipazione finanziaria mista e una di tali imprese abbia ricevuto l’autorizzazione nello Stato membro in cui ha la sede principale la società di partecipazione finanziaria mista, il compito di coordinatore è esercitato dall’autorità competente preposta alla vigilanza dell’impresa regolamentata autorizzata in tale Stato membro;

▼B

qualora nello Stato membro in cui la società di partecipazione finanziaria mista ha la sua sede principale siano state autorizzate più imprese regolamentate operanti in diversi settori finanziari, il compito di coordinatore è esercitato dall'autorità competente preposta alla vigilanza sull'impresa regolamentata operante nel settore finanziario più importante;

qualora a capo del conglomerato finanziario vi siano più società di partecipazione finanziaria mista con la sede principale in diversi Stati membri in ciascuno dei quali sia presente un'impresa regolamentata, il compito di coordinatore è esercitato dall'autorità competente preposta alla vigilanza dell'impresa regolamentata che presenti il totale dello stato patrimoniale più elevato, nel caso in cui tali imprese operino nello stesso settore finanziario, ovvero dall'autorità competente preposta alla vigilanza sull'impresa regolamentata operante nel settore finanziario più importante;

▼M6

iii) 

qualora più imprese regolamentate con sede sociale nell’Unione abbiano come impresa madre la stessa società di partecipazione finanziaria mista e nessuna di tali imprese abbia ricevuto l’autorizzazione nello Stato membro in cui ha la sede principale la società di partecipazione finanziaria mista, il compito di coordinatore è esercitato dall’autorità competente che ha concesso l’autorizzazione all’impresa regolamentata che presenta il totale dello stato patrimoniale più elevato nel settore finanziario più importante;

▼B

iv) 

qualora il conglomerato finanziario sia un gruppo che non fa capo ad un'impresa madre, o in qualsiasi altro caso, il compito di coordinatore è esercitato dall'autorità competente che ha concesso l'autorizzazione all'impresa regolamentata che presenta il totale dello stato patrimoniale più elevato nel settore finanziario più importante.

3.  
In casi particolari, le autorità competenti rilevanti possono, di comune accordo, rinunciare ad applicare i criteri di cui al paragrafo 2 se la loro applicazione fosse inopportuna in considerazione della struttura del conglomerato e dell'importanza relativa delle sue attività in altri paesi e nominare quale coordinatore un'autorità competente diversa. In tali casi, prima di decidere, le autorità competenti devono dare al conglomerato la possibilità di esprimere la propria opinione al riguardo.

Articolo 11

Compiti del coordinatore

1.  

I compiti di vigilanza supplementare del coordinatore includono:

a) 

il coordinamento della raccolta e della diffusione di informazioni pertinenti o essenziali sia nel quadro del normale esercizio delle proprie funzioni che nelle situazioni di emergenza, ivi compresa la diffusione di informazioni importanti ai fini dell'esercizio della vigilanza da parte di un'autorità competente ai sensi delle norme settoriali;

b) 

la valutazione complessiva sotto il profilo della vigilanza e la valutazione della situazione finanziaria di un conglomerato finanziario;

c) 

la valutazione dell'osservanza delle disposizioni in materia di adeguatezza patrimoniale, di concentrazione dei rischi e di operazioni intragruppo di cui agli articoli 6, 7 e 8;

d) 

la valutazione della struttura, dell'organizzazione e del sistema di controllo interno del conglomerato finanziario, di cui all'articolo 9;

e) 

la pianificazione e il coordinamento delle attività di vigilanza sia nel quadro del normale esercizio delle proprie funzioni sia in situazioni di emergenza, in collaborazione con le autorità competenti rilevanti;

f) 

altri compiti, misure e decisioni assegnati al coordinatore dalla presente direttiva o derivanti dalla sua attuazione.

▼M5

Al fine di agevolare la vigilanza supplementare e di fondarla su un’ampia base giuridica, il coordinatore e le altre autorità competenti rilevanti e, ove necessario, le altre autorità competenti interessate concludono accordi di coordinamento. L’accordo di coordinamento può conferire ulteriori compiti al coordinatore e può specificare le procedure per il processo decisionale fra le autorità competenti rilevanti, di cui agli articoli 3 e 4, all’articolo 5, paragrafo 4, all’articolo 6, all’articolo 12, paragrafo 2, e agli articoli 16 e 18, e per la collaborazione con altre autorità competenti.

In conformità dell’articolo 8 e della procedura di cui all’articolo 56 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 del regolamento (UE) n. 1095/2010 rispettivamente, le AEV, tramite il comitato congiunto, elaborano orientamenti intesi alla convergenza delle prassi di vigilanza per quanto riguarda la coerenza degli accordi di coordinamento della vigilanza in conformità con l’articolo 131bis della direttiva 2006/48/CE e dell’articolo 248, paragrafo 4, della direttiva 2009/138/CE.

▼B

2.  
Se al coordinatore sono necessarie informazioni già fornite ad un'altra autorità competente conformemente alle norme settoriali, egli dovrebbe, per quanto possibile, rivolgersi a detta autorità nell'intento di evitare la duplicazione delle segnalazioni alle varie autorità coinvolte nella vigilanza.

▼M6

3.  
Fatta salva la possibilità di delegare specifiche competenze e responsabilità in materia di vigilanza stabilite dagli atti legislativi dell’Unione, la presenza di un coordinatore con compiti specifici in materia di vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario non pregiudica i compiti e le responsabilità attribuiti alle autorità competenti ai sensi delle norme settoriali.

▼M6

4.  
La collaborazione richiesta ai sensi della presente sezione e l’esercizio dei compiti elencati ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo e all’articolo 12 e, fatti salvi i requisiti di riservatezza e compatibilità con la legislazione dell’Unione, il grado adeguato di coordinamento e collaborazione con le autorità di vigilanza competenti di paesi terzi, laddove appropriato, sono assicurati tramite collegi istituiti ai sensi dell’articolo 131 bis della direttiva 2006/48/CE o dell’articolo 248, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE.

Gli accordi di coordinamento di cui al paragrafo 1, secondo comma, sono rispecchiati separatamente in accordi scritti di coordinamento conclusi ai sensi dell’articolo 131 della direttiva 2006/48/CE o dell’articolo 248 della direttiva 2009/138/CE. Il coordinatore, in qualità di presidente di un collegio istituito ai sensi dell’articolo 131 bis della direttiva 2006/48/CE o dell’articolo 248, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE, decide quali altre autorità competenti partecipano alle riunioni o alle attività del collegio.

