2000R2488 — IT — 28.06.2010 — 005.002


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 2488/2000 DEL CONSIGLIO

del 10 novembre 2000

relativo al mantenimento del congelamento di capitali relativi a Milosevic e alle persone a lui collegate e che abroga i regolamenti (CE) n. 1294/1999 e (CE) n. 607/2000 nonché l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 926/98

(GU L 287, 14.11.2000, p.19)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

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date

►M1

REGOLAMENTO (CE) N. 1205/2001 DELLA COMMISSIONE del 19 giugno 2001

  L 163

14

20.6.2001

 M2

REGOLAMENTO (CE) N. 68/2006 DELLA COMMISSIONE del 16 gennaio 2006

  L 11

11

17.1.2006

 M3

REGOLAMENTO (CE) N. 1791/2006 DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2006

  L 363

1

20.12.2006

►M4

REGOLAMENTO (UE) N. 554/2010 DEL CONSIGLIO del 24 giugno 2010

  L 159

1

25.6.2010


Modificato da:

 A1

  L 236

33

23.9.2003


Rettificato da:

 C1

Rettifica, GU L 232, 29.8.2012, pag. 10  (2488/2000)




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 2488/2000 DEL CONSIGLIO

del 10 novembre 2000

relativo al mantenimento del congelamento di capitali relativi a Milosevic e alle persone a lui collegate e che abroga i regolamenti (CE) n. 1294/1999 e (CE) n. 607/2000 nonché l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 926/98



IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

vista la posizione comune 2000/599/PESC, del 9 ottobre 2000, relativa al sostegno a una RFJ democratica e alla revoca immediata di talune misure restrittive ( 1 ) e la posizione comune 2000/697/PESC, del 10 novembre 2000, relativa al mantenimento delle misure restrittive specifiche, nei confronti di Milosevic e delle persone a lui collegate ( 2 ),

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il 15 giugno 1999 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1294/1999 relativo al congelamento dei capitali e al divieto degli investimenti in relazione alla Repubblica federale di Jugoslavia (RFJ) ( 3 ) in considerazione delle persistenti violazioni dei diritti dell'uomo e del diritto umanitario internazionale da parte del governo di tale paese.

(2)

A seguito delle elezioni del 24 settembre 2000 è stato democraticamente eletto e ufficialmente insediato un nuovo Presidente della RFY, V. Kostunica.

(3)

Il 9 ottobre 2000 il Consiglio ha approvato una dichiarazione relativa alla RFY nella quale si chiede una revoca di tutte le sanzioni imposte alla RFJ dal 1998, fatta eccezione per le disposizioni che riguardano l'ex presidente della RFY Slobodan Milosevic e le persone a lui collegate che continuano a rappresentare una minaccia per il consolidamento della democrazia nella RFJ.

(4)

È quindi necessario limitare a Milosevic e alle persone a lui collegate la portata delle disposizioni dell'attuale quadro giuridico sul sequestro dei capitali detenuti all'estero dai governi della RFJ e della Repubblica di Serbia.

(5)

Le misure previste rientrano nell'ambito d'applicazione del trattato.

(6)

Risulta pertanto necessaria una normativa comunitaria, anche al fine di evitare una distorsione della concorrenza, per l'attuazione delle misure in questione nel territorio della Comunità. Ai fini del presente regolamento, tale territorio comprende tutti i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi previste.

(7)

Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero, se richiesto, poter vigilare sul rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

(8)

La Commissione e gli Stati membri dovranno informarsi reciprocamente sulle misure adottate ai sensi del presente regolamento e comunicarsi altre informazioni pertinenti di cui dispongono in relazione al presente regolamento, fatti salvi gli obblighi vigenti nei confronti di taluni particolari aspetti.

(9)

È auspicabile prevedere sanzioni da applicare in caso di violazioni delle disposizioni del presente regolamento non appena esso sarà entrato in vigore.

(10)

Per ragioni di trasparenza e di semplicità le principali disposizioni del regolamento (CE) n. 1294/1999 sono state riprese nel presente regolamento e il precedente regolamento dovrebbe pertanto essere abrogato. Per le stesse ragioni, il regolamento (CE) n. 607/2000 ( 4 ) e l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 926/98 ( 5 ) andrebbero del pari abrogati.

(11)

Occorrerebbe stabilire una procedura per la modifica degli allegati del presente regolamento e la concezione di specifiche deroghe per scopi strettamente umanitari.

