2001D0405 — IT — 03.04.2007 — 002.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 2001

che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica al tessuto-carta

[notificata con il numero C(2001) 1175]

(2001/405/CE)

(GU L 142, 29.5.2001, p.10)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

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date

 M1

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 12 maggio 2005

  L 127

20

20.5.2005

►M2

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 29 marzo 2007

  L 92

16

3.4.2007


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 195, 19.7.2001, pag. 62  (405/01)




▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 2001

che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica al tessuto-carta

[notificata con il numero C(2001) 1175]

(2001/405/CE)



LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica ( 1 ), in particolare gli articoli 3, 4 e 6,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1980/2000 stabilisce che il marchio di qualità ecologica può essere assgnato a prodotti le cui caratteristiche consentono di contribuire in maniera significativa a miglioramenti dei principali aspetti ambientali.

(2)

L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1980/2000 prevede che i criteri specifici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica sono stabiliti per gruppi di prodotti.

(3)

L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1980/2000 stabilisce che il riesame dei criteri relativi al marchio di qualità ecologica e dei requisiti di valutazione e di verifica dei criteri è effettuato, a tempo debito, prima della fine del periodo di validità dei criteri specificati per ciascun gruppo di prodotti e comporta una proposta di proroga, revoca o revisione.

(4)

Con la decisione 98/94/CE ( 2 ), la Commissione ha stabilito i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica al tessuto-carta e che tale decisione, ai sensi dell'articolo 3 della stessa, quale modificata dalla decisione 2000/413/CE ( 3 ), scade il 31 dicembre 2001.

(5)

È opportuno rivedere la definizione del gruppo di prodotti e i criteri ecologici stabiliti dalla decisione 98/94/CE della Commissione per tenere conto degli sviluppi del mercato.

(6)

È opportuno adottare una nuova decisione della Commissione che stabilisca i criteri ecologici specifici relativi a questo gruppo di prodotti che resteranno in vigore per cinque anni.

(7)

È opportuno che per un limitato periodo di tempo, non superiore a dodici mesi, siano contestualmente validi sia i nuovi criteri stabiliti dalla presente decisione che i criteri precedentemente stabiliti dalla decisione 98/94/CE della Commissione, per consentire alle imprese che hanno ottenuto un marchio comunitario di qualità ecologica per i loro prodotti prima dell'adozione della presente decisione di adeguare i suddetti prodotti ai nuovi criteri.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono state definite ed adottate conformemente alle procedure per la definizione dei criteri relativi al marchio di qualità ecologica stabilite dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1980/2000.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comtiato istituito dall'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:



Articolo 1

Il gruppo di prodotti «prodotti di tessuto-carta» (di seguito il «gruppo di prodotti») designa:

Fogli o rotoli di prodotti a base di tessuto-carta idonei all'uso per l'igiene personale, l'assorbimento di liquidi e/o la pulitura di superfici. I prodotti in tessuto-carta sono generalmente costituiti da carta increspata o goffrata in uno o più strati. Il tenore di fibre è di almeno il 90 %. I prodotti di tessuto laminato e i fazzolettini umidi non rientrano nel gruppo di prodotti.

Articolo 2

Le proprietà ecologiche del gruppo di prodotti definito all'articolo 1 sono valutate in rapporto ai criteri ecologici specifici riportati nell'allegato.

▼M2

Articolo 3

I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti «tessuto-carta» e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano in vigore fino al 4 maggio 2008.

▼B

Articolo 4

Il numero di codice assegnato a questo gruppo di prodotti per scopi amministrativi è «004».

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.




ALLEGATO

CONTESTO

Per ottenere l'assegnazione del marchio di qualità ecologica, un prodotto quale definito all'articolo 1 deve risultare conforme ai criteri stabiliti nel presente allegato in base a prove effettuate secondo i metodi ivi indicati e secondo i metodi illustrati nell'appendice tecnica. Se del caso, possono essere utilizzati altri metodi di prova se essi sono ritenuti equipollenti dall'organismo competente (ad esempio se l'equipollenza è attestata da una curva di taratura significativa al 95 %). In assenza di riferimenti alle prove, o quando tali riferimenti riguardano fasi di verifica o monitoraggio, gli organismi competenti devono basarsi, ove opportuno, sulle dichiarazioni e sui documenti forniti dal richiedente e/o su verifiche eseguite da organismi indipendenti.

Si raccomanda agli organismi competenti di tener conto, nella valutazione delle domande e nel monitoraggio della conformità ai criteri previsti dal presente allegato, dell'attuazione di schemi di gestione ambientale riconosciuti, come EMAS o ISO 14001. (Nota: non si richiede tuttavia di applicare tali schemi di gestione).

