2001R0747 — IT — 01.01.2012 — 011.001
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REGOLAMENTO (CE) N. 747/2001 DEL CONSIGLIO del 9 aprile 2001 (GU L 109, 19.4.2001, p.2) |
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REGOLAMENTO (CE) N. 747/2001 DEL CONSIGLIO
del 9 aprile 2001
che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento comunitari per i prodotti che possono beneficiare di preferenze in virtù di accordi con taluni paesi mediterranei e che abroga i regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
I protocolli addizionali degli accordi di cooperazione tra la Comunità economica europea, da una parte, e la Repubblica democratica popolare di Algeria ( 1 ), la Repubblica araba d'Egitto ( 2 ), il Regno hascemita di Giordania ( 3 ), la Repubblica araba siriana ( 4 ), dall'altra, e il protocollo supplementare all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta ( 5 ) prevedono concessioni tariffarie di cui alcune sono inserite in contingenti tariffari e quantitativi di riferimento comunitari. |
(2) |
Anche il protocollo che fissa le condizioni e le procedure per l'attuazione della seconda tappa dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro e che adegua alcune disposizioni dell'accordo ( 6 ), completato dal regolamento (CE) n. 3192/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, che modifica il regime applicabile all'importazione di taluni prodotti agricoli originari di Cipro nella Comunità ( 7 ), prevede concessioni tariffarie, alcune delle quali sono inserite in contingenti tariffari e quantitativi di riferimento comunitari. |
(3) |
Il regolamento (CEE) n. 1764/92 del Consiglio, del 29 giugno 1992, che modifica il regime applicabile alle importazioni nella Comunità di alcuni prodotti agricoli originari dell'Algeria, di Cipro, dell'Egitto, di Israele, della Giordania, del Libano, di Malta, del Marocco, della Siria e della Tunisia ( 8 ) ha accelerato lo smantellamento tariffario e ha previsto un incremento dei volumi dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento stabiliti negli protocolli degli accordi di associazione o di cooperazione con i paesi mediterranei in questione. |
(4) |
I regimi d'importazione nella Comunità europea di arance originarie di Cipro, dell'Egitto e di Israele sono stati adeguati mediante accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e Cipro ( 9 ), tra la Comunità europea e l'Egitto ( 10 ) e tra la Comunità europea e Israele ( 11 ). |
(5) |
La decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE- Turchia, del 25 febbraio 1998, relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli ( 12 ) prevede concessioni tariffarie, di cui alcune attribuite nell'ambito di contingenti tariffari. |
(6) |
L'accordo euromediterraneo interinale di associazione relativo agli scambi e alla cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra ( 13 ), e gli accordi euromediterranei che istituiscono un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica tunisina ( 14 ), il Regno del Marocco ( 15 ), lo Stato d'Israele ( 16 ), dall'altro, prevedono concessioni tariffarie, di cui alcune sono inserite nell'ambito di contingenti tariffari e quantitativi di riferimento. |
(7) |
Le concessioni tariffarie sono state applicate dal regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio, del 25 luglio 1994, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti originari dell'Algeria, di Cipro, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dell'Egitto, della Giordania, di Israele, di Malta, del Marocco, della Tunisia e della Turchia e modalità di proroga o di adattamento dei suddetti contingenti ( 17 ) e dal regolamento (CE) n. 934/95 del Consiglio, del 10 aprile 1995, che stabilisce una sorveglianza statistica comunitaria nel quadro di quantitativi di riferimento, per taluni prodotti originari di Cipro, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, d'Egitto, della Giordania, di Israele, della Tunisia, della Siria, di Malta e del Marocco ( 18 ). |
(8) |
Poiché i regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95 del Consiglio sono stati entrambi modificati più volte e in modo sostanziale, risulta necessario procedere a una loro rifusione e a una loro semplificazione, in linea con la risoluzione del Consiglio, del 25 ottobre 1996, sulla semplificazione e la razionalizzazione delle normative e delle procedure doganali della Comunità ( 19 ). Al fine di razionalizzare l'attuazione delle misure tariffarie in questione, è necessario che le disposizioni relative ai contingenti tariffari e ai quantitativi di riferimento siano raggruppate in un unico regolamento, che tenga conto delle successive modifiche dei regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95 nonché delle modifiche apportate ai codici della nomenclatura combinata e alle suddivisioni Taric. |
(9) |
Poiché gli accordi preferenziali in questione sono conclusi a tempo indeterminato, è opportuno non limitare la durata del presente regolamento. |
(10) |
L'ammissibilità a beneficiare delle concessioni tariffarie è subordinata alla presentazione alle autorità doganali dell'apposita prova d'origine, come disposto dagli accordi preferenziali in oggetto tra la Comunità europea e i paesi mediterranei. |
(11) |
Tali accordi preferenziali prevedono che, se il quantitativo di riferimento viene superato, la Comunità ha la possibilità di sostituire nel successivo periodo preferenziale la concessione attribuita nel quadro di quel quantitativo di riferimento con un contingente tariffario di pari entità. |
(12) |
Per effetto degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, i dazi doganali della tariffa doganale comune sono diventati, per alcuni prodotti, altrettanto favorevoli che le concessioni tariffarie accordate ai medesimi prodotti nel quadro degli accordi preferenziali mediterranei. Non è pertanto necessario continuare a prevedere la gestione del contingente tariffario per le preparazioni e conserve di carne di tacchino originarie d'Israele o del quantitativo di riferimento per i piselli destinati alla semina originari del Marocco. |
(13) |
Le decisioni del Consiglio o della Commissione che modificano la nomenclatura combinata e i codici Taric non comportano alcuna modifica sostanziale. Per motivi di semplificazione e per rendere possibile la tempestiva pubblicazione dei regolamenti che applicano i contingenti tariffari e i quantitativi di riferimento comunitari stabiliti dai nuovi accordi preferenziali, protocolli, scambi di lettere o altri atti conclusi tra la Comunità e i paesi mediterranei e nella misura in cui tali atti specificano già quali prodotti possono beneficiare di preferenze tariffarie nell'ambito di contingenti tariffari e quantitativi di riferimento e indicano i relativi volumi, dazi, periodi ed eventuali criteri di ammissibilità, è opportuno disporre che la Commissione, previa consultazione del comitato del codice doganale, possa apportare al presente regolamento tutte le modifiche e gli adeguamenti tecnici necessari. Questo non influisce la procedura specifica prevista dal regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli ( 20 ). |
(14) |
Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ( 21 ) ha codificato le norme di gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l'ordine cronologico delle date di dichiarazione in dogana e della sorveglianza delle importazioni preferenziali. |
(15) |
Per ragioni di rapidità e di efficacia, è opportuno che lo scambio di comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione si svolga, nei limiti del possibile, per via telematica. |
(16) |
L'ammissibilità a beneficiare delle concessioni tariffarie per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) è subordinata alla conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco nonché della Gisgiordania e della Striscia di Gaza ( 22 ). |
(17) |
I vini originari dell'Algeria, del Marocco e della Tunisia recanti una denominazione di origine controllata devono essere accompagnati da un certificato di denominazione d'origine conforme al modello riportato nell'accordo preferenziale o dal documento V I 1 o da un estratto V I 2 recante le annotazioni di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3590/85 della Commissione, del 18 dicembre 1985, relativo all'attestato e al bollettino d'analisi previsti per l'importazione di vini, succhi e mosti d'uve ( 23 ). |
(18) |
L'ammissibilità a beneficiare del contingente tariffario per i vini liquorosi originari di Cipro è subordinata al rispetto della condizione secondo cui i vini devono essere definiti «vini liquorosi» nel documento V I 1 o nell'estratto V I 2 previsti dal regolamento (CEE) n. 3590/85 della Commissione. |
(19) |
La decisione del Consiglio, del 22 dicembre 2000, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica tunisina sulle misure di liberalizzazione reciproche e la modifica dei protocolli agricoli dell'accordo di associazione CE/Repubblica tunisina ( 24 ), prevede nuove concessioni tariffarie e cambiamenti per le concessioni già esistenti di cui alcune sono inserite nell'ambito di contingenti tariffari comunitari e quantitativi di riferimento. |
(20) |
Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ( 25 ), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Concessioni tariffarie nell'ambito di contingenti tariffari o quantitativi di riferimento comunitari
I prodotti originari dell'Algeria, del Marocco, della Tunisia, dell'Egitto, della Siria, del Libano, d'Israele, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza e della Turchia, elencati agli allegati I-IX, quando sono immessi in libera pratica nella Comunità, sono ammissibili a beneficiare dell'esenzione dai dazi doganali o di aliquote di dazio ridotte entro i limiti dei contingenti tariffari o nel quadro dei quantitativi di riferimento comunitari, per i periodi di tempo e conformemente alle disposizioni previsti nel presente regolamento.
Articolo 1 bis
Sospensione dell’applicazione dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento per i prodotti originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza
L’applicazione dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento di cui all’allegato VIII ai prodotti originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza è temporaneamente sospesa per un periodo di dieci anni a decorrere dal 1o gennaio 2012.
Tuttavia, in funzione dei futuri sviluppi economici della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, può essere presa in considerazione un’eventuale proroga per un periodo supplementare almeno un anno prima della scadenza del periodo decennale disposto dall’accordo in forma di scambio di lettere approvato a nome dell’Unione con la decisione 2011/824/UE del Consiglio ( 26 ).
▼M16 —————
Articolo 3
Condizioni particolari per l'ammissibilità di alcuni vini a beneficiare dei contingenti tariffari
Per poter beneficiare dei contingenti tariffari comunitari di cui agli allegati I, II e III, numeri d'ordine 09.1001, 09.1107 e 09.1205, i vini devono essere corredati di un certificato di denominazione d'origine, rilasciato dalla competente autorità algerina, marocchina o tunisina, conforme al modello che figura nell'allegato XII, oppure di un documento VI 1 o di un estratto VI 2 recante le annotazioni di cui all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2001.
Articolo 3 bis
Disposizioni specifiche per i contingenti tariffari per i pomodori originari del Marocco
Per i pomodori di cui al codice NC 0702 00 00 immessi in libera pratica ogni anno nel periodo dal 1o ottobre al 31 maggio (in seguito denominato «campagna d'importazione»), i prelievi dai contingenti tariffari mensili applicabili sotto il numero d'ordine 09.1104 durante i mesi dal 1o ottobre a 31 dicembre e durante i mesi dal 1o gennaio al 31 marzo sono sospesi ogni anno rispettivamente il 15 gennaio e il secondo giorno lavorativo della Commissione successivo al 1o aprile. Il giorno lavorativo seguente della Commissione, i servizi di detta Commissione determinano il saldo non utilizzato di ciascuno di tali contingenti tariffari e lo mettono a disposizione nell'ambito del contingente tariffario supplementare applicabile per la campagna d'importazione in questione sotto il numero d'ordine 09.1112.
Da tali date in poi, i prelievi retroattivi dai contingenti tariffari mensili sospesi e le successive restituzioni dei volumi non utilizzati ai contingenti tariffari mensili sospesi si effettuano sul contingente tariffario supplementare applicabile per la campagna d'importazione in questione.
Articolo 4
Gestione dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento
1. I contingenti tariffari di cui al presente regolamento vengono gestiti dalla Commissione conformemente agli articoli 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.
