2000R1773 — IT — 01.07.2000 — 000.001
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Gazzetta ufficiale |
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Regolamento (CE) n. 2286/2000 della Commissione del 13 ottobre 2000 |
L 260 |
21 |
14.10.2000 |
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REGOLAMENTO (CE) N. 1773/2000 DELLA COMMISSIONE
dell'11 agosto 2000
recante modifica del regolamento (CE) n. 1899/97 che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle uova e del pollame, del regime previsto dal regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1727/2000 del Consiglio, del 31 luglio 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con l'Ungheria ( 1 ), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,
considerando quanto segue:|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1899/97 della Commissione, del 29 settembre 1997, che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle uova e del pollame, del regime previsto dal regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2699/93 e (CE) n. 1559/94 ( 2 ), modificato dal regolamento (CE) n. 2719/98 ( 3 ), ha adottato le modalità d'applicazione, nel settore delle uova e del pollame, del regime previsto dagli accordi europei. Esso deve essere modificato in base alle disposizioni sul pollame e i prodotti di uova adottate dal regolamento (CE) n. 1727/2000 per quanto riguarda l'Ungheria. |
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(2) |
Va ricordato che il rimborso dei dazi all'importazione per i prodotti dei gruppi 1, 2, 4, 7, 8, 9, 44 e 45 di cui alla parte A dell'allegato I del regolamento (CE) 1899/97, nella versione anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento, importati in base ai titoli utilizzati a partire dal 1o luglio 2000, si effettua conformemente alle disposizioni degli articoli da 878 a 898 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ( 4 ), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1602/2000 ( 5 ). |
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(3) |
Per limitare i problemi potenziali relativi agli scambi che possono scaturire, per un periodo transitorio, dall'esistenza parallela di due diversi modi di gestione per taluni contingenti tariffari nel settore del pollame, vale a dire la gestione mediante un regime trimestrale dei titoli all'importazione e la gestione secondo il principio «primo arrivato, primo servito», conformemente alle disposizioni degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93, occorre offrire agli operatori la possibilità di annullare i titoli e svincolare le cauzioni. |
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(4) |
È necessario applicare il presente regolamento il 1o luglio 2000, parallelamente al regolamento (CE) n. 1727/2000. |
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(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1899/97 è modificato come segue:
1) Il titolo del regolamento è sostituito dal testo seguente:
«che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle uova e del pollame, del regime previsto dai regolamenti (CE) n. 1727/2000 e (CE) n. 3066/95 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2699/93 e (CE) n. 1559/94.»
2) La parte A dell'allegato I è sostituita dall'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
1. Per i titoli d'importazione rilasciati in applicazione del regolamento (CE) n. 1899/97 per i gruppi 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 44 e 45 di cui alla parte A dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1899/97, nella versione anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento, che sono stati richiesti tra il 1o e il 10 aprile 2000 o tra il 1o e il 10 luglio 2000, il titolare può richiedere entro il 31 dicembre 2000 l'annullamento del titolo e lo svincolo delle cauzione.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, prima della fine del mese successivo, il volume mensile dei titoli annullati per ciascuno dei gruppi suindicati, precisando il periodo delle domande.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2000.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO
«ALLEGATO I
A. PRODOTTI ORIGINARI DELL'UNGHERIA
Aliquota del dazio doganale applicabile: 20 % del dazio NPF
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Numero del gruppo |
Codice NC |
Designazione delle merci (1) |
Quantita annuale dall'1.7.2000 al 30.6.2001 (tonnellate) |
Incremento annuo dall'1.7.2001 (tonnellate) |
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10 (09.4716) |
0407 00 30 |
Uova di volatili, in guscio, non da cova |
2 625 |
265 |
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11 (09.4717) |
0408 91 80 |
Uova essiccate ad uso alimentare |
625 |
65 |
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(1) «Indipendentemente dalle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati gli ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione. |
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( 1 ) GU L 198 del 4.8.2000, pag. 6.
( 2 ) GU L 267 del 30.9.1997, pag. 67.
( 3 ) GU L 342 del 17.12.1998, pag. 16.
( 4 ) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.
( 5 ) GU L 188 del 26.7.2000, pag. 1.