Questi criteri hanno in particolare l'obiettivo di:

 ridurre il rilascio nell'acqua di sostanze tossiche o comunque inquinanti,

 limitare il danno o i rischi ambientali connessi con la trasformazione e l'uso dell'energia (riscaldamento planetario, acidificazione, esaurimento di risorse non rinnovabili) mediante la riduzione del consumo energetico e delle relative emissioni nell'atmosfera,

 sensibilizzare alla necessità di applicare corretti principi di gestione per tutelare il patrimonio forestale,

 limitare i rischi per la salute dell'uomo, i danni e i rischi ambientali connessi con l'uso di sostanze chimiche pericolose,

 minimizzare la produzione e promuovere l'uso efficiente dei rifiuti.

I criteri sono fissati a un livello tale da favorire l'attribuzione del marchio al tessuto-carta prodotto secondo modalità che presentano un limitato impatto ambientale.

CRITERI ECOLOGICI

1.   EMISSIONI NELL'ACQUA E NELL'ATMOSFERA

i) Le prestazioni del prodotto in relazione ai parametri COD, AOX, CO2, fossile e SO2 devono essere espresse in termini di punto di carico in relazione a un valore di riferimento (detto «coefficiente» di ciascun parametro).

Le emissioni totali nell'acqua e nell'atmosfera indotte dalla fabbricazione del prodotto sono calcolate come somma delle emissioni generate dai processi di produzione della pasta e del tessuto-carta.



Tabella 1

Coefficienti e valori «barriera» per i parametri di emissione

 

Coefficienti, (C), kg/ADT (1) tessuto-carta

Valori «barriera», (H), kg/ADT (1) tessuto-carta

1. Materie organiche nell'acqua (COD)

C1 = 15

H1 = 40

2. Composti organici alogenati adsorbibili, AOX

C2 = 0,2

H2 = 0,5

3. Anidride carbonica CO2, fossile

C3 = 1 500

H3 = 3 750

4. Anidride solforosa SO2, corne S

C4 = 1,0

H4 = 2,5

(1)   ADT=air dried tonne: tonnellata essiccata all'aria.

ii) I punti di carico L sono calcolati mediante la formula 1. Le emissioni effettive per ciascun parametro devono essere divise per il coefficiente relativo a tale parametro.

Li = (emissioni del parametro i)/Ci (formula 1)

iii) La «somma dei totali dei punti di carico» P è calcolata utilizzando la formula 2, aggiungendo i punti di carico per ciascun parametro.

P = L1 + L2 + L3 + L4 (formula 2)

iv) Se le emissioni di uno dei parametri COD, AOX, CO2, fossile e SO2 supera i valori «barriera» di cui alla tabella 1, il prodotto in questione non presenta i requisiti necessari per ottenere il marchio di qualità ecologica.

v) Per ottenere il marchio di qualità ecologica, la somma dei totali dei punti di carico (P) non deve essere superiore a 4.

La quantità di AOX (espressa come Cl) liberati da ogni stabilimento di fabbricazione di pasta non deve superare 0,50 kg per tonnellata di pasta essiccata all'aria.

Qualora nel prodotto finale siano incorporati anche gli sfridi, le emissioni generate dalla loro produzione, all'interno o all'esterno dello stabilimento, devono essere prese in considerazione nel calcolo dei punti di carico.

Devono essere forniti i dati sul consumo di acqua per tonnellata di pasta e carta prodotta nelle varie fasi del processo produttivo della pasta e del tessuto-carta (nota: i dati sono necessari per valutare i calcoli sui flussi e le concentrazioni delle acque residuali).

Composti di zolfo: non è necessario tenere conto delle emissioni relative alla produzione di elettricità.

Anidride carbonica proveniente da fonti fossili per tonnellata di carta prodotta, incluse le emissioni derivanti dalla produzione di elettricità (all'interno o all'esterno dello stabilimento di produzione).

2.   CONSUMO ENERGETICO

Il consumo totale di energia elettrica per la produzione del tessuto-carta corrisponde alla somma dell'energia elettrica utilizzata nelle diverse fasi del processo di produzione della pasta e del tessuto-carta e non deve superare:

 

 11 G joule ◄ (3 000 kWh) di energia elettrica per tonnellata di carta prodotta.

 I richiedenti devono calcolare tutta l'energia elettrica utilizzata nella produzione di pasta e di tessuto-carta, inclusa quella utilizzata per la deinchiostrazione della carta straccia destinata alla produzione di carta riciclata.