▼B

Articolo 12

Cooperazione e scambio di informazioni tra le autorità competenti

1.  
Le autorità competenti preposte all'esercizio della vigilanza sulle imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario e l'autorità competente designata come coordinatore di detto conglomerato finanziario cooperano strettamente tra loro. Fatte salve le rispettive responsabilità, definite dalle norme settoriali, tali autorità, abbiano sede o meno nello stesso Stato membro, si forniscono reciprocamente tutte le informazioni essenziali o pertinenti all'esercizio dei rispettivi compiti di vigilanza, ai sensi delle norme settoriali e della presente direttiva. A tale riguardo, le autorità competenti e il coordinatore comunicano a richiesta tutte le informazioni pertinenti e comunicano di propria iniziativa tutte le informazioni essenziali.

La cooperazione prevede almeno la raccolta e lo scambio di informazioni in merito ai seguenti elementi:

▼M6

a) 

l’identificazione della forma giuridica e della struttura di governo societario e organizzativa del gruppo, incluse tutte le imprese regolamentate, le imprese figlie non regolamentate e le succursali significative appartenenti al conglomerato finanziario, i titolari di partecipazioni qualificate a livello dell’impresa madre capogruppo, nonché le autorità competenti delle imprese regolamentate nel gruppo;

▼B

b) 

le strategie del conglomerato finanziario;

c) 

la situazione finanziaria del conglomerato finanziario, in particolare per quanto attiene all'adeguatezza patrimoniale, alle operazioni intragruppo, alla concentrazione dei rischi e alla redditività;

d) 

i principali azionisti e i dirigenti del conglomerato finanziario;

e) 

l'organizzazione, i sistemi di gestione del rischio e di controllo interno a livello del conglomerato finanziario;

f) 

le procedure per la raccolta di informazioni presso le imprese appartenenti al conglomerato finanziario e la verifica di tali informazioni;

g) 

i problemi incontrati dalle imprese regolamentate o da altre imprese del conglomerato finanziario, suscettibili di arrecare un serio pregiudizio alle imprese regolamentate;

h) 

le sanzioni di rilevante entità e i provvedimenti straordinari adottati dalle autorità competenti in conformità delle norme settoriali o della presente direttiva.

▼M5

Nella misura in cui ciò sia necessario per l’assolvimento dei rispettivi compiti e nell’osservanza delle norme di settore, le autorità competenti possono inoltre scambiare informazioni riguardanti le imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario con le seguenti autorità: banche centrali, Sistema europeo di banche centrali, Banca centrale europea e Comitato europeo per il rischio sistemico a norma dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico ( 20 ).

▼B

2.  

Prima di adottare una decisione, qualora tale decisione abbia rilevanza per l'esercizio dei compiti di vigilanza di altre autorità competenti, e fatte salve le rispettive responsabilità definite dalle norme settoriali, le autorità competenti interessate si consultano in merito ai seguenti elementi:

a) 

mutamenti nell'azionariato e nella struttura organizzativa e gestionale delle imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario, che necessitano dell'approvazione ovvero dell'autorizzazione delle autorità competenti;

b) 

le sanzioni di rilevante entità e i provvedimenti straordinari adottati dalle autorità competenti.

Un'autorità competente può decidere di non procedere a consultazioni in situazioni di urgenza o qualora ciò possa compromettere l'efficacia delle decisioni. In tal caso, l'autorità competente informa senza indugio le altre autorità competenti.

3.  
Il coordinatore può chiedere alle autorità competenti dello Stato membro in cui ha la sede principale un'impresa madre, le quali non esercitino esse stesse la vigilanza supplementare di cui all'articolo 10, di sollecitare dall'impresa madre tutte le informazioni pertinenti per l'esercizio dei suoi compiti di coordinamento di cui all'articolo 11 e di trasmettergliele.

Qualora le informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 2, siano già state fornite ad un'autorità competente ai sensi delle norme settoriali, le autorità competenti preposte all'esercizio della vigilanza supplementare possono indirizzare direttamente a tale autorità la richiesta di informazioni.

4.  
Gli Stati membri autorizzano lo scambio di informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 tra le rispettive autorità competenti nonché tra le loro autorità competenti e altre autorità. La raccolta o il possesso di informazioni concernenti imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario, diverse dalle imprese regolamentate, non implica in alcun modo che le autorità competenti siano tenute ad esercitare compiti di vigilanza su tali imprese considerate individualmente.

Alle informazioni ricevute nell'ambito della vigilanza supplementare, ed in particolare allo scambio di informazioni tra autorità competenti e tra autorità competenti e altre autorità, previsti dalla presente direttiva, si applicano le disposizioni sul segreto d'ufficio e sulla comunicazione di informazioni riservate stabilite dalle norme settoriali.

▼M5

Articolo 12 bis

Cooperazione e scambio di informazioni con il comitato congiunto

1.  
Le autorità competenti cooperano con il comitato congiunto ai fini della presente direttiva a norma del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010.
2.  
Le autorità competenti forniscono senza indugio al comitato congiunto tutte le informazioni necessarie per l’espletamento dei suoi compiti a norma dell’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 rispettivamente.

▼M6

3.  
I coordinatori forniscono al comitato congiunto le informazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 4, e all’articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, lettera a). Il comitato congiunto mette a disposizione delle autorità competenti le informazioni relative alla forma giuridica e alla struttura di governo societario e organizzativa dei conglomerati finanziari.

Articolo 12 ter

Orientamenti comuni

1.  
Le AEV, tramite il comitato congiunto, elaborano orientamenti comuni sulle modalità di conduzione, da parte dell’autorità competente, delle valutazioni basate sul rischio applicabili ai conglomerati finanziari. Tali orientamenti assicurano, in particolare, che le valutazioni basate sul rischio includano appositi strumenti atti a garantire la possibilità di valutare i rischi di gruppo cui sono esposti i conglomerati finanziari.
2.  
Le AEV emanano, tramite il comitato congiunto, orientamenti comuni finalizzati a elaborare prassi di vigilanza che permettano alla vigilanza supplementare delle società di partecipazione finanziaria mista di integrare opportunamente, a seconda dei casi, la vigilanza di gruppo ai sensi delle direttive 98/78/CE e 2009/138/CE o la vigilanza su base consolidata ai sensi della direttiva 2006/48/CE. Gli orientamenti permettono all’azione di vigilanza di ricomprendere tutti i pertinenti rischi eliminando al tempo stesso la possibilità di duplicazioni di vigilanza e prudenziali.

