2002L0032 — IT — 01.01.2012 — 014.001
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DIRETTIVA 2002/32/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 7 maggio 2002 relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali (GU L 140, 30.5.2002, p.10) |
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DIRETTIVA 2002/32/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 7 maggio 2002
relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b),
vista la proposta della Commissione ( 1 ),
visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ( 3 ), visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 26 marzo 2002,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre apportare numerose modifiche alla direttiva 1999/29/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali ( 4 ). A fini di chiarezza e di praticità occorre procedere ad una rifusione della suddetta direttiva. |
(2) |
La produzione animale occupa un posto estremamente importante nell'agricoltura della Comunità e il conseguimento di risultati soddisfacenti per la salute pubblica, la salute degli animali, il benessere degli animali, l'ambiente e la situazione economica degli allevatori dipende in ampia misura dall'utilizzazione di mangimi appropriati e di buona qualità. |
(3) |
La regolamentazione dell'alimentazione animale è un fattore essenziale per garantire la produttività e la sostenibilità dell'agricoltura, nonché per consentire la salvaguardia della salute pubblica e degli animali, del benessere degli animali e dell'ambiente. Inoltre, serve una regolamentazione esaustiva sull'igiene, per garantire mangimi di buona qualità nelle singole aziende agricole, anche nel caso in cui non siano prodotti commercialmente. |
(4) |
Le norme applicabili alla qualità e alla sicurezza dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali devono applicarsi egualmente alla qualità e alla sicurezza dell'acqua consumata dagli animali. La definizione di mangimi non preclude che l'acqua possa essere considerata un mangime. Tuttavia l'elenco non esaustivo delle principali materie prime per mangimi, di cui alla direttiva 96/25/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, relativa alla circolazione e all'utilizzazione delle materie prime per mangimi ( 5 ), non include l'acqua. Se l'acqua sia da considerare un mangime è una questione da esaminare nell'ambito di tale direttiva. |
(5) |
È stato osservato che gli additivi possono contenere sostanze indesiderabili. È pertanto opportuno estendere l'oggetto della direttiva agli additivi. |
(6) |
I prodotti destinati all'alimentazione degli animali possono contenere sostanze indesiderabili, in grado di nuocere alla salute degli animali o, per la loro presenza nei prodotti animali, alla salute umana o all'ambiente. |
(7) |
È impossibile escludere totalmente la presenza di sostanze indesiderabili ma è importante che la loro quantità nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali sia ridotta, con dovuto riguardo alla tossicità acuta, bioaccumulabilità e degradabilità della sostanza, in modo da impedire che si producano effetti indesiderati e nocivi. Al momento è tuttavia inappropriato fissare dette quantità al di sotto del limite di sensibilità dei metodi d'analisi da definire sul piano comunitario. |
(8) |
I metodi per stabilire la presenza di residui di sostanze indesiderabili stanno diventando sempre più sofisticati e consentono di rilevare persino residui in quantità trascurabili per la salute umana e degli animali. |
(9) |
La presenza di sostanze indesiderabili nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali può essere ammessa soltanto alle condizioni stabilite nella presente direttiva e dette sostanze non possono essere utilizzate in altra maniera a fini di alimentazione degli animali. La presente direttiva dovrebbe pertanto lasciare impregiudicate le altre disposizioni di diritto comunitario riguardanti l'alimentazione degli animali e in particolare le norme applicabili ai mangimi composti. |
(10) |
La presente direttiva deve applicarsi ai prodotti destinati all'alimentazione degli animali sin dalla loro importazione nella Comunità. Occorre quindi precisare che i livelli massimi di sostanze indesiderabili fissati si applicano in generale dalla data in cui i prodotti destinati all'alimentazione degli animali vengono messi in circolazione o utilizzati in tutte le fasi, e in particolare dalla data di importazione. |
(11) |
I prodotti destinati all'alimentazione degli animali devono essere di qualità sana, genuina e commerciabile e quindi, se correttamente utilizzati, non devono costituire un pericolo per la salute umana e degli animali o per l'ambiente e influire sfavorevolmente sulla produzione animale. Dev'essere pertanto vietato utilizzare o mettere in circolazione prodotti destinati all'alimentazione degli animali che presentino un contenuto di sostanze indesiderabili superiore ai livelli massimi contemplati nell'allegato I. |
(12) |
È necessario limitare la presenza di alcune sostanze indesiderabili nei mangimi complementari mediante la fissazione di livelli massimi adeguati. |
(13) |
In taluni casi è stabilito un livello massimo che tiene conto dei livelli di base, ma è opportuno proseguire le iniziative atte a limitare ai minimi livelli possibili la presenza di certe sostanze indesiderabili specifiche nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali, al fine di ridurne la presenza nella catena alimentare. È pertanto opportuno che la presente direttiva preveda la possibilità di fissare soglie d'intervento nettamente inferiori ai livelli massimi stabiliti. In caso di superamento di tali soglie d'intervento si devono effettuare indagini volte ad identificare le fonti delle sostanze indesiderabili e si devono adottare misure atte a ridurre od eliminare tali fonti. |
(14) |
Qualora siano minacciati la salute degli animali o dell'uomo o l'ambiente, occorre consentire agli Stati membri di ridurre temporaneamente i livelli massimi fissati o di fissare livelli massimi per altre sostanze ovvero di vietare la presenza di tali sostanze nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali. Per garantire un'applicazione uniforme, è necessario decidere in merito alle eventuali modificazioni dell'allegato I della presente direttiva applicando una procedura comunitaria d'urgenza e basandosi su documenti giustificativi e sul principio di precauzione. |
(15) |
I prodotti destinati all'alimentazione degli animali conformi alle condizioni della presente direttiva possono essere sottoposti, per quanto riguarda la quantità di sostanze indesiderabili, soltanto alle restrizioni in materia di circolazione previste dalla presente direttiva e dalla direttiva 95/53/CE del Consiglio, del 25 ottobre 1995, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale ( 6 ). |
(16) |
Per garantire, al momento dell'uso e della commercializzazione dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali, il rispetto delle condizioni stabilite per le sostanze indesiderabili, gli Stati membri devono prevedere adeguate disposizioni di controllo, a norma della direttiva 95/53/CE. |
(17) |
Una procedura comunitaria appropriata è indispensabile per adattare le disposizioni tecniche fissate negli allegati della presente direttiva all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche. |
(18) |
Per agevolare l'applicazione delle misure prospettate, occorre prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del comitato permanente degli alimenti per animali istituito con decisione 70/372/CEE del Consiglio ( 7 ). |
(19) |
Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ( 8 ), |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
1. La presente direttiva riguarda le sostanze indesiderabili nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali.
2. La presente direttiva si applica fatte salve le disposizioni di cui:
a) alla direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali ( 9 );
b) alla direttiva 96/25/CE del Consiglio, e alla direttiva 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali ( 10 );
c) alla direttiva 76/895/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli ( 11 ), alla direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali ( 12 ), alla direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale ( 13 ), e alla direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli ( 14 ), allorché tali residui non figurano nell'allegato I della presente direttiva;
d) alla normativa comunitaria relativa alle questioni veterinarie connesse con la salute pubblica e la salute degli animali;
e) alla direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali ( 15 );
f) alla direttiva 93/74/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993 relativa ai mangimi destinati a particolari fini nutrizionali ( 16 ).
