02002L0032 — IT — 26.07.2019 — 021.001


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►B

DIRETTIVA 2002/32/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 7 maggio 2002

relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali

(GU L 140 dell'30.5.2002, pag. 10)

Modificata da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

 M1

DIRETTIVA 2003/57/CE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 17 giugno 2003

  L 151

38

19.6.2003

 M2

DIRETTIVA 2003/100/CE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 31 ottobre 2003

  L 285

33

1.11.2003

 M3

DIRETTIVA 2005/8/CE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 27 gennaio 2005

  L 27

44

29.1.2005

 M4

DIRETTIVA 2005/86/CE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 5 dicembre 2005

  L 318

16

6.12.2005

 M5

DIRETTIVA 2005/87/CE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 5 dicembre 2005

  L 318

19

6.12.2005

 M6

DIRETTIVA 2006/13/CE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 3 febbraio 2006

  L 32

44

4.2.2006

 M7

DIRETTIVA 2006/77/CE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 29 settembre 2006

  L 271

53

30.9.2006

 M8

DIRETTIVA 2008/76/CE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 25 luglio 2008

  L 198

37

26.7.2008

 M9

DIRETTIVA 2009/8/CE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 10 febbraio 2009

  L 40

19

11.2.2009

►M10

REGOLAMENTO (CE) N. 219/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell’11 marzo 2009

  L 87

109

31.3.2009

 M11

DIRETTIVA 2009/124/CE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 25 settembre 2009

  L 254

100

26.9.2009

 M12

DIRETTIVA 2009/141/CE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 23 novembre 2009

  L 308

20

24.11.2009

 M13

DIRETTIVA 2010/6/UE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 9 febbraio 2010

  L 37

29

10.2.2010

►M14

REGOLAMENTO (UE) N. 574/2011 DELLA COMMISSIONE del 16 giugno 2011

  L 159

7

17.6.2011

►M15

REGOLAMENTO (UE) N. 277/2012 DELLA COMMISSIONE del 28 marzo 2012

  L 91

1

29.3.2012

►M16

REGOLAMENTO (UE) N. 744/2012 DELLA COMMISSIONE del 16 agosto 2012

  L 219

5

17.8.2012

►M17

REGOLAMENTO (UE) N. 107/2013 DELLA COMMISSIONE del 5 febbraio 2013

  L 35

1

6.2.2013

►M18

REGOLAMENTO (UE) N. 1275/2013 DELLA COMMISSIONE del 6 dicembre 2013

  L 328

86

7.12.2013

►M19

REGOLAMENTO (UE) 2015/186 DELLA COMMISSIONE del 6 febbraio 2015

  L 31

11

7.2.2015

►M20

REGOLAMENTO (UE) 2017/2229 DELLA COMMISSIONE del 4 dicembre 2017

  L 319

6

5.12.2017

►M21

REGOLAMENTO (UE) 2019/1243 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 giugno 2019

  L 198

241

25.7.2019


Rettificata da:

 C1

Rettifica, GU L 296, 21.9.2004, pag.  27 (2003/57/CE)

►C2

Rettifica, GU L 316, 13.12.2018, pag.  26 (744/2012)




▼B

DIRETTIVA 2002/32/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 7 maggio 2002

relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali



Articolo 1

1.  La presente direttiva riguarda le sostanze indesiderabili nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali.

2.  La presente direttiva si applica fatte salve le disposizioni di cui:

a) alla direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali ( 1 );

b) alla direttiva 96/25/CE del Consiglio, e alla direttiva 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali ( 2 );

c) alla direttiva 76/895/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli ( 3 ), alla direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali ( 4 ), alla direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale ( 5 ), e alla direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli ( 6 ), allorché tali residui non figurano nell'allegato I della presente direttiva;

d) alla normativa comunitaria relativa alle questioni veterinarie connesse con la salute pubblica e la salute degli animali;

e) alla direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali ( 7 );

f) alla direttiva 93/74/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993 relativa ai mangimi destinati a particolari fini nutrizionali ( 8 ).

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) «mangimi»: i prodotti di origine vegetale o animale, allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, semplici o in miscela, comprendenti o no additivi, destinati all'alimentazione degli animali per via orale;

b) «materie prime per mangimi»: i diversi prodotti di origine vegetale o animale, allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, comprendenti o no additivi, destinati all'alimentazione degli animali per via orale, direttamente come tali o previa trasformazione, alla preparazione di mangimi composti oppure ad essere usati come supporto delle premiscele;

c) «additivi»: additivi quali definiti all'articolo 2, lettera a) della direttiva 70/524/CEE del Consiglio;

d) «premiscele»: le miscele di additivi o le miscele di uno o più additivi con sostanze usate come supporto, destinate alla fabbricazione di mangimi;

e) «mangimi composti»: miscele di materie prime per mangimi, comprendenti o no additivi, destinate all'alimentazione animale per via orale, sotto forma di mangimi completi o di mangimi complementari;

f) «mangimi complementari»: le miscele di mangimi che contengono tassi elevati di alcune sostanze e che, per la loro composizione, assicurano la razione giornaliera soltanto se sono associate ad altri alimenti per gli animali;

g) «mangimi completi»: le miscele di mangimi che, per la loro composizione, bastano per assicurare una razione giornaliera;

h) «prodotti destinati all'alimentazione degli animali»: materie prime per mangimi, premiscele, additivi, mangimi ed ogni altro prodotto destinato ad essere utilizzato o già utilizzato per l'alimentazione degli animali;

i) «razione giornaliera»: la quantità totale di mangimi, sulla base di un tasso di umidità del 12 %, necessaria in media al giorno ad un animale di una specie, di una categoria d'età e di un rendimento determinati, per soddisfare tutti i suoi bisogni;

j) «animali»: gli animali appartenenti a specie normalmente nutrite e detenute o consumate dall'uomo nonché gli animali che vivono allo stato brado se sono nutriti con mangimi;

k) «immissione in circolazione» o «circolazione»: la detenzione, compresa l'offerta, di prodotti destinati all'alimentazione degli animali a fini di vendita, o altre forme di trasferimento a terzi, a titolo gratuito o oneroso, nonché la vendita stessa o le altre forme di trasferimento;

l) «sostanza indesiderabile»: qualsiasi sostanza o prodotto, ad eccezione dei microrganismi patogeni, che sia presente nel e/o sul prodotto destinato all'alimentazione degli animali e costituisca un pericolo potenziale per la salute animale o umana, o l'ambiente, o che potrebbe influire sfavorevolmente sull'allevamento.

Articolo 3

1.  I prodotti destinati all'alimentazione degli animali possono essere importati nella Comunità da paesi terzi, messi in circolazione e/o utilizzati soltanto se sono di qualità sana, genuina e commerciabile e, se utilizzati correttamente, non costituiscono un pericolo per la salute umana o animale o per l'ambiente e non influiscono sfavorevolmente sull'allevamento.