▼B

Articolo 13

Dirigenza delle società di partecipazione finanziaria mista

Gli Stati membri esigono che le persone che dirigono di fatto una società di partecipazione finanziaria mista possiedano l'onorabilità e l'esperienza sufficienti per esercitare tali funzioni.

Articolo 14

Accesso alle informazioni

▼M5

1.  
Gli Stati membri provvedono affinché nessun ostacolo di natura giuridica, nel loro ordinamento, impedisca alle persone fisiche e giuridiche, regolamentate o meno, cui si applica la vigilanza supplementare, di scambiarsi reciprocamente informazioni pertinenti ai fini della vigilanza supplementare e di scambiare informazioni in conformità della presente direttiva e con le AEV a norma dell’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 rispettivamente, laddove necessario attraverso il comitato congiunto.

▼B

2.  
Gli Stati membri dispongono che, nell'interpellare direttamente ovvero indirettamente le imprese, regolamentate o meno, di un conglomerato finanziario, le loro autorità competenti preposte all'esercizio della vigilanza supplementare abbiano accesso a tutte le informazioni eventualmente pertinenti per l'esercizio della vigilanza supplementare.

Articolo 15

Verifiche

Qualora, nel dare esecuzione alla presente direttiva, le autorità competenti desiderino, in determinati casi, verificare le informazioni riguardanti un'impresa, regolamentata o meno, appartenente a un conglomerato finanziario e situata in un altro Stato membro, esse chiedono alle autorità competenti dell'altro Stato membro di effettuare la verifica.

Le autorità che ricevono la richiesta di verifica danno seguito a questa, nell'ambito delle loro competenze, o procedendo alla verifica esse stesse o consentendo ad un revisore o ad un esperto di procedervi ovvero autorizzando l'autorità richiedente a procedere essa stessa alla verifica.

L'autorità competente richiedente, qualora non compia direttamente la verifica, può, se lo desidera, prendervi parte.

Articolo 16

Misure di esecuzione

In caso di mancata osservanza, da parte delle imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario, dei requisiti stabiliti agli articoli 6, 7, 8 e 9, o qualora tali requisiti siano rispettati ma la solvibilità sia comunque compromessa o qualora le operazioni intragruppo o la concentrazione dei rischi compromettano la posizione finanziaria delle imprese regolamentate, i provvedimenti necessari a rimediare alla situazione nel più breve tempo possibile sono richiesti:

— 
dal coordinatore per quanto riguarda la società di partecipazione finanziaria mista,
— 
dalle autorità competenti per quanto riguarda le imprese regolamentate; a tale fine il coordinatore informa le suddette autorità circa i dati di cui dispone.

▼M5

Fatto salvo l’articolo 17, paragrafo 2, gli Stati membri possono determinare quali provvedimenti possano essere presi dalle autorità competenti nei confronti della società di partecipazione finanziaria mista. In conformità degli articoli 16 e 56 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 rispettivamente, le AEV, tramite il comitato congiunto, possono elaborare orientamenti riguardanti società di partecipazione finanziaria mista.

▼B

Le autorità competenti interessate, compreso il coordinatore, coordinano, se del caso, la loro attività di vigilanza.

Articolo 17

Poteri supplementari delle autorità competenti

1.  
In attesa di una ulteriore armonizzazione delle norme settoriali, gli Stati membri conferiscono alle loro autorità competenti il potere di assumere qualsiasi provvedimento in materia di vigilanza ritenuto necessario al fine di prevenire o porre rimedio ad ogni elusione delle norme settoriali da parte delle imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario.
2.  
Fatte salve le rispettive norme di diritto penale, gli Stati membri dispongono che siano irrogate a carico delle società di partecipazione finanziaria mista o dei loro dirigenti responsabili, che violino le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative adottate in applicazione delle disposizioni della presente direttiva, sanzioni o provvedimenti intesi a far cessare le infrazioni constatate o le loro cause. In taluni casi detti provvedimenti possono richiedere l'intervento dell'autorità giudiziaria. Le autorità competenti cooperano strettamente al fine di garantire che le sanzioni e i provvedimenti di cui sopra producano gli effetti voluti.



SEZIONE 4

PAESI TERZI

Articolo 18

▼M6

Imprese madri in un paese terzo

▼M5

1.  

Fatte salve le norme di settore, nei casi in cui si applica l’articolo 5, paragrafo 3, le autorità competenti verificano se le imprese regolamentate la cui impresa madre abbia la sede principale in un paese terzo sono sottoposte a vigilanza da parte di un’autorità competente di detto paese terzo, equivalente a quella prevista dalla presente direttiva in materia di vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate di cui all’articolo 5, paragrafo 2. La verifica è effettuata dall’autorità competente che, se fossero applicate le disposizioni dell’articolo 10, paragrafo 2, costituirebbe il coordinatore, su richiesta dell’impresa madre o di qualsiasi impresa regolamentata autorizzata nell’Unione o di sua iniziativa.

Tale autorità competente consulta le altre autorità competenti rilevanti e compie ogni sforzo per rispettare i pertinenti orientamenti applicabili forniti dal comitato congiunto a norma degli articoli 16 e 56 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 rispettivamente.

▼M5

1 bis.  
Quando un’autorità competente è in disaccordo con la decisione adottata da un’altra autorità competente rilevante a norma del paragrafo 1, si applica l’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 rispettivamente.

▼B

2.  
In mancanza della vigilanza equivalente di cui al paragrafo 1, gli Stati membri applicano per analogia alle imprese regolamentate le disposizioni in materia di vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate di cui all'articolo 5, paragrafo 2. In alternativa, le autorità competenti possono applicare uno dei metodi di cui al paragrafo 3.

▼M6

3.  
Le autorità competenti possono applicare altri metodi idonei a garantire un’adeguata vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario. Tali metodi sono approvati dal coordinatore, previa consultazione delle altre autorità competenti rilevanti. In particolare, le autorità competenti possono disporre la costituzione di una società di partecipazione finanziaria mista con sede principale nell’Unione e possono applicare la presente direttiva alle imprese regolamentate appartenenti al conglomerato finanziario facenti capo a tale società di partecipazione. Le autorità competenti garantiscono che tali metodi conseguano l’obiettivo di vigilanza supplementare fissato della presente direttiva e li comunicano alle altre autorità competenti interessate e alla Commissione.

