2002A4430 — IT — 01.05.2014 — 002.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

ACCORDO

tra la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli

(GU L 114 dell'30.4.2002, pag. 132)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

 M1

DECISIONE N. 2/2003 DEL COMITATO MISTO VETERINARIO ISTITUITO DALL'ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA SUL COMMERCIO DI PRODOTTI AGRICOLI del 25 novembre 2003

  L 23

27

28.1.2004

 M2

DECISIONE N. 3/2004 DEL COMITATO MISTO PER L'AGRICOLTURA del 29 aprile 2004

  L 151

125

30.4.2004

 M3

DECISIONE N. 1/2004 DEL COMITATO MISTO VETERINARIO ISTITUITO DALL'ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA SUL COMMERCIO DI PRODOTTI AGRICOLI del 28 aprile 2004

  L 160

115

30.4.2004

 M4

DECISIONE N. 2/2004 DEL COMITATO MISTO VETERINARIO ISTITUITO DALL'ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA SUL COMMERCIO DI PRODOTTI AGRICOLI del 9 dicembre 2004

  L 17

1

20.1.2005

 M5

DECISIONE N. 2/2005 DEL COMITATO MISTO PER L’AGRICOLTURA ISTITUITO DALL’ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA SUL COMMERCIO DI PRODOTTI AGRICOLI del 1o marzo 2005

  L 78

50

24.3.2005

 M6

DECISIONE N. 1/2005 DEL COMITATO MISTO PER L’AGRICOLTURA ISTITUITO DALL’ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA SUL COMMERCIO DI PRODOTTI AGRICOLI del 25 febbraio 2005

  L 131

43

25.5.2005

 M7

DECISIONE N. 3/2005 DEL COMITATO MISTO PER L’AGRICOLTURA ISTITUITO CON L’ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA SUL COMMERCIO DI PRODOTTI AGRICOLI del 19 dicembre 2005

  L 346

33

29.12.2005

►M8

DECISIONE N. 4/2005 DEL COMITATO MISTO PER L’AGRICOLTURA del 19 dicembre 2005

  L 346

44

29.12.2005

►M9

DECISIONE N. 1/2006 DEL COMITATO MISTO VETERINARIO ISTITUITO DALL'ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA SUL COMMERCIO DI PRODOTTI AGRICOLI del 1o dicembre 2006

  L 32

91

6.2.2007

►M10

DECISIONE N. 1/2007 DEL COMITATO MISTO PER L'AGRICOLTURA ISTITUITO DALL'ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA SUL COMMERCIO DI PRODOTTI AGRICOLI del 15 giugno 2007

  L 173

31

3.7.2007

 M11

DECISIONE N. 1/2008 DEL COMITATO MISTO PER L'AGRICOLTURA ISTITUITO DALL'ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA SUL COMMERCIO DI PRODOTTI AGRICOLI del 15 gennaio 2008

  L 27

21

31.1.2008

►M12

DECISIONE N. 2/2008 DEL COMITATO MISTO PER L’AGRICOLTURA ISTITUITO DALL’ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA SUL COMMERCIO DI PRODOTTI AGRICOLI del 24 giugno 2008

  L 228

3

27.8.2008

►M13

DECISIONE n. 1/2008 DEL COMITATO MISTO VETERINARIO ISTITUITO DALL'ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA RELATIVO AGLI SCAMBI DI PRODOTTI AGRICOLI del 23 dicembre 2008

  L 6

89

10.1.2009

►M14

ACCORDO tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera recante modifica dell'accordo tra la comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli

  L 136

2

30.5.2009

 M15

DECISIONE N. 1/2009 DEL COMITATO MISTO PER L’AGRICOLTURA del 9 dicembre 2009

  L 115

33

8.5.2010

►M16

DECISIONE N. 1/2010 DEL COMITATO MISTO VETERINARIO ISTITUITO DALL’ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA SUL COMMERCIO DI PRODOTTI AGRICOLI del 1o dicembre 2010

  L 338

50

22.12.2010

►M17

DECISIONE N. 1/2010 DEL COMITATO MISTO PER L’AGRICOLTURA ISTITUITO DALL’ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA SUL COMMERCIO DI PRODOTTI AGRICOLI del 13 dicembre 2010

  L 32

9

8.2.2011

►M18

ACCORDO tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera relativo alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari recante modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli

  L 297

3

16.11.2011

►M19

DECISIONE N. 1/2012 DEL COMITATO MISTO PER L’AGRICOLTURA, ISTITUITO DALL’ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA SUL COMMERCIO DI PRODOTTI AGRICOLI del 3 maggio 2012

  L 155

1

15.6.2012

►M20

DECISIONE N. 2/2012 DEL COMITATO MISTO PER L’AGRICOLTURA ISTITUITO DALL’ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA SUL COMMERCIO DI PRODOTTI AGRICOLI del 3 maggio 2012

  L 155

99

15.6.2012

►M21

DECISIONE N. 1/2013 DEL COMITATO MISTO VETERINARIO ISTITUITO DALL’ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA SUL COMMERCIO DI PRODOTTI AGRICOLI del 22 febbraio 2013

  L 264

1

5.10.2013

►M22

DECISIONE N. 1/2013 DEL COMITATO MISTO PER L’AGRICOLTURA del 28 novembre 2013

  L 332

49

11.12.2013

►M23

DECISIONE N. 1/2014 DEL COMITATO MISTO PER L'AGRICOLTURA del 9 aprile 2014

  L 180

21

20.6.2014


Rettificato da:

 C1

Rettifica, GU L 208, 10.6.2004, pag.  101 (3/2004)

 C2

Rettifica, GU L 212, 12.6.2004, pag.  72 (1/2004)

►C3

Rettifica, GU L 332, 6.11.2004, pag.  59 (3/2004)




▼B

ACCORDO

tra la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli



LA COMUNITÀ EUROPEA,

di seguito denominata «la Comunità», da un lato,

e

LA CONFEDERAZIONE ELVETICA,

di seguito denominata «la Svizzera», dall'altro,

di seguito denominate «le Parti»,

RISOLUTE ad eliminare gradualmente gli ostacoli alla parte essenziale dei loro scambi, conformemente alle disposizioni dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio concernenti la creazione di zone di libero scambio,

CONSIDERANDO che, all'articolo 15 dell'Accordo di libero scambio del 22 luglio 1972, le Parti si sono dichiarate pronte a favorire, nel rispetto delle loro politiche agricole, l'armonioso sviluppo degli scambi dei prodotti agricoli ai quali non si applica l'Accordo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:



Articolo 1

Obiettivo

1.  Il presente Accordo ha come scopo di consolidare le relazioni di libero scambio tra le Parti attraverso un migliore accesso al mercato dei prodotti agricoli di ciascuna di esse.

2.  Per «prodotti agricoli» si intende i prodotti elencati ai capitoli 1-24 della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci. Ai fini dell'applicazione degli allegati 1-3 del presente Accordo, sono esclusi i prodotti del capitolo 3 e delle voci 16.04 e 16.05 del sistema armonizzato, nonché i prodotti dei codici NC 0511 91 10 , 0511 91 90 , 1902 20 10  e 2301 20 00 .

3.  Il presente Accordo non si applica alle materie contemplate dal Protocollo n. 2 dell'Accordo di libero scambio, eccetto le relative concessioni di cui agli allegati 1 e 2.

Articolo 2

Concessioni tariffarie

1.  Nell'Allegato 1 del presente Accordo figurano le concessioni tariffarie che la Svizzera accorda alla Comunità, fatte salve quelle contenute nell'Allegato 3.

2.  Nell'Allegato 2 del presente Accordo figurano le concessioni tariffarie che la Comunità accorda alla Svizzera, fatte salve quelle contenute nell'Allegato 3.

Articolo 3

Concessioni relative ai formaggi

L'Allegato 3 del presente Accordo contiene disposizioni specifiche applicabili agli scambi di formaggi.

Articolo 4

Regole di origine

Le regole di origine reciproche applicabili ai fini degli allegati da 1 a 3 del presente Accordo sono quelle contenute nel Protocollo n. 3 dell'Accordo di libero scambio.

Articolo 5

Riduzione degli ostacoli tecnici al commercio

1.   ►M18  Gli allegati da 4 a 12 del presente accordo disciplinano la riduzione degli ostacoli tecnici al commercio di prodotti agricoli nei seguenti settori: ◄

 Allegato 4 relativo al settore fitosanitario,

 Allegato 5 concernente l'alimentazione degli animali,

 Allegato 6 relativo al settore delle sementi,

 Allegato 7 relativo al commercio dei prodotti vitivinicoli,

 Allegato 8 concernente il riconoscimento reciproco e la protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate a base di vino,

 Allegato 9 relativo ai prodotti agricoli e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico,

 Allegato 10 relativo al riconoscimento dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione per i prodotti ortofrutticoli freschi,

 Allegato 11 relativo alle misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti animali,

▼M18

 allegato 12 relativo alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche e dei prodotti agricoli e alimentari.

▼B

2.  L'articolo 1, paragrafi 2 e 3 e gli articoli da 6 a 8 e da 10 a 13 del presente Accordo non si applicano all'Allegato 11.

Articolo 6

Comitato misto per l'agricoltura

1.  E' istituito un Comitato misto per l'agricoltura (di seguito denominato «il Comitato»), composto di rappresentanti delle Parti.

2.  Il Comitato è incaricato di gestire l'Accordo e di curarne la corretta esecuzione.

3.  Il Comitato dispone di un potere decisionale nei casi previsti dal presente Accordo e dai relativi allegati. Le sue decisioni sono applicate dalle Parti secondo le rispettive norme.

4.  Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

5.  Il Comitato delibera all'unanimità.

6.  Ai fini della corretta esecuzione dell'Accordo, le Parti, a richiesta di una di esse, si consultano in sede di Comitato.

7.  Il Comitato costituisce i gruppi di lavoro necessari per gestire gli allegati dell'Accordo. Nel proprio regolamento interno esso definisce, tra l'altro, la composizione ed il funzionamento di detti gruppi di lavoro.

▼M18

8.  Il Comitato può approvare versioni autentiche dell'accordo nelle nuove lingue.

▼B

Articolo 7

Composizione delle controversie

In caso di controversia sull'interpretazione o sull'applicazione dell'Accordo, ciascuna delle Parti può adire il Comitato, il quale si adopera per dirimere la controversia. Le Parti forniscono al Comitato tutti gli elementi d'informazione utili ai fini di un esame approfondito della situazione che consenta di addivenire ad una soluzione accettabile. Il Comitato esamina tutte le possibilità atte a salvaguardare il buon funzionamento dell'Accordo.

Articolo 8

Scambi di informazioni

1.  Le Parti scambiano ogni informazione utile in merito all'attuazione e all'applicazione del presente Accordo.

2.  Ciascuna delle Parti informa l'altra circa le modifiche che intende apportare alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative concernenti l'oggetto dell'Accordo e comunica nel più breve tempo le nuove disposizioni all'altra Parte.

Articolo 9

Riservatezza

I rappresentanti, esperti ed altri agenti delle Parti sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a non divulgare le informazioni ottenute nel quadro dell'Accordo e coperte dal segreto professionale.

Articolo 10

Misure di salvaguardia

1.  Qualora, nell'applicazione degli allegati 1-3 del presente Accordo e in considerazione della particolare sensibilità dei mercati agricoli delle Parti, le importazioni di prodotti originari di una delle Parti provochino una grave perturbazione del mercato dell'altra Parte, le Parti si consultano immediatamente per trovare una soluzione adeguata. Nell'attesa di tale soluzione, la Parte interessata può prendere le misure che giudica necessarie.

2.  In caso di applicazione di misure di salvaguardia ai sensi del paragrafo 1 o degli altri allegati:

a) in mancanza di disposizioni specifiche, si applicano le seguenti procedure:

 se una delle Parti ha l'intenzione di applicare misure di salvaguardia nei confronti della totalità o di una parte del territorio dell'altra Parte, essa ne informa preventivamente quest'ultima indicandone i motivi;

 se una delle Parti adotta misure di salvaguardia nei confronti della totalità o di una parte del territorio dell'altra Parte, essa ne informa quest'ultima nel più breve tempo possibile;

 fatta salva la possibilità di entrata in vigore immediata delle misure di salvaguardia, le Parti si consultano quanto prima per trovare soluzioni adeguate;

 in caso di misure di salvaguardia adottate da uno Stato membro della Comunità nei confronti della Svizzera, di un altro Stato membro o di un paese terzo, la Comunità ne informa la Svizzera al più presto possibile;

b) devono essere scelte di preferenza le misure che recano minori perturbazioni al funzionamento dell'Accordo.

▼M14

Articolo 11

Modifiche

Il Comitato può decidere di modificare gli allegati e le appendici degli allegati dell'Accordo.

▼B

Articolo 12

Revisione

1.  Se una delle Parti desidera una revisione dell'Accordo, essa trasmette all'altra Parte una domanda motivata.

2.  Le Parti possono incaricare il Comitato di esaminare la domanda e di formulare eventuali raccomandazioni, in particolare allo scopo di avviare negoziati.

3.  Gli accordi scaturiti dai negoziati di cui al paragrafo 2 sono sottoposti alla ratifica o all'approvazione delle Parti secondo le rispettive procedure.

Articolo 13

Clausola evolutiva

1.  Le Parti si impegnano a proseguire gli sforzi finalizzati ad una progressiva e crescente liberalizzazione degli scambi reciproci di prodotti agricoli.

2.  A tale fine, le Parti procedono regolarmente, in sede di Comitato, all'esame delle condizioni in cui si svolgono i loro scambi di prodotti agricoli.

3.  Alla luce dei risultati di questo esame, le Parti, nell'ambito delle rispettive politiche agrarie e in considerazione della sensibilità dei loro mercati agricoli, possono avviare negoziati, nel quadro del presente Accordo, per addivenire ad ulteriori riduzioni degli ostacoli agli scambi nel settore agricolo, su una base reciprocamente preferenziale e vantaggiosa per entrambe.

4.  Gli accordi scaturiti dai negoziati di cui al paragrafo 2 sono sottoposti alla ratifica o all'approvazione delle Parti secondo le rispettive procedure.

Articolo 14

Attuazione dell'Accordo

1.  Le Parti adottano tutte le disposizioni generali o particolari atte a garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente Accordo.

2.  Esse si astengono da qualsiasi provvedimento che possa compromettere la realizzazione degli obiettivi dell'Accordo.

Articolo 15

Allegati

Gli allegati dell'Accordo, comprese le relative appendici, formano parte integrante di quest'ultimo.

Articolo 16

Sfera di applicazione territoriale

L'Accordo si applica, da un lato, ai territori in cui è in applicazione il trattato che istituisce la Comunità economica europea, nei modi previsti dal trattato stesso e, dall'altro, al territorio della Svizzera.

Articolo 17

Entrata in vigore e durata

1.  Il presente Accordo è ratificato o approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'ultima notifica del deposito degli strumenti di ratifica o di approvazione dei sette accordi seguenti:

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Accordo sulla libera circolazione delle persone

Accordo sul trasporto aereo

Accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia

Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità

Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici

Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica.

2.  Il presente Accordo è concluso per un periodo iniziale di sette anni. Esso è rinnovato per un periodo indeterminato, salvo notifica contraria della Comunità europea o della Svizzera all'altra Parte prima dello scadere del periodo iniziale. In caso di notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo 4.

3.  Sia la Comunità europea che la Svizzera possono denunciare il presente Accordo notificandolo all'altra Parte. In caso di notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo 4.

4.  I sette accordi di cui al paragrafo 1 cessano di applicarsi dopo sei mesi dal ricevimento della notifica relativa al mancato rinnovo di cui al paragrafo 2 o alla denuncia di cui al paragrafo 3.

Hecho en Luxemburgo, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve, en dos ejemplares en las lenguas alemana, danesa, española, finesa, francesa, griega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca, siendo cada uno de estos textos igualmente auténtico.

Udfærdiget i Luxembourg, den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfems ito eksemplarer på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig in zweifacher Ausfertigung in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer, spanischer und schwedischer Sprache, wobei jeder dieser Wortlaute gleichermaßen verbindlich ist.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι μία Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα, σε δύο ατνίτυπα στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική και φινλανδική γλώσσα, όλα δε τα κείμενα αυτά είναι εξίσου αυθεντικά.

Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-nine, in duplicate in the Spanish, Danish, German, Greek, English, French, Italian, Dutch, Portuguese, Finnish and Swedish languages, each text being equally authentic.

Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf, en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi.

Fatto a Lussemburgo, addì ventuno giugno millenovecentonovantanove, in duplice esemplare, in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca. Ciascuna delle versioni linguistiche fa parimenti fede.

Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegentig, in twevoud, in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle talen gelijkelijk authentiek.

Feito no Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove, em dois exemplares, nas línguas alemã, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca, fazendo igualmente fé qualquer dos textos.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän kahtena kappaleena englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.

Utfärdat i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundranittionio i två exemplar på det danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska språket, vilka samtliga texter är giltiga.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

signatory

signatory

Por la Confederación Suiza

For Det Schweiziske Edsforbund

Für der Schweizerischen Eidgenossenschaft

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

Pela Confederação Suíça

Sveitsin valaliiton puolesta

På Schweiziska Edsförbundets vägnar

signatory

signatory

INDICE



 

 

 

 

ALLEGATO 1:

Concessioni della Svizzera

ALLEGATO 2:

Concessioni della Comunità

ALLEGATO 3:

Concessioni relative ai formaggi

Appendice 1:

Concessioni della Comunità

Appendice 2:

Concessioni della Svizzera

Appendice 3:

Elenco delle denominazioni dei formaggi di tipo «Italico» ammessi all'importazione in Svizzera

Appendice 4:

Descrizione dei formaggi

ALLEGATO 4

relativo al settore fitosanitario

Appendice 1:

Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti

Appendice 2:

Disposizioni legislative

Appendice 3:

Autorità tenute a fornire su richiesta un elenco degli organismi ufficiali responsabili della preparazione dei passaporti fitosanitari

Appendice 4:

Zone di cui all’articolo 4 e relative prescrizioni speciali

Appendice 5:

Scambi di informazioni

ALLEGATO 5

concernente l'alimentazione degli animali

Appendice 1

 

Appendice 2:

Disposizioni legislative di cui all'articolo 9

ALLEGATO 6

relativo al settore delle sementi

Appendice 1:

Legislazioni

Appendice 2:

Organismi di controllo e di certificazione delle sementi

Appendice 3:

Deroghe comunitarie ammesse dalla Svizzera

Appendice 4:

Elenco dei paesi terzi

ALLEGATO 7

relativo al commercio dei prodotti vitivinicoli

Appendice 1:

Prodotti vitivinicoli di cui all’articolo 2

Appendice 2:

Disposizioni particolari di cui all’articolo 3, lettere a) e b)

Appendice 3:

Elenco degli atti e delle disposizioni tecniche di cui all’articolo 4, relativi ai prodotti vitivinicoli

Appendice 4:

Denominazioni protette di cui all’articolo 5

Appendice 5:

Condizioni e modalità di cui all’articolo 8, paragrafo 9, e all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b)

ALLEGATO 8

concernente il riconoscimento reciproco e la protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate a base di vino

Appendice 1:

Indicazioni geografiche relative alle bevande spiritose originarie dell’unione europea

Appendice 2:

Denominazioni protette per le bevande spiritose originarie della Svizzera

Appendice 3:

Denominazioni protette per le bevande aromatizzate originarie della Comunità

Appendice 4:

Denominazioni protette per le bevande aromatizzate originarie della Svizzera

Appendice 5:

Elenco degli atti di cui all’articolo 2, relativi alle bevande spiritose, ai vini aromatizzati e alle bevande aromatizzate

ALLEGATO 9

relativo ai prodotti agricoli e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico

Appendice 1

 

Appendice 2:

Modalità di applicazione

ALLEGATO 10

Relativo al riconoscimento dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione per I prodotti ortofrutticoli freschi

Appendice 1:

Organismi di controllo svizzeri autorizzati a rilasciare il certificato di controllo di cui all'articolo 3 dell'allegato 10

Appendice 2

 

ALLEGATO 11

relativo alle misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale

Appendice 1:

Misura di lotta/notifica delle malattie

Appendice 2:

Polizia sanitaria: scambi e immissione sul mercato

Appendice 3:

Importazioni di animali vivi, dei loro sperma, ovuli ed embrioni dai paesi terzi

Appendice 4:

Zootecnia, ivi compresa l'importazione da paesi terzi

Appendice 5:

Animali vivi, sperma, ovuli ed embrioni: controlli alle frontiere e canoni

Appendice 6:

Prodotti di origine animale

Appendice 7:

Autorità competenti

Appendice 8:

Adeguamento alle condizioni regionali

Appendice 9:

Elementi procedurali per l'esecuzione delle verifiche

Appendice 10:

Prodotti animali: controlli alle frontiere e canoni

Appendice 11:

Punti di contatto

ALLEGATO 12

Relativo alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari

Appendice 1:

Elenco delle rispettive ig oggetto di protezione dall'altra parte

Appendice 2:

Legislazione delle parti

▼M12

ALLEGATO 1

Concessioni della Svizzera

La Svizzera accorda, per i prodotti originari della Comunità sotto indicati, le seguenti concessioni tariffarie, eventualmente entro i limiti di un quantitativo annuo stabilito:



Voce della tariffa svizzera

Designazione della merce

Dazio doganale applicabile

(FS/100 kg peso lordo)

Quantitativo annuo in peso netto

(t)

0101 90 95

Cavalli vivi (esclusi i riproduttori di razza pura e gli animali destinati alla macellazione) (in numero di capi)

0

100 capi

0204 50 10

Carni caprine, fresche, refrigerate o congelate

40

100

0207 14 81

Petti di galli e di galline delle specie domestiche, congelati

15

2 100

0207 14 91

Pezzi e frattaglie commestibili di galli e di galline delle specie domestiche, compresi i fegati (esclusi i petti), congelati

15

1 200

0207 27 81

Petti di tacchini e di tacchine delle specie domestiche, congelati

15

800

0207 27 91

Pezzi e frattaglie commestibili di tacchini e di tacchine delle specie domestiche, compresi i fegati (esclusi i petti), congelati

15

600

0207 33 11

Anatre delle specie domestiche, intere, congelate

15

700

0207 34 00

Fegati grassi di anatre, di oche o di faraone delle specie domestiche, freschi o refrigerati

9,5

20

0207 36 91

Pezzi e frattaglie commestibili di anatre, di oche o di faraone delle specie domestiche, congelati (esclusi i fegati grassi)

15

100

0208 10 00

Carni e frattaglie commestibili di conigli o di lepri, fresche, refrigerate o congelate

11

1 700

0208 90 10

Carni e frattaglie commestibili di selvaggina, fresche, refrigerate o congelate (escluse quelle di lepri e di cinghiali)

0

100

ex 0210 11 91

Prosciutti e loro pezzi, non disossati, della specie suina (non di cinghiale), salati o in salamoia, secchi o affumicati

esente

1 000  (1)

ex 0210 19 91

Pezzo di cotoletta disossato, in salamoia e affumicato

esente

0210 20 10

Carni secche della specie bovina

esente

200  (2)

ex 0407 00 10

Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte

47

150

ex 0409 00 00

Miele naturale di acacia

8

200

ex 0409 00 00

Miele naturale diverso da quello di acacia

26

50

0602 10 00

Talee senza radici e marze

esente

illimitato

 

Piantimi in forma di portinnesto di frutta a granella (ottenuti da semi o da moltiplicazione vegetativa):

esente

 (3)

0602 20 11

—  innestati, con radici nude

0602 20 19

—  innestati, con zolla

0602 20 21

—  non innestati, con radici nude

0602 20 29

—  non innestati, con zolla

 

Piantimi in forma di portinnesto di frutta a nocciolo (ottenuti da semi o da moltiplicazione vegetativa):

esente

 (3)

0602 20 31

—  innestati, con radici nude

0602 20 39

—  innestati, con zolla

0602 20 41

—  non innestati, con radici nude

0602 20 49

—  non innestati, con zolla

 

Piantimi diversi da quelli in forma di portinnesto di frutta a granella o a nocciolo (ottenuti da semi o da moltiplicazione vegetativa), da frutta commestibile:

esente

illimitato

0602 20 51

—  con radici nude

0602 20 59

—  altri

 

Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, con radici nude:

esente

 (3)

0602 20 71

—  di frutta a granella

0602 20 72

—  di frutta a nocciolo

0602 20 79

—  altri

esente

illimitato

 

Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, con zolla:

esente

 (3)

0602 20 81

—  di frutta a granella

0602 20 82

—  di frutta a nocciolo

0602 20 89

—  altri

esente

illimitato

0602 30 00

Rododendri e azalee, anche innestati

esente

illimitato

 

Rosai, anche innestati:

esente

illimitato

0602 40 10

—  rosai silvestri e alberetti di rosai selvatici

 

—  altri:

0602 40 91

—  con radici nude

0602 40 99

—  altri, con zolla

 

Piantimi (ottenuti da semi o da moltiplicazione vegetativa) di vegetali d’utilità; bianco di funghi (micelio):

esente

illimitato

0602 90 11

—  piantimi di ortaggi e manti erbosi in rotoli

0602 90 12

—  bianco di funghi (micelio)

0602 90 19

—  altri

 

Altre piante vive (comprese le loro radici):

esente

illimitato

0602 90 91

—  con radici nude

0602 90 99

—  altre, con zolla

0603 11 10

Rose, recise, per mazzi o per ornamento, fresche, dal 1o maggio al 25 ottobre

esente

1 000

0603 12 10

Garofani, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 1o maggio al 25 ottobre

0603 13 10

Orchidee, recise, per mazzi o per ornamento, fresche, dal 1o maggio al 25 ottobre

0603 14 10

Crisantemi, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 1o maggio al 25 ottobre

 

Fiori e boccioli di fiori (diversi da garofani, rose, orchidee e crisantemi), recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 1o maggio al 25 ottobre:

0603 19 11

—  legnosi

0603 19 19

—  altri

0603 12 30

Garofani, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 26 ottobre al 30 aprile

esente

illimitato

0603 13 30

Orchidee, recise, per mazzi o per ornamento, fresche, dal 26 ottobre al 30 aprile

0603 14 30

Crisantemi, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 26 ottobre al 30 aprile

0603 19 30

Tulipani, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 26 ottobre al 30 aprile

 

Altri fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 26 ottobre al 30 aprile:

esente

illimitato

0603 19 31

—  legnosi

0603 19 39

—  altri

 

Pomodori, freschi o refrigerati:

esente

10 000

 

—  pomodori ciliegia:

0702 00 10

—  dal 21 ottobre al 30 aprile

 

—  pomodori Peretti (di forma allungata):

0702 00 20

—  dal 21 ottobre al 30 aprile

 

—  altri pomodori, con diametro di 80 mm o più (pomodori carnosi):

0702 00 30

—  dal 21 ottobre al 30 aprile

 

—  altri:

0702 00 90

—  dal 21 ottobre al 30 aprile

 

Lattuga iceberg, senza corona:

esente

2 000

0705 11 11

—  dal 1o gennaio alla fine di febbraio

 

Cicorie Witloofs, fresche o refrigerate:

esente

2 000

0705 21 10

—  dal 21 maggio al 30 settembre

0707 00 10

Cetrioli e cetriolini, dal 21 ottobre al 14 aprile

5

200

0707 00 30

Cetrioli per conserva, di lunghezza > 6 cm ma ≤ 12 cm, freschi o refrigerati, dal 21 ottobre al 14 aprile

5

100

0707 00 31

Cetrioli per conserva, di lunghezza > 6 cm ma ≤ 12 cm, freschi o refrigerati, dal 15 aprile al 20 ottobre

5

2 100

0707 00 50

Cetriolini, freschi o refrigerati

3,5

800

 

Melanzane, fresche o refrigerate:

esente

1 000

0709 30 10

—  dal 16 ottobre al 31 maggio

0709 51 00

0709 59 00

Funghi, freschi o refrigerati, del genere Agaricus o altri, esclusi i tartufi

esente

illimitato

 

Peperoni, freschi o refrigerati:

2,5

illimitato

0709 60 11

—  dal 1o novembre al 31 marzo

0709 60 12

Peperoni, freschi o refrigerati, dal 1o aprile al 31 ottobre

5

1 300

 

Zucchine (incluse le zucchine con fiore), fresche o refrigerate:

esente

2 000

0709 90 50

—  dal 31 ottobre al 19 aprile

ex 0710 80 90

Funghi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati

esente

illimitato

0711 90 90

Ortaggi o legumi e miscele di ortaggi o di legumi, temporaneamente conservati (per esempio, con anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati

0

150

0712 20 00

Cipolle, secche, anche tagliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate

0

100

0713 10 11

Piselli (Pisum sativum), secchi, sgranati, in grani interi, non lavorati, per l’alimentazione di animali

Riduzione di 0,9 sul dazio applicato

1 000

0713 10 19

Piselli (Pisum sativum), secchi, sgranati, in grani interi, non lavorati (esclusi quelli per l’alimentazione di animali, per usi tecnici o per la fabbricazione della birra)

0

1 000

 

Nocciole (Corylus spp.), fresche o secche:

esente

illimitato

0802 21 90

—  con guscio, diverse da quelle per l’alimentazione di animali o per la fabbricazione di oli

0802 22 90

—  con guscio, diverse da quelle per l’alimentazione di animali o per la fabbricazione di oli

0802 32 90

Noci

esente

100

ex 0802 90 90

Pinoli, freschi o secchi

esente

illimitato

0805 10 00

Arance, fresche o secche

esente

illimitato

0805 20 00

Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi o secchi

esente

illimitato

0807 11 00

Cocomeri, freschi

esente

illimitato

0807 19 00

Meloni, freschi, diversi dai cocomeri

esente

illimitato

 

Albicocche, fresche, in imballaggio aperto:

esente

2 100

0809 10 11

—  dal 1o settembre al 30 giugno

 

in altro imballaggio:

0809 10 91

—  dal 1o settembre al 30 giugno

0809 40 13

Prugne fresche, in imballaggio aperto, dal 1o luglio al 30 settembre

0

600

0810 10 10

Fragole, fresche, dal 1o settembre al 14 maggio

esente

10 000

0810 10 11

Fragole, fresche, dal 15 maggio al 31 agosto

0

200

0810 20 11

Lamponi, freschi, dal 1o giugno al 14 settembre

0

250

0810 50 00

Kiwi, freschi

esente

illimitato

ex 0811 10 00

Fragole, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non presentate in imballaggi per la vendita al minuto, destinate alla lavorazione industriale

10

1 000

ex 0811 20 90

Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non presentati in imballaggi per la vendita al minuto, destinati alla lavorazione industriale

10

1 200

0811 90 10

Mirtilli, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

0

200

0811 90 90

Frutta commestibili, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (esclusi fragole, lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli, uva spina, mirtilli e frutta tropicali)

0

1 000

0904 20 90

Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, essiccati, tritati o polverizzati, lavorati

0

150

0910 20 00

Zafferano

esente

illimitato

1001 90 60

Frumento e frumento segalato (escluso il frumento duro), denaturati, per l’alimentazione animale

Riduzione di 0,6 sul dazio applicato

50 000

1005 90 30

Granturco per l’alimentazione animale

Riduzione di 0,5 sul dazio applicato

13 000

 

Olio d’oliva, vergine, non per l’alimentazione animale:

 

 

1509 10 91

—  in recipienti di vetro di capacità non eccedente 2 l

60,60  (4)

illimitato

1509 10 99

—  in recipienti di vetro di capacità eccedente 2 l, o in altri recipienti

86,70  (4)

illimitato

 

Olio di oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, non per l’alimentazione animale:

 

 

1509 90 91

—  in recipienti di vetro di capacità non eccedente 2 l

60,60  (4)

illimitato

1509 90 99

—  in recipienti di vetro di capacità eccedente 2 l, o in altri recipienti

86,70  (4)

illimitato

ex 0210 19 91

Prosciutti, in salamoia, disossati, insaccati in vescica o in budello artificiale

esente

3 715

ex 0210 19 91

Pezzo di cotoletta disossato, affumicato

1601 00 11

1601 00 21

Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti di animali delle rubriche da 0101 a 0104 , esclusi i cinghiali

ex 0210 19 91

ex 1602 49 10

Collo di maiale, seccato all’aria, insaporito o non, intero, in pezzi o a fette sottili

 

Pomodori, interi o in pezzi, preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico:

 

 

2002 10 10

—  in recipienti eccedenti 5 kg

2,50

illimitato

2002 10 20

—  in recipienti non eccedenti 5 kg

4,50

illimitato

 

Pomodori preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, diversi da quelli interi o in pezzi:

esente

illimitato

2002 90 10

—  in recipienti eccedenti 5 kg

2002 90 21

Polpe, puree e concentrati di pomodori, in recipienti ermeticamente chiusi, aventi tenore, in peso, di estratto secco di 25 % o più, composti di pomodori e acqua, con o senza aggiunta di sale o altre sostanze di condimento, in recipienti non eccedenti 5 kg

esente

illimitato

2002 90 29

Pomodori preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, diversi da quelli interi o in pezzi e diversi da polpe, puree e concentrati di pomodori:

— in recipienti non eccedenti 5 kg

esente

illimitato

2003 10 00

Funghi del genere Agaricus, preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico

0

1 700

 

Carciofi preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 :

 

 

ex 2004 90 18

—  in recipienti eccedenti 5 kg

17,5

illimitato

ex 2004 90 49

—  in recipienti non eccedenti 5 kg

24,5

illimitato

 

Asparagi preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 :

esente

illimitato

2005 60 10

—  in recipienti eccedenti 5 kg

2005 60 90

—  in recipienti non eccedenti 5 kg

 

Olive preparate o conservate, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelate, diverse dai prodotti della voce 2006 :

esente

illimitato

2005 70 10

—  in recipienti eccedenti 5 kg

2005 70 90

—  in recipienti non eccedenti 5 kg

 

Capperi e carciofi preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 :

 

 

ex 2005 99 11

—  in recipienti eccedenti 5 kg

17,5

illimitato

ex 2005 99 41

—  in recipienti non eccedenti 5 kg

24,5

illimitato

2008 30 90

Agrumi, altrimenti preparati o conservati, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominati né compresi altrove

esente

illimitato

2008 50 10

Polpe di albicocche, altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominate né comprese altrove

10

illimitato

2008 50 90

Albicocche, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove

15

illimitato

2008 70 10

Polpe di pesche, altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominate né comprese altrove

esente

illimitato

2008 70 90

Pesche, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove

esente

illimitato

 

Succhi di agrumi diversi dall’arancia e dal pompelmo o dal pomelo, non fermentati, senza aggiunta di alcole:

 

 

ex 2009 39 19

—  senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, concentrati

6

illimitato

ex 2009 39 20

—  con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, concentrati

14

illimitato

 

Vini dolci, specialità e mistelle, in recipienti di capacità:

 

 

2204 21 50

—  non eccedente 2 l (5)

8,5

illimitato

2204 29 50

—  eccedente 2 l (5)

8,5

illimitato

ex 2204 21 50

Vino di Porto, in recipienti di capacità non eccedente 2 l, secondo la descrizione (6)

esente

1 000 hl

ex 2204 21 21

Retsina (vino bianco greco), in recipienti di capacità non eccedente 2 l, secondo la descrizione (7)

esente

500 hl

 

Retsina (vino bianco greco), in recipienti di capacità eccedente 2 l, secondo la descrizione (7), con titolo alcolometrico volumico:

ex 2204 29 21

—  eccedente 13 % vol.

ex 2204 29 22

—  non eccedente 13 % vol.

(1)   Ivi comprese 480 t per i prosciutti di Parma e di San Daniele, in base allo scambio di lettere tra la Svizzera e la CE del 25 gennaio 1972.

(2)   Ivi comprese 170 t di Bresaola, in base allo scambio di lettere tra la Svizzera e la CE del 25 gennaio 1972.

(3)   Entro i limiti di un contingente annuo globale di 60 000 piante.

(4)   Ivi compreso il contributo al fondo di garanzia per lo stoccaggio obbligatorio.

(5)   Riguarda solo i prodotti ai sensi dell’allegato 7 dell’accordo.

(6)   Descrizione: per «vino di Porto» si intende un vino di qualità prodotto nella regione determinata portoghese che reca tale nome ai sensi del regolamento (CE) n. 1493/1999.

(7)   Descrizione: per «Retsina» si intende un vino da tavola ai sensi delle disposizioni comunitarie di cui all’allegato VII, sezione A, punto 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999.

ALLEGATO 2

Concessioni della Comunità

La Comunità accorda, per i prodotti originari della Svizzera sotto indicati, le seguenti concessioni tariffarie, eventualmente entro i limiti di un quantitativo annuo stabilito:



Codice NC

Designazione della merce

Dazio doganale applicabile

(EUR/100 kg peso netto)

Quantitativo annuo in peso netto

(t)

0102 90 41

0102 90 49

0102 90 51

0102 90 59

0102 90 61

0102 90 69

0102 90 71

0102 90 79

Animali vivi della specie bovina di peso superiore a 160 kg

0

4 600 capi

ex 0210 20 90

Carni della specie bovina, disossate, secche

esente

1 200

ex 0401 30

Crema di latte, avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6 %

esente

2 000

0403 10

Iogurt

0402 29 11

ex 0404 90 83

Latte speciale, detto «per l’alimentazione dei bambini lattanti», in recipienti ermeticamente chiusi di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g, avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 % (1)

43,8

illimitato

0602

Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio)

esente

illimitato

0603 11 00

0603 12 00

0603 13 00

0603 14 00

0603 19

Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi

esente

illimitato

0701 10 00

Patate da semina, fresche o refrigerate

esente

4 000

0702 00 00

Pomodori, freschi o refrigerati:

esente (2)

1 000

0703 10 19

0703 90 00

Cipolle, non da semina, porri e altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati

esente

5 000

0704 10 00

0704 90

Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili, ad eccezione dei cavoletti di Bruxelles, freschi o refrigerati

esente

5 500

0705

Lattughe (Latuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.), fresche o refrigerate

esente

3 000

0706 10 00

Carote e navoni, freschi o refrigerati

esente

5 000

0706 90 10

0706 90 90

Barbabietola da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, ad eccezione del rafano (Cochlearia armoracia), freschi o refrigerati

esente

3 000

0707 00 05

Cetrioli, freschi o refrigerati

esente (2)

1 000

0708 20 00

Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.), freschi o refrigerati

esente

1 000

0709 30 00

Melanzane, fresche o refrigerate

esente

500

0709 40 00

Sedani, esclusi i sedani-rapa, freschi o refrigerati

esente

500

0709 51 00

0709 59

Funghi e tartufi, freschi o refrigerati

esente

illimitato

0709 70 00

Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini), freschi o refrigerati

esente

1 000

0709 90 10

Insalate, fresche o refrigerate, diverse dalle lattughe (Lactuca sativa) e dalle cicorie (Cichorium spp.)

esente

1 000

0709 90 20

Bietole da costa e cardi

esente

300

0709 90 50

Finocchi, freschi o refrigerati

esente

1 000

0709 90 70

Zucchine, fresche o refrigerate

esente (2)

1 000

0709 90 90

Altri ortaggi, freschi o refrigerati

esente

1 000

0710 80 61

0710 80 69

Funghi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati

esente

illimitato

0712 90

Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette, oppure tritati o polverizzati, anche ottenuti da ortaggi o legumi precedentemente cotti, ma non altrimenti preparati, esclusi cipolle, funghi e tartufi

esente

illimitato

ex 0808 10 80

Mele, diverse dalle mele da sidro, fresche

esente (2)

3 000

0808 20

Pere e cotogne, fresche

esente (2)

3 000

0809 10 00

Albicocche, fresche

esente (2)

500

0809 20 95

Ciliegie, diverse dalle ciliegie acide (Prunus cerasus), fresche

esente (2)

1 500  (2)

0809 40

Prugne e prugnole, fresche

esente (2)

1 000

0810 10 00

Fragole

esente

200

0810 20 10

Lamponi, freschi

esente

100

0810 20 90

More di rovo o di gelso e more-lamponi, fresche

esente

100

1106 30 10

Farine, semolini e polveri di banane

esente

5

1106 30 90

Farine, semolini e polveri di altre frutta del capitolo 8

esente

illimitato

ex 0210 19 50

Prosciutti, in salamoia, disossati, insaccati in vescica o in budello artificiale

esente

1 900

ex 0210 19 81

Pezzo di cotoletta disossato, affumicato

ex 1601 00

Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti di animali delle rubriche da 0101 a 0104 , esclusi i cinghiali

ex 0210 19 81

ex 1602 49 19

Collo di maiale, seccato all’aria, insaporito o non, intero, in pezzi o a fette sottili

ex 2002 90 91

ex 2002 90 99

Polveri di pomodori, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido (4)

esente

illimitato

2003 90 00

Funghi, esclusi quelli del genere Agaricus, preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico

esente

illimitato

0710 10 00

Patate, anche cotte in acqua o al vapore, congelate

esente

3 000

2004 10 10

2004 10 99

Patate preparate o conservate ma non nell’aceto o acido acetico, congelate, diverse dai prodotti della voce 2006 , ad eccezione della farina, semolino o fiocchi

2005 20 80

Patate preparate o conservate, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelate, diverse dai prodotti della voce 2006 , escluse le preparazioni sotto forma di farina, semolino o fiocchi e le preparazioni sotto forma di fette sottili, fritte, anche salate o aromatizzate, in imballaggi ermeticamente chiusi, atte per l’alimentazione nello stato in cui sono presentate

ex 2005 91 00

ex 2005 99

Polveri preparate di ortaggi e legumi e delle relative miscele, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido (4)

esente

illimitato

ex 2008 30

Fiocchi e polveri di agrumi, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido (4)

esente

illimitato

ex 2008 40

Fiocchi e polveri di pere, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido (4)

esente

illimitato

ex 2008 50

Fiocchi e polveri di albicocche, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido (4)

esente

illimitato

2008 60

Ciliegie, diversamente preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove

esente

500

ex 0811 90 19

ex 0811 90 39

Ciliegie, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti

0811 90 80

Ciliegie dolci, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti

ex 2008 70

Fiocchi e polveri di pesche, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido (4)

esente

illimitato

ex 2008 80

Fiocchi e polveri di fragole, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido (4)

esente

illimitato

ex 2008 99

Fiocchi e polveri di altre frutta, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido (4)

esente

illimitato

ex 2009 19

Polveri di succhi d’arancia, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

esente

illimitato

ex 2009 21 00

ex 2009 29

Polveri di succhi di pompelmo, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

esente

illimitato

ex 2009 31

ex 2009 39

Polveri di succhi di altri agrumi, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

esente

illimitato

ex 2009 41

ex 2009 49

Polveri di succhi di ananasso, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

esente

illimitato

ex 2009 71

ex 2009 79

Polveri di succhi di mela, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

esente

illimitato

ex 2009 80

Polveri di succhi di altre frutta od ortaggi o legumi, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

esente

illimitato

(1)   Ai fini dell’applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto «per l’alimentazione dei bambini lattanti» si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossicogeni e che contengono meno di 10 000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.

(2)   Se del caso, si applica il dazio specifico diverso dal dazio minimo.

(3)   Comprese le 1 000 t previste dallo scambio di lettere del 14 luglio 1986.

(4)   Si veda la dichiarazione comune relativa alla classificazione tariffaria delle polveri di ortaggi e delle polveri di frutta.

▼B

ALLEGATO 3

CONCESSIONI RELATIVE AI FORMAGGI

1. La Comunità e la Svizzera s'impegnano a liberalizzare gradualmente gli scambi reciproci di formaggi di cui al codice tariffario 0406 del sistema armonizzato al termine di un periodo di 5 anni a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo.

2. Il processo di liberalizzazione si svolgerà come segue.

a)  All'importazione nella Comunità

Sin dal primo anno di entrata in vigore dell'Accordo, la Comunità sopprime o elimina gradualmente i dazi doganali all'importazione per i formaggi originari della Svizzera, se del caso entro i limiti di un quantitativo annuo. I dazi doganali di base e i quantitativi annui di base per le diverse categorie di formaggi figurano all'appendice 1 del presente Allegato.

(i) La Comunità riduce ogni anno del 20 % i dazi doganali di base menzionati nella tabella di cui all'appendice 1. La prima riduzione si effettua a distanza di un anno dall'entrata in vigore dell'Accordo.

(ii) La Comunità aumenta di 1 250  t all'anno il contingente tariffario menzionato nella tabella di cui all'appendice 1; il primo aumento si effettua a distanza di un anno dall'entrata in vigore dell'Accordo. La completa liberalizzazione entra in vigore all'inizio del sesto anno.

(iii) La Svizzera è esentata dal rispetto dei prezzi franco frontiera che figurano nella designazione delle merci di cui al codice NC 0406 della tariffa doganale comune.

b)  All'esportazione dalla Comunità

Per tutti i formaggi di cui al codice tariffario 0406 del sistema armonizzato, la Comunità non applica restituzioni all'esportazione verso la Svizzera.

c)  All'importazione in Svizzera

Sin dal primo anno di entrata in vigore dell'Accordo, la Svizzera sopprime o elimina gradualmente i dazi doganali all'importazione per i formaggi originari della Comunità, se del caso entro i limiti di un quantitativo annuo. I dazi doganali di base e i quantitativi annui di base per le diverse categorie di formaggi figurano all'appendice 2, lettera a) del presente Allegato.

(i) La Svizzera riduce ogni anno del 20 % i dazi doganali di base menzionati nella tabella di cui all'appendice 2, lettera a). La prima riduzione si effettua a distanza di un anno dall'entrata in vigore dell'Accordo.

(ii) La Svizzera aumenta di 2 500  t all'anno l'insieme dei contingenti tariffari menzionati nella tabella di cui all'appendice 2, lettera a); il primo aumento si effettua a distanza di un anno dall'entrata in vigore dell'Accordo. Almeno quattro mesi prima dell'inizio di ogni anno, la Comunità designa la o le categorie di formaggi per le quali detto aumento sarà effettuato. La completa liberalizzazione entra in vigore all'inizio del sesto anno.

d)  All'esportazione dalla Svizzera

Sin dal primo anno di entrata in vigore dell'Accordo, la Svizzera elimina gradualmente le sovvenzioni all'esportazione per le consegne di formaggi verso la Comunità secondo le seguenti modalità:

(i) gli importi che costituiscono la base per il processo di eliminazione ( 1 ) figurano all'appendice 2, lettera b) del presente Allegato;

(ii) tali importi di base saranno ridotti come segue:

 un anno dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, del 30 %,

 due anni dopo l'entrata in vigore, del 55 %,

 tre anni dopo l'entrata in vigore, dell'80 %,

 quattro anni dopo l'entrata in vigore, del 90 %,

 cinque anni dopo l'entrata in vigore, del 100 %.

3. La Comunità e la Svizzera adottano le misure necessarie affinché la gestione del sistema di distribuzione dei titoli d'importazione sia tale da assicurare il regolare svolgimento delle importazioni, tenuto conto delle esigenze di mercato.

4. La Comunità e la Svizzera provvedono affinché i vantaggi reciprocamente concessi non siano compromessi da altre misure relative alle importazioni e alle esportazioni.

5. Se in una della Parti dovessero manifestarsi perturbazioni sotto forma di un'evoluzione dei prezzi e/o del flusso di importazioni, su richiesta di una delle Parti si procede quanto prima all'avvio di consultazioni, nell'ambito del Comitato di cui all'articolo 6 dell'Accordo, al fine di trovare adeguate soluzioni. A questo proposito, le Parti convengono di scambiarsi periodicamente notizie sulle quotazioni e ogni altra informazione utile sul mercato dei formaggi indigeni e importati.

Appendice 1

Concessioni della Comunità



All'importazione nella Comunità

Codice NC

Designazione delle merci

Dazio doganale di base

(EUR/100 kg peso netto)

Quantitativo annuo di base

(tonnellate)

ex 0406 20

Formaggi grattugiati o in polvere con un tenore massimo di acqua pari a 400 g/kg di formaggio

esenzione

illimitato

0406 30

Formaggi fusi

esenzione

illimitato

0406 90 02

0406 90 03

0406 90 04

0406 90 05

0406 90 06

0406 90 13

0406 90 15

0406 90 17

Emmental, Gruyère, Sbrinz, Appenzell, Bergkäse

6,58

illimitato

0406 90 18

Fromage fribourgeois (1), Vacherin Mont d'Or, Tête de moine

esenzione

illimitato

0406 90 19

Glaris (Schabziger)

esenzione

illimitato

ex 0406 90 87

Fromage des Grisons

esenzione

illimitato

0406 90 25

Tilsit

esenzione

illimitato

ex  04 06

Formaggi diversi da quelli sopra menzionati

esenzione

3 000

(1)    Sinonimo: Vacherin fribourgeois.

Appendice 2

Concessioni della Svizzera

(a)   All'importazione in Svizzera



Voce della tariffa doganale svizzera

Designazione delle merci

Dazio doganale di base

(FS/100 kg peso lordo)

Quantitativo annuo di base

(tonnellate)

0406 10 10

Mascarpone e Ricotta Romana, conformi alle disposizioni dell'elenco LIX Svizzera-Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech

esenzione

illimitato

ex 0406 20

Formaggi grattugiati o in polvere con un tenore massimo di acqua pari a 400 g/kg di formaggio

esenzione

illimitato

0406 40

–  Danablu, Gorgonzola e Roquefort, conformi alle disposizioni dell'elenco LIX Svizzera-Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech

–  Roquefort, non conforme alle disposizioni dell'elenco LIX Svizzera-Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech, con prova dell'origine

–  Formaggi a pasta erborinata, diversi da Danablu, Gorgonzola e Roquefort

esenzione

illimitato

0406 90 11

Brie, Camembert, Crescenza, Italico (1), Pont l'Evêque, Reblochon, Robiola e Stracchino, conformi alle disposizioni dell'elenco LIX Svizzera-Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech

esenzione

illimitato

ex 0406 90 19

Feta, come descritta nell'appendice 4

esenzione

illimitato

ex 0406 90 19

Formaggio bianco in salamoia a base di latte di pecora, come descritto nell'appendice 4

esenzione

illimitato

0406 90 21

Formaggio alle erbe, con un tenore massimo di acqua nella pasta sgrassata pari al 65 %

esenzione

illimitato

0406 90 31

0406 90 39

Caciocavallo, Canestrato (Pecorino Siciliano), Aostaler Fontina, Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Pecorino (Pecorino Romano, Fiore Sardo, altri Pecorino) e Provolone, conformi alle disposizioni dell'elenco LIX Svizzera-Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech

esenzione

illimitato

0406 90 51

0406 90 59

–  Asiago, Bitto, Brà, Fontal, Montasio, Saint-Paulin (Port Salut) e Saint-Nectaire, conformi alle disposizioni dell'elenco LIX Svizzera-Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech

esenzione

5000

ex 0406 90 91

–  Formaggi da raclette, come descritti nell'appendice 4

0406 90 60

Cantal, conforme alle disposizioni dell'elenco LIX Svizzera-Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech

esenzione

illimitato

ex 0406 90 91

ex 0406 90 99

Manchego, Idiazabal e Roncal, come descritti nell'appendice 4

esenzione

illimitato

ex 0406 90 99

Parmigiano Reggiano e Grana Padano, in pezzi, con o senza crosta, recanti sull'imballaggio almeno la denominazione del formaggio, il tenore di materie grasse, l'imballatore responsabile e il paese di produzione, con un contenuto di grassi nella sostanza secca pari almeno al 32 %.

Parmigiano Reggiano: tenore di acqua pari al massimo al 32 %;

Grana Padano: tenore di acqua pari al massimo al 33,2 %

esenzione

illimitato

ex 0406 10 90

Formaggio di tipo Mozzarella, non conforme alle disposizioni dell'elenco LIX Svizzera-Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech

esenzione

500

ex 0406 90 91

ex 0406 90 99

Formaggio di tipo Provolone, non conforme alle disposizioni dell'elenco LIX Svizzera-Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech, con un tenore massimo di acqua nella pasta sgrassata pari al 65 %

esenzione

500

ex  04 06

Formaggi diversi da quelli sopra menzionati, a pasta dura o semidura, con un tenore massimo di acqua nella pasta sgrassata pari al 65 %

esenzione

5000

ex  04 06

Formaggi diversi da quelli sopra menzionati

esenzione

1000

0406 10 20

Mozzarella, conforme alle disposizioni dell'elenco LIX Svizzera-Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech, nel suo liquido di governo, come descritto nell'appendice 4 (2)

185

illimitato

0406 30

Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere

180,55

illimitato

0406 90 51

Asiago, Bitto, Fontal, Saint-Paulin (Port Salut) e Saint-Nectaire, conformi alle disposizioni dell'elenco LIX Svizzera-Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech, non compresi nel quantitativo annuo di 5 000  t

289

illimitato

0406 90 91

Altri formaggi a pasta semidura con un tenore di acqua nella pasta sgrassata compreso tra il 54 % e il 65 %

315

illimitato

(1)   Per i formaggi a pasta molle del tipo «Italico», l'elenco delle denominazioni ammesse all'importazione in Svizzera figura nell'appendice 3.

(2)   Per quanto riguarda la Mozzarella senza liquido di governo, conforme alla descrizione dell'elenco LIX Svizzera-Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech, il dazio doganale applicabile è quello normale indicato nel suddetto elenco.

(b)   All'esportazione dalla Svizzera

Gli importi di base di cui al punto 2, lettera d) del presente Allegato sono fissati ai livelli seguenti:



Voce della tariffa doganale svizzera

Designazione delle merci

Aiuto massimo (1) all'esportazione (2)

(FS/100 kg peso netto)

0406 30

Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere

0

0406 20

Formaggi grattugiati o in polvere di tutti i tipi

0

ex 0406 90 19

Vacherin Mont d'Or

204

0406 90 21

Formaggio verde (Glaris)

139

ex 0406 90 99

Emmental

343

ex 0406 90 91

Fromage fribourgeois (Vacherin fribourgeois)

259

ex 0406 90 91

Fromage des Grisons

259

ex 0406 90 91

Tilsit

113

ex 0406 90 91

Tête de moine

259

ex 0406 90 91

Appenzell

274

ex04069091

ex04069099

Bergkäse

343

ex 0406 90 99

Gruyère

343

ex 0406 90 99

Sbrinz

384

ex  04 06

Formaggi diversi da quelli sopra menzionati

 

– Formaggi freschi e a pasta molle

219

– Formaggi semiduri

274

– Formaggi duri e extraduri

343

(1)   Fino alla liberalizzazione completa, ad eccezione dei formaggi di cui al codice NC 0406 90 01 destinati alla trasformazione e importati nella Comunità in regime di accesso minimo.

(2)   Compresi gli importi di ogni altra misura di effetto equivalente.

Appendice 3

Elenco delle denominazioni dei formaggi di tipo «Italico» ammessi all'importazione in Svizzera

Bel Piano Lombardo

Stella Alpina

Cerriolo

Italcolombo

Tre Stelle

Cacio Giocondo

Il Lombardo

Stella d'Oro

Bel Mondo

Bick

Pastorella Cacio Reale

Valsesia

Casoni Lombardi

Formaggio Margherita

Formaggio Bel Paese

Monte Bianco

Metropoli

L'Insuperabile

Universal

Fior d'Alpe

Alpestre

Primavera

Italico Milcosa

Caciotto Milcosa

Italia

Reale

La Lombarda

Codogno

Il Novarese

Mondo Piccolo

Bel Paesino

Primula Gioconda

Alfiere

Costino

Montagnino

Lombardo

Lagoblu

Imperiale

Antica Torta Cascina S. Anna

Torta Campagnola

Martesana

Caciotta Casalpiano

Appendice 4

Descrizione dei formaggi

I formaggi di seguito elencati possono fruire del dazio doganale contrattuale unicamente se rispondono alla descrizione fornita, presentano le caratteristiche tipiche specificate e sono importati con la designazione o la denominazione corrispondente.



1.  Feta

Denominazione

Feta

Zone di produzione

Tracia, Macedonia, Tessaglia, Epiro, Grecia continentale, Peloponneso e dipartimento di Lesbo (Grecia)

Forma, dimensioni

Cubi o parallelepipedi ortogonali di varia grandezza

Caratteristiche

Formaggio a pasta molle senza crosta. Pasta bianca molle ma soda e leggermente friabile, dal gusto leggermente agro-piccante e salato-piccante. Formaggio prodotto unicamente con latte di pecora o con aggiunta di latte di capra fino a un massimo del 30 %, con una stagionatura di almeno due mesi

Tenore di materie grasse nella sostanza secca

Almeno il 43 %

Tenore di sostanza secca

Almeno il 44 %

2.  Formaggio bianco in salamoia a base di latte di pecora

Designazione

Formaggio bianco in salamoia a base di latte di pecora, paese d'origine, prodotto esclusivamente con latte di pecora, oppure

Formaggio bianco in salamoia a base di latte di pecora, paese d'origine, prodotto con latte di pecora e di capra

Regione di produzione

Paesi membri dell'Unione europea

Forma, dimensioni

Cubi o parallelepipedi ortogonali di varia grandezza

Caratteristiche

Formaggio a pasta molle senza crosta. Pasta bianca molle ma soda e leggermente friabile, dal gusto leggermente agro-piccante e salato-piccante. Formaggio prodotto unicamente con latte di pecora o con aggiunta di latte di capra fino a un massimo del 10 %, con una stagionatura di almeno due mesi

Tenore di materie grasse nella sostanza secca

Almeno il 43 %

Tenore di sostanza secca

Almeno il 44 %

Il formaggio può fruire del tasso convenuto solo se l'imballaggio di ciascun pezzo reca l'indirizzo completo del produttore e segnala che il formaggio è stato prodotto esclusivamente con latte di pecora o, se del caso, con aggiunta di latte di capra.

3.  Manchego

Denominazione

Manchego

Zone di produzione

Comunità autonome di Castilla-La Mancha (province di Albacete, Ciudad Real, Cuenca e Toledo)

Forma, dimensioni, peso per forma

Forme cilindriche a facce pressoché piane. Altezza: da 7 cm a 12 cm. Diametro: da 9 cm a 22 cm. Peso delle forme: da 1 kg a 3,5 kg

Caratteristiche

Crosta dura, giallina o nero-verdastra; pasta soda e compatta, di colore da bianco a giallo avorio, talvolta caratterizzata da piccole aperture distribuite irregolarmente. Aroma e sapore caratteristici. Formaggio a pasta dura o semidura, ottenuto esclusivamente con latte di pecore della razza «Manchega», crudo o pastorizzato, coagulato con caglio naturale o con altri enzimi coagulanti autorizzati e scaldato a una temperatura compresa tra 28 °C e 32 °C per un periodo di 45-60 minuti. Stagionatura minima di 60 giorni

Tenore di materie grasse nella sostanza secca

Almeno il 50 %

Tenore di sostanza secca

Almeno il 55 %

4.  Idiazabal

Denominazione

Idiazabal

Zone di produzione

Province di Guipuzcoa, Navarra, Alava e Vizcaya

Forma, dimensioni, peso per forma

Forme cilindriche a facce pressoché piane. Altezza: da 8 cm a 12 cm. Diametro: da 10 cm a 30 cm. Peso delle forme: da 1 kg a 3 kg

Caratteristiche

Crosta dura, di colore giallino o marrone scuro, nel caso in cui il formaggio è affumicato. Pasta soda, di colore da bianco a giallo avorio, talvolta caratterizzata da piccole aperture distribuite irregolarmente. Aroma e sapore caratteristici. Formaggio ottenuto esclusivamente con latte crudo di pecore delle razze «Lacha» e «Carranzana», coagulato con caglio naturale o con altri enzimi coagulanti autorizzati a una temperatura compresa tra 28 °C e 32 °C per un periodo di 20-45 minuti. Stagionatura minima di 60 giorni

Tenore di materie grasse nella sostanza secca

Almeno il 45 %

Tenore di sostanza secca

Almeno il 55 %

5.  Roncal

Denominazione

Roncal

Zone di produzione

Valle di Roncal (Navarra)

Forma, dimensioni, peso per forma

Forme cilindriche a facce pressoché piane. Altezza: da 8 cm a 12 cm. Diametro e peso variabili

Caratteristiche

Crosta dura, granulosa e grassa, color paglia. Pasta soda e compatta, di aspetto poroso ma senza occhi, di colore da bianco a giallo avorio. Aroma e sapore caratteristici. Formaggio a pasta dura o semidura, ottenuto esclusivamente con latte di pecora, coagulato con caglio naturale o con altri enzimi coagulanti autorizzati a una temperatura compresa fra 32 °C e 37 °C

Tenore di materie grasse nella sostanza secca

Almeno il 50 %

Tenore di sostanza secca

Almeno il 60 %

6.  Formaggio da raclette

Designazione

Paese d'origine, p.e. formaggio da raclette tedesco o formaggio da raclette francese

Regione di produzione

Paesi membri dell'Unione europea

Forma, dimensioni, peso per forma

Forme o blocchi. Altezza: da 5,5 cm a 8 cm; diametro da 28 cm a 42 cm o larghezza da 28 cm a 36 cm. Peso delle forme: da 4,5 kg a 7,5 kg

Caratteristiche

Formaggio a pasta semidura e crosta compatta, giallo dorato o marrone chiaro, talvolta con macchie grigiastre. Pasta dolce, particolarmente adatta ad essere fusa, di colore avorio o giallastro, compatta ma talvolta caratterizzata da qualche apertura. Sapore e aroma caratteristici, da dolci a decisi. Prodotto con latte vaccino pastorizzato, trattato teoricamente o crudo, coagulato con fermenti lattici e altri prodotti coagulanti. La cagliata viene pressata e, in generale, si procede al lavaggio dei grani. Durata della stagionatura: almeno 8 settimane

Tenore di materie grasse nella sostanza secca

Almeno il 45 %

Tenore di sostanza secca

Almeno il 55 %

7.  Mozzarella nel suo liquido di governo

Il formaggio può fruire del tasso convenuto solo se le forme o i pezzi sono conservati in una soluzione acquosa e chiusi ermeticamente. La parte di soluzione acquosa deve corrispondere almeno al 25 % del peso totale, comprendente le forme o i pezzi di formaggio, la soluzione e l'imballaggio diretto.

ALLEGATO 4

RELATIVO AL SETTORE FITOSANITARIO

Articolo 1

Oggetto

►M14  1. ◄   Il presente Allegato riguarda l'agevolazione degli scambi tra le Parti di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti sottoposti a misure fitosanitarie originari del loro territorio o importati da paesi terzi, menzionati in un'appendice 1 che il Comitato deve redigere conformemente all'articolo 11 dell'Accordo.

▼M14

2.  In deroga all'articolo 1 dell'Accordo, il presente allegato si applica a tutti i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri oggetti menzionati nell'appendice 1, secondo quanto indicato al paragrafo 1.

▼B

Articolo 2

Principi

1.  Le Parti riconoscono di avere legislazioni simili in materia di misure di protezione contro l'introduzione e la propagazione di organismi nocivi ai vegetali, ai prodotti vegetali o ad altri oggetti, le quali esplicano effetti equivalenti in termini di protezione contro l'introduzione e la propagazione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali menzionati nell'appendice 1 di cui all'articolo 1. Questo riconoscimento si estende anche alle misure fitosanitarie applicate ai vegetali, ai prodotti vegetali e ad altri oggetti provenienti da paesi terzi.

2.  Le legislazioni di cui al paragrafo 1 sono citate in un'appendice 2 che il Comitato deve redigere conformemente all'articolo 11 dell'Accordo.

▼M14

3.  Le Parti riconoscono reciprocamente i passaporti fitosanitari rilasciati dagli organismi che sono stati riconosciuti dalle rispettive autorità. Un elenco di questi organismi, regolarmente aggiornato, può essere ottenuto presso le autorità elencate nell'appendice 3. Detti passaporti attestano la conformità alle rispettive legislazioni che figurano nell'appendice 2 di cui al paragrafo 2 e sono considerati rispondenti ai requisiti documentali prescritti dalle medesime per la circolazione, nel territorio delle Parti, di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti che figurano nell'appendice 1 di cui all'articolo 1.

▼B

4.  I vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti menzionati nell'appendice 1 di cui all'articolo 1, che non sono sottoposti al regime del passaporto fitosanitario per gli scambi nel territorio delle Parti, vengono scambiati tra le Parti senza passaporto fitosanitario, fatti salvi gli altri eventuali documenti richiesti dalle rispettive legislazioni, in particolare quelli introdotti dai sistemi che permettono di risalire all'origine dei vegetali, prodotti vegetali o altri oggetti.

Articolo 3

1.  I vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti che non figurano espressamente nell'appendice 1 di cui all'articolo 1 e non sono soggetti a misure fitosanitarie in alcuna delle due Parti possono essere scambiati tra le Parti senza controlli relativi a misure fitosanitarie (controlli documentali, controlli d'identità, controlli fitosanitari).

2.  Qualora una delle Parti abbia l'intenzione di adottare una misura fitosanitaria applicabile ai vegetali, prodotti vegetali o altri oggetti di cui al paragrafo 1, essa ne informa l'altra Parte.

3.  In virtù dell'articolo 10, paragrafo 2, il gruppo di lavoro «fitosanitario» valuta le conseguenze delle misure adottate ai sensi del paragrafo 2 sul presente Allegato e propone un'eventuale modifica delle appendici corrispondenti.

Articolo 4

Esigenze regionali

1.  Ciascuna delle Parti può stabilire, secondo criteri simili, specifiche esigenze per i movimenti di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti, indipendentemente dall'origine, da e verso una determinata zona del suo territorio, qualora lo giustifichi la situazione fitosanitaria ivi esistente.

2.  L'appendice 4, che il Comitato deve redigere conformemente all'articolo 11 dell'Accordo, definisce le zone di cui al paragrafo 1 e le esigenze specifiche ad esse applicabili.

Articolo 5

Controllo all'importazione

1.  Ciascuna delle Parti effettua controlli fitosanitari per sondaggio e su campione, in proporzione non superiore ad una determinata percentuale delle spedizioni di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti che figurano nell'appendice 1 di cui all'articolo 1. Detta percentuale, proposta dal gruppo di lavoro «fitosanitario» e stabilita dal Comitato, è determinata per ciascun vegetale, prodotto vegetale o altro oggetto secondo il rischio fitosanitario che esso presenta. All'atto dell'entrata in vigore del presente Allegato, la percentuale in parola è fissata al 10 %.

2.  In virtù dell'articolo 10, paragrafo 2 del presente Allegato, il Comitato può decidere, su proposta del gruppo di lavoro «fitosanitario», di ridurre la proporzione dei controlli di cui al paragrafo 1.

3.  Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano soltanto ai controlli fitosanitari effettuati sugli scambi di vegetali, di prodotti vegetali o di altri oggetti tra le Parti.

4.  Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano compatibilmente con l'articolo 11 dell'Accordo e con gli articoli 6 e 7 del presente Allegato.

Articolo 6

Misure di salvaguardia

Le misure di salvaguardia sono adottate conformemente alle procedure di cui all'articolo 10, paragrafo 2 dell'Accordo.

Articolo 7

Deroghe

1.  Se una delle Parti intende applicare deroghe nei riguardi dell'insieme o di una porzione del territorio dell'altra Parte, essa ne informa preventivamente quest'ultima motivando la propria decisione. Ferma restando la possibilità di esecuzione immediata delle deroghe progettate, le Parti si consultano nel più breve termine per trovare soluzioni adeguate.

2.  Se una delle Parti applica deroghe nei confronti di una parte del proprio territorio o di un paese terzo, essa ne informa quanto prima l'altra Parte. Ferma restando la possibilità di esecuzione immediata delle deroghe progettate, le Parti si consultano nel più breve termine per trovare soluzioni adeguate.

Articolo 8

Controllo congiunto

1.  Ciascuna delle Parti acconsente all'esecuzione di un controllo congiunto, su richiesta dell'altra Parte, allo scopo di valutare la situazione fitosanitaria e le misure aventi effetti equivalenti ai sensi dell'articolo 2.

2.  Per controllo congiunto si intende la verifica, condotta alla frontiera, della conformità di una spedizione proveniente da una delle Parti con i requisiti fitosanitari vigenti.

3.  Il suddetto controllo viene effettuato secondo la procedura stabilita dal Comitato, su proposta del gruppo di lavoro «fitosanitario».

Articolo 9

Scambi di informazioni

1.  In applicazione dell'articolo 8 dell'Accordo, le Parti provvedono a scambiarsi tutte le informazioni utili circa l'attuazione e l'applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative attinenti all'oggetto del presente Allegato, nonché le informazioni di cui all'appendice 5.

2.  Al fine di garantire l'applicazione equivalente delle modalità di esecuzione delle legislazioni contemplate dal presente Allegato, ciascuna delle Parti acconsente a ricevere, su istanza dell'altra, visite di esperti dell'altra Parte sul proprio territorio, le quali si svolgono in collaborazione con l'organismo fitosanitario ufficiale territorialmente competente.

Articolo 10

Gruppo di lavoro «fitosanitario»

1.  Il gruppo di lavoro «fitosanitario», denominato gruppo di lavoro, istituito a norma dell'articolo 6, paragrafo 7 dell'Accordo, esamina le questioni relative al presente Allegato e alla sua applicazione.

2.  Il gruppo di lavoro esamina periodicamente l'evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari interne delle Parti nelle materie disciplinate dal presente Allegato. In particolare, esso formula proposte che sottopone al Comitato al fine di adeguare e aggiornare le appendici del presente Allegato.

▼M17

Appendice 1

VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI E ALTRI OGGETTI

A.    Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti, provenienti dal territorio delle parti, in relazione ai quali le parti hanno normative simili che comportano risultati equivalenti e in relazione ai quali le parti riconoscono il passaporto fitosanitario

1.    Vegetali e prodotti vegetali

1.1.    Vegetali destinati all’impianto, escluse le sementi

Beta vulgaris L.

Camellia spp.

Humulus lupulus L.

Prunus L., eccetto Prunus laurocerasus L. e Prunus lusitanica L.

Rhododendron spp., eccetto Rhododendron simsii Planch.

Viburnum spp.

1.2.    Vegetali diversi dai frutti e dalle sementi, compreso il polline vivo destinato all’impollinazione

Amelanchier Med.

Chaenomeles Lindl.

Crataegus L.

Cydonia Mill.

Eriobotrya Lindl.

Malus Mill.

Mespilus L.

Pyracantha Roem.

Pyrus L.

Sorbus L.

1.3.    Vegetali di specie stolonifere o tuberose destinati all’impianto

Solanum L. e relativi ibridi

1.4.    Vegetali, esclusi i frutti

Vitis L.

1.5.    Legno che ha conservato in tutto o in parte la superficie rotonda naturale, con o senza corteccia, o ridotto in piccole placche, particelle, segatura, avanzi o cascami di legno

a) ottenuto interamente o parzialmente da Platanus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale,

nonché

b) corrispondente a una delle seguenti descrizioni riportate nell’allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( 2 )



Codice NC

Designazione delle merci

4401 10 00

Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili

4401 22 00

Legno in piccole placche o in particelle, diverso da quello di conifere

ex 4401 30 80

Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura), non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili

4403 10 00

Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato

ex 4403 99

Legno grezzo, diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (Quercus spp.) o faggio (Fagus spp.)], anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione

ex 4404 20 00

Pali spaccati in legno diverso da quello di conifere; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo

ex 4407 99

Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (Quercus spp.) o faggio (Fagus spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

2.    Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti provenienti da operatori autorizzati a produrre per la vendita ai professionisti della produzione vegetale, esclusi i vegetali, i prodotti vegetali e altri oggetti preparati e pronti per la vendita al consumatore finale, e per i quali è garantito che la produzione è nettamente separata da quella di altri prodotti

2.1.    Vegetali destinati all’impianto, escluse le sementi

Abies Mill.

Apium graveolens L.

Argyranthemum spp.

Aster spp.

Brassica spp.

Castanea Mill.

Cucumis spp.

Dendranthema (DC) Des Moul.

Dianthus L. e relativi ibridi

Exacum spp.

Fragaria L.

Gerbera Cass.

Gypsophila L.

Impatiens L.: tutte le varietà di ibridi della Nuova Guinea

Lactuca spp.

Larix Mill.

Leucanthemum L.

Lupinus L.

Pelargonium L’Hérit. ex Ait.

Picea A. Dietr.

Pinus L.

Platanus L.

Populus L.

Prunus laurocerasus L. e Prunus lusitanica L.

Pseudotsuga Carr.

Quercus L.