2. I prodotti immessi in libera pratica con il beneficio delle aliquote preferenziali, in particolare delle aliquote concesse nei limiti dei quantitativi di riferimento di cui all'articolo 1, sono soggetti alla sorveglianza comunitaria, conformemente all'articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93. Di concerto con gli Stati membri, la Commissione decide, a quali prodotti, oltre a quelli interessati dai quantitativi di riferimento, applicare la sorveglianza.
3. Lo scambio di comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione sulla gestione dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento si svolge, nei limiti del possibile, per via telematica.
Articolo 5
Attribuzione di competenze
1. Senza pregiudizio della procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 3448/93 e in conformità dell'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento la Commissione ha il potere di adottare le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento, più precisamente:
a) le modifiche e gli adeguamenti tecnici resi necessari da modifiche apportate ai codici della nomenclatura combinata e alle suddivisioni Taric;
b) gli adeguamenti resi necessari dall'entrata in vigore di nuovi accordi, protocolli, scambi di lettere o qualsiasi altro atto concluso tra la Comunità e i paesi mediterranei e adottato dal Consiglio, qualora tali accordi, protocolli, scambi di lettere o altri atti del Consiglio indichino specificamente i prodotti ammissibili a beneficiare delle preferenze tariffarie nel quadro di contingenti tariffari e di quantitativi di riferimento e forniscano i relativi volumi, dazi, periodi ed eventuali criteri di ammissibilità.
2. Le disposizioni adottate in base al paragrafo 1 non autorizzano la Commissione a:
a) procedere al riporto di quantitativi preferenziali da un periodo ad un altro;
b) trasferire quantitativi da un contingente tariffario o quantitativo di riferimento ad un altro contingente tariffario o quantitativo di riferimento;
c) trasferire quantitativi da un contingente tariffario ad un quantitativo di riferimento e viceversa;
d) modificare i calendari riportati negli accordi, protocolli, scambi di lettere o altri atti del Consiglio;
e) adottare atti legislativi che incidano sui contingenti tariffari gestiti mediante licenze di importazione.
Articolo 6
Comitato di gestione
1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 ( 27 ), in appresso denominato il «comitato».
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.
Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 7
Cooperazione
Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per assicurare il rispetto del presente regolamento.
Articolo 8
Abrogazioni
I regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95 sono abrogati.
I riferimenti ai regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95 si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza che figura nell'allegato XIII.
Articolo 9
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2001 per i contingenti tariffari con numeri d'ordine 09.1211, 09.1215, 09.1217, 09.1218, 09.1219 e 09.1220 di cui all'allegato III.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
ALGERIA
Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Dove sono indicate posizioni di codice ex, lo schema preferenziale viene determinato applicando il codice NC e la corrispondente descrizione presi congiuntamente.
PARTE A:
Contingenti tariffari
N. d'ordine |
Codice NC |
Suddivisione TARIC |
Designazione delle merci |
Periodo contingentale |
Volume del contingente (in tonnellate, peso netto) |
Dazio contingentale |
09.1002 |
0409 00 00 |
Miele naturale |
dall'1.1. al 31.12. |
100 |
Esenzione |
|
09.1004 |
0603 |
Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati |
dall'1.1. al 31.12. |
100 |
Esenzione |
|
09.1005 |
0604 |
Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati |
dall'1.1. al 31.12. |
100 |
Esenzione |
|
09.1006 |
ex070190 50 |
Patate di primizia, fresche o refrigerate |
dall'1.1. al 31.3. |
5 000 |
Esenzione |
|
09.1007 |
0809 10 00 |
Albicocche, fresche |
dall'1.1. al 31.12. |
1 000 |
Esenzione (1) |
|
09.1008 |
0810 10 00 |
Fragole, fresche |
dall'1.1. al 31.3. |
500 |
Esenzione |
|
09.1009 |
1509 |
Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
dall'1.1. al 31.12. |
1 000 |
Esenzione |
|
1510 00 |
Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509 |
|||||
09.1010 |
ex151219 90 |
10 |
Oli di girasole raffinati |
dall'1.1. al 31.12. |
25 000 |
Esenzione |
09.1011 |
2002 10 10 |
Pomodori pelati, preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico |
dall'1.1. al 31.12. |
300 |
Esenzione |
|
09.1012 |
2002 90 31 2002 90 39 2002 90 91 2002 90 99 |
Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non interi né in pezzi, aventi tenore di sostanza secca, in peso, non inferiore a 12 % |
dall'1.1. al 31.12. |
300 |
Esenzione |
|
09.1013 |
2009 50 |
Succhi di pomodoro |
dall'1.1. al 31.12. |
200 |
Esenzione |
|
09.1014 |
ex200980 35 |
40, 91 |
Succhi di albicocca |
dall'1.1. al 31.12. |
200 |
Esenzione (1) |
ex200980 38 |
93, 97 |
|||||
ex200980 79 |
40, 80 |
|||||
ex200980 86 |
50, 80 |
|||||
ex200980 89 |
50, 80 |
|||||
ex200980 99 |
15, 92 |
|||||
09.1001 |
ex220421 79 |
71 |
Vini con le seguenti denominazioni d'origine: Aïn Bessem-Bouira, Médéa, Coteaux du Zaccar, Dahra, Coteaux de Mascara, Monts du Tessalah, Coteaux de Tlemcen, con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 15 % vol, in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri |
dall'1.1. al 31.12. |
224 000 hl |
Esenzione |
ex220421 80 |
71 |
|||||
ex220421 84 |
51 |
|||||
ex220421 85 |
71 |
|||||
09.1003 |
2204 10 19 2204 10 99 |
Altri vini spumanti |
dall'1.1. al 31.12. |
224 000 hl |
Esenzione |
|
2204 21 10 2204 21 79 |
Altri vini di uve fresche |
|||||
ex220421 80 |
71 79 80 |
|||||
2204 21 84 |
||||||
ex220421 85 |
71 79 80 |
|||||
ex220421 94 |
20 |
|||||
ex220421 98 |
20 |
|||||
ex220421 99 2204 29 10 2204 29 65 |
10 |
|||||
ex220429 75 2204 29 83 |
10 |
|||||
ex220429 84 |
20 |
|||||
ex220429 94 |
20 |
|||||
ex220429 98 |
20 |
|||||
ex220429 99 |
10 |
|||||
(1) L'esenzione si applica esclusivamente al dazio ad valorem. |
PARTE B:
Quantitativi di riferimento
N. d'ordine |
Codice NC |
Suddivisione TARIC |
Designazione delle merci |
Periodo del quantitativo di riferimento |
Volume del quantitativo di riferimento (in tonnellate, peso netto) |
Dazio del quantitativo di riferimento |
18.0410 |
0704 10 00 |
Cavolfiori e cavoli broccoli, freschi o refrigerati |
dall'1.10. al 14.4. e dall'1.12. al 31.12. |
1 000 |
Esenzione |
|
0704 20 00 |
Cavoletti di Bruxelles, freschi o refrigerati |
dall'1.1. al 31.12. |
||||
0704 90 |
Altri cavoli, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati |
dall'1.1. al 31.12. |
||||
18.0420 |
0709 52 00 |
Tartufi, freschi o refrigerati |
dall'1.1. al 31.12. |
100 |
Esenzione |
|
18.0430 |
ex200510 00 |
10 20 40 |
Asparagi, carote e miscugli di ortaggi e di legumi omogeneizzati, preparati o conservati ma non nell'aceto o nell’acido acetico, non congelati |
dall'1.1. al 31.12. |
200 |
Esenzione |
18.0440 |
ex200510 00 |
30 80 |
Altri ortaggi e legumi omogeneizzati, preparati o conservati ma non nell'aceto o nell’acido acetico, non congelati, diversi da asparagi, carote e miscugli di ortaggi e di legumi |
dall'1.1. al 31.12. |
200 |
Esenzione |
18.0450 |
2005 51 00 |
Fagioli in grani, preparati o conservati ma non nell'aceto o nell’acido acetico, non congelati |
dall'1.1. al 31.12. |
200 |
Esenzione |
|
18.0460 |
2005 60 00 |
Asparagi, preparati o conservati ma non nell'aceto o nell’acido acetico, non congelati |
dall'1.1. al 31.12. |
200 |
Esenzione |
|
18.0470 |
2005 90 50 |
Carciofi, preparati o conservati ma non nell'aceto o nell’acido acetico, non congelati |
dall'1.1. al 31.12. |
200 |
Esenzione |
|
18.0480 |
2005 90 60 |
Carote, preparate o conservate ma non nell'aceto o nell’acido acetico, non congelate |
dall'1.1. al 31.12. |
200 |
Esenzione |
|
18.0490 |
2005 90 70 |
Miscugli di ortaggi, preparati o conservati ma non nell'aceto o nell’acido acetico, non congelati |
dall'1.1. al 31.12. |
200 |
Esenzione |
|
18.0500 |
2005 90 80 |
Altri ortaggi e legumi, preparati o conservati ma non nell'aceto o nell’acido acetico, non congelati |
dall'1.1. al 31.12. |
200 |
Esenzione |
|
18.0510 |
2007 91 90 |
Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta ottenute mediante cottura di agrumi, aventi tenore, in peso, di zuccheri non superiore a 13 %, diverse dalle preparazioni omogeneizzate |
dall'1.1. al 31.12. |
200 |
Esenzione |
|
18.0520 |
2007 99 91 |
Puree di mele, aventi tenore, in peso, di zuccheri non superiore a 13 % |
dall'1.1. al 31.12. |
200 |
Esenzione |
|
18.0530 |
2007 99 98 |
Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta ottenute mediante cottura di altre frutta, aventi tenore, in peso, di zuccheri non superiore a 13 %, diverse dalle preparazioni omogeneizzate |
dall'1.1. al 31.12. |
200 |
Esenzione |
ALLEGATO II
MAROCCO
Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice «ex», il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.
