2002L0032 — IT — 02.03.2010 — 012.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

DIRETTIVA 2002/32/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 7 maggio 2002

relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali

(GU L 140, 30.5.2002, p.10)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

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date

 M1

DIRETTIVA 2003/57/CE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 17 giugno 2003

  L 151

38

19.6.2003

►M2

DIRETTIVA 2003/100/CE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 31 ottobre 2003

  L 285

33

1.11.2003

►M3

DIRETTIVA 2005/8/CE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 27 gennaio 2005

  L 27

44

29.1.2005

 M4

DIRETTIVA 2005/86/CE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 5 dicembre 2005

  L 318

16

6.12.2005

►M5

DIRETTIVA 2005/87/CE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 5 dicembre 2005

  L 318

19

6.12.2005

►M6

DIRETTIVA 2006/13/CE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 3 febbraio 2006

  L 32

44

4.2.2006

►M7

DIRETTIVA 2006/77/CE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 29 settembre 2006

  L 271

53

30.9.2006

►M8

DIRETTIVA 2008/76/CE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 25 luglio 2008

  L 198

37

26.7.2008

►M9

DIRETTIVA 2009/8/CE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 10 febbraio 2009

  L 40

19

11.2.2009

►M10

REGOLAMENTO (CE) N. 219/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell’11 marzo 2009

  L 87

109

31.3.2009

 M11

DIRETTIVA 2009/124/CE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 25 settembre 2009

  L 254

100

26.9.2009

►M12

DIRETTIVA 2009/141/CE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 23 novembre 2009

  L 308

20

24.11.2009

►M13

DIRETTIVA 2010/6/UE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 9 febbraio 2010

  L 37

29

10.2.2010


Rettificato da:

 C1

Rettifica, GU L 296, 21.9.2004, pag. 27  (2003/57)




▼B

DIRETTIVA 2002/32/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 7 maggio 2002

relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali



IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione ( 1 ),

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ( 3 ), visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 26 marzo 2002,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre apportare numerose modifiche alla direttiva 1999/29/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali ( 4 ). A fini di chiarezza e di praticità occorre procedere ad una rifusione della suddetta direttiva.

(2)

La produzione animale occupa un posto estremamente importante nell'agricoltura della Comunità e il conseguimento di risultati soddisfacenti per la salute pubblica, la salute degli animali, il benessere degli animali, l'ambiente e la situazione economica degli allevatori dipende in ampia misura dall'utilizzazione di mangimi appropriati e di buona qualità.

(3)

La regolamentazione dell'alimentazione animale è un fattore essenziale per garantire la produttività e la sostenibilità dell'agricoltura, nonché per consentire la salvaguardia della salute pubblica e degli animali, del benessere degli animali e dell'ambiente. Inoltre, serve una regolamentazione esaustiva sull'igiene, per garantire mangimi di buona qualità nelle singole aziende agricole, anche nel caso in cui non siano prodotti commercialmente.

(4)

Le norme applicabili alla qualità e alla sicurezza dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali devono applicarsi egualmente alla qualità e alla sicurezza dell'acqua consumata dagli animali. La definizione di mangimi non preclude che l'acqua possa essere considerata un mangime. Tuttavia l'elenco non esaustivo delle principali materie prime per mangimi, di cui alla direttiva 96/25/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, relativa alla circolazione e all'utilizzazione delle materie prime per mangimi ( 5 ), non include l'acqua. Se l'acqua sia da considerare un mangime è una questione da esaminare nell'ambito di tale direttiva.

(5)

È stato osservato che gli additivi possono contenere sostanze indesiderabili. È pertanto opportuno estendere l'oggetto della direttiva agli additivi.

(6)

I prodotti destinati all'alimentazione degli animali possono contenere sostanze indesiderabili, in grado di nuocere alla salute degli animali o, per la loro presenza nei prodotti animali, alla salute umana o all'ambiente.

(7)

È impossibile escludere totalmente la presenza di sostanze indesiderabili ma è importante che la loro quantità nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali sia ridotta, con dovuto riguardo alla tossicità acuta, bioaccumulabilità e degradabilità della sostanza, in modo da impedire che si producano effetti indesiderati e nocivi. Al momento è tuttavia inappropriato fissare dette quantità al di sotto del limite di sensibilità dei metodi d'analisi da definire sul piano comunitario.

(8)

I metodi per stabilire la presenza di residui di sostanze indesiderabili stanno diventando sempre più sofisticati e consentono di rilevare persino residui in quantità trascurabili per la salute umana e degli animali.

(9)

La presenza di sostanze indesiderabili nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali può essere ammessa soltanto alle condizioni stabilite nella presente direttiva e dette sostanze non possono essere utilizzate in altra maniera a fini di alimentazione degli animali. La presente direttiva dovrebbe pertanto lasciare impregiudicate le altre disposizioni di diritto comunitario riguardanti l'alimentazione degli animali e in particolare le norme applicabili ai mangimi composti.

(10)

La presente direttiva deve applicarsi ai prodotti destinati all'alimentazione degli animali sin dalla loro importazione nella Comunità. Occorre quindi precisare che i livelli massimi di sostanze indesiderabili fissati si applicano in generale dalla data in cui i prodotti destinati all'alimentazione degli animali vengono messi in circolazione o utilizzati in tutte le fasi, e in particolare dalla data di importazione.

(11)

I prodotti destinati all'alimentazione degli animali devono essere di qualità sana, genuina e commerciabile e quindi, se correttamente utilizzati, non devono costituire un pericolo per la salute umana e degli animali o per l'ambiente e influire sfavorevolmente sulla produzione animale. Dev'essere pertanto vietato utilizzare o mettere in circolazione prodotti destinati all'alimentazione degli animali che presentino un contenuto di sostanze indesiderabili superiore ai livelli massimi contemplati nell'allegato I.

(12)

È necessario limitare la presenza di alcune sostanze indesiderabili nei mangimi complementari mediante la fissazione di livelli massimi adeguati.

(13)

In taluni casi è stabilito un livello massimo che tiene conto dei livelli di base, ma è opportuno proseguire le iniziative atte a limitare ai minimi livelli possibili la presenza di certe sostanze indesiderabili specifiche nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali, al fine di ridurne la presenza nella catena alimentare. È pertanto opportuno che la presente direttiva preveda la possibilità di fissare soglie d'intervento nettamente inferiori ai livelli massimi stabiliti. In caso di superamento di tali soglie d'intervento si devono effettuare indagini volte ad identificare le fonti delle sostanze indesiderabili e si devono adottare misure atte a ridurre od eliminare tali fonti.

(14)

Qualora siano minacciati la salute degli animali o dell'uomo o l'ambiente, occorre consentire agli Stati membri di ridurre temporaneamente i livelli massimi fissati o di fissare livelli massimi per altre sostanze ovvero di vietare la presenza di tali sostanze nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali. Per garantire un'applicazione uniforme, è necessario decidere in merito alle eventuali modificazioni dell'allegato I della presente direttiva applicando una procedura comunitaria d'urgenza e basandosi su documenti giustificativi e sul principio di precauzione.

(15)

I prodotti destinati all'alimentazione degli animali conformi alle condizioni della presente direttiva possono essere sottoposti, per quanto riguarda la quantità di sostanze indesiderabili, soltanto alle restrizioni in materia di circolazione previste dalla presente direttiva e dalla direttiva 95/53/CE del Consiglio, del 25 ottobre 1995, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale ( 6 ).

