2000R0032 — IT — 01.01.2007 — 007.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 32/2000 DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 1999

che reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT e di taluni altri contingenti tariffari comunitari, che definisce le modalità di rettifica o di adattamento dei suddetti contingenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1808/95

(GU L 005, 8.1.2000, p.1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

 M1

REGOLAMENTO (CE) N. 2511/2001 DELLA COMMISSIONE del 20 dicembre 2001

  L 339

17

21.12.2001

 M2

REGOLAMENTO (CE) N. 811/2002 DELLA COMMISSIONE del 16 maggio 2002

  L 132

13

17.5.2002

►M3

REGOLAMENTO (CE) N. 384/2003 DELLA COMMISSIONE del 26 febbraio 2003

  L 55

15

1.3.2003

►M4

REGOLAMENTO (CE) N. 545/2004 DELLA COMMISSIONE del 24 marzo 2004

  L 87

12

25.3.2004

 M5

REGOLAMENTO (CE) N. 25/2005 DELLA COMMISSIONE del 7 gennaio 2005

  L 6

4

8.1.2005

►M6

REGOLAMENTO (CE) N. 1102/2005 DELLA COMMISSIONE del 13 luglio 2005

  L 183

65

14.7.2005

►M7

REGOLAMENTO (CE) N. 2158/2005 DELLA COMMISSIONE del 23 dicembre 2005

  L 342

61

24.12.2005

►M8

REGOLAMENTO (CE) N. 928/2006 DELLA COMMISSIONE del 22 giugno 2006

  L 170

14

23.6.2006

►M9

REGOLAMENTO (CE) N. 1506/2006 DELLA COMMISSIONE dell'11 ottobre 2006

  L 280

7

12.10.2006

►M10

REGOLAMENTO (CE) N. 630/2007 DELLA COMMISSIONE del 4 giugno 2007

  L 145

12

7.6.2007


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 244, 29.9.2000, pag. 84  (32/00)




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 32/2000 DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 1999

che reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT e di taluni altri contingenti tariffari comunitari, che definisce le modalità di rettifica o di adattamento dei suddetti contingenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1808/95



IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

nel quadro dell'accordo sulle tariffe doganali e il commercio (GATT), la Comunità si è impegnata ad aprire ogni anno, a determinate condizioni, contingenti tariffari comunitari a dazio ridotto o nullo per una serie di prodotti;

(2)

il regolamento (CE) n. 1808/95 del Consiglio, del 24 luglio 1995, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT e di taluni altri contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli, industriali e della pesca, e che definisce le modalità di rettifica o di adattamento dei suddetti contingenti ( 1 ), è stato modificato più volte e in modo sostanziale; in occasione delle nuove modifiche, per ragioni di chiarezza è opportuno procedere ad un rimaneggiamento ed a una semplificazione di detto regolamento, conformemente alla risoluzione del Consiglio del 25 ottobre 1996 ( 2 );

(3)

il presente regolamento non riguarda i contingenti tariffari per i prodotti agricoli consolidati al GATT contemplati dal regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round ( 3 );

(4)

in seguito alle riduzioni dei dazi doganali convenute nel quadro del GATT, alcuni prodotti, in precedenza contemplati dal regolamento (CE) n. 1808/95, possono nel frattempo essere importati in esenzione di dazi doganali; non è pertanto opportuno includerli nel presente regolamento;

(5)

per quanto riguarda la carta da giornale (numero d'ordine 09.0015), la Comunità ha concluso con il Canada un accordo sotto forma di scambio di lettere che prevede l'apertura di un contingente tariffario di 650 000 t, di cui 600 000 t, conformemente all'articolo XIII del GATT, riservate fino al 30 novembre di ogni anno solo ai prodotti provenienti dal Canada; tale accordo prevede inoltre l'obbligo di aumentare del 5 % la parte del contingente riservata alle importazioni provenienti dal Canada, in caso di esaurimento prima della scadenza di un determinato anno;

(6)

in base all'offerta che ha presentato nel quadro della Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD) e parallelamente al suo sistema di preferenze generalizzate (SPG), dal 1971 la Comunità europea ha concesso ai prodotti manufatti di iuta e di cocco, originari di alcuni paesi in via di sviluppo, preferenze tariffarie consistenti in una riduzione progressiva dei dazi della tariffa doganale comune e, dal 1978 al 31 dicembre 1994, in esenzione totale di tali dazi;

(7)

dopo l'entrata in vigore il 1o gennaio 1995 del nuovo SPG, la Comunità ha proceduto a titolo autonomo, in margine al GATT, con regolamenti (CE) n. 764/96 ( 4 ) e (CE) n. 1401/98 ( 5 ), all'apertura per determinati quantitativi di contingenti tariffari comunitari a dazio nullo per prodotti manufatti di iuta e di cocco, fino al 31 dicembre 1999; l'SPG è stato prolungato con regolamento (CE) n. 2820/98 ( 6 ) fino al 31 dicembre 2001 e risulta pertanto necessario prolungare anche questo regime fino al 31 dicembre 2001;

(8)

nell'ambito delle relazioni esterne, la Comunità si è impegnata nei confronti della Svizzera ad aprire ogni anno, per periodi che vanno dal 1o settembre al 31 agosto dell'anno successivo, un contingente tariffario in esenzione da dazi, per diversi trattamenti di alcuni prodotti tessili in traffico di perfezionamento passivo; conformemente alla clausola della nazione più favorita, la Svizzera e altri paesi terzi possono beneficiare di tale contingente;

(9)

per alcuni prodotti fatti a mano e per i tessuti lavorati su telai a mano, la Comunità si è dichiarata disposta ad aprire contingenti tariffari comunitari annuali in esenzione di dazi; l'ammissione al beneficio di tali contingenti tariffari comunitari è tuttavia subordinata alla presentazione, alle autorità doganali della Comunità, di un certificato di autenticità rilasciato dall'autorità competente del paese beneficiario, che attesti che le merci sono fatte a mano o, se del caso, lavorate su telai a mano;

(10)

per il buon funzionamento del regime, è necessaria una definizione dei «prodotti fatti a mano»;

(11)

occorre prevedere un sistema di aggiornamento per quanto riguarda le informazioni sulle autorità governative abilitate a rilasciare i certificati di autenticità;

(12)

l'applicazione corretta dei regimi per i prodotti fatti a mano nonché per i tessuti lavorati su telai a mano implica la possibilità di una revoca temporanea, totale o parziale, del beneficio in caso di irregolarità o di mancata cooperazione amministrativa, nonché metodi di cooperazione amministrativa per controllare l'emissione dei certificati di autenticità;

(13)

il beneficio dei contingenti tariffari per i prodotti fatti a mano e i tessuti lavorati su telai a mano può essere concesso ai paesi in via di sviluppo nel quadro dell'SPG; è opportuno prevedere che la Commissione, su richiesta ufficiale del paese candidato e dopo aver ottenuto il parere del comitato del codice doganale, possa aggiungere all'elenco dei beneficiari nuovi paesi, contemplati dal sistema SPG, che offrono le garanzie necessarie in materia di controllo dell'autenticità di tali prodotti;

(14)

in esecuzione dei suoi obblighi internazionali, spetta alla Comunità decidere l'apertura di contingenti tariffari; occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso a detti contingenti di tutti gli importatori della Comunità, nonché l'applicazione ininterrotta delle aliquote dei dazi previste per tali contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri fino ad esaurimento;

(15)

il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ( 7 ), ha codificato le disposizioni in materia di gestione dei contingenti tariffari destinati ad essere utilizzati in base all'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica;

(16)

è opportuno, per ragioni di rapidità e di efficacia che la comunicazione fra gli Stati membri e i servizi della Commissione avvenga, nella misura del possibile, per via elettronica;

