2001R0747 — IT — 01.01.2012 — 011.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 747/2001 DEL CONSIGLIO

del 9 aprile 2001

che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento comunitari per i prodotti che possono beneficiare di preferenze in virtù di accordi con taluni paesi mediterranei e che abroga i regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95

(GU L 109, 19.4.2001, p.2)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

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date

 M1

REGOLAMENTO (CE) N. 786/2002 DELLA COMMISSIONE del 13 maggio 2002

  L 127

3

14.5.2002

►M2

REGOLAMENTO (CE) N. 209/2003 DELLA COMMISSIONE del 3 febbraio 2003

  L 28

30

4.2.2003

►M3

REGOLAMENTO (CE) N. 37/2004 DELLA COMMISSIONE del 9 gennaio 2004

  L 6

3

10.1.2004

 M4

REGOLAMENTO (CE) N. 53/2004 DELLA COMMISSIONE del 12 gennaio 2004

  L 7

24

13.1.2004

 M5

REGOLAMENTO (CE) N. 54/2004 DELLA COMMISSIONE del 12 gennaio 2004

  L 7

30

13.1.2004

►M6

REGOLAMENTO (CE) N. 2256/2004 DELLA COMMISSIONE del 14 ottobre 2004

  L 385

24

29.12.2004

►M7

REGOLAMENTO (CE) N. 2279/2004 DELLA COMMISSIONE del 30 dicembre 2004

  L 396

38

31.12.2004

 M8

REGOLAMENTO (CE) N. 241/2005 DELLA COMMISSIONE dell’11 febbraio 2005

  L 42

11

12.2.2005

►M9

REGOLAMENTO(CE) N. 503/2005 DELLA COMMISSIONE del 31 marzo 2005

  L 83

13

1.4.2005

►M10

REGOLAMENTO (CE) N. 1460/2005 DELLA COMMISSIONE dell’8 settembre 2005

  L 233

11

9.9.2005

►M11

REGOLAMENTO (CE) N. 19/2006 DELLA COMMISSIONE del 6 gennaio 2006

  L 4

7

7.1.2006

►M12

REGOLAMENTO (CE) N. 1712/2006 DELLA COMMISSIONE del 20 novembre 2006

  L 321

7

21.11.2006

 M13

REGOLAMENTO (CE) N. 1338/2007 DELLA COMMISSIONE del 15 novembre 2007

  L 298

11

16.11.2007

►M14

REGOLAMENTO (CE) N. 1154/2009 DELLA COMMISSIONE del 27 novembre 2009

  L 313

52

28.11.2009

►M15

REGOLAMENTO (UE) N. 449/2010 DELLA COMMISSIONE del 25 maggio 2010

  L 127

1

26.5.2010

►M16

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1351/2011 DELLA COMMISSIONE del 20 dicembre 2011

  L 338

29

21.12.2011


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 033, 2.2.2002, pag. 39  (747/2001)

 C2

Rettifica, GU L 295, 18.9.2004, pag. 38  (53/2004)

►C3

Rettifica, GU L 166, 28.6.2005, pag. 14  (209/2003)




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 747/2001 DEL CONSIGLIO

del 9 aprile 2001

che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento comunitari per i prodotti che possono beneficiare di preferenze in virtù di accordi con taluni paesi mediterranei e che abroga i regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95



IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

I protocolli addizionali degli accordi di cooperazione tra la Comunità economica europea, da una parte, e la Repubblica democratica popolare di Algeria ( 1 ), la Repubblica araba d'Egitto ( 2 ), il Regno hascemita di Giordania ( 3 ), la Repubblica araba siriana ( 4 ), dall'altra, e il protocollo supplementare all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta ( 5 ) prevedono concessioni tariffarie di cui alcune sono inserite in contingenti tariffari e quantitativi di riferimento comunitari.

(2)

Anche il protocollo che fissa le condizioni e le procedure per l'attuazione della seconda tappa dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro e che adegua alcune disposizioni dell'accordo ( 6 ), completato dal regolamento (CE) n. 3192/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, che modifica il regime applicabile all'importazione di taluni prodotti agricoli originari di Cipro nella Comunità ( 7 ), prevede concessioni tariffarie, alcune delle quali sono inserite in contingenti tariffari e quantitativi di riferimento comunitari.

(3)

Il regolamento (CEE) n. 1764/92 del Consiglio, del 29 giugno 1992, che modifica il regime applicabile alle importazioni nella Comunità di alcuni prodotti agricoli originari dell'Algeria, di Cipro, dell'Egitto, di Israele, della Giordania, del Libano, di Malta, del Marocco, della Siria e della Tunisia ( 8 ) ha accelerato lo smantellamento tariffario e ha previsto un incremento dei volumi dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento stabiliti negli protocolli degli accordi di associazione o di cooperazione con i paesi mediterranei in questione.

(4)

I regimi d'importazione nella Comunità europea di arance originarie di Cipro, dell'Egitto e di Israele sono stati adeguati mediante accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e Cipro ( 9 ), tra la Comunità europea e l'Egitto ( 10 ) e tra la Comunità europea e Israele ( 11 ).

(5)

La decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE- Turchia, del 25 febbraio 1998, relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli ( 12 ) prevede concessioni tariffarie, di cui alcune attribuite nell'ambito di contingenti tariffari.

(6)

L'accordo euromediterraneo interinale di associazione relativo agli scambi e alla cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra ( 13 ), e gli accordi euromediterranei che istituiscono un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica tunisina ( 14 ), il Regno del Marocco ( 15 ), lo Stato d'Israele ( 16 ), dall'altro, prevedono concessioni tariffarie, di cui alcune sono inserite nell'ambito di contingenti tariffari e quantitativi di riferimento.

(7)

Le concessioni tariffarie sono state applicate dal regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio, del 25 luglio 1994, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti originari dell'Algeria, di Cipro, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dell'Egitto, della Giordania, di Israele, di Malta, del Marocco, della Tunisia e della Turchia e modalità di proroga o di adattamento dei suddetti contingenti ( 17 ) e dal regolamento (CE) n. 934/95 del Consiglio, del 10 aprile 1995, che stabilisce una sorveglianza statistica comunitaria nel quadro di quantitativi di riferimento, per taluni prodotti originari di Cipro, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, d'Egitto, della Giordania, di Israele, della Tunisia, della Siria, di Malta e del Marocco ( 18 ).

(8)

Poiché i regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95 del Consiglio sono stati entrambi modificati più volte e in modo sostanziale, risulta necessario procedere a una loro rifusione e a una loro semplificazione, in linea con la risoluzione del Consiglio, del 25 ottobre 1996, sulla semplificazione e la razionalizzazione delle normative e delle procedure doganali della Comunità ( 19 ). Al fine di razionalizzare l'attuazione delle misure tariffarie in questione, è necessario che le disposizioni relative ai contingenti tariffari e ai quantitativi di riferimento siano raggruppate in un unico regolamento, che tenga conto delle successive modifiche dei regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95 nonché delle modifiche apportate ai codici della nomenclatura combinata e alle suddivisioni Taric.

(9)

Poiché gli accordi preferenziali in questione sono conclusi a tempo indeterminato, è opportuno non limitare la durata del presente regolamento.

(10)

L'ammissibilità a beneficiare delle concessioni tariffarie è subordinata alla presentazione alle autorità doganali dell'apposita prova d'origine, come disposto dagli accordi preferenziali in oggetto tra la Comunità europea e i paesi mediterranei.

(11)

Tali accordi preferenziali prevedono che, se il quantitativo di riferimento viene superato, la Comunità ha la possibilità di sostituire nel successivo periodo preferenziale la concessione attribuita nel quadro di quel quantitativo di riferimento con un contingente tariffario di pari entità.

(12)

Per effetto degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, i dazi doganali della tariffa doganale comune sono diventati, per alcuni prodotti, altrettanto favorevoli che le concessioni tariffarie accordate ai medesimi prodotti nel quadro degli accordi preferenziali mediterranei. Non è pertanto necessario continuare a prevedere la gestione del contingente tariffario per le preparazioni e conserve di carne di tacchino originarie d'Israele o del quantitativo di riferimento per i piselli destinati alla semina originari del Marocco.

(13)

Le decisioni del Consiglio o della Commissione che modificano la nomenclatura combinata e i codici Taric non comportano alcuna modifica sostanziale. Per motivi di semplificazione e per rendere possibile la tempestiva pubblicazione dei regolamenti che applicano i contingenti tariffari e i quantitativi di riferimento comunitari stabiliti dai nuovi accordi preferenziali, protocolli, scambi di lettere o altri atti conclusi tra la Comunità e i paesi mediterranei e nella misura in cui tali atti specificano già quali prodotti possono beneficiare di preferenze tariffarie nell'ambito di contingenti tariffari e quantitativi di riferimento e indicano i relativi volumi, dazi, periodi ed eventuali criteri di ammissibilità, è opportuno disporre che la Commissione, previa consultazione del comitato del codice doganale, possa apportare al presente regolamento tutte le modifiche e gli adeguamenti tecnici necessari. Questo non influisce la procedura specifica prevista dal regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli ( 20 ).

(14)

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ( 21 ) ha codificato le norme di gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l'ordine cronologico delle date di dichiarazione in dogana e della sorveglianza delle importazioni preferenziali.

(15)

Per ragioni di rapidità e di efficacia, è opportuno che lo scambio di comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione si svolga, nei limiti del possibile, per via telematica.

(16)

L'ammissibilità a beneficiare delle concessioni tariffarie per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) è subordinata alla conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco nonché della Gisgiordania e della Striscia di Gaza ( 22 ).

(17)

I vini originari dell'Algeria, del Marocco e della Tunisia recanti una denominazione di origine controllata devono essere accompagnati da un certificato di denominazione d'origine conforme al modello riportato nell'accordo preferenziale o dal documento V I 1 o da un estratto V I 2 recante le annotazioni di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3590/85 della Commissione, del 18 dicembre 1985, relativo all'attestato e al bollettino d'analisi previsti per l'importazione di vini, succhi e mosti d'uve ( 23 ).

(18)

L'ammissibilità a beneficiare del contingente tariffario per i vini liquorosi originari di Cipro è subordinata al rispetto della condizione secondo cui i vini devono essere definiti «vini liquorosi» nel documento V I 1 o nell'estratto V I 2 previsti dal regolamento (CEE) n. 3590/85 della Commissione.

(19)

La decisione del Consiglio, del 22 dicembre 2000, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica tunisina sulle misure di liberalizzazione reciproche e la modifica dei protocolli agricoli dell'accordo di associazione CE/Repubblica tunisina ( 24 ), prevede nuove concessioni tariffarie e cambiamenti per le concessioni già esistenti di cui alcune sono inserite nell'ambito di contingenti tariffari comunitari e quantitativi di riferimento.

