2001R0912 — IT — 06.01.2005 — 003.001
Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni
REGOLAMENTO (CE) N. 912/2001 DELLA COMMISSIONE del 10 maggio 2001 che fissa la norma di commercializzazione per i fagiolini (GU L 129, 11.5.2001, p.4) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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REGOLAMENTO (CE) N. 46/2003 DELLA COMMISSIONE del 10 gennaio 2003 |
L 7 |
61 |
11.1.2003 |
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REGOLAMENTO (CE) N. 907/2004 DELLA COMMISSIONE del 29 aprile 2004 |
L 163 |
50 |
30.4.2004 |
REGOLAMENTO (CE) N. 912/2001 DELLA COMMISSIONE
del 10 maggio 2001
che fissa la norma di commercializzazione per i fagiolini
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortrofrutticoli ( 1 ), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 911/2001 della Commissione ( 2 ), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
I fagiolini figurano all'allegato I del regolamento (CE) n. 2200/96 tra i prodotti per i quali è necessario adottare norme di commercializzazione. Il regolamento n. 58 della Commissione, relativo alla determinazione di norme comuni di qualità per alcuni prodotti dell'allegato I B del regolamento n. 23 relativo alla graduale attuazione di un organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ( 3 ), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2561/1999 ( 4 ), è stato oggetto di numerose modifiche che ne compromettono la chiarezza giuridica. |
(2) |
Occorre pertanto procedere ad una rifusione del testo di tali disposizioni e abrogare il regolamento n. 58. A tal fine, per ragioni di trasparenza sul mercato mondiale, è opportuno tener conto della norma per i fagiolini raccomandata dal gruppo di lavoro sulla normalizzazione dei prodotti deperibili e il miglioramento qualitativo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (CEE/ONU). |
(3) |
L'applicazione di tali norme è intesa ad eliminare dal mercato i prodotti di qualità insoddisfacente, ad orientare la produzione per renderla rispondente alle esigenze dei consumatori e ad agevolare le relazioni commerciali in base ad una concorrenza leale, contribuendo al miglioramento della redditività della produzione. |
(4) |
Le norme si applicano in tutte le fasi della commercializzazione. Il trasporto su lunga distanza, il magazzinaggio di una certa durata o le varie manipolazioni cui sono soggetti i prodotti possono provocare talune alterazioni, dovute all'evoluzione biologica dei prodotti stessi o alla loro deperibilità. Occorre tener conto di tali alterazioni nell'applicare le norme nelle fasi di commercializzazione successive a quelle della spedizione. Per i prodotti della categoria «Extra», che sono sottoposti ad operazioni di cernita e di condizionamento particolarmente accurate, deve essere presa in considerazione soltanto la diminuzione dello stato di freschezza e di turgore. |
(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La norma di commercializzazione applicabile ai fagiolini di cui al codice NC 0708 20 è stabilita nell'allegato.
La norma si applica in tutte le fasi della commercializzazione, delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2200/96.
Tuttavia, nelle fasi successive alla spedizione, i prodotti possono presentare, rispetto alle prescrizioni della norma:
— una lieve riduzione dello stato di freschezza e di turgore,
— per i prodotti classificati in categorie diverse dalla categoria «Extra», lievi alterazioni dovute alla loro evoluzione e alla loro deperibilità.
Articolo 2
Il regolamento n. 58 è abrogato.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a partire dal primo giorno del terzo mese successivo a quello della sua entrata in vigore.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO
NORMA PER FAGIOLINI
I. DEFINIZIONE DEI PRODOTTI
La presente norma si applica ai fagiolini delle varietà (cultivar) derivanti dal Phaseolus vulgaris L. e dal Phaseolus coccineus L. destinati ad essere consegnati allo stato fresco al consumatore, ad esclusione dei fagioli da sganare e dei fagiolini destinati alla trasformazione industriale.
II. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE QUALITÀ
La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative che i fagiolini devono presentare dopo il condizionamento e l'imballaggio.
