02002A0515(02) — IT — 01.09.2021 — 004.002
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ACCORDO EUROMEDITERRANEO (GU L 129 del 15.5.2002, pag. 3) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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L 283 |
3 |
26.10.2005 |
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L 41 |
3 |
13.2.2006 |
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DECISIONE N. 1/2006 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-GIORDANIA del 15 giugno 2006 |
L 209 |
30 |
31.7.2006 |
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L 40 |
64 |
13.2.2010 |
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DECISIONE N. 1/2010 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-GIORDANIA del 16 settembre 2010 |
L 253 |
60 |
28.9.2010 |
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L 117 |
2 |
27.4.2013 |
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L 132 |
81 |
21.5.2016 |
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DECISIONE N. 1/2016 DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-GIORDANIA del 19 luglio 2016 |
L 233 |
6 |
30.8.2016 |
|
DECISIONE N. 1/2018 DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-GIORDANIA del 4 dicembre 2018 |
L 9 |
147 |
11.1.2019 |
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DECISIONE N. 1/2021 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-GIORDANIA del 15 aprile 2021 |
L 164 |
1 |
10.5.2021 |
|
DECISIONE n. 1/2022 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-GIORDANIA del 15 marzo 2022 |
L 232 |
37 |
7.9.2022 |
ACCORDO EUROMEDITERRANEO
che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra
IL REGNO DEL BELGIO,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,
in appresso denominati «gli Stati membri», e
LA COMUNITÀ EUROPEA,
LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,
in appresso denominate «la Comunità»,
da una parte, e
IL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA,
in appresso denominato «la Giordania»,
dall'altra,
CONSIDERANDO l'importanza dei legami tradizionali esistenti tra la Comunità, i suoi Stati membri e la Giordania e i valori comuni che essi condividono,
CONSIDERANDO che la Comunità, i suoi Stati membri e la Giordania desiderano consolidare tali legami e instaurare relazioni durature basate sulla reciprocità e sul partenariato e integrare ulteriormente l'economia giordana in quella europea,
CONSIDERANDO l'importanza che le parti annettono ai principi della Carta delle Nazioni Unite, in particolare al rispetto dei diritti dell'uomo, ai principi democratici e alle libertà politiche ed economiche, che costituiscono il fondamento stesso dell'associazione,
CONSIDERANDO gli sviluppi di carattere politico ed economico verificatisi negli ultimi anni in Europa e in Medio Oriente,
CONSAPEVOLI della necessità di unire i loro sforzi per consolidare la stabilità politica e lo sviluppo economico della regione attraverso la promozione della cooperazione regionale,
DESIDERANDO instaurare e sviluppare un dialogo politico continuativo sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse,
CONVINTI della necessità di rafforzare il processo di ammodernamento sociale ed economico avviato dalla Giordania con l'obiettivo di giungere a una piena integrazione della sua economia nelle economie mondiali e alla sua partecipazione alla comunità dei paesi democratici,
CONSIDERANDO il diverso grado di sviluppo economico e sociale tra la Giordania e la Comunità,
DESIDERANDO instaurare una cooperazione, sostenuta da un dialogo continuativo, in campo economico, scientifico, tecnologico, culturale, nel settore degli audiovisivi e in relazione alle questioni sociali al fine di migliorare la reciproca conoscenza e comprensione,
CONSIDERANDO l'impegno assunto dalla Comunità e dalla Giordania a favore del libero scambio e in particolare del rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti dall'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT),
CONVINTI che l'accordo di associazione creerà un nuovo clima per le loro relazioni economiche, e in particolare per lo sviluppo degli scambi, degli investimenti e della cooperazione economica e tecnologica,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Il presente accordo si prefigge i seguenti obiettivi:
Articolo 2
Le relazioni tra le parti, così come tutte le disposizioni dell'accordo stesso, si fondano sul rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali enunciati nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, cui si ispira la loro politica interna e internazionale e che costituisce un elemento essenziale del presente accordo.
TITOLO I
DIALOGO POLITICO
Articolo 3
Il dialogo politico e la cooperazione mireranno in particolare a:
Articolo 4
Il dialogo politico riguarda qualsiasi aspetto di comune interesse e mira a porre le premesse per nuove forme di cooperazione attraverso le quali raggiungere obiettivi comuni, in particolare la pace, la sicurezza, i diritti umani, la democrazia e lo sviluppo regionale.
Articolo 5
Il dialogo politico favorisce il perseguimento di iniziative congiunte e si svolge a scadenze periodiche e ogniqualvolta necessario, in particolare:
a livello ministeriale, soprattutto nell'ambito del Consiglio di associazione;
a livello di alti funzionari tra rappresentanti della Giordania, da una parte, e della presidenza del Consiglio e della Commissione, dall'altra;
attraverso la piena utilizzazione di tutti i canali diplomatici, ad esempio tramite incontri periodici tra funzionari, consultazioni in occasione di riunioni internazionali e contatti tra rappresentanti diplomatici nei paesi terzi;
con qualsiasi altro mezzo che possa utilmente contribuire a consolidare, sviluppare e intensificare tale dialogo.
TITOLO II
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
PRINCIPI FONDAMENTALI
Articolo 6
Nel corso di un periodo transitorio della durata massima di dodici anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la Giordania istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le disposizioni del presente accordo e le disposizioni dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994, in appresso denominato «GATT».
CAPO 1
PRODOTTI INDUSTRIALI
Articolo 7
Le disposizioni del presente capo si applicano ai prodotti originari della Comunità e della Giordania diversi da quelli specificati nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità europea.
Articolo 8
Negli scambi tra la Comunità e la Giordania non sono introdotti nuovi dazi doganali all'importazione né altri oneri di effetto equivalente.
Articolo 9
I prodotti originari della Giordania sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali e da qualsiasi altro onere di effetto equivalente e in esenzione da restrizioni quantitative e da qualsiasi altra misura di effetto equivalente.
Articolo 10
Le disposizioni del presente capo non ostano al mantenimento, da parte della Comunità, di un elemento agricolo per quanto riguarda le merci elencate nell'allegato I originarie della Giordania.
L'elemento agricolo può configurarsi come importo fisso o come dazio ad valorem.
Le disposizioni del capo 2 applicabili ai prodotti agricoli si applicano, con gli opportuni adattamenti, all'elemento agricolo.
Le disposizioni del presente capo non ostano al mantenimento, da parte della Giordania, di un elemento agricolo per quanto riguarda le merci elencate all'allegato II originarie della Comunità.
Gli elementi agricoli che la Giordania può applicare, a norma della lettera a), alle importazioni dalla Comunità, non possono superare il 50 % dell'aliquota del dazio di base applicato alle importazioni da paesi che non beneficiano di regimi commerciali preferenziali, ma beneficiano del trattamento della nazione più favorita.
Qualora la Giordania dimostri che l'equivalenza dei dazi applicabili ai prodotti agricoli incorporati nelle merci di cui all'allegato 2 supera l'aliquota massima di cui alla lettera b), il consiglio di associazione può concordare un'aliquota più elevata.
La Giordania può ampliare l'elenco delle merci cui si applica il suddetto elemento agricolo, a condizione che le merci in questione siano elencate nell'allegato I. Prima dell'adozione, l'elemento agricolo deve essere notificato per essere esaminato dal comitato di associazione, che può prendere qualsiasi decisione necessaria.
Per quanto riguarda i prodotti di cui all'allegato II originari della Comunità, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo la Giordania applica dazi doganali all'importazione e oneri di effetto equivalente non superiori a quelli in vigore al 1o gennaio 1996.
Articolo 11
A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 3, i dazi doganali totali e gli oneri di effetto equivalente applicabili all'importazione in Giordania dei prodotti agricoli trasformati originari della Comunità elencati nell'allegato 2 sono progressivamente eliminati secondo il seguente calendario:
I dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili all'importazione in Giordania dei prodotti originari della Comunità di cui all'elenco A dell'allegato III sono progressivamente eliminati secondo il seguente calendario:
I dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili all'importazione in Giordania dei prodotti originari della Comunità di cui all'elenco B dell'allegato III sono progressivamente eliminati secondo il seguente calendario:
Articolo 11 bis
Articolo 12
Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali all'importazione si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.
Articolo 13
Tali misure possono riguardare unicamente le nuove industrie o determinati settori in corso di ristrutturazione o in gravi difficoltà, in particolare qualora dette difficoltà producano gravi problemi sociali.
I dazi doganali all'importazione applicabili in Giordania ai prodotti originari della Comunità introdotti dalle suddette misure non possono superare il 25 % ad valorem e mantengono un elemento di preferenza per i prodotti originari della Comunità. La media annuale del valore complessivo delle importazioni dei prodotti soggetti a tali misure non può superare il 20 % della media annuale del valore complessivo delle importazioni di prodotti industriali originari della Comunità nel corso degli ultimi tre anni per i quali siano disponibili dati statistici.
Tali misure sono applicate per un periodo non superiore a cinque anni, a meno che il comitato di associazione non autorizzi una durata superiore. Esse cessano di applicarsi al più tardi allo scadere del periodo transitorio massimo di dodici anni.
Nessun prodotto può essere assoggettato a una misura di questo tipo qualora siano trascorsi più di quattro anni dall'eliminazione di tutti i dazi e di tutte le restrizioni quantitative o degli oneri o delle misure d'effetto equivalente relativi a quel prodotto.
La Giordania informa il comitato di associazione di ogni misura eccezionale che intende adottare e, su richiesta della Comunità, si tengono consultazioni sulle suddette misure e sui settori di applicazione prima di attuarle. In occasione dell'adozione di tali misure, la Giordania presenta al comitato un calendario per l'eliminazione dei dazi doganali introdotti a norma del presente articolo. Detto calendario prevede la graduale eliminazione di tali dazi, a tassi annuali uniformi, a decorrere al più tardi dai due anni successivi alla loro introduzione. Il comitato di associazione può decidere un calendario diverso.
CAPO 2
PRODOTTI AGRICOLI
Articolo 14
Le disposizioni del presente capo si applicano ai prodotti originari della Comunità e della Giordania elencati nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità europea.
Articolo 14 bis
Negli scambi di prodotti agricoli tra la Comunità e la Giordania non sono introdotti nuovi dazi doganali all'importazione né altri oneri di effetto equivalente.
Articolo 15
La Comunità e la Giordania procedono alla progressiva liberalizzazione dei reciproci scambi di prodotti agricoli.
Articolo 16
Articolo 17
CAPO 3
DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 18
Articolo 19
Articolo 20
Articolo 21
Articolo 22
Articolo 23
Qualora una delle parti constati che negli scambi con l'altra parte si verificano pratiche di dumping, ai sensi dell'articolo VI del GATT, essa può adottare le misure adeguate contro tali pratiche a norma dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT e della propria pertinente legislazione interna, alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 26.
Articolo 24
Qualora un prodotto sia importato in quantità maggiorate tali e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare:
la parte interessata può adottare le opportune misure alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 26.
Articolo 25
Qualora l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 3, comporti:
la riesportazione verso un paese terzo nei confronti del quale la parte esportatrice continua ad applicare, per il prodotto in questione, restrizioni quantitative all'esportazione, dazi all'esportazione o misure d'effetto equivalente, o
una penuria grave, o la minaccia di penuria grave, di un prodotto essenziale per la parte esportatrice,
e qualora le circostanze di cui sopra diano luogo, o possano dar luogo, a gravi difficoltà per la parte esportatrice, quest'ultima può adottare le misure adeguate, alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 26. Dette misure hanno carattere non discriminatorio e sono eliminate quando la situazione non ne giustifica più il mantenimento.
Articolo 26
Nella scelta delle misure adeguate si devono privilegiare quelle che meno perturbano il funzionamento dell'accordo.
Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al comitato di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche, in sede di comitato stesso, in particolare al fine di giungere alla loro abolizione non appena lo consentano le circostanze.
Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, si applicano le seguenti disposizioni:
Per quanto riguarda l'articolo 23, la parte esportatrice dev'essere informata del caso di dumping non appena le autorità della parte importatrice aprono l'indagine. Qualora non si sia posta fine al dumping ai sensi dell'articolo VI del GATT o non si sia trovata altra soluzione soddisfacente entro i trenta giorni successivi alla notifica, la Parte importatrice può adottare le misure adeguate.
Per quanto riguarda l'articolo 24, le difficoltà generate dalla situazione prevista in detto articolo sono sottoposte all'esame del comitato di associazione, che può prendere ogni decisione necessaria per porvi fine.
Qualora il comitato di associazione o la parte esportatrice non abbia preso una decisione che ponga fine alle difficoltà o non sia stata raggiunta altra soluzione soddisfacente entro i trenta giorni successivi alla notifica della questione, la parte importatrice può adottare le misure adeguate per risolvere il problema. La portata di dette misure non deve eccedere quanto è necessario per porre riparo alle difficoltà insorte.
Per quanto riguarda l'articolo 25, le difficoltà generate dalle situazioni specificate in detto articolo sono sottoposte all'esame del comitato di associazione.
Il comitato di associazione può adottare qualsiasi decisione necessaria per porre fine alle difficoltà. Qualora esso non abbia preso una decisione in tal senso entro i trenta giorni successivi alla notifica della questione, la parte esportatrice può applicare le misure adeguate alle esportazioni del prodotto interessato.
Qualora circostanze eccezionali che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la parte interessata può applicare subito, nelle situazioni specificate negli articoli 23, 24 e 25, le misure precauzionali strettamente necessarie per far fronte alla situazione, informandone immediatamente l'altra parte.
Articolo 27
Nessuna disposizione del presente accordo osta ai divieti o alle restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito di merci giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale o dalle norme relative all'oro e all'argento. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le parti.
Articolo 28
La nozione di «prodotti originari» ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo e i relativi metodi di cooperazione amministrativa sono definiti nel protocollo 3.
Articolo 29
Per classificare le merci negli scambi tra le parti si utilizza la nomenclatura combinata.
TITOLO III
DIRITTO DI STABILIMENTO E SERVIZI
CAPO 1
DIRITTO DI STABILIMENTO
Articolo 30
La Comunità e i suoi Stati membri concedono alle società giordane che si stabiliscono sul loro territorio un trattamento non meno favorevole di quello concesso a società analoghe di qualsiasi paese terzo.
Fatte salve le riserve elencate all'allegato V, la Comunità e i suoi Stati membri concedono alle consociate delle società giordane stabilite in uno Stato membro un trattamento non meno favorevole, per la loro attività, di quello concesso a qualsiasi analoga società comunitaria.
La Comunità e i suoi Stati membri concedono alle filiali delle società giordane stabilite in uno Stato membro un trattamento non meno favorevole, per la loro attività, di quello concesso alle analoghe filiali di società di qualsiasi paese terzo.
Fatte salve le riserve elencate all'allegato VI, la Giordania concede alle società comunitarie che si stabiliscono sul suo territorio un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle sue società o, se migliore, alle società di qualsiasi paese terzo.
La Giordania concede alle consociate e alle filiali di società comunitarie stabilite sul suo territorio un trattamento non meno favorevole, per la loro attività, di quello concesso alle sue società o filiali oppure, se migliore, alle consociate o filiali giordane di società di qualsiasi paese terzo.
Beneficiano del trattamento di cui al paragrafo 1, lettere b) e c) e al paragrafo 2, lettera b), le società, le consociate e le filiali stabilite rispettivamente nella Comunità e in Giordania alla data di entrata in vigore del presente accordo e le società, consociate e filiali stabilite successivamente a questa data, a decorrere dal loro stabilimento.
Articolo 31
Tuttavia, per le attività svolte da agenzie di spedizione per la prestazione di servizi internazionali di trasporto marittimo, comprese le attività intermodali che comportano una tratta marittima, ciascuna parte autorizza la presenza commerciale sul suo territorio delle società dell'altra parte sotto forma di consociate o di filiali applicando, per lo stabilimento e le varie attività, condizioni non meno favorevoli di quelle concesse alle sue società o, se migliori, alle consociate e filiali di società di qualsiasi paese terzo. Dette attività comprendono, fra l'altro:
la commercializzazione e la vendita di servizi di trasporto marittimo e di servizi connessi attraverso il contatto diretto con i clienti, dalla quotazione alla fatturazione, indipendentemente dal fatto che detti servizi siano gestiti o offerti dal fornitore stesso o da fornitori di servizi con i quali il venditore di servizi ha concluso accordi commerciali permanenti;
l'acquisto e l'uso, in proprio o a nome dei loro clienti (e la rivendita a questi ultimi) di tutti i servizi di trasporto e connessi, compresi i servizi di trasporto interno di qualsiasi tipo, in particolare il trasporto fluviale, ferroviario e stradale, necessari per la fornitura di un servizio integrato;
la preparazione dei documenti di trasporto, dei documenti doganali o di altri documenti inerenti all'origine e alla natura delle merci trasportate;
la fornitura di informazioni commerciali di qualsiasi tipo, anche attraverso i sistemi di informazione computerizzati e la trasmissione elettronica dei dati (fatte salve eventuali restrizioni non discriminatorie in materia di telecomunicazioni);
la conclusione di accordi commerciali, anche tramite la partecipazione al capitale azionario della società e la nomina del personale locale (oppure, per il personale straniero, in base alle pertinenti disposizioni del presente accordo) con qualsiasi agenzia di spedizione stabilita in loco;
le operazioni effettuate a nome delle società, l'organizzazione dello scalo della nave o, se necessario, la ripresa del carico.
Articolo 32
Ai fini del presente accordo:
per «società comunitaria» o «società giordana»: si intende rispettivamente una società costituita a norma delle leggi di uno Stato membro o della Giordania che abbia la sede sociale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attività sul territorio rispettivamente della Comunità o della Giordania.
Tuttavia, una società costituita in base alle leggi di uno Stato membro o rispettivamente della Giordania che abbia solo la sede sociale sul territorio della Comunità o rispettivamente della Giordania viene considerata una società comunitaria o rispettivamente giordana se le sue attività sono effettivamente e permanentemente collegate all'economia di uno degli Stati membri o della Giordania.
Per «consociata»: di una società si intende una società controllata dalla stessa.
Per «filiale»: di una società si intende un centro di attività economica senza personalità giuridica, apparentemente permanente, come l'estensione di una casa madre, che dispone di una direzione e delle infrastrutture necessarie per negoziare con terzi cosicché questi ultimi, pur sapendo che, all'occorrenza, vi sarà un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova in un altro paese, non devono trattare direttamente con detta casa madre ma possono concludere transazioni nel centro di attività economica che ne costituisce l'estensione.
Per «stabilimento»: si intende il diritto delle società comunitarie o giordane di cui alla lettera a) di intraprendere attività economiche aprendo consociate e filiali rispettivamente in Giordania o nella Comunità.
Per «attività»: si intendono le attività economiche.
Per «attività economiche»: si intendono le attività a carattere industriale, commerciale e professionale.
Per «cittadino di uno Stato membro o della Giordania»: si intende una persona fisica che ha la cittadinanza, rispettivamente, di uno degli Stati membri o della Giordania.
Per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, comprese le operazioni intermodali che comprendono una tratta marittima, beneficiano delle disposizioni del presente capo e del capo 2 anche i cittadini degli Stati membri o della Giordania stabiliti al di fuori della Comunità o rispettivamente della Giordania e le agenzie marittime stabilite al di fuori della Comunità o della Giordania e controllate da cittadini di uno Stato membro o rispettivamente della Giordania, se le loro navi sono registrate in detto Stato membro o rispettivamente in Giordania in base alle rispettive legislazioni.
Articolo 33
Articolo 34
I quadri intermedi delle summenzionate società, in appresso denominate «organizzazioni», sono «persone trasferite all'interno della società» a norma della lettera c) del presente articolo e rientrano nelle seguenti categorie, purché l'organizzazione abbia personalità giuridica e le persone in questione siano state impiegate da essa o associate ad essa (non come azionisti di maggioranza) per un periodo di almeno un anno immediatamente precedente a questo trasferimento:
persone che ricoprono una carica elevata all'interno di un'organizzazione, preposte principalmente alla direzione dell'impresa, prevalentemente sotto la supervisione generale o la direzione del consiglio d'amministrazione, degli azionisti della società o dei loro equivalenti, tra cui coloro che:
i dipendenti di un'organizzazione in possesso di conoscenze non comuni indispensabili per i servizi, la ricerca, le tecniche o la gestione dell'impresa. La valutazione di tali competenze può riguardare, oltre alle conoscenze specifiche dell'impresa, un alto livello di qualifiche relative a un tipo di lavoro o di attività che richiede una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza a un albo professionale;
per «persona trasferita all'interno della società» si intende una persona fisica che lavora presso un'organizzazione sul territorio di una delle parti e che è trasferita temporaneamente nel quadro di attività economiche svolte sul territorio dell'altra parte; l'organizzazione in questione deve avere la sede principale sul territorio di una parte e il trasferimento deve avvenire verso un'impresa (filiale, consociata) di questa organizzazione che svolge effettivamente attività economiche analoghe sul territorio dell'altra parte.
L'ingresso e la temporanea presenza nei territori della Giordania e della Comunità di cittadini, rispettivamente, degli Stati membri e della Giordania sono autorizzati quando i suddetti rappresentanti di società sono persone che ricoprono una carica elevata a norma del paragrafo 2, lettera a), all'interno di una società e sono responsabili dello stabilimento di una società giordana o comunitaria rispettivamente nella Comunità o in Giordania, quando
Articolo 35
Per facilitare i cittadini della Comunità e della Giordania intenzionati a intraprendere e perseguire attività sottoposte a regolamentazione rispettivamente in Giordania e nella Comunità, il consiglio di associazione esamina le misure da adottare per consentire il reciproco riconoscimento delle qualifiche.
Articolo 36
Le disposizioni dell'articolo 30 non ostano all'applicazione, ad opera di una parte, di norme particolari relative allo stabilimento e all'attività sul suo territorio di filiali di società di un'altra parte non registrate nel territorio della prima parte giustificate da differenze giuridiche o tecniche tra dette filiali e le filiali di società registrate nel suo territorio o, per quanto riguarda i servizi finanziari, da motivi prudenziali. La differenza di trattamento si limita a quanto strettamente necessario a seguito di tali differenze giuridiche o tecniche o, per quanto riguarda i servizi finanziari, per motivi prudenziali.
CAPO 2
PRESTAZIONI TRANSFRONTALIERE DI SERVIZI
Articolo 37
Articolo 38
Per garantire uno sviluppo coordinato dei trasporti tra le parti in funzione delle loro esigenze commerciali, dopo l'entrata in vigore del presente accordo le parti possono, ove opportuno negoziare accordi specifici sulle condizioni del reciproco accesso al mercato nonché sui servizi di trasporto stradale, ferroviario, fluviale e, se del caso, aereo.
Articolo 39
Per quanto riguarda i trasporti marittimi, le parti si impegnano ad applicare effettivamente il principio dell'accesso illimitato al mercato e al traffico internazionale su base commerciale.
Quanto precede non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite relativa ad un codice di condotta delle conferenze per la navigazione marittima di linea applicabili a una delle parti del presente accordo. Le navi non conferenziate possono operare in concorrenza con quelle conferenziate a condizione che si attengano al principio di una concorrenza leale su base commerciale.
Le parti ribadiscono il loro impegno a mantenere un contesto di libera concorrenza, elemento fondamentale per gli scambi di merci secche e liquide alla rinfusa.
Nell'applicare i principi del paragrafo 1, le parti:
non introducono clausole di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali con paesi terzi relativi agli scambi di merci secche e liquide alla rinfusa e al traffico di linea. Ciò non esclude tuttavia la possibilità di accordi in tal senso relativi al carico delle navi di linea nelle circostanze eccezionali in cui ciò sia necessario per offrire alle agenzie marittime di linea di una parte del presente accordo l'effettiva possibilità di operare regolarmente nel quadro degli scambi con il paese terzo in questione;
aboliscono, dall'entrata in vigore del presente accordo, tutte le misure unilaterali, nonché gli ostacoli amministrativi, tecnici o di altra natura che potrebbero costituire una restrizione occulta o avere effetti discriminatori rispetto alla libera fornitura di servizi nel trasporto marittimo internazionale.
Ogni parte concede, tra l'altro, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle sue navi, alle navi utilizzate per il trasporto di merci, passeggeri, o entrambi, gestite da cittadini o società dell'altra parte per quanto riguarda l'accesso ai porti, l'uso delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari di tali porti e i relativi diritti e oneri, le infrastrutture doganali e l'assegnazione di ormeggi e infrastrutture per il carico e lo scarico.
CAPO 3
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 40
Articolo 41
Articolo 42
Ai fini del presente titolo, nessun elemento del presente accordo vieta alle parti di applicare le rispettive leggi e normative in materia di ingresso e soggiorno, occupazione, condizioni di lavoro e di stabilimento delle persone fisiche e fornitura di servizi, a condizione che non le applichino in modo da vanificare o compromettere i vantaggi risultanti per una delle parti da una disposizione specifica dell'accordo. La presente disposizione non pregiudica l'applicazione dell'articolo 41.
Articolo 43
Beneficiano delle disposizioni del presente titolo anche le società controllate e possedute esclusivamente e congiuntamente da società giordane e comunitarie.
Articolo 44
A decorrere dal giorno che precede di un mese la data di entrata in vigore dei corrispondenti obblighi del GATS, il trattamento concesso da ciascuna parte all'altra in forza del presente accordo per i settori o le misure contemplati dal GATS non può in alcun caso essere più favorevole di quello concesso dalla parte in questione a norma delle disposizioni del GATS per ciascun settore, sottosettore e modo di fornitura dei servizi.
Articolo 45
Ai fini del presente titolo non si tiene conto del trattamento concesso dalla Comunità, dai suoi Stati membri o dalla Giordania in base agli impegni assunti nel quadro di accordi di integrazione economica secondo i principi dell'articolo V del GATS.