(20)

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ( 25 ),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



▼M6

Articolo 1

Concessioni tariffarie nell'ambito di contingenti tariffari o quantitativi di riferimento comunitari

I prodotti originari dell'Algeria, del Marocco, della Tunisia, dell'Egitto, della Siria, del Libano, d'Israele, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza e della Turchia, elencati agli allegati I-IX, quando sono immessi in libera pratica nella Comunità, sono ammissibili a beneficiare dell'esenzione dai dazi doganali o di aliquote di dazio ridotte entro i limiti dei contingenti tariffari o nel quadro dei quantitativi di riferimento comunitari, per i periodi di tempo e conformemente alle disposizioni previsti nel presente regolamento.

▼M16

Articolo 1 bis

Sospensione dell’applicazione dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento per i prodotti originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

L’applicazione dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento di cui all’allegato VIII ai prodotti originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza è temporaneamente sospesa per un periodo di dieci anni a decorrere dal 1o gennaio 2012.

Tuttavia, in funzione dei futuri sviluppi economici della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, può essere presa in considerazione un’eventuale proroga per un periodo supplementare almeno un anno prima della scadenza del periodo decennale disposto dall’accordo in forma di scambio di lettere approvato a nome dell’Unione con la decisione 2011/824/UE del Consiglio ( 26 ).

▼M16 —————

▼M10

Articolo 3

Condizioni particolari per l'ammissibilità di alcuni vini a beneficiare dei contingenti tariffari

Per poter beneficiare dei contingenti tariffari comunitari di cui agli allegati I, II e III, numeri d'ordine 09.1001, 09.1107 e 09.1205, i vini devono essere corredati di un certificato di denominazione d'origine, rilasciato dalla competente autorità algerina, marocchina o tunisina, conforme al modello che figura nell'allegato XII, oppure di un documento VI 1 o di un estratto VI 2 recante le annotazioni di cui all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2001.

▼M3

Articolo 3 bis

Disposizioni specifiche per i contingenti tariffari per i pomodori originari del Marocco

Per i pomodori di cui al codice NC 0702 00 00 immessi in libera pratica ogni anno nel periodo dal 1o ottobre al 31 maggio (in seguito denominato «campagna d'importazione»), i prelievi dai contingenti tariffari mensili applicabili sotto il numero d'ordine 09.1104 durante i mesi dal 1o ottobre a 31 dicembre e durante i mesi dal 1o gennaio al 31 marzo sono sospesi ogni anno rispettivamente il 15 gennaio e il secondo giorno lavorativo della Commissione successivo al 1o aprile. Il giorno lavorativo seguente della Commissione, i servizi di detta Commissione determinano il saldo non utilizzato di ciascuno di tali contingenti tariffari e lo mettono a disposizione nell'ambito del contingente tariffario supplementare applicabile per la campagna d'importazione in questione sotto il numero d'ordine 09.1112.

Da tali date in poi, i prelievi retroattivi dai contingenti tariffari mensili sospesi e le successive restituzioni dei volumi non utilizzati ai contingenti tariffari mensili sospesi si effettuano sul contingente tariffario supplementare applicabile per la campagna d'importazione in questione.

▼B

Articolo 4

Gestione dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento

1.  I contingenti tariffari di cui al presente regolamento vengono gestiti dalla Commissione conformemente agli articoli 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

2.  I prodotti immessi in libera pratica con il beneficio delle aliquote preferenziali, in particolare delle aliquote concesse nei limiti dei quantitativi di riferimento di cui all'articolo 1, sono soggetti alla sorveglianza comunitaria, conformemente all'articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93. Di concerto con gli Stati membri, la Commissione decide, a quali prodotti, oltre a quelli interessati dai quantitativi di riferimento, applicare la sorveglianza.

3.  Lo scambio di comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione sulla gestione dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento si svolge, nei limiti del possibile, per via telematica.

Articolo 5

Attribuzione di competenze

1.  Senza pregiudizio della procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 3448/93 e in conformità dell'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento la Commissione ha il potere di adottare le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento, più precisamente:

a) le modifiche e gli adeguamenti tecnici resi necessari da modifiche apportate ai codici della nomenclatura combinata e alle suddivisioni Taric;

b) gli adeguamenti resi necessari dall'entrata in vigore di nuovi accordi, protocolli, scambi di lettere o qualsiasi altro atto concluso tra la Comunità e i paesi mediterranei e adottato dal Consiglio, qualora tali accordi, protocolli, scambi di lettere o altri atti del Consiglio indichino specificamente i prodotti ammissibili a beneficiare delle preferenze tariffarie nel quadro di contingenti tariffari e di quantitativi di riferimento e forniscano i relativi volumi, dazi, periodi ed eventuali criteri di ammissibilità.

2.  Le disposizioni adottate in base al paragrafo 1 non autorizzano la Commissione a:

a) procedere al riporto di quantitativi preferenziali da un periodo ad un altro;

b) trasferire quantitativi da un contingente tariffario o quantitativo di riferimento ad un altro contingente tariffario o quantitativo di riferimento;

c) trasferire quantitativi da un contingente tariffario ad un quantitativo di riferimento e viceversa;

d) modificare i calendari riportati negli accordi, protocolli, scambi di lettere o altri atti del Consiglio;

e) adottare atti legislativi che incidano sui contingenti tariffari gestiti mediante licenze di importazione.

Articolo 6

Comitato di gestione

1.  La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 ( 27 ), in appresso denominato il «comitato».

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.  Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 7

Cooperazione

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per assicurare il rispetto del presente regolamento.

Articolo 8

Abrogazioni

I regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95 sono abrogati.

I riferimenti ai regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95 si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza che figura nell'allegato XIII.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2001 per i contingenti tariffari con numeri d'ordine 09.1211, 09.1215, 09.1217, 09.1218, 09.1219 e 09.1220 di cui all'allegato III.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M10




ALLEGATO I

ALGERIA

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Dove sono indicate posizioni di codice ex, lo schema preferenziale viene determinato applicando il codice NC e la corrispondente descrizione presi congiuntamente.



PARTE A:

Contingenti tariffari

N. d'ordine

Codice NC

Suddivisione TARIC

Designazione delle merci

Periodo contingentale

Volume del contingente

(in tonnellate, peso netto)

Dazio contingentale

09.1002

0409 00 00

 

Miele naturale

dall'1.1. al 31.12.

100

Esenzione

09.1004

0603

 

Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati

dall'1.1. al 31.12.

100

Esenzione

09.1005

0604

 

Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati

dall'1.1. al 31.12.

100

Esenzione

09.1006

ex070190 50

 

Patate di primizia, fresche o refrigerate

dall'1.1. al 31.3.

5 000

Esenzione

09.1007

0809 10 00

 

Albicocche, fresche

dall'1.1. al 31.12.

1 000

Esenzione (1)

09.1008

0810 10 00

 

Fragole, fresche

dall'1.1. al 31.3.

500

Esenzione

09.1009

1509

 

Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

dall'1.1. al 31.12.

1 000

Esenzione

1510 00

 

Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509

09.1010

ex151219 90

10

Oli di girasole raffinati

dall'1.1. al 31.12.

25 000

Esenzione

09.1011

2002 10 10

 

Pomodori pelati, preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico

dall'1.1. al 31.12.

300

Esenzione

09.1012

2002 90 31

2002 90 39

2002 90 91

2002 90 99

 

Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non interi né in pezzi, aventi tenore di sostanza secca, in peso, non inferiore a 12 %

dall'1.1. al 31.12.

300

Esenzione

09.1013

2009 50

 

Succhi di pomodoro

dall'1.1. al 31.12.

200

Esenzione

09.1014

ex200980 35

40, 91

Succhi di albicocca

dall'1.1. al 31.12.

200

Esenzione (1)

ex200980 38

93, 97

ex200980 79

40, 80

ex200980 86

50, 80

ex200980 89

50, 80

ex200980 99

15, 92

09.1001

ex220421 79

71

Vini con le seguenti denominazioni d'origine: Aïn Bessem-Bouira, Médéa, Coteaux du Zaccar, Dahra, Coteaux de Mascara, Monts du Tessalah, Coteaux de Tlemcen, con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 15 % vol, in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri

dall'1.1. al 31.12.

224 000 hl

Esenzione

ex220421 80

71

ex220421 84

51

ex220421 85

71

09.1003

2204 10 19

2204 10 99

 

Altri vini spumanti

dall'1.1. al 31.12.

224 000 hl

Esenzione

2204 21 10

2204 21 79

 

Altri vini di uve fresche

ex220421 80

71

79

80

2204 21 84

 

ex220421 85

71

79

80

ex220421 94

20

ex220421 98

20

ex220421 99

2204 29 10

2204 29 65

10

ex220429 75

2204 29 83

10

ex220429 84

20

ex220429 94

20

ex220429 98

20

ex220429 99

10

(1)   L'esenzione si applica esclusivamente al dazio ad valorem.



PARTE B:

Quantitativi di riferimento

N. d'ordine

Codice NC

Suddivisione TARIC

Designazione delle merci

Periodo del quantitativo di riferimento

Volume del quantitativo di riferimento

(in tonnellate, peso netto)

Dazio del quantitativo di riferimento

18.0410

0704 10 00

 

Cavolfiori e cavoli broccoli, freschi o refrigerati

dall'1.10. al 14.4. e dall'1.12. al 31.12.

1 000

Esenzione

0704 20 00

 

Cavoletti di Bruxelles, freschi o refrigerati

dall'1.1. al 31.12.

0704 90

 

Altri cavoli, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati

dall'1.1. al 31.12.

18.0420

0709 52 00

 

Tartufi, freschi o refrigerati

dall'1.1. al 31.12.

100

Esenzione

18.0430

ex200510 00

10

20

40

Asparagi, carote e miscugli di ortaggi e di legumi omogeneizzati, preparati o conservati ma non nell'aceto o nell’acido acetico, non congelati

dall'1.1. al 31.12.

200

Esenzione

18.0440

ex200510 00

30

80

Altri ortaggi e legumi omogeneizzati, preparati o conservati ma non nell'aceto o nell’acido acetico, non congelati, diversi da asparagi, carote e miscugli di ortaggi e di legumi

dall'1.1. al 31.12.

200

Esenzione

18.0450

2005 51 00

 

Fagioli in grani, preparati o conservati ma non nell'aceto o nell’acido acetico, non congelati

dall'1.1. al 31.12.

200

Esenzione

18.0460

2005 60 00

 

Asparagi, preparati o conservati ma non nell'aceto o nell’acido acetico, non congelati

dall'1.1. al 31.12.