Articolo 2
Ai fini della presente direttiva si intende per:
a) «mangimi»: i prodotti di origine vegetale o animale, allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, semplici o in miscela, comprendenti o no additivi, destinati all'alimentazione degli animali per via orale;
b) «materie prime per mangimi»: i diversi prodotti di origine vegetale o animale, allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, comprendenti o no additivi, destinati all'alimentazione degli animali per via orale, direttamente come tali o previa trasformazione, alla preparazione di mangimi composti oppure ad essere usati come supporto delle premiscele;
c) «additivi»: additivi quali definiti all'articolo 2, lettera a) della direttiva 70/524/CEE del Consiglio;
d) «premiscele»: le miscele di additivi o le miscele di uno o più additivi con sostanze usate come supporto, destinate alla fabbricazione di mangimi;
e) «mangimi composti»: miscele di materie prime per mangimi, comprendenti o no additivi, destinate all'alimentazione animale per via orale, sotto forma di mangimi completi o di mangimi complementari;
f) «mangimi complementari»: le miscele di mangimi che contengono tassi elevati di alcune sostanze e che, per la loro composizione, assicurano la razione giornaliera soltanto se sono associate ad altri alimenti per gli animali;
g) «mangimi completi»: le miscele di mangimi che, per la loro composizione, bastano per assicurare una razione giornaliera;
h) «prodotti destinati all'alimentazione degli animali»: materie prime per mangimi, premiscele, additivi, mangimi ed ogni altro prodotto destinato ad essere utilizzato o già utilizzato per l'alimentazione degli animali;
i) «razione giornaliera»: la quantità totale di mangimi, sulla base di un tasso di umidità del 12 %, necessaria in media al giorno ad un animale di una specie, di una categoria d'età e di un rendimento determinati, per soddisfare tutti i suoi bisogni;
j) «animali»: gli animali appartenenti a specie normalmente nutrite e detenute o consumate dall'uomo nonché gli animali che vivono allo stato brado se sono nutriti con mangimi;
k) «immissione in circolazione» o «circolazione»: la detenzione, compresa l'offerta, di prodotti destinati all'alimentazione degli animali a fini di vendita, o altre forme di trasferimento a terzi, a titolo gratuito o oneroso, nonché la vendita stessa o le altre forme di trasferimento;
l) «sostanza indesiderabile»: qualsiasi sostanza o prodotto, ad eccezione dei microrganismi patogeni, che sia presente nel e/o sul prodotto destinato all'alimentazione degli animali e costituisca un pericolo potenziale per la salute animale o umana, o l'ambiente, o che potrebbe influire sfavorevolmente sull'allevamento.
Articolo 3
1. I prodotti destinati all'alimentazione degli animali possono essere importati nella Comunità da paesi terzi, messi in circolazione e/o utilizzati soltanto se sono di qualità sana, genuina e commerciabile e, se utilizzati correttamente, non costituiscono un pericolo per la salute umana o animale o per l'ambiente e non influiscono sfavorevolmente sull'allevamento.
2. In particolare, non possono essere considerati conformi alle disposizioni del paragrafo 1 i prodotti destinati all'alimentazione degli animali il cui contenuto di sostanze indesiderabili non rispetti i livelli massimi fissati nell'allegato I.
Articolo 4
1. Gli Stati membri prescrivono che le sostanze indesiderabili elencate nell'allegato I della presente direttiva possono essere tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali soltanto alle condizioni previste da tale allegato.
2. Per ridurre o eliminare le fonti di sostanze indesiderabili nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali, gli Stati membri, in cooperazione con gli operatori economici, effettuano indagini per identificare le fonti di sostanze indesiderabili, sia in caso di superamento dei livelli massimi fissati, sia quando sono riscontrati aumenti dei livelli di tali sostanze, tenendo conto dei livelli di base. Per disporre di un approccio uniforme nei casi di aumento dei livelli può rendersi necessario stabilire delle soglie d'intervento per avviare le indagini. Tali soglie possono essere stabilite nell'allegato II.
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri tutte le informazioni e tutti i risultati pertinenti relativi alla fonte e alle misure adottate per ridurre il contenuto di sostanze indesiderabili o eliminarle. Tali informazioni sono trasmesse nel quadro della relazione annuale che deve essere inoltrata alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 22 della direttiva 95/53/CE, tranne nei casi in cui le informazioni abbiano rilevanza immediata per gli altri Stati membri. In quest'ultimo caso le informazioni sono trasmesse immediatamente.
Articolo 5
Gli Stati membri prescrivono che i prodotti destinati all'alimentazione degli animali in cui il contenuto di sostanza indesiderabile superi il livello massimo fissato nell'allegato I non possano essere mescolati, a scopo di diluizione, con lo stesso prodotto o con altri prodotti destinati all'alimentazione degli animali.
Articolo 6
Ove non esistano disposizioni particolari in materia, gli Stati membri prescrivono che i mangimi complementari, tenuto conto della proporzione di tali mangimi prescritta nella razione giornaliera, non possano contenere sostanze indesiderabili di cui all'allegato I in quantità superiori a quelle fissate per i mangimi completi.
Articolo 7
1. Se uno Stato membro constata, in seguito a nuovi dati o ad una nuova valutazione dei dati esistenti successiva all'adozione delle disposizioni in questione, che un livello massimo stabilito nell'allegato I oppure una sostanza indesiderabile non menzionata in tale allegato presenta un pericolo per la salute animale o umana o per l'ambiente, esso può provvisoriamente ridurre tale livello massimo, stabilire un livello massimo o vietare la presenza di tale sostanza nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali. Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione, precisando i motivi che stanno alla base della sua decisione.
2. Viene immediatamente deciso se gli allegati I e II debbano essere modificati. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura d'urgenza di cui all'articolo 11, paragrafo 4.
Fino a quando il Consiglio o la Commissione non adottano una decisione, lo Stato membro può mantenere le misure da esso poste in applicazione.