(17)

le modifiche della nomenclatura combinata e dei codici TARIC, nonché gli adattamenti dei volumi e delle aliquote dei dazi dei contingenti derivanti dalle decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione non comportano alcuna modifica sostanziale; per motivi di semplificazione, occorre prevedere che la Commissione possa apportare, previo parere del comitato del codice doganale, le modifiche e gli adattamenti tecnici al presente regolamento;

(18)

è opportuno adottare il presente regolamento in caso di modifica degli accordi esistenti nell'ambito del GATT, comprese le riduzioni delle aliquote dei dazi doganali e, per quanto riguarda i prodotti manufatti di iuta e di cocco, in caso di prolungamento dell'SPG; è pertanto opportuno prevedere che la Commissione possa apportare, previo parere del comitato del codice doganale, le modifiche corrispondenti alle disposizioni del presente regolamento, ivi compresi i suoi allegati, purché le modifiche convenute stabiliscano i prodotti che possono essere ammessi a beneficiare dei contingenti tariffari, nonché i relativi volumi, dazi e periodi contingentali, come pure, se del caso, le rispettive condizioni di rilascio;

(19)

può essere presa in considerazione l'armonizzazione delle definizioni dei prodotti fatti a mano e quelli lavorati su telai a mano e dei certificati di autenticità; occorre prevedere che la Commissione, previo parere del comitato del codice doganale, possa adattare le sudette definizioni e sostituire i modelli di cui agli allegati VI e VII;

(20)

le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento sono adottate in base alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze d'esecuzione conferite alla Commissione ( 8 ),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



TITOLO I

REGIME GENERALE

Articolo 1

1.  I prodotti elencati negli allegati da I a V beneficiano di riduzioni tariffarie nell'ambito di contingenti tariffari comunitari per i periodi e secondo le disposizioni contenute nel presente regolamento e nei summenzionati allegati.

2.  L'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ( 9 ), è applicabile per il calcolo del controvalore in moneta nazionale degli importi espressi in euro per gli Stati membri diversi da quelli indicati nel regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro ( 10 ).



TITOLO II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI CONTINGENTI TARIFFARI



Sezione 1

Contingente tariffario per la carta da giornale

Articolo 2

1.  A decorrere dal 30 novembre di ogni anno le rimanenze dei volumi contingentali indicati nell'allegato I per la carta da giornale, che non sono stati effettivamente utilizzati al 29 novembre o che non possono esserlo entro il 31 dicembre, possono servire per le importazioni dei prodotti in questione provenienti dal Canada o da un altro paese terzo.

2.  Qualora il contingente consolidato di 600 000 t in provenienza dal Canada sia esaurito e non sia stato aperto alcun contingente autonomo superiore a 30 000 t per il resto dell'anno civile, al contingente consolidato viene aggiunta da parte della Commissione un'aliquota supplementare del 5 %. La Commissione pubblica l'aumento del contingente nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.



Sezione 2

Contingenti tariffari per le merci fatte a mano o lavorate su telai a mano

Articolo 3

Il beneficio dei contingenti tariffari per le merci fatte a mano è riservato ai prodotti di cui all'allegato IV, accompagnati da un certificato di autenticità rilasciato dall'autorità governativa competente del paese beneficiario e conforme al modello figurante nell'allegato VI.

Articolo 4

Il beneficio dei contingenti tariffari per le merci lavorate su telai a mano è riservato ai prodotti di cui all'allegato V, accompagnati da un certificato di autenticità rilasciato dall'autorità governativa competente del paese beneficiario e conforme al modello figurante nell'allegato VII. Tali merci devono recare all'inizio e alla fine di ciascuna pezza un marchio ammesso dalle suddette autorità o, a titolo di deroga, un piombo ammesso dalle autorità del paese di fabbricazione apposto su ogni pezza.

Articolo 5

I prodotti di cui agli articoli 3 e 4 devono essere trasportati direttamente dal paese di fabbricazione nella Comunità

A tale riguardo, sono considerate trasportate direttamente:

a) le merci il cui trasporto viene effettuato senza passare attraverso il territorio di un paese non membro della Comunità; gli scali nei porti di paesi non membri della Comunità non interrompono il trasporto diretto, a condizione che le merci non vi siano trasbordate;

b) le merci il cui trasporto viene effettuato passando attraverso il territorio di uno o più paesi non membri della Comunità, o con trasbordo in uno di questi, a condizione che l'attraversamento di questi ultimi o il trasbordo si effettuino sotto la scorta di un solo titolo di trasporto emesso nel paese di fabbricazione.



Sezione 3

Metodi di cooperazione amministrativa per le merci fatte a mano o lavorate su telai a mano

Articolo 6

1.  Il beneficio dei contingenti tariffari di cui agli articoli 3 e 4 può in qualsiasi momento essere oggetto di revoca temporanea, totale o parziale, nel caso di irregolarità o di mancata cooperazione amministrativa prevista per il controllo dei certificati di autenticità.

2.  La revoca temporanea, totale o parziale, del beneficio dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 1 è decisa secondo la procedura prevista dall'articolo 10, paragrafo 2, dopo adeguate consultazioni preventive effettuate dalla Commissione con il paese beneficiario interessato.

3.  

a) In caso di applicazione della procedura di revoca temporanea, totale o parziale del beneficio dei contingenti tariffari, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, una comunicazione nella quale indica che sussistono fondati dubbi sull'ammissibilità a beneficiare dell'applicazione del presente regolamento, precisando i prodotti, i produttori e gli esportatori interessati.

b) La parte di un'obbligazione doganale corrispondente ai benefici accordati a norma del presente regolamento è considerata non sorta, a meno che essa non lo sia dopo la data di pubblicazione della comunicazione di cui alla lettera a) e l'obbligazione non riguardi un prodotto, un produttore ed un esportatore ivi specificamente menzionati, o a meno che non sussistano le condizioni che giustificano l'applicazione dell'articolo 221, paragrafo 3, seconda frase del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 7

1.  I paesi beneficiari comunicano alla Commissione i nomi e gli indirizzi delle autorità pubbliche situate nel loro territorio preposte al rilascio dei certificati di autenticità, i facsimili delle impronte dei sigilli usati da dette autorità e i nomi e gli indirizzi delle autorità pubbliche responsabili del controllo dei certificati. Detti sigilli sono validi a decorrere dalla data in cui pervengono alla Commissione. La Commissione comunica queste informazioni se possibile, per via elettronica, alle autorità doganali degli Stati membri. Qualora ciò avvenga in occasione dell'aggiornamento di comunicazioni precedenti, la Commissione comunica la data d'inizio della validità dei nuovi timbri in base alle indicazioni fornite dalle autorità competenti dei paesi beneficiari. Le informazioni sono riservate; tuttavia, nell'ambito di un'immissione in libera pratica le autorità doganali in questione possono permettere agli importatori o ai loro rappresentanti di prendere visione delle impronte dei timbri di cui al presente paragrafo.

2.  La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, i nomi delle autorità dei paesi di fabbricazione che possono rilasciare detto certificato di autenticità e, se del caso, la data in cui i nuovi paesi beneficiari hanno adempiuto gli obblighi previsti dal paragrafo 1.

3.  Il controllo a posteriori dei certificati di autenticità viene effettuato per sondaggio ovvero ogniqualvolta le autorità doganali della Comunità nutrano dubbi fondati circa l'autenticità del documento o l'esattezza delle informazioni relative ai prodotti in questione.

4.  Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali della Comunità rispediscono una copia del certificato di autenticità all'autorità pubblica competente del paese beneficiario di esportazione, indicando eventualmente i motivi di merito e di forma che giustificano un'inchiesta. Esse accludono alla copia del certificato di autenticità la fattura o una copia della stessa e ogni altro eventuale documento probatorio. Forniscono inoltre tutte le informazioni che è stato possibile raccogliere e che fanno ritenere inesatte le indicazioni contenute nel certificato di autenticità.

Qualora decidano di sospendere la concessione delle preferenze tariffarie in attesa dei risultati del controllo, le autorità doganali della Comunità propongono all'importatore lo svincolo dei prodotti, fatte salve le misure conservative giudicate necessarie.

