02002L0046 — IT — 26.07.2017 — 007.001
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DIRETTIVA 2002/46/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 10 giugno 2002 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 183 dell'12.7.2002, pag. 51) |
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DIRETTIVA 2006/37/CE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 30 marzo 2006 |
L 94 |
32 |
1.4.2006 |
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REGOLAMENTO (CE) N. 1137/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 ottobre 2008 |
L 311 |
1 |
21.11.2008 |
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REGOLAMENTO (CE) N. 1170/2009 DELLA COMMISSIONE del 30 novembre 2009 |
L 314 |
36 |
1.12.2009 |
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REGOLAMENTO (UE) N. 1161/2011 DELLA COMMISSIONE del 14 novembre 2011 |
L 296 |
29 |
15.11.2011 |
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REGOLAMENTO (UE) N. 119/2014 DELLA COMMISSIONE del 7 febbraio 2014 |
L 39 |
44 |
8.2.2014 |
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REGOLAMENTO (UE) 2015/414 DELLA COMMISSIONE del 12 marzo 2015 |
L 68 |
26 |
13.3.2015 |
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REGOLAMENTO (UE) 2017/1203 DELLA COMMISSIONE del 5 luglio 2017 |
L 173 |
9 |
6.7.2017 |
DIRETTIVA 2002/46/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 10 giugno 2002
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Articolo 1
1. La presente direttiva si applica agli integratori alimentari commercializzati come prodotti alimentari e presentati come tali. Tali prodotti sono forniti al consumatore solo preconfezionati.
2. Esulano dal campo di applicazione della presente direttiva i medicinali definiti dalla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano ( 1 ).
Articolo 2
Ai fini della presente direttiva si intende per:
a) «integratori alimentari»: i prodotti alimentari destinati ad integrare la dieta normale e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, sia monocomposti che pluricomposti, in forme di dosaggio, vale a dire in forme di commercializzazione quali capsule, pastiglie, compresse, pillole e simili, polveri in bustina, liquidi contenuti in fiale, flaconi a contagocce e altre forme simili, di liquidi e polveri destinati ad essere assunti in piccoli quantitativi unitari;
b) «sostanze nutritive» o «nutrienti»: le seguenti sostanze:
i) le vitamine;
ii) i minerali.
Articolo 3
Gli Stati membri provvedono affinché gli integratori alimentari possano essere commercializzati nella Comunità solo se conformi al disposto della presente direttiva.
Articolo 4
1. Per quanto riguarda le vitamine e i minerali, fatto salvo il paragrafo 6, soltanto quelli elencati nell'allegato I, nelle forme elencate nell'allegato II possono essere usati nella fabbricazione di integratori alimentari.
2. I requisiti di purezza per le sostanze elencate nell’allegato II della presente direttiva sono adottati dalla Commissione, tranne quando si applicano ai sensi del paragrafo 3. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 13, paragrafo 3.
3. Per quanto riguarda le sostanze elencate nell'allegato II si applicano i requisiti di purezza prescritti dalla normativa comunitaria per l'utilizzo di tali sostanze nella fabbricazione di prodotti alimentari a fini diversi da quelli contemplati dalla presente direttiva.
4. Per quanto riguarda le sostanze elencate nell'allegato II per le quali la normativa comunitaria non prescrive requisiti di purezza si applicano, fino all'adozione di tali specifiche, i requisiti di purezza generalmente accettabili raccomandati da organismi internazionali e possono essere mantenute norme nazionali che stabiliscono requisiti di purezza più severi.
5. Le modifiche agli elenchi di cui al paragrafo 1, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo cui all’articolo 13, paragrafo 3. Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d’urgenza di cui all’articolo 13, paragrafo 4, per togliere una vitamina o un minerale dall’elenco di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
6. In deroga al paragrafo 1 e fino al 31 dicembre 2009, gli Stati membri possono consentire l'uso nel loro territorio di vitamine e di minerali non elencati nell'allegato I o nelle forme non elencate nell'allegato II purché:
a) la sostanza in questione sia utilizzata in uno o più integratori alimentari commercializzati nella Comunità alla data di entrata in vigore della presente direttiva;
b) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare non abbia espresso parere negativo per quanto riguarda l'uso di tale sostanza o il suo uso in quella forma nella fabbricazione di integratori alimentari sulla base di un fascicolo a sostegno dell'uso della sostanza in questione che lo Stato membro deve sottoporre alla Commissione entro il 12 luglio 2005.