Rubus L.

Spinacia L.

Tanacetum L.

Tsuga Carr.

Verbena L.

nonché altri vegetali di specie erbacee, eccetto i vegetali della famiglia delle Gramineae, i bulbi, le radici tuberose, i rizomi e i tuberi.

2.2.    Vegetali destinati all’impianto, escluse le sementi

Solanaceae, eccetto i vegetali di cui al punto 1.3.

2.3.    Vegetali provvisti delle radici o con mezzo di coltura aderente o associato

Araceae

Marantaceae

Musaceae

Persea spp.

Strelitziaceae

2.4.    Sementi e bulbi destinati all’impianto

Allium ascalonicum L.

Allium cepa L.

Allium schoenoprasum L.

Helianthus annuus L.

Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.

Medicago sativa L.

Phaseolus L.

2.5.    Vegetali destinati all’impianto

Allium porrum L.

Vegetali di Palmae, aventi un fusto del diametro superiore a 5 cm alla base e appartenenti ai seguenti generi o specie:

Areca catechu L.

Arenga pinnata (Wurmb) Merr.

Borassus flabellifer L.

Brahea Mart.

Butia Becc.

Calamus merrillii Becc.

Caryota maxima Blume ex Mart.

Caryota cumingii Lodd. ex Mart.

Chamaerops L.

Cocos nucifera L.

Corypha elata Roxb.

Corypha gebang Mart.

Elaeis guineensis Jacq.

Jubaea Kunth.

Livistona R. Br.

Metroxylon sagu Rottb.

Oreodoxa regia Kunth.

Phoenix L.

Sabal Adans.

Syagrus Mart.

Trachycarpus H. Wendl.

Trithrinax Mart.

Washingtonia Raf.

2.6.    Bulbi e rizomi bulbosi destinati all’impianto

Camassia Lindl.

Chionodoxa Boiss.

Crocus flavus Weston cv. Golden Yellow

Galanthus L.

Galtonia candicans (Baker) Decne

Gladiolus Tourn. ex L.: varietà miniaturizzate e relativi ibridi come G. callianthus Marais, G. colvillei Sweet, G. nanus hort., G. ramosus hort. e G. tubergenii hort.

Hyacinthus L.

Iris L.

Ismene Herbert (= Hymenocallis Salisb.)

Muscari Mill.

Narcissus L.

Ornithogalum L.

Puschkinia Adams

Scilla L.

Tigridia Juss.

Tulipa L.

B.    Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti, provenienti da territori diversi da quelli delle parti, per i quali le disposizioni fitosanitarie relative all’importazione delle due parti hanno effetti equivalenti e che possono essere scambiati tra le parti con un passaporto fitosanitario se figurano nella lettera A della presente appendice oppure liberamente se non vi figurano

1.    Fatti salvi i vegetali di cui alla lettera C della presente appendice, tutti i vegetali destinati all’impianto escluse le sementi

2.    Sementi

2.1.    Sementi originarie dell’Argentina, dell’Australia, della Bolivia, del Cile, della Nuova Zelanda e dell’Uruguay

Cruciferae

Gramineae eccetto Oryza spp.

Trifolium spp.

2.2.    Sementi, di qualunque origine ad esclusione del territorio di una delle parti

Allium ascalonicum L.

Allium cepa L.

Allium porrum L.

Allium schoenoprasum L.

Capsicum spp.

Helianthus annuus L.

Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. ex Farw.

Medicago sativa L.

Phaseolus L.

Prunus L.

Rubus L.

Zea mays L.

2.3.    Sementi originarie dell’Afghanistan, dell’India, dell’Iran, dell’Iraq, del Messico, del Nepal, del Pakistan, del Sud Africa e degli Stati Uniti

Triticum

Secale

X Triticosecale

3.    Parti di vegetali, esclusi frutti e sementi

Acer saccharum Marsh., originario degli USA e del Canada

Apium graveolens L. (ortaggi a foglia)

Aster spp. originario di paesi extraeuropei (fiori recisi)

Camellia spp.

Conifere (Coniferales)

Dendranthema (DC) Des Moul.

Dianthus L.

Eryngium L., originario di paesi extraeuropei (fiori recisi)

Gypsophila L.

Hypericum L., originario di paesi extraeuropei (fiori recisi)

Lisianthus L., originario di paesi extraeuropei (fiori recisi)

Ocimum L. (ortaggi a foglia)

Orchidaceae (fiori recisi)

Pelargonium L’Hérit. ex Ait.

Populus L.

Prunus L., originario di paesi extraeuropei

Rhododendron spp., ad eccezione del Rhododendron simsii Planch.

Rosa L., originaria di paesi extraeuropei (fiori recisi)

Quercus L.

Solidago L.

Trachelium L., originario di paesi extraeuropei (fiori recisi)

Viburnum spp.

4.    Frutta

Annona L., originaria di paesi extraeuropei

Cydonia L., originaria di paesi extraeuropei

Diospyros L., originario di paesi extraeuropei

Malus Mill., originario di paesi extraeuropei

Mangifera L., originaria di paesi extraeuropei

Momordica L.

Passiflora L., originaria di paesi extraeuropei

Prunus L., originario di paesi extraeuropei

Psidium L., originario di paesi extraeuropei

Pyrus L., originario di paesi extraeuropei

Ribes L., originario di paesi extraeuropei

Solanum melongena L.

Syzygium Gaertn., originario di paesi extraeuropei

Vaccinium L., originario di paesi extraeuropei

5.    Tuberi non destinati all’impianto

Solanum tuberosum L.

6.

Legno che ha conservato in tutto o in parte la superficie rotonda naturale, con o senza corteccia, o ridotto in piccole placche, particelle, segatura, avanzi o cascami di legno

a) ottenuto interamente o parzialmente da uno dei seguenti ordini, generi o specie, ad eccezione del materiale da imballaggio in legno, in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse e altre piattaforme di carico, spalliere di palette, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, ad eccezione del legno grezzo di spessore uguale o inferiore a 6 mm e del legno trasformato mediante colla, calore e pressione, o una combinazione di questi fattori, originario di territori diversi da quelli dell’una o dell’altra parte:

  Quercus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli Stati Uniti, escluso il legname conforme alla descrizione di cui alla parte b) del codice NC 4416 00 00 e purché dalla documentazione risulti provato che il legname è stato trattato o trasformato mediante trattamento termico che ha consentito di raggiungere una temperatura minima di 176 °C per 20 minuti,

  Platanus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli Stati Uniti o dell’Armenia,

  Populus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di paesi del continente americano,

  Acer saccharum Marsh., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli Stati Uniti e del Canada,

 conifere (Coniferales), compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di paesi non europei, Kazakstan, Russia e Turchia,

  Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario del Canada, della Cina, del Giappone, della Mongolia, della Repubblica di Corea, della Russia, di Taiwan e degli USA;

nonché

b) corrispondente a una delle seguenti descrizioni riportate nell’allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87:



Codice NC

Designazione delle merci

4401 10 00

Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili

4401 21 00

Legno di conifere in piccole placche o in particelle

4401 22 00

Legno in piccole placche o in particelle, diverso da quello di conifere

4401 30 40

Segatura

ex 4401 30 90

Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura), non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili

ex 4403 10 00

Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, non scortecciato, privato dell’alburno o squadrato

4403 20

Legno di conifere grezzo, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione

4403 91

Legno di quercia (Quercus spp.) grezzo, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione

ex 4403 99

Legno grezzo, diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (Quercus spp.) o faggio (Fagus spp.)], anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione

ex  44 04

Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo

4406

Traversine di legno per strade ferrate o simili

4407 10

Legno di conifere segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

4407 91

Legno di quercia (Quercus spp.) segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

ex 4407 93

Legno di Acer saccharum Marsh, segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

4407 95

Legno di frassino (Fraxinus spp.), segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

ex 4407 99

Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44, da altro legno tropicale, quercia (Quercus spp.) faggio (Fagus spp.), acero (Acer spp.), ciliegio (Prunus spp.) o frassino (Fraxinus spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

4415

Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse e altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno

4416 00 00

Fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio

9406 00 20

Costruzioni prefabbricate di legno

c)

 

 materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse e altre piattaforme di carico, spalliere di palette, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, ad eccezione del legno grezzo di spessore uguale o inferiore a 6 mm e del legno trasformato mediante colla, calore e pressione, o una combinazione di questi fattori,

 legname utilizzato per fissare o sostenere un carico diverso dal legname, compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, ad eccezione del legno grezzo di spessore uguale o inferiore a 6 mm e del legno trasformato mediante colla, calore e pressione, o una combinazione di questi fattori.

7.

Terra e mezzo di coltura

a) terra e mezzo di coltura in quanto tale, costituito in tutto o in parte di terra o di materie organiche quali parti di vegetali, humus contenente torba o cortecce, diverso da quello costituito interamente di torba,

b) terra e mezzo di coltura, aderente o associato ai vegetali, costituito interamente o parzialmente di materiali indicati alla lettera a) oppure costituito parzialmente di sostanze solide inorganiche, destinato a rafforzare la vitalità dei vegetali, originari dei seguenti paesi:

 Turchia,

 Bielorussia, Georgia, Moldova, Russia o Ucraina,

 paesi extraeuropei ad eccezione di Algeria, Egitto, Israele, Libia, Marocco e Tunisia.

8.

Corteccia, separata del tronco, di

 conifere (Coniferales) originarie di paesi non europei

  Acer saccharum Marsh, Populus L., e Quercus L. ad eccezione di Quercus suber L.

  Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., originari del Canada, della Cina, del Giappone, della Mongolia, della Repubblica di Corea, della Russia, di Taiwan e degli USA.

9.

Cereali delle seguenti specie, originari dell’Afghanistan, dell’India, dell’Iran, dell’Iraq, del Messico, del Nepal, del Pakistan, del Sud Africa e degli Stati Uniti

Triticum

Secale

X Triticosecale

C.    Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti, provenienti da una delle parti, per i quali queste non dispongono di legislazioni simili e in relazione ai quali queste non riconoscono il passaporto fitosanitario

1.    Vegetali e prodotti vegetali provenienti dalla Svizzera che devono essere accompagnati da un certificato fitosanitario all’atto dell’importazione da parte di uno Stato membro della Comunità

1.1.    Vegetali destinati all’impianto, escluse le sementi

Clausena Burm. f.

Murraya Koenig ex L.

1.2.    Parti di vegetali, esclusi frutti e sementi

1.3.    Sementi

Oryza spp.

1.4.    Frutta

Citrus L. e relativi ibridi

Fortunella Swingle e relativi ibridi

Poncirus Raf. e relativi ibridi

2.    Vegetali e prodotti vegatali provenienti da uno Stato membro della Comunità che devono essere accompagnati da un certificato fitosanitario all’atto dell’importazione in Svizzera

3.    Vegetali e prodotti vegetali provenienti dalla Svizzera di cui è vietata l’importazione in uno Stato membro della Comunità

3.1.    Vegetali, esclusi frutti e sementi

Citrus L. e relativi ibridi

Fortunella Swingle e relativi ibridi

Poncirus Raf. e relativi ibridi

4.    Vegetali e prodotti vegetali provenienti da uno Stato membro della Comunità di cui è vietata l’importazione in Svizzera

4.1.    Vegetali

Cotoneaster Ehrh.

Photinia davidiana (Dcne.) Cardot

Appendice 2

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE ( 3 )

Disposizioni della Comunità europea

 Direttiva 69/464/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1969, concernente la lotta contro la rogna nera della patata

 Direttiva 74/647/CEE del Consiglio, del 9 dicembre 1974, relativa alla lotta contro la tortrice del garofano

 Decisione 91/261/CEE della Commissione, del 2 maggio 1991, che riconosce l’Australia indenne da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

 Direttiva 92/70/CEE della Commissione, del 30 luglio 1992, che stabilisce le modalità delle indagini da effettuare per il riconoscimento di zone protette nella Comunità

 Direttiva 92/90/CEE della Commissione, del 3 novembre 1992, che stabilisce gli obblighi ai quali sono sottoposti i produttori e gli importatori di vegetali, prodotti vegetali e altre voci e che fissa norme dettagliate per la loro registrazione

 Direttiva 92/105/CEE della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre voci all’interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzione

 Decisione 93/359/CEE della Commissione, del 28 maggio 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di Thuja L. originario degli Stati Uniti d’America

 Decisione 93/360/CEE della Commissione, del 28 maggio 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di Thuja L. originario del Canada

 Decisione 93/365/CEE della Commissione, del 2 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere sottoposto a trattamento termico, originario del Canada, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname sottoposto a trattamento termico

 Decisione 93/422/CEE della Commissione, del 22 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere essiccato in forno (kiln dried) originario del Canada, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname essiccato in forno (kiln dried)

 Decisione 93/423/CEE della Commissione, del 22 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere essiccato in forno (kiln dried) originario degli Stati Uniti d’America, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname essiccato in forno (kiln dried)

 Direttiva 93/50/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che specifica taluni vegetali non elencati nell’allegato V, parte A della direttiva 77/93/CEE del Consiglio i cui produttori o centri di raccolta e di spedizione situati nelle rispettive zone di produzione devono essere iscritti in un registro ufficiale

 Direttiva 93/51/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che istituisce norme per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali o altre voci attraverso una zona protetta, nonché per il trasporto di tali vegetali, prodotti vegetali o altre voci originari di una zona protetta e spostati all’interno di essa

 Direttiva 93/85/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1993, concernente la lotta contro il marciume anulare della patata

 Direttiva 94/3/CE della Commissione, del 21 gennaio 1994, che stabilisce una procedura per la notificazione dell’intercettazione di una spedizione, o di un organismo nocivo, proveniente da paesi terzi che presenta un imminente pericolo fitosanitario

 Direttiva 98/22/CE della Commissione, del 15 aprile 1998, che fissa le condizioni minime per l’esecuzione di controlli fitosanitari nella Comunità, presso posti d’ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, per vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da paesi terzi

 Direttiva 98/57/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente la lotta contro Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

 Decisione 98/109/CE della Commissione, del 2 febbraio 1998, che autorizza gli Stati membri ad adottare, per quanto concerne la Thailandia, misure di emergenza contro la propagazione del Thrips palmi Karny

 Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

 Decisione 2002/757/CE della Commissione, del 19 settembre 2002, relativa a misure fitosanitarie provvisorie di emergenza volte ad impedire l’introduzione e la propagazione nella Comunità di Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov.

 Decisione 2002/499/CE della Commissione, del 26 giugno 2002, che autorizza deroghe a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo ai vegetali di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L., nanizzati naturalmente o artificialmente, originari della Repubblica di Corea

 Decisione 2002/887/CE della Commissione, dell’8 novembre 2002, che autorizza deroghe a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo ai vegetali di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L., nanizzati naturalmente o artificialmente, originari del Giappone

 Decisione 2003/766/CE della Commissione, del 24 ottobre 2003, relativa a misure d’emergenza intese a prevenire la propagazione nella Comunità della Diabrotica virgifera Le Conte

 Decisione 2004/4/CE della Commissione, del 22 dicembre 2003, che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure d’emergenza contro la propagazione di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith per quanto riguarda l’Egitto

 Decisione 2004/200/CE della Commissione, del 27 febbraio 2004, relativa a misure di lotta contro l’introduzione e la propagazione nella Comunità del virus del mosaico del pepino

 Direttiva 2004/105/CE della Commissione, del 15 ottobre 2004, che determina i modelli di certificati fitosanitari ufficiali o di certificati fitosanitari di riesportazione che accompagnano vegetali, prodotti vegetali o altre voci provenienti dai paesi terzi ed elencati nella direttiva 2000/29/CE del Consiglio

 Decisione 2005/51/CE della Commissione, del 21 gennaio 2005, che autorizza temporaneamente gli Stati membri a concedere deroghe a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda l’importazione a scopo di decontaminazione di terra contaminata da antiparassitari o da inquinanti organici persistenti

 Decisione 2005/359/CE della Commissione, del 29 aprile 2005, che prevede una deroga a certe disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda i tronchi di quercia (Quercus L.) con corteccia provenienti dagli Stati Uniti d’America

 Decisione 2006/133/CE della Commissione, del 13 febbraio 2006, che prescrive agli Stati membri di adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino) per quanto riguarda le regioni del Portogallo diverse da quelle notoriamente indenni da questo organismo

 Decisione 2006/464/CE della Commissione, del 27 giugno 2006, che stabilisce misure d’emergenza provvisorie per impedire l’introduzione e la diffusione nella Comunità di Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

 Decisione 2006/473/CE della Commissione, del 5 luglio 2006, che riconosce taluni paesi terzi e talune regioni di paesi terzi come indenni da Xanthomonas campestris (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus), Cercospora angolensis Carv. & Mendes e Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus)

 Direttiva 2006/91/CE del Consiglio, del 7 novembre 2006, concernente la lotta contro la cocciniglia di San José (versione codificata)

 Decisione 2007/365/CE della Commissione, del 25 maggio 2007, che stabilisce misure d’emergenza per impedire l’introduzione e la diffusione nella Comunità di Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

 Decisione 2007/410/CE della Commissione, del 12 giugno 2007, relativa a misure per impedire l’introduzione e la diffusione all’interno della Comunità del viroide dell’affusolamento dei tuberi di patata

 Decisione 2007/433/CE della Commissione, del 18 giugno 2007, che stabilisce misure d’emergenza provvisorie per impedire l’introduzione e la diffusione nella Comunità di Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell

 Decisione 2007/847/CE della Commissione, del 6 dicembre 2007, che autorizza una deroga a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo alle piante di Vitis L., ad eccezione dei frutti, originarie della Croazia o della ex Repubblica iugoslava di Macedonia

 Direttiva 2008/61/CE della Commissione, del 17 giugno 2008, che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all’altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale

 Decisione 2008/840/CE della Commissione, del 7 novembre 2008, che stabilisce misure di emergenza per impedire l’introduzione e la diffusione nella Comunità di Anoplophora chinensis (Forster)

Disposizioni della Svizzera

 Ordinanza del 28 febbraio 2001 sulla protezione dei vegetali (RS 916.20)

 Ordinanza del DFE del 15 aprile 2002 sui vegetali vietati (RS 916205.1)

 Ordinanza dell’UFAG del 25 febbraio 2004 concernente le misure fitosanitarie a carattere temporaneo (RS 916202.1).

▼M14

Appendice 3

Autorità tenute a fornire su richiesta un elenco degli organismi ufficiali responsabili della preparazione dei passaporti fitosanitari

A.   Comunità europea:

autorità unica di ciascuno Stato membro, secondo quanto indicato all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell'8 maggio 2000 ( 4 ).



Belgio:

Federal Public Service of Public HealthFood Chain Security and EnvironmentDG for Animals, Plants and FoodstuffsSanitary Policy regarding Animals and PlantsDivision Plant ProtectionEuro station II (7o floor)Place Victor Horta 40 box 10B-1060 BRUSSELS

Bulgaria:

NSPP National Service for Plant Protection17, Hristo Botev, blvd., floor 5BG — SOFIA 1040

Repubblica ceca:

State Phytosanitary AdministrationBubenská 1477/1CZ — 170 00 PRAHA 7

Danimarca:

Ministry of Food, Agriculture and FisheriesThe Danish Plant DirectorateSkovbrynet 20DK — 2800 Kgs. LYNGBY

Germania:

Julius Kühn-Institut— Institut für nationale und internationale Angelegenheiten der Pflanzengesundheit —Messeweg 11/12D-38104 Braunschweig

Estonia:

Plant Production InspectorateTeaduse 2EE — 75501 SAKU HARJU MAAKOND

Irlanda:

Department of Agriculture and FoodMaynooth Business CampusCo KildareIRL

Grecia:

Ministry of AgricultureGeneral Directorate of Plant ProduceDirectorate of Plant Produce ProtectionDivision of Phytosanitary Control150 Sygrou AvenueGR — 176 71 ATHENS

Spagna:

Subdirectora General de Agricultura Integrada y Sanidad VegetalMinisterio de Agricultura, Pesca y AlimentaciónDirección General de AgriculturaSubdirección General de Agricultura Integrada y Sanidad Vegetalc/Alfonso XII, no 62 — 2a plantaE — 28071 MADRID

Francia:

Ministère de l'Agriculture et la PêcheSous-direction de la Protection des Végétaux251, rue de VaugirardF — 75732 PARIS CEDEX 15

Italia:

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MiPAF)Servizio FitosanitarioVia XX Settembre 20I — 00187 ROMA

Cipro:

Ministry of Agriculture, Natural Resources and EnvironmentDepartment of AgricultureLoukis Akritas Ave.CY — 1412 LEFKOSIA

Lettonia:

State Plant Protection ServiceRepublikas laukums 2LV — 1981 RIGA

Lituania:

State Plant Protection ServiceKalvariju str. 62LT — 2005 VILNIUS

Lussemburgo:

Ministère de l'AgricultureAdm. des Services Techniques de l'AgricultureService de la Protection des Végétaux16, route d'Esch — BP 1904L — 1019 LUXEMBOURG

Ungheria:

Ministry of Agriculture and Rural DevelopmentDepartment for Plant Protection and Soil ConservationKossuth tér 11HU — 1860 BUDAPEST 55 Pf. 1

Malta:

Plant Health DepartmentPlant Biotechnology CenterAnnibale Preca StreetMT — LIJA, LJA 1915

Paesi Bassi:

Plantenziektenkundige DienstGeertjesweg 15/Postbus 9102NL — 6700 HC WAGENINGEN

Austria:

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und WasserwirtschaftReferat III 9 aStubenring 1A — 1012 WIEN

Polonia:

The State Plant Health and Seed Inspection ServiceMain Inspectorate of Plant Health and Seed Inspection42, Mlynarska StreetPL — 01-171 WARSAW

Portogallo:

Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR)Avenida Afonso Costa, 3PT — 1949-002 LISBOA

Romania:

Phytosanitary DirectionMinistry of Agriculture, Forests and Rural Development24th Carol I Blvd.Sector 3RO — BUCHAREST

Slovenia:

MAFF — Phytosanitary Administration of the Republic of SloveniaPlant Health DivisionEinspielerjeva 6SI — 1000 LJUBLJANA

Slovacchia:

Ministry of AgricultureDepartment of plant commoditiesDobrovicova 12SK — 812 66 BRATISLAVA

Finlandia:

Ministry of Agriculture and ForestryUnit for Plant Production and Animal NutritionDepartment of Food and HealthMariankatu 23P.O. Box 30FI — 00023 GOVERNMENT FINLAND

Svezia:

Jordbruks verketSwedish Board of AgriculturePlant Protection ServiceS — 55182 JÖNKÖPING

Regno Unito:

Department for Environment, Food and Rural AffairsPlant Health DivisionFoss HouseKing's PoolPeasholme GreenUK — YORK YO1 7PX

B.   Svizzera:

Ufficio federale dell'agricoltura

CH-3003 BERNA

▼M17

Appendice 4 ( 5 )

ZONE DI CUI ALL’ARTICOLO 4 E RELATIVE PRESCRIZIONI SPECIALI

Le zone di cui all’articolo 4 e le relative prescrizioni speciali che le due parti devono rispettare sono definite nelle disposizioni legislative e amministrative delle due parti qui di seguito indicate.

Disposizioni della Comunità europea

 Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

 Regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione, del 4 luglio 2008, relativo al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità

Disposizioni della Svizzera

 Ordinanza del 28 febbraio 2001 sulla protezione dei vegetali, allegato 4, parte B (RS 916.20)

▼B

Appendice 5

Scambi di informazioni

Le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, sono le seguenti:

 notifiche d'intercettazione di spedizioni o di organismi nocivi in provenienza da paesi terzi o da una porzione del territorio delle Parti, che comportano un pericolo fitosanitario immediato e che sono disciplinati dalla direttiva 94/3/CE,

 notifiche di cui all'articolo 15 della direttiva 77/93/CEE.

ALLEGATO 5

CONCERNENTE L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI

Articolo 1

Oggetto

1.  Le Parti si impegnano a ravvicinare le rispettive legislazioni in materia di alimentazione animale al fine di agevolare gli scambi in tale settore.

2.  In un'appendice 1, che il Comitato deve redigere conformemente all'articolo 11 dell'Accordo, sono elencati i prodotti o i gruppi di prodotti per i quali le disposizioni legislative delle Parti sono giudicate di effetto equivalente e, se del caso, le disposizioni legislative rispettive delle Parti i cui requisiti sono giudicati di effetto equivalente.

▼M14

2 bis.  In deroga all'articolo 1 dell'Accordo, il presente allegato si applica a tutti i prodotti contemplati dalle disposizioni legislative di cui all'appendice 1, secondo quanto indicato al paragrafo 2.

▼B

3.  Le Parti aboliscono i controlli alle frontiere sui prodotti o i gruppi di prodotti elencati nell'appendice 1 di cui al paragrafo 2.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente Allegato si intende per

a) «prodotto», l'alimento per animali o qualsiasi sostanza utilizzata nell'alimentazione degli animali;

b) «stabilimento», qualsiasi unità di produzione o di fabbricazione di un prodotto o che lo detiene in una fase intermedia prima della sua immissione in commercio, ivi inclusa quella della trasformazione e dell'imballaggio, o che mette in commercio tale prodotto;

c) «autorità competente», l'autorità in ciascuna delle Parti incaricata di effettuare i controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale.

Articolo 3

Scambi di informazioni

In applicazione dell'articolo 8 dell'Accordo, le Parti comunicano reciprocamente:

 la o le autorità competenti e la loro giurisdizione territoriale e funzionale;

 l'elenco dei laboratori incaricati di effettuare le analisi di controllo;

 se del caso, l'elenco dei punti di entrata designati sul loro territorio per i vari tipi di prodotti;

 i programmi di controllo intesi ad accertare la conformità dei prodotti alle rispettive disposizioni legislative in materia di alimentazione animale.

I programmi di cui al quarto trattino devono tenere conto della situazione peculiare di ciascuna delle Parti e specificare segnatamente il tipo e la frequenza dei controlli da effettuarsi periodicamente.

Articolo 4

Disposizioni generali in materia di controlli

Ciascuna delle Parti prende tutte le misure utili affinché i prodotti destinati ad essere spediti verso l'altra Parte siano controllati con la stessa scrupolosità di quelli destinati ad essere messi in circolazione sul proprio territorio; in particolare, le Parti provvedono affinché i controlli:

 siano effettuati con regolarità, in caso di sospetto di non conformità e commisuratamente all'obiettivo perseguito, in particolare in funzione dei rischi e dell'esperienza acquisita;

 riguardino tutte le fasi della produzione e della fabbricazione, le fasi intermedie precedenti all'immissione in commercio, l'immissione in commercio, inclusa l'importazione, e l'utilizzazione dei prodotti;

 siano effettuati alla fase più idonea ai fini della ricerca prevista;

 siano effettuati, di norma, senza preavviso;

 riguardino anche le utilizzazioni vietate nell'alimentazione degli animali.

Articolo 5

Controllo all'origine

1.  Le Parti provvedono affinché l'autorità competente proceda ad un controllo degli stabilimenti per garantire che essi adempiano agli obblighi loro incombenti e che i prodotti destinati ad essere messi in circolazione rispondano ai requisiti previsti dalle disposizioni legislative elencate nell'appendice 1 di cui all'articolo 1, applicabili sul territorio d'origine.

2.  In caso di sospetto di inosservanza di tali requisiti, l'autorità competente procede a controlli supplementari e, qualora tale sospetto venga confermato, prende le misure adeguate.

Articolo 6

Controllo a destinazione

1.  L'autorità competente della Parte di destinazione può verificare, nei luoghi di destinazione, la conformità dei prodotti alle disposizioni del presente Allegato mediante controlli per campione e in modo non discriminatorio.

2.  Tuttavia, qualora l'autorità competente della Parte di destinazione disponga di informazioni tali da far presumere un'infrazione, possono essere effettuati controlli anche durante il trasporto dei prodotti sul proprio territorio.

3.  Se, in caso di un controllo effettuato nel luogo di destinazione o durante il trasporto, l'autorità competente della Parte interessata constata la non conformità dei prodotti alle disposizioni del presente Allegato, essa prende le disposizioni adeguate ed intima allo speditore, al destinatario o a qualsiasi altro soggetto responsabile di effettuare una delle seguenti operazioni:

 messa in conformità dei prodotti entro un termine da stabilire;

 eventuale decontaminazione;

 qualsiasi altro trattamento appropriato;

 utilizzazione per altri fini;

 rinvio alla Parte d'origine, dopo aver informato l'autorità competente di detta Parte;

 distruzione dei prodotti.

Articolo 7

Controllo dei prodotti provenienti da territori non appartenenti alle Parti

1.  In deroga all'articolo 4, primo trattino, le Parti prendono tutte le misure utili affinché, al momento dell'introduzione nei propri territori doganali di prodotti provenienti da un territorio diverso da quelli definiti all'articolo 16 dell'Accordo, le autorità competenti effettuino un controllo documentale di ciascuna partita e un controllo d'identità per campione allo scopo di accertarne

 la natura,

 l'origine,

 la destinazione geografica,

in modo da determinare il regime doganale loro applicabile.

2.  Le Parti prendono tutte le misure utili per verificare la conformità dei prodotti, mediante un controllo fisico per campione, prima dell'immissione in libera pratica.

Articolo 8

Collaborazione in caso d'infrazione

1.  Le Parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente Allegato. Esse garantiscono la corretta applicazione della normativa concernente i prodotti per l'alimentazione animale, soprattutto attraverso l'assistenza reciproca, l'individuazione delle infrazioni e lo svolgimento di indagini in proposito.

2.  L'assistenza prevista nel presente articolo non pregiudica le norme che disciplinano la procedura penale o l'assistenza giudiziaria reciproca tra le Parti in materia penale.

Articolo 9

Prodotti soggetti ad autorizzazione preventiva

1.  Le Parti si adoperano per rendere identici i rispettivi elenchi di prodotti disciplinati dalle disposizioni legislative di cui all'appendice 2.

2.  Le Parti si informano mutuamente sulle domande di autorizzazione dei prodotti di cui al paragrafo 1.

Articolo 10

Consultazioni e clausola di salvaguardia

1.  Le Parti si consultano ogniqualvolta una di esse ritenga che l'altra Parte sia venuta meno ad un obbligo derivante dal presente Allegato.

2.  La Parte che chiede le consultazioni comunica all'altra Parte tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito del caso in questione.

3.  Le misure di salvaguardia previste da una delle disposizioni legislative riguardanti i prodotti e i gruppi di prodotti elencati nell'appendice 1 di cui all'articolo 1 sono adottate conformemente alle procedure di cui all'articolo 10, paragrafo 2 dell'Accordo.

4.  Se, al termine delle consultazioni di cui al paragrafo 1 e all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), terzo trattino dell'Accordo, le Parti non sono addivenute ad un Accordo, la Parte che ha chiesto le consultazioni o che ha adottato le misure di cui al paragrafo 3 può prendere le opportune misure conservative per garantire l'applicazione del presente Allegato.

Articolo 11

Gruppo di lavoro per l'alimentazione animale

1.  Il gruppo di lavoro per l'alimentazione animale, denominato «gruppo di lavoro», istituito in base all'articolo 6, paragrafo 7 dell'Accordo, esamina qualsiasi questione relativa al presente Allegato e alla sua applicazione. Assume inoltre tutte le funzioni previste dal presente Allegato.

2.  Il gruppo di lavoro esamina periodicamente l'evoluzione delle normative interne delle Parti nelle materie che formano oggetto del presente Allegato. In particolare, esso formula proposte da presentare al Comitato ai fini dell'aggiornamento delle appendici del presente Allegato.

Articolo 12

Obbligo di riservatezza

1.  Qualsiasi informazione comunicata, in qualunque forma, in esecuzione del presente Allegato, riveste carattere riservato, è coperta dal segreto professionale e gode della stessa protezione conferita ad informazioni simili dalla legge applicabile in materia nell'ordinamento interno della Parte che ha ricevuto l'informazione.

2.  Il principio di riservatezza di cui al paragrafo 1 non si applica alle informazioni di cui all'articolo 3.

3.  Il presente Allegato non obbliga una delle Parti, la cui legislazione o i cui usi amministrativi impongono, per la tutela del segreto industriale e commerciale, limiti più rigorosi di quelli stabiliti dal presente Allegato, a comunicare informazioni all'altra Parte se questa non si conforma ai suddetti limiti più rigorosi.

4.  Le informazioni ricevute devono essere utilizzate esclusivamente ai fini del presente Allegato; esse possono essere utilizzate dalle Parti ad altri fini soltanto previa autorizzazione scritta dell'autorità amministrativa da cui emana l'informazione, con le restrizioni imposte da detta autorità.

Il disposto del paragrafo 1 non osta all'utilizzazione delle informazioni nell'ambito di azioni giudiziarie o amministrative intentate per infrazioni al diritto penale, a condizione che tali informazioni siano state ottenute nel quadro di un'assistenza giuridica internazionale.

5.  Le Parti possono, nei processi verbali, nei rapporti e nelle testimonianze, nonché nel corso di procedimenti e azioni a carattere giudiziario, addurre come prova informazioni ricevute e documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente articolo.

▼M10

Appendice 1

Disposizioni della comunità

 Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (GU L 35 dell'8.2.2005, pag. 1).

Disposizioni della Svizzera

 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura, modificata da ultimo il 24 marzo 2006 (RU 2006 3861)

 Ordinanza del 26 maggio 1999 sugli alimenti per animali, modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RO 2005 5555)

 Ordinanza del Dipartimento federale dell'economia del 10 giugno 1999 sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali, modificata da ultimo il 2 novembre 2006 (RO 2006 5213)

 Ordinanza concernente la produzione primaria del 23 novembre 2005 (RO 2005 5545)

 Ordinanza del Dipartimento federale dell'economia del 23 novembre 2005 concernente l'igiene nella produzione primaria (RO 2005 6651)

 Ordinanza del Dipartimento federale dell'economia del 23 novembre 2005 concernente l'igiene nella produzione lattiera (RO 2005 6667)

▼M10

Appendice 2

ELENCO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DI CUI ALL'ARTICOLO 9

Disposizioni della Comunità

 Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 15).

 Direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali (GU L 213 del 21.7.1982, pag. 8), modificata da ultimo dalla direttiva 2004/116/CE (GU L 379 del 24.12.2004, pag. 81).

Disposizioni della Svizzera

 Ordinanza del 26 maggio 1999 sugli alimenti per animali, modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RO 2005 5555).

 Ordinanza del Dipartimento federale dell'economia del 10 giugno 1999 sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali, modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RO 2005 6655).

▼B

ALLEGATO 6

RELATIVO AL SETTORE DELLE SEMENTI

Articolo 1

Oggetto

1.  Il presente Allegato riguarda le sementi delle specie agricole, orticole e frutticole, delle piante ornamentali e della vite.

2.  Ai sensi del presente Allegato s'intendono per «sementi» tutti i materiali di moltiplicazione o destinati alla piantagione.

Articolo 2

Riconoscimento della conformità delle legislazioni

1.  Le Parti riconoscono che i requisiti previsti dalle legislazioni di cui all'appendice 1, prima sezione, sono equivalenti in termini di risultati.

2.  Fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 6, le sementi delle specie definite nelle legislazioni di cui al paragrafo 1 possono essere scambiate tra le Parti e commercializzate liberamente sui rispettivi territori, fornendo come unica prova della conformità alle legislazioni delle Parti l'etichetta o qualunque altro documento richiesto per la commercializzazione ai sensi di dette legislazioni.

3.  Gli organismi responsabili del controllo di conformità figurano nell'appendice 2.

Articolo 3

Riconoscimento reciproco dei certificati

1.  Ciascuna Parte riconosce, per le sementi delle specie definite nelle legislazioni di cui all'appendice 1, seconda sezione, i certificati di cui al paragrafo 2, redatti conformemente alla legislazione dell'altra Parte dagli organismi indicati nell'appendice 2.

2.  Per «certificato» ai sensi del paragrafo 1 s'intende la documentazione richiesta dalla legislazione di ciascuna delle Parti, applicabile alle importazioni di sementi e definita nell'appendice 1, seconda sezione.

Articolo 4

Armonizzazione delle legislazioni

1.  Le Parti si sforzano di armonizzare le proprie legislazioni in materia di commercializzazione delle sementi per le specie contemplate dalle legislazioni di cui all'appendice 1, seconda sezione, e per le specie non contemplate dalle legislazioni di cui all'appendice 1, prima e seconda sezione.

2.  Qualora una nuova disposizione legislativa venga adottata da una delle Parti, esse s'impegnano a considerare la possibilità di assoggettare il nuovo settore al presente Allegato secondo la procedura prevista agli articoli 11 e 12 dell'Accordo.

3.  In caso di modifica di una disposizione legislativa relativa a un settore soggetto alle disposizioni del presente Allegato, le Parti s'impegnano a valutarne le conseguenze secondo la procedura prevista agli articoli 11 e 12 dell'Accordo.

▼M14

Articolo 5

Varietà

1.  Fatto salvo il paragrafo 3, la Svizzera ammette la commercializzazione sul proprio territorio di sementi delle varietà ammesse nella Comunità per le specie menzionate nella legislazione di cui all'appendice 1, prima sezione.

2.  Fatto salvo il paragrafo 3, la Comunità ammette la commercializzazione sul proprio territorio di sementi delle varietà ammesse in Svizzera per le specie menzionate nella legislazione di cui all'appendice 1, prima sezione.

3.  Le Parti redigono congiuntamente un catalogo delle varietà per le specie menzionate nella legislazione di cui all'appendice 1, prima sezione, nei casi in cui la Comunità prevede un catalogo comune. Le parti autorizzano la commercializzazione sul loro territorio di sementi delle varietà elencate in questo catalogo redatto congiuntamente.

4.  Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano alle varietà geneticamente modificate.

5.  Le Parti si informano reciprocamente in merito alle domande di ammissione o ai ritiri di tali domande, alle iscrizioni in un catalogo nazionale nonché ad eventuali modifiche di quest'ultimo. Su richiesta, esse si comunicano reciprocamente una breve descrizione delle principali caratteristiche concernenti l'utilizzazione di ogni nuova varietà e degli aspetti che consentono di distinguerla dalle altre varietà conosciute. Ciascuna delle Parti tiene inoltre a disposizione dell'altra i fascicoli contenenti, per ogni varietà ammessa, una descrizione della stessa e una sintesi chiara di tutti gli elementi su cui è fondata l'ammissione. Nel caso delle varietà geneticamente modificate, le Parti si comunicano reciprocamente i risultati della valutazione dei rischi connessi alla loro immissione nell'ambiente.

6.  Le Parti possono procedere a consultazioni tecniche al fine di valutare gli elementi in base ai quali una varietà è stata ammessa in una di esse. Ove del caso, il gruppo di lavoro “Sementi” è tenuto al corrente degli esiti di queste consultazioni.

7.  Al fine di agevolare gli scambi di informazioni di cui al paragrafo 5, le Parti utilizzano i sistemi informatici per lo scambio di informazioni esistenti o in corso di elaborazione.

Articolo 6

Deroghe

1.  Le deroghe della Comunità e della Svizzera di cui all'appendice 3 sono ammesse rispettivamente dalla Svizzera e dalla Comunità nel quadro degli scambi di sementi delle specie contemplate dalla legislazione di cui all'appendice 1, prima sezione.

2.  Le Parti si informano reciprocamente di eventuali deroghe relative alla commercializzazione delle sementi che esse intendono applicare sul proprio territorio o su parte di esso. Nel caso di deroghe di breve durata, o che richiedono un'entrata in vigore immediata, è sufficiente una notifica a posteriori.

3.  In deroga alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafi 1 e 3, la Svizzera può decidere di vietare la commercializzazione sul proprio territorio di sementi di una varietà ammessa nel catalogo comune della Comunità.

4.  In deroga alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3, la Comunità può decidere di vietare la commercializzazione sul proprio territorio di sementi di una varietà ammessa nel catalogo nazionale svizzero.

5.  Le disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 si applicano nei casi previsti dalla legislazione delle Parti che figura all'appendice 1, prima sezione.

6.  Le Parti possono ricorrere alle disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4:

 nei tre anni successivi all'entrata in vigore del presente allegato, per le varietà ammesse nella Comunità o in Svizzera precedentemente a tale entrata in vigore;

 nei tre anni successivi al ricevimento delle informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 5, per le varietà ammesse nella Comunità o in Svizzera successivamente all'entrata in vigore del presente allegato.

7.  Le disposizioni di cui al paragrafo 6 si applicano per analogia alle varietà delle specie disciplinate da disposizioni che, in virtù dell'articolo 4, potrebbero figurare nell'appendice 1, prima sezione, successivamente all'entrata in vigore del presente allegato.

8.  Le Parti possono procedere a consultazioni tecniche al fine di valutare le conseguenze, ai fini del presente allegato, delle deroghe di cui ai paragrafi da 1 a 4.

9.  Le disposizioni del paragrafo 8 non si applicano nei casi in cui la decisione in materia di deroghe sia di competenza degli Stati membri della Comunità in virtù delle disposizioni legislative che figurano nell'appendice 1, prima sezione. Le disposizioni dello stesso paragrafo non si applicano alle deroghe adottate dalla Svizzera in casi analoghi.

▼B

Articolo 7

Paesi terzi

1.  Fatto salvo l'articolo 10, le disposizioni del presente Allegato si applicano altresì alle sementi commercializzate sul territorio delle Parti e provenienti da un paese diverso dagli Stati membri della Comunità e dalla Svizzera e da essi riconosciuto.

2.  L'elenco dei paesi di cui al paragrafo 1, nonché le specie e la portata del riconoscimento, figurano nell'appendice 4.

Articolo 8

Prove comparative

1.  Prove comparative vengono effettuate al fine di controllare a posteriori campioni di sementi prelevati dalla partite commercializzate sul territorio delle Parti. La Svizzera partecipa alle prove comparative comunitarie.

2.  L'organizzazione delle prove comparative nelle Parti è soggetta all'approvazione del gruppo di lavoro «Sementi».

Articolo 9

Gruppo di lavoro «Sementi»

1.  Il gruppo di lavoro «Sementi» (denominato «gruppo di lavoro»), istituito ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 7 dell'Accordo, esamina le questioni relative al presente Allegato e alla sua applicazione.

2.  Il gruppo di lavoro esamina periodicamente l'evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari interne delle Parti nei settori disciplinati dal presente Allegato. In particolare, esso formula proposte che sottopone al Comitato al fine di adeguare e aggiornare le appendici del presente Allegato.

Articolo 10

Accordo con altri paesi

Salvo Accordo formale tra le Parti, queste ultime convengono che gli accordi di riconoscimento reciproco conclusi da ciascuna di esse con un paese terzo non possono in alcun caso vincolare l'altra Parte all'accettazione di relazioni, certificati, autorizzazioni e marchi rilasciati da organismi di valutazione della conformità di detto paese terzo.

Appendice 1

Legislazioni

Prima sezione (riconoscimento della conformità delle legislazioni)

A.   DISPOSIZIONI DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1.   Testi di base

 Direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (GU L 125 dell'11.7.1966, pag. 309/66), modificata da ultimo dalla direttiva 96/72/CE del Consiglio (GU L 304 del 27.11.1996, pag. 10)

 Direttiva 66/403/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (GU L 125 dell'11.7.1966, pag. 2320/66), modificata da ultimo dalla decisione 98/111/CE della Commissione (GU L 28 del 4.2.1998, pag. 42)

 Direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU L 225 del 12.10.1970, pag. 1), modificata da ultimo dall'Atto di adesione del 1994 ( 6 ).

2.   Testi di applicazione (6) 

 Direttiva 72/180/CEE della Commissione, del 14 aprile 1972, concernente la fissazione dei caratteri e delle condizioni minime per l'esame delle varietà delle specie delle piante agricole (GU L 108 dell'8.5.1972, pag. 8)

 Direttiva 74/268/CEE della Commissione, del 2 maggio 1974, che fissa le condizioni particolari sulla presenza di Avena fatua nelle sementi di piante foraggere e di cereali (GU L 141 del 24.5.1974, pag. 19), modificata da ultimo dalla direttiva 78/511/CEE (GU L 157 del 15.6.1978, pag. 34)

 Decisione 80/755/CEE della Commissione, del 17 luglio 1980, che autorizza l'apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di cereali (GU L 207 del 9.8.1980, pag. 37), modificata da ultimo dalla decisione 81/109/CEE (GU L 64 dell'11.3.1981, pag. 13)

 Decisione 81/675/CEE della Commissione, del 28 luglio 1981, che constata che alcuni sistemi di chiusura sono «sistemi di chiusura non riutilizzabili» ai sensi delle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE del Consiglio (GU L 246 del 29.8.1981, pag. 26), modificata da ultimo dalla decisione 86/563/CEE della Commissione (GU L 327 del 22.11.1986, pag. 50)

 Decisione 86/110/CEE della Commissione, del 27 febbraio 1986, relativa alle condizioni in cui possono essere previste deroghe al divieto dell'uso di etichette CEE per le operazioni di richiusura e rietichettatura degli imballaggi di sementi prodotti in paesi terzi (GU L 93 dell'8.4.1986, pag. 23)

 Direttiva 93/17/CEE della Commissione, del 30 marzo 1993, che determina classi comunitarie di tuberi-seme di base delle patate, nonché i relativi requisiti e le relative denominazioni (GU L 106 del 30.4.1993, pag. 7)

 Decisione 94/650/CE della Commissione, del 9 settembre 1994, che organizza un esperimento temporaneo per la vendita al consumatore finale di sementi alla rinfusa (GU L 252 del 28.9.1994, pag. 15), modificata da ultimo dalla decisione 98/174/CE (GU L 63 del 4.3.1998, pag. 31)

 Decisione 98/320/CE della Commissione, del 27 aprile 1998, relativa all'organizzazione di un esperimento temporaneo di campionamento e controllo delle sementi in base alle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE del Consiglio (GU L 140 del 12.5.1998, pag. 14).

B.   DISPOSIZIONI DELLA SVIZZERA ( 7 )

 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (RU 1998 3033)

 Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente la produzione e la commercializzazione del materiale vegetale di moltiplicazione (RU 1999 420)

 Ordinanza del DFE del 7 dicembre 1998 concernente le sementi e i tuberi-seme delle specie campicole nonché di piante foraggere (RU 1999 781)

 Ordinanza dell'UFAG del 7 dicembre 1998 concernente il catalogo delle varietà di cereali, patate, piante foraggere e canapa (RU 1999 429) ( 8 ).

Seconda sezione (riconoscimento reciproco dei certificati)

A.   DISPOSIZIONI DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1.   Testi di base

 Direttiva 66/400/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (GU L 125 dell'11.7.1966, pag. 2290/66), modificata da ultimo dalla direttiva 96/72/CE (GU L 304 del 27.11.1996, pag. 10)

 Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66), modificata da ultimo dalla direttiva 96/72/CE (GU L 304 del 27.11.1996, pag. 10)

 Direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU L 169 del 10.7.1969, pag. 3), modificata da ultimo dalla direttiva 96/72/CE (GU L 304 del 27.11.1996, pag. 10).

2.   Testi di applicazione ( 9 )

 Direttiva 75/502/CEE della Commissione, del 25 luglio 1975, che limita la commercializzazione delle sementi di fienarola dei prati (Poa Pratensis L.) alle sementi che sono state ufficialmente certificate «sementi di base» o «sementi certificate» (GU L 228 del 29.8.1975, pag. 26)

 Decisione 81/675/CEE: della Commissione, del 28 luglio 1981, che constata che alcuni sistemi di chiusura sono «sistemi di chiusura non riutilizzabili» ai sensi delle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE del Consiglio (GU L 246 del 29.8.1981, pag. 26), modificata da ultimo dalla decisione 86/563/CEE della Commissione (GU L 327 del 22.11.1986, pag. 50)

 Direttiva 86/109/CEE della Commissione, del 27 febbraio 1986, che limita la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente certificate «sementi di base» o «sementi certificate» (GU L 93 dell'8.4.1986, pag. 21), modificata da ultimo dalla direttiva 91/376/CEE (GU L 203 del 26.7.1991, pag. 108)

 Decisione 86/110/CEE della Commissione, del 27 febbraio 1986, relativa alle condizioni in cui possono essere previste deroghe al divieto dell'uso di etichette CEE per le operazioni di richiusura e rietichettatura degli imballaggi di sementi prodotti in paesi terzi (GU L 93 dell'8.4.1986, pag. 23)

 Decisione 87/309/CEE della Commissione, del 2 giugno 1987, che autorizza l'apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di alcune specie di piante foraggere (GU L 155 del 16.6.1987, pag. 26), modificata da ultimo dalla decisione 97/125/CE (GU L 48 del 19.2.1997, pag. 35)

 Decisione 92/195/CEE della Commissione, del 17 marzo 1992, che organizza, in virtù della direttiva 66/401/CEE, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, un esperimento temporaneo riguardante l'aumento del peso massimo ammesso per partita (GU L 88 del 3.4.1992, pag. 59), modificata da ultimo dalla decisione 96/203/CE (GU L 65 del 15.3.1996, pag. 41)

 Decisione 94/650/CE della Commissione, del 9 settembre 1994, che organizza un esperimento temporaneo per la vendita al consumatore finale di sementi alla rinfusa (GU L 252 del 28.9.1994, pag. 15), modificata da ultimo dalla decisione 98/174/CE (GU L 63 del 4.3.1998, pag. 3)

 Decisione 95/232/CE della Commissione, del 27 giugno 1995, concernente l'organizzazione di un esperimento temporaneo a norma della direttiva 69/208/CEE del Consiglio, inteso alla determinazione delle condizioni cui devono soddisfare le sementi di ibridi e di associazioni varietali di colza e di ravizzone (GU L 154 del 5.7.1995, pag. 22), modificata da ultimo dalla decisione 98/173/CE della Commissione (GU L 63 del 4.3.1998, pag. 30)

 Decisione 96/202/CE della Commissione, del 4 marzo 1996, concernente l'organizzazione di un esperimento temporaneo sul tenore massimo di materia inerte nelle sementi di soia (GU L 65 del 15.3.1996, pag. 39)

 Decisione 97/125/CE della Commissione, del 24 gennaio 1997, che autorizza l'apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di piante oleaginose e da fibra e recante modifica della decisione 87/309/CEE che autorizza l'apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di alcune specie di piante foraggere (GU L 48 del 19.2.1997, pag. 35)

 Decisione 98/320/CE della Commissione, del 27 aprile 1998, relativa all'organizzazione di un esperimento temporaneo di campionamento e controllo delle sementi in base alle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE del Consiglio (GU L 140 del 12.5.1998, pag. 14).

B.   DISPOSIZIONI DELLA SVIZZERA

 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (RU 1998 3033)

 Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente la produzione e la commercializzazione del materiale vegetale di moltiplicazione (RU 1999 420)

 Ordinanza del DFE del 7 dicembre 1998 concernente le sementi e i tuberi-seme delle specie campicole nonché di piante foraggere (RU 1999 781)

 Libro delle sementi del DFE del 6 giugno 1974, ultima modifica il 7 dicembre 1998 (RU 1999 408).

C.   CERTIFICATI RICHIESTI ALL'ATTO DELLE IMPORTAZIONI

a) Dalla Comunità europea:

I documenti previsti dalla decisione 95/514/CE del Consiglio (GU L 296 del 9.12.1995, pag. 34), modificata da ultimo dalla decisione 98/162/CE (GU L 53 del 24.2.1998, pag. 21).

b) Dalla Svizzera:

Le etichette ufficiali d'imballaggio CE o OCSE rilasciate dagli organismi elencati all'appendice 2 del presente Allegato nonché, per ciascuna partita di sementi, i bollettini arancioni o verdi dell'ISTA o un certificato di analisi equivalente.

Appendice 2

Organismi di controllo e di certificazione delle sementi



A. Comunità europea

Belgio

Ministère des Classes Moyennes et de l'AgricultureService Matériel de ReproductionBruxelles

 

Danimarca

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (Ministry of Food, Agriculture and Fisheries)Plantedirektoratet (Danish Plant Directorate)Lyngby

 

Germania

Senatsverwaltung für Wirtschaft und BetriebeReferat Ernährung und Landwirtschaft— Abteilung IV E 3 —Berlin

B

Der Direktor der Landwirtschaftskammer Rheinland als LandesbeauftragterSaatenanerkennungsstelleBonn

BN

Regierungspräsidium Freiburg— Abt. III, Referat 34 —Freiburg i. Br.

FR

Bayerische Landesanstalt für Bodenkultur und Pflanzenbau — Amtliche Saatenanerkennung für landwirtsch. Saatgut-Freising

FS

Landwirtschaftskammer HannoverReferat 32Hannover

H

Regierungspräsidium HalleAbteilung 5, Dezernat 51Samenprüf- und AnerkennungsstelleHalle

HAL

Der Senator für Frauen, Gesundheit, Jugend, Soziales und UmweltschutzReferat 33Bremen

HB

Wirtschaftsbehörde,Amt Wirtschaft u. LandwirtschaftAbt. Land- und ErnährungswirtschaftHamburg

HH

Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg-VorpommernLandesanerkennungsstelle für Saat- und PflanzgutRostock

HRO

Thüringer Landesanstalt für LandwirtschaftSachgebiet 270Jena

J

Regierungspräsidium Karlsruhe— Referat 34 —Karlsruhe

KA

Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz— Amtliche Saatanerkennung —Bad Kreuznach

KH

Landwirtschaftskammer Schleswig-HolsteinLUFA-ITLKiel

KI

Hessisches Landesamt für Regionalentwicklung und LandwirtschaftDez. 23Kassel

KS

Sächsisches Landesamt für LandwirtschaftFachbereich 5, Sortenprüfung und FeldversuchswesenSaatenanerkennungNossen

MEI

Der Direktor der Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe als LandesbeauftragterGruppe 31 LandbauMünster

MS

Landwirtschaftskammer Weser-EmsInstitut für Pflanzenbau und PflanzenschutzReferet P4Oldenburg

OL

Landesamt für Ernährung, Landwirtschaft und FlurneuordnungSaatenanerkennungsstelle PotsdamPotsdam

P

Regierungspräsidium StuttgartReferat 34 aStuttgart

S

Landwirtschaftskammer für das SaarlandSaarbrücken

SB

Regierungspräsidium TübingenReferat 34Tübingen

Regierung von Unterfranken— Anerkennungs- und Nachkontrollstelle für Gemüsesaatgut in Bayern —Würzburg

Regierung von UnterfrankenAbteilung Landwirtschaft— Sachgebiet Weinbau —Würzburg

Grecia

Ministry of AgricultureDirectorate of Inputs of Crop ProductionAthens

 

Spagna

Ministerio de Agricultura, Pesca y AlimentaciónDirección General de Producciones y Mercados AgrícolasSubdirección General de Semillas y Plantas de ViveroMadrid

Generalidad de CataluñaDepartamento de Agricultura, Ganadería y PescaBarcelona

Comunidad Autónoma del País VascoDepartamento de Industria Agricultura y PescaVitoria

Junta de GaliciaConsejería de Agricultura, Ganadería y MontesSantiago de Compostela

Diputación Regional de CantabriaConsejería de Ganadería, Agricultura y PescaSantander

Principado de AsturiasConsejería de AgriculturaOviedo

Junta de AndalucíaConsejería de Agricultura y PescaSevilla

Comunidad Autónoma de la Región de MurciaConsejería de Medio Ambiente, Agricultura y PescaMurcia

Diputación General de AragónConsejería de Agricultura y Medio AmbienteZaragoza

Junta de Comunidades de Castilla-La ManchaConsejería de Agricultura y Medio AmbienteToledo

Generalidad ValencianaConsejería de Agricultura y Medio AmbienteValencia

Comunidad Autónoma de La RiojaConsejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo RuralLogroño

Junta de ExtremaduraConsejería de Agricultura y ComercioMérida

Comunidad Autónoma de las CanariasConsejería de Agricultura, Pesca y AlimentaciónSanta Cruz de Tenerife

Junta de Castilla y LeónConsejería de Agricultura y Ganadería,Valladolid

Comunidad Autónoma de las Islas BalearesConsejería de Agricultura, Comercio e IndustriaPalma de Mallorca

Comunidad de MadridConsejería de Economía y EmpleoMadrid

Diputación Foral de NavarraDepartamento de Agricultura, Ganadería y AlimentaciónPamplona

 

Francia

Ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'AlimentationService Officiel de Contrôle et de Certification (SOC)Paris

 

Irlanda

The Department of Agriculture, Food and ForestryAgriculture HouseDublin

 

Italia

Ente Nazionale Sementi Elette (ENSE)Milano

 

Lussemburgo

L'Administration des Services Techniques de l'Agriculture (ASTA)Service de la Production VégétaleLuxembourg

 

Austria

Bundesamt und Forschungszentrum für LandwirtschaftWien

Bundesamt für AgrarbiologieLinz

 

Paesi bassi

Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen (NAK)Ede

 

Portogallo

Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das PescasDirecção Geral de Protecção das CulturasLisboa

 

Finlandia

Kasvintuotannon tarkastuskeskus (KTTK)/Kontroll-centralen för växtproduktionSiementarkastusosasto/FrökontrollavdelingenLoimaa

 

Svezia

a)  Sementi, ad eccezione dei tuberi-seme di patate:

— Statens utsädeskontroll (SUK)(Swedish Seed Testing and Certification Institute)Svalöv

— Frökontrollen Mellansverige ABLinköping

— Frökontrollen Mellansverige ABÖrebro

b)  Tuberi-seme di patate

Statens utsädeskontroll (SUK)(Swedish Seed Testing and Certification Institute)Svalöv

 

Regno Unito

England and Wales

a)  Sementi, ad eccezione dei tuberi-seme di patate:

Ministry of Agriculture, Fisheries and FoodSeeds BranchCambridge

b)  Tuberi-seme di patate

Ministry of Agriculture, Fisheries and FoodPlant Health DivisionYork

Scotland:

Scottish OfficeAgriculture Fisheries and Environment DepartmentEdinburgh

Northern Ireland:

Department of Agriculture for Northern IrelandSeeds BranchBelfast

 

B. Svizzera

Service des Semences et PlantsRAC ChanginsNyon

Dienst für Saat- unf PflanzgutFAL ReckenholzZürich

 

Appendice 3

Deroghe comunitarie ammesse dalla Svizzera ( 10 )

a) che dispensano taluni Stati membri dall'obbligo di applicare, ad alcune specie, le disposizioni della direttiva 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali:

 decisione 69/270/CEE della Commissione (GU L 220 dell'1.9.1969, pag. 8)

 decisione 69/271/CEE della Commissione (GU L 220 dell'1.9.1969, pag. 9)

 decisione 69/272/CEE della Commissione (GU L 220 dell'1.9.1969, pag. 10)

 decisione 70/47/CEE della Commissione (GU L 13 del 19.1.1970, pag. 26), modificata dalla decisione 80/301/CEE della Commissione (GU L 68 del 14.3.1980, pag. 30)

 decisione 74/5/CEE della Commissione (GU L 12 del 15.1.1974, pag. 13)

 decisione 74/361/CEE della Commissione (GU L 196 del 19.7.1974, pag. 19)

 decisione 74/532/CEE della Commissione (GU L 299 del 7.11.1974, pag. 14)

 decisione 80/301/CEE della Commissione (GU L 68 del 14.3.1980, pag. 30)

 decisione 86/153/CEE della Commissione (GU L 115 del 3.5.1986, pag. 26)

 decisione 89/101/CEE della Commissione (GU L 38 del 10.2.1989, pag. 37).

b) Che autorizzano taluni Stati membri a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di cereali o dei materiali di moltiplicazione di alcune varietà di patate (Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ventesima edizione integrale, colonna 4, GU L 264 A del 30.8.1997, pag. 1).

c) Che autorizzano alcuni Stati membri ad adottare disposizioni più restrittive per quanto riguarda la presenza di Avena fatua nelle sementi di cereali:

 decisione 74/269/CEE della Commissione (GU L 141 del 24.5.1974, pag. 20), modificata dalla decisione 78/512/CEE della Commissione (GU L 157 del 15.6.1978, pag. 35) ( 11 )

 decisione 74/531/CEE della Commissione (GU L 299 del 7.11.1974, pag. 13)

 decisione 95/75/CE della Commissione (GU L 60 del 18.3.1995, pag. 30)

 decisione 96/334/CE della Commissione (GU L 127 del 25.5.1996, pag. 39).

d) Che autorizzano, per la commercializzazione di tuberi-seme di patate nella totalità o in parte del territorio di taluni Stati membri, l'adozione di misure più rigorose di quelle previste negli allegati I e II della direttiva 66/403/CEE del Consiglio contro alcune malattie:

 decisione 93/231/CEE della Commissione (GU L 106 del 30.4.1993, pag. 11), modificata dalle decisioni della Commissione:

 

 95/21/CE (GU L 28 del 7.2.1995, pag. 13),

 95/76/CE (GU L 60 del 18.3.1995, pag. 31) e

 96/332/CE (GU L 127 del 25.5.1996, pag. 31).

Appendice 4

Elenco dei paesi terzi ( 12 )

Argentina

Australia

Bulgaria

Canada

Cile

Croazia

Israele

Marocco

Norvegia

Nuova Zelanda

Polonia

Repubblica ceca

Romania

Slovacchia

Slovenia

Stati uniti d'America

Sudafrica

Turchia

Ungheria

Uruguay

▼M19

ALLEGATO 7

RELATIVO AL COMMERCIO DEI PRODOTTI VITIVINICOLI

Articolo 1

Obiettivi

Le parti convengono, sulla base dei principi di non discriminazione e di reciprocità, di agevolare e di favorire i rispettivi flussi commerciali di prodotti vitivinicoli originari dei loro territori alle condizioni stabilite nel presente allegato.

Articolo 2

Campo d’applicazione

Il presente allegato si applica ai prodotti vitivinicoli quali definiti dalle disposizioni legislative citate nell’appendice 1.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente allegato e fatte salve disposizioni contrarie previste dall’allegato, si intende per:

a) «prodotto vitivinicolo originario di», se tale dicitura è seguita dal nome di una delle parti: un prodotto ai sensi dell’articolo 2, elaborato nel territorio della suddetta parte ed ottenuto da uve raccolte esclusivamente su tale territorio o su un territorio definito all’appendice 2, in conformità alle disposizioni del presente allegato;

b) «indicazione geografica», un’indicazione, inclusa la denominazione d’origine, ai sensi dell’articolo 22 dell’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale che interessano il commercio, allegato all’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (denominato in appresso “accordo ADPIC”), che è riconosciuta dalle disposizioni legislative o regolamentari di una delle parti per la designazione e la presentazione di un prodotto vitivinicolo di cui all’articolo 2, originario del suo territorio o di un territorio definito all’appendice 2;

c) «menzione tradizionale», una denominazione di uso tradizionale, che si riferisce in particolare al metodo di produzione o alla qualità, al colore o al tipo di un prodotto vitivinicolo di cui all’articolo 2 e che è riconosciuta dalle disposizioni legislative e regolamentari di una parte per la designazione e la presentazione di tale prodotto originario del territorio di detta parte;

d) «denominazione protetta», un’indicazione geografica o una menzione tradizionale di cui, rispettivamente, alle lettere b) e c), protetta in virtù del presente allegato;

e) «designazione», le denominazioni utilizzate sull’etichetta, sui documenti che scortano il trasporto di un prodotto vitivinicolo di cui all’articolo 2, sui documenti commerciali, in particolare sulle fatture e sulle bollette di consegna e nella pubblicità;

f) «etichettatura», il complesso delle designazioni e altre diciture, contrassegni, illustrazioni o marchi che caratterizzano un prodotto vitivinicolo di cui all’articolo 2 e che sono apposti sul medesimo recipiente, incluso il dispositivo di chiusura o sul pendaglio appeso al recipiente o sul rivestimento del collo delle bottiglie;

g) «presentazione», le denominazioni utilizzate sui recipienti e sui dispositivi di chiusura, sulle etichette e sull’imballaggio;

h) «imballaggio», gli involucri protettivi, come la carta o involucri di paglia di ogni genere, cartoni e casse, utilizzati per il trasporto di uno o più recipienti e/o la loro presentazione ai fini della vendita al consumatore finale;

i) «normativa relativa al commercio dei prodotti vitivinicoli», tutte le disposizioni previste dal presente allegato;

j) «autorità competente», ciascuna delle autorità o ciascuno dei servizi designati da una parte per provvedere all’applicazione della normativa sulla produzione e sul commercio di prodotti vitivinicoli;

k) «autorità di contatto», l’organismo o l’autorità competente designati da una parte per garantire gli opportuni contatti con l’autorità omologa dell’altra parte;

l) «autorità richiedente», l’autorità competente, all’uopo designata da una parte, che presenta una domanda di assistenza in uno dei settori contemplati dal presente titolo;

m) «autorità interpellata», un organismo o un’autorità competente, all’uopo designati da una parte, che riceve una richiesta di assistenza in uno dei settori contemplati dal presente titolo;

n) «infrazione», qualsiasi violazione della normativa sulla produzione e sul commercio di prodotti vitivinicoli e qualsiasi tentativo di violazione di tale normativa.



TITOLO I

DISPOSIZIONI APPLICABILI ALL’IMPORTAZIONE E ALLA COMMERCIALIZZAZIONE

Articolo 4

Etichettatura, presentazione e documenti di accompagnamento

1.  Gli scambi tra le parti di prodotti vitivinicoli di cui all’articolo 2, originari dei territori rispettivi, si effettuano conformemente alle disposizioni tecniche previste dal presente allegato. Per disposizioni tecniche si intendono tutte le disposizioni di cui all’appendice 3, relative alla definizione dei prodotti vitivinicoli, alle pratiche enologiche, alla composizione di tali prodotti, ai loro documenti di accompagnamento e alle modalità di trasporto e di commercializzazione degli stessi.

2.  Il Comitato può decidere di modificare la definizione di «disposizioni tecniche» di cui al paragrafo 1.

3.  Le disposizioni degli atti di cui all’appendice 3, relative all’entrata in vigore di tali atti o alla loro applicazione, non si applicano ai fini del presente allegato.

4.  Il presente allegato non pregiudica l’applicazione delle norme nazionali o unionali concernenti la fiscalità, né le relative misure di controllo.



TITOLO II

PROTEZIONE RECIPROCA DELLE DENOMINAZIONI DEI PRODOTTI VITIVINICOLI DI CUI ALL’ARTICOLO 2

Articolo 5

Denominazioni protette

Per i prodotti vitivinicoli originari dell’Unione europea e della Svizzera, sono protette le seguenti denominazioni, figuranti nell’appendice 4:

a) il nome o i riferimenti allo Stato membro dell’Unione europea o alla Svizzera di cui il vino è originario;

b) i termini specifici;

c) le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche;

d) le menzioni tradizionali.

Articolo 6

Nomi o riferimenti utilizzati per designare gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera

1.  Ai fini dell’identificazione dell’origine dei vini in Svizzera, i nomi o i riferimenti agli Stati membri dell’Unione che servono a designare tali prodotti:

a) sono riservati ai vini originari dello Stato membro interessato;

b) possono essere utilizzati esclusivamente per prodotti vitivinicoli originari dell’Unione europea e alle condizioni previste dalla legislazione e dalla regolamentazione dell’Unione europea.

2.  Ai fini dell’identificazione dell’origine dei vini nell’Unione europea, il nome o i riferimenti alla Svizzera che servono a designare tali prodotti:

a) sono riservati ai vini originari della Svizzera;

b) possono essere utilizzati esclusivamente per prodotti vitivinicoli originari della Svizzera e alle condizioni previste dalla legislazione e dalla regolamentazione dell’Unione europea.

Articolo 7

Altri termini

1.  I termini «denominazione di origine protetta», «indicazione geografica protetta» e le relative sigle «DOP» e «IGP», e i termini «Sekt» e «crémant», di cui al regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione ( 13 ), sono riservati ai vini originari dello Stato membro interessato e possono essere utilizzati esclusivamente alle condizioni previste dalla legislazione e dalla regolamentazione dell’Unione europea.

2.  Fatto salvo l’articolo 10, i termini “denominazione d’origine controllata”, e la relativa sigla “DOC” e “vino con indicazione geografica tipica”, di cui all’articolo 63 della legge federale sull’Agricoltura, sono riservati ai vini originari della Svizzera e possono essere utilizzati esclusivamente alle condizioni previste dalla legislazione svizzera.

Il termine “vino da tavola” di cui all’articolo 63 della legge federale sull’agricoltura, è riservato ai vini originari della Svizzera e può essere utilizzato esclusivamente alle condizioni previste dalla legislazione svizzera.

Articolo 8

Protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche

1.  In Svizzera, le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dell’Unione europea elencate nell’appendice 4, parte A:

I. sono protette e riservate ai vini originari dell’Unione europea;

II. possono essere utilizzate esclusivamente per prodotti vitivinicoli dell’Unione europea e alle condizioni previste dalla legislazione e dalla regolamentazione dell’Unione europea.

Nell’Unione europea, le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche della Svizzera elencate nell’appendice 4, parte B:

I. sono protette e riservate ai vini originari della Svizzera;

II. possono essere utilizzate esclusivamente per prodotti vitivinicoli della Svizzera e alle condizioni previste dalla legislazione e dalla regolamentazione svizzere.

2.  Le parti adottano le misure necessarie, in conformità al presente allegato, per la protezione reciproca delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche elencate nell’appendice 4, utilizzate per la designazione e la presentazione dei vini originari del territorio delle parti medesime. Ciascuna parte predispone i mezzi legali adeguati per garantire una protezione efficace e per impedire l’uso di una denominazione di origine o di un’indicazione geografica elencate nell’appendice 4 per designare un vino non originario del luogo indicato da tale denominazione di origine o indicazione geografica.

3.  La protezione di cui al paragrafo 1 si applica anche qualora:

a) sia indicata la vera origine del vino;

b) la denominazione di origine o l’indicazione geografica sia tradotta o trascritta o traslitterata; oppure

c) le indicazioni utilizzate siano accompagnate da espressioni quali “genere”, “tipo”, “stile”, “imitazione”, “metodo” o altre espressioni simili.

4.  In caso di omonimia tra denominazioni di origine o indicazioni geografiche elencate nell’appendice 4, la protezione è concessa a ciascuna di esse, a condizione che siano usate in buona fede e che sia garantito un trattamento equo dei produttori interessati, nel rispetto delle condizioni pratiche d’uso fissate dalle parti nell’ambito del Comitato, e che il consumatore non sia indotto in errore.

5.  Se un’indicazione geografica di cui all’appendice 4 è omonima di un’indicazione geografica di un paese terzo, si applica l’articolo 23, paragrafo 3, dell’accordo ADPIC.

6.  Le disposizioni del presente allegato non pregiudicano in alcun modo il diritto di qualsiasi persona di utilizzare, nel commercio, il proprio nome o il nome del proprio predecessore nell’attività commerciale, purché tale nome non sia utilizzato in modo da indurre in errore i consumatori.

7.  Nessuna disposizione del presente allegato obbliga una parte a proteggere una denominazione di origine o un’indicazione geografica dell’altra parte elencata nell’appendice 4, ma che non è, o non è più, protetta nello Stato di origine o è caduta in disuso in tale Stato.

8.  Le parti dichiarano che i diritti e gli obblighi istituiti in virtù del presente allegato non valgono per denominazioni di origine o indicazioni geografiche diverse da quelle elencate nell’appendice 4.

9.  Fatto salvo l’accordo ADPIC, il presente allegato completa e precisa i diritti e gli obblighi che si applicano alla protezione delle indicazioni geografiche di ciascuna parte.

Tuttavia, ciascuna delle parti rinuncia ad avvalersi delle disposizioni stabilite dall’articolo 24, paragrafi 4, 6 e 7, dell’accordo ADPIC, per rifiutare la concessione della protezione a una denominazione dell’altra parte, salvo nei casi previsti nell’appendice 5 del presente allegato.

10.  La protezione esclusiva prevista dal presente articolo si applica alla denominazione “Champagne” figurante nell’elenco dell’Unione europea di cui all’appendice 4 del presente allegato.

Articolo 9

Relazioni fra denominazioni di origine, indicazioni geografiche e marchi

1.  Le parti non hanno l’obbligo di proteggere una denominazione di origine o un’indicazione geografica se, a causa della notorietà e della reputazione di un marchio anteriore, la protezione potrebbe indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del vino.

2.  La registrazione di un marchio commerciale per un prodotto vitivinicolo di cui all’articolo 2, che contenga o consista in una denominazione di origine o un’indicazione geografica elencata all’appendice 4, è interamente o parzialmente rifiutata, in conformità alla legislazione di ciascuna parte, d’ufficio o a richiesta di un soggetto interessato, se il prodotto non è originario del luogo indicato dalla denominazione di origine o dall’indicazione geografica.