5.  Quando una domanda di controllo a posteriori è fatta in applicazione del paragrafo 1, il controllo viene effettuato e i risultati sono portati a conoscenza delle autorità doganali della Comunità entro sei mesi al massimo. Essi devono permettere di appurare se il certificato di autenticità contestato riguardi i prodotti realmente esportati e se questi ultimi possono effettivamente beneficiare del contingente tariffario.

6.  Nel caso di dubbi fondati e in assenza di risposta allo scadere del termine di cui al paragrafo 5, ovvero se la risposta non contiene informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'esattezza delle informazioni relative ai prodotti in questione, alle autorità competenti viene inviata una seconda comunicazione. Se, dopo la seconda comunicazione, i risultati del controllo non vengono portati a conoscenza delle autorità richiedenti entro quattro mesi, ovvero essi non consentono di determinare l'autenticità del documento in questione, dette autorità rifiutano, salvo circostanze eccezionali, il beneficio delle misure tariffarie preferenziali.

7.  Qualora dalla procedura di controllo o da qualsiasi altra informazione disponibile emergano indizi di violazioni delle disposizioni del presente articolo, il paese d'esportazione beneficiario effettua, di propria iniziativa o su richiesta della Comunità, le inchieste necessarie o dispone affinché tali inchieste siano effettuate con la dovuta sollecitudine allo scopo di individuare e prevenire siffatte violazioni. A tale scopo, la Comunità può partecipare alle inchieste.

8.  Ai fini del controllo a posteriori dei certificati di autenticità, le copie dei certificati ed eventualmente i relativi documenti di esportazione sono conservati dall'autorità governativa competente del paese beneficiario di esportazione per almeno un triennio.



TITOLO III

GESTIONE DEI CONTINGENTI TARIFFARI

Articolo 8

I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione conformemente alle disposizioni previste dagli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

La comunicazione tra gli Stati membri e la Commissione a tal fine avviene, nella misura del possibile, per via elettronica.

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per assicurare il rispetto del presente regolamento.

Ciascuno Stato membro garantisce agli importatori delle merci in questione l'uguaglianza e la continuità di accesso ai contingenti tariffari nella misura in cui il saldo del volume contingentale lo permetta.



TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 9

1.  Le disposizioni necessarie all'applicazione del presente regolamento e, in particolare:

a) le modifiche e gli adattamenti tecnici, nella misura in cui siano necessari in seguito alle modifiche della nomenclatura combinata o dei codici TARIC,

b) gli adattamenti necessari in seguito:

 alla conclusione da parte del Consiglio di accordi o scambi di lettere nell'ambito dell'accordo GATT o al rispetto degli impegni assunti dalla Comunità nei confronti di taluni paesi nell'ambito dell'accordo GATT o

 del prolungamento del sistema di preferenze generalizzate per quanto riguarda i prodotti di iuta e di cocco,

c) l'aggiunta di paesi in via di sviluppo agli elenchi contenuti negli allegati IV e V, previa richiesta ufficiale del paese candidato che offra le garanzie necessarie in materia di controllo dell'autenticità di tali prodotti,

d) le modifiche e gli adattamenti delle definizioni dei prodotti fatti a mano e quelli lavorati su telai a mano nonché dei modelli per i certificati di autenticità

sono decisi secondo la preceduta prevista dall'articolo 10, paragrafo 2.

2.  Le disposizioni stabilite ai sensi del paragrafo 1 non autorizzano la Commissione a:

 trasferire volumi preferenziali non utilizzati da un esercizio contingentale all'altro;

 modificare il calendario previsto negli accordi o negli scambi di lettere;

 sottoporre l'accesso a tali contingenti a certificati d'importazione.

Articolo 10

1.  La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 247 del regolamento (CEE) n. 2913/92.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, in osservanza dell'articolo 8 della stessa.

3.  Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato in tre mesi.

Articolo 11

Il regolamento (CE) n. 1808/95 è abrogato.

I riferimenti al regolamento (CE) n. 1808/95 si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tabella di corrispondenza che figura nell'allegato VIII.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M3




ALLEGATO I

ELENCO DEI CONTINGENTI TARIFFARI COMUNITARI, CONSOLIDATI AL GATT

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, in quanto il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, sulla base dei codici NC. Quando «ex» figura davanti al codice NC, il regime preferenziale è determinato dalla combinazione del codice NC e della descrizione corrispondente



Numero d'ordine

Codice NC

Suddivisione Taric

Designazione delle merci

Periodo contingentale

Volume del contingente

Dazio contingentale

(in %)

09.0006

0302 40

 

Aringhe, a condizione del rispetto dei prezzi di riferimento

Dal 1o gennaio 2003 al 14 febbraio 2003 e dal 16 giugno al 14 febbraio

 (1)

0

►M10  0303 51 ◄

 

►M10  0304 19 97 ◄

 

►M10  ex030419 99 ◄

►M10  10 ◄

34 000 t

►M10  0304 99 23 ◄

 

09.0007

ex030551 10

10

Merluzzi delle specie Gadus morhua e Gadus ogac e pesci della specie Boreogadus saida:

— secchi, anche salati, ma non affumicati

— salati, non secchi né affumicati ed in salamoia

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

25 000 t

0

ex030551 10

20

ex030551 90

10

ex030551 90

20

0305 59 11

 

0305 59 19

 

ex030562 00

20

ex030562 00

25

ex030562 00

50

ex030562 00

60

0305 69 10

 

09.0009

ex030269 68

10

Naselli atlantici (Merluccius bilinearis), freschi, refrigerati o congelati

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

2 000 t

8

ex030378 19

10

09.0013

►M10  ex441239 00 ◄

10

Legni compensati di conifere, non commisti con altre materie:

— le cui superfici non sono state ulteriormente lavorate, di spessore superiore a 8,5 mm o

— levigati e di spessore superiore a 18,5 mm

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

650 000 m3

0

►M10  ex441299 70 ◄

10

►M10  ex441299 70 ◄

►M10  10 ◄

09.0019

7202 21

 

Ferrosilicio

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

12 600 t

0

7202 29

 

09.0021

7202 30 00

 

Ferro-silico-manganese

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

18 550 t

0

09.0023

ex720249 10

11

Ferrocromo contenente, in peso, lo 0,10 % o meno di carbonio e oltre il 30 % sino al 90% incluso di cromo (ferrocromo super-raffinato)

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

2 950 t

0

ex720249 50

11

09.0045

ex030329 00

20

Pesci del genere Coregonus, congelati

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

1 000 t

5,5

09.0046

ex160540 00

30

Gamberi di fiume, cotti all'aneto, congelati

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

3 000 t

0

09.0047

ex160520 10

40

Gamberetti della specie Pandalus borealis, sgusciati, cotti, congelati, ma non altrimenti preparati

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

500 t

 

ex160520 91

40

 

ex160520 99

40

 

09.0048

►M10  ex030429 99 ◄

20

Filetti di pesce del genere Allocyttus spp. e della specie Pseudocyttus maculatus, congelati

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

200 t

0

09.0050

ex530610 10

10

Filati di lino greggi (esclusi i filati di stoppe), non condizionati per la vendita al minuto, aventi un titolo di 333,3 decitex o più (inferiore a uguale a 30 Nm), destinati alla fabbricazione di filati ritorti o ritorto, per l'industria delle calzature e per legare i cavi (2)

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

400 t

1,8

ex530610 30

10

09.0051

7018 10 90

 

Conterie simili diverse dalle perle di vetro, imitazioni di perle fini o coltivate e imitazioni di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini)

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

52 t

0

▼M8

09.0084

1702 50 00

 

Fruttosio chimicamente puro

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

1 253 tonnellate

20

09.0085

1806

 

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

107 tonnellate

43

09.0086

1902 11 00

1902 19

1902 20 91

1902 20 99

1902 30

1902 40

 

Paste alimentari, anche cotte o farcite oppure altrimenti preparate, escluse le paste alimentari farcite delle sottovoci NC 1902 20 10 e 1902 20 30; cuscus, anche preparato

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

532 tonnellate

11

09.0087

1901 90 99

1904 30 00

1904 90 80

1905 90 20

 

Preparazioni alimentari a base di cereali

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

191 tonnellate

33

09.0088

2106 90 98

 

Altre preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

921 tonnellate

18

▼M3

09.0091

1702 50 00

 

Fruttosio chimicamente puro

Dal 1o gennaio 2003 al 30 giugno 2003

 (3)

 (4)

 

e dal 1o luglio al 30 giugno

4 504 t

 

(1)   Volume rimanente per il periodo contingentale 2002/2003 di cui regolamento (CE) n. 32/2000.