 Per energia elettrica si intende l'energia elettrica netta importata dalla rete di distribuzione e la produzione interna di elettricità misurata come energia elettrica. Non è necessario tenere conto dell'elettricità utilizzata per trattare le acque reflue e per purificare l'aria.

3.   FIBRE — GESTIONE SOSTENIBILE DELLE FORESTE

Le fibre possono essere fibre di legno, fibre riciclate ( 4 ) o fibre ottenute da materiali divesi dal legno.

Nel caso di fibre del legno vergini di provenienza forestale, gli operatori incaricati di gestire le fonti di provenienza delle fibre devono attuare i principi e le misure atti a garantire una gestione sostenibile delle foreste. A questo scopo, gli operatori in questione e/o i gestori delle cartiere devono presentare un'apposita dichiarazione, carta, codice di condotta, certificato o attestato.

In Europa, i principi e le misure di cui sopra devono corrispondere a quelli contenuti negli «Orientamenti operativi paneuropei per la gestione sostenibile delle foreste», fatti propri dalla Conferenza interministeriale di Lisbona sulla protezione delle foreste in Europa (2-4 giugno 1998). Per le foreste extraeuropee, essi devono corrispondere ai principi di gestione forestale adottati alla Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo (Rio de Janeiro, giugno 1992) e, laddove possibile, ai criteri o agli orientamenti di gestione sostenibile delle foreste adottati nel quadro di iniziative internazionali e regionali (OILT, Processo di Montreal, Processo di Tarapoto, iniziativa PNUA/FAO per le zone aride dell'Africa).

4.   SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE

Sbiancamento: Il gas di cloro non deve essere usato come agente sbiancante. Questa prescrizione non si applica al gas di cloro proveniente dalla produzione e dall'uso del biossido di cloro. (Nota: benché tale prescrizione si applichi anche allo sbiancamento di fibre riciclate sono ammesse le fibre sbiancate con gas di cloro nel loro precendente ciclo di vita.)

Deinchiostrazione: nelle sostanze chimiche di deinchiostrazione non possono essere utilizzati alchilfenoletossilati (APEO) ed altri derivati dell'alchilfenolo. Per derivati dell'alchilfenolo si intendono le sostanze degradabili ad alchifenoli.

Agenti di resistenza in umido: gli agenti di resistenza in umido non devono contenere più dell'1 % di sostanze clororganiche rispetto al contenuto secco alle quali sono o possono essere assegnate le frasi di rischio R45 (può provocare il cancro), R46 (può provocare alterazioni genetiche ereditarie), R50/53 (altamente tossico per gli organismi acquatici/può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico), R60 (può ridurre la fertilità) o R61 (può danneggiare i feti) quali definite nella direttiva 67/548/CEE del Consiglio ( 5 ), modificata da ultimo dalla direttiva 2000/33/CE della Commissione ( 6 ). Esempi di tali sostanze clororganiche: epicloridrina (ECH), 1,3-dicloro-2-propanolo (DCP) e 3-monocloro-1,2-propanediolo (MCPD).

5.   GESTIONE DEI RIFIUTI

Tutti i produttori di pasta, carta e prodotti in tessuto-carta trasformato devono disporre di un sistema di gestione dei rifiuti ( 7 ) e dei materiali residui prodotti nei loro stabilimenti. Le caratteristiche del sistema devono essere spiegate o documentate nella domanda, presentando informazioni su almeno i seguenti punti:

 procedure di separazione ed impiego dei materiali riciclabili ottenuti dal flusso di rifiuti,

 procedure di recupero di materiali da destinare ad altri usi, quali il ricorso all'incenerimento per la produzione di vapore, o a usi agricoli,

 procedure per la gestione dei rifiuti pericolosi (7) .

6.   SICUREZZA DEL PRODOTTO

I prodotti a base di fibre riciclate o di miscele di fibre riciclate e di fibre vergini devono rispondere ai seguente criteri di igiene:



Formaldeide

1 mg/dm2 secondo il metodo di prova EPA 8215A

Glyoxal:

1,5 mg/dm2 secondo il metodo di prova EPA 8215A

PCB:

2 mg/kg secondo il metodo di prova EPA 8270



Biocidi e sostanze antimicrobiche

Nessun effetto ritardante della crescita dei microrganismi secondo il metodo di prova EN 1104

Coloranti e sbiancanti ottici

Nessuna essudazione secondo il metodo di prova EN 646/648 (è richiesto il livello 4)

Coloranti e inchiostri

I coloranti e gli inchiostri utilizzati nella produzione del tessuto-carta non devono contenere sostanze azoiche che potrebbero rilasciare le ammine elencate nell'appendice tecnica (tabella 3).