2.  In particolare, non possono essere considerati conformi alle disposizioni del paragrafo 1 i prodotti destinati all'alimentazione degli animali il cui contenuto di sostanze indesiderabili non rispetti i livelli massimi fissati nell'allegato I.

Articolo 4

1.  Gli Stati membri prescrivono che le sostanze indesiderabili elencate nell'allegato I della presente direttiva possono essere tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali soltanto alle condizioni previste da tale allegato.

2.  Per ridurre o eliminare le fonti di sostanze indesiderabili nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali, gli Stati membri, in cooperazione con gli operatori economici, effettuano indagini per identificare le fonti di sostanze indesiderabili, sia in caso di superamento dei livelli massimi fissati, sia quando sono riscontrati aumenti dei livelli di tali sostanze, tenendo conto dei livelli di base. Per disporre di un approccio uniforme nei casi di aumento dei livelli può rendersi necessario stabilire delle soglie d'intervento per avviare le indagini. Tali soglie possono essere stabilite nell'allegato II.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri tutte le informazioni e tutti i risultati pertinenti relativi alla fonte e alle misure adottate per ridurre il contenuto di sostanze indesiderabili o eliminarle. Tali informazioni sono trasmesse nel quadro della relazione annuale che deve essere inoltrata alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 22 della direttiva 95/53/CE, tranne nei casi in cui le informazioni abbiano rilevanza immediata per gli altri Stati membri. In quest'ultimo caso le informazioni sono trasmesse immediatamente.

Articolo 5

Gli Stati membri prescrivono che i prodotti destinati all'alimentazione degli animali in cui il contenuto di sostanza indesiderabile superi il livello massimo fissato nell'allegato I non possano essere mescolati, a scopo di diluizione, con lo stesso prodotto o con altri prodotti destinati all'alimentazione degli animali.

Articolo 6

Ove non esistano disposizioni particolari in materia, gli Stati membri prescrivono che i mangimi complementari, tenuto conto della proporzione di tali mangimi prescritta nella razione giornaliera, non possano contenere sostanze indesiderabili di cui all'allegato I in quantità superiori a quelle fissate per i mangimi completi.

Articolo 7

1.  Se uno Stato membro constata, in seguito a nuovi dati o ad una nuova valutazione dei dati esistenti successiva all'adozione delle disposizioni in questione, che un livello massimo stabilito nell'allegato I oppure una sostanza indesiderabile non menzionata in tale allegato presenta un pericolo per la salute animale o umana o per l'ambiente, esso può provvisoriamente ridurre tale livello massimo, stabilire un livello massimo o vietare la presenza di tale sostanza nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali. Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione, precisando i motivi che stanno alla base della sua decisione.

▼M21

2.  Viene immediatamente deciso se gli allegati I e II debbano essere modificati. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 10 bis, con cui modifica tali allegati.

Qualora, in caso di tali modifiche, motivi imperativi d’urgenza lo richiedano, la procedura di cui all’articolo 10 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.

Lo Stato membro può mantenere le misure da esso poste in applicazione fino a quando la Commissione non adotta una decisione.

▼B

Lo Stato membro deve provvedere affinché tale decisione sia resa pubblica.

Articolo 8

▼M21

1.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 10 bis, con cui modifica gli allegati I e II per adeguarli al progresso scientifico e tecnico.

Qualora, in caso di tali modifiche, motivi imperativi d’urgenza lo richiedano, la procedura di cui all’articolo 10 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.

▼M10

2.  Inoltre, la Commissione:

 adotta periodicamente versioni consolidate degli allegati I e II che incorporino gli adeguamenti apportati ai sensi del paragrafo 1, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 11, paragrafo 2,

▼M21

 ha il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 10 bis al fine di integrare la presente direttiva definendo i criteri di accettabilità per i processi di detossificazione, in aggiunta ai criteri previsti per i prodotti destinati all’alimentazione degli animali che sono stati sottoposti a tali processi.

▼B

3.  Gli Stati membri provvedono affinché siano prese misure atte a garantire la corretta applicazione di processi ritenuti accettabili ai sensi del paragrafo 2 e affinché i prodotti detossificati destinati all'alimentazione degli animali siano conformi alle disposizioni di cui all'allegato I.

Articolo 9

Gli Stati membri provvedono affinché i prodotti destinati all'alimentazione degli animali conformi alla presente direttiva siano sottoposti, per quanto riguarda la presenza di sostanze indesiderabili, soltanto alle restrizioni in materia di circolazione previste dalla presente direttiva e dalla direttiva 95/53/CE.

Articolo 10

Le disposizioni aventi implicazioni per la salute pubblica o animale o per l'ambiente sono adottate previa consultazione del comitato scientifico competente.

▼M21

Articolo 10 bis

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 7, paragrafo 2, e all’articolo 8, paragrafi 1 e 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.  La delega di potere di cui all’articolo 7, paragrafo 2, e all’articolo 8, paragrafi 1 e 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.  Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 ( 9 ).

5.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.  L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, e dell’articolo 8, paragrafi 1 e 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 10 ter

1.  Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d’urgenza.

2.  Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l’atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

▼M10

Articolo 11

1.  La Commissione è assistita dal comitato permanente degli alimenti per animali istituito dall'articolo 1 della decisione 70/372/CEE del Consiglio ( 10 ).

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

I termini di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE sono fissati a tre mesi.

▼M21 —————

▼M10 —————

▼B

Articolo 13

1.  Gli Stati membri applicano ai prodotti destinati all'alimentazione degli animali prodotti nella Comunità e da esportare verso paesi terzi per lo meno le disposizioni della presente direttiva.

2.  Il paragrafo 1 non pregiudica il diritto degli Stati membri di autorizzare la riesportazione alle condizioni stabilite nell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 178/2002 ( 11 ). Le disposizioni dell'articolo 20 del medesimo regolamento si applicano mutatis mutandis.

Articolo 14

1.  La direttiva 1999/29/CE è abrogata a decorrere dal 1o agosto 2003 fatti salvi gli obblighi degli Stati membri in merito ai termini di attuazione di cui all'allegato III, parte B, della stessa, riguardo alle direttive menzionate nella parte A di tale allegato.

2.  I riferimenti alla direttiva 1999/29/CE si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tabella di corrispondenza figurante nell'allegato III.

Articolo 15

Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1o maggio 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le misure adottate si applicano a decorrere dal 1o agosto 2003.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 16

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 17

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

▼M14




ALLEGATO I

LIVELLI MASSIMI DI SOSTANZE INDESIDERABILI, DI CUI ALL’ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2



SEZIONE I:  CONTAMINANTI INORGANICI E COMPOSTI AZOTATI

Sostanza indesiderabile

Prodotti destinati all’alimentazione degli animali

Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime con un tasso di umidità del 12 %

▼M19

1.  Arsenico (1)

Materie prime per mangimi

ad eccezione di:

2

—  farina d'erbe, d'erba medica e di trifoglio, polpe essiccate di barbabietole da zucchero e polpe essiccate di barbabietole da zucchero melassate

4

—  panello di palmisti

4  (2)

—  fosfati e alghe marine calcaree

10

—  carbonato di calcio e carbonato di calcio e di magnesio (10); conchiglie marine calcaree

15

—  ossido di magnesio e carbonato di magnesio

20

—  pesce, altri animali acquatici e loro prodotti

25  (2)

—  farina di alghe marine e materie prime per mangimi derivate dalle alghe marine.