3.  Un marchio commerciale registrato per un prodotto vitivinicolo di cui all’articolo 2, che contenga o consista in una denominazione di origine o un’indicazione geografica elencata all’appendice 4, è interamente o parzialmente invalidato, in conformità alla legislazione di ciascuna parte, d’ufficio o a richiesta di un soggetto interessato, se si riferisce a un prodotto non conforme alle condizioni richieste per la denominazione di origine o l’indicazione geografica.

4.  Un marchio il cui uso corrisponda alla situazione di cui al paragrafo precedente, che è stato depositato e registrato in buona fede o acquisito con l’uso in buona fede in una delle parti (compresi gli Stati membri dell’Unione europea), se questa possibilità è prevista nella rispettiva legislazione, prima della data di decorrenza della protezione della denominazione di origine o dell’indicazione geografica dell’altra parte ai sensi del presente allegato, può continuare ad essere utilizzato nonostante la protezione concessa alla denominazione di origine o all’indicazione geografica, purché nella legislazione della parte interessata non esista alcun motivo di annullamento del marchio.

Articolo 10

Protezione delle menzioni tradizionali

1.  In Svizzera, le menzioni tradizionali dell’Unione europea elencate nell’appendice 4, parte A:

a) non sono utilizzate per la designazione o la presentazione di vini originari della Svizzera;

b) possono essere utilizzate per la designazione o la presentazione di vini originari dell’Unione europea esclusivamente per i vini la cui origine e la cui categoria sono elencate nell’appendice, nella lingua ivi indicata e alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nell’Unione europea.

Nell’Unione europea, le menzioni tradizionali della Svizzera elencate nell’appendice 4, parte B:

a) non sono utilizzate per la designazione o la presentazione di vini originari dell’Unione europea;

b) possono essere utilizzate per la designazione o la presentazione di vini originari della Svizzera esclusivamente per i vini la cui origine e la cui categoria sono elencate nell’appendice, nella lingua ivi indicata e alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari svizzere.

2.  Le parti adottano le misure necessarie, in conformità al presente accordo, per la protezione a norma del presente articolo delle menzioni tradizionali elencate nell’appendice 4 e utilizzate per la designazione e la presentazione dei vini originari del territorio delle parti rispettive. A tal fine, le parti garantiscono una protezione giuridica efficace per impedire l’uso di tali menzioni tradizionali per designare un vino che non può fregiarsi di tali menzioni, anche qualora esse siano accompagnate da espressioni quali “genere”, “tipo”, “stile”, “imitazione”, “metodo” o altre espressioni simili.

3.  La protezione di una menzione tradizionale riguarda soltanto:

a) la lingua o le lingue in cui essa figura nell’appendice 4;

b) la categoria di vino per la quale è protetta a favore dell’Unione europea, o la classe di vino per la quale è protetta a favore della Svizzera, come indicata nell’appendice 4.

4.  In caso di omonimia tra menzioni tradizionali figuranti nell’appendice 4, la protezione è concessa a ciascuna di esse, a condizione che siano usate in buona fede e che sia garantito un trattamento equo dei produttori interessati, nel rispetto delle condizioni pratiche d’uso fissate dalle parti nell’ambito del Comitato, e che il consumatore non sia indotto in errore.

5.  In caso di omonimia tra una menzione tradizionale figurante nell’appendice 4 e una denominazione utilizzata per un prodotto vitivinicolo non originario del territorio di una delle parti, tale denominazione può essere utilizzata per designare e presentare un prodotto vitivinicolo, a condizione che il suo uso sia tradizionale e costante, che il suo uso a tale scopo sia regolamentato dal paese di origine e che il consumatore non sia indotto in errore circa la vera origine del vino.

6.  Il presente allegato non pregiudica in alcun modo il diritto di qualsiasi persona di utilizzare, nel commercio, il proprio nome o il nome del proprio predecessore nell’attività commerciale, a condizione che tale nome non sia utilizzato in modo tale da indurre in errore il consumatore.

7.  La registrazione di un marchio commerciale per un prodotto vitivinicolo di cui all’articolo 2, che contenga o consista in una menzione tradizionale indicata all’appendice 4, è interamente o parzialmente rifiutata, in conformità alla legislazione di ciascuna parte, d’ufficio o a richiesta di un soggetto interessato, se tale marchio non riguarda prodotti vitivinicoli originari della zona geografica legata a detta menzione tradizionale.

Un marchio commerciale registrato per un prodotto vitivinicolo di cui all’articolo 2, che contenga o consista in una menzione tradizionale indicata all’appendice 4, è interamente o parzialmente invalidato, in conformità alla legislazione di ciascuna parte, d’ufficio o a richiesta di un soggetto interessato, se non riguarda prodotti vitivinicoli originari della zona geografica legata a detta menzione tradizionale.

Un marchio il cui uso corrisponda alla situazione di cui al comma precedente, che è stato depositato e registrato in buona fede o acquisito con l’uso in buona fede in una delle parti (compresi gli Stati membri dell’Unione) prima della data di decorrenza della protezione della menzione tradizionale dell’altra parte a norma del presente allegato, può continuare ad essere utilizzato purché questa possibilità sia prevista nella pertinente legislazione della parte interessata.

8.  Nessuna disposizione del presente allegato obbliga le parti a proteggere una menzione tradizionale indicata nell’appendice 4 che non è, o non è più, protetta nel suo paese di origine o è caduta in disuso in tale paese.

Articolo 11

Attuazione della protezione

1.  Le parti adottano tutte le misure necessarie per garantire che, in caso di esportazione e di commercializzazione di prodotti vitivinicoli originari delle parti al di fuori dei territori di queste ultime, le denominazioni protette di una parte a norma del presente allegato non siano utilizzate per designare e presentare prodotti vitivinicoli originari dell’altra parte.

2.  Nella misura in cui la legislazione pertinente delle parti lo consente, la protezione conferita dal presente allegato si estende alle persone fisiche e giuridiche nonché alle federazioni, associazioni e organizzazioni di produttori, di commercianti o di consumatori che hanno sede nel territorio dell’altra parte.

3.  Se la designazione o la presentazione di un prodotto vitivinicolo, in particolare sull’etichetta o sui documenti ufficiali o commerciali, oppure nella pubblicità, lede i diritti derivanti dal presente allegato, le parti applicano le misure amministrative o intentano le azioni legali opportune, in particolare per combattere la concorrenza sleale o impedire qualsiasi altra forma di impiego abusivo della denominazione protetta.

4.  Le misure e le azioni di cui al paragrafo 3 sono adottate in particolare nei seguenti casi:

a) se la traduzione delle designazioni previste dalla legislazione dell’Unione europea o della Confederazione svizzera in una delle lingue dell’altra parte comporta un termine che potrebbe indurre in errore quanto all’origine del prodotto vitivinicolo così designato o presentato;

b) se sui contenitori o sull’imballaggio, nella pubblicità o in documenti ufficiali o commerciali relativi a un prodotto la cui denominazione è protetta in virtù del presente allegato, figurano indicazioni, marchi commerciali, denominazioni, iscrizioni o illustrazioni che direttamente o indirettamente danno un’informazione errata o falsa o tale da indurre in errore sulla provenienza, l’origine, la natura o le proprietà essenziali del prodotto;

c) se è utilizzato un confezionamento o un imballaggio tale da indurre in errore quanto all’origine del prodotto vitivinicolo.

5.  L’applicazione del presente allegato non pregiudica una protezione più estesa accordata dalle parti alle denominazioni protette dal presente allegato in virtù della rispettiva legislazione interna o di altri accordi internazionali.



TITOLO III

CONTROLLO E RECIPROCA ASSISTENZA TRA GLI ORGANISMI DI CONTROLLO

Articolo 12

Oggetto e limitazioni

1.  Le parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente titolo. Esse garantiscono la corretta applicazione della normativa sugli scambi di prodotti vitivinicoli, soprattutto attraverso l’assistenza reciproca, l’individuazione delle infrazioni e lo svolgimento di indagini in proposito.

2.  L’assistenza prevista dal presente titolo non pregiudica le disposizioni che disciplinano la procedura penale o l’assistenza giudiziaria reciproca tra le parti in materia penale.

3.  Il presente titolo non pregiudica le disposizioni nazionali relative al segreto dell’istruttoria giudiziaria.



SOTTOTITOLO I

Autorità e destinatari del controllo e della reciproca assistenza

Articolo 13

Autorità di contatto

1.  Una parte che designa diverse autorità competenti garantisce il coordinamento delle loro attività.

2.  Ciascuna delle parti designa un’unica autorità di contatto. Tale autorità:

 trasmette le richieste di collaborazione, ai fini dell’applicazione del presente titolo, all’autorità di contatto dell’altra parte,

 riceve dalla suddetta autorità tali richieste e le trasmette all’autorità o alle autorità competenti della parte dalla quale dipende,

 rappresenta tale parte nei confronti dell’altra parte nell’ambito della collaborazione in virtù del presente titolo,

 comunica all’altra parte le misure adottate in virtù dell’articolo 11.

Articolo 14

Autorità e laboratori

Le parti:

a) si comunicano reciprocamente gli elenchi seguenti, da esse aggiornati regolarmente:

 l’elenco degli organismi competenti della compilazione dei documenti VI 1 e degli altri documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, del presente allegato e delle pertinenti disposizioni dell’Unione europea, di cui all’appendice 3, parte A,

 l’elenco delle autorità competenti e delle autorità di contatto di cui all’articolo 3, lettere j) e k),

 l’elenco dei laboratori autorizzati ad eseguire le analisi conformemente all’articolo 17, paragrafo 2,

 l’elenco delle autorità competenti svizzere di cui alla casella 4 del documento di accompagnamento per il trasporto di prodotti vitivinicoli in provenienza dalla Svizzera, in conformità all’appendice 3, parte B;

b) si consultano e si informano in merito alle misure adottate da ciascuna di esse ai fini dell’applicazione del presente allegato; in particolare, si comunicano reciprocamente le rispettive disposizioni e una sintesi delle decisioni amministrative e giudiziarie di particolare importanza ai fini della corretta applicazione del presente allegato.

Articolo 15

Destinatari dei controlli

Le persone fisiche o giuridiche, nonché le associazioni di tali persone, le cui attività professionali possono essere oggetto dei controlli di cui al presente titolo, non possono ostacolare tali controlli e sono tenute ad agevolarli in qualsiasi momento.



SOTTOTITOLO II

Misure di controllo

Articolo 16

Misure di controllo

1.  Le parti adottano le misure necessarie per garantire l’assistenza di cui all’articolo 12 mediante opportuni provvedimenti di controllo.

2.  Tali controlli sono eseguiti sistematicamente o per sondaggio. In caso di controlli per sondaggio, le parti si accertano che tali controlli siano rappresentativi per numero, natura e frequenza.

3.  Le parti adottano le misure adeguate per agevolare il lavoro dei funzionari delle loro autorità competenti, soprattutto affinché questi ultimi:

 abbiano accesso ai vigneti, agli impianti di produzione, di elaborazione, di magazzinaggio e di trasformazione dei prodotti vitivinicoli, nonché ai mezzi di trasporto di tali prodotti,

 abbiano accesso ai locali commerciali o ai depositi, nonché ai mezzi di trasporto detenuti ai fini della vendita, della commercializzazione o del trasporto dei prodotti vitivinicoli o dei prodotti eventualmente destinati alla loro elaborazione,

 possano effettuare il censimento dei prodotti vitivinicoli e delle sostanze o dei prodotti che possono essere impiegati per l’elaborazione di tali prodotti,

 possano prelevare campioni dei prodotti detenuti ai fini della vendita, commercializzati o trasportati,

 possano prendere conoscenza dei dati contabili o di altri documenti utili per i controlli e ricavarne copie o estratti,

 possano prendere opportuni provvedimenti cautelari riguardo alla produzione, all’elaborazione, alla detenzione, al trasporto, alla designazione, alla presentazione, all’esportazione verso l’altra parte e alla commercializzazione dei prodotti vitivinicoli o di prodotti destinati a essere utilizzati per l’elaborazione degli stessi, quando vi è un sospetto motivato d’infrazione grave al presente allegato, in particolare in caso di manipolazioni fraudolente o di rischi per la salute pubblica.

Articolo 17

Campioni

1.  L’autorità competente di una parte può chiedere a un’autorità competente dell’altra parte che proceda al prelievo di campioni in conformità alle pertinenti disposizioni di tale parte.

2.  L’autorità interpellata conserva i campioni prelevati conformemente al paragrafo 1 e designa, in particolare, il laboratorio al quale devono essere presentati per essere esaminati. L’autorità richiedente può designare un altro laboratorio per un’analisi parallela dei campioni. A tal fine, l’autorità interpellata trasmette un numero adeguato di campioni all’autorità richiedente.

3.  In caso di disaccordo tra l’autorità richiedente e l’autorità interpellata a proposito dei risultati dell’esame di cui al paragrafo 2, è effettuata un’analisi arbitrale da un laboratorio designato di comune accordo.



SOTTOTITOLO III

Procedure

Articolo 18

Fatto generatore

Se un’autorità competente di una delle parti ha motivo di sospettare o venga a conoscenza del fatto:

 che un prodotto vitivinicolo non è conforme alla normativa sugli scambi di tali prodotti, oppure è oggetto di frodi relative all’elaborazione o alla commercializzazione di tale prodotto, e

 che tale inosservanza riveste un interesse particolare per una parte e potrebbe dare adito a misure amministrative o ad azioni legali, essa ne informa immediatamente, tramite l’autorità di contatto a cui fa capo, l’autorità di contatto della parte in questione.

Articolo 19

Domande di reciproca assistenza

1.  Le domande formulate in virtù del presente titolo sono redatte per iscritto. Esse sono corredate dei documenti necessari per consentire di rispondervi. Qualora l’urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.

2.  Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 sono corredate delle seguenti informazioni:

 il nome dell’autorità richiedente,

 la misura richiesta,

 l’oggetto o il motivo della domanda,

 la legislazione, le norme o gli altri strumenti giuridici interessati,

 indicazioni per quanto possibile esatte e complete sulle persone fisiche o giuridiche che sono oggetto delle indagini,

 una sintesi dei fatti pertinenti.

3  Le domande sono redatte in una delle lingue ufficiali delle parti.

4  Se una domanda non è conforme alle condizioni formali, è possibile richiedere che sia corretta o completata; si possono tuttavia decidere provvedimenti cautelari.

Articolo 20

Procedura

1.  Su domanda dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all’autorità richiedente di accertare che la normativa sugli scambi di prodotti vitivinicoli sia correttamente applicata, in particolare le informazioni riguardanti le operazioni constatate o programmate che violino o possano violare detta normativa.

2.  Su domanda motivata dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata esercita — o assume le iniziative necessarie per farlo — una sorveglianza speciale o controlli che permettano di conseguire gli obiettivi previsti.

3.  L’autorità interpellata di cui ai paragrafi 1 e 2 procede come se agisse per proprio conto o su domanda di un’autorità del proprio paese.

4.  D’accordo con l’autorità interpellata, l’autorità richiedente può designare funzionari al suo servizio o al servizio di un’altra autorità competente della parte che rappresenta,

 per ottenere, dagli uffici delle autorità competenti della parte in cui l’autorità interpellata è stabilita, informazioni in merito alla corretta applicazione della normativa sugli scambi di prodotti vitivinicoli o ad azioni di controllo, come pure per effettuare copie dei documenti di trasporto e di altri documenti o estratti di registri, oppure

 per assistere alle azioni richieste in virtù del paragrafo 2.

Le copie di cui al primo trattino possono essere effettuate soltanto con l’accordo dell’autorità interpellata.

5.  L’autorità richiedente che desidera inviare nell’altra parte un funzionario designato conformemente al paragrafo 4, primo comma, per assistere alle operazioni di controllo di cui al secondo trattino di tale comma, avverte l’autorità interpellata in tempo utile prima dell’inizio di tali operazioni. La direzione delle operazioni di controllo è esercitata in ogni momento dai funzionari dell’autorità interpellata.

I funzionari dell’autorità richiedente:

 presentano un mandato scritto che indica la loro identità e la loro qualità,

 fatte salve le restrizioni che la legislazione applicabile all’autorità interpellata impone ai suoi funzionari nell’esercizio dei controlli in questione:

 

 godono dei diritti di accesso di cui all’articolo 16, paragrafo 3,

 godono di un diritto d’informazione sui risultati dei controlli effettuati dai funzionari dell’autorità interpellata a norma dell’articolo 16, paragrafo 3,

 adottano, nel corso dei controlli, un comportamento compatibile con le regole e gli usi imposti ai funzionari della parte sul cui territorio è effettuata l’operazione di controllo.

6.  Le domande motivate di cui al presente articolo sono trasmesse all’autorità interpellata della parte interessata tramite l’autorità di contatto di tale parte. Lo stesso vale per:

 le risposte a tali domande,

 le comunicazioni relative all’applicazione dei paragrafi 2, 4 e 5.

In deroga al primo comma, per rendere più efficace e più rapida la collaborazione tra le parti, queste possono, in casi opportuni, permettere che un’autorità competente:

 rivolga le sue domande motivate o le sue comunicazioni direttamente a un’autorità competente dell’altra parte,

 risponda direttamente alle domande motivate o alle comunicazioni ad essa rivolte da un’autorità competente dell’altra parte.

In questi casi, le autorità in questione informano immediatamente l’autorità di contatto della parte interessata.

7.  Le informazioni che figurano nella banca di dati analitici di ciascuna delle parti, contenente i dati ottenuti analizzando i propri prodotti vitivinicoli rispettivi, sono messe a disposizione dei laboratori a tal fine designati dalle parti quando essi ne fanno richiesta. La comunicazione di informazioni riguarda esclusivamente i pertinenti dati analitici necessari per interpretare un’analisi fatta su un campione con caratteristiche e origine simili.

Articolo 21

Decisione sull’assistenza reciproca

1.  La parte da cui dipende l’autorità interpellata può rifiutare di prestare assistenza a norma del presente titolo se tale assistenza può recare pregiudizio alla sovranità, all’ordine pubblico, alla sicurezza o ad altri interessi essenziali di detta parte.

2.  Se l’autorità richiedente domanda un’assistenza che essa stessa non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, lo fa presente nella sua domanda. Spetta quindi all’autorità interpellata decidere come rispondere a tale domanda.

3.  Se l’assistenza è rifiutata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all’autorità richiedente.

Articolo 22

Informazioni e documentazione

1.  L’autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all’autorità richiedente sotto forma di documenti, di copie autenticate, di relazioni e di testi simili.

2.  I documenti di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da dati informatizzati prodotti, sotto qualsiasi forma, agli stessi fini.

3.  Le informazioni fornite a norma degli articoli 18 e 20 sono corredate di documenti o di altre prove utili, nonché dell’indicazione delle eventuali misure amministrative o azioni legali, e riguardano in particolare:

 la composizione e le caratteristiche organolettiche del prodotto vitivinicolo di cui si tratta,

 la designazione e la presentazione,

 il rispetto delle norme previste per la produzione, l’elaborazione o la commercializzazione.

4.  Le autorità di contatto interessate dalla questione per cui è stato avviato il processo di reciproca assistenza di cui agli articoli 18 e 20 si informano reciprocamente e senza indugio:

 in merito allo svolgimento delle indagini, soprattutto mediante relazioni e altri documenti o mezzi d’informazione,

 in merito alle conseguenze sul piano amministrativo o contenzioso riguardanti le operazioni in questione.

Articolo 23

Spese

Le spese di viaggio sostenute ai fini dell’applicazione del presente titolo sono assunte a carico dalla parte che ha designato un funzionario per le misure di cui all’articolo 20, paragrafi 2 e 4.

Articolo 24

Riservatezza

1.  Tutte le informazioni comunicate, in qualsiasi forma, a norma del presente titolo sono di natura riservata. Esse sono coperte dal segreto d’ufficio e beneficiano della tutela accordata a informazioni analoghe dalle rispettive leggi applicabili nel territorio della parte che le ha ricevute, oppure, secondo il caso, dalle corrispondenti disposizioni cui devono conformarsi le autorità dell’Unione.

2.  Il presente titolo non obbliga una parte la cui legislazione o le cui pratiche amministrative impongono, per la protezione dei segreti industriali e commerciali, limiti più rigorosi di quelli previsti dal presente titolo, a fornire informazioni, se la parte richiedente non prende disposizioni per conformarsi a tali limiti più rigorosi.

3.  Le informazioni raccolte sono utilizzate esclusivamente ai fini del presente titolo; esse possono essere utilizzate ad altri fini sul territorio di una parte soltanto con l’accordo scritto preliminare dell’autorità amministrativa che le ha fornite e sono inoltre soggette alle restrizioni imposte da detta autorità.

4.  Il paragrafo 1 non osta all’uso delle informazioni nell’ambito di azioni legali o amministrative in seguito avviate per violazioni del diritto penale comune, purché siano state ottenute nell’ambito di un’assistenza legale internazionale.

5.  Le parti possono, nei loro verbali, nelle loro relazioni e nelle loro testimonianze, come pure nel corso delle azioni e dei procedimenti di fronte a tribunali, invocare a titolo di prova le informazioni raccolte e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente titolo.



TITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 25

Eccezioni

1.  I titoli I e II non si applicano ai prodotti vitivinicoli di cui all’articolo 2:

d) in transito sul territorio di una delle parti; o

e) originari del territorio di una delle parti e oggetto di scambi in piccoli quantitativi tra dette parti alle condizioni e secondo le modalità di cui all’appendice 5 del presente allegato.

2.  L’applicazione dello scambio di lettere tra la Comunità e la Svizzera relativo alla cooperazione in materia di controllo ufficiale dei vini, firmato il 15 ottobre 1984 a Bruxelles, è sospesa finché sarà in vigore il presente allegato.

Articolo 26

Consultazioni

1.  Le parti si consultano se una di esse ritiene che l’altra non abbia onorato un obbligo contemplato nel presente allegato.

2.  La parte che chiede la consultazione comunica all’altra parte tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito del caso di cui trattasi.

3.  Qualora un ritardo dovesse comportare un rischio per la salute dell’uomo o compromettere l’efficacia delle misure di repressione delle frodi, possono essere adottate misure di salvaguardia provvisorie senza consultazione preliminare, a condizione che si proceda ad una consultazione immediatamente dopo l’adozione delle misure in parola.

4.  Se, in seguito alla consultazione di cui ai paragrafi 1 e 3, le parti non hanno raggiunto un accordo, la parte che ha chiesto la consultazione o che ha adottato le misure di cui al paragrafo 3 può adottare gli opportuni provvedimenti cautelari per consentire l’applicazione del presente allegato.

Articolo 27

Gruppo di lavoro

1.  Il gruppo di lavoro «prodotti vitivinicoli», di seguito denominato «il gruppo di lavoro», istituito a norma dell’articolo 6, paragrafo 7 dell’accordo, esamina qualsiasi questione relativa al presente allegato e alla sua applicazione.

2.  Il gruppo di lavoro esamina periodicamente l’evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari interne delle parti nei settori contemplati dal presente allegato. Esso formula in particolare proposte che presenta al Comitato al fine di adattare il presente allegato e di aggiornarne le appendici.

Articolo 28

Disposizioni transitorie

1.  Fatto salvo l’articolo 8, paragrafo 10, i prodotti vitivinicoli che, al momento dell’entrata in vigore del presente allegato, sono stati prodotti, elaborati, designati e presentati in un modo conforme alla legge o alla regolamentazione interna delle parti, ma vietato dal presente allegato, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

2.  Fatte salve disposizioni contrarie adottate dal Comitato, la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli prodotti, elaborati, designati e presentati a norma del presente allegato, ma la cui produzione, elaborazione, designazione e presentazione non sono più conformi in seguito a una modifica del medesimo allegato, può essere proseguita fino ad esaurimento delle scorte.

Appendice 1

Prodotti vitivinicoli di cui all’articolo 2

Per l’Unione europea:

regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1234/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2010 (GU L 346 del 30.12.2010, pag. 11). Prodotti dei codici NC 2009 61 , 2009 69 e 2204 (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.).

Per la Svizzera:

capitolo 2 dell’ordinanza del Dipartimento federale dell’interno (DFI) del 23 novembre 2005 sulle bevande alcoliche, modificata da ultimo il 15 dicembre 2010 (RU 2010 6391). Prodotti di cui ai numeri della tariffa doganale svizzera 2009.60 e 2204 .

Appendice 2

Disposizioni particolari di cui all’articolo 3, lettere a) e b)

Denominazione di origine controllata Genève (DOC Genève)

1.   Zona geografica

La zona geografica della «DOC Genève» comprende:

 l’intero territorio del cantone di Ginevra,

 tutti i comuni francesi di:

 

 Challex,

 Ferney-Voltaire,

 le parti dei comuni francesi di:

 

 Ornex,

 Chens-sur-Léman,

 Veigy-Foncenex,

 Saint-Julien-en-Genevois,

 Viry,

descritte nelle disposizioni della DOC Genève.

2.   Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve comprende:

a) sul territorio ginevrino: le superfici incluse nello schedario viticolo ai sensi dell’articolo 61 della legge federale sull’agricoltura (RS 910.1) e la cui produzione è destinata alla vinificazione;

b) sul territorio francese: le superfici dei comuni o delle parti dei comuni di cui al punto 1, coltivate a vite o che possono beneficiare di diritti di reimpianto per un massimo di 140 ettari.

3.   Zona di vinificazione del vino

La zona di vinificazione del vino è limitata al territorio svizzero.

4.   Declassamento

L’utilizzazione della DOC Genève non impedisce quella delle denominazioni “vino con indicazione geografica tipica” e “vino da tavola svizzero” per designare vini prodotti da uve provenienti dalla zona di produzione definita al punto 2, lettera b) e declassati.

5.   Controllo delle disposizioni della DOC Genève

I controlli in Svizzera competono alle autorità svizzere, in particolare a quelle ginevrine.

Per quanto attiene ai controlli fisici effettuati sul territorio francese, l’autorità svizzera competente incarica un organismo di controllo francese approvato dalle autorità francesi.

6.   Disposizioni transitorie

I produttori che possiedono superfici coltivate a vite non comprese nella zona di produzione delle uve di cui al punto 2, lettera b), ma che precedentemente hanno utilizzato legittimamente la «DOC Genève» possono continuare a farlo fino alla vendemmia 2013 e i prodotti in questione possono essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte.

Appendice 3

Elenco degli atti e delle disposizioni tecniche di cui all’articolo 4, relativi ai prodotti vitivinicoli

A.    Atti applicabili all’importazione e alla commercializzazione in Svizzera di prodotti vitivinicoli originari dell’Unione europea

Testi legislativi di riferimento e disposizioni specifiche

1. Direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive del Consiglio 75/106/CEE e 80/232/CEE e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 17).

2. Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (versione codificata) (GU L 299 dell’8.11.2008, pag. 25).

3. Direttiva 89/396/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare (GU L 186 del 30.6.1989, pag. 21), modificata da ultimo dalla direttiva 92/11/CEE dell’11 marzo 1992 (GU L 65 dell’11.3.1992, pag. 32).

4. Direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sulle sostanze coloranti destinate ad essere utilizzate nei prodotti alimentari (GU L 237 del 10.9.1994, pag. 13), rettificata nella GU L 259 del 7.10.1994, pag. 33, nella GU L 252 del 4.10.1996, pag. 23 e nella GU L 124 del 25.5.2000, pag. 66.

5. Direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1), rettificata nella GU L 248 del 14.10.1995, pag. 60, e modificata da ultimo dalla direttiva 2010/69/UE della Commissione del 22 ottobre 2010 (GU L 279 del 23.10.2010, pag. 22).

6. Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio determinati atti soggetti alla procedura di cui all’articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo — Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo — Quarta parte (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 14).

7. Direttiva 2002/63/CE della Commissione, dell’11 luglio 2002, che stabilisce metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti di origine vegetale e animale e che abroga la direttiva 79/700/CEE (GU L 187 del 16.7.2002, pag. 30).

8. Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio determinati atti soggetti alla procedura di cui all’articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo — Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo — Quarta parte (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 14).

9. Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 813/2011 della Commissione dell’11 agosto 2011 (GU L 208 del 13.8.2011, pag. 23).

10. Regolamento (CE) n. 315/93 del Consiglio, dell’8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio determinati atti soggetti alla procedura di cui all’articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo — Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo — Quarta parte (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 14).

11. Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1234/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2010 (GU L 346 del 30.12.2010, pag. 11).

12. Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo (GU L 170 del 30.6.2008, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 772/2010 della Commissione del 1o settembre 2010 (GU L 232 del 2.9.2010, pag. 1).

13. Regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (GU L 128 del 27.5.2009, pag. 15), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 173/2011 della Commissione del 23 febbraio 2011 (GU L 49 del 24.2.2011, pag. 16).

Fatte salve le disposizioni dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 436/2009, qualsiasi importazione in Svizzera di prodotti vitivinicoli originari dell’Unione europea è soggetta alla presentazione del documento di accompagnamento di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento.

14. Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni (GU L 193 del 24.7.2009, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 53/2011 della Commissione del 21 gennaio 2011 (GU L 19 del 22.1.2011, pag. 1).

15. Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli (GU L 193 del 24.7.2009, pag. 60), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 670/2011 della Commissione del 12 luglio 2011 (GU L 183 del 13.7.2011, pag. 6).

B.    Atti applicabili all’importazione e alla commercializzazione nell’Unione europea di prodotti vitivinicoli originari della Svizzera

Atti ai quali si fa riferimento

1. Legge federale del 29 aprile 1998 sull’agricoltura, modificata da ultimo il 18 giugno 2010 [RU (Raccolta ufficiale) 2010 5851].

2. Ordinanza del 14 novembre 2007 concernente la viticoltura e l’importazione di vino (Ordinanza sul vino), modificata da ultimo il 4 novembre 2009 (RU 2010 733).

3. Ordinanza dell’UFAG (Ufficio federale dell’Agricoltura) del 17 gennaio 2007, concernente il catalogo delle varietà di viti per la certificazione e la produzione di materiale standard nonché l’elenco dei vitigni, modificata da ultimo il 6 maggio 2011 (RU 2011 2169).

4. Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr), modificata da ultimo il 5 ottobre 2008 (RU 2008 785).

5. Ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr), modificata da ultimo il 13 ottobre 2010 (RU 2010 4611).

6. Ordinanza del Dipartimento federale dell’interno (DFI) del 23 novembre 2005 sulle bevande alcoliche, modificata da ultimo il 15 dicembre 2010 (RU 2010 6391).

In deroga all’articolo 10 dell’ordinanza, le norme che regolano la designazione e la presentazione sono quelle applicabili ai prodotti importati dai paesi terzi di cui ai regolamenti seguenti:

1) regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1234/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2010 (GU L 346 del 30.12.2010, pag. 11).

Ai fini dell’applicazione del presente allegato, il regolamento è adattato come segue:

a) in deroga all’articolo 118 sexvicies, paragrafo 1, lettera a), le denominazioni della categoria sono sostituite dalle denominazioni specifiche previste dall’articolo 9 dell’ordinanza del DFI sulle bevande alcoliche;

b) in deroga all’articolo 118 sexvicies, paragrafo 1, lettera b) punto i), i termini «denominazione di origine protetta» e «indicazione geografica protetta» sono sostituiti rispettivamente da «denominazione di origine controllata» e «vino con indicazione geografica tipica» (vino tipico);

c) in deroga all’articolo 118 sexvicies, paragrafo 1, lettera f), l’indicazione dell’importatore può essere sostituita da quella del produttore, del cantiniere, del negoziante o dell’imbottigliatore svizzero;

2) regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli (GU L 193 del 24.7.2009, pag. 60), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 670/2011 della Commissione del 12 luglio 2011 (GU L 183 del 13.7.2011, pag. 6).

Ai fini dell’applicazione del presente allegato, il regolamento è adattato come segue:

a) in deroga all’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento, il titolo alcolometrico può essere indicato in decimi di unità percentuale in volume;

b) in deroga all’articolo 64, paragrafo 1, e all’allegato XIV, parte B, i termini “demi-sec” (abboccato) e “moelleux” (amabile) possono essere sostituiti rispettivamente da “légèrement doux” (leggermente dolce) e “demi-doux” (semidolce);

c) in deroga all’articolo 62 del regolamento, l’indicazione di una o più varietà di viti è ammessa se il vino svizzero è ottenuto per l’85 % almeno dalla o dalle varietà indicate.

7. Ordinanza del Dipartimento federale dell’interno (DFI) del 23 novembre 2005 sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari (OCDerr), modificata da ultimo il 13 ottobre 2010 (RU 2010 4649).

8. Ordinanza del Dipartimento federale dell’interno (DFI) del 22 giugno 2007 sugli additivi ammessi nelle derrate alimentari (Ordinanza sugli additivi, OAdd), modificata da ultimo l’11 maggio 2009 (RU 2009 2047).

9. Ordinanza del Dipartimento federale dell’interno (DFI) del 26 giugno 1995 sulle sostanze estranee e sui componenti presenti negli alimenti (Ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti, OSoE), modificata da ultimo il 16 maggio 2011 (RU 2011 1985).

10. Direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive del Consiglio 75/106/CEE e 80/232/CEE e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 17).

11. Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo (GU L 170 del 30.6.2008, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 772/2010 della Commissione del 1o settembre 2010 (GU L 232 del 2.9.2010, pag. 1).

Ai fini dell’applicazione del presente allegato, il regolamento è adattato come segue:

a) tutte le importazioni nell’Unione europea di prodotti vitivinicoli originari della Svizzera sono soggette alla presentazione del documento di accompagnamento che segue, redatto conformemente alla decisione 2005/9/CE della Commissione del 29 dicembre 2004 (GU L 4 del 6.1.2005, pag. 12);

b) tale documento di accompagnamento sostituisce il documento VI 1 di cui al regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo (GU L 170 del 30.6.2008, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 772/2010 della Commissione del 1o settembre 2010 (GU L 232 del 2.9.2010, pag. 1);

c) laddove il regolamento contenga i termini «Stato membro» o «Stati membri», o «disposizioni comunitarie o nazionali» (o «norme comunitarie o nazionali»), tali termini si considerano riferiti anche alla Svizzera o alla legislazione svizzera;

d) i vini originari della Svizzera, assimilabili ai vini a indicazione geografica, aventi un tenore di acidità totale, espresso in acido tartarico, inferiore a 3,5 g/l, ma non inferiore a 3 g/l, possono essere importati se sono designati da un’indicazione geografica e sono ottenuti, per l’85 % almeno, da uve di una o più delle seguenti varietà di vite: Chasselas, Mueller-Thurgau, Sylvaner, Pinot noir o Merlot.

Documento di accompagnamento ( 14 )per il trasporto di prodotti vitivinicoli provenienti dalla Svizzera ( 15 )

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Appendice 4

Denominazioni protette di cui all’articolo 5

PARTE A

Denominazioni protette per i prodotti vitivinicoli originari dell’Unione europea



BELGIO

Vini a denominazione di origine protetta

Côtes de Sambre et Meuse

Crémant de Wallonie

Hagelandse wijn

Haspengouwse Wijn

Heuvellandse Wijn

Vin mousseux de qualité de Wallonie

Vlaamse mousserende kwaliteitswijn

Vini a indicazione geografica protetta

Vin de pays des Jardins de Wallonie

Vlaamse landwijn

Menzioni tradizionali [articolo 118 duovicies, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio]

appellation d’origine contrôlée

DOP

francese

gecontroleerde oorsprongsbenaming

DOP

neerlandese

Vin de pays

IGP

francese

Landwijn

IGP

neerlandese



BULGARIA

Vini a denominazione di origine protetta

Асеновград seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola

Termine equivalente: Asenovgrad

Болярово seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola

Termine equivalente: Bolyarovo

Брестник seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola

Termine equivalente: Brestnik

Варна seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola

Termine equivalente: Varna

Велики Преслав seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola

Termine equivalente: Veliki Preslav

Видин seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola

Termine equivalente: Vidin

Враца seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola

Termine equivalente: Vratsa

Върбица seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola

Termine equivalente: Varbitsa

Долината на Струма seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola

Termine equivalente: Struma valley

Драгоево seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola

Termine equivalente: Dragoevo

Евксиноград seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola

Termine equivalente: Evksinograd

Ивайловград seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola

Termine equivalente: Ivaylovgrad

Карлово seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola

Termine equivalente: Karlovo

Карнобат seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola

Termine equivalente: Karnobat

Ловеч seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola

Termine equivalente: Lovech

Лозицa seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola

Termine equivalente: Lozitsa

Лом seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola

Termine equivalente: Lom

Любимец seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola

Termine equivalente: Lyubimets

Лясковец seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola

Termine equivalente: Lyaskovets

Мелник seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola

Termine equivalente: Melnik

Монтана seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola

Termine equivalente: Montana

Нова Загора seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola

Termine equivalente: Nova Zagora

Нови Пазар seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola

Termine equivalente: Novi Pazar

Ново село seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola

Termine equivalente: Novo Selo

Оряховица seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola

Termine equivalente: Oryahovitsa

Павликени seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola

Termine equivalente: Pavlikeni

Пазарджик seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola

Termine equivalente: Pazardjik

Перущица seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola

Termine equivalente: Perushtitsa

Плевен seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola

Termine equivalente: Pleven

Пловдив seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola

Termine equivalente: Plovdiv

Поморие seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola

Termine equivalente: Pomorie

Русе seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola

Termine equivalente: Ruse

Сакар seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola

Termine equivalente: Sakar

Сандански seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola

Termine equivalente: Sandanski

Свищов seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola

Termine equivalente: Svishtov

Септември seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola

Termine equivalente: Septemvri

Славянци seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola

Termine equivalente: Slavyantsi

Сливен seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola

Termine equivalente: Sliven

Стамболово seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola

Termine equivalente: Stambolovo

Стара Загора seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola

Termine equivalente: Stara Zagora

Сунгурларе seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola

Termine equivalente: Sungurlare

Сухиндол seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola

Termine equivalente: Suhindol

Търговище seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola

Termine equivalente: Targovishte

Хан Крум seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola

Termine equivalente: Han Krum

Хасково seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola

Termine equivalente: Haskovo

Хисаря seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola

Termine equivalente: Hisarya

Хърсово seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola

Termine equivalente: Harsovo

Черноморски район seguita o no da Южно Черноморие

Termine equivalente: Southern Black Sea Coast

Черноморски район - Северен seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola

Termine equivalente: Northen Black Sea Region

Шивачево seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola

Termine equivalente: Shivachevo

Шумен seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola

Termine equivalente: Shumen

Ямбол seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola

Termine equivalente: Yambol

Vini a indicazione geografica protetta

Дунавска равнина

Termine equivalente: Danube Plain

Тракийска низина

Termine equivalente: Thracian Lowlands

Menzioni tradizionali [articolo 118 duovicies, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio]

Благородно сладко вино (БСВ)

DOP

bulgaro

Гарантирано и контролирано наименование за произход (ГКНП)

DOP

bulgaro

Гарантирано наименование за произход (ГНП)

DOP

bulgaro

Регионално вино

(Regional wine)

IGP

bulgaro

Menzioni tradizionali [articolo 118 duovicies, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio]

Колекционно

(collection)

DOP

bulgaro

Ново

(young)

DOP/IGP

bulgaro

Премиум

(premium)

IGP

bulgaro

Премиум оук, или първо зареждане в бъчва

(premium oak)

DOP

bulgaro

Премиум резерва

(premium reserve)

IGP

bulgaro

Резерва

(reserve)

DOP/IGP

bulgaro

Розенталер

(Rosenthaler)

DOP

bulgaro

Специална селекция

(special selection)

DOP

bulgaro

Специална резерва

(special reserve)

DOP

bulgaro



REPUBBLICA CECA

Vini a denominazione di origine protetta

Čechy seguita o no da Litoměřická

Čechy seguita o no da Mělnická

Morava seguita o no da Mikulovská

Morava seguita o no da Slovácká

Morava seguita o no da Velkopavlovická

Morava seguita o no da Znojemská

Vini a indicazione geografica protetta

České

Moravské

Menzioni tradizionali [articolo 118 duovicies, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio]

aromatické jakostní šumivé víno stanovené oblasti

DOP

ceco

aromatický sekt s.o.

DOP

ceco

jakostní likérové víno

DOP

ceco

jakostní perlivé víno

DOP

ceco

jakostní šumivé víno stanovené oblasti

DOP

ceco

jakostní víno

DOP

ceco

jakostní víno odrůdové

DOP

ceco

jakostní víno s přívlastkem

DOP

ceco

jakostní víno známkové

DOP

ceco

V.O.C

DOP

ceco

víno originální certifikace

DOP

ceco

víno s přívlastkem kabinetní víno

DOP

ceco

víno s přívlastkem ledové víno

DOP

ceco

víno s přívlastkem pozdní sběr

DOP

ceco

víno s přívlastkem slámové víno

DOP

ceco

víno s přívlastkem výběr z bobulí

DOP

ceco

víno s přívlastkem výběr z cibéb

DOP

ceco

víno s přívlastkem výběr z hroznů

DOP

ceco

Víno origininální certifikace (VOC o V.O.C.)

IGP

ceco

zemské víno

IGP

ceco

Menzioni tradizionali [articolo 118 duovicies, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio]

Archivní víno

DOP

ceco

Burčák

DOP

ceco

Klaret

DOP

ceco

Košer, Košer víno

DOP

ceco

Labín

DOP

ceco

Mladé víno

DOP

ceco

Mešní víno

DOP

ceco

Panenské víno, Panenská sklizeň

DOP

ceco

Pěstitelský sekt (*)

DOP

ceco

Pozdní sběr

DOP

ceco

Premium

DOP

ceco

Rezerva

DOP

ceco

Růžák, Ryšák

DOP

ceco

Zrálo na kvasnicích, Krášleno na kvasnicích, Školeno na kvasnicích

DOP

ceco



GERMANIA

Vini a denominazione di origine protetta

Ahr seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Baden seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Franken seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Hessische Bergstraße seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Mittelrhein seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Mosel seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Nahe seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Pfalz seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Rheingau seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Rheinhessen seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Saale-Unstrut seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Sachsen seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Württemberg seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Vini a indicazione geografica protetta

Ahrtaler

Badischer

Bayerischer Bodensee

Brandenburger

Mosel

Ruwer

Saar

Main

Mecklenburger

Mitteldeutscher

Nahegauer

Neckar

Oberrhein

Pfälzer

Regensburger

Rhein

Rhein-Necker

Rheinburgen

Rheingauer

Rheinischer

Saarländischer

Sächsischer

Schleswig-Holsteinischer

Schwäbischer

Starkenburger

Taubertäler

Menzioni tradizionali [articolo 118 duovicies, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio]

Prädikatswein [Qualitätswein mit Prädikat(*)], seguita da:

— Kabinett

— Spätlese

— Auslese

— Beerenauslese

— Trockenbeerenauslese

— Eiswein

DOP

tedesco

Qualitätswein, seguita o no da b.A.

(Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete)

DOP

tedesco

Qualitätslikörwein, seguita o no da b.A. (Qualitätslikörwein bestimmter Anbaugebiete)

DOP

tedesco

Qualitätsperlwein, seguita o no da b.A. (Qualitätsperlwein bestimmter Anbaugebiete)

DOP

tedesco

Sekt b.A. (Sekt bestimmter Anbaugebiete)

DOP

tedesco

Landwein

IGP

tedesco

Winzersekt

DOP

tedesco

Menzioni tradizionali [articolo 118 duovicies, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio]

Affentaler

DOP

tedesco

Badisch Rotgold

DOP

tedesco

Ehrentrudis

DOP

tedesco

Hock

DOP

tedesco

Klassik/Classic

DOP

tedesco

Liebfrau(en)milch

DOP

tedesco

Riesling-Hochgewächs

DOP

tedesco

Schillerwein

DOP

tedesco

Weißherbst

DOP

tedesco



GRECIA

Vini a denominazione di origine protetta

Αγχίαλος

Termine equivalente: Anchialos

Αμύνταιο

Termine equivalente: Amynteo

Αρχάνες

Termine equivalente: Archanes

Γουμένισσα

Termine equivalente: Goumenissa

Δαφνές

Termine equivalente: Dafnes

Ζίτσα

Termine equivalente: Zitsa

Λήμνος

Termine equivalente: Lemnos

Μαντινεία

Termine equivalente: Mantinia

Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας

Termine equivalente: Mavrodafne of Cephalonia

Μαυροδάφνη Πατρών

Termine equivalente: Mavrodaphne of Patras

Μεσενικόλα

Termine equivalente: Messenikola

Μοσχάτος Κεφαλληνίας

Termine equivalente: Cephalonia Muscatel

Μοσχάτος Λήμνου

Termine equivalente: Lemnos Muscatel

Μοσχάτος Πατρών

Termine equivalente: Patras Muscatel

Μοσχάτος Ρίου Πατρών

Termine equivalente: Rio Patron Muscatel

Μοσχάτος Ρόδου

Termine equivalente: Rhodes Muscatel

Νάουσα

Termine equivalente: Naoussa

Νεμέα

Termine equivalente: Nemea

Πάρος

Termine equivalente: Paros

Πάτρα

Termine equivalente: Patras

Πεζά

Termine equivalente: Peza

Πλαγιές Μελίτωνα

Termine equivalente: Cotes de Meliton

Ραψάνη

Termine equivalente: Rapsani

Ρόδος

Termine equivalente: Rhodes

Ρομπόλα Κεφαλληνίας

Termine equivalente: Robola of Cephalonia

Σάμος

Termine equivalente: Samos

Σαντορίνη

Termine equivalente: Santorini

Σητεία

Termine equivalente: Sitia

Vini a indicazione geografica protetta

Tοπικός Οίνος Κω

Termine equivalente: Regional wine of Κοѕ

Tοπικός Οίνος Μαγνησίας

Termine equivalente: Regional wine of Magnissia

Αιγαιοπελαγίτικος Τοπικός Οίνος

Termine equivalente: Regional wine of Aegean Sea

Αττικός Τοπικός Οίνος

Termine equivalente: Regional wine of Attiki-Attikos

Αχαϊκός Τοπικός Οίνος

Termine equivalente: Regional wine of Αсhaia

Βερντέα Ονομασία κατά παράδοση Ζακύνθου

Termine equivalente: Verdea Onomasia kata paradosi Zakinthou

Ηπειρωτικός Τοπικός Οίνος

Termine equivalente: Regional wine of Epirus-Epirotikos

Ηρακλειώτικος Τοπικός Οίνος

Termine equivalente: Regional wine of Heraklion-Herakliotikos

Θεσσαλικός Τοπικός Οίνος

Termine equivalente: Regional wine of Thessalia-Thessalikos

Θηβαϊκός Τοπικός Οίνος

Termine equivalente: Regional wine of Thebes-Thivaikos

Θρακικός Τοπικός Οίνος oppure Τοπικός Οίνος Θράκης

Termine equivalente: Regional wine of Thrace-Thrakikos oppure Regional wine of Thrakis

Ισμαρικός Τοπικός Οίνος

Termine equivalente: Regional wine of Ismaros-Ismarikos

Κορινθιακός Τοπικός Οίνος

Termine equivalente: Regional wine of Korinthos-Korinthiakos

Κρητικός Τοπικός Οίνος

Termine equivalente: Regional wine of Crete-Kritikos

Λακωνικός Τοπικός Οίνος

Termine equivalente: Regional wine of Lakonia-Lakonikos

Μακεδονικός Τοπικός Οίνος

Termine equivalente: Regional wine of Macedonia-Macedonikos

Μεσημβριώτικος Τοπικός Οίνος

Termine equivalente: Regional wine of Nea Messimvria

Μεσσηνιακός Τοπικός Οίνος

Termine equivalente: Regional wine of Messinia-Messiniakos

Μετσοβίτικος Τοπικός Οίνος

Termine equivalente: Regional wine of Metsovo-Metsovitikos

Μονεμβάσιος Τοπικός Οίνος

Termine equivalente: Regional wine of Monemvasia-Monemvasios

Παιανίτικος Τοπικός Οίνος

Termine equivalente: Regional wine of Peanea

Παλληνιώτικος Τοπικός Οίνος

Termine equivalente: Regional wine of Pallini-Palliniotikos

Πελοποννησιακός Τοπικός Οίνος

Termine equivalente: Regional wine of Peloponnese-Peloponnesiakos

Ρετσίνα Αττικής può essere accompagnata dal nome di un’unità geografica più piccola

Termine equivalente: Retsina of Attiki

Ρετσίνα Βοιωτίας può essere accompagnata dal nome di un’unità geografica più piccola

Termine equivalente: Retsina of Viotia

Ρετσίνα Γιάλτρων accompagnata o no da Evvia

Termine equivalente: Retsina of Gialtra

Ρετσίνα Ευβοίας può essere accompagnata dal nome di un’unità geografica più piccola

Termine equivalente: Retsina of Evvia

Ρετσίνα Θηβών accompagnata o no da Viotia

Termine equivalente: Retsina of Thebes

Ρετσίνα Καρύστου accompagnata o no da Evvia

Termine equivalente: Retsina of Karystos

Ρετσίνα Κρωπίας oppure Ρετσίνα Κορωπίου accompagnata o no da Attika

Termine equivalente: Retsina of Kropia oppure Retsina of Koropi

Ρετσίνα Μαρκοπούλου accompagnata o no da Attika

Termine equivalente: Retsina of Markopoulo

Ρετσίνα Μεγάρων accompagnata o no da Attika

Termine equivalente: Retsina of Megara

Ρετσίνα Μεσογείων accompagnata o no da Attika

Termine equivalente: Retsina of Mesogia

Ρετσίνα Παιανίας oppure Ρετσίνα Λιοπεσίου accompagnata o no da Attika

Termine equivalente: Retsina of Peania oppure Retsina of Liopesi

Ρετσίνα Παλλήνης accompagnata o no da Attika

Termine equivalente: Retsina of Pallini

Ρετσίνα Πικερμίου accompagnata o no da Attika

Termine equivalente: Retsina of Pikermi

Ρετσίνα Σπάτων accompagnata o no da Attika

Termine equivalente: Retsina of Spata

Ρετσίνα Χαλκίδας accompagnata o no da Evvia

Termine equivalente: Retsina of Halkida

Συριανός Τοπικός Οίνος

Termine equivalente: Regional wine of Syros-Syrianos

Τοπικός Οίνος Αβδήρων

Termine equivalente: Regional wine of Avdira

Τοπικός Οίνος Αγίου Όρους, Αγιορείτικος Τοπικός Οίνος

Termine equivalente: Regional wine of Mount Athos — Regional wine of Holly Mountain

Τοπικός Οίνος Αγοράς

Termine equivalente: Regional wine of Agora

Τοπικός Οίνος Αδριανής

Termine equivalente: Regional wine of Adriani

Τοπικός Οίνος Αναβύσσου

Termine equivalente: Regional wine of Anavyssos

Τοπικός Οίνος Αργολίδας

Termine equivalente: Regional wine of Argolida

Τοπικός Οίνος Αρκαδίας

Termine equivalente: Regional wine of Arkadia

Τοπικός Οίνος Βελβεντού

Termine equivalente: Regional wine of Velventos

Τοπικός Οίνος Βίλιτσας

Termine equivalente: Regional wine of Vilitsa

Τοπικός Οίνος Γερανείων

Termine equivalente: Regional wine of Gerania

Τοπικός Οίνος Γρεβενών

Termine equivalente: Regional wine of Grevena

Τοπικός Οίνος Δράμας

Termine equivalente: Regional wine of Drama

Τοπικός Οίνος Δωδεκανήσου

Termine equivalente: Regional wine of Dodekanese

Τοπικός Οίνος Επανομής

Termine equivalente: Regional wine of Epanomi

Τοπικός Οίνος Εύβοιας

Termine equivalente: Regional wine of Evia

Τοπικός Οίνος Ηλιείας

Termine equivalente: Regional wine of Ilia

Τοπικός Οίνος Ημαθίας

Termine equivalente: Regional wine of Imathia

Τοπικός Οίνος Θαψανών

Termine equivalente: Regional wine of Thapsana

Τοπικός Οίνος Θεσσαλονίκης

Termine equivalente: Regional wine of Thessaloniki

Τοπικός Οίνος Ικαρίας

Termine equivalente: Regional wine of Ikaria

Τοπικός Οίνος Ιλίου

Termine equivalente: Regional wine of Ilion

Τοπικός Οίνος Ιωαννίνων

Termine equivalente: Regional wine of Ioannina

Τοπικός Οίνος Καρδίτσας

Termine equivalente: Regional wine of Karditsa

Τοπικός Οίνος Καρύστου

Termine equivalente: Regional wine of Karystos

Τοπικός Οίνος Καστοριάς

Termine equivalente: Regional wine of Kastoria

Τοπικός Οίνος Κέρκυρας

Termine equivalente: Regional wine of Corfu

Τοπικός Οίνος Κισάμου

Termine equivalente: Regional wine of Kissamos

Τοπικός Οίνος Κλημέντι

Termine equivalente: Regional wine of Klimenti

Τοπικός Οίνος Κοζάνης

Termine equivalente: Regional wine of Kozani

Τοπικός Οίνος Κοιλάδας Αταλάντης

Termine equivalente: Regional wine of Valley of Atalanti

Τοπικός Οίνος Κορωπίου

Termine equivalente: Regional wine of Koropi

Τοπικός Οίνος Κρανιάς

Termine equivalente: Regional wine of Krania

Τοπικός Οίνος Κραννώνος

Termine equivalente: Regional wine of Krannona

Τοπικός Οίνος Κυκλάδων

Termine equivalente: Regional wine of Cyclades

Τοπικός Οίνος Λασιθίου

Termine equivalente: Regional wine of Lasithi

Τοπικός Οίνος Λετρίνων

Termine equivalente: Regional wine of Letrines

Τοπικός Οίνος Λευκάδας

Termine equivalente: Regional wine of Lefkada

Τοπικός Οίνος Ληλάντιου Πεδίου

Termine equivalente: Regional wine of Lilantio Pedio

Τοπικός Οίνος Μαντζαβινάτων

Termine equivalente: Regional wine of Mantzavinata

Τοπικός Οίνος Μαρκόπουλου

Termine equivalente: Regional wine of Markopoulo

Τοπικός Οίνος Μαρτίνου

Termine equivаlente: Regionаl wine of Μаrtino

Τοπικός Οίνος Μεταξάτων

Termine equivalente: Regional wine of Metaxata

Τοπικός Οίνος Μετεώρων

Termine equivalente: Regional wine of Meteora

Τοπικός Οίνος Οπούντια Λοκρίδος

Termine equivalente: Regional wine of Opountia Lokridos

Τοπικός Οίνος Παγγαίου

Termine equivalente: Regional wine of Pangeon

Τοπικός Οίνος Παρνασσού

Termine equivalente: Regional wine of Parnasos

Τοπικός Οίνος Πέλλας

Termine equivalente: Regional wine of Pella

Τοπικός Οίνος Πιερίας

Termine equivalente: Regional wine of Pieria

Τοπικός Οίνος Πισάτιδος

Termine equivalente: Regional wine of Pisatis

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αιγιαλείας

Termine equivalente: Regional wine of Slopes of Egialia

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αμπέλου

Termine equivalente: Regional wine of Slopes of Ambelos

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Βερτίσκου

Termine equivalente: Regional wine of Slopes of Vertiskos

Τοπικός Οίνος Πλαγίες Πάικου

Termine equivalente: Regional wine of Slopes of Paiko

Τοπικός Οίνος Πλαγιές του Αίνου

Termine equivalente: Regional wine of Slopes of Enos

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κιθαιρώνα

Termine equivalente: Regional wine of Slopes of Kitherona

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κνημίδος

Termine equivalente: Regional wine of Slopes of Knimida

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πάρνηθας

Termine equivalente: Regional wine of Slopes of Parnitha

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πεντελικού

Termine equivalente: Regional wine of Slopes of Pendeliko

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πετρωτού

Termine equivalente: Regional wine of Slopes of Petroto

Τοπικός Οίνος Πυλίας

Termine equivalente: Regional wine of Pylia

Τοπικός Οίνος Ριτσώνας

Termine equivalente: Regional wine of Ritsona

Τοπικός Οίνος Σερρών

Termine equivalente: Regional wine of Serres

Τοπικός Οίνος Σιάτιστας

Termine equivalente: Regional wine of Siatista

Τοπικός Οίνος Σιθωνίας

Termine equivalente: Regional wine of Sithonia

Τοπικός Οίνος Σπάτων

Termine equivalente: Regional wine of Spata

Τοπικός Οίνος Στερεάς Ελλάδας

Termine equivalente: Regional wine of Sterea Ellada

Τοπικός Οίνος Τεγέας

Termine equivalente: Regional wine of Tegea

Τοπικός Οίνος Τριφυλίας

Termine equivalente: Regional wine of Trifilia

Τοπικός Οίνος Τυρνάβου

Termine equivalente: Regional wine of Tyrnavos

Τοπικός Οίνος Φλώρινας

Termine equivalente: Regional wine of Florina

Τοπικός Οίνος Χαλικούνας

Termine equivalente: Regional wine of Halikouna

Τοπικός Οίνος Χαλκιδικής

Termine equivalente: Regional wine of Halkidiki

Menzioni tradizionali [articolo 118 duovicies, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio]

Ονομασία Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητας (ΟΠΑΠ)

(denominazione di origine di qualità superiore)

DOP

greco

Ονομασία Προέλευσης Ελεγχόμενη (ΟΠΕ)

(denominazione di origine controllata)

DOP

greco

Οίνος γλυκός φυσικός

(vin doux naturel)

DOP

greco

Οίνος φυσικώς γλυκύς

(vin naturellement doux)

DOP

greco

ονομασία κατά παράδοση (appellation traditionnelle)

IGP

greco

τοπικός οίνος

(vin de pays)

IGP

greco

Menzioni tradizionali [articolo 118 duovicies, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio]

Αγρέπαυλη

(Agrepavlis)

DOP/IGP

greco

Αμπέλι

(Ampeli)

DOP/IGP

greco

Αμπελώνας(ες)

(Ampelonas (-ès)]

DOP/IGP

greco

Αρχοντικό

(Archontiko)

DOP/IGP

greco

Κάβα

(Cava)

IGP

greco

Από διαλεκτούς αμπελώνες

(Grand Cru)

DOP

greco

Ειδικά Επιλεγμένος

(Grande réserve)

DOP

greco

Κάστρο

(Kastro)

DOP/IGP

greco

Κτήμα

(Ktima)

DOP/IGP

greco

Λιαστός

(Liastos)

DOP/IGP

greco

Μετόχι

(Metochi)

DOP/IGP

greco

Μοναστήρι

(Monastiri)

DOP/IGP

greco

Νάμα

(Nama)

DOP/IGP

greco

Νυχτέρι

(Nychteri)

DOP

greco

Ορεινό κτήμα

(Orino Ktima)

DOP/IGP

greco

Ορεινός αμπελώνας

(Orinos Ampelonas)

DOP/IGP

greco

Πύργος

(Pyrgos)

DOP/IGP

greco

Επιλογή ή Επιλεγμένος

(Réserve)

DOP

greco

Παλαιωθείς επιλεγμένος

(Vieille réserve)

DOP

greco

Βερντέα

(Verntea)

IGP

greco

Vinsanto

DOP

latino



SPAGNA

Vini a denominazione di origine protetta

Abona

Alella

Alicante seguita o no da Marina Alta

Almansa

Arabako Txakolina

Termine equivalente: Txakolí de Álava

Arlanza

Arribes

Bierzo

Binissalem

Bizkaiko Txakolina

Termine equivalente: Chacolí de Bizkaia

Bullas

Calatayud

Campo de Borja

Campo de la Guardia

Cangas

Cariñena

Cataluña

Cava

Chacolí de Bizkaia

Termine equivalente: Bizkaiko Txakolina

Chacolí de Getaria

Termine equivalente: Getariako Txakolina

Cigales

Conca de Barberá

Condado de Huelva

Costers del Segre seguita o no da Artesa

Costers del Segre seguita o no da Les Garrigues

Costers del Segre seguita o no da Raimat

Costers del Segre seguita o no da Valls de Riu Corb

Dehesa del Carrizal

Dominio de Valdepusa

El Hierro

Empordà

Finca Élez

Getariako Txakolina

Termine equivalente: Chacolí de Getaria

Gran Canaria

Granada

Guijoso

Jerez-Xérès-Sherry

Jumilla

La Gomera

La Mancha

La Palma seguita o no da Fuencaliente

La Palma seguita o no da Hoyo de Mazo

La Palma seguita o no da Norte de la Palma

Lanzarote

Lebrija

Málaga

Manchuela

Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

Termine equivalente: Manzanilla

Méntrida

Mondéjar

Monterrei seguita o no da Ladera de Monterrei

Monterrei seguita o no da Val de Monterrei

Montilla-Moriles

Montsant

Navarra seguita o no da Baja Montaña

Navarra seguita o no da Ribera Alta

Navarra seguita o no da Ribera Baja

Navarra seguita o no da Tierra Estella

Navarra seguita o no da Valdizarbe

Pago de Arínzano

Termine equivalente: Vino de pago de Arinzano

Pago de Otazu

Pago Florentino

Penedés

Pla de Bages

Pla i Llevant

Prado de Irache

Priorat

Rías Baixas seguita o no da Condado do Tea

Rías Baixas seguita o no da O Rosal

Rías Baixas seguita o no da Ribeira do Ulla

Rías Baixas seguita o no da Soutomaior

Rías Baixas seguita o no da Val do Salnés

Ribeira Sacra seguita o no da Amandi

Ribeira Sacra seguita o no da Chantada

Ribeira Sacra seguita o no da Quiroga-Bibei

Ribeira Sacra seguita o no da Ribeiras do Miño

Ribeira Sacra seguita o no da Ribeiras do Sil

Ribeiro

Ribera del Duero

Ribera del Guadiana seguita o no da Cañamero

Ribera del Guadiana seguita o no da Matanegra

Ribera del Guadiana seguita o no da Montánchez

Ribera del Guadiana seguita o no da Ribera Alta

Ribera del Guadiana seguita o no da Ribera Baja

Ribera del Guadiana seguita o no da Tierra de Barros

Ribera del Júcar

Rioja seguita o no da Rioja Alavesa

Rioja seguita o no da Rioja Alta

Rioja seguita o no da Rioja Baja

Rueda

Sierras de Málaga seguita o no da Serranía de Ronda

Somontano

Tacoronte-Acentejo

Tarragona

Terra Alta

Tierra de León

Tierra del Vino de Zamora

Toro

Txakolí de Álava

Termine equivalente: Arabako Txakolina

Uclés

Utiel-Requena

Valdeorras

Valdepeñas

Valencia seguita o no da Alto Turia

Valencia seguita o no da Clariano

Valencia seguita o no da Moscatel de Valencia

Valencia seguita o no da Valentino

Valle de Güímar

Valle de la Orotava

Valles de Benavente

Valtiendas

Vinos de Madrid seguita o no da Arganda

Vinos de Madrid seguita o no da Navalcarnero

Vinos de Madrid seguita o no da San Martín de Valdeiglesias

Ycoden-Daute-Isora

Yecla

Vini a indicazione geografica protetta

3 Riberas

Abanilla

Altiplano de Sierra Nevada

Bailén

Bajo Aragón

Barbanza e Iria

Betanzos

Cádiz

Campo de Cartagena

Castelló

Castilla

Castilla y León

Contraviesa-Alpujarra

Córdoba

Costa de Cantabria

Cumbres del Guadalfeo

Desierto de Almería

El Terrerazo

Extremadura

Formentera

Ibiza

Illes Balears

Isla de Menorca

Laujar-Alpujarra

Lederas del Genil

Liébana

Los Palacios

Mallorca

Murcia

Norte de Almería

Ribera del Andarax

Ribera del Gállego-Cinco Villas

Ribera del Jiloca

Ribera del Queiles

Serra de Tramuntana-Costa Nord

Sierra Norte de Sevilla

Sierra Sur de Jaén

Sierras de Las Estancias y Los Filabres

Torreperogil

Valdejalón

Valle del Cinca

Valle del Miño-Ourense

Valles de Sadacia

Villaviciosa de Córdoba

Menzioni tradizionali [articolo 118 duovicies, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio]

D.O

DOP

spagnolo

D.O.Ca

DOP

spagnolo

Denominacion de origen

DOP

spagnolo

Denominacion de origen calificada

DOP

spagnolo

vino de calidad con indicación geográfica

DOP

spagnolo

vino de pago

DOP

spagnolo

vino de pago calificado

DOP

spagnolo

Vino dulce natural

DOP

spagnolo

Vino generoso

DOP

spagnolo

Vino generoso de licor

DOP

spagnolo

Vino de la Tierra

IGP

spagnolo

Menzioni tradizionali [articolo 118 duovicies, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio]

Amontillado

DOP

spagnolo

Añejo

DOP/IGP

spagnolo

Chacolí-Txakolina

DOP

spagnolo

Clásico

DOP

spagnolo

Cream

DOP

spagnolo

Criadera

DOP

spagnolo

Criaderas y Soleras

DOP

spagnolo

Crianza

DOP

spagnolo

Dorado

DOP

spagnolo

Fino

DOP

spagnolo

Fondillón

DOP

spagnolo

Gran reserva

DOP

spagnolo

Lágrima

DOP

spagnolo

Noble

DOP/IGP

spagnolo

Oloroso

DOP

spagnolo

Pajarete

DOP

spagnolo

Pálido

DOP

spagnolo

Palo Cortado

DOP

spagnolo

Primero de Cosecha

DOP

spagnolo

Rancio

DOP

spagnolo

Raya

DOP

spagnolo

Reserva

DOP

spagnolo

Sobremadre

DOP

spagnolo

Solera

DOP

spagnolo

Superior

DOP

spagnolo

Trasañejo

DOP

spagnolo

Vino Maestro

DOP

spagnolo

Vendimia Inicial

DOP

spagnolo

Viejo

DOP/IGP

spagnolo

Vino de Tea

DOP

spagnolo



FRANCIA

Vini a denominazione di origine protetta

Ajaccio

Aloxe-Corton

Alsace seguita o no dal nome di una varietà di vite e/o dal nome di un’unità geografica più piccola

Termine equivalente: Vin d’Alsace

Alsace Grand Cru preceduta da Rosacker

Alsace Grand Cru seguita da Altenberg de Bergbieten

Alsace Grand Cru seguita da Altenberg de Bergheim

Alsace Grand Cru seguita da Altenberg de Wolxheim

Alsace Grand Cru seguita da Brand

Alsace Grand Cru seguita da Bruderthal

Alsace Grand Cru seguita da Eichberg

Alsace Grand Cru seguita da Engelberg

Alsace Grand Cru seguita da Florimont

Alsace Grand Cru seguita da Frankstein

Alsace Grand Cru seguita da Froehn

Alsace Grand Cru seguita da Furstentum

Alsace Grand Cru seguita da Geisberg

Alsace Grand Cru seguita da Gloeckelberg

Alsace Grand Cru seguita da Goldert

Alsace Grand Cru seguita da Hatschbourg

Alsace Grand Cru seguita da Hengst

Alsace Grand Cru seguita da Kanzlerberg

Alsace Grand Cru seguita da Kastelberg

Alsace Grand Cru seguita da Kessler

Alsace Grand Cru seguita da Kirchberg de Barr

Alsace Grand Cru seguita da Kirchberg de Ribeauvillé

Alsace Grand Cru seguita da Kitterlé

Alsace Grand Cru seguita da Mambourg

Alsace Grand Cru seguita da Mandelberg

Alsace Grand Cru seguita da Marckrain

Alsace Grand Cru seguita da Moenchberg

Alsace Grand Cru seguita da Muenchberg

Alsace Grand Cru seguita da Ollwiller

Alsace Grand Cru seguita da Osterberg

Alsace Grand Cru seguita da Pfersigberg

Alsace Grand Cru seguita da Pfingstberg

Alsace Grand Cru seguita da Praelatenberg

Alsace Grand Cru seguita da Rangen

Alsace Grand Cru seguita da Saering

Alsace Grand Cru seguita da Schlossberg

Alsace Grand Cru seguita da Schoenenbourg

Alsace Grand Cru seguita da Sommerberg

Alsace Grand Cru seguita da Sonnenglanz

Alsace Grand Cru seguita da Spiegel

Alsace Grand Cru seguita da Sporen

Alsace Grand Cru seguita da Steinen

Alsace Grand Cru seguita da Steingrubler

Alsace Grand Cru seguita da Steinklotz

Alsace Grand Cru seguita da Vorbourg

Alsace Grand Cru seguita da Wiebelsberg

Alsace Grand Cru seguita da Wineck-Schlossberg

Alsace Grand Cru seguita da Winzenberg

Alsace Grand Cru seguita da Zinnkoepflé

Alsace Grand Cru seguita da Zotzenberg

Anjou seguita o no da Val de Loire

Anjou Coteaux de la Loire seguita o no da Val de Loire

Anjou-Villages Brissac seguita o no da Val de Loire

Arbois seguita o no da Pupillin seguita o no da«mousseux»

Auxey-Duresses seguita o no da«Côte de Beaune»o da«Côte de Beaune-Villages»

Bandol

Termine equivalente: Vin de Bandol

Banyuls seguita o no da«Grand Crù»e/o«Rancio»

Barsac

Bâtard-Montrachet

Béarn seguita o no da Bellocq

Beaujolais seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola, seguita o no da«Villages», seguita o no da«Supérieur»

Beaune

Bellet

Termine equivalente: Vin de Bellet

Bergerac seguita o no da«sec»

Bienvenues-Bâtard-Montrachet

Blagny seguita o no da Côte de Beaune/Côte de Beaune-Villages

Blanquette de Limoux

Blanquette méthode ancestrale

Blaye

Bonnes-mares

Bonnezeaux seguita o no da Val de Loire

Bordeaux seguita o no da«Clairet», «Rosé», «Mousseux»o«supérieur»

Bordeaux Côtes de Francs

Bordeaux Haut-Benauge

Bourg

Termine equivalente: Côtes de Bourg/Bourgeais

Bourgogne seguita o no da«Clairet», «Rosé»o dal nome di un’unità geografica più piccola Chitry

Bourgogne seguita o no da«Clairet», «Rosé»o dal nome di un’unità geografica più piccola Côte Chalonnaise

Bourgogne seguita o no da«Clairet», «Rosé»o dal nome di un’unità geografica più piccola Côte Saint-Jacques

Bourgogne seguita o no da«Clairet», «Rosé»o dal nome di un’unità geografica più piccola Côtes d’Auxerre

Bourgogne seguita o no da«Clairet», «Rosé»o dal nome di un’unità geografica più piccola Côtes du Couchois

Bourgogne seguita o no da«Clairet», «Rosé»o dal nome di un’unità geografica più piccola Coulanges-la-Vineuse

Bourgogne seguita o no da«Clairet», «Rosé»o dal nome di un’unità geografica più piccola Épineuil

Bourgogne seguita o no da«Clairet», «Rosé»o dal nome di un’unità geografica più piccola Hautes Côtes de Beaune

Bourgogne seguita o no da«Clairet», «Rosé»o dal nome di un’unità geografica più piccola Hautes Côtes de Nuits

Bourgogne seguita o no da«Clairet», «Rosé»o dal nome di un’unità geografica più piccola La Chapelle Notre-Dame

Bourgogne seguita o no da«Clairet», «Rosé»o dal nome di un’unità geografica più piccola Le Chapitre

Bourgogne seguita o no da«Clairet», «Rosé»o dal nome di un’unità geografica più piccola Montrecul/Montre-cul/En Montre-Cul

Bourgogne seguita o no da«Clairet», «Rosé»o dal nome di un’unità geografica più piccola Vézelay

Bourgogne seguita o no da«Clairet», «Rosé», «ordinaire»o«grand ordinaire»

Bourgogne aligoté

Bourgogne passe-tout-grains

Bourgueil

Bouzeron

Brouilly

Bugey seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola, preceduta o no da ‘Vins dù, ‘Mousseux dù, «Pétillant»o ‘Roussette dù, o seguita o no da«Mousseux»o«Pétillant», seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Buzet

Cabardès

Cabernet d’Anjou seguita o no da Val de Loire

Cabernet de Saumur seguita o no da Val de Loire

Cadillac

Cahors

Cassis

Cérons

Chablis seguita o no da Beauroy seguita o no da«premier crù»