7. Fatto salvo il paragrafo 6, gli Stati membri, conformemente alle norme del trattato, possono continuare ad applicare le restrizioni o i divieti nazionali in vigore per quanto riguarda gli scambi di integratori alimentari contenenti le vitamine o i minerali non elencati nell'allegato I o nelle forme non elencate nell'allegato II.
8. Entro il 12 luglio 2007, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'opportunità di stabilire norme specifiche e, se del caso, elaborare elenchi positivi sulle categorie di sostanze nutritive o di sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico e diverse da quelle menzionate al paragrafo 1, corredati delle eventuali proposte di modifica della presente direttiva che la Commissione ritenesse necessarie.
Articolo 5
1. I livelli quantitativi massimi di vitamine e minerali presenti negli integratori alimentari per ogni dose giornaliera raccomandata dal fabbricante sono stabiliti tenendo conto di quanto segue:
a) i livelli tollerabili di vitamine e minerali risultanti da valutazioni dei rischi condotte nell'ambito di studi scientifici generalmente riconosciuti, tenendo conto, se del caso, dei livelli variabili di sensibilità dei diversi gruppi di consumatori;
b) l'apporto di vitamine e minerali da altre fonti alimentari.
2. All'atto della fissazione dei livelli quantitativi massimi di cui al paragrafo 1, si tiene debitamente conto anche dei valori di riferimento di vitamine e minerali per la popolazione.
3. Per garantire che gli integratori alimentari contengano quantità sufficienti di vitamine e minerali, è opportunamente fissato un livello quantitativo minimo per dose giornaliera raccomandata dal fabbricante.
4. I livelli quantitativi massimi e minimi di vitamine e minerali di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono fissati dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 13, paragrafo 3.
Articolo 6
1. Per l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/13/CE i prodotti oggetto della presente direttiva sono commercializzati con la denominazione «integratore alimentare».
2. L'etichettatura, la presentazione e la pubblicità del prodotto non attribuiscono agli integratori alimentari proprietà terapeutiche né capacità di prevenzione o cura delle malattie umane né fanno altrimenti riferimento a simili proprietà.
3. Fermo restando il disposto della direttiva 2000/13/CE, l'etichettatura reca i seguenti elementi obbligatori:
a) il nome delle categorie di sostanze nutritive o altre sostanze che caratterizzano il prodotto o una indicazione relativa alla natura di tali sostanze;
b) la dose di prodotto raccomandata per l'assunzione giornaliera;
c) un'avvertenza a non eccedere le dosi giornaliere raccomandate;
d) l'indicazione che gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituto di una dieta variata;
e) l'indicazione che i prodotti devono essere tenuti fuori della portata dei bambini piccoli.
Articolo 7
Nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità degli integratori alimentari non figurano diciture che affermino o sottintendano che una dieta equilibrata e variata non è in grado di apportare sostanze nutritive in quantità sufficienti in generale.
Le modalità di attuazione del presente articolo possono essere precisate secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2.
Articolo 8
1. La quantità delle sostanze nutritive o delle sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico contenuta nel prodotto è espressa numericamente sull'etichetta. Le unità di misura da utilizzare per le vitamine e i minerali sono specificate nell'allegato I.
Le modalità di attuazione del presente paragrafo possono essere precisate secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2.
2. Le quantità delle sostanze nutritive o altre sostanze dichiarate si riferiscono alla dose giornaliera di prodotto raccomandata dal fabbricante quale figura nell'etichetta.
3. I dati sulle vitamine e sui minerali sono anche, se del caso, espressi in percentuale dei valori di riferimento che figurano nell'allegato della direttiva 90/496/CEE.
Articolo 9
1. I valori da riportare ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 1 e 2, sono i valori riscontrati dal fabbricante nell'analisi della composizione media.
Le ulteriori disposizioni di attuazione del presente paragrafo, in particolare per quanto riguarda le eventuali discrepanze fra i valori dichiarati e quelli riscontrati nel corso di verifiche ufficiali, sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2.