IDONEITÀ ALL'USO

Il prodotto deve essee idoneo all'uso.

INFORMAZIONI PER I CONSUMATORI

Il riquadro 2 del marchio di qualità ecologica deve contenere il testo seguente:

 inquinamento acquatico ridotto,

 inquinamento atmosferico ridotto,

 emissioni ridotte di gas a effetto serra e basso consumo di elettricità.

Oltre al marchio di qualità ecologica il produttore può indicare la percentuale minima di fibre riciclate utilizzate.

Appendice tecnica: definizioni, requisiti per le prove e documentazione

Tutti i parametri di emissione

Per effettuare le misurazioni o il bilancio di massa si devono considerare 12 mesi di produzione. Nel caso di uno stabilimento nuovo o ricostruito le misurazioni devono prendere in considerazione 45 giorni consecutivi di funzionamento stabile degli impianti. Le misurazioni devono essere rappresentative della campagna di produzione considerata.

Se un prodotto è costituito da differenti qualità di pasta, i valori di emissione relativi alla produzione di pasta devono essere calcolati come media ponderata di tutti i tipi di pasta utilizzati. Le emissioni totali sono ottenute aggiungendo le emissioni relative alla produzione di pasta a quelle relative alla produzione di tessuto-carta.

Le misurazioni devono essere effettuate da laboratori accreditati o da istituti indipendenti di prova, conformemente alla norma EN 45001.

Le analisi degli scarichi possono essere anche effettuate dal laboratorio della fabbrica di pasta o carta purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

 le autorità competenti accettano i campionamenti e le misurazioni effettuati nel laboratorio in questione, oppure

 il fabbricante dispone di un sistema di gestione della qualità, certificato in base alle norme ISO 9001 o ISO 9002, che permette di controllare i campionamenti e le analisi, o ancora

 è un laboratorio ufficiale autorizzato GLP/BPL (Buone pratiche di laboratorio).

La misurazione delle emissioni nell'acqua deve essere realizzata su campioni di acqua non filtrata e non sedimentata prelevati dopo il trattamento in cartiera o al momento dello scarico nelle reti di fognatura, prima del trattamento presso un impianto di depurazione pubblico. In quest'ultimo caso la misurazione ottenuta prima del trattamento nell'impianto di depurazione pubblico andrà ridotta di un fattore pari alla riduzione media ottenuta negli impianti di depurazione. I livelli misurati per l'acqua che entra in cartiera possono essere sottratti dalle emissioni generate durante il processo di fabbricazione e riscontrabili nell'acqua in uscita dalla cartiera.

Il COD deve essere misurato conformemente alla norma ISO 6060, 2a edizione, 1989.

Il tenore di AOX deve essere misurato conformemente alla norma ISO 9562.

Possono essere accettati altri metodi di prova se ritenuti equipollenti dall'organismo competente (ad esempio se l'equipollenza è attestata da una curva di taratura significativa al 95 %).

Gli AOX devono essere misurati nei processi in cui i composti clorurati vengono utilizzati per sbiancare la pasta. Ciò implica che non è necessario misurare gli AOX:

 negli effluenti generati dalla produzione non integrata di carta, oppure

 negli effluenti generati dalla produzione di pasta senza sbiancamento, o ancora

 quando lo sbiancamento è effettuato con sostanze prive di cloro.

Ossidi di zolfo

Il richiedente deve presentare un bilancio delle emissioni di composti di zolfo nell'atmosfera. Tale bilancio deve comprendere tutte le emissioni che si verificano durante la produzione di pasta e carta, ad eccezione di quelle relative alla produzione di elettricità. Le misurazioni devono includere le caldaie di recupero, le fornaci da calce, le caldaie a vapore e, se disponibili, i forni per l'incenerimento dei gas fortemente odorosi. I calcoli devono comprendere anche le emissioni diffuse.

Anidride carbonica

Il richiedente deve presentare un bilancio delle emissioni di anidride carbonica nell'atmosfera, in cui siano incluse tutte le fonti di energia rinnovabili utilizzate per la produzione di pasta e carta, nonché le emissioni derivanti dalla produzione di energia elettrica di rete. Nel calcolo delle emissioni di CO2, fossile dei combustibili devono essere utilizzati i fattori di emissione riportati nella tabella 2.