PARTE A: contingenti tariffari
Numero d'ordine |
Codice NC |
Suddivisione TARIC |
Designazione delle merci |
Periodo contingentale |
Volume del contingente (peso netto in t) |
Dazio contingentale |
09.1135 |
Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi: |
dal 15.10.2003 al 31.5.2004 |
3 000 |
Esenzione |
||
0603 10 10 |
— Rose |
|||||
0603 10 20 |
— Garofani |
|||||
0603 10 40 |
— Gladioli |
|||||
0603 10 50 |
— Crisantemi |
dal 15.10.2004 al 31.5.2005 |
3 090 |
|||
dal 15.10.2005 al 31.5.2006 |
3 180 |
|||||
dal 15.10.2006 al 31.5.2007 |
3 270 |
|||||
dal 15.10.2007 al 31.5.2008 e per ogni periodo successivo dal 15.10 al 31.5 |
3 360 |
|||||
09.1136 |
Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi: |
dal 15.10.2003 al 14.5.2004 |
2 000 |
Esenzione |
||
0603 10 30 |
— Orchidee |
|||||
0603 10 80 |
— Altri |
dal 15.10.2004 al 14.5.2005 |
2 060 |
|||
dal 15.10.2005 al 14.5.2006 |
2 120 |
|||||
dal 15.10.2006 al 14.5.2007 |
2 180 |
|||||
dal 15.10.2007 al 14.5.2008 e per ogni periodo successivo dal 15.10 al 14.5 |
2 240 |
|||||
09.1115 |
ex070190 50 |
Patate di primizia e patate dette «primizia», fresche o refrigerate |
dall'1.12.2003 al 30.4.2004 |
120 000 |
Esenzione |
|
ex070190 90 |
10 |
dall'1.12.2004 al 30.4.2005 |
123 600 |
|||
dall'1.12.2005 al 30.4.2006 |
127 200 |
|||||
dall'1.12.2006 al 30.4.2007 |
130 800 |
|||||
dall'1.12.2007 al 30.4.2008 e per ogni periodo successivo dall'1.12 al 30.4 |
134 400 |
|||||
09.1104 |
0702 00 00 |
Pomodori, freschi o refrigerati |
dall’1.10. al 31.10 |
10 600 |
||
09.1104 |
0702 00 00 |
Pomodori, freschi o refrigerati |
dall’1.11. al 30.11 |
27 700 |
||
09.1104 |
0702 00 00 |
Pomodori, freschi o refrigerati |
dall’1.12. al 31.12. |
31 300 |
||
09.1104 |
0702 00 00 |
Pomodori, freschi o refrigerati |
dall’1.1. al 31.1. |
31 300 |
||
09.1104 |
0702 00 00 |
Pomodori, freschi o refrigerati |
dall'1.2. al 28/29.2. |
31 300 |
||
09.1104 |
0702 00 00 |
Pomodori, freschi o refrigerati |
dall’1.3. al 31.3. |
31 300 |
||
09.1104 |
0702 00 00 |
Pomodori, freschi o refrigerati |
dall’1.4. al 30.4. |
16 500 |
||
09.1104 |
0702 00 00 |
Pomodori, freschi o refrigerati |
dall'1.5. al 31.5.2004 |
4 000 |
||
dall'1.5. al 31.5.2005 e per ogni periodo successivo dall'1.5. al 31.5. |
5 000 |
|||||
09.1112 |
0702 00 00 |
Pomodori, freschi o refrigerati |
dall’1.11.2003 fino al 31.5.2004 |
15 000 |
||
dall’1.11.2004 fino al 31.5.2005 |
28 000 (3) |
|||||
dall’1.11.2005 fino al 31.5.2006 |
38 000 (4) |
|||||
dall'1.11.2006 al 31.5.2007 e per ogni periodo successivo dall'1.11. al 31.5 |
48 000 (5) |
|||||
09.1127 |
0703 10 11 0703 10 19 |
Cipolle, comprese le cipolle selvatiche della specie Muscari comosum, fresche o refrigerate |
dal 15.2 al 15.5.2004 |
8 240 |
Esenzione |
|
ex070990 90 |
50 |
dal 15.2 al 15.5.2005 |
8 480 |
|||
dal 15.2 al 15.5.2006 |
8 720 |
|||||
dal 15.2 al 15.5.2007 e per ogni periodo successivo dal 15.2 al 15.5 |
8 960 |
|||||
09.1102 |
0703 10 90 0703 20 00 0703 90 00 |
Scalogni, agli, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati |
dall'1.1 al 31.12.2004 |
1 030 |
Esenzione |
|
dall'1.1 al 31.12.2005 |
1 060 |
|||||
dall'1.1 al 31.12.2006 |
1 090 |
|||||
dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi |
1 120 |
|||||
09.1106 |
ex07 04 |
Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli-rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati, esclusi i cavoli cinesi |
dall'1.1 al 31.12.2004 |
515 |
Esenzione |
|
dall'1.1 al 31.12.2005 |
530 |
|||||
dall'1.1 al 31.12.2006 |
545 |
|||||
dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi |
560 |
|||||
09.1109 |
ex070490 90 |
20 |
Cavoli cinesi, freschi o refrigerati |
dall'1.1 al 31.12.2004 |
206 |
Esenzione |
dall'1.1 al 31.12.2005 |
212 |
|||||
dall'1.1 al 31.12.2006 |
218 |
|||||
dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi |
224 |
|||||
09.1108 |
0705 11 00 |
Lattughe a cappuccio, fresche o refrigerate |
dall'1.1 al 31.12.2004 |
206 |
Esenzione |
|
dall'1.1 al 31.12.2005 |
212 |
|||||
dall'1.1 al 31.12.2006 |
218 |
|||||
dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi |
224 |
|||||
▼M9 ————— |
||||||
09.1137 |
0707 00 05 |
Cetrioli, freschi o refrigerati |
dall’1.11.2003 fino al 31.5.2004 |
5 429 + 85,71 tonnellate peso netto di aumento dall'1.5. al 31.5.2004 |
||
dall'1.11.2004 al 31.5.2005 e per ogni periodo successivo dall'1.11. al 31.5. |
6 200 |
|||||
09.1113 |
0707 00 90 |
Cetriolini, freschi o refrigerati |
dall'1.1 al 31.12.2004 |
103 |
Esenzione |
|
dall'1.1 al 31.12.2005 |
106 |
|||||
dall'1.1 al 31.12.2006 |
109 |
|||||
dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi |
112 |
|||||
09.1138 |
0709 10 00 |
Carciofi, freschi o refrigerati |
dall'1.11 al 31.12 |
500 |
||
09.1120 |
Altri ortaggi o legumi, freschi o refrigerati: |
dall'1.1 al 31.12.2004 |
9 270 |
Esenzione |
||
0709 40 00 |
— Sedani, esclusi i sedani-rapa |
|||||
ex070951 00 |
90 |
— Funghi del genere Agaricus, esclusi i funghi coltivati |
dall'1.1 al 31.12.2005 |
9 540 |
||
0709 59 10 |
— Funghi galletti o gallinacci |
dall'1.1 al 31.12.2006 |
9 810 |
|||
0709 59 30 |
— Funghi porcini |
dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi |
10 080 |
|||
ex070959 90 |
90 |
— Altri funghi, esclusi i funghi coltivati |
||||
0709 70 00 |
— Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini) |
|||||
09.1133 |
0709 90 70 |
Zucchine, fresche o refrigerate |
dall'1.10.2003 al 20.4.2004 |
13 276 |
||
per ogni periodo successivo dall'1.10 al 20.4 |
20 000 |
|||||
09.1143 |
ex07 10 |
Ortaggi o legumi (anche cotti in acqua o al vapore), congelati, esclusi i piselli delle sottovoci 0710 21 00 ed ex071029 00 ed esclusi altri pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta della sottovoce 0710 80 59 |
dall'1.1 al 31.12.2004 |
10 300 |
Esenzione |
|
dall'1.1 al 31.12.2005 |
10 600 |
|||||
dall'1.1 al 31.12.2006 |
10 900 |
|||||
dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi |
11 200 |
|||||
09.1125 |
0711 40 00 0711 51 00 0711 59 00 0711 90 30 0711 90 50 0711 90 80 0711 90 90 |
Cetrioli e cetriolini, funghi, tartufi, granturco dolce, cipolle, altri ortaggi o legumi (esclusi pimenti del genre Capsicum o del genre Pimenta) e miscele di ortaggi o legumi, temporaneamente conservati, ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati |
dall'1.1 al 31.12.2004 |
618 |
Esenzione |
|
dall'1.1 al 31.12.2005 |
636 |
|||||
dall'1.1 al 31.12.2006 |
654 |
|||||
dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi |
672 |
|||||
09.1126 |
ex07 12 |
Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati, escluse le cipolle della sottovoce 0712 20 00 ed escluse le olive della sottovoce ex071290 90 |
dall'1.1 al 31.12.2004 |
2 060 |
Esenzione |
|
dall'1.1 al 31.12.2005 |
2 120 |
|||||
dall'1.1 al 31.12.2006 |
2 180 |
|||||
dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi |
2 240 |
|||||
09.1122 |
0805 10 10 (12) |
Arance fresche |
dall’1.12.2003 fino al 31.5.2004 |
300 000 + 1 133,33 tonnellate peso netto di aumento dall'1.5. al 31.5.2004 |
||
0805 10 30 (12) |
||||||
0805 10 50 (12) |
||||||
ex080510 80 |
10 |
|||||
dall'1.12.2004 al 31.5.2005 e per ogni periodo successivo dall'1.12. al 31.5. |
306 800 |
|||||
09.1130 |
ex080520 10 |
05 |
Clementine fresche |
dall’1.11.2003 fino al 29.2.2004 |
120 000 |
|
dall'1.11.2004 al 28.2.2005 e per ogni periodo successivo dall'1.11. al 28/29.2. |
143 700 |
|||||
09.1145 |
0808 20 90 |
Cotogne fresche |
dall'1.1 al 31.12 |
1 000 |
Esenzione |
|
09.1128 |
0809 10 00 |
— Albicocche fresche |
dall'1.1 al 31.12.2004 |
3 605 |
Esenzione (11) |
|
0809 20 |
— Ciliege fresche |
|||||
0809 30 |
— Pesche (comprese le pesche noci) fresche |
dall'1.1 al 31.12.2005 |
3 710 |
|||
dall'1.1 al 31.12.2006 |
3 815 |
|||||
dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi |
3 920 |
|||||
09.1134 |
0810 50 00 |
Kiwi freschi |
dall'1.1 al 30.4.2004 |
257,5 |
Esenzione |
|
dall'1.1 al 30.4.2005 |
265 |
|||||
dall'1.1 al 30.4.2006 |
272,5 |
|||||
dall'1.1 al 30.4.2007 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 30.4 |
280 |
|||||
09.1140 |
1509 |
— Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
dall'1.1 al 31.12.2004 |
3 605 |
Esenzione |
|
1510 00 |
— Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509 |
dall'1.1 al 31.12.2005 |
3 710 |
|||
dall'1.1 al 31.12.2006 |
3 815 |
|||||
dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi |
3 920 |
|||||
09.1147 |
ex200110 00 |
90 |
Cetriolini, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico |
dall'1.1 al 31.12.2004 |
10 300 peso netto sgocciolato in t |
Esenzione |
dall'1.1 al 31.12.2005 |
10 600 peso netto sgocciolato in t |
|||||
dall'1.1 al 31.12.2006 |
10 900 peso netto sgocciolato in t |
|||||
dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi |
11 200 peso netto sgocciolato in t |
|||||
09.1142 |
2002 90 |
Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, esclusi i pomodori interi o in pezzi |
dall'1.1 al 31.12.2004 |
2 060 |
Esenzione |
|
dall'1.1 al 31.12.2005 |
2 120 |
|||||
dall'1.1 al 31.12.2006 |
2 180 |
|||||
dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi |
2 240 |
|||||
09.1119 |
2004 90 50 2005 40 00 2005 59 00 |
Piselli (Pisum sativum) e fagiolini preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, anche congelati |
dall'1.1 al 31.12.2004 |
10 815 |
Esenzione |
|
dall'1.1 al 31.12.2005 |
11 130 |
|||||
dall'1.1 al 31.12.2006 |
11 445 |
|||||
dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi |
11 760 |
|||||
09.1144 |
2008 50 61 2008 50 69 |
Albicocche, altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di alcole, con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg |
dall'1.1 al 31.12.2004 |
10 300 |
Esenzione |
|
dall'1.1 al 31.12.2005 |
10 600 |
|||||
dall'1.1 al 31.12.2006 |
10 900 |
|||||
dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi |
11 200 |
|||||
09.1146 |
2008 50 71 2008 50 79 |
Albicocche, altrimente preparate o conservate, senza aggiunta di alcole, con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg |
dall'1.1 al 31.12.2004 |
5 150 |
Esenzione |
|
dall'1.1 al 31.12.2005 |
5 300 |
|||||
dall'1.1 al 31.12.2006 |
5 450 |
|||||
dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi |
5 600 |
|||||
09.1105 |
ex200850 92 |
20 |
Polpe di albicocche, senza aggiunta né di alcole né di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore o uguale a 4,5 kg |
dall'1.1 al 31.12.2004 |
10 300 |
Esenzione |
ex200850 94 |
20 |
dall'1.1 al 31.12.2005 |
10 600 |
|||
dall'1.1 al 31.12.2006 |
10 900 |
|||||
dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi |
11 200 |
|||||
09.1148 |
2008 50 99 |
Albicocche, altrimente preparate o conservate, senza aggiunta né di alcole, né di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore ad 4,5 kg |
dall'1.1 al 31.12.2004 |
7 416 |
Esenzione |
|
ex200870 98 |
21 |
Mezze pesche (comprese le pesche noci), altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta né di alcole né di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore a 4,5 kg |
dall'1.1 al 31.12.2005 |
7 632 |
||
dall'1.1 al 31.12.2006 |
7 848 |
|||||
dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi |
8 064 |
|||||
09.1149 |
2008 92 51 2008 92 59 2008 92 72 2008 92 74 2008 92 76 2008 92 78 |
Miscugli di frutta, con aggiunta di zuccheri, ma senza aggiunta di alcole |
dall'1.1 al 31.12.2004 |
103 |
Esenzione |
|
dall'1.1 al 31.12.2005 |
106 |
|||||
dall'1.1 al 31.12.2006 |
109 |
|||||
dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi |
112 |
|||||
09.1123 |
2009 11 2009 12 00 2009 19 |
Succhi di arancia |
dall'1.1 al 31.12.2004 |
51 500 |
Esenzione (1) |
|
dall'1.1 al 31.12.2005 |
53 000 |
|||||
dall'1.1 al 31.12.2006 |
54 500 |
|||||
dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi |
56 000 |
|||||
09.1192 |
2009 21 00 2009 29 |
Succhi di pompelmo o di pomelo |
dall'1.1 al 31.12.2004 |
1 030 |
Esenzione (1) |
|
dall'1.1 al 31.12.2005 |
1 060 |
|||||
dall'1.1 al 31.12.2006 |
1 090 |
|||||
dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi |
1 120 |
|||||
09.1131 |
2204 10 19 2204 10 99 |
Vini spumanti, altri |
dall'1.1 al 31.12.2004 |
98 056 hl |
Esenzione |
|
2204 21 10 |
Altri vini di uve fresche |
dall'1.1 al 31.12.2005 |
100 912 hl |
|||
2204 21 79 |
dall'1.1 al 31.12.2006 |
103 768 hl |
||||
ex220421 80 |
72 79 80 |
dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi |
106 624 hl |
|||
2204 21 83 |
||||||
ex220421 84 |
10 72 79 80 |
|||||
ex220421 94 |
10 30 |
|||||
ex220421 98 |
10 30 |
|||||
ex220421 99 2204 29 10 2204 29 65 |
10 |
|||||
ex220429 75 2204 29 83 |
10 |
|||||
ex220429 84 |
10 30 |
|||||
ex220429 94 |
10 30 |
|||||
ex220429 98 |
10 30 |
|||||
ex220429 99 |
10 |
|||||
09.1107 |
ex220421 79 |
72 |
Vini con le seguenti denominazioni d'origine: Berkane, Saïs, Beni M'Tir, Guerrouane, Zemmour e Zennata, con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 15 % vol, presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri |
dall'1.1 al 31.12.2004 |
57 680 hl |
Esenzione |
ex220421 80 |
72 |
|||||
ex220421 83 |
72 |
dall'1.1 al 31.12.2005 |
59 360 hl |
|||
ex220421 84 |
72 |
dall'1.1 al 31.12.2006 |
61 040 hl |
|||
dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi |
62 720 hl |
|||||
09.1150 |
Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi |
dall'1.6. al 30.6.2004 |
51,5 |
Esenzione |
||
0603 10 10 |
— Rose |
|||||
0603 10 20 |
— Garofani |
|||||
0603 10 40 |
— Gladioli |
|||||
0603 10 50 |
— Crisantemi |
|||||
dall'1.6. al 30.6.2005 |
53 |
|||||
dall'1.6. al 30.6.2006 |
54,5 |
|||||
dall'1.6. al 30.6.2007 e per ogni periodo successivo dall'1.6. al 30.6. |
56 |
|||||
09.1118 |
0810 10 00 |
Fragole, fresche |
dall’1.4. al 30.4. |
100 |
Esenzione |
|
(1) L'esenzione si applica esclusivamente al dazio ad valorem. (2) Nell'ambito di questo contingente tariffario, il dazio specifico previsto nell'elenco delle concessioni della Comunità all'OMC è ridotto a zero, se il prezzo d'entrata non è inferiore a 461 EUR/t, che corrisponde al prezzo d'entrata concordato tra la Comunità europea e il Marocco. Se il prezzo di entrata di una partita è del 2 %, 4 %, 6 % o 8 % inferiore al prezzo di entrata concordato, il dazio doganale specifico contingentale è pari rispettivamente al 2 %, 4 %, 6 % o 8 % di tale prezzo d'entrata concordato. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo d'entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede OMC. (3) Questo volume contingentale viene ridotto a 8 000 tonnellate peso netto se il volume complessivo dei pomodori originari del Marocco immessi in libera pratica nella Comunità tra il 1o ottobre 2003 e il 31 maggio 2004 supera il volume di 191 900 tonnellate peso netto. (4) Questo volume contingentale viene ridotto a 18 000 tonnellate peso netto se il volume complessivo dei pomodori originari del Marocco immessi in libera pratica nella Comunità tra il 1o ottobre 2004 e il 31 maggio 2005 supera l’importo dei volumi dei contingenti tariffari mensili recanti il numero d’ordine 09.1104 applicabili tra il 1o ottobre 2004 e il 31 maggio 2005 e il volume del contingente tariffario supplementare recante il numero d’ordine 09.1112 applicabile tra il 1o novembre 2004 e il 31 maggio 2005. Per la determinazione del volume complessivo importato è consentita una tolleranza massima dell’1 %. (5) Questo volume contingentale viene ridotto a 28 000 tonnellate peso netto se il volume complessivo dei pomodori originari del Marocco immessi in libera pratica nella Comunità tra il 1o ottobre 2005 e il 31 maggio 2006 supera l’importo dei volumi dei contingenti tariffari mensili recanti il numero d’ordine 09.1104 applicabili tra il 1o ottobre 2005 e il 31 maggio 2006 e il volume del contingente tariffario supplementare recante il numero d’ordine 09.1112 applicabile tra il 1o novembre 2005 e il 31 maggio 2006. Per la determinazione del volume complessivo importato è consentita una tolleranza massima dell’1 %. Tali disposizioni si applicheranno al volume di ciascun contingente tariffario supplementare previsto successivamente e applicabile dal 1o novembre al 31 maggio. (6) Nell'ambito di questo contingente tariffario, il dazio specifico previsto nell'elenco delle concessioni della Comunità all'OMC è ridotto a zero, se il prezzo d'entrata non è inferiore a 449 EUR/t, che corrisponde al prezzo d'entrata concordato tra la Comunità europea e il Marocco. Se il prezzo di entrata di una partita è del 2 %, 4 %, 6 % o 8 % inferiore al prezzo di entrata concordato, il dazio doganale specifico contingentale è pari rispettivamente al 2 %, 4 %, 6 % o 8 % di tale prezzo d'entrata concordato. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo d'entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede OMC. (7) Nell'ambito di questo contingente tariffario, il dazio specifico previsto nell'elenco delle concessioni della Comunità all'OMC è ridotto a zero, se il prezzo d'entrata non è inferiore a 571 EUR/t, che corrisponde al prezzo d'entrata concordato tra la Comunità europea e il Marocco. Se il prezzo di entrata di una partita è del 2 %, 4 %, 6 % o 8 % inferiore al prezzo di entrata concordato, il dazio doganale specifico contingentale è pari rispettivamente al 2 %, 4 %, 6 % o 8 % di tale prezzo d'entrata concordato. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo d'entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede OMC. (8) Nell'ambito di questo contingente tariffario, il dazio specifico previsto nell'elenco delle concessioni della Comunità all'OMC è ridotto a zero, se il prezzo d'entrata non è inferiore a: — 424 EUR/t dal 1o ottobre al 31 gennaio e dal 1o al 20 aprile, che corrisponde al prezzo d'entrata concordato tra la Comunità europea e il Marocco, — durante il periodo dal 1o febbraio al 31 marzo si applica il prezzo d'entrata OMC de 413 EUR/t che è più favorevole del prezzo d'entrata concordato. (9) Nell'ambito di questo contingente tariffario, il dazio specifico previsto nell'elenco delle concessioni della Comunità all'OMC è ridotto a zero, se il prezzo d'entrata non è inferiore a 264 EUR/t, che corrisponde al prezzo d'entrata concordato tra la Comunità europea e il Marocco. Se il prezzo di entrata di una partita è del 2 %, 4 %, 6 % o 8 % inferiore al prezzo di entrata concordato, il dazio doganale specifico contingentale è pari rispettivamente al 2 %, 4 %, 6 % o 8 % di tale prezzo d'entrata concordato. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo d'entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede OMC. (10) Nell'ambito di questo contingente tariffario, il dazio specifico previsto nell'elenco delle concessioni della Comunità all'OMC è ridotto a zero, se il prezzo d'entrata non è inferiore a 484 EUR/t, che corrisponde al prezzo d'entrata concordato tra la Comunità europea e il Marocco. Se il prezzo di entrata di una partita è del 2 %, 4 %, 6 % o 8 % inferiore al prezzo di entrata concordato, il dazio doganale specifico contingentale è pari rispettivamente al 2 %, 4 %, 6 % o 8 % di tale prezzo d'entrata concordato. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo d'entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede OMC. (11) L'esenzione si applica esclusivamente al dazio ad valorem. escluse le importazioni di ciliege fresche dal 1o al 20 maggio, per le quali l'esenzione si applica ugualmente al dazio minimo specifico. (12) A decorrere dal 1o gennaio 2005 i codici NC 0805 10 10, 0805 10 30 e 0805 10 50 saranno sostituiti dal codice 0805 10 20. |
PARTE B: Quantitativi di riferimento
Numero d'ordine |
Codice NC |
Designazione delle merci |
Periodo del quantitativo di riferimento |
Volume del quantitativo di riferimento (in tonnellate, peso netto) |
Dazio del quantitativo di riferimento |
18.0105 |
0705 19 00 |
— Lattughe (Lactuca sativa), fresche o refrigerate, diverse dalle lattughe a cappuccio |
dall'1.5. al 31.12.2004 |
2 060 |
Esenzione |
0705 29 00 |
— Cicorie (Cichorium spp.), fresche o refrigerate, diverse dalle cicorie Witloof |
||||
0706 |
— Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati |
||||
dall'1.1. al 31.12.2005 |
3 180 |
||||
dall'1.1. al 31.12.2006 |
3 270 |
||||
per ogni periodo successivo dall'1.1. al 31.12. |
3 360 |
ALLEGATO III
TUNISIA
Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice «ex», il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.