Articolo 46
Articolo 47
Le disposizioni del presente accordo non ostano all'applicazione, ad opera di ciascuna delle parti, delle misure necessarie ad impedire l'elusione delle sue misure relative all'accesso al suo mercato da parte di paesi terzi attraverso le disposizioni del presente accordo.
TITOLO IV
PAGAMENTI, MOVIMENTI DI CAPITALI E ALTRE DISPOSIZIONI ECONOMICHE
CAPO 1
PAGAMENTI E MOVIMENTI DI CAPITALI
Articolo 48
Nel rispetto delle disposizioni degli articoli 51 e 52, i pagamenti correnti relativi ai movimenti di beni, persone, servizi e capitali nell'ambito del presente accordo non sono soggetti a restrizioni.
Articolo 49
Articolo 50
Nel rispetto delle altre disposizioni del presente accordo e degli altri obblighi internazionali della Comunità e della Giordania, le disposizioni dell'articolo 49 lasciano impregiudicata l'applicazione di eventuali restrizioni esistenti tra le parti alla data di entrata in vigore del presente accordo, per quanto riguarda i movimenti di capitali tra l'una e l'altra parte legati agli investimenti diretti, anche in campo immobiliare, e allo stabilimento.
Tali restrizioni non riguardano tuttavia il trasferimento all'estero di investimenti effettuati in Giordania da persone residenti nella Comunità o nella Comunità da persone residenti in Giordania e degli utili derivanti da tali investimenti.
Articolo 51
Qualora, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali tra la Comunità e la Giordania provochino, o minaccino di provocare, gravi difficoltà per la gestione della politica dei cambi o della politica monetaria della Comunità o della Giordania, la Comunità o la Giordania, rispettivamente, possono adottare, secondo le condizioni previste nel quadro del GATS e agli articoli VIII e XIV dello statuto del Fondo monetario internazionale, misure di salvaguardia per quanto riguarda i movimenti di capitali tra la Comunità e la Giordania per un periodo non superiore a sei mesi, sempreché tali misure siano strettamente necessarie.
Articolo 52
Qualora uno o più Stati membri della Comunità o la Giordania abbiano, o rischino di avere, gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti, la Comunità o la Giordania, a seconda dei casi, possono adottare, alle condizioni di cui all'accordo GATT e agli articoli VIII e XIV dello statuto del Fondo monetario internazionale, misure restrittive per quanto riguarda i pagamenti correnti, sempreché dette misure siano strettamente necessarie. La Comunità o la Giordania, a seconda dei casi, ne informa immediatamente l'altra parte e le presenta il più rapidamente possibile un calendario per l'abolizione di tali misure.
CAPO 2
CONCORRENZA E ALTRE DISPOSIZIONI ECONOMICHE
Articolo 53
Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possono incidere sugli scambi tra la Comunità e la Giordania:
tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza;
lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunità o della Giordania, o in una sua parte sostanziale;
qualsiasi aiuto pubblico che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza.
Fino all'adozione delle norme di cui sopra, si applicano quali norme di attuazione del paragrafo 1, punto iii) e delle parti pertinenti del paragrafo 2 le disposizioni dell'accordo sull'interpretazione e l'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII del GATT.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, lettera c), le parti convengono che durante i primi cinque anni successivi all'entrata in vigore dell'accordo qualsiasi aiuto pubblico concesso dalla Giordania a imprese sia valutato tenendo conto del fatto che tale paese è assimilato alle regioni della Comunità ove il tenore di vita è anormalmente basso, oppure si registra una grave forma di sottoccupazione, a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), del trattato che istituisce la Comunità europea.
Il consiglio di associazione, tenendo conto della situazione economica della Giordania, decide se detto periodo debba essere prorogato per ulteriori periodi quinquennali.
Ciascuna delle parti garantisce la trasparenza nel campo degli aiuti pubblici, tra l'altro riferendo ogni anno all'altra parte sull'importo totale e sulla distribuzione degli aiuti concessi e fornendo, su richiesta, informazioni sui piani di aiuto. Su richiesta di una delle parti, l'altra parte fornisce informazioni su particolari singoli casi di aiuto pubblico.
Per quanto riguarda i prodotti di cui al capo 2 del titolo II:
Se la Comunità o la Giordania ritengono che una pratica sia incompatibile con il paragrafo 1 del presente articolo, e
esse possono prendere misure opportune previa consultazione nell'ambito del comitato di associazione o dopo trenta giorni lavorativi dall'invio della richiesta di consultazione.
Nel caso di pratiche incompatibili a norma del paragrafo 1, lettera c), del presente articolo, tali misure opportune, qualora si applichi in materia l'accordo GATT, possono essere adottate soltanto secondo le procedure e le condizioni fissate da detto accordo o da qualsiasi altro strumento pertinente negoziato nel quadro di tale accordo e applicabile tra le parti.
Articolo 54
Gli Stati membri e la Giordania adeguano progressivamente, senza pregiudizio degli impegni rispettivamente assunti o da assumere in sede di GATT, gli eventuali monopoli di Stato di natura commerciale per garantire che, al termine del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, non esistano più discriminazioni tra cittadini degli Stati membri e della Giordania rispetto alle condizioni di approvvigionamento e di commercializzazione delle merci. Il comitato di associazione sarà informato delle misure adottate a tal fine.
Articolo 55
Per quanto riguarda le imprese pubbliche o le imprese cui sono stati concessi diritti speciali o esclusivi, il Consiglio di associazione provvede affinché, a decorrere dal quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, non venga adottata né mantenuta alcuna misura che possa distorcere gli scambi tra la Comunità e la Giordania in misura tale da ledere gli interessi delle parti. La presente disposizione non osta all'esecuzione, di diritto o di fatto, dei compiti particolari assegnati a tali imprese.
Articolo 56
Articolo 57
Le parti si adoperano per ridurre le differenze per quanto riguarda la normalizzazione e la valutazione della conformità. A tal fine le parti concludono, se del caso, accordi di reciproco riconoscimento nel settore della valutazione della conformità.
Articolo 58
Le parti concordano in merito all'obiettivo della progressiva liberalizzazione degli appalti pubblici. Il consiglio di associazione tiene consultazioni per il conseguimento di tale obiettivo.
TITOLO V
COOPERAZIONE ECONOMICA
Articolo 59
Obiettivi
Articolo 60
Ambito di applicazione
Articolo 61
Metodi e modalità
La cooperazione economica si realizza in particolare attraverso:
un dialogo economico a scadenze regolari tra le parti, che copre tutti i settori della politica macroeconomica;
uno scambio periodico di informazioni e di idee in tutti i settori della cooperazione, anche con incontri di funzionari ed esperti;
la trasmissione di consulenze, esperienze e attività di formazione;
l'esecuzione di iniziative congiunte, quali seminari e incontri di lavoro;
l'assistenza tecnica, amministrativa e regolamentare;
la promozione delle joint-venture.
Articolo 62
Cooperazione regionale
Al fine di promuovere la cooperazione regionale, le parti favoriscono le iniziative a impatto regionale o che associano altri paesi della regione.
Tali iniziative riguardano in particolare:
Articolo 63
Istruzione e formazione
Le parti cooperano al fine di individuare e utilizzare gli strumenti più efficaci per un significativo miglioramento della situazione dell'istruzione e della formazione professionale, in particolare per quanto riguarda le imprese pubbliche e private, i servizi attinenti al commercio, le pubbliche amministrazioni e le autorità, le agenzie tecniche, gli organismi di normalizzazione e certificazione e altre organizzazioni interessate. In questo contesto si rivolgerà particolare attenzione alla formazione professionale per la ristrutturazione industriale.
La cooperazione favorisce inoltre l'istituzione di legami tra organismi specializzati della Comunità e della Giordania e promuove lo scambio di informazioni e di esperienze e la condivisione di risorse tecniche.
Articolo 64
Cooperazione scientifica e tecnologica
La cooperazione si prefigge i seguenti obiettivi:
favorire l'instaurazione di vincoli permanenti tra le comunità scientifiche delle parti, in particolare attraverso:
consolidare la capacità di ricerca della Giordania;
stimolare l'innovazione tecnologica, il trasferimento di nuove tecnologie e la divulgazione del know-how, in particolare al fine di accelerare l'adeguamento della capacità industriale giordana.
Articolo 65
Ambiente
La cooperazione verte in particolare sui seguenti aspetti:
Articolo 66
Cooperazione industriale
La cooperazione promuove e incoraggia in particolare:
Articolo 67
Investimenti e promozione degli investimenti
La cooperazione mira a creare un clima stabile e favorevole agli investimenti in Giordania e prevede lo sviluppo:
Articolo 68
Normalizzazione e valutazione della conformità
La cooperazione in questo campo mirerà in particolare a:
incrementare l'applicazione delle norme comunitarie nel settore della normalizzazione, della metrologia, degli standard di qualità e del riconoscimento della conformità;
innalzare il livello degli organismi di valutazione della conformità giordani al fine di concludere, in futuro e nella misura del possibile, accordi di reciproco riconoscimento nel campo della valutazione della conformità;
sviluppare strutture e organismi responsabili della tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale, della normalizzazione e della fissazione degli standard di qualità.
Articolo 69
Ravvicinamento delle legislazioni
Le parti fanno il possibile per ravvicinare le rispettive legislazioni al fine di agevolare l'attuazione del presente accordo.
Articolo 70
Servizi finanziari
Le parti cooperano al fine di ravvicinare le loro norme e i loro standard, e in particolare:
consolidare e ristrutturare il settore finanziario della Giordania;
migliorare i sistemi contabili, di vigilanza e di regolamentazione dei settori del credito e delle assicurazioni e degli altri settori finanziari della Giordania.
Articolo 71
Agricoltura
Le parti concentrano la cooperazione in particolare sui seguenti aspetti:
Articolo 72
Trasporti
La cooperazione si prefigge:
Articolo 73
Infrastrutture del settore dell'informazione e telecomunicazioni
La cooperazione verte sui seguenti aspetti:
le telecomunicazioni in generale;
la normalizzazione, i collaudi di conformità e la certificazione in materia di tecnologia dell'informazione e di telecomunicazioni;
la diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione, in particolare nel campo delle reti e delle loro interconnessioni (Reti digitali di servizi integrati — ISDN — e Interscambio di dati elettronici — EDI);
lo stimolo della ricerca e della definizione di nuovi strumenti per la comunicazione e le tecnologie dell'informazione al fine di sviluppare il mercato delle attrezzature, dei servizi e delle applicazioni connesse alle tecnologie dell'informazione e alle comunicazioni, ai servizi e alle installazioni.
Articolo 74
Energia
I settori di cooperazione prioritari saranno i seguenti:
La cooperazione si concentrerà inoltre sull'agevolazione del transito del gas, del petrolio e dell'elettricità.
Articolo 75
Turismo
Le priorità della cooperazione in questo campo sono le seguenti:
Articolo 76
Dogane
Le parti si impegnano a sviluppare la cooperazione nel settore doganale al fine di garantire l'osservanza delle disposizioni relative agli scambi. La cooperazione riguarderà in particolare:
la semplificazione dei controlli e delle procedure di sdoganamento delle merci;
l'uso del documento amministrativo unico e di un sistema che colleghi i regimi di transito della Comunità e della Giordania.
Articolo 77
Cooperazione nel settore statistico
Il principale obiettivo della cooperazione in questo settore è l'armonizzazione della metodologia al fine di creare una base attendibile per la gestione delle statistiche relative agli scambi, alla popolazione, ai flussi migratori e in generale a tutti i settori contemplati dal presente accordo che si prestino all'elaborazione di statistiche.
Articolo 78
Riciclaggio del denaro
Articolo 79
Lotta contro gli stupefacenti
La cooperazione tra le parti si prefigge in particolare i seguenti obiettivi:
Possono partecipare a tali azioni le istituzioni pubbliche e private competenti, secondo le rispettive competenze e in collaborazione con gli organismi competenti della Giordania, della Comunità e dei suoi Stati membri.
La cooperazione prende la forma di scambi di informazioni e, se del caso, attività congiunte relative:
TITOLO VI
COOPERAZIONE IN CAMPO SOCIALE E CULTURALE
CAPO 1
DIALOGO IN CAMPO SOCIALE
Articolo 80
Il dialogo riguarda in particolare i problemi relativi:
alle condizioni di vita e di lavoro delle comunità immigrate;
all'emigrazione;
all'immigrazione illegale e alle condizioni di rimpatrio delle persone immigrate illegalmente secondo la legislazione in materia di soggiorno e di stabilimento del paese ospite;
ai progetti e ai programmi per la promozione della parità di trattamento tra cittadini della Giordania e della Comunità, della conoscenza delle reciproche culture e civiltà, dello sviluppo della tolleranza e dell'eliminazione delle discriminazioni.
Articolo 81
Il dialogo nel settore sociale avviene agli stessi livelli e secondo le stesse procedure previsti al titolo I del presente accordo, che possono essere utilizzati come contesto di tale dialogo.
CAPO 2
AZIONI DI COOPERAZIONE IN CAMPO SOCIALE
Articolo 82
Rivestono a questo proposito carattere prioritario le seguenti azioni:
la riduzione della pressione migratoria, attraverso la creazione di posti di lavoro e lo sviluppo della formazione nelle zone ad alto tasso di emigrazione;
il reinserimento delle persone immigrate illegalmente e rimpatriate;
la promozione del ruolo della donna nel processo di sviluppo economico e sociale, in particolare attraverso l'istruzione e i mezzi d'informazione, coerentemente con la politica giordana in questo settore;
lo sviluppo e il consolidamento dei programmi giordani di pianificazione familiare e di tutela della madre e del bambino;
il miglioramento del sistema previdenziale;
il miglioramento del sistema sanitario;
il miglioramento delle condizioni di vita nelle zone più povere, ad alta densità demografica;
l'attuazione e il finanziamento di programmi di scambio e di svago a favore di gruppi misti di giovani giordani ed europei residenti negli Stati membri per promuovere la conoscenza delle reciproche culture e favorire la tolleranza.
Articolo 83
I progetti di cooperazione possono essere realizzati in coordinamento con gli Stati membri e con gli organismi internazionali competenti.
Articolo 84
Entro il termine del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo il Consiglio di associazione istituisce un gruppo di lavoro incaricato di valutare sistematicamente l'attuazione delle disposizioni dei capi 1 e 2.
CAPO 3
COOPERAZIONE IN CAMPO CULTURALE E SCAMBIO DI INFORMAZIONI
Articolo 85
TITOLO VII
COOPERAZIONE FINANZIARIA
Articolo 86
Per conseguire gli obiettivi del presente accordo, si mette a disposizione della Giordania un pacchetto di cooperazione finanziaria secondo le procedure adeguate e con le risorse finanziarie richieste.
Dette procedure sono stabilite di comune accordo tra le parti tramite gli strumenti più opportuni successivamente all'entrata in vigore dell'accordo.
Oltre agli aspetti contemplati ai titoli V e VI dell'accordo, la cooperazione finanziaria verte sui seguenti aspetti:
Articolo 87
Nel quadro degli strumenti finanziari comunitari esistenti destinati a sostenere i programmi di adeguamento strutturale nei paesi mediterranei, e in stretto coordinamento con le autorità giordane e altri donatori, in particolare con altre istituzioni finanziarie internazionali, la Comunità studierà gli strumenti più adeguati per sostenere le politiche strutturali della Giordania volte a ristabilire l'equilibrio finanziario dei principali aggregati e a favorire la creazione di un ambiente economico propizio all'accelerazione della crescita, e a migliorare al tempo stesso il benessere sociale della popolazione.
Articolo 88
Per garantire l'adozione di un'impostazione coordinata nei confronti di eventuali problemi macroeconomici e finanziari a carattere eccezionale che dovessero derivare dall'attuazione del presente accordo, le parti seguono con particolare attenzione l'evoluzione dei reciproci scambi commerciali e l'andamento delle relazioni finanziarie tra la Comunità e la Giordania nel quadro del dialogo economico continuativo istituito a norma del titolo V.
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI
Articolo 89
È istituito un consiglio di associazione che si riunisce a livello ministeriale una volta all'anno e ogniqualvolta le circostanze lo richiedono, su iniziativa del suo presidente e alle condizioni previste nel suo regolamento interno.
Esso esamina qualsiasi questione importante inerente al presente accordo e ogni altra questione bilaterale o internazionale di reciproco interesse.
Articolo 90
Articolo 91
Per conseguire gli obiettivi stabiliti del presente accordo, il consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni nei casi ivi specificati.
Le decisioni adottate sono vincolanti per le parti, che prendono le misure necessarie per la loro attuazione. Il consiglio di associazione può altresì formulare adeguate raccomandazioni.
Le decisioni e raccomandazioni sono adottate di comune accordo tra le due parti.
Articolo 92
Articolo 93
Articolo 94
Articolo 95
Il consiglio di associazione può decidere di costituire qualsiasi gruppo di lavoro o organismo necessario per l'attuazione dell'accordo.
Articolo 96
Il consiglio di associazione adotta tutte le misure utili per agevolare la cooperazione e i contatti tra il Parlamento europeo e il Parlamento giordano.
Articolo 97
Il Consiglio di associazione designa un terzo arbitro.
Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza.
Ciascuna delle parti in causa deve adottare le misure richieste per l'applicazione del lodo arbitrale.
Articolo 98
Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una parte di adottare qualsiasi misura:
ritenuta necessaria a precludere la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza;
inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo o alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare;
ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento dell'ordine pubblico, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
Articolo 99
Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:
Articolo 100
Per quanto riguarda le imposte dirette, nessuna disposizione del presente accordo avrà l'effetto:
Articolo 101
Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle che meno ledono per il funzionamento dell'accordo. Le misure decise sono comunicate senza indugio al consiglio di associazione e, qualora l'altra parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in sede di consiglio di associazione.
Articolo 102
I protocolli 1-4 e gli allegati 1-7 costituiscono parte integrante del presente accordo. Le dichiarazioni e gli scambi di lettere figurano nell'atto finale che costituisce parte integrante del presente accordo.
Articolo 103
Ai fini del presente accordo, per «Parti» si intendono la Comunità, o gli Stati membri, o la Comunità e gli Stati membri, secondo le loro rispettive competenze, da una parte, e la Giordania, dall'altra.
Articolo 104
L'accordo è concluso per un periodo illimitato.
Ciascuna delle parti può denunciare l'accordo dandone notifica all'altra parte. L'accordo cessa di applicarsi sei mesi dopo la data di tale notifica.
Articolo 105
Il presente accordo si applica ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunità europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, alle condizioni in essi indicate, da una parte, e al territorio della Giordania, dall'altra.
Articolo 106
Il presente accordo, redatto in due esemplari in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e araba, ciascun testo facente ugualmente fede, è depositato presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.
Articolo 107
Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti contraenti si notificano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state espletate.
Hecho en Bruselas, el veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y siete
Udfærdiget i Bruxelles, den fireogtyvende november nitten hundrede og sygoghalvfems
Geschehen zu Brüssel am vierundzwanzigsten November neunzehnhundertsiebenundneunzig
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι τέσσερις Νοεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά
Done at Brussels on the twenty-fourth day of November in the year one thousand nine hundred and ninety-seven
Fait à Bruxelles, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept
Fatto a Bruxelles, addì ventiquattro novembre millenovecentonovantasette
Gedaan te Brussel, de vierentwintigste november negentienhonderd zevenennegentig
Feito em Bruxelas, em vinte e quatro de Novembro de mil novecentos e noventa e sete
Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäneljäntenä päivänä marraskuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän
Som skedde i Bryssel den tjugofjärde november nittonhundranittiosju
Pour le Royaume de Belgique
Voor het Koninkrijk België
Für das Königreich Belgien
Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.
Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.
Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.
