2001L0032 — IT — 14.04.2006 — 006.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

DIRETTIVA 2001/32/CE DELLA COMMISSIONE

dell'8 maggio 2001

relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità e che abroga la direttiva 92/76/CEE

(GU L 127, 9.5.2001, p.38)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

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date

►M1

DIRETTIVA 2002/29/CE DELLA COMMISSIONE del 19 marzo 2002

  L 77

26

20.3.2002

►M2

DIRETTIVA 2003/21/CE DELLA COMMISSIONE del 24 marzo 2003

  L 78

8

25.3.2003

►M3

DIRETTIVA 2003/46/CE DELLA COMMISSIONE del 4 giugno 2003

  L 138

45

5.6.2003

 M4

DIRETTIVA 2004/32/CE DELLA COMMISSIONE del 17 marzo 2004

  L 85

24

23.3.2004

►M5

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 28 aprile 2004

  L 228

18

29.6.2004

►M6

DIRETTIVA 2005/18/CE DELLA COMMISSIONE del 2 marzo 2005

  L 57

25

3.3.2005

►M7

DIRETTIVA 2006/36/CE DELLA COMMISSIONE del 24 marzo 2006

  L 88

13

25.3.2006


Modificato da:

►A1

Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea

  L 236

33

23.9.2003




▼B

DIRETTIVA 2001/32/CE DELLA COMMISSIONE

dell'8 maggio 2001

relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità e che abroga la direttiva 92/76/CEE



LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ( 1 ), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), primo comma,

viste le richieste presentate da Danimarca, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Austria, Portogallo, Finlandia, Svezia e Regno Unito,

considerando quanto segue:

(1)

A norma della direttiva 2000/29/CE, si possono definire delle «zone protette» esposte a particolari rischi in campo fitosanitario, alle quali si può pertanto concedere una protezione speciale a condizioni compatibili con il mercato interno. Tali zone sono state definite nella direttiva 92/76/CEE della Commissione, del 6 ottobre 1992, relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità ( 2 ), modificata da ultimo dalla direttiva 2000/23/CE ( 3 ).

(2)

Da allora la situazione fitosanitaria di alcune delle zone inizialmente riconosciute come zone protette nei confronti dei rispettivi organismi nocivi è evoluta in maniera significativa.

(3)

Da informazioni fornite dalla Danimarca risulta che non è più possibile mantenere la zona protetta riconosciuta per questo paese nei confronti del Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee) e del Tomato Spotted Wilt Virus.

(4)

Occorre modificare talune disposizioni riguardanti misure protettive vigenti in Portogallo contro Gonipterus scutellatus Gyll. e nel Regno Unito e in Irlanda contro Pissodes spp. (europee) per tener conto dell'attuale distribuzione di questi organismi nei rispettivi paesi.

(5)

Da informazioni fornite dal Regno Unito e dalla Svezia risulta che, in seguito alla riorganizzazione degli entri locali, la descrizione esistente delle rispettive zone protette nei confronti di Dendroctonus micans Kugelan e di Leptinotarsa decemlineata Say deve essere modificata.

(6)

Ai sensi della direttiva 92/76/CEE, l'Austria, l'Irlanda e le regioni Puglia, Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in Italia sono state provvisoriamente riconosciute come zone protette per quanto riguarda l'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. per un periodo che scade il 31 marzo 2001.

(7)

Da informazioni fornite dall'Irlanda risulta che il riconoscimento provvisoria delle zone protette in questo paese per quanto riguarda l'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. va prorogato per un ulteriore periodo di tempo determinato.

(8)

Da informazioni fornite dall'Austria e dall'Italia sembra che alcune aree di questi due paesi non siano più da considerare come zone protette per quanto riguarda l'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., mentre altre aree debbano essere riconosciute come zone protette in relazione alla Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. per un ulteriore periodo di tempo determinato.

(9)

Da informazioni fornite dalla Francia risulta che alcune aree di questo paese non possono più essere considerate come zone protette in relazione alla Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

(10)

Da informazioni fornite dal Regno Unito risulta che il riconoscimento provvisorio della zona protetta in questo paese nei confronti di Beet Necrotic Yellow Vein Virus va prorogato per un ulteriore periodo di tempo determinato.

(11)

Occorre pertanto modificare l'attuale designazione delle zone protette. Ai fini di chiarezza è necessario adottare un nuovo elenco di dette zone. La direttiva 92/76/CEE va di conseguenza abrogata. A causa dei persistenti problemi nel campo fitosanitario, la presente direttiva dovrebbe entrare in vigore ed essere attuata il più presto possibile.

(12)

Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:



▼M7

Articolo 1

Le zone della Comunità elencate nell'allegato sono riconosciute come zone protette ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), primo comma, della direttiva 2000/29/CE, nei confronti dei rispettivi organismi nocivi elencati nell'allegato di cui alla presente direttiva.

▼M7 —————

▼B

Articolo 3

1.  Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 21 maggio 2001 e le applicano dal 22 maggio 2001. Essi ne informano la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.  Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione tutte le disposizioni del diritto interno emanate nella materia disciplinata dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 4

La direttiva 92/76/CEE è abrogata a decorrere dal 22 maggio 2001.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Essa si applica a decorrere dal 22 maggio 2001.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.