(2)   Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

(3)   Volume rimanente per il periodo contingentale 2002/2003 di cui regolamento (CE) n. 32/2000.

(4)   Sospensione del dazio specifico a partire dal 1o luglio 1995; il dazio ad valorem da considerare è quello in vigore che figura nel regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987), nella versione modificata.




ALLEGATO II



CONTINGENTE TARIFFARIO COMUNITARIO PER IL TRATTAMENTO DI CERTI PRODOTTI TESSILI IN TRAFFICO DI PERFEZIONAMENTO PASSIVO IN SVIZZERA (1)

Numero d'ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Periodo contingentale

Volume del contingente

(in euro)

Dazio contin-gentale

(in %)

09.2501

 

Merci ottenute dai trattamenti di perfezionamento stabiliti nell'accordo con la Svizzera (2) sul traffico di perfezionamento nel settore tessile, qui di seguito elencate:

a)  trattamenti di perfezionamento dei tessuti dei capitoli da 50 a 55 e del codice NC 5809 00 00

b)  torcitura o filatura, ritorcitura a cordoncino (câblage) e testurizzazione (anche combinate con altri trattamenti di perfezionamento) dei filati dei capitoli da 50 a 55 e del codice NC 5605 00 00

c)  trattamenti di perfezionamento dei prodotti dei seguenti codici NC:

Dal 1o gennaio 2003 al 31 agosto 2003 e dal 1o settembre al 31 agosto

 (3)

1 870 000 di valore aggiunto

0

Filati spiralati (vergolinati), lamelle o forme simili dei codici 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelli del codice 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti «a catenella»:

– altri:

5606 00 91

– – filati spiralati (vergolinati)

5606 00 99

– – altri

Velluti e felpe e tessuti di ciniglia, diversi dai manufatti dei codici 5802 o 5806:

5801 10 00

– di lana o di peli fini

– di cotone:

5801 22 00

– – velluti e felpe a trama, tagliate, a coste

5801 23 00

– – altri velluti e felpe a trama

5801 24 00

– – velluti e felpe a catena, rigati

5801 25 00

– – velluti e felpe a catena, tagliati

5801 26 00

– – tessuti di ciniglia

– di fibre sintetiche o artificiali:

5801 32 00

– – velluti e felpe a trama, tagliati, a coste

5801 33 00

– – altri velluti e felpe a trama

5801 34 00

– – velluti e felpe a catena, rigati

5801 35 00

– – velluti e felpe a catena, tagliati

5801 36 00

– – tessuti di ciniglia

5801 90

– di altre materie tessili

5802

Tessuti ricci del tipo spugna, diversi dai manufatti del codice 5806; superfici tessili «tufted» diverse dai prodotti del codice 5703

5804

Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi in pezza, in strisce o in motivi, diversi dai prodotti del codice 6002

5806

Nastri, galloni e simili (diversi dai manufatti del codice 5807); nastri senza trama, di fili o di fibre parallelizzati ed incollati (bolducs)

5808

Trecce in pezza; manufatti di passamaneria e simili manufatti ornamentali, in pezza, non ricamati, diversi da quelli a maglia; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili

6001

Velluti, felpe (comprese le stoffe a peli lunghi) e stoffe ricce, a maglia

6002 al6006

Altre stoffe a maglia

(1)   Per l'applicazione del presente contingente tariffario si intendono per:

a)  «trattamento di perfezionamento»:

— ai sensi delle lettere a) e c) della colonna 3, l'imbianchimento, la tintura, la stampa, il floccaggio, l'impregnazione, l'apprettatura e altre lavorazioni che modificano l'aspetto o la qualità della merce, senza tuttavia alterarne la natura,

— ai sensi della lettera b) della colonna 3, la torcitura o filatura, la ritorcitura a cordoncino (câblage) e la testurizzazione, anche combinate con la bobinatura, la tintura ed altre lavorazioni che modificano l'aspetto, la qualità o il condizionamento della merce senza tuttavia alterarne la natura;

b)  «valore aggiunto»:

la differenza tra il valore in dogana alla reimportazione, definito dalla normativa comunitaria in materia, e il valore in dogana che sarebbe stabilito al momento della reimportazione se i prodotti, come sono stati esportati, fossero oggetto di un'importazione.

(2)   Decisione 69/304/CEE del Consiglio, del 28 luglio 1969 (GU L 240 del 24.9.1969, pag. 5).

(3)   Volume rimanenete per il periodo contingentale 2002/2003 di cui regolamento (CE) n. 32/2000.




ALLEGATO III



ELENCO DEI CONTINGENTI TARIFFARI COMUNITARI PER I PRODOTTI MANUFATTI DI IUTA E DI COCCO

Numero d'ordine

Codice NC

Suddivisione Taric

Designazione delle merci

Periodo contingentale

Volume del contingente

Dazio contin-gentale

(in %)

09.0107

5310

 

Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303

►M7  dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2006 ◄

68 000 t

0

 

Spago, corde e funi, anche intrecciati, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:

►M10  ex560790 20 ◄

 

– di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303

 

Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili, tessuti non «tufted» né «floccati», anche confezionati, compresi i tappeti detti «kelim» o «kilim», «schumacks» o «soumak», «karamanie» e tappeti simili tessuti a mano:

►M6  ex570239 00 ◄

10

– rivestimenti del suolo, vellutati, non confezionati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303

►M6  ex570249 00 ◄

►M6  20 ◄

– rivestimenti del suolo, vellutati, confezionati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303

►M10  ex570250 90 ◄

10

– rivestimenti del suolo, non vellutati né confezionati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303

ex570299 00

10

– rivestimenti del suolo, non vellutati, confezionati di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303

 

Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili, «tufted», anche confezionati:

►M6  

ex570390 10

ex570390 90

 ◄

10

– di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303

 

Nastri, galloni e simili, diversi dai manufatti della voce 5807; nastri senza trama, di fili o di fibre parallelizzati ed incollati (bolducs):

ex580639 00

10

– altri, di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303

ex580640 00

10

– nastri, senza trama, di fili o di fibre parallelizzati ed incollati (bolducs), di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303

 

Rivestimenti murali di materie tessili:

 

– altri:

5905 00 50

 

– – di iuta

ex590500 90

10

– – di altre fibre liberiane della voce 5303

09.0109

5702 20 00

 

Rivestimenti del suolo di cocco

►M7   dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007 ◄

9 000 t

0

09.0111

6305 10 90

 

Sacchi e sacchetti da imballaggio di iuta o di altre fibre liberiane della voce 5303, diversi da quelli usati

►M7  dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2008 ◄

98 000 t

0




ALLEGATO IV



ELENCO DEI CONTINGENTI TARIFFARI COMUNITARI PER ALCUNI PRODOTTI FATTI A MANO  (1)

Numero d'ordine

Codice NC  (3)

Designazione delle merci

Periodo contingentale

Volume del contingente

(in euro)

Dazio contingentale

(in %)

09.0104

ex420100 00

Oggetti di selleria e finimenti per qualunque animale (compresi tirelle, guinzagli, ginocchielli, museruole, sottoselle, bisacce o fonde, mantelline per cani e oggetti simili), di qualsiasi materia:

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

1 800 000

0

– Selle da equitazione, di cuoio naturale

– Bauli, valige e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili:

4202 11

– – con superficie esterna di cuoio o di pelli naturali, ricostituiti o verniciati

– – con superficie esterna di materie plastiche o di materie tessili:

4202 12 914202 12 99

– – – di materie diverse dalle materie plastiche in fogli e dalle materie plastiche stampate, compresa la fibra vulcanizzata

4202 19 90

– – di materie diverse dall'alluminio

– Borsette, anche a tracolla, comprese quelle senza impugnatura:

4202 21 00

– – con superficie esterna di cuoio o di pelli naturali, ricostituiti o verniciati

4202 22 90

– – con superficie esterna di materie tessili

– Oggetti da tasca o da borsetta:

4202 31 00

– – con superficie esterna di cuoio o di pelli naturali, ricostituiti o verniciati

4202 32 90

– – con superficie esterna di materie tessili

4202 39 00

– – altri

– Altri:

4202 91

– – con superficie esterna di cuoio o di pelli naturali, ricostituiti o verniciati

4202 92 91

– – con superficie esterna di materie tessili

4202 92 98

 

ex420299 00

– – astucci o custodie per strumenti musicali

4203 30 00

Cinture, cinturoni e bandoliere di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti

4203 40 00

Altri accessori di abbigliamento, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti

Legno intarsiato e legno incrostato: cofanetti, scrigni e astucci per gioielli, per oggetti di oreficeria e lavori simili, di legno; statuette e altri oggetti ornamentali, di legno; oggetti di arredamento, di legno, che non rientrano nel capitolo 94:

4420 10 11

– Statuette e altri oggetti ornamentali, di legno tropicale

4420 90 91

– Diversi, diversi dal legno intarsiato e legno incrostato, di legno tropicale

Lavori da panieraio ottenuti direttamente nella loro forma da materiale da intreccio oppure confezionati con manufatti della voce 4601 ; lavori di luffa:

– Di materiali vegetali:

– – diversi dalle impagliature per bottiglie che servono da imballaggio o da protezione:

►M10  

4602 11 00

4602 12 00

 ◄

– – – lavori da panieraio ottenuti direttamente nella loro forma

►M10  

4602 19 91

4602 19 99

 ◄

– – – altri

Carta di tipi utilizzati per carta igienica, e per simile carta, ovatta di cellulosa o strati di fibre di cellulosa, dei tipi utilizzati ai fini domestici o sanitari, in rotoli di larghezza non superiore a 36 cm o tagliati a misura; fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco, asciugamani, tovaglie e tovaglioli da tavola, pannolini per bambini piccoli (bébés), assorbenti e tamponi igienici, lenzuola e oggetti simili per uso domestico, da toletta, d'igiene o per ospedali, indumenti ed accessori di abbigliamento, di pasta di carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa:

▼M4 —————

▼M3

 
 

Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o recostituito e con tomaie di cuoio naturale:

 
 
 
 

►M10  

6403 51 05

6403 59 05

6403 91 05

6403 99 05

 ◄

– Calzature con suola principale di legno, senza suola interna e senza puntale protettivo di metallo

 
 
 
 
 

Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dale suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti:

 
 
 
 

6406 10

– Tomaie e loro parti, esclusi i contrafforti e le punte rigide

 
 
 
 

6406 20

– Suole esterne e tacchi, di gomma o di materia plastica

 
 
 
 
 

– Altri:

 
 
 
 

6406 91 00

– – di legno

 
 
 
 
 

– – di altre materie diverse dal legno:

 
 
 
 

6406 99 30

– – – Calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di suole esterne

 
 
 
 

6406 99 50

– – – Suole interne ed altri accessori amovibili

 
 
 
 

6406 99 60

– – – Suole esterne di cuoio naturale o ricostituito

 
 
 
 

6406 99 80

– – – altre

 
 
 
 

ex650590 10

Berretti di lana

 
 
 
 

6602 00 00

Bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e simili

 
 
 
 

ex680291 90

Marmo, travertino e alabastro, scolpiti

 
 
 
 

ex680292 90

Altre pietre calcaree, scolpite

 
 
 
 

ex680293 90

Granito, scolpito

 
 
 
 

ex680299 00

Altre pietre, scolpite

 
 
 
 
 

Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di ceramica, esclusa la porcellana:

 
 
 
 

6912 00 10

– di terracotta comune

 
 
 
 

6913

Statuette ed altri oggetti d'ornamento, di ceramica

 
 
 
 

6914 90 10

Altri lavori di ceramica, di terracotta comune

 
 
 
 
 

Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018:

 
 
 
 

►M10  

7013 22 10

7013 33 11

7013 33 19

 ◄

– Bicchieri, diversi da quelli di vetroceramica, di cristallo al piombo

 
 
 
 

►M10  

7013 28 10

7013 37 51

7013 37 59

 ◄

– Bicchieri, diversi da quelli di vetroceramica, diversi da quelli di cristallo al piombo, diversi di vetro temperato

 
 
 
 
 

– Diversi oggetti per la tavola o per la cucina:

 
 
 
 

►M10  7013 41 10 ◄

– – di cristallo al piombo

 
 
 
 

►M10  7013 49 91 ◄

– – di vetro diverso dal vetro temperato

 
 
 
 

7013 91 10

– – altri oggetti, di cristallo al piombo

 
 
 
 

ex701399 00

– – altri oggetti diversi da quelli di cristallo al piombo,

 
 
 
 

7018 10 19

Perle di vetro diverse da quelle tagliate e lucidate meccanicamente

 
 
 
 
 

Minuterie di fantasia, di metalli comuni, anche dorati, argentati o platinati:

 
 
 
 

7117 19 917117 19 99

– diverse dai gemelli e bottoni simili, senza parti di vetro

 
 
 
 

7418

Oggetti per uso domestico, di igiene o da toletta e loro parti, di rame; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi, di rame

 
 
 
 

7419

Altri lavori di rame

 
 
 
 
 

Altri lavori di alluminio:

 
 
 
 

7616 99 90

– altri

 
 
 
 

ex830890 00

Perle e pagliette tagliate, di metalli comuni

 
 
 
 

9113 90 10

Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti, di cuoio naturale, artificiale o ricostituito

 
 
 
 

►M4  ex911390 80 ◄

Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti, di tessuto

 
 
 
 

9403 40

Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle cucine

 
 
 
 

►M10  

9403 81 00

9403 89 00

 ◄

Mobili di altre materie, compresi la canna, i vimini, i bambù o materie simili

 
 
 
 

9403 90

Parti di mobili

 
 
 
 
 

Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti, non nominati né compresi altrove:

 
 
 
 
 

– Lampadari ed altri apparecchi per l'illuminazione, elettrici, da appendere o da fissare al soffitto o al muro, esclusi quelli dei tipi utilizzati per l'illuminazione delle aree o vie pubbliche:

 
 
 
 

9405 10 91 ►M9  ex940510 98 ◄

– – di altre materie diverse dalle materie plastiche o di ceramica o di vetro

 
 
 
 
 

– Lampade da comodino e da scrittoio e lampadari per interni, elettrici:

 
 
 
 
 

– – di altre materie diverse dalle materie plastiche, di ceramica o di vetro:

 
 
 
 

9405 20 99

– – – diversi dai tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza

 
 
 
 
 

– altri apparecchi elettrici per l'illuminazione:

 
 
 
 
 

– – diversi dai proiettori:

 
 
 
 
 

– – – di altre materie diverse dalle materie plastiche:

 
 
 
 

9405 40 99

– – – – diverse dai tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza e per tubi fluorescenti

 
 
 
 

9405 50 00

– Apparecchi per l'illuminazione non elettrici

 
 
 
 
 

– Insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili:

 
 
 
 
 

– – altri:

 
 
 
 

►M9  ex940560 80 ◄

– – – di altre materie diverse dalle materie plastiche

 
 
 
 