På Kongeriget Danmarks vegne
Für die Bundesrepublik Deutschland
Για την Ελληνική Δημοκρατία
Por el Reino de España
Pour la République française
Thar cheann Na hÉireann
For Ireland
Per la Repubblica italiana
Pour le Grand-Duché de Luxembourg
Voor het Koninkrijk der Nederlanden
Für die Republik Österreich
Pela República Portuguesa
Suomen tasavallan puolesta
För Konungariket Sverige
For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Por las Comunidades Europeas
For De Europæiske Fællesskaber
Für die Europäischen Gemeinschaften
Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες
For the European Communities
Pour les Communautés européennes
Per le Comunità europee
Voor de Europese Gemeenschappen
Pelas Comunidades Europeias
Euroopan yhteisöjen puolesta
På Europeiska gemenskapernas vägnar
ELENCO DEGLI ALLEGATI
ALLEGATO I: |
Elenco dei prodotti industriali originari della Giordania per i quali la Comunità può mantenere un elemento agricolo di cui all'articolo 10, paragrafo 1 |
ALLEGATO II: |
Elenco dei prodotti industriali originari della Comunità per i quali la Giordania può mantenere un elemento agricolo di cui all'articolo 10, paragrafo 2 e all'articolo 11, paragrafo 2 |
ALLEGATO III: |
Elenco dei prodotti industriali originari della Comunità per i quali è applicabile, all'importazione in Giordania, il calendario per lo smantellamento delle tariffe di cui all'articolo 11, paragrafi 3 e 4 |
ALLEGATO IV: |
Elenco dei prodotti industriali originari della Comunità di cui all'articolo 11, paragrafo 5 |
ALLEGATO V: |
Elenco delle riserve comunitarie di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b) (diritto di stabilimento) |
ALLEGATO VI: |
Elenco delle riserve giordane di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera a) (diritto di stabilimento) |
ALLEGATO VII: |
Proprietà intellettuale, industriale e commerciale di cui all'articolo 56 |
ALLEGATO I
Elenco dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 1
Codice NC |
Designazione |
(1) |
(2) |
1704 |
Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco): |
ex 1704 90 99 |
– – – – – – Altri prodotti aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) |
1806 |
Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao: |
ex 1806 90 90 |
– – Altri prodotti aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) |
1905 |
Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili: |
1905 90 |
– altri: |
1905 90 90 |
– – – – altri |
ALLEGATO II
Elenco dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, e all'articolo 11, paragrafo 2
Codice NC |
Designazione |
0403 |
Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao: |
da 0403 10 51 a 0403 10 99 |
– – – – Yogurt, aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao |
da 0403 90 71 a 0403 90 99 |
– – Altri, aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao |
0405 |
Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere |
0405 20 |
– Paste da spalmare lattiere: |
0405 20 10 |
– – aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 60 % |
0405 20 30 |
– – aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 75 % |
0711 90 30 |
Granturco dolce, temporaneamente conservato (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atto per l'alimentazione nello stato in cui viene presentato |
2208 |
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; liquori ed altre bevande alcoliche |
ALLEGATO III
Elenchi dei prodotti industriali originari della Comunità per i quali è applicabile, all'importazione in Giordania, il calendario per lo smantellamento delle tariffe di cui all'articolo 11, paragrafi 3 e 4
ELENCO A
130219100 |
130219900 |
190110200 |
190190200 |
210690300 |
210690400 |
210690600 |
250300000 |
250410000 |
250490000 |
250700000 |
250810000 |
250820000 |
250830000 |
250840000 |
250850000 |
250860000 |
250870000 |
250900000 |
251010000 |
251020000 |
251110000 |
251120000 |
251200000 |
251319000 |
251320100 |
251400000 |
251910000 |
251990000 |
252020100 |
252400000 |
252610000 |
252620000 |
252810000 |
252890000 |
253090200 |
253090300 |
260111000 |
260112000 |
260120000 |
260200000 |
260300000 |
260400000 |
260500000 |
260600000 |
260700000 |
260800000 |
260900000 |
261000000 |
261100000 |
261210000 |
261220000 |
261310000 |
261390000 |
261400000 |
261510000 |
261590000 |
261610000 |
261690000 |
261710000 |
261790000 |
261800000 |
261900000 |
262011000 |
262019000 |
262020000 |
262030000 |
262040000 |
262050000 |
262090000 |
262100000 |
270111000 |
270112000 |
270119000 |
270120000 |
270210000 |
270220000 |
270300000 |
270400000 |
270500000 |
270600000 |
270710000 |
270720000 |
270730000 |
270740000 |
270750000 |
270760000 |
270791000 |
270799000 |
270810000 |
270820000 |
270900000 |
271000520 |
271000700 |
271220100 |
271311000 |
271312000 |
271320000 |
271390000 |
271410000 |
271490000 |
280130000 |
280200000 |
280300000 |
280429100 |
280429200 |
280470000 |
280490000 |
280511000 |
280519000 |
280521000 |
280522000 |
280530000 |
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280620000 |
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950621000 |
950629000 |
950631000 |
950632000 |
950639000 |
950640000 |
950651000 |
950659000 |
950661000 |
950662000 |
950669000 |
950670000 |
950691000 |
950699000 |
950710000 |
950720000 |
950730000 |
950790000 |
950800000 |
960110000 |
960190100 |
960190900 |
960200200 |
960200900 |
960310000 |
960321000 |
960329000 |
960330000 |
960340000 |
960350000 |
960360000 |
960390100 |
960390900 |
960400000 |
960500000 |
960810900 |
960820000 |
960831000 |
960839000 |
960840000 |
960850000 |
960860000 |
960891000 |
960899900 |
960910900 |
960920000 |
960990000 |
961000000 |
961100000 |
961210000 |
961220000 |
961310000 |
961320000 |
961330000 |
961380000 |
961390000 |
961420000 |
961490000 |
961511000 |
961519000 |
961590000 |
961620000 |
961700000 |
961800000 |
970110000 |
970190000 |
970200000 |
970300000 |
970400000 |
970500900 |
970600000 |
ELENCO C
Elenco dei prodotti agricoli trasformati per i quali i dazi doganali sono soppressi a decorrere dall'entrata in vigore del presente protocollo:
050100000 |
050210000 |
050290000 |
050300000 |
050510000 |
050590000 |
050610000 |
050690000 |
050710000 |
050790000 |
050800000 |
050900000 |
130212100 |
130220000 |
130232000 |
140110000 |
140120000 |
140190000 |
140200000 |
140300000 |
140410110 |
140420000 |
140490100 |
150500100 |
150500900 |
150600100 |
151590100 |
151590300 |
151710100 |
151800000 |
152000100 |
152110000 |
152190100 |
152190900 |
152200100 |
170250000 |
180310200 |
180310900 |
180320200 |
180320900 |
180400000 |
180500900 |
190190100 |
190211000 |
190219100 |
190300000 |
210390100 |
210420100 |
210610100 |
210610900 |
210690700 |
210690800 |
220720000 |
290543000 |
290544000 |
290545100 |
330190100 |
330190200 |
330210200 |
330210300 |
350110000 |
350510000 |
350520100 |
380910000 |
382311000 |
382312000 |
382313000 |
382319000 |
382370000 |
382460000 |
ELENCO D
Elenco dei prodotti agricoli trasformati per i quali i dazi doganali sono soppressi in quattro uguali tappe annuali a decorrere dal 1o maggio 2006:
130213000 |
130214000 |
130231000 |
140410900 |
151590200 |
180500100 |
190110900 |
190120900 |
190190900 |
190410000 |
190420000 |
190430000 |
190490000 |
190590100 |
190590300 |
190590400 |
210111000 |
210112000 |
210120000 |
210130000 |
210210000 |
210220000 |
210230000 |
210690910 |
210690990 |
290545900 |
ELENCO E
Elenco dei prodotti agricoli trasformati per i quali i dazi doganali sono soppressi in otto uguali tappe annuali a decorrere dal 1o maggio 2006:
051000000 |
071040000 |
071190900 |
090300000 |
121220000 |
130212900 |
140410190 |
140490900 |
150600900 |
151590900 |
151620900 |
151790200 |
151790900 |
152000900 |
170410000 |
170490000 |
180610000 |
180620000 |
180631000 |
180632000 |
180690000 |
190219900 |
190220000 |
190300000 |
190510000 |
190520000 |
200190000 |
200410000 |
200490000 |
200510000 |
200520100 |
200520900 |
200580000 |
200811000 |
200891000 |
200899900 |
210310000 |
210320000 |
210330000 |
210390900 |
210410000 |
210420900 |
210500000 |
210690200 |
210690990 |
220110000 |
220190000 |
220210000 |
220290000 |
220710100 |
220710900 |
220890500 |
330190900 |
350520900 |
350520900 |
ELENCO F
Elenco dei prodotti agricoli trasformati per i quali i dazi doganali sono ridotti del 50 % in cinque uguali tappe annuali a decorrere dal 1o maggio 2006:
190531000 |
190539000 |
ELENCO G
Elenco dei prodotti agricoli trasformati per i quali i dazi doganali non sono soppressi e che sono soggetti a una clausola di revisione:
220300000 |
220510000 |
220590000 |
220820000 |
220830000 |
220840000 |
220850000 |
220860000 |
220870000 |
220890300 |
220890400 |
220890900 |
240210000 |
240220000 |
240290100 |
240290200 |
240310100 |
240310900 |
240391000 |
240399300 |
240399900 |
ALLEGATO IV
Elenco dei prodotti industriali originari della Comunità di cui all'articolo 11, paragrafo 5
220300000 |
220500000 |
240200000 |
240300000 |
240390000 |
240399000 |
240399200 |
570100000 |
570110000 |
570190000 |
570200000 |
570210000 |
570220000 |
570230000 |
570231000 |
570239000 |
570240000 |
570241000 |
570249000 |
570250000 |
570251000 |
570259000 |
570290000 |
570291000 |
570299000 |
570300000 |
570310000 |
570390000 |
570400000 |
570410000 |
570500000 |
610110000 |
610190000 |
610210000 |
610230000 |
610290000 |
610312000 |
610319000 |
610321000 |
610322000 |
610323000 |
610329000 |
610339000 |
610349000 |
610402900 |
610412000 |
610413000 |
610423000 |
610431000 |
610439000 |
610444000 |
610449000 |
610459000 |
610461000 |
610469000 |
610610000 |
610811000 |
610819000 |
610829000 |
610832000 |
610839000 |
610899000 |
611090000 |
611190000 |
611220000 |
611231000 |
611239000 |
611241000 |
611249000 |
611300000 |
611410000 |
611490000 |
611599900 |
611610000 |
611691000 |
611692000 |
611693000 |
611699000 |
611710000 |
611720000 |
611780000 |
611790000 |
620113000 |
620119000 |
620199000 |
620219000 |
620291000 |
620299000 |
620590000 |
620610000 |
620640000 |
620690000 |
620711000 |
620719000 |
620722000 |
620729000 |
620792000 |
620799000 |
620811000 |
620819000 |
620821000 |
620822000 |
620829000 |
620891000 |
620892000 |
620899000 |
620910000 |
620990000 |
621010000 |
621040000 |
621050000 |
621111000 |
621112000 |
621120000 |
621131000 |
621133000 |
621139000 |
621141000 |
621143000 |
621149000 |
621220000 |
621230000 |
621290000 |
621310000 |
621320000 |
621390000 |
621600000 |
621710900 |
621790000 |
630900000 |
630900100 |
630900900 |
640110000 |
640191000 |
640192000 |
640199000 |
640212000 |
640219000 |
640220000 |
640230000 |
640291000 |
640299000 |
640510000 |
640520000 |
640590000 |
640610000 |
640620000 |
640691000 |
640699100 |
640699200 |
640699910 |
640699990 |
ex870310 000 (*1) |
ex870321 000 (*1) |
ex870322 000 (*1) |
ex870323 000 (*1) |
ex870324 000 (*1) |
ex870331 000 (*1) |
ex870332 000 (*1) |
ex870333 000 (*1) |
ex870339 000 (*1) |
940120000 |
940130000 |
940140000 |
940150000 |
940161000 |
940169000 |
940171000 |
940179000 |
940180000 |
940190000 |
940210100 |
940310000 |
940320000 |
940330000 |
940340000 |
940350000 |
940360000 |
940370000 |
940380000 |
940390000 |
940410000 |
940421000 |
940429000 |
940430000 |
940490000 |
940510000 |
940520000 |
940530000 |
940540900 |
940550900 |
940560000 |
940591000 |
940592000 |
940599000 |
940600190 |
940600200 |
940600300 |
940600900 |
(*1)
Si intendono per veicoli d'occasione i veicoli aventi più di 6 mesi dalla registrazione e che hanno percorso almeno 6 000 km. |
ALLEGATO V
Elenco delle riserve comunitarie di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b)
Settore minerario
In alcuni Stati membri può essere necessaria una concessione per consentire a società non controllate da persone fisiche o giuridiche comunitarie di acquisire i diritti minerari e di procedere alle attività estrattive.
Pesca
Salvo diverse disposizioni, l'accesso alle risorse biologiche e delle zone di pesca situate nelle acque marittime sotto la sovranità o la giurisdizione degli Stati membri della Comunità e il loro utilizzo sono limitati ai pescherecci che battono bandiera di un territorio comunitario.
Acquisto di beni immobili
In alcuni Stati membri, l'acquisto di beni immobili è soggetto a restrizioni.
Servizi audiovisivi, compresa la radio
Il trattamento nazionale per la produzione e la distribuzione, comprese le trasmissioni radiotelevisive e le altre forme di diffusione al pubblico, può essere riservato a impianti audiovisivi che rispondano a determinati criteri di origine.
Servizi di telecomunicazione, compresi i servizi mobili e satellitari
Servizi riservati.
In alcuni Stati membri l'accesso al mercato per le infrastrutture e i servizi complementari è soggetto a restrizioni.
Agricoltura
Alcuni Stati membri non applicano il trattamento nazionale alle società non controllate da persone fisiche o giuridiche comunitarie che intendono intraprendere attività agricole. L'acquisto di vigneti da parte di società non controllate da persone fisiche o giuridiche comunitarie è soggetto a notifica o, a seconda dei casi, ad autorizzazione.
Agenzie di stampa
In alcuni Stati membri la partecipazione straniera alle case editrici e alle società radiotelevisive è soggetta a restrizioni.
ALLEGATO VI
Riserve giordane al trattamento nazionale di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera a)
Al fine di migliorare le condizioni del trattamento nazionale in tutti i settori, l'elenco delle riserve di cui sopra sarà riesaminato entro due anni dall'entrata in vigore dell'accordo.
appalti nel settore edilizio;
commercio e servizi commerciali;
settore minerario.
Per l'acquisto, la vendita o l'affitto di beni immobili da parte di non giordani occorre l'approvazione preventiva del Consiglio dei ministri.
ALLEGATO VII
Proprietà intellettuale, industriale e commerciale di cui all'articolo 56
1. Entro il termine del quinto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, la Giordania aderirà alle seguenti convenzioni multilaterali in materia di diritti di proprietà:
2. Entro il settimo anno dall'entrata in vigore dell'accordo, la Giordania aderirà alle seguenti convenzioni multilaterali:
3. La Giordania si impegna ad assicurare un'adeguata ed efficace protezione dei brevetti per i prodotti chimici e farmaceutici, a norma degli articoli 27-34 dell'accordo OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, entro il termine del terzo anno dall'entrata in vigore del presente accordo o, se precedente, dalla sua adesione all'OMC.
4. Il Consiglio di associazione può decidere che i paragrafi 1, 2 e 3 si applichino ad altre convenzioni multilaterali in questo settore.
5. Le Parti confermano l'importanza da esse riconosciuta al rispetto degli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali:
ELENCO DEI PROTOCOLLI
PROTOCOLLO n. 1 |
relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Giordania |
PROTOCOLLO n. 2 |
relativo al regime applicabile all'importazione nella Giordania di prodotti agricoli originari della Comunità |
PROTOCOLLO n. 3 |
relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e metodi di cooperazione amministrativa |
PROTOCOLLO n. 4 |
sull'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale |
PROTOCOLLO |
all’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra, riguardante un accordo quadro tra l’Unione europea e il Regno hascemita di Giordania sui principi generali della partecipazione del Regno hascemita di Giordania ai programmi dell’Unione |
PROTOCOLLO |
che modifica l'accordo euro-mediterraneo sui trasporti aerei tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea |
PROTOCOLLO N. 1
relativo alle disposizioni applicabili all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Giordania
Le importazioni nella Comunità dei seguenti prodotti originari della Giordania sono soggette alle condizioni di seguito specificate.
All'entrata in vigore del presente protocollo i dazi doganali applicabili all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Giordania sono soppressi, tranne per i prodotti elencati in allegato.
I prodotti elencati in allegato originari della Giordania sono ammessi all'importazione nella Comunità alle condizioni indicate in appresso e in allegato.
Per i prodotti agricoli originari della Giordania elencati nell'allegato al presente protocollo i dazi doganali sono soppressi o ridotti nei limiti dei contingenti tariffari indicati per ciascun prodotto nella colonna B.
I dazi doganali applicati ai quantitativi eccedenti i contingenti sono ridotti della percentuale indicata per ciascun prodotto nella colonna C.
Per i prodotti della voce 1509 la soppressione dei dazi doganali si applica unicamente alle importazioni di olio d'oliva non trattato, interamente ottenuto in Giordania e trasportato direttamente dalla Giordania nella Comunità. Ai prodotti della voce 1509 che non soddisfano tale condizione si applica il dazio doganale previsto dalla tariffa doganale comune.
A decorrere dal 1o gennaio 2010 sono soppressi i dazi doganali all'importazione nella Comunità di tutti i prodotti agricoli originari della Giordania, tranne per i prodotti dei codici NC 0603 10 e 1509 10 , ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei punti da 3 a 5.
In deroga a quanto disposto ai punti da 2 a 6, per i prodotti di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata ai quali si applica un prezzo d'entrata in conformità del regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione ( 1 ), e per i quali la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di un dazio doganale ad valorem e di un dazio doganale specifico, viene eliminata unicamente la parte ad valorem del dazio.
Per i prodotti di seguito elencati, il prezzo d'entrata convenuto a partire dal quale i dazi specifici sono ridotti a zero durante i periodi indicati corrisponde a quello indicato di seguito. Per tutti gli altri periodi si applica il prezzo d'entrata normale.
Codice NC |
Prodotto |
Periodo |
Prezzo d'entrata convenuto (per 100 kg) |
0702 00 00 |
Pomodori, freschi o refrigerati |
1.10–31.5 |
€ 46,1 |
0707 00 05 |
Cetrioli, freschi o refrigerati |
1.11–31.5 |
€ 44,9 |
0709 10 00 |
Carciofi, freschi o refrigerati |
1.11–31.12 |
€ 57,1 |
0709 90 70 |
Zucchine, fresche o refrigerate |
1.10–31.1 |
€ 42,4 |
1.4–20.4 |
€ 42,4 |
||
0805 10 20 |
Arance fresche |
1.12–31.5 |
€ 26,4 |
ex 0805 20 10 |
Clementine fresche |
1.11–fine febbraio |
€ 48,4 |
Per i prodotti di cui al punto 9:
ALLEGATO AL PROTOCOLLO 1
relativo alle disposizioni applicabili all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Giordania
Codice NC (1) |
Designazione (2) |
Riduzione del dazio doganale NPF (%) |
Volume del contingente tariffario annuale (t in peso netto) |
Riduzione del dazio doganale NPF oltre il contingente (%) |
|
|
A |
B |
C |
0603 10 |
Fiori recisi, freschi |
100 |
2006: 2 000 2007: 4 500 2008: 7 000 2009: 9 500 dal 2010: 12 000 |
60 |
0701 90 50 0701 90 90 |
Patate di primizia, fresche o refrigerate Altre patate, fresche o refrigerate |
100 |
2006: 1 000 2007: 2 350 2008: 3 700 2009: 5 000 |
50 |
0703 20 00 |
Aglio, fresco o refrigerato |
100 |
1 000 |
0 |
0707 00 |
Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati |
100 |
2006: 2 000 2007: 3 000 2008: 4 000 2009: 5 000 |
0 |
0805 |
Agrumi, freschi o secchi |
100 |
2006: 1 000 2007: 3 350 2008: 5 700 2009: 8 000 |
0 |
0810 10 00 |
Fragole, fresche |
100 |
2006: 500 2007: 1 000 2008: 1 500 2009: 2 000 |
40 |
1509 10 |
Olio d'oliva vergine |
100 |
2006: 2 000 2007: 4 500 2008: 7 000 2009: 9 500 dal 2010: 12 000 |
0 |
(1)
Codici NC di cui al regolamento (CE) n. 1810/2004 della Commissione (GU L 327 del 30.10.2004, pag. 1).
(2)
Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha valore puramente indicativo, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, dalla portata dei codici NC. Qualora siano menzionati «ex» codici NC, il regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici NC e la designazione corrispondente. |
PROTOCOLLO N. 2
relativo alle disposizioni applicabili all'importazione in Giordania di prodotti agricoli originari della Comunità
Le importazioni in Giordania dei seguenti prodotti originari della Comunità sono soggette alle condizioni specificate di seguito.
I dazi doganali applicabili all'importazione in Giordania di taluni prodotti agricoli originari della Comunità sono soppressi in conformità dell'allegato.
Ai fini della soppressione dei dazi doganali di cui al paragrafo 2 si applicano le seguenti condizioni:
Ai fini della soppressione dei dazi doganali di cui al paragrafo 2, il dazio di base cui si applicano le riduzioni successive è quello effettivamente applicato erga omnes il giorno che precede la firma dello scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno hashemita di Giordania concernente le misure di liberalizzazione reciproche, la modifica dell'accordo di associazione CE-Giordania e la sostituzione degli allegati I, II, III e IV e dei protocolli 1 e 2 di tale accordo. La Giordania comunica alla Comunità i suoi dazi di base.
Qualora, successivamente alla firma dello scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno hashemita di Giordania concernente le misure di liberalizzazione reciproche, la modifica dell'accordo di associazione CE-Giordania e la sostituzione degli allegati I, II, III e IV e dei protocolli 1 e 2 di tale accordo, venga applicata una riduzione tariffaria erga omnes, in particolare una riduzione derivante dai negoziati tariffari in sede di OMC, tali dazi ridotti sostituiscono il dazio di base di cui al paragrafo 4 a decorrere dalla data di applicazione della riduzione.
ALLEGATO AL PROTOCOLLO 2
relativo alle disposizioni applicabili all'importazione in Giordania di prodotti agricoli originari della Comunità, sulla base della nomenclatura doganale della Giordania
Categoria «A» – prodotti per i quali i dazi doganali sono soppressi a decorrere dall'entrata in vigore del presente protocollo:
010110000 |
010190000 |
010310000 |
010391000 |
010392000 |
010611000 |
010612000 |
010619000 |
010620000 |
010631000 |
010632000 |
010639000 |
010690000 |
020500000 |
020610000 |
020621000 |
020622000 |
020629000 |
020630000 |
020641000 |
020649000 |
020680000 |
020690000 |
020726100 |
020727100 |
021011000 |
021012000 |
021019000 |
021020000 |
021091000 |
021092000 |
021093000 |
021099000 |
040210200 |
040210910 |
040221200 |
040221910 |
040229200 |
040229910 |
040390100 |
040410100 |
040690100 |
040700200 |
040811000 |
040891000 |
050400000 |
051110000 |
051191100 |
051191200 |
051199100 |
051199200 |
051199300 |
060230200 |
060230900 |
060240100 |
060290200 |
060290400 |
060290900 |
070310200 |
070310900 |
070390000 |
071010000 |
071190100 |
071190200 |
071220200 |
071231100 |
071232100 |
071233100 |
071239100 |
071290200 |
071310100 |
071310900 |
071320100 |
071331100 |
071331900 |
071332100 |
071332900 |
071333100 |
071333900 |
071339100 |
071339900 |
071340100 |
071350100 |
071390100 |
071390900 |
080410900 |
080420000 |
081310000 |
090910100 |
100110000 |
100190000 |
100200000 |
100300000 |
100400000 |
100700000 |
100810000 |
100820000 |
100830000 |
100890000 |
110100000 |
110210000 |
110220000 |
110230000 |
110290000 |
110311000 |
110313000 |
110319000 |
110320000 |
110412000 |
110419100 |
110419900 |
110422000 |
110423000 |
110429000 |
110430000 |
110510000 |
110520000 |
110610100 |
110630100 |
110710000 |
110720000 |
110811100 |
110812200 |
110813000 |
110814000 |
110819200 |
110820000 |
110900000 |
120100000 |
120400000 |
120510000 |
120590000 |
120600100 |
120710000 |
120720000 |
120730000 |
120740000 |
120750100 |
120799000 |
120810000 |
120890100 |
120890400 |
120910000 |
120921000 |
120922000 |
120923000 |
120924000 |
120925000 |
120926000 |
120929900 |
120930000 |
120991000 |
120999000 |
121010000 |
121020000 |
121110000 |
121120000 |
121130000 |
121140000 |
121190000 |
121210000 |
121230000 |
121300000 |
121410000 |
121490000 |
130110100 |
130110100 |
130120100 |
130190100 |
130239000 |
150200000 |
150410000 |
150420000 |
150430000 |
150710000 |
150790100 |
150810000 |
151211000 |
151219100 |
151311000 |
151319100 |
151321000 |
151329100 |
151411000 |
151419100 |
151491000 |
151499100 |
151511000 |
151519100 |
151521000 |
151529200 |
151530100 |
151540100 |
151590100 |
151590300 |
151620300 |
151620400 |
151620500 |
151710100 |
152200900 |
170111000 |
170112000 |
170211000 |
170219000 |
170230000 |
170240000 |
170290300 |
170310000 |
170390100 |
180100000 |
200520100 |
200899200 |
200911100 |
210690300 |
210690400 |
210690600 |
230110000 |
230120000 |
230210000 |
230220000 |
230230000 |
230240000 |
230250000 |
230300000 |
230310000 |
230320000 |
230330000 |
230400000 |
230500000 |
230610000 |
230620000 |
230630000 |
230641000 |
230649000 |
230650000 |
230660000 |
230670000 |
230690000 |
230800000 |
230990100 |
230990200 |
230990300 |
230990300 |
330111000 |
330112000 |
330113000 |
330114000 |
330119000 |
330121000 |
330122000 |
330123000 |
330124000 |
330125000 |
330126000 |
330129000 |
330130000 |
330210300 |
350190000 |
350211000 |
350219000 |
350220000 |
350290000 |
350300100 |
350300200 |
350400000 |
350510000 |
410120000 |
410150000 |
410190000 |
410210000 |
410221000 |
410229000 |
410310000 |
410320000 |
410330000 |
410390000 |
500100000 |
500200000 |
500310000 |
500390000 |
510111000 |
510119000 |
510121000 |
510129000 |
510130000 |
510211000 |
510219000 |
510220000 |
510310000 |
510320000 |
510330000 |
520100000 |
520210000 |
520291000 |
520299000 |
520300000 |
530110000 |
530121000 |
530129000 |
530130000 |
530210000 |
530290000 |
Categoria «B» – prodotti per i quali i dazi doganali sono soppressi in due uguali tappe annuali a decorrere dal 1o maggio 2006 e che beneficiano di un accesso in franchigia doganale a decorrere dal 1o maggio 2007:
010210000 |
010290000 |
010410000 |
010420000 |
010511000 |
010512000 |
010519000 |
010592000 |
010593000 |
010599000 |
020110000 |
020120000 |
020130900 |
020210000 |
020220000 |
020230900 |
020410000 |
020421000 |
020422000 |
020423900 |
020430000 |
020441000 |
020442000 |
020443900 |
020450000 |
070110000 |
071320900 |
071340900 |
071350900 |
100510000 |
100590000 |
100610000 |
100620000 |
100630000 |
100640000 |
130213000 |
330210900 |
430110000 |
430130000 |
430160000 |
430170000 |
430180000 |
430190000 |
Categoria «C» – prodotti per i quali i dazi doganali sono soppressi in quattro uguali tappe annuali a decorrere dal 1o maggio 2006 e che beneficiano di un accesso in franchigia doganale a decorrere dal 1o maggio 2009:
040210990 |
040221990 |
040229990 |
040510000 |
040520000 |
040590000 |
051199400 |
060110000 |
060120900 |
060210000 |
060220000 |
071290100 |
080620000 |
151790300 |
350300900 |
Categoria «D» – prodotti per i quali i dazi doganali sono soppressi in cinque uguali tappe annuali a decorrere dal 1o maggio 2006 e che beneficiano di un accesso in franchigia doganale a decorrere dal 1o maggio 2010:
020810000 |
020820000 |
020830000 |
020840000 |
020850000 |
020890000 |
081050000 |
090111000 |
090112000 |
090190000 |
090210000 |
090220000 |
090230000 |
090240000 |
Categoria «E» – prodotti per i quali i dazi doganali sono soppressi in otto uguali tappe annuali a decorrere dal 1o maggio 2006 e che beneficiano di un accesso in franchigia doganale a decorrere dal 1o maggio 2013:
020130100 |
020230100 |
020311000 |
020312000 |
020319000 |
020321000 |
020322000 |
020329000 |
020423100 |
020443100 |
020711000 |
020713000 |
020724000 |
020725000 |
020726900 |
020727900 |
020732000 |
020733000 |
020734000 |
020735000 |
020736000 |
020900000 |
040110000 |
040120000 |
040130000 |
040291000 |
040299000 |
040310000 |
040390900 |
040410900 |
040490000 |
040610000 |
040620000 |
040630000 |
040640000 |
040690900 |
040700100 |
040700900 |
040819000 |
040899000 |
040900000 |
041000000 |
051191900 |
051199900 |
060120100 |
060230300 |
060240900 |
060290300 |
060310000 |
060390000 |
060410000 |
060491000 |
060499000 |
070190100 |
070190900 |
070200000 |
070310300 |
070320000 |
070410000 |
070420000 |
070490000 |
070511000 |
070519000 |
070521000 |
070529000 |
070610000 |
070690000 |
070700000 |
070810000 |
070820000 |
070890000 |
070910000 |
070920000 |
070930000 |
070940000 |
070951000 |
070952000 |
070959000 |
070960000 |
070970000 |
070990000 |
071021000 |
071022000 |
071029000 |
071030000 |
071080000 |
071090000 |
071120000 |
071130000 |
071140000 |
071151000 |
071159000 |
071190900 |
071220900 |
071231900 |
071232900 |
071233900 |
071239900 |
071290900 |
071410000 |
071420000 |
071490000 |
080111000 |
080119000 |
080121000 |
080122000 |
080131000 |
080132000 |
080211000 |
080212000 |
080221000 |
080222000 |
080231000 |
080232000 |
080240000 |
080250000 |
080290000 |
080300100 |
080300900 |
080410100 |
080410300 |
080430000 |
080440000 |
080450000 |
080510100 |
080510900 |
080520000 |
080540000 |
080550000 |
080590000 |
080610000 |
080711000 |
080719000 |
080720000 |
080810100 |
080810900 |
080820000 |
080910000 |
080920000 |
080930000 |
080940000 |
081010000 |
081020000 |
081030000 |
081040000 |
081060000 |
081090000 |
081110000 |
081120000 |
081190000 |
081210000 |
081290000 |
081320000 |
081330000 |
081340000 |
081350000 |
081400000 |
090121000 |
090122000 |
090411000 |
090412000 |
090420000 |
090500000 |
090610000 |
090620000 |
090700000 |
090810000 |
090820000 |
090830000 |
090910900 |
090920000 |
090930000 |
090940000 |
090950000 |
091010000 |
091020000 |
091030000 |
091040000 |
091050000 |
091091000 |
091099000 |
110610900 |
110620000 |
110630900 |
110811900 |
110812900 |
110819900 |
120210000 |
120220000 |
120300000 |
120600900 |
120750900 |
120760000 |
120791000 |
120890900 |
120929100 |
121291000 |
121299000 |
130110900 |
130110900 |
130120900 |
130190900 |
130211000 |
150100000 |
150300000 |
150790900 |
150890000 |
150910000 |
151000000 |
151190900 |
151219900 |
151221000 |
151229000 |
151319900 |
151329900 |
151419900 |
151499900 |
151519900 |
151529900 |
151530900 |
151540900 |
151550000 |
151590900 |
151610000 |
151620200 |
151620900 |
151710900 |
151790200 |
151790900 |
160220000 |
160239000 |
160241000 |
160242000 |
160249000 |
160290000 |
170191000 |
170199900 |
170220000 |
170260000 |
170290100 |
170290900 |
170390900 |
180200000 |
200110000 |
200190000 |
200210000 |
200290000 |
200310000 |
200320000 |
200390000 |
200510000 |
200520900 |
200540000 |
200551000 |
200559000 |
200560000 |
200570000 |
200590000 |
200600000 |
200710000 |
200791000 |
200799000 |
200811000 |
200819000 |
200820000 |
200830000 |
200840000 |
200850000 |
200860000 |
200870000 |
200880000 |
200892000 |
200899900 |
200911900 |
200912900 |
200919900 |
200921900 |
200929900 |
200931900 |
200939900 |
200941900 |
200949900 |
200950000 |
200961900 |
200969900 |
200971900 |
200979900 |
200980900 |
200990900 |
210690500 |
230700000 |
230910000 |
230990900 |
Categoria «F» – prodotti per i quali i dazi doganali sono ridotti del 40 % in otto uguali tappe annuali a decorrere dal 1o maggio 2006 e che beneficiano di un accesso al 60 % del tasso di base a decorrere dal 1o maggio 2013;
220410000 |
220421000 |
220429000 |
220430000 |
220600000 |
Categoria «G» – prodotti per i quali i dazi doganali non sono soppressi:
020712000 |
020714000 |
150990000 |
160100000 |
160210000 |
160231000 |
160232000 |
160250000 |
170199100 |
240110000 |
240120000 |
240130000 |
PROTOCOLLO N. 3
relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
Articolo 1
Norme di origine applicabili
Articolo 2
Norme di origine alternative applicabili
Articolo 3
Composizione delle controversie
Articolo 4
Modifiche del protocollo
Il Consiglio di associazione può decidere di modificare il presente protocollo.