40  (2)

Particelle di ferro usate come tracciante.

50

Additivi per mangimi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi

ad eccezione di:

30

—  solfato rameico pentaidrato, carbonato rameico, dicloruro di rame triidrossido e carbonato ferroso

50

—  ossido di zinco, ossido manganoso e ossido rameico.

100

Mangimi complementari

ad eccezione di:

4

—  mangimi minerali;

12

—  mangimi complementari per animali da compagnia contenenti pesce, altri animali acquatici e loro prodotti e/o farina di alghe marine e materie prime per mangimi derivate dalle alghe marine

10  (2)

—  formule a rilascio prolungato di mangimi destinate a particolari fini nutrizionali con una concentrazione di oligoelementi oltre cento volte superiore alla concentrazione massima stabilita nei mangimi completi;

30

Mangimi completi

ad eccezione di:

2

—  mangimi completi per pesci e per animali da pelliccia

10  (2)

—  mangimi completi per animali da compagnia contenenti pesce, altri animali acquatici e loro prodotti e/o farina di alghe marine e materie prime per mangimi derivate dalle alghe marine.

10  (2)

▼M18

2.  Cadmio

Materie prime per mangimi di origine vegetale

1

Materie prime per mangimi di origine animale

2

Materie prime per mangimi di origine minerale

2

ad eccezione di:

 

—  fosfati.

10

additivi per mangimi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi

10

ad eccezione di:

 

—  ossido rameico, ossido manganoso, ossido di zinco e solfato manganoso monoidrato.

30

Additivi per mangimi appartenenti ai gruppi funzionali degli agenti leganti e degli antiagglomeranti.

2

Premiscele (6)

15

Mangimi complementari

0,5

ad eccezione di:

 

—  mangimi minerali

 

– –  contenenti < 7 % fosforo (8)

5

– –  contenenti ≥ 7 % fosforo (8)

0,75 per 1 % fosforo (8), con un massimo di 7,5

—  mangimi complementari per animali da compagnia

2

—  formule a rilascio prolungato di mangimi destinate a particolari fini nutrizionali con una concentrazione di oligoelementi oltre cento volte superiore alla concentrazione massima stabilita nei mangimi completi;

15

Mangimi completi

0,5

ad eccezione di:

 

—  mangimi completi per bovini (eccetto vitelli), ovini (eccetto agnelli), caprini (eccetto capretti) e pesce;

1

—  mangimi completi per animali da compagnia.

2

▼M19

3.  Fluoro (7)

Materie prime per mangimi

ad eccezione di:

150

—  materie prime per mangimi di origine animale ad eccezione dei crostacei marini come il krill marino; conchiglie marine calcaree

500

—  crostacei marini come il krill marino

3 000

—  fosfati

2 000

—  carbonato di calcio e carbonato di calcio e di magnesio (10)

350

—  ossido di magnesio;

600

—  alghe marine calcaree.

1 000

Vermiculite (E 561)

3 000

Mangimi complementari:

 

—  contenenti ≤ 4 % fosforo (8);

500

—  contenenti > 4 % fosforo (8).

125 per 1 % fosforo (8)

Mangimi completi

ad eccezione di:

150

—  mangimi completi per suini

100

—  mangimi completi per pollame (eccetto pulcini) e pesci

350

—  mangimi completi per pulcini

250

—  mangimi completi per bovini, ovini e caprini

 

– –  durante l'allattamento

30

– –  altri.

50

▼M20

4.  Piombo (11)

Materie prime per mangimi

ad eccezione di:

10

—  foraggi (3)

30

—  fosfati e alghe marine calcaree

15

—  carbonato di calcio e carbonato di calcio e di magnesio (10)

20

—  lieviti.

5

Additivi per mangimi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi

ad eccezione di:

100

—  ossido di zinco;

400

—  ossido manganoso, carbonato ferroso, carbonato rameico, ossido di rame.

200

Additivi per mangimi appartenenti ai gruppi funzionali degli agenti leganti e degli antiagglomeranti

ad eccezione di:

30

—  clinoptilolite di origine vulcanica e natrolite-fonolite.

60

Premiscele (6)

200

Mangimi complementari

ad eccezione di:

10

—  mangimi minerali;

15

—  formule a rilascio prolungato di mangimi destinate a particolari fini nutrizionali con una concentrazione di oligoelementi oltre cento volte superiore alla concentrazione massima stabilita nei mangimi completi.

60

Mangimi completi.

5

5.  Mercurio (4)

Materie prime per mangimi

ad eccezione di:

0,1

—  pesci, altri animali acquatici e loro prodotti destinati alla produzione di mangimi composti per animali da produzione alimentare

0,5

—  tonno (Thunnus spp, Euthynnus spp. Katsuwonus pelamis) e suoi prodotti destinati alla produzione di mangimi composti per cani, gatti, pesci ornamentali e animali da pelliccia

1,0  (13)

—  pesci, altri animali acquatici e loro prodotti, diversi dal tonno e dai suoi prodotti, destinati alla produzione di mangimi composti per cani, gatti, pesci ornamentali e animali da pelliccia

0,5  (13)

—  carbonato di calcio e carbonato di calcio e di magnesio (13).

0,3

Mangimi composti

ad eccezione di:

0,1

—  mangimi minerali

0,2

—  mangimi composti per pesci

0,2

—  mangimi composti per cani, gatti, pesci ornamentali e animali da pelliccia.

0,3

▼M18

6.  Nitrito (5)

Materie prime per mangimi

15

ad eccezione di:

 

—  farine di pesce

30

—  insilati

—  prodotti e sottoprodotti della barbabietola da zucchero e della canna da zucchero e derivanti dalla produzione di amido e di bevande alcoliche.

Mangimi completi

15

ad eccezione di:

 

—  mangimi completi per cani e gatti con un tasso di umidità superiore al 20 %

▼M20

7.  Melamina (9)

Alimenti per animali

ad eccezione di:

2,5

—  prodotti alimentari in scatola per animali da compagnia,

2,5  (11)

—  i seguenti additivi per mangimi:

 

—  acido guanidinoacetico (GAA),

20

—  urea,

—  biureto

▼M14

(1)   I livelli massimi si riferiscono all’arsenico totale.

(2)   Su richiesta delle autorità competenti, l’operatore responsabile deve eseguire un’analisi per dimostrare che il contenuto di arsenico inorganico è inferiore a 2 ppm. Questa analisi è particolarmente importante per la specie di alga marina hijiki (Hizikia fusiforme).

(3)   Il foraggio comprende prodotti destinati all’alimentazione degli animali, quali fieno, foraggio insilato, erba, ecc.

