02001L0112 — IT — 05.10.2014 — 006.004
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DIRETTIVA 2001/112/CE DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 2001 concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana (GU L 010 del 12.1.2002, pag. 58) |
Modificata da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
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data |
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REGOLAMENTO (CE) N. 1182/2007 DEL CONSIGLIO del 26 settembre 2007 |
L 273 |
1 |
17.10.2007 |
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REGOLAMENTO (CE) N. 1332/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2008 |
L 354 |
7 |
31.12.2008 |
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L 212 |
42 |
15.8.2009 |
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DIRETTIVA 2012/12/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 aprile 2012 |
L 115 |
1 |
27.4.2012 |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1040/2014 DELLA COMMISSIONE del 25 luglio 2014 |
L 288 |
1 |
2.10.2014 |
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Rettificata da:
DIRETTIVA 2001/112/CE DEL CONSIGLIO
del 20 dicembre 2001
concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana
Articolo 1
La presente direttiva si applica ai prodotti definiti nell'allegato I.
Salvo ove diversamente stabilito dalla presente direttiva, i prodotti di cui all’allegato I sono soggetti alla normativa dell’Unione applicabile agli alimenti, come il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ( 1 ).
▼M4 —————
Articolo 3
La direttiva 2000/13/CE si applica ai prodotti definiti nell'allegato I, alle seguenti condizioni:
Le denominazioni di vendita elencate nell'allegato I sono riservate ai prodotti in esso definiti e, salvo la lettera b), sono utilizzate nel commercio per designarli.
In alternativa alle denominazioni di cui alla lettera a) l'allegato III fornisce un elenco di denominazioni specifiche. Esse possono essere usate nella lingua ed alle condizioni specificate nell'allegato III.
Se il prodotto è fabbricato con una sola specie di frutta, l'indicazione della specie sostituisce il termine «frutta».
Se il prodotto è fabbricato con due o più specie di frutta, salvo quando viene utilizzato succo di limone e/o di limetta, alle condizioni stabilite nell’allegato I, parte II, punto 2, la denominazione di vendita è costituita dall’indicazione della frutta utilizzata, in ordine decrescente di volume dei succhi o delle puree di frutta, come riportata nell’elenco degli ingredienti. Tuttavia, nel caso di prodotti fabbricati con tre o più specie di frutta, l’indicazione della frutta utilizzata può essere sostituita dalla dicitura «più specie di frutta», da un’indicazione simile o da quella relativa al numero delle specie utilizzate.
▼M4 —————
La ricomposizione dello stato d'origine, mediante sostanze a ciò strettamente necessarie, dei prodotti definiti nell'allegato I, punto I, non comporta l'obbligo di citare nell'etichettatura l'elenco degli ingredienti utilizzati per dette operazioni.
L'aggiunta di polpa e di cellule, definite nell'allegato II, nei succhi di frutta è indicata nell'etichettatura.
►C1 Fatto salvo l'articolo 7, paragrafi 2 e 5, della direttiva 2000/13/CE, nel caso di miscugli di succo di frutta e di succo di frutta ottenuto da concentrato, e di nettare di frutta ottenuti interamente o parzialmente a partire da uno o più concentrati, l'etichettatura comporta la dicitura «da concentrato/i» o «parzialmente da concentrato/i», a seconda dei casi. ◄ Questa dicitura figura immediatamente accanto alla denominazione di vendita, bene in evidenza rispetto all'intero contesto e a caratteri chiaramente visibili.
Nel caso del nettare di frutta, l'etichettatura indica il contenuto minimo di succo di frutta, di purea di frutta o del miscuglio di tali ingredienti, con la dicitura «frutta … % minimo». Questa dicitura figura nello stesso campo visivo della denominazione di vendita.
Articolo 4
L’etichettatura del succo di frutta concentrato di cui all’allegato I, parte I, punto 2, non destinato al consumatore finale, contiene un riferimento indicante la presenza e la quantità di succo di limone o di limetta o di sostanze acidificanti aggiunti consentiti dal regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari ( 2 ). Tale menzione è riportata:
Articolo 5
Per i prodotti di cui all'allegato I gli Stati membri non adottano disposizioni nazionali non previste dalla presente direttiva.
La presente direttiva si applica ai prodotti definiti all’allegato I immessi sul mercato dell’Unione in conformità del regolamento (CE) n. 178/2002.
Articolo 6
Salvo quanto stabilito nella direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano ( 3 ) per la fabbricazione dei prodotti definiti nella parte I dell'allegato I, si può ricorrere esclusivamente ai trattamenti e alle sostanze di cui alla parte II dell'allegato I e alle materie prime conformi all'allegato II. Inoltre i nettari di frutta sono conformi al disposto dell'allegato IV.