Chablis seguita o no da Berdiot seguita o no da«premier crù»

Chablis seguita o no da Beugnons

Chablis seguita o no da Butteaux seguita o no da«premier crù»

Chablis seguita o no da Chapelot seguita o no da«premier crù»

Chablis seguita o no da Chatains seguita o no da«premier crù»

Chablis seguita o no da Chaume de Talvat seguita o no da«premier crù»

Chablis seguita o no da Côte de Bréchain seguita o no da«premier crù»

Chablis seguita o no da Côte de Cuissy

Chablis seguita o no da Côte de Fontenay seguita o no da«premier crù»

Chablis seguita o no da Côte de Jouan seguita o no da«premier crù»

Chablis seguita o no da Côte de Léchet seguita o no da«premier crù»

Chablis seguita o no da Côte de Savant seguita o no da«premier crù»

Chablis seguita o no da Côte de Vaubarousse seguita o no da«premier crù»

Chablis seguita o no da Côte des Prés Girots seguita o no da«premier crù»

Chablis seguita o no da Forêts seguita o no da«premier crù»

Chablis seguita o no da Fourchaume seguita o no da«premier crù»

Chablis seguita o no da L’Homme mort seguita o no da«premier crù»

Chablis seguita o no da Les Beauregards seguita o no da«premier crù»

Chablis seguita o no da Les Épinottes seguita o no da«premier crù»

Chablis seguita o no da Les Fourneaux seguita o no da«premier crù»

Chablis seguita o no da Les Lys seguita o no da ‘premier crù

Chablis seguita o no da Mélinots seguita o no da«premier crù»

Chablis seguita o no da Mont de Milieu seguita o no da«premier crù»

Chablis seguita o no da Montée de Tonnerre

Chablis seguita o no da Montmains seguita o no da«premier crù»

Chablis seguita o no da Morein seguita o no da«premier crù»

Chablis seguita o no da Pied d’Aloup seguita o no da«premier crù»

Chablis seguita o no da Roncières seguita o no da«premier crù»

Chablis seguita o no da Sécher seguita o no da«premier crù»

Chablis seguita o no da Troesmes seguita o no da«premier crù»

Chablis seguita o no da Vaillons seguita o no da«premier crù»

Chablis seguita o no da Vau de Vey seguita o no da«premier crù»

Chablis seguita o no da Vau Ligneau seguita o no da«premier crù»

Chablis seguita o no da Vaucoupin seguita o no da«premier crù»

Chablis seguita o no da Vaugiraut seguita o no da«premier crù»

Chablis seguita o no da Vaulorent seguita o no da«premier crù»

Chablis seguita o no da Vaupulent seguita o no da«premier crù»

Chablis seguita o no da Vaux-Ragons seguita o no da«premier crù»

Chablis seguita o no da Vosgros seguita o no da«premier crù»

Chablis

Chablis grand cru seguita o no da Blanchot

Chablis grand cru seguita o no da Bougros

Chablis grand cru seguita o no da Grenouilles

Chablis grand cru seguita o no da Les Clos

Chablis grand cru seguita o no da Preuses

Chablis grand cru seguita o no da Valmur

Chablis grand cru seguita o no da Vaudésir

Chambertin

Chambertin-Clos-de-Bèze

Chambolle-Musigny

Champagne

Chapelle-Chambertin

Charlemagne

Charmes-Chambertin

Chassagne-Montrachet seguita o no da Côte de Beaune/Côtes de Beaune-Villages

Château Grillet

Château-Chalon

Châteaumeillant

Châteauneuf-du-Pape

Châtillon-en-Diois

Chaume - Premier Cru des coteaux du Layon

Chenas

Chevalier-Montrachet

Cheverny

Chinon

Chiroubles

Chorey-les-Beaune seguita o no da Côte de Beaune/Côte de Beaune-Villages

Clairette de Bellegarde

Clairette de Die

Clairette de Languedoc seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Clos de la Roche

Clos de Tart

Clos de Vougeot

Clos des Lambrays

Clos Saint-Denis

Collioure

Condrieu

Corbières

Cornas

Corse preceduta o no da«Vin de»

Corse seguita o no da Calvi preceduta o no da«Vin de»

Corse seguita o no da Coteaux du Cap Corse preceduta o no da«Vin de»

Corse seguita o no da Figari preceduta o no da«Vin de»

Corse seguita o no da Porto-Vecchio preceduta o no da«Vin de»

Corse seguita o no da Sartène preceduta o no da«Vin de»

Corton

Corton-Charlemagne

Costières de Nîmes

Côte de Beaune preceduta dal nome di un’unità geografica più piccola

Côte de Beaune-Villages

Côte de Brouilly

Côte de Nuits-villages

Côte roannaise

Côte Rôtie

Coteaux champenois seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Coteaux d’Aix-en-Provence

Coteaux d’Ancenis seguita dal nome della varietà di vite

Coteaux de Die

Coteaux de l’Aubance seguita o no da Val de Loire

Coteaux de Pierrevert

Coteaux de Saumur seguita o no da Val de Loire

Coteaux du Giennois

Coteaux du Languedoc seguita o no da Cabrières

Coteaux du Languedoc seguita o no da Coteaux de la Méjanelle/La Méjanelle

Coteaux du Languedoc seguita o no da Coteaux de Saint-Christol/Saint-Christol

Coteaux du Languedoc seguita o no da Coteaux de Vérargues/Vérargues

Coteaux du Languedoc seguita o no da Montpeyroux

Coteaux du Languedoc seguita o no da Quatourze

Coteaux du Languedoc seguita o no da Saint-Drézéry

Coteaux du Languedoc seguita o no da Saint-Georges-d’Orques

Coteaux du Languedoc seguita o no da Saint-Saturnin

Coteaux du Languedoc seguita o no da Pic-Saint-Loup

Coteaux du Layon seguita o no da Val de Loire seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Coteaux du Layon Chaume seguita o no da Val de Loire

Coteaux du Loir seguita o no da Val de Loire

Coteaux du Lyonnais

Coteaux du Quercy

Coteaux du Tricastin

Coteaux du Vendômois seguita o no da Val de Loire

Coteaux Varois en Provence

Côtes Canon Fronsac

Termine equivalente: Canon Fronsac

Côtes d’Auvergne seguita o no da Boudes

Côtes d’Auvergne seguita o no da Chanturgue

Côtes d’Auvergne seguita o no da Châteaugay

Côtes d’Auvergne seguita o no da Corent

Côtes d’Auvergne seguita o no da Madargue

Côtes de Bergerac

Côtes de Blaye

Côtes de Bordeaux Saint-Macaire

Côtes de Castillon

Côtes de Duras

Côtes de Millau

Côtes de Montravel

Côtes de Provence

Côtes de Toul

Côtes du Brulhois

Côtes du Forez

Côtes du Frontonnais seguita o no da Fronton

Côtes du Frontonnais seguita o no da Villaudric

Côtes du Jura seguita o no da«mousseux»

Côtes du Lubéron

Côtes du Marmandais

Côtes du Rhône

Côtes du Roussillon seguita o no da Les Aspres

Côtes du Roussillon Villages seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Côtes du Ventoux

Côtes du Vivarais

Cour-Cheverny seguita o no da Val de Loire

Crémant d’Alsace

Crémant de Bordeaux

Crémant de Bourgogne

Crémant de Die

Crémant de Limoux

Crémant de Loire

Crémant du Jura

Crépy

Criots-Bâtard-Montrachet

Crozes-Hermitage

Termine equivalente: Crozes-Ermitage

Échezeaux

Entre-Deux-Mers

Entre-Deux-Mers-Haut-Benauge

Faugères

Fiefs Vendéens seguita o no da Brem

Fiefs Vendéens seguita o no da Mareuil

Fiefs Vendéens seguita o no da Pissotte

Fiefs Vendéens seguita o no da Vix

Fitou

Fixin

Fleurie

Floc de Gascogne

Fronsac

Frontignan preceduta o no da«Muscat de»

Fronton

Gaillac seguita o no da«mousseux»

Gaillac premières côtes

Gevrey-Chambertin

Gigondas

Givry

Grand Roussillon seguita o no da«Rancio»

Grand-Échezeaux

Graves seguita o no da«supérieures»

Graves de Vayres

Griotte-Chambertin

Gros plant du Pays nantais

Haut-Médoc

Haut-Montravel

Haut-Poitou

Hermitage

Termine equivalente: l’Hermitage/Ermitage/l’Ermitage

Irancy

Irouléguy

Jasnières seguita o no da Val de Loire

Juliénas

Jurançon seguita o no da«sec»

L’Étoile seguita o no da«mousseux»

La Grande Rue

Ladoix seguita o no da«Côte de Beaune»o«Côte de Beaune-Villages»

Lalande de Pomerol

Languedoc seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Languedoc Grès de Montpellier

Languedoc La Clape

Languedoc Picpoul-de-Pinet

Languedoc Terrasses du Larzac

Languedoc-Pézénas

Latricières-Chambertin

Lavilledieu

Les Baux de Provence

Limoux

Lirac

Listrac-Médoc

Loupiac

Lussac-Saint-Émilion

Mâcon seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola, seguita o no da«Supérieur»o«Villages»

Termine equivalente: Pinot-Chardonnay-Mâcon

Macvin du Jura

Madiran

Malepère

Maranges seguita o no da Clos de la Boutière

Maranges seguita o no da La Croix Moines

Maranges seguita o no da La Fussière

Maranges seguita o no da Le Clos des Loyères

Maranges seguita o no da Le Clos des Rois

Maranges seguita o no da Les Clos Roussots

Maranges seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola, seguita o no da«Côte de Beaune»o«Côte de Beaune-Villages»

Marcillac

Margaux

Marsannay seguita o no da«Rosé»

Maury seguita o no da«Rancio»

Mazis-Chambertin

Mazoyères-Chambertin

Médoc

Menetou-Salon seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola, seguita o no da Val de Loire

Mercurey

Meursault seguita o no da«Côte de Beaune»o«Côte de Beaune-Villages»

Minervois

Minervois-La-Livinière

Monbazillac

Montagne Saint-Émilion

Montagny

Monthélie seguita o no da«Côte de Beaune»o«Côte de Beaune-Villages»

Montlouis-sur-Loire seguita o no da Val de Loire seguita o no da«mousseux»o«pétillant»

Montrachet

Montravel

Morey-Saint-Denis

Morgon

Moselle

Moulin-à-Vent

Moulis

Termine equivalente: Moulis-en-Médoc

Muscadet seguita o no da Val de Loire

Muscadet-Coteaux de la Loire seguita o no da Val de Loire

Muscadet-Côtes de Grandlieu seguita o no da Val de Loire

Muscadet-Sèvre et Maine seguita o no da Val de Loire

Muscat de Beaumes-de-Venise

Muscat de Lunel

Muscat de Mireval

Muscat de Saint-Jean-de-Minvervois

Muscat du Cap Corse

Musigny

Néac

Nuits

Termine equivalente: Nuits-Saint-Georges

Orléans seguita o no da Cléry

Pacherenc du Vic-Bilh seguita o no da«sec»

Palette

Patrimonio

Pauillac

Pécharmant

Pernand-Vergelesses seguita o no da«Côte de Beaune»o«Côte de Beaune-Villages»

Pessac-Léognan

Petit Chablis seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Pineau des Charentes

Termine equivalente: Pineau Charentais

Pomerol

Pommard

Pouilly-Fuissé

Pouilly-Loché

Pouilly-sur-Loire seguita o no da Val de Loire

Termine equivalente: Blanc Fumé de Pouilly/Pouilly-Fumé

Pouilly-Vinzelles

Premières Côtes de Blaye

Premières Côtes de Bordeaux seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Puisseguin-Saint-Emilion

Puligny-Montrachet seguita o no da«Côte de Beaune»o«Côte de Beaune-Villages»

Quarts de Chaume seguita o no da Val de Loire

Quincy seguita o no da Val de Loire

Rasteau seguita o no da«Rancio»

Régnié

Reuilly seguita o no da Val de Loire

Richebourg

Rivesaltes seguita o no da«Rancio»preceduta o no da«Muscat de»

Romanée (La)

Romanée Contie

Romanée Saint-Vivant

Rosé d’Anjou

Rosé de Loire seguita o no da Val de Loire

Rosé des Riceys

Rosette

Roussette de Savoie seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Ruchottes-Chambertin

Rully

Saint Sardos

Saint-Amour

Saint-Aubin seguita o no da«Côte de Beaune»o«Côte de Beaune-Villages»

Saint-Bris

Saint-Chinian

Saint-Émilion

Saint-Émilion Grand Cru

Saint-Estèphe

Saint-Georges-Saint-Émilion

Saint-Joseph

Saint-Julien

Saint-Mont

Saint-Nicolas-de-Bourgueil seguita o no da Val de Loire

Saint-Péray seguita o no da«mousseux»

Saint-Pourçain

Saint-Romain seguita o no da«Côte de Beaune»o«Côte de Beaune-Villages»

Saint-Véran

Sainte-Croix du Mont

Sainte-Foy Bordeaux

Sancerre

Santenay seguita o no da«Côte de Beaune»o«Côte de Beaune-Villages»

Saumur seguita o no da Val de Loire seguita o no da«mousseux»o«pétillant»

Saumur-Champigny seguita o no da Val de Loire

Saussignac

Sauternes

Savennières seguita o no da Val de Loire

Savennières-Coulée de Serrant seguita o no da Val de Loire

Savennières-Roche-aux-Moines seguita o no da Val de Loire

Savigny-les-Beaune seguita o no da«Côte de Beaune»o«Côte de Beaune-Villages»

Termine equivalente: Savigny

Seyssel seguita o no da«mousseux»

Tâche (La)

Tavel

Touraine seguita o no da Val de Loire seguita o no da«mousseux»o«pétillant»

Touraine Amboise seguita o no da Val de Loire

Touraine Azay-le-Rideau seguita o no da Val de Loire

Touraine Mestand seguita o no da Val de Loire

Touraine Noble Joué seguita o no da Val de Loire

Tursan

Vacqueyras

Valençay

Vin d’Entraygues et du Fel

Vin d’Estaing

Vin de Savoie seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola, seguita o no da«mousseux»o«pétillant»

Vins du Thouarsais

Vins Fins de la Côte de Nuits

Viré-Clessé

Volnay

Volnay Santenots

Vosnes Romanée

Vougeot

Vouvray seguita o no da Val de Loire seguita o no da«mousseux»o«pétillant»

Vini a indicazione geografica protetta

Agenais

Aigues

Ain

Allier

Allobrogie

Alpes de Haute Provence

Alpes Maritimes

Alpilles

Ardèche

Argens

Ariège

Aude

Aveyron

Balmes Dauphinoises

Bénovie

Bérange

Bessan

Bigorre

Bouches du Rhône

Bourbonnais

Calvados

Cassan

Cathare

Caux

Cessenon

Cévennes seguita o no da Mont Bouquet

Charentais seguita o no da Ile d’Oléron

Charentais seguita o no da Ile de Ré

Charentais seguita o no da Saint Sornin

Charente

Charentes Maritimes

Cher

Cité de Carcassonne

Collines de la Moure

Collines Rhodaniennes

Comté de Grignan

Comté Tolosan

Comtés Rhodaniens

Corrèze

Côte Vermeille

Coteaux Charitois

Coteaux de Bessilles

Coteaux de Cèze

Coteaux de Coiffy

Coteaux de Fontcaude

Coteaux de Glanes

Coteaux de l’Ardèche

Coteaux de la Cabrerisse

Coteaux de Laurens

Coteaux de l’Auxois

Coteaux de Miramont

Coteaux de Montélimar

Coteaux de Murviel

Coteaux de Narbonne

Coteaux de Peyriac

Coteaux de Tannay

Coteaux des Baronnies

Coteaux du Cher et de l’Arnon

Coteaux du Grésivaudan

Coteaux du Libron

Coteaux du Littoral Audois

Coteaux du Pont du Gard

Coteaux du Salagou

Coteaux du Verdon

Coteaux d’Enserune

Coteaux et Terrasses de Montauban

Coteaux Flaviens

Côtes Catalanes

Côtes de Ceressou

Côtes de Gascogne

Côtes de Lastours

Côtes de Meuse

Côtes de Montestruc

Côtes de Pérignan

Côtes de Prouilhe

Côtes de Thau

Côtes de Thongue

Côtes du Brian

Côtes du Condomois

Côtes du Tarn

Côtes du Vidourle

Creuse

Cucugnan

Deux-Sèvres

Dordogne

Doubs

Drôme

Duché d’Uzès

Franche-Comté seguita o no da Coteaux de Champlitte

Gard

Gers

Haute Vallée de l’Orb

Haute Vallée de l’Aude

Haute-Garonne

Haute-Marne

Haute-Saône

Haute-Vienne

Hauterive seguita o no da Coteaux du Termenès

Hauterive seguita o no da Côtes de Lézignan

Hauterive seguita o no da Val d’Orbieu

Hautes-Alpes

Hautes-Pyrénées

Hauts de Badens

Hérault

Île de Beauté

Indre

Indre et Loire

Isère

Jardin de la France seguita o no da Marches de Bretagne

Jardin de la France seguita o no da Pays de Retz

Landes

Loir et Cher

Loire-Atlantique

Loiret

Lot

Lot et Garonne

Maine et Loire

Maures

Méditerranée

Meuse

Mont Baudile

Mont-Caume

Monts de la Grage

Nièvre

Oc

Périgord seguita o no da Vin de Domme

Petite Crau

Principauté d’Orange

Puy de Dôme

Pyrénées Orientales

Pyrénées-Atlantiques

Sables du Golfe du Lion

Saint-Guilhem-le-Désert

Saint-Sardos

Sainte Baume

Sainte Marie la Blanche

Saône et Loire

Sarthe

Seine et Marne

Tarn

Tarn et Garonne

Terroirs Landais seguita o no da Coteaux de Chalosse

Terroirs Landais seguita o no da Côtes de L’Adour

Terroirs Landais seguita o no da Sables de l’Océan

Terroirs Landais seguita o no da Sables Fauves

Thézac-Perricard

Torgan

Urfé

Val de Cesse

Val de Dagne

Val de Loire

Val de Montferrand

Vallée du Paradis

Var

Vaucluse

Vaunage

Vendée

Vicomté d’Aumelas

Vienne

Vistrenque

Yonne

Menzioni tradizionali [articolo 118 duovicies, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio]

Appellation contrôlée

DOP

francese

Appellation d’origine contrôlée

DOP

francese

Appellation d’origine Vin Délimité de qualité supérieure

DOP

francese

Vin doux naturel

DOP

francese

Vin de pays

IGP

francese

Menzioni tradizionali [articolo 118 duovicies, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio]

Ambré

DOP

francese

Clairet

DOP

francese

Claret

DOP

francese

Tuilé

DOP

francese

Vin jaune

DOP

francese

Château

DOP

francese

Clos

DOP

francese

Cru artisan

DOP

francese

Cru bourgeois

DOP

francese

Cru classé, seguita o no da Grand, Premier Grand, Deuxième, Troisième, Quatrième, Cinquième

DOP

francese

Edelzwicker

DOP

francese

Grand cru

DOP

francese

Hors d’âge

DOP

francese

Passe-tout-grains

DOP

francese

Premier cru

DOP

francese

Primeur

DOP/IGP

francese

Rancio

DOP

francese

Sélection de grains nobles

DOP

francese

Sur lie

DOP/IGP

francese

Vendanges tardives

DOP

francese

Villages

DOP

francese

Vin de paille

DOP

francese



ITALIA

Vini a denominazione di origine protetta

Aglianico del Taburno

Termine equivalente: Taburno

Aglianico del Vulture

Albana di Romagna

Albugnano

Alcamo

Aleatico di Gradoli

Aleatico di Puglia

Alezio

Alghero

Alta Langa

Alto Adige seguita da Colli di Bolzano

Termine equivalente: Südtiroler Bozner Leiten

Alto Adige seguita da Meranese di collina

Termine equivalente: Alto Adige Meranese/Südtirol Meraner Hügel/Südtirol Meraner

Alto Adige seguita da Santa Maddalena

Termine equivalente: Südtiroler St.Magdalener

Alto Adige seguita da Terlano

Termine equivalente: Südtirol Terlaner

Alto Adige seguita da Valle Isarco

Termine equivalente: Südtiroler Eisacktal/Eisacktaler

Alto Adige seguita da Valle Venosta

Termine equivalente: Südtirol Vinschgau

Alto Adige

Termine equivalente: dell’Alto Adige/Südtirol/Südtiroler

Alto Adigeo dell’Alto Adige seguita o no da Bressanone

Termine equivalente: dell’Alto Adige Südtirol/Südtiroler Brixner

Alto Adige/dell’Alto Adige seguita o no da Burgraviato

Termine equivalente: dell’Alto Adige Südtirol/Südtiroler Buggrafler

Ansonica Costa dell’Argentario

Aprilia

Arborea

Arcole

Assisi

Asti seguita o no da«spumante»o preceduta o no da«Moscato di»

Atina

Aversa

Bagnoli di Sopra

Termine equivalente: Bagnoli

Barbaresco

Barbera d’Alba

Barbera d’Asti seguita o no da Colli Astiani o Astiano

Barbera d’Asti seguita o no da Nizza

Barbera d’Asti seguita o no da Tinella

Barbera del Monferrato

Barbera del Monferrato Superiore

Barco Reale di Carmignano

Termine equivalente: Rosato di Carmignano/Vin santo di Carmignano/Vin Santo di Carmignano occhio di pernice

Bardolino

Bardolino Superiore

Barolo

Bianchello del Metauro

Bianco Capena

Bianco dell’Empolese

Bianco della Valdinievole

Bianco di Custoza

Termine equivalente: Custoza

Bianco di Pitigliano

Bianco Pisano di San Torpè

Biferno

Bivongi

Boca

Bolgheri seguita o no da Sassicaia

Bosco Eliceo

Botticino

Brachetto d’Acqui

Termine equivalente: Acqui

Bramaterra

Breganze

Brindisi

Brunello di Montalcino

Cacc’e Mmitte di Lucera

Cagnina di Romagna

Campi Flegrei

Campidano di Terralba

Termine equivalente: Terralba

Canavese

Candia dei Colli Apuani

Cannonau di Sardegna seguita o no da Capo Ferrato

Cannonau di Sardegna seguita o no da Jerzu

Cannonau di Sardegna seguita o no da Oliena/Nepente di Oliena

Capalbio

Capri

Capriano del Colle

Carema

Carignano del Sulcis

Carmignano

Carso

Castel del Monte

Castel San Lorenzo

Casteller

Castelli Romani

Cellatica

Cerasuolo di Vittoria

Cerveteri

Cesanese del Piglio

Termine equivalente: Piglio

Cesanese di Affile

Termine equivalente: Affile

Cesanese di Olevano Romano

Termine equivalente: Olevano Romano

Chianti seguita o no da Colli Aretini

Chianti seguita o no da Colli Fiorentini

Chianti seguita o no da Colli Senesi

Chianti seguita o no da Colline Pisane

Chianti seguita o no da Montalbano

Chianti seguita o no da Montespertoli

Chianti seguita o no da Rufina

Chianti Classico

Cilento

Cinque Terre seguita o no da Costa da Posa

Termine equivalente: Cinque Terre Sciacchetrà

Cinque Terre seguita o no da Costa de Campu

Termine equivalente: Cinque Terre Sciacchetrà

Cinque Terre seguita o no da Costa de Sera

Termine equivalente: Cinque Terre Sciacchetrà

Circeo

Cirò

Cisterna d’Asti

Colli Albani

Colli Altotiberini

Colli Amerini

Colli Asolani — Prosecco

Termine equivalente: Asolo — Prosecco

Colli Berici

Colli Bolognesi seguita o no da Colline di Oliveto

Colli Bolognesi seguita o no da Colline di Riosto

Colli Bolognesi seguita o no da Colline Marconiane

Colli Bolognesi seguita o no da Monte San Pietro

Colli Bolognesi seguita o no da Serravalle

Colli Bolognesi seguita o no da Terre di Montebudello

Colli Bolognesi seguita o no da Zola Predosa

Colli Bolognesi seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Colli Bolognesi Classico — Pignoletto

Colli d’Imola

Colli del Trasimeno

Termine equivalente: Trasimeno

Colli dell’Etruria Centrale

Colli della Sabina

Colli di Conegliano seguita o no da Fregona

Colli di Conegliano seguita o no da Refrontolo

Colli di Faenza

Colli di Luni

Colli di Parma

Colli di Rimini

Colli di Scandiano e di Canossa

Colli Etruschi Viterbesi

Colli Euganei

Colli Lanuvini

Colli Maceratesi

Colli Martani

Colli Orientali del Friuli seguita o no da Cialla

Colli Orientali del Friuli seguita o no da Rosazzo

Colli Orientali del Friuli seguita o no da Schiopettino di Prepotto

Colli Orientali del Friuli Picolit seguita o no da Cialla

Colli Perugini

Colli Pesaresi seguita o no da Focara

Colli Pesaresi seguita o no da Roncaglia

Colli Piacentini seguita o no da Gutturnio

Colli Piacentini seguita o no da Monterosso Val d’Arda

Colli Piacentini seguita o no da Val Trebbia

Colli Piacentini seguita o no da Valnure

Colli Piacentini seguita o no da Vigoleno

Colli Romagna centrale

Colli Tortonesi

Collina Torinese

Colline di Levanto

Colline Joniche Taratine

Colline Lucchesi

Colline Novaresi

Colline Saluzzesi

Collio Goriziano

Termine equivalente: Collio

Conegliano — Valdobbiadene — Prosecco

Cònero

Contea di Sclafani

Contessa Entellina

Controguerra

Copertino

Cori

Cortese dell’Alto Monferrato

Corti Benedettine del Padovano

Cortona

Costa d’Amalfi seguita o no da Furore

Costa d’Amalfi seguita o no da Ravello

Costa d’Amalfi seguita o no da Tramonti

Coste della Sesia

Curtefranca

Delia Nivolelli

Dolcetto d’Acqui

Dolcetto d’Alba

Dolcetto d’Asti

Dolcetto delle Langhe Monregalesi

Dolcetto di Diano d’Alba

Termine equivalente: Diano d’Alba

Dolcetto di Dogliani

Dolcetto di Dogliani Superiore

Termine equivalente: Dogliani

Dolcetto di Ovada

Termine equivalente: Dolcetto d’Ovada

Dolcetto di Ovada Superiore o Ovada

Donnici

Elba

Eloro seguita o no da Pachino

Erbaluce di Caluso

Termine equivalente: Caluso

Erice

Esino

Est!Est!!Est!!! di Montefiascone

Etna

Falerio dei Colli Ascolani

Termine equivalente: Falerio

Falerno del Massico

Fara

Faro

Fiano di Avellino

Franciacorta

Frascati

Freisa d’Asti

Freisa di Chieri

Friuli Annia

Friuli Aquileia

Friuli Grave

Friuli Isonzo

Termine equivalente: Isonzo del Friuli

Friuli Latisana

Gabiano

Galatina

Galluccio

Gambellara

Garda

Garda Colli Mantovani

Gattinara

Gavi

Termine equivalente: Cortese di Gavi

Genazzano

Ghemme

Gioia del Colle

Girò di Cagliari

Golfo del Tigullio

Gravina

Greco di Bianco

Greco di Tufo

Grignolino d’Asti

Grignolino del Monferrato Casalese

Guardia Sanframondi

Termine equivalente: Guardiolo

I Terreni di San Severino

Irpinia seguita o no da Campi Taurasini

Ischia

Lacrima di Morro

Termine equivalente: Lacrima di Morro d’Alba

Lago di Caldaro

Termine equivalente: Caldaro/Kalterer/Kalterersee

Lago di Corbara

Lambrusco di Sorbara

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro

Lambrusco Mantovano seguita o no da Oltre Po Mantovano

Lambrusco Mantovano seguita o no da Viadanese-Sabbionetano

Lambrusco Salamino di Santa Croce

Lamezia

Langhe

Lessona

Leverano

Lison-Pramaggiore

Lizzano

Loazzolo

Locorotondo

Lugana

Malvasia delle Lipari

Malvasia di Bosa

Malvasia di Cagliari

Malvasia di Casorzo d’Asti

Termine equivalente: Cosorzo/Malvasia di Cosorzo

Malvasia di Castelnuovo Don Bosco

Mamertino di Milazzo

Termine equivalente: Mamertino

Mandrolisai

Marino

Marsala

Martina

Termine equivalente: Martina Franca

Matino

Melissa

Menfi seguita o no da Bonera

Menfi seguita o no da Feudo dei Fiori

Merlara

Molise

Termine equivalente: del Molise

Monferrato seguita o no da Casalese

Monica di Cagliari

Monica di Sardegna

Monreale

Montecarlo

Montecompatri-Colonna

Termine equivalente: Montecompatri/Colonna

Montecucco

Montefalco

Montefalco Sagrantino

Montello e Colli Asolani

Montepulciano d’Abruzzo accompagnata o no da Casauria/Terre di Casauria

Montepulciano d’Abruzzo accompagnata o no da Terre dei Vestini

Montepulciano d’Abruzzo seguita o no da Colline Teramane

Monteregio di Massa Marittima

Montescudaio

Monti Lessini

Termine equivalente: Lessini

Morellino di Scansano

Moscadello di Montalcino

Moscato di Cagliari

Moscato di Pantelleria

Termine equivalente: Passito di Pantelleria/Pantelleria

Moscato di Sardegna seguita o no da Gallura

Moscato di Sardegna seguita o no da Tempio Pausania

Moscato di Sardegna seguita o no da Tempo

Moscato di Siracusa

Moscato di Sorso-Sennori

Termine equivalente: Moscato di Sorso/Moscato di Sennori

Moscato di Trani

Nardò

Nasco di Cagliari

Nebbiolo d’Alba

Nettuno

Noto

Nuragus di Cagliari

Offida

Oltrepò Pavese

Orcia

Orta Nova

Orvieto

Ostuni

Pagadebit di Romagna seguita o no da Bertinoro

Parrina

Penisola Sorrentina seguita o no da Gragnano

Penisola Sorrentina seguita o no da Lettere

Penisola Sorrentina seguita o no da Sorrento

Pentro di Isernia

Termine equivalente: Pentro

Pergola

Piemonte

Pietraviva

Pinerolese

Pollino

Pomino

Pornassio

Termine equivalente: Ormeasco di Pornassio

Primitivo di Manduria

Prosecco

Ramandolo

Recioto di Gambellara

Recioto di Soave

Reggiano

Reno

Riesi

Riviera del Brenta

Riviera del Garda Bresciano

Termine equivalente: Garda Bresciano

Riviera ligure di ponente seguita o no da Albenga/Albengalese

Riviera ligure di ponente seguita o no da Finale/Finalese

Riviera ligure di ponente seguita o no da Riviera dei Fiori

Roero

Romagna Albana spumante

Rossese di Dolceacqua

Termine equivalente: Dolceacqua

Rosso Barletta

Rosso Canosa seguita o no da Canusium

Rosso Conero

Rosso di Cerignola

Rosso di Montalcino

Rosso di Montepulciano

Rosso Orvietano

Termine equivalente: Orvietano Rosso

Rosso Piceno

Rubino di Cantavenna

Ruché di Castagnole Monferrato

Salaparuta

Salice Salentino

Sambuca di Sicilia

San Colombano al Lambro

Termine equivalente: San Colombano

San Gimignano

San Ginesio

San Martino della Battaglia

San Severo

San Vito di Luzzi

Sangiovese di Romagna

Sannio

Sant’Agata de’ Goti

Termine equivalente: Sant’Agata dei Goti

Sant’Anna di Isola Capo Rizzuto

Sant’Antimo

Santa Margherita di Belice

Sardegna Semidano seguita o no da Mogoro

Savuto

Scanzo

Termine equivalente: Moscato di Scanzo

Scavigna

Sciacca

Serrapetrona

Sforzato di Valtellina

Termine equivalente: Sfursat di Valtellina

Sizzano

Soave seguita o no da Colli Scaligeri

Soave Superiore

Solopaca

Sovana

Squinzano

Strevi

Tarquinia

Taurasi

Teroldego Rotaliano

Terracina

Termine equivalente: Moscato di Terracina

Terratico di Bibbona seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Terre dell’Alta Val d’Agri

Terre di Casole

Terre Tollesi

Termine equivalente: Tullum

Torgiano

Torgiano rosso riserva

Trebbiano d’Abruzzo

Trebbiano di Romagna

Trentino seguita o no da Isera/d’Isera

Trentino seguita o no da Sorni

Trentino seguita o no da Ziresi/dei Ziresi

Trento

Val d’Arbia

Val di Cornia seguita o no da Suvereto

Val Polcèvera seguita o no da Coronata

Valcalepio

Valdadige seguita o no da Terra dei Forti

Termine equivalente: Etschtaler

Valdadige Terradeiforti

Termine equivalente: Terradeiforti Valdadige

Valdichiana

Valle d’Aosta seguita o no da Arnad-Montjovet

Termine equivalente: Vallée d’Aoste

Valle d’Aosta seguita o no da Blanc de Morgex et de la Salle

Termine equivalente: Vallée d’Aoste

Valle d’Aosta seguita o no da Chambave

Termine equivalente: Vallée d’Aoste

Valle d’Aosta seguita o no da Donnas

Termine equivalente: Vallée d’Aoste

Valle d’Aosta seguita o no da Enfer d’Arvier

Termine equivalente: Vallée d’Aoste

Valle d’Aosta seguita o no da Nus

Termine equivalente: Vallée d’Aoste

Valle d’Aosta seguita o no da Torrette

Termine equivalente: Vallée d’Aoste

Valpolicella accompagnata o no da Valpantena

Valsusa

Valtellina Superiore seguita o no da Grumello

Valtellina Superiore seguita o no da Inferno

Valtellina Superiore seguita o no da Maroggia

Valtellina Superiore seguita o no da Sassella

Valtellina Superiore seguita o no da Valgella

Velletri

Verbicaro

Verdicchio dei Castelli di Jesi

Verdicchio di Matelica

Verduno Pelaverga

Termine equivalente: Verduno

Vermentino di Gallura

Vermentino di Sardegna

Vernaccia di Oristano

Vernaccia di San Gimignano

Vernaccia di Serrapetrona

Vesuvio

Vicenza

Vignanello

Vin Santo del Chianti

Vin Santo del Chianti Classico

Vin Santo di Montepulciano

Vini del Piave

Termine equivalente: Piave

Vino Nobile di Montepulciano

Vittoria

Zagarolo

Vini a indicazione geografica protetta

Allerona

Alta Valle della Greve

Alto Livenza

Alto Mincio

Alto Tirino

Arghillà

Barbagia

Basilicata

Benaco bresciano

Beneventano

Bergamasca

Bettona

Bianco del Sillaro

Termine equivalente: Sillaro

Bianco di Castelfranco Emilia

Calabria

Camarro

Campania

Cannara

Civitella d’Agliano

Colli Aprutini

Colli Cimini

Colli del Limbara

Colli del Sangro

Colli della Toscana centrale

Colli di Salerno

Colli Trevigiani

Collina del Milanese

Colline di Genovesato

Colline Frentane

Colline Pescaresi

Colline Savonesi

Colline Teatine

Condoleo

Conselvano

Costa Viola

Daunia

Del Vastese

Termine equivalente: Histonium

Delle Venezie

Dugenta

Emilia

Termine equivalente: Dell’Emilia

Epomeo

Esaro

Fontanarossa di Cerda

Forlì

Fortana del Taro

Frusinate

Termine equivalente: del Frusinate

Golfo dei Poeti La Spezia

Termine equivalente: Golfo dei Poeti

Grottino di Roccanova

Isola dei Nuraghi

Lazio

Lipuda

Locride

Marca Trevigiana

Marche

Maremma Toscana

Marmilla

Mitterberg tra Cauria e Tel

Termine equivalente: Mitterberg/Mitterberg zwischen Gfrill und Toll

Modena

Termine equivalente: Provincia di Modena/di Modena

Montecastelli

Montenetto di Brescia

Murgia

Narni

Nurra

Ogliastra

Osco

Termine equivalente: Terre degli Osci

Paestum

Palizzi

Parteolla

Pellaro

Planargia

Pompeiano

Provincia di Mantova

Provincia di Nuoro

Provincia di Pavia

Provincia di Verona

Termine equivalente: Veronese

Puglia

Quistello

Ravenna

Roccamonfina

Romangia

Ronchi di Brescia

Ronchi Varesini

Rotae

Rubicone

Sabbioneta

Salemi

Salento

Salina

Scilla

Sebino

Sibiola

Sicilia

Spello

Tarantino

Terrazze Retiche di Sondrio

Terre Aquilane

Termine equivalente: Terre dell’Aquila

Terre del Volturno

Terre di Chieti

Terre di Veleja

Terre Lariane

Tharros

Toscano

Termine equivalente: Toscana

Trexenta

Umbria

Val di Magra

Val di Neto

Val Tidone

Valcamonica

Valdamato

Vallagarina

Valle Belice

Valle d’Itria

Valle del Crati

Valle del Tirso

Valle Peligna

Valli di Porto Pino

Veneto

Veneto Orientale

Venezia Giulia

Vigneti delle Dolomiti

Termine equivalente: Weinberg Dolomiten

Menzioni tradizionali [articolo 118 duovicies, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio]

D.O.C

DOP

italiano

D.O.C.G.

DOP

italiano

Denominazione di Origine Controllata e Garantita

DOP

italiano

Denominazione di Origine Controllata.

DOP

italiano

Kontrollierte und garantierte Ursprungsbezeichnung

DOP

tedesco

Kontrollierte Ursprungsbezeichnung

DOP

tedesco

Vino Dolce Naturale

DOP

italiano

Inticazione geografica tipica (IGT)

IGP

italiano

Landwein

IGP

tedesco

Vin de pays

IGP

francese

Menzioni tradizionali [articolo 118 duovicies, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio]

Alberata o vigneti ad alberata

DOP

italiano

Amarone

DOP

italiano

Ambra

DOP

italiano

Ambrato

DOP

italiano

Annoso

DOP

italiano

Apianum

DOP

italiano

Auslese

DOP

italiano

Buttafuoco

DOP

italiano

Cannellino

DOP

italiano

Cerasuolo

DOP

italiano

Chiaretto

DOP/IGP

italiano

Ciaret

DOP

italiano

Château

DOP

francese

Classico

DOP

italiano

Dunkel

DOP

tedesco

Fine

DOP

italiano

Fior d’Arancio

DOP

italiano

Flétri

DOP

francese

Garibaldi Dolce (o GD)

DOP

italiano

Governo all’uso toscano

DOP/IGP

italiano

Gutturnio

DOP

italiano

Italia Particolare (o IP)

DOP

italiano

Klassisch/Klassisches Ursprungsgebiet

DOP

tedesco

Kretzer

DOP

tedesco

Lacrima

DOP

italiano

Lacryma Christi

DOP

italiano

Lambiccato

DOP

italiano

London Particolar (o LP o Inghilterra)

DOP

italiano

Occhio di Pernice

DOP

italiano

Oro

DOP

italiano

Passito o Vino passito o Vino Passito Liquoroso

DOP/IGP

italiano

Ramie

DOP

italiano

Rebola

DOP

italiano

Recioto

DOP

italiano

Riserva

DOP

italiano

Rubino

DOP

italiano

Sangue di Giuda

DOP

italiano

Scelto

DOP

italiano

Sciacchetrà

DOP

italiano

Sciac-trà

DOP

italiano

Spätlese

DOP/IGP

tedesco

Soleras

DOP

italiano

Stravecchio

DOP

italiano

Strohwein

DOP/IGP

tedesco

Superiore

DOP

italiano

Superiore Old Marsala

DOP

italiano

Torchiato

DOP

italiano

Torcolato

DOP

italiano

Vecchio

DOP

italiano

Vendemmia Tardiva

DOP/IGP

italiano

Verdolino

DOP

italiano

Vergine

DOP

italiano

Vermiglio

DOP

italiano

Vino Fiore

DOP

italiano

Vino Novello o Novello

DOP/IGP

italiano

Vin Santo o Vino Santo o Vinsanto

DOP

italiano

Vivace

DOP/IGP

italiano



CIPRO

Vini a denominazione di origine protetta

Βουνί Παναγιάς — Αμπελίτη

Termine equivalente: Vouni Panayias — Ampelitis

Κουμανδαρία

Termine equivalente: Commandaria

Κρασοχώρια Λεμεσού seguita o no da Αφάμης

Termine equivalente: Krasohoria Lemesou — Afames

Κρασοχώρια Λεμεσού seguita o no da Λαόνα

Termine equivalente: Krasohoria Lemesou — Laona

Λαόνα Ακάμα

Termine equivalente: Laona Akama

Πιτσιλιά

Termine equivalente: Pitsilia

Vini a indicazione geografica protetta

Λάρνακα

Termine equivalente: Larnaka

Λεμεσός

Termine equivalente: Lemesos

Λευκωσία

Termine equivalente: Lefkosia

Πάφος

Termine equivalente: Pafos

Menzioni tradizionali [articolo 118 duovicies, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio]

Οίνος γλυκύς φυσικός

DOP

greco

Οίνος Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΟΕΟΠ)

DOP

greco

Τοπικός Οίνος

IGP

greco

Menzioni tradizionali [articolo 118 duovicies, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio]

Αμπελώνας (-ες)

[Ampelonas (-es)]

[Vineyard(-s)]

DOP/IGP

greco

Κτήμα

(Ktima)

(Domain)

DOP/IGP

greco

Μοναστήρι

(Monastiri)

(Monastery)

DOP/IGP

greco

Μονή

(Moni)

(Monastery)

DOP/IGP

greco



LUSSEMBURGO

Vini a denominazione di origine protetta

Crémant du Luxemboug

Moselle Luxembourgeoise seguita da Ahn/Assel/Bech-Kleinmacher/Born/Bous/Bumerange/Canach/Ehnen/Ellingen/Elvange/Erpeldingen/Gostingen/Greveldingen/Grevenmacher seguita da Appellation contrôlée

Moselle Luxembourgeoise seguita da Lenningen/Machtum/Mechtert/Moersdorf/Mondorf/Niederdonven/Oberdonven/Oberwormelding/Remich/Rolling/Rosport/Stadtbredimus seguita da Appellation contrôlée

Moselle Luxembourgeoise seguita da Remerschen/Remich/Schengen/Schwebsingen/Stadtbredimus/Trintingen/Wasserbillig/Wellenstein/Wintringen or Wormeldingen seguita da Appellation contrôlée

Moselle Luxembourgeoise seguita dal nome della varietà di vite seguita da Appellation contrôlée

Menzioni tradizionali [articolo 118 duovicies, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio]

Crémant de Luxembourg

DOP

francese

Marque nationale, seguita da:

— appellation contrôlée

— appellation d’origine contrôlée

DOP

francese

Menzioni tradizionali [articolo 118 duovicies, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio]

Château

DOP

francese

Grand premier cru

Premier cru

Vin classé

DOP

francese

Vendanges tardives

DOP

francese

Vin de glace

DOP

francese

Vin de paille

DOP

francese



UNGHERIA

Vini a denominazione di origine protetta

Badacsony seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località

Balaton

Balaton-felvidék seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località

Balatonboglár seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località

Balatonfüred-Csopak seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località

Balatoni

Bükk seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località

Csongrád seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località

Debrői Hárslevelű

Duna

Eger seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località

Egerszóláti Olaszrizling

Egri Bikavér

Egri Bikavér Superior

Etyek-Buda seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località

Hajós-Baja seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località

Izsáki Arany Sárfehér

Káli

Kunság seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località

Mátra seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località

Mór seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località

Nagy-Somló seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località

Neszmély seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località

Pannon

Pannonhalma seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località

Pécs seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località

Somlói

Somlói Arany

Somlói Nászéjszakák bora

Sopron seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località

Szekszárd seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località

Tihany

Tokaj seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località

Tolna seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località

Villány seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località

Villányi védett eredetű classicus

Zala seguita o no dal nome della sottoregione, del comune o della località

Vini a indicazione geografica protetta

Alföldi seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Balatonmelléki seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Dél-alföldi

Dél-dunántúli

Duna melléki

Duna-Tisza-közi

Dunántúli

Észak-dunántúli

Felső-magyarországi

Nyugat-dunántúli

Tisza melléki

Tisza völgyi

Zempléni

Menzioni tradizionali [articolo 118 duovicies, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio]

minőségi bor

DOP

ungherese

védett eredetű bor

DOP

ungherese

Tájbor

IGP

ungherese

Menzioni tradizionali [articolo 118 duovicies, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio]

Aszú (3)(4)(5)(6) puttonyos

DOP

ungherese

Aszúeszencia

DOP

ungherese

Bikavér

DOP

ungherese

Eszencia

DOP

ungherese

Fordítás

DOP

ungherese

Máslás

DOP

ungherese

Késői szüretelésű bor

DOP/IGP

ungherese

Válogatott szüretelésű bor

DOP/IGP

ungherese

Muzeális bor

DOP/IGP

ungherese

Siller

DOP/IGP

ungherese

Szamorodni

DOP

ungherese



MALTA

Vini a denominazione di origine protetta

Gozo

Malta

Vini a indicazione geografica protetta

Maltese Islands

Menzioni tradizionali (articolo 118 duovicies, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio)

Denominazzjoni ta’ Oriġini Kontrollata (D.O.K.)

DOP

maltese

Indikazzjoni Ġeografika Tipika (I.Ġ.T.)

IGP

maltese



PAESI BASSI

Vini a indicazione geografica protetta

Drenthe

Flevoland

Friesland

Gelderland

Groningen

Limburg

Noord Brabant

Noord Holland

Overijssel

Utrecht

Zeeland

Zuid Holland

Menzioni tradizionali [articolo 118 duovicies, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio]

Landwijn

IGP

Neerlandese



AUSTRIA

Vini a denominazione di origine protetta

Burgenland seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Carnuntum seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Kamptal seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Kärnten seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Kremstal seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Leithaberg seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Mittelburgenland seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Neusiedlersee seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Neusiedlersee-Hügelland seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Niederösterreich seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Oberösterreich seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Salzburg seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Steirermark seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Süd-Oststeiermark seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Südburgenland seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Südsteiermark seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Thermenregion seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Tirol seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Traisental seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Vorarlberg seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Wachau seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Wagram seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Weinviertel seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Weststeiermark seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Wien seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola

Vini a indicazione geografica protetta

Bergland

Steierland

Weinland

Wien

Menzioni tradizionali [articolo 118 duovicies, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio]

Prädikatswein o Qualitätswein besonderer Reife und Leseart, seguita o no da:

— Ausbruch/Ausbruchwein

— Auslese/Auslesewein

— Beerenauslese/Beerenauslesewein

— Kabinett/Kabinettwein

— Schilfwein

— Spätlese/Spätlesewein

— Strohwein

— Trockenbeerenauslese

— Eiswein

DOP

tedesco

DAC

DOP

latino

Districtus Austriae Controllatus

DOP

latino

Qualitätswein o Qualitätswein mit staatlicher Prüfnummer

DOP

tedesco

Landwein

IGP

tedesco

Menzioni tradizionali [articolo 118 duovicies, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio]

Ausstich

DOP/IGP

tedesco

Auswahl

DOP/IGP

tedesco

Bergwein

DOP/IGP

tedesco

Klassik/Classic

DOP

tedesco

Heuriger

DOP/IGP

tedesco

Gemischter Satz

DOP/IGP

tedesco

Jubiläumswein

DOP/IGP

tedesco

Reserve

DOP

tedesco

Schilcher

DOP/IGP

tedesco

Sturm

IGP

tedesco



PORTOGALLO

Vini a denominazione di origine protetta

Alenquer

Alentejo seguita o no da Borba

Alentejo seguita o no da Évora

Alentejo seguita o no da Granja-Amareleja

Alentejo seguita o no da Moura

Alentejo seguita o no da Portalegre

Alentejo seguita o no da Redondo

Alentejo seguita o no da Reguengos

Alentejo seguita o no da Vidigueira

Arruda

Bairrada

Beira Interior seguita o no da Castelo Rodrigo

Beira Interior seguita o no da Cova da Beira

Beira Interior seguita o no da Pinhel

Biscoitos

Bucelas

Carcavelos

Colares

Dão seguita o no da Alva

Dão seguita o no da Besteiros

Dão seguita o no da Castendo

Dão seguita o no da Serra da Estrela

Dão seguita o no da Silgueiros

Dão seguita o no da Terras de Azurara

Dão seguita o no da Terras de Senhorim

Dão Nobre

Douro seguita o no da Baixo Corgo

Termine equivalente: Vinho do Douro

Douro seguita o no da Cima Corgo

Termine equivalente: Vinho do Douro

Douro seguita o no da Douro Superior

Termine equivalente: Vinho do Douro

Encostas d’Aire seguita o no da Alcobaça

Encostas d’Aire seguita o no da Ourém

Graciosa

Lafões

Lagoa

Lagos

Madera

Termine equivalente: Madera/Vinho da Madera/Madera Weine/Madera Wine/Vin de Madère/Vino di Madera/Madera Wijn

Madeirense

Moscatel de Setúbal

Moscatel do Douro

Óbidos

Palmela

Pico

Portimão

Porto

Termine equivalente: Oporto/Vinho do Porto/Vin de Porto/Port/Port Wine/Portwein/Portvin/Portwijn

Ribatejo seguita o no da Almeirim

Ribatejo seguita o no da Cartaxo

Ribatejo seguita o no da Chamusca

Ribatejo seguita o no da Coruche

Ribatejo seguita o no da Santarém

Ribatejo seguita o no da Tomar

Setúbal

Setúbal Roxo

Tavira

Távora-Varosa

Torres Vedras

Trás-os-Montes seguita o no da Chaves

Trás-os-Montes seguita o no da Planalto Mirandês

Trás-os-Montes seguita o no da Valpaços

Vinho do Douro seguita o no da Baixo Corgo

Termine equivalente: Douro

Vinho do Douro seguita o no da Cima Corgo

Termine equivalente: Douro

Vinho do Douro seguita o no da Douro Superior

Termine equivalente: Douro

Vinho Verde seguita o no da Amarante

Vinho Verde seguita o no da Ave

Vinho Verde seguita o no da Baião

Vinho Verde seguita o no da Basto

Vinho Verde seguita o no da Cávado

Vinho Verde seguita o no da Lima

Vinho Verde seguita o no da Monção e Melgaço

Vinho Verde seguita o no da Paiva

Vinho Verde seguita o no da Sousa

Vinho Verde Alvarinho

Vinho Verde Alvarinho Espumante

Vini a indicazione geografica protetta

Lisboa seguita o no da Alta Estremadura

Lisboa seguita o no da Estremadura

Península de Setúbal

Tejo

Vinho Espumante Beiras seguita o no da Beira Alta

Vinho Espumante Beiras seguita o no da Beira Litoral

Vinho Espumante Beiras seguita o no da Terras de Sicó

Vinho Licoroso Algarve

Vinho Regional Açores

Vinho Regional Alentejano

Vinho Regional Algarve

Vinho Regional Beiras seguita o no da Beira Alta

Vinho Regional Beiras seguita o no da Beira Litoral

Vinho Regional Beiras seguita o no da Terras de Sicó

Vinho Regional Duriense

Vinho Regional Minho

Vinho Regional Terras Madeirenses

Vinho Regional Transmontano

Menzioni tradizionali [articolo 118 duovicies, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio]

Denominação de origem

DOP

portoghese

Denominação de origem controlada

DOP

portoghese

DO

DOP

portoghese

DOC

DOP

portoghese

Indicação de proveniência regulamentada

IGP

portoghese

IPR

IGP

portoghese

Vinho doce natural

DOP

portoghese

Vinho generoso

DOP

portoghese

Vinho regional

IGP

portoghese

Menzioni tradizionali [articolo 118 duovicies, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio]

Canteiro

DOP

portoghese

Colheita Seleccionada

DOP

portoghese

Crusted/Crusting

DOP

inglese

Escolha

DOP

portoghese

Escuro

DOP

portoghese

Fino

DOP

portoghese

Frasqueira

DOP

portoghese

Garrafeira

DOP/IGP

portoghese

Lágrima

DOP

portoghese

Leve

DOP

portoghese

Nobre

DOP

portoghese

Reserva

DOP

portoghese

Velha reserva (ou grande reserva)

DOP

portoghese

Ruby

DOP

inglese

Solera

DOP

portoghese

Super reserva

DOP

portoghese

Superior

DOP

portoghese

Tawny

DOP

inglese

Vintage, seguita o no da Late Bottle (LBV) o Character

DOP

inglese

Vintage

DOP

inglese



ROMANIA

Vini a denominazione di origine protetta

Aiud seguita o no dal nome della sottoregione

Alba Iulia seguita o no dal nome della sottoregione

Babadag seguita o no dal nome della sottoregione

Banat seguita o no da Dealurile Tirolului

Banat seguita o no da Moldova Nouă

Banat seguita o no da Silagiu

Banu Mărăcine seguita o no dal nome della sottoregione

Bohotin seguita o no dal nome della sottoregione

Cernătești — Podgoria seguita o no dal nome della sottoregione

Cotești seguita o no dal nome della sottoregione

Cotnari

Crișana seguita o no da Biharia

Crișana seguita o no da Diosig

Crișana seguita o no da Șimleu Silvaniei

Dealu Bujorului seguita o no dal nome della sottoregione

Dealu Mare seguita o no da Boldești

Dealu Mare seguita o no da Breaza

Dealu Mare seguita o no da Ceptura

Dealu Mare seguita o no da Merei

Dealu Mare seguita o no da Tohani

Dealu Mare seguita o no da Urlați

Dealu Mare seguita o no da Valea Călugărească

Dealu Mare seguita o no da Zorești

Drăgășani seguita o no dal nome della sottoregione

Huși seguita o no da Vutcani

Iana seguita o no dal nome della sottoregione

Iași seguita o no da Bucium

Iași seguita o no da Copou

Iași seguita o no da Uricani

Lechința seguita o no dal nome della sottoregione

Mehedinți seguita o no da Corcova

Mehedinți seguita o no da Golul Drâncei

Mehedinți seguita o no da Orevița

Mehedinți seguita o no da Severin

Mehedinți seguita o no da Vânju Mare

Miniș seguita o no dal nome della sottoregione

Murfatlar seguita o no da Cernavodă

Murfatlar seguita o no da Medgidia

Nicorești seguita o no dal nome della sottoregione

Odobești seguita o no dal nome della sottoregione

Oltina seguita o no dal nome della sottoregione

Panciu seguita o no dal nome della sottoregione

Pietroasa seguita o no dal nome della sottoregione

Recaș seguita o no dal nome della sottoregione

Sâmburești seguita o no dal nome della sottoregione

Sarica Niculițel seguita o no da Tulcea

Sebeș — Apold seguita o no dal nome della sottoregione

Segarcea seguita o no dal nome della sottoregione

Ștefănești seguita o no da Costești

Târnave seguita o no da Blaj

Târnave seguita o no da Jidvei

Târnave seguita o no da Mediaș

Vini a indicazione geografica protetta

Colinele Dobrogei seguita o no dal nome della sottoregione

Dealurile Crișanei seguita o no dal nome della sottoregione

Dealurile Moldovei o, secondo il caso, Dealurile Covurluiului

Dealurile Moldovei o, secondo il caso, Dealurile Hârlăului

Dealurile Moldovei o, secondo il caso, Dealurile Hușilor

Dealurile Moldovei o, secondo il caso, Dealurile Iașilor

Dealurile Moldovei o, secondo il caso, Dealurile Tutovei

Dealurile Moldovei o, secondo il caso, Terasele Siretului

Dealurile Moldovei

Dealurile Munteniei

Dealurile Olteniei

Dealurile Sătmarului

Dealurile Transilvaniei

Dealurile Vrancei

Dealurile Zarandului

Terasele Dunării

Viile Carașului

Viile Timișului

Menzioni tradizionali [articolo 118 duovicies, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio]

Vin cu denumire de origine controlată (D.O.C.), seguito da:

— Cules la maturitate deplină — C.M.D.

— Cules târziu — C.T.

— Cules la înnobilarea boabelor — C.I.B.

DOP

rumeno

Vin spumant cu denumire de origine controlată — D.O.C.

DOP

rumeno

Vin cu indicație geografică

IGP

rumeno

Menzioni tradizionali [articolo 118 duovicies, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio]

Rezervă

DOP/IGP

rumeno

Vin de vinotecă

DOP

rumeno



SLOVENIA

Vini a denominazione di origine protetta

Bela krajina seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto

Belokranjec seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto

Bizeljčan seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto

Bizeljsko-Sremič seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto

Termine equivalente: Sremič-Bizeljsko

Cviček, Dolenjska seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto

Dolenjska seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto

Goriška Brda seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto

Termine equivalente: Brda

Kras seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto

Metliška črnina seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto

Prekmurje seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto

Termine equivalente: Prekmurčan

Slovenska Istra seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto

Štajerska Slovenija seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto

Teran, Kras seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto

Vipavska dolina seguita o no dal nome di un’unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto

Termine equivalente: Vipava, Vipavec, Vipavčan

Vini a indicazione geografica

Podravje eventualmente seguita dall’espressione «mlado vino», le denominazioni possono essere usate anche in forma aggettivale

Posavje eventualmente seguita dall’espressione «mlado vino», le denominazioni possono essere usate anche in forma aggettivale

Primorska eventualmente seguita dall’espressione «mlado vino», le denominazioni possono essere usate anche in forma aggettivale

Menzioni tradizionali [articolo 118 duovicies, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio]

Kakovostno vino z zaščitenim geografskim poreklom (kakovostno vino ZGP), seguita o no da Mlado vino

DOP

sloveno

Kakovostno peneče vino z zaščitenim geografskim poreklom (Kakovostno vino ZGP)

DOP

sloveno

Penina

DOP

sloveno

Vino s priznanim tradicionalnim poimenovanjem (vino PTP)

DOP

sloveno

Renome

DOP

sloveno

Vrhunsko vino z zaščitenim geografskim poreklom (vrhunsko vino ZGP), seguita o no da:

— Pozna trgatev

— Izbor

— Jagodni izbor

— Suhi jagodni izbor

— Ledeno vino

— Arhivsko vino (Arhiva)

— Slamnovino (vino iz sušenega grozdja)

DOP

sloveno

Vrhunsko peneče vino z zaščitenim geografskim poreklom (Vrhunsko peneče vino ZGP)

IGP

sloveno

Menzioni tradizionali [articolo 118 duovicies, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio]

Mlado vino

DOP/IGP

sloveno



SLOVACCHIA

Vini a denominazione di origine protetta

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť seguita o no da Dunajskostredský vinohradnícky rajón

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť seguita o no da Galantský vinohradnícky rajón

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť seguita o no da Hurbanovský vinohradnícky rajón

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť seguita o no da Komárňanský vinohradnícky rajón

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť seguita o no da Palárikovský vinohradnícky rajón

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť seguita o no da Šamorínsky vinohradnícky rajón

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť seguita o no da Strekovský vinohradnícky rajón

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť seguita o no da Štúrovský vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblasť seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola

Malokarpatská vinohradnícka oblasť seguita o no da Bratislavský vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblasť seguita o no da Doľanský vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblasť seguita o no da Hlohovecký vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblasť seguita o no da Modranský vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblasť seguita o no da Orešanský vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblasť seguita o no da Pezinský vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblasť seguita o no da Senecký vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblasť seguita o no da Skalický vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblasť seguita o no da Stupavský vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblasť seguita o no da Trnavský vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblasť seguita o no da Vrbovský vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblasť seguita o no da Záhorský vinohradnícky rajón

Nitrianska vinohradnícka oblasť seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola

Nitrianska vinohradnícka oblasť seguita o no da Nitriansky vinohradnícky rajón

Nitrianska vinohradnícka oblasť seguita o no da Pukanecký vinohradnícky rajón

Nitrianska vinohradnícka oblasť seguita o no da Radošinský vinohradnícky rajón

Nitrianska vinohradnícka oblasť seguita o no da Šintavský vinohradnícky rajón

Nitrianska vinohradnícka oblasť seguita o no da Tekovský vinohradnícky rajón

Nitrianska vinohradnícka oblasť seguita o no da Vrábeľský vinohradnícky rajón

Nitrianska vinohradnícka oblasť seguita o no da Želiezovský vinohradnícky rajón

Nitrianska vinohradnícka oblasť seguita o no da Žitavský vinohradnícky rajón

Nitrianska vinohradnícka oblasť seguita o no da Zlatomoravecký vinohradnícky rajón

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť seguita o no da Fil’akovský vinohradnícky rajón

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť seguita o no da Gemerský vinohradnícky rajón

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť seguita o no da Hontiansky vinohradnícky rajón

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť seguita o no da Ipeľský vinohradnícky rajón

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť seguita o no da Modrokamencký vinohradnícky rajón

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť seguita o no da Tornaľský vinohradnícky rajón

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť seguita o no da Vinický vinohradnícky rajón

Vinohradnícka oblasť Tokaj seguita o no da una delle seguenti unità geografiche più piccole: Bara/Čerhov/Černochov/Malá Tŕňa/Slovenské Nové Mesto/Veľká Tŕňa/Viničky

Východoslovenská vinohradnícka oblasť seguita o no dal nome della sottoregione e/o di un’unità geografica più piccola

Východoslovenská vinohradnícka oblasť seguita o no da Kráľovskochlmecký vinohradnícky rajón

Východoslovenská vinohradnícka oblasť seguita o no da Michalovský vinohradnícky rajón

Východoslovenská vinohradnícka oblasť seguita o no da Moldavský vinohradnícky rajón

Východoslovenská vinohradnícka oblasť seguita o no da Sobranecký vinohradnícky rajón

Vini a indicazione geografica protetta

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť eventualmente accompagnata dall’espressione«oblastné vino»

Malokarpatská vinohradnícka oblasť eventualmente accompagnata dall’espressione«oblastné vino»

Nitrianska vinohradnícka oblasť eventualmente accompagnata dall’espressione«oblastné vino»

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť eventualmente accompagnata dall’espressione«oblastné vino»

Východoslovenská vinohradnícka oblasť eventualmente accompagnata dall’espressione«oblastné vino»

Menzioni tradizionali [articolo 118 duovicies, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio]

Akostné víno

DOP

slovacco

Akostné víno s prívlastkom, seguita da:

— Kabinetné

— Neskorý zber

— Výber z hrozna

— Bobuľový výber

— Hrozienkový výber

— Cibébový výber

— L’adový zber

— Slamové víno

DOP

slovacco

Esencia

DOP

slovacco

Forditáš

DOP

slovacco

Mášláš

DOP

slovacco

Pestovateľský sekt

DOP

slovacco

Samorodné

DOP

slovacco

Sekt vinohradníckej oblasti

DOP

slovacco

Výber (3)(4)(5)(6) putňový

DOP

slovacco

Výberová esencia

DOP

slovacco

Menzioni tradizionali [articolo 118 duovicies, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio]

Mladé víno

DOP

slovacco

Archívne víno

DOP

slovacco

Panenská úroda

DOP

slovacco



REGNO UNITO

Vini a denominazione di origine protetta

English Vineyards

Welsh Vineyards

Vini a indicazione geografica protetta

England sostituita o no da Berkshire

England sostituita o no da Buckinghamshire

England sostituita o no da Cheshire

England sostituita o no da Cornwall

England sostituita o no da Derbyshire

England sostituita o no da Devon

England sostituita o no da Dorset

England sostituita o no da East Anglia

England sostituita o no da Gloucestershire

England sostituita o no da Hampshire

England sostituita o no da Herefordshire

England sostituita o no da Isle of Wight

England sostituita o no da Isles of Scilly

England sostituita o no da Kent

England sostituita o no da Lancashire

England sostituita o no da Leicestershire

England sostituita o no da Lincolnshire

England sostituita o no da Northamptonshire

England sostituita o no da Nottinghamshire

England sostituita o no da Oxfordshire

England sostituita o no da Rutland

England sostituita o no da Shropshire

England sostituita o no da Somerset

England sostituita o no da Staffordshire

England sostituita o no da Surrey

England sostituita o no da Sussex

England sostituita o no da Warwickshire

England sostituita o no da West Midlands

England sostituita o no da Wiltshire

England sostituita o no da Worcestershire

England sostituita o no da Yorkshire

Wales sostituita o no da Cardiff

Wales sostituita o no da Cardiganshire

Wales sostituita o no da Carmarthenshire

Wales sostituita o no da Denbighshire

Wales sostituita o no da Gwynedd

Wales sostituita o no da Monmouthshire

Wales sostituita o no da Newport

Wales sostituita o no da Pembrokeshire

Wales sostituita o no da Rhondda Cynon Taf

Wales sostituita o no da Swansea

Wales sostituita o no da The Vale of Glamorgan

Wales sostituita o no da Wrexham

Menzioni tradizionali [articolo 118 duovicies, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio]

quality (sparkling) wine

DOP

inglese

Regional vine

IGP

inglese

NB: I termini in corsivo sono indicati solo a titolo informativo o esplicativo e non sono quindi soggetti alle disposizioni in materia di protezione di cui al presente allegato.

PARTE B

Denominazioni protette per i prodotti vitivinicoli originari della Svizzera

Vini a denominazione di origine controllata

Auvernier

Basel-Landschaft

Basel-Stadt

Bern/Berne

Bevaix

Bielersee/Lac de Bienne

Bôle

Bonvillars

Boudry

Chablais

Champréveyres

Château de Choully

Château de Collex

Château du CREST

Cheyres

Chez-le-Bart

Colombier

Corcelles-Cormondrèche

Cornaux

Cortaillod

Coteau de Bossy

Coteau de Bourdigny

Coteau de Chevrens

Coteau de Choulex

Coteau de Choully

Coteau de Genthod

Coteau de la vigne blanche

Coteau de Lully

Coteau de Peissy

Coteau des Baillets

Coteaux de Dardagny

Coteaux de Peney

Côtes de Landecy

Côtes de Russin

Côtes-de-l’Orbe

Cressier

Domaine de l’Abbaye

Entre-deux-Lacs

Fresens

Genève

Glarus

Gorgier

Grand Carraz

Graubünden/Grigioni

Hauterive

La Béroche

La Côte

La Coudre

La Feuillée

Lavaux

Le Landeron

Luzern

Mandement de Jussy

Neuchâtel

Nidwalden

Obwalden

Peseux

Rougemont

Saint-Aubin-Sauges

Saint-Blaise

Schaffhausen

Schwyz

Solothurn

St.Gallen

Thunersee

Thurgau

Ticino preceduto o no da«Rosso del», «Bianco del»o«Rosato del»

Uri

Valais/Wallis

Vaud

Vaumarcus

Ville de Neuchâtel

Vully

Zürich

Zürichsee

Zug

Menzioni tradizionali

Auslese/Sélection/Selezione

Appellation d’origine

Appellation d’origine contrôlée (AOC)

Attestierter Winzerwy

Beerenauslese/Sélection de grains nobles

Beerli/Beerliwein

Château/Schloss/Castello ( 16 )

Cru

Denominazione di origine

Denominazione di origine controllata (DOC)

Eiswein/vin de glace

Federweiss/Weissherbst ( 17 )

Flétri/Flétri sur souche

Gletscherwein/Vin des Glaciers

Grand Cru

Indicazione geografica tipica (IGT)

Kontrollierte Ursprungsbezeichnung (KUB/AOC)

La Gerle

Landwein

Œil-de-Perdrix ( 18 )

Passerillé/Strohwein/Sforzato ( 19 )

Premier Cru

Pressé doux/Süssdruck

Primeur/Vin nouveau/Novello

Riserva

Schiller

Spätlese/Vendange tardive/Vendemmia tardiva ( 20 )

Sur lie(s)/auf der Hefe ausgebaut

Tafelwein

Terravin

Trockenbeerenauslese

Ursprungsbezeichnung

Village(s)

Vin de pays

Vin de table

Vin doux naturel ( 21 )

Vinatura

Vino da tavola

VITI

Winzerwy

Denominazioni tradizionali

Dôle

Dorin

Ermitage du Valais ou Hermitage du Valais

Fendant

Goron

Johannisberg du Valais

Malvoisie du Valais

Nostrano

Salvagnin

Païen ou Heida

Appendice 5

Condizioni e modalità di cui all’articolo 8, paragrafo 9, e all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b)

I. La protezione delle denominazioni di cui all’articolo 8 dell’allegato non impedisce l’uso dei seguenti nomi di varietà di vite per vini originari della Svizzera, a condizione che siano utilizzati conformemente alla legislazione svizzera e in combinazione con una denominazione geografica che indichi chiaramente l’origine del vino:

 Ermitage/Hermitage,

 Johannisberg.

II. Conformemente all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), e fatte salve disposizioni particolari applicabili al regime dei documenti che scortano il trasporto, l’allegato non si applica ai prodotti vitivinicoli:

a) contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori a fini di consumo privato;

b) oggetto di spedizioni fra privati a fini di consumo privato;

c) compresi tra gli effetti personali in occasione di un trasloco di privati o in caso di successione;

d) importati per sperimentazioni scientifiche o tecniche, nel limite di un ettolitro;

e) destinati alle rappresentanze diplomatiche, a consolati e corpi assimilati, importati nel quadro delle franchigie autorizzate per i predetti destinatari;

f) che costituiscono l’approvvigionamento dei mezzi di trasporto internazionali.

Dichiarazione della Commissione sull’articolo 7

L’Unione europea dichiara che non si opporrà all’uso, da parte della Svizzera, delle espressioni «denominazione di origine protetta» e «indicazione geografica protetta», e delle relative sigle «DOP» e «IGP», di cui all’articolo 7, paragrafo 1, dell’allegato 7, dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, dal momento in cui il sistema legislativo svizzero in materia di indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e vitivinicoli sarà armonizzato col sistema dell’Unione europea.

▼B

ALLEGATO 8

CONCERNENTE IL RICONOSCIMENTO RECIPROCO E LA PROTEZIONE DELLE DENOMINAZIONI NEL SETTORE DELLE BEVANDE SPIRITOSE E DELLE BEVANDE AROMATIZZATE A BASE DI VINO

Articolo 1

Le Parti convengono, sulla base dei principi di non discriminazione e di reciprocità, di agevolare e di favorire i rispettivi flussi commerciali di bevande spiritose e di bevande aromatizzate a base di vino.

▼M14

Articolo 2

Il presente allegato si applica alle bevande spiritose e alle bevande aromatizzate (vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli) quali definiti nella legislazione di cui all'appendice 5.

▼B

Articolo 3

Ai fini del presente Allegato, si intende per

a) «bevanda spiritosa originaria di», se tale dicitura è seguita dal nome di una delle Parti: una bevanda spiritosa che figura nelle appendici 1 e 2, elaborata sul territorio della suddetta Parte;

b) «bevanda aromatizzata originaria di», se tale dicitura è seguita dal nome di una delle Parti: una bevanda aromatizzata che figura nelle appendici 3 e 4, elaborata sul territorio della suddetta Parte;

c) «designazione»: le denominazioni utilizzate sull'etichetta, sui documenti che scortano il trasporto delle bevande spiritose o delle bevande aromatizzate, sui documenti commerciali, in particolare sulle fatture e sulle bollette di consegna nonché nella pubblicità;

d) «etichettatura»: il complesso delle diciture ed altri riferimenti, contrassegni, illustrazioni o marchi che caratterizzano la bevanda spiritosa o la bevanda aromatizzata e che sono apposti sul medesimo recipiente, incluso il dispositivo di chiusura, o sul pendaglio appeso al recipiente o sul rivestimento del collo delle bottiglie;

e) «presentazione»: le denominazioni utilizzate sui recipienti e sui dispositivi di chiusura, sulle etichette e sull'imballaggio;

f) «imballaggio»: gli involucri protettivi come la carta o involucri di paglia di ogni genere, cartoni e casse, utilizzati per il trasporto di uno o più recipienti.

Articolo 4

1.  Sono protette le seguenti denominazioni:

a) per quanto concerne le bevande spiritose originarie della Comunità, quelle che figurano nell'appendice 1;

b) per quanto concerne le bevande spiritose originarie della Svizzera, quelle che figurano nell'appendice 2;

c) per quanto concerne le bevande aromatizzate originarie della Comunità, quelle che figurano nell'appendice 3;

d) per quanto riguarda le bevande aromatizzate originarie della Svizzera, quelle che figurano nell'appendice 4.

▼M14

2.  La denominazione «marc» o «acquavite di vinaccia» può essere sostituita dalla denominazione «Grappa» per le bevande spiritose prodotte nelle regioni svizzere di lingua italiana, con uve ottenute in tali regioni, elencate nell'appendice 2, conformemente al regolamento di cui all'appendice 5, lettera a), primo trattino.