A. Caratteristiche minime
In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni particolari previste per ciascuna categoria e delle tolleranze ammesse, i fagiolini devono essere:
— interi ( 5 ),
— sani (sono esclusi i prodotti colpiti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo),
— puliti, praticamente privi di sostanze estranee visibili,
— di aspetto fresco,
— privi di pergamena (endoderma duro),
— praticamente esenti da parassiti,
— praticamente esenti da danni provocati da parassiti,
— privi di umidità esterna anormale,
— privi di odore e/o sapore estranei.
Lo sviluppo e lo stato dei fagiolini devono essere tali da consentire:
— il trasporto e le operazioni connesse,
— l'arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti.
B. Classificazione
I fagiolini sono classificati nelle tre categorie sotto indicate.
i) Categoria «Extra»
I fagiolini di questa categoria devono essere di qualità superiore e presentare la forma, lo sviluppo e la colorazione tipici della varietà e/o del tipo commerciale.
Essi devono essere:
— turgidi, tali da poter essere spezzati facilmente a mano,
— molto teneri,
— praticamente dritti,
— senza filo.
I semi, se presenti, devono essere piccoli e teneri. Tuttavia, i fagiolini filiformi devono essere privi di semi.
I fagiolini devono essere privi di difetti, ad eccezione di lievissimi difetti superficiali che non possono tuttavia pregiudicare l'aspetto globale, la qualità, la conservazione e la presentazione nell'imballaggio del prodotto.
ii) Categoria I
I fagiolini di questa categoria devono essere di buona qualità e presentare la forma, lo sviluppo e la colorazione tipici della varietà e/o del tipo commerciale.
Essi devono essere:
— turgidi,
— giovani e teneri,
— praticamente senza filo, fatta eccezione per i fagiolini da tagliare.
I semi, se presenti, devono essere piccoli e teneri.
I fagiolini possono presentare i seguenti lievi difetti, che non possono tuttavia pregiudicare l'aspetto globale, la qualità, la conservazione e la presentazione nell'imballaggio del prodotto:
— lievi difetti di forma,
— lievi difetti di colorazione,
— lievi alterazioni della buccia.
iii) Categoria II
Questa categoria comprende i fagiolini che non possono essere classificati nelle categorie superiori, ma che corrispondono alle caratteristiche minime sopra definite.
Essi devono essere:
— sufficientemente teneri,
— privi di tracce di ruggine nel caso dei fagiolini filiformi.
I semi, se presenti, devono essere poco sviluppati e sufficientemente teneri.
I fagiolini possono presentare i seguenti difetti, purché essi non pregiudichino le caratteristiche essenziali di qualità, conservazione e presentazione del prodotto:
— difetti di forma,
— difetti di colorazione,
— difetti della buccia,
— fili,
— lievi tracce di ruggine, ad eccezione dei fagiolini filiformi.
III. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRAZIONE
Il calibro è determinato dalla larghezza massima del baccello misurata perpendicolarmente alla sutura.
Il calibro è obbligatorio soltanto per i fagiolini filiformi, secondo la scala seguente:
— molto fini: |
larghezza del baccello non superiore a 6 mm, |
— fini: |
larghezza del baccello non superiore a 9 mm, |
— medi: |
larghezza del baccello non superiore a 12 mm. |
I fagiolini filiformi medi non possono essere classificati nella categoria «Extra».
IV. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE
Per i prodotti non rispondenti alle caratteristiche della categoria indicata, sono ammesse in ciascun imballaggio tolleranze di qualità e di calibro (se il prodotto è calibrato).
A. Tolleranze di qualità
i) Categoria «Extra»
Il 5 % in numero o in peso di fagiolini non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria I o, eccezionalmente, rientranti nelle tolleranze di questa categoria.
ii) Categoria I
Il 10 % in numero o in peso di fagiolini non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II o, eccezionalmente, rientranti nelle tolleranze di questa categoria, di cui un massimo del 5 % in numero o in peso di fagiolini con filo, per le varietà e/o i tipi commerciali che non dovrebbero averne.
È inoltre consentito un massimo del 15 % in numero o in peso di fagiolini (esclusi i fagiolini filiformi) privi del peduncolo e di una piccola parte dell'apice superiore del cornetto, purché i baccelli rimangano chiusi ed asciutti e non presentino scolorimento.
iii) Categoria II
Il 10 % in numero o in peso di fagiolini non rispondenti né alle caratteristiche della categoria né alle caratteristiche minime, esclusi i prodotti affetti da Colletotrichum lindemuthianum (antracnosi), marciume o qualsiasi altra alterazione che li renda inadatti al consumo.