Lo Stato membro deve provvedere affinché tale decisione sia resa pubblica.
Articolo 8
1. La Commissione, in considerazione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, adegua gli allegati I e II. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3. Per imperativi motivi di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 11, paragrafo 4, per adottare tali modifiche.
2. Inoltre, la Commissione:
— adotta periodicamente versioni consolidate degli allegati I e II che incorporino gli adeguamenti apportati ai sensi del paragrafo 1, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 11, paragrafo 2,
— può definire i criteri di accettabilità per i processi di detossificazione, in aggiunta ai criteri previsti per i prodotti destinati all'alimentazione degli animali che sono stati sottoposti a tali processi; tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.
3. Gli Stati membri provvedono affinché siano prese misure atte a garantire la corretta applicazione di processi ritenuti accettabili ai sensi del paragrafo 2 e affinché i prodotti detossificati destinati all'alimentazione degli animali siano conformi alle disposizioni di cui all'allegato I.
Articolo 9
Gli Stati membri provvedono affinché i prodotti destinati all'alimentazione degli animali conformi alla presente direttiva siano sottoposti, per quanto riguarda la presenza di sostanze indesiderabili, soltanto alle restrizioni in materia di circolazione previste dalla presente direttiva e dalla direttiva 95/53/CE.
Articolo 10
Le disposizioni aventi implicazioni per la salute pubblica o animale o per l'ambiente sono adottate previa consultazione del comitato scientifico competente.
Articolo 11
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente degli alimenti per animali istituito dall'articolo 1 della decisione 70/372/CEE del Consiglio ( 17 ).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
I termini di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE sono fissati a tre mesi.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
▼M10 —————
Articolo 13
1. Gli Stati membri applicano ai prodotti destinati all'alimentazione degli animali prodotti nella Comunità e da esportare verso paesi terzi per lo meno le disposizioni della presente direttiva.
2. Il paragrafo 1 non pregiudica il diritto degli Stati membri di autorizzare la riesportazione alle condizioni stabilite nell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 178/2002 ( 18 ). Le disposizioni dell'articolo 20 del medesimo regolamento si applicano mutatis mutandis.
Articolo 14
1. La direttiva 1999/29/CE è abrogata a decorrere dal 1o agosto 2003 fatti salvi gli obblighi degli Stati membri in merito ai termini di attuazione di cui all'allegato III, parte B, della stessa, riguardo alle direttive menzionate nella parte A di tale allegato.
2. I riferimenti alla direttiva 1999/29/CE si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tabella di corrispondenza figurante nell'allegato III.
Articolo 15
Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1o maggio 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Le misure adottate si applicano a decorrere dal 1o agosto 2003.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 16
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 17
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO I
LIVELLI MASSIMI DI SOSTANZE INDESIDERABILI, DI CUI ALL’ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2
SEZIONE I: CONTAMINANTI INORGANICI E COMPOSTI AZOTATI
Sostanza indesiderabile |
Prodotti destinati all’alimentazione degli animali |
Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime con un tasso di umidità del 12 % |
1. Arsenico (1) |
Materie prime per mangimi |
2 |
ad eccezione di: |
||
— farina d’erbe, d’erba medica e di trifoglio, polpe essiccate di barbabietole da zucchero e polpe essiccate di barbabietole da zucchero melassate |
4 |
|
— panello di palmisti |
4 (2) |
|
— fosfati e alghe marine calcaree |
10 |
|
— carbonato di calcio |
15 |
|
— ossido di magnesio e carbonato di magnesio |
20 |
|
— pesce, altri animali acquatici e loro prodotti |
25 (2) |
|
— farina di alghe marine e materie prime per mangimi derivate dalle alghe marine |
40 (2) |
|
Particelle di ferro usate come traccianti |
50 |
|
Additivi per mangimi appartenenti ai gruppi funzionali dei composti di oligoelementi |
30 |
|
ad eccezione di: |
||
— solfato rameico pentaidrato e carbonato rameico |
50 |
|
— ossido di zinco, ossido manganoso e ossido rameico |
100 |
|
Mangimi complementari |
4 |
|
ad eccezione di: |
||
— mangimi minerali |
12 |
|
Mangimi completi |
2 |
|
ad eccezione di: |
||
— mangimi completi per pesci e per animali da pelliccia |
10 (2) |
|
2. Cadmio |
Materie prime per mangimi di origine vegetale |
1 |
Materie prime per mangimi di origine animale |
2 |
|
Materie prime per mangimi di origine minerale |
2 |
|
ad eccezione di: |
||
— fosfati |
10 |
|
Additivi per mangimi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi |
10 |
|
ad eccezione di: |
||
— ossido rameico, ossido manganoso, ossido di zinco e solfato manganoso monoidrato |
30 |
|
Additivi per mangimi appartenenti ai gruppi funzionali degli agenti leganti e antiagglomeranti |
2 |
|
Premiscele (6) |
15 |
|
Mangimi complementari |
0,5 |
|
ad eccezione di: |
||
— mangimi minerali |
||
– – contenenti < 7 % fosforo (8) |
5 |
|
– – contenenti ≥ 7 % fosforo (8) |
0,75 per 1 % fosforo (8), con un massimo di 7,5 |
|
— mangimi complementari per animali da compagnia |
2 |
|
Mangimi completi |
0,5 |
|
ad eccezione di: |
||
— mangimi completi per bovini (eccetto vitelli), ovini (eccetto agnelli) e caprini (eccetto capretti) e pesce |
1 |
|
— mangimi completi per animali da compagnia |
2 |
|
3. Fluoro (7) |
Materie prime per mangimi |
150 |
ad eccezione di: |
||
— materie prime per mangimi di origine animale ad eccezione dei crostacei marini come il krill marino |
500 |
|
— crostacei marini come il krill marino |
3 000 |
|
— fosfati |
2 000 |
|
— carbonato di calcio |
350 |
|
— ossido di magnesio |
600 |
|
— alghe marine calcaree |
1 000 |
|
Vermiculite (E 561) |
3 000 |
|
Mangimi complementari: |
||
— contenenti ≤ 4 % fosforo (8), |
500 |
|
— contenenti > 4 % fosforo (8). |
125 per 1 % fosforo (8) |
|
Mangimi completi |
150 |
|
ad eccezione di: |
||
— mangimi completi per suini |
100 |
|
— mangimi completi per pollame (eccetto pulcini) e pesci |
350 |
|
— mangimi completi per pulcini |
250 |
|
— mangimi completi per bovini, ovini e caprini |
||
– – durante l’allattamento |
30 |
|
– – altri |
50 |
|
4. Piombo |