▼B

Articolo 5

1.  In Svizzera, le denominazioni comunitarie protette:

 possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari della Comunità, e

 sono riservate esclusivamente alle bevande spiritose e alle bevande aromatizzate originarie della Comunità a cui si applicano.

2.  Nella Comunità, le denominazioni svizzere protette:

 possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari della Svizzera, e

 sono riservate esclusivamente alle bevande spiritose e alle bevande aromatizzate originarie della Svizzera a cui si applicano.

3.  Fatti salvi gli articoli 22 e 23 dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale che riguardano gli scambi, di cui all'Allegato 1C dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (denominato in appresso Accordo ADPIC), le Parti adottano tutte le misure necessarie, a norma del presente Allegato, per garantire la protezione reciproca delle denominazioni di cui all'articolo 4 utilizzate per designare le bevande spiritose o le bevande aromatizzate originarie del territorio delle Parti. Ogni Parte fornisce alle Parti interessate i mezzi giuridici per impedire l'impiego di una denominazione per designare bevande spiritose o bevande aromatizzate non originarie del luogo indicato dalla suddetta denominazione o del luogo in cui è stata tradizionalmente utilizzata la suddetta denominazione.

▼M14

4.  Ciascuna delle Parti rinuncia ad avvalersi delle disposizioni dell'articolo 24, paragrafi 4, 6 e 7 dell'Accordo ADPIC per rifiutare la protezione di una denominazione dell'altra Parte.

▼M20

Articolo 6

La protezione di cui all’articolo 5 si applica anche nei casi in cui la vera origine della bevanda spiritosa o della bevanda aromatizzata è indicata e anche nel caso in cui la denominazione è tradotta, trascritta o traslitterata o è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «modo», «imitazione», «metodo» o altre espressioni analoghe, comprendenti simboli grafici che possono generare un rischio di confusione.

▼B

Articolo 7

In caso di denominazioni omonime per le bevande spiritose o per le bevande aromatizzate, la protezione è accordata ad entrambe le denominazioni. Le Parti fissano le condizioni pratiche per differenziare le denominazioni omonime di cui trattasi, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo dei produttori interessati e di fare in modo che i consumatori non siano indotti in errore.

Articolo 8

Le disposizioni del presente Accordo non devono in alcun caso pregiudicare il diritto di una terza persona di utilizzare per fini commerciali il proprio nome o il nome del suo predecessore nell'attività commerciale, a condizione che tale nome non sia utilizzato in modo tale da indurre in errore il pubblico.

Articolo 9

Nessuna disposizione del presente Allegato obbliga una Parte a proteggere una denominazione dell'altra Parte che non è protetta o che non è più protetta nel paese d'origine o che è caduta in disuso in tale paese.

Articolo 10

Le Parti adottano tutte le misure necessarie per garantire che, in caso di esportazione e di commercializzazione di bevande spiritose o di bevande aromatizzate originarie delle Parti al di fuori del territorio di queste ultime, le denominazioni protette di una Parte a norma del presente Allegato non siano utilizzate per designare e presentare una bevanda spiritosa o una bevanda aromatizzata originaria dell'altra Parte.

Articolo 11

Qualora la legislazione pertinente delle Parti lo consenta, la protezione conferita dal presente Accordo si estende alle persone fisiche e giuridiche nonché alle federazioni, associazioni e organizzazioni di produttori, di commercianti o di consumatori che hanno sede sul territorio dell'altra Parte.

Articolo 12

Se la designazione o la presentazione di una bevanda spiritosa o di una bevanda aromatizzata, in particolare sull'etichetta o sui documenti ufficiali o commerciali, oppure nella pubblicità, è contraria al presente Accordo, le Parti applicano le misure amministrative o intentano le azioni legali opportune per combattere la concorrenza sleale o impedire qualsiasi altra forma di impiego abusivo dell'indicazione protetta.

Articolo 13

Il presente Allegato non si applica alle bevande spiritose e alle bevande aromatizzate:

a) in transito sul territorio di una delle Parti; o

b) originarie del territorio di una delle Parti e oggetto di spedizioni in piccoli quantitativi, secondo le seguenti modalità:

aa) contenute nei bagagli personali dei viaggiatori a fini di consumo privato;

bb) oggetto di spedizioni fra privati a fini di consumo privato;

cc) comprese tra gli effetti personali in occasione di un trasloco di privati o in caso di successione;

dd) importate per sperimentazioni scientifiche o tecniche, nel limite di un ettolitro;

ee) destinate alle rappresentanze diplomatiche, a consolati e corpi assimilati, importate nel quadro delle franchigie autorizzate per i predetti destinatari;

ff) che costituiscono l'approvvigionamento dei mezzi di trasporto internazionali.

Articolo 14

1.  Ciascuna delle Parti designa gli organismi responsabili per il controllo dell'applicazione del presente Allegato.

2.  Le Parti si notificano reciprocamente le indicazioni e gli indirizzi di tali organismi entro e non oltre due mesi dall'entrata in vigore del presente Allegato. Detti organismi collaborano strettamente e direttamente.

Articolo 15

1.  Se uno degli organismi di cui all'articolo 14 ha motivo di sospettare che:

a) una bevanda spiritosa o una bevanda aromatizzata di cui all'articolo 2, che è o che è stata oggetto di scambi tra la Svizzera e la Comunità, non rispetta le disposizioni del presente Allegato o la legislazione comunitaria o svizzera applicabile al settore delle bevande spiritose o delle bevande aromatizzate e

b) tale inosservanza riveste interesse particolare per una Parte e potrebbe comportare il ricorso a misure amministrative o ad azioni legali;

l'organismo in questione ne informa immediatamente la Commissione e l'organismo o gli organismi competenti dell'altra Parte.

2.  Le informazioni fornite a norma del paragrafo 1 devono essere corredate di documenti ufficiali, commerciali o di altri documenti appropriati, nonché dell'indicazione delle misure amministrative o delle eventuali azioni legali. Tali informazioni includono in particolare, per quanto concerne la bevanda spiritosa o la bevanda aromatizzata di cui trattasi:

a) il produttore e la persona che detiene la bevanda spiritosa o la bevanda aromatizzata;

b) la composizione di tale bevanda;

c) la designazione e la presentazione;

d) la natura dell'infrazione alle norme di produzione e di commercializzazione.

Articolo 16

1.  Le Parti si consultano se una di esse ritiene che l'altra non abbia onorato un impegno contemplato nel presente Allegato.

2.  La Parte che chiede la consultazione comunica all'altra Parte tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito del caso di cui trattasi.

3.  Qualora un ritardo dovesse comportare un rischio per la salute dell'uomo o compromettere l'efficacia delle misure di repressione delle frodi, possono essere adottate misure di salvaguardia provvisorie senza consultazione preventiva, a condizione che si proceda a una consultazione immediatamente dopo l'adozione delle misure in parola.

4.  Se, in seguito alla consultazione di cui al paragrafo 1, le Parti non hanno raggiunto un Accordo, la Parte che ha chiesto la consultazione o che ha adottato le misure di cui al paragrafo 1 può adottare misure conservative per consentire l'applicazione del presente Allegato.

Articolo 17

1.  Il gruppo di lavoro «bevande spiritose», denominato in appresso gruppo di lavoro, istituito secondo l'articolo 6, paragrafo 7 dell'Accordo, si riunisce a richiesta di una delle Parti e secondo le necessità inerenti all'applicazione dell'Accordo, a turno nella Comunità e in Svizzera.

2.  Il gruppo di lavoro esamina qualsiasi questione derivante dall'applicazione del presente Allegato. In particolare, il gruppo di lavoro può formulare raccomandazioni al Comitato per favorire il conseguimento degli obiettivi del presente Allegato.

Articolo 18

Qualora la legislazione di una delle Parti sia modificata per proteggere denominazioni diverse da quelle che figurano nelle appendici del presente Allegato, l'inclusione di dette denominazioni avrà luogo al termine delle consultazioni, entro una congrua scadenza.

Articolo 19

1.  Le bevande spiritose e le bevande aromatizzate che al momento dell'entrata in vigore del presente Allegato sono state prodotte, designate e presentate legalmente ma che sono vietate dal presente Allegato, possono essere commercializzate dai grossisti per un periodo di un anno a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo e dai dettaglianti fino a esaurimento delle scorte. Le bevande spiritose e le bevande aromatizzate contemplate nel presente Allegato non potranno più essere prodotte oltre i limiti delle rispettive regioni d'origine sin dall'entrata in vigore del presente Allegato.

2.  Salvo decisione contraria del Comitato, la commercializzazione delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate prodotte, designate e presentate a norma del presente Accordo, ma la cui designazione e presentazione non sono più conformi in seguito a una modifica del medesimo Accordo, può continuare fino a esaurimento delle scorte.

▼M20

Appendice 1



Indicazioni geografiche relative alle bevande spiritose originarie dell’unione europea

Categoria di prodotti

Indicazione geografica

Paese d’origine (l’origine geografica precisa è descritta nella scheda tecnica)

1.  Rum

 

Rhum de la Martinique

Francia

 

Rhum de la Guadeloupe

Francia

 

Rhum de la Réunion

Francia

 

Rhum de la Guyane

Francia

 

Rhum de sucrerie de la Baie du Galion

Francia

 

Rhum des Antilles françaises

Francia

 

Rhum des départements français d'outre-mer

Francia

 

Ron de Málaga

Spagna

 

Ron de Granada

Spagna

 

Rum da Madera

Portogallo

2.  Whisky/Whiskey

 

Scotch Whisky

Regno Unito (Scozia)

 

Irish Whiskey/Uisce Beatha Eireannach/Irish Whisky (1)

Irlanda

 

Whisky español

Spagna

 

Whisky breton/Whisky de Bretagne

Francia

 

Whisky alsacien/Whisky d’Alsace

Francia

3.  Acquavite di cereali

 

Eau-de-vie de seigle de marque nationale luxembourgeoise

Lussemburgo

 

Korn/Kornbrand

Germania, Austria, Belgio (Comunità germanofona)

 

Münsterländer Korn/Kornbrand

Germania

 

Sendenhorster Korn/Kornbrand

Germania

 

Bergischer Korn/Kornbrand

Germania

 

Emsländer Korn/Kornbrand

Germania

 

Haselünner Korn/Kornbrand

Germania

 

Hasetaler Korn/Kornbrand

Germania

 

Samanė

Lituania

4.  Acquavite di vino

 

Eau-de-vie de Cognac

Francia

 

Eau-de-vie des Charentes

Francia

 

Eau-de-vie de Jura

Francia

 

Cognac

Francia

 

(La denominazione «Cognac» può essere completata da una delle seguenti menzioni:

 

 

—  Fine

Francia

 

—  Grande Fine Champagne

Francia

 

—  Grande Champagne

Francia

 

—  Petite Fine Champagne

Francia

 

—  Petite Champagne

Francia

 

—  Fine Champagne

Francia

 

—  Borderies

Francia

 

—  Fins Bois

Francia

 

—  Bons Bois)

Francia

 

Fine Bordeaux

Francia

 

Fine de Bourgogne

Francia

 

Armagnac

Francia

 

Bas-Armagnac

Francia

 

Haut-Armagnac

Francia

 

Armagnac-Ténarèze

Francia

 

Blanche Armagnac

Francia

 

Eau-de-vie de vin de la Marne

Francia

 

Eau-de-vie de vin originaire d’Aquitaine

Francia

 

Eau-de-vie de vin de Bourgogne

Francia

 

Eau-de-vie de vin originaire du Centre-Est

Francia

 

Eau-de-vie de vin originaire de Franche-Comté

Francia

 

Eau-de-vie de vin originaire du Bugey

Francia

 

Eau-de-vie de vin de Savoie

Francia

 

Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux de la Loire

Francia

 

Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône

Francia

 

Eau-de-vie de vin originaire de Provence

Francia

 

Eau-de-vie de Faugères/Faugères

Francia

 

Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc

Francia

 

Aguardente de Vinho Douro

Portogallo

 

Aguardente de Vinho Ribatejo

Portogallo

 

Aguardente de Vinho Alentejo

Portogallo

 

Aguardente de Vinho da Região dos Vinhos Verdes

Portogallo

 

Aguardente de Vinho da Região dos Vinhos Verdes de Alvarinho

Portogallo

 

Aguardente de Vinho Lourinhã

Portogallo

 

Сунгурларска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сунгурларе/Sungurlarska grozdova rakiya/Grozdova rakiya di Sungurlare

Bulgaria

 

Сливенска перла (Сливенска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сливен)/Slivenska perla (Slivenska grozdova rakiya/Grozdova rakiya di Sliven)

Bulgaria

 

Стралджанска Мускатова ракия/Мускатова ракия от Стралджа/Straldjanska Muscatova rakiya/Muscatova rakiya di Straldja

Bulgaria

 

Поморийска гроздова ракия/Гроздова ракия от Поморие/Pomoriyska grozdova rakiya/Grozdova rakiya di Pomorie

Bulgaria

 

Русенска бисерна гроздова ракия/Бисерна гроздова ракия от Русе/Russenska biserna grozdova rakiya/Biserna grozdova rakiya di Ruse

Bulgaria

 

Бургаска Мускатова ракия/Мускатова ракия от Бургас/Bourgaska Muscatova rakiya/Muscatova rakiya di Burgas

Bulgaria

 

Добруджанска мускатова ракия/Мускатова ракия от Добруджа/Dobrudjanska muscatova rakiya/Muscatova rakiya della Dobrudja

Bulgaria

 

Сухиндолска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сухиндол/Suhindolska grozdova rakiya/Grozdova rakiya di Suhindol

Bulgaria

 

Карловска гроздова ракия/Гроздова Ракия от Карлово/Karlovska grozdova rakiya/Grozdova Rakiya di Karlovo

Bulgaria

 

Vinars Târnave

Romania

 

Vinars Vaslui

Romania

 

Vinars Murfatlar

Romania

 

Vinars Vrancea

Romania

 

Vinars Segarcea

Romania

5.  Brandy/Weinbrand

 

Brandy de Jerez

Spagna

 

Brandy del Penedés

Spagna

 

Brandy italiano

Italia

 

Brandy Αττικής/Brandy dell’Attica

Grecia

 

Brandy Πελοποννήσου/Brandy del Peloponneso

Grecia

 

Brandy Κεντρικής Ελλάδας/Brandy della Grecia centrale

Grecia

 

Deutscher Weinbrand

Germania

 

Wachauer Weinbrand

Austria

 

Weinbrand Dürnstein

Austria

 

Pfälzer Weinbrand

Germania

 

Karpatské brandy špeciál

Slovacchia

 

Brandy francese/Brandy de France

Francia

6.  Acquavite di vinaccia

 

Marc de Champagne/Eau-de-vie de marc de Champagne

Francia

 

Marc d’Aquitaine/Eau-de-vie de marc originaire d’Aquitaine

Francia

 

Marc de Bourgogne/Eau-de-vie de marc de Bourgogne

Francia

 

Marc du Centre-Est/Eau-de-vie de marc originaire du Centre-Est

Francia

 

Marc de Franche-Comté/Eau-de-vie de marc originaire de Franche-Comté

Francia

 

Marc du Bugey/Eau-de-vie de marc originaire de Bugey

Francia

 

Marc de Savoie/Eau-de-vie de marc originaire de Savoie

Francia

 

Marc des Côteaux de la Loire/Eau-de-vie de marc originaire des Coteaux de la Loire

Francia

 

Marc des Côtes-du-Rhône/Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône

Francia

 

Marc de Provence/Eau-de-vie de marc originaire de Provence

Francia

 

Marc du Languedoc/Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc

Francia

 

Marc d’Alsace Gewürztraminer

Francia

 

Marc de Lorraine

Francia

 

Marc d’Auvergne

Francia

 

Marc du Jura

Francia

 

Aguardente Bagaceira Bairrada

Portogallo

 

Aguardente Bagaceira Alentejo

Portogallo

 

Aguardente Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes

Portogallo

 

Aguardente Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes de Alvarinho

Portogallo

 

Orujo de Galicia

Spagna

 

Grappa

Italia

 

Grappa di Barolo

Italia

 

Grappa piemontese/Grappa del Piemonte

Italia

 

Grappa lombarda/Grappa di Lombardia

Italia

 

Grappa trentina/Grappa del Trentino

Italia

 

Grappa friulana/Grappa del Friuli

Italia

 

Grappa veneta/Grappa del Veneto

Italia

 

Südtiroler Grappa/Grappa dell’Alto Adige

Italia

 

Grappa siciliana/Grappa di Sicilia

Italia

 

Grappa di Marsala

Italia

 

Τσικουδιά/Tsikoudia

Grecia

 

Τσικουδιά Κρήτης/Tsikoudia di Creta

Grecia

 

Τσίπουρο/Tsipouro

Grecia

 

Τσίπουρο Μακεδονίας/Tsipouro di Macedonia

Grecia

 

Τσίπουρο Θεσσαλίας/Tsipouro di Tessaglia

Grecia

 

Τσίπουρο Τυρνάβου/Tsipouro di Tyrnavos

Grecia

 

Eau-de-vie de marc de marque nationale luxembourgeoise

Lussemburgo

 

Ζιβανία/Τζιβανία/Ζιβάνα/Zivania

Cipro

 

Törkölypálinka

Ungheria

9.  Acquavite di frutta

 

Schwarzwälder Kirschwasser

Germania

 

Schwarzwälder Mirabellenwasser

Germania

 

Schwarzwälder Williamsbirne

Germania

 

Schwarzwälder Zwetschgenwasser

Germania

 

Fränkisches Zwetschgenwasser

Germania

 

Fränkisches Kirschwasser

Germania

 

Fränkischer Obstler

Germania

 

Mirabelle de Lorraine

Francia

 

Kirsch d’Alsace

Francia

 

Quetsch d’Alsace

Francia

 

Framboise d’Alsace

Francia

 

Mirabelle d’Alsace

Francia

 

Kirsch de Fougerolles

Francia

 

Williams d’Orléans

Francia

 

Südtiroler Williams/Williams dell’Alto Adige

Italia

 

Südtiroler Aprikot/Aprikot dell’Alto Adige

Italia

 

Südtiroler Marille/Marille dell’Alto Adige

Italia

 

Südtiroler Kirsch/Kirsch dell’Alto Adige

Italia

 

Südtiroler Zwetschgeler/Zwetschgeler dell’Alto Adige

Italia

 

Südtiroler Obstler/Obstler dell’Alto Adige

Italia

 

Südtiroler Gravensteiner/Gravensteiner dell’Alto Adige

Italia

 

Südtiroler Golden Delicious/Golden Delicious dell’Alto Adige

Italia

 

Williams friulano/Williams del Friuli

Italia

 

Sliwovitz del Veneto

Italia

 

Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia

Italia

 

Sliwovitz del Trentino-Alto Adige

Italia

 

Distillato di mele trentino/Distillato di mele del Trentino

Italia

 

Williams trentino/Williams del Trentino

Italia

 

Sliwovitz trentino/Sliwovitz del Trentino

Italia

 

Aprikot trentino/Aprikot del Trentino

Italia

 

Medronho do Algarve

Portogallo

 

Medronho do Buçaco

Portogallo

 

Kirsch Friulano/Kirschwasser Friulano

Italia

 

Kirsch Trentino/Kirschwasser Trentino

Italia

 

Kirsch Veneto/Kirschwasser Veneto

Italia

 

Aguardente de pêra da Lousã

Portogallo

 

Eau-de-vie de pommes de marque nationale luxembourgeoise

Lussemburgo

 

Eau-de-vie de poires de marque nationale luxembourgeoise

Lussemburgo

 

Eau-de-vie de kirsch de marque nationale luxembourgeoise

Lussemburgo

 

Eau-de-vie de quetsch de marque nationale luxembourgeoise

Lussemburgo

 

Eau-de-vie de mirabelle de marque nationale luxembourgeoise

Lussemburgo

 

Eau-de-vie de prunelles de marque nationale luxembourgeoise

Lussemburgo

 

Wachauer Marillenbrand

Austria

 

Szatmári Szilvapálinka

Ungheria

 

Kecskeméti Barackpálinka

Ungheria

 

Békési Szilvapálinka

Ungheria

 

Szabolcsi Almapálinka

Ungheria

 

Gönci Barackpálinka

Ungheria

 

Pálinka

Ungheria, Austria (acquaviti di albicocche elaborate esclusivamente nelle seguenti province austriache: Bassa Austria, Burgenland, Stiria, Vienna)

 

Bošácka Slivovica

Slovacchia

 

Brinjevec

Slovenia

 

Dolenjski sadjevec

Slovenia

 

Троянска сливова ракия/Сливова ракия от Троян/Troyanska slivova rakiya/Slivova rakiya di Troyan

Bulgaria

 

Силистренска кайсиева ракия/Кайсиева ракия от Силистра/Silistrenska kayssieva rakiya/Kayssieva rakiya di Silistra

Bulgaria

 

Тервелска кайсиева ракия/Кайсиева ракия от Тервел/Tervelska kayssieva rakiya/Kayssieva rakiya di Tervel

Bulgaria

 

Ловешка сливова ракия/Сливова ракия от Ловеч/Loveshka slivova rakiya/Slivova rakiya di Lovech

Bulgaria

 

Pălincă

Romania

 

Țuică Zetea de Medieșu Aurit

Romania

 

Țuică de Valea Milcovului

Romania

 

Țuică de Buzău

Romania

 

Țuică de Argeș

Romania

 

Țuică de Zalău

Romania

 

Țuică Ardelenească de Bistrița

Romania

 

Horincă de Maramureș

Romania

 

Horincă de Cămârzana

Romania

 

Horincă de Seini

Romania

 

Horincă de Chioar

Romania

 

Horincă de Lăpuș

Romania

 

Turț de Oaș

Romania

 

Turț de Maramureș

Romania

10.  Acquavite di sidro di mele o di sidro di pere

 

Calvados

Francia

 

Calvados Pays d’Auge

Francia

 

Calvados Domfrontais

Francia

 

Eau-de-vie de cidre de Bretagne

Francia

 

Eau-de-vie de poiré de Bretagne

Francia

 

Eau-de-vie de cidre de Normandie

Francia

 

Eau-de-vie de poiré de Normandie

Francia

 

Eau-de-vie de cidre du Maine

Francia

 

Aguardiente de sidra de Asturias

Spagna

 

Eau-de-vie de poiré du Maine

Francia

15.  Vodka

 

Svensk Vodka/Swedish Vodka

Svezia

 

Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka of Finland

Finlandia

 

Polska Wódka/Polish Vodka

Polonia

 

Laugarício Vodka

Slovacchia

 

Originali lietuviška degtinė/Original Lithuanian vodka

Lituania

 

Vodka di erbe della pianura del Podlasie settentrionale aromatizzata con un estratto di erba di bisonte/Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej

Polonia

 

Latvijas Dzidrais

Lettonia

 

Rīgas Degvīns

Lettonia

 

Estonian vodka

Estonia

17.  Geist

 

Schwarzwälder Himbeergeist

Germania

18.  Genziana

 

Bayerischer Gebirgsenzian

Germania

 

Südtiroler Enzian/Genziana dell’Alto Adige

Italia

 

Genziana trentina/Genziana del Trentino

Italia

19.  Bevande spiritose al ginepro

 

Genièvre/Jenever/Genever (2)

Belgio, Paesi Bassi, Francia [dipartimenti Nord (59) e Pas-de-Calais (62)], Germania (Länder tedeschi Renania settentrionale-Vestfalia e Bassa Sassonia)

 

Genièvre de grains, Graanjenever, Graangenever

Belgio, Paesi Bassi, Francia [dipartimenti Nord (59) e Pas-de-Calais 62)]

 

Jonge jenever, jonge genever

Belgio, Paesi Bassi

 

Oude jenever, oude genever

Belgio, Paesi Bassi

 

Hasseltse jenever/Hasselt

Belgio (Hasselt, Zonhoven, Diepenbeek)

 

Balegemse jenever

Belgio (Balegem)

 

O' de Flander-Oost-Vlaamse Graanjenever

Belgio (Fiandra orientale)

 

Peket-Pekêt/Peket-Pékêt de Wallonie

Belgio (Vallonia)

 

Genièvre Flandres Artois

Francia [dipartimenti Nord (59) e Pas-de-Calais (62)]

 

Ostfriesischer Korngenever

Germania

 

Steinhäger

Germania

 

Plymouth Gin

Regno Unito

 

Gin de Mahón

Spagna

 

Vilniaus džinas/Vilnius Gin

Lituania

 

Spišská Borovička

Slovacchia

 

Slovenská Borovička Juniperus

Slovacchia

 

Slovenská Borovička

Slovacchia

 

Inovecká Borovička

Slovacchia

 

Liptovská Borovička

Slovacchia

24.  Akvavit/aquavit

 

Dansk Akvavit/Dansk Aquavit

Danimarca

 

Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish Aquavit

Svezia

25.  Bevande spiritose all’anice

 

Anis español

Spagna

 

Anís Paloma Monforte del Cid

Spagna

 

Hierbas de Mallorca

Spagna

 

Hierbas Ibicencas

Spagna

 

Évora anisada

Portogallo

 

Cazalla

Spagna

 

Chinchón

Spagna

 

Ojén

Spagna

 

Rute

Spagna

 

Janeževec

Slovenia

29.  Anice distillato

 

Ouzo/Ούζο

Cipro, Grecia

 

Ούζο Μυτιλήνης/Ouzo di Metilini

Grecia

 

Ούζο Πλωμαρίου/Ouzo di Plomari

Grecia

 

Ούζο Καλαμάτας/Ouzo di Kalamata

Grecia

 

Ούζο Θράκης/Ouzo de Tracia

Grecia

 

Ούζο Μακεδονίας/Ouzo di Macedonia

Grecia

30.  Bevande spiritose di gusto amaro o bitter

 

Demänovka bylinná horká

Slovacchia

 

Rheinberger Kräuter

Germania

 

Trejos devynerios

Lituania

 

Slovenska travarica

Slovenia

32.  Liquore

 

Berliner Kümmel

Germania

 

Hamburger Kümmel

Germania

 

Münchener Kümmel

Germania

 

Chiemseer Klosterlikör

Germania

 

Bayerischer Kräuterlikör

Germania

 

Irish Cream

Irlanda

 

Palo de Mallorca

Spagna

 

Ginjinha portuguesa

Portogallo

 

Licor de Singeverga

Portogallo

 

Mirto di Sardegna

Italia

 

Liquore di limone di Sorrento

Italia

 

Liquore di limone della Costa d’Amalfi

Italia

 

Genepì del Piemonte

Italia

 

Genepì della Valle d’Aosta

Italia

 

Benediktbeurer Klosterlikör

Germania

 

Ettaler Klosterlikör

Germania

 

Ratafia de Champagne

Francia

 

Ratafia catalana

Spagna

 

Anis português

Portogallo

 

Suomalainen Marjalikööri/Suomalainen Hedelmälikööri/Finsk Bärlikör/Finsk Fruktlikör/Finnish berry liqueur/Finnish fruit liqueur

Finlandia

 

Grossglockner Alpenbitter

Austria

 

Mariazeller Magenlikör

Austria

 

Mariazeller Jagasaftl

Austria

 

Puchheimer Bitter

Austria

 

Steinfelder Magenbitter

Austria

 

Wachauer Marillenlikör

Austria

 

Jägertee/Jagertee/Jagatee

Austria

 

Hüttentee

Germania

 

Allažu Ķimelis

Lettonia

 

Čepkelių

Lituania

 

Demänovka Bylinný Likér

Slovacchia

 

Polish Cherry

Polonia

 

Karlovarská Hořká

Repubblica ceca

 

Pelinkovec

Slovenia

 

Blutwurz

Germania

 

Cantueso Alicantino

Spagna

 

Licor café de Galicia

Spagna

 

Licor de hierbas de Galicia

Spagna

 

Génépi des Alpes/Genepì delle Alpi

Francia, Italia

 

Μαστίχα Χίου/Masticha di Chios

Grecia

 

Κίτρο Νάξου/Kitro di Naxos

Grecia

 

Κουμκουάτ Κέρκυρας/Koum Kouat di Corfù

Grecia

 

Τεντούρα/Tentoura

Grecia

 

Poncha da Madeira

Portogallo

34.  Crème de cassis

 

Cassis de Bourgogne

Francia

 

Cassis de Dijon

Francia

 

Cassis de Saintonge

Francia

 

Cassis du Dauphiné

Francia

 

Cassis de Beaufort

Lussemburgo

40.  Nocino

 

Nocino di Modena

Italia

 

Orehovec

Slovenia

Altre bevande spiritose

 

Pommeau de Bretagne

Francia

 

Pommeau du Maine

Francia

 

Pommeau de Normandie

Francia

 

Svensk Punsch/Swedish Punch

Svezia

 

Pacharán navarro

Spagna

 

Pacharán

Spagna

 

Inländerrum

Austria

 

Bärwurz

Germania

 

Aguardiente de hierbas de Galicia

Spagna

 

Aperitivo Café de Alcoy

Spagna

 

Herbero de la Sierra de Mariola

Spagna

 

Königsberger Bärenfang

Germania

 

Ostpreußischer Bärenfang

Germania

 

Ronmiel

Spagna

 

Ronmiel de Canarias

Spagna

 

Genièvre aux fruits/Vruchtenjenever/Jenever met vruchten/Fruchtgenever

Belgio, Paesi Bassi, Francia [dipartimenti Nord (59) e Pas-de-Calais (62)], Germania (Länder tedeschi Renania settentrionale-Vestfalia e Bassa Sassonia)

 

Domači rum

Slovenia

 

Irish Poteen/Irish Poitín

Irlanda

 

Trauktinė

Lituania

 

Trauktinė Palanga

Lituania

 

Trauktinė Dainava

Lituania

(1)   L’indicazione geografica «Irish Whiskey/Uisce Beatha Eireannach/Irish Whisky» comprende il whisky/whiskey prodotto in Irlanda e in Irlanda del Nord.

(2)   Tenendo conto della protezione dell’indicazione geografica «Genièvre» nell’Unione europea e dell’intenzione espressa dalla Svizzera di proteggere la denominazione «Genièvre» come indicazione geografica sul suo territorio, l’Unione europea e la Svizzera hanno convenuto di inserire la denominazione «Genièvre» nelle appendici 1 e 2 dell’allegato 8.

Appendice 2

DENOMINAZIONI PROTETTE PER LE BEVANDE SPIRITOSE ORIGINARIE DELLA SVIZZERA

Acquavite di vino

Eau-de-vie de vin du Valais

Brandy du Valais

Acquavite di vinaccia

Baselbieter Marc

Grappa del Ticino/Grappa Ticinese

Grappa della Val Calanca

Grappa della Val Bregaglia

Grappa della Val Mesolcina

Grappa della Valle di Poschiavo

Marc d’Auvernier

Marc de Dôle du Valais

Acquavite di frutta

Aargauer Bure Kirsch

Abricotine/Eau-de-vie d’abricot du Valais

Baselbieterkirsch

Baselbieter Mirabelle

Baselbieter Pflümli

Baselbieter Zwetschgenwasser

Bernbieter Kirsch

Bernbieter Mirabellen

Bernbieter Zwetschgenwasser

Bérudge de Cornaux

Canada du Valais

Coing d’Ajoie

Coing du Valais

Damassine

Eau-de-vie de poire du Valais

Emmentaler Kirsch

Framboise du Valais

Freiämter Zwetschgenwasser

Fricktaler Kirsch

Golden du Valais

Gravenstein du Valais

Kirsch d’Ajoie

Kirsch de la Béroche

Kirsch du Valais

Kirsch suisse

Lauerzer Kirsch

Luzerner Kernobstbrand

Luzerner Kirsch

Luzerner Pflümli

Luzerner Williams

Luzerner Zwetschgenwasser

Mirabelle d’Ajoie

Mirabelle du Valais

Poire d’Ajoie

Poire d’Orange de la Baroche

Pomme d’Ajoie

Pomme du Valais

Prune d’Ajoie

Prune du Valais

Prune impériale de la Baroche

Pruneau du Valais

Rigi Kirsch

Schwarzbuben Kirsch

Seeländer Kirsch

Seeländer Pflümliwasser

Urschwyzerkirsch

Zuger Kirsch

Acquavite di sidro di mele o di sidro di pere

Bernbieter Birnenbrand

Freiämter Theilerbirnenbrand

Luzerner Birnenträsch

Luzerner Theilerbirnenbrand

Acquavite di genziana

Gentiane du Jura

Bevande spiritose al ginepro

Genièvre ( 22 )

Genièvre du Jura

Liquori

Basler Eierkirsch

Bernbieter Cherry Brandy Liqueur

Bernbieter Griottes Liqueur

Bernbieter Kirschen Liqueur

Liqueur de poires Williams du Valais

Liqueur d’abricot du Valais

Liqueur de framboise du Valais

Baselbieter Burgermeister (Kräuterbrand)

Bernbieter Kräuterbitter

Eau-de-vie d’herbes du Jura

Eau-de-vie d’herbes du Valais

Genépi du Valais

Gotthard Kräuterbrand

Innerschwyzer Chrüter

Luzerner Chrüter (Kräuterbrand)

Walliser Chrüter (Kräuterbrand)

Altre

Lie du Mandement

Lie de Dôle du Valais

Lie du Valais

▼B

Appendice 3

Denominazioni protette per le bevande aromatizzate originarie della Comunità

Clarea

Sangría

Nürnberger Glühwein

Thüringer Glühwein

Vermouth de Chambéry

Vermouth di Torino

Appendice 4

Denominazioni protette per le bevande aromatizzate originarie della Svizzera

Nessuna

▼M20

Appendice 5

ELENCO DEGLI ATTI DI CUI ALL’ARTICOLO 2, RELATIVI ALLE BEVANDE SPIRITOSE, AI VINI AROMATIZZATI E ALLE BEVANDE AROMATIZZATE

a) Bevande spiritose di cui al codice 2208 della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci.

Per l’Unione europea:

regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1334/2008 (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34).

Per la Svizzera:

capitolo 5 dell’ordinanza del Dipartimento federale dell’interno (DFI) del 23 novembre 2005 sulle bevande alcoliche, modificata da ultimo il 15 dicembre 2010 (RU 2010 6391).

b) Bevande aromatizzate di cui ai codici 2205 ed ex 2206 della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci.

Per l’Unione europea:

regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991 (GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

Per la Svizzera:

capitolo 2, sezione 3, dell’ordinanza del Dipartimento federale dell’interno (DFI) del 23 novembre 2005 sulle bevande alcoliche, modificata da ultimo il 15 dicembre 2010 (RU 2010 6391).

▼B

ALLEGATO 9

RELATIVO AI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI OTTENUTI CON IL METODO DI PRODUZIONE BIOLOGICO

Articolo 1

Oggetto

Fatti salvi i loro obblighi relativi ai prodotti non provenienti dal territorio delle Parti e ferme restando le altre disposizioni legislative in vigore, le Parti s'impegnano, su una base di non discriminazione e di reciprocità, a favorire il commercio dei prodotti agricoli e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico provenienti dalla Comunità e dalla Svizzera e conformi alle disposizioni legislative e regolamentari di cui all'appendice 1.

Articolo 2

Campo di applicazione

1.  Il presente Allegato si applica ai prodotti vegetali e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico e conformi alle disposizioni legislative e regolamentari di cui all'appendice 1.

2.  Le Parti s'impegnano ad estendere il campo d'applicazione del presente Allegato agli animali, ai prodotti animali e ai prodotti alimentari contenenti ingredienti di origine animale, dopo aver adottato le rispettive disposizioni legislative e regolamentari in materia. Tale estensione del campo di applicazione dell'Allegato potrà essere decisa dal Comitato previa constatazione di equivalenza, conformemente alle disposizioni dell'articolo 3, e mediante modifica dell'appendice 1, conformemente alla procedura di cui all'articolo 8.

Articolo 3

Principio dell'equivalenza

1.  Le Parti riconoscono che le rispettive disposizioni legislative e regolamentari di cui all'appendice 1 del presente Allegato sono equivalenti. Le Parti possono convenire di escludere dal regime di equivalenza alcuni aspetti o alcuni prodotti. Essi lo specificano nell'appendice 1.

2.  Le Parti s'impegnano a prendere ogni iniziativa necessaria a garantire che le disposizioni legislative e regolamentari riguardanti specificamente i prodotti di cui all'articolo 2 si evolvano in maniera equivalente.

▼M14

3.  Le importazioni tra le Parti di prodotti biologici in provenienza da una delle Parti o immessi in libera pratica sul territorio di una delle Parti e oggetto del regime di equivalenza ai sensi del paragrafo 1 non richiedono la presentazione di certificati di ispezione.

▼B

Articolo 4

Libera circolazione dei prodotti biologici

Ogni Parte adotta, secondo le apposite procedure interne in materia, i provvedimenti necessari a consentire l'importazione e l'immissione in commercio dei prodotti di cui all'articolo 2 che soddisfano le disposizioni legislative e regolamentari dell'altra Parte menzionate nell'appendice 1.

Articolo 5

Etichettatura

1.  Allo scopo di istituire regimi che consentano di evitare la rietichettatura dei prodotti biologici previsti dal presente Allegato, le Parti s'impegnano a prendere ogni iniziativa necessaria a garantire, nell'ambito delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari,

 la salvaguardia degli stessi termini nelle loro varie lingue ufficiali per designare i prodotti biologici;

 l'uso degli stessi termini obbligatori per le dichiarazioni che figurano sull'etichetta dei prodotti conformi a condizioni equivalenti.

2.  Ogni Parte può prescrivere che i prodotti importati in provenienza dall'altra Parte rispettino i requisiti in materia di etichettatura previsti nelle rispettive disposizioni legislative e regolamentari di cui all'appendice 1.

Articolo 6

Paesi terzi

1.  Le Parti s'impegnano a prendere ogni iniziativa necessaria a garantire l'equivalenza dei regimi d'importazione applicabili ai prodotti ottenuti con il metodo di produzione biologico e provenienti da paesi terzi.

2.  Al fine di assicurare una prassi equivalente in materia di riconoscimento nei confronti dei paesi terzi, le Parti si consultano prima di riconoscere un paese terzo e di inserirlo nell'elenco previsto a tale scopo nelle loro disposizioni legislative e regolamentari.

Articolo 7

Scambio d'informazioni

In applicazione dell'articolo 8 dell'Accordo, le Parti e gli Stati membri si comunicano reciprocamente, in particolare, le seguenti informazioni:

 l'elenco delle autorità competenti e degli organismi incaricati delle ispezioni con il relativo numero di codice, nonché le relazioni sulla sorveglianza esercitata dalle autorità responsabili;

 l'elenco delle decisioni amministrative che autorizzano l'importazione di prodotti ottenuti con il metodo di produzione biolgico e provenienti da un paese terzo;

 le irregolarità o le violazioni constatate per quanto riguarda le disposizioni legislative e regolamentari di cui all'appendice 1, conformemente alla procedura prevista all'articolo 10 bis, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91.

Articolo 8

Gruppo di lavoro per i prodotti biologici

1.  Il gruppo di lavoro per i prodotti biologici, di seguito denominato «il gruppo di lavoro», istituito a norma dell'articolo 6, paragrafo 7 dell'Accordo, procede all'esame di ogni questione relativa al presente Allegato e alla sua applicazione.

2.  Il gruppo di lavoro esamina periodicamente l'evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna delle Parti nei settori contemplati dal presente Allegato. In particolare, ad esso compete:

 verificare l'equivalenza delle disposizioni legislative e regolamentari delle Parti in vista del loro inserimento nell'appendice 1;

 raccomandare al Comitato, se necessario, l'introduzione nell'appendice 2 del presente Allegato delle modalità di applicazione necessarie a garantire un'attuazione coerente delle disposizioni legislative e regolamentari contemplate dal presente Allegato nei rispettivi territori delle Parti;

 raccomandare al Comitato l'estensione del campo di applicazione del presente Allegato ad altri prodotti oltre a quelli di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

Articolo 9

Misure di salvaguardia

1.  Laddove qualsiasi indugio possa arrecare un pregiudizio difficile da riparare, possono essere adottate misure provvisorie di salvaguardia senza consultazioni preliminari, a condizione che, immediatamente dopo l'adozione di tali misure, siano avviate consultazioni.

2.  Se nell'ambito delle consultazioni di cui al paragrafo 1 le Parti non riescono a raggiungere un Accordo, la Parte che ha chiesto le consultazioni o adottato le misure di cui al paragrafo 1 può prendere le misure cautelari appropriate in modo da consentire l'applicazione del presente Allegato.

▼M8

Appendice 1

Disposizioni regolamentari applicabili nella Comunità europea

Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2254/2004 della Commissione (GU L 385 del 29.12.2004, pag. 20).

Regolamento (CEE) n. 94/92 della Commissione, del 14 gennaio 1992, che stabilisce modalità d'applicazione del regime d'importazione dai paesi terzi, previsto dal regolamento (CEE) n. 2092/91, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (GU L 11 del 17.1.1992, pag. 14), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 746/2004 (GU L 122 del 26.4.2004, pag. 10).

Regolamento (CEE) n. 207/93 della Commissione, del 29 gennaio 1993, che definisce il contenuto dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari e recante le norme di attuazione delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 4 del suddetto regolamento (GU L 25 del 2.2.1993, pag. 5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2020/2000 (GU L 241 del 26.9.2000, pag. 39).

Regolamento (CE) n. 1788/2001 della Commissione, del 7 settembre 2001, che fissa le modalità d'applicazione delle disposizioni concernenti il certificato di controllo per l'importazione di prodotti provenienti da paesi terzi ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (GU L 243 del 13.9.2001, pag. 3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 746/2004 (GU L 122 del 26.4.2004, pag. 10).

Regolamento (CE) n. 223/2003 della Commissione, del 5 febbraio 2003, concernente i requisiti in materia di etichettatura riferiti al metodo di produzione biologico per i mangimi, i mangimi composti per animali e le materie prime per mangimi e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio (GU L 31 del 6.2.2003, pag. 3).

Regolamento (CE) n. 1452/2003 della Commissione, del 14 agosto 2003, che mantiene la deroga prevista all'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2092/91 per le sementi e i materiali di riproduzione vegetativa per alcune specie e stabilisce le norme procedurali e i criteri per l'applicazione della deroga (GU L 206 del 15.8.2003, pag. 17).

Disposizioni applicabili in Svizzera

Ordinanza del 22 settembre 1997 sull’agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull’agricoltura biologica), modificata da ultimo il 10 novembre 2004 (RU 2004 4891).

Ordinanza del Dipartimento federale dell’economia del 22 settembre 1997 sull’agricoltura biologica, modificata da ultimo il 10 novembre 2004 (RU 2004 4895).

Esclusione del regime di equivalenza

Prodotti svizzeri a base di componenti prodotti nell’ambito della conversione verso l’agricoltura biologica.

Prodotti derivati dalla produzione caprina svizzera quando gli animali beneficiano della deroga dell’articolo 39d dell’ordinanza 910.18 sull’agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari biologici.

▼C3

Appendice 2

Modalità d'applicazione

Le norme di etichettatura della parte importatrice si applicano per quanto concerne l'etichettatura relativa al metodo di produzione biologico degli alimenti per animali.

▼M22

ALLEGATO 10

RELATIVO AL RICONOSCIMENTO DEI CONTROLLI DI CONFORMITÀ ALLE NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE PER I PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI FRESCHI

Articolo 1

Campo d'applicazione

Il presente allegato si applica agli ortofrutticoli destinati ad essere consumati freschi o secchi e per i quali l'Unione europea ha fissato norme di commercializzazione, o ha riconosciuto norme alternative alla norma generale dell’Unione, in base al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ( 23 ), esclusi gli agrumi.

Articolo 2

Oggetto

1.  I prodotti di cui all’articolo 1 originari della Svizzera o dell’Unione europea, quando sono riesportati dalla Svizzera nell’Unione europea corredati del certificato di conformità di cui all’articolo 3, non sono soggetti, all’interno dell’Unione, a un controllo di conformità alle norme prima di essere introdotti nel territorio doganale dell’Unione europea.

2.  L’Ufficio federale dell’agricoltura viene accettato come autorità responsabile dei controlli di conformità alle norme dell'Unione europea o alle norme equivalenti per i prodotti originari della Svizzera o dell’Unione riesportati dalla Svizzera nell’Unione europea. A tal fine, l'Ufficio federale dell'agricoltura può incaricare gli organismi di controllo menzionati nell'appendice 1 di effettuare i controlli di conformità secondo la seguente procedura:

 l'Ufficio federale dell'agricoltura notifica gli organismi designati alla Commissione europea,

 gli organismi di controllo rilasciano il certificato di cui all'articolo 3,

 gli organismi designati devono disporre di controllori con una formazione riconosciuta dall'Ufficio federale dell'agricoltura, del materiale e degli impianti necessari per le verifiche e le analisi richieste dal controllo e di apparecchiature adeguate per la trasmissione delle informazioni.

3.  Se la Svizzera sottopone i prodotti di cui all'articolo 1, prima di introdurli nel territorio doganale svizzero, ad un controllo di conformità a determinate norme di commercializzazione, sono adottate disposizioni equivalenti a quelle previste dal presente allegato, che consentano ai prodotti originari della Comunità di non essere sottoposti a questo tipo di controllo.

Articolo 3

Certificato di conformità

1.  Ai sensi del presente allegato, per «certificato di conformità» s'intende:

 il formulario di cui all'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ( 24 ),

 il formulario svizzero di cui all’appendice 2 del presente allegato;

 il formulario UN/ECE allegato al protocollo di Ginevra sulla normalizzazione degli ortofrutticoli freschi e della frutta secca,

 il formulario OCSE allegato alla decisione del Consiglio dell'OCSE sul regime OCSE per l'applicazione delle norme internazionali agli ortofrutticoli.

2.  Il certificato di conformità accompagna il lotto di prodotti originari della Svizzera o dell’Unione europea riesportati dalla Svizzera nell’Unione fino all’immissione in libera pratica sul territorio dell’Unione europea.

3.  Il certificato di conformità deve recare il timbro di uno degli organismi menzionati all'appendice 1 del presente allegato.

4.  I certificati di conformità rilasciati da un organismo di controllo cui sia stato ritirato il mandato di cui all'articolo 2, paragrafo 2, non sono più riconosciuti ai sensi del presente allegato.

Articolo 4

Scambio di informazioni

1.  In applicazione dell'articolo 8 dell'Accordo, le Parti si trasmettono in particolare l'elenco delle autorità competenti e degli organismi di controllo della conformità. La Commissione europea segnala all'Ufficio federale dell'agricoltura le irregolarità o le infrazioni constatate per quanto concerne la conformità alle norme in vigore dei lotti di ortofrutticoli originari della Svizzera o dell'Unione europea riesportati dalla Svizzera nell'Unione e corredati del certificato di conformità.

2.  Per poter valutare l'osservanza delle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, terzo trattino, l'Ufficio federale dell'agricoltura accetta, su richiesta della Commissione europea, che si proceda in loco a un controllo congiunto degli organismi designati.

3.  Il controllo congiunto viene effettuato secondo la procedura proposta dal gruppo di lavoro «ortofrutticoli» e decisa dal Comitato.

Articolo 5

Clausola di salvaguardia

1.  Le Parti contraenti si consultano non appena una di esse ritiene che l'altra sia venuta meno a uno degli obblighi previsti dal presente allegato.

2.  La Parte contraente che chiede le consultazioni comunica all'altra Parte tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito del caso.

3.  Ogniqualvolta si constati che lotti originari della Svizzera o dell'Unione europea, quando sono riesportati dalla Svizzera all'Unione europea corredati del certificato di conformità, non sono conformi alle norme in vigore, e che un ritardo rischia di rendere inefficaci le misure di lotta contro le frodi o di provocare distorsioni della concorrenza, possono essere prese misure di salvaguardia provvisorie senza consultazioni preliminari, purché siano avviate consultazioni subito dopo l'adozione di dette misure.

4.  Se, al termine delle consultazioni di cui ai paragrafi 1 e 3, le Parti contraenti non raggiungono un accordo entro tre mesi, la Parte che ha chiesto le consultazioni o che ha preso le misure di cui al paragrafo 3 può prendere gli opportuni provvedimenti cautelari, che possono andare fino alla sospensione parziale o totale delle disposizioni del presente allegato.

Articolo 6

Gruppo di lavoro «ortofrutticoli»

1.  Il gruppo di lavoro «ortofrutticoli» istituito a norma dell'articolo 6, paragrafo 7, dell'Accordo esamina tutte le questioni relative al presente allegato e alla sua applicazione. Esso esamina periodicamente l'evoluzione delle disposizioni legislative e normative interne delle Parti nei settori contemplati dal presente allegato.

2.  Esso formula in particolare proposte, che presenta al Comitato onde adeguare e aggiornare le appendici del presente allegato.

Appendice 1

Organismi di controllo svizzeri autorizzati a rilasciare il certificato di controllo di cui all'articolo 3 dell'allegato 10

Qualiservice

Casella postale 7960

CH-3001 Berna

Appendice 2

image

▼B

ALLEGATO 11

RELATIVO ALLE MISURE SANITARIE E ZOOTECNICHE APPLICABILI AGLI SCAMBI DI ANIMALI VIVI E DI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

Articolo 1

1.  Il titolo I del presente Allegato verte:

 sulle misure di lotta contro alcune malattie degli animali e sulla notifica di queste malattie;

 sugli scambi e l'importazione dai paesi terzi di animali vivi, nonché dei relativi sperma, ovuli ed embrioni.

2.  Il titolo II del presente Allegato verte sugli scambi di prodotti animali.



TITOLO I

SCAMBI DI ANIMALI VIVI NONCHÉ DEI RELATIVI SPERMA, OVULI ED EMBRIONI

Articolo 2

1.  Le Parti constatano di avere legislazioni simili e che conducono a risultati identici in materia di lotta contro le malattie degli animali e di notifica di queste malattie.

2.  Le legislazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo formano oggetto dell'appendice 1. L'applicazione di queste legislazioni è soggetta alle modalità particolari previste nella stessa appendice.

Articolo 3

Le Parti convengono che gli scambi di animali vivi nonché dei relativi sperma, ovuli ed embrioni si effettueranno conformemente alle legislazioni di cui all'appendice 2. L'applicazione di queste legislazioni è soggetta alle modalità particolari previste nella stessa appendice.

Articolo 4

1.  Le Parti constatano di avere legislazioni simili e che conducono a risultati identici in materia d'importazione dai paesi terzi di animali vivi nonché dei relativi sperma, ovuli ed embrioni.

2.  Le legislazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo formano oggetto dell'appendice 3. L'applicazione di queste legislazioni è soggetta alle modalità particolari previste nella stessa appendice.

Articolo 5

Le Parti convengono, in materia zootecnica, sull'applicazione delle disposizioni che figurano nell'appendice 4.

Articolo 6

Le Parti convengono che i controlli relativi agli scambi e alle importazioni in provenienza dai paesi terzi di animali vivi nonché dei relativi sperma, ovuli ed embrioni sono effettuati conformemente alle disposizioni dell'appendice 5.



TITOLO II

SCAMBI DI PRODOTTI ANIMALI

Articolo 7

Finalità

La finalità del presente titolo è di favorire gli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale tra le Parti mediante l'istituzione di un dispositivo per il riconoscimento dell'equivalenza delle misure sanitarie applicate dalle Parti, compatibilmente con la tutela della salute degli uomini e degli animali, nonché di migliorare la comunicazione e la cooperazione tra le Parti in materia di polizia sanitaria.

Articolo 8

Obblighi multilaterali

Il presente titolo non inficia in alcun modo i diritti e gli obblighi spettanti alle Parti in virtù dell'Accordo istitutivo dell'Organizzazione mondiale del commercio e dei relativi allegati, in particolare dell'Accordo sull'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie (SPS).

Articolo 9

Campo di applicazione

1.  Il campo di applicazione del presente titolo è inizialmente limitato alle misure sanitarie applicate dalle Parti ai prodotti di origine animale elencati nell'appendice 6.

2.  Salvo disposizione contraria delle appendici al presente titolo e fatto salvo l'articolo 20 del presente Allegato, sono escluse dal campo di applicazione del presente titolo le misure sanitarie concernenti gli additivi alimentari (ivi compresi tutti gli additivi e i coloranti alimentari, i coadiuvanti tecnologici, gli aromi), l'irradiazione, i contaminanti (agenti fisici e residui di farmaci veterinari), i residui chimici dovuti alla migrazione di sostanze contenute nei materiali d'imballaggio, le sostanze chimiche non autorizzate (additivi, coadiuvanti tecnologici, farmaci veterinari vietati, ecc.), l'etichettatura dei prodotti alimentari, i mangimi e le premiscele medicati.

Articolo 10

Definizioni

Ai fini del presente titolo, si applicano le seguenti definizioni:

a) «prodotti animali»: i prodotti di origine animale cui si applicano le disposizioni dell'appendice 6;

b) «misure sanitarie»: le misure definite nell'Allegato A, paragrafo 1 dell'Accordo SPS relativamente ai prodotti animali;

c) «adeguato livello di protezione sanitaria»: il livello di protezione definito nell'Allegato A, paragrafo 5 dell'Accordo SPS relativamente ai prodotti animali;

d) «autorità competenti»:

i) Svizzera: le autorità di cui all'appendice 7, parte A;

ii) Comunità europea: le autorità di cui all'appendice 7, parte B.

Articolo 11

Adeguamento alle condizioni regionali

1.  Ai fini degli scambi tra le Parti, le misure di cui all'articolo 2 si applicano fatto salvo il disposto del paragrafo 2 del presente articolo.

2.  Se una delle Parti rivendica una qualifica sanitaria speciale riguardo ad una particolare malattia, può chiedere il riconoscimento di tale qualifica. Essa può chiedere anche garanzie supplementari, confacenti alla qualifica riconosciuta, per l'importazione di prodotti animali. Le garanzie inerenti a determinate malattie sono specificate nell'appendice 8.

Articolo 12

Equivalenza

1.  Il riconoscimento dell'equivalenza presuppone la valutazione e l'accettazione dei seguenti elementi:

 legislazione, norme, procedure e programmi vigenti per effettuare controlli e garantire l'adempimento degli obblighi nazionali e di quelli incombenti al paese importatore;

 la struttura documentata delle autorità competenti, le loro attribuzioni e poteri, la loro organizzazione gerarchica, le loro procedure operative e risorse disponibili;

 l'operato delle autorità competenti nell'esecuzione dei programmi di controllo e rispetto alle garanzie fornite.

Ai fini di tale valutazione, le Parti tengono conto dell'esperienza già acquisita.

2.  L'equivalenza si applica alle misure sanitarie vigenti nei settori o parti di settori dei prodotti animali, alle disposizioni legislative, ai sistemi ispettivi e di controllo, o a parti di essi, ovvero a particolari requisiti legislativi, ispettivi o d'igiene.

Articolo 13

Determinazione dell'equivalenza

1.  Per determinare se una misura sanitaria applicata dalla Parte esportatrice raggiunga l'adeguato livello di protezione sanitaria, le Parti procedono come segue:

i) identificano la misura sanitaria per la quale viene chiesto il riconoscimento dell'equivalenza;

ii) la Parte importatrice espone l'obiettivo della propria misura sanitaria, indicando, secondo i casi, il rischio o i rischi che la misura in questione intende prevenire, e specifica l'adeguato livello di protezione sanitaria;

iii) la Parte esportatrice dimostra che la misura sanitaria raggiunge l'adeguato livello di protezione sanitaria della Parte importatrice;

iv) la Parte importatrice determina se la misura sanitaria applicata dalla Parte esportatrice raggiunge l'adeguato livello di protezione sanitaria;

v) la Parte importatrice riconosce l'equivalenza della misura sanitaria applicata dalla Parte esportatrice se quest'ultima dimostra obiettivamente che la propria misura raggiunge l'adeguato livello di protezione sanitaria della Parte importatrice.

2.  Se l'equivalenza non viene riconosciuta, gli scambi tra le Parti possono avere luogo alle condizioni prescritte dalla Parte importatrice per garantire l'adeguato livello di protezione sanitaria, secondo quanto enunciato nell'appendice 6. La Parte esportatrice può attenersi alle condizioni stabilite dalla Parte importatrice senza che ciò pregiudichi l'esito della procedura di cui al paragrafo 1.

Articolo 14

Riconoscimento delle misure sanitarie

1.  Nell'appendice 6 figurano i settori o parti di settori per i quali, alla data dell'entrata in vigore del presente Allegato, le misure sanitarie applicate dalle Parti sono reciprocamente riconosciute come equivalenti ai fini degli scambi. In questi settori o parti di settori, gli scambi di prodotti animali avvengono conformemente alle legislazioni di cui all'appendice 6, applicate secondo le modalità ivi stabilite.

2.  Nell'appendice 6 figurano altresì i settori o parti di settori per i quali le Parti applicano misure sanitarie differenti.

Articolo 15

Controlli alle frontiere e canoni

I controlli relativi agli scambi di prodotti animali tra la Comunità e la Svizzera vengono effettuati conformemente alle disposizioni di cui:

a) all'appendice 10, parte A, per le misure riconosciute equivalenti;

b) all'appendice 10, parte B, per le misure non riconosciute equivalenti;

c) all'appendice 10, parte C, per le misure specifiche;

d) all'appendice 10, parte D, per i canoni.

Articolo 16

Verifica

1.  Per stimolare la fiducia nell'effettiva attuazione delle disposizioni del presente titolo, ciascuna delle Parti ha il diritto di effettuare verifiche sulla Parte esportatrice, comprendenti tra l'altro:

a) una valutazione, totale o parziale, del programma di controllo realizzato dalle autorità competenti, eventualmente con una supervisione dei programmi d'ispezione e di verifica;

b) sopralluoghi e ispezioni in loco.

Tali provvedimenti devono essere attuati in conformità con le disposizioni dell'appendice 9.

2.  Per la Comunità:

 le verifiche di cui al paragrafo 1 sono eseguite dalla Comunità,

 i controlli alle frontiere di cui all'articolo 15 sono di competenza degli Stati membri.

3.  Per la Svizzera, le autorità elvetiche procedono alle verifiche di cui al paragrafo 1 e ai controlli frontalieri di cui all'articolo 15.

4.  Le Parti possono, di comune Accordo:

a) comunicare i risultati e le conclusioni delle verifiche e dei controlli frontalieri a paesi terzi non aderenti al presente Allegato;

b) avvalersi dei risultati e delle conclusioni di verifiche e di controlli frontalieri eseguiti da paesi terzi non aderenti al presente Allegato.

Articolo 17

Notificazione

1.  Le disposizioni del presente articolo si applicano nella misura in cui esse non rientrano nelle pertinenti misure di cui agli articoli 2 e 20 del presente Allegato.

2.  Le Parti si notificano reciprocamente:

 entro le 24 ore, ogni modifica rilevante della situazione sanitaria;

 nel più breve tempo possibile, ogni dato di rilevanza epidemiologica in relazione a malattie non figuranti nel paragrafo 1 o a nuove malattie;

 qualsiasi misura supplementare adottata in più dei requisiti elementari in materia di lotta o di eradicazione delle malattie degli animali o di tutela della pubblica sanità, nonché ogni modifica della politica di prevenzione, comprese le campagne di vaccinazione.

3.  Le notificazioni di cui al paragrafo 2 vengono indirizzate per iscritto ai punti di contatto designati nell'appendice 11.

4.  In caso di allarme d'ordine sanitario o zoosanitario, la notificazione può essere effettuata oralmente ai punti di contatto di cui all'appendice 11 e sarà seguita da una conferma scritta entro le 24 ore.

5.  Se una delle Parti paventa un rischio per la salute degli uomini o degli animali, vengono tenute, su richiesta, consultazioni quanto prima possibile e comunque entro 14 giorni. Ciascuna delle Parti si impegna a fornire, in simili circostanze, tutte le informazioni necessarie per evitare perturbazioni degli scambi e per addivenire ad una soluzione reciprocamente accettabile.

Articolo 18

Scambi di informazioni e comunicazione di dati e risultanze scientifiche

1.  Le Parti intercambiano in maniera uniforme e sistematica informazioni utili per l'attuazione del presente titolo, onde suscitare fiducia reciproca, offrire garanzie e dimostrare l'efficacia dei programmi controllati. Se necessario per la realizzazione di tali obiettivi, esse procedono anche a scambi di funzionari.

2.  Gli scambi di informazioni sulle modifiche delle rispettive misure sanitarie o su altri temi pertinenti comprendono tra l'altro:

 l'esame preliminare di proposte di modifica delle norme o delle condizioni regolamentari che possono interferire con il presente titolo; se necessario, il Comitato misto veterinario può essere adito da una delle Parti;

 ragguagli sull'andamento degli scambi di prodotti di origine animale;

 informazioni sui risultati delle verifiche di cui all'articolo 16.

3.  A convalida delle loro posizioni o richieste, le Parti provvedono a comunicare dati o documenti scientifici alle istanze scientifiche competenti, le quali li esaminano tempestivamente e informano entrambe le Parti dell'esito di detto esame.

4.  I suddetti scambi di informazioni si svolgono tramite i punti di contatto indicati nell'appendice 11.



TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 19

Comitato misto veterinario

1.  È istituito un Comitato misto veterinario, composto di rappresentanti delle Parti. Esso esamina tutte le questioni attinenti all'applicazione del presente Allegato e alla sua applicazione. Esso assume inoltre tutti gli incarichi previsti dal presente Allegato.

2.  Il Comitato misto veterinario dispone di un potere decisionale per i casi previsti dal presente Allegato. Le decisioni del Comitato misto veterinario sono eseguite dalle Parti secondo le loro norme rispettive.

3.  Il Comitato misto veterinario esamina periodicamente l'evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari delle Parti nelle materie che formano oggetto del presente Allegato. Esso può decidere di modificare le appendici del presente Allegato, in particolare per adeguarle ed aggiornarle.

4.  Il Comitato misto veterinario si pronuncia di comune Accordo.

5.  Il Comitato misto veterinario stabilisce il proprio regolamento interno. In funzione delle esigenze, il Comitato misto veterinario può essere convocato su richiesta di una delle Parti.

6.  Il Comitato misto veterinario può costituire gruppi di lavoro tecnici, composti di esperti delle Parti, incaricati di individuare e trattare particolari questioni d'ordine scientifico e tecnico attinenti al presente Allegato. Qualora sia necessaria una perizia, il Comitato misto veterinario può inoltre costituire gruppi di lavoro tecnici ad hoc, in particolare scientifici, la cui composizione non è necessariamente limitata ai rappresentanti delle Parti.

Articolo 20

Clausola di salvaguardia

1.  Qualora la Comunità europea o la Svizzera abbia l'intenzione di applicare misure di salvaguardia nei confronti dell'altra Parte contraente, ne informa previamente quest'ultima. Fatta salva la possibilità di porre immediatamente in vigore le misure previste, si terranno al più presto consultazioni tra i servizi competenti della Commissione e della Svizzera per cercare soluzioni adeguate. Se necessario, il Comitato misto potrà essere adito da una delle due Parti.

2.  Qualora uno Stato membro della Comunità europea abbia l'intenzione di attuare misure provvisorie di salvaguardia nei confronti della Svizzera, esso ne informa preventivamente le autorità elvetiche.

3.  Qualora la Comunità prenda una decisione di salvaguardia nei confronti di una delle parti del territorio della Comunità europea o di paesi terzi, il servizio competente ne informa quanto prima le autorità competenti della Svizzera. Dopo aver esaminato la situazione, la Svizzera adotta le misure richieste da questa decisione, eccetto se ritiene che tali misure non siano giustificate. In quest'ultima ipotesi, si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 1.

4.  Qualora la Svizzera prenda una decisione di salvaguardia nei confronti di paesi terzi, ne informa quanto prima i servizi competenti della Commissione. Fatta salva la possibilità per la Svizzera di mettere immediatamente in vigore le misure previste, si terranno al più presto consultazioni tra i servizi competenti della Commissione e della Svizzera per cercare soluzioni adeguate. Se necessario, il Comitato misto potrà essere adito da una delle due Parti.

▼M9

Appendice 1

MISURE DI LOTTA/NOTIFICA DELLE MALATTIE

I.   Afta epizootica

A.   LEGISLAZIONI



Comunità europea

Svizzera

1.  Direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 84/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE (GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1) modificata dalla decisione 2005/615/CE della Commissione, del 16 agosto 2005, che modifica l’allegato XI della direttiva 2003/85/CE del Consiglio per quanto riguarda i laboratori nazionali in taluni Stati membri.

1.  Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a e 9a (misura contro le epizoozie molto contagiose, scopi della lotta) e 57 (disposizioni di esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale)

2.  Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie molto contagiose), 49 (manipolazione di microrganismi patologici per l'animale), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77-98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie molto contagiose), 99-103 (misure specifiche riguardanti la lotta contro l’afta epizootica)

3.  Ordinanza del 14 giugno 1999 sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’economia, modificata da ultimo il 10 marzo 2006 (RS 172.216.1), in particolare l’articolo 8 (laboratorio di riferimento, registrazione, controllo e messa a disposizione di vaccino contro l’afta epizootica)

B.   MODALITÀ D’APPLICAZIONE PARTICOLARI

1. La Commissione e l’Ufficio federale di veterinaria si notificano l’intenzione di procedere a una vaccinazione d’emergenza. Nei casi di estrema urgenza, la notifica riguarda la decisione adottata e le relative modalità di attuazione. In ogni caso, si tengono quanto prima consultazioni nell'ambito del Comitato misto veterinario.

2. In applicazione dell’articolo 97 dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d’allarme pubblicato sul sito Internet dell’Ufficio veterinario federale.

3. Il laboratorio comune di riferimento per l’identificazione del virus dell’afta epizootica è: The Institute for Animal Health Pirbright Laboratory, Inghilterra. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. Le funzioni e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall’allegato XVI della direttiva 2003/85/CE.

▼M21

II.    Peste suina classica

A.   LEGISLAZIONI ( 25 )



Unione europea

Svizzera

Direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (GU L 316 dell’1.12.2001, pag. 5).

1.  Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a e 9a (misura contro le epizoozie fortemente contagiose, scopi della lotta) e l’articolo 57 (disposizioni di esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale);

2.  Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie fortemente contagiose), 40-47 (eliminazione e valorizzazione dei rifiuti), 49 (manipolazione di microorganismi patogeni per l’animale), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77-98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie fortemente contagiose) e 116-121 (constatazione della peste suina alla macellazione, misure specifiche riguardanti la lotta contro la peste suina);

3.  Ordinanza del 14 giugno 1999 sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’economia (Org-DFE; RS 172.216.1), in particolare l’articolo 8 (laboratorio di riferimento);

4.  Ordinanza del 25 maggio 2011 concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA; RS 916.441.22).

B.   MODALITÀ D’APPLICAZIONE PARTICOLARI

1. La Commissione e l’Ufficio federale di veterinaria si notificano l’intenzione di procedere ad una vaccinazione d’emergenza. Si tengono quanto prima consultazioni nell’ambito del Comitato misto veterinario.

2. Se necessario e in applicazione dell’articolo 117, paragrafo 5, dell’ordinanza sulle epizoozie, l’Ufficio federale di veterinaria stabilirà disposizioni di esecuzione a carattere tecnico per quanto riguarda la marcatura e il trattamento delle carni che provengono dalle zone di protezione e di sorveglianza.

3. In applicazione dell’articolo 121 dell’ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano di eradicazione della peste suina classica dei suini selvatici in conformità degli articoli 15 e 16 della direttiva 2001/89/CE.

4. In applicazione dell’articolo 97 dell’ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d’allarme pubblicato sul sito Internet dell’Ufficio federale di veterinaria.

5. L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente sulla base dell’articolo 21 della direttiva 2001/89/CE e dell’articolo 57 della legge sulle epizoozie.

6. Se necessario, in applicazione dell’articolo 89, paragrafo 2, dell’ordinanza sulle epizoozie, l’Ufficio federale di veterinaria stabilirà disposizioni d’esecuzione a carattere tecnico per quanto riguarda il controllo sierologico dei suini nelle zone di protezione e di sorveglianza in conformità del capitolo IV dell’allegato della decisione 2002/106/CE della Commissione ( 26 ).

7. Il laboratorio comune di riferimento per la peste suina classica è il seguente: Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule Hannover, 15 Bünteweg 17, D-30559, Hannover, Germania. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti dalla designazione di questo laboratorio. La funzione e i compiti del suddetto laboratorio sono quelli previsti dall’allegato IV della direttiva 2001/89/CE.

III.    Peste suina africana

A.   LEGISLAZIONI ( 27 )



Unione europea

Svizzera

Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27).

1.  Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a e 9a (misure contro le epizoozie fortemente contagiose, scopi della lotta) e 57 (disposizioni d’esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale);

2.  Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie fortemente contagiose), 40-47 (eliminazione e valorizzazione dei rifiuti), 49 (manipolazione di microorganismi patogeni per l’animale), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77-98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie fortemente contagiose) e 116-121 (constatazione della peste suina alla macellazione, misure specifiche riguardanti la lotta contro la peste suina);

3.  Ordinanza del 14 giugno 1999 sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’economia (Org-DFE; RS 172.216.1), in particolare l’articolo 8 (laboratorio di riferimento);

4.  Ordinanza del 25 maggio 2011 concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA; RS 916.441.22).

B.   MODALITÀ D’APPLICAZIONE PARTICOLARI

1. Il laboratorio dell’Unione europea di riferimento per la peste suina africana è il seguente: Centro de Investigación en Sanidad Animal, 28130 Valdeolmos, Madrid, Spagna. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti dalla designazione di questo laboratorio. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall’allegato V della direttiva 2002/60/CE.

2. In applicazione dell’articolo 97 dell’ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d’allarme pubblicato sul sito Internet dell’Ufficio federale di veterinaria.

3. Se necessario, e in applicazione dell’articolo 89, paragrafo 2, dell’ordinanza sulle epizoozie, l’Ufficio federale di veterinaria stabilirà disposizioni di esecuzione a carattere tecnico in conformità delle disposizioni della decisione 2003/422/CE ( 28 ) per quanto riguarda le modalità di diagnostica della peste suina africana.

4. L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all’articolo 20 della direttiva 2002/60/CE e all’articolo 57 della legge sulle epizoozie.

▼M9

IV.   Peste equina

A.   LEGISLAZIONI



Comunità europea

Svizzera

Direttiva 92/35/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina (GU L 157 del 10.6.1992, pag. 19), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell’esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (maggioranza qualificata) (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1)

1.  Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a e 9a (misura contro le epizoozie molto contagiose, scopi della lotta) e 57 (disposizioni d’esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale)

2.  Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie molto contagiose), 49 (manipolazione di microrganismi patogeni per l’animale), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77-98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie molto contagiose), 112-115 (misure specifiche riguardanti la lotta contro la peste equina)

3.  Ordinanza del 14 giugno 1999 sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’economia, modificata da ultimo il 10 marzo 2006 (RS 172.216.1), in particolare l’articolo 8 (laboratorio di riferimento)

B.   MODALITÀ D’APPLICAZIONE PARTICOLARI

1. Qualora si sviluppi in Svizzera un’epizoozia di gravità eccezionale, il Comitato misto veterinario si riunisce al fine di procedere a un esame della situazione. Le competenti autorità svizzere s’impegnano ad adottare le misure necessarie alla luce dei risultati di questo esame.

2. Il laboratorio comune di riferimento per la peste equina è: Laboratorio de Sanidad y Producción Animal, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 28110 Algete, Madrid, Spagna. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall’allegato III della direttiva 92/35/CEE.

3. L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all’articolo 16 della direttiva 92/35/CEE e all’articolo 57 della legge sulle epizoozie.

4. In applicazione dell’articolo 97 dell'Ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d’intervento pubblicato sul sito Internet dell’Ufficio federale di veterinaria.

▼M16

V.    Influenza Aviaria

A.   LEGISLAZIONI ( 29 )



Unione europea

Svizzera

Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).

1.  Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a e 9a (misure contro le epizoozie fortemente contagiose, scopi della lotta) e 57 (disposizioni d’esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale).

2.  Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie fortemente contagiose), 49 (manipolazione di microrganismi patogeni per gli animali), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77-98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie fortemente contagiose), 122-115 (misure specifiche riguardanti l’influenza aviaria).

3.  Ordinanza del 14 giugno 1999 sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’economia (Org DFE; RS 172.216.1), in particolare l’articolo 8 (laboratorio di riferimento).