PARTE A: Contingenti tariffari
Numero d'ordine |
Codice NC |
Suddivisione Taric |
Designazione delle merci |
Periodo contingentale |
Volume del contingente (in tonnellate) |
Dazio contingentale |
09.1218 |
0409 00 00 |
Miele naturale |
dall'1.1 al 31.12 |
50 |
Esenzione |
|
09.1211 |
0603 10 |
Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi |
dall'1.1 al 31.12 |
1 000 (1) |
Esenzione |
|
09.1213 |
ex070190 50 |
Patate di primizia, fresche o refrigerate |
dall'1.1 al 31.3 |
16 800 (1) |
Esenzione |
|
09.1219 |
0711 20 10 |
Olive, temporaneamente conservate, destinate ad usi diversi dalla produzione di olio (2) |
dall'1.1 al 31.12 |
10 |
Esenzione |
|
09.1207 |
0805 10 10 |
Arance fresche |
dall'1.1 al 31.12 |
35 123 (1) |
Esenzione (3) |
|
0805 10 30 |
||||||
0805 10 50 |
||||||
ex080510 80 |
10 |
|||||
09.1201 |
ex160413 11 |
20 |
Preparazione conserve di sardine, della specie Sardina pilchardus |
dall'1.1 al 31.12 |
100 |
Esenzione |
ex160413 19 |
20 |
|||||
ex160420 50 |
10 |
|||||
09.1215 |
2002 90 31 2002 90 39 2002 90 91 2002 90 99 |
Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non interi né in pezzi, aventi tenore, in peso, di sostanza secca uguale o superiore a 12 % |
dall'1.1 al 31.12 |
2 500 (4) |
Esenzione |
|
09.1220 |
2003 20 00 |
Tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico |
dall'1.1 al 31.12 |
5 |
Esenzione |
|
09.1203 |
ex200850 92 |
20 |
Polpe di albicocche, senza aggiunta né di alcole né di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore o uguale a 4,5 kg |
dall'1.1 al 31.12 |
5 160 |
Esenzione |
ex200850 94 |
20 |
|||||
09.1217 |
2008 92 51 2008 92 59 2008 92 72 2008 92 74 2008 92 76 2008 92 78 |
Miscugli di frutta, senza aggiunta di alcole, con aggiunta di zuccheri |
dall'1.1 al 31.12 |
1 000 |
Esenzione |
|
09.1205 |
ex220421 79 |
73 |
Vini con le seguenti denominazioni d'origine: ►C1 Coteaux de Tebourba ◄ , Coteaux d'Utique, Sidi-Salem, Kelibia, Thibar, Mornag, Grand cru Mornag, con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 15 % vol, presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri |
dall'1.1 al 31.12 |
56 000 hl |
Esenzione |
ex220421 80 |
73 |
|||||
ex220421 83 |
73 |
|||||
ex220421 84 |
73 |
|||||
09.1209 |
2204 10 19 2204 10 99 |
Vini spumanti, altri |
dall'1.1 al 31.12 |
179 200 hl |
Esenzione |
|
Altri vini di uve fresche |
||||||
2204 21 10 |
||||||
2204 21 79 |
||||||
ex220421 80 |
73 79 80 |
|||||
2204 21 83 |
||||||
ex220421 84 |
10 73 79 80 |
|||||
ex220421 94 |
10 30 |
|||||
ex220421 98 |
10 30 |
|||||
ex220421 99 |
10 |
|||||
2204 29 10 |
||||||
2204 29 65 |
||||||
ex220429 75 |
10 |
|||||
2204 29 83 |
||||||
ex220429 84 |
10 30 |
|||||
ex220429 94 |
10 30 |
|||||
ex220429 98 |
10 30 |
|||||
ex220429 99 |
10 |
|||||
(1) Il volume di questo contingente tariffario sarà aumentato dal 1o gennaio 2002 al 1o gennaio 2005, secondo quattro quote uguali che rappresentano ciascuna il 3 % di tale volume. (2) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione — GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 71 e successive modifiche]. (3) L'esenzione si applica esclusivamente al dazio ad valorem. (4) Il volume di questo contingente tariffario sarà aumentato fino a 2 875 tonnellate a decorrere dall'1.1.2002, a 3 250 tonnellate dall'1.1.2003, a 3 625 tonnllate dall'1.1.2004 e a 4 000 tonnllate dall'1.1.2005. |
PARTE B: Quantitativi di riferimento
Numero d'ordine |
Codice NC |
Suddivisione Taric |
Desginazione delle merci |
Periodo del quantitativo di riferimento |
Volume del quantitativo di riferimento (in tonnellate) |
Dazio del quantitativo di riferimento |
18.0110 |
0802 11 90 0802 12 90 |
Mandorle, diverse dalle mandorle amare, anche sgusciate o decorticate |
dall'1.1 al 31.12 |
1 120 (1) |
Esenzione |
|
18.0125 |
ex080510 80 |
90 |
Arance, diverse da quelle fresche |
dall'1.1 al 31.12 |
1 680 (1) |
Esenzione |
18.0145 |
0809 10 00 |
Albicocche, fresche |
dall'1.1 al 31.12 |
2 240 (1) |
Esenzione (2) |
|
(1) Il volume di questo quantitativo di riferimento sarà aumentato dal 1o gennaio 2002 al 1o gennaio 2005, secondo quattro quote uguali che rappresentano ciascuna il 3 % di tale volume. (2) L'esenzione si applica esclusivamente al dazio ad valorem. |
ALLEGATO IV
EGITTO
Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha valore puramente indicativo, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC esistenti al momento dell’adozione del presente regolamento. Laddove i codici NC siano preceduti dalla dicitura «ex», il regime preferenziale è determinato dall’applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.
Contingenti tariffari
N. d’ordine |
Codice NC |
Suddivisione TARIC |
Designazione delle merci |
Periodo contingentale |
Volume del contingente (in tonnellate, peso netto) |
Dazio contingentale |
09.1712 |
0703 20 00 |
Aglio, fresco o refrigerato |
dall’1.6 al 30.6.2010 |
727 |
Esenzione |
|
Dal 15.1.2011 al 30.6.2011 e per ogni periodo successivo dal 15.1 al 30.6 |
4 000 (1) |
|||||
09.1783 |
0707 00 05 |
Cetrioli, freschi o refrigerati |
Dal 15.11.2010 al 15.5.2011 e per ogni periodo successivo dal 15.11 al 15.5 |
3 000 (2) |
Esenzione (3) |
|
09.1784 |
0805 10 20 |
Arance dolci, fresche |
dall’1.12 al 31.5 |
36 300 (4) |
Esenzione (5) |
|
09.1799 |
0810 10 00 |
Fragole, fresche |
dall’1.10.2010 al 30.4.2011 |
10 000 |
Esenzione |
|
dall’1.10.2011 al 30.4.2012 |
10 300 |
|||||
dall’1.10.2012 al 30.4.2013 |
10 609 |
|||||
dall’1.10.2013 al 30.4.2014 |
10 927 |
|||||
dall’1.10.2014 al 30.4.2015 |
11 255 |
|||||
dall’1.10.2015 al 30.4.2016 e per ogni periodo successivo dall’1.10 al 30.4 |
11 593 |
|||||
09.1796 |
1006 20 |
Riso semigreggio (bruno) |
dall’1.6 al 31.12.2010 |
11 667 |
Esenzione |
|
dall’1.1 al 31.12.2011 |
20 600 |
|||||
dall’1.1 al 31.12.2012 |
21 218 |
|||||
dall’1.1 al 31.12.2013 |
21 855 |
|||||
dall’1.1 al 31.12.2014 |
22 510 |
|||||
dall’1.1 al 31.12.2015 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12 |
23 185 |
|||||
09.1797 |
1006 30 |
Riso semilavorato o lavorato che sia, o meno, lucidato o brillato |
dall’1.6 al 31.12.2010 |
40 833 |
Esenzione |
|
dall’1.1 al 31.12.2011 |
72 100 |
|||||
dall’1.1 al 31.12.2012 |
74 263 |
|||||
dall’1.1 al 31.12.2013 |
76 491 |
|||||
dall’1.1 al 31.12.2014 |
78 786 |
|||||
dall’1.1 al 31.12.2015 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12 |
81 149 |
|||||
09.1798 |
1006 40 00 |
Rotture di riso |
dall’1.6 al 31.12.2010 |
46 667 |
Esenzione |
|
dall’1.1 al 31.12.2011 |
82 400 |
|||||
dall’1.1 al 31.12.2012 |
84 872 |
|||||
dall’1.1 al 31.12.2013 |
87 418 |
|||||
dall’1.1 al 31.12.2014 |
90 041 |
|||||
dall’1.1 al 31.12.2015 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12 |
92 742 |
|||||
09.1785 |
1702 50 00 |
Fruttosio chimicamente puro allo stato solido |
dall’1.6 al 31.12.2010 |
583 |
Esenzione |
|
Per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12 |
1 000 |
|||||
09.1786 |
ex170490 99 |
91 99 |
Altri prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao, aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) |
dall’1.6 al 31.12.2010 |
583 |
Esenzione |
dall’1.1 al 31.12.2011 |
1 100 |
|||||
dall’1.1 al 31.12.2012 |
1 210 |
|||||
dall’1.1 al 31.12.2013 |
1 331 |
|||||
dall’1.1 al 31.12.2014 |
1 464 |
|||||
dall’1.1 al 31.12.2015 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12 |
1 611 |
|||||
09.1787 |
ex180610 30 |
10 |
Cacao in polvere avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 70 % e inferiore a 80 % |
dall’1.6 al 31.12.2010 |
292 |
Esenzione |
dall’1.1 al 31.12.2011 |
525 |
|||||
dall’1.1 al 31.12.2012 |
551 |
|||||
dall’1.1 al 31.12.2013 |
579 |
|||||
dall’1.1 al 31.12.2014 |
608 |
|||||
dall’1.1 al 31.12.2015 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12 |
638 |
|||||
09.1788 |
1806 10 90 |
Cacao in polvere avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d’isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80 % |
dall’1.6 al 31.12.2010 |
292 |
Esenzione |
|
dall’1.1 al 31.12.2011 |
525 |
|||||
dall’1.1 al 31.12.2012 |
551 |
|||||
dall’1.1 al 31.12.2013 |
579 |
|||||
dall’1.1 al 31.12.2014 |
608 |
|||||
dall’1.1 al 31.12.2015 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12 |
638 |
|||||
09.1789 |
ex180620 95 |
90 |
Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg, aventi tenore, in peso, di burro di cacao inferiore al 18 % e tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) |
dall’1.6 al 31.12.2010 |
292 |
Esenzione |
dall’1.1 al 31.12.2011 |
525 |
|||||
dall’1.1 al 31.12.2012 |
551 |
|||||
dall’1.1 al 31.12.2013 |
579 |
|||||
dall’1.1 al 31.12.2014 |
608 |
|||||
dall’1.1 al 31.12.2015 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12 |
638 |
|||||
09.1790 |
ex190190 99 |
36 96 |
Altre preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno del 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno del 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove, aventi tenore, in peso, di saccarosio/isoglucosio uguale o superiore a 70 % |
dall’1.6 al 31.12.2010 |
583 |
Esenzione |
dall’1.1 al 31.12.2011 |
1 100 |
|||||
dall’1.1 al 31.12.2012 |
1 210 |
|||||
dall’1.1 al 31.12.2013 |
1 331 |
|||||