Materie prime per mangimi |
10 |
ad eccezione di: |
||
— foraggi (3) |
30 |
|
— fosfati e alghe marine calcaree |
15 |
|
— carbonato di calcio |
20 |
|
— lieviti |
5 |
|
Additivi per mangimi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi |
100 |
|
ad eccezione di: |
||
— ossido di zinco |
400 |
|
— ossido manganoso, carbonato ferroso, carbonato rameico |
200 |
|
Additivi per mangimi appartenenti ai gruppi funzionali degli agenti leganti e antiagglomeranti |
30 |
|
ad eccezione di: |
||
— clinoptilolite di origine vulcanica |
60 |
|
Premiscele (6) |
200 |
|
Mangimi complementari |
10 |
|
ad eccezione di: |
||
— mangimi minerali |
15 |
|
Mangimi completi |
5 |
|
5. Mercurio (4) |
Materie prime per mangimi |
0,1 |
ad eccezione di: |
||
— pesce, altri animali acquatici e loro prodotti |
0,5 |
|
— carbonato di calcio |
0,3 |
|
Mangimi composti |
0,1 |
|
ad eccezione di: |
||
— mangimi minerali |
0,2 |
|
— mangimi composti per pesci |
0,2 |
|
— mangimi completi per cani, gatti e per animali da pelliccia |
0,3 |
|
6. Nitrito (5) |
Materie prime per mangimi |
15 |
ad eccezione di: |
||
— farine di pesce |
30 |
|
— insilati |
— |
|
— prodotti e sottoprodotti della barbabietola da zucchero e della canna da zucchero e derivanti dalla produzione di amido |
— |
|
Mangimi completi |
15 |
|
ad eccezione di: |
||
— mangimi completi per cani e gatti con un tasso di umidità superiore al 20 % |
— |
|
7. Melamina (9) |
Mangime |
2,5 |
ad eccezione degli additivi per mangimi: |
||
— acido guanidinoacetico (GAA) |
— |
|
— urea |
— |
|
— biureto |
— |
|
(1) I livelli massimi si riferiscono all’arsenico totale. (2) Su richiesta delle autorità competenti, l’operatore responsabile deve eseguire un’analisi per dimostrare che il contenuto di arsenico inorganico è inferiore a 2 ppm. Questa analisi è particolarmente importante per la specie di alga marina hijiki (Hizikia fusiforme). (3) Il foraggio comprende prodotti destinati all’alimentazione degli animali, quali fieno, foraggio insilato, erba, ecc. (4) I livelli massimi si riferiscono al mercurio totale. (5) I livelli massimi sono espressi in nitrito di sodio. (6) Il livello massimo stabilito per le premiscele tiene conto degli additivi con il livello massimo di piombo e cadmio e non della sensibilità al piombo e al cadmio delle diverse specie animali. Come previsto dall’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29), per proteggere la salute pubblica e la salute degli animali, il produttore di premiscele è tenuto a garantire, oltre al rispetto dei livelli massimi per premiscele, che le istruzioni per l’uso delle premiscele siano conformi ai livelli massimi fissati per i mangimi complementari e i mangimi completi. (7) I livelli massimi si riferiscono a una determinazione analitica del fluoro, in cui l’estrazione è effettuata con l’acido cloridrico 1 N per 20 minuti a temperatura ambiente. Possono essere applicate procedure di estrazione equivalenti per le quali può essere dimostrato che il procedimento di estrazione utilizzato ha un’efficacia d’estrazione equivalente. (8) La percentuale di fosforo è relativa ad un mangime con un tasso di umidità del 12 %. (9) Il livello massimo si riferisce soltanto alla melamina. L’inclusione dei composti strutturalmente correlati acido cianurico, ammelina ed ammelide nel livello massimo sarà presa in considerazione in un secondo momento. |
SEZIONE II: MICOTOSSINE
Sostanza indesiderabile |
Prodotti destinati all’alimentazione degli animali |
Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime con un tasso di umidità del 12 % |
1. Aflatossina B1 |
Materie prime per mangimi |
0,02 |
Mangimi complementari e completi |
0,01 |
|
ad eccezione di: |
||
— mangimi composti per bovini da latte e vitelli, ovini da latte ed agnelli, caprini da latte e capretti, suinetti e pollame giovane |
0,005 |
|
— mangimi composti per bovini (eccetto bovini da latte e vitelli), ovini (eccetto ovini da latte ed agnelli), caprini (eccetto caprini da latte e capretti), suini (eccetto suinetti) e pollame (eccetto pollame giovane) |
0,02 |
|
2. Segale cornuta (Claviceps purpurea) |
Tutte le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti cereali non macinati |
1 000 |
SEZIONE III: TOSSINE VEGETALI NATURALI
Sostanza indesiderabile |
Prodotti destinati all’alimentazione degli animali |
Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime con un tasso di umidità del 12 % |
1. Gossipolo libero |
Materie prime per mangimi |
20 |
ad eccezione di: |
||
— semi di cotone |
5 000 |
|
— panelli di semi di cotone e farina di semi di cotone |
1 200 |
|
Mangimi completi |
20 |
|
ad eccezione di: |
||
— mangimi completi per bovini (eccetto vitelli) |
500 |
|
— mangimi completi per ovini (eccetto agnelli) e caprini (eccetto capretti) |
300 |
|
— mangimi completi per pollame (eccetto galline ovaiole) e vitelli |
100 |
|
— mangimi completi per conigli, agnelli, capretti e suini (eccetto suinetti) |
60 |
|
2. Acido cianidrico |
Materie prime per mangimi |
50 |
ad eccezione di: |
||
— semi di lino |
250 |
|
— panelli di lino |
350 |
|
— prodotti a base di manioca e panelli di mandorle. |
100 |
|
Mangimi completi |
50 |
|
ad eccezione di: |
||
— mangimi completi per polli giovani (< 6 settimane) |
10 |
|
3. Teobromina |
Mangimi completi |
300 |
ad eccezione di: |
||
— mangimi completi per suini |
200 |
|
— mangimi completi per cani, conigli, cavalli e per animali da pelliccia |
50 |
|
4. Viniltioossazolidone (5-vinilossazolidin-2-tione) |
Mangimi completi per pollame |
1 000 |
ad eccezione di: |
||
— mangimi completi per galline ovaiole |
500 |
|
5. Essenza volatile di senape (1) |
Materie prime per mangimi |
100 |
ad eccezione di: |
||
— panelli di colza |
4 000 |
|
Mangimi completi |
150 |
|
ad eccezione di: |
||
— mangimi completi per bovini (eccetto vitelli), ovini (eccetto agnelli) e caprini (eccetto capretti) |
1 000 |
|
— mangimi completi per suini (eccetto suinetti) e per pollame |
500 |
|
(1) I livelli massimi sono espressi in isotiocianato di allile. |
SEZIONE IV: COMPOSTI ORGANOCLORURATI (ECCETTO DIOSSINE E PCB)
Sostanza indesiderabile |
Prodotti destinati all’alimentazione degli animali |
Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime con un tasso di umidità del 12 % |
1. Aldrin (1) |
Materie prime per mangimi e mangimi composti |
0,01 (2) |
2. Dieldrin (1) |
ad eccezione di: |
|
— grassi ed oli |
0,1 (2) |
|
— mangimi composti per pesci |
0,02 (2) |
|
3. Canfene clorurato (toxafene) - somma di congeneri indicatori CHB 26, 50 e 62 (3) |
Pesce, altri animali acquatici e loro prodotti |