Articolo 7
Al fine di adeguare gli allegati della presente direttiva agli sviluppi delle norme internazionali pertinenti e di tener conto del progresso tecnico, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’articolo 7 bis, per modificare gli allegati della presente direttiva, ad eccezione dell’allegato I, parte I, e dell’allegato II.
Articolo 7 bis
La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
▼M4 —————
Articolo 9
La direttiva 93/77/CEE è abrogata con decorrenza 12 luglio 2003.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva.
Articolo 10
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 12 luglio 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Dette disposizioni sono applicate in modo da:
Tuttavia, l'immissione in commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva, ma etichettati anteriormente al 12 luglio 2004, in conformità della direttiva 93/77/CEE, è autorizzata fino allo smaltimento delle scorte.
Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al primo comma, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 11
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 12
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO I
DENOMINAZIONI, DEFINIZIONI E CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI
I. DEFINIZIONI
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1. |
a) Succo di frutta Designa il prodotto fermentescibile ma non fermentato, ottenuto dalla parte commestibile di frutta sana e matura, fresca o conservata mediante refrigerazione o congelamento, appartenente ad una o più specie e avente il colore, l’aroma e il gusto caratteristici dei succhi di frutta da cui proviene. L’aroma, la polpa e le cellule ottenute mediante processi fisici adeguati dalle stesse specie di frutta possono essere restituiti al succo. Nel caso degli agrumi il succo di frutta deve provenire dall’endocarpo. Tuttavia, il succo di limetta può essere ottenuto dal frutto intero. Se i succhi sono ottenuti da frutti con acini, semi e bucce, le parti o i componenti di acini, semi e bucce non sono incorporati nel succo. Tale disposizione non si applica ai casi in cui le parti o i componenti di acini, semi e bucce non possono essere eliminati facendo ricorso a buone prassi di fabbricazione. Nella produzione di succhi di frutta è autorizzata la miscelazione di succo di frutta con purea di frutta. b) Succo di frutta da concentrato Designa il prodotto ottenuto mediante ricostituzione del succo di frutta concentrato definito al punto 2, con acqua potabile che soddisfa i criteri stabiliti dalla direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano ( 4 ). Il contenuto di solidi solubili del prodotto finito corrisponde al valore Brix minimo per il succo ricostituito indicato nell’allegato V. Se un succo da concentrato è ottenuto da un frutto non menzionato nell’allegato V, il valore Brix minimo del succo ricostituito è quello del succo estratto dal frutto utilizzato per ottenere il succo concentrato. L’aroma, la polpa e le cellule ottenute mediante processi fisici adeguati dalle stesse specie di frutta possono essere restituiti ai succhi di frutta da concentrati. Il succo di frutta da concentrato è preparato con processi adeguati che mantengono le caratteristiche fisiche, chimiche, organolettiche e nutritive essenziali di un succo di tipo medio del frutto da cui è ottenuto. Nella produzione di succo di frutta da concentrato è autorizzata la miscelazione di succo di frutta e/o succo di frutta concentrato con purea di frutta e/o purea di frutta concentrata. |
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2. |
Succo di frutta concentrato
Designa il prodotto ottenuto dal succo di frutta di una o più specie di frutta, mediante eliminazione fisica di una determinata parte d’acqua. Se il prodotto è destinato al consumo diretto, l’eliminazione deve essere almeno pari al 50 % della parte d’acqua. L’aroma, la polpa e le cellule ottenuti mediante processi fisici adeguati dalle stesse specie di frutta possono essere restituiti ai succhi di frutta concentrati. |
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3. |
Succo di frutta estratto con acqua
Il prodotto ottenuto per estrazione ad acqua (diffusione) di
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frutti polposi interi il cui succo non può essere estratto con altri processi fisici, o
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frutti interi disidratati.
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4. |
Succo di frutta disidratato - in polvere
Designa il prodotto ottenuto dal succo di frutta di una o più specie di frutta, mediante eliminazione fisica della quasi totalità dell’acqua. |
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5. |
Nettare di frutta
Designa il prodotto fermentescibile ma non fermentato che:
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è ottenuto con l’aggiunta di acqua, con o senza l’aggiunta di zuccheri e/o miele, ai prodotti definiti nei punti da 1a 4, alla purea di frutta e/o alla purea di frutta concentrata e/o ad un miscuglio di questi prodotti, e
—
che risponde ai requisiti di cui all’allegato IV.
Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari ( 5 ), qualora la fabbricazione di nettari di frutta avvenga senza zuccheri aggiunti o con apporto energetico ridotto, gli zuccheri possono essere sostituiti totalmente o parzialmente da edulcoranti, conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 1333/2008. L’aroma, la polpa e le cellule ottenuti mediante processi fisici adeguati dalle stesse specie di frutta possono essere restituiti al nettare di frutta. |
II. INGREDIENTI, TRATTAMENTI E SOSTANZE AUTORIZZATI
1. Composizione
Nella preparazione di succhi di frutta, puree di frutta e nettari di frutta in cui sono utilizzate le specie corrispondenti ai nomi botanici che figurano nell’allegato V, la denominazione di vendita reca il nome del frutto impiegato o il nome comune del prodotto. Per le specie di frutta non incluse nell’allegato V si applica il nome botanico o comune corretto.
Per i succhi di frutta il valore Brix è quello del succo quale estratto dal frutto e non può essere modificato, salvo nel caso di miscelazione con il succo di frutti della stessa specie.
Il valore Brix minimo stabilito nell’allegato V per i succhi di frutta ricostituiti e la purea di frutta ricostituita non tiene conto dei solidi solubili di ogni altro ingrediente e additivo facoltativo.
2. Ingredienti autorizzati
Ai prodotti di cui alla parte I possono essere aggiunti solo gli ingredienti elencati in appresso:
e in aggiunta:
3. Trattamenti e sostanze autorizzati
Ai prodotti di cui alla parte I possono essere applicati solo i seguenti trattamenti e possono essere aggiunte solo le seguenti sostanze:
ALLEGATO II
DEFINIZIONI DELLE MATERIE PRIME
Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:
1. Frutta
Tutti i frutti. Ai fini della presente direttiva, anche i pomodori sono considerati un frutto.
La frutta deve essere sana, matura al punto giusto e fresca o conservata con mezzi fisici o mediante uno o più trattamenti, compresi i trattamenti post-raccolta applicati conformemente alla normativa dell’Unione.
2. Purea di frutta
Il prodotto fermentescibile ma non fermentato, ottenuto mediante processi fisici adeguati quali la setacciatura, triturazione o macinazione della parte commestibile dei frutti interi o senza buccia, senza eliminazione di succo.
3. Purea concentrata di frutta
Il prodotto ottenuto dalla purea di frutta mediante l’eliminazione fisica di una determinata parte dell’acqua di costituzione.
Alla purea di frutta concentrata può essere restituito l’aroma, ottenuto tramite mezzi fisici adeguati quali definiti nell’allegato I, parte II, punto 3, e proveniente esclusivamente da frutti della stessa specie.
4. Aroma
Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti ( 9 ), gli aromi da restituire ai succhi si ottengono durante la trasformazione del frutto mediante l’applicazione di processi fisici adeguati. Tali processi fisici possono essere applicati per trattenere, conservare o stabilizzare la qualità dell’aroma e includono in particolare la spremitura, l’estrazione, la distillazione, il filtraggio, l’assorbimento, l’evaporazione, il frazionamento e la concentrazione.
L’aroma è ottenuto dalle parti commestibili del frutto; tuttavia, esso può anche provenire da olio spremuto a freddo dalla scorza di agrumi e da composti di noccioli.
5. Zuccheri
6. Miele
Il prodotto definito dalla direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele ( 11 ).
7. Polpa o cellule
I prodotti ottenuti a partire dalle parti commestibili del frutto della stessa specie, senza eliminazione di succo. Inoltre, per gli agrumi, per polpa o per cellule si intendono gli agglomerati di succo ottenuti dall’endocarpo.
ALLEGATO III
DENOMINAZIONI SPECIFICHE DI TALUNI PRODOTTI ELENCATI NELL’ALLEGATO I
«vruchtendrank», per i nettari di frutta;
«Süßmost»
La designazione «süßmost» può essere utilizzata solo in concomitanza con le denominazioni «fruchtsaft» o «fruchtnektar»:
«succo e polpa» o «sumo e polpa», per i nettari di frutta ottenuti esclusivamente da purea di frutta, anche concentrata;
«æblemost», per i succhi di mela senza aggiunta di zuccheri;
«äppelmust/äpplemust», per i succhi di mela senza aggiunta di zuccheri;
«mosto», sinonimo di succo di uva;
«smiltsērkšķu sula ar cukuru» o «astelpaju mahl suhkruga» o «słodzony sok z rokitnika» per i succhi ottenuti dal frutto dell’olivello spinoso, addizionati con non più di 140 g di zuccheri per litro.