200

Esenzione

18.0470

2005 90 50

 

Carciofi, preparati o conservati ma non nell'aceto o nell’acido acetico, non congelati

dall'1.1. al 31.12.

200

Esenzione

18.0480

2005 90 60

 

Carote, preparate o conservate ma non nell'aceto o nell’acido acetico, non congelate

dall'1.1. al 31.12.

200

Esenzione

18.0490

2005 90 70

 

Miscugli di ortaggi, preparati o conservati ma non nell'aceto o nell’acido acetico, non congelati

dall'1.1. al 31.12.

200

Esenzione

18.0500

2005 90 80

 

Altri ortaggi e legumi, preparati o conservati ma non nell'aceto o nell’acido acetico, non congelati

dall'1.1. al 31.12.

200

Esenzione

18.0510

2007 91 90

 

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta ottenute mediante cottura di agrumi, aventi tenore, in peso, di zuccheri non superiore a 13 %, diverse dalle preparazioni omogeneizzate

dall'1.1. al 31.12.

200

Esenzione

18.0520

2007 99 91

 

Puree di mele, aventi tenore, in peso, di zuccheri non superiore a 13 %

dall'1.1. al 31.12.

200

Esenzione

18.0530

2007 99 98

 

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta ottenute mediante cottura di altre frutta, aventi tenore, in peso, di zuccheri non superiore a 13 %, diverse dalle preparazioni omogeneizzate

dall'1.1. al 31.12.

200

Esenzione

▼M3




ALLEGATO II

MAROCCO

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice «ex», il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.



PARTE A:  contingenti tariffari

Numero d'ordine

Codice NC

Suddivisione TARIC

Designazione delle merci

Periodo contingentale

Volume del contingente

(peso netto in t)

Dazio contingentale

09.1135

 
 

Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi:

dal 15.10.2003 al 31.5.2004

3 000

Esenzione

0603 10 10

 

—  Rose

0603 10 20

 

—  Garofani

0603 10 40

 

—  Gladioli

0603 10 50

 

—  Crisantemi

dal 15.10.2004 al 31.5.2005

3 090

 

dal 15.10.2005 al 31.5.2006

3 180

 

dal 15.10.2006 al 31.5.2007

3 270

 

dal 15.10.2007 al 31.5.2008 e per ogni periodo successivo dal 15.10 al 31.5

3 360

09.1136

 
 

Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi:

dal 15.10.2003 al 14.5.2004

2 000

Esenzione

0603 10 30

 

—  Orchidee

0603 10 80

 

—  Altri

dal 15.10.2004 al 14.5.2005

2 060

 

dal 15.10.2005 al 14.5.2006

2 120

 

dal 15.10.2006 al 14.5.2007

2 180

 

dal 15.10.2007 al 14.5.2008 e per ogni periodo successivo dal 15.10 al 14.5

2 240

09.1115

ex070190 50

 

Patate di primizia e patate dette «primizia», fresche o refrigerate

dall'1.12.2003 al 30.4.2004

120 000

Esenzione

ex070190 90

10

dall'1.12.2004 al 30.4.2005

123 600

dall'1.12.2005 al 30.4.2006

127 200

dall'1.12.2006 al 30.4.2007

130 800

dall'1.12.2007 al 30.4.2008 e per ogni periodo successivo dall'1.12 al 30.4

134 400

▼M9

09.1104

0702 00 00

 

Pomodori, freschi o refrigerati

dall’1.10. al 31.10

10 600

Esenzione (1) (2)

09.1104

0702 00 00

 

Pomodori, freschi o refrigerati

dall’1.11. al 30.11

27 700

Esenzione (1) (2)

09.1104

0702 00 00

 

Pomodori, freschi o refrigerati

dall’1.12. al 31.12.

31 300

Esenzione (1) (2)

09.1104

0702 00 00

 

Pomodori, freschi o refrigerati

dall’1.1. al 31.1.

31 300

Esenzione (1) (2)

09.1104

0702 00 00

 

Pomodori, freschi o refrigerati

dall'1.2. al 28/29.2.

31 300

Esenzione (1) (2)

09.1104

0702 00 00

 

Pomodori, freschi o refrigerati

dall’1.3. al 31.3.

31 300

Esenzione (1) (2)

09.1104

0702 00 00

 

Pomodori, freschi o refrigerati

dall’1.4. al 30.4.

16 500

Esenzione (1) (2)

09.1104

0702 00 00

 

Pomodori, freschi o refrigerati

dall'1.5. al 31.5.2004

4 000

Esenzione (1) (2)

dall'1.5. al 31.5.2005 e per ogni periodo successivo dall'1.5. al 31.5.

5 000

Esenzione (1) (2)

09.1112

0702 00 00

 

Pomodori, freschi o refrigerati

dall’1.11.2003 fino al 31.5.2004

15 000

Esenzione (1) (2)

dall’1.11.2004 fino al 31.5.2005

28 000 (3)

Esenzione (1) (2)

dall’1.11.2005 fino al 31.5.2006

38 000 (4)

Esenzione (1) (2)

dall'1.11.2006 al 31.5.2007 e per ogni periodo successivo dall'1.11. al 31.5

48 000 (5)

Esenzione (1) (2)

▼M3

09.1127

0703 10 11

0703 10 19

 

Cipolle, comprese le cipolle selvatiche della specie Muscari comosum, fresche o refrigerate

dal 15.2 al 15.5.2004

8 240

Esenzione

ex070990 90

50

dal 15.2 al 15.5.2005

8 480

dal 15.2 al 15.5.2006

8 720

dal 15.2 al 15.5.2007 e per ogni periodo successivo dal 15.2 al 15.5

8 960

09.1102

0703 10 90

0703 20 00

0703 90 00

 

Scalogni, agli, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati

dall'1.1 al 31.12.2004

1 030

Esenzione

 

dall'1.1 al 31.12.2005

1 060

 

dall'1.1 al 31.12.2006

1 090

 

dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi

1 120

09.1106

ex07 04

 

Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli-rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati, esclusi i cavoli cinesi

dall'1.1 al 31.12.2004

515

Esenzione

 

dall'1.1 al 31.12.2005

530

 

dall'1.1 al 31.12.2006

545

 

dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi

560

09.1109

ex070490 90

20

Cavoli cinesi, freschi o refrigerati

dall'1.1 al 31.12.2004

206

Esenzione

dall'1.1 al 31.12.2005

212

dall'1.1 al 31.12.2006

218

dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi

224

09.1108

0705 11 00

 

Lattughe a cappuccio, fresche o refrigerate

dall'1.1 al 31.12.2004

206

Esenzione

 

dall'1.1 al 31.12.2005

212

 

dall'1.1 al 31.12.2006

218

 

dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi

224

▼M9 —————

▼M9

09.1137

0707 00 05

 

Cetrioli, freschi o refrigerati

dall’1.11.2003 fino al 31.5.2004

5 429 + 85,71 tonnellate peso netto di aumento dall'1.5. al 31.5.2004

Esenzione (1) (6)

dall'1.11.2004 al 31.5.2005 e per ogni periodo successivo dall'1.11. al 31.5.

6 200

▼M3

09.1113

0707 00 90

 

Cetriolini, freschi o refrigerati

dall'1.1 al 31.12.2004

103

Esenzione

 

dall'1.1 al 31.12.2005

106

 

dall'1.1 al 31.12.2006

109

 

dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi

112

09.1138

0709 10 00

 

Carciofi, freschi o refrigerati

dall'1.11 al 31.12

500

Esenzione (1) (7)

09.1120

 
 

Altri ortaggi o legumi, freschi o refrigerati:

dall'1.1 al 31.12.2004

9 270

Esenzione

0709 40 00

 

—  Sedani, esclusi i sedani-rapa

ex070951 00

90

—  Funghi del genere Agaricus, esclusi i funghi coltivati

dall'1.1 al 31.12.2005

9 540

0709 59 10

 

—  Funghi galletti o gallinacci

dall'1.1 al 31.12.2006

9 810

0709 59 30

 

—  Funghi porcini

dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi

10 080

ex070959 90

90

—  Altri funghi, esclusi i funghi coltivati

0709 70 00

 

—  Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)

09.1133

0709 90 70

 

Zucchine, fresche o refrigerate

dall'1.10.2003 al 20.4.2004

13 276

Esenzione (1) (8)

 

per ogni periodo successivo dall'1.10 al 20.4

20 000

09.1143

ex07 10

 

Ortaggi o legumi (anche cotti in acqua o al vapore), congelati, esclusi i piselli delle sottovoci 0710 21 00 ed ex071029 00 ed esclusi altri pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta della sottovoce 0710 80 59

dall'1.1 al 31.12.2004

10 300

Esenzione

 

dall'1.1 al 31.12.2005

10 600

 

dall'1.1 al 31.12.2006

10 900

 

dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi

11 200

09.1125

0711 40 00

0711 51 00

0711 59 00

0711 90 30

0711 90 50

0711 90 80

0711 90 90

 

Cetrioli e cetriolini, funghi, tartufi, granturco dolce, cipolle, altri ortaggi o legumi (esclusi pimenti del genre Capsicum o del genre Pimenta) e miscele di ortaggi o legumi, temporaneamente conservati, ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati

dall'1.1 al 31.12.2004

618

Esenzione

 

dall'1.1 al 31.12.2005

636

 

dall'1.1 al 31.12.2006

654

 

dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi

672

09.1126

ex07 12

 

Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati, escluse le cipolle della sottovoce 0712 20 00 ed escluse le olive della sottovoce ex071290 90

dall'1.1 al 31.12.2004

2 060

Esenzione

 

dall'1.1 al 31.12.2005

2 120

 

dall'1.1 al 31.12.2006

2 180

 

dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi

2 240

▼M9

09.1122

0805 10 10 (12)

 

Arance fresche

dall’1.12.2003 fino al 31.5.2004

300 000 + 1 133,33 tonnellate peso netto di aumento dall'1.5. al 31.5.2004

Esenzione (1) (9)

0805 10 30 (12)

 

0805 10 50 (12)

 

ex080510 80

10

 
 

dall'1.12.2004 al 31.5.2005 e per ogni periodo successivo dall'1.12. al 31.5.

306 800

09.1130

ex080520 10

05

Clementine fresche

dall’1.11.2003 fino al 29.2.2004

120 000

Esenzione (1) (10)

dall'1.11.2004 al 28.2.2005 e per ogni periodo successivo dall'1.11. al 28/29.2.