Articolo 5
Recesso dalla convenzione
APPENDICE A
NORME DI ORIGINE ALTERNATIVE APPLICABILI
Norme per l'applicazione facoltativa tra le parti contraenti della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee in attesa del completamento e dell'entrata in vigore della modifica della Convenzione
(«norme» o «norme transitorie»)
DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI» E METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
INDICE |
|
FINALITÀ |
|
DISPOSIZIONI GENERALI |
|
Articolo 1 |
Definizioni |
DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI» |
|
Articolo 2 |
Requisiti di carattere generale |
Articolo 3 |
Prodotti interamente ottenuti |
Articolo 4 |
Lavorazioni o trasformazioni sufficienti |
Articolo 5 |
Norma di tolleranza |
Articolo 6 |
Lavorazioni o trasformazioni insufficienti |
Articolo 7 |
Cumulo dell'origine |
Articolo 8 |
Condizioni per l'applicazione del cumulo dell'origine |
Articolo 9 |
Unità da prendere in considerazione |
Articolo 10 |
Assortimenti |
Articolo 11 |
Elementi neutri |
Articolo 12 |
Separazione contabile |
REQUISITI TERRITORIALI |
|
Articolo 13 |
Principio della territorialità |
Articolo 14 |
Non modificazione |
Articolo 15 |
Esposizioni |
RESTITUZIONE O ESENZIONE |
|
Articolo 16 |
Restituzione dei dazi doganali o esenzione da tali dazi |
PROVA DELL'ORIGINE |
|
Articolo 17 |
Requisiti di carattere generale |
Articolo 18 |
Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine |
Articolo 19 |
Esportatore autorizzato |
Articolo 20 |
Procedura di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 |
Articolo 21 |
Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1 |
Articolo 22 |
Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1 |
Articolo 23 |
Validità della prova dell'origine |
Articolo 24 |
Zone franche |
Articolo 25 |
Requisiti per l'importazione |
Articolo 26 |
Importazioni con spedizioni scaglionate |
Articolo 27 |
Esonero dalla prova dell'origine |
Articolo 28 |
Discordanze ed errori formali |
Articolo 29 |
Dichiarazione del fornitore |
Articolo 30 |
Importi espressi in euro |
PRINCIPI DI COOPERAZIONE E PROVE DOCUMENTALI |
|
Articolo 31 |
Prove documentali, conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi |
Articolo 32 |
Composizione delle controversie |
COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA |
|
Articolo 33 |
Notifica e cooperazione |
Articolo 34 |
Controllo delle prove dell'origine |
Articolo 35 |
Controllo delle dichiarazioni del fornitore |
Articolo 36 |
Sanzioni |
APPLICAZIONE DELL'APPENDICE A |
|
Articolo 37 |
Spazio economico europeo |
Articolo 38 |
Liechtenstein |
Articolo 39 |
Repubblica di San Marino |
Articolo 40 |
Principato di Andorra |
Articolo 41 |
Ceuta e Melilla |
Elenco degli allegati |
|
ALLEGATO I |
Note introduttive all'elenco dell'allegato II |
ALLEGATO II |
Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario |
ALLEGATO III |
Testo della dichiarazione di origine |
ALLEGATO IV |
Fac-simile del certificato di circolazione EUR.1 e domanda di certificato EUR.1 |
ALLEGATO V |
Condizioni particolari relative ai prodotti originari di Ceuta e Melilla |
ALLEGATO VI |
Dichiarazione del fornitore |
ALLEGATO VII |
Dichiarazione a lungo termine del fornitore |
FINALITÀ
Le presenti norme sono facoltative. Esse sono destinate a un'applicazione provvisoria in attesa della conclusione e dell'entrata in vigore della modifica della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («convenzione PEM» o «convenzione»). Le presenti norme saranno applicate bilateralmente agli scambi tra le parti contraenti che accettano di far riferimento a esse o di includerle nei loro accordi commerciali preferenziali bilaterali. Le presenti norme sono destinate a essere applicate in alternativa alle norme della convenzione che, conformemente alla convenzione, non pregiudicano i principi stabiliti nei singoli accordi pertinenti o in altri accordi bilaterali pertinenti tra le parti contraenti. Di conseguenza, le presenti norme non saranno obbligatorie ma facoltative. Possono essere applicate dagli operatori economici che desiderino chiedere il trattamento preferenziale in base a esse anziché in base alle norme della convenzione.
Le presenti norme non hanno lo scopo di modificare la convenzione, che rimane pienamente in applicazione tra le parti contraenti della convenzione. Le presenti norme non altereranno i diritti e gli obblighi delle parti contraenti nell'ambito della convenzione.
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente protocollo:
per «parte contraente applicatrice» si intende una parte contraente della convenzione PEM che incorpora il presente protocollo nei suoi accordi commerciali preferenziali bilaterali con un'altra parte contraente della convenzione PEM e comprende le parti dell'accordo;
per «capitoli», «voci» e «sottovoci» si intendono i capitoli, le voci e le sottovoci (codici a quattro o a sei cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci («sistema armonizzato»), con le modifiche indicate nella raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale del 26 giugno 2004;
il termine «classificato» si riferisce alla classificazione delle merci in una determinata voce o sottovoce del sistema armonizzato;
con il termine «spedizione» si intendono i prodotti:
spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario; oppure
accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;
con «autorità doganali della parte o della parte contraente applicatrice» si intende per l'Unione europea qualsiasi autorità doganale degli Stati membri dell'Unione europea;
per «valore in dogana» si intende il valore determinato conformemente all'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (accordo OMC sul valore in dogana);
per «prezzo franco fabbrica» si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante nella parte nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati e di tutti gli altri costi relativi alla sua fabbricazione, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto. Se l'ultima lavorazione o trasformazione è stata appaltata a un fabbricante, il termine «fabbricante» si riferisce all'impresa appaltante.
Se il prezzo effettivamente corrisposto non rispecchia tutti i costi correlati alla fabbricazione del prodotto che sono realmente sostenuti nella parte, per prezzo franco fabbrica si intende la somma di tutti questi costi, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;
per «materiali fungibili» o «prodotti fungibili» si intendono materiali o prodotti dello stesso tipo e della stessa qualità commerciale, che presentano le stesse caratteristiche tecniche e fisiche e non possono essere distinti tra loro;
per «merci» si intendono sia i materiali che i prodotti;
per «fabbricazione» si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio;
per «materiale» si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;
per «contenuto massimo di materiali non originari» si intende il contenuto massimo di materiali non originari ammesso affinché la fabbricazione possa essere considerata come lavorazione o trasformazione sufficiente a conferire al prodotto il carattere originario. Tale valore può essere espresso in percentuale del prezzo franco fabbrica del prodotto o in percentuale del peso netto dei materiali utilizzati rientranti in un determinato gruppo di capitoli, in un capitolo, in una voce o in una sottovoce;
per «prodotto» si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato a essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;
il termine «territori» comprende il territorio terrestre, le acque interne e le acque territoriali di una parte;
per «valore aggiunto» si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica del prodotto e il valore in dogana di tutti i materiali utilizzati originari delle altre parti contraenti applicatrici con cui si applica il cumulo oppure, se il valore in dogana non è noto o non può essere stabilito, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella parte esportatrice;
per «valore dei materiali» si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella parte esportatrice. Tale definizione si applica, mutatis mutandis, qualora sia necessario stabilire il valore dei materiali originari utilizzati.
TITOLO II
DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»
Articolo 2
Requisiti di carattere generale
Ai fini dell'applicazione dell'accordo si considerano prodotti originari di una parte quando sono esportati nell'altra parte:
i prodotti interamente ottenuti in una parte ai sensi dell'articolo 3;
i prodotti ottenuti in una parte in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in tale parte di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4.
Articolo 3
Prodotti interamente ottenuti
Si considerano interamente ottenuti in una parte quando sono esportati nell'altra parte:
i prodotti minerari e l'acqua naturale estratti dal suo suolo o dal suo fondo marino;
le piante, incluse le piante acquatiche, e i prodotti del regno vegetale ivi coltivati o raccolti;
gli animali vivi, ivi nati e allevati;
i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;
i prodotti provenienti da animali macellati ivi nati e allevati;
i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
i prodotti dell'acquacoltura, quando i pesci, i crostacei, i molluschi e altri invertebrati acquatici siano ivi nati o allevati da uova, larve, avannotti o novellame;
i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali, con le sue navi;
i prodotti ottenuti a bordo delle sue navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera h);
gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime;
gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori dalle sue acque territoriali, purché essa abbia diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;
le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a l).
Le espressioni «le sue navi» e «le sue navi officina» di cui al paragrafo 1, rispettivamente lettere h) e i), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:
che sono immatricolate nella parte esportatrice o nella parte importatrice;
che battono bandiera della parte esportatrice o della parte importatrice;
che soddisfano una delle seguenti condizioni:
appartengono, in misura non inferiore al 50 %, a cittadini della parte esportatrice o della parte importatrice oppure
appartengono a società
Articolo 4
Lavorazioni o trasformazioni sufficienti
Tuttavia, ove la norma applicabile si fondi sulla conformità a un determinato contenuto massimo di materiali non originari, le autorità doganali delle parti possono autorizzare gli esportatori a calcolare il prezzo franco fabbrica del prodotto e il valore dei materiali non originari come valore medio secondo quanto indicato nel paragrafo 4, affinché sia tenuto conto delle fluttuazioni dei costi e dei tassi di cambio.
Articolo 5
Norma di tolleranza
In deroga all'articolo 4 e fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo, i materiali non originari di cui, in base alle condizioni indicate nell'elenco dell'allegato II, non è ammesso l'utilizzo nella fabbricazione di un determinato prodotto possono comunque essere utilizzati qualora il loro peso netto totale o valore accertato non superi:
il 15 % del peso netto del prodotto per i prodotti compresi nel capitolo 2 e nei capitoli da 4 a 24, esclusi i prodotti della pesca trasformati di cui al capitolo 16;
il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto per i prodotti diversi da quelli indicati alla lettera a).
Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato, a cui si applicano le tolleranze indicate nelle note 6 e 7 dell'allegato I.
Articolo 6
Lavorazioni o trasformazioni insufficienti
Fatto salvo il disposto del paragrafo 2 del presente articolo, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, a prescindere dal rispetto dei requisiti dell'articolo 4, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:
le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;
la scomposizione e la composizione di confezioni;
il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;
le semplici operazioni di pittura e lucidatura;
la mondatura e la molitura parziale o totale del riso; la pulitura e la brillatura dei cereali e del riso;
le operazioni per colorare o aromatizzare lo zucchero o formare zollette di zucchero; la molitura parziale o totale di zucchero cristallizzato;
la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;
l'affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio;
il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi inclusa la composizione di assortimenti di articoli);
le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o su tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri analoghi segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi;
la semplice miscela di prodotti, anche di specie diverse;
la miscela dello zucchero con qualsiasi altra sostanza;
la semplice aggiunta di acqua o la diluizione, la disidratazione oppure la denaturazione dei prodotti;
il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;
la macellazione degli animali;
il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a q).
Articolo 7
Cumulo dell'origine
Ai fini del presente paragrafo, i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea e la Repubblica di Moldova devono essere considerati come una sola parte contraente applicatrice.
Articolo 8
Condizioni per l'applicazione del cumulo dell'origine
Il cumulo di cui all'articolo 7 si può applicare soltanto a condizione che:
un accordo commerciale preferenziale ai sensi dell'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (GATT) sia in vigore tra le parti contraenti applicatrici che partecipano all'acquisizione del carattere originario e la parte contraente applicatrice di destinazione e
le merci abbiano acquisito il carattere originario con l'applicazione di norme di origine identiche a quelle del presente protocollo.
Il cumulo di cui all'articolo 7 si applica dalla data indicata in tali avvisi.
Le parti comunicano alla Commissione europea i dettagli degli accordi conclusi con altre parti contraenti applicatrici che comprendono tali norme, incluse le relative date di entrata in vigore.
Se come prova dell'origine si usa un certificato di circolazione EUR.1, tale dicitura figura nella casella 7 di detto certificato.
Le parti notificano la deroga alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2.
Articolo 9
Unità da prendere in considerazione
L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione del presente protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato. Ne consegue che:
quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;
quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare il presente protocollo ogni prodotto va considerato singolarmente.
Articolo 10
Assortimenti
Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari.
Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.
Articolo 11
Elementi neutri
Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:
energia e combustibile;
impianti e attrezzature;
macchine e utensili;
merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.
Articolo 12
Separazione contabile
Attraverso l'utilizzo della separazione contabile si deve garantire che, in qualsiasi momento, non si possano considerare prodotti «originari della parte esportatrice» più prodotti di quanti lo sarebbero stati utilizzando un metodo di separazione fisica delle scorte.
Il metodo è applicato e l'applicazione è registrata conformemente ai principi contabili generali in vigore nella parte esportatrice.
TITOLO III
REQUISITI TERRITORIALI
Articolo 13
Principio di territorialità
I prodotti originari esportati da una parte verso un altro paese e successivamente reimportati sono considerati non originari, a meno che si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:
che i prodotti reimportati sono gli stessi che erano stati esportati e
che essi non sono stati sottoposti ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarli in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.
L'acquisizione del carattere originario in conformità delle condizioni enunciate al titolo II non è condizionata da una lavorazione o trasformazione effettuata al di fuori della parte esportatrice sui materiali esportati da quest'ultima e successivamente reimportati, purché:
tali materiali siano interamente ottenuti nella parte esportatrice o siano stati sottoposti a lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 6 prima della loro esportazione; e
si possa dimostrare alle autorità doganali che:
i prodotti reimportati derivano dalla lavorazione o dalla trasformazione dei materiali esportati e
il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della parte esportatrice con l'applicazione del presente articolo non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finale per il quale si richiede il riconoscimento del carattere originario.
Articolo 14
Non modificazione
In caso di dubbio la parte importatrice può chiedere all'importatore o al suo rappresentante di presentare in qualsiasi momento tutti i documenti atti a dimostrare il rispetto del presente articolo, che può essere dimostrato da qualsiasi documento giustificativo e in particolare da:
documenti contrattuali di trasporto quali polizze di carico;
prove fattuali o concrete basate sulla marcatura o sulla numerazione dei colli;
un certificato di non manipolazione fornito dalle autorità doganali del paese o dei paesi di transito o frazionamento, o qualsiasi altro documento atto a dimostrare che le merci sono rimaste sotto controllo doganale nel paese o nei paesi di transito o di frazionamento; oppure
qualsiasi elemento di prova correlato alle merci stesse.
Articolo 15
Esposizioni
I prodotti originari spediti per un'esposizione in un paese diverso da quelli per cui si può applicare il cumulo a norma degli articoli 7 e 8 e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati in una parte beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo pertinente, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:
un esportatore ha inviato i prodotti da una parte verso il paese dell'esposizione e ve li ha esposti;
l'esportatore ha venduto i prodotti o li ha ceduti a un destinatario in un'altra parte;
i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione; e
dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.
TITOLO IV
RESTITUZIONE O ESENZIONE
Articolo 16
Restituzione dei dazi doganali o esenzione da tali dazi
TITOLO V
PROVA DELL'ORIGINE
Articolo 17
Requisiti di carattere generale
I prodotti originari di una delle parti importati nell'altra parte beneficiano delle disposizioni dell'accordo su presentazione di una delle seguenti prove dell'origine:
un certificato di circolazione delle merci EUR.1, il cui modello figura nell'allegato IV della presente appendice;
nei casi di cui all'articolo 18, paragrafo 1, una dichiarazione («dichiarazione di origine») rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione. Il testo della dichiarazione di origine figura nell'allegato III della presente appendice.
L'uso di un'attestazione dell'origine rilasciata dagli esportatori registrati in una banca dati elettronica concordata da una o più parti contraenti applicatrici non osta all'uso del cumulo diagonale con altre parti contraenti applicatrici.
Articolo 18
Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine
La dichiarazione di origine di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), può essere compilata:
da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 19, oppure
da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6 000 EUR.
In caso di frazionamento di una spedizione in conformità dell'articolo 14, paragrafo 3, e a condizione che il termine di due anni sia rispettato, l'attestazione di origine può essere rilasciata retroattivamente dall'esportatore della parte esportatrice dei prodotti.
Articolo 19
Esportatore autorizzato
Articolo 20
Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1
Articolo 21
Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1
In deroga all'articolo 20, paragrafo 8, il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:
non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari;
viene fornita alle autorità doganali una prova soddisfacente del fatto che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato, ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici;
la destinazione finale dei prodotti in questione non era nota al momento dell'esportazione ed è stata determinata durante il loro trasporto o magazzinaggio e dopo l'eventuale frazionamento della spedizione conformemente all'articolo 14, paragrafo 3;
è stato rilasciato un certificato di circolazione EUR.1 o EUR.MED conformemente alle norme della convenzione PEM per prodotti che sono originari anche conformemente al presente protocollo; l'esportatore adotta tutte le misure necessarie per garantire che le condizioni di applicazione del cumulo siano soddisfatte ed essere pronto a presentare alle autorità doganali tutti i documenti pertinenti che dimostrino che il prodotto è originario ai sensi del presente protocollo; oppure
è stato rilasciato un certificato di circolazione EUR.1 sulla base dell'articolo 8, paragrafo 4, e l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, è richiesta all'importazione in un'altra parte contraente applicatrice.
Articolo 22
Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1
Articolo 23
Validità della prova dell'origine
Articolo 24
Zone franche
Articolo 25
Requisiti per l'importazione
Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali della parte importatrice conformemente alle procedure applicabili in tale parte.
Articolo 26
Importazioni con spedizioni scaglionate
Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali della parte importatrice, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), per l'interpretazione del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci 7308 e 9406 , per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.
Articolo 27
Esonero dalla prova dell'origine
Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che soddisfano tutte le condizioni seguenti:
le importazioni presentano un carattere occasionale;
le importazioni riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari;
per loro natura e quantità esse consentono di escludere ogni fine commerciale.
Articolo 28
Discordanze ed errori formali
Articolo 29
Dichiarazione del fornitore
Articolo 30
Importi espressi in euro
TITOLO VI
PRINCIPI DI COOPERAZIONE E PROVE DOCUMENTALI
Articolo 31
Prove documentali, conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi
Il fornitore che compila una dichiarazione a lungo termine del fornitore deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione, della fattura, delle bolle di consegna e di qualsiasi altro documento commerciale relativo alle merci coperte dalla dichiarazione e inviato al cliente in questione nonché i documenti di cui all'articolo 29, paragrafo 6. Detto periodo ha inizio alla data di scadenza di validità della dichiarazione a lungo termine del fornitore.
Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, i documenti giustificativi del carattere originario includono, tra l'altro:
una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;
documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella parte contraente applicatrice, conformemente al suo diritto interno;
documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella parte interessata, compilati o rilasciati in tale parte, conformemente al diritto interno;
dichiarazioni di origine o certificati di circolazione EUR.1 comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nelle parti in conformità del presente protocollo;
prove sufficienti relative alla lavorazione o alla trasformazione effettuata al di fuori delle parti in applicazione degli articoli 13 e 14 da cui risulti che sono stati soddisfatti i requisiti di tali articoli.
Articolo 32
Composizione delle controversie
Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui agli articoli 34 e 35 o relative all'interpretazione della presente appendice che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo vengono sottoposte al Consiglio di associazione.
La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali della parte importatrice è comunque soggetta alla legislazione di tale paese.
TITOLO VII
COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
Articolo 33
Notifica e cooperazione
Articolo 34
Controllo delle prove dell'origine
Articolo 35
Controllo delle dichiarazioni del fornitore
A corredo della richiesta di controllo a posteriori sono inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nella dichiarazione del fornitore o nella dichiarazione a lungo termine del fornitore.
Articolo 36
Sanzioni
Ciascuna parte prevede l'applicazione di sanzioni penali, civili o amministrative per violazioni della propria legislazione nazionale in relazione al presente protocollo.
TITOLO VIII
APPLICAZIONE DELL'APPENDICE A
Articolo 37
Spazio economico europeo
Le merci originarie dello Spazio economico europeo (SEE) ai sensi del protocollo n. 4 dell'accordo sullo Spazio economico europeo sono considerate originarie dell'Unione europea, dell'Islanda, del Liechtenstein o della Norvegia («parti contraenti del SEE») se esportate rispettivamente dall'Unione europea, dall'Islanda, dal Liechtenstein o dalla Norvegia in Giordania, a condizione che gli accordi di libero scambio che si avvalgono del presente protocollo siano applicabili tra la Giordania e le parti contraenti del SEE.
Articolo 38
Liechtenstein
Fatto salvo l'articolo 2, in considerazione dell'unione doganale tra il Liechtenstein e la Svizzera, i prodotti originari del Liechtenstein sono considerati originari della Svizzera.
Articolo 39
Repubblica di San Marino
Fatto salvo l'articolo 2, in considerazione dell'unione doganale tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino, i prodotti originari della Repubblica di San Marino sono considerati originari dell'Unione europea.
Articolo 40
Principato di Andorra
Fatto salvo l'articolo 2, in considerazione dell'unione doganale tra l'Unione europea e il Principato di Andorra, i prodotti originari del Principato di Andorra classificati nei capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato sono considerati originari dell'Unione europea.
Articolo 41
Ceuta e Melilla
APPENDICE B
ADDENDUM DELL’ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ PRODOTTI TRASFORMATI IN GIORDANIA POSSANO OTTENERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO
Articolo 1
Disposizioni comuni
A. Definizione di origine
1. Per i prodotti di cui all’articolo 2 della presente appendice è possibile applicare le norme seguenti anziché quelle che figurano nell’allegato II dell’appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, conformemente all’articolo 1, paragrafo 1, del protocollo n. 3 («convenzione»), se tali prodotti soddisfano le condizioni seguenti:
le necessarie lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché i prodotti possano ottenere il carattere di prodotto originario avvengono in impianti di produzione situati nel territorio della Giordania; e
la forza lavoro complessiva di ciascun impianto di produzione situato nel territorio della Giordania in cui i prodotti sono lavorati o trasformati è composta da una percentuale di rifugiati siriani di almeno il 15 % (calcolata singolarmente per ciascun impianto di produzione).
2. La pertinente percentuale a norma del paragrafo 1, lettera b), è calcolata in qualsiasi momento successivo all’entrata in vigore della presente appendice e in seguito su base annua, tenendo conto del numero di rifugiati siriani che sono occupati su base equivalente a tempo pieno e in impieghi dignitosi e formali e che hanno ottenuto un permesso di lavoro valido per un periodo minimo di 12 mesi, ai sensi della legislazione applicabile in Giordania.
3. Le autorità giordane competenti provvedono a monitorare che gli impianti di produzione ammissibili rispettino le condizioni di cui al paragrafo 1. Le autorità giordane competenti provvedono a monitorare che gli impianti di produzione ammissibili rispettino le condizioni di cui al paragrafo 1, concedono agli impianti di produzione che soddisfano tali condizioni un numero di autorizzazione e revocano immediatamente tale numero di autorizzazione se gli impianti di produzione non soddisfano più dette condizioni.
B. Prova dell’origine
4. Una prova dell’origine compilata secondo le disposizioni della presente appendice contiene la menzione seguenti in lingua inglese:
«Derogation – Appendix B of Protocol 3 – [authorisation number granted by the competent authorities of Jordan]».
C. Cooperazione amministrativa
5. Quando, a norma dell’articolo 32, paragrafo 5, dell’appendice I della convenzione, le autorità doganali della Giordania informano la Commissione europea o le autorità doganali richiedenti degli Stati membri dell’Unione europea («Stati membri») in merito ai risultati del controllo, esse precisano che i prodotti di cui all’articolo 2 della presente appendice soddisfano le condizioni stabilite al paragrafo 1 del presente articolo.