(16)

Per garantire, al momento dell'uso e della commercializzazione dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali, il rispetto delle condizioni stabilite per le sostanze indesiderabili, gli Stati membri devono prevedere adeguate disposizioni di controllo, a norma della direttiva 95/53/CE.

(17)

Una procedura comunitaria appropriata è indispensabile per adattare le disposizioni tecniche fissate negli allegati della presente direttiva all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche.

(18)

Per agevolare l'applicazione delle misure prospettate, occorre prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del comitato permanente degli alimenti per animali istituito con decisione 70/372/CEE del Consiglio ( 7 ).

(19)

Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ( 8 ),

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:



Articolo 1

1.  La presente direttiva riguarda le sostanze indesiderabili nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali.

2.  La presente direttiva si applica fatte salve le disposizioni di cui:

a) alla direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali ( 9 );

b) alla direttiva 96/25/CE del Consiglio, e alla direttiva 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali ( 10 );

c) alla direttiva 76/895/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli ( 11 ), alla direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali ( 12 ), alla direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale ( 13 ), e alla direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli ( 14 ), allorché tali residui non figurano nell'allegato I della presente direttiva;

d) alla normativa comunitaria relativa alle questioni veterinarie connesse con la salute pubblica e la salute degli animali;

e) alla direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali ( 15 );

f) alla direttiva 93/74/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993 relativa ai mangimi destinati a particolari fini nutrizionali ( 16 ).

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) «mangimi»: i prodotti di origine vegetale o animale, allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, semplici o in miscela, comprendenti o no additivi, destinati all'alimentazione degli animali per via orale;

b) «materie prime per mangimi»: i diversi prodotti di origine vegetale o animale, allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, comprendenti o no additivi, destinati all'alimentazione degli animali per via orale, direttamente come tali o previa trasformazione, alla preparazione di mangimi composti oppure ad essere usati come supporto delle premiscele;

c) «additivi»: additivi quali definiti all'articolo 2, lettera a) della direttiva 70/524/CEE del Consiglio;

d) «premiscele»: le miscele di additivi o le miscele di uno o più additivi con sostanze usate come supporto, destinate alla fabbricazione di mangimi;

e) «mangimi composti»: miscele di materie prime per mangimi, comprendenti o no additivi, destinate all'alimentazione animale per via orale, sotto forma di mangimi completi o di mangimi complementari;

f) «mangimi complementari»: le miscele di mangimi che contengono tassi elevati di alcune sostanze e che, per la loro composizione, assicurano la razione giornaliera soltanto se sono associate ad altri alimenti per gli animali;

g) «mangimi completi»: le miscele di mangimi che, per la loro composizione, bastano per assicurare una razione giornaliera;

h) «prodotti destinati all'alimentazione degli animali»: materie prime per mangimi, premiscele, additivi, mangimi ed ogni altro prodotto destinato ad essere utilizzato o già utilizzato per l'alimentazione degli animali;

i) «razione giornaliera»: la quantità totale di mangimi, sulla base di un tasso di umidità del 12 %, necessaria in media al giorno ad un animale di una specie, di una categoria d'età e di un rendimento determinati, per soddisfare tutti i suoi bisogni;

j) «animali»: gli animali appartenenti a specie normalmente nutrite e detenute o consumate dall'uomo nonché gli animali che vivono allo stato brado se sono nutriti con mangimi;

k) «immissione in circolazione» o «circolazione»: la detenzione, compresa l'offerta, di prodotti destinati all'alimentazione degli animali a fini di vendita, o altre forme di trasferimento a terzi, a titolo gratuito o oneroso, nonché la vendita stessa o le altre forme di trasferimento;

l) «sostanza indesiderabile»: qualsiasi sostanza o prodotto, ad eccezione dei microrganismi patogeni, che sia presente nel e/o sul prodotto destinato all'alimentazione degli animali e costituisca un pericolo potenziale per la salute animale o umana, o l'ambiente, o che potrebbe influire sfavorevolmente sull'allevamento.

Articolo 3

1.  I prodotti destinati all'alimentazione degli animali possono essere importati nella Comunità da paesi terzi, messi in circolazione e/o utilizzati soltanto se sono di qualità sana, genuina e commerciabile e, se utilizzati correttamente, non costituiscono un pericolo per la salute umana o animale o per l'ambiente e non influiscono sfavorevolmente sull'allevamento.

2.  In particolare, non possono essere considerati conformi alle disposizioni del paragrafo 1 i prodotti destinati all'alimentazione degli animali il cui contenuto di sostanze indesiderabili non rispetti i livelli massimi fissati nell'allegato I.

Articolo 4

1.  Gli Stati membri prescrivono che le sostanze indesiderabili elencate nell'allegato I della presente direttiva possono essere tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali soltanto alle condizioni previste da tale allegato.

2.  Per ridurre o eliminare le fonti di sostanze indesiderabili nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali, gli Stati membri, in cooperazione con gli operatori economici, effettuano indagini per identificare le fonti di sostanze indesiderabili, sia in caso di superamento dei livelli massimi fissati, sia quando sono riscontrati aumenti dei livelli di tali sostanze, tenendo conto dei livelli di base. Per disporre di un approccio uniforme nei casi di aumento dei livelli può rendersi necessario stabilire delle soglie d'intervento per avviare le indagini. Tali soglie possono essere stabilite nell'allegato II.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri tutte le informazioni e tutti i risultati pertinenti relativi alla fonte e alle misure adottate per ridurre il contenuto di sostanze indesiderabili o eliminarle. Tali informazioni sono trasmesse nel quadro della relazione annuale che deve essere inoltrata alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 22 della direttiva 95/53/CE, tranne nei casi in cui le informazioni abbiano rilevanza immediata per gli altri Stati membri. In quest'ultimo caso le informazioni sono trasmesse immediatamente.

Articolo 5

Gli Stati membri prescrivono che i prodotti destinati all'alimentazione degli animali in cui il contenuto di sostanza indesiderabile superi il livello massimo fissato nell'allegato I non possano essere mescolati, a scopo di diluizione, con lo stesso prodotto o con altri prodotti destinati all'alimentazione degli animali.

Articolo 6

Ove non esistano disposizioni particolari in materia, gli Stati membri prescrivono che i mangimi complementari, tenuto conto della proporzione di tali mangimi prescritta nella razione giornaliera, non possano contenere sostanze indesiderabili di cui all'allegato I in quantità superiori a quelle fissate per i mangimi completi.

Articolo 7

1.  Se uno Stato membro constata, in seguito a nuovi dati o ad una nuova valutazione dei dati esistenti successiva all'adozione delle disposizioni in questione, che un livello massimo stabilito nell'allegato I oppure una sostanza indesiderabile non menzionata in tale allegato presenta un pericolo per la salute animale o umana o per l'ambiente, esso può provvisoriamente ridurre tale livello massimo, stabilire un livello massimo o vietare la presenza di tale sostanza nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali. Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione, precisando i motivi che stanno alla base della sua decisione.

▼M10

2.  Viene immediatamente deciso se gli allegati I e II debbano essere modificati. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura d'urgenza di cui all'articolo 11, paragrafo 4.