È inoltre consentito un massimo del 30 % in numero o in peso di fagiolini (esclusi i fagiolini filiformi) privi del peduncolo e di una piccola parte dell'apice superiore del cornetto, purché i baccelli rimangano chiusi ed asciutti e non presentino scolorimento.
B. Tolleranze di calibro
Per tutte le categorie (quando è prevista una calibrazione): il 10 % in numero o in peso di fagiolini non rispondenti ai requisiti relativi al calibro.
V. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE
A. Omogeneità
Il contenuto di ciascun imballaggio deve essere omogeneo e comprendere soltanto fagiolini della stessa origine, della stessa varietà o tipo commerciale, della stessa qualità e dello stesso calibro (se il prodotto è calibrato).
La parte visibile del contenuto dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme.
In deroga alle precedenti disposizioni della presente parte, i prodotti disciplinati dal presente regolamento possono essere mescolati, in imballaggi di vendita ► aventi peso netto inferiore o pari a tre chilogrammi ◄ , con prodotti ortofrutticoli freschi di specie differenti, alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 48/2003 della Commissione ( 6 ).
B. Condizionamento
I fagiolini devono essere condizionati in modo che sia garantita una protezione adeguata del prodotto.
I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere nuovi, puliti e di natura tale da non provocare alterazioni esterne o interne del prodotto. L'impiego di materiali e in particolare di carte o marchi recanti indicazioni commerciali è autorizzato soltanto se la stampa o l'etichettatura sono realizzate con inchiostro o colla non tossici.
Gli imballaggi devono essere privi di qualsiasi corpo estraneo.
Le etichette apposte individualmente sui prodotti devono poter essere tolte senza lasciare tracce visibili di colla e difetti della buccia.
VI. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI ESTERNE
Ciascun imballaggio deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall'esterno, le indicazioni in appresso riportate.
A. Identificazione
Il nome e l'indirizzo dell'imballatore e/o dello speditore.
Tale dicitura può essere sostituita:
— per tutti gli imballaggi ad eccezione dei preimballaggi, dal codice che rappresenta l'imballatore e/o lo speditore, rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale, preceduto dalla dicitura «imballatore e/o speditore» o da un'abbreviazione equivalente;
— unicamente per i preimballaggi, dal nome e dall'indirizzo del venditore stabilito nella Comunità, preceduti dalla dicitura «imballato per:» o da una dicitura equivalente. In questo caso l'etichettatura deve recare inoltre un codice corrispondente all'imballatore e/o allo speditore. Il venditore fornisce ogni informazione ritenuta necessaria dai servizi di controllo sul significato di tale codice.
B. Natura del prodotto
— «Fagiolini» e/o tipo commerciale, se il contenuto non è visibile dall'esterno.
— Nome della varietà (facoltativo).
C. Origine del prodotto
— Paese d'origine ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale.
D. Caratteristiche commerciali
— Categoria.
— Calibro:
—— per i fagiolini filiformi, indicato con le diciture «molto fini», «fini», o «medi»,
— per gli altri fagiolini, se calibrati, indicato dalla larghezza minima e massima del baccello.
E. Marchio ufficiale di controllo (facoltativo)
Non è necessario apporre le indicazioni di cui al primo comma sui colli quando questi ultimi contengono imballaggi di vendita visibili dall'esterno e recanti dette indicazioni. I colli non devono recare alcuna indicazione esterna che possa indurre in errore. Qualora i colli siano palettizzati, dette indicazioni devono figurare su una scheda apposta in maniera visibile almeno su due lati del pallet.
( 1 ) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.
( 2 ) Vedi pagina 3 della presente Gazzetta ufficiale.
( 3 ) GU 56 del 7.7.1962, pag. 1606/62.
( 4 ) GU L 310 del 4.12.1999, pag. 7.
( 5 ) Sono ammesse alterazioni dovute alla raccolta (salvo che per i fagiolini filiformi), purché riguardino esclusivamente l'estremità del peduncolo e rientrino nelle tolleranze stabilite.
( 6 ) GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 65.