2000Y0413 — IT — 27.02.2009 — 004.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

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DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 marzo 2000

che autorizza il direttore dell'Europol ad avviare negoziati per la conclusione di accordi con Stati terzi e organismi non connessi all'Unione europea

(2000/C 106/01)

(GU C 106, 13.4.2000, p.1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

►M1

Decisione del Consiglio del 6 dicembre 2001

  C 358

1

15.12.2001

►M2

Decisione del Consiglio del 13 giugno 2002

  C 150

1

22.6.2002

►M3

Decisione del Consiglio del 25 ottobre 2004

  L 342

27

18.11.2004

►M4

Decisione del Consiglio del 2 dicembre 2004 (2004/C 317/01)

  C 317

1

22.12.2004

►M5

Decisione del Consiglio del 24 febbraio 2005

  L 56

14

2.3.2005

►M6

Decisione del Consiglio del 4 dicembre 2006 (2006/C 311/02)

  C 311

10

19.12.2006

►M7

Decisione del Consiglio del 15 febbraio 2007

  L 51

18

20.2.2007

►M8

Decisione del Consiglio del 26 febbraio 2009

  L 56

15

28.2.2009




▼B

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 marzo 2000

che autorizza il direttore dell'Europol ad avviare negoziati per la conclusione di accordi con Stati terzi e organismi non connessi all'Unione europea

(2000/C 106/01)



IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visti l'articolo 42, paragrafo 2, l'articolo 10, paragrafo 4, e l'articolo 18 della Convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol) ( 1 ),

visto l'atto del Consiglio, del 3 novembre 1998, che stabilisce le norme sulle relazioni esterne dell'Europol con Stati terzi e organismi non connessi all'Unione europea, in particolare l'articolo 2 di dette norme ( 2 ),

visto l'atto del Consiglio, del 3 novembre 1998, che stabilisce le norme per la ricezione da parte dell'Europol di informazioni provenienti da Stati e organismi terzi, in particolare l'articolo 2 di dette norme ( 3 ),

visto l'atto del Consiglio, del 12 marzo 1999, che stabilisce le norme per la trasmissione di dati di carattere personale da parte dell'Europol a Stati o organismi terzi, in particolare gli articoli 2 e 3 di dette norme ( 4 ),

considerando quanto segue:

(1)

L'efficacia della lotta alle forme organizzate di criminalità attraverso l'Europol può essere ulteriormente potenziata mediante adeguati rapporti tra l'Europol e Stati e organismi terzi.

(2)

La presente decisione autorizza il direttore dell'Europol ad avviare negoziati con un primo gruppo di Stati terzi ed organismi non connessi all'Unione europea, selezionato in base ai requisiti operativi ed alla necessità di lottare efficacemente attraverso Europol contro le forme organizzate di criminalità.

(3)

La presente decisione non preclude al Consiglio la facoltà di aggiungere, in una successiva decisione, altri Stati terzi e organismi non connessi all'Unione europea.

(4)

La dichiarazione del Consiglio sull'articolo 42 della Convenzione Europol, secondo cui l'Europol dovrebbe stabilire in via prioritaria relazioni con i servizi competenti dei paesi con i quali le Comunità europee e i loro Stati membri hanno avviato un dialogo strutturato.

(5)

Il direttore dell'Europol può avviare negoziati relativi alla trasmissione di dati personali soltanto una volta che il Consiglio sia persuaso che nulla osta all'avvio di tali negoziati, tenuto conto delle leggi e delle prassi amministrative in materia di protezione dei dati nello Stato terzo o organismo non connesso all'Unione europea,

DECIDE:



Articolo 1

1.  A norma dei requisiti stabiliti nella presente decisione, il direttore dell'Europol è autorizzato ad avviare negoziati con gli Stati terzi e gli organismi non connessi all'Unione europea di cui all'articolo 2.