143 700

▼M3

09.1145

0808 20 90

 

Cotogne fresche

dall'1.1 al 31.12

1 000

Esenzione

09.1128

0809 10 00

 

—  Albicocche fresche

dall'1.1 al 31.12.2004

3 605

Esenzione (11)

0809 20

 

—  Ciliege fresche

0809 30

 

—  Pesche (comprese le pesche noci) fresche

dall'1.1 al 31.12.2005

3 710

 

dall'1.1 al 31.12.2006

3 815

 

dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi

3 920

09.1134

0810 50 00

 

Kiwi freschi

dall'1.1 al 30.4.2004

257,5

Esenzione

 

dall'1.1 al 30.4.2005

265

 

dall'1.1 al 30.4.2006

272,5

 

dall'1.1 al 30.4.2007 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 30.4

280

09.1140

1509

 

—  Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

dall'1.1 al 31.12.2004

3 605

Esenzione

1510 00

 

—  Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509

dall'1.1 al 31.12.2005

3 710

 

dall'1.1 al 31.12.2006

3 815

 

dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi

3 920

09.1147

ex200110 00

90

Cetriolini, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico

dall'1.1 al 31.12.2004

10 300 peso netto sgocciolato in t

Esenzione

dall'1.1 al 31.12.2005

10 600 peso netto sgocciolato in t

dall'1.1 al 31.12.2006

10 900 peso netto sgocciolato in t

dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi

11 200 peso netto sgocciolato in t

09.1142

2002 90

 

Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, esclusi i pomodori interi o in pezzi

dall'1.1 al 31.12.2004

2 060

Esenzione

 

dall'1.1 al 31.12.2005

2 120

 

dall'1.1 al 31.12.2006

2 180

 

dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi

2 240

09.1119

2004 90 50

2005 40 00

2005 59 00

 

Piselli (Pisum sativum) e fagiolini preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, anche congelati

dall'1.1 al 31.12.2004

10 815

Esenzione

 

dall'1.1 al 31.12.2005

11 130

 

dall'1.1 al 31.12.2006

11 445

 

dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi

11 760

09.1144

2008 50 61

2008 50 69

 

Albicocche, altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di alcole, con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg

dall'1.1 al 31.12.2004

10 300

Esenzione

 

dall'1.1 al 31.12.2005

10 600

 

dall'1.1 al 31.12.2006

10 900

 

dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi

11 200

09.1146

2008 50 71

2008 50 79

 

Albicocche, altrimente preparate o conservate, senza aggiunta di alcole, con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg

dall'1.1 al 31.12.2004

5 150

Esenzione

 

dall'1.1 al 31.12.2005

5 300

 

dall'1.1 al 31.12.2006

5 450

 

dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi

5 600

09.1105

ex200850 92

20

Polpe di albicocche, senza aggiunta né di alcole né di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore o uguale a 4,5 kg

dall'1.1 al 31.12.2004

10 300

Esenzione

ex200850 94

20

dall'1.1 al 31.12.2005

10 600

dall'1.1 al 31.12.2006

10 900

dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi

11 200

09.1148

2008 50 99

 

Albicocche, altrimente preparate o conservate, senza aggiunta né di alcole, né di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore ad 4,5 kg

dall'1.1 al 31.12.2004

7 416

Esenzione

ex200870 98

21

Mezze pesche (comprese le pesche noci), altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta né di alcole né di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore a 4,5 kg

dall'1.1 al 31.12.2005

7 632

dall'1.1 al 31.12.2006

7 848

dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi

8 064

09.1149

2008 92 51

2008 92 59

2008 92 72

2008 92 74

2008 92 76

2008 92 78

 

Miscugli di frutta, con aggiunta di zuccheri, ma senza aggiunta di alcole

dall'1.1 al 31.12.2004

103

Esenzione

 

dall'1.1 al 31.12.2005

106

 

dall'1.1 al 31.12.2006

109

 

dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi

112

09.1123

2009 11

2009 12 00

2009 19

 

Succhi di arancia

dall'1.1 al 31.12.2004

51 500

Esenzione (1)

 

dall'1.1 al 31.12.2005

53 000

 

dall'1.1 al 31.12.2006

54 500

 

dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi

56 000

09.1192

2009 21 00

2009 29

 

Succhi di pompelmo o di pomelo

dall'1.1 al 31.12.2004

1 030

Esenzione (1)

 

dall'1.1 al 31.12.2005

1 060

 

dall'1.1 al 31.12.2006

1 090

 

dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi

1 120

09.1131

2204 10 19

2204 10 99

 

Vini spumanti, altri

dall'1.1 al 31.12.2004

98 056 hl

Esenzione

2204 21 10

 

Altri vini di uve fresche

dall'1.1 al 31.12.2005

100 912 hl

2204 21 79

 

dall'1.1 al 31.12.2006

103 768 hl

ex220421 80

72

79

80

dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi

106 624 hl

2204 21 83

 

ex220421 84

10

72

79

80

ex220421 94

10

30

ex220421 98

10

30

ex220421 99

2204 29 10

2204 29 65

10

ex220429 75

2204 29 83

10

ex220429 84

10

30

ex220429 94

10

30

ex220429 98

10

30

ex220429 99

10

09.1107

ex220421 79

72

Vini con le seguenti denominazioni d'origine: Berkane, Saïs, Beni M'Tir, Guerrouane, Zemmour e Zennata, con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 15 % vol, presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri

dall'1.1 al 31.12.2004

57 680 hl

Esenzione

ex220421 80

72

ex220421 83

72

dall'1.1 al 31.12.2005

59 360 hl

ex220421 84

72

dall'1.1 al 31.12.2006

61 040 hl

dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi

62 720 hl

▼M9

09.1150

 
 

Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi

dall'1.6. al 30.6.2004

51,5

Esenzione

0603 10 10

— Rose

0603 10 20

— Garofani

0603 10 40

— Gladioli

0603 10 50

— Crisantemi

 
 

dall'1.6. al 30.6.2005

53

 
 

dall'1.6. al 30.6.2006

54,5

 
 

dall'1.6. al 30.6.2007 e per ogni periodo successivo dall'1.6. al 30.6.

56

09.1118

0810 10 00

 

Fragole, fresche

dall’1.4. al 30.4.

100

Esenzione

(1)   L'esenzione si applica esclusivamente al dazio ad valorem.

(2)   Nell'ambito di questo contingente tariffario, il dazio specifico previsto nell'elenco delle concessioni della Comunità all'OMC è ridotto a zero, se il prezzo d'entrata non è inferiore a 461 EUR/t, che corrisponde al prezzo d'entrata concordato tra la Comunità europea e il Marocco. Se il prezzo di entrata di una partita è del 2 %, 4 %, 6 % o 8 % inferiore al prezzo di entrata concordato, il dazio doganale specifico contingentale è pari rispettivamente al 2 %, 4 %, 6 % o 8 % di tale prezzo d'entrata concordato. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo d'entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede OMC.

(3)   Questo volume contingentale viene ridotto a 8 000 tonnellate peso netto se il volume complessivo dei pomodori originari del Marocco immessi in libera pratica nella Comunità tra il 1o ottobre 2003 e il 31 maggio 2004 supera il volume di 191 900 tonnellate peso netto.

(4)   Questo volume contingentale viene ridotto a 18 000 tonnellate peso netto se il volume complessivo dei pomodori originari del Marocco immessi in libera pratica nella Comunità tra il 1o ottobre 2004 e il 31 maggio 2005 supera l’importo dei volumi dei contingenti tariffari mensili recanti il numero d’ordine 09.1104 applicabili tra il 1o ottobre 2004 e il 31 maggio 2005 e il volume del contingente tariffario supplementare recante il numero d’ordine 09.1112 applicabile tra il 1o novembre 2004 e il 31 maggio 2005. Per la determinazione del volume complessivo importato è consentita una tolleranza massima dell’1 %.

(5)   Questo volume contingentale viene ridotto a 28 000 tonnellate peso netto se il volume complessivo dei pomodori originari del Marocco immessi in libera pratica nella Comunità tra il 1o ottobre 2005 e il 31 maggio 2006 supera l’importo dei volumi dei contingenti tariffari mensili recanti il numero d’ordine 09.1104 applicabili tra il 1o ottobre 2005 e il 31 maggio 2006 e il volume del contingente tariffario supplementare recante il numero d’ordine 09.1112 applicabile tra il 1o novembre 2005 e il 31 maggio 2006. Per la determinazione del volume complessivo importato è consentita una tolleranza massima dell’1 %. Tali disposizioni si applicheranno al volume di ciascun contingente tariffario supplementare previsto successivamente e applicabile dal 1o novembre al 31 maggio.

(6)   Nell'ambito di questo contingente tariffario, il dazio specifico previsto nell'elenco delle concessioni della Comunità all'OMC è ridotto a zero, se il prezzo d'entrata non è inferiore a 449 EUR/t, che corrisponde al prezzo d'entrata concordato tra la Comunità europea e il Marocco. Se il prezzo di entrata di una partita è del 2 %, 4 %, 6 % o 8 % inferiore al prezzo di entrata concordato, il dazio doganale specifico contingentale è pari rispettivamente al 2 %, 4 %, 6 % o 8 % di tale prezzo d'entrata concordato. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo d'entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede OMC.

(7)   Nell'ambito di questo contingente tariffario, il dazio specifico previsto nell'elenco delle concessioni della Comunità all'OMC è ridotto a zero, se il prezzo d'entrata non è inferiore a 571 EUR/t, che corrisponde al prezzo d'entrata concordato tra la Comunità europea e il Marocco. Se il prezzo di entrata di una partita è del 2 %, 4 %, 6 % o 8 % inferiore al prezzo di entrata concordato, il dazio doganale specifico contingentale è pari rispettivamente al 2 %, 4 %, 6 % o 8 % di tale prezzo d'entrata concordato. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo d'entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede OMC.

(8)   Nell'ambito di questo contingente tariffario, il dazio specifico previsto nell'elenco delle concessioni della Comunità all'OMC è ridotto a zero, se il prezzo d'entrata non è inferiore a:

— 424 EUR/t dal 1o ottobre al 31 gennaio e dal 1o al 20 aprile, che corrisponde al prezzo d'entrata concordato tra la Comunità europea e il Marocco,

— durante il periodo dal 1o febbraio al 31 marzo si applica il prezzo d'entrata OMC de 413 EUR/t che è più favorevole del prezzo d'entrata concordato.

(9)   Nell'ambito di questo contingente tariffario, il dazio specifico previsto nell'elenco delle concessioni della Comunità all'OMC è ridotto a zero, se il prezzo d'entrata non è inferiore a 264 EUR/t, che corrisponde al prezzo d'entrata concordato tra la Comunità europea e il Marocco. Se il prezzo di entrata di una partita è del 2 %, 4 %, 6 % o 8 % inferiore al prezzo di entrata concordato, il dazio doganale specifico contingentale è pari rispettivamente al 2 %, 4 %, 6 % o 8 % di tale prezzo d'entrata concordato. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo d'entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede OMC.