(4)   I livelli massimi si riferiscono al mercurio totale.

(5)   I livelli massimi sono espressi in nitrito di sodio.

(6)   Il livello massimo stabilito per le premiscele tiene conto degli additivi con il livello massimo di piombo e cadmio e non della sensibilità al piombo e al cadmio delle diverse specie animali. Come previsto dall’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29), per proteggere la salute pubblica e la salute degli animali, il produttore di premiscele è tenuto a garantire, oltre al rispetto dei livelli massimi per premiscele, che le istruzioni per l’uso delle premiscele siano conformi ai livelli massimi fissati per i mangimi complementari e i mangimi completi.

(7)   I livelli massimi si riferiscono a una determinazione analitica del fluoro, in cui l’estrazione è effettuata con l’acido cloridrico 1 N per 20 minuti a temperatura ambiente. Possono essere applicate procedure di estrazione equivalenti per le quali può essere dimostrato che il procedimento di estrazione utilizzato ha un’efficacia d’estrazione equivalente.

(8)   La percentuale di fosforo è relativa ad un mangime con un tasso di umidità del 12 %.

(9)   Il livello massimo si riferisce soltanto alla melamina. L’inclusione dei composti strutturalmente correlati acido cianurico, ammelina ed ammelide nel livello massimo sarà presa in considerazione in un secondo momento.

(10)   Il carbonato di calcio e di magnesio si riferisce alla miscela naturale di carbonato di calcio e di magnesio di cui al regolamento (UE) n. 575/2011 della Commissione, del 16 giugno 2011, concernente il catalogo delle materie prime per mangimi (GU L 159 del 17.6.2011, pag. 25).

(11)   Il livello massimo è applicabile ai prodotti alimentari in conserva per animali quali correntemente venduti.

(12)   Per la determinazione del piombo nell’argilla caolinitica e nei mangimi contenenti argilla caolinitica, i livelli massimi si riferiscono a una determinazione analitica del piombo, in cui l’estrazione è effettuata in acido nitrico (5 % p/p) per 30 minuti a temperatura di ebollizione. Possono essere applicate procedure di estrazione equivalenti per le quali si possa dimostrare che la procedura di estrazione utilizzata ha un’efficacia d’estrazione equivalente.

(13)    ►M20  Il livello massimo è applicabile sulla base del peso umido. ◄



SEZIONE II:  MICOTOSSINE

Sostanza indesiderabile

Prodotti destinati all’alimentazione degli animali

Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime con un tasso di umidità del 12 %

1.  Aflatossina B1

Materie prime per mangimi

0,02

Mangimi complementari e completi

0,01

ad eccezione di:

 

—  mangimi composti per bovini da latte e vitelli, ovini da latte ed agnelli, caprini da latte e capretti, suinetti e pollame giovane

0,005

—  mangimi composti per bovini (eccetto bovini da latte e vitelli), ovini (eccetto ovini da latte ed agnelli), caprini (eccetto caprini da latte e capretti), suini (eccetto suinetti) e pollame (eccetto pollame giovane)

0,02

2.  Segale cornuta (Claviceps purpurea)

Tutte le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti cereali non macinati

1 000



SEZIONE III:  TOSSINE VEGETALI NATURALI

Sostanza indesiderabile

Prodotti destinati all’alimentazione degli animali

Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime con un tasso di umidità del 12 %

1.  Gossipolo libero

Materie prime per mangimi

20

ad eccezione di:

 

—  semi di cotone

5 000

—  panelli di semi di cotone e farina di semi di cotone

1 200

Mangimi completi

20

ad eccezione di:

 

—  mangimi completi per bovini (eccetto vitelli)

500

—  mangimi completi per ovini (eccetto agnelli) e caprini (eccetto capretti)

300

—  mangimi completi per pollame (eccetto galline ovaiole) e vitelli

100

—  mangimi completi per conigli, agnelli, capretti e suini (eccetto suinetti)

60

2.  Acido cianidrico

Materie prime per mangimi

50

ad eccezione di:

 

—  semi di lino

250

—  panelli di lino

350

—  prodotti a base di manioca e panelli di mandorle.

100

Mangimi completi

50

ad eccezione di:

 

—  mangimi completi per polli giovani (< 6 settimane)

10

3.  Teobromina

Mangimi completi

300

ad eccezione di:

 

—  mangimi completi per suini

200

—  mangimi completi per cani, conigli, cavalli e per animali da pelliccia

50

4.  Viniltioossazolidone (5-vinilossazolidin-2-tione)

Mangimi completi per pollame

1 000

ad eccezione di:

 

—  mangimi completi per galline ovaiole

500

▼M18

5.  Essenza volatile di senape (1)

Materie prime per mangimi

100

ad eccezione di:

 

—  semi di Camelina e prodotti derivati (2), prodotti derivati dalla senape (2), semi di colza e prodotti derivati.

4 000

Mangimi completi

150

ad eccezione di:

 

—  mangimi completi per bovini (eccetto vitelli), ovini (eccetto agnelli) e caprini (eccetto capretti)

1 000

—  mangimi completi per suini (eccetto suinetti) e per pollame

500

▼M14

(1)   I livelli massimi sono espressi in isotiocianato di allile.

(2)   Su richiesta delle autorità competenti l’operatore responsabile deve eseguire un’analisi per dimostrare che il contenuto totale di glucosinolati è inferiore a 30 mmol/kg. Il metodo di analisi usato di riferimento è EN-ISO 9167-1:1995.



SEZIONE IV:  COMPOSTI ORGANOCLORURATI (ECCETTO DIOSSINE E PCB)

Sostanza indesiderabile

Prodotti destinati all’alimentazione degli animali

Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime con un tasso di umidità del 12 %

1.  Aldrin (1)

Materie prime per mangimi e mangimi composti

0,01  (2)

2.  Dieldrin (1)

ad eccezione di:

 

—  grassi ed oli

0,1  (2)

—  mangimi composti per pesci

0,02  (2)

3.  Canfene clorurato (toxafene) - somma di congeneri indicatori CHB 26, 50 e 62 (3)

Pesce, altri animali acquatici e loro prodotti

0,02

ad eccezione di:

 

—  olio di pesce

0,2

Mangimi completi per pesci

0,05

4.  Clordano (somma degli isomeri cis e trans e dell’ossiclordano, espressi in clordano)

Materie prime per mangimi e mangimi composti

0,02

ad eccezione di:

 

—  grassi ed oli

0,05

5.  DDT [somma degli isomeri del DDT, del DDD, (o del TDE) e del DDE, espressi in DDT]

Materie prime per mangimi e mangimi composti

0,05

ad eccezione di:

 

—  grassi ed oli

0,5

▼M19

6.  Endosulfan (somma degli isomeri alfa e beta e del solfato di endosulfan espressi in endosulfan)

Materie prime per mangimi e mangimi composti

ad eccezione di:

0,1

—  semi di cotone e prodotti derivati dalla loro trasformazione ad eccezione dell'olio di semi di cotone grezzo