Articolo 19

Cooperazione con le autorità competenti dei paesi terzi

L’articolo 39, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/48/CE, l’articolo 10 bis della direttiva 98/78/CE e l’articolo 264 della direttiva 2009/138/CE si applicano mutatis mutandis alla negoziazione di accordi con uno o più paesi terzi in merito alle modalità di esercizio della vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario.

▼B



CAPO III

▼M6

ATTI DELEGATI E MISURE DI ESECUZIONE

Articolo 20

Poteri conferiti alla Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 21 quater riguardo alle modifiche tecniche da apportare alla presente direttiva nei seguenti settori:

a) 

formulazione più precisa delle definizioni di cui all’articolo 2, al fine di tener conto, nell’applicazione della presente direttiva, dell’evoluzione dei mercati finanziari;

b) 

adeguamento della terminologia e formulazione delle definizioni della presente direttiva in conformità degli atti successivi dell’Unione concernenti le imprese regolamentate e le materie connesse;

c) 

definizione più precisa dei metodi di calcolo di cui all’allegato I, per tener conto degli sviluppi sui mercati finanziari e in materia di tecniche prudenziali.

Tali misure non includono l’oggetto del potere delegato e conferito alla Commissione con riferimento agli elementi elencati all’articolo 21 bis.

▼B

Articolo 21

Comitato

1.  
La Commissione è assistita da un comitato per i conglomerati finanziari (in prosieguo: comitato).

▼M6 —————

▼M5

4.  
Le AEV, tramite il comitato congiunto, possono fornire orientamenti generali per stabilire se i regimi di vigilanza supplementare delle autorità competenti dei paesi terzi siano in grado di raggiungere gli obiettivi della vigilanza supplementare definiti nella presente direttiva riguardo alle imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario a capo del quale vi sia un’impresa avente la sede principale in un paese terzo. Il comitato congiunto riesamina regolarmente tali orientamenti e tiene conto di qualsiasi modifica della vigilanza supplementare effettuata da dette autorità competenti.

▼M6 —————

▼B

6.  
Gli Stati membri tengono informato il comitato sui principi che applicano in merito alla vigilanza sulle operazioni intragruppo e la concentrazione dei rischi.

▼M5

Articolo 21 bis

Norme tecniche

1.  

Per assicurare la coerente armonizzazione della presente direttiva, le AEV, conformemente all’articolo 56 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 rispettivamente, possono elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda:

a) 

l’articolo 2, paragrafo 11, per specificare l’applicazione dell’articolo 17 della direttiva 78/660/CEE del Consiglio nel contesto della presente direttiva;

b) 

l’articolo 2, paragrafo 17, per stabilire le procedure o specificare i criteri di determinazione delle'autorità competenti rilevanti;

c) 

l’articolo 3, paragrafo 5, per specificare i parametri alternativi per l’individuazione dei conglomerati finanziari;

▼M6

d) 

l’articolo 6, paragrafo 2, per garantire l’uniformità del formato (con istruzioni) e determinare la frequenza e, ove opportuno, le date per la trasmissione.

▼M5

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 rispettivamente.

▼M6

1 bis.  
Al fine di garantire un’applicazione uniforme degli articoli 2, 7 e 8 e dell’allegato II, le AEV elaborano, tramite il comitato congiunto, progetti di norme tecniche di regolamentazione per fornire una formulazione più precisa delle definizioni di cui all’articolo 2 e per coordinare le disposizioni adottate a norma degli articoli 7 e 8 e dell’allegato II.

Il comitato congiunto presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 1o gennaio 2015.

Il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma è delegato alla Commissione conformemente agli articoli da 10 a 14 rispettivamente dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.

▼M5

2.  

Per assicurare condizioni uniformi di applicazione della presente direttiva le AEV, conformemente all’articolo 56 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 rispettivamente, possono elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per quanto riguarda:

▼M7 —————

▼M5

b) 

l’articolo 7, paragrafo 2, per assicurare condizioni uniformi di applicazione delle procedure per l’inclusione degli elementi rientranti nell’ambito di applicazione della definizione di «concentrazioni dei rischi» nella valutazione sotto il profilo della vigilanza di cui all’articolo 7, paragrafo 2, secondo comma;

c) 

l’articolo 8, paragrafo 2, per assicurare condizioni uniformi di applicazione delle procedure per l’inclusione degli elementi rientranti nell’ambito di applicazione della definizione di «operazioni intragruppo» nella valutazione sotto il profilo della vigilanza di cui all’articolo 8, paragrafo 2, terzo comma;

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 rispettivamente.

▼M7

3.  
Per assicurare condizioni coerenti di applicazione dei metodi di calcolo elencati nell'allegato I, parte II, della presente direttiva, in combinato disposto con l'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 e l'articolo 228, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE, ma fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 4, della presente direttiva, le AEV elaborano, in seno al comitato congiunto, progetti di norme tecniche di regolamentazione relative all'articolo 6, paragrafo 2, della presente direttiva.

Le AEV presentano tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro cinque mesi prima della data di applicazione di cui all'articolo 309, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010, rispettivamente.

▼M6

Articolo 21 ter

Orientamenti comuni

Le AEV emanano, tramite il comitato congiunto, gli orientamenti comuni di cui all’articolo 3, paragrafo 8, all’articolo 7, paragrafo 5, all’articolo 8, paragrafo 5, all’articolo 9, paragrafo 6, all’articolo 11, paragrafo 1, terzo comma, all’articolo 12 ter e all’articolo 21, paragrafo 4, secondo la procedura di cui all’articolo 56 rispettivamente dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.

Articolo 21 quater

Esercizio della delega

1.  
Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2.  
La delega di potere di cui all’articolo 20 è conferita alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal 9 dicembre 2011. La Commissione elabora una relazione sul potere delegato al pi tardi sei mesi prima della scadenza del periodo di quattro anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3.  
La delega di potere di cui all’articolo 20 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega del potere ivi specificato. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4.  
Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5.  
L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 20 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio ha sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

▼B



CAPO IV

MODIFICHE DELLE DIRETTIVE IN VIGORE

▼M4 —————

▼B

Articolo 23

Modifiche della direttiva 79/267/CEE

La direttiva 79/267/CEE è modificata come segue:

1) 

È inserito il seguente articolo:

«Articolo 12

1.  

Le autorità competenti dell'altro Stato membro interessato sono consultate in via preliminare in merito alla concessione di un'autorizzazione ad un'impresa di assicurazione vita che sia:

a) 

un'impresa figlia di un'impresa di assicurazione autorizzata in un altro Stato membro; ovvero

b) 

un'impresa figlia dell'impresa madre di un'impresa di assicurazione autorizzata in un altro Stato membro; ovvero

c) 

controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla un'impresa di assicurazione autorizzata in un altro Stato membro.