0,02 |
ad eccezione di: |
||
— olio di pesce |
0,2 |
|
Mangimi completi per pesci |
0,05 |
|
4. Clordano (somma degli isomeri cis e trans e dell’ossiclordano, espressi in clordano) |
Materie prime per mangimi e mangimi composti |
0,02 |
ad eccezione di: |
||
— grassi ed oli |
0,05 |
|
5. DDT [somma degli isomeri del DDT, del DDD, (o del TDE) e del DDE, espressi in DDT] |
Materie prime per mangimi e mangimi composti |
0,05 |
ad eccezione di: |
||
— grassi ed oli |
0,5 |
|
6. Endosulfan (somma degli isomeri alfa e beta e del solfato di endosulfan espressi in endosulfan) |
Materie prime per mangimi e mangimi composti |
0,1 |
ad eccezione di: |
||
— granturco e prodotti derivati dalla sua trasformazione |
0,2 |
|
— semi oleosi e prodotti derivati dalla loro lavorazione ad eccezione dell’olio vegetale grezzo |
0,5 |
|
— olio vegetale grezzo |
1,0 |
|
— mangimi completi per pesci |
0,005 |
|
7. Endrin (somma dell’endrin e del delta-cheto-endrin, espressi in endrin) |
Materie prime per mangimi e mangimi composti |
0,01 |
ad eccezione di: |
||
— grassi ed oli |
0,05 |
|
8. Eptacloro (somma dell’eptacloro e dell’eptaclorepossido, espressi in eptacloro) |
Materie prime per mangimi e mangimi composti |
0,01 |
ad eccezione di: |
||
— grassi ed oli |
0,2 |
|
9. Esaclorobenzene (HCB) |
Materie prime per mangimi e mangimi composti |
0,01 |
ad eccezione di: |
||
— grassi ed oli |
0,2 |
|
10. Esaclorocicloesano (HCH) |
||
— Isomeri alfa |
Materie prime per mangimi e mangimi composti |
0,02 |
ad eccezione di: |
||
— grassi ed oli |
0,2 |
|
— Isomeri beta |
Materie prime per mangimi |
0,01 |
ad eccezione di: |
||
— grassi ed oli |
0,1 |
|
Mangimi composti |
0,01 |
|
ad eccezione di: |
||
— mangimi composti per bovini da latte |
0,005 |
|
— Isomeri gamma |
Materie prime per mangimi e mangimi composti |
0,2 |
ad eccezione di: |
||
— grassi ed oli |
2,0 |
|
(1) Isolatamente o combinati espressi in dieldrin. (2) Livello massimo per aldrin e dieldrin, isolatamente o combinati, espressi in dieldrin. (3) Sistema di numerazione secondo Parlar, con il prefisso «CHB» o «Parlar»: CHB 26: 2-endo,3-exo,5-endo,6-exo,8,8,10,10-octoclorobornano, CHB 50: 2-endo,3-exo,5-endo,6-exo,8,8,9,10,10-nonaclorobornano, CHB 62: 2,2,5,5,8,9,9,10,10-nonaclorobornano. |
SEZIONE V: DIOSSINE E PCB
Sostanza indesiderabile |
Prodotti destinati all’alimentazione degli animali |
Contenuto massimo in ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (ppt) (1), (2) di mangime con un tasso di umidità del 12 % |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Diossine [somma di policlorodibenzo-para-diossine (PCDD) e policlorodibenzofurani (PCDF)] espressi in equivalenti di tossicità dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), utilizzando gli OMS-TEF (fattori di tossicità equivalente, 1997 (4)] |
Materie prime per mangimi di origine vegetale |
0,75 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ad eccezione di: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— oli vegetali e loro sottoprodotti |
0,75 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materie prime per mangimi di origine minerale |
1,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materie prime per mangimi di origine animale: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— grassi animali compresi i grassi del latte e delle uova |
2,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— altri prodotti di animali terrestri compresi il latte ed i prodotti lattiero-caseari, nonché le uova e gli ovoprodotti |
0,75 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— olio di pesce |
6,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— pesce, altri animali acquatici e loro prodotti ad eccezione dell’olio di pesce e degli idrolisati proteici di pesce contenenti oltre il 20 % di grasso (3) |
1,25 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— idrolisati proteici di pesce contenenti oltre il 20 % di grasso |
2,25 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additivi per mangimi argilla caolinitica, solfato di calcio biidrato, vermiculite, natrolite-fonolite, alluminati di calcio sintetici e clinoptilolite di origine sedimentaria appartenenti ai gruppi funzionali degli agenti leganti e antiagglomeranti. |
0,75 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additivi per mangimi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi |
1,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premiscele |
1,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mangimi composti |
0,75 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ad eccezione di: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— mangimi composti per animali da compagnia e pesci |
2,25 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— mangimi composti per animali da pelliccia |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Somma di diossine e PCB diossina-simili [somma di policlorodibenzo-para-diossine (PCDD), policlorodibenzofurani (PCDF) e policlorobifenili (PCB)] espressi in equivalente di tossicità dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), utilizzando gli OMS-TEF (fattori di tossicità equivalente, 1997 (4)] |
Materie prime per mangimi di origine vegetale |
1,25 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ad eccezione di: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— oli vegetali e loro sottoprodotti |
1,5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materie prime per mangimi di origine minerale |
1,5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materie prime per mangimi di origine animale: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— grassi animali compresi i grassi del latte e delle uova |
3,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— altri prodotti di animali terrestri compresi il latte ed i prodotti lattiero-caseari, nonché le uova e gli ovoprodotti. |
1,25 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— olio di pesce |
24,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— pesce, altri animali acquatici e loro prodotti ad eccezione dell’olio di pesce e degli idrolisati proteici di pesce contenenti oltre il 20 % di grasso (3) |
4,5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— idrolisati proteici di pesce contenenti oltre il 20 % di grasso |
11,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additivi per mangimi argilla caolinitica, solfato di calcio biidrato, vermiculite, natrolite-fonolite, alluminati di calcio sintetici e clinoptilolite di origine sedimentaria appartenenti ai gruppi funzionali degli agenti leganti e antiagglomeranti. |