(12)

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ( 6 ),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



Articolo 1

1.  Sono sequestrati tutti i capitali detenuti da Milosevic e dalle persone fisiche a lui collegate, elencate nell'allegato I, al di fuori del territorio della Repubblica federale di Jugoslavia.

2.  È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi a disposizione di una delle persone di cui al paragrafo 1.

3.  Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

 capitali: tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi — ma si tratta di un elenco non limitativo — contanti, assegni, titoli di credito, tratte, ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento; depositi presso istituti finanziari o altre entità, saldi sui conti, debiti e titoli di debito; titoli negoziati a livello pubblico e privato e strumenti di debito, segnatamente azioni, certificati azionari, titoli a reddito fisso, pagherò, warrant, obbligazioni e contratti derivati; interessi, dividendi o altri redditi generati dalle attività; credito, diritto a compensazione, garanzie, fideiussioni e altri impegni finanziari; lettere di credito, polizze di carico e atti di cessione; documenti che attestino la detenzione di capitali o risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni,

 congelamento dei capitali: divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o trattare i capitali in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l'uso dei capitali in questione, compresa la gestione di portafoglio; gli eventuali interessi o redditi maturati o i capitali automaticamente rimborsabili alla scadenza dei fondi sono versati in un conto posto sotto sequestro e ivi bloccati.

Articolo 2

1.  È vietata la partecipazione, consapevole e intenzionale, ad attività collegate che abbiano per oggetto o per effetto, direttamente o indirettamente, di promuovere le transazioni o le attività di cui all'articolo 1 o di eludere le disposizioni del presente regolamento.

▼M4

2.  Qualsiasi informazione relativa all’elusione, già avvenuta o ancora in corso, delle disposizioni del presente regolamento è comunicata alle autorità competenti indicate nei siti web elencati nell’allegato II e/o alla Commissione.

Articolo 3

1.  Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi:

a) forniscono immediatamente alle autorità competenti degli Stati membri indicate nei siti web elencati nell’allegato II per il paese in cui risiedono o sono situati, tutte le informazioni atte a facilitare l’osservanza del presente regolamento, in particolare i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell’articolo 1 e trasmettono tali informazioni alla Commissione, direttamente o tramite l’autorità competente indicata nei siti web elencati nell’allegato II; e

b) collaborano con detta autorità competente per qualsiasi verifica di tali informazioni.

2.  Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione dello Stato membro interessato.

3.  Le informazioni fornite o ricevute a norma del presente articolo sono utilizzate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute.

▼B

Articolo 4

1.  Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento concernenti i punti citati in seguito ad eccezione di quelli di cui alla lettera c) sono adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

▼M4

2.  La Commissione ha la facoltà di:

a) modificare l’allegato I, tenendo conto delle decisioni che danno attuazione alla posizione comune 2000/696/PESC;

b) in via eccezionale, concedere deroghe all’articolo 1 per scopi strettamente umanitari;

c) modificare l’allegato II in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.

3.  Le richieste di deroga di cui al paragrafo 2, lettera b), o di modifica dell’allegato I devono essere presentate dalla persona interessata tramite le autorità competenti indicate nei siti web elencati nell’allegato II.

Le autorità competenti degli Stati membri verificano, per quanto possibile, le informazioni fornite dalle persone che presentano la richiesta.

▼B

Articolo 5

1.  La Commissione è assistita dal comitato istituito ai sensi del regolamento (CE) n. 2271/96.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articolo 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a 10 giorni lavorativi.

3.  Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 6

1.  Il comitato di cui all'articolo 5 esamina tutte le questioni inerenti all'applicazione del presente regolamento sollevate dal presidente o dal rappresentante di uno Stato membro.

2.  Il comitato verifica periodicamente l'efficacia delle disposizioni del presente regolamento e, sulla base di tale verifica, la Commissione riferisce periodicamente al Consiglio.

Articolo 7

La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le altre informazioni in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle ricevute ai sensi dell'articolo 3, nonché le violazioni e i problemi di applicazione o le sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.

Articolo 8

Ciascuno Stato membro determina le sanzioni da imporre in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. In attesa che sia adottata la legislazione eventualmente necessaria a tal fine, in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni stabilite dagli Stati membri a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1294/1999.

▼M4

Articolo 8 bis

1.  Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui agli articoli 2, 3 e 4 e le indicano nei siti web elencati nell’allegato II. Gli Stati membri notificano alla Commissione, prima che entrino in vigore, le eventuali modifiche degli indirizzi dei loro siti web elencati nell’allegato II.