2.  

L'autorità competente di uno Stato membro interessato preposta alla vigilanza degli enti creditizi o delle imprese di investimento è consultata in via preliminare in merito alla concessione dell'autorizzazione di un'impresa di assicurazione vita che sia:

a) 

un'impresa figlia di un ente creditizio o di un'impresa di investimento autorizzata nella Comunità; ovvero

b) 

un'impresa figlia dell'impresa madre di un ente creditizio o di un'impresa di investimento autorizzata nella Comunità; ovvero

c) 

controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla un ente creditizio o un'impresa di investimento autorizzata nella Comunità.

3.  
In particolare, le autorità competenti rilevanti, di cui ai paragrafi 1 e 2, si consultano reciprocamente al momento di valutare l'idoneità degli azionisti e la reputazione e l'esperienza dei dirigenti partecipanti alla gestione di un'altra impresa dello stesso gruppo. Esse si trasmettono reciprocamente tutte le informazioni in merito all'idoneità degli azionisti e alla reputazione e all'esperienza dei dirigenti che siano pertinenti per le altre autorità competenti interessate, sia ai fini della concessione di un'autorizzazione che per l'ordinaria valutazione del rispetto delle condizioni di esercizio.»
2) 

All'articolo 18, paragrafo 2, sono aggiunti i seguenti comma:

«Il margine di solvibilità disponibile è diminuito anche dei seguenti elementi:

a) 

partecipazioni che l'impresa di assicurazione detiene in:

— 
imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo 6 della presente direttiva, dell'articolo 6 della direttiva 73/239/CEE ( *1 ) o dell'articolo 1, lettera b), della direttiva 98/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( *2 ),
— 
imprese di riassicurazione ai sensi dell'articolo 1, lettera c), della direttiva 98/78/CE,
— 
società di partecipazione assicurativa ai sensi dell'articolo 1, lettera i), della direttiva 98/78/CE,
— 
enti creditizi e enti finanziari di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 5, della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( *3 ),
— 
imprese di investimento e enti finanziari ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/22/CEE ( *4 ) e dell'articolo 2, paragrafi 4 e 7, della direttiva93/6/CEE ( *5 );
b) 

ciascuno dei seguenti elementi detenuti dall'impresa di assicurazione nelle imprese di cui alla lettera a) in cui ha una partecipazione:

— 
strumenti di cui al paragrafo 3,
— 
strumenti di cui all'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 73/239/CEE,
— 
crediti subordinati e strumenti di cui all'articolo 35 e all'articolo 36, paragrafo 3 della direttiva 2000/12/CE.

In caso di possesso temporaneo di azioni di un altro ente creditizio, ente finanziario, impresa di investimento, impresa di assicurazione o di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria destinata al risanamento e al salvataggio di questi, l'autorità competente può consentire deroghe alle disposizioni relative alle deduzioni di cui alle precedenti lettere a) e b) del terzo comma.

In alternativa alle deduzioni degli elementi di cui alle lettere a) e b) del terzo comma detenuti dalle imprese di assicurazione in enti creditizi, imprese di investimento e enti finanziari, gli Stati membri possono consentire alle loro imprese di assicurazione di applicare, mutatis mutandis, i metodi 1, 2 o 3 dell'allegato I della direttiva 2002/87/CE del PE e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario ( *6 ). Il metodo 1 («consolidamento contabile») è applicato soltanto qualora l'autorità competente ritenga che vi sia un livello soddisfacente di gestione integrata e di controllo interno delle imprese incluse nel consolidamento. Il metodo scelto è applicato coerentemente nel tempo.

Gli Stati membri possono prevedere che, per il calcolo del margine di solvibilità di cui alla presente direttiva, le imprese di assicurazione soggette alla vigilanza supplementare ai sensi della direttiva 98/78/CE ovvero della direttiva 2002/87/CE non siano tenute a dedurre gli elementi di cui alle lettere a) e b) del terzo comma detenuti in enti creditizi, enti finanziari, imprese di investimento, imprese di assicurazione o di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa inclusi nella vigilanza supplementare.

Ai fini della deduzione delle partecipazioni di cui al presente paragrafo, per partecipazione s'intende una partecipazione ai sensi dell'articolo 1, lettera f), della direttiva 98/78/CE.

▼M4 —————

▼B

Articolo 25

Modifiche della direttiva 92/96/CEE

La direttiva 92/96/CEE è modificata come segue:

1) 

All'articolo 14 è inserito il seguente paragrafo:

«1 bis.  
Se l'acquirente delle partecipazioni di cui al paragrafo 1 è un'impresa di assicurazione, un ente creditizio o un'impresa di investimento autorizzati in un altro Stato membro, o l'impresa madre di tale impresa, o una persona fisica o giuridica che controlla tale impresa, e se, in virtù dell'acquisizione, l'impresa in cui l'acquirente intende detenere una partecipazione diventa un'impresa figlia o passa sotto il suo controllo, la valutazione dell'acquisizione deve formare oggetto della consultazione preliminare di cui all'articolo 12 bis della direttiva 79/267/CEE.»
2) 

All'articolo 15, il paragrafo 5, lettera c), è sostituito dal seguente:

«5c.  

Il presente articolo non impedisce che un'autorità competente trasmetta:

— 
alle banche centrali e ad altri organismi con responsabilità analoghe in quanto autorità monetarie,
— 
all'occorrenza, ad altre autorità pubbliche preposte alla vigilanza dei sistemi di pagamento,

informazioni intese all'esercizio delle loro funzioni, né che tali autorità o organismi comunichino alle autorità competenti le informazioni che possono essere loro necessarie ai fini del paragrafo 4. Le informazioni ricevute in tale ambito sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al presente articolo.»

Articolo 26

Modifiche della direttiva 93/6/CEE

All'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 93/6/CEE, il primo e il secondo trattino sono sostituiti dai seguenti:

— 
«— 

società di partecipazione finanziaria: un ente finanziario le cui imprese figlie sono, esclusivamente o principalmente, imprese di investimento o altri enti finanziari, quando almeno una di esse è un'impresa di investimento, e che non sia una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi della direttiva 2002/87/CE ( *7 ) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario,

— 
— 

società di partecipazione mista: un'impresa madre, diversa da una società di partecipazione finanziaria o da un'impresa di investimento o da una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi della direttiva 2002/87/CE, tra le cui imprese figlie figura almeno una impresa di investimento.