1,5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additivi per mangimi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi |
1,5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premiscele |
1,5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mangimi composti |
1,5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ad eccezione di: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— mangimi composti per animali da compagnia e pesci |
7,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— mangimi composti per animali da pelliccia |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Concentrazioni upper bound; le concentrazioni upper bound vengono calcolate ipotizzando che tutti i valori dei vari congeneri inferiori al limite di determinazione siano pari al limite di determinazione. (2) Il livello massimo separato per le diossine (PCDD/F) rimane applicabile per un periodo di transizione. I prodotti destinati ai mangimi per animali di cui al punto 1 devono essere conformi, per tale periodo, ai livelli massimi per le diossine e ai livelli massimi per la somma delle diossine e dei PCB diossina-simili. (3) Il pesce fresco e gli altri animali acquatici consegnati direttamente e utilizzati senza trattamento intermedio per la produzione di mangimi destinati agli animali da pelliccia non sono soggetti ai limiti massimi, mentre livelli massimi di 4,0 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg di prodotto e 8,0 ng OMS-PCDD/F-PCB-TEQ/kg di prodotto sono applicabili al pesce fresco e 25,0 ng OMS-PCDD/F-PCB-TEQ/kg di prodotto al fegato di pesce destinato ad essere direttamente somministrato ad animali da compagnia e ad animali da zoo e da circo o ad essere utilizzato come materiale per mangimi per la produzione di cibo per animali. I prodotti o le proteine animali trasformati, ottenuti a partire da questi animali (animali da pelliccia, animali da compagnia, animali da zoo e da circo), non possono entrare nella catena alimentare e ne è vietata la somministrazione agli animali da allevamento tenuti, ingrassati o allevati per la produzione di alimenti. (4) OMS-TEF per la valutazione dei rischi per l’uomo in base alle conclusioni della riunione dell’Organizzazione mondiale della sanità tenutasi a Stoccolma il 15-18 giugno 1997 [Van den Berg et al., (1998) Toxic Equivalency Factors (TEFs) for PCBs, PCDDs, PCDFs for Humans and for Wildlife. Environmental Health Perspectives, 106(12), 775].
|
SEZIONE VI: IMPURITÀ BOTANICHE NOCIVE
Sostanza indesiderabile |
Prodotti destinati all’alimentazione degli animali |
Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime con un tasso di umidità del 12 % |
1. Semi di piante spontanee e frutti, non macinati o frantumati, contenenti alcaloidi, glucosidi o altre sostanze tossiche, isolatamente o insieme, tra cui: |
Materie prime per mangimi e mangimi composti |
3 000 |
— Datura spp. |
1 000 |
|
2. Crotalaria spp. |
Materie prime per mangimi e mangimi composti |
100 |
3. Semi e gusci di Ricinus communis L., Croton tiglium L. e Abrus precatorius L. e prodotti derivati dalla loro trasformazione (1), isolatamente o insieme |
Materie prime per mangimi e mangimi composti |
10 (2) |
4. Frutti del faggio non decorticati — Fagus silvatica L. 5. Curcas — Jatropha curcas L. 6. Senape indiana — Brassica juncea (L.) Czern. e Coss. ssp. integrifolia (West.) Thell. 7. Senape di Sarepte — Brassica juncea (L.) Czern. e Coss. ssp. juncea 8. Senape cinese — Brassica juncea (L.) Czern. e Coss. ssp. juncea var. lutea Batalin 9. Senape nera — Brassica nigra (L.) Koch 10. Senape abissina (senape etiopica) — Brassica carinata A. Braun |
Materie prime per mangimi e mangimi composti |
Semi, frutti e prodotti derivati delle piante a fianco possono essere presenti nei mangimi solo in quantità non determinabile |
11. Semi di Ambrosia spp. |
Materie prime per mangimi |
50 |
ad eccezione di: |
||
— miglio (grani di Panicum miliaceum L.) e sorgo [grani di Sorghum bicolor (L) Moench s.l.] non somministrati direttamente agli animali |
200 |
|
Mangimi composti contenenti grani e semi non macinati |
50 |
|
(1) Per quanto determinabile dalla microscopia analitica. (2) Comprende frammenti del guscio dei semi. |
SEZIONE VII: ADDITIVI PER MANGIMI AUTORIZZATI PRESENTI IN MANGIMI DESTINATI A SPECIE NON BERSAGLIO IN SEGUITO A CARRY-OVER INEVITABILE
Coccidiostatico |
Prodotti destinati all’alimentazione degli animali (1) |
Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime con un tasso di umidità del 12 % |
1. Decochinato |
Materie prime per mangimi |
0,4 |
Mangimi composti per |
||
— specie volatili ovaiole e galline ovaiole (> 16 settimane) |
0,4 |
|
— polli da ingrasso prima della macellazione quando l’uso di decochinato è proibito (mangimi per la fase finale del ciclo di ingrasso) |
0,4 |
|
— altre specie animali |
1,2 |
|
Premiscele destinate alla produzione di mangimi per cui l’uso di decochinato non è autorizzato |
||
2. Diclazuril |
Materie prime per mangimi |
0,01 |
Mangimi composti per |
||
— specie volatili ovaiole e galline ovaiole (> 16 settimane) e tacchini da ingrasso (> 12 settimane) |
0,01 |
|
— conigli da ingrasso e da riproduzione prima della macellazione quando l’uso di diclazuril è proibito (mangimi per la fase finale del ciclo di ingrasso) |
0,01 |
|
— specie animali diverse dalle galline ovaiole (< 16 settimane), polli da ingrasso, faraone e tacchini da ingrasso (< 12 settimane) |
0,03 |
|
Premiscele destinate alla produzione di mangimi per cui l’uso di diclazuril non è autorizzato |
||
3. Bromidrato di alofuginone |
Materie prime per mangimi |
0,03 |
Mangimi composti per |
||
— specie volatili ovaiole, galline ovaiole e tacchini (> 12 settimane) |
0,03 |
|
— polli da ingrasso e tacchini (< 12 settimane) prima della macellazione quando l’uso di bromidrato di alofuginone è proibito (mangimi per la fase finale del ciclo di ingrasso) |
0,03 |
|
— altre specie animali |
0,09 |
|
Premiscele destinate alla produzione di mangimi per cui l’uso di bromidrato di alofuginone non è autorizzato |
||
4. Lasalocid sodico |
Materie prime per mangimi |
1,25 |
Mangimi composti per |
||
— cani, vitelli, conigli, specie equine, animali da latte, specie volatili ovaiole, tacchini (> 16 settimane) e galline ovaiole (> 16 settimane) |
1,25 |
|
— polli da ingrasso, galline ovaiole (< 16 settimane) e tacchini (< 16 settimane) prima della macellazione quando il lasalocid sodico è proibito (mangimi per la fase finale del ciclo di ingrasso) |
1,25 |
|
— altre specie animali |
3,75 |
|