ALLEGATO IV
DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE AI NETTARI DI FRUTTA
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Nettari di frutta |
Tenore minimo di succo e/o di purea (espresso in percentuale del volume del prodotto finito) |
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I. Frutta dal succo acido non idonea al consumo allo stato naturale |
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Frutto della passione |
25 |
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Morelle di Quito |
25 |
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Ribes nero |
25 |
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Ribes bianco |
25 |
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Ribes rosso |
25 |
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Uva spina |
30 |
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Frutti dell’olivello spinoso |
25 |
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Prugnole |
30 |
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Prugne |
30 |
|
Susine |
30 |
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Sorbe |
30 |
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Cinorrodi |
40 |
|
Marasche |
35 |
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Altre ciliegie |
40 |
|
Mirtilli |
40 |
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Bacche di sambuco |
50 |
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Lamponi |
40 |
|
Albicocche |
40 |
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Fragole |
40 |
|
More |
40 |
|
Mirtilli rossi |
30 |
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Cotogne |
50 |
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Limoni e limette |
25 |
|
Altra frutta appartenente a questa categoria |
25 |
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II. Frutta con basso tenore di acido, frutta con molta polpa o frutta molto aromatizzata con un succo non idoneo al consumo allo stato naturale |
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|
Manghi |
25 |
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Banane |
25 |
|
Guaiave o Guave |
25 |
|
Papaie |
25 |
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Litchi |
25 |
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Azzeruoli |
25 |
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Crossoli |
25 |
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Cachirmani o cuori di bue |
25 |
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Cerimolie |
25 |
|
Melegrane |
25 |
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Anacardi o noci di acagiù |
25 |
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Frutti di caja |
25 |
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Frutti di imbu |
25 |
|
Altra frutta appartenente a questa categoria |
25 |
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III. Frutta con un succo idoneo al consumo allo stato naturale |
|
|
Mele |
50 |
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Pere |
50 |
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Pesche |
50 |
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Agrumi, esclusi limoni e limette |
50 |
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Ananas |
50 |
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Pomodori |
50 |
|
Altra frutta appartenente a questa categoria |
50 |
ALLEGATO V
VALORI BRIX MINIMI PER SUCCO DI FRUTTA RICOSTITUITO E PER PUREA DI FRUTTA RICOSTITUITA
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Nome comune del frutto |
Nome botanico |
Livelli Brix minimi |
|
Mela (*) |
Malus domestica Borkh. |
11,2 |
|
Albicocca (**) |
Prunus armeniaca L. |
11,2 |
|
Banana (**) |
Musa x paradisiaca L. (escluse le banane «plantains») |
21,0 |
|
Ribes nero (*) |
Ribes nigrum L. |
11,0 |
|
Uva (*) |
Vitis vinifera L. o suoi ibridi Vitis labrusca L. o suoi ibridi |
15,9 |
|
Pompelmo (*) |
Citrus x paradisi Macfad. |
10,0 |
|
Guaiava o Guava (**) |
Psidium guajava L. |
8,5 |
|
Limone (*) |
Citrus limon (L.) Burm. f. |
8,0 |
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Mango (**) |
Mangifera indica L. |
13,5 |
|
Arancia (*) |
Citrus sinensis (L.) Osbeck |
11,2 |
|
Frutto della passione (*) |
Passiflora edulis Sims |
12,0 |
|
Pesca (**) |
Prunus persica (L.) Batsch var. persica |
10,0 |
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Pera (**) |
Pyrus communis L. |
11,9 |
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Ananas (*) |
Ananas comosus (L.) Merr. |
12,8 |
|
Lampone (*) |
Rubus idaeus |
7,0 |
|
Amarena (*) |
Prunus cerasus L. |
13,5 |
|
Fragola (*) |
Fragaria x ananassa Duch. |
7,0 |
|
Pomodoro (*) |
Lycopersicon esculentum Mill. |
5,0 |
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Mandarino (*) |
Citrus reticulata Blanco |
11,2 |
|
Per i prodotti contrassegnati da un asterisco (*), che sono prodotti come succo, viene determinata una densità relativa minima rispetto all’acqua a 20/20 °C. Per i prodotti contrassegnati da due asterischi (**), che sono prodotti come purea, viene determinato solo un valore Brix minimo non corretto (senza correzione dell’acidità). |
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( 1 ) GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.
( 2 ) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.
( 3 ) GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/34/CE (GU L 237 del 10.9.1994, pag. 1).
( 4 ) GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32.
( 5 ) GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.
( 6 ) GU L 404 del 30.12.2006, pag. 26.
( 7 ) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 7.
( 8 ) GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4.
( 9 ) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34.
( 10 ) GU L 10 del 12.1.2002, pag. 53.
( 11 ) GU L 10 del 12.1.2002, pag. 47.