dall’1.1 al 31.12.2014 |
1 464 |
|||||
dall’1.1 al 31.12.2015 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12 |
1 611 |
|||||
09.1791 |
ex210112 98 |
92 97 |
Preparazioni a base di caffè, aventi tenore, in peso, di saccarosio/isoglucosio uguale o superiore a 70 % |
dall’1.6 al 31.12.2010 |
583 |
Esenzione |
dall’1.1 al 31.12.2011 |
1 100 |
|||||
dall’1.1 al 31.12.2012 |
1 210 |
|||||
dall’1.1 al 31.12.2013 |
1 331 |
|||||
dall’1.1 al 31.12.2014 |
1 464 |
|||||
dall’1.1 al 31.12.2015 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12 |
1 611 |
|||||
09.1792 |
ex210120 98 |
85 |
Preparazioni a base di tè o mate, aventi tenore, in peso, di saccarosio/isoglucosio uguale o superiore a 70 % |
dall’1.6 al 31.12.2010 |
292 |
Esenzione |
dall’1.1 al 31.12.2011 |
525 |
|||||
dall’1.1 al 31.12.2012 |
551 |
|||||
dall’1.1 al 31.12.2013 |
579 |
|||||
dall’1.1 al 31.12.2014 |
608 |
|||||
dall’1.1 al 31.12.2015 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12 |
638 |
|||||
09.1793 |
ex210690 59 |
10 |
Altri sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati (esclusi gli sciroppi di isoglucosio, lattosio, glucosio e maltodestrina), aventi tenore, in peso, di saccarosio/isoglucosio uguale o superiore a 70 % |
dall’1.6 al 31.12.2010 |
292 |
Esenzione |
dall’1.1 al 31.12.2011 |
525 |
|||||
dall’1.1 al 31.12.2012 |
551 |
|||||
dall’1.1 al 31.12.2013 |
579 |
|||||
dall’1.1 al 31.12.2014 |
608 |
|||||
dall’1.1 al 31.12.2015 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12 |
638 |
|||||
09.1794 |
ex210690 98 |
26 34 53 |
Altre preparazioni alimentari non specificate né comprese altrove, del tipo utilizzato nelle industrie delle bevande, aventi tenore, in peso, di saccarosio/isoglucosio uguale o superiore a 70 % |
dall’1.6 al 31.12.2010 |
583 |
Esenzione |
dall’1.1 al 31.12.2011 |
1 100 |
|||||
dall’1.1 al 31.12.2012 |
1 210 |
|||||
dall’1.1 al 31.12.2013 |
1 331 |
|||||
dall’1.1 al 31.12.2014 |
1 464 |
|||||
dall’1.1 al 31.12.2015 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12 |
1 611 |
|||||
09.1795 |
ex330210 29 |
10 |
Altre preparazioni del tipo utilizzato nelle industrie delle bevande, contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda, con titolo alcolometrico effettivo non superiore a 0,5 % vol, aventi tenore, in peso, di saccarosio/isoglucosio uguale o superiore a 70 % |
dall’1.6 al 31.12.2010 |
583 |
Esenzione |
dall’1.1 al 31.12.2011 |
1 100 |
|||||
dall’1.1 al 31.12.2012 |
1 210 |
|||||
dall’1.1 al 31.12.2013 |
1 331 |
|||||
dall’1.1 al 31.12.2014 |
1 464 |
|||||
dall’1.1 al 31.12.2015 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12 |
1 611 |
|||||
(1) A decorrere dal 15 gennaio 2011, questo volume del contingente tariffario sarà incrementato annualmente del 3 % rispetto al volume dell’anno precedente. Il primo aumento si effettuerà sul volume di 4 000 tonnellate di peso netto. (2) A decorrere dal 15 novembre 2011, questo volume del contingente tariffario sarà incrementato annualmente del 3 % rispetto al volume dell’anno precedente. Il primo aumento si effettuerà sul volume di 3 000 tonnellate di peso netto. (3) L’esenzione si applica esclusivamente al dazio ad valorem. (4) Nell’ambito di questo contingente tariffario, il dazio specifico previsto nell’elenco delle concessioni dell’Unione all’OMC è ridotto a zero se il prezzo d’entrata non è inferiore a 264 EUR/t, prezzo d’entrata concordato tra l’Unione europea e l’Egitto. Se il prezzo di entrata di una partita è inferiore del 2 %, 4 %, 6 % o 8 % al prezzo di entrata concordato, il dazio contingentale specifico è pari rispettivamente al 2 %, 4 %, 6 % o 8 % di tale prezzo di entrata concordato. Se il prezzo di entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo di entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede di OMC. (5) Nel quadro di questo contingente tariffario, esenzione dal dazio ad valorem. |
ALLEGATO V
GIORDANIA
Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Laddove i codici NC siano preceduti dalla dicitura «ex», il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.
Contingenti tariffari
Numero d'ordine |
Codice NC |
Designazione delle merci |
Periodo contingentale |
Volume contingentale (in tonnellate, peso netto) |
Dazio contingentale |
09.1152 |
0603 10 |
Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi |
dall'1.1. al 31.12.2006 |
2 000 |
Esenzione |
dall'1.1. al 31.12.2007 |
4 500 |
||||
dall'1.1. al 31.12.2008 |
7 000 |
||||
dall'1.1. al 31.12.2009 |
9 500 |
||||
dall'1.1. al 31.12.2010 e per ogni periodo successivo dall'1.1. al 31.12. |
12 000 |
||||
09.1160 |
0701 90 50 |
Patate di primizia, dal 1o gennaio al 30 giugno, fresche o refrigerate |
dall'1.1. al 31.12.2006 |
1 000 |
Esenzione |
0701 90 90 |
Altre patate, fresche o refrigerate |
dall'1.1. al 31.12.2007 |
2 350 |
||
dall'1.1. al 31.12.2008 |
3 700 |
||||
dall'1.1. al 31.12.2009 |
5 000 |
||||
09.1163 |
0703 20 00 |
Agli, freschi o refrigerati |
dall'1.1. al 31.12.2006 e per ogni periodo successivo dall'1.1. al 31.12., fino al 31.12.2009 |
1 000 |
Esenzione |
09.1164 |
0707 00 |
Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati |
dall'1.1. al 31.12.2006 |
2 000 |
|
dall'1.1. al 31.12.2007 |
3 000 |
||||
dall'1.1. al 31.12.2008 |
4 000 |
||||
dall'1.1. al 31.12.2009 |
5 000 |
||||
09.1165 |
0805 |
Agrumi, freschi o secchi |
dall'1.1. al 31.12.2006 |
1 000 |
|
dall'1.1. al 31.12.2007 |
3 350 |
||||
dall'1.1. al 31.12.2008 |
5 700 |
||||
dall'1.1. al 31.12.2009 |
8 000 |
||||
09.1158 |
0810 10 00 |
Fragole, fresche |
dall'1.1. al 31.12.2006 |
500 |
Esenzione |
dall'1.1. al 31.12.2007 |
1 000 |
||||
dall'1.1. al 31.12.2008 |
1 500 |
||||
dall'1.1. al 31.12.2009 |
2 000 |
||||
09.1166 |
1509 10 |
Olio d'oliva vergine |
dall'1.1. al 31.12.2006 |
2 000 |
Esenzione (5) |
dall'1.1. al 31.12.2007 |
4 500 |
||||
dall'1.1. al 31.12.2008 |
7 000 |
||||
dall'1.1. al 31.12.2009 |
9 500 |
||||
dall'1.1. al 31.12.2010 e per ogni periodo successivo dall'1.1. al 31.12. |
12 000 |
||||
(1) L'esenzione si applica esclusivamente al dazio ad valorem. (2) Per le importazioni di cetrioli di cui al codice NC 0707 00 05 durante il periodo 1o novembre - 31 maggio, il dazio specifico previsto nell'elenco delle concessioni della Comunità all'OMC è ridotto a zero se il prezzo d'entrata non è inferiore a EUR 44,9/100 kg peso netto, prezzo d'entrata concordato tra la Comunità europea e la Giordania. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore del 2 %, 4 %, 6 % o 8 % al prezzo d'entrata concordato, il dazio doganale specifico è pari rispettivamente al 2 %, 4 %, 6 % o 8 % del prezzo d'entrata concordato. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo d'entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede OMC. (3) Per le importazioni di arance dolci, fresche di cui al codice NC 0805 10 20 durante il periodo 1o dicembre - 31 maggio, il dazio specifico previsto nell'elenco delle concessioni della Comunità all'OMC è ridotto a zero se il prezzo d'entrata non è inferiore a EUR 26,4/100 kg peso netto, prezzo d'entrata concordato tra la Comunità europea e la Giordania. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore del 2 %, 4 %, 6 % o 8 % al prezzo d'entrata concordato, il dazio doganale specifico è pari rispettivamente al 2 %, 4 %, 6 % o 8 % del prezzo d'entrata concordato. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo d'entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede OMC. (4) Per le importazioni di clementine fresche di cui al codice NC ex080520 10 (sottovoce TARIC 05) durante il periodo 1o novembre - fine febbraio, il dazio specifico previsto nell'elenco delle concessioni della Comunità all'OMC è ridotto a zero se il prezzo d'entrata non è inferiore a EUR 48,4/100 kg peso netto, prezzo d'entrata concordato tra la Comunità europea e la Giordania. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore del 2 %, 4 %, 6 % o 8 % al prezzo d'entrata concordato, il dazio doganale specifico è pari rispettivamente al 2 %, 4 %, 6 % o 8 % del prezzo d'entrata concordato. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo d'entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede OMC. (5) L’abolizione dei dazi doganali si applica esclusivamente alle importazioni nella Comunità di olio d'oliva non trattato, ottenuto interamente in Giordania e trasportato direttamente da tale paese alla Comunità. I prodotti che non rispettano tale requisito sono soggetti al corrispondente dazio doganale previsto nella tariffa doganale comune. |
ALLEGATO VI
SIRIA
Quantitativo di riferimento
Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice «ex», il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.
Numero d'odine |
Codice NC |
Suddivisione Taric |
Designazione delle merci |
Periodo del quantitativo di riferimento |
Volume del quantitativo di riferimento (in tonnellate) |
Dazio del quantitativo di riferimento |
18.0080 |
0712 20 00 |
Cipolle secche, anche tagliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate |
dall'1.1 al 31.12 |
840 |
Esenzione |
ALLEGATO VIa
LIBANO
Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice ex, il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.