6. Qualora dalla procedura di controllo o da qualsiasi altra informazione disponibile emergano indizi che le condizioni di cui al paragrafo 1 non sono soddisfatte, la Giordania effettua, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione europea o delle autorità doganali degli Stati membri, le indagini necessarie o dispone affinché tali indagini siano effettuate con la dovuta sollecitudine allo scopo di individuare e prevenire siffatte violazioni. A tale scopo, la Commissione europea o le autorità doganali degli Stati membri possono partecipare alle indagini.
D. Relazione, monitoraggio e revisione
7. Entro 12 mesi dopo l’entrata in vigore della presente appendice, e successivamente su base annuale, la Giordania presenta alla Commissione europea una relazione sul funzionamento e sugli effetti della presente appendice, che include statistiche su produzione ed esportazione al livello di otto cifre o con il massimo livello di dettaglio disponibile per i prodotti coperti dal regime istituito dalla decisione n. 1/2016 e un elenco che identifica gli impianti di produzione in Giordania e precisa la percentuale di rifugiati siriani impiegati in ciascun singolo impianto di produzione su base annua. La Giordania fornisce inoltre relazioni alla Commissione europea con cadenza trimestrale sul numero complessivo di permessi di lavoro attivi o di altri mezzi misurabili corrispondenti a posti di lavoro legali e attivi determinati dal comitato di associazione. Le parti riesaminano congiuntamente tali relazioni e tutte le questioni relative all’attuazione e al monitoraggio della presente appendice nell’ambito degli organismi istituiti dall’accordo, in particolare del sottocomitato industria, commercio e servizi. Le parti assicurano che le pertinenti organizzazioni internazionali, quali l’Organizzazione internazionale del lavoro e la Banca mondiale siano coinvolte nel processo di monitoraggio.
8. Una volta che la Giordania abbia raggiunto il suo obiettivo di promuovere una maggiore partecipazione dei rifugiati siriani al mercato del lavoro formale mediante il rilascio di almeno 60 000 permessi di lavoro attivi, o altri mezzi misurabili corrispondenti a occupazione legale e attiva determinata dal comitato di associazione, ai rifugiati siriani, le parti applicano la presente appendice a tutti i prodotti disciplinati dalla presente appendice senza il requisito di soddisfare le condizioni specifiche di cui al paragrafo 1, lettera b).
9. Se ritiene che non vi siano prove sufficienti del rispetto da parte della Giordania delle condizioni di cui al paragrafo 8, l’Unione europea può deferire la questione al comitato di associazione. Se il comitato di associazione non dichiara entro 90 giorni dal deferimento della questione che le condizioni di cui al paragrafo 8 sono rispettate o non modifica la presente appendice, l’Unione europea può decidere che si applicano le condizioni specifiche di cui al paragrafo 1, lettera b).
E. Sospensione temporanea
10.
Fatti salvi i paragrafi 8 e 9, l’Unione europea può deferire la questione al comitato di associazione se ritiene che non vi siano prove sufficienti che la Giordania o uno specifico impianto di produzione rispettino le condizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. Il deferimento determina se il mancato rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1 è attribuibile alla Giordania o a uno specifico impianto di produzione.
Se il comitato di associazione non dichiara entro 90 giorni dal deferimento della questione che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono rispettate o non modifica la presente appendice, l’applicazione della presente appendice è sospesa. La durata della sospensione è quella contenuta nel deferimento effettuato dall’Unione europea al comitato di associazione.
Il comitato di associazione può decidere di prorogare il termine di 90 giorni. In tal caso la sospensione dell’applicazione della presente appendice ha effetto qualora il Consiglio di associazione non abbia adottato alcuna delle azioni indicate nella lettera b) entro il termine prorogato.
Il comitato di associazione può decidere di revocare la sospensione dell’applicazione della presente appendice.
In caso di sospensione, la presente appendice continua ad avere applicazione per un periodo di quattro mesi con riferimento ai prodotti che, alla data di sospensione temporanea dell’appendice, si trovano in transito o in regime di deposito provvisorio in magazzini doganali o zone franche nell’Unione europea, e per i quali è stata compilata una prova dell’origine conformemente alla presente appendice prima della data di sospensione temporanea.
F. Meccanismo di salvaguardia
11. Qualora un prodotto di cui all’articolo 2, che beneficia dell’applicazione della presente appendice, sia importato in quantitativi talmente accresciuti e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare seri danni ai produttori dell’Unione europea di prodotti analoghi o direttamente concorrenti nella totalità o in parte del territorio dell’Unione europea, o gravi perturbazioni in qualsiasi settore dell’economia dell’Unione europea, a norma degli articoli 24 e 26 dell’accordo, l’Unione europea può deferire la questione al comitato di associazione affinché la esamini. Se entro 90 giorni dalla data del deferimento il comitato di associazione non adotta una decisione che ponga fine a tali seri danni, minacce o gravi perturbazioni, o nel caso in cui non sia stata raggiunta alcuna soluzione soddisfacente, l’applicazione della presente appendice è sospesa per quanto riguarda tale prodotto fino a quando il comitato di associazione non adotti una decisione che dichiari la fine di tali danni, minacce o perturbazioni, o non sia raggiunta dalle parti una soluzione soddisfacente che sia comunicata al comitato di associazione.
G. Entrata in vigore e applicazione
12. La presente appendice si applica dalla data di applicazione della decisione del Consiglio di associazione, alla quale esso è allegato, e si applica fino al 31 dicembre 2030.
Articolo 2
Elenco dei prodotti e delle necessarie lavorazioni e trasformazioni
L’elenco dei prodotti cui si applica la presente appendice e le norme di lavorazione e trasformazione che possono essere applicate in alternativa a quelle elencate nell’appendice I, allegato II, della convenzione sono riportati qui di seguito.
L’appendice I, allegato II, della convenzione contenente le note introduttive dell’elenco dell’appendice I, allegato II, della convenzione si applica mutatis mutandis all’elenco seguente, con gli emendamenti seguenti:
Alla nota 5.2, secondo paragrafo, sono aggiunti i seguenti materiali di base:
fibre di vetro;
fibre di metallo.».
Alla nota 7.3, il testo è sostituito dal seguente:
«Ai sensi delle voci ex 27 07 e 2713 , le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la dissalazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l’ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l’origine.».
Ai fini della presente appendice si applica l’elenco seguente:
«ex capitolo 25 |
Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
ex 25 19 |
Carbonato di magnesio naturale (magnesite) frantumato, riposto in recipienti ermetici, e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata) |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Può tuttavia essere utilizzato il carbonato di magnesio naturale (magnesite). |
ex capitolo 27 |
Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
ex 27 07 |
Oli nei quali i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura che distillano più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1) o altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
2710 |
Oli di petrolio o di materiali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; oli usati |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (2) o altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
2711 |
Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi |
Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici (2) o altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
2712 |
Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, “slack wax”, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati. |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (2) o altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
2713 |
Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1) o altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex capitolo 28 |
Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
ex 28 11 |
Triossido di zolfo nonché |
Fabbricazione a partire da diossido di zolfo o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
ex 28 40 |
Perborato di sodio; |
Fabbricazione a partire da tetraborato bisodico pentaidrato o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
2843 |
Metalli preziosi allo stato colloidale; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o no; amalgami di metalli preziosi |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 2843 |
ex 28 52 |
— Composti di mercurio di eteri interni e di loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
|
— Composti del mercurio di acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2852 , 2932 , 2933 e 2934 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
ex capitolo 29 |
Prodotti chimici organici, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
ex 29 05 |
Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 2905 Si possono tuttavia utilizzare gli alcolati metallici di questa voce purché il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
2905,43; 2905,44; 2905,45 |
Mannitolo; D-glucitolo (sorbitolo); glicerolo |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto. Tuttavia materiali della stessa sottovoce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
2915 |
Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
ex 29 32 |
— Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
|
— Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
2933 |
Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
2934 |
Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 , 2933 e 2934 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
Capitolo 31 |
Concimi |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
Capitolo 32 |
Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
ex capitolo 33 |
Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toeletta preparati e preparazioni cosmetiche; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
ex 33 01 |
Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti “concreti” o “assoluti”; resinoidi; oleoresine d’estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per “enfleurage” o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi materiali di un “gruppo” (3) diverso di questa stessa voce. Tuttavia, materiali dello stesso gruppo del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
ex capitolo 34 |
Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; “cere per l’odontoiatria” e composizioni per l’odontoiatria a base di gesso; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
ex 34 04 |
Cere artificiali e cere preparate: — a base di paraffina, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
Capitolo 35 |
Sostanze albuminoidi; amidi modificati; colle; enzimi |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Capitolo 37 |
Prodotti per la fotografia o per la cinematografia |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
ex capitolo 38 |
Prodotti vari delle industrie chimiche; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
ex 38 03 |
Tallol raffinato |
Raffinazione di tallol greggio o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
ex 38 05 |
Essenza di trementina al solfato, depurata |
Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell’essenza di trementina al solfato, greggia o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
3806 30 |
“Gomme-esteri” |
Fabbricazione a partire da acidi resinici o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
ex 38 07 |
Pece nera (pece di catrame vegetale) |
Distillazione del catrame di legno o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
3809 10 |
Agenti d’apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove: a base di sostanze amidacee |
fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
3823 |
Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 3823 o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
3824 60 |
Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905.44 |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto e quelli della sottovoce 2905.44. Tuttavia materiali della stessa sottovoce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
ex capitolo 39 |
Materie plastiche e lavori di tali materie; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
ex 39 07 |
— Copolimeri ottenuti da policarbonati e copolimeri di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS) |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (4) o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
|
— Poliestere |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A) o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
ex 39 20 |
Fogli e pellicole di ionomeri |
Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero dell’etilene e dell’acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
ex 39 21 |
Fogli di plastica, metallizzati |
Fabbricazione a partire da fogli di poliestere ad alta trasparenza di spessore inferiore a 23 micron (5) o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
ex capitolo 40 |
Gomma e lavori di gomma; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
4012 |
Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori (“flaps”), di gomma: |
|
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— Pneumatici rigenerati, gomme piene e semipiene, di gomma |
Rigenerazione di pneumatici usati |
|
— altro |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 e 4012 o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
ex capitolo 41 |
Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
da 4101 da 4103 |
Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati; pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate), anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) del capitolo 41; altri cuoi e pelli greggi (freschi o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati, diversi da quelli esclusi dalle note 1 b) e 1 c) del capitolo 41 |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
da 4104 da 4106 |
Cuoi e pelli depilate e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati |
Riconciatura di cuoio e pelli conciati o preconciati delle sottovoci 4104,11, 4104,19, 4105,10, 4106,21, 4106,31 o 4106,91 o Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
4107 , 4112 , 4113 |
Cuoi preparati dopo la concia o dopo l’essiccazione |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali delle sottovoci 4104,41, 4104,49, 4105,30, 4106,22, 4106,32 e 4106,92, solo se ha luogo una riconciatura dei cuoi o delle pelli conciati o in crosta allo stato secco |
Capitolo 42 |
Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio; borse, borsette e contenitori simili; lavori di budella (diversi dal pelo di Messina) |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
ex capitolo 43 |
Pelli da pellicceria e loro lavori; relativi lavori; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
4301 |
Pelli da pellicceria gregge (comprese teste, code, zampe e altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci 4101 , 4102 o 4103 |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
ex 43 02 |
Pelli da pellicceria conciate o preparate, cucite: |
|
|
— tavole, croci e manufatti simili |
Imbianchimento o tintura, oltre al taglio e alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite |
|
— altro |
Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite |
4303 |
Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria |
Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302 |
ex capitolo 44 |
Legno e lavori di legno; carbone di legna; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
ex 44 07 |
Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm |
Piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa |
ex 44 08 |
Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato) e fogli per compensati, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, assemblati in parallelo, ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, piallati, levigati o incollati con giunture di testa |
Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa |
da ex 44 10 a ex 44 13 |
Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili |
Fabbricazione di liste o modanature |
ex 44 15 |
Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, in legno |
Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato |
ex 44 18 |
— Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, di legno |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura (“shingles” e “shakes”) di legno |
|
— Liste e modanature |
Fabbricazione di liste o modanature |
ex 44 21 |
Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature |
Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fuscelli della voce 4409 |
ex capitolo 51 |
Lana, peli fini o grossolani; filati e tessuti di crine; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
da 5106 da 5110 |
Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine |
Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da filatura (6) |
da 5111 da 5113 |
Tessuti di lana, di peli fini o grossolani di animali o di crine: |
Tessitura (6) o stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex capitolo 52 |
Cotone; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
da 5204 da 5207 |
Filati di cotone |
Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche artificiali accompagnata da filatura (6) |
da 5208 da 5212 |
Tessuti di cotone: |
Tessitura (6) o stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex capitolo 53 |
Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
da 5306 da 5308 |
Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta |
Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche artificiali accompagnata da filatura (6) |
da 5309 da 5311 |
Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta: |
Tessitura (6) stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
da 5401 da 5406 |
Filati, monofilamenti e fili di filamenti sintetici o artificiali |
Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali (6) |
5407 e 5408 |
Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali: |
Tessitura (6) o stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
da 5501 da 5507 |
Fibre sintetiche o artificiali, in fiocco |
Estrusione di fibre sintetiche o artificiali |
da 5508 da 5511 |
Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco |
Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche artificiali accompagnata da filatura (6) |
da 5512 da 5516 |
Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco: |
Tessitura (6) o stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex capitolo 56 |
Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia; esclusi: |
Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali o floccaggio accompagnato da tintura o stampa (6) |
5602 |
Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati: |
|
|
— Feltri all’ago |
Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da fabbricazione di tessuto Tuttavia: — i filamenti di polipropilene della voce 5402 , — le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506 , oppure — i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501 , nei quali la denominazione di un singolo filato o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o unicamente la fabbricazione di tessuto nel caso di feltro ottenuto da fibre naturali (6) |
|
— altri |
Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da fabbricazione di tessuto o unicamente la fabbricazione di tessuto nel caso di feltro ottenuto da fibre naturali (6) |
5603 |
Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate |
Qualsiasi processo di fabbricazione di tessuto non tessuto, compresa l’agugliatura meccanica |
5604 |
Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica: |
|
|
— Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili |
Fabbricazione a partire da filati o corde di gomma, non ricoperti di materie tessili |
|
— altri |
Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali (6) |
5605 |
Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo |
Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali e/o sintetiche o artificiali in fiocco (6) |
5606 |
Filati spiralati (vergolinati), lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti “a catenella” |
Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali e/o sintetiche o artificiali in fiocco o filatura accompagnata da floccaggio o floccaggio accompagnato da tintura (6) |
Capitolo 57 |
Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili: |
Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura o fabbricazione a partire da filati di cocco, di sisal o di iuta o floccaggio accompagnato da tintura o da stampa o fabbricazione di tessuti “tufted” accompagnata da tintura o da stampa Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da tecniche di fabbricazione di tessuto non tessuto, compresa l’agugliatura meccanica (6) Tuttavia: — i filamenti di polipropilene della voce 5402 , — le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506 , oppure — i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501 , nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto |
ex capitolo 58 |
Tessuti speciali; superfici tessili “tufted”; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami; esclusi: |
Tessitura (6) o stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
5805 |
Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all’ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
5810 |
Ricami in pezza, in strisce o in motivi |
fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
5901 |
Tessuti spalmati di colla o di materie amidacee, dei tipi usati per la legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco e trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria |
Tessitura accompagnata da tintura o da floccaggio o da spalmatura o floccaggio accompagnato da tintura o stampa |
5902 |
Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa: |
|
|
— contenenti, in peso, non più del 90 % di materie tessili |
Tessitura |
|
— altri |
Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da tessitura |
5903 |
Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902 |
Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura o stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
5904 |
Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati |
Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura (6) |
5905 |
Rivestimenti murali di materie tessili: |
|
|
— impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie |
Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura |
|
— altri |
Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura o tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura o stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (6). |
5906 |
Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902: |
|
|
— tessuti a maglia |
Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia o lavorazione a maglia accompagnata da tintura o da spalmatura o tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia (6) |
|
— altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili |
Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da tessitura |
|
— altri |
Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura o tintura di filati di fibre naturali accompagnata da tessitura |
5907 |
Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili |
Tessitura accompagnata da tintura o da floccaggio o da spalmatura o floccaggio accompagnato da tintura o da stampa o stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
5908 |
Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate: |
|
|
— reticelle ad incandescenza, impregnate |
Fabbricazione a partire da tessuti tubolari a maglia |
|
— altri |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
da 5909 da 5911 |
Manufatti tessili per usi industriali: |
|
|
— Dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911 |
Tessitura |
|
— Tessuti feltrati o non, dei tipi comunemente utilizzati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene e/o a trame semplici o multiple, o a tessitura piana, a catene e/o a trame multiple della voce 5911 |
Tessitura (6) |
|
— altri |
Estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali o filatura di fibre naturali o sintetiche o artificiali in fiocco, accompagnata da tessitura (6) o tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura |
Capitolo 60 |
tessuti a maglia |
Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia o lavorazione a maglia accompagnata da tintura, da floccaggio o da spalmatura o floccaggio accompagnato da tintura o da stampa o tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia o torsione o testurizzazione accompagnate da lavorazione a maglia a condizione che il valore dei filati non torti/non testurizzati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Capitolo 61 |
Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia: |
|
|
— ottenuti riunendo mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta |
Fabbricazione a partire da tessuti |
|
— altri |
Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia (articoli lavorati a maglia nella forma voluta) o tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia (articoli lavorati a maglia nella forma voluta) (6) |
ex capitolo 62 |
Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia; esclusi: |
Fabbricazione a partire da tessuti |
6213 e 6214 |
Fazzoletti da naso e da taschino; scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili: |
|
|
— ricamati |
Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio) o fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (7) o confezione preceduta da stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (6) (7) |
|
— altri |
Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio) o confezione seguita da stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (6) (7) |
6217 |
Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212 : |
|
|
— ricamati |
Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio) o fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (7) |
|
— equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato |
Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio) o spalmatura, a condizione che il valore dei tessuti non spalmati utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) (7) |
|
— tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex capitolo 63 |
Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci; stracci; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
da 6301 da 6304 |
Coperte; biancheria da letto ecc.; tende, tendine ecc.; altri manufatti per l’arredamento: |
|
|
— in feltro, di stoffe non tessute |
Qualsiasi processo di fabbricazione di tessuto non tessuto, inclusa l’agugliatura meccanica, accompagnato dalla confezione (compreso il taglio) |
|
— altri: |
|
|
-- ricamati |
Tessitura o lavorazione a maglia accompagnata da confezione (compreso il taglio) o fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (7) (8) |
|
-- altri |
Tessitura o lavorazione a maglia accompagnata da confezione (compreso il taglio) |
6305 |
Sacchi e sacchetti da imballaggio |
Tessitura o lavorazione a maglia e confezione (compreso il taglio) (6) |
6306 |
Copertoni e tende per l’esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio: |
|
|
— non tessuti |
Qualsiasi processo di fabbricazione di tessuto non tessuto, inclusa l’agugliatura meccanica, accompagnato dalla confezione (compreso il taglio) |
|
— altri |
Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio) (6) (7) o spalmatura, a condizione che il valore del tessuto non spalmato utilizzato non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, accompagnata da confezione (compreso il taglio) |
6307 |
Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti |
fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
6308 |
Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto |
Ciascun articolo incorporato nell’assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento |
ex capitolo 64 |
Calzature, ghette ed oggetti simili parti di questi oggetti; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406 |
6406 |
Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali e oggetti simili, e loro parti |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
Capitolo 65 |
Cappelli, copricapo ed altre acconciature e loro parti |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
ex capitolo 68 |
Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
ex 68 03 |
Lavori di ardesia naturale o agglomerata |
Fabbricazione a partire da ardesia lavorata |
ex 68 12 |
Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
ex 68 14 |
Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, su supporto di carta, di cartone o di altre materie |
Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita) |
Capitolo 69 |
Prodotti ceramici |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
ex capitolo 70 |
Vetro e lavori di vetro, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
7006 |
Vetro delle voci 7003 , 7004 o 7005 , curvato, smussato, inciso, forato |
|
|
— lastre di vetro (substrati), ricoperte da uno strato di metallo dielettrico, semiconduttrici secondo gli standard del SEMII (9) |
Fabbricazione a partire da lastre di vetro (substrati) della voce 7006 |
|
— altro |
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 |
7010 |
Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l’imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o sfaccettatura di oggetti di vetro a condizione che il valore totale dell’oggetto di vetro non sfaccettato utilizzato non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
7013 |
Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l’ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018 |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o sfaccettatura di oggetti di vetro a condizione che il valore totale dell’oggetto di vetro non sfaccettato utilizzato non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, a condizione che il valore totale dell’oggetto di vetro soffiato a mano non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 70 19 |
Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati |
Fabbricazione a partire da: — stoppini greggi, filati accoppiati in parallelo senza torsione (roving), o — lana di vetro |
ex capitolo 71 |
Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
7106 , 7108 e 7110 |
Metalli preziosi: |
|
|
— greggi |
Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 7106 , 7108 o 7110 o separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106 , 7108 o 7110 o fusione e/o fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106 , 7108 o 7110 , tra di loro o con metalli comuni |
|
— semilavorati o in polvere |
Produzione a partire da metalli preziosi greggi |
ex 71 07 , ex 71 09 ed ex 71 11 |
Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati |
Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi |
7115 |
Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
7117 |
Minuterie di fantasia |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex capitolo 73 |
Lavori di ferro o acciaio; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
ex 73 01 |
Palancole |
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7207 |
7302 |
Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie |
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206 |
7304 , 7305 e 7306 |
Tubi e profilati cavi, di ferro (non ghisa) o di acciaio |
Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206 , 7207 , 7208 , 7209 , 7210 , 7211 , 7212 , 7218 , 7219 , 7220 o 7224 |
ex 73 07 |
Accessori per tubi di acciai inossidabili |
Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore non ecceda il 35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
7308 |
Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406 ; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ferro o di acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Non si possono tuttavia utilizzare i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 |
ex 73 15 |
Catene antisdrucciolevoli |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex capitolo 74 |
Rame e lavori di rame; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
7403 |
Rame raffinato e leghe di rame, greggio |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
ex capitolo 76 |
Alluminio e lavori di alluminio; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
7601 |
Alluminio greggio |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
7607 |
Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto) |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 7606 |
ex capitolo 78 |
Piombo e lavori di piombo, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
7801 |
Piombo greggio: |
|
|
— piombo raffinato |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
|
— altro |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i cascami ed avanzi della voce 7802 non possono essere utilizzati |
Capitolo 80 |
Stagno e lavori di stagno |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
ex capitolo 82 |
Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
8206 |
Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205 , condizionati in assortimenti per la vendita al minuto |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 8202 a 8205 . Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere incorporati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento |
8211 |
Coltelli (diversi da quelli della voce 8208 ) a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili, e loro lame |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare lame di coltello e manici di metalli comuni |
8214 |
Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie) |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare manici di metalli comuni |
8215 |
Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare manici di metalli comuni |
ex capitolo 83 |
Lavori diversi di metalli comuni; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
ex 83 02 |
Altre guarnizioni, ferramenta e oggetti simili per edifici e congegni di chiusura automatica per porte |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Gli altri materiali della voce 8302 si possono tuttavia utilizzare, a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 83 06 |
Statuette ed altri oggetti ornamentali, di metalli comuni |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Gli altri materiali della voce 8306 si possono tuttavia utilizzare, a condizione che il loro valore totale non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex capitolo 84 |
Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; loro parti esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
8401 |
Reattori nucleari; elementi combustibili (cartucce), non irradiati, per reattori nucleari; macchine ed apparecchi per la separazione isotopica |
fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
8407 |
Motori a pistone alternativo o rotativo con accensione a scintilla (motori a scoppio) |
fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
8408 |
Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) |
fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
8427 |
Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento |
fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
8482 |
Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini) |
fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
ex capitolo 85 |
Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
8501 , 8502 |
Motori e generatori elettrici; gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8503 o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
8513 |
Lampade elettriche portatili destinate a funzionare per mezzo di propria sorgente di energia (per esempio: a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche), diverse dagli apparecchi di illuminazione della voce 8512 |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
8519 |
Apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8522 o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
8521 |
Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8522 o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
8523 |
Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37 |
fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
8525 |
Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529 o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
8526 |
Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione e apparecchi di radiotelecomando |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529 o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
8527 |
Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529 o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
8528 |
Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529 o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
da 8535 a 8537 |
Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l’allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche; quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti per il comando o la distribuzione elettrica |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8538 o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
8540 11 e 8540 12 |
Tubi catodici per ricevitori della televisione, compresi i tubi per videomonitor |
fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
da ex 8542 31 a ex 8542 33 ed ex 8542 39 |
Circuiti integrati monolitici |
fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. o operazione di diffusione durante la quale i circuiti integrati sono formati su di un substrato semiconduttore attraverso l’introduzione selettiva di un drogante appropriato, anche se assemblati e/o testati in un paese non parte |
8544 |
Fili, cavi (compresi i cavi coassiali) e altri conduttori isolati per l’elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione |
fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
8545 |
Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici |
fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
8546 |
Isolatori per l’elettricità, di qualsiasi materia |
fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
8547 |
Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546 ; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente |
fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
8548 |
Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo |
fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
Capitolo 86 |
Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione. |
fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
ex capitolo 87 |
Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori; esclusi: |
fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
8711 |
Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali (“sidecar”) |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
ex capitolo 90 |
Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; loro parti ed accessori, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
9002 |
Lenti, prismi, specchi e altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente |
fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
9033 |
Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90 |
fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
Capitolo 91 |
Orologeria |
fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
Capitolo 94 |
Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l’illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili; costruzioni prefabbricate |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
ex capitolo 95 |
Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
ex 95 06 |
Mazze da golf e parti delle mazze |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare sbozzi per la fabbricazione di teste di mazze da golf |
ex capitolo 96 |
Lavori diversi, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
9601 e 9602 |
Avorio, osso, tartaruga, corno, corna di animali, corallo, madreperla ed altre materie animali da intaglio, lavorati, e lavori di tali materie (compresi i lavori ottenuti per modellatura). Materie vegetali o minerali da intaglio, lavorate, e lavori di tali materie; lavori modellati o intagliati di cera, di paraffina, di stearina, di gomme o resine naturali, di paste da modellare ed altri lavori modellati o intagliati, non nominati né compresi altrove; gelatina non indurita lavorata, diversa quella della voce 3503 , e lavori di gelatina non indurita |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
9603 |
Scope e spazzole, anche costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli, scope meccaniche per l’impiego a mano, diverse da quelle a motore, scope di filacce e piumini; teste preparate per oggetti di spazzolificio; tamponi e rulli per dipingere, raschini di gomma o di simili materie flessibili |
fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
9605 |
Assortimenti da viaggio per la toletta personale, il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti |
Ciascun articolo incorporato nell’assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento |
9606 |
Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni e altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
9608 |
Penne e matite a sfera; penne e pennarelli con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche e altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609 |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati pennini o punte di pennini classificati alla stessa voce |
9612 |
Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
9613 20 |
Accendini tascabili, a gas, ricaricabili |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
9614 |
Pipe (comprese le teste), bocchini da sigari e da sigarette, e loro parti |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
(1)
Per le condizioni particolari relative ai “trattamenti specifici” cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3.