2. La percentuale rispetto ai valori di riferimento per le vitamine e i minerali di cui all'articolo 8, paragrafo 3, può essere fornita sotto forma di grafico.
Le modalità di attuazione del presente paragrafo possono essere precisate secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2.
Articolo 10
Per agevolare un controllo efficace degli integratori alimentari, gli Stati membri possono prescrivere che il fabbricante o il responsabile dell'immissione sul mercato nel loro territorio informi l'autorità competente in merito a tale commercializzazione, trasmettendo un campione dell'etichetta del prodotto stesso.
Articolo 11
1. Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 7, gli Stati membri si astengono dal vietare o dall'introdurre restrizioni, per ragioni connesse a composizione, specifiche di fabbricazione, presentazione o etichettatura, agli scambi di prodotti di cui all'articolo 1 che siano conformi alla presente direttiva e, se del caso, alle disposizioni comunitarie di esecuzione della stessa.
2. Ferme restando le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare gli articoli 28 e 30, il paragrafo 1 lascia impregiudicate le normative nazionali applicabili in assenza di disposizioni comunitarie di esecuzione della presente direttiva.
Articolo 12
1. Se uno Stato membro, in base a nuovi dati o ad un riesame di dati preesistenti effettuato successivamente all'adozione della presente direttiva o di disposizioni comunitarie di esecuzione della stessa, constata con motivazione circostanziata che un prodotto di cui all'articolo 1, pur ottemperando a dette disposizioni, presenta un pericolo per la salute umana, può in via provvisoria sospendere o limitare l'applicazione delle disposizioni di cui trattasi nel proprio territorio. Esso ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri, precisando i motivi che giustificano la decisione.
2. La Commissione esamina quanto prima i motivi addotti dallo Stato membro interessato e consulta gli Stati membri in sede di comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, quindi emette tempestivamente un parere e prende i provvedimenti del caso.
3. La Commissione adotta adeguamenti della presente direttiva o delle misure di esecuzione per porre rimedio alla situazione di cui al paragrafo 1 e garantire la protezione della salute umana. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 13, paragrafo 3. Per imperativi motivi di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d’urgenza di cui all’articolo 13, paragrafo 4, ai fini dell’adozione di tali adeguamenti. In tal caso lo Stato membro che abbia adottato misure di salvaguardia può mantenerle in vigore fino all’adozione degli adeguamenti.
Articolo 13
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
Il termine di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l’articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
Articolo 14
Le disposizioni aventi implicazioni per la salute pubblica sono adottate previa consultazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare.
Articolo 15
Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 luglio 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Dette disposizioni sono applicate in modo da:
a) autorizzare il commercio di prodotti conformi alla presente direttiva al più tardi a decorrere dal 1o agosto 2003;
b) vietare il commercio di prodotti non conformi alla presente direttiva al più tardi a decorrere dal 1o agosto 2005.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 16
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 17
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO I
Vitamine e minerali consentiti nella fabbricazione di integratori alimentari