►M9  ex940599 00 ◄

– – altre parti di apparecchi per l'illuminazione, di altre materie dalle materie plastiche o di vetro

 
 
 
 

►M10  ex950300 21 ◄

Bambole decorative, vestite in maniera caratteristica del paese d'origine

 
 
 
 

►M10  ex950300 39 ◄

Altri assortimenti e giocattoli da costruzione, di legno

 
 
 
 

►M10  ex950300 49 ◄

Giocattoli raffiguranti animali o soggetti non umani, diversi da quelli imbottiti, di legno

 
 
 
 

►M10  ex950300 55 ◄

Strumenti ed apparecchi musicali aventi le caratteristiche di giocattoli, di legno

 
 
 
 

►M10  9503 00 61 ◄

Puzzle, di legno

 
 
 
 

►M10  ex950300 81 ◄

Armi giocattolo, di legno

 
 
 
 

►M10  ex950300 99 ◄

Altri giocattoli, di legno

 
 
 
 

9601 10 00

Avorio lavorato e lavori di avorio

 
 
 
 

9602 00 00

Materie vegetali o minerali da intaglio, lavorate, e lavori di tali materie; lavori modellati o intagliati di cera, di paraffina, di stearina, di gomme o resine naturali, di paste da modellare ed altri lavori modellati o intagliati, non nominati né compresi altrove; gelatina non indurita lavorata, diversa da quella della voce 3503 e lavori di gelatina non indurita

 
 
 

09.0106

 

Tessuti di cotone, contenenti almeno l'85 %, in peso, di cotone, di peso inferiore o uguale a 200 g/m2:

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

11 067 000

0

 

Da ex520851 00 a ►M10  ex520859 90 ◄

– stampati a mano secondo il procedimento «batik»

 
 
 
 
 

Tessuti di cotone, contenenti almeno l'85 %, in peso, di cotone, superiore a 200 g/m2:

 
 
 
 

Da ex520851 00 a ex520859 00

– stampati a mano secondo il procedimento «batik»

 
 
 
 
 

Altri tessuti di cotone:

 
 
 
 
 

– di peso inferiore o uguale a 200 g/m2:

 
 
 
 

ex521215 10ex521215 90

– – stampati a mano secondo il procedimento «batik»

 
 
 
 
 

– di peso superiore a 200 g/m2:

 
 
 
 

ex521225 10ex521225 90

– – stampati a mano secondo il procedimento «batik»

 
 
 
 

ex560890 00

Amache, di cotone

 
 
 
 
 

Tappeti di materie tessili, a punti annodati o arrotolati, anche confezionati:

 
 
 
 
 

– di lana o di peli fini:

 
 
 
 

5701 10 10

– – contenenti, in peso, complessivamente più del 10 % di seta o di borra di seta (schappe)

 
 
 
 

5701 90

– di altre materie tessili

 
 
 
 
 

Tappeti ed altri rivestimenti del suolo, di feltro, non «tufted» né «floccati», anche confezionati:

 
 
 
 

5704 90 00

– diversi dai quadrelli con superficie inferiore o uguale a 0,3 m2

 
 
 
 

5705 00

Altri tappeti e rivestimenti del suolo di materie tessili, anche confezionati

 
 
 
 

5810

Ricami in pezza, in strisce o in motivi

 
 
 
 

►M10  ex610190 20 ◄

Poncho di peli fini, per uomo o ragazzo

 
 
 
 

ex610210 10

Poncho di peli fini, per donna o ragazza

 
 
 
 

ex611012 10

Maglioni (golf), pullover (con o senza maniche), di peli fini di capra del Kashmir, per uomo o ragazzo

 
 
 
 

ex611019 10

Altri maglioni (golf), pullover (con o senza maniche), di altri peli fini, per uomo o ragazzo

 
 
 
 

ex611012 90

Maglioni (golf), pullover (con o senza maniche), di peli fini di capra del Kashmir, per donna o ragazza

 
 
 
 

ex611019 90

Altri maglioni (golf), pullover (con o senza maniche), di altri peli fini, per donna o ragazza

 
 
 

Articoli stampati a mano secondo il procedimento batik:

 
 

Capotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks), giubotti e simili, per uopo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6203:

 
 
 
 

6201 92 00

– diversi dai cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili, di cotone

 
 
 
 

6201 99 00

– diversi dai cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili, di altre materie tessili

 
 
 
 
 

Capotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks), giubotti e simili, per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6204:

 
 
 
 

6202 92 00

– diversi dai cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili, di cotone

 
 
 
 

6202 99 00

– diversi dai cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili, di altre materie tessili

 
 
 
 
 

Abiti a giacca (tailleurs), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono fino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno) per donna o ragazza:

 
 
 
 

6204 12 00

– Abiti a giacca (tailleurs), di cotone

 
 
 
 

6204 22 80

– Insiemi, di cotone, diversi da quelli da lavoro

 
 
 
 

6204 29 90

– Insiemi, di altre materie tessili, diversi da quelli di fibre artificiali

 
 
 
 

6204 32 90

– Giacche di cotone, diverse da quelle da lavoro

 
 
 
 

6204 39 90

– Giacche di altre materie tessili, diverse da quelle di fibre artificiali

 
 
 
 

6204 42 00

– Abiti interi, di cotone

 
 
 
 

6204 44 00

– Abiti interi, di fibre artificiali

 
 
 
 

►M9  ex620449 00 ◄

– Abiti interi di altre materie tessili, diversi da quelli di seta o di cascami di seta

 
 
 
 
 

– Gonne e gonne-pantaloni, per donna o ragazza:

 
 
 
 

6204 52 00

– – di cotone

 
 
 
 

6204 53 00

– – di fibre sintetiche

 
 
 
 

6204 59

– – di altre materie tessili

 
 
 
 

6204 62 316204 62 336204 62 39

– Pantaloni, compresi quelli che scendono fino al ginocchio incluso, di cotone, diversi da quelli da lavoro

 
 
 
 

6204 62 59

– Tute con bretelle (salopettes), di cotone, diverse da quelle da lavoro

 
 
 
 

6204 62 90

– «Shorts», di cotone

 
 
 
 

6204 63 18

– Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso, di fibre sintetiche, diversi da quelli da lavoro

 
 
 
 

6204 63 39

– Tute con bretelle (salopettes), di fibre sintetiche, diverse da quelle da lavoro

 
 
 
 

6204 63 90

– «Shorts», di fibre sintetiche

 
 
 
 

6204 69 18

– Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso, di fibre artificiali, diversi da quelli da lavoro

 
 
 
 

6204 69 39

– Tute con bretelle (salopettes), di fibre artificiali, diverse da quelle da lavoro

 
 
 
 

6204 69 50

– «Shorts», di fibre artificiali

 
 
 
 

6204 69 90

– Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts», di altre materie tessili diverse dalle fibre artificiali

 
 
 
 
 

Camice e camicette per uomo o ragazzo:

 
 
 
 

6205 20 00

– di cotone

 
 
 
 

6205 90 10

– di lino o di ramiè

 
 
 
 
 

Camicette, bluse e bluse-camicette, per donna o ragazza:

 
 
 
 

6206 30 00

– di cotone

 
 
 
 

6206 90 10

– di lino o di ramiè

 
 
 
 

►M6  ex620791 00 ◄

Camiciole, accappatoi da bagno, vesti da camera e simili, diversi dagli accappatoi da bagno, vesti da camera e simili di tessuti ricci del tipo spugna, di cotone, per uomo o ragazzo

 
 
 
 

►M10  6207 99 90 ◄

Camiciole, accappatoi da bagno, vesti da camera e simili, di altre materie tessili diverse dal cotone o di fibre sintetiche o artificiali, per uomo o ragazzo

 
 
 
 

►M6  ex620891 00 ◄

Vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e simili, di cotone, diversi da quelli di tessuti ricci del tipo spugna, per donna e ragazza

 
 
 
 