2.  Nella misura in cui si intende procedere a una scambio di dati personali, gli accordi da negoziare conterranno disposizioni in merito alla ricezione dei dati da parte dell'Europol, al tipo di dati da trasmettere e allo scopo per cui i dati devono essere trasmessi o utilizzati, e devono garantire la piena conformità con tutte le pertinenti disposizioni della Convenzione Europol e con i relativi regolamenti di applicazione di quest'ultima.

3.  Nella misura in cui si intende procedere a uno scambio di informazioni che devono essere tenute segrete, gli accordi conterranno disposizioni in materia di protezione del segreto a norma dell'articolo 18, paragrafo 6, della Convenzione Europol.

4.  Gli accordi possono contenere disposizioni sul comando di ufficiali di collegamento di paesi terzi e di organismi terzi presso l'Europol, e ove necessario, sul comando di ufficiali di collegamento dell'Europol.

5.  Tuttavia, allorché trattasi di un accordo che prevede la trasmissione di dati di carattere personale da parte dell'Europol a Stati terzi e a organismi non connessi all'Unione europea, il direttore dell'Europol può avviare negoziati soltanto dopo che il Consiglio abbia deciso all'unanimità, sulla base di una relazione presentatagli dal consiglio di amministrazione dell'Europol, che nulla osta all'avvio di tali negoziati. Il consiglio di amministrazione consulta l'autorità di controllo comune in merito a queste relazioni. La decisione del Consiglio relativa all'avvio dei negoziati tiene conto dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 3, paragrafo 3, delle norme per la trasmissione di dati di carattere personale da parte dell'Europol a Stati o organismi terzi.

Articolo 2

1.  In funzione delle risorse umane e finanziarie disponibili presso l'Europol, si avviano negoziati con gli Stati terzi e gli organismi non connessi all'Unione europea elencati in appresso.

Stati terzi (in ordine alfabetico):

▼M2

 Albania

▼M4

 Australia

▼B

 Bolivia

▼M2

 Bosnia-Erzegovina

▼B

 Bulgaria

 Canada

▼M6

 Cina

▼B

 Cipro

 Colombia

▼M2

 Croazia

▼B

 Repubblica ceca

 Estonia

 Ungheria

▼M8

 India

▼B

 Islanda

▼M5

 Israele

▼M2

 Repubblica federale di Jugoslavia

▼B

 Lettonia

▼M6

 Liechtenstein

▼B

 Lituania

▼M2

 ex Repubblica jugoslava di Macedonia

▼B

 Malta

 Marocco

▼M3

 Moldova

▼M1

 Monaco

▼M7

 Montenegro

▼B

 Norvegia

 Perù

 Polonia

 Romania

 Federazione russa

 Slovacchia

 Slovenia

 Svizzera

 Turchia

▼M3

 Ucraina

▼B

 Stati Uniti

Organismi non connessi all'Unione europea (in ordine alfabetico):

 ICPO - Interpol

  ►M1  ODCCP (Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine) ◄

 Organizzazione mondiale delle dogane

2.  Il consiglio di amministrazione, al momento di considerare la propria posizione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della presente decisione, delibera sull'ordine prioritario da attribuire ai negoziati, tenuto conto della dichiarazione del Consiglio sull'articolo 42 della Convenzione Europol.

Articolo 3

1.  Fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 5, l'Europol avvia i negoziati previsti dalla presente decisione non appena il consiglio di amministrazione sia persuaso che tali negoziati sono stati adeguatamente preparati. Il Consiglio di amministrazione può fornire al direttore dell'Europol qualsiasi ulteriore istruzione che ritenga necessaria per quanto riguarda i negoziati.

2.  Il consiglio di amministrazione è tenuto costantemente informato circa lo stato dei negoziati. Ogni sei mesi viene presentata al consiglio di amministrazione un relazione sull'andamento dei lavori: la prima sarà presentata entro il 1o gennaio 2001.

Articolo 4

1.  La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

2.  La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla data dell'adozione.



( 1 ) GU C 316 del 27.11.1995, pag. 2.

( 2 ) GU C 26 del 30.1.1999, pag. 19.

( 3 ) GU C 26 del 30.1.1999, pag. 17.

( 4 ) GU C 88 del 30.3.1999, pag. 1.