1. Vitamine
Vitamina A (μg RE)
Vitamina D (μg)
Vitamina E (mg α-TE)
Vitamina K (μg)
Vitamina B1 (mg)
Vitamina B2 (mg)
Niacina (mg NE)
Acido pantotenico (mg)
Vitamina B6 (mg)
Acido folico (μg) ( 3 )
Vitamina B12 (μg)
Biotina (μg)
Vitamina C (mg)
2. Minerali
Calcio (mg)
Magnesio (mg)
Ferro (mg)
Rame (μg)
Iodio (μg)
Zinco (mg)
Manganese (mg)
Sodio (mg)
Potassio (mg)
Selenio (μg)
Cromo (μg)
Molibdeno (μg)
Fluoruro (mg)
Cloruro (mg)
Fosforo (mg)
Boro (mg)
Silicio (mg)
ALLEGATO II
Sostanze vitaminiche e minerali consentiti per la fabbricazione di integratori alimentari
A. Vitamine
1. VITAMINA A
a) Retinolo
b) Acetato di retinile
c) Palmitato di retinile
d) Beta-carotene
2. VITAMINA D
a) Colecalciferolo
b) Ergocalciferolo
3. VITAMINA E
a) D-alfa-tocoferolo
b) DL-alfa-tocoferolo
c) Acetato di D-alfa-tocoferile
d) Acetato di DL-alfa-tocoferile
e) Succinato acido di D-alfa-tocoferile
f) Tocoferoli misti ( 4 )
g) Tocotrienolo tocoferolo ( 5 )
4. VITAMINA K
a) Fillochinone (fitomenadione)
b) Menachinone ( 6 )
5. VITAMINA B1
a) Cloridrato di tiamina
b) Mononitrato di tiamina
c) Tiamina monofosfato cloruro
d) Tiamina pirofosfato cloruro
6. VITAMINA B2
a) Riboflavina
b) Riboflavina 5′-fosfato, sodio
7. NIACINA
a) Acido nicotinico
b) Nicotinamide
c) Esanicotinato di inositolo (esaniacinato di inositolo)
8. ACIDO PANTOTENICO
a) D-pantotenato, calcio
b) D-pantotenato, sodio
c) Dexpantenolo
d) Pantetina
9. VITAMINA B6
a) Cloridrato di piridossina
b) Piridossina-5′-fosfato
c) Piridossale -5′-fosfato
10. FOLATO
a) Acido pteroil-monoglutammico
b) L-metilfolato di calcio
c) acido (6S)-5-metiltetraidrofolico, sale della glucosamina
11. VITAMINA B12
a) Cianocobalamina
b) Idrossocobalamina
c) 5′-deossiadenosilcobalamina
d) Metilcobalamina
12. BIOTINA
a) D-biotina
13. VITAMINA C
a) Acido L-ascorbico
b) L-ascorbato di sodio
c) L-ascorbato di calcio ( 7 )
d) L-ascorbato di potassio
e) 6-palmitato di L-ascorbile
f) L-ascorbato di magnesio
g) L-ascorbato di zinco
B. Minerali
Acetato di calcio
L-ascorbato di calcio
Bisglicinato di calcio
Carbonato di calcio
Cloruro di calcio
Citrato-malato di calcio
Sali di calcio dell’acido citrico
Gluconato di calcio
Glicerofosfato di calcio
Lattato di calcio
Piruvato di calcio
Sali di calcio dell’acido ortofosforico
Succinato di calcio
Idrossido di calcio
Calcio L-lisinato
Malato di calcio
Ossido di calcio
Calcio L-pidolato
L-treonato di calcio
Solfato di calcio
Oligosaccaridi di fosforil e calcio
Acetato di magnesio
L-ascorbato di magnesio
Bisglicinato di magnesio
Carbonato di magnesio
Cloruro di magnesio
Sali di magnesio dell’acido citrico
Gluconato di magnesio
Glicerofosfato di magnesio
Sali di magnesio dell’acido ortofosforico
Lattato di magnesio
Magnesio L-lisinato
Idrossido di magnesio
Magnesio malato
Ossido di magnesio
L-pidolato di magnesio
Citrato di potassio e magnesio
Magnesio piruvato
Magnesio succinato
Solfato di magnesio
Magnesio taurato
Magnesio acetil taurato
Carbonato ferroso
Citrato ferroso
Citrato ferrico di ammonio
Gluconato ferroso
Fumarato ferroso
Difosfato ferrico di sodio
Lattato ferroso
Solfato ferroso
Difosfato ferrico (pirofosfato ferrico)
Saccarato ferrico
Ferro elementare (carbonile + elettrolitico + riduzione con idrogeno)
Bisglicinato ferroso
L-pidolato ferroso
Fosfato ferroso
Fosfato di ammonio ferroso
Sodio ferrico EDTA
Ferro (II) taurato
Carbonato di rame
Citrato di rame
Gluconato di rame
Solfato di rame
Rame L-aspartato
Rame bisglicinato
Complesso rame-lisina
Ossido di rame (II)
Ioduro di sodio
Iodato di sodio
Ioduro di potassio
Iodato di potassio
Acetato di zinco
L-ascorbato di zinco
L-aspartato di zinco
Bisglicinato di zinco
Cloruro di zinco