Premiscele destinate alla produzione di mangimi per cui l’uso di lasalocid sodico non è autorizzato |
||
5. Maduramicina ammonio alfa |
Materie prime per mangimi |
0,05 |
Mangimi composti per |
||
— specie equine, conigli, tacchini (> 16 settimane), specie volatili ovaiole e galline ovaiole (> 16 settimane) |
0,05 |
|
— polli da ingrasso e tacchini (< 16 settimane) prima della macellazione quando l’uso di maduramicina ammonio alfa è proibito (mangimi per la fase finale del ciclo di ingrasso) |
0,05 |
|
— altre specie animali |
0,15 |
|
Premiscele destinate alla produzione di mangimi per cui l’uso di maduramicina ammonio alfa non è autorizzato |
||
6. Monensin sodico |
Materie prime per mangimi |
1,25 |
Mangimi composti per |
||
— specie equine, cani, piccoli ruminanti (ovini e caprini), anatre, bovini, animali da latte, specie volatili ovaiole e galline ovaiole (> 16 settimane) e tacchini (> 16 settimane) |
1,25 |
|
— polli da ingrasso, galline ovaiole (< 16 settimane) e tacchini (< 16 settimane) prima della macellazione quando il monensin sodico è proibito (mangimi per la fase finale del ciclo di ingrasso) |
1,25 |
|
— altre specie animali |
3,75 |
|
Premiscele destinate alla produzione di mangimi per cui l’uso di monensin sodico non è autorizzato |
||
7. Narasina |
Materie prime per mangimi |
0,7 |
Mangimi composti per |
||
— tacchini, conigli, specie equine, specie volatili ovaiole e galline ovaiole (> 16 settimane) |
0,7 |
|
— altre specie animali |
2,1 |
|
Premiscele destinate alla produzione di mangimi per cui l’uso di narasina non è autorizzato |
||
8. Nicarbazina |
Materie prime per mangimi |
1,25 |
Mangimi composti per |
||
— specie equine, specie volatili ovaiole e galline ovaiole (> 16 settimane) |
1,25 |
|
— altre specie animali |
3,75 |
|
Premiscele destinate alla produzione di mangimi per cui l’uso di nicarbazina (da solo o in associazione con la narasina) non è autorizzato |
||
9. Cloridrato di robenidina |
Materie prime per mangimi |
0,7 |
Mangimi composti per |
||
— specie volatili ovaiole e galline ovaiole (> 16 settimane) |
0,7 |
|
— polli da ingrasso, conigli da ingrasso e da riproduzione e tacchini prima della macellazione quando l’uso di cloridrato di robenidina è proibito (mangimi per la fase finale del ciclo di ingrasso) |
0,7 |
|
— altre specie animali |
2,1 |
|
Premiscele destinate alla produzione di mangimi per cui l’uso di cloridrato di robenidina non è autorizzato |
||
10. Salinomicina sodica |
Materie prime per mangimi |
0,7 |
Mangimi composti per |
||
— specie equine, tacchini, specie volatili ovaiole e galline ovaiole (> 12 settimane) |
0,7 |
|
— polli da ingrasso, galline ovaiole (< 12 settimane) e conigli da ingrasso prima della macellazione quando la salinomicina sodica è proibita (mangimi per la fase finale del ciclo di ingrasso) |
0,7 |
|
— altre specie animali |
2,1 |
|
Premiscele destinate alla produzione di mangimi per cui l’uso di salinomicina sodica non è autorizzato |
||
11. Semduramicina sodica |
Materie prime per mangimi |
0,25 |
Mangimi composti per |
||
— specie volatili ovaiole e galline ovaiole (> 16 settimane) |
0,25 |
|
— polli da ingrasso prima della macellazione quando l’uso di semduramicina sodica è proibito (mangimi per la fase finale del ciclo di ingrasso) |
0,25 |
|
— altre specie animali |
0,75 |
|
Premiscele destinate alla produzione di mangimi per cui l’uso di semduramicina sodica non è autorizzato |
||
(1) Fatti salvi i livelli autorizzati nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29). (2) Il livello massimo della sostanza presente nella premiscela è la concentrazione corrispondente a un tenore non superiore al 50 % del livello massimo stabilito per i mangimi se sono rispettate le istruzioni d’uso della premiscela. |
ALLEGATO II
SOGLIE D’INTERVENTO CHE RICHIEDONO INDAGINI DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI, CONFORMEMENTE ALL’ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2
SEZIONE: DIOSSINE E PCB
Sostanze indesiderabili |
Prodotti destinati all’alimentazione degli animali |
Soglia d’intervento in ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (ppt) (2) (3) di mangime con un tasso di umidità del 12 % |
Osservazioni e informazioni aggiuntive (ad esempio natura delle indagini da effettuare) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Diossine [somma di policlorodibenzo-para-diossine (PCDD) e policlorodibenzofurani (PCDF)] espressi in equivalenti di tossicità dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), utilizzando gli OMS-TEF (fattori di tossicità equivalente, 1997 (1)] |
Materie prime per mangimi di origine vegetale |
0,5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ad eccezione di: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— oli vegetali e loro sottoprodotti |
0,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materie prime per mangimi di origine minerale |
0,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materie prime per mangimi di origine animale: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— grassi animali compresi i grassi del latte e delle uova |
1,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— altri prodotti di animali terrestri compresi il latte ed i prodotti lattiero-caseari, nonché le uova e gli ovoprodotti |
0,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— olio di pesce |
5,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— pesce, altri animali acquatici, loro prodotti e sottoprodotti, ad eccezione dell’olio di pesce e degli idrolisati proteici di pesce contenenti oltre il 20 % di grasso (3) |
1,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— idrolisati proteici di pesce contenenti oltre il 20 % di grasso |
1,75 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additivi per mangimi appartenenti ai gruppi funzionali degli agenti leganti e antiagglomeranti |
0,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additivi per mangimi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi |
0,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premiscele |
0,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mangimi composti |
0,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ad eccezione di: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— mangimi composti per animali da compagnia e pesci |
1,75 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— mangimi composti per animali da pelliccia |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. PCB diossina-simili [somma di policlorobifenili (PCB)] espressi in equivalenti di tossicità dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), utilizzando gli OMS-TEF (fattori di tossicità equivalente 1997 (1)] |
