2001R2318 — IT — 21.10.2004 — 001.001


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REGOLAMENTO (CE) N. 2318/2001 DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2001

►M1  relativo alle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto concerne il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ◄

(GU L 313, 30.11.2001, p.9)

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Gazzetta ufficiale

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►M1

REGOLAMENTO (CE) N. 1767/2004 DELLA COMMISSIONE del 13 ottobre 2004

  L 315

28

14.10.2004




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 2318/2001 DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2001

►M1  relativo alle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto concerne il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ◄



LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ( 1 ), modificato dal regolamento (CE) n. 939/2001 della Commissione ( 2 ), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, e l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2939/94 della Commissione, del 2 dicembre 1994, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 105/76 del Consiglio relativo al riconoscimento delle organizzazioni di produttori nel settore della pesca ( 3 ), modificato dal regolamento (CE) n. 1762/96 ( 4 ), richiede importanti adeguamenti. È pertanto opportuno abrogare e sostituire tale regolamento.

(2)

Occorre stabilire le condizioni e la procedura per la concessione e la revoca, da parte degli Stati membri, del riconoscimento delle organizzazioni di produttori, onde garantire un'applicazione uniforme delle norme che disciplinano l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

(3)

In base all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 104/2000, l'organizzazione di produttori deve dimostrare, per poter essere riconosciuta, di svolgere un'attività economica sufficiente. Occorre pertanto stabilire gli elementi che consentono di considerare soddisfatta tale condizione.

(4)

È inoltre necessario precisare le condizioni per il riconoscimento delle associazioni d'organizzazioni di produttori.

(5)

Occorre prevedere la fissazione delle regole comuni che gli aderenti dell'organizzazione di produttori sono tenuti a rispettare.

(6)

È necessario specificare quali informazioni debba fornire un richiedente ai fini del riconoscimento. Vanno inoltre stabiliti i termini relativi alla concessione ed al diniego del riconoscimento, nonché alcune modalità relative alla revoca del riconoscimento.

(7)

È opportuno prevedere misure di controllo sull'osservanza delle condizioni di riconoscimento e determinare le conseguenze derivanti dalla richiesta fraudolenta o dall'uso fraudolento del riconoscimento.

(8)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



Articolo 1

1.  L'organizzazione di produttori, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000, svolge un'attività economica sufficiente ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, dello stesso regolamento se:

a) la zona per la quale viene chiesto il riconoscimento è giudicata dallo Stato membro sufficientemente rilevante in base alle dimensioni, alla capacità totale dei pescherecci che vi hanno il porto di base ed alla regolarità ed entità degli sbarchi; e

b) ricorre una delle seguenti condizioni:

i) il numero di pescherecci utilizzati da aderenti all'organizzazione di produttori è pari almeno al 20 % del numero totale di pescherecci abitualmente presenti nella zona; ovvero

ii) riguardo alla specie o gruppo di specie per cui viene chiesto il riconoscimento, l'organizzazione di produttori smercia i seguenti quantitativi:

 almeno il 15 % del quantitativo totale prodotto nella zona, espresso in tonnellate, o

 almeno il 30 % del quantitativo totale in un porto o mercato rilevante della stessa zona, espresso in tonnellate; a tal fine lo Stato membro interessato definirà tali porti o mercati.

2.  Gli Stati membri decidono quale delle condizioni definite al paragrafo 1, lettera b), sia applicabile sul loro territorio.

Entro i due mesi successivi alla pubblicazione del presente regolamento, essi comunicano la loro decisione alla Commissione ed ai soggetti interessati.

Qualora si modifichi la struttura di un mercato, gli Stati membri possono decidere di cambiare la condizione; in tal caso ne informano immediatamente la Commissione ed i soggetti interessati.

3.  L'attività di un'organizzazione di produttori, i cui aderenti siano, per almeno il 30 % produttori svolgenti abitualmente la propria attività in una o più zone diverse da quella in cui si trova il porto di base dei pescherecci gestititi dagli aderenti, è considerata sufficiente ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 104/2000 se, per la specie o il gruppo di specie per cui è chiesto il riconoscimento, l'organizzazione di produttori smercia almeno il 4 % della produzione nazionale, espressa in tonnellate.

4.  Ai fini di una gestione più efficace, lo Stato membro può eventualmente fissare tra il 15 % ed il 30 % la percentuale di cui al paragrafo 1, lettera b), punto ii), primo trattino, tra il 30 % ed il 50 % la percentuale di cui al paragrafo 1, lettera b), punto ii), secondo trattino, e tra il 30 % ed il 50 % la percentuale relativa ai produttori di cui al paragrafo 3.

5.  Ove il riconoscimento sia richiesto per i prodotti di allevamento, l'attività economica è considerata sufficiente ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 104/2000 se l'organizzazione di produttori smercia almeno il 25 % del quantitativo totale prodotto per la specie o il gruppo di specie acquicole di cui trattasi in una zona di produzione che lo Stato membro in questione ritiene sufficientemente rilevante, in base ai criteri da esso stabiliti.