Citrato di zinco
Gluconato di zinco
Lattato di zinco
Zinco L-lisinato
Zinco malato
Zinco mono-L-metionina solfato
Ossido di zinco
Carbonato di zinco
Zinco L-pidolato
Picolinato di zinco
Solfato di zinco
Ascorbato di manganese
L-aspartato di manganese
Bisglicinato di manganese
Carbonato di manganese
Cloruro di manganese
Citrato di manganese
Gluconato di manganese
Glicerofosfato di manganese
Pidolato di manganese
Solfato di manganese
Bicarbonato di sodio
Carbonato di sodio
Cloruro di sodio
Citrato di sodio
Gluconato di sodio
Lattato di sodio
Idrossido di sodio
Sali di sodio dell’acido ortofosforico
Solfato di sodio
Solfato di potassio
Bicarbonato di potassio
Carbonato di potassio
Cloruro di potassio
Citrato di potassio
Gluconato di potassio
Glicerofosfato di potassio
Lattato di potassio
Idrossido di potassio
Potassio L-pidolato
Potassio malato
Sali di potassio dell’acido ortofosforico
L-selenometionina
Lievito arricchito in selenio ( 8 )
Acido selenioso
Selenato di sodio
Idrogenoselenito di sodio
Selenito di sodio
Cloruro di cromo (III)
Lievito arricchito di cromo ( 9 )
Cromo (III) lattato triidrato
Nitrato di cromo
Picolinato di cromo
Solfato di cromo (III)
Molibdato di ammonio [molibdeno (VI)]
Molibdato di potassio [molibdeno (VI)]
Molibdato di sodio [molibdeno (VI)]
Fluoruro di calcio
Fluoruro di potassio
Fluoruro di sodio
Monofluorofosfato di sodio
Acido borico
Borato di sodio
Acido ortosilicico stabilizzato con colina
Biossido di silicio
Acido silicico ( 10 )
Silicio organico (monometilsilanetriolo)
( 1 ) GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67.
( 2 ) GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.
( 3 ) Acido folico è il termine incluso, ai fini dell’etichettatura nutrizionale, nell’allegato I della direttiva 2008/100/CE della Commissione, del 28 ottobre 2008, che modifica la direttiva 90/496/CEE del Consiglio relativa all’etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari per quanto riguarda le razioni giornaliere raccomandate, i coefficienti di conversione per il calcolo del valore energetico e le definizioni; esso copre tutte le forme di folati.
( 4 ) Alfa-tocoferolo < 20 %, beta-tocoferolo < 10 %, gamma-tocoferolo 50-70 % e delta-tocoferolo 10-30 %
( 5 ) Livelli tipici dei singoli tocoferoli e tocotrienoli:
— 115 mg/g alfa-tocoferolo (minimo 101 mg/g),
— 5 mg/g beta-tocoferolo (minimo < 1 mg/g),
— 45 mg/g gamma-tocoferolo (minimo 25 mg/g),
— 12 mg/g delta-tocoferolo (minimo 3 mg/g),
— 67 mg/g alfa-tocotrienolo (minimo 30 mg/g),
— < 1 mg/g beta-tocotrienolo (minimo < 1 mg/g),
— 82 mg/g gamma-tocotrienolo (minimo 45 mg/g),
— 5 mg/g delta-tocotrienolo (minimo < 1 mg/g).
( 6 ) Menachinone principalmente sotto forma di menachinone-7 e, in minor misura, di menachinone-6.
( 7 ) Può contenere fino al 2 % di treonato.
( 8 ) Lieviti arricchiti in selenio prodotti in coltura in presenza di selenito di sodio quale fonte di selenio e contenenti, nella forma disidratata commercializzata, non più di 2,5 mg di selenio/g. La specie prevalente di selenio organico presente nel lievito è la selenometionina (tra il 60 % e l’85 % del tenore complessivo di selenio estratto del prodotto). Il tenore di altri composti organici del selenio, compresa la selenocisteina, non supera il 10 %. I livelli di selenio inorganico non superano normalmente l’1 % del tenore complessivo di selenio estratto.
( 9 ) Lieviti arricchiti di cromo ottenuti da cultura di Saccharomyces cerevisiae in presenza di cloruro di cromo(III) come fonte di cromo e contenenti, nella forma disidratata commercializzata, 230 - 300 mg di cromo/kg. Il tenore di cromo(VI) non supera lo 0,2 % del cromo totale.
( 10 ) Sotto forma di gel.