(2)
Per le condizioni particolari relative ai “trattamenti specifici” cfr. la nota introduttiva 7.2.
(3)
Per “gruppo” si intende una parte della descrizione della voce separata dal resto da un punto e virgola.
(4)
Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall’altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.
(5)
Sono considerati altamente trasparenti i fogli il cui assorbimento ottico — misurato secondo l’ASTM-D 1003-16 dal trasmissometro di Gardner (fattore di opacità) — è inferiore al 2 %.
(6)
Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(7)
Cfr. nota introduttiva 6.
(8)
Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.
(9)
SEMII — Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.». |
ALLEGATO I
NOTE INTRODUTTIVE ALL'ELENCO DELL'ALLEGATO II
Nota 1 – Introduzione generale
L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 del titolo II della presente appendice. Esistono quattro diversi tipi di norme, che variano in funzione del prodotto:
attraverso la lavorazione o la trasformazione non deve essere superato un contenuto massimo di materiali non originari;
a seguito della lavorazione o della trasformazione i prodotti fabbricati devono rientrare in una voce a quattro cifre o in una sottovoce a sei cifre del sistema armonizzato diversa, rispettivamente, dalla voce o dalla sottovoce dei materiali utilizzati;
deve essere effettuata un'operazione specifica di lavorazione o trasformazione;
la lavorazione o la trasformazione devono essere effettuate su alcuni prodotti interamente ottenuti.
Nota 2 – Struttura dell'elenco
2.1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La colonna 1 indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, la colonna 2 riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. A ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una norma nella colonna 3. In alcuni casi la voce che figura nella colonna 1 è preceduta da ‘ex’: ciò significa che le norme della colonna 3 si applicano soltanto alla parte di voce descritta nella colonna 2.
2.2. Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti norme della colonna 3 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.
2.3. Quando nell'elenco compaiono più norme applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti norme della colonna 3.
2.4. Se la colonna 3 riporta due norme alternative, separate dalla congiunzione «oppure», l'esportatore può scegliere quale applicare.
Nota 3 – Esempi di applicazione delle norme
3.1. L'articolo 4 del titolo II della presente appendice, relativo ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti, si applica indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale dove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento di una parte.
3.2. In conformità dell'articolo 6 del titolo II della presente appendice, la lavorazione o la trasformazione effettuate devono essere più complesse delle operazioni elencate in detto articolo. In caso contrario, le merci non sono ammesse a beneficiare del trattamento tariffario preferenziale, anche se le condizioni stabilite nell'elenco sono soddisfatte.
Fatta salva la disposizione di cui all'articolo 6 del titolo II della presente appendice, le norme dell'elenco specificano la lavorazione o trasformazione minima richiesta da effettuare. Anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse quindi conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere.
Pertanto, se una norma autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di fabbricazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di fabbricazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.
Se una norma non autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di fabbricazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.
Esempio: se la norma dell'elenco per il capitolo 19 prevede che «i materiali non originari delle voci da 1101 a 1108 non possono superare il 20 % del peso», l'impiego (vale a dire l'importazione) di cereali di cui al capitolo 10 (materiali a uno stadio iniziale di fabbricazione) non è limitato.
3.3. Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una norma utilizza l'espressione «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce», si possono utilizzare tutti i materiali di qualsiasi voce (compresi i materiali della stessa descrizione e della stessa voce del prodotto), fatte comunque salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa.
Tuttavia, quando una norma utilizza l'espressione «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce…» oppure «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della stessa voce del prodotto», significa che si possono utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto solo se corrispondono a una designazione diversa dalla designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.
3.4. Quando una norma dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali. Ovviamente ciò non significa che tutti questi materiali debbano essere utilizzati simultaneamente.
3.5. Se una norma dell'elenco specifica che un prodotto deve essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa norma.
3.6. Se una norma dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.
Nota 4 – Disposizioni generali relative ad alcuni prodotti agricoli
4.1. I prodotti agricoli di cui ai capitoli 6, 7, 8, 9, 10, 12 e alla voce 2401 che sono coltivati o raccolti nel territorio di una parte sono considerati originari del territorio di tale parte, anche se ottenuti da sementi, bulbi, portainnesti, talee, marze, germogli, gemme o altre parti vive di piante importate.
4.2. Ove la quantità di zucchero non originario contenuta in un determinato prodotto sia soggetta a limitazioni, per calcolare tali limitazioni si tiene conto del peso degli zuccheri di cui alle voci 1701 (saccarosio) e 1702 (per esempio, fruttosio, glucosio, lattosio, maltosio, isoglucosio o zucchero invertito) utilizzati nella fabbricazione del prodotto finale e nella fabbricazione dei prodotti non originari incorporati nel prodotto finale.
Nota 5 – Terminologia utilizzata per alcuni prodotti tessili
5.1. Quando viene utilizzata nell'elenco, l'espressione «fibre naturali» definisce le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche. Deve essere limitata alle fibre che si trovano in un qualsiasi stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione «fibre naturali» comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.
5.2. Il termine «fibre naturali» comprende i crini della voce 0511 , la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105 , le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305 .
5.3. Nell'elenco, le espressioni «pasta tessile», «sostanze chimiche» e «materiali per la fabbricazione della carta» designano i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.
5.4. Nell'elenco, per «fibre in fiocco sintetiche o artificiali» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507 .
5.5. Per «stampa (se insieme alla tessitura, alla lavorazione a maglia, al tufting o al floccaggio)» si intende una tecnica mediante la quale viene conferito, in modo permanente, a un substrato tessile una funzione oggettivamente valutata, quale colore, progettazione o prestazioni tecniche, utilizzando la serigrafia, la stampa a rulli, digitale o a trasferimento termico.
5.6. Per «stampa (operazione indipendente)» si intende una tecnica mediante la quale viene conferito, in modo permanente, a un substrato tessile una funzione oggettivamente valutata, quale colore, progettazione o prestazioni tecniche, utilizzando la serigrafia, la stampa a rulli, digitale o a trasferimento termico insieme ad almeno due operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
Nota 6 – Tolleranze applicabili ai prodotti costituiti da materiali tessili misti
6.1. Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 15 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 6.3 e 6.4).
6.2. Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 6.1 può essere applicata esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.
Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:
6.3. Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano «filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti», la tolleranza è del 20 % per tali filati.
6.4. Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del «nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica», la tolleranza per tale nastro è del 30 %.
Nota 7 – Altre tolleranze applicabili ad alcuni prodotti tessili
7.1. Quando nell'elenco viene fatto riferimento alla presente nota, si possono utilizzare i materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
7.2. Fatto salvo quanto disposto alla nota 7.3, i materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili.
7.3. Qualora si applichi una norma di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non originari non classificati nei capitoli da 50 a 63.
Nota 8 – Definizione dei trattamenti specifici e delle operazioni semplici effettuati in relazione ad alcuni prodotti del capitolo 27
8.1. I «trattamenti specifici» relativi alle voci ex 27 07 e 2713 consistono nelle seguenti operazioni:
distillazione sotto vuoto;
ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;
cracking;
reforming;
estrazione mediante solventi selettivi;
trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica; neutralizzazione mediante agenti alcalini; decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
polimerizzazione;
alchilazione;
isomerizzazione.
8.2. I «trattamenti specifici» relativi alle voci 2710 , 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:
distillazione sotto vuoto;
ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;
cracking;
reforming;
estrazione mediante solventi selettivi;
trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica; neutralizzazione mediante agenti alcalini; decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
polimerizzazione;
alchilazione;
isomerizzazione;
solo per gli oli pesanti della voce ex 27 10 , desolforazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);
solo per i prodotti della voce 2710 , deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;
solo per gli oli pesanti della voce ex 27 10 , trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente a una reazione chimica realizzata a una pressione superiore a 20 bar e a una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 27 10 , aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (per esempio l'«hydrofinishing» o la decolorazione);
solo per gli oli combustibili della voce ex 27 10 , distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 % a 300 °C secondo il metodo ASTM D 86;
solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 27 10 , voltolizzazione ad alta frequenza;
solo per i prodotti greggi (diversi dalla vaselina, dall'ozocerite, dalla cera di lignite o di torba, dalla paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio) della voce ex 27 12 , disoleatura mediante cristallizzazione frazionata.
8.3. Ai fini delle voci ex 27 07 e 2713 , le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, o qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.
Nota 9 – Definizione dei trattamenti specifici e delle operazioni effettuati in relazione ad alcuni prodotti
9.1. I prodotti di cui al capitolo 30 ottenuti in una parte con colture cellulari sono considerati originari di tale parte. Si definisce «coltura cellulare» la coltivazione di cellule umane, animali e vegetali in condizioni controllate (per esempio determinate temperature, terreno di coltura, miscela di gas, pH) al di fuori di un organismo vivente.
9.2. I prodotti di cui ai capitoli 29 (esclusi: 2905.43 e 2905.44), 30, 32, 33 (esclusi: 3302.10, 3301), 34, 35 (esclusi: 35.01, da 3502.11 a 3502.19, 3502.20, 35.05), 36, 37, 38 (esclusi: 3809.10, 38.23, 3824.60, 38.26) e 39 (esclusi: da 39.16 a 39.26) ottenuti in una parte mediante fermentazione sono considerati originari di tale parte. La «fermentazione» è un procedimento biotecnologico nel quale cellule umane, animali e vegetali, batteri, lieviti, funghi o enzimi sono utilizzati per la produzione dei prodotti di cui ai capitoli da 29 a 39.
9.3. Le seguenti operazioni di trasformazione sono considerate sufficienti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, per i prodotti di cui ai capitoli 28, 29 (esclusi: 2905.43 e 2905.44), 30, 32, 33 (esclusi: 3302.10, 3301), 34, 35 (esclusi: 35.01, da 3502.11 a 3502.19, 3502.20, 35.05), 36, 37, 38 (esclusi: 3809.10, 38.23, 3824.60, 38.26) e 39 (esclusi: da 39.16 a 39.26):
la depurazione di un prodotto comporta l'eliminazione di almeno l'80 % del tenore di impurità esistenti; oppure
la riduzione o l'eliminazione delle impurità comporta un prodotto adatto a una o più delle applicazioni seguenti:
sostanze farmaceutiche, medicinali, cosmetiche, veterinarie o alimentari;
prodotti chimici e reagenti per usi analitici, diagnostici o di laboratorio;
elementi e componenti per l'uso in microelettronica;
usi ottici specializzati;
uso biotecnico (per esempio nella coltura cellulare, nella tecnologia genetica o come catalizzatore);
vettori usati in processi di separazione; oppure
usi di tipo nucleare.
ALLEGATO II
ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO
Voce SA |
Designazione del prodotto |
Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari |
(1) |
(2) |
(3) |
capitolo 1 |
Animali vivi |
Tutti gli animali del capitolo 1 devono essere interamente ottenuti |
capitolo 2 |
Carni e frattaglie commestibili |
Fabbricazione in cui tutte le carni e le frattaglie commestibili contenute nei prodotti del presente capitolo sono interamente ottenute |
capitolo 3 |
Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti |
capitolo 4 |
Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti |
ex capitolo 5 |
Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
ex 0511 91 |
Uova e lattimi di pesce, non commestibili |
Tutte le uova e i lattimi sono interamente ottenuti |
capitolo 6 |
Alberi vivi e altre piante; bulbi, radici e simili; fiori recisi e fogliame ornamentale |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti |
capitolo 7 |
Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi commestibili |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti |
capitolo 8 |
Frutta e frutta a guscio commestibili; scorze di agrumi o di meloni |
Fabbricazione in cui tutta la frutta e la frutta a guscio e le scorze di agrumi o di meloni del capitolo 8 sono interamente ottenuti |
capitolo 9 |
Caffè, tè, mate e spezie |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
capitolo 10 |
Cereali |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati sono interamente ottenuti |
capitolo 11 |
Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento |
Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 8, 10 e 11, delle voci 0701 , 0714 , 2302 e 2303 e della sottovoce 0710 10 utilizzati sono interamente ottenuti |
capitolo 12 |
Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
ex capitolo 13 |
Gomma lacca, gomme, resine e altri succhi ed estratti vegetali esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
ex 13 02 |
Sostanze pectiche, pectinati e pectati |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale |
capitolo 14 |
Materie vegetali da intreccio e altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
ex capitolo 15 |
Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
da 1504 a 1506 |
Grassi e oli e loro frazioni di pesci o di mammiferi marini; grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina; altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
1508 |
Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto |
1509 e 1510 |
Olio d'oliva e sue frazioni |
Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti |
1511 |
Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto |
ex 15 12 |
Oli di girasole e loro frazioni: |
|
— per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
|
— altri |
Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti |
|
1515 |
Altri grassi e oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto |
ex 15 16 |
Grassi e oli di pesci e loro frazioni |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
1520 |
Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
capitolo 16 |
Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici |
Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2, 3 e 16 utilizzati sono interamente ottenuti |
ex capitolo 17 |
Zuccheri e prodotti a base di zuccheri, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
1702 |
Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati: |
|
— maltosio o fruttosio chimicamente puri |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702 |
|
— altri |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dei materiali delle voci da 1101 a 1108 , 1701 e 1703 utilizzati non superi il 30 % del peso del prodotto finale |
|
1704 |
Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui: — il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale oppure — il valore dello zucchero utilizzato non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex capitolo 18 |
Cacao e sue preparazioni, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale |
ex 18 06 |
Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui: — il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale oppure — il valore dello zucchero utilizzato non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
1806 10 |
Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale |
1901 |
Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404 , non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove: |
|
— estratti di malto |
Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10 |
|
— altri |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso individuale dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto finale |
|
1902 |
Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui: — il peso dei materiali delle voci 1006 e da 1101 a 1108 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale e — il peso dei materiali dei capitoli 2, 3 e 16 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale |
1903 |
Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108 |
1904 |
Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui: — il peso dei materiali delle voci 1006 e da 1101 a 1108 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale e — il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale |
1905 |
Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dei materiali delle voci 1006 e da 1101 a 1108 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale |
ex capitolo 20 |
Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta, di frutta a guscio o di altre parti di piante, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
2002 e 2003 |
Pomodori, funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui tutti i materiali vegetali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti |
2006 |
Ortaggi e legumi, frutta, frutta a guscio, scorze di frutta e altre parti di piante, conservate nello zucchero (sgocciolate, ghiacciate o candite) |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale |
2007 |
Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta o frutta a guscio, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale |
ex 20 08 |
Prodotti diversi da: — frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole — burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; granturco — altre, escluse le frutta (comprese le frutta a guscio), cotte ma non in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri, congelate |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale |
2009 |
Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale |
ex capitolo 21 |
Preparazioni alimentari diverse, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
2103 |
— preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, la farina di senapa o la senapa preparata possono essere utilizzate |
— farina di senapa e senapa preparata |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
|
2105 |
Gelati, anche contenenti cacao |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui: — il peso individuale dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto finale e — il peso complessivo dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 60 % del peso del prodotto finale |
2106 |
Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale |
ex capitolo 22 |
Bevande, liquidi alcolici e aceti, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui tutti i materiali delle sottovoci 0806 10 , 2009 61 , 2009 69 utilizzati sono interamente ottenuti |
2202 |
Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009 |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
2207 e 2208 |
Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico superiore o inferiore a 80 % vol.; acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 2207 o 2208 , in cui tutti i materiali delle sottovoci 0806 10 , 2009 61 , 2009 69 utilizzati sono interamente ottenuti |
ex capitolo 23 |
Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali, escluse: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
2309 |
Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali |
Fabbricazione in cui: — tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti, — il peso dei materiali dei capitoli 10 e 11 e delle voci 2302 e 2303 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale, — il peso individuale dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto finale, e — il peso complessivo dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 50 % del peso del prodotto finale |
ex capitolo 24 |
Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, in cui il peso dei materiali della voce 2401 utilizzati non superi il 30 % del peso totale dei materiali del capitolo 24 utilizzati |
2401 |
Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco |
Fabbricazione in cui tutti i materiali della voce 2401 sono interamente ottenuti |
ex 24 02 |
Sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e del tabacco da fumo della sottovoce 2403 19 , in cui almeno il 10 % in peso di tutti i materiali della voce 2401 utilizzati è interamente ottenuto |
ex 24 03 |
Prodotti destinati a essere inalati mediante riscaldamento o con altri mezzi, senza combustione |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui almeno il 10 % in peso di tutti i materiali della voce 2401 utilizzati è interamente ottenuto |
ex capitolo 25 |
Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 25 19 |
Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata) |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato |
capitolo 26 |
Minerali, scorie e ceneri |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
ex capitolo 27 |
Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 27 07 |
Oli nei quali i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura che distillano più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati a essere utilizzati come carburanti o come combustibili |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1) oppure altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
2710 |
Oli di petrolio e oli ottenuti da minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di oli ottenuti da minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1) oppure altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
2711 |
Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1) oppure altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
2712 |
Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1) oppure altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
2713 |
Coke di petrolio, bitume di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di oli ottenuti da minerali bituminosi |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1) oppure altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 28 |
Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex capitolo 29 |
Prodotti chimici organici, esclusi: |
Uno o diversi trattamenti specifici (4) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 29 01 |
Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili |
Uno o diversi trattamenti specifici (4) oppure operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 29 02 |
Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dall'azulene), benzene, toluene e xileni destinati a essere utilizzati come carburanti o come combustibili |
Uno o diversi trattamenti specifici (4) oppure operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 29 05 |
Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo |
Uno o diversi trattamenti specifici (4) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905 . Tuttavia, gli alcolati metallici di questa voce possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 30 |
Prodotti farmaceutici |
Uno o diversi trattamenti specifici (4) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
capitolo 31 |
Concimi |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 32 |
Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri |
Uno o diversi trattamenti specifici (4) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 33 |
Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche |
Uno o diversi trattamenti specifici (4) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 34 |
Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli, «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso |
Uno o diversi trattamenti specifici (4) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 35 |
Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi |
Uno o diversi trattamenti specifici (4) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 36 |
Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili |
Uno o diversi trattamenti specifici (4) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 37 |
Prodotti per la fotografia o per la cinematografia |
Uno o diversi trattamenti specifici (4) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex capitolo 38 |
Prodotti vari delle industrie chimiche, esclusi: |
Uno o diversi trattamenti specifici (4) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 38 11 |
Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione e altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali: |
Uno o diversi trattamenti specifici (4) oppure |
|
— additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi |
fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3811 utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 3824 99 ed ex 3826 00 |
Biodiesel |
Fabbricazione in cui il biodiesel è ottenuto mediante transesterificazione e/o esterificazione o mediante idrotrattamento |
capitolo 39 |
Materie plastiche e lavori di tali materie |
Uno o diversi trattamenti specifici (4) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa sottovoce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex capitolo 40 |
Gomma e lavori di gomma, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 40 12 |
Pneumatici, gomme piene o semipiene, rigenerate di gomma |
Rigenerazione di pneumatici usati |
ex capitolo 41 |
Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
da 4104 a 4106 |
Cuoi e pelli depilati e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati |
Riconciatura di cuoio e pelli preconciati oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
capitolo 42 |
Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex capitolo 43 |
Pelli da pellicceria e pellicce artificiali; relativi lavori, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
ex 43 02 |
Pelli da pellicceria conciate o preparate, riunite: |
|
|
— tavole, croci e manufatti simili |
Imbianchimento o tintura, oltre al taglio e alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite |
|
— altri |
Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite |
4303 |
Indumenti, accessori di abbigliamento e altri oggetti di pelli da pellicceria |
Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302 |
ex capitolo 44 |
Legno, carbone di legna e lavori di legno, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 44 07 |
Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm |
Piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa |
ex 44 08 |
Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato) e fogli per compensati, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, assemblati in parallelo, e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, piallati, levigati o incollati con giunture di testa |
Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa |
da 4410 a ex 44 13 |
Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili |
Fabbricazione di liste o modanature |
ex 44 15 |
Casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, di legno |
Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato |
ex 44 18 |
— Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura («shingles» e «shakes») di legno |
|
— Liste e modanature |
Fabbricazione di liste o modanature |
ex 44 21 |
Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature |
Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fuscelli della voce 4409 |
capitolo 45 |
Sughero e lavori di sughero |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 46 |
Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 47 |
Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti) |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 48 |
Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 49 |
Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex capitolo 50 |
Seta, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
ex 50 03 |
Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati |
Cardatura o pettinatura dei cascami di seta |
da 5004 a ex 50 06 |
Filati di seta e filati di cascami di seta |
Filatura di fibre naturali oppure estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla filatura oppure estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla torsione oppure torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica |
5007 |
Tessuti di seta o di cascami di seta |
Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura oppure estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura oppure torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla tintura oppure tintura di filati insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla stampa oppure stampa (operazione indipendente) |
ex capitolo 51 |
Lana, peli fini o grossolani; filati e tessuti di crine, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
da 5106 a 5110 |
Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine |
Filatura di fibre naturali oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica |
da 5111 a 5113 |
Tessuti di lana, di peli fini o grossolani o di crine |
Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura oppure estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla tintura oppure tintura di filati insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla stampa oppure stampa (operazione indipendente) |
ex capitolo 52 |
Cotone, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
da 5204 a 5207 |
Filati di cotone |
Filatura di fibre naturali oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica |
da 5208 a 5212 |
Tessuti di cotone |
Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura oppure estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura oppure torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione oppure tintura di filati insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla stampa oppure stampa (operazione indipendente) |
ex capitolo 53 |
Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
da 5306 a 5308 |
Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta |
Filatura di fibre naturali oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica |
da 5309 a 5311 |
Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta: |
Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura oppure estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione oppure tintura di filati insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla stampa oppure stampa (operazione indipendente) |
da 5401 a 5406 |
Filati, monofilamenti e fili di filamenti sintetici o artificiali |
Filatura di fibre naturali oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica |
5407 e 5408 |
Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali |
Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura oppure estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura oppure torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura oppure tintura di filati insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione oppure tessitura insieme alla stampa oppure stampa (operazione indipendente) |
da 5501 a 5507 |
Fibre sintetiche o artificiali in fiocco |
Estrusione di fibre sintetiche o artificiali |
da 5508 a 5511 |
Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco |
Filatura di fibre naturali oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica |
da 5512 a 5516 |
Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco: |
Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura oppure estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura oppure torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione oppure tintura di filati insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla stampa oppure stampa (operazione indipendente) |
ex capitolo 56 |
Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia, esclusi: |
Filatura di fibre naturali oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura |
5601 |
Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di lunghezza inferiore o uguale a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili |
Filatura di fibre naturali oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure floccaggio insieme alla tintura o alla stampa oppure spalmatura, floccaggio, laminazione o metallizzazione, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
5602 |
Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati: |
|
|
— feltri all'ago |
Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla fabbricazione del tessuto. Tuttavia: — il filato di polipropilene della voce 5402 , — le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506 , o — i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501 , nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure unicamente fabbricazione di tessuto non tessuto nel caso di feltro ottenuto da fibre naturali |
|
— altri |
Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla fabbricazione del tessuto oppure unicamente fabbricazione di tessuto non tessuto nel caso di altri feltri ottenuti da fibre naturali |
5603 |
Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate |
|
da 5603 11 a 5603 14 |
Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate di filamenti sintetici o artificiali |
Fabbricazione a partire da: — filamenti orientati in modo direzionale o aleatorio oppure — sostanze o polimeri di origine naturale o sintetica o artificiale, in entrambi i casi seguita dall'agglomerazione in un tessuto non tessuto |
da 5603 91 a 5603 94 |
Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate di filamenti diversi da quelli sintetici o artificiali |
Fabbricazione a partire da: — fibre in fiocco orientate in modo direzionale o aleatorio e/o — filati tagliati di origine naturale, sintetica o artificiale, in entrambi i casi seguita dall'agglomerazione in un tessuto non tessuto |
5604 |
Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica: |
|
|
— fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili |
Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili |
|
— altri |
Filatura di fibre naturali oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica |
5605 |
Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo |
Filatura di fibre in fiocco naturali, artificiali e/o sintetiche oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica |
5606 |
Filati spiralati (vergolinati) lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti «a catenella» |
Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure torsione insieme al gimping oppure filatura di fibre in fiocco naturali, artificiali e/o sintetiche oppure floccaggio insieme alla tintura |
capitolo 57 |
Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili: |
Filatura di fibre a fiocco naturali, artificiali e/o sintetiche insieme alla tessitura o al «tufting» oppure estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla tessitura o al «tufting» oppure fabbricazione a partire da filati di cocco, di sisal o di iuta o da filati di viscosa in catena continua oppure «tufting» insieme alla tintura o alla stampa oppure floccaggio insieme alla tintura o alla stampa oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme a tecniche di fabbricazione di tessuto non tessuto, compresa l'agugliatura meccanica Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto |
ex capitolo 58 |
Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami; esclusi: |
Filatura di fibre a fiocco naturali, artificiali e/o sintetiche insieme alla tessitura o al «tufting» oppure estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla tessitura o al «tufting» oppure tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione oppure «tufting» insieme alla tintura o alla stampa oppure floccaggio insieme alla tintura o alla stampa oppure tintura di filati insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla stampa oppure stampa (operazione indipendente) |
5805 |
Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) e arazzi fatti all'ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
5810 |
Ricami in pezza, in strisce o in motivi |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
5901 |
Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria |
Tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione oppure floccaggio insieme alla tintura o alla stampa |
5902 |
Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa: |
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— contenenti, in peso, non più del 90 % di materie tessili |
Tessitura |