(10)   Nell'ambito di questo contingente tariffario, il dazio specifico previsto nell'elenco delle concessioni della Comunità all'OMC è ridotto a zero, se il prezzo d'entrata non è inferiore a 484 EUR/t, che corrisponde al prezzo d'entrata concordato tra la Comunità europea e il Marocco. Se il prezzo di entrata di una partita è del 2 %, 4 %, 6 % o 8 % inferiore al prezzo di entrata concordato, il dazio doganale specifico contingentale è pari rispettivamente al 2 %, 4 %, 6 % o 8 % di tale prezzo d'entrata concordato. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo d'entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede OMC.

(11)   L'esenzione si applica esclusivamente al dazio ad valorem. escluse le importazioni di ciliege fresche dal 1o al 20 maggio, per le quali l'esenzione si applica ugualmente al dazio minimo specifico.

(12)   A decorrere dal 1o gennaio 2005 i codici NC 0805 10 10, 0805 10 30 e 0805 10 50 saranno sostituiti dal codice 0805 10 20.



PARTE B:  Quantitativi di riferimento

Numero d'ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Periodo del quantitativo di riferimento

Volume del quantitativo di riferimento (in tonnellate, peso netto)

Dazio del quantitativo di riferimento

18.0105

0705 19 00

—  Lattughe (Lactuca sativa), fresche o refrigerate, diverse dalle lattughe a cappuccio

dall'1.5. al 31.12.2004

2 060

Esenzione

0705 29 00

—  Cicorie (Cichorium spp.), fresche o refrigerate, diverse dalle cicorie Witloof

0706

—  Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati

 
 

dall'1.1. al 31.12.2005

3 180

 
 

dall'1.1. al 31.12.2006

3 270

 
 

per ogni periodo successivo dall'1.1. al 31.12.

3 360

▼B




ALLEGATO III

TUNISIA

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice «ex», il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.



PARTE A:  Contingenti tariffari

Numero d'ordine

Codice NC

Suddivisione Taric

Designazione delle merci

Periodo contingentale

Volume del contingente

(in tonnellate)

Dazio contingentale

09.1218

0409 00 00

 

Miele naturale

dall'1.1 al 31.12

50

Esenzione

09.1211

0603 10

 

Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi

dall'1.1 al 31.12

1 000 (1)

Esenzione

09.1213

ex070190 50

 

Patate di primizia, fresche o refrigerate

dall'1.1 al 31.3

16 800 (1)

Esenzione

09.1219

0711 20 10

 

Olive, temporaneamente conservate, destinate ad usi diversi dalla produzione di olio (2)

dall'1.1 al 31.12

10

Esenzione

09.1207

0805 10 10

 

Arance fresche

dall'1.1 al 31.12

35 123 (1)

Esenzione (3)

0805 10 30

 

0805 10 50

 

ex080510 80

10

09.1201

ex160413 11

20

Preparazione conserve di sardine, della specie Sardina pilchardus

dall'1.1 al 31.12

100

Esenzione

ex160413 19

20

ex160420 50

10

09.1215

2002 90 31

2002 90 39

2002 90 91

2002 90 99

 

Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non interi né in pezzi, aventi tenore, in peso, di sostanza secca uguale o superiore a 12 %

dall'1.1 al 31.12

2 500 (4)

Esenzione

09.1220

2003 20 00

 

Tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico

dall'1.1 al 31.12

5

Esenzione

09.1203

ex200850 92

20

Polpe di albicocche, senza aggiunta né di alcole né di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore o uguale a 4,5 kg

dall'1.1 al 31.12

5 160

Esenzione

ex200850 94

20

09.1217

2008 92 51

2008 92 59

2008 92 72

2008 92 74

2008 92 76

2008 92 78

 

Miscugli di frutta, senza aggiunta di alcole, con aggiunta di zuccheri

dall'1.1 al 31.12

1 000

Esenzione

09.1205

ex220421 79

73

Vini con le seguenti denominazioni d'origine: ►C1  Coteaux de Tebourba ◄ , Coteaux d'Utique, Sidi-Salem, Kelibia, Thibar, Mornag, Grand cru Mornag, con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 15 % vol, presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri

dall'1.1 al 31.12

56 000 hl

Esenzione

ex220421 80

73

ex220421 83

73

ex220421 84

73

09.1209

2204 10 19

2204 10 99

 

Vini spumanti, altri

dall'1.1 al 31.12

179 200 hl

Esenzione

 
 

Altri vini di uve fresche

2204 21 10

 

2204 21 79

 

ex220421 80

73

79

80

2204 21 83

 

ex220421 84

10

73

79

80

ex220421 94

10

30

ex220421 98

10

30

ex220421 99

10

2204 29 10

 

2204 29 65

 

ex220429 75

10

2204 29 83

 

ex220429 84

10

30

ex220429 94

10

30

ex220429 98

10

30

ex220429 99

10

(1)   Il volume di questo contingente tariffario sarà aumentato dal 1o gennaio 2002 al 1o gennaio 2005, secondo quattro quote uguali che rappresentano ciascuna il 3 % di tale volume.

(2)   L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione — GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 71 e successive modifiche].

(3)   L'esenzione si applica esclusivamente al dazio ad valorem.

(4)   Il volume di questo contingente tariffario sarà aumentato fino a 2 875 tonnellate a decorrere dall'1.1.2002, a 3 250 tonnellate dall'1.1.2003, a 3 625 tonnllate dall'1.1.2004 e a 4 000 tonnllate dall'1.1.2005.



PARTE B:  Quantitativi di riferimento

Numero d'ordine

Codice NC

Suddivisione Taric

Desginazione delle merci

Periodo del quantitativo di riferimento

Volume del quantitativo di riferimento

(in tonnellate)

Dazio del quantitativo di riferimento

18.0110

0802 11 90

0802 12 90

 

Mandorle, diverse dalle mandorle amare, anche sgusciate o decorticate

dall'1.1 al 31.12

1 120 (1)

Esenzione

18.0125

ex080510 80

90

Arance, diverse da quelle fresche

dall'1.1 al 31.12

1 680 (1)

Esenzione

18.0145

0809 10 00

 

Albicocche, fresche

dall'1.1 al 31.12

2 240 (1)

Esenzione (2)

(1)   Il volume di questo quantitativo di riferimento sarà aumentato dal 1o gennaio 2002 al 1o gennaio 2005, secondo quattro quote uguali che rappresentano ciascuna il 3 % di tale volume.

(2)   L'esenzione si applica esclusivamente al dazio ad valorem.

▼M15




ALLEGATO IV

EGITTO

Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha valore puramente indicativo, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC esistenti al momento dell’adozione del presente regolamento. Laddove i codici NC siano preceduti dalla dicitura «ex», il regime preferenziale è determinato dall’applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.



Contingenti tariffari

N. d’ordine

Codice NC

Suddivisione TARIC

Designazione delle merci

Periodo contingentale

Volume del contingente

(in tonnellate, peso netto)

Dazio contingentale

09.1712

0703 20 00

 

Aglio, fresco o refrigerato

dall’1.6 al 30.6.2010

727

Esenzione

Dal 15.1.2011 al 30.6.2011 e per ogni periodo successivo dal 15.1 al 30.6

4 000 (1)

09.1783

0707 00 05

 

Cetrioli, freschi o refrigerati

Dal 15.11.2010 al 15.5.2011 e per ogni periodo successivo dal 15.11 al 15.5

3 000 (2)

Esenzione (3)

09.1784

0805 10 20

 

Arance dolci, fresche

dall’1.12 al 31.5

36 300 (4)

Esenzione (5)

09.1799

0810 10 00

 

Fragole, fresche

dall’1.10.2010 al 30.4.2011

10 000

Esenzione

dall’1.10.2011 al 30.4.2012

10 300

dall’1.10.2012 al 30.4.2013

10 609

dall’1.10.2013 al 30.4.2014

10 927

dall’1.10.2014 al 30.4.2015

11 255

dall’1.10.2015 al 30.4.2016 e per ogni periodo successivo dall’1.10 al 30.4

11 593

09.1796

1006 20

 

Riso semigreggio (bruno)

dall’1.6 al 31.12.2010

11 667

Esenzione

dall’1.1 al 31.12.2011

20 600

dall’1.1 al 31.12.2012

21 218

dall’1.1 al 31.12.2013

21 855

dall’1.1 al 31.12.2014

22 510

dall’1.1 al 31.12.2015 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12

23 185

09.1797

1006 30

 

Riso semilavorato o lavorato che sia, o meno, lucidato o brillato

dall’1.6 al 31.12.2010

40 833

Esenzione

dall’1.1 al 31.12.2011

72 100

dall’1.1 al 31.12.2012

74 263

dall’1.1 al 31.12.2013

76 491

dall’1.1 al 31.12.2014

78 786

dall’1.1 al 31.12.2015 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12

81 149

09.1798

1006 40 00

 

Rotture di riso

dall’1.6 al 31.12.2010

46 667

Esenzione

dall’1.1 al 31.12.2011

82 400

dall’1.1 al 31.12.2012

84 872

dall’1.1 al 31.12.2013

87 418

dall’1.1 al 31.12.2014

90 041

dall’1.1 al 31.12.2015 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12

92 742

09.1785

1702 50 00

 

Fruttosio chimicamente puro allo stato solido

dall’1.6 al 31.12.2010

583

Esenzione

Per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12

1 000

09.1786

ex170490 99

91

99

Altri prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao, aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

dall’1.6 al 31.12.2010

583

Esenzione

dall’1.1 al 31.12.2011

1 100

dall’1.1 al 31.12.2012

1 210

dall’1.1 al 31.12.2013

1 331

dall’1.1 al 31.12.2014

1 464

dall’1.1 al 31.12.2015 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12

1 611

09.1787

ex180610 30

10

Cacao in polvere avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 70 % e inferiore a 80 %

dall’1.6 al 31.12.2010

292

Esenzione

dall’1.1 al 31.12.2011

525

dall’1.1 al 31.12.2012

551

dall’1.1 al 31.12.2013

579

dall’1.1 al 31.12.2014

608

dall’1.1 al 31.12.2015 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12

638

09.1788

1806 10 90

 

