2001L0114 — IT — 18.11.2013 — 003.003


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

DIRETTIVA 2001/114/CE DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2001

relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana

(GU L 015 dell'17.1.2002, pag. 19)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

DIRETTIVA 2007/61/CE DEL CONSIGLIO del 26 settembre 2007

  L 258

27

4.10.2007

►M2

REGOLAMENTO (UE) N. 1021/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 ottobre 2013

  L 287

1

29.10.2013


Modificato da:

►A1

ATTO relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea

  L 236

33

23.9.2003


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 159, 16.6.2016, pag.  25 (2007/61/CE)




▼B

DIRETTIVA 2001/114/CE DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2001

relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana



Articolo 1

La presente direttiva si applica ai tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato definiti nell'allegato I.

▼M1 —————

▼B

Articolo 3

La direttiva 2000/13/CE si applica ai prodotti definiti nell'allegato I alle condizioni seguenti:

1)

 

a) Le denominazioni di vendita di cui all'allegato I sono riservate ai prodotti in esso definiti e, salva la lettera b), sono utilizzate nel commercio per designarli.

b) In alternativa alle denominazioni di cui alla lettera a), l'allegato II fornisce un elenco di denominazioni specifiche. Esse possono essere usate nella lingua ed alle condizioni ivi specificate.

2) L'etichettatura indica la percentuale di grassi del latte espressa in peso in rapporto al prodotto finito, esclusi i prodotti definiti nell'allegato I, punto 1, lettere d) e g) e punto 2, lettera d), nonché la percentuale di estratto secco senza grassi ottenuto dal latte per i prodotti definiti nell'allegato I, punto 1. Questa indicazione figura accanto alla denominazione di vendita.

3) Per i prodotti definiti nell'allegato I, punto 2, sull'etichettatura figurano le raccomandazioni concernenti il metodo di diluizione o di ricostituzione, ivi compresa l'indicazione del tenore di grassi del prodotto diluito o ricostituito.

4) Nel caso in cui prodotti di peso unitario inferiore a 20 g siano condizionati in un imballaggio esterno, le indicazioni richieste dal presente articolo possono figurare solo su detto imballaggio esterno, ad eccezione della denominazione di vendita di cui al punto 1, lettera a).

5) L'etichettatura dei prodotti definiti nell'allegato I, sezione 2 deve indicare che il prodotto «non è un alimento per lattanti minori di 12 mesi».

Articolo 4

Per i prodotti definiti negli allegati I e II, gli Stati membri non adottano disposizioni nazionali non previste dalla presente direttiva.

▼M2 —————

▼B

Articolo 7

La direttiva 76/118/CEE è abrogata a decorrere dal 17 luglio 2003.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva.

Articolo 8

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 17 luglio 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Dette disposizioni sono applicate in modo da:

 autorizzare l'immissione in commercio dei prodotti di cui all'allegato I, se conformi alle definizioni e alle norme previste dalla presente direttiva, entro il 17 luglio 2003,

 vietare l'immissione in commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva a decorrere dal 17 luglio 2004.

Tuttavia, l'immissione in commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva ed etichettati entro il 17 luglio 2004 in conformità della direttiva 76/118/CEE, è autorizzata fino ad esaurimento delle scorte.

Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui sopra, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 9

La presente direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.




ALLEGATO I

DENOMINAZIONE E DEFINIZIONE DEI PRODOTTI

1.   Latte parzialmente disidratato

▼M1

Designa il prodotto liquido, con o senza aggiunta di zuccheri, ottenuto mediante parziale eliminazione dell’acqua dal latte, dal latte totalmente o parzialmente scremato o da un miscuglio di tali prodotti, eventualmente con aggiunta di panna o di latte totalmente disidratato o di questi due prodotti; nel prodotto finito, l’aggiunta di latte totalmente disidratato non deve eccedere il 25 % di estratto secco totale ottenuto dal latte.

▼B

 Tipi di latte concentrato senza aggiunta di zuccheri

 

a) Latte concentrato ricco di grassi

Latte parzialmente disidratato contenente, in peso, non meno del 15 % di grassi e non meno del 26,5 % di estratto secco totale ottenuto dal latte.

b) Latte concentrato o latte intero concentrato

Latte parzialmente disidratato contenente, in peso, non meno del 7,5 % di grassi e non meno del 25 % di estratto secco totale ottenuto dal latte.

c) Latte parzialmente scremato concentrato

Latte parzialmente disidratato contenente, in peso, non meno dell'1 % e meno del 7,5 % di grassi e non meno del 20 % di estratto secco totale ottenuto dal latte.

d) Latte scremato concentrato

Latte parzialmente disidratato contenente, in peso, non più dell'1 % di grassi e non meno del 20 % di estratto secco totale ottenuto dal latte.