0,3

—  semi di soia e prodotti derivati dalla loro trasformazione ad eccezione dell'olio di semi di soia grezzo

0,5

—  olio vegetale grezzo

1,0

—  mangimi completi per pesci, ad eccezione dei salmonidi

0,005

—  mangimi completi per salmonidi

0,05

▼M14

7.  Endrin (somma dell’endrin e del delta-cheto-endrin, espressi in endrin)

Materie prime per mangimi e mangimi composti

0,01

ad eccezione di:

 

—  grassi ed oli

0,05

8.  Eptacloro (somma dell’eptacloro e dell’eptaclorepossido, espressi in eptacloro)

Materie prime per mangimi e mangimi composti

0,01

ad eccezione di:

 

—  grassi ed oli

0,2

9.  Esaclorobenzene (HCB)

Materie prime per mangimi e mangimi composti

0,01

ad eccezione di:

 

—  grassi ed oli

0,2

10.  Esaclorocicloesano (HCH)

—  Isomeri alfa

Materie prime per mangimi e mangimi composti

0,02

ad eccezione di:

 

—  grassi ed oli

0,2

—  Isomeri beta

Materie prime per mangimi

0,01

ad eccezione di:

 

—  grassi ed oli

0,1

Mangimi composti

0,01

ad eccezione di:

 

—  mangimi composti per bovini da latte

0,005

—  Isomeri gamma

Materie prime per mangimi e mangimi composti

0,2

ad eccezione di:

 

—  grassi ed oli

2,0

(1)   Isolatamente o combinati espressi in dieldrin.

(2)   Livello massimo per aldrin e dieldrin, isolatamente o combinati, espressi in dieldrin.

(3)   

Sistema di numerazione secondo Parlar, con il prefisso «CHB» o «Parlar»:

CHB 26: 2-endo,3-exo,5-endo,6-exo,8,8,10,10-octoclorobornano,

CHB 50: 2-endo,3-exo,5-endo,6-exo,8,8,9,10,10-nonaclorobornano,

CHB 62: 2,2,5,5,8,9,9,10,10-nonaclorobornano.

▼M15



SEZIONE V:  DIOSSINE E PCB

Sostanza indesiderabile

Prodotti destinati all’alimentazione degli animali

Contenuto massimo in ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (ppt) (1) di mangime con un tasso di umidità del 12 %

▼M16

1.  Diossine [somma di policlorodibenzo-para-diossine (PCDD) e policlorodibenzofurani (PCDF) espressi in equivalenti di tossicità dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), utilizzando gli OMS-TEF (fattori di tossicità equivalente, 2005) (2)]

Materie prime per mangimi di origine vegetale

0,75

ad eccezione di:

 

—  oli vegetali e loro sottoprodotti

0,75

Materie prime per mangimi di origine minerale

0,75

Materie prime per mangimi di origine animale:

 

—  grassi animali compresi i grassi del latte e delle uova

1,50

—  altri prodotti di animali terrestri compresi il latte ed i prodotti lattiero-caseari, nonché le uova e gli ovoprodotti

0,75

—  olio di pesce

5,0

—  pesce, altri animali acquatici e loro prodotti ad eccezione dell’olio di pesce e delle proteine idrolizzate di pesce contenenti oltre il 20 % di grasso (3) e farina di crostacei

1,25

—  proteine idrolizzate di pesce contenenti oltre il 20 % di grasso e farina di crostacei

1,75

Additivi per mangimi: argilla caolinitica, vermiculite, natrolite-fonolite, alluminati di calcio sintetici e clinoptilolite di origine sedimentaria, appartenenti ai gruppi funzionali degli agenti leganti e antiagglomeranti.

0,75

Additivi per mangimi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi

1,0

Premiscele

1,0

Mangimi composti

0,75

ad eccezione di:

 

—  mangimi composti per animali da compagnia e pesci

1,75

—  mangimi composti per animali da pelliccia

▼M15

Sostanza indesiderabile

Prodotti destinati all’alimentazione degli animali

Contenuto massimo in ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (ppt) (1) di mangime con un tasso di umidità del 12 %

2.  Somma di diossine e PCB diossina-simili [somma di policlorodibenzo-para-diossine (PCDD), policlorodibenzofurani (PCDF) e policlorobifenili (PCB)] espressi in equivalenti di tossicità dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), utilizzando gli OMS-TEF [fattori di tossicità equivalente, 2005 (2)]

Materie prime per mangimi di origine vegetale, ad eccezione di:

1,25

—  oli vegetali e loro sottoprodotti

1,5

Materie prime per mangimi di origine minerale

1,0

Materie prime per mangimi di origine animale:

 

—  grassi animali, compresi i grassi del latte e delle uova

2,0

—  altri prodotti di animali terrestri, compresi il latte ed i prodotti lattiero-caseari, nonché le uova e gli ovoprodotti

1,25

—  olio di pesce

20,0

—  pesce, altri animali acquatici e loro prodotti, ad eccezione dell’olio di pesce e delle proteine di pesce idrolizzate contenenti oltre il 2 % di grasso (3)

4,0

—  proteine di pesce idrolizzate contenenti oltre il 20 % di grasso

9,0

Additivi per mangimi: argilla caolinitica, vermiculite, natrolite-fonolite, alluminati di calcio sintetici e clinoptilolite di origine sedimentaria, appartenenti ai gruppi funzionali degli agenti leganti e antiagglomeranti

1,5

Additivi per mangimi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi

1,5

Premiscele

1,5

Mangimi composti, ad eccezione di:

1,5

—  mangimi composti per animali da compagnia e pesci

5,5

—  mangimi composti per animali da pelliccia

Sostanza indesiderabile

Prodotti destinati all’alimentazione degli animali

Contenuto massimo in μg/kg (ppb) di mangime con un tasso di umidità del 12 % (1)

3.  PCB non diossina-simili [somma di PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 138, PCB 153 e PCB 180 (ICES – 6) (1)]

Materie prime per mangimi di origine vegetale

10

Materie prime per mangimi di origine minerale

10

Materie prime per mangimi di origine animale:

 

—  grassi animali, compresi i grassi del latte e delle uova

10

—  altri prodotti di animali terrestri, compresi il latte ed i prodotti lattiero-caseari, nonché le uova e gli ovoprodotti

10

—  olio di pesce

175

—  pesce, altri animali acquatici e loro prodotti, ad eccezione dell’olio di pesce e delle proteine di pesce idrolizzate contenenti oltre il 20 % di grasso (4)

30

—  Proteine di pesce idrolizzate contenenti oltre il 20 % di grasso

50

Additivi per mangimi: argilla caolinitica, vermiculite, natrolite-fonolite, alluminati di calcio sintetici e clinoptilolite di origine sedimentaria, appartenenti ai gruppi funzionali degli agenti leganti e antiagglomeranti

10

Additivi per mangimi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi

10

Premiscele

10

Mangimi composti, ad eccezione di:

10

—  mangimi composti per animali da compagnia e pesci

40

—  mangimi composti per animali da pelliccia

(1)   Concentrations supérieures; les concentrations supérieures sont calculées sur la base de l’hypothèse que toutes les valeurs des différents congénères inférieures à la limite de quantification sont égales à la limite de quantification.