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— altri |
Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura |
5903 |
Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902 |
Tessitura insieme all'impregnazione superficiale, alla spalmatura, alla copertura, alla laminazione o alla metallizzazione oppure tessitura insieme alla stampa oppure stampa (operazione indipendente) |
5904 |
Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati |
Tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto |
5905 |
Rivestimenti murali di materie tessili: — impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie |
Tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme all'impregnazione superficiale, alla spalmatura, alla copertura, alla laminazione o alla metallizzazione |
|
— altri |
Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura oppure estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura oppure tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme alla tintura, spalmatura o laminazione oppure tessitura insieme alla stampa oppure stampa (operazione indipendente) |
5906 |
Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902 : — tessuti a maglia |
Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla lavorazione a maglia oppure estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia oppure lavorazione a maglia insieme alla gommatura oppure gommatura, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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— altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili |
Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura |
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— altri |
Tessitura, lavorazione a maglia o processo del tessuto non tessuto, insieme alla tintura o spalmatura/gommatura oppure tintura di filati insieme alla tessitura, alla lavorazione a maglia o al processo del tessuto non tessuto oppure gommatura, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
5907 |
Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili |
Tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme alla tintura o alla stampa, o alla spalmatura, all'impregnazione superficiale o alla ricopertura oppure floccaggio insieme alla tintura o alla stampa oppure stampa (operazione indipendente) |
5908 |
Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle a incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate: |
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— reticelle a incandescenza impregnate |
Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia |
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— altri |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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da 5909 a 5911 |
Manufatti tessili per usi industriali: |
Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione oppure spalmatura, floccaggio, laminazione o metallizzazione, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 60 |
Stoffe a maglia |
Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla lavorazione a maglia oppure estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia oppure lavorazione a maglia insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla stampa oppure floccaggio insieme alla tintura o alla stampa oppure tintura di filati insieme alla lavorazione a maglia oppure torsione o testurizzazione insieme a lavorazione a maglia a condizione che il valore dei filati non torti/non testurizzati utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 61 |
Indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia: |
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— ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta |
Lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto |
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— altri |
Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla lavorazione a maglia oppure estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia oppure lavorazione a maglia e confezione in un'unica operazione |
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ex capitolo 62 |
Indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi: |
Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente) |
ex 62 02 , ex 62 04 , ex 62 06 , ex 62 09 ed ex 62 11 |
Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli (bébés) e altri accessori per vestiario, confezionati per bambini piccoli (bébés), ricamati |
Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 62 10 ed ex 62 16 |
Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato |
Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure spalmatura o laminazione a condizione che il valore dei tessuti non spalmati o non laminati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, insieme alla confezione compreso il taglio del tessuto |
ex 62 12 |
Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, a maglia ottenuti riunendo, mediante cucitura o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta |
Lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente) |
6213 e 6214 |
Fazzoletti da naso e da taschino, scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili: |
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— ricamati |
Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure confezione, compreso il taglio del tessuto preceduta dalla stampa (operazione indipendente) |
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— altri |
Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure confezione preceduta dalla stampa (operazione indipendente) |
6217 |
Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212 : |
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— ricamati |
Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure confezione preceduta dalla stampa (operazione indipendente) |
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— equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato |
Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure spalmatura o laminazione a condizione che il valore dei tessuti non spalmati o non laminati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, insieme alla confezione compreso il taglio del tessuto |
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— tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; |
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— altri |
Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto |
ex capitolo 63 |
Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere; stracci; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
da 6301 a 6304 |
Coperte; biancheria da letto ecc.; tende, tendine, ecc.; altri manufatti per l'arredamento: |
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— in feltro, non tessuti |
Produzione di tessuti non tessuti insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto |
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— altri: |
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- - ricamati |
Tessitura o lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (diversi da quelli a maglia), purché il valore del tessuto non ricamato utilizzato non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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- - altri |
Tessitura o lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto |
6305 |
Sacchi e sacchetti da imballaggio |
Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco insieme alla tessitura o alla lavorazione a maglia e la confezione, compreso il taglio del tessuto. |
6306 |
Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio: |
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— non tessuti |
Produzione di tessuti non tessuti insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto |
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— altri |
Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto |
6307 |
Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
6308 |
Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto |
Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati, a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento |
ex capitolo 64 |
Calzature, ghette e oggetti simili, parti di questi oggetti; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406 |
6406 |
Parti di calzature (comprese le tomaie anche fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti e oggetti simili amovibili; ghette, gambali e oggetti simili, e loro parti |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
capitolo 65 |
Cappelli, copricapo e altre acconciature; loro parti |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
capitolo 66 |
Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti; |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 67 |
Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 68 |
Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 69 |
Prodotti ceramici |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
ex capitolo 70 |
Vetro e lavori di vetro |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
7010 |
Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle e altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
7013 |
Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018 |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
ex capitolo 71 |
Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di bigiotteria; monete; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 71 02 , ex 71 03 ed ex 71 04 |
Pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, lavorate |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusa quella del prodotto |
7106 , 7108 e 7110 |
Metalli preziosi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 7106 , 7108 o 7110 o separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106 , 7108 o 7110 o fusione e/o fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106 , 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni |
— greggi |
||
— semilavorati o in polvere |
Fabbricazione a partire da metalli preziosi, greggi |
|
ex 71 07 , ex 71 09 ed ex 71 11 |
Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati |
Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi |
ex capitolo 72 |
Ghisa, ferro e acciaio, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
7207 |
Semiprodotti di ferro o di acciai non legati |
Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201 , 7202 , 7203 , 7204 o 7205 |
da 7208 a 7212 |
Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati |
Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207 |
da 7213 a 7216 |
Vergella o bordione, barre, profilati di ferro o di acciai non legati |
Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206 |
7217 |
Fili di ferro o di acciai non legati |
Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207 |
7218 91 e 7218 99 |
Semiprodotti |
Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201 , 7202 , 7203 , 7204 o 7205 |
da 7219 a 7222 |
Prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili |
Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218 |
7223 |
Fili di acciai inossidabili |
Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218 |
7224 90 |
Semiprodotti |
Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201 , 7202 , 7203 , 7204 o 7205 |
da 7225 a 7228 |
Prodotti laminati piatti e vergella o bordione, barre e profilati laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate; profilati, di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati |
Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie delle voci 7206 , 7218 o 7224 |
7229 |
Fili di altri acciai legati |
Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224 |
ex capitolo 73 |
Lavori di ghisa, ferro o acciaio, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
ex 73 01 |
Palancole |
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7207 |
7302 |
Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi e altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie |
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206 |
7304 , 7305 e 7306 |
Tubi e profilati cavi, di ferro o di acciaio |
Fabbricazione a partire da materiali delle voci da 7206 a 7212 e 7218 o 7224 |
ex 73 07 |
Accessori per tubi di acciaio inossidabile (ISO n. X5CrNiMo 1712 ), composti di più parti |
Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore non superi il 35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
7308 |
Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406 ; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati. |
ex 73 15 |
Catene antisdrucciolevoli |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex capitolo 74 |
Rame e lavori di rame, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
7403 |
Rame raffinato e leghe di rame, greggio |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
7408 |
Fili di rame |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 75 |
Nichel e lavori di nichel |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
ex capitolo 76 |
Alluminio e lavori di alluminio, esclusi: |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
7601 |
Alluminio greggio |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e rottami di alluminio |
7602 |
Cascami e avanzi di alluminio |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
ex 76 16 |
Lavori di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio e lamiere o nastri spiegati di alluminio |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, le tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), le reti e le griglie, di fili di alluminio e le lamiere o nastri spiegati di alluminio possono essere utilizzati e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 78 |
Piombo e lavori di piombo |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
capitolo 79 |
Zinco e lavori di zinco |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
capitolo 80 |
Stagno e lavori di stagno |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
capitolo 81 |
Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
ex capitolo 82 |
Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8206 |
Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205 , condizionati in assortimenti per la vendita al minuto |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 8202 a 8205 . Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere incorporati, a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento |
capitolo 83 |
Lavori diversi di metalli comuni |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex capitolo 84 |
Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8407 |
Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8408 |
Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
da 8425 a 8430 |
Paranchi; verricelli e argani; binde e martinetti: Bighe; gru, comprese le gru a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a portale di scarico o di movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti «cavaliers» e carrelli-gru Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento Altre macchine e apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione (per esempio: ascensori, scale meccaniche, trasportatori, teleferiche) Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi Altre macchine e apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, l'escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi; battipali e macchine per l'estrazione dei pali; spazzaneve |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8431 oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
da 8444 a 8447 |
Macchine per la filatura (estrusione), per lo stiramento, la testurizzazione o il taglio delle materie tessili sintetiche o artificiali Macchine per la preparazione delle materie tessili; macchine per la filatura, l'accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili e altre macchine e apparecchi per la fabbricazione di filati tessili; macchine per bobinare (comprese le spoliere) o per aspare le materie tessili e macchine per la preparazione di filati tessili destinati a essere utilizzati sulle macchine delle voci 8446 o 8447 Telai per tessitura Macchine e telai per maglieria, per tessuti cuciti con punto a maglia, per guipure, per tulli, per pizzi, per ricami, per passamaneria, per trecce, per tessuti a maglie annodate (reti) o per tessuti tufted |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8448 oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
da 8456 a 8465 |
Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e macchine a stazioni multiple, per la lavorazione dei metalli Torni che operano con asportazione di metallo Macchine |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8466 oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
da 8470 a 8472 |
Macchine calcolatrici e macchine tascabili che permettono la registrazione, la riproduzione e la visualizzazione delle informazioni, con funzione di calcolo; macchine contabili, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e macchine simili, con dispositivo di calcolo; registratori di cassa Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici e ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni Altre macchine e apparecchi per ufficio |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8473 oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex capitolo 85 |
Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti e accessori di questi apparecchi; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
da 8501 a 8502 |
Motori e generatori elettrici Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8503 oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8519 , 8521 |
Apparecchi per la registrazione del suono; apparecchi per la riproduzione del suono; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8522 oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
da 8525 a 8528 |
Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione e apparecchi di radiotelecomando Apparecchi riceventi per la radiodiffusione Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8529 oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
da 8535 a 8537 |
Apparecchi per l'interruzione, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche; quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi e altri supporti per il comando o la distribuzione elettrica: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8538 oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
da 8542 31 a 8542 39 |
Circuiti integrati monolitici |
Diffusione durante la quale i circuiti integrati sono formati su di un substrato semiconduttore attraverso l'introduzione selettiva di un drogante appropriato, anche se assemblati e/o testati in un paese non parte oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
da 8544 a 8548 |
Fili, cavi, e altri conduttori isolati per l'elettricità, cavi di fibre ottiche Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile e altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia Pezzi isolanti per macchine, apparecchi o impianti elettrici, tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente Cascami e avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 86 |
Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex capitolo 87 |
Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli e altri veicoli terrestri, loro parti e accessori, esclusi: |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8708 |
Parti e accessori dei veicoli delle voci da 8701 a 8705 |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8711 |
Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («sidecar») |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 88 |
Navigazione aerea o spaziale |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 89 |
Navigazione marittima o fluviale |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex capitolo 90 |
Strumenti e apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici; parti e accessori di questi strumenti e apparecchi; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
9001 50 |
Lenti per occhiali, di materie diverse dal vetro |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione comprendente una delle seguenti operazioni: — finitura della lente semilavorata e trasformazione in una lente oftalmologica per la correzione della vista destinata a essere montata su un paio di occhiali — rivestimento della lente mediante trattamenti appropriati al fine di migliorare la vista e garantire la protezione dell'utilizzatore oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 91 |
Orologeria |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 92 |
Strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 93 |
Armi e munizioni e loro parti e accessori |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 94 |
Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili; costruzioni prefabbricate |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 95 |
Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti e accessori |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 96 |
Lavori diversi |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 97 |
Oggetti d'arte, da collezione o di antichità |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
(1)
Le condizioni particolari relative ai «trattamenti specifici» sono esposte nelle note introduttive da 8.1 a 8.3.
(2)
Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 6.
(3)
Cfr. la nota introduttiva 7.
(4)
Cfr. la nota introduttiva 9. |
ALLEGATO III
TESTO DELLA DICHIARAZIONE DI ORIGINE
La dichiarazione di origine, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè pagina. Tuttavia, le note a piè pagina non devono essere riprodotte.
Versione albanese
Eksportuesi i produkteve të mbuluara nga ky dokument (autorizim doganor Nr. …(1)) deklaron që përveç rasteve kur tregohet qartësisht ndryshe, këto produkte janë me origjine preferenciale …(2) n në përputhje me Rregullat kalimtare të origjinës.
Versione araba
Versione bosniaca
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. …(1)) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi …(2) preferencijalnog porijekla u skladu sa prijelaznim pravilima porijekla.
Versione bulgara
Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № …(1)), декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с …(2) преференциален произход съгласно преходните правила за произход.
Versione croata
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. …(1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi …(2) preferencijalnogpodrijetla prema prijelaznim pravilima o podrijetlu.
Versione ceca
Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení …(1)) prohlašuje, že podle přechodných pravidel původu mají tyto výrobky kromě zřetelně označených preferenční původ v …(2).
Versione danese
Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument (toldmyndighedernes tilladelse nr. …(1)) erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i …(2) i henhold til overgangsreglerne for oprindelse.
Versione neerlandese
De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. …(1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële …(2) oorsprong zijn in overeenstemming met de overgangsregels van oorsprong.
Versione inglese
The exporter of the products covered by this document (customs authorization No …(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of …(2) preferential origin according to the transitional rules of origin.
Versione estone
Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (ttolli kinnitus nr. …(1)) deklareerib, et need tooted on päritolureeglite üleminekueeskirjade kohaselt …(2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.
Versione faroese
Útflytarin av vørunum, sum hetta skjal fevnir um (tollvaldsins loyvi nr. … (1)) váttar, át um ikki nakað annað er tilskilað, eru hesar vørur upprunavørur … (2) sambært skiftisreglunum um uppruna.
Versione finlandese
Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o …(1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja …(2) alkuperätuotteita siirtymäkauden alkuperäsääntöjen nojalla.
Versione francese
L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no …(1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle …(2) selon les règles d’origine transitoires.
Versione tedesca
Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte …(2) Ursprungswaren gemäß den Übergangsregeln für den Ursprung sind.
Versione georgiana
Versione greca
Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ’ αριθ. …(1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής …(2) σύμφωνα με τους μεταβατικούς κανόνες καταγωγής.
Versione ebraica
Versione ungherese
A jelen okmányban szereplő termékek exportőre (vámfelhatalmazási szám: …(1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában a termékek az átmeneti származási szabályok szerint preferenciális …(2) származásúak.
Versione islandese
Útflytjandi framleiðsluvara sem skjal þetta tekur til (leyfi tollyfirvalda nr. .…(1)), lýsir því yfir að vörurnar séu, ef annars er ekki greinilega getið, af …(2) uppruna samkvæmt upprunareglum á umbreytingartímabili.
Versione italiana
L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. …(1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2) conformemente alle norme di origine transitorie.
Versione lettone
To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir …(2) preferenciāla izcelsme saskaņā ar pārejas noteikumiem par izcelsmi.
Versione lituana
Šiame dokumente nurodytų produktų eksportuotojas (muitinės leidimo Nr. …(1)) deklaruoja, kad, jeigu aiškiai nenurodyta kitaip, šie produktai turi …(2) lengvatinės kilmės statusą pagal pereinamojo laikotarpio kilmės taisykles.
Versione macedone
Извозникот на производите што ги покрива овоj документ (царинскo одобрение бр. …(1)) изјавува дека, освен ако тоа не е јасно поинаку назначено, овие производи се со …(2) преференцијално потекло, во согласност со преодните правила за потекло.
Versione maltese
L-esportatur tal-prodotti koperti minn dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru …(1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat mod ieħor b’mod ċar, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali …(2) skont ir-regoli ta’ oriġini tranżitorji.
Versione montenegrina
Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр. …(1)) изјављује да су, осим ако је другачије изричито наведено, ови производи …(2) преференцијалног поријекла, у складу са транзиционим правилима поријекла.
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br. …(1)) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog porijekla u skladu sa tranzicionim pravilima porijekla.
Versione norvegese
Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjonsnr …(1)) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har … preferanseopprinnelse i henhold til overgangsreglene for opprinnelse (2).
Versione polacca
Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr …(1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają …(2) preferencyjne pochodzenie zgodnie z przejściowymi regułami pochodzenia.
Versione portoghese
O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.o …(1)) declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial …(2) de acordo com as regras de origem transitórias.
Versione rumena
Exportatorul produselor care fac obiectul prezentului document (autorizația vamală nr. …(1)) declară că, exceptând cazul în care se indică altfel în mod clar, aceste produse sunt de origine preferențială …(2) în conformitate cu regulile de origine tranzitorii.
Versione serba
Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр. … (1)) изјављује да су, осим ако је другачије изричито наведено, ови производи … (2) преференцијалног порекла, у складу са прелазним правилима о пореклу.
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br. … (1)) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito nаvedeno, ovi proizvodi …(2) preferencijalnog porekla, u skladu sa prelaznim pravilima o poreklu.
Versione slovacca
Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia …(1)) vyhlasuje, že pokiaľ nie je zreteľne uvedené inak, tieto výrobky majú v súlade s prechodnými pravidlami pôvodu preferenčný pôvod v …(2).
Versione slovena
Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št …(1)), izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno …(2) poreklo v skladu s prehodnimi pravili o poreklu.
Versione spagnola
El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n.o …(1)) declara que, excepto donde se indique claramente lo contrario, estos productos son de origen preferencial …(2) con arreglo a las normas de origen transitorias.
Versione svedese
Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. …(1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande …(2) ursprung i enlighet med övergångsreglerna om ursprung.
Versione turca
Bu belge kapsamındaki ürünlerin ihracatçısı (gümrük yetki No: …(1)), aksi açıkça belirtilmedikçe, bu ürünlerin geçiș menșe kurallarına göre …(2) tercihli menșeli olduğunu beyan eder.
Versione ucraina
Експортер продукцiї, на яку поширюється цей документ (митний дозвiл №… ( 5 )) заявляє, що, за винятком випадкiв, де це явно зазначено, ця продукцiя має… ( 6 ) преференцiйне походження згiдно з перехiдними правилами походження.
…
(Luogo e data) ( 7 )
…
(Firma dell'esportatore. Deve inoltre essere scritto in modo leggibile anche il nome della persona che firma la dichiarazione) ( 8 )
ALLEGATO IV
FAC-SIMILE DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR.1 E DOMANDA DI CERTIFICATO EUR.1
ISTRUZIONI PER LA STAMPA
1. Il certificato deve avere un formato di mm 210 x 297; è ammessa una tolleranza di 5 mm in meno o di 8 mm in più sulla lunghezza. La carta da usare è carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m2. Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.
2. Le autorità pubbliche delle parti possono riservarsi la stampa di certificati o affidare il compito a tipografie da esse autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun certificato deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni certificato deve recare il nome e l’indirizzo della tipografia oppure un contrassegno che ne permette l’identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.
CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
DOMANDA PER OTTENERE IL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE
Il sottoscritto, esportatore delle merci descritte a tergo,
DICHIARA che le merci rispondono alle condizioni richieste per il rilascio del certificato allegato;
…
…
…
…
PRECISA le circostanze che hanno permesso alle merci di soddisfare a tali condizioni:
…
…
…
…
PRESENTA i seguenti documenti giustificativi ( 9 ):
SI IMPEGNA a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare ritenuta indispensabile da dette autorità per il rilascio del certificato allegato, nonché ad accettare eventuali controlli, da parte di dette autorità, della sua contabilità e dei processi di fabbricazione delle merci di cui sopra;
CHIEDE il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.
…
(Luogo e data)
…
(Firma)
ALLEGATO V
CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AI PRODOTTI ORIGINARI DI CEUTA E MELILLA
Articolo unico
Purché siano conformi alla norma di non modificazione di cui all'articolo 14 della presente appendice, si considerano:
prodotti originari di Ceuta e Melilla:
i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;
i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi dai prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla, a condizione che:
tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 della presente appendice; oppure
tali prodotti siano originari della Giordania o dell'Unione europea e siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle operazioni di cui all'articolo 6 della presente appendice;
prodotti originari della Giordania:
i prodotti interamente ottenuti in Giordania;
i prodotti ottenuti in Giordania nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli interamente ottenuti in Giordania, a condizione:
che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 della presente appendice; oppure
che tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o dell'Unione europea e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle operazioni di cui all'articolo 6 della presente appendice.
ALLEGATO VI
DICHIARAZIONE DEL FORNITORE
La dichiarazione del fornitore, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.
DICHIARAZIONE DEL FORNITORE
relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni in parti contraenti applicatrici senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale
Io sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento, dichiaro che:
per produrre queste merci sono stati impiegati in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] i seguenti materiali non originari di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e]:
Designazione delle merci fornite (1) |
Designazione dei materiali non originari utilizzati |
Voce dei materiali non originari utilizzati (2) |
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Valore totale |
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(1)
Se la fattura, la bolla di consegna o altro documento commerciale a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a merci diverse o a merci nelle quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerle. Esempio Il documento si riferisce a vari modelli di motori elettrici della voce 8501 da utilizzare nella fabbricazione di macchine per lavare la biancheria della voce 8450. Il tipo e il valore dei materiali non originari impiegati nella fabbricazione di detti motori varia da un modello all'altro. Pertanto i modelli devono essere distinti nella prima colonna e le indicazioni delle altre colonne devono essere fornite separatamente per ciascuno di essi onde consentire al produttore delle macchine per lavare la biancheria di valutare con esattezza il carattere originario dei suoi prodotti a seconda del modello di motore elettrico impiegato.
(2)
Le indicazioni richieste in queste colonne devono essere fornite soltanto se necessarie. Esempi La norma per gli indumenti dell’ex capitolo 62 stabilisce che può essere utilizzata la tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto. Se un produttore di detti indumenti in una parte contraente applicatrice utilizza tessuti importati dall'Unione europea e ivi ottenuti a partire da filati non originari è sufficiente per il fornitore europeo descrivere nella sua dichiarazione i materiali non originari utilizzati come «filati», senza che sia necessario indicare la voce e il valore di detti filati. Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce 7217 partendo da barre di acciaio non originarie deve apporre «barre di acciaio» nella colonna «Designazione dei materiali non originari utilizzati». Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la norma limita a una data percentuale l'utilizzazione di tutti i materiali non originari, occorre indicare nella terza colonna il valore delle barre non originarie.
(3)
Per «valore dei materiali» s'intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e]. Il valore esatto di ciascuno dei materiali non originari impiegati deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella prima colonna. |
tutti gli altri materiali impiegati in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] per produrre queste merci sono originari di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e];
le merci seguenti sono state sottoposte a lavorazioni o trasformazioni al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] in conformità dell'articolo 13 della presente appendice, e hanno ivi acquisito il valore aggiunto totale seguente:
Designazione delle merci fornite |
Valore aggiunto totale acquisito al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] (1) |
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(Luogo e data) |
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(Indirizzo e firma del fornitore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione) |
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(1)
Per «valore aggiunto totale» s'intendono tutti i costi accumulati al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e], compreso il valore di tutti i materiali ivi aggiunti. L'esatto valore aggiunto totale acquisito al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella prima colonna. |
ALLEGATO VII
DICHIARAZIONE A LUNGO TERMINE DEL FORNITORE
La dichiarazione a lungo termine del fornitore, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.
DICHIARAZIONE A LUNGO TERMINE DEL FORNITORE
relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni in una parte contraente applicatrice senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale
Io sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento, che vengono regolarmente fornite a ( 10 ) … dichiaro che:
per produrre queste merci sono stati impiegati in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] i seguenti materiali non originari di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e]:
Designazione delle merci fornite (1) |
Designazione dei materiali non originari utilizzati |
Voce dei materiali non originari utilizzati (2) |
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Valore totale |
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(1)
Se la fattura, la bolla di consegna o altro documento commerciale a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a merci diverse o a merci nelle quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerle. Esempio Il documento si riferisce a vari modelli di motori elettrici della voce 8501 da utilizzare nella fabbricazione di macchine per lavare la biancheria della voce 8450 . Il tipo e il valore dei materiali non originari impiegati nella fabbricazione di detti motori varia da un modello all'altro. Pertanto i modelli devono essere distinti nella prima colonna e le indicazioni delle altre colonne devono essere fornite separatamente per ciascuno di essi onde consentire al produttore delle macchine per lavare la biancheria di valutare con esattezza il carattere originario dei suoi prodotti a seconda del modello di motore elettrico impiegato.