 Tipi di latte concentrato con aggiunta di zuccheri

 

e) Latte concentrato zuccherato o latte intero concentrato zuccherato

Latte parzialmente disidratato con aggiunta di saccarosio (zucchero di fabbrica, zucchero bianco o zucchero bianco raffinato) contenente, in peso, non meno dell'8 % di grassi e non meno del 28 % di estratto secco totale ottenuto dal latte.

f) Latte parzialmente scremato concentrato zuccherato

Latte parzialmente disidratato con aggiunta di saccarosio (zucchero di fabbrica, zucchero bianco o zucchero bianco raffinato) contenente, in peso, non meno dell'1 % e meno dell'8 % di grassi e non meno del 24 % di estratto secco totale ottenuto dal latte.

g) Latte scremato concentrato zuccherato

Latte parzialmente disidratato con aggiunta di saccarosio (zucchero di fabbrica, zucchero bianco o zucchero bianco raffinato) contenente, in peso, non più dell'1 % di grassi e non meno del 24 % di estratto secco totale ottenuto dal latte.

2.   Latte totalmente disidratato

▼M1

Designa il prodotto solido ottenuto mediante eliminazione dell’acqua dal latte, dal latte totalmente o parzialmente scremato, dalla panna o da un miscuglio di tali prodotti e il cui tenore di acqua è inferiore o uguale al 5 % in peso del prodotto finito.

▼B

a) Latte in polvere ricco di grassi o polvere di latte ricco di grassi

Latte disidratato con un tenore minimo di grassi del 42 % in peso.

b) Latte in polvere, latte intero in polvere, polvere di latte o polvere di latte intero

Latte disidratato con un tenore di grassi pari o superiore al 26 % e inferiore al 42 % in peso.

c) Latte parzialmente scremato in polvere o polvere di latte parzialmente scremato

Latte disidratato il cui tenore di grassi è superiore all'1,5 % e inferiore al 26 % in peso.

d) Latte scremato in polvere o polvere di latte scremato

Latte disidratato con un tenore massimo di grassi dell'1,5 % in peso.

3.   Trattamenti

a) Per la fabbricazione dei prodotti di cui al punto 1, lettere e), f) e g), è autorizzato il trattamento mediante lattosio in quantità aggiuntiva non superiore allo 0,03 % in peso.

b)  ►M1  Fatto salvo il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ( 10 ), la conservazione dei prodotti di cui ai punti 1 e 2 si ottiene: ◄

 mediante trattamento termico (sterilizzazione, UHT, ecc.), per i prodotti di cui al punto 1, lettere da a) a d),

 mediante aggiunta di saccarosio, per i prodotti di cui al punto 1, lettere e), f) e g),

 mediante disidratazione, per i prodotti di cui al punto 2.

▼M1

c) Fatti salvi i requisiti di composizione di cui ai punti 1 e 2 del presente allegato, il tenore proteico del latte può essere corretto ad un livello minimo del 34 %, in peso espresso in materia secca sgrassata, aggiungendo e/o togliendo componenti del latte senza alterare il rapporto proteina del siero/caseina nel latte corretto.

▼M1

4.   Aggiunte e materie prime autorizzate

a) Vitamine e minerali conformemente al regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti ( 11 ).

b) Ai fini della correzione del tenore proteico di cui al punto 3, lettera c), sono autorizzate le seguenti materie prime.

i) Retentato di latte

Prodotto ottenuto dalla concentrazione delle proteine del latte mediante ultrafiltrazione del latte, del latte parzialmente scremato o del latte scremato.

ii)  ►C1  Permeato di latte

Prodotto ottenuto rimuovendo le proteine e la materia grassa dal latte mediante ultrafiltrazione del latte, del latte parzialmente scremato o del latte scremato. ◄

iii) Lattosio

Componente naturale del latte, normalmente ottenuto da siero avente un tenore di lattosio anidro non inferiore al 99,0 % m/m su sostanza secca. Può essere anidro o contenere una molecola di acqua di cristallizzazione o essere costituito da un miscuglio di entrambi.

▼B




ALLEGATO II

DENOMINAZIONI SPECIFICHE PER TALUNI PRODOTTI FIGURANTI NELL'ALLEGATO I

a) In lingua inglese l'espressione «evaporated milk» designa il prodotto definito nell'allegato I, punto 1, lettera b) contenente, in peso, non meno del 9 % di grassi e del 31 % di estratto secco totale ottenuto dal latte;

b) in lingua francese le espressioni «lait demi-écrémé concentré» e «lait demi-écrémé concentré non sucré», e in lingua spagnola l'espressione «leche evaporada semidesnatada» e in lingua olandese le espressioni «geëvaporeerde halfvolle melk» o «halfvolle koffiemelk», e in lingua inglese l'espressione «evaporated semi-skimmed milk» designano il prodotto definito nell'allegato I, punto 1, lettera c) contenente, in peso, tra il 4 % ed il 4,5 % di grassi e non meno del 24 % di estratto secco totale;