B.   MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI

1. Il laboratorio dell’Unione europea di riferimento per l’influenza aviaria è il seguente: Central Veterinary Laboratory, New Haw, Weybridge, Surrey KT15 3NB, Regno Unito. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni che risulteranno dalla designazione di questo laboratorio. La funzione e i compiti di detto laboratorio sono quelli previsti dall’allegato VII, punto 2, della direttiva 2005/94/CE.

2. In applicazione dell’articolo 97 dell’ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d’emergenza pubblicato sul sito Internet dell’Ufficio federale di veterinaria.

3. L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del comitato misto veterinario, segnatamente sulla base dell’articolo 60 della direttiva 2005/94/CE e dell’articolo 57 della legge sulle epizoozie.

▼M21

VI.    Malattia di Newcastle

A.   LEGISLAZIONI ( 30 )



Unione europea

Svizzera

Direttiva 92/66/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle (GU L 260 del 5.9.1992, pag. 1).

1.  Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a e 9a (misure contro le epizoozie fortemente contagiose, scopi della lotta) e 57 (disposizioni d’esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale);

2.  Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie fortemente contagiose), 40-47 (eliminazione e valorizzazione dei rifiuti), 49 (manipolazione di microrganismi patogeni per l’animale), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77-98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie fortemente contagiose), 122-125 (misure specifiche concernenti la malattia di Newcastle)

3.  Ordinanza del 14 giugno 1999 sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’economia (Org-DFE; RS 172.216.1), in particolare l’articolo 8 (laboratorio di riferimento);

4.  Istruzione (direttiva tecnica) dell’Ufficio federale di veterinaria del 20 giugno 1989 concernente la lotta contro la paramyxovirosi dei piccioni (bollettino dell’Ufficio federale di veterinaria 90(13) pag. 113 (vaccinazione ecc.)];

5.  Ordinanza del 25 maggio 2011 concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA; RS 916.441.22).

B.   MODALITÀ D’APPLICAZIONE PARTICOLARI

1. Il laboratorio dell’Unione europea di riferimento per la malattia di Newcastle è il Central Veterinary Laboratory, New Haw, Weybridge, Surrey KT15 3NB, Regno Unito. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti dalla designazione di questo laboratorio. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall’allegato V della direttiva 92/66/CEE.

2. In applicazione dell’articolo 97 dell’ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d’emergenza pubblicato sul sito Internet dell’Ufficio federale di veterinaria.

3. Le informazioni di cui agli articoli 17 e 19 della direttiva 92/66/CEE sono di competenza del Comitato misto veterinario.

4. L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all’articolo 22 della direttiva 92/66/CEE e all’articolo 57 della legge sulle epizoozie.

▼M16

VII.    Malattie dei pesci e dei molluschi

A.   LEGISLAZIONI ( 31 )



Unione europea

Svizzera

Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14).

1.  Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a e 10 (misure contro le epizoozie) e 57 (disposizioni d’esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale).

2.  Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 3 e 4 (epizoozie considerate), 18a (registrazione delle aziende detentrici di pesci), 61 (obblighi degli affittuari di un diritto di pesca e degli organi responsabili della vigilanza sulla pesca), 62-76 (misure di lotta generali), 275-290 (misure specifiche riguardanti le malattie dei pesci, laboratorio di diagnosi).

B.   MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI

1. Attualmente l’allevamento delle ostriche piatte non è praticato in Svizzera. In caso di comparsa di Bonamiosi o Marteiliosi, l’Ufficio federale di veterinaria si impegna ad adottare le misure di emergenza necessarie, conformi alla normativa dell’Unione europea, sulla base dell’articolo 57 della legge sulle epizoozie.

2. Ai fini della lotta contro le malattie dei pesci e dei molluschi la Svizzera applica l’ordinanza sulle epizoozie, in particolare gli articoli 61 (obbligo degli affittuari di un diritto di pesca e degli organi responsabili della vigilanza sulla pesca), 62-76 (misure di lotta generali), 275-290 (misure specifiche riguardanti le malattie dei pesci, laboratorio di diagnosi) nonché 291 (epizoozie da sorvegliare).

3. Il laboratorio dell’Unione europea di riferimento per le malattie dei crostacei è il laboratorio del Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (CEFAS), Weymouth, Regno Unito. Il laboratorio dell’Unione europea di riferimento per le malattie dei pesci è il National Veterinary Institute, Technical University of Denmarkiet, Hangövej 2, 8200 Århus, Danimarca. Il laboratorio dell’Unione europea di riferimento per le malattie dei molluschi è il Laboratoire IFREMER, BP 133, 17390 La Tremblade, Francia. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni che risulteranno dalla designazione di questi laboratori. La funzione e i compiti di detti laboratori sono quelli previsti nell’allegato VI, parte I, della direttiva 2006/88/CE.

4. L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del comitato misto veterinario, segnatamente sulla base dell’articolo 58 della direttiva 2006/88/CE e dell’articolo 57 della legge sulle epizoozie.

▼M21

VIII.    Encefalopatie spongiformi trasmissibili

A.   LEGISLAZIONI ( 32 )



Unione europea

Svizzera

Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).

1.  Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1), in particolare l’articolo 184 (procedimenti di stordimento);

2.  Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e di prodotti di origine animale (OITE; RS 916.443.10);

3.  Legge del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e sugli oggetti d’uso (LDerr; RS 817.0), in particolare gli articoli 24 (ispezione e campionatura) e 40 (controllo delle derrate alimentari);

4.  Ordinanza del 23 novembre 2005 del DFI sulle derrate alimentari di origine animale (RS 817.022.108), in particolare gli articoli 4 e 7 (parti della carcassa la cui utilizzazione è vietata);

5.  Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 6 (definizioni e abbreviature), 36 (patente), 61 (obbligo di notifica), 130 (sorveglianza del bestiame svizzero), 175-181 (encefalopatie spongiformi trasmissibili), 297 (esecuzione all’interno del paese), 301 (compiti del veterinario cantonale), 303 (formazione e perfezionamento dei veterinari ufficiali) e 312 (laboratori di diagnostica);

6.  Ordinanza del 10 giugno 1999 sul Libro dei prodotti destinati all’alimentazione degli animali (OLAlA; RS 916.307.1), in particolare l’articolo 28 (trasporto di alimenti per animali da reddito), l’allegato 1, parte 9 (prodotti di animali terrestri), parte 10 (pesci, altri animali marini, relativi prodotti e sottoprodotti), e l’allegato 4 (elenco delle sostanze vietate);

7.  Ordinanza del 25 maggio 2011 concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA; RS 916.441.22).

B.   MODALITÀ D’APPLICAZIONE PARTICOLARI

1. Il laboratorio dell’Unione europea di riferimento per le encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST) è il seguente: Veterinary Laboratories Agency, Woodham Lane, New Haw, Addlestone, Surrey KT15 3NB, Regno Unito. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti dalla designazione di questo laboratorio. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall’allegato X, capitolo B, del regolamento (CE) n. 999/2001.

2. In applicazione dell’articolo 57 della legge sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d’emergenza per l’esecuzione delle misure di lotta contro le EST.

3. In applicazione dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 999/2001, negli Stati membri dell’Unione europea, gli animali nei quali si sospetta la presenza d’infezione da EST sono sottoposti a una limitazione ufficiale di movimento in attesa dei risultati di un’indagine clinica ed epidemiologica effettuata dall’autorità competente, oppure sono abbattuti per essere esaminati in laboratorio sotto sorveglianza ufficiale.

In applicazione degli articoli 179b e 180a dell’ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera vieta la macellazione degli animali nei quali si sospetta la presenza di infezione da EST. Gli animali sospetti devono essere abbattuti in modo incruento, la carcassa dev’essere incenerita e il cervello dev’essere analizzato nel laboratorio svizzero di riferimento per le EST.

In applicazione dell’articolo 10 dell’ordinanza sulle epizoozie, l’identificazione dei bovini in Svizzera si effettua tramite un sistema d’identificazione permanente che consente di risalire alla fattrice e alla mandria d’origine e di constatare che non sono nati da femmine nelle quali si sospetta la presenza di encefalopatia spongiforme bovina (ESB) o da vacche colpite da tale malattia.

In applicazione dell’articolo 179c dell’ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera procede all’abbattimento degli animali colpiti da ESB, entro la fine della fase di produzione, di tutti i capi della specie bovina nati nell’intervallo compreso tra un anno prima e un anno dopo la nascita dell’animale contaminato e che, in questo lasso di tempo, hanno fatto parte della mandria, nonché degli animali discendenti da vacche colpite da ESB nati nei due anni che hanno preceduto la diagnosi.

4. In applicazione dell’articolo 180b dell’ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera procede all’abbattimento degli animali colpiti da scrapie, delle loro madri, dei discendenti diretti di madri contaminate, nonché di tutti gli altri ovini o caprini del gruppo ad eccezione:

 degli ovini portatori di almeno un allelo ARR e non aventi alcun allelo VRQ; nonché

 degli animali aventi un’età inferiore a due mesi, destinati esclusivamente all’abbattimento. La testa e gli organi della cavità addominale di questi animali sono eliminati conformemente alle disposizioni dell’ordinanza sull’eliminazione dei sottoprodotti animali (OESA).

A titolo eccezionale, nel caso di razze i cui effettivi non sono numerosi, si può rinunciare all’abbattimento della mandria. In questo caso, il gruppo viene posto sotto sorveglianza veterinaria ufficiale per una durata di due anni nel corso della quale viene effettuato due volte l’anno un esame clinico degli animali del gruppo. Se durante questo periodo alcuni animali sono ceduti per l’abbattimento, le loro teste, comprese le tonsille, sono oggetto di un’analisi nel laboratorio svizzero di riferimento per le EST.

Tali misure sono riviste in funzione dei risultati della sorveglianza sanitaria degli animali. In particolare, il periodo di sorveglianza è prolungato in caso di individuazione di un nuovo caso di malattia nell’ambito del gruppo.

In caso di conferma dell’ESB in un ovino o in un caprino, la Svizzera s’impegna ad applicare le misure previste all’allegato VII del regolamento (CE) n. 999/2001.

5. In applicazione dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 999/2001, gli Stati membri dell’Unione europea vietano la somministrazione di proteine animali trasformate ad animali d’allevamento che sono tenuti, ingrassati o allevati per la produzione di alimenti. Negli Stati membri dell’Unione europea vige il divieto totale di somministrare proteine derivate da animali ai ruminanti.

In applicazione dell’articolo 27 dell’ordinanza sull’eliminazione dei sottoprodotti animali (OESA), la Svizzera ha adottato il divieto totale di somministrare proteine animali agli animali di allevamento.

6. In applicazione dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 999/2001 e conformemente all’allegato III, capitolo A, di tale regolamento, gli Stati membri dell’Unione europea adottano un programma annuale di sorveglianza dell’ESB. Il programma prevede test diagnostici rapidi da effettuare su tutti i bovini di età superiore ai ventiquattro mesi abbattuti d’urgenza, sui bovini morti nell’azienda o risultati contagiati a seguito di un’ispezione ante mortem e su tutti i bovini di età superiore ai trenta mesi macellati ai fini del consumo umano.

I test diagnostici rapidi per la ESB utilizzati dalla Svizzera sono elencati all’allegato X, capitolo C, del regolamento (CE) n. 999/2001.

In applicazione dell’articolo 179 dell’ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera sottopone obbligatoriamente a test diagnostici rapidi per la ESB tutti i bovini di età superiore a trenta mesi abbattuti d’urgenza, i bovini morti nell’azienda o risultati contagiati a seguito di un’ispezione ante mortem, nonché un campione di bovini di età superiore ai trenta mesi macellati ai fini del consumo umano.

7. In applicazione dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 999/2001 e conformemente all’allegato III, capitolo A, di tale regolamento, gli Stati membri dell’Unione europea adottano un programma annuale di sorveglianza della scrapie.

In applicazione delle disposizioni dell’articolo 177 dell’ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera ha posto in essere un programma di sorveglianza delle EST negli ovini e nei caprini di età superiore a dodici mesi. Gli animali abbattuti d’urgenza, morti nell’azienda o risultati contagiati a seguito di un’ispezione ante mortem, nonché gli animali macellati ai fini del consumo umano sono stati esaminati nel periodo dal giugno 2004 al luglio 2005. Dal momento che l’insieme dei campioni è risultato negativo rispetto alla ESB, è proseguita la sorveglianza per campionamento degli animali sospetti di infezione, degli animali abbattuti d’urgenza e degli animali morti nell’azienda.

Il riconoscimento della similarità delle legislazioni in materia di sorveglianza delle EST negli ovini e nei caprini sarà riconsiderato nell’ambito del Comitato misto veterinario.

8. Spetta al Comitato misto veterinario fornire le informazioni di cui all’articolo 6, al capitolo B dell’allegato III e all’allegato IV (3.III) del regolamento (CE) n. 999/2001.

9. L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all’articolo 21 del regolamento (CE) n. 999/2001 e all’articolo 57 della legge sulle epizoozie.

C.   INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

1. Dal 1o gennaio 2003 e, successivamente, in applicazione dell’ordinanza del 10 novembre 2004 concernente l’assegnazione di contributi ai costi per l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (RS 916.407), la Svizzera ha introdotto incentivi finanziari a favore degli allevamenti in cui sono nati i bovini e dei macelli in cui questi ultimi sono macellati, sempre che essi rispettino le procedure di dichiarazione dei movimenti di bestiame previste dalla legislazione in vigore.

2. In applicazione dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 999/2001 e conformemente all’allegato XI, punto 1, del medesimo regolamento, gli Stati membri dell’Unione europea rimuovono e distruggono i materiali specifici a rischio (MSR).

L’elenco degli MSR ritirati nei bovini comprende il cranio, esclusa la mandibola, encefalo e occhi compresi, e il midollo spinale dei bovini di età superiore a dodici mesi; la colonna vertebrale, escluse le vertebre caudali, le apofisi spinali e traverse delle vertebre cervicali, toraciche e lombari, la cresta sacrale mediana e le ali del sacro, ma gangli spinali e midollo spinale inclusi, dei bovini di età superiore a ventiquattro mesi; le tonsille, gli intestini dal duodeno al retto e il mesentere dei bovini di qualunque età.

L’elenco degli MSR ritirati negli ovini e nei caprini comprende il cranio, encefalo e occhi compresi, le tonsille e il midollo spinale degli ovini e dei caprini di età superiore a dodici mesi o ai quali è spuntato un dente incisivo permanente, nonché la milza e l’ileo degli ovini e dei caprini di tutte le età.

In applicazione dell’articolo 179d dell’ordinanza sulle epizoozie e dell’articolo 4 dell’ordinanza sulle derrate alimentari di origine animale, la Svizzera ha adottato una politica di ritiro degli MSR dalle catene alimentari animale e umana. L’elenco degli MSR ritirati nei bovini comprende in particolare la colonna vertebrale degli animali di età superiore a trenta mesi, le tonsille, gli intestini dal duodeno al retto e il mesentere degli animali di tutte le età.

In applicazione dell’articolo 180c dell’ordinanza sulle epizoozie e dell’articolo 4 dell’ordinanza sulle derrate alimentari di origine animale, la Svizzera ha adottato una politica di ritiro degli MSR dalle catene alimentari animale e umana. L’elenco degli MSR ritirati negli ovini e nei caprini comprende in particolare il cervello non estratto dalla scatola cranica, il midollo spinale con la dura madre (Dura mater) e le tonsille degli animali di età superiore a dodici mesi o ai quali è spuntato un incisivo permanente, la milza e l’ileo degli animali di tutte le età.

3. Il regolamento (CE) n. 1069/2009 ( 33 ) e il regolamento (UE) n. 142/2011 ( 34 ) definiscono le norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano applicabili negli Stati membri dell’Unione europea.

In applicazione dell’articolo 22 dell’ordinanza concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale, in Svizzera sono inceneriti i sottoprodotti di origine animale di categoria 1, compresi i materiali specifici a rischio e gli animali morti nell’azienda.

▼M9

IX.   Febbre catarrale degli ovini

A.   LEGISLAZIONI



Comunità europea

Svizzera

Direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.

1.  Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a, 9a (misura contro le epizoozie molto contagiose, scopo della lotta) e 57 (disposizioni di esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale)

2.  Ordinanza sulle epizoozie (OFE) del 27 giugno 1995, modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie molto contagiose), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77-98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie molto contagiose), 126 e 127 (disposizioni comuni concernenti le altre epizoozie molto contagiose)

3.  Ordinanza del 14 giugno 1999 sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’economia, modificata da ultimo il 10 marzo 2006 (RS 172.216.1), in particolare l’articolo 8 (laboratorio di riferimento)

B.   MODALITÀ D’APPLICAZIONE PARTICOLARI

1. Il laboratorio comune di riferimento per la febbre catarrale degli ovini è: AFRC Institute for Animal Health Pirbright Laboratory Ash Road, Pirbright, Woking, Surrey GU24 ONF Regno Unito. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall’allegato II, capitolo B della direttiva 2000/75/CE.

2. In applicazione dell’articolo 97 dell'Ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d’emergenza pubblicato sul sito Internet dell’Ufficio federale di veterinaria.

3. L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all’articolo 17 della direttiva 2000/75/CE e all’articolo 57 della legge sulle epizoozie.

X.   Zoonosi

A.   LEGISLAZIONI



Comunità europea

Svizzera

1.  Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1).

2.  Direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31).

1.  Legge sulle epizoozie (LFE) del 1o luglio 1966, modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.40)

2.  Ordinanza sulle epizoozie (OFE) del 27 giugno 1995, modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401)

3.  Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (LDAI), modificata da ultimo il 16 dicembre 2005 (RS 817.0)

4.  Ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODAlOUs) (RS 817.02)

5.  Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sull’igiene (OIg) (RS 817.024.1)

6.  Legge federale del 18 dicembre 1970 per la lotta contro le malattie trasmissibili dell’uomo (legge sulle epidemie), modificata da ultimo il 21 marzo 2003 (RS 818.101)

7.  Ordinanza del 13 gennaio 1999 concernente la dichiarazione delle malattie trasmissibili dell'uomo (Ordinanza sulla dichiarazione), modificata da ultimo il 15 dicembre 2003 (RS 818.141.1)

B.   MODALITÀ D'APPLICAZIONE PARTICOLARI

1. I laboratori comunitari di riferimento sono i seguenti:

 Laboratorio comunitario di riferimento per l’analisi e i test delle zoonosi (salmonella):

  Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 3720 BA Bilthoven Paesi Bassi

 Laboratorio comunitario di riferimento per il controllo delle biotossine marine:

  Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESA): E-36200 Vigo Spagna

 Laboratorio comunitario di riferimento per il controllo delle contaminazioni virali e batteriologiche dei molluschi bivalvi:

  The laboratory of the Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS) Weymouth Dorset DT4 8UB Regno Unito

 Laboratorio comunitario di riferimento per Listeria monocytogenes:

  AFSSA — Laboratoire d'études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires (LERQAP) F-94700 Maisons-Alfort Francia

 Laboratorio comunitario di riferimento per gli stafilococchi coagulati positivi, compreso lo stafilococco aureus:

  AFSSA — Laboratoire d'études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires (LERQAP) F-94700 Maisons-Alfort Francia

 Laboratorio comunitario di riferimento per Escherichia coli, compreso E.coli verotossigenico (VTEC):

  Istituto Superiore di Sanità (ISS) I-00161 Roma Italia

 Laboratorio comunitario di riferimento per Campylobacter:

  Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) S-751 89 Uppsala Svezia

 Laboratorio comunitario di riferimento per i parassiti (in particolare Trichine, Echinococcus e Anisakis):

  Istituto Superiore di Sanità (ISS) I-00161 Roma Italia

 Laboratorio comunitario di riferimento per la resistenza antimicrobica:

  Danmarks Fødevareforskning (DFVF) DK-1790 København V Danimarca

2. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da queste designazioni. Le funzioni e i compiti di tali laboratori sono quelli previsti dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

3. La Svizzera invia alla Commissione, ogni anno entro la fine del mese di maggio, una relazione sulle tendenze e le fonti delle zoonosi, degli agenti zoonotici e della resistenza antimicrobica, comprendente i dati raccolti conformemente agli articoli 4, 7 e 8 della direttiva 2003/99/CE nel corso dell’anno precedente. Tale relazione comprende inoltre le informazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 2160/2003. Tale relazione è inviata dalla Commissione all’Autorità europea per la sicurezza alimentare in vista della pubblicazione della relazione di sintesi concernente le tendenze e le fonti delle zoonosi, degli agenti zoonotici e della resistenza antimicrobica nella Comunità.

XI.   Altre malattie

A.   LEGISLAZIONI



Comunità europea

Svizzera

Direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze d'esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (maggioranza qualificata) (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1)

1.  Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a e 9a (misure contro le epizoozie molto contagiose, scopi della lotta) e 57 (disposizioni d'esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale)

2.  Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie molto contagiose), 49 (manipolazione di microrganismi patogeni per l'animale), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77-98 (disposizioni comuni riguardante le epizoozie molto contagiose), 103-105 (misure specifiche riguardanti la lotta contro la malattia vescicolare dei suini)

3.  Ordinanza del 14 giugno 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, modificata da ultimo il 10 marzo 2006 (RS 172.216.1), in particolare l’articolo 8 (laboratorio di riferimento)

B.   MODALITÀ D’APPLICAZIONE PARTICOLARI

1. Nei casi di cui all'articolo 6 della direttiva 92/119/CEE, l'informazione avrà luogo nell’ambito del Comitato misto veterinario.

2. Il laboratorio comune di riferimento per la malattia vescicolare dei suini è: AFRC Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, Ash Road, Pirbright, Woking Surrey, GU240NF, Regno Unito. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall'allegato III della direttiva 92/119/CEE.

3. In applicazione dell'articolo 97 dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d'emergenza. Tale piano è oggetto della disposizione di esecuzione di carattere tecnico n. 95/65, emessa dall'Ufficio federale di veterinaria.

4. L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, in particolare in base all'articolo 22 della direttiva 92/119/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

XII.   Notifica delle malattie

A.   LEGISLAZIONI



Comunità europea

Svizzera

Direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità (GU L 378 del 31.12.1982, pag. 58), modificata da ultimo dalla decisione 2004/216/CE della Commissione, del 1o marzo 2004, che modifica la direttiva 82/894/CEE del Consiglio concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità al fine di includere talune malattie degli equidi e talune malattie delle api nell’elenco delle malattie soggette a denuncia (GU L 67 del 5.3.2004, pag. 27)

1.  Legge del 1o luglio 1996 sulle epizoozie (LFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.40), in particolare gli articoli 11 (denuncia e dichiarazione delle malattie) e 57 (disposizioni d'esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale)

2.  Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 2-5 (malattie considerate), 59-65 e 291 (obbligo di denuncia, notifica), 292-299 (sorveglianza, esecuzione, assistenza amministrativa)

B.   MODALITÀ D’APPLICAZIONE PARTICOLARI

La Commissione, in collaborazione con l'Ufficio federale di veterinaria, include la Svizzera nel sistema di notifica delle malattie degli animali, previsto dalla direttiva 82/894/CEE.

▼M21

Appendice 2

POLIZIA SANITARIA: SCAMBI E IMMISSIONE SUL MERCATO

I.   Bovini e suini

A.   LEGISLAZIONI ( 35 )



Unione europea

Svizzera

Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina (GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64).

1.  Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 27-31 (mercati, esposizioni), 34-37 (commercio), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 116-121 (peste suina africana), 135-141 (malattia di Aujeszky), 150-157 brucellosi bovina), 158-165 (tubercolosi), 166-169 (leucosi bovina enzootica), 170-174 (IBR/IPV), 175-195 (encefalopatie spongiformi), 186-189 (infezioni genitali bovine), 207-211 (brucellosi suina), 297 (riconoscimento dei mercati, centri di raccolta, stazioni di disinfezione);

2.  Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e di prodotti di origine animale (OITE; 916.443.10).

B.   MODALITÀ D’APPLICAZIONE PARTICOLARI

1. In applicazione dell’articolo 297, primo comma dell’ordinanza sulle epizoozie, l’Ufficio federale di veterinaria procede al riconoscimento dei centri di raccolta definiti all’articolo 2 della direttiva 64/432/CEE. Ai fini dell’applicazione del presente allegato, in conformità degli articoli 11, 12 e 13 della direttiva 64/432/CEE, la Svizzera istituisce l’elenco dei centri di raccolta riconosciuti, dei trasportatori e dei commercianti.

2. L’informazione di cui all’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 64/432/CEE ha luogo nell’ambito del Comitato misto veterinario.

3. Ai fini del presente allegato si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni di cui all’allegato A, parte II, paragrafo 7, della direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la brucellosi bovina. Ai fini del mantenimento della qualifica, per il bestiame bovino, di ufficialmente indenne da brucellosi, la Svizzera s’impegna a soddisfare le seguenti condizioni:

a) ogni animale della specie bovina sospetto di essere infetto da brucellosi deve essere notificato alle autorità competenti e sottoposto alle prove ufficiali di ricerca della brucellosi, che comprendono almeno due prove sierologiche con fissazione del complemento, nonché un esame microbiologico di campioni adeguati prelevati in caso di aborto;

b) nel corso del periodo di sospetto, che sarà mantenuto fino a che le prove previste alla lettera a) diano risultati negativi, la qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi è sospesa per la mandria di cui fanno parte l’animale o gli animali sospetti della specie bovina.

Informazioni dettagliate sul bestiame sieropositivo sono comunicate al Comitato misto veterinario unitamente ad una relazione epidemiologica. Se una delle condizioni di cui all’allegato A, parte II, paragrafo 7, della direttiva 64/432/CEE non è più soddisfatta dalla Svizzera, l’Ufficio federale di veterinaria ne informa immediatamente la Commissione. La situazione viene esaminata nell’ambito del Comitato misto veterinario al fine di rivedere le disposizioni del presente paragrafo.

4. Ai fini del presente allegato si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni di cui all’allegato A, parte I, paragrafo 4, della direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la tubercolosi bovina. Ai fini del mantenimento della qualifica, per il bestiame bovino, di ufficialmente indenne da tubercolosi, la Svizzera s’impegna a soddisfare le condizioni seguenti:

a) è istituito un sistema d’identificazione che permetta, per ogni bovino, di risalire alla mandria d’origine;

b) ogni animale abbattuto deve essere sottoposto a ispezione post mortem effettuata da un veterinario ufficiale;

c) qualsiasi sospetto di tubercolosi su un animale vivo, morto o abbattuto deve essere notificato alle autorità competenti;

d) in ogni caso, le autorità competenti procedono alle indagini necessarie per smentire o confermare il sospetto, comprese le ricerche a valle per le mandrie d’origine e di transito. Se vengono scoperte lesioni sospette di tubercolosi al momento dell’autopsia o della macellazione, le autorità competenti sottopongono tali lesioni ad un esame di laboratorio;

e) la qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi per le mandrie d’origine e di transito dei bovini sospetti è sospesa fino a che gli esami clinici o di laboratorio o le prove alla tubercolina abbiano escluso l’esistenza della tubercolosi bovina;

f) quando il sospetto di tubercolosi è confermato dalle prove alla tubercoline, dagli esami clinici o di laboratorio, la qualifica di bestiame ufficialmente indenne da tubercolosi per le mandrie d’origine e di transito viene ritirata;

g) la qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi non è riconosciuta finché tutti gli animali considerati infetti siano stati eliminati dalla mandria; i locali e l’attrezzatura siano stati disinfettati e tutti gli animali rimanenti, di età superiore a sei settimane, abbiano reagito negativamente ad almeno due iniezioni ufficiali di tubercolina per via intradermica, effettuate conformemente all’allegato B della direttiva 64/432/CEE, di cui la prima effettuata almeno sei mesi dopo che l’animale infetto ha lasciato la mandria e la seconda almeno sei mesi dopo la prima.

Informazioni dettagliate sul bestiame contaminato sono comunicate al Comitato misto veterinario unitamente ad una relazione epidemiologica. Se una delle condizioni di cui all’allegato A, parte II, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 64/432/CEE non è più soddisfatta dalla Svizzera, l’Ufficio federale di veterinaria ne informa immediatamente la Commissione. La situazione viene esaminata nell’ambito del Comitato misto veterinario al fine di rivedere le disposizioni del presente paragrafo.

5. Ai fini del presente allegato, si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni di cui all’allegato D, capitolo I, parte F, della direttiva 64/432/CEE, per quanto riguarda la leucosi bovina enzootica. Ai fini del mantenimento della qualifica, per il bestiame bovino, di ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica, la Svizzera s’impegna a soddisfare le seguenti condizioni:

a) il bestiame svizzero è sorvegliato tramite un controllo per sondaggio. Il volume del campionamento è determinato in modo da affermare, con un’affidabilità del 99 %, che meno dello 0,2 % delle mandrie è contaminato dalla leucosi bovina enzootica;

b) ogni animale abbattuto deve essere sottoposto a ispezione post mortem effettuata da un veterinario ufficiale;

c) qualsiasi sospetto emerso in occasione di un esame clinico, di un’autopsia o del controllo delle carni deve essere notificato alle autorità competenti;

d) in caso di sospetto o di accertamento di leucosi bovina enzootica, la qualifica di ufficialmente indenne è sospesa per il bestiame interessato fino all’abolizione del sequestro;

e) il sequestro è abolito se, dopo l’eliminazione degli animali contaminati e, se necessario, della loro prole, due esami sierologici effettuati ad almeno novanta giorni di intervallo hanno dato risultato negativo.

Se la leucosi bovina enzootica è stata accertata nello 0,2 % delle mandrie, l’Ufficio federale di veterinaria ne informa immediatamente la Commissione. La situazione viene esaminata nell’ambito del Comitato misto veterinario al fine di rivedere le disposizioni del presente paragrafo.

6. Ai fini dell’applicazione del presente allegato si riconosce che la Svizzera è ufficialmente indenne da rinotracheite contagiosa bovina. Ai fini del mantenimento di questa qualifica, la Svizzera si impegna a soddisfare le seguenti condizioni:

a) il bestiame svizzero è sorvegliato tramite un controllo per sondaggio. Il volume del campionamento è determinato in modo da affermare, con un’affidabilità del 99 %, che meno dello 0,2 % delle mandrie è contaminato da rinotracheite contagiosa bovina;

b) i tori d’allevamento d’età superiore a ventiquattro mesi devono essere sottoposti annualmente ad un esame sierologico;

c) qualsiasi sospetto deve essere notificato alle autorità competenti e sottoposto alle prove ufficiali di ricerca della rinotracheite contagiosa bovina, tra cui prove virologiche o sierologiche;

d) in caso di sospetto o di accertamento di rinotracheite contagiosa bovina, la qualifica di ufficialmente indenne è sospesa per il bestiame interessato fino alla revoca del sequestro;

e) il sequestro è revocato se un esame sierologico effettuato almeno trenta giorni dopo l’eliminazione degli animali contaminati ha dato risultato negativo.

Dato il riconoscimento della qualifica della Svizzera, le disposizioni della decisione 2004/558/CE ( 36 ), si applicano mutatis mutandis.

L’Ufficio federale di veterinaria informa immediatamente la Commissione di qualsiasi modifica delle condizioni che hanno motivato il riconoscimento di tale qualifica. La situazione viene esaminata nell’ambito del Comitato misto veterinario, al fine di rivedere le disposizioni del presente paragrafo.

7. Ai fini dell’applicazione del presente allegato si riconosce che la Svizzera è ufficialmente indenne dalla malattia di Aujeszky. Ai fini del mantenimento di questa qualifica, la Svizzera si impegna a soddisfare le seguenti condizioni:

a) il bestiame svizzero è sorvegliato tramite un controllo per sondaggio; il volume del campionamento è determinato in modo da affermare, con un’affidabilità del 99 %, che meno dello 0,2 % delle mandrie è contaminato dalla malattia di Aujeszky;

b) qualsiasi sospetto deve essere notificato alle autorità competenti e sottoposto alle prove ufficiali di ricerca della malattia di Aujeszky, tra cui prove virologiche o sierologiche;

c) in caso di sospetto o di accertamento della malattia di Aujeszky, la qualifica di ufficialmente indenne è sospesa per il bestiame interessato fino alla revoca del sequestro;

d) il sequestro è revocato se, dopo l’eliminazione degli animali contaminati, due esami sierologici, effettuati ad almeno ventun giorni d’intervallo su tutti gli animali riproduttori e su un numero rappresentativo di animali da ingrasso, hanno dato un risultato negativo.

Dato il riconoscimento della qualifica della Svizzera, le disposizioni della decisione 2008/185/CE ( 37 ), modificata da ultimo dalla decisione 2010/434/UE ( 38 ), si applicano mutatis mutandis.

L’Ufficio federale di veterinaria informa immediatamente la Commissione di qualsiasi modifica delle condizioni che hanno motivato il riconoscimento di tale qualifica. La situazione viene esaminata nell’ambito del Comitato misto veterinario, al fine di rivedere le disposizioni del presente paragrafo.

8. Per quanto riguarda la gastroenterite trasmissibile del maiale (GET) e la sindrome disgenesica e respiratoria del maiale (SDRP), la questione di eventuali garanzie supplementari sarà esaminata non appena possibile dal Comitato misto veterinario. La Commissione informa l’Ufficio federale di veterinaria dello sviluppo della questione.

9. In Svizzera, l’Istituto di batteriologia veterinaria dell’Università di Zurigo è incaricato del controllo ufficiale delle tubercoline ai sensi dell’allegato B, punto 4, della direttiva 64/432/CEE.

10. In Svizzera, il Centro per le zoonosi, le malattie animali di origine batterica nell’animale e la resistenza agli antibiotici (ZOBA) è incaricato del controllo ufficiale degli antigeni (brucellosi) a norma dell’allegato C, parte A, punto 4, della direttiva 64/432/CEE.

11. I bovini e i suini che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera sono accompagnati da certificati sanitari conformi ai modelli che figurano nell’allegato F della direttiva 64/432/CEE. Si applicano gli adeguamenti seguenti:

 nel modello 1, sezione C, le certificazioni sono così adattate:

 

 al punto 4, relativo alle garanzie addizionali, i trattini sono completati nel modo seguente:

 

«— malattia: rinotracheite bovina infettiva,

 conformemente alla decisione 2004/558/CE della Commissione, le cui disposizioni si applicano mutatis mutandis;»,

 nel modello 2, sezione C, le certificazioni sono così adattate:

 

 al punto 4, relativo alle garanzie addizionali, i trattini sono completati nel modo seguente:

 

«— malattia: di Aujeszky

 conformemente alla decisione 2008/185/CE della Commissione, le cui disposizioni si applicano mutatis mutandis;».

12. Ai fini dell’applicazione del presente allegato, i bovini che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera sono muniti di certificati sanitari complementari recanti le seguenti dichiarazioni sanitarie:

 I bovini:

 

 sono identificati tramite un sistema d’identificazione permanente che consente di risalire alla fattrice e alla mandria d’origine e di constatare che non sono discendenti diretti di femmine per le quali si sospetta o è confermata la presenza di ESB nate nei due anni precedenti la diagnosi;

 non provengono da mandria in cui sono in corso accertamenti relativi a casi sospetti di ESB;

 sono nati dopo il 1o giugno 2001.

II.   Ovini e caprini

A.   LEGISLAZIONI ( 39 )



Unione europea

Svizzera

Direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19).

1.  Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 27-31 (mercati, esposizioni), 34-37 (commercio), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 142-149 (rabbia), 158-165 (tubercolosi), 166-169 (scrapie), 190-195 (brucellosi ovina e caprina), 196-199 (agalassia contagiosa), 200-203 (artrite/encefalite caprina), 233-235 (brucellosi del montone) e 297 (approvazione dei mercati, centri di raccolta, stazioni di disinfezione);

2.  Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e di prodotti di origine animale (OITE; 916.443.10).

B.   MODALITÀ D’APPLICAZIONE PARTICOLARI

1. L’esecuzione dei controlli in loco rientra nella competenza del Comitato misto veterinario, in particolare sulla base dell’articolo 11 della direttiva 91/68/CEE e dell’articolo 57 della legge sulle epizoozie.

In caso di insorgenza o di recrudescenza della brucellosi ovina e caprina, la Svizzera ne informa il Comitato misto veterinario, affinché siano adottati i provvedimenti necessari in funzione dell’evolversi della situazione.

2. Ai fini dell’applicazione del presente allegato, si riconosce che la Svizzera è ufficialmente indenne da brucellosi ovina e caprina. Ai fini del mantenimento di questa qualifica, la Svizzera s’impegna ad attuare le misure previste all’allegato A, capitolo I, punto II.2, della direttiva 91/68/CEE.

3. Gli ovini e i caprini che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi ai modelli che figurano nell’allegato E della direttiva 91/68/CEE.

III.   Equidi

A.   LEGISLAZIONI (39) 



Unione europea

Svizzera

Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1).

1.  Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 112-115 (peste equina), 204-206 (morbo coitale maligno, encefalomielite, anemia contagiosa, morva) e 240-244 (metrite contagiosa equina);

2.  Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e di prodotti di origine animale (OITE; RS 916.443.10).

B.   MODALITÀ D’APPLICAZIONE PARTICOLARI

1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 3 della direttiva 2009/156/CE, l’informazione ha luogo nell’ambito del Comitato misto veterinario.

2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 6 della direttiva 2009/156/CE, l’informazione ha luogo nell’ambito del Comitato misto veterinario.

3. L’esecuzione dei controlli in loco rientra nella competenza del Comitato misto veterinario, in particolare sulla base dell’articolo 10 della direttiva 2009/156/CE e dell’articolo 57 della legge sulle epizoozie.

4. Gli allegati II e III della direttiva 2009/156/CE si applicano mutatis mutandis alla Svizzera.

IV.   Pollame e uova da cova

A.   LEGISLAZIONI ( 40 )



Unione europea

Svizzera

Direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74).

1.  Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 25 (trasporto), 122-125 (peste aviaria e malattia di Newcastle), 255-261 (Salmonella Enteritidis) e 262-265 (laringotracheite contagiosa aviaria);

2.  Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e di prodotti di origine animale (OITE; RS 916.443.10).

B.   MODALITÀ D’APPLICAZIONE PARTICOLARI

1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 3 della direttiva 2009/158/CE, la Svizzera sottopone al Comitato misto veterinario un piano indicante le misure che intende mettere in atto per il riconoscimento dei suoi stabilimenti.

2. Ai fini dell’articolo 4 della direttiva 2009/158/CE, il laboratorio nazionale di riferimento per la Svizzera è l’Istituto di batteriologia veterinaria dell’Università di Berna.

3. All’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 2009/158/CE, la condizione relativa al soggiorno si applica mutatis mutandis alla Svizzera.

4. In caso di spedizioni di uova da cova verso l’Unione europea, le autorità svizzere si impegnano a rispettare le norme di stampigliatura stabilite dal regolamento (CE) n. 617/2008 ( 41 ).

5. All’articolo 10, lettera a), della direttiva 2009/158/CE, la condizione relativa al soggiorno si applica mutatis mutandis alla Svizzera.

6. All’articolo 11, lettera a), della direttiva 2009/158/CE, la condizione relativa al soggiorno si applica mutatis mutandis alla Svizzera.

7. All’articolo 14, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2009/158/CE, la condizione relativa al soggiorno delle uova prima della spedizione si applica mutatis mutandis alla Svizzera.

8. Ai fini del presente allegato, si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni di cui all’articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2009/158/CE per quanto riguarda la malattia di Newcastle, e di conseguenza possiede la qualifica di paese «che non pratica la vaccinazione contro la malattia di Newcastle». L’Ufficio federale di veterinaria informa immediatamente la Commissione di qualsiasi modifica delle condizioni che hanno motivato il riconoscimento di tale qualifica. La situazione viene esaminata nell’ambito del Comitato misto veterinario, al fine di rivedere le disposizioni del presente paragrafo.

9. All’articolo 18 della direttiva 2009/158/CE, i riferimenti al nome dello Stato membro si applicano mutatis mutandis alla Svizzera.

10. Il pollame e le uova da cova che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi ai modelli che figurano nell’allegato IV della direttiva 2009/158/CE.

11. In caso di spedizioni dalla Svizzera verso la Finlandia o la Svezia, le autorità svizzere si impegnano a fornire, in materia di salmonelle, le garanzie previste dalla legislazione dell’Unione europea.

V.   Animali e prodotti d’acquacoltura

A.   LEGISLAZIONI ( 42 )



Unione europea

Svizzera

Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14).

1.  Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 3 e 4 (epizoozie considerate), 18a (registrazione delle aziende detentrici di pesci), 61 (obblighi degli affittuari di diritti di pesca e degli organi di vigilanza sulla pesca), 62-76 (misure di lotta generali), 275-290 (misure specifiche riguardanti le malattie dei pesci, laboratorio di diagnostica/diagnosi);

2.  Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e di prodotti di origine animale (OITE; RS 916.443.10).

3.  Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l’importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da paesi terzi (OITA; RS 916.443.12).

B.   MODALITÀ D’APPLICAZIONE PARTICOLARI

1. Ai fini dell’applicazione del presente allegato, si riconosce che la Svizzera è ufficialmente indenne dall’anemia infettiva del salmone e dalle infezioni da Marteilia refringens e da Bonamia ostreae.

2. L’eventuale applicazione degli articoli 29, 40, 41, 43, 44 e 50 della direttiva 2006/88/CE è di competenza del Comitato misto veterinario.

3. Le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano l’immissione sul mercato di animali acquatici ornamentali, di animali d’acquacoltura destinati all’allevamento, così come alle zone di stabulazione, alle peschiere, agli impianti ornamentali aperti e al ripopolamento nonché di animali d’acquacoltura, e dei relativi prodotti destinati al consumo umano sono stabilite negli articoli da 4 a 9 del regolamento (CE) n. 1251/2008 ( 43 ).

4. L’esecuzione dei controlli in loco rientra nella competenza del Comitato misto veterinario, in particolare sulla base dell’articolo 58 della direttiva 2006/88/CE e dell’articolo 57 della legge sulle epizoozie.

VI.   Embrioni bovini

A.   LEGISLAZIONI (43) 



Unione europea

Svizzera

Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1).

1.  Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 56-58 (trasferimento degli embrioni);

2.  Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e di prodotti di origine animale (OITE; RS 916.443.10).

B.   MODALITÀ D’APPLICAZIONE PARTICOLARI

1. L’esecuzione dei controlli in loco rientra nella competenza del Comitato misto veterinario, in particolare sulla base dell’articolo 15 della direttiva 89/556/CEE e dell’articolo 57 della legge sulle epizoozie.

2. Gli embrioni bovini che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi al modello che figura all’allegato C della direttiva 89/556/CEE.

VII.   Sperma bovino

A.   LEGISLAZIONI ( 44 )



Unione europea

Svizzera

Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina (GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10).

1.  Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 51-55 (inseminazione artificiale);

2.  Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e di prodotti di origine animale (OITE; RS 916.443.10).

B.   MODALITÀ D’APPLICAZIONE PARTICOLARI

1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 88/407/CEE, si rileva che in Svizzera tutti i centri comprendono soltanto animali che reagiscono negativamente alla prova della sieroneutralizzazione o alla prova Elisa.

2. L’informazione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 88/407/CEE ha luogo nell’ambito del Comitato misto veterinario.

3. L’esecuzione dei controlli in loco rientra nella competenza del Comitato misto veterinario, in particolare sulla base dell’articolo 16 della direttiva 88/407/CEE e dell’articolo 57 della legge sulle epizoozie.

4. Lo sperma bovino che è oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera deve essere accompagnato da certificati sanitari conformi al modello che figura all’allegato D della direttiva 88/407/CEE.

VIII.   Sperma suino

A.   LEGISLAZIONI (44) 



Unione europea

Svizzera

Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie suina (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62).

1.  Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 51-55 (inseminazione artificiale);

2.  Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS 916.443.10).

B.   MODALITÀ D’APPLICAZIONE PARTICOLARI

1. L’informazione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 90/429/CEE ha luogo nell’ambito del Comitato misto veterinario.

2. L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, in particolare sulla base dell’articolo 16 della direttiva 90/429/CEE e dell’articolo 57 della legge sulle epizoozie.

3. Lo sperma suino che è oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera deve essere accompagnato da certificati sanitari conformi al modello che figura all’allegato D della direttiva 90/429/CEE.

IX.   Altre specie

A.   LEGISLAZIONI ( 45 )



Unione europea

Svizzera

1.  Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54).

2.  Regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1).

1.  Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 51-55 (inseminazione artificiale) e 56-58 (trasferimento di embrioni);

2.  Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS 916.443.10).

B.   MODALITÀ D’APPLICAZIONE PARTICOLARI

1. Ai fini del presente allegato, il presente punto verte sugli scambi di animali vivi non soggetti alle disposizioni dei punti I-V, nonché di sperma, di ovuli e di embrioni non soggetti alle disposizioni dei punti VI-VIII.

2. L’Unione europea e la Svizzera s’impegnano affinché gli scambi di animali vivi, di sperma, di ovuli e di embrioni menzionati al punto 1 non siano vietati o limitati per motivi di polizia sanitaria diversi da quelli risultanti dall’applicazione del presente allegato, e in particolare dalle misure di salvaguardia eventualmente adottate ai sensi dell’articolo 20.

3. Gli ungulati di specie diverse da quelle contemplate ai punti I, II e III e oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi al modello che figura nella prima parte dell’allegato E, parte I, della direttiva 92/65/CEE completati dall’attestato che figura all’articolo 6, parte A, punto 1, lettera e), della direttiva 92/65/CEE.

4. I lagomorfi oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi al modello che figura nella parte 1 dell’allegato E della direttiva 92/65/CEE, eventualmente completati dall’attestato di cui all’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 92/65/CEE.

Tale attestato può essere adattato dalle autorità svizzere al fine di riprendere per esteso le disposizioni dell’articolo 9 della direttiva 92/65/CEE.

5. L’informazione di cui all’articolo 9, paragrafo 2, quarto comma, della direttiva 92/65/CEE ha luogo nell’ambito del Comitato misto veterinario.

6.

 

a) Le spedizioni di cani e gatti dall’Unione europea verso la Svizzera sono soggette alle disposizioni dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 92/65/CEE.

b) Le spedizioni di cani e gatti dalla Svizzera verso gli Stati membri dell’Unione europea, eccetto il Regno Unito, l’Irlanda, Malta e la Svezia, sono soggette alle disposizioni dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 92/65/CEE.

c) Le spedizioni di cani e gatti dalla Svizzera verso il Regno Unito, l’Irlanda, Malta e la Svezia sono soggette alle disposizioni dell’articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 92/65/CEE.

d) Il sistema d’identificazione è quello previsto dal regolamento (CE) n. 998/2003. Il passaporto da utilizzare è quello previsto dalla decisione 2003/803/CE ( 46 ). La validità della vaccinazione antirabbica, ed eventualmente della nuova vaccinazione, è riconosciuta conformemente alle raccomandazioni del laboratorio di fabbricazione, secondo quanto stabilito dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 998/2003 e dalla decisione 2005/91/CE ( 47 ).

7. Lo sperma, gli ovuli e gli embrioni delle specie ovina e caprina oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera devono essere accompagnati dai certificati previsti dalla decisione 2010/470/UE ( 48 ).

8. Lo sperma della specie equina oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera deve essere accompagnato dal certificato previsto dalla decisione 2010/470/UE.

9. Gli ovuli e gli embrioni della specie equina oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera devono essere accompagnati dai certificati previsti dalla decisione 2010/470/UE.

10. Gli ovuli e gli embrioni della specie suina oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera devono essere accompagnati dai certificati previsti dalla decisione 2010/470/UE.

11. Le colonie di api (alveari o regine con le loro nutrici) oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera devono essere accompagnate da certificati sanitari conformi al modello che figura nella parte 2 dell’allegato E della direttiva 92/65/CEE.

12. Gli animali, lo sperma, gli embrioni e gli ovuli provenienti da organismi, istituti o centri riconosciuti conformemente all’allegato C della direttiva 92/65/CEE oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi al modello che figura nella parte 3 dell’allegato E della direttiva 92/65/CEE.

13. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 24 della direttiva 92/65/CEE, l’informazione prevista al paragrafo 2 di tale articolo ha luogo nell’ambito del Comitato misto veterinario.

X.    Movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia

A.   LEGISLAZIONI ( 49 )



Unione europea

Svizzera

Regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1).

Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l’importazione di animali da compagnia (OIAC; RS 916.443.14).

B.   MODALITÀ D’APPLICAZIONE PARTICOLARI

1. Il sistema d’identificazione è quello previsto dal regolamento (CE) n. 998/2003.

2. La validità della vaccinazione antirabbica, ed eventualmente della rivaccinazione, è riconosciuta secondo le raccomandazioni del laboratorio di fabbricazione conformemente alle disposizioni dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 998/2003 e della decisione 2005/91/CE.

3. Il passaporto da utilizzare è quello previsto dalla decisione 2003/803/CE della Commissione.

In deroga all’allegato II, lettera B, punto 1, della decisione 2003/803/CE, il passaporto svizzero è di colore rosso e al posto delle stelle presenta la croce emblema della Svizzera.

4. Ai fini della presente appendice, per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera, si applicano mutatis mutandis le disposizioni del capitolo II (Disposizioni relative ai movimenti tra Stati membri) del regolamento (CE) n. 998/2003.

Appendice 3

IMPORTAZIONE DI ANIMALI VIVI, DEI LORO SPERMA, OVULI E EMBRIONI DAI PAESI TERZI

I.   Unione Europea — legislazione ( 50 )

A.   Ungulati ad eccezione degli equidi

Direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per l’importazione e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321).

B.   Equidi

Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1).

C.   Pollame e uova da cova

Direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74).

D.   Animali d’acquacoltura

Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14).

E.   Embrioni bovini

Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1).

F.   Sperma bovino

Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina (GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10).

G.   Sperma suino

Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie suina (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62).

H.   Altri animali vivi

1. Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54).

2. Regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1).

I.   Altre disposizioni specifiche

1. Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d’utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle popolazioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3).

2. Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

II.   Svizzera – legislazione ( 51 )

1. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS 916.443.10);

2. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l’importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da paesi terzi (OITA; RS 916.443.12);

3. Ordinanza del 27 agosto 2008 concernente l’importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da paesi terzi (OITPA; RS 916.443.13);

4. Ordinanza del 16 maggio 2007 del DFE sul controllo dell’importazione e del transito di animali e prodotti animali (ordinanza sui controlli OITE; RS 916.443.106);

5. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l’importazione di animali da compagnia (OIAC; RS 916.443.14);

6. Ordinanza del 18 agosto 2004 sui medicamenti per uso veterinario (OMVet; RS 812.212.27);

7. Ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle tasse dell’Ufficio federale di veterinaria (ordinanza sulle tasse dell’UFV; RS 916.472).

III.   Norme d’applicazione

L’Ufficio federale di veterinaria applica, simultaneamente agli Stati membri dell’Unione europea, le condizioni d’importazione indicate negli atti menzionati al punto I della presente appendice, le misure d’applicazione e gli elenchi degli stabilimenti dai quali le importazioni sono autorizzate. Questo impegno si applica a tutti i relativi atti, quale che sia la loro data d’adozione.

L’Ufficio federale di veterinaria può adottare misure più restrittive ed esigere garanzie supplementari. Al fine di individuare soluzioni adeguate, si tengono consultazioni nell’ambito del Comitato misto veterinario.

L’Ufficio federale di veterinaria e gli Stati membri dell’Unione europea si notificano reciprocamente le condizioni specifiche d’importazione stabilite a titolo bilaterale che non sono oggetto di un’armonizzazione a livello dell’Unione europea.

Ai fini del presente allegato, per la Svizzera, le istituzioni approvate come centri riconosciuti conformemente all’allegato C della direttiva 92/65/CEE sono pubblicate sul sito Internet dell’Ufficio federale di veterinaria.

▼M13

Appendice 4

ZOOTECNIA, IVI COMPRESA L'IMPORTAZIONE DA PAESI TERZI

A.   Legislazioni ( 52 )



Comunità

Svizzera

Direttiva 77/504/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (GU L 206 del 12.8.1977, pag. 8).

Direttiva 88/661/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1988, relativa alle norme zootecniche applicabili agli animali riproduttori della specie suina (GU L 382 del 31.12.1988, pag. 36).

Direttiva 87/328/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1987, relativa all'ammissione e alla riproduzione dei bovini riproduttori di razza pura (GU L 167 del 26.6.1987, pag. 54).

Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina (GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10).

Direttiva 89/361/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1989, relativa agli animali della specie ovina e caprina riproduttori di razza pura (GU L 153 del 6.6.1989, pag. 30).

Direttiva 90/118/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativa all'ammissione e alla riproduzione dei suini riproduttori di razza pura (GU L 71 del 17.3.1990, pag. 34).

Direttiva 90/119/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativa all'ammissione e alla riproduzione dei suini ibridi riproduttori (GU L 71 del 17.3.1990, pag. 36).

Direttiva 90/427/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 55).

Direttiva 90/428/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa agli scambi di equini destinati a concorsi e alla fissazione delle condizioni di partecipazione a tali concorsi (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 60).

Direttiva 91/174/CEE del Consiglio, del 25 marzo 1991, relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza e che modifica le direttive 77/504/CEE e 90/425/CEE (GU L 85 del 5.4.1991, pag. 37).

Direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994, che fissa i principi relativi alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alle importazioni di animali, sperma, ovuli ed embrioni provenienti da paesi terzi e che modifica la direttiva 77/504/CEE relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (GU L 178 del 12.7.1994, pag. 66).

Ordinanza del 14 novembre 2007 sull'allevamento di animali (RS 916.310).

B.   Norme d'applicazione

Ai fini della presente appendice, gli animali vivi e i prodotti animali oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera circolano alle condizioni stabilite per gli scambi tra gli Stati membri della Comunità.

Lasciando impregiudicate le condizioni relative ai controlli zootecnici che figurano alle appendici 5 e 6, le autorità svizzere s'impegnano a far sì che, per quanto riguarda le sue importazioni, la Svizzera applichi le stesse disposizioni della direttiva 94/28/CE del Consiglio.

In caso di difficoltà, il Comitato misto veterinario è adito su richiesta di una delle parti.

Appendice 5

ANIMALI VIVI, SPERMA, OVULI ED EMBRIONI: CONTROLLI ALLE FRONTIERE E CANONI

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CAPITOLO I

Disposizioni generali - Sistema TRACES

A.   LEGISLAZIONI ( 53 )



Unione europea

Svizzera

Decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa all’applicazione del sistema TRACES recante modifica della decisione 92/486/CEE (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63).

1.  Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40);

2.  Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401);

3.  Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS 916.443.10);

4.  Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l’importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da paesi terzi (OITA; RS 916.443.12);

5.  Ordinanza del 27 agosto 2008 concernente l’importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da paesi terzi (OITPA; RS 916.443.13);

6.  Ordinanza del 16 maggio 2007 del DFE sul controllo dell’importazione e del transito di animali e prodotti animali (ordinanza sui controlli OITE; RS 916.443.106);

7.  Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l’importazione di animali da compagnia (OIAC; RS 916.443.14).

B.   MODALITÀ D’APPLICAZIONE

La Commissione, in collaborazione con l’Ufficio federale di veterinaria, include la Svizzera nel sistema informatico TRACES, conformemente alla decisione 2004/292/CE.

Se necessario, misure transitorie e complementari sono definite nell’ambito del Comitato misto veterinario.

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CAPITOLO II

Controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera

A.   LEGISLAZIONI ( 54 )

I controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera sono effettuati conformemente alle disposizioni degli atti seguenti:



Comunità

Svizzera

1.  Direttiva 89/608/CEE del Consiglio, del 21 novembre 1989, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica (GU L 351 del 2.12.1989, pag. 34).

2.  Direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29).

1.  Legge sulle epizoozie (LFE) del 1o luglio 1966 (RS 916.40) e in particolare l'articolo 57;

2.  Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE), (RS 916.443.10);

3.  Ordinanza del DFE del 16 maggio 2007 sul controllo dell'importazione e del transito di animali e prodotti animali (ordinanza sui controlli OITE), (RS 916.443.106);

4.  Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione di animali da compagnia (OIAC) (RS 916.443.14);

5.  Ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle tasse dell'Ufficio federale di veterinaria (OT-UFV) (RS 916.472).

B.   MODALITÀ D'APPLICAZIONE GENERALI

Nei casi previsti all'articolo 8 della direttiva 90/425/CEE, le autorità competenti del luogo di destinazione entrano immediatamente in contatto con le autorità competenti del luogo di spedizione. Esse adottano tutte le misure necessarie e comunicano all'autorità competente del luogo di spedizione e alla Commissione la natura dei controlli effettuati, le decisioni adottate e i motivi di tali decisioni.

L'attuazione delle disposizioni previste agli articoli 10, 11 e 16 della direttiva 89/608/CEE e agli articoli 9 e 22 della direttiva 90/425/CEE spetta al Comitato misto veterinario.

C.   MODALITÀ D'APPLICAZIONE PARTICOLARI PER GLI ANIMALI DESTINATI AL PASCOLO FRONTALIERO

1. Definizioni:

Pascolo: transumanza degli animali verso una zona frontaliera limitata a 10 km al momento della spedizione degli animali verso un altro Stato membro o verso la Svizzera. In circostanze eccezionali debitamente giustificate, le autorità competenti interessate possono autorizzare una fascia più larga a cavallo del confine tra la Svizzera e la Comunità.

Pascolo giornaliero: pascolo effettuato in modo tale che, alla fine della giornata, gli animali vengono ricondotti nell'azienda di provenienza in uno Stato membro o in Svizzera.

2. Per il pascolo tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera, si applicano mutatis mutandis le disposizioni della decisione 2001/672/CE della Commissione, del 20 agosto 2001, che stabilisce regole specifiche applicabili ai movimenti di bovini destinati al pascolo estivo in zone di montagna (GU L 235 del 4.9.2001, pag. 23). Tuttavia, ai fini del presente allegato, l'articolo 1 della decisione 2001/672/CE si applica con gli adattamenti seguenti:

 l'espressione “il periodo dal 1o maggio al 15 ottobre” è sostituita dai termini “l'anno civile”;

 per la Svizzera, le parti di cui all'articolo 1 della decisione 2001/672/CE e menzionate nell'allegato corrispondente sono:

 

SVIZZERA

CANTONE DI ZURIGO

CANTONE DI BERNA

CANTONE DI LUCERNA

CANTONE DI URI

CANTONE DI SVITTO

CANTONE DI OBVALDO

CANTONE DI NIDVALDO

CANTONE DI GLARONA

CANTONE DI ZUGO

CANTONE DI FRIBURGO

CANTONE DI SOLETTA

CANTONE DI BASILEA CITTÀ

CANTONE DI BASILEA CAMPAGNA

CANTONE DI SCIAFFUSA

CANTONE DI APPENZELLO ESTERNO

CANTONE DI APPENZELLO INTERNO

CANTONE DI SAN GALLO

CANTONE DEI GRIGIONI

CANTONE DI ARGOVIA

CANTONE DI TURGOVIA

CANTONE TICINO

CANTONE DI VAUD

CANTONE DEL VALLESE

CANTONE DI NEUCHÂTEL

CANTONE DI GINEVRA

CANTONE DEL GIURA

In applicazione dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE) del 27 giugno 1995 (RS 916.401), e in particolare dell'articolo 7 (registrazione) e dell'ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la banca di dati sul traffico di animali (RS 916.404), e in particolare della sezione 2 (contenuto della banca di dati), la Svizzera attribuisce ad ogni pascolo un codice di registrazione specifico che dev'essere registrato nella banca dati nazionale relativa ai bovini.

3. Per il pascolo tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera, il veterinario ufficiale del paese di spedizione:

a) notifica la spedizione degli animali all'autorità competente del luogo di destinazione (unità veterinaria locale), alla data di rilascio del certificato ed entro le ventiquattro ore che precedono la data prevista di arrivo degli animali, mediante il sistema informatizzato di collegamento tra autorità veterinarie previsto all'articolo 20 della direttiva 90/425/CEE,

b) procede all'esame degli animali entro le quarantott'ore che precedono la loro partenza per il pascolo; questi animali devono essere debitamente identificati,

c) rilascia un certificato conforme al modello che figura al punto 9.

4. Durante tutta la durata del pascolo, gli animali devono rimanere sotto controllo doganale.

5. Il detentore degli animali:

a) deve dichiarare per iscritto che accetta di conformarsi a tutte le misure adottate in virtù del presente allegato, come pure a qualsiasi altra misura adottata a livello locale, alla stessa stregua di un detentore originario di uno Stato membro o della Svizzera;

b) si fa carico delle spese relative ai controlli conseguenti all'applicazione del presente allegato;

c) offre la propria piena collaborazione per l'espletamento dei controlli doganali o veterinari richiesti dalle autorità ufficiali del paese di spedizione o del paese di destinazione.

6. Al ritorno degli animali alla fine della stagione di pascolo o in caso di ritorno anticipato, il veterinario ufficiale del paese del luogo di pascolo:

a) notifica la spedizione degli animali all'autorità competente del luogo di destinazione (unità veterinaria locale), alla data di rilascio del certificato ed entro le ventiquattr'ore che precedono la data prevista di arrivo degli animali, mediante il sistema informatizzato di collegamento tra autorità veterinarie previsto all'articolo 20 della direttiva 90/425/CEE,

b) procede all'esame degli animali entro le quarantott'ore che precedono la loro partenza per il pascolo; questi animali devono essere debitamente identificati,

c) rilascia un certificato conforme al modello che figura al punto 9.

7. In caso d'insorgenza di malattie, le competenti autorità veterinarie prendono di comune accordo le misure che si rendono necessarie. Le suddette autorità esaminano altresì la questione delle eventuali spese da sostenere. Se del caso, consultano il Comitato misto veterinario.

8. In deroga alle disposizioni previste per il pascolo ai punti da 1 a 7, nel caso del pascolo giornaliero tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera:

a) gli animali non devono entrare in contatto con animali provenienti da altre aziende;

b) il detentore degli animali s'impegna a segnalare all'autorità veterinaria competente ogni eventuale contatto degli animali con animali provenienti da altre aziende;

c) il certificato sanitario di cui al punto 9 deve essere presentato alle autorità veterinarie competenti ogni anno civile, all'atto della prima introduzione degli animali in uno Stato membro o in Svizzera. Detto certificato sanitario deve poter essere presentato alle autorità veterinarie competenti su loro richiesta;

d) le disposizioni di cui ai punti 2 e 3 si applicano soltanto all'atto della spedizione degli animali verso uno Stato membro o verso la Svizzera nell'anno civile in questione;

e) le disposizioni del punto 6 non si applicano;

f) il detentore degli animali s'impegna a comunicare all'autorità veterinaria competente la fine del periodo di pascolo.

9. Modello di certificato sanitario per il pascolo frontaliero, o il pascolo giornaliero e il ritorno dal pascolo frontaliero degli animali delle specie bovine:

Modello di certificato sanitario per il pascolo frontaliero, o il pascolo giornaliero e il ritorno dal pascolo frontaliero degli animali delle specie bovine image image image

CAPITOLO III

Condizioni per gli scambi tra la Comunità e la Svizzera

A.   LEGISLAZIONI

Per gli scambi di animali vivi, dei loro sperma, ovuli, embrioni e per il pascolo frontaliero degli animali delle specie bovine tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera, i certificati sanitari sono quelli previsti dal presente allegato e disponibili nel sistema TRACES, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, concernente l'adozione di un modello armonizzato di certificato e di verbale d'ispezione relativi agli scambi intracomunitari di animali e di prodotti di origine animale (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 44).

▼M21

CAPITOLO IV

Controlli veterinari applicabili sulle importazioni provenienti dai paesi terzi

A.   LEGISLAZIONI ( 55 )

I controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi sono effettuati conformemente alle disposizioni degli atti seguenti:



Unione europea

Svizzera

1.  Regolamento (CE) n. 282/2004 della Commissione, del 18 febbraio 2004, che adotta un documento per la dichiarazione e il controllo veterinario degli animali che provengono dai paesi terzi e sono introdotti nella Comunità (GU L 49 del 19.2.2004, pag. 11);

2.  Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1);

3.  Direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56);

4.  Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d’utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3);

5.  Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10);

6.  Decisione 97/794/CE della Commissione, del 12 novembre 1997, recante modalità d’applicazione della direttiva 91/496/CEE del Consiglio per quanto riguarda i controlli veterinari su animali vivi importati da paesi terzi (GU L 323 del 26.11.1997, pag. 31);

7.  Decisione 2007/275/CE della Commissione, del 17 aprile 2007, relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d’ispezione frontalieri a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE (GU L 116 del 4.5.2007, pag. 9).

1.  Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS 916.443.10);

2.  Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l’importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da paesi terzi (OITA; RS 916.443.12);

3.  Ordinanza del 27 agosto 2008 concernente l’importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da paesi terzi (OITPA; RS 916.443.13);

4.  Ordinanza del 16 maggio 2007 del DFE sul controllo dell’importazione e del transito di animali e prodotti animali (ordinanza sui controlli OITE; RS 916.443.106);

5.  Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l’importazione di animali da compagnia (OIAC; RS 916.443.14);

6.  Ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle tasse dell’Ufficio federale di veterinaria (ordinanza sulle tasse dell’UFV; RS 916.472);

7.  Ordinanza del 18 agosto 2004 sui medicamenti per uso veterinario (OMVet; RS 812.212.27).

B.   MODALITÀ D’APPLICAZIONE

1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 6 della direttiva 91/496/CEE, i posti d’ispezione frontalieri degli Stati membri per i controlli veterinari sugli animali vivi figurano nell’allegato della decisione 2009/821/CE ( 56 ).

2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 6 della direttiva 91/496/CEE, i posti d’ispezione frontalieri per la Svizzera sono i seguenti:



Nome

Codice TRACES

Tipo

Centro d’ispezione

Tipo di riconoscimento

Aeroporto di Zurigo

CHZRH4

A

Centro 3

O - Altri animali (compresi gli animali dei giardini zoologici) (1)

Aeroporto di Ginevra

CHGVA4

A

Centro 2

O - Altri animali (compresi gli animali dei giardini zoologici) (1)

(1)   Con riferimento alle categorie di riconoscimento definite dalla decisione 2009/821/CE

Le ulteriori modifiche dell’elenco dei posti d’ispezione frontalieri, dei loro centri d’ispezione e del loro tipo di riconoscimento sono di competenza del Comitato misto veterinario.

L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, in particolare sulla base dell’articolo 19 della direttiva 91/496/CEE e dell’articolo 57 della legge sulle epizoozie.

3. L’Ufficio federale di veterinaria applica, simultaneamente agli Stati membri dell’Unione europea, le condizioni d’importazione di cui all’appendice 3 del presente allegato, nonché le misure d’applicazione.

L’Ufficio federale di veterinaria può adottare misure più restrittive ed esigere garanzie supplementari. Al fine di individuare soluzioni adeguate si tengono consultazioni nell’ambito del Comitato misto veterinario.

L’Ufficio federale di veterinaria e gli Stati membri dell’Unione europea si notificano reciprocamente le condizioni specifiche d’importazione stabilite a titolo bilaterale che non sono oggetto di un’armonizzazione a livello dell’Unione.

4. I posti d’ispezione frontalieri degli Stati membri dell’Unione europea indicati al punto 1 effettuano i controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi e destinate alla Svizzera, conformemente al punto A del capitolo IV della presente appendice.

5. I posti d’ispezione frontalieri della Svizzera indicati al punto 2 effettuano i controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi e destinate agli Stati membri dell’Unione europea, conformemente al punto A del capitolo IV della presente appendice.

▼M13

CAPITOLO V

Disposizioni specifiche

▼M16

A.    IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI

1.   LEGISLAZIONI ( 57 )



Unione europea

Svizzera

1.  Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all’identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 dell’8.8.2008, pag. 31).

2.  Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell’11.8.2000, pag. 1).

1.  Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli da 7 a 20 (registrazione e identificazione).

2.  Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA; RS 916.404).

2.   MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI

a) L’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2008/71/CE è di competenza del comitato misto veterinario.

b) L’esecuzione dei controlli in loco è di competenza del comitato misto veterinario, segnatamente sulla base dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e dell’articolo 57 della legge sulle epizoozie, così come dell’articolo 1 dell’ordinanza del 14 novembre 2007 sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (OCI, RS 910.15).

▼M21

B.    Protezione degli animali

1.   LEGISLAZIONI ( 58 )



Unione europea

Svizzera

1.  Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1);

2.  Regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio, del 25 giugno 1997, riguardante i criteri comunitari per i punti di sosta e che adatta il ruolino di marcia previsto dall’allegato della direttiva 91/628/CEE (GU L 174 del 2.7.1997, pag. 1).

Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1), in particolare gli articoli 169-176.

2.   MODALITÀ D’APPLICAZIONE

a) Le autorità svizzere s’impegnano a rispettare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 per gli scambi tra la Svizzera e l’Unione europea e per le importazioni dai paesi terzi.

b) Nei casi previsti all’articolo 26 del regolamento (CE) n. 1/2005, le autorità competenti del luogo di destinazione si pongono immediatamente in contatto con le autorità competenti del luogo di partenza.

c) L’attuazione degli articoli 10, 11 e 16 della direttiva 89/608/CEE ( 59 ) è di competenza del Comitato misto veterinario.

d) La realizzazione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, in particolare sulla base dell’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1/2005 e dell’articolo 208 dell’ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1).

e) In applicazione delle disposizioni dell’articolo 175 dell’ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1), il transito di bovini, ovini, caprini, suini e di cavalli e pollame da macello in Svizzera è limitato al traffico ferroviario o aereo. La questione è esaminata dal Comitato misto veterinario.

▼M13

C.    CANONI

1. Non viene riscosso alcun canone per i controlli veterinari degli scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera.

2. Per i controlli veterinari delle importazioni dai paesi terzi, le autorità svizzere s'impegnano a percepire i canoni dovuti per l'effettuazione dei controlli ufficiali previsti dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

▼M9

Appendice 6

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

CAPITOLO I

SETTORI IN CUI L’EQUIVALENZA È RECIPROCAMENTE RICONOSCIUTA

«Prodotti d’origine animale destinati al consumo umano»

Le definizioni del regolamento (CE) n. 853/2004 si applicano mutatis mutandis.



 

Esportazioni della Comunità europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso la Comunità europea

 

Condizioni commerciali

Equivalenza

 

Norme CE

Norme svizzere

Salute animale :

1.  Carni fresche comprese le carni macinate, preparazioni di carni, prodotti a base di carni, grassi non trasformati e grassi fusi

Ungulati domestici

Solipedi domestici

Direttiva 64/432/CEE

Direttiva 2002/99/CE

Regolamento (CE) n. 999/2001 ()

Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) (RS 916.40)

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) (RS 916.401) ()

Sì ()

2.  Carni di selvaggina d’allevamento, preparazioni di carni, prodotti a base di carni

Mammiferi terrestri d’allevamento diversi da quelli sopra citati

Direttiva 64/432/CEE

Direttiva 92/118/CEE

Direttiva 2002/99/CE

Regolamento (CE) n. 999/2001

Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) (RS 916.40)

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) (RS 916.401)

Ratiti d’allevamento

Lagomorfi

Direttiva 92/118/CEE

Direttiva 2002/99/CE

3.  Carni di selvaggina selvatica, preparazioni di carni, prodotti a base di carni

Ungulati selvatici

Lagomorfi

Altri mammiferi terrestri

Selvaggina selvatica di penna

Direttiva 2002/99/CE

Regolamento (CE) n. 999/2001

Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) (RS 916.40)

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) (RS 916.401)

4.  Carni fresche di pollame, preparazioni di carni, prodotti a base di carni, grassi e grassi fusi

Pollame

Direttiva 92/118/CEE

Direttiva 2002/99/CE

Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) (RS 916.40)

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) (RS 916.401)

5.  Stomaci, vesciche e budella

Bovini

Ovini e caprini

Suini

Direttiva 64/432/CEE

Direttiva 92/118/CEE

Direttiva 2002/99/CE

Regolamento (CE) n. 999/2001 ()

Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) (RS 916.40)

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) (RS 916.401) ()

Sì ()

6.  Ossa e prodotti a base di ossa

Ungulati domestici

Solipedi domestici

Altri mammiferi terrestri d’allevamento o selvatici

Pollame, ratiti e selvaggina selvatica di penna

Direttiva 64/432/CEE

Direttiva 92/118/CEE

Direttiva 2002/99/CE

Regolamento (CE) n. 999/2001 ()

Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) (RS 916.40)

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) (RS 916.401) ()

Sì ()

7.  Proteine animali trasformate, sangue e prodotti del sangue

Ungulati domestici

Solipedi domestici

Altri mammiferi terrestri d’allevamento o selvatici

Pollame, ratiti e selvaggina selvatica di penna

Direttiva 64/432/CEE

Direttiva 92/118/CEE

Direttiva 2002/99/CE

Regolamento (CE) n. 999/2001 ()

Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) (RS 916.40)

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) (RS 916.401) ()

Sì ()

8.  Gelatina e collagene

 

Direttiva 2002/99/CE

Regolamento (CE) n. 999/2001 ()

Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) (RS 916.40)

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) (RS 916.401) ()

Sì ()

9.  Latte e prodotti del latte

 

Direttiva 64/432/CEE

Direttiva 2002/99/CE

Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) (RS 916.40)

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) (RS 916.401)

▼M21

10.  Uova e ovoprodotti

 

Direttiva 2009/158/CE

Direttiva 2002/99/CE

Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40)

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401)

▼M9

11.  Prodotti della pesca, molluschi bivalvi, echinodermi tunicati e gasteropodi marini

 

Direttiva 91/67/CEE

Direttiva 93/53/CEE

Direttiva 95/70/CE

Direttiva 2002/99/CE

Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) (RS 916.40)

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) (RS 916.401)

12.  Miele

 

Direttiva 92/118/CEE

Direttiva 2002/99/CE

Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) (RS 916.40)

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) (RS 916.401)

13.  Lumache e cosce di rana

 

Direttiva 92/118/CEE

Direttiva 2002/99/CE

Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) (RS 916.40)

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) (RS 916.401)

(1)   Il riconoscimento della similarità delle legislazioni in materia di sorveglianza delle E.S.T. negli ovini e nei caprini sarà riconsiderato nell’ambito del Comitato misto veterinario.