2.  Gli Stati membri notificano alla Commissione le proprie autorità competenti, compresi gli estremi di dette autorità competenti, entro il 15 luglio 2010 e informano immediatamente la Commissione di ogni eventuale successiva modifica.

▼B

Articolo 9

I regolamenti (CE) n. 1294/1999 e (CE) n. 607/2000, nonché l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 926/98 sono abrogati.

▼M4

Articolo 10

Il presente regolamento si applica:

a) nel territorio dell’Unione, compreso il suo spazio aereo;

b) a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

c) a tutti i cittadini di uno Stato membro, che si trovano all’interno o all’esterno del territorio dell’Unione;

d) a tutte le persone giuridiche, entità o organismi registrati o costituiti secondo la legislazione di uno Stato membro;

e) a tutte le persone giuridiche, entità o organismi per qualsiasi attività economica svolta in tutto o in parte all’interno dell’Unione.

▼B

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M1




ALLEGATO I



Milosevic, Slobodan

Ex presidente della Repubblica federale di Iugoslavia, nato a Pozarevac, Repubblica di Serbia, il 20 agosto 1941

Gajic-Milosevic, Milica

Nuora, nata nel 1970

Markovic, Mirjana

Moglie, nata il 10 luglio 1942

Milosevic, Borislav

Fratello, nato nel 1936

Milosevic, Marija

Figlia, nata nel 1965

Milosevic, Marko

Figlio, nato il 2 luglio 1974

Milutinovic, Milan

Presidente della Repubblica di Serbia, nato a Belgrado, Repubblica di Serbia, il 19 dicembre 1942

Ojdanic, Dragoljub

Ex ministro della Difesa, nato a Ravni, Repubblica di Serbia, il 1o giugno 1941

Sainovic, Nikola

Ex vice primo ministro, nato a Bor, Repubblica di Serbia, il 7 dicembre 1948

Stojilkovic, Vlajko

Ex ministro degli Interni, nato a Mala Krsna, Repubblica di Serbia, nel 1937

Mrksic, Mile

Incriminato dal Tribunale penale internazionale per l'ex Iugoslavia (IT-95-13a), nato presso Vriginmost, Croazia, il 20 luglio 1947

Radic, Miroslav

Incriminato dal Tribunale penale internazionale per l'ex Iugoslavia (IT-95-13a), nato il 1o gennaio 1961

Sljivancanin, Veselin

Incriminato dal Tribunale penale internazionale per l'ex Iugoslavia (IT-95-13a), nato presso Zabljak, Repubblica di Montenegro, il 13 giugno 1953

▼M4




ALLEGATO II

Siti web contenenti informazioni sulle autorità competenti di cui agli articoli 2, 3 e 4 e indirizzo per le notifiche e le richieste alla Commissione europea

BELGIO

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIA

http://www.mfa.government.bg

REPUBBLICA CECA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANIMARCA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

GERMANIA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRECIA

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/

SPAGNA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales/Paginas

FRANCIA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITALIA

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

CIPRO

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUSSEMBURGO

http://www.mae.lu/sanctions

UNGHERIA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/felelos_illetekes_hatosagok.htm

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

PAESI BASSI

http://www.minbuza.nl/nl/Onderwerpen/Internationale_rechtsorde/Internationale_Sancties/Bevoegde_instnties_algemeen

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLONIA

http://www.msz.gov.pl

PORTOGALLO

http://www.mne.gov.pt/mne/pt/AutMedidasRestritivas.htm

ROMANIA

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVACCHIA

http://www.foreign.gov.sk

FINLANDIA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVEZIA

http://www.ud.se/sanktioner

REGNO UNITO

http://www.fco.gov.uk/en/about-us/what-we-do/services-we-deliver/business-services/export-controls-sanctions/

Indirizzo per le notifiche e le richieste alla Commissione europea

Commissione europea

DG Relazioni esterne

Direzione A. Piattaforma di crisi e coordinamento politico per la politica estera e di sicurezza comune

Unità A2. Risposte alle crisi e consolidamento della pace

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles (Belgio)

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel. (32 2) 295 55 85

Fax (32 2) 299 08 73



( 1 ) GU L 261 del 14.10.2000, pag. 1.

( 2 ) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

( 3 ) GU L 153 del 19.6.1999, pag 63. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1440/2000 della Commissione (GU L 161 dell'1.7.2000, pag. 68).

( 4 ) GU L 73 del 22.3.2000, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2227/2000 (GU L 261 del 14.10.2000, pag. 3).

( 5 ) GU L 130 dell'1.5.1998, pag. 1.

( 6 ) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.