Cacao in polvere avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d’isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80 %

dall’1.6 al 31.12.2010

292

Esenzione

dall’1.1 al 31.12.2011

525

dall’1.1 al 31.12.2012

551

dall’1.1 al 31.12.2013

579

dall’1.1 al 31.12.2014

608

dall’1.1 al 31.12.2015 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12

638

09.1789

ex180620 95

90

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg, aventi tenore, in peso, di burro di cacao inferiore al 18 % e tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

dall’1.6 al 31.12.2010

292

Esenzione

dall’1.1 al 31.12.2011

525

dall’1.1 al 31.12.2012

551

dall’1.1 al 31.12.2013

579

dall’1.1 al 31.12.2014

608

dall’1.1 al 31.12.2015 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12

638

09.1790

ex190190 99

36

96

Altre preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno del 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno del 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove, aventi tenore, in peso, di saccarosio/isoglucosio uguale o superiore a 70 %

dall’1.6 al 31.12.2010

583

Esenzione

dall’1.1 al 31.12.2011

1 100

dall’1.1 al 31.12.2012

1 210

dall’1.1 al 31.12.2013

1 331

dall’1.1 al 31.12.2014

1 464

dall’1.1 al 31.12.2015 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12

1 611

09.1791

ex210112 98

92

97

Preparazioni a base di caffè, aventi tenore, in peso, di saccarosio/isoglucosio uguale o superiore a 70 %

dall’1.6 al 31.12.2010

583

Esenzione

dall’1.1 al 31.12.2011

1 100

dall’1.1 al 31.12.2012

1 210

dall’1.1 al 31.12.2013

1 331

dall’1.1 al 31.12.2014

1 464

dall’1.1 al 31.12.2015 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12

1 611

09.1792

ex210120 98

85

Preparazioni a base di tè o mate, aventi tenore, in peso, di saccarosio/isoglucosio uguale o superiore a 70 %

dall’1.6 al 31.12.2010

292

Esenzione

dall’1.1 al 31.12.2011

525

dall’1.1 al 31.12.2012

551

dall’1.1 al 31.12.2013

579

dall’1.1 al 31.12.2014

608

dall’1.1 al 31.12.2015 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12

638

09.1793

ex210690 59

10

Altri sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati (esclusi gli sciroppi di isoglucosio, lattosio, glucosio e maltodestrina), aventi tenore, in peso, di saccarosio/isoglucosio uguale o superiore a 70 %

dall’1.6 al 31.12.2010

292

Esenzione

dall’1.1 al 31.12.2011

525

dall’1.1 al 31.12.2012

551

dall’1.1 al 31.12.2013

579

dall’1.1 al 31.12.2014

608

dall’1.1 al 31.12.2015 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12

638

09.1794

ex210690 98

26

34

53

Altre preparazioni alimentari non specificate né comprese altrove, del tipo utilizzato nelle industrie delle bevande, aventi tenore, in peso, di saccarosio/isoglucosio uguale o superiore a 70 %

dall’1.6 al 31.12.2010

583

Esenzione

dall’1.1 al 31.12.2011

1 100

dall’1.1 al 31.12.2012

1 210

dall’1.1 al 31.12.2013

1 331

dall’1.1 al 31.12.2014

1 464

dall’1.1 al 31.12.2015 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12

1 611

09.1795

ex330210 29

10

Altre preparazioni del tipo utilizzato nelle industrie delle bevande, contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda, con titolo alcolometrico effettivo non superiore a 0,5 % vol, aventi tenore, in peso, di saccarosio/isoglucosio uguale o superiore a 70 %

dall’1.6 al 31.12.2010

583

Esenzione

dall’1.1 al 31.12.2011

1 100

dall’1.1 al 31.12.2012

1 210

dall’1.1 al 31.12.2013

1 331

dall’1.1 al 31.12.2014

1 464

dall’1.1 al 31.12.2015 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12

1 611

(1)   A decorrere dal 15 gennaio 2011, questo volume del contingente tariffario sarà incrementato annualmente del 3 % rispetto al volume dell’anno precedente. Il primo aumento si effettuerà sul volume di 4 000 tonnellate di peso netto.

(2)   A decorrere dal 15 novembre 2011, questo volume del contingente tariffario sarà incrementato annualmente del 3 % rispetto al volume dell’anno precedente. Il primo aumento si effettuerà sul volume di 3 000 tonnellate di peso netto.

(3)   L’esenzione si applica esclusivamente al dazio ad valorem.

(4)   Nell’ambito di questo contingente tariffario, il dazio specifico previsto nell’elenco delle concessioni dell’Unione all’OMC è ridotto a zero se il prezzo d’entrata non è inferiore a 264 EUR/t, prezzo d’entrata concordato tra l’Unione europea e l’Egitto. Se il prezzo di entrata di una partita è inferiore del 2 %, 4 %, 6 % o 8 % al prezzo di entrata concordato, il dazio contingentale specifico è pari rispettivamente al 2 %, 4 %, 6 % o 8 % di tale prezzo di entrata concordato. Se il prezzo di entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo di entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede di OMC.

(5)   Nel quadro di questo contingente tariffario, esenzione dal dazio ad valorem.

▼M11




ALLEGATO V

GIORDANIA

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Laddove i codici NC siano preceduti dalla dicitura «ex», il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.



Contingenti tariffari

Numero d'ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Periodo contingentale

Volume contingentale

(in tonnellate, peso netto)

Dazio contingentale

09.1152

0603 10

Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi

dall'1.1. al 31.12.2006

2 000

Esenzione

dall'1.1. al 31.12.2007

4 500

dall'1.1. al 31.12.2008

7 000

dall'1.1. al 31.12.2009

9 500

dall'1.1. al 31.12.2010 e per ogni periodo successivo dall'1.1. al 31.12.

12 000

09.1160

0701 90 50

Patate di primizia, dal 1o gennaio al 30 giugno, fresche o refrigerate

dall'1.1. al 31.12.2006

1 000

Esenzione

0701 90 90

Altre patate, fresche o refrigerate

dall'1.1. al 31.12.2007

2 350

dall'1.1. al 31.12.2008

3 700

dall'1.1. al 31.12.2009

5 000

09.1163

0703 20 00

Agli, freschi o refrigerati

dall'1.1. al 31.12.2006 e per ogni periodo successivo dall'1.1. al 31.12., fino al 31.12.2009

1 000

Esenzione

09.1164

0707 00

Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati

dall'1.1. al 31.12.2006

2 000

Esenzione (1) (2)

dall'1.1. al 31.12.2007

3 000

dall'1.1. al 31.12.2008

4 000

dall'1.1. al 31.12.2009

5 000

09.1165

0805

Agrumi, freschi o secchi

dall'1.1. al 31.12.2006

1 000

Esenzione (1) (3) (4)

dall'1.1. al 31.12.2007

3 350

dall'1.1. al 31.12.2008

5 700

dall'1.1. al 31.12.2009

8 000

09.1158

0810 10 00

Fragole, fresche

dall'1.1. al 31.12.2006

500

Esenzione

dall'1.1. al 31.12.2007

1 000

dall'1.1. al 31.12.2008

1 500

dall'1.1. al 31.12.2009

2 000

09.1166

1509 10

Olio d'oliva vergine

dall'1.1. al 31.12.2006

2 000

Esenzione (5)

dall'1.1. al 31.12.2007

4 500

dall'1.1. al 31.12.2008

7 000

dall'1.1. al 31.12.2009

9 500

dall'1.1. al 31.12.2010 e per ogni periodo successivo dall'1.1. al 31.12.

12 000

(1)   L'esenzione si applica esclusivamente al dazio ad valorem.

(2)   Per le importazioni di cetrioli di cui al codice NC 0707 00 05 durante il periodo 1o novembre - 31 maggio, il dazio specifico previsto nell'elenco delle concessioni della Comunità all'OMC è ridotto a zero se il prezzo d'entrata non è inferiore a EUR 44,9/100 kg peso netto, prezzo d'entrata concordato tra la Comunità europea e la Giordania. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore del 2 %, 4 %, 6 % o 8 % al prezzo d'entrata concordato, il dazio doganale specifico è pari rispettivamente al 2 %, 4 %, 6 % o 8 % del prezzo d'entrata concordato. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo d'entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede OMC.

(3)   Per le importazioni di arance dolci, fresche di cui al codice NC 0805 10 20 durante il periodo 1o dicembre - 31 maggio, il dazio specifico previsto nell'elenco delle concessioni della Comunità all'OMC è ridotto a zero se il prezzo d'entrata non è inferiore a EUR 26,4/100 kg peso netto, prezzo d'entrata concordato tra la Comunità europea e la Giordania. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore del 2 %, 4 %, 6 % o 8 % al prezzo d'entrata concordato, il dazio doganale specifico è pari rispettivamente al 2 %, 4 %, 6 % o 8 % del prezzo d'entrata concordato. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo d'entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede OMC.

(4)   Per le importazioni di clementine fresche di cui al codice NC ex080520 10 (sottovoce TARIC 05) durante il periodo 1o novembre - fine febbraio, il dazio specifico previsto nell'elenco delle concessioni della Comunità all'OMC è ridotto a zero se il prezzo d'entrata non è inferiore a EUR 48,4/100 kg peso netto, prezzo d'entrata concordato tra la Comunità europea e la Giordania. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore del 2 %, 4 %, 6 % o 8 % al prezzo d'entrata concordato, il dazio doganale specifico è pari rispettivamente al 2 %, 4 %, 6 % o 8 % del prezzo d'entrata concordato. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo d'entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede OMC.

(5)   L’abolizione dei dazi doganali si applica esclusivamente alle importazioni nella Comunità di olio d'oliva non trattato, ottenuto interamente in Giordania e trasportato direttamente da tale paese alla Comunità. I prodotti che non rispettano tale requisito sono soggetti al corrispondente dazio doganale previsto nella tariffa doganale comune.

▼B




ALLEGATO VI

SIRIA

Quantitativo di riferimento

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice «ex», il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.



Numero d'odine

Codice NC

Suddivisione Taric

Designazione delle merci

Periodo del quantitativo di riferimento

Volume del quantitativo di riferimento

(in tonnellate)

Dazio del quantitativo di riferimento

18.0080

0712 20 00

 

Cipolle secche, anche tagliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate

dall'1.1 al 31.12

840

Esenzione

▼M2




ALLEGATO VIa

LIBANO

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice ex, il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.