(2)
Le indicazioni richieste in queste colonne devono essere fornite soltanto se necessarie. Esempi La norma per gli indumenti dell’ex capitolo 62 stabilisce che può essere utilizzata la tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto. Se un produttore di detti indumenti in una parte contraente applicatrice utilizza tessuti importati dall'Unione europea e ivi ottenuti a partire da filati non originari è sufficiente per il fornitore europeo descrivere nella sua dichiarazione i materiali non originari utilizzati come «filati», senza che sia necessario indicare la voce e il valore di detti filati. Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce 7217 partendo da barre di acciaio non originarie deve apporre «barre di acciaio» nella colonna «Designazione dei materiali non originari utilizzati». Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la norma limita a una data percentuale l'utilizzazione di tutti i materiali non originari, occorre indicare nella terza colonna il valore delle barre non originarie.
(3)
Per «valore dei materiali» s'intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e]. Il valore esatto di ciascuno dei materiali non originari impiegati deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella prima colonna. |
tutti gli altri materiali impiegati in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] per produrre queste merci sono originari di [indicare il nome della parte contraente applicatrice interessata];
le merci seguenti sono state sottoposte a lavorazioni o trasformazioni al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] in conformità dell'appendice A, articolo 13, e hanno ivi acquisito il valore aggiunto totale seguente:
Designazione delle merci fornite |
Valore aggiunto totale acquisito al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] (1) |
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(1)
Per «valore aggiunto totale» s'intendono tutti i costi accumulati al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e], compreso il valore di tutti i materiali ivi aggiunti. L'esatto valore aggiunto totale acquisito al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella prima colonna. |
La presente dichiarazione è valida per tutte le successive spedizioni di tali merci da…
a… ( 11 )
Mi impegno a informare immediatamente… (10) qualora la dichiarazione non sia più valida.
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(Luogo e data) |
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(Indirizzo e firma del fornitore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione) |
PROTOCOLLO N. 4
sull'assistenza reciproca tra l'autorità amministrative in materia doganale
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni:
«legislazione doganale»: le disposizioni giuridiche o normative applicabili sul territorio delle parti che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a una qualsiasi altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo adottate da dette parti;
«autorità richiedente»: l'autorità amministrativa competente a tal fine designata da una parte, che presenta una domanda di assistenza in materia doganale;
«autorità interpellata»: l'autorità amministrativa competente a tal fine designata da una parte, che riceve una domanda di assistenza in materia doganale;
«dati a carattere personale»: qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile.
Articolo 2
Ambito di applicazione
Articolo 3
Assistenza su richiesta
Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata esercita, nel quadro della propria legislazione, una sorveglianza particolare su:
le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale;
i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in condizioni tali da fare ragionevolmente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla legislazione delle altre parti;
i movimenti di merci per i quali sia stata segnalata la possibilità che diano luogo a operazioni contrarie alla legislazione doganale;
i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale.
Articolo 4
Assistenza spontanea
Le parti si prestano assistenza reciproca, secondo le rispettive leggi, norme e altri strumenti giuridici e qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare quando ricevono informazioni riguardanti:
Articolo 5
Comunicazione/Notifica
Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata, secondo la propria legislazione, prende tutte le misure necessarie per:
che rientrano nell'ambito di applicazione del presente protocollo a un destinatario, residente o stabilito sul suo territorio. In tal caso, si applica l'articolo 6, paragrafo 3.
Articolo 6
Forma e contenuto delle domande di assistenza
Le domande presentate a norma del paragrafo 1 contengono le seguenti informazioni:
l'autorità richiedente che presenta la domanda;
la misura richiesta;
l'oggetto e il motivo della domanda;
le leggi, le norme e gli altri elementi giuridici in questione;
ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;
una sintesi dei fatti e delle indagini già svolte, salvo per i casi di cui all'articolo 5.
Articolo 7
Adempimento delle domande
Articolo 8
Forma in cui devono essere comunicate le informazioni
Articolo 9
Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza
Le parti possono rifiutare di prestare assistenza, come disposto nel presente protocollo, qualora ciò:
possa pregiudicare la sovranità della Giordania o di uno Stato membro della Comunità richiesto di prestare assistenza a norma del presente protocollo; o
possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, in particolare nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2; o
faccia intervenire una normativa diversa dalla legislazione doganale; ovvero
implichi una violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale.
Articolo 10
Scambio di informazioni e riservatezza
Articolo 11
Esperti e testimoni
Articolo 12
Spese di assistenza
Le parti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù dell'applicazione del presente protocollo, escluse, se del caso, le spese per esperti, testimoni, interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.
Articolo 13
Applicazione
Articolo 14
Complementarità
Fatto salvo l'articolo 10, gli accordi di assistenza reciproca conclusi o che possono essere conclusi tra uno o più Stati membri dell'Unione europea e la Giordania non pregiudicano disposizioni della Comunità che disciplinano la comunicazione, tra i competenti servizi della Commissione e le autorità doganali degli Stati membri, di tutte le informazioni raccolte in materia doganale che possano interessare la Comunità.
PROTOCOLLO
all’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra, riguardante un accordo quadro tra l’Unione europea e il Regno hascemita di Giordania sui principi generali della partecipazione del Regno hascemita di Giordania ai programmi dell’Unione
L’UNIONE EUROPEA, in prosieguo «Unione»,
da una parte, e
IL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA, in prosieguo «Giordania»,
dall’altra,
in appresso denominate «Parti»,
CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:
(1) |
Il Regno hascemita di Giordania ha concluso un accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra ( 12 ) (in prosieguo «accordo»), che è entrato in vigore il 1o maggio 2002. |
(2) |
Il Consiglio europeo tenutosi a Bruxelles il 17 e 18 giugno 2004 si è compiaciuto della proposta della Commissione europea relativa a una politica europea di vicinato (PEV) e ha approvato le conclusioni del Consiglio del 14 giugno 2004. |
(3) |
In numerose altre occasioni il Consiglio si è espresso favorevolmente in merito a tale politica. |
(4) |
Il Consiglio, il 5 marzo 2007, ha espresso il proprio sostegno all’approccio generale e globale esposto nella comunicazione della Commissione europea del 4 dicembre 2006, che consiste nel permettere ai partner della politica europea di vicinato di partecipare, in funzione dei loro meriti e qualora le basi giuridiche lo consentano, alle agenzie e ai programmi della Comunità. |
(5) |
La Giordania ha manifestato il proprio interesse a partecipare a una serie di programmi dell’Unione. |
(6) |
Le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione della Giordania a ciascun programma specifico, in particolare il contributo finanziario e le procedure di relazione e di valutazione, devono essere stabilite nell’ambito di un memorandum di intesa tra la Commissione europea e le autorità competenti della Giordania, |
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
La Giordania può partecipare a tutti i programmi attuali e futuri dell’Unione aperti alla partecipazione del Regno hascemita di Giordania conformemente alle pertinenti disposizioni di adozione di tali programmi.
Articolo 2
La Giordania fornisce un contributo finanziario al bilancio generale dell’Unione europea corrispondente ai programmi specifici cui partecipa.
Articolo 3
I rappresentanti della Giordania possono partecipare, in veste di osservatori e per i punti che riguardano la Giordania, ai comitati di gestione responsabili del monitoraggio dei programmi ai quali la Giordania contribuisce finanziariamente.
Articolo 4
Alle iniziative e ai progetti presentati dai partecipanti della Giordania si applicano, per quanto possibile, le stesse condizioni, norme e procedure applicate agli Stati membri per i programmi in questione.
Articolo 5
Le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione della Giordania a ciascun programma specifico, in particolare il contributo finanziario che dovrà essere versato e le procedure di relazione e di valutazione, sono stabilite nell’ambito di un memorandum di intesa tra la Commissione europea e le autorità competenti della Giordania, sulla base dei criteri stabiliti nei programmi in questione.
Qualora la Giordania chieda l’assistenza esterna dell’Unione per partecipare a un determinato programma dell’Unione ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato ( 13 ), o di qualsiasi analogo regolamento che possa essere adottato in futuro e che garantisca alla Giordania l’assistenza esterna dell’Unione, le condizioni secondo le quali la Giordania beneficia dell’assistenza esterna dell’Unione sono stabilite nel quadro di un accordo di finanziamento, che rispetti in particolare l’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1638/2006.
Articolo 6
Ciascun memorandum di intesa concluso a norma dell’articolo 5 stipula che, conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ( 14 ), il controllo finanziario, le verifiche contabili o altre verifiche, comprese le indagini amministrative, sono effettuati dalla Commissione europea, dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode e dalla Corte dei conti, direttamente o sotto la loro autorità.
Sono adottate disposizioni dettagliate in materia di controllo finanziario e verifiche contabili, misure amministrative, sanzioni e recupero che conferiscono alla Commissione europea, all’Ufficio europeo per la lotta antifrode e alla Corte dei conti poteri equivalenti a quelli di cui dispongono nei confronti di beneficiari o contraenti stabiliti nell’Unione.
Articolo 7
Il presente protocollo è applicabile fintantoché l’accordo rimane in vigore.
Il presente protocollo è firmato e approvato dalle Parti in conformità delle rispettive procedure.
Ciascuna Parte può denunciare il presente protocollo mediante notifica scritta all’altra Parte contraente. Il presente protocollo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data di tale notifica.
L’estinzione del presente protocollo previa denuncia di una delle Parti non ha alcuna incidenza sulle verifiche e sui controlli da eseguire, ove opportuno, a norma degli articoli 5 e 6.
Articolo 8
Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente protocollo e, successivamente, con scadenza triennale, entrambe le Parti possono riesaminare l’attuazione del presente protocollo sulla base dell’effettiva partecipazione della Giordania ai programmi dell’Unione.
Articolo 9
Il presente protocollo si applica, da un lato, ai territori cui si applica il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e alle condizioni ivi precisate, e, dall’altro, al territorio della Giordania.
Articolo 10
Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti si sono notificate reciprocamente attraverso i canali diplomatici l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie alla sua entrata in vigore.
In attesa della sua entrata in vigore le Parti decidono di applicare a titolo provvisorio il presente protocollo a decorrere dalla sua firma.
Articolo 11
Il presente protocollo costituisce parte integrante dell’accordo.
Articolo 12
Il presente protocollo redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, irlandese, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e araba, ciascun testo facente ugualmente fede.
Съставено в Брюксел на деветнадесети декември две хиляди и дванадесета година.
Hecho en Bruselas, el diecinueve de diciembre de dos mil doce.
V Bruselu dne devatenáctého prosince dva tisíce dvanáct.
Udfærdiget i Bruxelles den nittende december to tusind og tolv.
Geschehen zu Brüssel am neunzehnten Dezember zweitausendzwölf.
Kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta detsembrikuu üheksateistkümnendal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δεκαεννέα Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δώδεκα.
Done at Brussels on the nineteenth day of December in the year two thousand and twelve.
Fait à Bruxelles, le dix-neuf décembre deux mille douze.
Fatto a Bruxelles, addì diciannove dicembre duemiladodici.
Briselē, divi tūkstoši divpadsmitā gada deviņpadsmitajā decembrī.
Priimta du tūkstančiai dvyliktų metų gruodžio devynioliktą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkettedik év december havának tizenkilencedik napján.
Magħmul fi Brussell, fid-dsatax-il jum ta’ Diċembru tas-sena elfejn u tnax.
Gedaan te Brussel, de negentiende december tweeduizend twaalf.
Sporządzono w Brukseli dnia dziewiętnastego grudnia roku dwa tysiące dwunastego.
Feito em Bruxelas, em dezanove de dezembro de dois mil e doze.
Întocmit la Bruxelles la nouăsprezece decembrie două mii doisprezece.
V Bruseli devätnásteho decembra dvetisícdvanásť.
V Bruslju, dne devetnajstega decembra leta dva tisoč dvanajst.
Tehty Brysselissä yhdeksäntenätoista päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakaksitoista.
Som skedde i Bryssel den nittonde december tjugohundratolv.
За Европейския съюз
Por la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
За Хашемитското кралство Йордания
Por el Reino Hachemita de Jordania
Za Jordánské hášimovské království
For Det Hashemitiske Kongerige Jordan
Für das Haschemitische Königreich Jordanien
Jordaania Hašimiidi Kuningriigi nimel
Για το Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας
For the Hashemite Kingdom of Jordan
Pour le Royaume hachémite de Jordanie
Per il Regno hascemita di Giordania
Jordānijas Hāšimītu Karalistes vārdā –
Jordanijos Hašimitų Karalystės vardu
A Jordán Hásimita Királyság részéről
Għar-Renju Ħaxemita tal-Ġordan
Voor het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië
W imieniu Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego
Pelo Reino Hachemita da Jordânia
Pentru Regatul Hașemit al Iordaniei
Za Jordánske hášimovské kráľovstvo
Za Hašemitsko kraljevino Jordanijo
Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan puolesta
För Hashemitiska konungariket Jordanien
PROTOCOLLO
che modifica l'accordo euro-mediterraneo sui trasporti aerei tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea
IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA DI BULGARIA,
LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
LA REPUBBLICA DI CROAZIA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
L'UNGHERIA,
LA REPUBBLICA DI MALTA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA ROMANIA,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
in quanto parti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e Stati membri dell'Unione europea (gli «Stati membri»), e
L'UNIONE EUROPEA,
da una parte, e
IL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA,
dall'altra,
VISTA l'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea il 1o luglio 2013,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
La Repubblica di Croazia è parte dell'accordo euro-mediterraneo sui trasporti aerei tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e dal Regno hascemita di Giordania, dall'altra ( 15 ), firmato il 15 dicembre 2010 («accordo»).
Articolo 2
Il testo dell'accordo in lingua croata ( 16 ) fa fede alle stesse condizioni delle altre versioni linguistiche.
Articolo 3
Fatto a Bruxelles il 3 maggio 2016, in duplice esemplare, in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e araba, ciascun testo facente ugualmente fede.
За държавите-членки
Por los Estados miembros
Za členské státy
For medlemsstaterne
Für die Mitgliedstaaten
Liikmesriikide nimel
Για τα κράτη μέλη
For the Member States
Pour les États membres
Za države članice
Per gli Stati membri
Dalībvalstu vārdā –
Valstybių narių vardu
A tagállamok részéről
Għall-Istati Membri
Voor de lidstaten
W imieniu Państw Członkowskich
Pelos Estados-Membros
Pentru statele membre
Za členské štáty
Za države članice
Jäsenvaltioiden puolesta
För medlemsstaterna
За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
За Хашемитското кралство Йордания
Por el Reino Hachemí de Jordania
Za Jordánské hášimovské království
For Det Hashemitiske Kongerige Jordan
Für das Haschemitische Königreich Jordanien
Jordaania Hašimiidi Kuningriigi nimel
Για το Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας
For the Hashemite Kingdom of Jordan
Pour le Royaume hachémite de Jordanie
Za Hašemitsku Kraljevinu Jordan
Per il Regno hascemita di Giordania
Jordānijas Hāšimītu Karalistes vārdā –
Jordanijos Hašimitų Karalystės vardu
A Jordán Hásimita Királyság részéről
Għar-Renju Ħaxemita tal-Ġordan
Voor het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië
W imieniu Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego
Pelo Reino Hachemita da Jordânia
Pentru Regatul Hașemit al Iordaniei
Za Jordánske hášimovské kráľovstvo
Za Hašemitsko kraljevino Jordanijo
Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan puolesta
För Hashemitiska konungariket Jordanien
ATTO FINALE
I plenipotenziari:
del REGNO DEL BELGIO,
del REGNO DI DANIMARCA,
della REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
della REPUBBLICA ELLENICA,
del REGNO DI SPAGNA,
della REPUBBLICA FRANCESE,
dell'IRLANDA,
della REPUBBLICA ITALIANA,
del GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,
del REGNO DEI PAESI BASSI,
della REPUBBLICA D'AUSTRIA,
della REPUBBLICA PORTOGHESE,
della REPUBBLICA DI FINLANDIA,
del REGNO DI SVEZIA,
del REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
Parti contraenti del trattato che istituisce la COMUNITÀ EUROPEA e del trattato che istituisce la COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,
in prosieguo denominati «Stati membri», e
della COMUNITÀ EUROPEA e della COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,
in prosieguo denominate «Comunità»,
da una parte, e
i plenipotenziari del REGNO HASCEMITA DELLA GIORDANIA,
in prosieguo denominato «Giordania»,
dall'altra,
riuniti a Bruxelles, il 24 novembre 1997, per la firma dell'accordo euro-mediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita della Giordania, dall'altra, in prosieguo denominato «accordo euro-mediterraneo», hanno adottato i testi elencati in appresso:
l'accordo euro-mediterraneo, i suoi allegati nonché i seguenti protocolli:
I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità, nonché i plenipotenziari della Giordania, hanno adottato il testo delle dichiarazioni comuni elencate in appresso ed allegate al presente atto finale:
I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità e i plenipotenziari della Giordania hanno altresì preso atto dell'accordo in forma di scambio di lettere precedentemente indicato ed allegato al presente Atto finale:
▼M2 —————
Hecho en Bruselas, el veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y siete
Udfærdiget i Bruxelles, den fireogtyvende november nitten hundrede og sygoghalvfems
Geschehen zu Brüssel am vierundzwanzigsten November neunzehnhundertsiebenundneunzig
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι τέσσερις Νοεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά
Done at Brussels on the twenty-fourth day of November in the year one thousand nine hundred and ninety-seven
Fait à Bruxelles, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept
Fatto a Bruxelles, addì ventiquattro novembre millenovecentonovantasette
Gedaan te Brussel, de vierentwintigste november negentienhonderd zevenennegentig
Feito em Bruxelas, em vinte e quatro de Novembro de mil novecentos e noventa e sete
Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäneljäntenä päivänä marraskuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän
Som skedde i Bryssel den tjugofjärde november nittonhundranittiosju
Pour le Royaume de Belgique
Voor het Koninkrijk België
Für das Königreich Belgien
Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.
Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.
Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.
På Kongeriget Danmarks vegne
Für die Bundesrepublik Deutschland
Για την Ελληνική Δημοκρατία
Por el Reino de España
Pour la République française
Thar cheann Na hÉireann
For Ireland
Per la Repubblica italiana
Pour le Grand-Duché de Luxembourg
Voor het Koninkrijk der Nederlanden
Für die Republik Österreich
Pela República Portuguesa
Suomen tasavallan puolesta
För Konungariket Sverige
For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Por las Comunidades Europeas
For De Europæiske Fællesskaber
Für die Europäischen Gemeinschaften
Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες
For the European Communities
Pour les Communautés européennes
Per le Comunità europee
Voor de Europese Gemeenschappen
Pelas Comunidades Europeias
Euroopan yhteisöjen puolesta
På Europeiska gemenskapernas vägnar
DICHIARAZIONI COMUNI
DICHIARAZIONE COMUNE SULL'ARTICOLO 28
Al fine di agevolare la progressiva istituzione di una vasta zona euromediterranea di libero scambio, in linea con le conclusioni del Consiglio europeo di Cannes e con le conclusioni della Conferenza di Barcellona, le parti:
DICHIARAZIONE COMUNE SUGLI ARTICOLI 51 E 52
Qualora, nel corso della progressiva attuazione dell'accordo, la Giordania dovesse incontrare gravi difficoltà relative alla bilancia dei pagamenti, la Giordania e la Comunità possono tenere consultazioni per definire gli strumenti e le modalità più adeguate per aiutare la Giordania a far fronte a tali difficoltà.
Dette consultazioni si svolgeranno in collaborazione con il Fondo monetario internazionale.
DICHIARAZIONE COMUNE SULLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E COMMERCIALE (ARTICOLO 56 ED ALLEGATO VII)
Ai fini del presente accordo, la proprietà intellettuale, industriale e commerciale comprende, in particolare, i diritti d'autore, ivi compresi i diritti d'autore per i programmi informatici, e i diritti connessi, i brevetti, i disegni industriali, le indicazioni geografiche, ivi comprese le denominazioni d'origine, i marchi commerciali e i marchi dei servizi, le topografie di circuiti integrati e la protezione contro la concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della convenzione di Parigi per la tutela della proprietà industriale (Atto di Stoccolma del 1967) e la tutela delle informazioni riservate sul «know-how».
DICHIARAZIONE COMUNE SULL'ARTICOLO 62
Le parti ribadiscono il loro impegno a sostenere il processo di pace in Medio Oriente e la loro convinzione che la pace dovrebbe essere consolidata attraverso la cooperazione regionale. La Comunità è disposta a sostenere progetti di sviluppo comuni presentati dalla Giordania e da altre parti della regione, fatte salve le pertinenti procedure tecniche e di bilancio della Comunità.
DICHIARAZIONE COMUNE SULLA COOPERAZIONE DECENTRATA
Le parti riaffermano l'importanza che annettono ai programmi di cooperazione decentrati quale strumento per promuovere gli scambi di esperienze e il trasferimento di conoscenze specialistiche nella regione mediterranea e tra la Comunità europea e i suoi partner mediterranei.
DICHIARAZIONE COMUNE SUL TITOLO VII
La Comunità e la Giordania adotteranno le misure adeguate per incoraggiare ed assistere le imprese giordane, fornendo loro assistenza tecnica e finanziaria, al fine di ammodernare le infrastrutture esistenti e di crearne di nuove.
DICHIARAZIONE COMUNE SULL'ARTICOLO 101
1. Ai fini della corretta interpretazione e dell'applicazione pratica del presente accordo, le parti convengono che i «casi particolarmente urgenti» di cui all'articolo 101 dell'accordo sono costituiti dai casi di violazione sostanziale dell'accordo ad opera di una delle parti. Una violazione sostanziale dell'accordo consiste:
2. Le parti convengono che le «misure appropriate» di cui all'articolo 101 sono misure adottate secondo il diritto internazionale. Qualora una parte adotti una misura in casi particolarmente urgenti, a norma dell'articolo 101, l'altra parte può invocare la procedura di risoluzione delle controversie.
DICHIARAZIONE COMUNE SUI LAVORATORI
Le parti riaffermano l'importanza che esse annettono all'equo trattamento dei lavoratori stranieri legalmente residenti e occupati sul loro territorio. Gli Stati membri concordano che, qualora la Giordania ne faccia richiesta, ciascuno di essi è disposto a prendere in considerazione il negoziato di accordi reciproci bilaterali relativi alle condizioni di lavoro e ai diritti previdenziali dei lavoratori giordani e degli Stati membri legalmente residenti e occupati nei loro rispettivi territori.
DICHIARAZIONE COMUNE SULLA COOPERAZIONE PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELL'IMMIGRAZIONE ILLEGALE
1. |
Le parti convengono di cooperare per prevenire e controllare l'immigrazione illegale. A tal fine ciascuna delle parti conviene di permettere il ritorno dei suoi cittadini illegalmente presenti sul territorio dell'altra parte a richiesta di quest'ultima e senza altre formalità. Le parti forniranno inoltre ai loro cittadini adeguati documenti d'identità a tal fine. Per quanto riguarda gli Stati membri dell'Unione europea, tale obbligo si applica unicamente in relazione alle persone che, ai fini della Comunità, devono essere considerate cittadini degli stessi, in base alla dichiarazione n. 2 relativa al trattato sull'Unione europea. |
2. |
Ciascuna parte conviene di concludere, a richiesta dell'altra parte, accordi bilaterali che disciplinino gli obblighi specifici relativi alla cooperazione per la prevenzione e il controllo dell'immigrazione illegale, ivi compreso un obbligo di consentire il ritorno dei cittadini di altri Stati e degli apolidi giunti sul territorio di una parte dall'altra parte. |
3. |
Il Consiglio di associazione esamina la possibilità di intraprendere sforzi congiunti per prevenire e controllare l'immigrazione illegale. |
4. |
Nell'applicazione della presente dichiarazione comune nessun elemento può essere interpretato nel senso di violare o contravvenire ai rispettivi obblighi di ciascuna delle parti in base alle norme applicabili in materia di diritti umani. |
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI DATI
Le parti convengono che si garantirà la protezione dei dati in tutti i campi in cui si prevede lo scambio di dati a carattere personale.
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL PRINCIPATO DI ANDORRA
1. La Giordania accetta come prodotti originari della Comunità a norma del presente accordo i prodotti originari del Principato di Andorra contemplati dai capitoli 25-97 del sistema armonizzato.
2. Il protocollo n. 3 si applica, con gli opportuni adeguamenti, ai fini della definizione del carattere originario dei suddetti prodotti.
DICHIARAZIONE COMUNE SULLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
1. La Giordania accetta come prodotti originari della Comunità a norma del presente accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino.
2. Il protocollo n. 3 si applica, con gli opportuni adattamenti, ai fini della definizione del carattere originario dei suddetti prodotti.
( 1 ) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).
( 2 ) GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.
( 3 ) Le parti concordano di concedere una deroga all'obbligo di includere nella prova dell'origine la dicitura di cui all'articolo 8, paragrafo 3.
( 4 ) GU CE L 302 del 15.11.1985, pag. 23.
( 5 ) Se la dichiarazione di origine è compilata da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione di origine non è redatta da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazio.
( 6 ) Indicazione obbligatoria dell’origine dei prodotti. Se la dichiarazione di origine si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente nel documento sul quale viene formulata la dichiarazione mediante la sigla "CM".
( 7 ) Queste indicazioni possono essere omesse qualora l’informazione sia già presente nel documento.
( 8 ) Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.
( 9 ) Ad esempio: documenti di importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del produttore, ecc., relativi ai prodotti impiegati nella fabbricazione o alle merci riesportate tali e quali.
( 10 ) Nome e indirizzo del cliente.
( 11 ) Indicare le date. Di regola, fatte salve le condizioni stabilite dalle autorità doganali della parte contraente applicatrice in cui essa viene redatta, il periodo di validità della dichiarazione a lungo termine del fornitore non dovrebbe superare 24 mesi.
( 12 ) GU L 129 del 15.5.2002, pag. 3.
( 13 ) GU UE L 310 del 9.11.2006, pag. 1.
( 14 ) GU CE L 248 del 16.9.2002, pag.1.
( 15 ) Il testo dell'accordo è pubblicato in GU L 334 del 6.12.2012, pag. 3.
( 16 ) Edizione speciale in lingua croata, capo 7, volume 24, pag. 280.