▼B

Fino a quando il Consiglio o la Commissione non adottano una decisione, lo Stato membro può mantenere le misure da esso poste in applicazione.

Lo Stato membro deve provvedere affinché tale decisione sia resa pubblica.

Articolo 8

▼M10

1.  La Commissione, in considerazione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, adegua gli allegati I e II. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3. Per imperativi motivi di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 11, paragrafo 4, per adottare tali modifiche.

2.  Inoltre, la Commissione:

 adotta periodicamente versioni consolidate degli allegati I e II che incorporino gli adeguamenti apportati ai sensi del paragrafo 1, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 11, paragrafo 2,

 può definire i criteri di accettabilità per i processi di detossificazione, in aggiunta ai criteri previsti per i prodotti destinati all'alimentazione degli animali che sono stati sottoposti a tali processi; tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

▼B

3.  Gli Stati membri provvedono affinché siano prese misure atte a garantire la corretta applicazione di processi ritenuti accettabili ai sensi del paragrafo 2 e affinché i prodotti detossificati destinati all'alimentazione degli animali siano conformi alle disposizioni di cui all'allegato I.

Articolo 9

Gli Stati membri provvedono affinché i prodotti destinati all'alimentazione degli animali conformi alla presente direttiva siano sottoposti, per quanto riguarda la presenza di sostanze indesiderabili, soltanto alle restrizioni in materia di circolazione previste dalla presente direttiva e dalla direttiva 95/53/CE.

Articolo 10

Le disposizioni aventi implicazioni per la salute pubblica o animale o per l'ambiente sono adottate previa consultazione del comitato scientifico competente.

▼M10

Articolo 11

1.  La Commissione è assistita dal comitato permanente degli alimenti per animali istituito dall'articolo 1 della decisione 70/372/CEE del Consiglio ( 17 ).

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

I termini di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE sono fissati a tre mesi.

3.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

4.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

▼M10 —————

▼B

Articolo 13

1.  Gli Stati membri applicano ai prodotti destinati all'alimentazione degli animali prodotti nella Comunità e da esportare verso paesi terzi per lo meno le disposizioni della presente direttiva.

2.  Il paragrafo 1 non pregiudica il diritto degli Stati membri di autorizzare la riesportazione alle condizioni stabilite nell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 178/2002 ( 18 ). Le disposizioni dell'articolo 20 del medesimo regolamento si applicano mutatis mutandis.

Articolo 14

1.  La direttiva 1999/29/CE è abrogata a decorrere dal 1o agosto 2003 fatti salvi gli obblighi degli Stati membri in merito ai termini di attuazione di cui all'allegato III, parte B, della stessa, riguardo alle direttive menzionate nella parte A di tale allegato.

2.  I riferimenti alla direttiva 1999/29/CE si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tabella di corrispondenza figurante nell'allegato III.

Articolo 15

Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1o maggio 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le misure adottate si applicano a decorrere dal 1o agosto 2003.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 16

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 17

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.




ALLEGATO I



Sostanze indesiderabili

Prodotti destinati all'alimentazione degli animali ►M9   (18)  ◄

Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12 %

(1)

(2)

(3)

▼M12

1.  Arsenico (5) (6)

Materie prime per mangimi, ad eccezione di:

2

—  farina d’erbe, d’erba medica e di trifoglio, polpe essiccate di barbabietole da zucchero e polpe essiccate di barbabietole da zucchero melassate

4

—  panello di palmisti

(7)

—  fosfati e alghe marine calcaree

10

—  carbonato di calcio

15

—  ossido di magnesio

20

—  mangimi ottenuti dalla trasformazione di pesci o di altri animali marini

25 (7)

—  farina di alghe marine e materie prime per mangimi derivate dalle alghe marine

40 (7)

Particelle di ferro usate come tracciatore.

50

Additivi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi, ad eccezione di:

30

—  solfato di rame pentaidrato e carbonato di rame

50

—  ossido di zinco, ossido di manganese e ossido di rame

100

Mangimi completi, ad eccezione di:

2

—  mangimi completi per pesci e mangimi completi per animali da pelliccia

10 (7)

Mangimi complementari, ad eccezione di:

4

—  mangimi minerali

12

▼M5

2.  Piombo (9)

Materie prime per mangimi, ad eccezione di:

10

— foraggio verde (8)

30 (10)

— fosfati e alghe marine calcaree

15

— carbonato di calcio

20

— lieviti

5

Additivi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi, ad eccezione di:

100

— ossido di zinco

400 (10)

— ossido manganoso, carbonato di ferro, carbonato di rame

200 (10)

Additivi appartenenti ai gruppi funzionali degli agenti leganti e antiagglomeranti, ad eccezione di:

30 (10)

— clinoptilolite di origine vulcanica

60 (10)

Premiscele

200 (10)

Mangimi complementari, ad eccezione di:

10

— mangimi minerali

15

Mangimi completi

5

▼M8

3.  Fluoro (11)

Materie prime per mangimi, ad eccezione di:

150

—  mangimi di origine animale, ad eccezione dei crostacei marini come il krill marino

500

—  crostacei marini come il krill marino

3 000

—  fosfati

2 000

—  carbonato di calcio

350

—  ossido di magnesio

600

—  alghe marine calcaree

1 000

Vermiculite (E 561)

3 000 (17)

Mangimi complementari

 

—  contenenti ≤ 4 % fosforo

500

—  contenenti > 4 % fosforo

125 per 1 % fosforo

Mangimi completi, ad eccezione di:

150

—  mangimi completi per bovini, ovini e caprini

 

—  durante l'allattamento

30

—  altri

50

—  mangimi completi per suini

100

—  mangimi completi per pollame

350

—  mangimi completi per pulcini

250

—  mangimi completi per pesci

350

▼M13

4.  Mercurio (21) (22)

Materie prime per mangimi,

0,1

ad eccezione di:

 

—  mangimi provenienti da pesci o dalla trasformazione di pesci o di altri animali marini

0,5

—  carbonato di calcio

0,3

Mangimi composti complementari e completi,

0,1

ad eccezione di:

 

—  mangimi minerali

0,2

—  mangimi composti per pesci

0,2

—  mangimi completi per cani, gatti e per animali da pelliccia

0,3

5.  Nitriti

Materie prime per mangimi,

15 (espresso in nitrito di sodio)

ad eccezione di:

 

—  farine di pesce

30 (espresso in nitrito di sodio)

—  insilati

Mangimi completi,

15 (espresso in nitrito di sodio)

ad eccezione di:

 

—  mangimi completi per cani e gatti con un tasso di umidità superiore al 20 %

▼M5

6.  Cadmio (12)

Materie prime per mangimi di origine vegetale

1

Materie prime per mangimi di origine animale

2

Materie prime per mangimi di origine minerale

2

— fosfati

10

Additivi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi, ad eccezione di:

10

—  ossido di rame, ossido manganoso, ossido di zinco e solfato manganoso monoidrato

30 (10)

Additivi appartenenti ai gruppi funzionali degli agenti leganti e antiagglomeranti

2

Premiscele

15 (10)

Mangimi minerali

 

— contenenti ≤ 7 % fosforo

5

— contenenti ≥ 7 % fosforo

0,75 per 1 % fosforo, con un massimo di 7,5

Alimenti composti per animali di compagnia

2

Altri mangimi complementari

0,5

Mangimi completi per bovini, ovini e caprini e mangimi per pesci, ad eccezione di:

1

— mangimi completi per animali da compagnia

2

—  mangimi completi per vitelli, agnelli e capretti e altri mangimi completi

0,5

▼M2

7.  Aflatossina B1

Tutte le materie prime per mangimi

0,02

Mangimi completi per bovini, ovini e caprini, ad eccezione di:

0,02

—  mangimi completi per animali da latte

0,005

—  mangimi completi per vitelli e agnelli

0,01

Mangimi completi per suini e pollame (salvo animali giovani)

0,02

Altri mangimi completi

0,01

Mangimi complementari per bovini, ovini e caprini (ad eccezione dei mangimi complementari per animali da latte, vitelli e agnelli)

0,02

Mangimi complementari per suini e pollame (salvo animali giovani)

0,02

Altri mangimi complementari

0,005

▼B

8. Acido cianidrico

Materie prime per mangimi, ad eccezione di:

50

— semi di lino

250

— panelli di lino

350

— prodotti di manioca e panelli di mandorle

100

Mangimi completi, ad eccezione di:

50

— mangimi completi per pulcini

10

▼M13

9.  Gossipolo libero

Materie prime per mangimi,

20

ad eccezione di:

 

—  semi di cotone

5 000

—  panelli di semi di cotone e farina di semi di cotone

1 200

Mangimi completi,

20

ad eccezione di:

 

—  mangimi completi per bovini adulti

500

—  mangimi completi per ovini (salvo agnelli) e caprini (salvo capretti)

300

—  mangimi completi per pollame (salvo pollame da produzione di uova) e vitelli

100

—  mangimi completi per conigli, agnelli, capretti e suini (salvo i suinetti)

60

▼M12

10.  Teobromina

Mangimi completi, ad eccezione di:

300

—  mangimi completi per suini

200

—  mangimi completi per cani, conigli, cavalli e per animali da pelliccia

50

▼B

11. Essenza volatile di senape

Materie prime per mangimi, ad eccezione di:

100

— panelli di colza

4 000 (espresso in isotiocianato di allile)

Mangimi completi, ad eccezione di:

150 (espresso in isotiocianato di allile)

— mangimi completi per bovini, ovini e caprini (salvo animali giovani)

1 000 (espresso in isotiocianato di allile)

— mangimi completi per suini (salvo i suinetti) e per pollame

500 (espresso in isotiocianato di allile)

12. Viniltioossazolidone (vinilossazolidintione)

Mangimi completi per pollame, ad eccezione di:

1 000

— mangimi completi per pollame da produzione di uova

500

13. Segale cornuta (Claviceps purpurea)

Tutti i mangimi contenenti cereali non macinati

1 000

▼M12

14.  Semi di piante spontanee e di frutti, non macinati o frantumati, contenenti alcaloidi, glucosidi o altre sostanze tossiche, isolatamente o insieme, tra cui:

Tutti i mangimi

3 000

Datura sp.

 

1 000

15.  Semi e gusci di Ricinus communis L., Croton tiglium L. e Abrus precatorius L. e prodotti derivati dalla loro trasformazione (20), isolatamente o insieme

Tutti i mangimi

10

▼B

16. Crotalaria spp.

Tutti i mangimi

100

▼M7

17.  Aldrin (13)

Tutti i mangimi, ad eccezione di:

0,01 (14)

18.  Dieldrin (13)

—  grassi e oli

0,1 (14)

—  mangime per pesci

0,02 (14)

19.  Canfene clorurato (toxafene) — somma di congeneri indicatori CHB 26, 50 e 62 (15)

—  Pesci, altri animali marini, loro prodotti e sottoprodotti, escluso l’olio di pesce

0,02

—  Olio di pesce (16)

0,2

—  Mangimi per pesci (16)

0,05

20.  Clordano (somma degli isomeri cis e trans e dello stesso ossiclordano, espressi in clordano)

Tutti i mangimi, esclusi:

0,02

—  grassi e oli

0,05

▼M8

21.  DDT [somma degli isomeri del DDT (o del TDE) e del DDE, espressi in DDT]

Tutti i mangimi, esclusi:

0,05

—  grassi e oli

0,5

▼M7

22.  Endosulfan (somma degli isomeri alfa e beta e del solfato di endosulfan espressi in endosulfan)

Tutti i mangimi, esclusi:

0,1

—  granturco e prodotti derivati dalla sua trasformazione

0,2

—  semi oleosi e prodotti derivati dalla loro lavorazione escluso l’olio vegetale grezzo

0,5

—  olio vegetale grezzo

1,0

—  mangimi completi per pesci

0,005

23.  Endrin (somma dell'endrin e del delta-cheto-endrin, espressi in endrin)

Tutti i mangimi, esclusi:

0,01

—  grassi e oli

0,05

24.  Eptacloro (somma dell’eptacloro e dell’eptacloreposside, espressi in eptacloro)

Tutti i mangimi, esclusi:

0,01

—  grassi e oli

0,2

25.  Esaclorobenzene (HCB)

Tutti i mangimi, esclusi:

0,01

—  grassi e oli

0,2

26.  Esaclorocicloesano (HCH)

26.1.  Isomero alfa

Tutti i mangimi, esclusi:

0,02

—  grassi e oli

0,2

26.2.  Isomero beta

Tutte le materie prime per mangimi, esclusi:

0,01

—  grassi e oli

0,1

Tutti i mangimi composti, esclusi:

0,01

—  mangimi composti per vacche da latte

0,005

26.3.  Isomero gamma

Tutti i mangimi, esclusi:

0,2

—  grassi e oli

2,0

▼M6

27 bis.  Diossine — somma di policlorodibenzo-para-diossine PCDD) e policlorodibenzofurani PCDF), espressi in equivalente di tossicità dell’Organizzazione mondiale della sanità OMS), utilizzando gli OMS-TEF [fattori di tossicità equivalente, 1997 (1)]

a)  Componenti di mangimi di origine vegetale esclusi oli vegetali e sottoprodotti

0,75 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (2) (3)

b)  Oli di origine vegetale e loro sottoprodotti

0,75 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (2) (3)

c)  Materie prime per mangimi di origine minerale

1,0 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (2) (3)

d)  Grasso animale compresi i grassi del latte e delle uova

2,0 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (2) (3)

e)  Altri prodotti di animali terrestri compresi il latte ed i prodotti lattiero-caseari, nonché le uova e gli ovoprodotti

0,75 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (2) (3)

f)  Olio di pesce

6,0 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (2) (3)

g)  Pesce, altri animali acquatici, loro prodotti e sottoprodotti, ad eccezione dell’olio di pesce e degli idrolisati proteici di pesce contenenti oltre il 20 % di grasso (4)

1,25 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (2) (3)

h)  Idrolisati proteici di pesce contenenti oltre il 20 % di grasso

2,25 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (2) (3)

i)  Gli additivi argilla caolinitica, solfato di calcio diidrato, vermiculite, natrolite-fonolite, alluminati di calcio sintetici e clinoptilolite di origine sedimentaria appartenenti al gruppo funzionale degli agenti leganti e antiagglomeranti

0,75 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (2) (3)

j)  Additivi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi

1,0 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (2) (3)

k)  Premiscele

1,0 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (2) (3)

l)  Mangimi composti, ad eccezione dei mangimi per animali da pelliccia, per animali da compagnia e per pesci

0,75 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (2) (3)

m)  Mangimi per pesci.