Contingenti tariffari
Numero d'ordine |
Codice NC |
Suddivisione TARIC |
Designazione delle merci |
Periodo contingentale |
Volume del contingente (peso netto in tonnellate) |
Dazio contingentale |
09.1171 |
ex070190 50 |
Patate di primizia, fresche o refrigerate |
dall'1.1 al 31.5 |
10 000 (1) |
Esenzione |
|
09.1172 |
ex070190 50 |
Patate di primizia e cosiddette «patate primaticce», fresche o refrigerate |
dall'1.6 al 31.7 |
20 000 (2) |
Esenzione |
|
ex070190 90 |
10 |
|||||
09.1173 |
ex070190 90 |
10 |
Cosiddette «patate primaticce», fresche o refrigerate |
dall'1.10 al 31.12 |
20 000 (2) |
Esenzione |
09.1174 |
0702 00 00 |
Pomodori, freschi o refrigerati |
dall'1.1 al 31.12 |
5 000 (1) |
Esenzione (3) |
|
09.1175 |
0703 20 00 |
Agli, freschi o refrigerati (4) |
dall'1.1 al 31.12 |
5 000 |
Esenzione (3) |
|
09.1176 |
0703 20 00 |
Agli, freschi o refrigerati (4) |
dall'1.1 al 31.12 |
3 000 |
40 % del dazio doganale della NPF (3) |
|
09.1177 |
0709 90 31 |
Olive, fresche o refrigerate, destinate ad usi diversi dalla produzione di olio (5) |
dall'1.1 al 31.12 |
1 000 |
Esenzione |
|
09.1178 |
►C3 0711 20 10 ◄ |
►C3 Olive temporaneamente conservate destinate ad usi diversi dalla produzione di olio (5) ◄ |
dall'1.1 al 31.12 |
1 000 |
Esenzione |
|
09.1179 |
ex080610 10 |
91, 99 |
Uve fresche da tavola, tranne la varietà Emperor (Vitis viniferal cv.) |
dall'1.10 al 30.4 e dall'1.6 all'11.7 |
6 000 |
Esenzione (3) |
09.1180 |
ex080610 10 |
91, 99 |
Uve fresche da tavola, tranne la varietà Emperor (Vitis viniferal cv.) |
dall'1.10 al 30.4 e dall'1.6 all'11.7 |
4 000 |
40 % del dazio doganale della NPF (3) |
09.1181 |
0808 10 |
Mele, fresche |
dall'1.1 al 31.12 |
10 000 |
Esenzione (3) |
|
09.1182 |
0809 10 00 |
Albicocche, fresche |
dall'1.1 al 31.12 |
5 000 |
Esenzione (3) |
|
09.1183 |
0809 20 |
Ciliege, fresche |
dall'1.1 al 31.12 |
5 000 |
Esenzione (3) |
|
09.1184 |
0809 30 |
Pesche, comprese le pesche noci, fresche |
dall'1.1 al 31.12 |
2 000 (6) |
Esenzione (3) |
|
09.1185 |
0809 40 |
Prugne e prugnole, fresche |
dall'1.5 al 31.8 |
5 000 |
Esenzione (3) |
|
09.1186 |
1509 10 1510 00 10 |
Olio d'oliva (7) |
dall'1.1 al 31.12 |
1 000 |
Esenzione |
|
09.1187 |
2002 |
Pomodori preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico |
dall'1.1 al 31.12 |
1 000 |
Esenzione |
|
(1) Dal 1o gennaio 2004 il volume del contingente sarà incrementato annualmente di 1 000 t. (2) Dal 1o gennaio 2004 il volume del contingente sarà incrementato annualmente di 2 000 t. (3) La concessione si applica soltanto alla parte ad valorem del dazio. (4) Tutta immissione in libera pratica di aglio è subordinata alle condizioni stabilite dalle corrispondenti disposizioni comunitarie [cfr. articoli da 9 a 11 del regolamento (CE) n. 565/2002 della Commissione (GU L 86 del 3.4.2002, pag. 11)]. (5) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle corrispondenti disposizioni comunitarie [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche]. (6) Dal 1o gennaio 2004 il volume del contingente sarà incrementato annualmente di 500 t. (7) La concessione si applica alle importazioni di olio d'oliva non trattato, interamente ottenuto in Libano e trasportato direttamente dal Libano nella Comunità. |
ALLEGATO VII
ISRAELE
Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha valore puramente indicativo, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC esistenti al momento dell’adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice ex, il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.
Contingenti tariffari
N. d’ordine |
Codice NC |
Suddivisione TARIC |
Designazione delle merci |
Periodo contingentale |
Volume del contingente (in t di peso netto salvo diversa indicazione) |
Dazio contingentale |
09.1361 |
0105 12 00 |
Tacchine e tacchini vivi, di peso non superiore a 185 g |
dall’1.1 al 31.12 |
129 920 pezzi |
Esenzione |
|
09.1302 |
0404 10 |
Siero di latte, modificato o non, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
dall’1.1 al 31.12 |
1 300 |
Esenzione |
|
09.1306 |
0603 11 00 0603 12 00 0603 13 00 0603 14 00 0603 19 10 0603 19 90 |
Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi |
dall’1.1 al 31.12 |
22 196 |
Esenzione |
|
09.1341 |
0603 19 90 |
Altri fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi |
dall’1.11 al 15.4 |
7 840 |
Esenzione |
|
09.1300 |
0701 90 50 |
Patate di primizia, fresche o refrigerate |
dall’1.1 al 30.6 |
33 936 |
Esenzione |
|
09.1304 |
ex070200 00 |
07 |
Pomodori ciliegia, freschi o refrigerati |
dall’1.1 al 31.12 |
28 000 |
Esenzione (1) |
09.1342 |
ex070200 00 |
99 |
Pomodori, freschi o refrigerati, diversi dai pomodori ciliegia |
dall’1.1 al 31.12 |
5 000 |
Esenzione (1) |
09.1368 |
0707 00 05 |
Cetrioli, freschi o refrigerati |
dall’1.1 al 31.12 |
1 000 |
Esenzione (1) |
|
09.1303 |
0709 60 10 |
Peperoni, freschi o refrigerati |
dall’1.1 al 31.12 |
17 248 |
Esenzione |
|
09.1353 |
0710 40 00 2004 90 10 |
Granturco dolce, congelato |
dall’1.1 al 31.12 |
10 600 |
70 % del dazio specifico |
|
09.1354 |
0711 90 30 2001 90 30 2005 80 00 |
Granturco dolce, non congelato |
dall’1.1 al 31.12 |
5 400 |
70 % del dazio specifico |
|
09.1369 |
0712 90 30 |
Pomodori secchi, interi, tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati |
dall’1.1 al 31.12 |
1 200 |
Esenzione |
|
09.1323 |
0805 10 20 |
Arance, fresche |
dall’1.1 al 31.12 |
224 000 |
||
ex080510 80 |
10 |
|||||
09.1370 |
ex080520 10 |
05 |
Clementine, mandarini e wilking, freschi |
dall’1.1 al 31.12 |
40 000 |
Esenzione (1) |
ex080520 50 |
07, 37 |
|||||
09.1371 |
ex080520 10 |
05 |
Clementine, mandarini e wilking, freschi |
dal 15.3 al 30.9 |
15 680 |
Esenzione (1) |
ex080520 50 |
07, 37 |
|||||
09.1397 |
0807 19 00 |
Meloni, freschi, diversi dai cocomeri |
dall’1.1 al 31.5.2010 |
15 000 |
Esenzione |
|
per ogni periodo successivo dall’1.8 al 31.5 |
30 000 |
|||||
09.1398 |
0810 10 00 |
Fragole, fresche |
dall’1.1 al 30.4.2010 |
3 333 |
Esenzione |
|
per ogni periodo successivo dall’1.11 al 30.4 |
5 000 |
|||||
09.1372 |
1602 31 19 |
Preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue di tacchino contenenti, in peso, 57 % o più di carni o di frattaglie di volatili, diverse da quelle contenenti unicamente carne di tacchino non cotta |
dall’1.1 al 31.12 |
5 000 |
Esenzione |
|
1602 31 30 |
Preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue di tacchino contenenti, in peso, 25 % o più ma meno di 57 % di carni o di frattaglie di volatili |
|||||
09.1373 |
1602 32 19 |
Preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue di galli e galline contenenti, in peso, 57 % o più di carni o di frattaglie di volatili, diverse da quelle non cotte |
dall’1.1 al 31.12 |
2 000 |
Esenzione |
|
1602 32 30 |
Preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue di galli e galline contenenti, in peso, 25 % o più ma meno di 57 % di carni o di frattaglie di volatili |
|||||
09.1374 |
1704 10 90 |
Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero, non contenenti cacao, aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) |
dall’1.1 al 31.12 |
100 |
Esenzione |
|
09.1375 |
1806 10 20 1806 10 30 1806 10 90 1806 20 |
Cacao in polvere avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio uguale o superiore a 5 % Altre preparazioni alimentari contenenti cacao presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg oppure allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg |
dall’1.1 al 31.12 |
2 500 |
85 % del dazio specifico o dell’elemento agricolo |
|
09.1376 |
1905 20 30 1905 20 90 |
Pane con spezie (panpepato) e simili, avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 30 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) |
dall’1.1 al 31.12 |
3 200 |
70 % del dazio specifico |
|
09.1377 |
2002 90 91 2002 90 99 |
Pomodori, preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, aventi tenore, in peso, di sostanza secca superiore a 30 % |
dall’1.1 al 31.12 |
784 |
Esenzione |
|
09.1378 |
ex200870 71 |
10 |
Fette di pesca, fritte in olio, senza aggiunta di alcole, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %, in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg |
dall’1.1 al 31.12 |
112 |
Esenzione |
09.1331 |
2009 11 2009 12 00 2009 19 |
Succhi di arancia |
dall’1.1 al 31.12 |
35 000 |
Esenzione |
|
di cui: |
||||||
09.1333 |
ex200911 11 |
10 |
Succhi di arancia, in recipienti di 2 litri o meno |
dall’1.1 al 31.12 |
21 280 |
Esenzione |
ex200911 19 |
10 |
|||||
ex200911 91 |
10 |
|||||
ex200911 99 |
11, 19 92, 94 |
|||||
ex200912 00 |
10 |
|||||
ex200919 11 |
11, 19 |
|||||
ex200919 19 |
11, 19 |
|||||
ex200919 91 |
11, 19 |
|||||
ex200919 98 |
11, 19 |
|||||
09.1379 |
ex200990 21 |
40 |
Miscugli di succhi di agrumi |
dall’1.1 al 31.12 |
19 656 |
Esenzione |
ex200990 29 |
20 |
|||||
ex200990 51 |
30 |
|||||
ex200990 59 |
39 |
|||||
ex200990 94 |
20 |
|||||
ex200990 96 |
20 |
|||||
ex200990 98 |
20 |
|||||
09.1380 |
2204 |
Vini di uve fresche, compresi i vini alcolizzati; mosti di uva diversi da quelli della voce 2009 |
dall’1.1 al 31.12 |
6 212 hl |
Esenzione (3) |
|
09.1399 |
3505 20 |
Colle a base di amidi o di fecole, di destrine o di altri amidi o fecole modificati |
dall’1.1 al 31.12 |
250 |
Esenzione |
|
(1) L’esenzione si applica esclusivamente al dazio ad valorem. (2) Nell’ambito di questo contingente tariffario, nel periodo dal 1o dicembre al 31 maggio il dazio specifico previsto nell’elenco delle concessioni della Comunità in sede OMC è azzerato se il prezzo di entrata concordato tra la Comunità europea e Israele non è inferiore a 264 EUR/t. Se il prezzo di entrata di una partita è inferiore del 2 %, 4 %, 6 % o 8 % al prezzo di entrata concordato, il dazio contingentale specifico è pari rispettivamente al 2 %, 4 %, 6 % o 8 % di tale prezzo di entrata concordato. Se il prezzo di entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo di entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede di OMC. (3) Per i mosti di uva di cui ai codici NC 2204 30 92, 2204 30 94, 2204 30 96 e 2204 30 98, l’esenzione si applica esclusivamente al dazio ad valorem. |
ALLEGATO VIII
CISGIORDANIA E STRISCIA DI GAZA
Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Laddove i codici NC siano preceduti dalla dicitura «ex», il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.