6208 99 00

Camiciole e camice da giorno, slip, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, di altre materie tessili diverse dal cotone o di fibre sintetiche o artificiali, per donna e ragazza

 
 
 
 
 

Biancheria da letto, da tavola, da toletta o da cucina:

 
 
 
 

6302 21 00

– biancheria da letto diversa da quella a maglia, di cotone

 
 
 
 

►M6  6302 51 00 ◄

– biancheria da tavola diversa da quella a maglia, di cotone

 
 
 
 

►M6  6302 91 00 ◄

– altra, di cotone

 
 
 
 
 

Tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane e tendaggi per letto:

 
 
 
 

6303 91 00

– diversi da quelli a maglia, di cotone

 
 
 
 
 

Altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli della voce 9404:

 
 
 
 

6304 19 10

– copriletto, diversi da quelli a maglia, di cotone

 
 
 
 

6304 92 00

– diversi dai copriletto, diversi da quelli a maglia, di cotone

 
 
 

Altri indumenti:

 

ex620111 00

Poncho di lana e di peli fini, per uomo o ragazzo

 
 
 
 

ex620211 00

Poncho di lana e di peli fini, mantelli di lana, per donna o ragazza

 
 
 
 

ex620451 00

Gonne e gonne-pantaloni e loro tagli, di lana, per donna o ragazza

 
 
 
 

6213 20 00

Fazzoletti da naso e da taschino, di cotone

 
 
 
 

6214

Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, mantiglie, veli e velette e manufatti simili

 
 
 
 

6215

Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte

 
 
 
 

►M4  6217 10 00 ◄

Accessori di abbigliamento confezionati

 
 
 
 
 

Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di lana o di peli fini:

 
 
 
 
 

– diverse da quelle a maglia:

 
 
 
 

►M6  6301 20 90 ◄

– – non miste con altre materie tessili

 
 
 
 

►M6   ◄

– – altre

 
 
 
 
 

Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di cotone:

 
 
 
 

6301 30 90

– diverse da quelle a maglia

 
 
 
 

6301 40 90

– Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di fibre sintetiche, diverse da quelle a maglia

 
 
 
 

6301 90 90

– altre coperte, diverse da quelle a maglia

 
 
 
 

ex630399 90

Doppie tende, diverse da quelle a magli, di lana

 
 
 
 

ex630691 00

Amache di cotone

 
 
 
 
 

Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti:

 
 
 
 
 

– tele e strofinacci, anche scamosciati e articoli simili per le pulizie:

 
 
 
 

6307 10 90

– – diversi da quelli a maglia o di stoffe non tessute

 
 
 
 
 

– diversi da tele e strofinacci, anche scamosciati e articoli simili per le pulizie, cinture e giubbotti di salvataggio:

 
 
 
 

6307 90 99

– – diversi da quelli a maglia o di feltro

 
 
 

(1)   Sono considerati prodotti fatti a mano:

a)  i prodotti dell'artigianato interamente fatti a mano;

b)  i prodotti dell'artigianato che hanno la caratteristica di prodotti fatti a mano;

c)  gli indumenti o gli altri articoli tessili ottenuti manualmente a partire da tessuti ottenuti su telai azionati esclusivamente a mano o con i piedi e cuciti essenzialmente a mano o cuciti con macchine da cucire azionate esclusivamente a mano o con i piedi.

(2)   L'elenco delle autorità competenti dei paesi beneficiari è stato pubblicato da ultimo sulla GU C 122 del 4.5.1999, pag. 3.

(3)   Per i codici Taric vedi l'elenco allegato.