Mangimi per animali da compagnia

2,25 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (2) (3)

27 ter.  Somma di diossine e PCB diossina-simili — somma di policlorodibenzo-para-diossine (PCDD), policlorodibenzofurani (PCDF) e policlorobifenili (PCB), espressi in equivalente di tossicità dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), utilizzando gli OMS-TEF [fattori di tossicità equivalente, 1997 (1)]

a)  Componenti di mangimi di origine vegetale esclusi oli vegetali e sottoprodotti

1,25 ng OMS-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (2)

b)  Oli di origine vegetale e loro sottoprodotti

1,5 ng OMS-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (2)

c)  Materie prime per mangimi di origine minerale

1,5 ng OMS-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (2)

d)  Grasso animale compresi i grassi del latte e delle uova

3,0 ng OMS-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (2)

e)  Altri prodotti di animali terrestri compresi il latte ed i prodotti lattiero-caseari, nonché le uova e gli ovoprodotti

1,25 ng OMS-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (2)

f)  Olio di pesce

24,0 ng OMS-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (2)

g)  Pesce, altri animali acquatici, loro prodotti e sottoprodotti, ad eccezione dell’olio di pesce e degli idrolisati proteici di pesce contenenti oltre il 20 % di grasso (4)

4,5 ng OMS-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (2)

h)  Idrolisati proteici di pesce contenenti oltre il 20 % di grasso

11,0 ng OMS-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (2)

i)  Additivi appartenenti al gruppo funzionale degli agenti leganti e antiagglomeranti

1,5 ng OMS-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (2)

j)  Additivi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi

1,5 ng OMS-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (2)

k)  Premiscele

1,5 ng OMS-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (2)

l)  Mangimi composti, ad eccezione dei mangimi per animali da pelliccia, per animali da compagnia e per pesci

1,5 ng OMS-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (2)

m)  Mangimi per pesci.

Mangimi per animali da compagnia

7,0 ng OMS-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (2)

▼B

►M8  28. Albicocco — Prunus armeniaca L: ◄

right accolade Tutti i mangimi
right accolade Semi, frutti e derivati delle piante corrispondenti possono essere presenti nei mangimi solo in quantità non determinabile

►M8  29. Mandorlo amaro — Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb var. amara (DC.) Focke [= Prunus amygdalus Batsch var. amara (DC.) Focke] ◄

30. Frutti del faggio non decorticati — Fagus silvatica L.

►M8  31. Camelina — Camelina sativa (L.) Crantz ◄

▼M13 —————

▼B

33. Purgère — Jatropha curcas L.

▼M12 —————

▼B

35. Senape indiana — Brassica juncea (L.) Czern. e Coss. ssp. ntegrifolia (West.) Thell.

36. Senape di Sarepte — Brassica uncea (L.) Czern. e Coss. ssp. uncea

37. Senape cinese — Brassica juncea (L.) Czern. e Coss. ssp. juncea varutea Batalin

38. Senape nera — Brassica nigra (L.) och

39. Senape abissina (senape etiopica) Brassica carinata A. Braun

▼M9

40.  Lasalocid sodico

Materie prime per mangimi

1,25

Mangimi composti per:

 

— cani, vitelli, conigli, specie equine, animali da latte, specie volatili ovaiole, tacchini (> 12 settimane) e galline ovaiole (> 16 settimane),

1,25

— polli da ingrasso, galline ovaiole/da riproduzione (< 16 settimane) e tacchini (< 12 settimane) prima della macellazione quando il lasalocid sodico è proibito (mangimi per la fase finale del ciclo di ingrasso),

1,25

— altre specie animali.

3,75

Premiscele destinate alla produzione di mangimi per le quali l'uso di lasalocid sodico non è autorizzato.

 (19)

41.  Narasin

Materie prime per mangimi

0,7

Mangimi composti per:

 

— tacchini, conigli, specie equine, specie volatili ovaiole e galline ovaiole (> 16 settimane),

0,7

— polli da ingrasso prima della macellazione quando l'uso di narasin è proibito (mangimi per la fase finale del ciclo di ingrasso),

0,7

— altre specie animali.

2,1

Premiscele destinate alla produzione di mangimi per le quali l'uso di narasin non è autorizzato.

 (19)

42.  Salinomicina sodica

Materie prime per mangimi

0,7

Mangimi composti per:

 

— specie equine, tacchini, specie volatili ovaiole e galline ovaiole (> 12 settimane),

0,7

— polli da ingrasso, galline ovaiole/da riproduzione (< 12 settimane) e conigli da ingrasso prima della macellazione quando la salinomicina sodica è proibita (mangimi per la fase finale del ciclo di ingrasso),

0,7

— altre specie animali.

2,1

Premiscele destinate alla produzione di mangimi per le quali l'uso di salinomicina sodica non è autorizzato.

 (19)

43.  Monensin sodico

Materie prime per mangimi

1,25

Mangimi composti per:

 

— specie equine, cani, piccoli ruminanti (ovini e caprini), anitre, bovini, animali da latte, specie volatili ovaiole e galline ovaiole (> 16 settimane) e tacchini (> 16 settimane),

1,25

— polli da ingrasso, galline ovaiole/da riproduzione (< 16 settimane) e tacchini (< 16 settimane) prima della macellazione quando il monensin sodico è proibito (mangimi per la fase finale del ciclo di ingrasso),

1,25

— altre specie animali.

3,75

Premiscele destinate alla produzione di mangimi per le quali l'uso di monensin sodico non è autorizzato.

 (19)

44.  Semduramicina sodica

Materie prime per mangimi

0,25

Mangimi composti per:

 

— specie volatili ovaiole e galline ovaiole (> 16 settimane),

0,25

— polli da ingrasso prima della macellazione quando l'uso di semduramicin è proibito (mangimi per la fase finale del ciclo di ingrasso),

0,25

— altre specie animali.

0,75

Premiscele destinate alla produzione di mangimi per le quali l'uso di semduramicin sodico non è autorizzato.

 (19)

45.  Maduramicina ammonio alfa

Materie prime per mangimi

0,05

Mangimi composti per:

 

— specie equine, conigli, tacchini (> 16 settimane), specie volatili ovaiole e galline ovaiole (> 16 settimane),

0,05

— polli da ingrasso e tacchini (< 16 settimane) prima della macellazione quando l'uso di maduramicina ammonio alfa è proibito (mangimi per la fase finale del ciclo di ingrasso),

0,05

— altre specie animali.

0,15

Premiscele destinate alla produzione di mangimi per le quali l'uso di maduramicina ammonio alfa non è autorizzato.

 (19)

46.  Cloridrato di robenidina

Materie prime per mangimi

0,7

Mangimi composti per:

 

— specie volatili ovaiole e galline ovaiole (> 16 settimane),

0,7

— polli da ingrasso, conigli da ingrasso e da riproduzione e tacchini prima della macellazione quando l'uso di cloridrato di robenidina è proibito (mangimi per la fase finale del ciclo di ingrasso),

0,7

— altre specie animali.

2,1

Premiscele destinate alla produzione di mangimi per le quali l'uso di cloridrato di robenidina non è autorizzato.