(2)   

Tableau des TEF (= facteurs d’équivalence toxique) pour les dioxines, furanes et PCB de type dioxine:



Congenere

Valore TEF

Dibenzo-para-diossine (PCDD) e dibenzo-p-furani(PCDF)

2,3,7,8-TCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

 

 

2,3,7,8-TCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

PCB «diossina-simili»: non-orto PCB + mono-orto PCB

 

 

Non-orto PCB

PCB 77

0,0001

PCB 81

0,0003

PCB 126

0,1

PCB 169

0,03

 

 

Mono-orto PCB

PCB 105

0,00003

PCB 114

0,00003

PCB 118

0,00003

PCB 123

0,00003

PCB 156

0,00003

PCB 157

0,00003

PCB 167

0,00003

PCB 189

0,00003

 

 

 

 

Abbreviazioni: «T» = tetra; «Pe» = penta; «Hx» = esa; «Hp» = epta; «O» = octa; «CDD» = clorodibenzodiossina; «CDF» = clorodibenzofurano; «CB» = clorobifenile.

(3)   Il pesce fresco e gli altri animali acquatici consegnati direttamente e utilizzati senza trattamento intermedio per la produzione di mangimi destinati agli animali da pelliccia non sono soggetti ai livelli massimi, mentre livelli massimi di 3,5 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg di prodotto e 6,5 ng OMS-PCDD/F-PCB-TEQ/kg di prodotto sono applicabili al pesce fresco e 20,0 ng OMS-PCDD/F-PCB-TEQ/kg di prodotto è il livello massimo applicabile al fegato di pesce destinato ad essere direttamente somministrato ad animali da compagnia e ad animali da zoo e da circo o ad essere utilizzato come materiale per mangimi per la produzione di cibo per animali. I prodotti o le proteine animali trasformate ottenute a partire da questi animali (animali da pelliccia, animali da compagnia, animali da zoo e da circo) non possono entrare nella catena alimentare e ne è vietata la somministrazione agli animali da allevamento tenuti, ingrassati o allevati per la produzione di alimenti.

(4)   Il pesce fresco e gli altri animali acquatici consegnati direttamente e utilizzati senza trattamento intermedio per la produzione di mangimi destinati agli animali da pelliccia non sono soggetti ai livelli massimi, mentre livelli massimi di 75 μg/kg di prodotto sono applicabili al pesce fresco e 200 μg/kg di prodotto sono il livello massimo applicabile al fegato di pesce destinato a essere somministrato ad animali da compagnia, da zoo e da circo o a essere utilizzato come materiale per mangimi nella produzione di cibo per animali. I prodotti o le proteine animali trasformate ottenute a partire da questi animali (animali da pelliccia, animali da compagnia, animali da zoo e da circo) non possono entrare nella catena alimentare e ne è vietata la somministrazione agli animali da allevamento tenuti, ingrassati o allevati per la produzione di alimenti.

▼M19



SEZIONE VI:  IMPURITÀ BOTANICHE NOCIVE

Sostanza indesiderabile

Prodotti destinati all'alimentazione degli animali

Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime con un tasso di umidità del 12 %

1.  Semi di piante spontanee e frutti, non macinati o frantumati, contenenti alcaloidi, glucosidi o altre sostanze tossiche, isolatamente o insieme, tra cui:

Materie prime per mangimi e mangimi composti

3 000

—  Datura sp

1 000

2.  Crotalaria spp

Materie prime per mangimi e mangimi composti

100

3.  Semi e gusci di Ricinus communis L., Croton tiglium L. e Abrus precatorius L. e prodotti derivati dalla loro trasformazione (1), isolatamente o insieme

Materie prime per mangimi e mangimi composti

10  (2)

4.  Frutti del faggio non decorticati — Fagus sylvatica L.

Materie prime per mangimi e mangimi composti

Semi, frutti e derivati ottenuti da un processo di trasformazione possono essere presenti nei mangimi solo in tracce non determinabili quantitativamente

5.  Purghera — Jatropha curcas L.

Materie prime per mangimi e mangimi composti

Semi, frutti e derivati ottenuti da un processo di trasformazione possono essere presenti nei mangimi solo in tracce non determinabili quantitativamente

6.  Semi di Ambrosia spp.

Materie prime per mangimi (3)

ad eccezione di:

50

—  miglio (grani di Panicum miliaceum L.) e sorgo [grani di Sorghum bicolor (L) Moench s.l.] non somministrati direttamente agli animali (3)

200

Mangimi composti contenenti grani e semi non macinati

50

7.  Semi di

— Senape indiana — Brassica juncea (L.) Czern. e Coss. ssp. integrifolia (West.) Thell.

— Senape di Sarepte — Brassica juncea (L.) Czern. e Coss. ssp. juncea

— Senape cinese — Brassica juncea (L.) Czern. e Coss. ssp. juncea var. lutea Batalin

— Senape nera — Brassica nigra (L.) Koch

— Senape abissina (senape etiopica) — Brassica carinata A. Braun

Materie prime per mangimi e mangimi composti

I semi possono essere presenti nei mangimi solo in tracce non determinabili quantitativamente

(1)   Per quanto determinabile mediante microscopia analitica.

(2)   Comprende frammenti del guscio dei semi.

(3)   

Nel caso vengano fornite prove inequivocabili del fatto che i grani e i semi sono destinati alla macinazione o alla frantumazione, non è necessario effettuare una pulizia dei grani e dei semi contenenti livelli non conformi di semi di

Ambrosia

spp. prima della macinazione o della frantumazione purché:

— la partita sia trasportata interamente all'impianto di macinazione o di frantumazione, e l'impianto sia informato in anticipo della presenza di livelli elevati di semi di Ambrosia spp. affinché siano adottate misure preventive supplementari per evitare la diffusione nell'ambiente, e

— siano forniti solidi elementi di prova dell'adozione di misure preventive per evitare la diffusione dei semi di Ambrosia spp. nell'ambiente durante il trasporto verso l'impianto di macinazione o di frantumazione, e

— l'autorità competente acconsenta al trasporto, dopo aver accertato che le condizioni di cui sopra sono soddisfatte.