Tabella 2

Equivalenti di CO2, fossile relativi alle fonti di energia non rinnovabili

Fonte di energia

Emissioni di CO2, fossile

Unità

Carbone

95

g CO2, fossile/MJ

Petrolio greggio

73

g CO2, fossile/MJ

Olio combustibile 1

74

g CO2, fossile/MJ

Olio combustibile 2-5

77

g CO2, fossile/MJ

Benzina

69

g CO2, fossile/MJ

Gas naturale

56

g CO2, fossile/MJ

Elettricità di rete  (1)

400

g CO2, fossile/MJ

(1)   Media europea.

Per quanto riguarda l'elettricità di rete, i valori riportati nella tabella devono essere utilizzati in tutta l'Unione europea. Nel caso di siti di produzione al di fuori dell'Unione europea, il richiedente può presentare una documentazione che stabilisca i valori medi per i suoi fornitori di elettricità e utilizzare questo valore medio anziché il valore riportato nella tabella.

Gestione delle foreste Cfr. criterio n. 3.

Composti chimici pericolosi

Il richiedente deve fornire una dichiarazione dei fornitori di pasta attestante che non sono stati utilizzati i gas di cloro per lo sbiancamento della pasta.

Il richiedente deve fornire una dichiarazione dei fornitori di pasta attestante che non sono stati utilizzati alchifenoletossilati o altri derivati dell'alchilfenolo nel processo di deinchiostrazione.

Il richiedente deve presentare un elenco dei prodotti utilizzati nella produzione della carta per migliorare la resistenza ad umido del prodotto finale. Tale elenco deve riportare la marca del prodotto, il settore di utilizzo, il nome, l'indirizzo e il numero di telefono del fornitore. Oltre all'elenco in questione, deve essere prodotta una dichiarazione sul tenore di sostanze clororganiche quali l'epicloridrina (ECH), l'1,3-dicloro-2-propanolo (DCP) e il 3-monocloro-1,2-propanediolo (MCPD) classificati come sostanze pericolose per l'ambiente o per la salute umana ai sensi della direttiva 67/548/CEE.

Gestione dei rifiuti Cfr. criterio n. 5.

Sicurezza del prodotto

Il produttore di tessuto-carta deve esibire la documentazione relativa ai risultati delle prove effettuate sul prodotto finito per quanto riguarda le seguenti sostanze: formaldeide, glyoxal, PCB, preservanti contro la formazione di sostanze viscide, sostanze antimicrobiche, coloranti e sbiancanti ottici.



Tabella 3

Ammine menzionate al criterio n. 6 «Sicurezza del prodotto»

Ammine

N. CAS

4-amminoazobenzene

60-09-3

o-anisidina

90-04-0

4-amminodifenile

92-67-1

benzidina

92-87-5

4-cloro-o-toluidina

95-69-2

2-naftilammina

91-59-8

o-ammino-azotoluene

97-56-3

2-ammino-4-nitrololuene

99-55-8

p-cloroanilina

106-47-8

2,4-diamminoanisolo

615-05-4

4,4′-diamminodifenilmetano

101-77-9

3,3′-diclorobenzidina

91-94-1

3,3′-dimetossilbenzidina

119-90-4

3,3′-dimetilbenzidina

119-93-7

3,3′-dimetil-4,4′diamminodifenilmetano

838-88-0

p-cresidina

120-71-8

4,4′-metilene-bis-(2-cloro-anilina)

101-14-4

4,4′-ossidianilina

101-80-4

4,4′-tiodianilina

139-65-1

o-toluidina

95-53-4

2,4-diamminotoluene

95-80-7

2,4,5-trimetilanilina

137-17-7

2,4-xilidina

95-68-1

4,6-xilidina

87-62-7

Idoneità all'uso

Il richiedente deve dimostrare che il prodotto è idoneo all'uso, avvalendosi, ad esempio, di dati ricavati dai pertinenti metodi di prova ISO o CEN, ma anche di procedure di prova nazionali o interne allo stabilimento di produzione. Alla domanda devono essere allegate informazioni sulle procedure di prova.



( 1 ) GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.

( 2 ) GU L 19 del 24.1.1998, pag. 77.

( 3 ) GU L 155 del 28.6.2000, pag. 63.

( 4 ) Per fibre riciclate si intendono le fibre ottenute dai prodotti cartacei dopo il loro consumo o dalla carta straccia generata dalle varie fasi del processo di trasformazione, conformemente alle qualità definite nel documento «European list of standard grades of recovered paper and board», (CEPI, febbraio 1999). Gli scarti di produzione delle cartiere non rientrano nella definizione di fibre riciclate.

( 5 ) GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1.

( 6 ) GU L 136 dell'8.6.2000, pag. 90.

( 7 ) Secondo la definizione delle autorità aventi competenza sui siti di produzione di pasta e carta in questione.