Número de orden

Løbenummer

Laufende Nummer

Aύξων αριθμός

Order No

Numéro d'ordre

Numero d'ordine

Volgnummer

Número de ordem

Järjestysnumero

Löpnummer

Código NC

KN-kode

KN-Code

Kωδικός ΣO

CN code

Code NC

Codice NC

GN-code

Código NC

CN-koodi

KN-nr

Código Taric

Taric-kode

Taric-Code

Kωδικός Taric

Taric-code

Code TARIC

Codice TARIC

Taric-code

Código Taric

Taric-koodi

TARIC-nr

09.0104

4201 00 00

10

4202 11 10

10

4202 11 90

10

4202 12 91

10

4202 12 99

10

4202 19 90

10

4202 21 00

10

4202 22 90

10

4202 31 00

10

4202 32 90

10

4202 39 00

10

4202 91 10

10

4202 91 80

10

4202 92 91

10

4202 92 98

10

4202 99 00

10

4203 30 00

10

4203 40 00

10

4420 10 11

10

4420 90 91

10

►M10  4602 19 91 ◄

10

►M10  4602 19 99 ◄

10

▼M4 —————

▼M3

►M10  

6403 51 05

6403 59 05

6403 91 05

6403 99 05

 ◄

►M10  19 ◄

6406 10 11

10

6406 10 19

10

6406 10 90

10

6406 20 10

10

6406 20 90

10

6406 91 00

10

6406 99 30

10

6406 99 50

10

6406 99 60

10

6406 99 80

10

6505 90 10

10

6602 00 00

10

6802 91 90

10

6802 92 90

10

6802 93 90

10

6802 99 90

10

6912 00 10

10

6913 10 00

10

6913 90 10

10

6913 90 91

10

6913 90 93

10

6913 90 99

10

6914 90 10

10

7013 99 00

10

7018 10 19

10

7117 19 91

10

7117 19 99

►M4  10 ◄

7418 11 00

10

►M10  

7418 19 10

7418 19 90

 ◄

10

7418 20 00

10

7419 10 00

10

7419 91 00

10

►M10  

7419 99 10

7419 99 30

7419 99 90

 ◄

10

7616 99 90

05

8308 90 00

10

9113 90 10

10

▼M4

9113 90 80

11

▼M3

9403 40 10

10

9403 40 90

10

►M10  

9403 81 00

9403 89 00

 ◄

10

9403 90 10

10

9403 90 30

10

9403 90 90

10

9405 10 91

10

►M9  9405 10 98 ◄

►M9  20 ◄

9405 20 99

10

9405 40 99

10

9405 50 00

10

►M9  9405 60 80 ◄

►M9  20 ◄

►M9  9405 99 00 ◄

►M9  20 ◄

►M10  9503 00 21 ◄

10

►M10  9503 00 21 ◄

►M10   ◄

►M10  9503 00 39 ◄

10

►M10  9503 00 49 ◄

10

►M10  9503 00 55 ◄

►M10  10 ◄

►M10  9503 00 61 ◄

10

►M10  9503 00 81 ◄

10

►M10  9503 00 99 ◄

10

9601 10 00

10

9602 00 00

10

09.0106

5208 51 00

11

91

►M9  5208 52 00 ◄

►M9   ◄

►M9   ◄

►M10  5208 59 10 ◄

11

91

►M10  5208 59 90 ◄

11

91

5209 51 00

11

91

5209 52 00

11

91

5209 59 00

11

91

5212 15 10

11

91

5212 15 90

11

91

5212 25 10

11

91

5212 25 90

11

91

5608 90 00

10

5701 10 10

10

5701 90 10

10

5701 90 90

10

5704 90 00

10

5705 00 10

10

5705 00 30

10

5705 00 90

11

31

91

5810 10 10

10

5810 10 90

10

5810 91 10

10

5810 91 90

10

5810 92 10

10

5810 92 90

10

5810 99 10

10

5810 99 90

10

►M10  6101 90 20 ◄

►M10  11 ◄

6102 10 10

10

6110 12 10

10

6110 19 10

10

6110 12 90

10

6110 19 90

10

6201 11 00

10

6201 92 00

10

6201 99 00

10

6202 11 00

10

20

6202 92 00

10

6202 99 00

10

6204 12 00

10

6204 22 80

10

6204 29 90

10

6204 32 90

10

6204 39 90

10

6204 42 00

10

6204 44 00

10

►M9  6204 49 00 ◄

►M9  91 ◄

6204 51 00

10

6204 52 00

10

6204 53 00

10

6204 59 10

10

6204 59 90

10

6204 62 31

10

6204 62 33

10

6204 62 39

10

6204 62 59

10

6204 62 90

10

6204 63 18

10

6204 63 39

10

6204 63 90

10

6204 69 18

10

6204 69 39

10

6204 69 50

10

6204 69 90

10

6205 20 00

10

6205 90 10

10

6206 30 00

10

6206 90 10

10

►M6  6207 91 00 ◄

►M6  91 ◄

►M10  6207 99 90 ◄

91

►M6  6208 91 00 ◄

►M6  18 ◄

6208 99 00

91

6213 20 00

10

6214 10 00

10

6214 20 00

10

6214 30 00

10

6214 40 00

10

►M9  6214 90 00 ◄

►M9  11 ◄

►M9  91 ◄

6215 10 00

10

6215 20 00

10

6215 90 00

10

6217 10 00

10

►M6  6301 20 90 ◄

10

►M6   ◄

10

6301 30 90

10

6301 40 90

91

6301 90 90

21

29

6302 21 00

21

81

►M6  6302 51 00 ◄

10

►M6   ◄

10

►M6  6302 91 00 ◄

10

►M6   ◄

10

6303 91 00

91

6303 99 90

31

6304 19 10

10

6304 92 00

10

6306 91 00

10

6307 10 90

10

6307 90 99

91

▼B




ALLEGATO V

ELENCO DEI CONTINGENTI TARIFFARI COMUNITARI PER ALCUNI TESSUTI LAVORATI SU TELAI A MANO ►C1   ( 11 ) ◄

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, in quanto il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, sulla base dei codici NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Quando «ex» figura davanti al codice NC, il regime preferenziale è determinato dalla combinazione del codice NC e della descrizione corrispondente.

Il beneficio di questi contingenti tariffari è riservato ai paesi seguenti:

Argentina, Bangladesh, Brasile, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Laos, Pakistan, Sri Lanka, Thailandia ►C1   ( 12 ) ◄ .



Numero d'ordine

Codice NC ►C1   (1)  ◄

Designazione delle merci

Periodo contingentale

Volume del contingente

(in €)

Dazio contingentale

(in %)

09.0101

5007

Tessuti di seta o di cascami di seta

dal 1o gennaio al 31 dicembre

2 432 000

0

►M10  5803 00 30 ◄

Tessuti a punto di garza, di seta o di cascami di seta

09.0103

da 5208 51 00 a  ►M10  5208 59 90 ◄

Tessuti di cotone, stampati, contenenti almeno l'85 %, in peso, di cotone, di peso inferiore o uguale a 200 g/m2

dal 1o gennaio al 31 dicembre

2 172 000

0

da 5209 51 00 a 5209 59 00

Tessuti di cotone, stampati, contenenti almeno l'85 %, in peso, di cotone, di peso superiore a 200 g/m2

5210

Tessuti di cotone, contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso inferiore o uguale a 200 g/m2

5211

Tessuti di cotone, contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso superiore a 200 g/m2

5212

Altri tessuti di cotone

da 5801 21 00 a 5801 26 00

Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia, diversi dai manufatti delle voci 5802 o 5806, di cotone,

►M10  5803 00 10 ◄

Tessuti a punto di garza, diversi dai manufatti della voce 5806, di cotone

(1)   Per i codici Taric, vedasi l'elenco allegato.

▼B



Número de orden

Løbenummer

Laufende Nummer

Αύξων αριθμός

Order No

Numéro d'ordre

Numero d'ordine

Volgnummer

Número de ordem

Järjestysnumero

Löpnummer

Código NC

KN-kode

KN-Code

Κωδικός ΣΟ

CN code

Code NC

Codice NC

GN-code

Código NC

CN-koodi

KN-nr

Código Taric

Taric-kode

Taric-Code

Κωδικός Taric

Taric-Code

Code Taric

Codice Taric

Taric-code

Código Taric

Taric-koodi

Taric-nr

09.0101

5007 10 00

10

5007 20 11

10

5007 20 19

10

5007 20 21

10

5007 20 31

10

5007 20 39

10

5007 20 41

10

5007 20 51

10

5007 20 59

10

5007 20 61

10

5007 20 69

10

5007 20 71

10

5007 90 10

10

5007 90 30

10

5007 90 50

10

5007 90 90

10

►M10  5803 00 30 ◄

10

09.0103

5208 51 00

11

19

►M9  5208 52 00 ◄

►M9   ◄

►M9   ◄

►M10  5208 59 10 ◄

11

19

►M10  5208 59 90 ◄

11

19

5209 51 00

11

19

5209 52 00

11

19

5209 59 00

11

19

►M6  5210 11 00 ◄

10

►M6   ◄

10

►M10   ◄

►M10   ◄

5210 19 00

10

►M6  5210 21 00 ◄

10

►M6   ◄

10

►M10   ◄

►M10   ◄

5210 29 00

10

►M6  5210 31 00 ◄

10

►M6   ◄

10

5210 32 00

10

5210 39 00

10

5210 41 00

10

►M10   ◄

►M10   ◄

5210 49 00

10

5210 51 00

10

►M10   ◄

►M10   ◄

5210 59 00

10

5211 11 00

10

5211 12 00

10

5211 19 00

10

►M10  5211 20 00 ◄

►M10   ◄

►M10  5211 20 00 ◄

►M10   ◄

►M10  5211 20 00 ◄

10

5211 31 00

10

5211 32 00

10

5211 39 00

10

5211 41 00

10

5211 42 00

10

5211 43 00

10

5211 49 10

10

5211 49 90

10

5211 51 00

10

5211 52 00

10

5211 59 00

10

5212 11 10

10

5212 11 90

10

5212 12 10

10

5212 12 90

10

5212 13 10

10

5212 13 90

10

5212 14 10

10

5212 14 90

10

5212 15 10

11

19

5212 15 90

11

19

5212 21 10

10

5212 21 90

10

5212 22 10

10

5212 22 90

10

5212 23 10

10

5212 23 90

10

5212 24 10

10

5212 24 90

10

5212 25 10

11

19

5212 25 90

11

19

5801 21 00

10

5801 22 00

10

5801 23 00

10

5801 24 00

10

5801 25 00

10

5801 26 00

10

►M10  5803 00 10 ◄

10




ALLEGATO VI

image




ALLEGATO VII

image




ALLEGATO VIII



TABELLA DI CORRISPONDENZA

Regolamento (CE) n. 1808/95

Presente regolamento

1

1

2

2

4

3

5

4

5

5

5 bis

6

5 ter

7

6, 7, 8

8

9

9

10

10

11

12

12

Allegato I

Allegato I

Allegato III

Allegato II

Allegato V

Allegato III

Allegato IV A + Allegato IV d

Allegato IV

Allegato IV B + Allegato IV f

Allegato V

Allegato IV c

Allegato VI

Allegato IV e

Allegato VII

Allegato VIII



( 1 ) GU L 176 del 27.7.1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1401/98 del Consiglio (GU L 188 del 2.7.1998, pag. 1).

( 2 ) GU C 332 del 7.11.1996, pag. 1.

( 3 ) GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105.

( 4 ) GU L 104 del 27.4.1996, pag. 1.

( 5 ) GU L 188 del 2.7.1998, pag. 1.

( 6 ) GU L 357 del 30.12.1998, pag. 1.

( 7 ) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1662/1999 (GU L 197 del 29.7.1999, pag. 25).

( 8 ) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

( 9 ) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 955/1999 (GU L 119 del 7.5.1999, pag. 1).

( 10 ) GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1.

( 11 ) Sono considerati come «telai a mano» i telai che, per la fabbricazione dei tessuti, sono mossi esclusivamente da movimenti delle mani o dei piedi.

( 12 ) L'elenco delle autorità competenti dei paesi beneficiari è stato pubblicato da ultimo nella GU C 122 del 4.5.1999, pag. 3.