▼M21



Esportazioni dall’Unione europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso l’Unione europea

Condizioni commerciali

Equivalenza

Unione europea

Svizzera

Sanità pubblica (1)

Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1);

Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1);

Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55);

Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206);

Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1);

Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1);

Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all’organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27);

Regolamento (CE) n. 2075/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 60).

Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e sugli oggetti d’uso (LDERR; RS 817.0);

Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1);

Ordinanza del 16 novembre 2011 sulla formazione di base, la formazione qualificante e la formazione permanente del personale del servizio veterinario pubblico (RS 916.402);

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401);

Ordinanza del 23 novembre 2005 sulla produzione primaria (OPPrim; RS 916.020);

Ordinanza del 23 novembre 2005 riguardante la macellazione e il controllo delle carni (OMCC; RS 817.190);

Ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr; RS 817.02);

Ordinanza del 23 novembre 2005 del DFI sull’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (RS 817.025.21);

Ordinanza del 23 novembre 2005 del DFE concernente l’igiene nella produzione primaria (OIPPrim; RS 916.020.1);

Ordinanza del 23 novembre 2005 del DFI sui requisiti igienici (ORI; RS 817.024.1);

Ordinanza del 23 novembre 2005 del DFE concernente l’igiene nella macellazione (OIgM; RS 817.190.1);

Ordinanza del 23 novembre 2005 del DFI sulle derrate alimentari di origine animale (RS 817.022.108).

Sì con condizioni speciali

Protezione degli animali (1)

Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento (GU L 303 del 18.11.2009, pag. 1).

Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn; RS 455);

Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1);

Ordinanza dell’Ufficio federale di veterinaria del 12 agosto 2010 sulla protezione degli animali durante la macellazione (OPAnMac; RS 455.110.2);

Ordinanza del 23 novembre 2005 riguardante la macellazione e il controllo delle carni (OMCC; RS 817.190).

Sì con condizioni speciali

(1)   Ogni riferimento a un atto s’intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 30 giugno 2012.

Condizioni speciali

(1) La circolazione dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera è soggetta alle stesse condizioni di quella dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea; vigono le stesse condizioni anche per quanto riguarda la protezione degli animali al momento dell’abbattimento. Se necessario, tali prodotti sono accompagnati dai certificati sanitari previsti per gli scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea o definiti dal presente allegato e disponibili nel sistema TRACES.

(11) I laboratori di riferimento dell’Unione europea per i residui di medicinali veterinari e contaminanti negli alimenti di origine animale sono i seguenti:

a) per i residui delle sostanze di cui all’allegato I della direttiva 96/23/CE ( 60 ) comprese nella categoria A, punti 1, 2, 3 e 4, e nella categoria B, punti 2 d) e 3 d):

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

NL-3720 BA Bilthoven

PAESI BASSI

b) per i residui delle sostanze di cui all’allegato I della direttiva 96/23/CE comprese nella categoria B, punto 1 e punto 3 e), e per i residui di carbadox e olaquindox:

Laboratoire d’étude et de recherches sur les médicaments vétérinaires et les désinfectants

AFSSA - site de Fougères, BP 90203

F-35302 Fougères

FRANCIA

c) per i residui delle sostanze di cui all’allegato I della direttiva 96/23/CE comprese nella categoria A, punto 5 e nella categoria B, punti 2 a), 2 b) e 2 e):

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit

Diedersdorfer Weg 1

D-12277 Berlin

GERMANIA

d) per i residui delle sostanze di cui all’allegato I della direttiva 96/23/CE comprese nella categoria B, punto 3 c):

Istituto Superiore di Sanità (ISS)

Viale Regina Elena 299

I-00161 Roma

ITALIA

La Svizzera si fa carico delle spese a essa imputabili per le operazioni derivanti dalla designazione di questi laboratori. Le funzione e i compiti di tali laboratori sono quelli previsti dal regolamento (CE) n. 882/2004 ( 61 ).

(12) In attesa del riconoscimento dell’allineamento della legislazione dell’UE e della legislazione svizzera, per le esportazioni verso l’Unione europea la Svizzera garantisce il rispetto degli atti sottoelencati e dei relativi testi d’applicazione:

1. Regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell’8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1).

2. Regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che stabilisce una procedura comunitaria per le sostanze aromatizzanti utilizzate o destinate ad essere utilizzate nei o sui prodotti alimentari (GU L 299 del 23.11.1996, pag. 1).

3. Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d’utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3).

4. Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

5. Direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (GU L 66 del 13.3.1999, pag. 16).

6. Direttiva 1999/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, che stabilisce un elenco comunitario di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (GU L 66 del 13.3.1999, pag. 24).

7. Decisione 1999/217/CE della Commissione, del 23 febbraio 1999, che adotta il repertorio delle sostanze aromatizzanti utilizzate nei o sui prodotti alimentari compilato in applicazione del regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 84 del 27.3.1999, pag. 1).

8. Decisione 2002/840/CE della Commissione, del 23 ottobre 2002, che adotta l’elenco degli impianti riconosciuti per il trattamento degli alimenti con radiazioni ionizzanti nei paesi terzi (GU L 287 del 25.10.2002, pag. 40).

9. Regolamento (CE) n. 2065/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, relativo agli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari (GU L 309 del 26.11.2003, pag. 1).

10. Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

11. Regolamento (CE) n. 884/2007 della Commissione, del 26 luglio 2007, sulle misure d’emergenza volte a sospendere l’uso del colorante alimentare E 128 rosso 2G (GU L 195 del 27.7.2007, pag. 8).

12. Regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari e che modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97 (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 7).

13. Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).

14. Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34).

15. Direttiva 2008/128/CE della Commissione, del 22 dicembre 2008, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per le sostanze coloranti per uso alimentare (GU L 6 del 10.1.2009, pag. 20).

16. Direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti (GU L 141 del 6.6.2009, pag. 3).

17. Direttiva 2008/60/CE della Commissione, del 17 giugno 2008, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti per uso alimentare (GU L 158 del 18.6.2008, pag. 17).

18. Direttiva 2008/84/CE della Commissione, del 27 agosto 2008, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (GU L 253 del 20.9.2008, pag. 1).

19. Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11).

Sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano



Esportazioni dall’Unione europea verso la Svizzera ed

esportazioni dalla Svizzera verso l’Unione europea

Condizioni commerciali

Equivalenza

Unione europea (1)

Svizzera (1)

1.  Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1);

2.  Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1);

3.  Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).

1.  Ordinanza del 23 novembre 2005 riguardante la macellazione e il controllo delle carni (OMCC; RS 817.190);

2.  Ordinanza del 23 novembre 2005 del DFE concernente l’igiene nella macellazione (OIgM; RS 817.190.1);

3.  Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401);

4.  Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS 916.443.10);

5.  Ordinanza del 25 maggio 2011 concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA; RS 916.441.22).

Sì con condizioni speciali

(1)   Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 30 giugno 2012.

Condizioni speciali

Per le sue importazioni, la Svizzera applica le disposizioni contemplate dagli articoli 25-28 e 30 e 31 e dagli allegati XIV e XV (certificati) del regolamento (UE) n. 142/2011, conformemente agli articoli 41 e 42 del regolamento (CE) n. 1069/2009.

Gli scambi di materie rientranti nelle categorie 1 e 2 sono disciplinati dall’articolo 48 del regolamento (CE) n. 1069/2009.

Le materie che rientrano nella categoria 3, oggetto di scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera, sono accompagnate dai documenti commerciali e dai certificati sanitari previsti al capitolo III dell’allegato VIII del regolamento (UE) n. 142/2011, conformemente all’articolo 17 del regolamento (UE) n. 142/2011 e agli articoli 21 e 48 del regolamento (CE) n. 1069/2009.

In conformità del titolo II, capo I, sezione 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009 e del capo IV e dell’allegato IX del regolamento (UE) n. 142/2011, la Svizzera redige l’elenco dei suoi stabilimenti corrispondenti.

▼M9

CAPITOLO II

Settori diversi da quelli rientranti nel capitolo I

I.   Esportazioni della Comunità verso la Svizzera

Tali esportazioni saranno effettuate alle condizioni previste per gli scambi intracomunitari. Tuttavia, in ogni caso, sarà rilasciato dalle autorità competenti ai fini di accompagnamento dei lotti un certificato che attesta il rispetto di tali condizioni.

Se necessario, i modelli di certificati saranno discussi nell’ambito del Comitato misto veterinario.

II.   Esportazioni dalla Svizzera verso la Comunità

Tali esportazioni saranno effettuate alle condizioni pertinenti previste dalla normativa comunitaria. I modelli di certificati saranno discussi nell’ambito del Comitato misto veterinario.

In attesa dell'elaborazione di tali modelli, si applicano i certificati attualmente richiesti.

CAPITOLO III

Trasferimento di un settore dal capitolo II al capitolo I

Non appena la Svizzera avrà adottato una legislazione che essa ritiene equivalente alla legislazione comunitaria, la questione sarà sottoposta al Comitato misto veterinario. Il capitolo I della presente appendice sarà quanto prima completato sulla base dei risultati dell’esame effettuato.

▼B

Appendice 7

Autorità competenti

PARTE A

Svizzera

Le funzioni di controllo in materia sanitaria e veterinaria sono ripartite tra il ministero federale dell'economia pubblica e il ministero federale degli interni. Si applicano le seguenti disposizioni:

 per le esportazioni verso la Comunità, il ministero federale dell'economia pubblica rilascia il certificato sanitario attestante il rispetto delle norme e delle condizioni veterinarie convenute;

 per le importazioni di prodotti alimentari di origine animale, il ministero federale dell'economia pubblica è competente per le norme e le condizioni veterinarie relative alle carni (compresi i pesci, i crostacei e i molluschi) e ai prodotti carnei (compresi quelli ottenuti da pesci, crostacei e molluschi), mentre il ministero federale degli interni è competente per il latte, i prodotti lattiero-caseari, le uova e gli ovoprodotti;

 per quanto riguarda le importazioni degli altri prodotti animali, la competenza in materia di norme e condizioni veterinarie spetta al ministero federale dell'economia.

PARTE B

Comunità europea

Il controllo veterinario è esercitato sia dai servizi veterinari nazionali dei singoli Stati membri, sia dalla Commissione europea; in particolare:

 per le esportazioni verso la Svizzera, gli Stati membri controllano il rispetto delle condizioni di produzione, procedono alle ispezioni legali e rilasciano i certificati sanitari attestanti il rispetto delle norme e delle condizioni veterinarie convenute;

 la Commissione europea è competente per il coordinamento generale, le ispezioni e la supervisione dei sistemi d'ispezione, nonché l'azione legislativa finalizzata all'applicazione uniforme delle norme e delle condizioni veterinarie nell'ambito del mercato unico europeo.

Appendice 8

Adeguamento alle condizioni regionali

Appendice 9

Elementi procedurali per l'esecuzione delle verifiche

Ai fini della presente appendice, per «verifica» si intende il controllo dell'operato.

1.   Principi generali

1.1. Le verifiche vengono effettuate in collaborazione tra la Parte incaricata di effettuare la verifica (in appresso denominata «verificatore») e la Parte verificata (in appresso denominata «verificato»), secondo le disposizioni della presente appendice. Possono essere condotte ispezioni presso stabilimenti o impianti, se giudicate necessarie.

1.2. Le verifiche sono intese ad appurare l'efficienza dell'autorità incaricata del controllo, più che a respingere partite di prodotti o stabilimenti. Se una verifica rivela l'esistenza di gravi rischi per la salute degli uomini o degli animali, il verificato è tenuto a prendere provvedimenti immediati per ovviare a tale emergenza. La procedura può comprendere l'esame della normativa pertinente, delle modalità di applicazione, dei risultati finali, del grado di conformità e delle misure correttive applicate.

1.3. La frequenza delle verifiche dipende dall'operato stesso. Se quest'ultimo è mediocre, le ispezioni saranno più frequenti. Il verificato deve correggere le prestazioni insoddisfacenti finché il verificatore non si ritenga soddisfatto.

1.4. Le verifiche e le conseguenti decisioni devono essere improntate a chiarezza e coerenza.

2.   Principi applicabili al verificatore

Il responsabile della verifica elabora un piano, di preferenza in conformità con le norme internazionalmente riconosciute, comprendente i seguenti elementi:

2.1. l'oggetto, il campo di applicazione e la portata della verifica;

2.2. la data e il luogo della verifica, corredati di un calendario sino alla fine dei lavori, compresa la relazione conclusiva;

2.3. la o le lingue in cui verrà eseguita la verifica e redatta la relazione;

2.4. l'identità dei verificatori e, se si tratta di un gruppo, del capogruppo; in caso di verifica di sistemi o programmi specializzati, occorrono periti qualificati;

2.5. un piano delle riunioni da tenersi con funzionari e degli eventuali sopralluoghi presso stabilimenti o impianti; non è necessario indicare in anticipo i nomi degli stabilimenti o delle sedi da visitare;

2.6. fatte salve le disposizioni in materia di libertà d'informazione, il verificatore è tenuto a rispettare la riservatezza delle informazioni commerciali e ad evitare conflitti d'interessi;

2.7. il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza professionali e dei diritti dell'operatore.

Questo piano viene riesaminato in via preliminare con rappresentanti del soggetto verificato.

3.   Principi applicabili al verificato

I seguenti principi si applicano alle iniziative prese dal verificato per agevolare la verifica.

3.1. Il verificato deve collaborare pienamente con il verificatore e designare a questo scopo il personale competente. Questa collaborazione comprende, tra l'altro:

 accesso all'insieme della normativa pertinente;

 accesso ai programmi applicativi e alla documentazione pertinente;

 accesso alle relazioni attinenti a verifiche e ispezioni;

 documentazione su azioni correttive e sanzioni;

 accesso agli stabilimenti.

3.2. Il verificato deve mettere in atto un programma documentato per dimostrare a terzi l'osservanza regolare e uniforme delle norme.

4.   Procedure

4.1.   Riunione di apertura

I rappresentanti di ambo le Parti tengono una riunione iniziale, nel corso della quale il verificatore passa in rassegna il piano di verifica e si accerta che siano disponibili le risorse, la documentazione e ogni altro tipo di dotazione necessaria all'esecuzione della verifica.

4.2.   Esame documentale

Si tratta dell'esame dei documenti e dei registri (cfr. punto 3.1), nonché della struttura e dei poteri del verificato e di eventuali cambiamenti intervenuti nei sistemi d'ispezione alimentare o di certificazione successivamente all'adozione del presente Allegato o dalla precedente verifica, con particolare riguardo agli elementi del sistema d'ispezione e di certificazione concernenti gli animali o i prodotti di cui trattasi. Il verificatore può esaminare la documentazione relativa alle ispezioni e all'emissione di certificati.

4.3.   Sopralluoghi

4.3.1. Il verificatore può decidere di procedere a sopralluoghi in base ad un calcolo del rischio, tenendo particolarmente conto di fattori quali il tipo di animali o di prodotti, i precedenti in materia di conformità con i requisiti prescritti dall'industria alimentare o dal paese esportatore, il volume della produzione, delle importazioni e delle esportazioni della merce in questione, i mutamenti di carattere infrastrutturale e la fisionomia dei sistemi nazionali d'ispezione e di certificazione.

4.3.2. Nell'ambito dei sopralluoghi, possono essere visitati impianti di produzione e di trasformazione, unità di condizionamento o d'immagazzinamento di prodotti alimentari, laboratori di analisi, allo scopo di controllare la rispondenza alle informazioni contenute nel materiale documentale di cui al punto 4.2.

4.4.   Verifica a posteriori

Qualora sia necessario condurre ulteriori verifiche per accertare che le imperfezioni siano state corrette, basterà esaminare i soli aspetti manchevoli rilevati nella prima verifica.

5.   Documenti di lavoro

I formulari per l'annotazione dei risultati e delle conclusioni delle verifiche dovrebbero essere per quanto possibile uniformati, in modo da rendere più uniformi, trasparenti ed efficaci le procedure di verifica. I documenti di lavoro possono includere liste di controllo degli elementi da verificare, tra cui:

 testi normativi;

 struttura e operato dei servizi incaricati dell'ispezione e della certificazione;

 caratteristiche dello stabilimento e modalità operative;

 statistiche sanitarie, piani di campionamento e risultati;

 provvedimenti e procedure di applicazione;

 procedure di notificazione e ricorso;

 programmi di formazione.

6.   Riunione di chiusura

I rappresentanti di ambo le Parti tengono una riunione conclusiva, se necessario con la partecipazione di funzionari dei servizi d'ispezione e di certificazione nazionali, nel corso della quale il verificatore espone le risultanze della verifica. Le informazioni devono essere presentate in modo chiaro e conciso, affinché le conclusioni della verifica siano comprensibili a tutti.

Il verificato elabora un piano operativo per la correzione delle eventuali carenze riscontrate, possibilmente con un calendario di esecuzione indicativo.

7.   Relazione

Il verificatore trasmette quanto prima possibile al verificato la bozza di relazione sulla verifica. Il verificato formula le proprie osservazioni entro un termine di un mese. Queste vengono inserite nella relazione definitiva.

▼M13

Appendice 10

PRODOTTI ANIMALI: CONTROLLI ALLE FRONTIERE E CANONI

CAPITOLO I

Disposizioni generali

▼M21

A.   LEGISLAZIONI ( 62 )



Unione europea

Svizzera

1.  Decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa all’applicazione del sistema TRACES e recante modifica della decisione 92/486/CEE (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63);

2.  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1).

1.  Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40), in particolare l’articolo 57;

2.  Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS 916.443.10);

3.  Ordinanza del 27 agosto 2008 concernente l’importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da paesi terzi (OITPA; RS 916.443.13);

4.  Ordinanza del 16 maggio 2007 del DFE sul controllo dell’importazione e del transito di animali e prodotti animali (ordinanza sui controlli OITE; RS 916.443.106);

5.  Ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle tasse dell’Ufficio federale di veterinaria (ordinanza sulle tasse dell’UFV; RS 916.472).

▼M13

B.   MODALITÀ D'APPLICAZIONE

1.

La Commissione, in collaborazione con l'Ufficio federale di veterinaria, integra la Svizzera al sistema informatico TRACES, conformemente alla decisione 2004/292/CE della Commissione.

2.

La Commissione, in collaborazione con l'Ufficio federale di veterinaria e l'Ufficio federale della sanità pubblica, integra la Svizzera al sistema di allarme rapido previsto all'articolo 50 del regolamento (CE) n. 178/2002 per quanto riguarda le disposizioni connesse ai respingimenti alle frontiere dei prodotti di origine animale.

In caso di rifiuto di una partita, di un contenitore o di un carico da parte di un'autorità competente in un posto frontaliero della Comunità, la Commissione avvisa immediatamente la Svizzera.

La Svizzera notifica immediatamente alla Commissione qualunque caso di rifiuto, collegato a un rischio diretto o indiretto per la salute umana, di una partita, di un contenitore o di un carico di prodotti alimentari o di alimenti per animali, da parte di un'autorità competente di un posto frontaliero svizzero e rispetta le regole di confidenzialità previste all'articolo 52 del regolamento (CE) n. 178/2002.

Le misure particolari collegate a tale partecipazione sono definite nell'ambito del Comitato misto veterinario.

CAPITOLO II

Controlli veterinari applicabili negli scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera

▼M21

A.   LEGISLAZIONI ( 63 )

I controlli veterinari applicabili negli scambi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera sono effettuati conformemente alle seguenti disposizioni:



Unione europea

Svizzera

1.  Direttiva 89/608/CEE del Consiglio, del 21 novembre 1989, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica (GU L 351 del 2.12.1989, pag. 34);

2.  Direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13);

3.  Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11).

1.  Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40), in particolare l’articolo 57;

2.  Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS 916.443.10);

3.  Ordinanza del 27 agosto 2008 concernente l’importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da paesi terzi (OITPA; RS 916.443.13);

4.  Ordinanza del 16 maggio 2007 del DFE sul controllo dell’importazione e del transito di animali e prodotti animali (ordinanza sui controlli OITE; RS 916.443.106);

5.  Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l’importazione di animali da compagnia (OIAC; RS 916.443.14);

6.  Ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle tasse dell’Ufficio federale di veterinaria (ordinanza sulle tasse dell’UFV; RS 916.472).

▼M13

B.   MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Nei casi previsti all'articolo 8 della direttiva 89/662/CEE, le autorità competenti del luogo di destinazione entrano immediatamente in contatto con le autorità competenti del luogo di spedizione. Esse adottano tutte le misure necessarie e comunicano all'autorità competente del luogo di spedizione e alla Commissione la natura dei controlli effettuati, le decisioni adottate e i motivi di tali decisioni.

L'attuazione delle disposizioni previste agli articoli 10, 11 e 16 della direttiva 89/608/CEE e agli articoli 9 e 16 della direttiva 89/662/CEE è di competenza del Comitato misto veterinario.

CAPITOLO III

Controlli veterinari applicabili per le importazioni dai paesi terzi

▼M21

A.   LEGISLAZIONI ( 64 )

I controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi sono effettuati conformemente alle seguenti disposizioni:



Unione europea

Svizzera

1.  Regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d’ispezione frontalieri della Comunità sui prodotti importati dai paesi terzi (GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11);

2.  Regolamento (CE) n. 206/2009 della Commissione, del 5 marzo 2009, relativo all’introduzione nella Comunità di scorte personali di prodotti di origine animale e che modifica il regolamento (CE) n. 136/2004 (GU L 77 del 24.3.2009, pag. 1);

3.  Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206);

4.  Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1);

5.  Direttiva 89/608/CEE del Consiglio, del 21 novembre 1989, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica (GU L 351 del 2.12.1989, pag. 34);

6.  Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d’utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3);

7.  Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10);

8.  Direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9);

9.  Decisione 2002/657/CE della Commissione, del 14 agosto 2002, che attua la direttiva 96/23/CE del Consiglio relativa al rendimento dei metodi analitici e all’interpretazione dei risultati (GU L 221 del 17.8.2002, pag. 8);

10.  Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11);

11.  Decisione 2005/34/CE della Commissione, dell’11 gennaio 2005, che stabilisce norme armonizzate per i test di rilevamento di taluni residui nei prodotti di origine animale importati dai paesi terzi (GU L 16 del 20.1.2005, pag. 61);

12.  Decisione 2007/275/CE della Commissione, del 17 aprile 2007, relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d’ispezione frontalieri a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE (GU L 116 del 4.5.2007, pag. 9).

1.  Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40), in particolare l’articolo 57;

2.  Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS 916.443.10);

3.  Ordinanza del 27 agosto 2008 concernente l’importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da paesi terzi (OITPA; RS 916.443.13);

4.  Ordinanza del 16 maggio 2007 del DFE sul controllo dell’importazione e del transito di animali e prodotti animali (ordinanza sui controlli OITE; RS 916.443.106);

5.  Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l’importazione di animali da compagnia (OIAC; RS 916.443.14);

6.  Ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle tasse dell’Ufficio federale di veterinaria (ordinanza sulle tasse dell’UFV; RS 916.472);

7.  Legge del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari (LDerr); RS 817.0);

8.  Ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr; RS 817.02);

9.  Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente l’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (RS 817.025.21);

10.  Ordinanza del 26 giugno 1995 del DFI sulle sostanze estranee e sui componenti presenti negli alimenti (OSoE; RS 817.021.23).

▼M13

B.   MODALITÀ D'APPLICAZIONE

1.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 della direttiva 97/78/CE, i posti d'ispezione frontalieri degli Stati membri della Comunità sono i seguenti: i posti d'ispezione frontalieri riconosciuti per i controlli veterinari sui prodotti animali e che figurano nell'allegato della decisione 2001/881/CE della Commissione, del 7 dicembre 2001, che stabilisce l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti dai paesi terzi e che aggiorna le modalità relative ai controlli che devono essere effettuati dagli esperti della Commissione, così come modificata.

2.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 della direttiva 97/78/CE, i posti d'ispezione frontalieri per la Svizzera sono i seguenti:



Nome

Codice TRACES

Tipo

Centro d'ispezione

Tipo di riconoscimento

Aeroporto di Zurigo

CHZRH4

A

Centro 1

NHC (1)

Centro 2

HC(2) (1)

Aeroporto di Ginevra

CHGVA4

A

Centro 1

HC(2), NHC (1)

(1)   Con riferimento alle categorie di riconoscimento definite dalla decisione della Commissione 2001/881/CE

Le ulteriori modifiche dell'elenco dei posti d'ispezione frontalieri, dei loro centri d'ispezione e del loro tipo di riconoscimento sono di competenza del Comitato misto veterinario.

La realizzazione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, in particolare sulla base dell'articolo 45 del regolamento (CE) n. 882/2004 e dell'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

CAPITOLO IV

Condizioni sanitarie e condizioni di controllo degli scambi tra la Comunità e la Svizzera

Per i settori nei quali l'equivalenza è riconosciuta in modo reciproco, i prodotti animali oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera circolano alle stesse condizioni dei prodotti oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità. Se necessario, tali prodotti sono accompagnati dai certificati sanitari previsti per gli scambi tra gli Stati membri della Comunità o definiti dal presente allegato e disponibili nel sistema TRACES.

Per gli altri settori, restano applicabili le condizioni sanitarie di cui al capitolo II dell'appendice 6.

CAPITOLO V

Condizioni sanitarie e condizioni di controllo delle importazioni dai paesi terzi

1.    Comunità – Legislazione ( 65 )

A.   REGOLE DI SANITÀ PUBBLICA

1.

Direttiva 88/344/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti (GU L 157 del 24.6.1988, pag. 28).

2.

Direttiva 88/388/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri nel settore degli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e nei materiali di base per la loro preparazione (GU L 184 del 15.7.1988, pag. 61).

▼M16 —————

▼M13

4.

Regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1).

5.

Regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1).

▼M16 —————

▼M13

10.

Direttiva 95/45/CE della Commissione, del 26 luglio 1995, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per le sostanze coloranti per uso alimentare (GU L 226 del 22.9.1995, pag. 1).

11.

Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3).

12.

Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

13.

Regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che stabilisce una procedura comunitaria per le sostanze aromatizzanti utilizzate o destinate ad essere utilizzate nei o sui prodotti alimentari (GU L 299 del 23.11.1996, pag. 1).

▼M16 —————

▼M13

15.

Direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (GU L 66 del 13.3.1999, pag. 16).

16.

Direttiva 1999/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, che stabilisce un elenco comunitario di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (GU L 66 del 13.3.1999, pag. 24).

17.

Decisione 1999/217/CE della Commissione, del 23 febbraio 1999, che adotta il repertorio delle sostanze aromatizzanti utilizzate nei o sui prodotti alimentari compilato in applicazione del regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 84 del 27.3.1999, pag. 1).

18.

Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).

19.

Decisione 2002/840/CE della Commissione, del 23 ottobre 2002 che adotta l'elenco degli impianti riconosciuti per il trattamento degli alimenti con radiazioni ionizzanti nei paesi terzi (GU L 287 del 25.10.2002, pag. 40).

20.

Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1).

21.

Regolamento (CE) n. 2065/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, relativo agli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari (GU L 309 del 26.11.2003, pag. 1).

22.

Direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE e 92/118/CEE del Consiglio e la decisione 95/408/CE del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33).

23.

Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

24.

Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206).

25.

Decisione 2005/34/CE della Commissione, dell'11 gennaio 2005, che stabilisce norme armonizzate per i test di rilevamento di taluni residui nei prodotti di origine animale importati dai paesi terzi (GU L 16 del 20.1.2005, pag. 61).

26.

Regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione, del 23 febbraio 2006, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari (GU L 70 del 9.3.2006, pag. 12).

27.

Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

28.

Regolamento (CE) n. 1883/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che stabilisce i metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei livelli di diossine e di PCB diossina-simili in alcuni prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 32).

29.

Regolamento (CE) n 333/2007 della Commissione, del 28 marzo 2007, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico, 3-MCPD e benzo(a)pirene nei prodotti alimentari ( GU L 88 del 29.3.2007, pag. 29).

30.

Regolamento (CE) n. 884/2007 della Commissione, del 26 luglio 2007, sulle misure d'emergenza volte a sospendere l'uso del colorante alimentari E 128 rosso 2G (GU L 195 del 27.7.2007, pag. 8).

▼M16

31.

Direttiva 2008/60/CE della Commissione, del 17 giugno 2008, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti per uso alimentare (GU L 158 del 18.6.2008, pag. 17).

32.

Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).

33.

Direttiva 2008/84/CE della Commissione, del 27 agosto 2008, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (GU L 253 del 20.9.2008, pag. 1).

▼M13

B.   REGOLE DI SALUTE ANIMALE

1.

Direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo primo, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, della direttiva 90/425/CEE (GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49).

2.

Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).

3.

Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1).

4.

Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11).

5.

Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14).

C.   ALTRE MISURE SPECIFICHE ( 66 )

1.

Accordo interinale di commercio e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino — Dichiarazione comune — Dichiarazione della Comunità (GU L 359 del 9.12.1992, pag. 14).

2.

Decisione 94/1/CE del Consiglio e della Commissione, del 13 dicembre 1993, relativa alla conclusione dell'accordo sullo Spazio economico europeo tra le Comunità europee, i loro Stati membri e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione elvetica (GU L 1 del 3.1.1994, pag. 1).

3.

Decisione 97/132/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (GU L 57 del 26.2.1997, pag. 4).

4.

Decisione 97/345/CE del Consiglio, del 17 febbraio 1997, concernente la conclusione del protocollo sulle questioni veterinarie complementare all'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il principato di Andorra (GU L 148 del 6.6.1997, pag. 15).

5.

Decisione 98/258/CE del Consiglio, del 16 marzo 1998, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in merito alle misure sanitarie di protezione della sanità pubblica e animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (GU L 118 del 21.4.1998, pag. 1).

6.

Decisione 98/504/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla conclusione di un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra (GU L 226 del 13.8.1998, pag. 24).

7.

Decisione 1999/201/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1998, relativa alla conclusone dell'accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada in merito a misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica e animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (GU L 71 del 18.3.1999, pag. 1).

8.

Decisione 1999/778/CE del Consiglio, del 15 novembre 1999, concernente la conclusione di un protocollo sulle questioni veterinarie aggiuntivo all'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Feröer, dall'altra (GU L 305 del 30.11.1999, pag. 25).

9.

Protocollo 1999/1130/CE sulle questioni veterinarie complementare all'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Feröer, dall'altra (GU L 305 del 30.11.1999, pag. 26).

10.

Decisione 2002/979/CE del Consiglio, del 18 novembre 2002, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di determinate disposizioni dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra (GU L 352 del 30.12.2002, pag. 1).

▼M21

2.    Svizzera - Legislazione ( 67 )

A Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS 916.443.10);

B Ordinanza del 27 agosto 2008 concernente l’importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da paesi terzi (OITPA; RS 916.443.13).

▼M13

3.    Regole d'applicazione

A.

L'Ufficio federale di veterinaria applica, contemporaneamente agli Stati membri della Comunità, le condizioni d'importazione indicate nella normativa di cui al punto I della presente appendice, le misure d'applicazione e gli elenchi degli stabilimenti dai quali sono autorizzate le corrispondenti importazioni. Questo impegno si applica a tutti i relativi atti, quale che sia la loro data d'adozione.

L'Ufficio federale di veterinaria può adottare misure più restrittive ed esigere garanzie supplementari. Si terranno consultazioni nell'ambito del Comitato misto veterinario al fine di individuare soluzioni adeguate.

L'Ufficio federale di veterinaria e gli Stati membri della Comunità si notificano reciprocamente le condizioni specifiche d'importazione stabilite a titolo bilaterale che non sono oggetto di un'armonizzazione a livello comunitario.

B.

I posti d'ispezione frontalieri degli Stati membri di cui al punto B.1) del capitolo III della presente appendice effettuano i controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi e destinate alla Svizzera conformemente al punto A del capitolo III della presente appendice.

C.

I posti d'ispezione frontalieri della Svizzera menzionati al punto B. 2) del capitolo III della presente appendice effettuano i controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi e destinate agli Stati membri della Comunità conformemente al punto A del capitolo III della presente appendice.

▼M21

D.

In applicazione delle disposizioni dell’ordinanza del 27 agosto 2008 concernente l’importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da paesi terzi (OITPA; RS 916.443.13), la Confederazione svizzera mantiene la possibilità d’importare carni bovine ottenute da bovini potenzialmente trattati con promotori di crescita ormonali. L’esportazione di questa carne verso l’Unione europea è vietata. Inoltre, la Confederazione elvetica:

▼M13

 limita l'utilizzazione di tali carni ai soli fini di fornitura diretta al consumatore attraverso strutture di commercio al dettaglio in condizioni adeguate di etichettatura;

 limita la loro introduzione ai soli posti d'ispezione frontalieri svizzeri e

 mantiene un sistema di tracciabilità e di canalizzazione adeguato volto a prevenire qualunque possibilità di ulteriore introduzione nel territorio degli Stati membri della Comunità;

 presenta due volte all'anno una relazione alla Commissione sull'origine e la destinazione delle importazioni, nonché uno stato dei controlli effettuati al fine di garantire il rispetto delle condizioni elencate nei precedenti trattini;

 in caso di preoccupazione, tali disposizioni saranno esaminate dal Comitato misto veterinario.

CAPITOLO VI

Canoni

1.

Non è percepito alcun canone per i controlli veterinari applicabili agli scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera.

2.

Per i controlli veterinari delle importazioni dai paesi terzi, le autorità svizzera s'impegnano a percepire i canoni collegati ai controlli ufficiali previsti dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

▼M16

Appendice 11

Punti di contatto

1.  Per l’Unione europea:

Il direttore

Salute e benessere degli animali

Direzione generale Salute e consumatori

Commissione europea, 1049 Bruxelles, BELGIO

2.  Per la Svizzera:

Il direttore

Ufficio veterinario federale

3003 Berna, SVIZZERA

Altro contatto importante:

Il capo divisione

Ufficio federale della sanità pubblica

Divisione Sicurezza alimentare

3003 Berna, SVIZZERA

▼M18

ALLEGATO 12

Relativo alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari

Articolo 1

Obiettivi

Le parti convengono di promuovere tra di loro lo sviluppo armonioso delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari (in prosieguo “IG”) e di facilitare, mediante la loro protezione, i flussi commerciali bilaterali di prodotti agricoli e alimentari che beneficiano di una IG ai sensi delle loro rispettive regolamentazioni.

Articolo 2

Disposizioni legislative delle parti

1.  Le legislazioni delle parti relative alla protezione delle IG sul loro rispettivo territorio permettono una procedura di protezione uniforme rispondente agli obiettivi comuni delle parti.

2.  Le suddette legislazioni in particolare istituiscono:

 un procedimento amministrativo che rende possibile verificare l'effettiva corrispondenza delle IG a prodotti agricoli o alimentari originari di una regione o di un luogo determinati a cui possono essere attribuite una qualità determinata, una reputazione, o altre caratteristiche,

 un obbligo che le IG protette corrispondano a prodotti specifici, rispondenti a un determinato numero di condizioni elencate in un disciplinare e che le suddette condizioni possano essere modificate esclusivamente nell'ambito del suddetto procedimento amministrativo,

 l'applicazione della protezione effettuata dalle parti tramite controlli ufficiali,

 il diritto per ogni produttore stabilito nell'area geografica interessata e che si sottopone al sistema di controllo di beneficiare della IG in questione, nella misura in cui i prodotti interessati sono conformi al disciplinare vigente,

 una procedura preventiva di protezione che consenta ad ogni persona fisica o giuridica avente un legittimo interesse a far valere i propri diritti notificando la sua opposizione, in particolare se essa è titolare di un marchio famoso, conosciuto o rinomato che sia esistente da lunga data.

Articolo 3

Procedimenti preventivi di protezione ai sensi dell'accordo

Ogni parte sottopone a un esame e a una consultazione pubblica le IG dell'altra parte.

Articolo 4

Oggetto della protezione

1.  Ogni parte protegge le IG dell'altra parte di cui all'appendice 1.

2.  Questa appendice può essere completata secondo la procedura di cui all'articolo 16.

3.  La protezione prevista dal presente allegato non pregiudica il trattamento di una domanda di registrazione individuale secondo le rispettive procedure delle parti.

Articolo 5

Ambito di applicazione

In deroga all'articolo 1 del presente accordo, il presente allegato si applica alle IG dell'appendice 1 che designano prodotti previsti dalle legislazioni delle due parti di cui all'appendice 2.

Articolo 6

Ammissibilità alla protezione

1.  Le IG delle parti per essere ammesse alla protezione prevista dal presente allegato devono essere preventivamente protette sul loro rispettivo territorio ed essere originarie delle parti.

2.  Le parti non sono obbligate a proteggere una IG dell'altra parte che non è più protetta sul territorio di quest'ultima.

Articolo 7

Estensione della protezione

1.  Le IG di cui all'appendice 1 possono essere utilizzate da ogni operatore che commercializzi il prodotto conformemente al relativo disciplinare in vigore.

2.  L'uso commerciale diretto o indiretto di una IG protetta è vietato:

a) per un prodotto comparabile non conforme al disciplinare;

b) per un prodotto non comparabile nella misura in cui questo uso sfrutti la reputazione della IG in questione.

3.  La protezione in parola si applica in caso di usurpazione, imitazione o evocazione, anche se:

 la vera origine del prodotto è indicata,

 la denominazione in questione è utilizzata in una traduzione, traslitterazione o trascrizione,

 la denominazione utilizzata è accompagnata da espressioni quali “genere”, “tipo”, “stile”, “imitazione”, “metodo” o altre espressioni analoghe.

4.  Le IG sono anche protette contro:

 qualsiasi indicazione falsa o ingannevole relativa alla vera origine del prodotto, alla sua provenienza, al suo metodo di produzione, alla sua natura o alle sue qualità essenziali usata sulla confezione, compreso l'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto considerato,

 qualsiasi impiego, per la confezione, di recipienti o imballaggi che possono indurre in errore sull'origine del prodotto,

 qualsiasi ricorso alla forma del prodotto, qualora essa sia distintiva del prodotto,

 qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il pubblico sulla vera origine del prodotto.

5.  Le IG di cui all'appendice 1 non possono diventare generiche.

Articolo 8

Disposizioni particolari per talune denominazioni

1.  La protezione dell'IG “Bündnerfleisch (Viande des Grisons)” della Svizzera di cui all'appendice 1 non impedisce per un periodo transitorio di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente allegato l'utilizzo sul territorio dell'Unione di detta denominazione per designare e presentare taluni prodotti comparabili non originari della Svizzera.

2.  La protezione delle seguenti IG dell'Unione di cui all'appendice 1 non impedisce per un periodo transitorio di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente allegato l'utilizzo sul territorio della Svizzera di denominazioni corrispondenti per designare e presentare taluni prodotti comparabili non originari dell'Unione.

a) Salame di Varzi;

b) Schwarzwälder Schinken.

3.  La protezione delle seguenti IG della Svizzera di cui all'appendice 1 non impedisce per un periodo transitorio di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente allegato l'utilizzo sul territorio dell'Unione di denominazioni corrispondenti per designare e presentare taluni prodotti comparabili non originari della Svizzera:

a) Sbrinz;

b) Gruyère.

4.  La protezione delle seguenti IG dell'Unione di cui all'appendice 1 non impedisce per un periodo transitorio di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente allegato l'utilizzo sul territorio della Svizzera di denominazioni corrispondenti per designare e presentare taluni prodotti comparabili non originari dell'Unione.

a) Munster;

b) Taleggio;

c) Fontina;

d) Φέτα (Feta);

e) Chevrotin;

f) Reblochon;

g) Grana Padano (compreso il termine “Grana” usato da solo).

5.  Le seguenti IG omonime della Svizzera e dell'Unione di cui all'appendice 1 sono protette e possono coesistere:

 “Vacherin Mont-d'Or” (Svizzera) e “Vacherin du Haut-Doubs” o “Mont d'Or” (Unione).

Se è necessario sono previste misure specifiche di etichettatura per distinguere i prodotti ed escludere qualsiasi rischio di inganno.

6.  La protezione delle IG “Grana Padano” e “Parmigiano Reggiano” non esclude, per prodotti destinati al mercato svizzero e per i quali sono state adottate tutte le misure in modo da evitare che essi siano esportati nuovamente, che la grattugiatura e il confezionamento (compreso il taglio in porzioni e l'imballaggio) di questi prodotti si effettuino sul territorio della Svizzera durante un periodo transitorio di sei anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente allegato e senza il diritto all'utilizzo dei simboli e delle diciture dell'Unione per le suddette IG.

7.  L'IG “Gruyère” da un lato e le IG “Γραβιέρα Κρήτης (Graviera Kritis)”, “Γραβιέρα Αγράφων (Graviera Agrafon)”, “Κεφαλογραβιέρα (Kefalograviera)” e “Γραβιέρα Νάξου (Graviera Naxou)” dall'altro, designano formaggi chiaramente distinti, in particolare per il loro luogo di origine geografica specifico, il loro modo di fabbricazione e le loro proprietà organolettiche. In questo contesto, le parti si impegnano a adottare tutti i provvedimenti necessari per evitare e, se necessario, per far cessare ogni uso abusivo o suscettibile di indurre confusione tra la IG “Gruyère” e il termine “Γραβιέρα/Graviera”, nel rispetto delle disposizioni degli articoli 13 e 15.

A tal fine le parti convengono in particolare che il termine “Γραβιέρα / Graviera” non può, in nessun caso, essere tradotto con “Gruyère” e lo stesso dicasi per il contrario.

Articolo 9

Relazione con i marchi

1.  Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, per le IG di cui all'appendice 1 la registrazione di un marchio corrispondente a una delle situazioni di cui all'articolo 7 è negata o annullata d'ufficio o su istanza della parte interessata conformemente alla legislazione di ogni parte. Questa obbligazione generale si riferisce in particolare al fatto che la domanda di registrazione di un marchio corrispondente alla situazione prevista all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), sia rigettata conformemente alla legislazione di ogni parte. I marchi registrati in violazione di quanto precede sono invalidi.

2.  Un marchio, il cui uso corrisponde a una delle situazioni di cui all'articolo 7 e che in buona fede è stato depositato, registrato o acquisito con l'uso, nei casi in cui ciò sia previsto dalla legislazione sul territorio della parte interessata anteriormente alla data di entrata in vigore del presente allegato, fatto salvo l'articolo 16, paragrafo 3, può continuare a essere utilizzato e rinnovato, nonostante la protezione di una IG da parte del presente allegato, purché non sussistano motivi di nullità o di decadenza del marchio ai sensi delle legislazione delle parti.

Articolo 10

Relazione con gli accordi internazionali

Il presente allegato si applica fatti salvi i diritti e le obbligazioni delle parti a norma dell'accordo che istituisce l'organizzazione mondiale del commercio e di ogni altro accordo multilaterale relativo al diritto della proprietà intellettuale cui sono parti contraenti la Svizzera e l'Unione.

Articolo 11

Legittimazione ad agire

Il diritto di agire per assicurare la protezione delle IG di cui all'appendice 1 è esteso alle persone fisiche o giuridiche legittimamente interessate, in particolare federazioni, associazioni e organizzazioni di produttori, di commercianti o di consumatori stabiliti o aventi sede sul territorio dell'altra parte.

Articolo 12

Diciture e simboli

Tenuto conto della convergenza delle legislazioni delle parti di cui all'articolo 2, ogni parte autorizza sul suo territorio la commercializzazione dei prodotti suscettibili di essere compresi nell'ambito di applicazione del presente allegato e recanti diciture ed eventuali simboli ufficiali, relativi alle IG, utilizzati dall'altra parte.

Articolo 13

Applicazione dell'allegato e provvedimenti di attuazione

Le parti attuano la protezione prevista all'articolo 7 mediante ogni azione amministrativa idonea o azione legale, se necessario su richiesta dell'altra parte.

Articolo 14

Provvedimenti alla frontiera

Le parti adottano tutti i provvedimenti necessari per permettere alle rispettive autorità doganali di trattenere alla frontiera i prodotti nei confronti dei quali si sospetta l'illecita apposizione di una IG protetta dal presente allegato e destinati all'importazione sul territorio doganale di una parte, all'esportazione a partire dal territorio doganale di una parte, alla riesportazione, alla disposizione in zona franca o deposito franco o ad essere assoggettati a uno dei regimi seguenti: transito internazionale, deposito doganale, perfezionamento attivo o passivo o ammissione temporanea sul territorio doganale di una parte.

Articolo 15

Cooperazione bilaterale

1.  Le parti si prestano reciproca assistenza.

2.  Le parti si scambiano, regolarmente o su richiesta di una parte, ogni informazione utile al buon funzionamento delle disposizioni del presente allegato, in particolare per quanto attiene alla evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari delle parti o delle loro IG (modifiche di diciture, simboli e loghi, modifiche sostanziali del disciplinare, cancellazione, ecc.).

3.  Le parti si informano qualora una di esse, nell'ambito di negoziati con un paese terzo, proponga di proteggere una IG per un prodotto agricolo o alimentare di tale paese e che detta denominazione abbia per omonimo una IG protetta dell'altra parte al fine di consentire a quest'ultima di esprimere un parere sulla protezione della IG in questione.

4.  Le parti si consultano se una di esse ritiene che l'altra non abbia onorato un impegno contemplato nel presente allegato.

5.  Il comitato esamina ogni questione relativa all'applicazione del presente allegato o alla sua evoluzione. Il comitato in particolare può decidere le modifiche da apportare all'articolo 8 e, se necessario, le condizioni pratiche di uso che permettono di differenziare le IG omonime.

6.  Il gruppo di lavoro «DOP/IGP» istituito ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 7, dell'accordo assiste il comitato su richiesta di quest'ultimo.

Articolo 16

Clausola di riesame

1.  Per quanto attiene alle IG di nuova registrazione, da ambo le parti, le parti procedono all'esame e alla consultazione di cui all'articolo 3 ai fini della loro protezione. L'inserimento di nuove IG nell'appendice 1 viene fatto secondo le procedure del comitato.

2.  La parti si impegnano a esaminare i casi di IG che non figurano nell'appendice 1 entro due anni successivi all'entrata in vigore del presente allegato.

3.  La data di cui all'articolo 9, paragrafo 2, è quella della trasmissione della domanda all'altra parte.

4.  Le parti si consultano per ogni altra modifica da apportare all'allegato.

5.  Le modalità di applicazione non previste dal presente allegato sono, se necessario, decise dal comitato.

Articolo 17

Disposizioni transitorie

1.  Fatto salvo l'articolo 8, i prodotti di cui alle IG contenuti nell'appendice 1 che, al momento dell'entrata in vigore del presente allegato, sono stati prodotti, designati e presentati legittimamente nel rispetto della legge o della regolamentazione interna delle parti, ma la cui produzione, designazione e presentazione sono vietate dal presente allegato, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte, al massimo durante un periodo di due anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente allegato.

2.  Le disposizioni transitorie summenzionate si applicano per analogia alle IG aggiunte successivamente all'appendice 1 ai sensi dell'articolo 16.

3.  Fatte salve disposizioni contrarie del comitato, la commercializzazione dei prodotti elaborati, designati e presentati a norma del presente allegato, ma la cui produzione, designazione e presentazione non sono più conformi in seguito a una modifica del medesimo allegato, può essere proseguita fino ad esaurimento delle scorte.

▼M23

Appendice 1

ELENCO DELLE RISPETTIVE IG OGGETTO DI PROTEZIONE DALL'ALTRA PARTE

1.    Elenco delle IG svizzere



Tipo di prodotto

Denominazione

Protezione

Spezie:

Munder Safran

DOP

Formaggi:

Berner Alpkäse/Berner Hobelkäse

DOP

 

Formaggio d'alpe ticinese

DOP

 

L'Etivaz

DOP

 

Gruyère

DOP

 

Raclette du Valais/Walliser Raclette

DOP

 

Sbrinz

DOP

 

Tête de Moine, Fromage de Bellelay

DOP

 

Vacherin fribourgeois

DOP

 

Vacherin Mont-d'Or

DOP

 

Werdenberger Sauerkäse/Liechtensteiner Sauerkäse/Bloderkäse

DOP

Frutta:

Poire à Botzi

DOP

Ortaggi o legumi:

Cardon épineux genevois

DOP

Prodotti carnei e di salumeria:

Glarner Kalberwurst

IGP

 

Longeole

IGP

 

Saucisse d'Ajoie

IGP

 

Saucisson neuchâtelois/Saucisse neuchâteloise

IGP

 

Saucisson vaudois

IGP

 

Saucisse aux choux vaudoise

IGP

 

St. Galler Bratwurst/St. Galler Kalbsbratwurst

IGP

 

Bündnerfleisch

IGP

 

Viande séchée du Valais

IGP

Prodotti di salumeria:

Pain de seigle valaisan/Walliser Roggenbrot

DOP

Prodotti della molitura:

Rheintaler Ribel/Türggen Ribel

DOP

2.    Elenco delle IG dell'Unione

Le classi di prodotti figurano all'allegato II del regolamento CE n. 1898/2006 (GU L 369 del 23.12.2006, pag. 1)



Denominazione

Traslitterazione in caratteri latini

Protezione (1)

Tipo di prodotto

Gailtaler Almkäse

 

DOP

13

Gailtaler Speck

 

IGP

12

Marchfeldspargel

 

IGP

16

Mostviertler Birnmost

 

IGP

18

Steirischer Kren

 

IGP

16

Steirisches Kürbiskernöl

 

IGP

15

Tiroler Almkäse; Tiroler Alpkäse

 

DOP

13

Tiroler Bergkäse

 

DOP

13

Tiroler Graukäse

 

DOP

13

Tiroler Speck

 

IGP

12

Vorarlberger Alpkäse

 

DOP

13

Vorarlberger Bergkäse

 

DOP

13

Wachauer Marille

 

DOP

16

Waldviertler Graumohn

 

DOP

16

Beurre d'Ardenne

 

DOP

15

Brussels grondwitloof

 

IGP

16

Fromage de Herve

 

DOP

13

Gentse azalea

 

IGP

35

Geraardsbergse Mattentaart

 

IGP

24

Jambon d'Ardenne

 

IGP

12

Pâté gaumais

 

IGP

18

Vlaams — Brabantse Tafeldruif

 

DOP

16

Горнооряховски суджук

Gornooryahovski sudzhuk

IGP

12

Λουκούμι Γεροσκήπου

Loukoumi Geroskipou

IGP

24

Březnický ležák

 

IGP

21

Brněnské pivo/Starobrněnské pivo

 

IGP

21

Budějovické pivo

 

IGP

21

Budějovický měšťanský var

 

IGP

21

Černá Hora

 

IGP

21

České pivo

 

IGP

21

Českobudějovické pivo

 

IGP

21

Český kmín

 

DOP

18

Chamomilla bohemica

 

DOP

18

Chodské pivo

 

IGP

21

Hořické trubičky

 

IGP

24

Jihočeská Niva

 

IGP

13

Jihočeská Zlatá Niva

 

IGP

13

Karlovarské oplatky

 

IGP

24

Karlovarské trojhránky

 

IGP

24

Karlovarský suchar

 

IGP

24

Lomnické suchary

 

IGP

24

Mariánskolázeňské oplatky

 

IGP

24

Nošovické kysané zelí

 

DOP

16

Olomoucké tvarůžky

 

IGP

13

Pardubický perník

 

IGP

24

Pohořelický kapr

 

DOP

17

Štramberské uši

 

IGP

24

Třeboňský kapr

 

IGP

17

Všestarská cibule

 

DOP

16

Žatecký chmel

 

DOP

18

Znojemské pivo

 

IGP

21

Aachener Printen

 

IGP

24

Allgäuer Bergkäse

 

DOP

13

Altenburger Ziegenkäse

 

DOP

13

Ammerländer Dielenrauchschinken; Ammerländer Katenschinken

 

IGP

12

Ammerländer Schinken; Ammerländer Knochenschinken

 

IGP

12

Bayerischer Meerrettich; Bayerischer Kren

 

IGP

16

Bayerisches Bier

 

IGP

21

Bayerisches Rindfleisch/Rindfleisch aus Bayern

 

IGP

11

Bremer Bier

 

IGP

21

Bremer Klaben

 

IGP

24

Diepholzer Moorschnucke

 

DOP

11

Dortmunder Bier

 

IGP

21

Dresdner Christstollen/Dresdner Stollen/Dresdner Weihnachtsstollen

 

IGP

24

Feldsalat von der Insel Reichenau

 

IGP

16

Göttinger Feldkieker

 

IGP

12

Göttinger Stracke

 

IGP

12

Greußener Salami

 

IGP

12

Gurken von der Insel Reichenau

 

IGP

16

Halberstädter Würstchen

 

IGP

12

Hessischer Apfelwein

 

IGP

18

Hessischer Handkäse/Hessischer Handkäs

 

IGP

13

Hofer Bier

 

IGP

21

Hofer Rindfleischwurst

 

IGP

12

Holsteiner Karpfen

 

IGP

17

Hopfen aus der Hallertau

 

IGP

18

Kölsch

 

IGP

21

Kulmbacher Bier

 

IGP

21

Lausitzer Leinöl

 

IGP

15

Lübecker Marzipan

 

IGP

24

Lüneburger Heidekartoffeln

 

IGP

16

Lüneburger Heidschnucke

 

DOP

11

Mainfranken Bier

 

IGP

21

Meißner Fummel

 

IGP

24

Münchener Bier

 

IGP

21

Nieheimer Käse

 

IGP

13

Nürnberger Bratwürste; Nürnberger Rostbratwürste

 

IGP

12

Nürnberger Lebkuchen

 

IGP

24

Oberpfälzer Karpfen

 

IGP

17

Odenwälder Frühstückskäse

 

DOP

13

Reuther Bier

 

IGP

21

Rheinisches Apfelkraut

 

IGP

16

Salate von der Insel Reichenau

 

IGP

16

Salzwedeler Baumkuchen

 

IGP

24

Schrobenhausener Spargel/Spargel aus dem Schrobenhausener Land/Spargel aus dem Anbaugebiet Schrobenhausen

 

IGP

16

Schwäbische Maultaschen; Schwäbische Suppenmaultaschen

 

IGP

27

Schwäbisch-Hällisches Qualitätsschweinefleisch

 

IGP

11

Schwarzwälder Schinken

 

IGP

12

Schwarzwaldforelle

 

IGP

17

Spreewälder Gurken

 

IGP

16

Spreewälder Meerrettich

 

IGP

16

Tettnanger Hopfen

 

IGP

18

Thüringer Leberwurst

 

IGP

12

Thüringer Rostbratwurst

 

IGP

12

Thüringer Rotwurst

 

IGP

12

Tomaten von der Insel Reichenau

 

IGP

16

Danablu

 

IGP

13

Esrom

 

IGP

13

Lammefjordsgulerod

 

IGP

16

Άγιος Ματθαίος Κέρκυρας

Agios Mattheos Kerkyras

IGP

15

Ακτινίδιο Πιερίας

Aktinidio Pierias

IGP

16

Ακτινίδιο Σπερχειού

Aktinidio Sperchiou

DOP

16

Ανεβατό

Anevato

DOP

13

Αποκορώνας Χανίων Κρήτης

Apokoronas Chanion Kritis

DOP

15

Αρνάκι Ελασσόνας

Arnaki Elassonas

DOP

11

Αρχάνες Ηρακλείου Κρήτης

Arxanes Iraqliou Kritis

DOP

15

Αυγοτάραχο Μεσολογγίου

Avgotaracho Messolongiou

DOP

17

Βιάννος Ηρακλείου Κρήτης

Viannos Iraqliou Kritis

DOP

15

Βόρειος Μυλοπόταμος Ρεθύμνης Κρήτης

Vorios Mylopotamos Rethymnis Kritis

DOP

15

Γαλοτύρι

Galotyri

DOP

13

Γραβιέρα Αγράφων

Graviera Agrafon

DOP

13

Γραβιέρα Κρήτης

Graviera Kritis

DOP

13

Γραβιέρα Νάξου

Graviera Naxou

DOP

13

Ελιά Καλαμάτας

Elia Kalamatas

DOP

16

Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο «Τροιζηνία»

Exeretiko partheno eleolado «Trizinia»

DOP

15

Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Θραψανό

Exeretiko partheno eleolado Thrapsano

DOP

15

Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Σέλινο Κρήτης

Exeretiko Partheno Eleolado Selino Kritis

DOP

15

Ζάκυνθος

Zakynthos

IGP

15

Θάσος

Thassos

IGP

15

Θρούμπα Αμπαδιάς Ρεθύμνης Κρήτης

Throumpa Ampadias Rethymnis Kritis

DOP

16

Θρούμπα Θάσου

Throumpa Thassou

DOP

16

Θρούμπα Χίου

Throumpa Chiou

DOP

16

Καλαθάκι Λήμνου

Kalathaki Limnou

DOP

13

Καλαμάτα

Kalamata

DOP

15

Κασέρι

Kasseri

DOP

13

Κατίκι Δομοκού

Katiki Domokou

DOP

13

Κατσικάκι Ελασσόνας

Katsikaki Elassonas

DOP

11

Κελυφωτό φυστίκι Φθιώτιδας

Kelifoto fystiki Fthiotidas

DOP

16

Κεράσια τραγανά Ροδοχωρίου

Kerassia Tragana Rodochoriou

DOP

16

Κεφαλογραβιέρα

Kefalograviera

DOP

13

Κεφαλονιά

Kefalonia

IGP

15

Κολυμβάρι Χανίων Κρήτης

Kolymvari Chanion Kritis

DOP

15

Κονσερβολιά Αμφίσσης

Konservolia Amfissis

DOP

16

Κονσερβολιά Αρτας

Konservolia Artas

IGP

16

Κονσερβολιά Αταλάντης

Konservolia Atalantis

DOP

16

Κονσερβολιά Πηλίου Βόλου

Konservolia Piliou Volou

DOP

16

Κονσερβολιά Ροβίων

Konservolia Rovion

DOP

16

Κονσερβολιά Στυλίδας

Konservolia Stylidas

DOP

16

Κοπανιστή

Kopanisti

DOP

13

Κορινθιακή Σταφίδα Βοστίτσα

Korinthiaki Stafida Vostitsa

DOP

16

Κουμ Κουάτ Κέρκυρας

Koum kouat Kerkyras

IGP

16

Κρανίδι Αργολίδας

Kranidi Argolidas

DOP

15

Κρητικό παξιμάδι

Kritiko paximadi

IGP

24

Κροκεές Λακωνίας

Krokees Lakonias

DOP

15

Κρόκος Κοζάνης

Krokos Kozanis

DOP

18

Λαδοτύρι Μυτιλήνης

Ladotyri Mytilinis

DOP

13

Λακωνία

Lakonia

IGP

15

Λέσβος; Μυτιλήνη

Lesvos; Mytilini

IGP

15

Λυγουριό Ασκληπιείου

Lygourio Asklipiiou

DOP

15

Μανούρι

Manouri

DOP

13

Μαστίχα Χίου

Masticha Chiou

DOP

25

Μαστιχέλαιο Χίου

Mastichelaio Chiou

DOP

32

Μέλι Ελάτης Μαινάλου Βανίλια

Meli Elatis Menalou Vanilia

DOP

18

Μετσοβόνε

Metsovone

DOP

13

Μήλα Ζαγοράς Πηλίου

Mila Zagoras Piliou

DOP

16

Μήλα Ντελίσιους Πιλαφά Τριπόλεως

Mila Delicious Pilafa Tripoleos

DOP

16

Μήλο Καστοριάς

Milo Kastorias

IGP

16

Μπάτζος

Batzos

DOP

13

Ξερά σύκα Κύμης

Xera syka Kymis

DOP

16

Ξύγαλο Σητείας/Ξίγαλο Σητείας

Xygalo Siteias/Xigalo Siteias

DOP

13

Ξυνομυζήθρα Κρήτης

Xynomyzithra Kritis

DOP

13

Ολυμπία

Olympia

IGP

15

Πατάτα Κάτω Νευροκοπίου

Patata Kato Nevrokopiou

IGP

16

Πατάτα Νάξου

Patata Naxou

IGP

16

Πεζά Ηρακλείου Κρήτης

Peza Iraqliou Kritis

DOP

15

Πέτρινα Λακωνίας

Petrina Lakonias

DOP

15

Πηχτόγαλο Χανίων

Pichtogalo Chanion

DOP

13

Πορτοκάλια Μάλεμε Χανίων Κρήτης

Portokalia Maleme Chanion Kritis

DOP

16

Πρέβεζα

Preveza

IGP

15

Ροδάκινα Νάουσας

Rodakina Naoussas

DOP

16

Ρόδος

Rodos

IGP

15

Σάμος

Samos

IGP

15

Σαν Μιχάλη

San Michali

DOP

13

Σητεία Λασιθίου Κρήτης

Sitia Lasithiou Kritis

DOP

15

Σταφίδα Ζακύνθου

Stafida Zakynthou

DOP

16

Σταφίδα Ηλείας

Stafida Ilias

IGP

16

Σύκα Βραβρώνας Μαρκοπούλου Μεσογείων

Syka Vavronas Markopoulou Messongion

IGP

16

Σφέλα

Sfela

DOP

13

Τσακώνικη μελιτζάνα Λεωνιδίου

Tsakoniki Melitzana Leonidiou

DOP

16

Τσίχλα Χίου

Tsikla Chiou

DOP

25

Φάβα Σαντορίνης

Fava Santorinis

DOP

16

Φασόλια (Γίγαντες Ελέφαντες) Πρεσπών Φλώρινας

Fassolia Gigantes Elefantes Prespon Florinas

IGP

16

Φασόλια (πλακέ μεγαλόσπερμα) Πρεσπών Φλώρινας

Fassolia (plake megalosperma) Prespon Florinas

IGP

16

Φασόλια γίγαντες — ελέφαντες Καστοριάς

Fassolia GigantesElefantes Kastorias

IGP

16

Φασόλια γίγαντες ελέφαντες Κάτω Νευροκοπίου

Fassolia Gigantes Elefantes Kato Nevrokopiou

IGP

16

Φασόλια κοινά μεσόσπερμα Κάτω Νευροκοπίου

Fassolia kina Messosperma Kato Nevrokopiou

IGP

16

Φέτα

Feta

DOP

13

Φιρίκι Πηλίου

Firiki Piliou

DOP

16

Φοινίκι Λακωνίας

Finiki Lakonias

DOP

15

Φορμαέλλα Αράχωβας Παρνασσού

Formaella Arachovas Parnassou

DOP

13

Φυστίκι Αίγινας

Fystiki Eginas

DOP

16

Φυστίκι Μεγάρων

Fystiki Megaron

DOP

16

Χανιά Κρήτης

Chania Kritis

IGP

15

Aceite Campo de Calatrava

 

DOP

15

Aceite Campo de Montiel

 

DOP

15

Aceite de La Alcarria

 

DOP

15

Aceite de la Rioja

 

DOP

15

Aceite de Mallorca; Aceite mallorquín; Oli de Mallorca; Oli mallorquí

 

DOP

15

Aceite de Terra Alta; Oli de Terra Alta

 

DOP

15

Aceite del Baix Ebre-Montsià; Oli del Baix Ebre-Montsià

 

DOP

15

Aceite del Bajo Aragón

 

DOP

15

Aceite Monterrubio

 

DOP

15

Afuega'l Pitu

 

DOP

13

Ajo Morado de las Pedroñeras

 

IGP

16

Alcachofa de Benicarló; Carxofa de Benicarló

 

DOP

16

Alcachofa de Tudela

 

IGP

16

Alfajor de Medina Sidonia

 

IGP

24

Alubia de La Bãneza-León

 

IGP

16

Antequera

 

DOP

15

Arroz de Valencia; Arròs de València

 

DOP

16

Arroz del Delta del Ebro; Arròs del Delta de l'Ebre

 

DOP

16

Arzùa-Ulloa

 

DOP

13

Avellana de Reus

 

DOP

16

Azafrán de la Mancha

 

DOP

18

Baena

 

DOP

15

Berenjena de Almagro

 

IGP

16

Botillo del Bierzo

 

IGP

12

Caballa de Andalucia

 

IGP

17

Cabrales

 

DOP

13

Calasparra

 

DOP

16

Calçot de Valls

 

IGP

16

Carne de Ávila

 

IGP

11

Carne de Cantabria

 

IGP

11

Carne de la Sierra de Guadarrama

 

IGP

11

Carne de Morucha de Salamanca

 

IGP

11

Carne de Vacuno del País Vasco; Euskal Okela

 

IGP

11

Castaña de Galicia

 

IGP

16

Cebreiro

 

DOP

13

Cecina de León

 

IGP

12

Cereza del Jerte

 

DOP

16

Cerezas de la Montaña de Alicante

 

IGP

16

Chirimoya de la Costa tropical de Granada-Malaga

 

DOP

16

Chorizo de Cantimpalos

 

IGP

12

Chorizo Riojano

 

IGP

12

Chosco de Tineo

 

IGP

12

Chufa de Valencia

 

DOP

18

Cítricos Valencianos; Cítrics Valencians

 

IGP

16

Clementinas de las Tierras del Ebro; Clementines de les Terres de l'Ebre

 

IGP

16

Coliflor de Calahorra

 

IGP

16

Cordero de Extremadura

 

IGP

11

Cordero de Navarra; Nafarroako Arkumea

 

IGP

11

Cordero Manchego

 

IGP

11

Dehesa de Extremadura

 

DOP

12

Ensaimada de Mallorca; Ensaimada mallorquina

 

IGP

24

Espárrago de Huétor-Tájar

 

IGP

16

Espárrago de Navarra

 

IGP

16

Estepa

 

DOP

15

Faba Asturiana

 

IGP

16

Faba de Lourenzá

 

IGP

16

Gamoneu; Gamonedo

 

DOP

13

Garbanzo de Fuentesaúco

 

IGP

16

Gata-Hurdes

 

DOP

15

Grelos de Galicia

 

IGP

16

Guijuelo

 

DOP

12

Idiazábal

 

DOP

13

Jamón de Huelva

 

DOP

12

Jamón de Teruel

 

DOP

12

Jamón de Trevélez

 

IGP

12

Jijona

 

IGP

24

Judías de El Barco de Ávila

 

IGP

16

Kaki Ribera del Xúquer

 

DOP

16

Lacón Gallego

 

IGP

11

Lechazo de Castilla y León

 

IGP

11

Lenteja de La Armuña

 

IGP

16

Lenteja Pardina de Tierra de Campos

 

IGP

16

Les Garrigues

 

DOP

15

Los Pedroches

 

DOP

12

Mahón-Menorca

 

DOP

13

Mantecadas de Astorga

 

IGP

24

Mantecados de Estepa

 

IGP

24

Mantequilla de l'Alt Urgell y la Cerdanya; Mantega de l'Alt Urgell i la Cerdanya

 

DOP

15

Mantequilla de Soria

 

DOP

15

Manzana de Girona; Poma de Girona

 

IGP

16

Manzana Reineta del Bierzo

 

DOP

16

Mazapán de Toledo

 

IGP

24

Mejillón de Galicia; Mexillón de Galicia

 

DOP

17

Melocotón de Calanda

 

DOP

16

Melón de la Mancha

 

IGP

16

Melva de Andalucia

 

IGP

17

Miel de Galicia; Mel de Galicia

 

IGP

14

Miel de Granada

 

DOP

14

Miel de La Alcarria

 

DOP

14

Mongeta del Ganxet

 

DOP

16

Montes de Granada

 

DOP

15

Montes de Toledo

 

DOP

15

Montoro-Adamuz

 

DOP

15

Nísperos Callosa d'En Sarriá

 

DOP

16

Pan de Cea

 

IGP

24

Pan de Cruz de Ciudad Real

 

IGP

24

Pataca de Galicia; Patata de Galicia

 

IGP

16

Patatas de Prades; Patates de Prades

 

IGP

16

Pemento da Arnoia

 

IGP

16

Pemento de Herbón

 

DOP

16

Pemento de Oímbra

 

IGP

16

Pemento do Couto

 

IGP

16

Pera de Jumilla

 

DOP

16

Pera de Lleida

 

DOP

16

Peras de Rincón de Soto

 

DOP

16

Picón Bejes-Tresviso

 

DOP

13

Pimentón de la Vera

 

DOP

18

Pimentón de Murcia

 

DOP

18

Pimiento Asado del Bierzo

 

IGP

16

Pimiento de Gernika or Gernikako Piperra

 

IGP

16

Pimiento Riojano

 

IGP

16

Pimientos del Piquillo de Lodosa

 

DOP

16

Pollo y Capón del Prat

 

IGP

11

Poniente de Granada

 

DOP

15

Priego de Córdoba

 

DOP

15

Queso Casin

 

DOP

13

Queso de Flor de Guía/Queso de MEDIA Flor de Guía/Queso de Guía

 

DOP

13

Queso de La Serena

 

DOP

13

Queso de l'Alt Urgell y la Cerdanya

 

DOP

13

Queso de Murcia

 

DOP

13

Queso de Murcia al vino

 

DOP

13

Queso de Valdeón

 

IGP

13

Queso Ibores

 

DOP

13

Queso Majorero

 

DOP

13

Queso Manchego

 

DOP

13

Queso Nata de Cantabria

 

DOP

13

Queso Palmero; Queso de la Palma

 

DOP

13

Queso Tetilla

 

DOP

13

Queso Zamorano

 

DOP

13

Quesucos de Liébana

 

DOP

13

Roncal

 

DOP

13

Salchichón de Vic; Llonganissa de Vic

 

IGP

12

San Simón da Costa

 

DOP

13

Sidra de Asturias; Sidra d'Asturies

 

DOP

18

Sierra de Cadiz

 

DOP

15

Sierra de Cazorla

 

DOP

15

Sierra de Segura

 

DOP

15

Sierra Mágina

 

DOP

15

Siurana

 

DOP

15

Sobao Pasiego

 

IGP

24

Sobrasada de Mallorca

 

IGP

12

Tarta de Santiago

 

IGP

24

Ternasco de Aragón

 

IGP

11

Ternera Asturiana

 

IGP

11

Ternera de Extremadura

 

IGP

11

Ternera de Navarra; Nafarroako Aratxea

 

IGP

11

Ternera Gallega

 

IGP

11

Torta del Casar

 

DOP

13

Turrón de Agramunt; Torró d'Agramunt

 

IGP

24

Turrón de Alicante

 

IGP

24

Uva de mesa embolsada «Vinalopó»

 

DOP

16

Vinagre de Jerez

 

DOP

18

Vinagre del Condado de Huelva

 

DOP

18

Kainuun rönttönen

 

IGP

24

Lapin Poron kuivaliha

 

DOP

12

Lapin Poron kylmäsavuliha

 

DOP

12

Lapin Poron liha

 

DOP

11

Lapin Puikula

 

DOP

16

Abondance

 

DOP

13

Agneau de l'Aveyron

 

IGP

11

Agneau de Lozère

 

IGP

11

Agneau de Pauillac

 

IGP

11

Agneau du Périgord

 

IGP

11

Agneau de Sisteron

 

IGP

11

Agneau du Bourbonnais

 