Articolo 27

Modifiche della direttiva 93/22/CEE

La direttiva 93/22/CEE è modificata come segue:

1) 

All'articolo 6 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«L'autorità competente di uno Stato membro interessato preposta alla vigilanza degli enti creditizi o delle imprese di assicurazione è consultata in via preliminare in merito alla concessione dell'autorizzazione a un'impresa di investimento che sia:

a) 

un'impresa figlia di un ente creditizio o di un'impresa di assicurazione autorizzata nella Comunità; ovvero

b) 

un'impresa figlia dell'impresa madre di un ente creditizio o di un'impresa di assicurazione autorizzata nella Comunità; ovvero

c) 

controllata dallastessa persona, fisica o giuridica, che controlla un ente creditizio o un'impresa di assicurazione autorizzata nella Comunità.

In particolare, le autorità competenti rilevanti, di cui ai paragrafi 1 e 2, si consultano reciprocamente al momento di valutare l'idoneità degli azionisti e la reputazione e l'esperienza dei dirigenti partecipanti alla gestione di un'altra impresa dello stesso gruppo. Esse si trasmettono reciprocamente tutte le informazioni in merito all'idoneità degli azionisti e alla reputazione e all'esperienza dei dirigenti che siano pertinenti per le altre autorità competenti interessate, sia ai fini della concessione di un'autorizzazione che per l'ordinaria valutazione del rispetto delle condizioni di esercizio.»

2) 

All'articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.  
Se l'acquirente delle partecipazioni di cui al paragrafo 1 è un'impresa d'investimento, un ente creditizio o un'impresa di assicurazione autorizzata in un altro Stato membro, o l'impresa madre di un'impresa di investimento, di un ente creditizio, di un'impresa di assicurazione autorizzata in un altro Stato membro, o una persona fisica o giuridica che controlla un'impresa di assicurazione, un ente creditizio o un'impresa di investimento autorizzata in un altro Stato membro e se,in virtù dell'acquisizione, l'impresa in cui l'acquirente intende detenere una partecipazione diventa un'impresa figlia o passa sotto il suo controllo, la valutazione dell'acquisizione deve formare oggetto della consultazione preliminare di cui all'articolo 6.»

▼M4 —————

▼B

Articolo 29

Modifiche della direttiva 2000/12/CE

La direttiva 2000/12/CE è modificata come segue:

▼M2 —————

▼B

3) 

All'articolo 16, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.  
Se l'acquirente delle partecipazioni di cui al paragrafo 1 è un ente creditizio, un'impresa di assicurazione o un'impresa di investimento autorizzata in un altro Stato membro, o l'impresa madre di un ente creditizio, di un'impresa di assicurazione o di un'impresa di investimento autorizzata in un altro Stato membro, o una persona fisica o giuridica che controlla un ente creditizio, un'impresa di assicurazione, un'impresa di investimento autorizzati in un altro Stato membro, e se, in virtù dell'acquisizione, l'ente in cui l'acquirente intende detenere una partecipazione diventa un'impresa figlia o passa sotto il suo controllo, la valutazione dell'acquisizione deve formare oggetto della consultazione preliminare di cui all'articolo 12.»

▼M2 —————

▼B



CAPO V

SOCIETÀ DI GESTIONE PATRIMONIALE

Articolo 30

Società di gestione patrimoniale

▼M6

In attesa di un ulteriore coordinamento delle norme settoriali, gli Stati membri dispongono l’inclusione delle società di gestione patrimoniale:

a) 

nell’ambito di applicazione della vigilanza su base consolidata degli enti creditizi e delle imprese di investimento o nell’ambito di applicazione della vigilanza supplementare delle imprese di assicurazione appartenenti a un gruppo assicurativo;

b) 

qualora il gruppo sia un conglomerato finanziario, nell’ambito di applicazione della vigilanza supplementare ai sensi della presente direttiva; e

c) 

nell’ambito della procedura di identificazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2.

▼B

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del primo comma, gli Stati membri determinano o incaricano le loro autorità competenti di determinare in base a quali norme settoriali (settore bancario, settore assicurativo o settore dei servizi d'investimento) le società di gestione patrimoniale sono incluse nella vigilanza su base consolidata e/o nella vigilanza supplementare di cui alla lettera a) del primo comma. Ai fini della presente disposizione le pertinenti norme settoriali concernenti forma e portata dell'inclusione degli enti finanziari (ove le società di gestione patrimoniale siano incluse nel campo d'applicazione della vigilanza su base consolidata degli enti creditizi e delle imprese d'investimento) e delle imprese di riassicurazione (ove le società di gestione patrimoniale siano incluse nel campo di applicazione della vigilanza supplementare delle imprese di assicurazione) si applicano, mutatis mutandis, alle società di gestione patrimoniale. Ai fini della vigilanza supplementare di cui alla lettera b) del primo comma, la società di gestione patrimoniale è trattata come appartenente al settore in cui è inclusa in virtù della lettera a) del primo comma.

Qualora una società di gestione patrimoniale faccia parte di un conglomerato finanziario, ogni riferimento alla nozione di impresa regolamentata e a quelle di autorità competenti e autorità competenti rilevanti è inteso, ai fini della presente direttiva, come comprendente, rispettivamente, le società di gestione patrimoniale e le autorità competenti preposte all'esercizio della vigilanza sulle società di gestione patrimoniale. Ciò vale, mutatis mutandis, con riferimento ai gruppi di cui alla lettera a) del primo comma.

▼M6

Articolo 30 bis

Gestori di fondi di investimento alternativi

1.  

In attesa di un ulteriore coordinamento delle norme settoriali, gli Stati membri dispongono l’inclusione dei gestori di fondi di investimento alternativi:

a) 

nell’ambito di applicazione della vigilanza su base consolidata degli enti creditizi e delle imprese di investimento o nell’ambito di applicazione della vigilanza supplementare delle imprese di assicurazione appartenenti a un gruppo assicurativo;

b) 

qualora il gruppo sia un conglomerato finanziario, nell’ambito di applicazione della vigilanza supplementare ai sensi della presente direttiva; e

c) 

nella procedura di identificazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2.