c) in lingua danese l'espressione «kondenseret kaffefløde» e in lingua tedesca l'espressione «kondensierte Kaffeesahne» designano il prodotto definito nell'allegato I, punto 1, lettera a);

d) in lingua danese l'espressione «flødepulver», in lingua tedesca le espressioni «Rahmpulver» e «Sahnepulver», in lingua francese l'espressione «crème en poudre», in lingua olandese l'espressione «roompoeder», in lingua svedese l'espressione «gräddpulver» e in lingua finlandese l'espressione «kermajauhe» designano il prodotto definito nell'allegato I, punto 2, lettera a);

e) in lingua francese l'espressione «lait demi-écrémé concentré sucré», e in lingua spagnola l'espressione «leche condensada semidesnatada» e in lingua olandese l'espressione «gecondenseerde halfvolle melk met suiker» designano il prodotto definito nell'allegato I, punto 1, lettera f) con un tenore di grassi, in peso, compreso tra il 4 % ed il 4,5 % e di estratto secco totale ottenuto dal latte non inferiore al 28 %;

f) in lingua francese l'espressione «lait demi-écrémé en poudre» e in lingua olandese l'espressione «halfvolle-melkpoeder» designano il prodotto definito nell'allegato I, punto 2, lettera c) il cui tenore di grassi è compreso tra il 14 % e il 16 %;

g) in portoghese l'espressione «leite em pó meio gordo» designa il prodotto definito nell'allegato I, punto 2, lettera c) il cui tenore di grassi è compreso tra il 13 % e il 26 %;

h) in lingua olandese l'espressione «koffiemelk» designa il prodotto definito nell'allegato I, punto 1, lettera b);

i) in lingua finlandese l'espressione «rasvaton maitojauhe» designa il prodotto definito nell'allegato I, punto 2, lettera d);

j) in lingua spagnola l'espressione «leche en polvo semidesnatada» designa il prodotto definito nell'allegato I, punto 2, lettera c) il cui tenore di grassi è compreso tra il 10 % e il 16 %;

▼A1

k) in lingua maltese l'espressione Ħalib evaporat designa il prodotto definito nell'allegato I, punto 1, lettera b);

l) in lingua maltese l'espressione Ħalib evaporat b'kontenut baxx ta' xaħam designa il prodotto definito nell'allegato I, punto 1, lettera c);

m) in lingua estone l'espressione «koorepulber» designa il prodotto definito all'allegato I, punto 2, lettera a);

n) in lingua estone l'espressione «piimapulber» designa il prodotto definito all'allegato I, punto 2, lettera b);

o) in lingua estone l'espressione «väherasvane kondenspiim» designa il prodotto definito all'allegato I, punto 1), lettera c);

p) in lingua estone l'espressione «magustatud väherasvane kondenspiim» designa il prodotto definito all'allegato I, punto 1), lettera f);

q) in lingua estone l'espressione «väherasvane piimapulber» designa il prodotto definito all'allegato I, punto 2), lettera c);

r) in lingua ceca «zahuštěná neslazená smetana» designa il prodotto definito all'allegato I, punto 1, lettera a);

s) in lingua ceca «zahuštěné neslazené plnotučné mléko» designa il prodotto definito all'allegato I, punto 1, lettera b);

t) in lingua ceca «zahuštěné neslazené polotučné mléko» designa il prodotto definito all'allegato I, punto 1, lettera c) con un tenore di grassi tra il 4 % e il 4,5 % in peso;

u) in lingua ceca «zahuštěné slazené plnotučné mléko» designa il prodotto definito all'allegato I, punto 1, lettera e);

v) in lingua ceca «zahuštěné slazené polotučné mléko» designa il prodotto definito all'allegato I, punto 1, lettera f) con un tenore di grassi tra il 4 % e il 4,5 % in peso;

w) in lingua ceca «sušená smetana» designa il prodotto definito all'allegato I, punto 2, lettera a);

x) in lingua ceca «sušené polotučné mléko» designa il prodotto definito all'allegato I, punto 2, lettera c) con un tenore di grassi tra il 14 % e il 16 % in peso.



( 1 ) GU C 231 del 9.8.1996, pag. 20.

( 2 ) GU C 279 dell'1.10.1999, pag. 95.

( 3 ) GU C 56 del 24.2.1997, pag. 20.

( 4 ) GU L 24 del 30.1.1976, pag. 49. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

( 5 ) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/71/CE (GU L 368 del 31.12.1994, pag. 33).

( 6 ) GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.

( 7 ) GU L 276 del 6.10.1990, pag. 40.

( 8 ) GU L 175 del 4.7.1991, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/50/CE (GU L 139 del 2.6.1999, pag. 29).

( 9 ) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

( 10 ) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22.

( 11 ) GU L 404 del 30.12.2006, pag. 26.