▼M14



SEZIONE VII:  ADDITIVI PER MANGIMI AUTORIZZATI PRESENTI IN MANGIMI DESTINATI A SPECIE NON BERSAGLIO IN SEGUITO A CARRY-OVER INEVITABILE

Coccidiostatico

Prodotti destinati all’alimentazione degli animali (1)

Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime con un tasso di umidità del 12 %

▼M20

1.  Decochinato

Materie prime per mangimi

0,4

Mangimi composti per

 

—  specie volatili ovaiole e galline ovaiole (> 16 settimane)

0,4

—  altre specie animali

1,2

Premiscele destinate alla produzione di mangimi per cui l'uso di decochinato non è autorizzato

 (2)

▼M16

2.  Diclazuril

Materie prime per mangimi

0,01

Mangimi composti per

 

►C2  —  specie volatili ovaiole e pollastre allevate per la produzione di uova (> 16 settimane) ◄

0,01

—  conigli da ingrasso e da riproduzione prima della macellazione quando l’uso di diclazuril è proibito (mangimi per la fase finale del ciclo di ingrasso)

0,01

►C2  —  specie animali diverse dalle pollastre allevate per la produzione di uova (< 16 settimane), polli da ingrasso, faraone e tacchini da ingrasso ◄

0,03

Premiscele destinate alla produzione di mangimi per cui l’uso di diclazuril non è autorizzato

 (2)

▼M14

3.  Bromidrato di alofuginone

Materie prime per mangimi

0,03

Mangimi composti per

 

—  specie volatili ovaiole, galline ovaiole e tacchini (> 12 settimane)

0,03

—  polli da ingrasso e tacchini (< 12 settimane) prima della macellazione quando l’uso di bromidrato di alofuginone è proibito (mangimi per la fase finale del ciclo di ingrasso)

0,03

—  altre specie animali

0,09

Premiscele destinate alla produzione di mangimi per cui l’uso di bromidrato di alofuginone non è autorizzato

 (2)

▼M16

4.  Lasalocid A sodico

Materie prime per mangimi

1,25

Mangimi composti per

 

►C2  —  cani, vitelli, conigli, specie equine, animali da latte, specie volatili ovaiole, tacchini (> 16 settimane) e pollastre allevate per la produzione di uova (> 16 settimane) ◄

1,25

►C2  —  polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova (< 16 settimane) e tacchini (< 16 settimane) prima della macellazione quando il lasalocid A sodico è proibito (mangimi per la fase finale del ciclo di ingrasso) ◄

1,25

—  fagiani, faraone, quaglie e pernici (diversi dalle specie ovaiole) prima della macellazione quando il lasalocid A sodico è proibito (mangimi per la fase finale del ciclo di ingrasso)

1,25

—  altre specie animali

3,75

Premiscele destinate alla produzione di mangimi per le quali l’uso di lasalocid A sodico non è autorizzato

 (2)

▼M14

5.  Maduramicina ammonio alfa

Materie prime per mangimi

0,05

Mangimi composti per

 

—  specie equine, conigli, tacchini (> 16 settimane), specie volatili ovaiole e galline ovaiole (> 16 settimane)

0,05

—  polli da ingrasso e tacchini (< 16 settimane) prima della macellazione quando l’uso di maduramicina ammonio alfa è proibito (mangimi per la fase finale del ciclo di ingrasso)

0,05

—  altre specie animali

0,15

Premiscele destinate alla produzione di mangimi per cui l’uso di maduramicina ammonio alfa non è autorizzato

 (2)

6.  Monensin sodico

Materie prime per mangimi

1,25

Mangimi composti per

 

—  specie equine, cani, piccoli ruminanti (ovini e caprini), anatre, bovini, animali da latte, specie volatili ovaiole e galline ovaiole (> 16 settimane) e tacchini (> 16 settimane)

1,25

—  polli da ingrasso, galline ovaiole (< 16 settimane) e tacchini (< 16 settimane) prima della macellazione quando il monensin sodico è proibito (mangimi per la fase finale del ciclo di ingrasso)

1,25

—  altre specie animali

3,75

Premiscele destinate alla produzione di mangimi per cui l’uso di monensin sodico non è autorizzato

 (2)

7.  Narasina

Materie prime per mangimi

0,7

Mangimi composti per

 

—  tacchini, conigli, specie equine, specie volatili ovaiole e galline ovaiole (> 16 settimane)

0,7

—  altre specie animali

2,1

Premiscele destinate alla produzione di mangimi per cui l’uso di narasina non è autorizzato

 (2)

8.  Nicarbazina

Materie prime per mangimi

1,25

Mangimi composti per

 

—  specie equine, specie volatili ovaiole e galline ovaiole (> 16 settimane)

1,25

—  altre specie animali

3,75

Premiscele destinate alla produzione di mangimi per cui l’uso di nicarbazina (da solo o in associazione con la narasina) non è autorizzato

 (2)

9.  Cloridrato di robenidina

Materie prime per mangimi

0,7

Mangimi composti per

 

—  specie volatili ovaiole e galline ovaiole (> 16 settimane)

0,7

—  polli da ingrasso, conigli da ingrasso e da riproduzione e tacchini prima della macellazione quando l’uso di cloridrato di robenidina è proibito (mangimi per la fase finale del ciclo di ingrasso)

0,7

—  altre specie animali

2,1

Premiscele destinate alla produzione di mangimi per cui l’uso di cloridrato di robenidina non è autorizzato

 (2)

10.  Salinomicina sodica

Materie prime per mangimi

0,7

Mangimi composti per

 

—  specie equine, tacchini, specie volatili ovaiole e galline ovaiole (> 12 settimane)

0,7

—  polli da ingrasso, galline ovaiole (< 12 settimane) e conigli da ingrasso prima della macellazione quando la salinomicina sodica è proibita (mangimi per la fase finale del ciclo di ingrasso)

0,7

—  altre specie animali

2,1

Premiscele destinate alla produzione di mangimi per cui l’uso di salinomicina sodica non è autorizzato

 (2)

11.  Semduramicina sodica

Materie prime per mangimi

0,25

Mangimi composti per

 

—  specie volatili ovaiole e galline ovaiole (> 16 settimane)

0,25

—  polli da ingrasso prima della macellazione quando l’uso di semduramicina sodica è proibito (mangimi per la fase finale del ciclo di ingrasso)

0,25

—  altre specie animali

0,75

Premiscele destinate alla produzione di mangimi per cui l’uso di semduramicina sodica non è autorizzato

 (2)

(1)   Fatti salvi i livelli autorizzati nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29).

(2)   Il livello massimo della sostanza presente nella premiscela è la concentrazione corrispondente a un tenore non superiore al 50 % del livello massimo stabilito per i mangimi se sono rispettate le istruzioni d’uso della premiscela.