2.  
Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, gli Stati membri determinano o incaricano le loro autorità competenti di determinare in base a quali norme settoriali (settore bancario, settore assicurativo o settore dei servizi d’investimento) i gestori di fondi di investimento alternativi sono inclusi nella vigilanza su base consolidata o nella vigilanza supplementare di cui al paragrafo 1, lettera a). Ai fini del presente paragrafo, le pertinenti norme settoriali concernenti forma e portata dell’inclusione degli enti finanziari si applicano mutatis mutandis ai gestori di fondi di investimento alternativi. Ai fini della vigilanza supplementare di cui al paragrafo 1, lettera b), il gestore di fondi di investimento alternativi è trattato come appartenente al settore in cui è incluso in virtù del paragrafo 1, lettera a).

Qualora un gestore di fondi di investimento alternativi faccia parte di un conglomerato finanziario, ogni riferimento a imprese regolamentate e ad autorità competenti e autorità competenti rilevanti si intende pertanto, ai fini della presente direttiva, come comprendente, rispettivamente, i gestori di fondi di investimento alternativi e le autorità competenti preposte all’esercizio della vigilanza su detti gestori. Ciò vale, mutatis mutandis, con riferimento ai gruppi di cui al paragrafo 1, lettera a).

▼B



CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 31

Relazione della Commissione

1.  

Entro l'11 agosto 2007, la Commissione trasmette al comitato per i conglomerati finanziari di cui all'articolo 21 una relazione sulle pratiche degli Stati membri e, se del caso, sulla necessità di un'ulteriore armonizzazione per quanto concerne:

— 
l'inclusione delle società di gestione patrimoniale nella vigilanza a livello di gruppo,
— 
la scelta e l'applicazione dei metodi di adeguatezza patrimoniale di cui all'allegato I,
— 
la definizione delle operazioni intragruppo significative e delle concentrazioni significative dei rischi e lavigilanza sulle operazioni intragruppo e sulle concentrazioni dei rischi di cui all'allegato II, in particolare con riguardo all'introduzione di limiti quantitativi e requisiti qualitativi a tal fine,
— 
gli intervalli con cui i conglomerati finanziari effettuano il calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e riferiscono al coordinatore sulle concentrazioni significative dei rischi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2.

La Commissione consulta il comitato prima di formulare proposte.

2.  
Entro un anno dalla conclusione di un accordo a livello internazionale sulle norme in materia di eliminazione del doppio computo dei fondi propri nei gruppi finanziari, la Commissione esamina in che modo adeguare le disposizioni della presente direttiva a tali accordi internazionali e, se necessario, formula le proposte del caso.

Articolo 32

Attuazione

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro l'11 agosto 2004. Gli Stati membri ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri provvedono affinché le disposizioni di cui al primo comma si applichino per la prima volta al controllo dei conti dell'esercizio avente inizio il 1o gennaio 2005 o durante tale anno.

Quando gli Stati membri adottano queste disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 33

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 34

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.




ALLEGATO I

ADEGUATEZZA PATRIMONIALE

Il calcolo dei requisiti dell'adeguatezza patrimoniale supplementare delle imprese regolamentate di cui all'articolo 6, paragrafo 1, è effettuato in conformità dei principi tecnici e in base a uno dei metodi illustrati nel presente allegato.

Fatte salve le disposizioni di cui al capoverso successivo, gli Stati membri consentono alle loro autorità competenti, allorché queste assumono il ruolo di coordinatore riguardo a un determinato conglomerato finanziario, di decidere, previa consultazione delle altre autorità competenti rilevanti e del conglomerato stesso, il metodo da applicare a tale conglomerato finanziario.

Lo Stato membro può stabilire che il calcolo sia effettuato in base a un metodo specifico, tra quelli illustrati nel presente allegato, se a capo di un conglomerato finanziario vi è un'impresa regolamentata autorizzata in tale Stato membro. Qualora a capo di un conglomerato finanziario non vi sia un'impresa regolamentata ai sensi dell'articolo 1, lo Stato membro autorizza l'applicazione di qualsiasi metodo di cui al presente allegato, tranne quando le autorità competenti rilevanti sono ubicate nel medesimo Stato membro, in qual caso quest'ultimo può imporre l'applicazione di uno dei metodi.

I.   Principi tecnici

1.   Forma e portata del calcolo dei requisiti dell'adeguatezza patrimoniale supplementare

Indipendentemente dal metodo applicato, se l'impresa è un'impresa figlia e presenta un deficit di solvibilità, oppure un deficit di solvibilità teorico nel caso si tratti di un'impresa non regolamentata operante nel settore finanziario, il deficit di solvibilità dell'impresa figlia va considerato per intero. Se in quest'ultimo caso, secondo il coordinatore, la responsabilità dell'impresa madre che detiene una quota del capitale è limitata rigorosamente e inequivocabilmente a tale quota di capitale, il coordinatore può consentire che il deficit di solvibilità dell'impresa figlia sia considerato su base proporzionale.

In assenza di legami patrimoniali tra le imprese di un conglomerato finanziario, il coordinatore, previa consultazione delle altre autorità competenti rilevanti, stabilisce la quota proporzionale da prendere in considerazione, tenendo conto delle passività che derivano dai legami esistenti.

2.   Altri principi tecnici

Indipendentemente dal metodo usato per il calcolo dei requisiti dell'adeguatezza patrimoniale supplementare per le imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario di cui alla sezione II del presente allegato II, il coordinatore, e ove necessario, le altre autorità competenti interessate, provvedono all'applicazione dei seguenti principi:

i) 

deve essere eliminato il computo multiplo degli elementi ammessi per il calcolo dei fondi propri a livello di conglomerato («multiple gearing») nonché ogni altra costituzione indebita di fondi propri grazie ad operazioni interne al gruppo. Al fine di assicurare l'eliminazione del computo multiplo e della costituzione di fondi propri grazie ad operazioni interne al gruppo, le autorità competenti applicano per analogia i principi fissati in materia dalle relative norme settoriali;

ii) 

in attesa di un'ulteriore armonizzazione delle norme settoriali, i requisiti di solvibilità per ognuno dei diversi settori finanziari di un conglomerato finanziario sono coperti da elementi dei fondi propri conformemente alle corrispondenti norme settoriali; in caso di deficit di fondi propri a livello di conglomerato finanziario, solo gli elementi dei fondi propri ammessi ai sensi di ciascuna norma settoriale («capitale intersettoriale») possono essere presi in considerazione ai fini della verifica dell'osservanza dei requisiti di solvibilità.

Se le norme settoriali prescrivono limiti all'ammissibilità di determinati fondi propri classificabili come capitale intersettoriale, tali limiti si applicano mutatis mutandis al calcolo dei fondi propri a livello di conglomerato finanziario.