Lo Stato membro può fissare la percentuale di cui al primo comma tra il 25 e il 50 % in considerazione della specificità delle produzioni regionali.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro i due mesi successivi alla pubblicazione del presente regolamento, la percentuale che intendono applicare.

▼M1

Articolo 2

1.  Uno Stato membro può concedere il riconoscimento a un’associazione di organizzazioni di produttori riconosciute in tale Stato membro solamente qualora:

a) essa raggruppi una minima parte del numero totale di organizzazioni di produttori riconosciute dallo Stato membro in questione in un determinato settore d'attività e

b) il valore della produzione commercializzata dall'associazione rappresenti, nel settore di attività interessato, almeno il 20 % del valore della produzione nazionale.

2.  Uno Stato membro può concedere il riconoscimento a un’associazione di organizzazioni di produttori riconosciute in diversi Stati membri solamente qualora:

a) l’associazione abbia la propria sede ufficiale sul territorio di tale Stato membro;

b) il valore della produzione commercializzata dall'associazione rappresenti una proporzione minima della produzione di un determinato prodotto della pesca in una data zona;

c) le organizzazioni di produttori che costituiscono l’associazione si occupino congiuntamente di sfruttamento, produzione e commercializzazione di risorse della pesca e

d) l’associazione svolga la propria attività nel rispetto delle disposizioni sulla ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca in conformità dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca ( 5 ).

3.  Lo Stato membro che ospita la sede ufficiale dell’associazione mette a punto, di concerto con gli altri Stati membri interessati, la cooperazione amministrativa necessaria per garantire il rispetto delle condizioni per il riconoscimento ed effettuare i controlli sulle attività dell’associazione. La cooperazione amministrativa deve includere anche la revoca del riconoscimento.

4.  Un’associazione di organizzazioni di produttori non può detenere una posizione dominante in un dato mercato, a meno che ciò non sia necessario per perseguire gli obiettivi di cui all’articolo 33 del trattato.

5.  Gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del regolamento (CE) n. 2318/2001 si applicano mutatis mutandis alle associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute in uno e più Stati membri.

6.  L’articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 908/2000 non si applica alle associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute in differenti Stati membri.

▼B

Articolo 3

1.  Fatte salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 2508/2000 della Commissione ( 6 ), le regole in materia di sfruttamento delle zone di pesca, di produzione e di commercializzazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), punto 1), del regolamento (CE) n. 104/2000 vengono stabilite per iscritto.

2.  Conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), punto 4), del regolamento (CE) n. 104/2000 gli aderenti possono essere esonerati dall'obbligo di smerciare l'intera produzione per il tramite della propria organizzazione se lo smercio viene effettuato nell'osservanza di norme comuni prestabilite. In tal caso, dette norme comuni devono almeno prescrivere l'applicazione dei prezzi di ritiro fissati dall'organizzazione.

3.  In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), punto 4), del regolamento (CE) n. 104/2000 l'obbligo di smerciare la produzione tramite l'organizzazione di produttori non concerne i quantitativi per i quali i membri abbiano concluso contratti anteriormente alla loro adesione, purché quest'ultimi abbiano informato l'organizzazione dell'entità e della durata di tali contratti prima di aderire, e purché l'organizzazione abbia acconsentito a dispensarli dall'obbligo.

Articolo 4

Nel presentare la domanda di riconoscimento il richiedente comunica:

a) lo statuto dell'organizzazione di produttori;

b) le regole dell'organizzazione di produttori;

c) i nomi delle persone che possono agire in nome e per conto dell'organizzazione;

d) la descrizione dettagliata delle attività dell'organizzazione sulle quali si basa la domanda di riconoscimento;

e) la prova dell'osservanza dell'articolo 1 o dell'articolo 2.

Articolo 5

Entro tre mesi dal ricevimento di una domanda di riconoscimento, lo Stato membro comunica per iscritto la propria decisione all'organizzazione di produttori. In caso di diniego del riconoscimento, la decisione dello Stato membro dev'essere motivata.

Articolo 6

L'intenzione di revocare il riconoscimento ed i relativi motivi devono essere comunicati dallo Stato membro all'organizzazione di produttori. Lo Stato membro offre all'organizzazione di produttori la possibilità di presentare osservazioni entro un determinato termine.

Articolo 7

1.  In applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 104/2000, gli Stati membri effettuano almeno una volta all'anno un controllo sull'osservanza, da parte delle organizzazioni di produttori, delle condizioni per il riconoscimento.

2.  Se la revoca del riconoscimento è dovuta al fatto che l'organizzazione di produttori ha richiesto o utilizzato il riconoscimento con frode, tutti gli aiuti concessi a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio ( 7 ) sono recuperati dallo Stato membro.

Articolo 8

Il regolamento (CE) n. 2939/94 è abrogato.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.



( 1 ) GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

( 2 ) GU L 132 del 15.5.2001, pag. 10.

( 3 ) GU L 310 del 3.12.1994, pag. 12.

( 4 ) GU L 231 del 12.9.1996, pag. 6.

( 5 ) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

( 6 ) GU L 289 del 16.11.2000, pag. 8.

( 7 ) GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10.