PARTE A: Contingenti tariffari
Numero d’ordine |
Codice NC |
Designazione delle merci |
Periodo contingentale |
Volume contingentale (in tonnellate, peso netto) |
Dazio contingentale |
09.1383 |
0409 00 00 |
Miele naturale |
Dall’1.1 al 31.12.2005 |
500 |
Esenzione |
Dall’1.1 al 31.12.2006 |
750 |
||||
Dall’1.1 al 31.12.2007 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12 |
1 000 |
||||
09.1382 |
0603 10 |
Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi |
Dall’1.1 al 31.12.2005 |
2 000 |
Esenzione |
Dall’1.1 al 31.12.2006 |
2 250 |
||||
Dall’1.1 al 31.12.2007 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12 |
2 500 |
||||
09.1384 |
0712 31 00 0712 32 00 0712 33 00 0712 39 00 |
Funghi, orecchie di Giuda (Auricularia spp.), tremelle (Tremella spp.) e tartufi, secchi |
Dall’1.1 al 31.12 |
500 |
Esenzione |
09.1385 |
0806 10 10 |
Uve da tavola fresche |
Dall’1.2 al 14.7.2005 |
1 000 |
Esenzione |
Dall’1.2 al 14.7.2006 |
1 500 |
||||
Dall’1.2 al 14.7.2007 e per ogni periodo successivo dall’1.2 al 14.7 |
2 000 |
||||
09.1381 |
0810 10 00 |
Fragole fresche |
Dall’1.11.2004 al 31.3.2005 |
1 680 |
Esenzione |
Dall’1.11.2005 al 31.3.2006 |
2 500 |
||||
Dall’1.11.2006 al 31.3 2007 e per ogni periodo successivo dall’1.11 al 31.3 |
3 000 |
||||
09.1386 |
1509 10 |
Olio d’oliva vergine |
Dall’1.1 al 31.12.2005 |
2 000 |
Esenzione |
Dall’1.1 al 31.12.2006 |
2 500 |
||||
Dall’1.1 al 31.12.2007 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12 |
3 000 |
PARTE B: Quantitativi di riferimento
Numero d’ordine |
Codice NC |
Suddivisione Taric |
Designazione delle merci |
Periodo del quantitativo di riferimento |
Volume del quantitativo di riferimento (in tonnellate, peso netto) |
Dazio del quantitativo di riferimento |
18.0310 |
0702 00 00 |
Pomodori, freschi o refrigerati |
dall’1.12.2004 al 31.3.2005 |
1 750 |
Esenzione (1) |
|
dall’1.12.2005 al 31.3.2006 e per ogni periodo successivo dall’1.12 al 31.3 |
2 000 |
|||||
18.0320 |
0709 30 00 |
Melanzane, fresche o refrigerate |
dall’15.1 al 30.4 |
3 000 |
Esenzione |
|
18.0330 |
ex07 09 60 |
Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, freschi o refrigerati: |
dall’1.1 al 31.12 |
1 000 |
Esenzione |
|
0709 60 10 |
Peperoni |
|||||
0709 60 99 |
Altro |
|||||
18.0340 |
0709 90 70 |
Zucchine, fresche o refrigerate |
dall’1.12 al 28/29.2 |
300 |
Esenzione (1) |
|
18.0350 |
0805 10 20 |
Arance fresche |
dall’1.1 al 31.12 |
25 000 |
Esenzione (1) |
|
ex080510 80 |
10 |
|||||
18.0360 |
ex080520 10 |
05 |
Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi |
dall’1.1 al 31.12 |
500 |
Esenzione (1) |
ex080520 30 |
05 |
|||||
ex080520 50 |
07, 37 |
|||||
ex080520 70 |
05 |
|||||
ex080520 90 |
05, 09 |
|||||
18.0370 |
ex080550 10 |
10 |
Limoni (Citrus limon, Citrus limonum), freschi |
dall’1.1 al 31.12 |
800 |
Esenzione (1) |
18.0380 |
0807 19 00 |
Meloni (esclusi i cocomeri), freschi |
dall’1.11 al 31.5 |
10 000 |
Esenzione |
|
(1) L’esenzione si applica soltanto al dazio ad valorem. |
ALLEGATO IX
TURCHIA
Fatte salve le regole d’interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell’adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice ex, il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.
Contingenti tariffari
Numero d’ordine |
Codice NC |
Designazione delle merci |
Periodo contingentale |
Volume del contingente (in tonnellate, peso netto) |
Dazio contingentale |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.0202 |
0701 90 |
Patate, fresche o refrigerate, diverse dalle patate da semina |
Dall’1.1 al 31.12 |
2 500 |
Esenzione |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.0211 |
0703 10 11 0703 10 19 |
Cipolle, fresche o refrigerate |
Dal 16.5 al 14.2 |
2 000 |
Esenzione |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.0213 |
0709 30 00 |
Melanzane, fresche o refrigerate |
Dall’1.5 al 14.1 |
1 000 |
Esenzione |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.0215 |
0709 90 70 |
Zucchine, fresche o refrigerate |
Dall’1.3 al 30.11 |
500 |
Esenzione (1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.0204 |
0806 10 10 |
Uve da tavola, fresche |
Dall’1.5 al 17.6 e dall’1.8 al 14.11 |
350 |
Esenzione (1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.0217 (2) |
0807 11 00 |
Cocomeri, freschi |
Dall’16.6 al 31.3 |
16 500 |
Esenzione |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.0219 |
Frutta commestibili, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %: |
Dall’1.1 al 31.12 |
100 |
Esenzione |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0811 10 11 |
Fragole |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0811 20 11 |
Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0811 90 19 |
Altre, escluse le frutta tropicali e le noci tropicali |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.0206 |
1509 10 90 |
Altro olio di oliva vergine |
Dall’1.1 al 31.12 |
100 |
7,5 % ad valorem |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.0221 |
Pomodori preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico: |
Dall’1.1 al 31.12 |
8 900 |
Esenzione |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 10 |
interi o in pezzi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 90 11 2002 90 19 |
altri, aventi tenore di sostanza secca, in peso, inferiore a 12 % |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.0207 (2) |
2002 90 31 2002 90 39 2002 90 91 2002 90 99 |
Pomodori preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, non interi né in pezzi, aventi tenore di sostanza secca, in peso, non inferiore a 12 %. |
Dall’1.1 al 30.6 |
15 000, aventi tenore di sostanza secca, in peso, dal 28 al 30 % (3) |
Esenzione |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.0209 (2) |
2002 90 31 2002 90 39 2002 90 91 2002 90 99 |
Pomodori preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, non interi né in pezzi, aventi tenore di sostanza secca, in peso, non inferiore a 12 % |
Dall’1.7 al 31.12 |
15 000, aventi tenore di sostanza secca, in peso, dal 28 al 30 % (3) |
Esenzione |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.0208 |
2007 10 10 2007 91 10 2007 91 30 2007 99 20 2007 99 31 2007 99 33 2007 99 35 2007 99 39 2007 99 55 2007 99 57 |
Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta |
Dall’1.1 al 31.12 |
1 750 |
33 % del dazio specifico |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.0223 |
2007 91 30 |
Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, diverse da preparazioni omogeneizzate, di agrumi, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % ed inferiore o uguale a 30 % |
Dall’1.1 al 31.12 |
100 |
Esenzione |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.0225 |
2007 99 39 |
Altre preparazioni di frutta, ottenute mediante cottura, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %, escluse le preparazioni omogeneizzate |
Dall’1.1 al 31.12 |
100 |
Esenzione |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.0212 |
2008 30 19 2008 50 19 2008 50 51 2008 50 92 2008 50 94 2008 60 19 2008 70 19 2008 70 51 2008 80 19 |
Agrumi, albicocche, ciliegie, pesche, comprese le pesche noci e fragole, altrimenti preparati e conservati |
Dall’1.1 al 31.12 |
2 100 |
Esenzione (1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.0214 |
2009 11 11 2009 11 91 2009 19 11 2009 19 91 2009 29 11 2009 29 91 2009 39 11 2009 39 51 2009 39 91 2009 61 90 2009 69 11 2009 69 79 2009 69 90 2009 80 11 2009 80 34 2009 80 35 2009 80 61 2009 80 85 2009 80 86 2009 90 11 2009 90 21 2009 90 31 2009 90 71 2009 90 92 2009 90 94 |
Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) e di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole |
Dall’1.1 al 31.12 |
3 400 |
33 % del dazio specifico |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) L’esenzione si applica esclusivamente al dazio ad valorem. (2) L’applicazione di tale contingente tariffario è sospesa dal regolamento (CE) n. 1506/98 del Consiglio (GU L 200 del 16.7.1998, pag. 1). (3) Per la gestione di questi contingenti tariffari comunitari, alle importazioni di prodotti aventi un tenore, in peso, di sostanza secca diverso dal 28 al 30 %, si applicano i seguenti coefficienti:
|
▼M6 —————
ALLEGATO XII
ALLEGATO XIII
TAVOLA DI CONCORDANZA
PARTE A
Regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio |
Presente regolamento |
Articolo 1 |
Articolo 1 |
Articolo 2 |
Articolo 3 |
Articolo 3 |
Articolo 2 |
Articolo 4 |
Articolo 4, paragrafi 1 e 3 |
Articolo 6 |
Articolo 5 |
Articolo 7 |
Articolo 6 |
Articolo 8 |
Articolo 7 |
Articolo 9 |
Articolo 9 |
Allegato I |
Allegato IX |
Allegato II |
Allegato VII — parte A |
Allegato III |
Allegato V — parte A |
Allegato IV |
Allegato II — parte A |
Allegato V |
Allegato XI — parte A |
Allegato VI |
Allegato IV — parte A |
Allegato VII |
Allegato III — parte A |
Allegato VIII |
Allegato I |
Allegato IX |
Allegato X — parte A |
Allegato X |
Allegato VIII — parte A |
Allegato XI |
Allegato XII |
PARTE B
Regolamento (CE) n. 934/95 del Consiglio |
Presente regolamento |
Articolo 2 |
Articoli 1 e 4, paragrafo 3 |
Articolo 3 |
Articolo 5 |
Articolo 4 |
Articolo 6 |
Articolo 5, paragrafo 1 |
Articolo 7 |
Articolo 5, paragrafo 2 |
Articolo 4, paragrafi 3 e 4 |
Articolo 6 |
Articolo 9 |
Allegato |
Allegato VI e parte B degli allegati II-V, VII, VIII, X e XI |
( 1 ) GU L 297 del 21.10.1987, pag. 1.
( 2 ) GU L 297 del 21.10.1987, pag. 10.
( 3 ) GU L 297 del 21.10.1987, pag. 18.
( 4 ) GU L 327 del 30.11.1988, pag. 57.
( 5 ) GU L 81 del 23.3.1989, pag. 2.
( 6 ) GU L 393 del 31.12.1987, pag. 1.
( 7 ) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 9.
( 8 ) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 9.
( 9 ) GU L 89 del 4.4.1997, pag. 1.
( 10 ) GU L 292 del 15.11.1996, pag. 31.
( 11 ) GU L 327 del 18.12.1996, pag. 3.
( 12 ) GU L 86 del 20.3.1998, pag. 1.
( 13 ) GU L 187 del 16.7.1997, pag. 3.
( 14 ) GU L 97 del 30.3.1998, pag. 2.
( 15 ) GU L 70 del 18.3.2000, pag. 2.
( 16 ) GU L 147 del 21.6.2000, pag. 3.
( 17 ) GU L 199 del 2.8.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 563/2000 della Commissione (GU L 68 del 16.3.2000, pag. 46).
( 18 ) GU L 96 del 28.4.1995, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 800/2000 della Commissione (GU L 96 del 18.4.2000, pag. 33).
( 19 ) GU C 332 del 7.11.1996, pag. 1.
( 20 ) GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).
( 21 ) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1602/2000 (GU L 188 del 26.7.2000, pag. 1).
( 22 ) GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 (GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1).
( 23 ) GU L 343 del 20.12.1985, pag. 20. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 960/98 (GU L 135 dell'8.5.1998, pag. 4).
( 24 ) GU L 336 del 30.12.2000, pag. 92.
( 25 ) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
( 26 ) GU L 328 del 10.12.2011, pag.2.
( 27 ) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17).