Nel calcolo dei fondi propri a livello di conglomerato finanziario, le autorità competenti tengono altresì conto dell'efficacia della trasferibilità e disponibilità di fondi propri tra le varie imprese del gruppo, alla luce degli obiettivi delle norme sull'adeguatezza patrimoniale.

Quando, nel caso di un'impresa non regolamentata operante nel settore finanziario, viene calcolato un requisito di solvibilità teorico, conformemente al punto II del presente allegato, si intende per requisito di solvibilità teorico il requisito patrimoniale che l'impresa dovrebbe soddisfare ai sensi delle pertinenti norme settoriali qualora si trattasse di un'impresa regolamentata operante nel settore finanziario interessato; nel caso delle società di gestione patrimoniale per requisito di solvibilità si intende il requisito patrimoniale di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 85/611/CEE; il requisito di solvibilità teorico di una società di partecipazione finanziaria mista è calcolato in base alle norme settoriali del settore finanziario più importante nel conglomerato finanziario.

II.   Metodi di calcolo

Metodo 1:   Metodo del «consolidamento contabile»

Il calcolo dei requisiti dell'adeguatezza patrimoniale supplementare per le imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario è effettuato sulla base dei conti consolidati.

I requisiti di adeguatezza patrimoniale supplementare sono calcolati come la differenza tra:

i) 

i fondi propri del conglomerato finanziario calcolati sulla base della posizione consolidata del gruppo; gli elementi ammessi sono quelli stabiliti dalle rispettive norme settoriali;

e

ii) 

la somma dei requisiti di solvibilità per ogni settore finanziario rappresentato nel gruppo; i requisiti di solvibilità per ogni settore finanziario sono calcolati conformemente alle rispettive norme settoriali.

Le norme settoriali sono in particolare il titolo V, capo 3, della direttiva 2000/12/CE per quanto attiene agli enti creditizi, la direttiva 98/78/CE per quanto attiene alle imprese di assicurazione e la direttiva 93/6/CEE per quanto riguarda gli enti creditizi e le imprese di investimento.

Per le imprese non regolamentate operanti nel settore finanziario che non sono incluse nei predetti calcoli dei requisiti di solvibilità settoriali, si calcola un requisito di solvibilità teorico.

La differenza non può essere negativa.

Metodo 2:   Metodo della «deduzione e aggregazione»

Il calcolo dei requisiti dell'adeguatezza patrimoniale supplementare per le imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziarioè effettuato sulla base dei conti di ciascuna impresa del gruppo.

I requisiti dell'adeguatezza patrimoniale supplementare sono calcolati come la differenza tra:

i) 

la somma dei fondi propri di ciascuna impresa regolamentata e non regolamentata, operante nel settore finanziario, appartenente al conglomerato finanziario; gli elementi ammessi sono quelli stabiliti dalle rispettive norme settoriali;

e

ii) 

la somma

— 
dei requisiti di solvibilità di ciascuna impresa regolamentata e non regolamentata, operante nel settore finanziario, appartenente al gruppo; i requisiti di solvibilità sono calcolati in conformità delle rispettive norme settoriali, e
— 
del valore contabile delle partecipazioni in altre imprese del gruppo.

Per le imprese non regolamentate operanti nel settore finanziario si calcola un requisito di solvibilità teorico. Si tiene conto dei fondi propri e dei requisiti di solvibilità ai fini del calcolo della loro quota proporzionale di cui all'articolo 6, paragrafo 4, conformemente a quanto previsto alla sezione I del presente allegato.

La differenza non può essere negativa.

▼M6

Metodo 3:   Combinazione dei metodi

Le autorità competenti possono consentire una combinazione dei metodi 1 e 2.

▼B




ALLEGATO II

APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI TECNICHE CONCERNENTI LE OPERAZIONI INTRAGRUPPO E LA CONCENTRAZIONE DEI RISCHI

Il coordinatore, previa consultazione delle altre autorità competenti rilevanti, individua il tipo di operazioni e di rischi che le imprese regolamentate appartenenti ad un particolare conglomerato finanziario sono tenute a segnalare in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'articolo 8, paragrafo 2, che disciplinano la segnalazione delle operazioni intragruppo e della concentrazione dei rischi. Nel definire o nell'esprimere il loro parere circa il tipo di operazioni e di rischi, il coordinatore e le autorità competenti rilevanti tengono conto della specifica struttura di gruppo e di gestione del rischio del conglomerato finanziario. Ai fini dell'individuazione di significative operazioni intragruppo e di significative concentrazioni del rischio soggette a segnalazione ai sensi delle disposizioni degli articoli 7 e 8, il coordinatore, previa consultazione delle altre autorità competenti rilevanti e del conglomerato stesso, definisce soglie opportune ponendo a base i fondi propri obbligatori e/o le riserve tecniche.

Nella valutazione complessiva delle operazioni intragruppo e della concentrazione dei rischi, il coordinatore tiene sotto controllo in particolare i possibili rischi di contagio all'interno del conglomerato finanziario, i rischi di conflitto di interessi, i rischi di arbitraggio tra norme settoriali e sul livello o volume dei rischi.

Gli Stati membri hanno facoltà di autorizzare le loro autorità competenti ad applicare a livello del conglomerato finanziario le disposizioni delle norme settoriali in materia di operazioni intragruppo e concentrazione dei rischi, in particolare al fine di prevenire l'elusione delle norme settoriali.



( 1 ) Direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all’assicurazione sulla vita (GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1).

( 2 ) Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).

( 3 ) Direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa alla riassicurazione (GU L 323 del 9.12.2005, pag. 1).

( 4 ) Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1).

( 5 ) Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

( 6 ) Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

( 7 ) Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi (GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1).

( 8 ) GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201.

( 9 ) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

( 10 ) Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1).

( 11 ) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

( 12 ) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (OJ L 173, 12.6.2014, p. 349).

( 13 ) Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314del 5.12.2019, pag. 64).

( 14 ) GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1.

( 15 ) GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11.

( 16 ) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.

( 17 ) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48.

( 18 ) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.

( 19 ) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1.

( 20 ) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1.

( *1 ) GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 77 del 20.3.2002, pag. 17).

( *2 ) GU L 330 del 5.12.1998, pag. 1.

( *3 ) GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/28/CE (GU L 275 del 27.10.2000, pag. 37).

( *4 ) GU L 141 dell'11.6.1993, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 290 del 17.11.2000, pag. 27).

( *5 ) GU L 141 dell'11.6.1993, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 204 del 21.7.1998, pag. 29).

( *6 ) GU L 35 dell'11.2.2003.»

( *7 ) GU L 35 dell'11.2.2003.»