 (19)

47.  Decochinato

Materie prime per mangimi

0,4

Mangimi composti per:

 

— specie volatili ovaiole e galline ovaiole (> 16 settimane),

0,4

— polli da ingrasso prima della macellazione quando l'uso di decochinato è proibito (mangimi per la fase finale del ciclo di ingrasso),

0,4

— altre specie animali.

1,2

Premiscele destinate alla produzione di mangimi per le quali l'uso di decochinato non è autorizzato.

 (19)

48.  Bromidrato di alofuginone

Materie prime per mangimi

0,03

Mangimi composti per:

 

— specie volatili ovaiole e galline ovaiole (> 16 settimane) e tacchini (> 12 settimane);

0,03

— polli da ingrasso e tacchini (< 12 settimane) prima della macellazione quando l'uso di bromidrato di alofuginone è proibito (mangimi per la fase finale del ciclo di ingrasso);

0,03

— specie animali diverse dalle galline ovaiole (< 16 settimane)

0,09

Premiscele destinate alla produzione di mangimi per le quali l'uso di bromidrato di alofuginone non è autorizzato.

 (19)

49.  Nicarbazina

Materie prime per mangimi

0,5

Mangimi composti per:

 

— specie equine, specie volatili ovaiole e galline ovaiole (> 16 settimane);

0,5

— polli da ingrasso prima della macellazione quando l'uso di nicarbazina (in associazione con narasin) è proibito (mangimi per la fase finale del ciclo di ingrasso);

0,5

— altre specie animali.

1,5

Premiscele destinate alla produzione di mangimi per le quali l'uso di nicarbazina (in associazione con narasin) non è autorizzato.

 (19)

50.  Diclazuril

Materie prime per mangimi

0,01

Mangimi composti per:

 

— specie volatili ovaiole e galline ovaiole (> 16 settimane) e tacchini da ingrasso (> 12 settimane);

0,01

— conigli da ingrasso e da riproduzione prima della macellazione quando l'uso di diclazuril è proibito (mangimi per la fase finale del ciclo di ingrasso);

0,01

— specie animali diverse dalle galline ovaiole (> 16 settimane), polli da ingrasso e tacchini da ingrasso (> 12 settimane).

0,03

Premiscele destinate alla produzione di mangimi per le quali l'uso di diclazuril non è autorizzato.

 (19)

▼B

(1)   OMS-TEF per la valutazione dei rischi per l’uomo in base alle conclusioni della riunione dell’Organizzazione mondiale della sanità tenutasi a Stoccolma il 15-18 giugno 1997 [Van den Berg et al., 1998) Toxic Equivalency Factors (TEFs) for PCBs, PCDDs, PCDFs for Humans and for Wildlife. Environmental Health Perspectives, 106(12), 775].

(2)   Concentrazioni upper bound; le concentrazioni upper bound vengono calcolate ipotizzando che tutti i valori dei vari congeneri inferiori al limite di determinazione siano pari al limite di determinazione.

(3)   Il livello massimo separato per le diossine (PCDD/F) rimane applicabile per un periodo di transizione. I prodotti destinati ai mangimi per animali di cui al punto 27 bis devono essere conformi, per tale periodo, ai livelli massimi per le diossine e ai livelli massimi per la somma delle diossine e dei PCB diossina-simili.

(4)   Il pesce fresco consegnato direttamente e utilizzato senza trattamento intermedio per la produzione di mangimi destinati agli animali da pelliccia non è soggetto a limiti massimi, mentre livelli massimi di 4,0 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg di prodotto e 8,0 ng OMS-PCDD/F-PCB-TEQ/kg di prodotto sono applicabili al pesce fresco destinato ad essere direttamente somministrato ad animali da compagnia e ad animali da zoo e da circo. I prodotti, proteine animali trasformate ottenute a partire da questi animali (animali da pelliccia, animali da compagnia, animali da zoo e da circo) non possono entrare nella catena alimentare e ne è vietata la somministrazione agli animali da allevamento tenuti, ingrassati o allevati per la produzione di alimenti.

(5)   I livelli massimi si riferiscono all’arsenico totale.

(6)   I livelli massimi si riferiscono a una determinazione analitica dell’arsenico, in cui l’estrazione è effettuata in acido nitrico (5 % p/p) per 30 minuti a temperatura di ebollizione. Possono essere applicate procedure di estrazione equivalenti per le quali può essere dimostrato che il procedimento di estrazione utilizzato ha un’efficacia d’estrazione equivalente.

(7)   Su richiesta delle autorità competenti, l’operatore responsabile deve eseguire un’analisi per dimostrare che il contenuto di arsenico inorganico è inferiore a 2 ppm. Questa analisi è particolarmente importante per la specie di alga marina hijiki (Hizikia fusiforme).

(8)   Foraggio verde comprende prodotti destinati all’alimentazione degli animali, quali fieno, foraggio insilato, erba, ecc. …

(9)   I livelli massimi si riferiscono a una determinazione analitica del piombo, in cui l’estrazione è effettuata nell’acido nitrico (5 % p/p) per 30 minuti a temperatura di ebollizione. Possono essere applicate procedure di estrazione equivalenti per le quali può essere dimostrato che il procedimento di estrazione utilizzato ha un’efficacia d’estrazione equivalente.

(10)   I livelli vanno riveduti entro il 31 dicembre 2007 al fine di ridurre i livelli massimi.

(11)   I livelli massimi si riferiscono a una determinazione analitica del fluoro, in cui l'estrazione è effettuata nell'acido cloridrico 1 N per 20 minuti a temperatura ambiente. Possono essere applicate procedure di estrazione equivalenti per le quali può essere dimostrato che il procedimento di estrazione utilizzato ha un'efficacia d'estrazione equivalente.

(12)   I livelli massimi si riferiscono a una determinazione analitica del cadmio, in cui l’estrazione è effettuata nell’acido nitrico (5 % p/p) per 30 minuti a temperatura di ebollizione. Possono essere applicate procedure di estrazione equivalenti per le quali può essere dimostrato che il procedimento di estrazione utilizzato ha un’efficacia d’estrazione equivalente.

(13)   Isolatamente o combinati espressi in dieldrin.

(14)   Livello massimo per aldrin e dieldrin, isolatamente o combinati, espressi in dieldrin.

(15)   Sistema di numerazione secondo Parlar, con il prefisso «CHB» o «Parlar»:

— CHB 26: 2-endo,3-exo,5-endo, 6-exo, 8,8,10,10-octochlorobornano,

— CHB 50: 2-endo,3-exo,5-endo, 6-exo, 8,8,10,10-nonaclorobornano,

— CHB 62: 2,2,5,5,8,9,9,10,10-nonaclorobornano.

(16)   I livelli vanno riveduti entro il 31 dicembre 2007 al fine di ridurre i livelli massimi.

(17)   I livelli vanno riveduti entro il 31 dicembre 2008 al fine di ridurre i livelli massimi.

(18)   Fermi restando i valori autorizzati dal regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale.

(19)   Il tenore massimo della sostanza presente nella premiscela è la concentrazione corrispondente a un tenore non superiore al 50 % del valore massimo stabilito per i mangimi se sono rispettate le istruzioni d'uso della premiscela.

(20)   Per quanto determinabile dalla microscopia analitica.

(21)   I livelli massimi si riferiscono al mercurio totale.