▼M15




ALLEGATO II



SOGLIE D’INTERVENTO CHE RICHIEDONO INDAGINI DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI, CONFORMEMENTE ALL’ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2

SEZIONE: DIOSSINE E PCB

Sostanze indesiderabili

Prodotti destinati all’alimentazione degli animali

Soglia d’intervento in ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (ppt) (2) di mangime con un tasso di umidità del 12 %

Osservazioni e informazioni aggiuntive (ad esempio natura delle indagini da effettuare)

▼M16

1.  Diossine [somma di policlorodibenzo-para-diossine (PCDD) e policlorodibenzofurani (PCDF)] espressi in equivalenti di tossicità dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), utilizzando gli OMS-TEF (fattori di tossicità equivalente, 2005) (1)]

Materie prime per mangimi di origine vegetale

0,5

 (3)

ad eccezione di:

 

 

—  oli vegetali e loro sottoprodotti

0,5

 (3)

Materie prime per mangimi di origine minerale

0,5

 (3)

Materie prime per mangimi di origine animale:

 

 

—  grassi animali compresi i grassi del latte e delle uova

0,75

 (3)

—  altri prodotti di animali terrestri, compresi il latte ed i prodotti lattiero-caseari, nonché le uova e gli ovoprodotti

0,5

 (3)

—  olio di pesce

4,0

 (4)

—  pesce, altri animali acquatici e loro prodotti ad eccezione dell’olio di pesce e delle proteine di pesce idrolizzate contenenti oltre il 20 % di grasso e farina di crostacei

0,75

 (4)

—  proteine di pesce idrolizzate contenenti oltre il 20 % di grasso e farina di crostacei

1,25

 (4)

Additivi per mangimi appartenenti al gruppo funzionale degli agenti leganti e antiagglomeranti

0,5

 (3)

Additivi per mangimi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi

0,5

 (3)

Premiscele

0,5

 (3)

Mangimi composti, ad eccezione di:

0,5

 (3)

—  mangimi composti per animali da compagnia e pesci

1,25

 (4)

—  mangimi composti per animali da pelliccia

 

▼M15

2.  PCB diossina-simili [somma di policlorobifenili (PCB)] espressi in equivalenti di tossicità dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), utilizzando gli OMS-TEF [fattori di tossicità equivalente, 2005 (1)]

Materie prime per mangimi di origine vegetale, ad eccezione di:

0,35

 (3)

—  oli vegetali e loro sottoprodotti

0,5

 (3)

Materie prime per mangimi di origine minerale

0,35

 (3)

Materie prime per mangimi di origine animale:

 

 

—  grassi animali, compresi i grassi del latte e delle uova

0,75

 (3)

—  altri prodotti di animali terrestri, compresi il latte ed i prodotti lattiero-caseari, nonché le uova e gli ovoprodotti

0,35

 (3)

—  olio di pesce

11,0

 (4)

—  pesce, altri animali acquatici e loro prodotti, ad eccezione dell’olio di pesce e delle proteine di pesce idrolizzate contenenti oltre il 20 % di grasso (3)

2,0

 (4)

—  proteine di pesce idrolizzate contenenti oltre il 20 % di grasso

5,0

 (4)

Additivi per mangimi appartenenti al gruppo funzionale degli agenti leganti e antiagglomeranti

0,5

 (3)

Additivi per mangimi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi

0,35

 (3)

Premiscele

0,35

 (3)

Mangimi composti, ad eccezione di:

0,5

 (3)

—  mangimi composti per animali da compagnia e pesci

2,5

 (4)

—  mangimi composti per animali da pelliccia

 

(1)   

Tabella TEF (fattori di tossicità equivalente) per diossine, furani e PCB diossina-simili:



Congenere

Valore TEF

Dibenzo-para-diossine (PCDD) e dibenzo-p-furanti (PCDF)

2,3,7,8-TCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

 

 

2,3,7,8-TCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

PCB «diossina-simili»: non-orto PCB + mono-orto PCB

 

 

Non-orto PCB

PCB 77

0,0001

PCB 81

0,0003

PCB 126

0,1

PCB 169

0,03

 

 

Mono-orto PCB

PCB 105

0,00003

PCB 114

0,00003

PCB 118

0,00003

PCB 123

0,00003

PCB 156

0,00003

PCB 157

0,00003

PCB 167

0,00003

PCB 189

0,00003

 

 

 

 

Abbreviazioni: «T» = tetra; «Pe» = penta; «Hx» = esa; «Hp» = epta; «O» = octa; «CDD» = clorodibenzodiossina; «CDF» = clorodibenzofurano; «CB» = clorobifenile.

(2)   Concentrazioni upper bound: le concentrazioni upper bound vengono calcolate ipotizzando che tutti i valori dei vari congeneri inferiori al limite di determinazione siano pari al limite di determinazione.

(3)   Individuazione della fonte di contaminazione. Una volta individuata la fonte, si adottano misure appropriate, ove possibile, per ridurla o eliminarla.

(4)   In molti casi potrebbe non essere necessario svolgere un’indagine sulla fonte di contaminazione, poiché il livello di fondo in alcune zone è vicino o superiore al livello d’azione. Tuttavia, nei casi in cui il livello d’azione è superato, tutte le informazioni (periodo di campionamento, origine geografica, specie ittiche ecc.) vanno registrate in vista di future misure volte a gestire la presenza di diossine e composti diossina-simili in questi materiali destinati all’alimentazione degli animali.

▼B




ALLEGATO III



TABELLA DI CORRISPONDENZA

Direttiva 1999/29/CE

Presente direttiva

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, lettera a)

Articolo 2, lettera a)

Articolo 2, lettera b)

Articolo 2, lettera b)

Articolo 2, lettera c)

Articolo 2, lettera g)

Articolo 2, lettera d)

Articolo 2, lettera f)

Articolo 2, lettera e)

Articolo 2, lettera e)

Articolo 2, lettera f)

Articolo 2, lettera i)

Articolo 2, lettera g)

Articolo 2, lettera j)

Articolo 2, lettera h)

Articolo 2, lettera c)

Articolo 2, lettera d)

Articolo 2, lettera h)

Articolo 2, lettera k)

Articolo 2, paragrafo l)

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4, paragrafo 1)

Articolo 4, paragrafo 1)

Articolo 4, paragrafo 2)

Articolo 4, paragrafo 2)

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 5

Articolo 8

Articolo 6

Articolo 9

Articolo 7

Articolo 10

Articolo 8

Articolo 11

Articolo 9

Articolo 12

Articolo 10

Articolo 13

Articolo 11

Articolo 14

Articolo 12

Articolo 15

Articolo 13

Articolo 16

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 17

Articolo 16

Articolo 18

Articolo 17

Allegato I

Allegato I

Allegato II

Allegato III

Allegato IV

Allegato II



( 1 ) GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 2205/2001 della Commissione (GU L 297 del 15.11.2001, pag. 3).

( 2 ) GU L 86 del 6.4.1979, pag. 30. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 63 del 6.3.2002, pag. 23).

( 3 ) GU L 340 del 9.12.1976, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/57/CE della Commissione (GU L 244 del 29.9.2000, pag. 76).

( 4 ) GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/23/CE della Commissione (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 13).

( 5 ) GU L 221 del 7.8.1986, pag. 43. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/23/CE.

( 6 ) GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/23/CE.

( 7 ) GU L 213 del 21.7.1982, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/20/CE (GU L 80 del 25.3.1999, pag. 20).

( 8 ) GU L 237 del 22.9.1993, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/29/CE (GU L 115 del 4.5.1999, pag. 32).

( 9 ) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

( 10 ►M10  GU L 170 del 3.8.1970, pag. 1. ◄

( 11 ) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).