IGP

11

Agneau du Limousin

 

IGP

11

Agneau du Poitou-Charentes

 

IGP

11

Agneau du Quercy

 

IGP

11

Ail blanc de Lomagne

 

IGP

16

Ail de la Drôme

 

IGP

16

Ail rose de Lautrec

 

IGP

16

Anchois de Collioure

 

IGP

17

Asperge des sables des Landes

 

IGP

16

Banon

 

DOP

13

Barèges-Gavarnie

 

DOP

11

Beaufort

DOP

13

Bergamote(s) de Nancy

 

IGP

24

Beurre Charentes-Poitou; Beurre des Charentes; Beurre des Deux-Sèvres

 

DOP

15

Beurre d'Isigny

 

DOP

15

Bleu d'Auvergne

 

DOP

13

Bleu de Gex Haut-Jura; Bleu de Septmoncel

 

DOP

13

Bleu des Causses

 

DOP

13

Bleu du Vercors-Sassenage

 

DOP

13

Bœuf charolais du Bourbonnais

 

IGP

11

Bœuf de Bazas

 

IGP

11

Bœuf de Chalosse

 

IGP

11

Bœuf de Vendée

 

IGP

11

Bœuf du Maine

 

IGP

11

Boudin blanc de Rethel

 

IGP

12

Brie de Meaux

 

DOP

13

Brie de Melun

 

DOP

13

Brioche vendéenne

 

IGP

24

Brocciu Corse; Brocciu

 

DOP

13

Camembert de Normandie

 

DOP

13

Canard à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy)

 

IGP

12

Cantal; Fourme de Cantal; Cantalet

 

DOP

13

Chabichou du Poitou

 

DOP

13

Chaource

 

DOP

13

Chasselas de Moissac

 

DOP

16

Chevrotin

 

DOP

13

Cidre de Bretagne; Cidre Breton

 

IGP

18

Cidre de Normandie; Cidre Normand

 

IGP

18

Clémentine de Corse

 

IGP

16

Coco de Paimpol

 

DOP

16

Comté

 

DOP

13

Coquille Saint-Jacques des Côtes d'Armor

 

IGP

17

Cornouaille

 

DOP

18

Crème d'Isigny

 

DOP

14

Crème fraîche fluide d'Alsace

 

IGP

14

Crottin de Chavignol; Chavignol

 

DOP

13

Dinde de Bresse

 

DOP

11

Domfront

 

DOP

18

Époisses

 

DOP

13

Farine de blé noir de Bretagne/Farine de blé noir de Bretagne — Gwinizh du Breizh

 

IGP

16

Farine de châtaigne corse/Farina castagnina corsa

 

DOP

16

Farine de Petit Epeautre de Haute Provence

 

IGP

16

Figue de Solliès

 

DOP

16

Foin de Crau

 

DOP

31

Fourme d'Ambert; Fourme de Montbrison

 

DOP

13

Fraise du Périgord

 

IGP

16

Génisse Fleur d'Aubrac

 

IGP

11

Haricot tarbais

 

IGP

16

Huile d'olive d'Aix-en-Provence

 

DOP

15

Huile d'olive de Corse; Huile d'olive de Corse-Oliu di Corsica

 

DOP

15

Huile d'olive de Haute-Provence

 

DOP

15

Huile d'olive de la Vallée des Baux-de-Provence

 

DOP

15

Huile d'olive de Nice

 

DOP

15

Huile d'olive de Nîmes

 

DOP

15

Huile d'olive de Nyons

 

DOP

15

Huile essentielle de lavande de Haute-Provence

 

DOP

15

Huîtres Marennes Oléron

 

IGP

18

Jambon de Bayonne

 

IGP

12

Jambon de l'Ardèche

 

IGP

12

Jambon sec et noix de jambon sec des Ardennes

 

IGP

12

Kiwi de l'Adour

 

IGP

16

Laguiole

 

DOP

13

Langres

 

DOP

13

Lentille vert du Puy

 

DOP

16

Lentilles vertes du Berry

 

IGP

16

Lingot du Nord

 

IGP

16

Livarot

 

DOP

13

Mâche nantaise

 

IGP

16

Mâconnais

 

DOP

13

Maine — Anjou

 

DOP

11

Maroilles; Marolles

 

DOP

13

Melon du Haut-Poitou

 

IGP

16

Melon du Quercy

 

IGP

16

Miel d'Alsace

 

IGP

14

Miel de Corse; Mele di Corsica

 

DOP

14

Miel de Provence

 

IGP

14

Miel de sapin des Vosges

 

DOP

14

Mirabelles de Lorraine

 

IGP

16

Mogette de Vendée

 

IGP

16

Mont d'or; Vacherin du Haut-Doubs

 

DOP

13

Morbier

 

DOP

13

Moules de Bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel

 

DOP

17

Moutarde de Bourgogne

 

IGP

26

Munster; Munster-Géromé

 

DOP

13

Muscat du Ventoux

 

DOP

16

Neufchâtel

 

DOP

13

Noix de Grenoble

 

DOP

16

Noix du Périgord

 

DOP

16

Œufs de Loué

 

IGP

14

Oie d'Anjou

 

IGP

11

Oignon doux des Cévennes

 

DOP

16

Olive de Nice

 

DOP

16

Olive de Nîmes

 

DOP

16

Olives cassées de la Vallée des Baux-de-Provence

 

DOP

16

Olives noires de la Vallée des Baux de Provence

 

DOP

16

Olives noires de Nyons

 

DOP

16

Ossau-Iraty

 

DOP

13

Pâtes d'Alsace

 

IGP

27

Pays d'Auge; Pays d'Auge-Cambremer

 

DOP

18

Pélardon

 

DOP

13

Petit Épeautre de Haute-Provence

 

IGP

16

Picodon

 

DOP

13

Piment d'Espelette; Piment d'Espelette — Ezpeletako Biperra

 

DOP

18

Pintadeau de la Drôme

 

IGP

11

Poireaux de Créances

 

IGP

16

Pomme de terre de l'Île de Ré

 

DOP

16

Pomme du Limousin

 

DOP

16

Pommes des Alpes de Haute Durance

 

IGP

16

Pommes de terre de Merville

 

IGP

16

Pommes et poires de Savoie

 

IGP

16

Pont-l'Évêque

 

DOP

13

Porc d'Auvergne

 

IGP

11

Porc de Franche-Comté

 

IGP

11

Porc de la Sarthe

 

IGP

11

Porc de Normandie

 

IGP

11

Porc de Vendée

 

IGP

11

Porc du Limousin

 

IGP

11

Pouligny-Saint-Pierre

 

DOP

13

Pruneaux d'Agen; Pruneaux d'Agen mi-cuits

 

IGP

16

Raviole du Dauphiné

 

IGP

27

Reblochon; Reblochon de Savoie

 

DOP

13

Riz de Camargue

 

IGP

16

Rocamadour

 

DOP

13

Roquefort

 

DOP

13

Sainte-Maure de Touraine

 

DOP

13

Saint-Nectaire

 

DOP

13

Salers

 

DOP

13

Saucisse de Morteau/Jésus de Morteau

 

IGP

12

Saucisson de l'Ardèche

 

IGP

12

Selles-sur-Cher

 

DOP

13

Taureau de Camargue

 

DOP

11

Tome des Bauges

 

DOP

13

Tomme de Savoie

 

IGP

13

Tomme des Pyrénées

 

IGP

13

Valençay

 

DOP

13

Veau de l'Aveyron et du Ségala

 

IGP

11

Veau du Limousin

 

IGP

11

Volailles d'Alsace

 

IGP

11

Volailles d'Ancenis

 

IGP

11

Volailles d'Auvergne

 

IGP

11

Volailles de Bourgogne

 

IGP

11

Volailles de Bresse

 

DOP

11

Volailles de Bretagne

 

IGP

11

Volailles de Challans

 

IGP

11

Volailles de Cholet

 

IGP

11

Volailles de Gascogne

 

IGP

11

Volailles de Houdan

 

IGP

11

Volailles de Janzé

 

IGP

11

Volailles de la Champagne

 

IGP

11

Volailles de la Drôme

 

IGP

11

Volailles de l'Ain

 

IGP

11

Volailles de Licques

 

IGP

11

Volailles de l'Orléanais

 

IGP

11

Volailles de Loué

 

IGP

11

Volailles de Normandie

 

IGP

11

Volailles de Vendée

 

IGP

11

Volailles des Landes

 

IGP

11

Volailles du Béarn

 

IGP

11

Volailles du Berry

 

IGP

11

Volailles du Charolais

 

IGP

11

Volailles du Forez

 

IGP

11

Volailles du Gatinais

 

IGP

11

Volailles du Gers

 

IGP

11

Volailles du Languedoc

 

IGP

11

Volailles du Lauragais

 

IGP

11

Volailles du Maine

 

IGP

11

Volailles du plateau de Langres

 

IGP

11

Volailles du Val de Sèvres

 

IGP

11

Volailles du Velay

 

IGP

11

Budapesti szalámi/Budapesti téliszalámi

 

IGP

12

Csabai kolbász/Csabai vastagkolbász

 

IGP

12

Gönci kajszibarack

 

IGP

16

Gyulai kolbász/Gyulai pároskolbász

 

IGP

12

Hajdúsági torma

 

DOP

16

Magyar szürkemarha hús

 

IGP

11

Makói vöröshagyma; Makói hagyma

 

DOP

16

Szegedi fűszerpaprika-őrlemény/Szegedi paprika

 

DOP

18

Szegedi szalámi; Szegedi téliszalámi

 

DOP

12

Clare Island Salmon

 

IGP

17

Connemara Hill lamb; Uain Sléibhe Chonamara

 

IGP

11

Imokilly Regato

 

DOP

13

Timoleague Brown Pudding

 

IGP

12

Abbacchio romano

 

IGP

11

Acciughe sotto sale del Mar Ligure

 

IGP

17

Aceto balsamico di Modena

 

IGP

18

Aceto balsamico tradizionale di Modena

 

DOP

18

Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia

 

DOP

18

Aglio bianco polesano

 

DOP

16

Aglio di Voghiera

 

DOP

16

Agnello di Sardegna

 

IGP

11

Alto crotonese

 

DOP

15

Amarene brusche di Modena

 

IGP

16

Aprutino pescarese

 

DOP

15

Arancia del Gargano

 

IGP

16

Arancia di Ribera

 

DOP

16

Arancia Rossa di Sicilia

 

IGP

16

Asiago

 

DOP

13

Asparago bianco di Bassano

 

DOP

16

Asparago bianco di Cimadolmo

 

IGP

16

Asparago di Badoere

 

IGP

16

Asparago verde di Altedo

 

IGP

16

Basilico genovese

 

DOP

16

Bergamotto di Reggio Calabria — Olio essenziale

 

DOP

32

Bitto

 

DOP

13

Bra

 

DOP

13

Bresaola della Valtellina

 

IGP

12

Brisighella

 

DOP

15

Brovada

 

DOP

16

Bruzio

 

DOP

15

Caciocavallo silano

 

DOP

13

Canestrato di Moliterno

 

IGP

13

Canestrato pugliese

 

DOP

13

Canino

 

DOP

15

Capocollo di Calabria

 

DOP

12

Cappero di Pantelleria

 

IGP

16

Carciofo brindisino

 

IGP

16

Carciofo di Paestum

 

IGP

16

Carciofo romanesco del Lazio

 

IGP

16

Carciofo spinoso di Sardegna

 

DOP

16

Carota dell'Altopiano del Fucino

IGP

16

Carota Novella di Ispica

 

IGP

16

Cartoceto

 

DOP

15

Casatella Trevigiana

 

DOP

13

Casciotta d'Urbino

 

DOP

13

Castagna Cuneo

IGP

16

Castagna del Monte Amiata

 

IGP

16

Castagna di Montella

 

IGP

16

Castagna di Vallerano

 

DOP

16

Castelmagno

 

DOP

13

Chianti Classico

 

DOP

15

Ciauscolo

 

IGP

12

Cilento

 

DOP

15

Ciliegia dell'Etna

 

DOP

16

Ciliegia di Marostica

 

IGP

16

Cipolla Rossa di Tropea — Calabria

 

IGP

16

Cipollotto Nocerino

 

DOP

16

Clementine del Golfo di Taranto

 

IGP

16

Clementine di Calabria

 

IGP

16

Collina di Brindisi

 

DOP

15

Colline di Romagna

 

DOP

15

Colline pontine

 

DOP

15

Colline salernitane

DOP

15

Colline teatine

 

DOP

15

Coppa di Parma

 

IGP

12

Coppa piacentina

 

DOP

12

Coppa ferrarese

 

IGP

24

Cotechino di Modena

 

IGP

12

Crudo di Cuneo

 

DOP

12

Culatello di Zibello

 

DOP

12

Dauno

 

DOP

15

Fagioli bianchi di Rotonda

 

DOP

16

Fagiolo cannellino di Atina

 

DOP

16

Fagiolo di Cuneo

 

IGP

16

Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese

 

IGP

16

Fagiolo di Sarconi

 

IGP

16

Fagiolo di Sorana

 

IGP

16

Farina di castagne della Lunigiana

 

DOP

16

Farina di Neccio della Garfagnana

 

DOP

16

Farro di Monteleone di Spoleto

 

DOP

16

Farro della Garfagnana

 

IGP

16

Fichi di Cosenza

 

DOP

16

Fico bianco del Cilento

 

DOP

16

Ficod'India dell'Etna

 

DOP

16

Fiore sardo

 

DOP

13

Fontina

 

DOP

13

Formaggella del Luinese

 

DOP

13

Formaggio di Fossa di Sogliano

 

DOP

13

Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana

 

DOP

13

Fungo di Borgotaro

 

IGP

16

Garda

 

DOP

15

Gorgonzola

 

DOP

13

Grana Padano

 

DOP

13

Irpinia — Colline dell'Ufita

 

DOP

15

Kiwi Latina

 

IGP

16

La Bella della Daunia

DOP

16

Laghi lombardi

DOP

15

Lametia

 

DOP

15

Lardo di Colonnata

 

IGP

12

Lenticchia di Castelluccio di Norcia

 

IGP

16

Limone Costa d'Amalfi

 

IGP

16

Limone di Siracusa

 

IGP

16

Limone di Sorrento

 

IGP

16

Limone Femminello del Gargano

 

IGP

16

Limone Interdonato Messina

 

IGP

16

Liquirizia di Calabria

 

DOP

18

Lucca

 

DOP

15

Marrone della Valle di Susa

 

IGP

16

Marrone del Mugello

 

IGP

16

Marrone di Caprese Michelangelo

 

DOP

16

Marrone di Castel del Rio

 

IGP

16

Marrone di Combai

 

IGP

16

Marrone di Roccadaspide

 

IGP

16

Marrone di San Zeno

 

DOP

16

Marroni del Monfenera

 

IGP

16

Mela dell'Alto Adige; Südtiroler Apfel

 

IGP

16

Mela di Valtellina

 

IGP

16

Mela Val di Non

 

DOP

16

Melannurca Campana

 

IGP

16

Melanzana Rossa di Rotonda

 

DOP

16

Miele della Lunigiana

 

DOP

14

Miele delle Dolomiti Bellunesi

 

DOP

14

Molise

 

DOP

15

Montasio

 

DOP

13

Monte Etna

 

DOP

15

Monte Veronese

 

DOP

13

Monti Iblei

 

DOP

15

Mortadella Bologna

 

IGP

11

Mozzarella di Bufala Campana

 

DOP

13

Murazzano

 

DOP

13

Nocciola del Piemonte; Nocciola Piemonte

 

IGP

16

Nocciola di Giffoni

 

IGP

16

Nocciola Romana

 

DOP

16

Nocellara del Belice

 

DOP

16

Oliva ascolana del Piceno

 

DOP

16

Pagnotta del Dittaino

 

DOP

16

Pancetta di Calabria

 

DOP

12

Pancetta piacentina

 

DOP

12

Pane casareccio di Genzano

IGP

24

Pane di Altamura

DOP

24

Pane di Matera

 

IGP

24

Parmigiano Reggiano

DOP

13

Patata della Sila

 

IGP

16

Patata di Bologna

 

DOP

16

Pecorino di Filiano

 

DOP

13

Pecorino romano

 

DOP

13

Pecorino sardo

 

DOP

13

Pecorino siciliano

 

DOP

13

Pecorino toscano

 

DOP

13

Penisola sorrentina

 

DOP

15

Peperone di Pontecorvo

 

DOP

16

Peperone di Senise

 

IGP

16

Pera dell'Emilia Romagna

 

IGP

16

Pera mantovana

 

IGP

16

Pesca di Leonforte

 

IGP

16

Pesca di Verona

 

IGP

16

Pesca e nettarina di Romagna

 

IGP

16

Piacentinu ennese

 

DOP

13

Piave

 

DOP

13

Pistacchio verde di Bronte

 

DOP

16

Pomodorino del Piennolo del Vesuvio

 

DOP

16

Pomodoro di Pachino

 

IGP

16

Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino

 

DOP

16

Porchetta di Ariccia

 

IGP

12

Pretuziano delle Colline Teramane

 

DOP

15

Prosciutto amatriciano

 

IGP

12

Prosciutto di Carpegna

 

DOP

12

Prosciutto di Modena

 

DOP

12

Prosciutto di Norcia

 

IGP

12

Prosciutto di Parma

 

DOP

12

Prosciutto di Sauris

 

IGP

12

Prosciutto di S. Daniele

 

DOP

11

Prosciutto toscano

 

DOP

12

Prosciutto veneto berico-euganeo

 

DOP

12

Provolone del Monaco

 

DOP

13

Provolone Valpadana

 

DOP

13

Quartirolo lombardo

 

DOP

13

Radicchio di Chioggia

 

IGP

16

Radicchio di Verona

 

IGP

16

Radicchio rosso di Treviso

 

IGP

16

Radicchio variegato di Castelfranco

 

IGP

16

Ragusano

 

DOP

13

Raschera

 

DOP

13

Ricciarelli di Siena

 

IGP

24

Ricotta di bufala campana

 

DOP

14

Ricotta romana

 

DOP

13

Riso del Delta del Po

 

IGP

16

Riso di Baraggia Biellese e Vercellese

 

DOP

16

Riso nano vialone veronese

 

IGP

16

Riviera ligure

 

DOP

15

Robiola di Roccaverano

 

DOP

13

Sabina

 

DOP

15

Salame Brianza

 

DOP

12

Salame Cremona

 

IGP

12

Salame di Varzi

 

IGP

12

Salame d'oca di Mortara

 

IGP

12

Salame piacentino

 

DOP

12

Salame S. Angelo

 

IGP

12

Salamini italiani alla cacciatora

 

DOP

12

Salsiccia di Calabria

 

DOP

12

Salva cremasco

 

DOP

13

Sardegna

 

DOP

15

Scalogno di Romagna

 

IGP

16

Sedano bianco di Sperlonga

 

IGP

16

Seggiano

 

DOP

15

Soppressata di Calabria

 

DOP

12

Sopressa vicentina

 

DOP

12

Speck dell'Alto Adige; Südtiroler Markenspeck; Südtiroler Speck

 

IGP

12

Spressa delle Giudicarie

 

DOP

13

Stelvio; Stilfser

 

DOP

13

Taleggio

 

DOP

13

Tergeste

 

DOP

15

Terra di Bari

 

DOP

15

Terra d'Otranto

 

DOP

15

Terre aurunche

 

DOP

15

Terre di Siena

 

DOP

15

Terre tarentine

 

DOP

15

Tinca gobba dorata del Pianalto di Poirino

 

DOP

17

Toma piemontese

 

DOP

13

Toscano

 

IGP

15

Tuscia

 

DOP

15

Umbria

 

DOP

15

Uva da tavola di Canicattì

 

IGP

16

Uva da tavola di Mazzarrone

 

IGP

16

Val di Mazara

 

DOP

15

Valdemone

 

DOP

15

Valle d'Aosta Fromadzo

 

DOP

13

Valle d'Aosta Jambon de Bosses

 

DOP

12

Valle d'Aosta Lard d'Arnad

 

DOP

12

Valle del Belice

 

DOP

15

Valli Trapanesi

 

DOP

15

Valtellina Casera

 

DOP

13

Vastedda della valle del Belìce

 

DOP

13

Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa

 

DOP

15

Vitellone bianco dell'Appennino Centrale

 

IGP

11

Zafferano dell'Aquila

 

DOP

18

Zafferano di San Gimignano

 

DOP

18

Zafferano di sardegna

 

DOP

17

Zampone Modena

 

IGP

12

Beurre rose — Marque nationale du Grand-Duché de Luxembourg

 

DOP

15

Miel — Marque nationale du Grand-Duché de Luxembourg

 

DOP

14

Salaisons fumées, marque nationale du Grand-Duché de Luxembourg

 

IGP

12

Viande de porc, marque nationale du Grand-Duché de Luxembourg

 

IGP

11

Boeren-Leidse met sleutels

 

DOP

13

Edam Holland

 

IGP

13

Gouda Holland

 

IGP

13

Kanterkaas; Kanternagelkaas; Kanterkomijnekaas

 

DOP

13

Noord-Hollandse Edammer

 

DOP

13

Noord-Hollandse Gouda

 

DOP

13

Opperdoezer Ronde

 

DOP

16

Westlandse druif

 

IGP

16

Andruty Kaliskie

 

IGP

24

Bryndza Podhalańska

 

DOP

13

Chleb prądnicki

 

IGP

24

Fasola korczyńska

 

IGP

16

Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca/Fasola z Doliny Dunajca

 

DOP

16

Jabłka grójeckie

 

IGP

16

Jabłka łąckie

 

IGP

16

Karp zatorski

 

DOP

17

Kiełbasa lisiecka

 

IGP

12

Kołocz śląski/kołacz śląski

 

IGP

24

Miód drahimski

 

IGP

14

Miód kurpiowski

 

IGP

14

Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich

 

IGP

14

Obwarzanek krakowski

 

IGP

24

Oscypek

 

DOP

13

Podkarpacki miód spadziowy

 

DOP

14

Redykołka

 

DOP

13

Rogal świętomarciński

 

IGP

24

Śliwka szydłowska

 

IGP

16

Suska sechlońska

 

IGP

16

Truskawka kaszubska lub Kaszëbskô malëna

 

IGP

16

Wielkopolski ser smażony

 

IGP

13

Wiśnia nadwiślanka

 

DOP

16

Alheira de Barroso-Montalegre

 

IGP

12

Alheira de Vinhais

 

IGP

12

Ameixa d'Elvas

 

DOP

16

Amêndoa Douro

 

DOP

16

Ananás dos Açores/São Miguel

 

DOP

16

Anona da Madeira

 

DOP

16

Arroz Carolino Lezírias Ribatejanas

 

IGP

16

Azeite de Moura

 

DOP

15

Azeite de Trás-os-Montes

 

DOP

15

Azeite do Alentejo Interior

 

DOP

14

Azeites da Beira Interior (Azeite da Beira Alta, Azeite da Beira Baixa)

 

DOP

15

Azeites do Norte Alentejano

 

DOP

15

Azeites do Ribatejo

 

DOP

15

Azeitona de conserva Negrinha de Freixo

 

DOP

16

Azeitonas de Conserva de Elvas e Campo Maior

 

DOP

16

Batata de Trás-os-montes

 

IGP

16

Batata doce de Aljezur

 

IGP

16

Borrego da Beira

 

IGP

11

Borrego de Montemor-o-Novo

 

IGP

11

Borrego do Baixo Alentejo

 

IGP

11

Borrego do Nordeste Alentejano

 

IGP

11

Borrego Serra da Estrela

 

DOP

11

Borrego Terrincho

 

DOP

11

Butelo de Vinhais; Bucho de Vinhais; Chouriço de Ossos de Vinhais

 

IGP

12

Cabrito da Beira

 

IGP

11

Cabrito da Gralheira

 

IGP

11

Cabrito das Terras Altas do Minho

 

IGP

11

Cabrito de Barroso

 

IGP

11

Cabrito Transmontano

 

DOP

11

Cacholeira Branca de Portalegre

 

IGP

12

Carnalentejana

 

DOP

11

Carne Arouquesa

 

DOP

11

Carne Barrosã

 

DOP

11

Carne Cachena da Peneda

 

DOP

11

Carne da Charneca

 

DOP

11

Carne de Bísaro Transmonano; Carne de Porco Transmontano

 

DOP

11

Carne de Bovino Cruzado dos Lameiros do Barroso

 

IGP

11

Carne de Porco Alentejano

 

DOP

11

Carne dos Açores

 

IGP

11

Carne Marinhoa

 

DOP

11

Carne Maronesa

 

DOP

11

Carne Mertolenga

 

DOP

11

Carne Mirandesa

 

DOP

11

Castanha da Terra Fria

 

DOP

16

Castanha de Padrela

 

DOP

16

Castanha dos Soutos da Lapa

 

DOP

16

Castanha Marvão-Portalegre

 

DOP

16

Cereja da Cova da Beira

 

IGP

16

Cereja de São Julião-Portalegre

 

DOP

16

Chouriça de carne de Barroso-Montalegre

 

IGP

12

Chouriça de Carne de Vinhais; Linguiça de Vinhais

 

IGP

12

Chouriça doce de Vinhais

 

IGP

12

Chouriço azedo de Vinhais; Azedo de Vinhais; Chouriço de Pão de Vinhais

 

IGP

12

Chouriço de Abóbora de Barroso-Montalegre

 

IGP

12

Chouriço de Carne de Estremoz e Borba

 

IGP

12

Chouriço de Portalegre

 

IGP

12

Chouriço grosso de Estremoz e Borba

 

IGP

12

Chouriço Mouro de Portalegre

 

IGP

12

Citrinos do Algarve

 

IGP

16

Cordeiro Bragançano

 

DOP

11

Cordeiro de Barroso; Anho de Barroso; Cordeiro de leite de Barroso

 

IGP

11

Farinheira de Estremoz e Borba

 

IGP

12

Farinheira de Portalegre

 

IGP

12

Linguiça de Portalegre

 

IGP

12

Linguiça do Baixo Alentejo; Chouriço de carne do Baixo Alentejo

 

IGP

12

Lombo Branco de Portalegre

 

IGP

12

Lombo Enguitado de Portalegre

 

IGP

12

Maçã Bravo de Esmolfe

 

DOP

16

Maçã da Beira Alta

 

IGP

16

Maçã da Cova da Beira

 

IGP

16

Maçã de Alcobaça

 

IGP

16

Maçã de Portalegre

 

IGP

16

Maracujá dos Açores/S. Miguel

 

DOP

16

Mel da Serra da Lousã

 

DOP

14

Mel da Serra de Monchique

 

DOP

14

Mel da Terra Quente

 

DOP

14

Mel das Terras Altas do Minho

 

DOP

14

Mel de Barroso

 

DOP

14

Mel do Alentejo

 

DOP

14

Mel do Parque de Montezinho

 

DOP

14

Mel do Ribatejo Norte (Serra d'Aire, Albufeira de Castelo de Bode, Bairro, Alto Nabão

 

DOP

14

Mel dos Açores

 

DOP

14

Morcela de Assar de Portalegre

 

IGP

12

Morcela de Cozer de Portalegre

 

IGP

12

Morcela de Estremoz e Borba

 

IGP

12

Ovos moles de Aveiro

 

IGP

24

Paio de Estremoz e Borba

 

IGP

12

Paia de Lombo de Estremoz e Borba

 

IGP

12

Paia de Toucinho de Estremoz e Borba

 

IGP

12

Painho de Portalegre

 

IGP

12

Paio de Beja

 

IGP

12

Pêra Rocha do Oeste

 

DOP

16

Pêssego da Cova da Beira

 

IGP

16

Presunto de Barrancos

 

DOP

12

Presunto de Barroso

 

IGP

12

Presunto de Camp Maior e Elvas; Paleta de Campo Maior e Elvas

 

IGP

12

Presunto de Santana da Serra; Paleta de Santana da Serra

 

IGP

12

Presunto de Vinhais/Presunto Bísaro de Vinhais

 

IGP

12

Presunto do Alentejo; Paleta do Alentejo

 

DOP

12

Queijo de Azeitão

 

DOP

13

Queijo de cabra Transmontano

 

DOP

13

Queijo de Évora

 

DOP

15

Queijo de Nisa

 

DOP

13

Queijo do Pico

 

DOP

13

Queijo mestiço de Tolosa

 

IGP

13

Queijo Rabaçal

 

DOP

13

Queijo São Jorge

 

DOP

13

Queijo Serpa

 

DOP

13

Queijo Serra da Estrela

 

DOP

13

Queijo Terrincho

 

DOP

13

Queijos da Beira Baixa (Queijo de Castelo Branco, Queijo Amarelo da Beira Baixa, Queijo Picante da Beira Baixa)

 

DOP

13

Requeijão Serra da Estrela

 

DOP

14

Salpicão de Barroso-Montalegre

 

IGP

12

Salpicão de Vinhais

 

IGP

12

Sangueira de Barroso-Montalegre

 

IGP

12

Vitela de Lafões

 

IGP

11

Magiun de prune Topoloveni

 

IGP

16

Bruna bönor från Öland

 

IGP

16

Kalix Löjrom

 

DOP

17

Skånsk spettkaka

 

IGP

24

Svecia

 

IGP

13

Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre

 

DOP

15

Kočevski gozdni med

 

DOP

14

Nanoški sir

 

DOP

13

Prleška tünka

 

IGP

12

Ptujski lük

 

IGP

16

Šebreljski želodec

 

IGP

12

Zgornjesavinjski želodec

 

IGP

12

Oravský korbáčik

 

IGP

13

Skalický trdelnik

 

IGP

24

Slovenská bryndza

 

IGP

13

Slovenská parenica

 

IGP

13

Slovenský oštiepok

 

IGP

13

Tekovský salámový syr

 

IGP

13

Zázrivský korbáčik

 

IGP

13

Arbroath Smokies

 

IGP

17

Beacon Fell traditional Lancashire cheese

 

DOP

13

Bonchester cheese

 

DOP

13

Buxton blue

 

DOP

13

Cornish Clotted Cream

 

DOP

14

Cornish Pasty

 

IGP

24

Cornish Sardines

 

IGP

17

Dorset Blue Cheese

 

IGP

13

Dovedale cheese

 

DOP

13

Exmoor Blue Cheese

 

IGP

13

Gloucestershire cider/perry

 

IGP

18

Herefordshire cider/perry

 

IGP

18

Isle of Man Manx Loaghtan Lamb

DOP

11

Jersey Royal potatoes

DOP

16

Kentish ale and Kentish strong ale

IGP

21

Lough Neagh Eel

 

IGP

17

Melton Mowbray Pork Pie

 

IGP

12

Native Shetland Wool

 

DOP

36

Orkney beef

DOP

11

Orkney lamb

DOP

11

Rutland Bitter

IGP

21

Scotch Beef

IGP

11

Scotch Lamb

IGP

11

Scottish Farmed Salmon

IGP

17

Shetland Lamb

DOP

11

Single Gloucester

DOP

13

Staffordshire Cheese

DOP

13

Swaledale cheese; Swaledale ewes' cheese

DOP

13

Teviotdale Cheese

 

IGP

13

Traditional Cumberland Sausage

 

IGP

12

Traditional Grimsby Smoked Fish

 

IGP

17

Welsh Beef

 

IGP

11

Welsh lamb

 

IGP

11

West Country farmhouse Cheddar cheese

 

DOP

13

White Stilton cheese; Blue Stilton cheese

 

DOP

13

Whitstable oysters

 

IGP

17

Worcestershire cider/perry

 

IGP

18

Yorkshire Forced Rhubarb

 

DOP

16

(1)   Conformemente alla legislazione svizzera vigente, come contenuto all'appendice 2.

Appendice 2

LEGISLAZIONE DELLE PARTI

Legislazione dell'Unione europea

Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1898/2006 della Commissione, del 14 dicembre 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 628/2008 del 2 luglio 2008 (GU L 173 del 3.7.2008, pag. 3).

Legislazione della Confederazione svizzera

Ordinanza del 28 maggio 1997 sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati, modificata da ultimo il 1o gennaio 2013 (RS 910.12, RU 2012 3631).

▼M18

ATTO FINALE



I plenipotenziari:

dell'UNIONE EUROPEA

e

della CONFEDERAZIONE SVIZZERA

riuniti il 17 maggio 2011 Bruxelles per la firma dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera relativo alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli ed alimentari, recante modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, hanno adottato una dichiarazione comune di seguito menzionata e acclusa al presente atto finale:



 Dichiarazione comune sulle denominazioni omonime,

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

signatory

signatory

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā –

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarsku konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

signatory

DICHIARAZIONE COMUNE SULLE DENOMINAZIONI OMONIME

Le parti riconoscono che le procedure relative alle domande di registrazione delle IG depositate prima della firma della dichiarazione d'intenti dell'11 dicembre 2009 ai sensi delle loro rispettive legislazioni possono proseguire nonostante le disposizioni del presente accordo e, in particolare, dell'articolo 7 dell'allegato 12.

In caso di registrazione di tali IG le parti convengono che si debbano applicare le disposizioni in materia di omonimia previste all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 510/2006 e all'articolo 4bis dell'ordinanza DOP/IGP (RS 910.12). A tal fine le parti si informano preventivamente.

Se necessario, e secondo le procedure di cui all'articolo 16 dell'allegato 12, il comitato potrà considerare una modifica dell'articolo 8 per precisare le disposizioni specifiche relative alle denominazioni omonime.

▼B

ATTO FINALE



I plenipotenziari

della COMUNITÀ EUROPEA,

e

della CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

riuniti a Lussemburgo, addì ventuno giugno millenovecentonovantanove, per la firma dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, hanno adottato i testi delle dichiarazioni comuni elencate in appresso e accluse al presente Atto finale:



 Dichiarazione comune sugli accordi bilaterali tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera,

 Dichiarazione comune relativa alla classificazione tariffaria delle polveri di ortaggi e delle polveri di frutta,

 Dichiarazione comune concernente il settore delle carni,

 Dichiarazione comune relativa alle modalità di gestione da parte della Svizzera dei propri contingenti tariffari nel settore delle carni,

 Dichiarazione comune sull'applicazione dell'Allegato 4 relativo al settore fitosanitario,

 Dichiarazione comune relativa al taglio di prodotti vitivinicoli originari della Comunità commercializzati sul territorio svizzero,

 Dichiarazione comune relativa alla legislazione in materia di bevande spiritose e di bevande aromatizzate a base di vino,

 Dichiarazione comune nel campo della protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari,

 Dichiarazione comune concernente l'allegato 11 relativo alle misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale,

 Dichiarazione comune in merito a futuri negoziati supplementari.

Essi hanno altresì preso atto delle Dichiarazioni seguenti accluse al presente Atto finale:

 Dichiarazione della Comunità concernente le preparazioni denominate «fondute»,

 Dichiarazione della Svizzera concernente la grappa,

 Dichiarazione della Svizzera relativa alla denominazione del pollame in riferimento ai metodi di allevamento,

 Dichiarazione relativa alla partecipazione della Svizzera ai comitati.

Hecho en Luxemburgo, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve.

Udfærdiget i Luxembourg den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfems.

Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι μία Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.

Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.

Fatto a Lussembourgo, addì ventuno giugno millenovecentonovantanove.

Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegentig.

Feito em Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.

Som skedde i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundranittionio.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

signatory

signatory

Por la Confederación Suiza

For Det Schweiziske Edsforbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

Pela Confederação Suíça

Sveitsin valaliiton puolesta

På Schweiziska edsförbundets vägnar

signatory

signatory

DICHIARAZIONE COMUNE

sugli accordi bilaterali tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera

La Comunità europea e la Svizzera riconoscono che le disposizioni degli accordi bilaterali tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera si applicano fatti salvi gli obblighi conseguenti all'appartenenza degli Stati che sono Parte di detti accordi all'Unione europea o all'Organizzazione mondiale del commercio.

È inoltre inteso che le disposizioni degli accordi in parola sono mantenute soltanto nella misura in cui sono compatibili con il diritto comunitario, compresi gli accordi internazionali conclusi dalla Comunità.

DICHIARAZIONE COMUNE

relativa alla classificazione tariffaria delle polveri di ortaggi e delle polveri di frutta

Al fine di garantire il rilascio e di salvaguardare il valore delle concessioni accordate dalla Comunità alla Svizzera per talune polveri di ortaggi e polveri di frutta di cui all'allegato 2 dell'Accordo sul commercio di prodotti agricoli, le autorità doganali delle Parti convengono di esaminare l'aggiornamento della classificazione tariffaria delle polveri di ortaggi e delle polveri di frutta alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione delle concessioni tariffarie.

DICHIARAZIONE COMUNE

concernente il settore delle carni

A decorrere dal 1o luglio 1999, in considerazione della crisi della dell'encefalopatia spongiforme bovina e delle misure adottate da taluni Stati membri nei confronti delle esportazioni svizzere, e in via eccezionale, la Comunità aprirà per le carni bovine essiccate un contingente annuale autonomo di 700 tonnellate/peso netto soggetto al dazio ad valorem ed esente da dazio specifico, per un periodo di un anno dall'entrata in vigore dell'Accordo. La situazione verrà riesaminata se a quella data non saranno state abolite le misure restrittive adottate da taluni Stati membri nei confronti delle importazioni dalla Svizzera.

In contropartita la Svizzera manterrà per lo stesso periodo, e a condizioni identiche a quelle applicabili finora, le sue concessioni relative a 480 tonnellate/peso netto di prosciutto di Parma e San Daniele, 50 tonnellate/peso netto di prosciutto Serrano e 170 tonnellate/peso netto di bresaola.

Sono applicabili le regole di origine del regime non preferenziale.

DICHIARAZIONE COMUNE

relativa alle modalità di gestione da parte della Svizzera dei propri contingenti tariffari nel settore delle carni

La Comunità europea e la Svizzera dichiarano che intendono riesaminare congiuntamente, in particolare alla luce delle disposizioni dell'OMC, il metodo di gestione da parte della Svizzera dei propri contingenti tariffari nel settore delle carni, al fine di definire un metodo di gestione che frapponga minori ostacoli al commercio.

DICHIARAZIONE COMUNE

relativa all'attuazione dell'allegato 4 relativo al settore fitosanitario

La Svizzera e la Comunità europea, di seguito denominate «le Parti», si impegnano ad attuare nel più breve termine l'allegato 4 relativo al settore fitosanitario. Tale allegato è attuato via via che, relativamente ai vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti elencati nell'appendice A della presente dichiarazione, la legislazione svizzera è resa equivalente alla legislazione della Comunità europea figurante nell'appendice B della presente dichiarazione, secondo una procedura intesa ad integrare i vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti nell'appendice 1 dell'allegato 4 e le legislazioni delle Parti nell'appendice 2 di detto allegato. La procedura è inoltre intesa a completare le appendici 3 e 4 di tale allegato sulla base delle appendici C e D della presente dichiarazione per quanto riguarda la Comunità e, per quanto riguarda la Svizzera, in base alle relative disposizioni.

Gli articoli 9 e 10 dell'allegato 4 sono attuati al momento dell'entrata in vigore dell'allegato stesso, al fine di istituire nel più breve tempo possibile gli strumenti che consentano d'includere i vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti nell'appendice 1 dell'allegato 4, le disposizioni legislative delle Parti, aventi effetti equivalenti in materia di protezione contro l'introduzione e la propagazione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, nell'appendice 2 dell'allegato 4, gli organismi ufficiali competenti a rilasciare il passaporto fitosanitario nell'appendice 3 dell'allegato 4 e, se del caso, le zone e le relative esigenze particolari nell'appendice 4 dell'allegato 4.

Il gruppo di lavoro «fitosanitario» di cui all'articolo 10 dell'allegato 4 esamina nel più breve termine le modifiche della legislazione svizzera onde valutare se esse abbiano effetti equivalenti alle disposizioni della Comunità europea in materia di protezione contro l'introduzione e la propagazione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. Esso presiede all'attuazione progressiva dell'allegato 4 affinché questo possa applicarsi quanto prima al maggior numero possibile di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti elencati nell'appendice A della presente dichiarazione.

Per favorire l'adozione di normative aventi effetti equivalenti dal punto di vista della protezione contro l'introduzione e la propagazione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, le Parti si impegnano a svolgere consultazioni tecniche.

Appendice A

VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI E ALTRI OGGETTI PER I QUALI LE PARTI SI ADOPERANO PER TROVARE UNA SOLUZIONE CONFORME ALLE DIPSOZIONI DELL'ALLEGATO 4

A.   VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI E ALTRI OGGETTI ORIGINARI DEL TERRITORIO DI CIASCUNA DELLE PARTI

1.   Vegetali e prodotti vegetali messi in circolazione

1.1.   Vegetali destinati all'impianto, escluse le sementi

Beta vulgaris L.

Humulus lupulus L.

Prunus L. ( 68 ).

1.2.   Parti di vegetali diverse dai frutti e dalle sementi, contenenti polline vivo destinato all'impollinazione

Chaenomeles Lindl.

Cotoneaster Ehrh.

Crataegus L.

Cydonia Mill.

Eriobotrya Lindl.

Malus Mill.

Mespilus L.

Pyracantha Roem.

Pyrus L.

Sorbus L. eccetto S. Intermedia (Ehrh.) Pers.

Stranvaesia Lindl.

1.3.   Vegetali di specie stolonifere o tuberose destinati all'impianto

Solanum L. e relativi ibridi

1.4.   Vegetali, esclusi frutti e sementi

Vitis L.

2.   Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti ottenuti da produttori autorizzati a vendere ai professionisti della produzione vegetale, diversi dai vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti preparati e pronti per la vendita al consumatore finale, per i quali le Parti, o gli organismi ufficiali competenti delle Parti, garantiscono che la loro produzione è nettamente separata da quella di altri prodotti

2.1.   Vegetali, escluse le sementi

Abies spp.

Apium graveolens L.

Argyranthemum spp.

Aster spp.

Brassica spp.

Castanea Mill.

Cucumis spp.

Dendranthema (DC) Des Moul.

Dianthus L. e relativi ibridi

Exacum spp.

Fragaria L.

Gerbera Cass.

Gypsophila L.

Impatiens L.: tutte le varietà di ibridi della Nuova Guinea

Lactuca spp.

Larix Mill.

Leucanthemum L.

Lupinus L.

Pelargonium L'Hérit. ex Ait.

Picea A. Dietr.

Pinus L.

Populus L.

Pseudotsuga Carr.

Quercus L.

Rubus L.

Spinacia L.

Tanacetum L.

Tsuga Carr.

Verbena L.

2.2.   Vegetali destinati all'impianto, escluse le sementi

Solanaceae , eccetto i vegetali di cui al punto 1.3.

2.3.   Vegetali provvisti delle radici nonché di un mezzo di coltura aderente o associato

Araceae

Marantaceae

Musaceae

Persea Mill.

Strelitziaceae

2.4.   Sementi e bulbi

Allium ascalonicum L.

Allium cepa L.

Allium schoenoprasum L.

2.5.   Vegetali destinati all'impianto

Allium porrum L.

2.6.   Bulbi e rizomi bulbosi destinati all'impianto

Camassia Lindl.

Chionodoxa Boiss.

Crocus flavus Weston cv. Golden Yellow

Galanthus L.

Galtonia candicans (Baker) Decne

Gladiolus Tourn. ex L.: varietà miniaturizzate e relativi ibridi come: G. callianthus Marais, G. colvillei Sweet, G. nanus hort., G. ramosus hort. et G. tubergenii hort.

Hyacinthus L.

Iris L.

Ismene Herbert (= Hymenocallis Salisb.)

Muscari Mill.

Narcissus L.

Ornithogalum L.

Puschkinia Adams

Scilla L.

Tigridia Juss.

Tulipa L.

B.   VEGETALI E PRODOTTI VEGETALI ORIGINARI DI TERRITORI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA LETTERA A

3.   Tutti i vegetali destinati all'impianto

eccetto:

 sementi diverse da quelle di cui al punto 4

 i seguenti vegetali:

 

Citrus L.

Clausena Burm. f.

Fortunella Swingle

Murraya Koenig ex L.

Palmae

Poncirus Raf.

4.   Sementi

4.1.   Sementi originarie dell'Argentina, dell'Australia, della Bolivia, del Cile, della Nuova Zelanda e dell'Uruguay

Cruciferae

Gramineae

Trifolium spp.

4.2.   Sementi, di qualunque origine, purché non originarie del territorio di una delle Parti

Allium cepa L.

Allium porrum L.

Allium schoenoprasum L.

Capsicum spp.

Helianthus annuus L.

Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. ex Farw.

Medicago sativa L.

Phaseolus L.

Prunus L.

Rubus L.

Zea mays L.

4.3.   Sementi originarie dell'Afghanistan, dell'India, dell'Iraq, del Messico, del Nepal, del Pakistan e degli Stati Uniti d'America dei seguenti generi

Triticum

Secale

X Triticosecale

5.   Vegetali, esclusi frutti e sementi

Vitis L.

6.   Parti di vegetali, esclusi frutti e sementi

Coniferales

Dendranthema (DC) Des Moul.

Dianthus L.

Pelargonium L'Hérit. ex Ait.

Populus L.

Prunus L. (originario di paesi extraeuropei)

Quercus L.

7.   Frutti (originari di paesi extraeuropei)

Annona L.

Cydonia Mill.

Diospyros L.

Malus Mill.

Mangifera L.

Passiflora L.

Prunus L.

Psidium L.

Pyrus L.

Ribes L.

Syzygium Gaertn.

Vaccinium L.

8.   Tuberi non destinati all'impianto

Solanum tuberosum L.

9.   Legno che ha conservato in tutto o in parte la superficie tonda naturale, con o senza corteccia, o ridotto in lamelle, trucioli, segatura, avanzi o cascami di legno

a) ottenuto in tutto o in parte dai seguenti vegetali:

  Castanea Mill.

  Castanea Mill., Quercus L. (compreso il legno che non ha conservato la superficie tonda naturale, originario dell'America settentrionale)

  Coniferales diverse da Pinus L. (originarie di paesi extraeuropei, compreso il legno che non ha conservato la superficie tonda naturale)

  Pinus L. (compreso il legno che non ha conservato la superficie tonda naturale)

  Populus L. (originario del continente americano)

  Acer saccharum Marsh. (compreso il legno che non ha conservato la superficie tonda naturale, originario dell'America settentrionale)

e

b)

 



Codice NC

Designazione delle merci

4401 10

Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili

ex 4401 21

Legno in piccole placche o in particelle:

– di Coniferales originarie di paesi extraeuropei

4401 22

Legno in piccole placche o in particelle:

– – diverso da quello di Coniferales

4401 30

Segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili:

ex 4403 20

Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato:

– diverso da quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione di Coniferales originarie di paesi extraeuropei

4403 91

Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato:

– diverso da quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione

– – di Quercus L.

4403 99

Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato:

– diverso da quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione

– – diverso da quello di Coniferales , di Quercus L. o di Fagus L.

ex 4404 10

Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo:

– di Coniferales originarie di paesi extraeuropei

ex 4404 20

Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo:

– diverso da quello di Coniferales

4406 10

Traversine di legno per strade ferrate o simili

– non impregnate

ex 4407 10

Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm:

– di Coniferales originarie di paesi extraeuropei

ex 4407 91

Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm:

– di Quercus L.

ex 4407 99

Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm:

– diverso da quello di Coniferales , di legni tropicali, di Quercus L. o di Fagus L.

ex 4415 10

Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, in legni originari di paesi extraeuropei

ex 4415 20

Palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, in legni originari di paesi extraeuropei

ex 4416 00

Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di Quercus L.

Le palette di carico semplici e le palette-casse (codice NC ex 4415 20 ) beneficiano anch'esse dell'esenzione se sono conformi alle norme applicabili alle palette «UIC» e recano un marchio attestante detta conformità.

10.   Terra e mezzo di coltura

a) terra e mezzo di coltura in quanto tale, costituito in tutto o in parte di terra o di materie organiche quali parti di vegetali, humus contenente torba o cortecce, diverso da quello costituito interamente di torba

b) terra e mezzo di coltura aderente o associato a vegetali, costituito in tutto o in parte delle materie di cui alla lettera a), oppure costituito in tutto o in parte di torba o di qualsiasi altro materiale inorganico solido destinato a mantenere in vita i vegetali.

Appendice B

LEGISLAZIONI

Disposizioni della Comunità europea

 Direttiva 69/464/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, concernente la lotta contro la rogna nera della patata

 Direttiva 69/465/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, concernente la lotta contro il nematode dorato

 Direttiva 69/466/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, concernente la lotta contro la cocciniglia di San José

 Direttiva 74/647/CEE del Consiglio, del 9 dicembre 1974, relativa alla lotta contro la tortrice del garofano

 Direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, modificata da ultimo dalla direttiva 98/2/CE della Commissione dell'8 gennaio 1998

 Decisione 91/261/CEE della Commissione, del 2 maggio 1991, che riconosce l'Australia indenne da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

 Direttiva 92/70/CEE della Commissione, del 30 luglio 1992, che stabilisce le modalità delle indagini da effettuare per il riconoscimento di zone protette nella Comunità

 Direttiva 92/76/CEE della Commissione, del 6 ottobre 1992, relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità, modificata da ultimo dalla direttiva 98/17/CE della Commissione dell'11 marzo 1998

 Direttiva 92/90/CEE della Commissione, del 3 novembre 1992, che stabilisce gli obblighi ai quali sono sottoposti i produttori e gli importatori di vegetali, prodotti vegetali e altre voci e che fissa norme dettagliate per la loro registrazione

 Direttiva 92/105/CEE della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre voci all'interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzione

 Decisione 93/359/CEE della Commissione, del 28 maggio 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di Thuja L. originario degli Stati Uniti d'America

 Decisione 93/360/CEE della Commissione, del 28 maggio 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di Thuja L. originario del Canada

 Decisione 93/365/CEE della Commissione, del 2 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere sottoposto a trattamento termico, originario del Canada, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname sottoposto a trattamento termico

 Decisione 93/422/CEE della Commissione, del 22 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere essiccato in forno (kiln dried) originario del Canada, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname essiccato in forno (kiln dried)

 Decisione 93/423/CEE della Commissione, del 22 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere essiccato in forno (kiln dried) originario degli Stati Uniti d'America, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname essiccato in forno (kiln dried)

 Direttiva 93/50/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che specifica taluni vegetali non elencati nell'allegato V, parte A della direttiva 77/93/CEE del Consiglio i cui produttori o centri di raccolta e di spedizione situati nelle rispettive zone di produzione devono essere iscritti in un registro ufficiale

 Direttiva 93/51/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che istituisce norme per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali o altre voci attraverso una zona protetta, nonché per il trasporto di tali vegetali, prodotti vegetali o altre voci originari di una zona protetta e spostati all'interno di essa

 Decisione 93/452/CEE della Commissione, del 15 luglio 1993, che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda i vegetali di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L. originari del Giappone, modificata da ultimo dalla decisione 96/711/CE della Commissione del 27 novembre 1996

 Decisione 93/467/CEE della Commissione, del 19 luglio 1993, che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda i tronchi di quercia (Quercus L.) con corteccia originari del Canada o degli Stati Uniti d'America, modificata da ultimo dalla decisione 96/724/CE della Commissione del 29 novembre 1996

 Direttiva 93/85/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1993, concernente la lotta contro il marciume anulare della patata

 Direttiva 95/44/CE della Commissione, del 26 luglio 1995, che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 77/93/CEE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale, modificata da ultimo dalla direttiva 97/46/CE della Commissione del 25 luglio 1997

 Decisione 95/506/CE della Commissione, del 24 novembre 1995, che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione dello Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith relativamente al Regno dei Paesi Bassi, modificata da ultimo dalla decisione 97/649/CE della Commissione del 26 settembre 1997

 Decisione 96/301/CE della Commissione, del 3 maggio 1996, che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione dello Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith per quanto riguarda l'Egitto

 Decisione 96/618/CE della Commissione, del 16 ottobre 1996, che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a talune disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per le patate non destinate alla piantagione originarie della Repubblica del Senegal

 Decisione 97/5/CE della Commissione, del 12 dicembre 1996, che riconosce l'Ungheria indenne da Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al ssp. sepedonicus (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al

 Decisione 97/353/CE della Commissione, del 20 maggio 1997, che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a alcune disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio riguardo alle piantine di fragole (Fragaria L.) destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie dell'Argentina

 Direttiva 98/22/CE della Commissione, del 15 aprile 1998, che fissa le condizioni minime per l'esecuzione di controlli fitosanitari nella Comunità, presso posti d'ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, per vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da paesi terzi

Appendice C

ORGANISMI UFFICIALI INCARICATI DI RILASCIARE IL PASSAPORTO FITOSANITARIO

Comunità europea

Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture

Service de la Qualité et de la Protection des végétaux

WTC 3 — 6e étage

Boulevard Simon Bolivar 30

B-1210 Bruxelles

Tél. (32-2) 208 37 04

Fax (32-2) 208 37 05

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskerei

Plantedirektoratet

Skovbrynet 20

DK-2800 Lyngby

Tél. (45 45 96 66 00

Fax (45 45 96 66 10

Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

Rochusstraße 1

D-53123 Bonn 1

Tél. (49-228) 529 35 90

Fax (49-228) 529 42 62

Ministry of Agriculture

Directorate of Plant Produce

Plant Protection Service

3-5, Ippokratous Str.

GR-10164 Athens

Tél. (30-1) 360 54 80

Fax (30-1) 361 71 03

Ministerío de Agricultura, Pesca y Alimentación

Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria

Subdirección general de Sanidad Vegetal

MAPA, c/Velazquez, 147 1a Planta

E-28002 Madrid

Tél. (34-1) 347 82 54

Fax (34-1) 347 82 63

Ministry of Agriculture and Forestry

Plant Production Inspection Centre

Plant Protection Service

Vilhonvuorenkatu 11 C,PO Box 42

FIN-00501 Helsinki

Tél. (358-0) 13 42 11

Fax (358-0) 13 42 14 99

Ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation

Direction générale de l'Alimentation

Sous-direction de la Protection des végétaux

175 rue du Chevaleret

F-75013 Paris

Tél. (33-1) 49 55 49 55

Fax (33-1) 49 55 59 49

Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali

DGPAAN — Servizio Fitosanitario Centrale

Via XX Settembre, 20

I-00195 Roma

Tél. (39-6) 488 42 93 46 65 50 70

Fax (39-6) 481 46 28

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Plantenziektenkundige Dienst (PD)

Geertjesweg 15 - Postbus 9102

NL-6700 HC Wageningen

Tél. (31-317) 49 69 11

Fax (31-317) 42 17 01

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft

Stubenring 1

Abteilung Pflanzenschutzdienst

A-1012 Wien

Tél. (43-1) 711 00 68 06

Fax. (43-1) 711 00 65 07

Direcção-geral de Protecção das culturas

Quinta do Marquês

P-2780 Oeiras

Tel. (351-1) 443 50 58/443 07 72/3

Fax (351-1) 442 06 16/443 05 27

Swedish Board of Agriculture

Plant Protection Service

S-551 82 Jönkoping

Tél. (46-36) 15 59 13

Fax (46-36) 12 25 22

Ministère de l'Agriculture

ASTA

16, route d'Esch - BP 1904

L-1019 Luxembourg

Tél. (352) 45 71 72 218

Fax (352) 45 71 72 340

Department of Agriculture, Food and Forestry

Plant Protection Service

Agriculture House (7 West), Kildare street

IRL-Dublin 2

Ireland

Tél. (353-1) 607 20 03

Fax (353-1) 661 62 63

Ministry of Agriculture, Fisheries and Food

Plant Health Division

Foss House, Kings Pool

1-2 Peasholme Green

UK-York YO1 2PX

United Kingdom

Tél. (44-1904) 45 51 61

Fax (44-1904) 45 51 63

Appendice D

ZONE DI CUI ALL'ARTICOLO 4 E RELATIVE ESIGENZE PARTICOLARI

Le zone di cui all'articolo 4 e le esigenze particolari ad esse connesse sono definite dalle disposizioni legislative e amministrative delle due Parti, di seguito citate.

Disposizioni della Comunità europea

 Direttiva 92/76/CEE della Commissione, del 6 ottobre 1992, relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità

 Direttiva 92/103/CEE della Commissione, del 1o dicembre 1992, che modifica gli allegati da I a IV della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

 Direttiva 93/106/CEE della Commissione, del 29 novembre 1993, recante modifica della direttiva 92/76/CEE della Commissione relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità

 Direttiva 93/110/CE della Commissione, del 9 dicembre 1993, recante modifica di alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

 Direttiva 94/61/CE della Commissione, del 15 dicembre 1994, che proroga il periodo di riconoscimento provvisorio di talune zone protette di cui all'articolo 1 della direttiva 92/76/CEE

 Direttiva 95/4/CE della Commissione, del 21 febbraio 1995, che modifica alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernenti le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

 Direttiva 95/40/CE della Commissione, del 19 luglio 1995, recante modifica della direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità

 Direttiva 95/65/CE della Commissione, del 14 dicembre 1995, che modifica la direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità

 Direttiva 95/66/CE della Commissione, del 14 dicembre 1995, che modifica alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernenti le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

 Direttiva 96/14/CE della Commissione, del 12 marzo 1996, che modifica alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernenti le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

 Direttiva 96/15/CE della Commissione, del 14 marzo 1996, recante modifica della direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità

 Direttiva 96/76/CE della Commissione, del 29 novembre 1996, recante modifica della direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità

 Direttiva 95/41/CE della Commissione, del 19 luglio 1995, che modifica alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

 Direttiva 98/17/CE della Commissione, dell'11 marzo 1998, che modifica la direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità

DICHIARAZIONE COMUNE

relativa al taglio di prodotti vitivinicoli originari della Comunità commercializzati sul territorio svizzero

A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, in combinato disposto con l'appendice 1, parte A dell'allegato 7, il taglio, sul territorio svizzero, dei prodotti vitivinicoli originari della Comunità tra loro o con prodotti di altre origini è autorizzato soltanto alle condizioni previste dalla normativa comunitaria pertinente o, in mancanza di quest'ultima, da quella degli Stati membri di cui all'appendice 1. Di conseguenza, per tali prodotti non si applicano le disposizioni dell'articolo 371 dell'ordinanza svizzera del 1o marzo 1995 sulle derrate alimentari.

DICHIARAZIONE COMUNE

relativa alla legislazione in materia di bevande spiritose e di bevande aromatizzate a base di vino

Desiderose di stabilire condizioni atte ad agevolare e promuovere gli scambi reciproci di bevande spiritose e di bevande aromatizzate a base di vino, e a tal fine di eliminare gli ostacoli tecnici al commercio delle summenzionate bevande, le Parti convengono quanto segue:

La Svizzera si impegna a rendere la propria legislazione equivalente alla normativa comunitaria in materia e ad avviare sin d'ora la procedure previste in tale ambito per adeguare, entro tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo, le proprie disposizioni relative alla definizione, designazione e presentazione delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate a base di vino.

Non appena la Svizzera avrà adottato disposizioni legislative giudicate da entrambe le Parti equivalenti alla normativa comunitaria, la Comunità europea e la Svizzera avvieranno le procedure relative all'inserimento nell'accordo agricolo di un allegato concernente il reciproco riconoscimento delle rispettive legislazioni in materia di bevande spiritose e di bevande aromatizzate a base di vino.

DICHIARAZIONE COMUNE

nel campo della protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari

La Comunità europea e la Svizzera (di seguito denominate le Parti) convengono che la protezione reciproca delle denominazioni di origine (DOP) e delle indicazioni geografiche (IGP) costituisce un elemento essenziale della liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli e alimentari tra le Parti. L'inserimento delle pertinenti disposizioni nell'Accordo agricolo bilaterale rappresenta il necessario complemento all'allegato 7 dell'Accordo relativo al commercio dei prodotti vitivinicoli, in particolare del titolo II che stabilisce la protezione reciproca delle denominazioni dei prodotti in questione, nonché all'allegato 8 dell'Accordo concernente il riconoscimento reciproco e la protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate a base di vino.

Le Parti prevedono l'inserimento delle disposizioni relative alla protezione reciproca delle DOP e IGP nell'Accordo sul commercio di prodotti agricoli in base a normative equivalenti per quanto riguarda sia le condizioni di registrazione delle DOP e delle IGP sia i regimi di controllo. Tale integrazione dovrà aver luogo a una data accettabile dalle Parti e non prima del completamento dell'applicazione dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio per la Comunità nella sua composizione attuale. Nel frattempo, pur tenendo conto dei vincoli giuridici, le Parti si informano reciprocamente sui progressi dei lavori in materia.

DICHIARAZIONE COMUNE

concernente l'allegato 11 relativo alle misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale

La Commissione delle Comunità europee, in collaborazione con gli Stati membri interessati, sorveglierà l'evoluzione dell'encefalopatia spongiforme bovina e le relative misure di lotta adottate dalla Svizzera ai fini di una soluzione adeguata. In tale contesto, la Svizzera si impegna a non avviare procedure contro la Comunità o i suoi Stati membri in sede di Organizzazione mondiale del commercio.

DICHIARAZIONE COMUNE

in merito a futuri negoziati supplementari

La Comunità europea e la Confederazione svizzera dichiarano che intendono avviare negoziati per la conclusione di accordi nei settori di comune interesse quali l'aggiornamento del protocollo n. 2 dell'accordo di libero scambio del 1972 e la partecipazione svizzera a determinati programmi comunitari per la formazione, la gioventù, i media, le statistiche e l'ambiente. I negoziati dovranno essere preparati rapidamente una volta conclusi i negoziati bilaterali attualmente in corso.

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA CONCERNENTE

le preparazioni denominate «fondute»

La Comunità europea si dichiara disposta ad esaminare, nell'ambito dell'adeguamento del protocollo n. 2 dell'Accordo di libero scambio del 1972, l'elenco dei formaggi che figurano tra gli ingredienti delle preparazioni denominate «fondute».

DICHIARAZIONE DELLA SVIZZERA

concernente la grappa

La Svizzera dichiara di impegnarsi a rispettare la definizione vigente nella Comunità per la denominazione grappa (acquavite di vinaccia o marc) di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera f) del regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio del 29 maggio 1989.

DICHIARAZIONE DELLA SVIZZERA

relativa alla denominazione del pollame in riferimento ai metodi di allevamento

La Svizzera dichiara di non disporre attualmente di una legislazione specifica relativa ai metodi di allevamento e alla denominazione del pollame.

Essa dichiara tuttavia la sua intenzione di avviare sin d'ora le procedure previste in materia al fine di adottare, entro tre anni dall'entrata in vigore dell'Accordo, una legislazione specifica relativa ai metodi di allevamento e alla denominazione del pollame equivalente alla normativa comunitaria in materia.

La Svizzera dichiara di disporre della pertinente legislazione, in particolare per quanto concerne la tutela dei consumatori dagli inganni, la protezione degli animali, la protezione dei marchi nonché contro la concorrenza sleale.

Essa dichiara che la legislazione vigente è applicata in modo da garantire un'informazione adeguata e obiettiva del consumatore al fine di assicurare una concorrenza leale tra il pollame di origine svizzera e il pollame di origine comunitaria. Essa vigila, in particolare, affinché sia impedita l'utilizzazione di indicazioni inesatte e ingannevoli che inducano in errore il consumatore riguardo alla natura dei prodotti, al metodo di allevamento e alla denominazione del pollame immesso sul mercato svizzero.

DICHIARAZIONE

relativa alla partecipazione della Svizzera ai comitati

Il Consiglio accetta che i rappresentanti della Svizzera partecipino in veste di osservatori, per i punti che li riguardano, alle riunioni dei seguenti comitati e gruppi di esperti:

 Comitati dei programmi per la ricerca, compreso il Comitato per la ricerca scientifica e tecnica (CREST),

 Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti,

 Gruppo di coordinamento sul reciproco riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore,

 Comitati consultivi per le rotte aeree e per l'applicazione delle norme di concorrenza nel settore dei trasporti aerei.

I rappresentanti della Svizzera non presenziano alle votazioni dei comitati.

Per quanto riguarda gli altri comitati che si occupano dei settori contemplati dei presenti Accordi, per i quali la Svizzera ha ripreso l'acquis comunitario o lo applica per equivalenza, la Commissione consulterà gli esperti della Svizzera in conformità dell'articolo 100 dell'Accordo SEE.



( 1 ) Gli importi di base vengono calcolati di comune accordo dalle Parti sulla base della differenza dei prezzi istituzionali del latte presumibilmente applicabili al momento dell'entrata in vigore dell'accordo (incluso un supplemento per il latte trasformato in formaggio), ottenuti in funzione del quantitativo di latte necessario per la produzione dei formaggi in causa e, salvo per i formaggi contingentati, previa detrazione dell'importo della riduzione dei dazi doganali da parte della Comunità. Il beneficio di una sovvenzione è riservato esclusivamente ai formaggi prodotti a partire da latte interamente ottenuto sul territorio svizzero.

( 2 ) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

( 3 ) Qualunque riferimento a un atto si intende, salvo diversa indicazione, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 30 aprile 2010.

( 4 ) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

( 5 ) Qualunque riferimento a un atto si intende, salvo diversa indicazione, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 30.4.2010.

( 6 ) Ove del caso, solo per quanto riguarda le sementi di cereali o i tuberi-seme di patate.

( 7 ) Restano escluse le sementi delle varietà locali la cui commercializzazione è autorizzata in Svizzera.

( 8 ) Ove del caso, solo per quanto riguarda le sementi di cereali o i tuberi-seme di patate.

( 9 ) Ove del caso, con esclusione delle sementi di cereali e dei tuberi-seme di patate.

( 10 ) Ove del caso, solo per quanto riguarda le varietà di cereali o di patate.

( 11 ) Ove del caso, solo per quanto riguarda le sementi di cereali o i tuberi-seme di patate.

( 12 ) Il riconoscimento si basa, per quanto riguarda l'ispezione in campo delle colture di sementi e le sementi prodotte, sulla decisione 95/514/CE del Consiglio (GU L 296 del 9.12.1995, pag. 34), modificata da ultimo dalla decisione 98/162/CE del Consiglio (GU L 53 del 24.2.1998, pag. 21) e, per quanto riguarda il controllo della selezione conservatrice delle varietà, sulla decisione 97/788/CE del Consiglio (GU L 322 del 25.11.1998, pag. 39); nel caso della Norvegia si applica l'accordo sullo Spazio economico europeo.

( 13 ) GU L 193 del 24.7.2009, pag. 60.

( 14 ) A norma dell’allegato 7, appendice 1, lettera B, punto 9, dell’accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli.

( 15 ) La zona viticola presa in considerazione per compilare il presente documento è il territorio della Confederazione svizzera.

( 16 ) Questi termini sono protetti unicamente per i cantoni in cui beneficiano di una definizione precisa, ossia Vaud, Valais e Genève.

( 17 ) Questi termini sono protetti fatto salvo l’uso della menzione tradizionale tedesca «Federweisser» per i mosti di uve parzialmente fermentati destinati al consumo umano, secondo quanto previsto all’articolo 3, lettera c), della legge tedesca sul vino e all’articolo 40 del regolamento (CE) n. 607/2009.

( 18 ) Questo termine è protetto fatto salvo l’articolo 40 del regolamento (CE) n. 607/2009.

( 19 ) Per l’esportazione verso l’Unione, titolo alcolometrico totale (effettivo e potenziale) di 16 % vol.

( 20 ) Per l’esportazione verso l’Unione, il tenore di zucchero naturale deve essere superiore almeno dell’1 % alla media dell’anno degli altri vini.

( 21 ) Per l’esportazione verso l’Unione, questo termine indica un vino liquoroso con caratteristiche più rigorose in materia di resa e di contenuto di zucchero (contenuto iniziale di zucchero naturale: 252 g/l).

( 22 ) Tenendo conto della protezione dell’indicazione geografica «Genièvre» nell’Unione europea e dell’intenzione espressa dalla Svizzera di proteggere la denominazione «Genièvre» come indicazione geografica sul suo territorio, l’Unione europea e la Svizzera hanno convenuto di inserire la denominazione «Genièvre» nelle appendici 1 e 2 dell’allegato 8.

Le parti si impegnano a riesaminare la situazione di tale denominazione nel 2015 alla luce dello stato di avanzamento della protezione della denominazione «Genièvre» come indicazione geografica in Svizzera.

( 23 ) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

( 24 ) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

( 25 ) Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 30 giugno 2012.

( 26 ) Decisione 2002/106/CE della Commissione, del 1o febbraio 2002, recante approvazione di un manuale di diagnostica che stabilisce procedure diagnostiche, metodi per il prelievo di campioni e criteri per la valutazione degli esami di laboratorio ai fini della conferma della peste suina classica (GU L 39 del 9.2.2002, pag. 71).

( 27 ) Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 30 giugno 2012.

( 28 ) Decisione 2003/422/CE della Commissione, del 26 maggio 2003, recante approvazione di un manuale di diagnostica della peste suina africana (GU L 143 dell’11.6.2003, pag. 35).

( 29 ) Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 1o settembre 2009.

( 30 ) Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 30 giugno 2012.

( 31 ) Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 1o settembre 2009.

( 32 ) Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 30 giugno 2012.

( 33 ) Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).

( 34 ) Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).

( 35 ) Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 30 giugno 2012.

( 36 ) Decisione 2004/558/CE della Commissione, del 15 luglio 2004, che stabilisce le modalità d’applicazione della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda le garanzie complementari per gli scambi intracomunitari di animali della specie bovina in relazione alla rinotracheite bovina infettiva e l’approvazione dei programmi di eradicazione presentati da alcuni Stati membri (GU L 249 del 23.7.2004, pag. 20).

( 37 ) Decisione 2008/185/CE della Commissione, del 21 febbraio 2008, che stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari di suini, e fissa i criteri relativi alle informazioni da fornire su tale malattia (GU L 59 del 4.3.2008, pag. 19).

( 38 ) Decisione 2010/434/UE della Commissione, del 6 agosto 2010, che modifica gli allegati I e II della decisione 2008/185/CE per quanto riguarda l’inclusione della Slovenia nell’elenco degli Stati membri indenni dalla malattia di Aujeszky e della Polonia e di regioni della Spagna nell’elenco degli Stati membri in cui si applica un programma nazionale approvato di lotta contro tale malattia (GU L 208 del 7.8.2010, pag. 5).

( 39 ) Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 30 giugno 2012.

( 40 ) Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 30 giugno 2012.

( 41 ) Regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio con riguardo alle norme di commercializzazione per le uova da cova e i pulcini di volatili da cortile (GU L 168 del 28.6.2008, pag. 5).

( 42 ) Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 30 giugno 2012.

( 43 ) Regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l’immissione sul mercato e l’importazione nella Comunità di animali d’acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 41).

( 44 ) Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 30 giugno 2012.

( 45 ) Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 30 giugno 2012.

( 46 ) Decisione 2003/803/CE della Commissione, del 26 novembre 2003, che stabilisce un modello di passaporto per i movimenti intracomunitari di cani, gatti e furetti (GU L 312 del 27.11.2003, pag. 1).

( 47 ) Decisione 2005/91/CE della Commissione, del 2 febbraio 2005, che fissa il termine a partire dal quale è considerata valida la vaccinazione antirabbica (GU L 31 del 4.2.2005, pag. 61).

( 48 ) Decisione 2010/470/UE della Commissione, del 26 agosto 2010, che stabilisce modelli di certificati sanitari per gli scambi all’interno dell’Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie equina, ovina e caprina nonché di ovuli ed embrioni di animali della specie suina (GU L 228 del 31.8.2010, pag. 15).

( 49 ) Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 30 giugno 2012.

( 50 ) Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 30 giugno 2012.

( 51 ) Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 30 giugno 2012.

( 52 ) Qualunque riferimento a un atto s'intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2008.

( 53 ) Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 30 giugno 2012.

( 54 ) Qualunque riferimento a un atto s'intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2008.

( 55 ) Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 30 giugno 2012.

( 56 ) Decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d’ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES (GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1).

( 57 ) Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 1o settembre 2009.

( 58 ) Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 30 giugno 2012.

( 59 ) Direttiva 89/608/CEE del Consiglio, del 21 novembre 1989, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica (GU L 351 del 2.12.1989, pag. 34).

( 60 ) Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

( 61 ) Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

( 62 ) Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 30 giugno 2012.

( 63 ) Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 30 giugno 2012.

( 64 ) Ogni riferimento a un atto s’intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato da ultimo.

( 65 ) Qualunque riferimento a un atto s'intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2008.

( 66 ) Qualunque riferimento a un atto s'intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2008.

( 67 ) Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 30 giugno 2012.

( 68 ) Fatte salve le disposizioni speciali progettate per la lotta contro il virus della Sharka.