(22)   I livelli massimi si riferiscono a una determinazione analitica del mercurio, in cui l’estrazione è effettuata nell'acido nitrico (5 % p/p) per 30 minuti a temperatura di ebollizione. Possono essere applicate procedure di estrazione equivalenti per le quali può essere dimostrato che il procedimento di estrazione utilizzato ha un'efficacia d'estrazione equivalente.




ALLEGATO II

▼M6



Sostanze indesiderabili

Prodotti destinati all’alimentazione degli animali

Soglia d’azione relativa a mangimi con un tasso di umidità del 12 %

Osservazioni e informazioni aggiuntive (ad es. natura delle indagini da effettuare)

(1)

(2)

(3)

(4)

1.  Diossine — somma di policlorodibenzo-para-diossine (PCDD) e policlorodibenzofurani (PCDF), espressi in equivalente di tossicità dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), utilizzando gli OMS-TEF [fattori di equivalenza tossica, 1997 (1)]

a)  Componenti di mangimi di origine vegetale esclusi oli vegetali e sottoprodotti

0,5 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (2) (3)

Individuazione della fonte di contaminazione. Una volta individuata la fonte, si adottano misure appropriate, ove possibile, per ridurla o eliminarla.

b)  Oli di origine vegetale e loro sottoprodotti

0,5 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (2) (3)

Individuazione della fonte di contaminazione. Una volta individuata la fonte, si adottano misure appropriate, ove possibile, per ridurla o eliminarla.

c)  Materie prime per mangimi di origine minerale

0,5 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (2) (3)

Individuazione della fonte di contaminazione. Una volta individuata la fonte, si adottano misure appropriate, ove possibile, per ridurla o eliminarla.

d)  Grasso animale compresi i grassi del latte e delle uova

1,0 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (2) (3)

Individuazione della fonte di contaminazione. Una volta individuata la fonte, si adottano misure appropriate, ove possibile, per ridurla o eliminarla.

e)  Altri prodotti di animali terrestri compresi il latte ed i prodotti lattiero-caseari, nonché le uova e gli ovoprodotti

0,5 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (2) (3)

Individuazione della fonte di contaminazione. Una volta individuata la fonte, si adottano misure appropriate, ove possibile, per ridurla o eliminarla.

f)  Olio di pesce

5,0 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (2) (3)

In molti casi potrebbe non essere necessario svolgere un’indagine sulla fonte di contaminazione, poiché il livello di fondo in alcune zone è vicino o superiore al livello d’azione. Tuttavia, nei casi in cui il livello d’azione è superato, tutte le informazioni (periodo di campionamento, origine geografica, specie ittiche, ecc.) vanno registrate in vista di future misure volte a gestire la presenza di diossine e composti diossina-simili in questi materiali destinati all’alimentazione degli animali.

g)  Pesce, altri animali acquatici, loro prodotti e sottoprodotti, ad eccezione dell’olio di pesce e degli idrolisati proteici di pesce contenenti oltre il 20 % di grasso

1,0 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (2) (3)

In molti casi potrebbe non essere necessario svolgere un’indagine sulla fonte di contaminazione, poiché il livello di fondo in alcune zone è vicino o superiore al livello d’azione. Tuttavia, nei casi in cui il livello d’azione è superato, tutte le informazioni (periodo di campionamento, origine geografica, specie ittiche, ecc.) vanno registrate in vista di future misure volte a gestire la presenza di diossine e composti diossina-simili in questi materiali destinati all’alimentazione degli animali.

h)  Idrolisati proteici di pesce contenenti oltre il 20 % di grasso

1,75 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (2) (3)

In molti casi potrebbe non essere necessario svolgere un’indagine sulla fonte di contaminazione, poiché il livello di fondo in alcune zone è vicino o superiore al livello d’azione. Tuttavia, nei casi in cui il livello d’azione è superato, tutte le informazioni (periodo di campionamento, origine geografica, specie ittiche, ecc.) vanno registrate in vista di future misure volte a gestire la presenza di diossine e composti diossina-simili in questi materiali destinati all’alimentazione degli animali.

i)  Additivi appartenenti al gruppo funzionale degli agenti leganti e antiagglomeranti

0,5 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (2) (3)

Individuazione della fonte di contaminazione. Una volta individuata la fonte, si adottano misure appropriate, ove possibile, per ridurla o eliminarla.

j)  Additivi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi

0,5 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (2) (3)

Individuazione della fonte di contaminazione. Una volta individuata la fonte, si adottano misure appropriate, ove possibile, per ridurla o eliminarla.

k)  Premiscele

0,5 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (2) (3)

Individuazione della fonte di contaminazione. Una volta individuata la fonte, si adottano misure appropriate, ove possibile, per ridurla o eliminarla.

l)  Mangimi composti, ad eccezione dei mangimi per animali da pelliccia, per animali da compagnia e per pesci

0,5 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (2) (3)

Individuazione della fonte di contaminazione. Una volta individuata la fonte, si adottano misure appropriate, ove possibile, per ridurla o eliminarla.

m)  Mangimi per pesci.

Mangimi per animali da compagnia

1,75 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (2) (3)

In molti casi potrebbe non essere necessario svolgere un’indagine sulla fonte di contaminazione, poiché il livello di fondo in alcune zone è vicino o superiore al livello d’azione. Tuttavia, nei casi in cui il livello d’azione è superato, tutte le informazioni (periodo di campionamento, origine geografica, specie ittiche, ecc.) vanno registrate in vista di future misure volte a gestire la presenza di diossine e composti diossina-simili in questi materiali destinati all’alimentazione degli animali.

2.  PCB diossina-simili — somma di policlorobifenili (PCB), espressi in equivalente di tossicità dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), utilizzando gli OMS-TEF [fattori di equivalenza tossica, 1997 (1)]

a)  Componenti di mangimi di origine vegetale esclusi oli vegetali e sottoprodotti

0,35 ng OMS-PCB-TEQ/kg (2) (3)

Individuazione della fonte di contaminazione. Una volta individuata la fonte, si adottano misure appropriate, ove possibile, per ridurla o eliminarla.

b)  Oli di origine vegetale e loro sottoprodotti

0,5 ng OMS-PCB-TEQ/kg (2) (3)

Individuazione della fonte di contaminazione. Una volta individuata la fonte, si adottano misure appropriate, ove possibile, per ridurla o eliminarla.

c)  Materie prime per mangimi di origine minerale

0,35 ng OMS-PCB-TEQ/kg (2) (3)

Individuazione della fonte di contaminazione. Una volta individuata la fonte, si adottano misure appropriate, ove possibile, per ridurla o eliminarla.

d)  Grasso animale compresi i grassi del latte e delle uova

0,75 ng OMS-PCB-TEQ/kg (2) (3)

Individuazione della fonte di contaminazione. Una volta individuata la fonte, si adottano misure appropriate, ove possibile, per ridurla o eliminarla.

e)  Altri prodotti di animali terrestri compresi il latte ed i prodotti lattiero-caseari, nonché le uova e gli ovoprodotti

0,35 ng OMS-PCB-TEQ/kg (2) (3)

Individuazione della fonte di contaminazione. Una volta individuata la fonte, si adottano misure appropriate, ove possibile, per ridurla o eliminarla.

f)  Olio di pesce

14,0 ng OMS-PCB-TEQ/kg (2) (3)