Contingenti tariffari

Numero d'ordine

Codice NC

Suddivisione TARIC

Designazione delle merci

Periodo contingentale

Volume del contingente

(peso netto in tonnellate)

Dazio contingentale

09.1171

ex070190 50

 

Patate di primizia, fresche o refrigerate

dall'1.1 al 31.5

10 000 (1)

Esenzione

09.1172

ex070190 50

 

Patate di primizia e cosiddette «patate primaticce», fresche o refrigerate

dall'1.6 al 31.7

20 000 (2)

Esenzione

ex070190 90

10

09.1173

ex070190 90

10

Cosiddette «patate primaticce», fresche o refrigerate

dall'1.10 al 31.12

20 000 (2)

Esenzione

09.1174

0702 00 00

 

Pomodori, freschi o refrigerati

dall'1.1 al 31.12

5 000 (1)

Esenzione (3)

09.1175

0703 20 00

 

Agli, freschi o refrigerati (4)

dall'1.1 al 31.12

5 000

Esenzione (3)

09.1176

0703 20 00

 

Agli, freschi o refrigerati (4)

dall'1.1 al 31.12

3 000

40 % del dazio doganale della NPF (3)

09.1177

0709 90 31

 

Olive, fresche o refrigerate, destinate ad usi diversi dalla produzione di olio (5)

dall'1.1 al 31.12

1 000

Esenzione

09.1178

►C3  0711 20 10 ◄

 

►C3  Olive temporaneamente conservate destinate ad usi diversi dalla produzione di olio (5)  ◄

dall'1.1 al 31.12

1 000

Esenzione

09.1179

ex080610 10

91, 99

Uve fresche da tavola, tranne la varietà Emperor (Vitis viniferal cv.)

dall'1.10 al 30.4 e dall'1.6 all'11.7

6 000

Esenzione (3)

09.1180

ex080610 10

91, 99

Uve fresche da tavola, tranne la varietà Emperor (Vitis viniferal cv.)

dall'1.10 al 30.4 e dall'1.6 all'11.7

4 000

40 % del dazio doganale della NPF (3)

09.1181

0808 10

 

Mele, fresche

dall'1.1 al 31.12

10 000

Esenzione (3)

09.1182

0809 10 00

 

Albicocche, fresche

dall'1.1 al 31.12

5 000

Esenzione (3)

09.1183

0809 20

 

Ciliege, fresche

dall'1.1 al 31.12

5 000

Esenzione (3)

09.1184

0809 30

 

Pesche, comprese le pesche noci, fresche

dall'1.1 al 31.12

2 000 (6)

Esenzione (3)

09.1185

0809 40

 

Prugne e prugnole, fresche

dall'1.5 al 31.8

5 000

Esenzione (3)

09.1186

1509 10

1510 00 10

 

Olio d'oliva (7)

dall'1.1 al 31.12

1 000

Esenzione

09.1187

2002

 

Pomodori preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico

dall'1.1 al 31.12

1 000

Esenzione

(1)   Dal 1o gennaio 2004 il volume del contingente sarà incrementato annualmente di 1 000 t.

(2)   Dal 1o gennaio 2004 il volume del contingente sarà incrementato annualmente di 2 000 t.

(3)   La concessione si applica soltanto alla parte ad valorem del dazio.

(4)   Tutta immissione in libera pratica di aglio è subordinata alle condizioni stabilite dalle corrispondenti disposizioni comunitarie [cfr. articoli da 9 a 11 del regolamento (CE) n. 565/2002 della Commissione (GU L 86 del 3.4.2002, pag. 11)].

(5)   L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle corrispondenti disposizioni comunitarie [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

(6)   Dal 1o gennaio 2004 il volume del contingente sarà incrementato annualmente di 500 t.

(7)   La concessione si applica alle importazioni di olio d'oliva non trattato, interamente ottenuto in Libano e trasportato direttamente dal Libano nella Comunità.

▼M14




ALLEGATO VII

ISRAELE

Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha valore puramente indicativo, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC esistenti al momento dell’adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice ex, il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.



Contingenti tariffari

N. d’ordine

Codice NC

Suddivisione TARIC

Designazione delle merci

Periodo contingentale

Volume del contingente (in t di peso netto salvo diversa indicazione)

Dazio contingentale

09.1361

0105 12 00

 

Tacchine e tacchini vivi, di peso non superiore a 185 g

dall’1.1 al 31.12

129 920 pezzi

Esenzione

09.1302

0404 10

 

Siero di latte, modificato o non, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

dall’1.1 al 31.12

1 300

Esenzione

09.1306

0603 11 00

0603 12 00

0603 13 00

0603 14 00

0603 19 10

0603 19 90

 

Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi

dall’1.1 al 31.12

22 196

Esenzione

09.1341

0603 19 90

 

Altri fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi

dall’1.11 al 15.4

7 840

Esenzione

09.1300

0701 90 50

 

Patate di primizia, fresche o refrigerate

dall’1.1 al 30.6

33 936

Esenzione

09.1304

ex070200 00

07

Pomodori ciliegia, freschi o refrigerati

dall’1.1 al 31.12

28 000

Esenzione (1)

09.1342

ex070200 00

99

Pomodori, freschi o refrigerati, diversi dai pomodori ciliegia

dall’1.1 al 31.12

5 000

Esenzione (1)

09.1368

0707 00 05

 

Cetrioli, freschi o refrigerati

dall’1.1 al 31.12

1 000

Esenzione (1)

09.1303

0709 60 10

 

Peperoni, freschi o refrigerati

dall’1.1 al 31.12

17 248

Esenzione

09.1353

0710 40 00

2004 90 10

 

Granturco dolce, congelato

dall’1.1 al 31.12

10 600

70 % del dazio specifico

09.1354

0711 90 30

2001 90 30

2005 80 00

 

Granturco dolce, non congelato

dall’1.1 al 31.12

5 400

70 % del dazio specifico

09.1369

0712 90 30

 

Pomodori secchi, interi, tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati

dall’1.1 al 31.12

1 200

Esenzione

09.1323

0805 10 20

 

Arance, fresche

dall’1.1 al 31.12

224 000

Esenzione (1) (2)

ex080510 80

10

09.1370

ex080520 10

05

Clementine, mandarini e wilking, freschi

dall’1.1 al 31.12

40 000

Esenzione (1)

ex080520 50

07, 37

09.1371

ex080520 10

05

Clementine, mandarini e wilking, freschi

dal 15.3 al 30.9

15 680

Esenzione (1)

ex080520 50

07, 37

09.1397

0807 19 00

 

Meloni, freschi, diversi dai cocomeri

dall’1.1 al 31.5.2010

15 000

Esenzione

per ogni periodo successivo dall’1.8 al 31.5

30 000

09.1398

0810 10 00

 

Fragole, fresche

dall’1.1 al 30.4.2010

3 333

Esenzione

per ogni periodo successivo dall’1.11 al 30.4

5 000

09.1372

1602 31 19

 

Preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue di tacchino contenenti, in peso, 57 % o più di carni o di frattaglie di volatili, diverse da quelle contenenti unicamente carne di tacchino non cotta

dall’1.1 al 31.12

5 000

Esenzione

1602 31 30

 

Preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue di tacchino contenenti, in peso, 25 % o più ma meno di 57 % di carni o di frattaglie di volatili

09.1373

1602 32 19

 

Preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue di galli e galline contenenti, in peso, 57 % o più di carni o di frattaglie di volatili, diverse da quelle non cotte

dall’1.1 al 31.12

2 000

Esenzione

1602 32 30

 

Preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue di galli e galline contenenti, in peso, 25 % o più ma meno di 57 % di carni o di frattaglie di volatili

09.1374

1704 10 90

 

Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero, non contenenti cacao, aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

dall’1.1 al 31.12

100

Esenzione

09.1375

1806 10 20

1806 10 30

1806 10 90

1806 20

 

Cacao in polvere avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio uguale o superiore a 5 %

Altre preparazioni alimentari contenenti cacao presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg oppure allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg

dall’1.1 al 31.12

2 500

85 % del dazio specifico o dell’elemento agricolo

09.1376

1905 20 30

1905 20 90

 

Pane con spezie (panpepato) e simili, avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 30 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

dall’1.1 al 31.12

3 200

70 % del dazio specifico

09.1377

2002 90 91

2002 90 99

 

Pomodori, preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, aventi tenore, in peso, di sostanza secca superiore a 30 %

dall’1.1 al 31.12

784

Esenzione

09.1378

ex200870 71

10

Fette di pesca, fritte in olio, senza aggiunta di alcole, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %, in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg

dall’1.1 al 31.12

112

Esenzione

09.1331

2009 11

2009 12 00

2009 19

 

Succhi di arancia

dall’1.1 al 31.12

35 000

Esenzione

di cui:

09.1333

ex200911 11

10

Succhi di arancia, in recipienti di 2 litri o meno

dall’1.1 al 31.12

21 280

Esenzione

ex200911 19

10

ex200911 91

10

ex200911 99

11, 19

92, 94

ex200912 00

10

ex200919 11

11, 19

ex200919 19

11, 19

ex200919 91

11, 19

ex200919 98

11, 19

09.1379

ex200990 21

40

Miscugli di succhi di agrumi

dall’1.1 al 31.12

19 656

Esenzione

ex200990 29

20

ex200990 51

30

ex200990 59

39

ex200990 94

20

ex200990 96

20

ex200990 98

20

09.1380

2204

 

Vini di uve fresche, compresi i vini alcolizzati; mosti di uva diversi da quelli della voce 2009

dall’1.1 al 31.12

6 212 hl

Esenzione (3)

09.1399

3505 20

 

Colle a base di amidi o di fecole, di destrine o di altri amidi o fecole modificati

dall’1.1 al 31.12

250

Esenzione

(1)   L’esenzione si applica esclusivamente al dazio ad valorem.

(2)   Nell’ambito di questo contingente tariffario, nel periodo dal 1o dicembre al 31 maggio il dazio specifico previsto nell’elenco delle concessioni della Comunità in sede OMC è azzerato se il prezzo di entrata concordato tra la Comunità europea e Israele non è inferiore a 264 EUR/t. Se il prezzo di entrata di una partita è inferiore del 2 %, 4 %, 6 % o 8 % al prezzo di entrata concordato, il dazio contingentale specifico è pari rispettivamente al 2 %, 4 %, 6 % o 8 % di tale prezzo di entrata concordato. Se il prezzo di entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo di entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede di OMC.

(3)   Per i mosti di uva di cui ai codici NC 2204 30 92, 2204 30 94, 2204 30 96 e 2204 30 98, l’esenzione si applica esclusivamente al dazio ad valorem.

▼M7




ALLEGATO VIII

CISGIORDANIA E STRISCIA DI GAZA

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Laddove i codici NC siano preceduti dalla dicitura «ex», il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.