ALLEGATO



ZONE DELLA COMUNITÀ RICONOSCIUTE COME «ZONE PROTETTE», NEI CONFRONTI DEI RISPETTIVI ORGANISMI NOCIVI SOTTOINDICATI

Organismi nocivi

Zone protette: territorio di

a)  Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo

1.  Anthonomus grandis (Boh.)

Grecia, Spagna (Andalusia, Catalogna, Estremadura, Murcia, Valencia)

2.  Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee)

Irlanda, Portogallo ( ►M7  Azzorre, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste (comuni di Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche e Torres Vedras) e Trás-os-Montes ◄ ), Finlandia, Svezia, Regno Unito

3.  Cephalcia lariciphila (Klug.)

Irlanda, Regno Unito (Irlanda del Nord, Isola di Man e Jersey)

▼A1

3.1.  Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)

Cipro ►M7  (fino al 31 marzo 2008) ◄

▼B

4.  Dendroctonus micans Kugelan

►M6  Grecia, Irlanda, Regno Unito (Irlanda del Nord, Isola di Man e Jersey) ◄

5.  Gilpinia hercyniae (Hartig)

Grecia, Irlanda, Regno Unito (Irlanda del Nord, Isola di Man e Jersey)

▼A1

6.  Globodera pallida (Stone) Behrens

Lettonia, Slovenia, Slovacchia, Finlandia

▼B

7.  Gonipterus scutellatus Gyll

►M3  Grecia, Portogallo (Azzorre) ◄

8.  Ips amitinus Eichhof

Grecia, Francia (Corsica), Irlanda, Regno Unito

9.  Ips cembrae Heer

Grecia, Irlanda, Regno Unito (Irlanda del Nord e Isola di Man)

10.  Ips duplicatus Sahlberg

Grecia, Irlanda, Regno Unito

▼A1

11.  Ips sexdentatus Boerner

Irlanda, Cipro ►M7  (fino al 31 marzo 2008) ◄ , Regno Unito (Irlanda del Nord e Isola di Man)

▼B

12.  Ips typographus Heer

Irlanda, Regno Unito

▼A1

13.  Leptinotarsa decemlineata Say

Spagna (Ibiza e Minorca), Irlanda, Cipro ►M7  (fino al 31 marzo 2008) ◄ , Malta, Portogallo (Azzorre e Madera), Finlandia (distretti di Åland, Häme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku, Uusimaa), Svezia (contee di ►M6  Blekinge, Gotland ◄ , Halland, Kalmar e Skåne), Regno Unito

▼M2

14.   Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)

Irlanda, Regno Unito (Irlanda del Nord)

▼M1 —————

▼B

15.  Sternochetus mangiferae Fabricius

Spagna (Granada e Malaga), Portogallo (Alentejo, Algarve e Madera)

16.  Thaumetopoea pityocampa (Den. and Schiff.)

Spagna (Ibiza)

b)  Batteri

1.  Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Col.

Grecia, Spagna, Portogallo

▼M5

2.  Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

►M7  

— Spagna, Estonia, Francia (Corsica), Italia (Abruzzi, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta), Lettonia, Portogallo, Finlandia, Regno Unito (Irlanda del Nord, Isola di Man e Isole del Canale),

— e, fino al 31 marzo 2008: Irlanda; Italia [Puglia; Emilia-Romagna: province di Forlì-Cesena (esclusa l’area provinciale situata a nord della strada statale 9/Via Emilia), Parma, Piacenza, Rimini (esclusa l’area provinciale situata a nord della strada statale 9/Via Emilia); Lombardia; Veneto: esclusi, nella provincia di Rovigo i comuni di Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, nella provincia di Padova i comuni Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi, e nella provincia di Verona i comuni Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all’Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari]; Lituania; Austria [Burgenland, Carinzia, Austria Inferiore, Tirolo (distretto amministrativo di Lienz), Stiria, Vienna]; Slovenia (escluse le regioni di Gorenjska e Maribor); Slovacchia [esclusi i comuni di Blahová, Horné Mýto e Okoč (contea di Dunajská Streda), Hronovce e Hronské Kľačany (contea di Levice), Veľké Ripňany (contea di Topoľčany), Málinec (contea di Poltár), Hrhov (contea di Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše e Zatín (contea di Trebišov)]

 ◄

▼B

c)  Funghi

▼M6

01.  Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.

Danimarca, Grecia (Creta e Lesbo), Irlanda, Regno Unito (eccetto Isola di Man), Repubblica ceca e Svezia

▼B

1.  Glomerella gossypii Edgerton

Grecia

2.  Gremmeniella abietina (Lag.) Morelet

Irlanda, Regno Unito (Irlanda del Nord)

3.  Hypoxylon mammatum (Wahl.) J Miller

Irlanda, Regno Unito (Irlanda del Nord)

d)  Virus ed organismi patogeni simili ai virus

▼M5

1.  Beet Necrotic Yellow Vein Virus

►M6  Danimarca,  ◄ Francia (Bretagna), Irlanda, ►M7  Lituania, ◄ Portogallo (Azzorre), Finlandia, Regno Unito (Irlanda del Nord)

▼B

2.  Tomato Spotted Wilt virus

Finlandia, Svezia

▼A1

3.  Citrus tristeza virus (varietà europee)

Grecia, Francia (Corsica), ►M6  Italia,  ◄ Malta ►M7  (fino al 31 marzo 2008) ◄ , Portogallo



( 1 ) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

( 2 ) GU L 305 del 21.10.1992, pag. 12.

( 3 ) GU L 103 del 28.4.2000, pag. 72.