In molti casi potrebbe non essere necessario svolgere un’indagine sulla fonte di contaminazione, poiché il livello di fondo in alcune zone è vicino o superiore al livello d’azione. Tuttavia, nei casi in cui il livello d’azione è superato, tutte le informazioni (periodo di campionamento, origine geografica, specie ittiche, ecc.) vanno registrate in vista di future misure volte a gestire la presenza di diossine e composti diossina-simili in questi materiali destinati all’alimentazione degli animali.

g)  Pesce, altri animali acquatici, loro prodotti e sottoprodotti, ad eccezione dell’olio di pesce e degli idrolisati proteici di pesce contenenti oltre il 20 % di grasso

2,5 ng OMS-PCB-TEQ/kg (2) (3)

In molti casi potrebbe non essere necessario svolgere un’indagine sulla fonte di contaminazione, poiché il livello di fondo in alcune zone è vicino o superiore al livello d’azione. Tuttavia, nei casi in cui il livello d’azione è superato, tutte le informazioni (periodo di campionamento, origine geografica, specie ittiche, ecc.) vanno registrate in vista di future misure volte a gestire la presenza di diossine e composti diossina-simili in questi materiali destinati all’alimentazione degli animali.

h)  Idrolisati proteici di pesce contenenti oltre il 20 % di grasso

7,0 ng OMS-PCB-TEQ/kg (2) (3)

In molti casi potrebbe non essere necessario svolgere un’indagine sulla fonte di contaminazione, poiché il livello di fondo in alcune zone è vicino o superiore al livello d’azione. Tuttavia, nei casi in cui il livello d’azione è superato, tutte le informazioni (periodo di campionamento, origine geografica, specie ittich,e ecc.) vanno registrate in vista di future misure volte a gestire la presenza di diossine e composti diossina-simili in questi materiali destinati all’alimentazione degli animali.

i)  Additivi appartenenti al gruppo funzionale degli agenti leganti e antiagglomeranti

0,5 ng OMS-PCB-TEQ/kg (2) (3)

Individuazione della fonte di contaminazione. Una volta individuata la fonte, si adottano misure appropriate, ove possibile, per ridurla o eliminarla.

j)  Additivi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi

0,35 ng OMS-PCB-TEQ/kg (2) (3)

Individuazione della fonte di contaminazione. Una volta individuata la fonte, si adottano misure appropriate, ove possibile, per ridurla o eliminarla.

k)  Premiscele

0,35 ng OMS-PCB-TEQ/kg (2) (3)

Individuazione della fonte di contaminazione. Una volta individuata la fonte, si adottano misure appropriate, ove possibile, per ridurla o eliminarla.

l)  Mangimi composti, ad eccezione dei mangimi per animali da pelliccia, per animali da compagnia e per pesci

0,5 ng OMS-PCB-TEQ/kg (2) (3)

Individuazione della fonte di contaminazione. Una volta individuata la fonte, si adottano misure appropriate, ove possibile, per ridurla o eliminarla.

m)  Mangimi per pesci.

Mangimi per animali da compagnia

3,5 ng OMS-PCB-TEQ/kg (2) (3)

In molti casi potrebbe non essere necessario svolgere un’indagine sulla fonte di contaminazione, poiché il livello di fondo in alcune zone è vicino o superiore al livello d’azione. Tuttavia, nei casi in cui il livello d’azione è superato, tutte le informazioni (periodo di campionamento, origine geografica, specie ittiche, ecc.) vanno registrate in vista di future misure volte a gestire la presenza di diossine e composti diossina-simili in questi materiali destinati all’alimentazione degli animali.

(1)   OMS-TEF per la valutazione dei rischi per l’uomo in base alle conclusioni della riunione dell’Organizzazione mondiale della sanità tenutasi a Stoccolma il 15-18 giugno 1997 [Van den Berg et al., (1998) Toxic Equivalency Factors (TEFs) for PCBs, PCDDs, PCDFs for Humans and for Wildlife. Environmental Health Perspectives, 106(12), 775].

(2)   Concentrazioni upper bound; le concentrazioni upper bound vengono calcolate ipotizzando che tutti i valori dei vari congeneri inferiori al limite di determinazione siano pari al limite di determinazione.

(3)   La Commissione rivedrà questi livelli d’azione entro il 31 dicembre 2008 contemporaneamente al riesame dei livelli massimi per la somma di diossine e PCB diossina-simili.

▼B




ALLEGATO III



TABELLA DI CORRISPONDENZA

Direttiva 1999/29/CE

Presente direttiva

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, lettera a)

Articolo 2, lettera a)

Articolo 2, lettera b)

Articolo 2, lettera b)

Articolo 2, lettera c)

Articolo 2, lettera g)

Articolo 2, lettera d)

Articolo 2, lettera f)

Articolo 2, lettera e)

Articolo 2, lettera e)

Articolo 2, lettera f)

Articolo 2, lettera i)

Articolo 2, lettera g)

Articolo 2, lettera j)

Articolo 2, lettera h)

Articolo 2, lettera c)

Articolo 2, lettera d)

Articolo 2, lettera h)

Articolo 2, lettera k)

Articolo 2, paragrafo l)

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4, paragrafo 1)

Articolo 4, paragrafo 1)

Articolo 4, paragrafo 2)

Articolo 4, paragrafo 2)

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 5

Articolo 8

Articolo 6

Articolo 9

Articolo 7

Articolo 10

Articolo 8

Articolo 11

Articolo 9

Articolo 12

Articolo 10

Articolo 13

Articolo 11

Articolo 14

Articolo 12

Articolo 15

Articolo 13

Articolo 16

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 17

Articolo 16

Articolo 18

Articolo 17

Allegato I

Allegato I

Allegato II

Allegato III

Allegato IV

Allegato II



( 1 ) GU C 89 E del 28.3.2000, pag. 70 e GU C 96 E del 27.3.2001, pag. 346.

( 2 ) GU C 140 del 18.5.2000, pag. 9.

( 3 ) Parere del Parlamento europeo del 4 ottobre 2000 (GU C 178 del 22.6.2001, pag. 160), posizione comune del Consiglio del 17 settembre 2001 (GU C 4 del 7.1.2002, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2001 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Parlamento europeo del 10 aprile 2002 e decisione del Consiglio del 22 aprile 2002.

( 4 ) GU L 115 del 4.5.1999, pag. 32.

( 5 ) GU L 125 del 23.5.1996, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 105 del 3.5.2000, pag. 36).

( 6 ) GU L 265 dell'8.11.1995, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 234 dell'1.9.2001, pag. 55).

( 7 ) GU L 170 del 3.8.1970, pag. 1.

( 8 ) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

( 9 ) GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 2205/2001 della Commissione (GU L 297 del 15.11.2001, pag. 3).

( 10 ) GU L 86 del 6.4.1979, pag. 30. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 63 del 6.3.2002, pag. 23).

( 11 ) GU L 340 del 9.12.1976, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/57/CE della Commissione (GU L 244 del 29.9.2000, pag. 76).

( 12 ) GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/23/CE della Commissione (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 13).

( 13 ) GU L 221 del 7.8.1986, pag. 43. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/23/CE.

( 14 ) GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/23/CE.

( 15 ) GU L 213 del 21.7.1982, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/20/CE (GU L 80 del 25.3.1990, pag. 20).

( 16 ) GU L 237 del 22.9.1993, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/29/CE (GU L 115 del 4.5.1999, pag. 32).

( 17 ) GU L 170 del 3.8.1970, pag. 1.

( 18 ) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).