Materie prime per mangimi di origine vegetale |
0,35 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ad eccezione di: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— oli vegetali e loro sottoprodotti |
0,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materie prime per mangimi di origine minerale |
0,35 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materie prime per mangimi di origine animale: |
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— grassi animali compresi i grassi del latte e delle uova |
0,75 |
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— altri prodotti di animali terrestri compresi il latte ed i prodotti lattiero-caseari, nonché le uova e gli ovoprodotti |
0,35 |
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— olio di pesce |
14,0 |
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— pesce, altri animali acquatici e loro prodotti ad eccezione dell’olio di pesce e degli idrolisati proteici di pesce contenenti oltre il 20 % di grasso (3) |
2,5 |
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— idrolisati proteici di pesce contenenti oltre il 20 % di grasso |
7,0 |
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Additivi per mangimi appartenenti ai gruppi funzionali degli agenti leganti e antiagglomeranti |
0,5 |
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Additivi per mangimi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi |
0,35 |
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Premiscele |
0,35 |
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Mangimi composti |
0,5 |
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ad eccezione di: |
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— mangimi composti per animali da compagnia e pesci |
3,5 |
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— mangimi composti per animali da pelliccia |
— |
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(1) OMS-TEF per la valutazione dei rischi per l’uomo in base alle conclusioni della riunione dell’Organizzazione mondiale della sanità tenutasi a Stoccolma il 15-18 giugno 1997 [Van den Berg et al., (1998) Toxic Equivalency Factors (TEFs) for PCBs, PCDDs, PCDFs for Humans and for Wildlife. Environmental Health Perspectives, 106(12), 775]. (2) Concentrazioni upper bound; le concentrazioni upper bound vengono calcolate ipotizzando che tutti i valori dei vari congeneri inferiori al limite di determinazione siano pari al limite di determinazione. (3) La Commissione rivedrà questi livelli d’azione contemporaneamente al riesame dei livelli massimi per la somma di diossine e PCB diossina-simili. (4) Individuazione della fonte di contaminazione. Una volta individuata la fonte, si adottano misure appropriate, ove possibile, per ridurla o eliminarla. (5) In molti casi potrebbe non essere necessario svolgere un’indagine sulla fonte di contaminazione, poiché il livello di fondo in alcune zone è vicino o superiore al livello d’azione. Tuttavia, nei casi in cui il livello d’azione è superato, tutte le informazioni (periodo di campionamento, origine geografica, specie ittiche, ecc.) vanno registrate in vista di future misure volte a gestire la presenza di diossine e composti diossina-simili in questi materiali destinati all’alimentazione degli animali.
|
ALLEGATO III
TABELLA DI CORRISPONDENZA
Direttiva 1999/29/CE |
Presente direttiva |
Articolo 1 |
Articolo 1 |
Articolo 2, lettera a) |
Articolo 2, lettera a) |
Articolo 2, lettera b) |
Articolo 2, lettera b) |
Articolo 2, lettera c) |
Articolo 2, lettera g) |
Articolo 2, lettera d) |
Articolo 2, lettera f) |
Articolo 2, lettera e) |
Articolo 2, lettera e) |
Articolo 2, lettera f) |
Articolo 2, lettera i) |
Articolo 2, lettera g) |
Articolo 2, lettera j) |
Articolo 2, lettera h) |
— |
— |
Articolo 2, lettera c) |
— |
Articolo 2, lettera d) |
— |
Articolo 2, lettera h) |
— |
Articolo 2, lettera k) |
— |
Articolo 2, paragrafo l) |
Articolo 3 |
Articolo 3 |
Articolo 4, paragrafo 1) |
Articolo 4, paragrafo 1) |
Articolo 4, paragrafo 2) |
— |
— |
Articolo 4, paragrafo 2) |
Articolo 5 |
— |
Articolo 6 |
— |
Articolo 7 |
Articolo 5 |
Articolo 8 |
Articolo 6 |
Articolo 9 |
Articolo 7 |
Articolo 10 |
Articolo 8 |
Articolo 11 |
Articolo 9 |
Articolo 12 |
— |
— |
Articolo 10 |
Articolo 13 |
Articolo 11 |
Articolo 14 |
Articolo 12 |
Articolo 15 |
Articolo 13 |
Articolo 16 |
— |
— |
Articolo 14 |
— |
Articolo 15 |
Articolo 17 |
Articolo 16 |
Articolo 18 |
Articolo 17 |
Allegato I |
Allegato I |
Allegato II |
— |
Allegato III |
— |
Allegato IV |
Allegato II |
( 1 ) GU C 89 E del 28.3.2000, pag. 70 e GU C 96 E del 27.3.2001, pag. 346.
( 2 ) GU C 140 del 18.5.2000, pag. 9.
( 3 ) Parere del Parlamento europeo del 4 ottobre 2000 (GU C 178 del 22.6.2001, pag. 160), posizione comune del Consiglio del 17 settembre 2001 (GU C 4 del 7.1.2002, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2001 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Parlamento europeo del 10 aprile 2002 e decisione del Consiglio del 22 aprile 2002.
( 4 ) GU L 115 del 4.5.1999, pag. 32.
( 5 ) GU L 125 del 23.5.1996, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 105 del 3.5.2000, pag. 36).
( 6 ) GU L 265 dell'8.11.1995, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 234 dell'1.9.2001, pag. 55).
( 7 ) GU L 170 del 3.8.1970, pag. 1.
( 8 ) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
( 9 ) GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 2205/2001 della Commissione (GU L 297 del 15.11.2001, pag. 3).
( 10 ) GU L 86 del 6.4.1979, pag. 30. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 63 del 6.3.2002, pag. 23).
( 11 ) GU L 340 del 9.12.1976, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/57/CE della Commissione (GU L 244 del 29.9.2000, pag. 76).
( 12 ) GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/23/CE della Commissione (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 13).
( 13 ) GU L 221 del 7.8.1986, pag. 43. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/23/CE.
( 14 ) GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/23/CE.
( 15 ) GU L 213 del 21.7.1982, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/20/CE (GU L 80 del 25.3.1999, pag. 20).
( 16 ) GU L 237 del 22.9.1993, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/29/CE (GU L 115 del 4.5.1999, pag. 32).
( 17 ) GU L 170 del 3.8.1970, pag. 1.
( 18 ) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).