PARTE A: Contingenti tariffari

Numero d’ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Periodo contingentale

Volume contingentale

(in tonnellate, peso netto)

Dazio contingentale

09.1383

0409 00 00

Miele naturale

Dall’1.1 al 31.12.2005

500

Esenzione

Dall’1.1 al 31.12.2006

750

Dall’1.1 al 31.12.2007 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12

1 000

09.1382

0603 10

Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi

Dall’1.1 al 31.12.2005

2 000

Esenzione

Dall’1.1 al 31.12.2006

2 250

Dall’1.1 al 31.12.2007 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12

2 500

09.1384

0712 31 00

0712 32 00

0712 33 00

0712 39 00

Funghi, orecchie di Giuda (Auricularia spp.), tremelle (Tremella spp.) e tartufi, secchi

Dall’1.1 al 31.12

500

Esenzione

09.1385

0806 10 10

Uve da tavola fresche

Dall’1.2 al 14.7.2005

1 000

Esenzione

Dall’1.2 al 14.7.2006

1 500

Dall’1.2 al 14.7.2007 e per ogni periodo successivo dall’1.2 al 14.7

2 000

09.1381

0810 10 00

Fragole fresche

Dall’1.11.2004 al 31.3.2005

1 680

Esenzione

Dall’1.11.2005 al 31.3.2006

2 500

Dall’1.11.2006 al 31.3 2007 e per ogni periodo successivo dall’1.11 al 31.3

3 000

09.1386

1509 10

Olio d’oliva vergine

Dall’1.1 al 31.12.2005

2 000

Esenzione

Dall’1.1 al 31.12.2006

2 500

Dall’1.1 al 31.12.2007 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12

3 000



PARTE B: Quantitativi di riferimento

Numero d’ordine

Codice NC

Suddivisione Taric

Designazione delle merci

Periodo del quantitativo di riferimento

Volume del quantitativo di riferimento

(in tonnellate, peso netto)

Dazio del quantitativo di riferimento

18.0310

0702 00 00

 

Pomodori, freschi o refrigerati

dall’1.12.2004 al 31.3.2005

1 750

Esenzione (1)

dall’1.12.2005 al 31.3.2006 e per ogni periodo successivo dall’1.12 al 31.3

2 000

18.0320

0709 30 00

 

Melanzane, fresche o refrigerate

dall’15.1 al 30.4

3 000

Esenzione

18.0330

ex07 09 60

 

Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, freschi o refrigerati:

dall’1.1 al 31.12

1 000

Esenzione

0709 60 10

Peperoni

0709 60 99

Altro

18.0340

0709 90 70

 

Zucchine, fresche o refrigerate

dall’1.12 al 28/29.2

300

Esenzione (1)

18.0350

0805 10 20

 

Arance fresche

dall’1.1 al 31.12

25 000

Esenzione (1)

ex080510 80

10

18.0360

ex080520 10

05

Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi

dall’1.1 al 31.12

500

Esenzione (1)

ex080520 30

05

ex080520 50

07, 37

ex080520 70

05

ex080520 90

05, 09

18.0370

ex080550 10

10

Limoni (Citrus limon, Citrus limonum), freschi

dall’1.1 al 31.12

800

Esenzione (1)

18.0380

0807 19 00

 

Meloni (esclusi i cocomeri), freschi

dall’1.11 al 31.5

10 000

Esenzione

(1)   L’esenzione si applica soltanto al dazio ad valorem.

▼M12




ALLEGATO IX

TURCHIA

Fatte salve le regole d’interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell’adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice ex, il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.



Contingenti tariffari

Numero d’ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Periodo contingentale

Volume del contingente (in tonnellate, peso netto)

Dazio contingentale

09.0202

0701 90

Patate, fresche o refrigerate, diverse dalle patate da semina

Dall’1.1 al 31.12

2 500

Esenzione

09.0211

0703 10 11

0703 10 19

Cipolle, fresche o refrigerate

Dal 16.5 al 14.2

2 000

Esenzione

09.0213

0709 30 00

Melanzane, fresche o refrigerate

Dall’1.5 al 14.1

1 000

Esenzione

09.0215

0709 90 70

Zucchine, fresche o refrigerate

Dall’1.3 al 30.11

500

Esenzione (1)

09.0204

0806 10 10

Uve da tavola, fresche

Dall’1.5 al 17.6 e dall’1.8 al 14.11

350

Esenzione (1)

09.0217 (2)

0807 11 00

Cocomeri, freschi

Dall’16.6 al 31.3

16 500

Esenzione

09.0219

 

Frutta commestibili, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %:

Dall’1.1 al 31.12

100

Esenzione

0811 10 11

Fragole

0811 20 11

Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina

0811 90 19

Altre, escluse le frutta tropicali e le noci tropicali

09.0206

1509 10 90

Altro olio di oliva vergine

Dall’1.1 al 31.12

100

7,5 % ad valorem

09.0221

 

Pomodori preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico:

Dall’1.1 al 31.12

8 900

Esenzione

2002 10

interi o in pezzi

2002 90 11

2002 90 19

altri, aventi tenore di sostanza secca, in peso, inferiore a 12 %

09.0207 (2)

2002 90 31

2002 90 39

2002 90 91

2002 90 99

Pomodori preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, non interi né in pezzi, aventi tenore di sostanza secca, in peso, non inferiore a 12 %.

Dall’1.1 al 30.6

15 000, aventi tenore di sostanza secca, in peso, dal 28 al 30 % (3)

Esenzione

09.0209 (2)

2002 90 31

2002 90 39

2002 90 91

2002 90 99

Pomodori preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, non interi né in pezzi, aventi tenore di sostanza secca, in peso, non inferiore a 12 %

Dall’1.7 al 31.12

15 000, aventi tenore di sostanza secca, in peso, dal 28 al 30 % (3)

Esenzione

09.0208

2007 10 10

2007 91 10

2007 91 30

2007 99 20

2007 99 31

2007 99 33

2007 99 35

2007 99 39

2007 99 55

2007 99 57

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta

Dall’1.1 al 31.12

1 750

33 % del dazio specifico

09.0223

2007 91 30

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, diverse da preparazioni omogeneizzate, di agrumi, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % ed inferiore o uguale a 30 %

Dall’1.1 al 31.12

100

Esenzione

09.0225

2007 99 39

Altre preparazioni di frutta, ottenute mediante cottura, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %, escluse le preparazioni omogeneizzate

Dall’1.1 al 31.12

100

Esenzione

09.0212

2008 30 19

2008 50 19

2008 50 51

2008 50 92

2008 50 94

2008 60 19

2008 70 19

2008 70 51

2008 80 19

Agrumi, albicocche, ciliegie, pesche, comprese le pesche noci e fragole, altrimenti preparati e conservati

Dall’1.1 al 31.12

2 100

Esenzione (1)

09.0214

2009 11 11

2009 11 91

2009 19 11

2009 19 91

2009 29 11

2009 29 91

2009 39 11

2009 39 51

2009 39 91

2009 61 90

2009 69 11

2009 69 79

2009 69 90

2009 80 11

2009 80 34

2009 80 35

2009 80 61

2009 80 85

2009 80 86

2009 90 11

2009 90 21

2009 90 31

2009 90 71

2009 90 92

2009 90 94

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) e di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole

Dall’1.1 al 31.12

3 400

33 % del dazio specifico

(1)   L’esenzione si applica esclusivamente al dazio ad valorem.

(2)   L’applicazione di tale contingente tariffario è sospesa dal regolamento (CE) n. 1506/98 del Consiglio (GU L 200 del 16.7.1998, pag. 1).

(3)   Per la gestione di questi contingenti tariffari comunitari, alle importazioni di prodotti aventi un tenore, in peso, di sostanza secca diverso dal 28 al 30 %, si applicano i seguenti coefficienti:


Tenore in peso di sostanza secca

Coefficienti

uguale o superiore a:

ma inferiore a:

12

14

0,44828

14

16

0,51724

16

18

0,58621

18

20

0,65517

20

22

0,72414

22

24

0,7931

24

26

0,86207

26

28

0,93103

28

30

1

30

32

1,06897

32

34

1,13793

34

36

1,20689

36

38

1,27586

38

40

1,34483

40

42

1,41379

42

93

1,44828

93

100

3,32759

▼M6 —————

▼B




ALLEGATO XII

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ALLEGATO XIII

TAVOLA DI CONCORDANZA



PARTE A

Regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 2

Articolo 4

Articolo 4, paragrafi 1 e 3

Articolo 6

Articolo 5

Articolo 7

Articolo 6

Articolo 8

Articolo 7

Articolo 9

Articolo 9

Allegato I

Allegato IX

Allegato II

Allegato VII — parte A

Allegato III

Allegato V — parte A

Allegato IV

Allegato II — parte A

Allegato V

Allegato XI — parte A

Allegato VI

Allegato IV — parte A

Allegato VII

Allegato III — parte A

Allegato VIII

Allegato I

Allegato IX

Allegato X — parte A

Allegato X

Allegato VIII — parte A

Allegato XI

Allegato XII



PARTE B

Regolamento (CE) n. 934/95 del Consiglio

Presente regolamento

Articolo 2

Articoli 1 e 4, paragrafo 3

Articolo 3

Articolo 5

Articolo 4

Articolo 6

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 7

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafi 3 e 4

Articolo 6

Articolo 9

Allegato

Allegato VI e parte B degli allegati II-V, VII, VIII, X e XI



( 1 ) GU L 297 del 21.10.1987, pag. 1.

( 2 ) GU L 297 del 21.10.1987, pag. 10.

( 3 ) GU L 297 del 21.10.1987, pag. 18.

( 4 ) GU L 327 del 30.11.1988, pag. 57.

( 5 ) GU L 81 del 23.3.1989, pag. 2.

( 6 ) GU L 393 del 31.12.1987, pag. 1.

( 7 ) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 9.

( 8 ) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 9.

( 9 ) GU L 89 del 4.4.1997, pag. 1.

( 10 ) GU L 292 del 15.11.1996, pag. 31.

( 11 ) GU L 327 del 18.12.1996, pag. 3.

( 12 ) GU L 86 del 20.3.1998, pag. 1.

( 13 ) GU L 187 del 16.7.1997, pag. 3.

( 14 ) GU L 97 del 30.3.1998, pag. 2.

( 15 ) GU L 70 del 18.3.2000, pag. 2.

( 16 ) GU L 147 del 21.6.2000, pag. 3.

( 17 ) GU L 199 del 2.8.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 563/2000 della Commissione (GU L 68 del 16.3.2000, pag. 46).

( 18 ) GU L 96 del 28.4.1995, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 800/2000 della Commissione (GU L 96 del 18.4.2000, pag. 33).

( 19 ) GU C 332 del 7.11.1996, pag. 1.

( 20 ) GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).

( 21 ) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1602/2000 (GU L 188 del 26.7.2000, pag. 1).

( 22 ) GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 (GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1).

( 23 ) GU L 343 del 20.12.1985, pag. 20. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 960/98 (GU L 135 dell'8.5.1998, pag. 4).

( 24 ) GU L 336 del 30.12.2000, pag. 92.

( 25 ) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

( 26 ) GU L 328 del 10.12.2011, pag.2.

( 27 ) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17).